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I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - Fiba

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La contestazione dell’addebito<br />

La contestazione non richiede particolari formalità, ma solo l'esposizione dei<br />

dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale sanzionabile per via<br />

disciplinare: è valida quindi la contestazione d’addebito contenuta in una<br />

missiva qualificata come "comunicazione" ma nella quale siano esposti i fatti<br />

addebitati al lavoratore (Cass. 7 gennaio 1998, n. 67) com’è valida la<br />

contestazione che faccia riferimento, per una più precisa descrizione dei fatti,<br />

ad una precedente comunicazione inviata al lavoratore (Cass.16 settembre<br />

1999 n. 10019).<br />

La preventiva contestazione al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena<br />

di nullità, anche la recidiva, o comunque i precedenti disciplinari che la<br />

integrano, ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza<br />

addebitata (Cass. 23 dicembre 2002, n. 18294).<br />

Il diritto al contraddittorio<br />

Entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione il lavoratore può presentare<br />

a sua difesa giustificazioni scritte e/o chiedere di essere sentito oralmente. Il<br />

lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione<br />

sindacale cui aderisce o conferisce mandato; è invece esclusa la possibilità<br />

d’assistenza da parte di un legale (Cass. 30 agosto 2000, n. 11430).<br />

In conclusione<br />

Una raccomandazione è necessaria.<br />

E’ bene che il dipendente che riceve una contestazione si affidi, sin dal primo<br />

momento della ricezione della stessa, all’organizzazione sindacale di<br />

appartenenza per poter seguire con la massima attenzione legale tutti i<br />

passaggi.<br />

Il lavoratore deve astenersi da qualsiasi comportamento estemporaneo,<br />

specie in relazione alle c.d. dichiarazioni spontanee , verbali o scritte,<br />

rilasciate a funzioni ispettive, spesso su loro sollecitazione, al fine,<br />

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