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CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE ... - SERT srl

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<strong>CONSIGLIO</strong> <strong>DI</strong> <strong>STATO</strong><br />

<strong>IN</strong> <strong>SEDE</strong> GIURIS<strong>DI</strong>ZIONALE<br />

Ricorso in appello e istanza di revoca dell’ordinanza cautelare<br />

della Sert <strong>srl</strong> (P.I. 06595990018) in persona del legale rappresentante<br />

ing. Riccardo Rastrelli, con sede in Leini, viale Kennedy n. 10 e dell’ing.<br />

Riccardo Rastrelli, (C.F. RSTRCR63PO8F335R), residente in Leini,<br />

viale Kennedy n. 8, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente,<br />

dall’avv. prof. Paolo Scaparone e dall’avv. Cinzia Picco ed elettivamente<br />

domiciliati presso lo studio del dott. Gian Marco Grez in Roma, Corso<br />

Vittorio Emanuele II per delega ed elezione di domicilio a margine del<br />

presente atto<br />

contro<br />

il Comune di Caselle Torinese in persona del Sindaco<br />

la Costruzioni Generali Edilquattro spa in persona del legale<br />

rappresentante<br />

per l’annullamento e la revoca<br />

previa concessione del decreto presidenziale cautelare<br />

dell’ordinanza del TAR Piemonte, I, 26.3.2010 n. 211, mai notificata,<br />

confermativa della precedente pronuncia della medesima Sezione,<br />

18.7.2009 n. 588 e dell’ordinanza del Consiglio di Stato, IV, 21.12.2009<br />

n. 5210.<br />

_____*****_____<br />

FATTO<br />

1. L’ing. Riccardo Rastrelli è titolare della società Sert <strong>srl</strong> - Stabilimento<br />

elettrochimico Rastrelli Torino - il cui unico impianto industriale è<br />

1<br />

DELEGA:<br />

Io sottoscritto ing.<br />

Riccardo Rastrelli, in<br />

proprio e quale<br />

legale<br />

rappresentante della<br />

società Sert <strong>srl</strong><br />

delego a<br />

rappresentare e<br />

difendere, anche<br />

disgiuntamente, me<br />

e l’azienda stessi, nel<br />

procedimento avanti<br />

il Consiglio di Stato<br />

in sede<br />

giurisdizionale per<br />

l’annullamento e la<br />

revoca dell’<br />

dell’ordinanza del<br />

TAR Piemonte, I,<br />

26.3.2010 n. 211,<br />

conferendo loro ogni<br />

piú ampio potere di<br />

legge, l’avv. prof.<br />

Paolo Scaparone e<br />

l’avv. Cinzia Picco ed<br />

eleggo domicilio<br />

presso lo studio del<br />

dott. Gian Marco<br />

Grez in Roma, Corso<br />

Vittorio Emanuele II<br />

n. 18.<br />

Torino, 22.7.2010


ubicato nel Comune di Leini, viale Kennedy n. 10, al confine con il<br />

territorio di Caselle Torinese, frazione Mappano. Egli vive e abita con la<br />

moglie, Rossella Calabrò, nel fabbricato adiacente a tale impianto e nel<br />

quale la seconda svolge anche una propria attività commerciale.<br />

Nelle immediate vicinanze di detti fabbricati, ma nel territorio del<br />

Comune di Caselle Torinese, iniziarono nella seconda metà del mese di<br />

aprile degli imponenti lavori di sbancamento che hanno vivamente<br />

preoccupato i signori Rastrelli e Calabrò. Pertanto, gli stessi assunsero<br />

informazioni al riguardo e vennero a conoscenza che tali lavori<br />

riguardavano la realizzazione di un nuovo cimitero ad uso degli abitanti<br />

della frazione Mappano del Comune di Caselle. Detto cimitero,<br />

ubicato nei pressi del confine con Leini, impedisce un futuro<br />

ampliamento della società Sert <strong>srl</strong> in ragione del fatto che<br />

parte dello stabilimento si trova entro il limite di 200 mt dal<br />

perimetro del cimitero e perciò in zona a divieto assoluto di<br />

edificazione. La casa di abitazione dei signori Rastrelli e<br />

Calabrò è ricompresa integralmente in tale limite.<br />

Conseguentemente, essi presentarono immediatamente, a mezzo del<br />

legale incaricato, in data 21.4.2009, istanza di accesso a tutta la<br />

documentazione relativa all’intervento richiedendo espressamente copia<br />

dei seguenti atti: “l’atto di approvazione del progetto; i<br />

provvedimenti di pianificazione generale e attuativi<br />

presupposti e, piú precisamente, l’atto che contiene la<br />

destinazione a cimitero dell’area in questione; le norme<br />

tecniche di attuazione del vigente PRG; il piano stralcio di<br />

2


assetto idrogeologico pertinente nonché tutti gli atti<br />

amministrativi, adottati dal Comune o dal medesimo ottenuti,<br />

necessari per la costruzione del nuovo cimitero e, in particolare, tutte le<br />

autorizzazioni regionali e provinciali già rilasciate”.<br />

Alcuni giorni dopo il Comune fornì solo parte della documentazione<br />

richiesta e, in particolare, la deliberazione del Consiglio comunale<br />

29.9.2003 n. 98 di riduzione della fascia di rispetto del nuovo cimitero,<br />

un estratto nelle Norme tecniche di attuazione del PRG vigente nonché<br />

la relazione di verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello<br />

strumento urbanistico comunale al PAI – Piano di Assetto Idrogeologico<br />

– e relativi allegati.<br />

Con nota del medesimo legale datata 1.6.2009 fu rilevata<br />

l’incompletezza dei documenti consegnati e, pertanto, sollecitata la<br />

trasmissione degli allegati alla deliberazione del Consiglio comunale<br />

24.11.2003 n. 105 e alle deliberazioni della Giunta 8.10.2007 n. 132 e<br />

11.12.2008 n. 169 di approvazione rispettivamente del piano regolatore<br />

cimiteriale, del progetto preliminare e definitivo del nuovo cimitero. In<br />

risposta a tale lettera, il Comune trasmise i provvedimenti di<br />

approvazione del piano cimiteriale e del progetto preliminare e<br />

definitivo del nuovo cimiteri, ma non gli allegati.<br />

Pochi giorni dopo, su sollecitazione verbale, il Comune inviò la relazione<br />

geologica del piano regolatore cimiteriale.<br />

Con ulteriore lettera, datata 11.6.2009, i signori Rastrelli e Calabrò<br />

richiesero nuovamente copia degli altri allegati al piano cimiteriale,<br />

“vale a dire la relazione tecnica sanitaria, la relazione sulla<br />

3


fascia cimiteriale e le 5 tavole planimetriche e quelli uniti alle<br />

deliberazioni della Giunta 8.10.2007 n. 132 e 11.12.2008 n. 16 di<br />

approvazione rispettivamente del progetto preliminare e definitivo del<br />

nuovo cimitero” nonché “la deliberazione della Giunta comunale<br />

n. 139/2006 e le determinazioni dirigenziali 227/2007 e<br />

78/2007”, comprensive anch’esse degli allegati, di indizione della<br />

procedura per il project financing.<br />

Allo stato la documentazione non è pervenuta.<br />

Ciononostante e in attesa di ottenere l’intera documentazione rilevante,<br />

considerato che i lavori stavano procedendo alacremente, la Sert <strong>srl</strong> in<br />

