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Sert_Comune di Caselle Torinese - SERT srl

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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />

PER IL PIEMONTE<br />

– RICORSO –<br />

della <strong>Sert</strong> <strong>srl</strong> (P.I. 06595990018) in persona del legale<br />

rappresentante ing. Riccardo Rastrelli, con sede in Leini, viale<br />

Kennedy n. 10, dell’ing. Riccardo Rastrelli, (C.F.<br />

RSTRCR63PO8F335R), residente in Leini, viale Kennedy n. 8, e della<br />

signora Rossella Calabrò (CLBRSL67L69219R), residente in Leini,<br />

viale Kennedy n. 8, rappresentati e <strong>di</strong>fesi, congiuntamente e<br />

<strong>di</strong>sgiuntamente, dall’avv. prof. Paolo Scaparone e dall’avv. Jacopo<br />

Gendre ed elettivamente domiciliati presso lo stu<strong>di</strong>o del primo in<br />

Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14 per delega ed elezione <strong>di</strong><br />

domicilio a margine del presente atto<br />

contro<br />

il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong> in persona del Sindaco<br />

la Costruzioni generali E<strong>di</strong>lquattro spa in persona del legale<br />

rappresentante<br />

la Regione Piemonte in persona del Presidente<br />

per l’annullamento<br />

previa concessione <strong>di</strong> idonea misura cautelare<br />

– della deliberazione del Consiglio comunale <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong><br />

29.9.2003 n. 98, recante “Mo<strong>di</strong>fica al P.R.G.C. vigente, ai sensi<br />

1<br />

DELEGA:<br />

Noi sottoscritti<br />

ing. Riccardo<br />

Rastrelli, in<br />

proprio e quale<br />

legale<br />

rappresentante<br />

della società <strong>Sert</strong><br />

<strong>srl</strong> e Rossella<br />

Calabrò<br />

deleghiamo a<br />

rappresentarci e<br />

<strong>di</strong>fenderci, anche<br />

<strong>di</strong>sgiuntamente, in<br />

ogni fase e grado<br />

del presente<br />

proce<strong>di</strong>mento<br />

avanti il TAR<br />

Piemonte<br />

conferendo loro<br />

ogni piú ampio<br />

potere <strong>di</strong> legge, ivi<br />

compreso quello <strong>di</strong><br />

proporre motivi<br />

aggiunti <strong>di</strong> ricorso<br />

anche contro<br />

provve<strong>di</strong>menti<br />

connessi, l’avv.<br />

prof. Paolo<br />

Scaparone e l’avv.<br />

Jacopo Gendre ed<br />

eleggo domicilio<br />

presso il primo in<br />

Torino, via San<br />

Francesco d’Assisi<br />

n. 14.<br />

Torino, 15.6.2009


dell’art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i. - riduzione fascia <strong>di</strong> rispetto del<br />

nuovo cimitero nella frazione Mappano - Approvazione”;<br />

– della deliberazione del Consiglio comunale 24.11.2003 n. 105 <strong>di</strong><br />

approvazione del Piano regolatore cimiteriale della frazione<br />

Mappano;<br />

– del parere dell’ASL 6 25.6.2004 prot. n. 1358/R/SISP favorevole al<br />

Piano regolatore cimiteriale della frazione Mappano;<br />

– della deliberazione della Giunta comunale 8.10.2007 n. 132 <strong>di</strong><br />

approvazione del progetto preliminare del nuovo cimitero;<br />

– della deliberazione della Giunta comunale 11.11.2008 n. 169 <strong>di</strong><br />

approvazione del progetto definitivo;<br />

– <strong>di</strong> ogni altro atto preparatorio, preor<strong>di</strong>nato, presupposto,<br />

consequenziale o comunque connesso e, in particolare, della variante<br />

generale del PRG, adottata e poi mo<strong>di</strong>ficata ed integrata con le<br />

deliberazioni del Consiglio comunale 8.4.1998 n. 40, 27.11.1998 n. 98<br />

e 19.4.2000 n. 37 (non note) e definitivamente approvata dalla<br />

Giunta regionale con deliberazione 22.1.2001 n. 2-2009 e dei<br />

provve<strong>di</strong>menti comunali <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zione e conclusione del project<br />

financing per l’in<strong>di</strong>viduazione del soggetto attuatore dei lavori del<br />

nuovo cimitero e gestore dello stesso (non conosciuti).<br />

con riserva <strong>di</strong> proposizione della domanda risarcitoria<br />

*****_____*****<br />

2


FATTO<br />

L’ing. Riccardo Rastrelli è titolare della società <strong>Sert</strong> <strong>srl</strong> – Stabilimento<br />

elettrochimico Rastrelli Torino – il cui unico impianto industriale è<br />

ubicato nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Leini, viale Kennedy n. 10, al confine con il<br />

territorio <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong>, frazione Mappano. Egli vive e abita con<br />

la moglie, Rossella Calabrò, nel fabbricato a<strong>di</strong>acente tale impianto e<br />

nel quale la seconda svolge anche una propria attività commerciale.<br />

Nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze <strong>di</strong> detti fabbricati, ma nel territorio del<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong>, sono iniziati da poco degli imponenti<br />

lavori <strong>di</strong> sbancamento che hanno preoccupato i signori Rastrelli e<br />

Calabrò. Pertanto, gli stessi hanno assunto informazioni al riguardo e<br />

sono venuti a conoscenza che tali lavori riguardano la realizzazione <strong>di</strong><br />

un nuovo cimitero ad uso degli abitanti della frazione Mappano del<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong>. Detto cimitero, ubicato nei pressi del<br />

confine con Leini, impe<strong>di</strong>sce un futuro ampliamento della<br />

società <strong>Sert</strong> <strong>srl</strong> in ragione del fatto che parte dello<br />

stabilimento si trova entro il limite <strong>di</strong> 200 mt dal perimetro<br />

del cimitero e perciò in zona ine<strong>di</strong>ficabile. La casa <strong>di</strong><br />

abitazione dei signori Rastrelli e Calabrò è, invece,<br />

ad<strong>di</strong>rittura ricompresa integralmente in tale limite.<br />

Conseguentemente, essi hanno imme<strong>di</strong>atamente presentato, a mezzo<br />

del legale incaricato, in data 21.4.2009, istanza <strong>di</strong> accesso a tutta la<br />

3


documentazione relativa all’intervento richiedendo espressamente<br />

copia dei seguenti atti: “l’atto <strong>di</strong> approvazione del progetto; i<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> pianificazione generale e attuativi<br />

presupposti e, piú precisamente, l’atto che contiene la<br />

destinazione a cimitero dell’area in questione; le norme<br />

tecniche <strong>di</strong> attuazione del vigente PRG; il piano stralcio <strong>di</strong><br />

assetto idrogeologico pertinente nonché tutti gli atti<br />

amministrativi, adottati dal <strong>Comune</strong> o dal medesimo ottenuti,<br />

necessari per la costruzione del nuovo cimitero e, in particolare,<br />

tutte le autorizzazioni regionali e provinciali già rilasciate”.<br />

Alcuni giorni dopo il <strong>Comune</strong> ha fornito solo parte della<br />

documentazione richiesta e, in particolare, la deliberazione del<br />

Consiglio comunale 29.9.2003 n. 98 <strong>di</strong> riduzione della fascia <strong>di</strong><br />

rispetto del nuovo cimitero, un estratto nelle Norme tecniche <strong>di</strong><br />

attuazione del PRG vigente nonché la relazione <strong>di</strong> verifica <strong>di</strong><br />

compatibilità idraulica ed idrogeologica dello strumento urbanistico<br />

comunale al PAI – Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico – e relativi allegati.<br />

