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Amministrare - Anaci

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<strong>Amministrare</strong> immobili<br />

PERIODICO NAZIONALE #119<br />

NOVEMBRE/DICEMBRE 2007<br />

p 3 Editoriale. Cogliere le opportunità<br />

di Umberto Anitori<br />

p 6 Se la professione si tinge di rosa<br />

p 13 Condominio news<br />

ORGANO UFFICIALE DELL’ANACI<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #1<br />

p 14 La spedizione dell’avviso di convocazione mediante raccomandata online<br />

di Sarah Pacetti e Ferdinando della Corte<br />

p 17 Klimahouse: meteriali e tecnologie per il risparmio energetico<br />

p 18 Una soluzione alternativa delle controversie<br />

p 20 Canne fumarie gonfiabili senza grandi opere murarie<br />

p 21 Inserto. Il linguaggio dei numeri<br />

a cura del Centro Studi Nazionale<br />

p 29 Sviluppo del sistema delle competenze dell’amministratore: studio preliminare<br />

di Giuseppe D’Amore e Marco Lombardozzi<br />

p 35 Condominio Intelligente<br />

p 36 Gli “studi condominiali” per orientarsi nella professione<br />

di Bruno Piscitelli e Maurizio Voi<br />

p 38 Oltre 1,5 milioni di lettori al nostro sito www.anaci.it<br />

p 39 Ricordo di Vittorio Marchini e Gino Terzago<br />

p 40 Indice degli articoli pubblicati nel 2007<br />

p 42 Biblioteca condominiale. La Privacy nel condominio<br />

di Alberto Celeste e Luigi Salciarini<br />

p 43 Buon Natale<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili - Organo ufficiale dell’<strong>Anaci</strong> - anno XII numero 119 - Novembre/Dicembre 2007<br />

Pubblicazione periodica mensile registrata presso il Tribunale di Roma n. 58 in data 11.02.2003<br />

Sommario<br />

Direttore editoriale Pietro Membri Direttore responsabile Carlo Parodi Comitato di redazione Umberto Anitori, Luigi Salciarini, Carmelo<br />

Santonocito, Mirella Paluan, Mario Ipocoana, Art director Sylvie Pinsonneaux Layout Carolina Focacci<br />

Redazione Paolo Mazzanti, Laura Lepri, Onelia Onorati Progetto grafico Sylvie Pinsonneaux, Foto Imagoeconomica<br />

Sede, direzione e redazione 00193 Roma, via Muzio Clementi 18 Tel. +39 06 32110476 Fax +39 06 32110419<br />

Abbonamenti Ines Hadziahmetovic ines@mmholding.it<br />

Stampa Tipolitografia Spada, via Marco Polo, 8 01037 Ronciglione, Viterbo - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in<br />

L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, DCB Roma<br />

Consulenza editoriale e pubblicità Media Management Holding via Muzio Clementi, 18 00193 Roma,<br />

Tel. +39 06 32110476, Fax. +39 06 32110419, www.mmholding.it, info@mmholding.it<br />

Amministratore Delegato Céline Marcato Marketing e pubblicità Thorsten Herbert<br />

Sede Nazionale <strong>Anaci</strong> Via Cola di Rienzo 111, Roma. Tel. 063214963 - info@anaci.it - www.anaci.it


A mministrare<br />

immobili<br />

✒<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #3<br />

EEditoriale<br />

Cogliere le opportunità<br />

Il semestre appena conclusosi, per essere più precisi il periodo che va da aprile a settembre, è<br />

stato uno dei periodi di maggiore intensità nella storia dell’<strong>Anaci</strong>; dal consiglio di novembre<br />

2006 si sono succeduti una serie di avvenimenti che stanno cambiando la vita associativa. È<br />

stata realizzata la dispensa unica nazionale per i corsi i crediti formativi sono una realtà, è<br />

stato convocato e tenuto un congresso straordinario per la modifica dello statuto, per la prima<br />

volta nella nostra storia si è tenuta la conferenza nazionale dei quadri (tutti i dirigenti dell’associazione<br />

a qualsiasi livello), è stata acquistata la sede e, “dulcis in fundo”, il convegno di<br />

Santa Margherita di Pula. Ciascuno di questi eventi avrebbe potuto rappresentare l’obiettivo<br />

di un intero anno di attività, invece l’ ANACI va di corsa. Le condizioni che il dlgs sul riconoscimento<br />

delle professioni stabilisce, trovano l’<strong>Anaci</strong> praticamente già in linea con quanto previsto<br />

e, non lo nascondo, mi sono sentito orgoglioso di farne parte e di far parte della squadra<br />

che ha contribuito al raggiungimento di questi risultati.<br />

Dopo questo turbinio di iniziative è necessario fermarsi a riflettere ed analizzare lo stato dei<br />

fatti. Oggi l’<strong>Anaci</strong> ha acquisito una visibilità esterna notevole, lo dimostra quotidianamente<br />

l’interesse che i media ed il pubblico hanno verso le nostre iniziative, lo dimostrano gli accessi<br />

giornalieri sul sito “anaci.it” (oltre 5000), lo dimostra il numero di mail che riceviamo sia da<br />

addetti ai lavori che da semplici cittadini, sia da aspiranti amministratori che da condomini.<br />