persona del legale rappresentante, l’ing. Riccardo Rastrelli e Rossella<br />

Calabrò, facendo espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso<br />

non appena saranno in possesso di tutti di documenti,<br />

impugnarono avanti il TAR Piemonte tutti i provvedimenti comunali<br />

riguardanti la costruzione del cimitero nella frazione Mappano di Caselle<br />

Torinese – notificando il ricorso, a mero scopo notiziale, anche al<br />

Comune di Leini – denunciandone l’illegittimità e chiedendone, in via<br />

incidentale, la sospensione.<br />

2. In attesa della Camera di Consiglio per la trattazione della domanda<br />

cautelare, fissata in data 16.7.2009, i ricorrenti proposero istanza di<br />

misura cautelare presidenziale in considerazione del celere avanzamento<br />

dei lavori ottenendo la sospensione dell’esecuzione dell’opera con<br />

decreto 3.7.2009.<br />

Il TAR Piemonte, con ordinanza, I, 18.7.2009 n. 588 non confermò la<br />

pronuncia presidenziale e rigettò la domanda cautelare.<br />

4


Avverso detta decisione la Sert <strong>srl</strong> in persona del legale rappresentante<br />

ing. Riccardo Rastrelli e Rossella Calabrò, proposero ricorso in appello.<br />

Il Consiglio di Stato, con ordinanza, IV, 21.10.2009 n. 5210, respinse<br />

l’appello confermando il rigetto della misura cautelare.<br />

3. A seguito dell’esito negativo dell’appello, la Sert <strong>srl</strong> avviò un<br />

confronto con la Regione Piemonte al fine di accertare l’esistenza o<br />

meno dell’autorizzazione regionale alla riduzione della fascia di rispetto<br />

cimiteriale. Nonostante le numerose istanze di accesso e gli incontri<br />

presso gli uffici regionali, la Regione non rispose mai compiutamente<br />

alla richiesta di accesso agli atti volta a verificare l’esistenza del<br />

provvedimento regionale di assenso alla riduzione della fascia<br />

cimiteriale da 200 mt a 100 mt del nuovo cimitero di Caselle Torinese.<br />

Tuttavia, sia la circostanza della mancata produzione in sede giudiziaria<br />

del documento richiesto sia le risposte evasive della Regione<br />

costituivano elementi sufficienti a dimostrare la mancata del<br />

provvedimento autorizzativo regionale alla riduzione della fascia<br />

cimiteriale del nuovo cimitero di Caselle Torinese.<br />

Frattanto il trascorrere del tempo aggravò la situazione di crisi<br />

dell’azienda Sert <strong>srl</strong> la quale ottenne un nuovo diniego di concessione di<br />

finanziamento bancario per la sussistenza di un vincolo di inedificabilità<br />

assoluto, vale a dire il vincolo cimiteriale, su parte dell’area sulla quale<br />

insiste lo stabilimento aziendale. L’assemblea dei soci incaricò<br />

l’Amministratore unico di avviare le procedure per la liquidazione<br />

volontaria dell’azienda e il conseguente licenziamento di circa 60<br />

dipendenti.<br />

5


Al fine di evitare la chiusura la Sert <strong>srl</strong> ripropose al TAR Piemonte la<br />

domanda di concessione della misura cautelare sottolineando, da un<br />

lato, la provata assenza della necessaria autorizzazione regionale e,<br />

dall’altro lato, l’apertura della procedura di liquidazione dell’azienda.<br />

Il TAR Piemonte, con ordinanza, I, 26.3.2010 n. 211, negò nuovamente<br />

la concessione della misura cautelare con la seguente motivazione:<br />

“Considerato che, con ordinanza n. 588 del 18 luglio 2009, confermata<br />

in appello con ordinanza della quarta Sezione del Consiglio di Stato n.<br />

5210 del 21 ottobre 2009, la Sezione aveva respinto, sulla scorta di un<br />

articolato giudizio di infondatezza, l’istanza cautelare proposta con il<br />

ricorso introduttivo. Considerato che la nuova istanza cautelare,<br />

depositata in data 8 marzo 2010, non si fonda realmente sulla<br />

prospettazione di particolari sopravvenienze fattuali né contiene nuovi<br />

elementi giuridici che consentano di variare la decisione già assunta,<br />

ma si limita a rappresentare i pretesi pregiudizi che la sua reiezione<br />

comporterebbe per la continuità dell’attività imprenditoriale.<br />

Considerato che detta istanza, la quale si atteggia sostanzialmente<br />

come richiesta di revoca del precedente provvedimento cautelare,<br />

andava comunque proposta al giudice d’appello, atteso che i presunti<br />

mutamenti della situazione di fatto si sarebbero verificati<br />

successivamente alla pronuncia resa dal Consiglio di Stato in sede<br />

cautelare.” A seguito di detta pronuncia, la Sert <strong>srl</strong> presentò al TAR<br />

Piemonte un’istanza istruttoria per ottenere la produzione in giudizio<br />

ordinare al Comune di Caselle Torinese e alla Regione Piemonte del<br />

provvedimento di regionale di assenso alla riduzione della fascia<br />

6


cimiteriale da 200 mt a 100 mt del costruendo cimitero nella frazione<br />

Mappano di Caselle Torinese.<br />

Il TAR accolse l’istanza e ordinò al Comune di Caselle Torinese di<br />

depositare tale provvedimento.<br />

Il Comune di Caselle Torinese, con memoria dei legali<br />

incaricati, dichiarò che l’autorizzazione regionale alla<br />

riduzione della fascia cimiteriale non era mai stata rilasciata.<br />

L’ing. Rastrelli in proprio e quale legale rappresentante della Sert <strong>srl</strong>,<br />

propone ricorso in appello e contestuale istanza di revoca dell’ordinanza<br />

del TAR Piemonte di rigetto della domanda cautelare chiedendo altresì<br />

la concessione del decreto presidenziale per i seguenti motivi di<br />

Il fumus boni iuris<br />

I. I fatti sopravvenuti.<br />

<strong>DI</strong>RITTO<br />

Gli elementi nuovi e sopravvenuti, che giustificano, sotto l’aspetto<br />

dell’ammissibilità, l’istanza di revoca si rinvengono, da un lato, nelle<br />

risultanze dell’ordinanza istruttoria del TAR Piemonte, I, n. 16/2010 e,<br />

segnatamente, nell’accertata inesistenza dell’autorizzazione regionale<br />

alla riduzione della fascia cimiteriale da 200 mt a 100 mt per il nuovo<br />

cimitero del Comune di Caselle Torinese, frazione Mappano. Dall’altro<br />

lato, l’imminente approvazione del bilancio alla data del 31.7.2010: se il<br />

vincolo di inedificabilità assoluta non viene eliminato o, quanto meno,<br />

sospeso, la società Sert <strong>srl</strong> sarà costretta a chiudere perché il valore del<br />