Con nota del medesimo legale datata 1.6.2009 è stata rilevata<br />

l’incompletezza dei documenti consegnati e, pertanto, sollecitata la<br />

trasmissione degli allegati alla deliberazione del Consiglio comunale<br />

24.11.2003 n. 105 e alle deliberazioni della Giunta 8.10.2007 n. 132 e<br />

11.12.2008 n. 169 <strong>di</strong> approvazione rispettivamente del piano<br />

4


egolatore cimiteriale, del progetto preliminare e definitivo del nuovo<br />

cimitero. In risposta a tale lettera, il <strong>Comune</strong> ha trasmesso i<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> approvazione del piano cimiteriale e del progetto<br />

preliminare e definitivo del nuovo cimiteri, ma non gli allegati.<br />

Pochi giorni dopo, su sollecitazione verbale, il <strong>Comune</strong> ha inviato la<br />

relazione geologica del piano regolatore cimiteriale.<br />

Con ulteriore lettera, datata 11.6.2009, i signori Rastrelli e Calabrò<br />

hanno nuovamente richiesto copia degli altri allegati al piano<br />

cimiteriale, “vale a <strong>di</strong>re la relazione tecnica sanitaria, la<br />

relazione sulla fascia cimiteriale e le 5 tavole planimetriche<br />

e quelli uniti alle deliberazioni della Giunta 8.10.2007 n. 132 e<br />

11.12.2008 n. 16 <strong>di</strong> approvazione rispettivamente del progetto<br />

preliminare e definitivo del nuovo cimitero” nonché “la<br />

deliberazione della Giunta comunale n. 139/2006 e le<br />

determinazioni <strong>di</strong>rigenziali 227/2007 e 78/2007”,<br />

comprensive anch’esse degli allegati, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zione della procedura per<br />

il project financing.<br />

Allo stato la documentazione non è pervenuta.<br />

Ciononostante e in attesa <strong>di</strong> ottenere l’intera documentazione<br />

rilevante, considerato che i lavori stanno procedendo celermente, la<br />

<strong>Sert</strong> <strong>srl</strong> in persona del legale rappresentante, l’ing. Riccardo Rastrelli<br />

e Rossella Calabrò, facendo espressa riserva <strong>di</strong> motivi aggiunti<br />

5


<strong>di</strong> ricorso non appena saranno in possesso <strong>di</strong> tutti <strong>di</strong><br />

documenti, impugnano avanti il TAR Piemonte tutti i<br />

provve<strong>di</strong>menti comunali riguardanti la costruzione del cimitero nella<br />

frazione Mappano <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong> – notificando il ricorso, a<br />

mero scopo notiziale, anche al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Leini – denunciandone<br />

l’illegittimità e chiedendone, in via incidentale, la sospensione per i<br />

seguenti motivi <strong>di</strong><br />

DIRITTO<br />

La costruzione del nuovo cimitero nella frazione Mappano <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong><br />

<strong>Torinese</strong> è il risultato <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti amministrativi<br />

posti in un rapporto <strong>di</strong> attuazione l’uno con l’altro e viziati, in via<br />

autonoma e in via derivata, sia sotto l’aspetto proce<strong>di</strong>mentale sia<br />

sotto l’aspetto sostanziale. Per chiarezza espositiva i provve<strong>di</strong>menti<br />

interessati, in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> adozione, sono: a) la variante generale <strong>di</strong><br />

revisione del PRG; b) il piano regolatore cimiteriale; c) gli atti del<br />

proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> project financing per la scelta del promotore e<br />

l’in<strong>di</strong>viduazione del soggetto attuatore della proposta; d) il progetto<br />

preliminare; e) il progetto definitivo.<br />

I. Violazione <strong>di</strong> legge in relazione all’art. 120 Cost. e 7 l.<br />

7.8.1990 n. 241. Violazione dei principi del giusto<br />

proce<strong>di</strong>mento e <strong>di</strong> leale collaborazione.<br />

6


La scelta del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong> <strong>di</strong> realizzare il nuovo<br />

cimitero nella zona in<strong>di</strong>viduata comporta che l’area a <strong>di</strong>vieto<br />

assoluto <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficazione, stabilita inderogabilmente dalla<br />

legge in 200 mt dal perimetro del cimitero, (art. 338 co. 1<br />

r.d. n. 1265/1934), si estende oltre i confini comunali<br />

invadendo il territorio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Leini e includendo al<br />

suo interno sia l’abitazione sia, in parte, lo stabilimento<br />

industriale della società ricorrente.<br />

In proposito, è bene subito ricordare che, secondo la giurisprudenza,<br />

“in tema <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità intorno ai cimiteri ex art. 338<br />

r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, le mo<strong>di</strong>fiche apportate dall’art.<br />

28, l. 1 agosto 2002 n. 166, comportano che il limite<br />

all’e<strong>di</strong>ficabilità privata non è piú ancorato alla fascia <strong>di</strong><br />

rispetto, che può variare in relazione alle determinazioni<br />

adottate dall’autorità comunale, ma è legislativamente<br />

fissata in ogni caso entro il limite <strong>di</strong> 200 metri da<br />

calcolarsi dal perimetro dell’impianto cimiteriale” (TAR<br />

Abruzzo, L’Aquila, 14.10.2008 n. 1141). In altre parole, una cosa è la<br />

fascia <strong>di</strong> rispetto cimiteriale che può essere variata dall’Autorità<br />

competente e rileva ai fini della localizzazione del cimitero; altra cosa<br />

è il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione sancito inderogabilmente dalla<br />

legge all’interno <strong>di</strong> un area <strong>di</strong> 200 mt dal perimetro del<br />

7


cimitero, in<strong>di</strong>pendentemente dalla mo<strong>di</strong>ficazione della fascia <strong>di</strong><br />

rispetto cimiteriale.<br />

Da ciò <strong>di</strong>scende una <strong>di</strong>retta incidenza della decisione qui contestata<br />

nei confronti sia dei ricorrenti sia del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Leini che avrebbe<br />

dovuto riflettersi nella partecipazione <strong>di</strong> questi alla decisione stessa.<br />

1. In dettaglio, quanto ai ricorrenti, la partecipazione è imposta<br />

dall’art. 7, l. n. 241/1990 alla stregua del quale l’Amministrazione ha<br />

l’onere <strong>di</strong> comunicare l’avvio del proce<strong>di</strong>mento “ai soggetti nei<br />

confronti dei quali il provve<strong>di</strong>mento è destinato a produrre effetti<br />

<strong>di</strong>retti”. È fuor <strong>di</strong> dubbio che la localizzazione del cimitero in quella<br />

porzione <strong>di</strong> terreno produce effetti <strong>di</strong>retti nei riguar<strong>di</strong> dei ricorrenti.<br />

Segnatamente, in<strong>di</strong>pendentemente dalla <strong>di</strong>sposta riduzione della<br />

fascia <strong>di</strong> rispetto cimiteriale, sia l’abitazione dei ricorrenti sia<br />

l’impianto industriale della <strong>Sert</strong> <strong>srl</strong> si trovano a <strong>di</strong>stanza inferiore <strong>di</strong><br />

200 mt dal perimetro del nuovo cimitero e quin<strong>di</strong> nell’area<br />

soggetta a vincolo <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità ai sensi dell’art. 338 co.<br />

1 r.d. n. 1265/1934: ciò comporta, da un lato, la totale<br />

impossibilità, specie per l’impresa, <strong>di</strong> futuri ampliamenti con evidenti<br />

riflessi negativi sull’attività industriale e, dall’altro lato, un serio<br />

deprezzamento delle proprietà immobiliari oltre che l’esposizione ad<br />

un rischio igienico sanitario dovuto alla vicinanza con il cimitero. Del<br />

resto, se il legislatore ha previsto che nei 200 mt dal perimento del<br />

8


cimitero non è possibile la costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, ciò significa che in<br />

tale area vi è un esposizione ad un rischio <strong>di</strong> tipo igienico sanitario. In<br />

proposito è bene evidenziare che i ricorrenti, qualora fossero stati<br />

posti nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> interloquire nel proce<strong>di</strong>mento decisione,<br />

avrebbero potuto rappresentare, da un lato, la necessità <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>viduare un’altra area per la costruzione del cimitero, da altro lato,<br />

l’inidoneità del sito sotto il profilo geologico (v. relazione tecnica) e,<br />

da altro lato ancora, la necessità <strong>di</strong> un accordo con il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