Tutto questo interesse e fermento intorno a noi deve essere canalizzato e sfruttato opportunamente<br />

quindi si impone un attenta analisi interna. Siamo preparati ed attrezzati per fare ciò?<br />

Anche gli associati più vedono crescere la loro associazione più sentono l’appartenenza, più<br />

chiedono alla associazione servizi.<br />

Siamo pronti a dare queste risposte? Non in tutto il territorio, non nei modi dovuti o nei modi<br />

che si attende chi ci avvicina. Diversa è l’offerta di servizi che mettono a disposizione dei soci<br />

le sedi delle città capoluogo di regione da quelle delle piccole provinciali, diversa ne è l’organizzazione,<br />

diverso è lo spirito di chi vi opera, il nostro compito precipuo oggi mi sembra quello<br />

di uniformare l’immagine dell’associazione su tutto il territorio nazionale, dobbiamo offrire<br />

agli associati ed a chi vuole associarsi le stesse possibilità sia a Milano che a Sondrio sia a<br />

Roma che a Rieti. Il rischio è quello che la nostra visibilità vada a vantaggio dei nostri concorrenti<br />

che essendo associazioni tese principalmente alla realizzazione di corsi “mordi e


✒<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #5<br />

EEditoriale<br />

fuggi” di fatto sono ben strutturate per accogliere chi vuole avvicinarsi a questa professione.<br />

In questo particolare momento vedo come necessità primaria l’unità di intenti della dirigenza<br />

nazionale che deve essere critica costruttivamente all’interno, coesa e con unità di intenti<br />

all’esterno.<br />

Mancano ancora più di due anni al Congresso ordinario, questo è il momento di produrre<br />

prima che inizino le manovre di avvicinamento al rinnovo delle cariche, non dobbiamo<br />

lasciarci sfuggire l’occasione. Mi permetto di indicare quelle che a mio modesto giudizio rappresentano<br />

le priorità attuali: rendere l’associazione sempre più unita ed omogenea cercando<br />

di nazionalizzare provincializzando tutti quei servizi che le piccole province da sole non riescono<br />

ad offrire, bisogna dare servizi dal centro senza urtare le suscettibilità delle sedi delle<br />

grandi città che dal canto loro devono sempre più sentirsi parte di una grande famiglia nazionale<br />

e non come gli Antichi Romani nei confronti degli Ascari. Il programma che indico per<br />

grandi linee dovrebbe prevedere una azione di coinvolgimento delle sedi periferiche in tutte<br />

le iniziative, quindi 2a Conferenza Nazionale dei Quadri, realizzazione immediata di corsi di<br />

aggiornamento on-line per dare a tutti la possibilità di acquisire crediti formativi, ed una serie<br />

di avvenimenti che coinvolgano contemporaneamente varie sedi sul territorio per accrescere<br />

il senso di appartenenza in ogni associato ed in modo particolare nei dirigenti locali che per<br />

una debolezza congenita all’essere umano sentono molto forte il senso campanilistico e quel<br />

sentimento elitario che porta all’isolamento ed all’ esclusione dei nuovi. Il tutto senza abbandonare<br />

le iniziative le attività intraprese che stanno dando i risultati che sono sotto i nostri<br />

occhi. Quindi l’invito è quello di evitare spinte individualiste e di fare quadrato e serrare le<br />

fila, in unità di intenti, per continuare le attività intraprese e raccogliere i frutti del lavoro fatto<br />

in questo momento nel quale si dovrà lavorare sulle norme di attuazione del decreto legislativo<br />

che ha sancito il recepimento della normativa europea 36/2005 CE sul riconoscimento<br />

della professioni non regolamentate.<br />

Umberto Anitori


#6 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Intervista a Renza Rapisarda, Annamaria Calò, Rossana De Angelis e Manuela Moro<br />