patrimonio netto risulterebbe sostanzialmente azzerato (doc. 3 fascicolo<br />

d’appello).<br />

7


II. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento.<br />

1. La scelta del Comune di Caselle Torinese di localizzare il nuovo<br />

cimitero nella zona individuata comporta che l’area a divieto<br />

assoluto di inedificazione, stabilita inderogabilmente dalla<br />

legge in 200 mt dal perimetro del cimitero, (art. 338 co. 1 r.d.<br />

n. 1265/1934), si estende oltre i confini comunali invadendo il<br />

territorio del Comune di Leini e includendo al suo interno sia<br />

l’abitazione sia, in parte, lo stabilimento industriale della<br />

società ricorrente.<br />

In proposito, è bene subito ricordare che, secondo la giurisprudenza, “in<br />

tema di inedificabilità intorno ai cimiteri ex art. 338 r.d. 27<br />

luglio 1934 n. 1265, le modifiche apportate dall’art. 28, l. 1<br />

agosto 2002 n. 166, comportano che il limite all’edificabilità<br />

privata non è piú ancorato alla fascia di rispetto, che può<br />

variare in relazione alle determinazioni adottate<br />

dall’autorità comunale, ma è legislativamente fissata in ogni<br />

caso entro il limite di 200 metri da calcolarsi dal perimetro<br />

dell’impianto cimiteriale” (TAR Abruzzo, L’Aquila, 14.10.2008 n.<br />

1141). In altre parole, una cosa è la fascia di rispetto cimiteriale che può<br />

essere variata dall’Autorità competente e rileva ai fini della<br />

localizzazione del cimitero; altra cosa è il divieto di edificazione<br />

sancito inderogabilmente dalla legge all’interno di un area di<br />

200 mt dal perimetro del cimitero, indipendentemente dalla<br />

modificazione della fascia di rispetto cimiteriale.<br />

8


Da ciò discende una diretta incidenza della decisione qui contestata nei<br />

confronti dei ricorrenti in primo grado che avrebbe dovuto riflettersi<br />

nella partecipazione di questi alla decisione stessa.<br />

2. La fondatezza di tale doglianza è stata negata dai pronunciamenti<br />

giurisprudenziali intervenuti in ragione della natura pianificatoria<br />

dell’atto contenente la localizzazione del cimitero.<br />

Una siffatta natura non giustifica l’omissione della comunicazione di<br />

avvio del procedimento ai ricorrenti.<br />

L’esclusione dell’operatività della disposizione sull’avvio del<br />

procedimento è giustificata esclusivamente in ragione delle speciali<br />

forme di informazione e partecipazione garantite dalle singole leggi<br />

regolanti i procedimenti di pianificazione. Significativamente, l’art. 13 l.<br />

n. 241/1990 precisa: “restano ferme le particolari norme che ne<br />

regolano la formazione”. In assenza di tali forme contemplate<br />

dalla disciplina di settore, è stato giustamente affermato<br />

l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento anche<br />

per i procedimenti di tipo pianificatorio o di programmazione<br />

a favore dei soggetti che possono subire un pregiudizio dal<br />

provvedimento conclusivo dei procedimenti stessi. (Cons. St.,<br />

IV, 24.10.2000 n. 5720).<br />

Con specifico riguardo all’approvazione del PRG e delle sue varianti, tali<br />

forme, previste dalla l. r. Piemonte 5.12.1977 n. 56, assicurano la<br />

conoscenza sul procedimento e quindi la partecipazione ad esso<br />

mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale. Tale mezzo, però,<br />

come ha correttamente riconosciuto la giurisprudenza, può soddisfare<br />

9


l’onere informativo solamente per i residenti nel comune o per coloro<br />

che hanno interessi radicati sul territorio di esso (proprietà, sedi<br />

aziendali, ecc.), mentre non è idoneo ad assicurare la conoscenza per i<br />

soggetti non residenti o privi di un qualche interesse insistente sul<br />

territorio del Comune interessato (sul punto, v. TAR Piemonte, II,<br />

14.2.2005 n. 302).<br />

Del resto non si può imporre al soggetto residente in un comune di<br />

‘monitorare’ tutti i procedimenti di approvazione degli strumenti<br />

urbanistici dei comuni limitrofi al fine di verificare se le scelte in questi<br />

contenute non producano un qualche effetto negativo sui propri<br />

interessi.<br />

Ne viene che, qualora le previsioni di un piano regolatore o di una sua<br />

variante producano effetti diretti al di fuori del territorio comunale,<br />

come nel caso di realizzazione di un cimitero con estensione della fascia<br />

di inedificabilità oltre i confini comunali, il comune procedente deve<br />

comunicare l’avvio del procedimento di pianificazione individualmente<br />

ai soggetti non residenti colpiti dalle conseguenze del piano risultando<br />

per questi inidonee le forme di informazione e comunicazione previste<br />

dalla l.r. Piemonte n. 56/1977 per assicurarne la partecipazione al<br />

procedimento decisionale. In proposito, è fuor di dubbio e incontestato<br />

che i ricorrenti subiscono un pregiudizio dall’atto comunale contenente<br />

la decisione di costruire un cimitero a distanza inferiore di 200 mt dai<br />

beni di loro proprietà. Invero, come ha chiarito la giurisprudenza, “in<br />

tema di inedificabilità intorno ai cimiteri ex art. 338 r.d. 27<br />

luglio 1934 n. 1265, le modifiche apportate dall’art. 28, l. 1 agosto 2002<br />

10


n. 166, comportano che il limite all’edificabilità privata non è piú<br />

ancorato alla fascia di rispetto, che può variare in relazione alle<br />

determinazioni adottate dall’autorità comunale, ma è<br />

legislativamente fissato in ogni caso entro il limite di 200<br />

metri da calcolarsi dal perimetro dell’impianto cimiteriale”<br />

(TAR Abruzzo, L’Aquila, 14.10.2008 n. 1141).<br />

Pertanto il Comune di Caselle Torinese avrebbe dovuto notiziare<br />

individualmente i ricorrenti dell’avvio del procedimento di approvazione<br />

della variante generale al PRG mettendo così i medesimi nelle<br />

condizioni di presentare osservazioni. Omettendo tale adempimento i<br />

ricorrenti si sono trovati a subire una decisione amministrativa<br />

fortemente lesiva dei loro diritti senza essere stati posti nelle condizioni<br />

di interloquire.<br />

III. La mancata partecipazione del Comune.<br />

1. Le scelte riguardanti le fasce cimiteriali toccano il potere comunale di<br />

pianificazione del territorio. Secondo la previsione dell’art. 27 co. 5 l.r.<br />