Leini. Di guisa che l’apporto partecipativo dei ricorrenti avrebbe<br />

certamente influenzato la decisione finale, inducendo probabilmente<br />

il <strong>Comune</strong> alla ricerca <strong>di</strong> un sito <strong>di</strong>verso, cosicché è da escludere,<br />

nella fattispecie, l’applicabilità della previsione dell’art. 21 octies, l. n.<br />

241/1990.<br />

A superamento della censura prospettata non può essere invocata la<br />

natura pianificatoria dell’atto contenente la localizzazione del<br />

cimitero e quin<strong>di</strong> l’inapplicabilità della previsione dell’art. 7 l. n.<br />

241/1990 in forza della speciale clausola <strong>di</strong> esonero prevista dall’art.<br />

13 della medesima legge. Invero, l’esclusione dell’operatività della<br />

<strong>di</strong>sposizione sull’avvio del proce<strong>di</strong>mento è giustificata in ragione<br />

delle speciali forme <strong>di</strong> informazione e partecipazioni garantite dalla<br />

singole legge per i proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> pianificazione. Con specifico<br />

riguardo all’approvazione del PRG, tali forme, previste dalla legge<br />

9


urbanistica regionale 5.12.1977 n. 56, garantiscono l’informazione sul<br />

proce<strong>di</strong>mento me<strong>di</strong>ante la pubblicazione all’albo pretorio comunale.<br />

Tale mezzo, però, come ha riconosciuto la giurisprudenza, può<br />

sod<strong>di</strong>sfare l’onere informativo solamente per i residenti nel comune,<br />

mentre non è idoneo ad assicurare la conoscenza per i soggetti non<br />

residenti (puntualmente, TAR Piemonte, II, 14.2.2005 n. 302). Ne<br />

viene che, qualora le previsioni <strong>di</strong> un piano regolatore o <strong>di</strong> una sua<br />

variante producano effetti <strong>di</strong>retti al <strong>di</strong> fuori del territorio comunale,<br />

come nel caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> un cimitero ai confini, il comune<br />

procedente deve comunicare l’avvio del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

pianificazione in<strong>di</strong>vidualmente ai soggetti non residenti colpiti dalle<br />

conseguenze del piano.<br />

Pertanto il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong> avrebbe dovuto notiziare<br />

in<strong>di</strong>vidualmente i ricorrenti dell’avvio del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

approvazione della variante generale al PRG mettendo così i<br />

medesimi nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> presentare osservazioni. Omettendo tale<br />

adempimento i ricorrenti si sono trovati a subire una decisione<br />

amministrativa fortemente lesiva dei loro <strong>di</strong>ritti senza essere posti<br />

nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> interloquire.<br />

2. Quanto al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Leini, la mancata partecipazione <strong>di</strong> detto<br />

Ente rileva sotto un duplice aspetto. Per un verso, in via generale, il<br />

principio <strong>di</strong> leale collaborazione (art. 120 Cost.) che deve uniformare<br />

10


il rapporto tra gli enti pubblici obbliga questi ad assumere decisioni<br />

con<strong>di</strong>vise e concordate ogni qualvolta esse riguardano oggetto e<br />

interessi riferibili a piú soggetti pubblici. Per altro verso, nello<br />

specifico, le scelte riguardanti le fasce cimiteriali toccano<br />

<strong>di</strong>rettamente il potere comunale <strong>di</strong> pianificazione del territorio.<br />

Secondo la previsione dell’art. 27 co. 5 l.r. n. 56/1977 la definizione<br />

della fascia <strong>di</strong> rispetto cimiteriale deve avvenire in sede <strong>di</strong> piano<br />

regolatore comunale ed è espressione del potere <strong>di</strong> pianificazione<br />

comunale. La costruzione <strong>di</strong> un cimitero in una zona a<strong>di</strong>acente ad<br />

altro comune con la conseguente estensione della fascia cimiteriale in<br />

detto comune e la costituzione <strong>di</strong> un’area soggetta a vincolo <strong>di</strong><br />

ine<strong>di</strong>ficabilità comportano un’influenza o meglio un’ingerenza sul<br />

potere pianificatorio del comune stesso, cosicché non è pensabile che<br />

a tale decisione questo non partecipi. Tra l’altro, siffatta<br />

partecipazione sod<strong>di</strong>sfa anche un’esigenza piú ampia riconducibile ai<br />

citta<strong>di</strong>ni del comune inciso dalla fascia <strong>di</strong> rispetto i quali vedono<br />

realizzare un opera <strong>di</strong> rilevante impatto nelle a<strong>di</strong>acenze delle loro<br />

abitazioni o attività senza poter in alcun modo contrad<strong>di</strong>re.<br />

Insomma, non è pensabile né imporre un vincolo al potere<br />

pianificatorio <strong>di</strong> un comune, qual è la fascia cimiteriale, né introdurre<br />

un vincolo <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità, quale si atteggia la previsione del <strong>di</strong>vieto<br />

<strong>di</strong> costruire e<strong>di</strong>fici entro i 200 mt dal perimetro del cimitero, senza il<br />

11


coinvolgimento <strong>di</strong>retto dell’ente titolare del potere pianificatorio e<br />

rappresentativo della collettività <strong>di</strong> riferimento del territorio<br />

interessato dall’intervento.<br />

Per maggiore chiarezza, siffatta situazione è sostanzialmente<br />

assimilabile alla figura del conflitto <strong>di</strong> attribuzione tra poteri pubblici<br />

perché si verifica una sostanziale e inaccettabile invasione <strong>di</strong> un ente<br />

nella sfera <strong>di</strong> attribuzione <strong>di</strong> altro ente. Di qui deriva la necessità<br />

nono della partecipazione del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Leini ma soprattutto <strong>di</strong><br />

un’intesa tra i Comuni interessati a pena <strong>di</strong> illegittimità della<br />

decisione.<br />

II. Violazione <strong>di</strong> legge in relazione agli artt. 338 r.d.<br />

27.7.1934 n. 1265, 1. l. 27.10.1957 n. 983, 10.3 NTA PRG e 27,<br />

l.r. 5.12.1977 n. 56. Eccesso <strong>di</strong> potere per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />

istruttoria, sviamento, irragionevolezza e illogicità.<br />

La decisione <strong>di</strong> localizzare un nuovo cimitero nella frazione Mappano<br />

<strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong> è contenuta nella variante generale del piano<br />

regolatore comunale, adottata e poi mo<strong>di</strong>ficata ed integrata con le<br />

deliberazioni del Consiglio comunale 8.4.1998 n. 40, 27.11.1998 n. 98<br />

e 19.4.2000 n. 37 e definitivamente approvata dalla Giunta regionale<br />

con deliberazione 22.1.2001 n. 2-2009, ed è attuata nel piano<br />

regolatore cimiteriale.<br />

12


1. L’art. 10.3 NTA del PRG vigente statuisce che “per la zona<br />

cimiteriale ubicata nell’abitato <strong>di</strong> Mappano, non essendo possibile<br />

reperire un’area idonea che sia sufficientemente isolata dagli<br />

inse<strong>di</strong>amenti preesistenti, è stata proposta una soluzione che<br />

prevede <strong>di</strong> contenere la fascia <strong>di</strong> rispetto in 100 m. Pertanto,<br />

l’effettiva realizzazione <strong>di</strong> questo servizio è subor<strong>di</strong>nata<br />

all’accoglimento <strong>di</strong> una specifica deroga da richiedere alla<br />