Piemonte n. 56/1977 la definizione della fascia di rispetto cimiteriale<br />

deve avvenire in sede di piano regolatore comunale ed è espressione del<br />

potere di pianificazione comunale. La costruzione di un cimitero in una<br />

zona adiacente ad altro comune con la conseguente estensione della<br />

fascia cimiteriale in detto comune e la costituzione di un’area soggetta a<br />

vincolo di inedificabilità comportano un’ingerenza sul potere<br />

pianificatorio del comune stesso, cosicché non è pensabile che a tale<br />

decisione questo non partecipi. Insomma, non è possibile che un<br />

comune imponga, con propria autonoma decisione, un vincolo al potere<br />

11


pianificatorio, qual è la fascia cimiteriale, né introduca un vincolo di<br />

inedificabilità sul territorio di altro comune, quale si atteggia la<br />

previsione del divieto di costruire edifici entro i 200 mt dal perimetro<br />

del cimitero, senza il coinvolgimento diretto del comune stesso<br />

risultando in tale caso palesemente violata sia l’autonomia<br />

costituzionalmente garantita al comune, ente territoriale per<br />

eccellenza e titolare del potere pianificatorio e, piú in generale,<br />

responsabile del governo del territorio sia il principio di<br />

democraticità in ragione della qualità di ente rappresentativo della<br />

collettività riconosciuta al comune. Invero, il territorio costituisce<br />

elemento costitutivo dell’ente comune il quale vanta un vero e<br />

proprio diritto alla tutela dell’integrità territoriale implicante<br />

il diritto del comune ad escludere altri dall’esercizio dei poteri<br />

a questo attribuiti. Inoltre il coinvolgimento soddisfa anche<br />

un’esigenza piú ampia riconducibile ai cittadini del comune<br />

inciso dalla fascia di rispetto i quali vedono realizzare un<br />

opera di rilevante impatto nelle adiacenze delle loro<br />

abitazioni o attività senza poter in alcun modo contraddire. In<br />

tale prospettiva non va trascurato che la previsione di una fascia di<br />

inedificabilità assoluta si giustifica, secondo l’orientamento consolidato<br />

della giurisprudenza, “con la salvaguardia di esigenze igienico-<br />

sanitarie”, oltre che della sacralità dei luoghi e della necessità di<br />

garantire un futuro ampliamento del perimetro cimiteriale (tra le tante<br />

pronunce, TAR Toscana, II, 27.11.2008 n. 3046).<br />

12


Per maggiore chiarezza, una siffatta situazione è sostanzialmente<br />

assimilabile alla figura del conflitto di attribuzione tra poteri pubblici<br />

perché si verifica una sostanziale e inaccettabile invasione di un ente<br />

nella sfera di attribuzione di altro ente. Di qui deriva la necessità, non<br />

solo della partecipazione del Comune di Leini, ma addirittura di<br />

un’intesa tra i Comuni interessati a pena di illegittimità della decisione.<br />

In altre parole, se la decisione di un Comune produce effetti<br />

diretti sul territorio di altro Comune, la decisione stessa deve<br />

essere il risultato di un intesa tra i due Enti.<br />

2. La legittimazione dei ricorrenti a dolersi del mancato apporto<br />

partecipativo del Comune di Leini, negata dalle precedenti pronunce<br />

cautelari, va riconosciuta per due ordini di ragioni.<br />

Da un lato, va richiamata la figura dell’interesse strumentale in forza<br />

del quale il ricorrente è legittimato a prospettare motivi di ricorso che,<br />

ancorché inerente ad aspetti dell’azione amministrativa non<br />

direttamente lesivi della propria sfera giuridica, siano comunque idonei,<br />

attraverso l’annullamento dell’atto, a rimettere in discussione l’assetto di<br />

interessi regolato dal provvedimento impugnato. In altri termini, il<br />

ricorrente può denunciare anche la violazione di norme non<br />

direttamente incidenti sulla propria posizione giuridica a condizione che<br />

l’accoglimento della censura imponga all’Amministrazione quanto meno<br />

un riesercizio del potere. Dall’altro lato rileva l’art. 9 d. lgs. 18.8.2000 n.<br />

267, rubricato “Azione popolare e delle associazioni di protezione<br />

ambientale”, secondo cui: “Ciascun elettore può far valere in giudizio le<br />

azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia”.<br />

13


Siffatta disposizione attribuisce al cittadino residente nel comune la<br />

facoltà di agire in giudizio facendo valere pretese di spettanza del<br />

comune stesso riconoscendo sostanzialmente al primo una speciale<br />

legittimazione ad agire in sostituzione dell’Amministrazione comunale<br />

per tutelare interessi e prerogative di questa.<br />

Ne discende che i ricorrenti, cittadini e residenti del Comune di Leini,<br />

ben possono denunciare la mancata partecipazione del Comune stesso<br />

alla decisione qui contestata in quanto il suo accoglimento travolgerebbe<br />

la legittimità della decisione stessa obbligando l’Amministrazione<br />

appellata a riesercitare il potere in conformità alle statuizioni del<br />

Giudice.<br />

IV. L’omessa acquisizione dell’autorizzazione regionale alla<br />

riduzione della fascia cimiteriale da 200 mt a 100 mt.<br />

1. La decisione di localizzare un nuovo cimitero nella frazione Mappano<br />

di Caselle Torinese è contenuta nella variante generale del piano<br />

regolatore comunale, adottata e poi modificata ed integrata con le<br />

deliberazioni del Consiglio comunale 8.4.1998 n. 40, 27.11.1998 n. 98 e<br />

19.4.2000 n. 37 e definitivamente approvata dalla Giunta regionale con<br />

deliberazione 22.1.2001 n. 2-2009, ed è attuata nel piano regolatore<br />

cimiteriale.<br />

La definizione della fascia di rispetto cimiteriale deve avvenire, a norma<br />

degli artt. 338, r.d. n. 1265/1934 e 27, l.r. Piemonte 5.12.1977 n. 56, negli<br />

strumenti urbanistici comunali e, segnatamente, nel piano regolatore<br />

generale. Essa è stabilita in 200 mt dal perimetro del cimitero, ma la sua<br />

estensione può essere ridotta con apposito provvedimento.<br />

14


Siffatto provvedimento, secondo le indicazioni contenute nella circolare<br />

del Presidente della Giunta regionale 9.12.1987 n. 16/URE , deve essere<br />

rilasciato prima dell’approvazione dello strumento urbanistico comunale<br />

(PRG o variante di PRG) contenente la definizione della fascia<br />

cimiteriale ridotta. Puntualmente, la citata circolare precisa: “Le<br />

Amministrazioni Comunali che inoltrano alla Regione per<br />

l’approvazione un Piano Regolatore con fascia cimiteriale ridotta<br />

devono, in ogni caso, documentare la legittimità di tali previsioni<br />

producendo contestualmente all’inoltro del Piano copia conforme del<br />

provvedimento di riduzione della fascia di rispetto emanata<br />

dall’Autorità pro tempore competente”. Ora, poiché la fascia cimiteriale<br />

viene calcolata dal perimetro del cimitero, il provvedimento di<br />

autorizzazione alla riduzione della fascia cimiteriale per la<br />

costruzione di un nuovo cimitero deve essere rilasciato prima<br />

dell’atto di localizzazione del cimitero. Diversamente, tale atto<br />

sarebbe viziato per violazione della disposizione di legge che impone la<br />

costruzione di nuovi cimiteri a distanza non inferiore a 200 mt dal<br />

centro abitato (art. 338, r.d. n. 1265/1934), salvo espressa deroga che,<br />

logicamente, deve essere preventivamente ottenuta. Invero, la fascia di<br />

rispetto cimiteriale ha una finalità strettamente igienico-sanitaria,<br />

cosicché la sua riduzione deve essere valutata non solo in relazione<br />

all’interesse pubblico alla costruzione del cimitero ma anche in rapporto<br />

all’interesse alla salute e ad un ambiente salubre da parte degli abitanti<br />

dell’area interessata dalla costruzione del cimitero. Pertanto, se la<br />

localizzazione del cimitero in una determinata zona presuppone la<br />

15


iduzione della fascia cimiteriale, prima occorre verificare, sotto il<br />

profilo igienico-sanitario, la fattibilità della riduzione necessaria.<br />

Nella fattispecie concreta la localizzazione del nuovo cimitero di Caselle<br />

Torinese è contenuta nella variante di PRG approvata definitivamente<br />

dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale<br />

22.1.2001 n. 2-2009. Al momento dell’approvazione di tale variante il<br />

potere di autorizzare la riduzione della fascia cimiteriale era attribuito<br />

alla Regione. Il conferimento di tale potere ai Comuni è avvenuto<br />

solamente con l’entrata in vigore della l. n. 166/2002.<br />

Ne consegue che, non essendo mai stato rilasciato l’assenso regionale<br />

alla proposta comunale di riduzione della fascia di rispetto<br />

cimiteriale per l’area di Mappano, la variante del PRG del Comune di<br />

Caselle Torinese è illegittima nella parte in cui localizza il nuovo<br />

cimitero nell’area prescelta.<br />

V. La riduzione della fascia cimiteriale oltre il limite massimo<br />

dei 150 mt consentito dalla l. r. Piemonte n. 56/1977.<br />

L’art. 27 co. 6 l.r. Piemonte n. 56/1997 prevede che, in condizioni<br />

particolari, la fascia cimiteriale possa avere profondità inferiore a 150<br />

metri. La sussistenza di tali condizioni consente solamente riduzioni<br />

parziali e non totali della fascia di rispetto, vale a dire settoriali<br />

restringimenti della fascia stessa. Non è invece ammessa una generale<br />

diminuzione della profondità della stessa oltre i 150 metri. In altre<br />

parole, in alcuni punti e alla presenza di determinate condizioni,<br />

puntualmente elencati dall’art. 27 co. 6 l.r. n. 56/1977, è possibile avere<br />

una fascia di rispetto inferiore a 150 metri, ma non è possibile, alla<br />

16


stregua della legislazione piemontese, ridurre in toto la fascia cimiteriale<br />

oltre tale misura. Insomma, la legislazione piemontese prevede, in linea<br />

generale, una possibilità di riduzione generalizzata della fascia<br />

cimiteriale da 200 a 150 metri (art. 27 co. 5). In via eccezionale, la<br />

disciplina regionale consente, in alcuni porzioni di territorio e in ragione<br />

della situazione orografica o dell’assetto degli edifici esistenti, un<br />

restringimento eccezionale della profondità della fascia stessa oltre i 150<br />

metri (art. 27 co. 6).<br />

Il Comune di Caselle Torinese, in sede di variante generale al PRG, ha<br />

deliberato una riduzione totale della fascia di rispetto cimiteriale da 200<br />

mt a 100 mt. in palese violazione della sopra illustrata disciplina<br />

regionale.<br />

Per altro verso, non risulta neppure adeguatamente documentata la<br />

sussistenza delle particolari condizioni contemplate dall’art. 27 co. 6 l.r.<br />

n. 56/1977. Invero, in nessun atto integrante la variante di PRG del<br />

Comune di Caselle Torinese viene illustrata compiutamente la necessità<br />

di un riduzione così significativa ed eccezionale della profondità della<br />

fascia di rispetto cimiteriale (da 200 a 100 metri).<br />

Invero, il Comune di Caselle Torinese, anziché verificare la possibilità di<br />

ampliamento del cimitero esistente e, in caso negativo, ricercare<br />

all’interno del territorio comunale e della frazione di Mappano un sito<br />

piú idoneo per ospitare il nuovo cimitero, ha deciso di collocare tale<br />

opera ai confini comunali proponendo un’illegittima modificazione della<br />

fascia cimiteriale in modo tale che il limite della stessa coincidesse con i<br />

confini comunali e così ‘scaricando’ sui residenti degli altri comuni le<br />

17


conseguenze ambientali negative dell’opera. In merito, è bene ricordare<br />

che la previsione della fascia cimiteriale ha una finalità primariamente<br />

igienico-sanitaria, cosicché il suo restringimento, oltre a costituire una<br />

misura eccezionale, deve essere ritenuta non solo necessaria al fine del<br />

perseguimento dell’interesse pubblico ma anche tale da non<br />

pregiudicare né l’interesse alla salute e ad un ambiente salubre da parte<br />

degli abitanti dell’area interessata dalla costruzione del cimitero né<br />

l’esigenza di futuri ampliamenti. La decisione qui contestata risulta,<br />

quindi, contraria sia a puntuali previsioni di legge sia ai canoni<br />

fondamentali della ragionevolezza e dell’imparzialità.<br />

Del resto, nella prospettiva della prossima trasformazione della frazione<br />

Mappano in un autonomo Comune, la decisione del Comune di Caselle<br />

Torinese di realizzare un nuovo cimitero, unitamente all’assenso di<br />

questo Comune alla costruzione di un impianto di termovalorizzazione<br />

sempre nella frazione Mappano, sembra ispirata al disegno di realizzare<br />

impianti dal rilevante impatto ambientale su di un’area destinata a<br />

costituire il territorio di un comune di prossima costituzione e quindi<br />

non nel proprio territorio. Il che configura il tipico vizio dell’eccesso di<br />

potere per sviamento, oltre che manifestare un’illegittima parzialità<br />

della decisione amministrativa. Ne discende l’illegittimità della variante<br />

generale di PRG, nella parte in cui localizza il nuovo cimitero in un’area<br />

inidonea ad ospitarlo per mancato rispetto dell’estensione minima<br />

consentita della fascia di rispetto (150 mt.), e del piano regolatore<br />

cimiteriale sia per contrasto con puntuali previsioni di legge sia per<br />

violazione dei canoni della ragionevolezza e imparzialità.<br />

18


VI. L’omessa sottoposizione del piano cimiteriale al<br />

procedimento di compatibilità ambientale.<br />

L’art. 20 della l.r. Piemonte n. 40/1998 sottopone a giudizio di<br />

compatibilità ambientale non solo gli atti di programmazione ma anche,<br />

espressamente, gli atti di pianificazione del territorio. Ciò premesso, il<br />

rilievo che il piano cimiteriale regolamenta solamente l’area interna del<br />

cimitero non ne esclude la natura di atto di pianificazione del territorio.<br />