Regione Piemonte”. Siffatta previsione riflette la <strong>di</strong>sciplina vigente<br />

al momento dell’adozione e approvazione della variante secondo cui<br />

la Regione poteva consentire, su motivata richiesta del Consiglio<br />

comunale e previo parere dell’USSL competente, la riduzione<br />

dell’ampiezza della fascia <strong>di</strong> rispetto cimiteriale fino ad un minimo <strong>di</strong><br />

100 m per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e <strong>di</strong><br />

50 m per gli altri comuni. Così prevedeva l’art. 338 co. 4 r.d.<br />

27.7.1934 n. 1265, recante “Testo unico delle leggi sanitarie”, nella<br />

versione mo<strong>di</strong>ficata dall’art. 1, l. 17.10.1957 n. 983 e<br />

antecedente all’intervento <strong>di</strong> riforma operato dall’art. 28 l.<br />

1.8.2002 n. 166. Piú chiaramente, tale facoltà, attribuita al prefetto<br />

dall’art. 1, l. 17.10.1957 n. 983, è stata trasferita, in un primo<br />

momento, al me<strong>di</strong>co provinciale (art. 6, l. 13.3.1958 n. 296) e,<br />

successivamente, alle regioni in forza dei d.p.r. 14.1.1972 n. 4 e d.p.r.<br />

15.1.1972 n. 8. In proposito, la Regione Piemonte, con circolare del<br />

13


Presidente della Giunta regionale 9.12.1987 n. 16/URE, ha chiarito il<br />

proce<strong>di</strong>mento per la riduzione della fascia cimiteriale. Detta circolare<br />

prevede che “gli adempimenti procedurali per ridurre la fascia <strong>di</strong><br />

rispetto cimiteriale, dal combinato <strong>di</strong>sposto delle leggi statali e<br />

regioni vigenti, risultano oggi i seguenti: - Richiesta <strong>di</strong> riduzione<br />

motivata e deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza<br />

assoluta dei consiglieri in carica. - Parere obbligatorio del Servizio<br />

<strong>di</strong> Igiene Pubblica dell’U.S.S.L. competente per territorio. - Parere<br />

obbligatorio e vincolante del Consiglio Regionale <strong>di</strong> Sanità,<br />

istituito con L.R. 4 luglio 1984, n. 30. - Decreto del Sindaco”.<br />

Nella fattispecie, l’assenso regionale alla proposta comunale<br />

<strong>di</strong> riduzione della fascia <strong>di</strong> rispetto cimiteriale per l’area <strong>di</strong><br />

Mappano, in<strong>di</strong>spensabile per costruire il nuovo cimitero, non è mai<br />

intervenuto.<br />

Né può assumere tale valore l’approvazione della variante generale <strong>di</strong><br />

PRG contenente tale proposta da parte della Regione.<br />

Invero, come chiaramente si desume dalle in<strong>di</strong>cazioni della Circolare<br />

del Presidente della Giunta regionale n. 16/URE/1987, se è vero che<br />

la proposta <strong>di</strong> riduzione può essere formulata in sede <strong>di</strong> piano<br />

regolatore comunale, è altrettanto vero che essa deve essere<br />

accompagnata dall’allegato provve<strong>di</strong>mento dell’autorità competente<br />

che ha concesso la riduzione: “Si ritiene comunque legittimo ed<br />

14


adeguatamente motivato proporre nel Piano una fascia <strong>di</strong> rispetto<br />

ridotta con provve<strong>di</strong>mento dell’Autorità pro-tempore competente”.<br />

Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong> - si riba<strong>di</strong>sce - non ha ottenuto<br />

l’assenso regionale per la riduzione della fascia cimiteriale, cosicché il<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> approvazione del piano regolatore cimiteriale e, in<br />

via derivata, dei progetti preliminare e definitivo del nuovo cimitero<br />

sono illegittimi per contrasto con la previsione dell’art. 10.3 della<br />

NTA del PRG.<br />

2. Peraltro, anche volendo attribuire al provve<strong>di</strong>mento regionale <strong>di</strong><br />

approvazione del PRG il valore <strong>di</strong> assenso alla riduzione della fascia,<br />

esso risulterebbe illegittimo.<br />

L’art. 27, co. 5, legge urbanistica regionale 5.12.1977 n. 56, prescrive<br />

che “nelle zone <strong>di</strong> rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Regolatore<br />

Generale ai sensi dell’art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie<br />

27 luglio 1934, n. 1265, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni,<br />

che devono avere profon<strong>di</strong>tà non inferiore a mt 150, non sono<br />

ammesse nuove costruzioni né l’ampliamento <strong>di</strong> quelle esistenti”. Il<br />

successivo co. 6 <strong>di</strong>spone, a sua volta, che “ove la situazione<br />

orografica, o l’assetto degli abitati e degli e<strong>di</strong>fici esistenti, non<br />

consentano - anche ai fini dell’ampliamento degli impianti<br />

cimiteriali esistenti - fasce <strong>di</strong> rispetto della profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> m. 150. Il<br />

Piano regolatore generale, sulla base <strong>di</strong> adeguata documentazione,<br />

15


può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione <strong>di</strong><br />

tali profon<strong>di</strong>tà”.<br />

La riportata previsione legislativa regionale introduce un limite alla<br />

riduzione delle fasce cimiteriali consentita, dalla <strong>di</strong>sciplina statale<br />

vigente al momento dell’adozione della variante, fino a mt 100 o 50 in<br />

relazione alla popolazione comunale: l’art. 1, l. n. 983/1957,<br />

mo<strong>di</strong>ficando il co. 4 dell’art. 338, r.d. n. 1265/1934, <strong>di</strong>spone che il<br />

Prefetto “su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a<br />

maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme<br />

parere del Consiglio provinciale <strong>di</strong> sanità, quando non vi si<br />

oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi,<br />

ridurre l'ampiezza della zona <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> un cimitero,<br />

delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi,<br />

purchè nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000<br />

abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ad<br />

almeno a 50 metri per gli altri Comuni”. Secondo la normativa<br />

regionale, la riduzione delle fasce può essere autorizzata fino a 150 mt<br />

(art. 27 co. 5, l.r. n. 56/1977). Ulteriori riduzioni sono ammesse<br />

esclusivamente in via parziale e per specifiche situazioni<br />

concretamente verificate (art. 27 co. 6 l.r. n. 56/1977). Nella<br />

fattispecie il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong> ha proposto nella variante<br />

<strong>di</strong> PRG un’illegittima riduzione della fascia cimiteriale a mt 100 in<br />

16


palese contrasto con la <strong>di</strong>sposizione regionale che consente, tutt’al<br />

piú, una riduzione fino a 150 mt (art. 27, co. 5, l.r. n. 56/1997). Senza<br />

tale riduzione la costruzione del nuovo cimitero, in primo luogo, non<br />

sarebbe stata possibile e, in secondo luogo, avrebbe reso evidente la<br />

necessità dell’intesa con i comuni vicini e della partecipazione degli<br />

abitanti <strong>di</strong> questi <strong>di</strong>rettamente interessati dall’opera in qualità, ad<br />

esempio, <strong>di</strong> proprietari <strong>di</strong> terreni inclusi nella fascia <strong>di</strong> rispetto<br />

cimiteriale - com’è il caso dei ricorrenti -.<br />

Insomma, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong>, anziché verificare la<br />

possibilità <strong>di</strong> ampliamento del cimitero esistente e, in caso negativo,<br />

ricercare all’interno del territorio comunale e della frazione <strong>di</strong><br />