Invero, da un lato, anche gli strumenti urbanistici attuativi o di secondo<br />

livello regolamentano esclusivamente la realizzazione degli interventi<br />

all’interno di una porzione di territorio da questi delimitata e<br />

ciononostante sono pacificamente considerati atti aventi natura<br />

pianificatoria e soggetti al giudizio di compatibilità ambientale previsto<br />

dalla l.r. n. 40/1998.<br />

Dall’altro lato, la definizione dell’ambito di applicazione del giudizio di<br />

compatibilità include “Gli strumenti di programmazione e<br />

pianificazione, che rientrano nel processo decisionale<br />

relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di<br />

riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione”. E’<br />

innegabile, per un verso, che il piano cimiteriale inerisce al “processo<br />

decisionale relativo all’assetto del territorio”. La costruzione di un<br />

cimitero, con la conseguente costituzione di un’area soggetta a vincolo di<br />

inedificabilità pressoché assoluto, incide innegabilmente sulla<br />

conformazione del territorio condizionando le scelte pianificatorie:<br />

l’area interessata non potrà essere destinata né a servizi di interesse<br />

generale né a fini residenziali, ma dovrà essere lasciata libera per futuri<br />

19


ampliamenti. È, infatti, opinione giurisprudenziale consolidata che<br />

l’area di vincolo cimiteriale si giustifica, oltre che con esigenze di<br />

carattere igienico, con la necessità di mantenere un’area di possibile<br />

espansione del perimetro cimiteriale (TAR Abruzzo, I, 14.10.2008 n.<br />

1141). Inoltre, le aree limitrofe non saranno ragionevolmente destinate a<br />

scopi residenziali o a servizi pubblici stante la prossimità con l’area<br />

cimiteriale.<br />

Per altro verso, il piano cimiteriale costituisce il “quadro di<br />

riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione”: una<br />

volta approvato il piano regolatore cimiteriale, il Comune deve poi<br />

procedere all’approvazione dei progetti preliminare, definitivo ed<br />

esecutivo prima di dare esecuzione all’intervento. Inoltre, sulla base di<br />

detto piano, il Comune rilascia, ad esempio, i titoli per la costruzione<br />

delle edicole funerarie.<br />

Ne discende che il piano cimiteriale, a prescindere dalla sua<br />

denominazione formale, peraltro prevista direttamente dalla legge<br />

(Capo X d.p.r. 10.9.1990 n. 285; art. 91), rientra a pieno titolo tra gli<br />

strumenti di pianificazione assoggettati dalla l.r. Piemonte n. 40/1998<br />

ad un preventivo giudizio di compatibilità ambientale.<br />

D’altra parte, non può sostenersi fondatamente che il piano cimiteriale<br />

si risolva sostanzialmente in un progetto e quindi non sia assoggettato<br />

alla previsione appena citata. Al riguardo è sufficiente un raffronto tra le<br />

disposizioni che disciplinano la redazione del piano (artt. 55 e ss. d.p.r.<br />

n. 285/1990) e le norme che definiscono la progettazione preliminare,<br />

definitiva ed esecutiva delle opere pubbliche (art. 93, d. lgs. n.<br />

20


163/2006) per verificare che il piano cimiteriale, per il suo contenuto,<br />

non può essere in alcun modo assimilato ad un progetto neppure<br />

preliminare: il piano cimiteriale individua in concreto la porzione di<br />

terreno sulla quale costruire l’opera e la posizione e dimensione dell’area<br />

di inumazione, mentre il progetto preliminare deve contenere “le<br />

caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle<br />

esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire … le<br />

ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alle eventuali<br />

soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e<br />

all’utilizzo dei materiale provenienti dalle attività di riuso e<br />

riciclaggio….. le caratteristiche dimensionali, volumetriche,<br />

tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori”. Tali informazioni non<br />

sono rinvenibili nel piano cimiteriale. Di guisa che lo stesso non può<br />

essere qualificato alla stregua di un progetto.<br />

VII. La mancata acquisizione del parere dell’ASL sul piano<br />

regolatore cimiteriale e sul progetto definitivo del cimitero.<br />

L’art. 228 r.d. n. 1265/1934 dispone: “I progetti per la costruzione<br />

di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere<br />

igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle<br />

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici,<br />

anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso<br />

dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non<br />

superiore a L. 150 milioni, al parere del medico provinciale o del<br />

veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. Per i<br />

progetti, il cui importo non superi i 50 milioni, deve essere sentito il<br />

21


parere del Consiglio provinciale di sanità. Quando si tratta di progetti<br />

di importo superiore a L. 150 milioni, oppure di progetti relativi a<br />

costruzione di opere igieniche interessanti più Province, qualunque ne<br />

sia l'importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col<br />

concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità”.<br />

L’art. 2 d.p.r. 15.1.1972 n. 8 ha trasferito alle regioni le “funzioni<br />

amministrative concernenti ……. 3) le opere igieniche di interesse<br />

locale (fognature, impianti di depurazione delle acque, mattatoi,<br />

cimiteri ed altri)”.<br />

L’art. 55 co. 2 d.p.r. 10.9.1990 n. 285, recante “Approvazione del<br />

regolamento di polizia mortuaria”, prescrive che “all’approvazione dei<br />

progetti si procede a norma delle leggi sanitarie”.<br />

L’art. 109 co. 3 l. r. 26.4.2000 n. 44 ha delegato alle ASL “… le funzioni<br />

amministrative di cui agli artt. 228, limitatamente a quanto attiene<br />

alla costruzione dei cimiteri ed ai relativi obblighi, 338 e 348 del regio<br />

decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvaione del testo unico delle leggi<br />

sanitarie)”.<br />

Ne viene che la realizzazione di un nuovo cimitero è soggetto a diversi<br />

pareri dell’ASL. In particolare, l’Amministrazione comunale deve<br />

chiedere il parere dell’ASL per un’eventuale riduzione della profondità<br />

della fascia di rispetto cimiteriale sia per l’approvazione del piano<br />

regolatore cimiteriale sia per il progetto per la costruzione del cimitero.<br />

Nella fattispecie il Comune di Caselle ha chiesto e ottenuto solo<br />

il parere dell’ASL per la riduzione parziale della fascia di<br />

rispetto da 80 a 100 metri, mentre ne ha omesso<br />

22


l’acquisizione per il piano e il progetto. Il parere espresso<br />

dall’allora ASL 6 - ora ASL TO4 -, in data 25.6.2004 e allegato al piano<br />

cimiteriale (doc. 5 fascicolo di primo grado) e testualmente denominato<br />

come igienico-sanitario è stato rilasciato dall’Azienda sanitaria ai fini di<br />

un’ulteriore modificazione della fascia cimiteriale ai sensi dell’art. 338,<br />

r.d. n. 1264/1934, nel testo risultante dalle variazioni operate dall’art.<br />

28, l. n. 166/2002, secondo cui “per dare esecuzione ad un'opera<br />

pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi<br />

ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può<br />

consentire, previo parere favorevole della competente azienda<br />

sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli<br />

elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di<br />

edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici”.<br />

Ciò risulta da diversi indizi. Nello stesso parere, da un lato, è<br />

espressamente affermato: “Per quanto riguarda il regolamento di<br />

polizia mortuaria sarà espresso parere successivamente”, intendendosi<br />

chiaramente fare riferimento all’intervento consultivo dell’ASL<br />

prescritto per l’approvazione dei progetti ai sensi dell’art. 55 co. 2 d.p.r.<br />

n. 285/1990. Dall’altro lato, viene richiamato un precedente parere,<br />

datato 28.8.2003, nel quale l’ASL faceva riferimento proprio alla<br />

necessità di modificare la fascia di rispetto cimiteriale al fine di evitare<br />

l’inclusione nella stessa di alcuni fabbricati (graficamente il cerchio<br />

delimitativo dei confini della fascia cimiteriale subisce una rientranza<br />

proprio in prossimità ad alcune abitazione).<br />

23


2. Peraltro, a tutto voler concedere e aderendo alla lettura dei<br />

documenti contenuta nell’ordinanza impugnata e quindi riconoscendo<br />

che il parere dell’ASL in questione è stato reso sul piano regolatore<br />

cimiteriale, mancherebbe comunque il parere dell’Amministrazione<br />

sanitaria sul progetto del cimitero secondo quanto prescritto dall’art.<br />

228 r.d. n. 1265/1934.<br />

VIII L’idoneità del sito sotto il profilo geologico<br />

Il d.p.r. n. 285/1990, nel regolamentare il procedimento per<br />

l’approvazione del piano regolatore cimiteriale, attribuisce particolare<br />

valore all’aspetto geologico delle aree destinate ad ospitare gli<br />

ampliamenti dei cimiteri esistenti oppure i nuovi cimiteri.<br />

Ciò si desume dalle diverse disposizioni che delineano le qualità che<br />

deve possedere il terreno ospitante tale opera. In dettaglio, l’art. 55 co. 1<br />

prevede che “i progetti di ampliamento dei cimiteri esisteni e di<br />

costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico<br />

delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione,<br />

l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica del terreno,<br />

la profondità e la direzione della falda idrica”.<br />

Il seguente art. 57 prescrive che “il terreno dell’area cimiteriale deve<br />

essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso<br />

tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto<br />

grado di porosità e di capacità per l’acqua, per favorire il processo di<br />

mineralizzazione dei cadaveri” (co. 5).<br />

Lo stesso articolo precisa, inoltre, che “la falda deve trovarsi a<br />

conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da<br />

24


essere in piena o comunque con il piú alto livello della zona di<br />

assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo<br />

della fossa di inumazione” (co. 7).<br />

Infine, l’art. 60 co. 2 dispone che “il terreno del cimitero deve essere<br />

sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto<br />

smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno<br />

drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione<br />

dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da<br />

nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei<br />

cadaveri”.<br />

L’area localizzata per la costruzione del cimitero non presenta<br />

tutte le caratteristiche appena enunciate.<br />

Ciò è inequivocabilmente dimostrato dal fatto che le condizioni descritte<br />

dall’art. 57 co. 5 non sono soddisfatte. Invero, come risulta dalla<br />

relazione geologica allegata al piano regolatore cimiteriale, tali<br />

condizioni saranno realizzate artificialmente con terreno da riporto.<br />

Siffatta soluzione, ancorché espressamente consentita dall’art. 57 co. 6,<br />

presuppone, tuttavia, per un verso, che il terreno ‘riportato’ abbia le<br />

medesime caratteristiche qualitative indicate dalla norma, cioè sia<br />

“asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per<br />

l’acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri” e, per<br />

altro verso, che non siano reperibili nel territorio comunale altre aree<br />

che presentino tali condizioni.<br />

Tali presupposti non sono verificati.<br />

25


Invero, come emerge dalla relazione tecnica a firma dei geologi Stefano<br />

Tuberga e Laura Turconi, per un verso, “la tipologia di terreno che<br />

verrà riportato (Fig. 3 della Relazione geologica-Piano cimiteriale), se<br />

da un lato appare tecnicamente idoneo a favorire il processo di<br />

mineralizzazione, dall’altro non è in grado di offrire adeguate<br />

garanzie di protezione nei confronti della falda freatica. Il<br />

geotessile di tipo filtrante che verrebbe interposto tra il rilevato e lo<br />

strato di ghiaia con azione anti-capillare, sarebbe in grado di svolgere<br />

un’azione di contenimento delle particelle di terreno soggette alle forze<br />

idrodinamiche, ma non eviterebbe la percolazione dei liquami<br />

cadaverici nel terreno e nella falda”. Per altro verso, la perizia evidenzia<br />

come siano ipotizzabili siti alternativi: “è sufficiente osservare come,<br />

spostandosi verso nord di un centinaio di metri dalla prevista area<br />

cimiteriale, la soggiacenza della falda presenti maggiori profondità e<br />

vi sia la contemporanea coesistenza di un orizzonte con più elevata<br />

componente di tipo fine, costituito da limi sabbiosi debolmente argillosi<br />

dotati di minore permeabilità (conducibilità idraulica) e maggiore<br />

capacità di protezione, di spessore significativamente maggiore<br />

rispetto a quello rilevabile in corrispondenza del previsto campo di<br />

inumazione (Tav. 6 e pag. 12 della Relazione geologica-Piano<br />

cimiteriale). Sarebbe stato forse opportuno realizzare indagini<br />

atte a identificare l’assetto litostratigrafico di superficie e le<br />

caratteristiche idrogeologiche di altri settori comunali,<br />

eventualmente anche limitrofi all’area attualmente prevista<br />

26


a destinazione cimiteriale, al fine di condurre ad una scelta<br />

di un sito con peculiarità geologiche maggiormente idonee”.<br />

A ciò si aggiunga che la porzione di territorio interessato presenta<br />

criticità idrogeologiche rilevanti. Illuminante la relazione già citata la<br />

quale rileva come “la sensibilità dell’area per quanto concerne<br />

l’attitudine a processi di allagamento connessi alla rete idrografica ed<br />

anche per emersione di falda è testimoniata anche da passati e recenti<br />

eventi. Si citano, ad esempio gli eventi del 1955, dell’agosto del 1959 e,<br />

in epoca più recente quelli del 1994 e seguenti a livello areale più<br />

circoscritto”. Significativo è altri il recente evento alluvionale del<br />

novembre 2008 dal quale si evince come “l’area di sviluppo della<br />

struttura cimiteriale si verrebbe dunque a sviluppare in un<br />

settore con evidenti indizi di fragilità idrogeologica, legati<br />

alla superficialità della falda, ed idraulici, connessi alle<br />

condizioni di drenaggio”.<br />

Dai rilievi tecnici appena menzionati emerge come la scelta del sito e la<br />

soluzione progettuale accolta non sia stata adeguatamente verificata con<br />

un attento esame dell’aspetto geologico risultando viziata da un grave<br />

difetto di istruttoria. Il che induce a pensare - ancora una volta - che<br />

l’area prescelta piú che per la sua idoneità geologica sia stata individuata<br />