Mappano un sito piú idoneo per ospitare il nuovo cimitero, ha deciso<br />

<strong>di</strong> collocare tale opera ai confini comunali proponendo un’illegittima<br />

mo<strong>di</strong>fica della fascia cimiteriale in modo tale che il limite della stessa<br />

coincidesse con i confini comunali e così ‘scaricando’ sui residenti<br />

degli altri comuni le conseguenze ambientali negative dell’opera. In<br />

merito, è bene ricordare che la previsione della fascia cimiteriale ha<br />

una finalità strettamente igienico-sanitaria cosicché la sua riduzione,<br />

oltre a costituire una misura eccezionale, deve essere ritenuta non<br />

solo necessaria al fine del perseguimento dell’interesse pubblico ma<br />

anche tale da non pregiu<strong>di</strong>care l’interesse alla salute e ad un<br />

17


ambiente salubre da parte degli abitanti dell’area interessata dalla<br />

costruzione del cimitero.<br />

La decisione qui contestata risulta, quin<strong>di</strong>, contraria, prima ancora<br />

che a puntuali previsioni <strong>di</strong> legge, ai canoni fondamentali della<br />

ragionevolezza e dell’imparzialità.<br />

Del resto, nella prospettiva della prossima trasformazione della<br />

frazione Mappano in un autonomo <strong>Comune</strong>, la decisione del <strong>Comune</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong> <strong>di</strong> realizzare un nuovo cimitero, unitamente<br />

all’assenso <strong>di</strong> questo <strong>Comune</strong> alla costruzione <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong><br />

termovalorizzazione sempre nella frazione Mappano, sembra ispirata<br />

al <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> realizzare impianti dal rilevante impatto ambientale su<br />

<strong>di</strong> un’area destinata a costituire il territorio <strong>di</strong> un comune <strong>di</strong> prossima<br />

costituzione e quin<strong>di</strong> non nel proprio territorio. Il che configura il<br />

tipico vizio dell’eccesso <strong>di</strong> potere per sviamento, oltre che<br />

manifestare un’illegittima parzialità della decisione amministrativa.<br />

Ne <strong>di</strong>scende l’illegittimità della variante generale <strong>di</strong> PRG, nella parte<br />

in cui localizza il nuovo cimitero in un’area inidonea ad ospitarlo per<br />

mancato rispetto dell’estensione minima consentita della fascia <strong>di</strong><br />

rispetto (150 mt), e del piano regolatore cimiteriale sia per contrasto<br />

con puntuali previsioni <strong>di</strong> legge sia per violazione dei canoni della<br />

ragionevolezza e imparzialità.<br />

18


III. Violazione <strong>di</strong> legge in relazione all’art. 20, l.r.<br />

14.12.1998 n. 40.<br />

1. Prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 3.4.2006 n. 152 - c.d. Co<strong>di</strong>ce<br />

dell’ambiente – e del recepimento in detto testo legislativo della<br />

<strong>di</strong>rettiva 2001/42/CE riguardante l’istituto della valutazione<br />

ambientale strategica (VAS) nessuna <strong>di</strong>sposizione statale prevedeva<br />

un’indagine sulla compatibilità ambientale degli atti <strong>di</strong> pianificazione<br />

o <strong>di</strong> programmazione, rimandando ogni verifica sotto tale profilo alla<br />

valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale sui singoli progetti.<br />

Per contro, la legge regionale piemontese sulla VIA 14.12.1998 n. 40,<br />

colmando tale ‘lacuna’ e anticipando, in qualche modo, l’avvento<br />

della VAS, prevede la sottoposizione dei piani e dei programmi ad un<br />

giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale. In dettaglio, l’art. 20 co. 1 l.r. n.<br />

40/1998 statuisce: “Gli strumenti <strong>di</strong> programmazione e<br />

pianificazione, che rientrano nel processo decisionale<br />

relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro <strong>di</strong><br />

riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione, sono<br />

pre<strong>di</strong>sposti in coerenza con gli obiettivi <strong>di</strong> tutela ambientale ….. e<br />

sono stu<strong>di</strong>ati ed organizzati sulla base <strong>di</strong> analisi <strong>di</strong> compatibilità<br />

ambientale”. Il successivo comma 2 <strong>di</strong>spone: “Al fine <strong>di</strong> evidenziare<br />

il conseguimento degli obiettivi <strong>di</strong> cui al comma 1, i piani e i<br />

programmi <strong>di</strong> cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali<br />

19


contengono all’interno della relazione generale le informazioni<br />

relative all’analisi <strong>di</strong> compatibilità ambientale come specificata<br />

all’allegato F. L’analisi condotta valuta gli effetti, <strong>di</strong>retti e in<strong>di</strong>retti,<br />

dell’attuazione del piano e del programma sull’uomo, la fauna, la<br />

flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee,<br />

l’aria, il clima, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il<br />

patrimonio storico, artistico e culturale e, sulle loro reciproche<br />

interazioni, in relazione al livello <strong>di</strong> dettaglio del piano o del<br />

programma e fornisce in<strong>di</strong>cazioni per le successive fasi <strong>di</strong><br />

attuazione”. Al riguardo, è appena il caso <strong>di</strong> rilevare che, nel quadro<br />

normativo vigente a seguito dell’entrata in vigore del Co<strong>di</strong>ce<br />

dell’ambiente, siffatte previsioni sono pacificamente considerate<br />

come attuative della <strong>di</strong>sciplina comunitaria e statale sulla VAS.<br />

Alla luce della normativa piemontese devono essere sottoposti ad un<br />

giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale gli atti pianificatori e<br />

programmatori “che rientrano nel processo decisionale<br />

relativo all’assetto territoriale”. Tale definizione include,<br />

secondo i chiarimenti forniti dalla circolare del Presidente della<br />

Giunta regionale 13.1.2003 n. 1/PET, “l’intera gamma dei piani<br />

attualmente definiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente:<br />

dai piani territoriali regionali e provinciali, ai piani regolatori, agli<br />

strumenti urbanistici esecutivi, senza <strong>di</strong>menticare i piani paesistici, i<br />

20


piani d’area e i piani <strong>di</strong> settore (ad es. <strong>di</strong> bacino, delle attività<br />

estrattive, dei trasporti, ecc.)”, vale a <strong>di</strong>re tutti quegli atti<br />

pianificatori che contengono decisioni che incidono <strong>di</strong>rettamente<br />

sulla conformazione del territorio. Del resto, la ratio della <strong>di</strong>sciplina<br />

regionale coincide con quella della VAS, cioè anticipare la verifica<br />

dell’impatto ambientale in un momento antecedente a quello<br />

progettuale al fine <strong>di</strong> valutare la sostenibilità ambientale non tanto<br />

della singola opera quanto piuttosto della strategia <strong>di</strong> intervento<br />

interessante il territorio e risultante dagli atti <strong>di</strong> piano o dai<br />

programmi.<br />

2. Il piano regolatore cimiteriale, a prescindere dalla sua<br />

denominazione formale, peraltro prevista <strong>di</strong>rettamente dalla legge<br />

(Capo X d.p.r. 10.9.1990 n. 285; art. 91), va senz’altro ascritto alla<br />

categoria degli “strumenti ….. <strong>di</strong> pianificazione, che rientrano nel<br />

processo decisionale relativo all’assetto territoriale e che<br />

costituiscono quadro <strong>di</strong> riferimento per le successive decisione<br />

d’autorizzazione”. Piú precisamente, per un verso, è fuor <strong>di</strong> dubbio<br />

che il piano cimiteriale, prevedendo una significativa mo<strong>di</strong>ficazione<br />

del territorio quale è la realizzazione del cimitero, interessi in modo<br />

organico l’assetto del territorio e influisca sulle decisioni ad esso<br />

relative: la costruzione <strong>di</strong> un cimitero con la conseguente costituzione<br />