per la sua vicinanza ai confini comunali sì da determinare un pregiudizio<br />

minore ai cittadini di Caselle Torinese e ‘scaricare’ gli effetti negativi<br />

sugli abitanti dei Comuni limitrofi di Leinì e Settimo Torinese. L’evento<br />

alluvionale del novembre 2008 dimostra che la frazione Mappano è<br />

geologicamente critica e la realizzazione di un cimitero potrebbe avere<br />

27


seri effetti di destabilizzazione dell’area con diretti riflessi negativi<br />

sull’area immediatamente circostante.<br />

IX. Un ulteriore vizio di legittimità colpisce il piano<br />

cimiteriale.<br />

L’art. 58 co. 1 d.p.r. n. 285/1990 statuisce: “La superficie dei lotti di<br />

terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo<br />

da superare di almeno la metà l’area netta, da calcolare sulla base dei<br />

dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio, destinata ad<br />

accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni”.<br />

Tale requisito non è rispettato.<br />

Come si evince chiaramente dalla Tavola 8 allegata alla relazione<br />

geologica del piano cimiteriale, l’area di inumazione non raggiunge il<br />

livello minimo della metà dell’area destinata all’accoglienza della salme.<br />

Di qui un profilo inficiante la validità del piano regolatore cimiteriale.<br />

Il periculum in mora<br />

Quanto al fumus boni iuris si rimanda a quanto esposto in punto di fatto<br />

o di diritto.<br />

Quanto al periculum in mora aggravato, valgono le seguenti<br />

considerazioni.<br />

L’inclusione dell’impianto industriale della Sert <strong>srl</strong> all’interno dell’area<br />

soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta implica immediate ricadute<br />

sull’attività imprenditoriale.<br />

L’apposizione del vincolo cimiteriale sull’azienda Sert <strong>srl</strong> ha costretto<br />

l’ing. Rastrelli a dare avvio alla procedura di liquidazione volontaria<br />

dell’azienda. In particolare, il vincolo costituisce ostacolo per<br />

28


l’ottenimento dei finanziamenti necessari per far fronte agli investimenti<br />

che l’azienda deve sopportare per portare a termine le commesse già<br />

ricevute. Significativo è il rigetto di finanziamento da parte della Banca<br />

Popolare di Novara: “la richiesta non viene accettata in quanto:<br />

A) il vincolo cimiteriale di non edificabilità depaupera il<br />

valore (dell’edificio industriale) da circa 3.000.000 di € a 0<br />

€”. Ancora, la Banca MedioCredito Italiana ha subordinato la<br />

concessione di un finanziamento di € 1.000.000,00 al “ricevimento di<br />

perizia dell’immobile cauzionale ….. che confermi un valore non<br />

inferiore a euri 2,5/mln”: la sussistenza del vincolo cimiteriale su parte<br />

del capannone aziendale e sulle aree adiacenti di proprietà dell’ing.<br />

Rastrelli priva tali beni di qualunque valore e quindi il medesimo si<br />

trova nell’oggettiva impossibilità di ottenere anche detto finanziamento.<br />

Alla luce di tale situazione l’Assemblea dei soci, come risulta dal verbale<br />

del 25.2.2010, ha dato formale mandato all’ing. Rastrelli di liquidare<br />

l’azienda e di avviare la procedura di mobilità per i 60 lavoratori<br />

dipendenti. In questi mesi, al fine di tutelare non solo la propria azienda<br />

ma anche i propri dipendenti, la società, in attesa di un intervento delle<br />

istituzioni cercato con forza e mai ottenuto, ha avviato tutte le iniziative<br />

possibili per evitare la chiusura: ha chiesto e ottenuto una moratoria dei<br />

debiti fiscali così da non aumentare l’indebitamento; ha convinto le<br />

banche a non revocare i fidi già concessi nonostante la perdita di valore<br />

aziendale conseguente all’apposizione del vincolo di inedificabilità; ha<br />

ottenuto dai fornitori una proroga nei pagamenti così da poter portare a<br />

29


termine le commesse e pagarli una volta ricevuti i versamenti per le<br />

prestazioni eseguite.<br />

Siffatte misure hanno consentito all’azienda di resistere fino ad oggi:<br />

l’azienda ora non ha piú risorse: il 31.7.2010 è fissata la riunione per<br />

l’approvazione del bilancio. Se entro tale data il vincolo di inedificabilità<br />

non dovesse essere sospeso la Sert <strong>srl</strong> chiude ed è costretta a licenziare<br />

60 dipendenti (doc. 3 fascicolo giudizio d’appello). Per contro, in caso di<br />

concessione della misura cautelare della sospensione del vincolo<br />

cimiteriale, la Sert <strong>srl</strong> otterrebbe subito dalle banche i finanziamenti<br />

necessari per riavviare la propria attività senza sacrificio per i posti di<br />

lavori.<br />

Sussistono quindi i presupposti per la concessione della misura<br />

cautelare presidenziale: la sopravvivenza della società ricorrente e<br />

il mantenimento di oltre 60 posti di lavoro è dunque legata alla<br />

concessione della misura cautelare della sospensione degli atti<br />

impugnati e, segnatamente, della variante del PRG nella parte in cui<br />

individua il sito per la realizzazione del cimitero in frazione Mappano e<br />

impone il vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree di<br />

proprietà del signor Rastrelli e sull’azienda stessa.<br />

Del resto, la sospensione dei provvedimenti impugnati nelle more della<br />

decisione di merito non arrecherebbe alcun pregiudizio all’interesse<br />

pubblico sottesso alla costruzione del cimitero non essendo la sua<br />

realizzazione una necessità immediata degli abitanti della frazione<br />

Mappano.<br />

Per tutti i suesposti motivi<br />

30


la Sert <strong>srl</strong> in persona del legale rappresentant e l’ing. Riccardo<br />

Rastrelli, tramite i propri difensori, chiedono che il Consiglio di Stato<br />

accolga il ricorso e, per l’effetto, revochi l’ordinanza cautelare impugnata<br />

sospendendo gli effetti dei provvedimenti impugnati.<br />

Torino, 22 luglio 2010<br />

Relazione di notificazione:<br />

31<br />

avv. prof. Paolo Scaparone<br />

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Notifiche presso la<br />

Corte d’Appello di Torino, a richiesta della Sert <strong>srl</strong> in persona del legale<br />

rappresentant, l’ing. Riccardo Rastrelli e la signora Rossella Calabrò e,<br />

per essi, dell’avv. prof. Paolo Scaparone e dell’avv. Cinzia Picco, ho<br />

notificato la suestesa istanza di revoca di misura cautelare<br />

consegnandone copia conforme all’originale, unitamente a copia di<br />

questa mia relazione, a:<br />

il Comune di Caselle Torinese in persona del Sindaco, nel domicilio<br />

eletto per il giudizio di primo grado presso lo studio degli avvocati<br />

procuratori Alessandro Sciolla e Sergio Viale in Torino, Corso<br />

Montevecchio n. 68 e, ivi, a mani di:<br />

la Costruzioni Generali Edilquattro spa in persona del legale<br />

rappresentante, in Venaria, nel domicilio eletto per il giudizio di primo


grado presso lo studio degli avvocati procuratori avv. Bruno Sarzotti e<br />

Teodosio Pafundi in Torino, Corso Re Umberto n. 27 e, ivi, a mani di:<br />

la Regione Piemonte in persona del Presidente, nella sede legale in<br />

Torino, Piazza Castello n. 165 e, ivi, a mani di:<br />

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