<strong>di</strong> un’area soggetta a vincolo <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità pressoché assoluto,<br />

21


innegabilmente incide sulla conformazione del territorio<br />

con<strong>di</strong>zionando le scelte pianificatorie per l’area interessata, la quale,<br />

ad esempio, ragionevolmente, non sarà destinata né a servizi <strong>di</strong><br />

interesse generale né a fini residenziali. Per altro verso, il piano<br />

cimiteriale ben può ascriversi alla figura degli strumenti<br />

urbanistici attuativi in quanto, da un lato, presuppone la<br />

localizzazione dell’area cimiteriale da parte del PRG (art. 27, l.r. n.<br />

56/1977) e ne costituisce strumento in<strong>di</strong>spensabile per l’attuazione.<br />

Inoltre, contiene le in<strong>di</strong>cazioni necessarie per la pre<strong>di</strong>sposizione dei<br />

progetti preliminare e definitivo del cimitero e per il rilascio <strong>di</strong><br />

eventuali nulla osta o autorizzazioni. In tale prospettiva può essere<br />

utile richiamare la previsione dell’art. 6 co. 2 lett. a), d. lgs. n.<br />

152/2006 che definisce gli atti che devono essere soggetti a VAS:<br />

“tutti i piani e i programmi … che sono elaborati per la valutazione e<br />

gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo,<br />

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della<br />

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,<br />

della pianificazione territoriale o della destinazione dei<br />

suoli …..”<br />

Ne <strong>di</strong>scende che il piano regolatore cimiteriale deve essere sottoposto<br />

al giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale previsto dall’art. 20 l. r. n.<br />

40/1998.<br />

22


Né può sostenersi validamente che il piano cimiteriale si risolva<br />

sostanzialmente in un progetto e quin<strong>di</strong> non sia assoggettato alla<br />

previsione appena citata. Al riguardo è sufficiente un raffronto tra le<br />

<strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano la redazione del piano (artt. 55 e ss.<br />

d.p.r. n. 285/1990) e le norme che definiscono la progettazione<br />

preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere pubbliche (art. 93, d.<br />

lgs. n. 163/2006) per verificare che il piano cimiteriale, per il suo<br />

contenuto, non può essere in alcun modo assimilato ad un progetto<br />

neppure preliminare: il piano cimiteriale in<strong>di</strong>vidua in concreto la<br />

porzione <strong>di</strong> terreno sulla quale costruire l’opera e la posizione e<br />

<strong>di</strong>mensione dell’area <strong>di</strong> inumazione, mentre il progetto preliminare<br />

deve contenere “le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori,<br />

il quadro delle esigenze da sod<strong>di</strong>sfare e delle specifiche prestazioni<br />

da fornire … le ragioni della scelta della soluzione prospettata in<br />

base alle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai<br />

profili ambientali e all’utilizzo dei materiale provenienti dalle<br />

attività <strong>di</strong> riuso e riciclaggio….. le caratteristiche <strong>di</strong>mensionali,<br />

volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori”. Tali<br />

informazioni non sono rinvenibili nel piano cimiteriale. Di guisa che<br />

lo stesso non può essere qualificato alla stregua <strong>di</strong> un progetto.<br />

3. Nella fattispecie il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong> ha approvato il<br />

piano regolatore cimiteriale per la frazione Mappano omettendo però<br />

23


<strong>di</strong> sottoporlo al giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale. Di qui<br />

l’illegittimità del piano e, in via derivata, <strong>di</strong> tutti gli atti ad esso<br />

conseguenti.<br />

IV. Violazione <strong>di</strong> legge in relazione agli artt. 228 r.d.<br />

27.7.1934 n. 1265 e 109 l.r. 26.4.2000 n. 44.<br />

1. L’art. 228 r.d. n. 1265/1934 <strong>di</strong>spone: “I progetti per la<br />

costruzione <strong>di</strong> acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri,<br />

mattatoi e opere igieniche <strong>di</strong> ogni genere, pre<strong>di</strong>sposti dai Comuni,<br />

dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche <strong>di</strong> assistenza e beneficenza<br />

e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a<br />

spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando<br />

importano una spesa non superiore a L. 150 milioni, al parere del<br />

me<strong>di</strong>co provinciale o del veterinario provinciale, secondo le<br />

rispettive competenze. Per i progetti, il cui importo non superi i 50<br />

milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale <strong>di</strong><br />

sanità. Quando si tratta <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong> importo superiore a L. 150<br />

milioni, oppure <strong>di</strong> progetti relativi a costruzione <strong>di</strong> opere igieniche<br />

interessanti più Province, qualunque ne sia l'importo, anche se tali<br />

opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato,<br />

deve essere u<strong>di</strong>to il Consiglio superiore <strong>di</strong> sanità”.<br />

L’art. 2 d.p.r. 15.1.1972 n. 8 ha trasferito alle regioni le “funzioni<br />

amministrative concernenti ……. 3) le opere igieniche <strong>di</strong><br />

24


interesse locale (fognature, impianti <strong>di</strong> depurazione delle acque,<br />

mattatoi, cimiteri ed altri)”.<br />

L’art. 55 co. 2 d.p.r. 10.9.1990 n. 285, recante “Approvazione del<br />

regolamento <strong>di</strong> polizia mortuaria”, prescrive che “all’approvazione<br />

dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie”.<br />

L’art. 109 co. 3 l. r. 26.4.2000 n. 44 ha delegato alle ASL “… le<br />

funzioni amministrative <strong>di</strong> cui agli artt. 228, limitatamente a<br />

quanto attiene alla costruzione dei cimiteri ed ai relativi obblighi,<br />

338 e 348 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvaione del<br />

testo unico delle leggi sanitarie)”.<br />

La costruzione <strong>di</strong> un nuovo cimitero è, quin<strong>di</strong>, soggetta al<br />

parere dell’ASL competente per territorio.<br />

Tale parere, però, non è stato acquisito dal <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong><br />

<strong>Torinese</strong> né in sede <strong>di</strong> adozione del piano regolatore cimiteriale né in<br />

sede <strong>di</strong> approvazione dei progetti preliminare e definitivo del<br />

cimitero.<br />

2. Il parere contemplato dalle <strong>di</strong>sposizioni appena riportate non<br />

coincide con quello espresso dall’allora ASL 6 - ora ASL TO4 -, in<br />

data 25.6.2004 e allegato al piano cimiteriale. Invero, detto parere -<br />

testualmente denominato come igienico-sanitario - è stato rilasciato<br />

dall’Azienda sanitaria ai fini <strong>di</strong> un’ulteriore mo<strong>di</strong>ficazione della fascia<br />

cimiteriale ai sensi dell’art. 338, r.d. n. 1264/1934, nel testo risultante<br />

25


dalle variazioni operate dall’art. 28, l. n. 166/2002, secondo cui “per<br />

dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione <strong>di</strong> un<br />

intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-<br />

sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere<br />

favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione<br />

della zona <strong>di</strong> rispetto tenendo conto degli elementi ambientali <strong>di</strong><br />

pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici preesistenti o<br />

la costruzione <strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici”.<br />

Ciò risulta da <strong>di</strong>versi in<strong>di</strong>zi. Nello stesso parere, da un lato, è<br />

espressamente affermato: “Per quanto riguarda il regolamento <strong>di</strong><br />

polizia mortuaria sarà espresso parere successivamente”,<br />

intendendosi chiaramente fare riferimento all’intervento consultivo<br />

dell’ASL prescritto per l’approvazione dei progetti ai sensi dell’art. 55<br />

co. 2 d.p.r. n. 285/1990. Dall’altro lato, viene richiamato un<br />

precedente parere, datato 28.8.2003, nel quale l’ASL faceva<br />

riferimento proprio alla necessità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la fascia <strong>di</strong> rispetto<br />

cimiteriale al fine <strong>di</strong> evitare l’inclusione nella stessa <strong>di</strong> alcuni<br />

fabbricati (graficamente il cerchio delimitativo dei confini della fascia<br />

cimiteriale subisce una rientranza proprio in prossimità ad alcune<br />

abitazione).<br />

26


Ne consegue l’illegittimità del piano cimiteriale e dei progetti del<br />

nuovo cimitero per mancata acquisizione del parere dell’ASL<br />

richiesto dall’art. 228 r.d. n. 1265/1934.<br />

V. Violazione <strong>di</strong> legge in relazione agli artt. 57 e 58 d.p.r.<br />

10.9.1990 n. 285. Eccesso <strong>di</strong> potere per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> istruttoria<br />

1. Il d.p.r. n. 285/1990, nel regolamentare il proce<strong>di</strong>mento per<br />

l’approvazione del piano regolatore cimiteriale, attribuisce<br />

particolare valore all’aspetto geologico delle aree destinate ad<br />

ospitare gli ampliamenti dei cimiteri esistenti oppure i nuovi cimiteri.<br />

Ciò si desume dalle <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni che delineano le qualità che<br />

deve possedere il terreno ospitante tale opera.<br />

In dettaglio, l’art. 55 co. 1 prevede che “i progetti <strong>di</strong> ampliamento dei<br />

cimiteri esisteni e <strong>di</strong> costruzione dei nuovi devono essere preceduti<br />

da uno stu<strong>di</strong>o tecnico delle località, specialmente per quanto<br />

riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura<br />

fisico-chimica del terreno, la profon<strong>di</strong>tà e la <strong>di</strong>rezione della falda<br />

idrica”. Il seguente art. 57 prescrive che “il terreno dell’area<br />

cimiteriale deve essere sciolto sino alla profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> metri 2,50 o<br />

capace <strong>di</strong> essere reso tale con facili opere <strong>di</strong> scasso, deve essere<br />

asciutto e dotato <strong>di</strong> un adatto grado <strong>di</strong> porosità e <strong>di</strong> capacità per<br />

l’acqua, per favorire il processo <strong>di</strong> mineralizzazione dei cadaveri”<br />

(co. 5). Lo stesso articolo precisa, inoltre, che “la falda deve trovarsi<br />

27


a conveniente <strong>di</strong>stanza dal piano <strong>di</strong> campagna e avere altezza tale<br />

da essere in piena o comunque con il piú alto livello della zona <strong>di</strong><br />

assorbimento capillare, almeno a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> metri 0,50 dal fondo<br />

della fossa <strong>di</strong> inumazione” (co. 7). Infine, l’art. 60 co. 2 <strong>di</strong>spone che<br />

“il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto <strong>di</strong><br />

scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e,<br />

ove sia necessario, <strong>di</strong> opportuno drenaggio, purché questo non<br />

provochi una eccessiva privazione dell'umi<strong>di</strong>tà del terreno destinato<br />

a campo <strong>di</strong> inumazione tale da nuocere al regolare andamento del<br />

processo <strong>di</strong> mineralizzazione dei cadaveri”.<br />

L’area localizzata per la costruzione del cimitero non<br />

presenta tutte le caratteristiche appena enunciate.<br />

Ciò è inequivocabilmente <strong>di</strong>mostrato dal fatto che le con<strong>di</strong>zioni<br />

descritte dall’art. 57 co. 5 non sono sod<strong>di</strong>sfatte. Invero, come risulta<br />

dalla relazione geologica allegata al piano regolatore cimiteriale, tali<br />

con<strong>di</strong>zioni saranno realizzate artificialmente con terreno da riporto.<br />

Siffatta soluzione, ancorché espressamente consentita dall’art. 57 co.<br />

6, presuppone, tuttavia, per un verso, che il terreno ‘riportato’ abbia<br />

le medesime caratteristiche qualitative in<strong>di</strong>cate dalla norma, cioè sia<br />

“asciutto e dotato <strong>di</strong> un adatto grado <strong>di</strong> porosità e <strong>di</strong> capacità per<br />

l’acqua, per favorire il processo <strong>di</strong> mineralizzazione dei cadaveri” e,<br />

28


per altro verso, che non siano reperibili nel territorio comunale altre<br />

aree che presentino tali con<strong>di</strong>zioni.<br />

Tali presupposti non sono verificati.<br />

Invero, come emerge dalla relazione tecnica a firma dei geologi<br />

Stefano Tuberga e Laura Turconi, per un verso, “la tipologia <strong>di</strong><br />

terreno che verrà riportato (Fig. 3 della Relazione geologica-Piano<br />

cimiteriale), se da un lato appare tecnicamente idoneo a favorire il<br />

processo <strong>di</strong> mineralizzazione, dall’altro non è in grado <strong>di</strong><br />

offrire adeguate garanzie <strong>di</strong> protezione nei confronti della<br />

falda freatica. Il geotessile <strong>di</strong> tipo filtrante che verrebbe interposto<br />

tra il rilevato e lo strato <strong>di</strong> ghiaia con azione anti-capillare, sarebbe<br />

in grado <strong>di</strong> svolgere un’azione <strong>di</strong> contenimento delle particelle <strong>di</strong><br />

terreno soggette alle forze idro<strong>di</strong>namiche, ma non eviterebbe la<br />

percolazione dei liquami cadaverici nel terreno e nella falda”. Per<br />

altro verso, la perizia evidenzia come siano ipotizzabili siti alternativi:<br />

“è sufficiente osservare come, spostandosi verso nord <strong>di</strong> un<br />

centinaio <strong>di</strong> metri dalla prevista area cimiteriale, la soggiacenza<br />

della falda presenti maggiori profon<strong>di</strong>tà e vi sia la contemporanea<br />

coesistenza <strong>di</strong> un orizzonte con più elevata componente <strong>di</strong> tipo fine,<br />

costituito da limi sabbiosi debolmente argillosi dotati <strong>di</strong> minore<br />

permeabilità (conducibilità idraulica) e maggiore capacità <strong>di</strong><br />

protezione, <strong>di</strong> spessore significativamente maggiore rispetto a<br />

29


quello rilevabile in corrispondenza del previsto campo <strong>di</strong><br />

inumazione (Tav. 6 e pag. 12 della Relazione geologica-Piano<br />

cimiteriale). Sarebbe stato forse opportuno realizzare<br />

indagini atte a identificare l’assetto litostratigrafico <strong>di</strong><br />

superficie e le caratteristiche idrogeologiche <strong>di</strong> altri<br />

settori comunali, eventualmente anche limitrofi all’area<br />

attualmente prevista a destinazione cimiteriale, al fine <strong>di</strong><br />

condurre ad una scelta <strong>di</strong> un sito con peculiarità<br />

geologiche maggiormente idonee”.<br />

A ciò si aggiunga che la porzione <strong>di</strong> territorio interessato presenta<br />

criticità idrogeologiche rilevanti. Illuminante la relazione già citata la<br />

quale rileva come “la sensibilità dell’area per quanto concerne<br />

l’attitu<strong>di</strong>ne a processi <strong>di</strong> allagamento connessi alla rete idrografica<br />

ed anche per emersione <strong>di</strong> falda è testimoniata anche da passati e<br />

recenti eventi. Si citano, ad esempio gli eventi del 1955, dell’agosto<br />

del 1959 e, in epoca più recente quelli del 1994 e seguenti a livello<br />

areale più circoscritto”. Significativo è altri il recente evento<br />

alluvionale del novembre 2008 dal quale si evince come “l’area <strong>di</strong><br />

sviluppo della struttura cimiteriale si verrebbe dunque a<br />

sviluppare in un settore con evidenti in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> fragilità<br />

idrogeologica, legati alla superficialità della falda, ed<br />

idraulici, connessi alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> drenaggio”.<br />

30


Dai rilievi tecnici appena menzionati emerge come la scelta del sito e<br />

la soluzione progettuale accolta non sia stata adeguatamente<br />

verificata con un attento esame dell’aspetto geologico risultando<br />

viziata da un grave <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> istruttoria. Il che induce a pensare -<br />

ancora una volta - che l’area prescelta piú che per la sua idoneità<br />

geologica sia stata in<strong>di</strong>viduata per la sua vicinanza ai confini<br />

comunali sì da determinare un pregiu<strong>di</strong>zio minore ai citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong><br />

<strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong> e ‘scaricare’ gli effetti negativi sugli abitanti dei<br />

Comuni limitrofi <strong>di</strong> Leinì e Settimo <strong>Torinese</strong>. L’evento alluvionale del<br />

novembre 2008 <strong>di</strong>mostra che la frazione Mappano è geologicamente<br />

critica e la realizzazione <strong>di</strong> un cimitero potrebbe avere seri effetti <strong>di</strong><br />

destabilizzazione dell’area con <strong>di</strong>retti riflessi negativi sull’area<br />

imme<strong>di</strong>atamente circostante.<br />

2. Un ulteriore vizio <strong>di</strong> legittimità emerge.<br />

L’art. 58 co. 1 d.p.r. n. 285/1990 statuisce: “La superficie dei lotti <strong>di</strong><br />

terreno, destinati ai campi <strong>di</strong> inumazione, deve essere prevista in<br />

modo da superare <strong>di</strong> almeno la metà l’area netta, da calcolare sulla<br />

base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio,<br />

destinata ad accogliere le salme per il normale periodo <strong>di</strong> rotazione<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni”.<br />

Tale requisito non è rispettato.<br />

31


Come si evince chiaramente dalla Tavola 8 allegata alla relazione<br />

geologica del piano cimiteriale, l’area <strong>di</strong> inumazione non raggiunge il<br />

livello minimo della metà dell’area destinata all’accoglienza della<br />

salme. Di qui un profilo inficiante la vali<strong>di</strong>tà del piano<br />

regolatore cimiteriale.<br />

ISTANZA CAUTELARE<br />

Quanto al fumus boni iuris si rimanda a quanto esposto in punto <strong>di</strong><br />

fatto o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.<br />

Quanto al periculum in mora, la gravità e l’irreparabilità del<br />

pregiu<strong>di</strong>zio vanno rinvenuti, in primo luogo, nello stato dei lavori:<br />

essi sono appena iniziati e stanno avanzato rapidamente. La mancata<br />

sospensione degli stessi implicherebbe che, al momento della<br />

decisione <strong>di</strong> merito, l’opera sarà certamente conclusa con<br />

irrime<strong>di</strong>abile lesione per i ricorrenti. In tale prospettiva, non è da<br />

sottovalutare la circostanza che i signori Rastrelli e Calabrò, ancorché<br />

l’abitazione e le loro attività industriali e commerciali siano gli e<strong>di</strong>fici<br />

piú vicini al nuovo cimitero, poiché residente nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Leini,<br />

non sono stati messi nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partecipare ad alcun<br />

momento decisionale: essi hanno avuto conoscenza dell’intervento<br />

progettato solo al momento dell’avvio dei lavori.<br />

In secondo luogo, l’inclusione dell’impianto industriale della <strong>Sert</strong> <strong>srl</strong><br />

all’interno dell’area soggetta a vincolo <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità implica<br />

32


imme<strong>di</strong>ate ricadute sull’attività impren<strong>di</strong>toriale: il tipo <strong>di</strong> produzione<br />

impone un aggiornamento delle strutture produttive ogni 4/5 anni.<br />

Le limitazioni e<strong>di</strong>ficatorie dovute alla costruzione del cimitero<br />

impe<strong>di</strong>rebbero <strong>di</strong> compiere gli interventi in<strong>di</strong>spensabili alla<br />

prosecuzione dell’attività <strong>di</strong> impresa con la conseguenza che la<br />

società sarebbe costretta a chiudere nel giro <strong>di</strong> pochi anni o a<br />

spostarsi in altro luogo con un notevole aggravio <strong>di</strong> costi e rilevante<br />

impatto occupazionale.<br />

A ciò si aggiunga il rischio idrogeologico cui sono esposti gli e<strong>di</strong>fici in<br />

questione: in caso <strong>di</strong> eventi alluvionali assimilabili a quelli del<br />

novembre 2008 è concreto il pericolo <strong>di</strong> smottamenti<br />

compromettenti la stabilità della casa <strong>di</strong> abitazione dei ricorrenti.<br />

Per altro verso, la sospensione dei lavori nelle more della decisoone<br />

<strong>di</strong> merito non arrecherebbe alcun pregiu<strong>di</strong>zio all’interesse pubblico<br />

sottesso alla costruzione del cimitero non essendo la sua<br />

realizzazione una necessità imme<strong>di</strong>ata degli abitanti della frazione<br />

Mappano.<br />

Per tutti i suesposti motivi<br />

la <strong>Sert</strong> <strong>srl</strong> in persona del legale rappresentante, l’ing. Riccardo<br />

Rastrelli e Rossella Calabrò, tramite i propri <strong>di</strong>fensori, con<br />

espressa riserva <strong>di</strong> proposizione <strong>di</strong> motivi aggiunti <strong>di</strong><br />

ricorso, chiedono all’Ecc.mo TAR Piemonte:<br />

33


- in via istruttoria: l’acquisizione <strong>di</strong> tutti gli atti del proce<strong>di</strong>mento;<br />

- in via cautelare: l’imme<strong>di</strong>ata sospensione degli effetti degli atti<br />

impugnati;<br />

- nel merito: l’accoglimento del presente ricorso.<br />

Ai sensi dell’art. 13, co. 6 bis d.p.r. n. 115/2002 si <strong>di</strong>chiara che il<br />

presente proce<strong>di</strong>mento è assoggettato al contributo unificato <strong>di</strong> €<br />

500,00.<br />

Con il favore degli onorari e delle spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio.<br />

Torino, 15 giugno 2009<br />

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE:<br />

34<br />

avv. prof. Paolo Scaparone<br />

avv. Jacopo Gendre<br />

Io sottoscritto Ufficiale Giu<strong>di</strong>ziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche<br />

presso la Corte d’Appello <strong>di</strong> Torino, a richiesta della <strong>Sert</strong> <strong>srl</strong> in<br />

persona del legale rappresentante, dell’ing. Riccardo Rastrelli e<br />

della signora Rossella Calabrò, e, per essi, dell’avv. prof. Paolo<br />

Scaparone e dell’avv. Jacopo Gendre ho notificato il suesteso ricorso<br />

consegnandone copia conforme all’originale a:<br />

– il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong> in persona del Sindaco, presso la<br />

sede legale in <strong>Caselle</strong> <strong>Torinese</strong>, piazza Europa 2 e, ivi, a mezzo del<br />

servizio postale (10072);


– la Costruzioni Generali E<strong>di</strong>lquattro spa in persona del legale<br />

rappresentante, in Venaria, via Stefanat, e ivi a mezzo del servizio<br />

postale (10078);<br />

– la ASL TO 4 in persona del Direttore Generale, presso la sede legale<br />

in Chivasso, via Po 11 e, ivi, me<strong>di</strong>ante servizio postale (10034)<br />

– la Regione Piemonte in persona del Presidente, con sede in Torino,<br />

piazza Castello n. 165 e, ivi, a mani <strong>di</strong>:<br />

– del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Leinì in persona del Sindaco, presso la sede legale in<br />

Leinì, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 a mezzo del servizio postale<br />

(10040)<br />

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