Se la professione<br />

si tinge di rosa<br />

La professione dell’amministratore di condominio è in prevalenza maschile. Ma negli ultimi anni sta<br />

aumentando il numero delle donne amministratori. Quali sono i problemi che avete incontrato nell’avvicinarvi<br />

a questa professione e che cosa è cambiato rispetto al passato?<br />

Rapisarda: Senz’altro il problema più<br />

grosso qui al sud è il retaggio anacronistico<br />

per cui alle donne non è riconosciuta<br />

la capacità di svolgere determinati lavori.<br />

Fra questi anche la gestione condominiale<br />

è ritenuta inadatta per quel senso tutto<br />

meridionale dell’incapacità di determinazione<br />

nelle donne. Fortunata men te col<br />

passare del tempo migliora la considerazione<br />

degli utenti. Sotto l’aspet to dei<br />

cambiamenti invece è senz’altro differente<br />

la mole di lavoro e responsabilità che<br />

incombe sull’amministratore rispetto a<br />

quindici anni fa. Ma non lo scopriamo noi<br />

donne e non vale solo per noi.<br />

Calò: Per quanto riguarda la mia espe-<br />

rienza, non ho incontrato grandi difficoltà<br />

di inserimento in questo universo<br />

maschile; il primo passo è stato quello<br />

di seguire un corso presso la sede provinciale<br />

dell’<strong>Anaci</strong> e qui ho incontrato<br />

la disponibilità e la professionalità di<br />

colleghi per cui mi sono sentita subito<br />

a mio agio;<br />

De Angelis: Premettendo che svolgo la<br />

professione di amministratore dal 1992<br />

e quindi, nonostante i miei 37 anni,<br />

credo di essere un “pioniere” di questa<br />

attività al femminile, non ritengo ci<br />

siano particolari problemi legati al<br />

nostro approccio in questo mondo che,<br />

nell’immaginario collettivo, è preva-<br />

lentemente maschile.<br />

Ad ogni buon conto è vero che negli<br />

ultimi anni, ai seminari di aggiornamento<br />

e nelle riunioni dell’ANACI, l’associazione<br />

a cui appartengo, mi sento<br />

sempre meno “sola”: vedo crescere<br />

ogni volta il numero delle colleghe che<br />

partecipano attivamente alla formazione<br />

professionale.<br />

Moro: Mi devo ritenere una persona<br />

davvero fortunata, perché non ho<br />

incontrato alcun problema nell’avvicinarmi<br />

a questa professione.<br />

Sono “figlia d’arte”, i miei genitori<br />

soprattutto mia madre svolgono questa<br />

attività da diversi anni e quindi di


<strong>Amministrare</strong> immobili #7<br />

Per chiudere l’anno in bellezza (nel vero senso della parola) dedichiamo la storia di copertina<br />

agli amministratori condominiali donna, che rappresentano ormai quasi il 25% degli<br />

iscritti <strong>Anaci</strong>: una pattuglia che negli anni è aumentata e contribuisce oggi validamente alla<br />

professione. Abbiamo intervistato quattro giovani amministratori donna: Renza Rapisarda,<br />

Annamaria Calò, Rossana De Angelis e Manuela Moro che hanno risposto ad alcune<br />

domande su come vedono il futuro della professione, il ruolo dell’associazionismo e il contributo<br />

femminile alle soluzione dei problemi condominiali.<br />

di Paolo Mazzanti<br />

condomini e delle loro innumerevoli<br />

problematiche ne ho sempre sentito<br />

parlare a tutte le ore visto che per i<br />

nostri clienti non ci è permesso avere<br />

una vita privata.<br />

Ho inoltre frequentato, quando ho<br />

deciso di intraprendere questa professione<br />

un corso di formazione presso<br />

l’allora AIACI a Trento che mi ha aiutato<br />

ad acquisire conoscenze tecniche<br />

Almeno all’inizio del vostro lavoro, incontrate diffidenza da parte dei condomini?<br />

Rapisarda: Si, come ho già detto dalle<br />

mie parti vi è da superare una diffidenza<br />

enorme certo dettata dalla cultura, purtroppo<br />

tipica del sud. Spesso però, e questo<br />

a prescindere dal sesso, scontiamo nei<br />

confronti dei condomini una diffidenza<br />

sciocca che porta a pensare che l’amministratore<br />

è impreparato non appena la<br />

giuridiche più che sufficienti a gestire<br />

in teoria il “mondo condomini” e inoltre<br />

visto che non si smette mai di<br />

imparare ho partecipato in tutta Italia<br />

presso le sedi Provinciali ANACI a molti<br />

corsi di aggiornamento.<br />

L’ esperienza sul campo (Assemblee di<br />

Condominio) l’ ho fatta poi partecipando<br />

alle riunioni condominiali per<br />

alcuni anni in qualità di contabile e<br />

risposta che viene fornita non si attaglia<br />

con i desiderata del cliente.Forse sotto<br />

questo profilo l’amministratore di condominio<br />

sconta in prima persona le deviazioni<br />

della società civile del nostro tempo<br />

totalmente votata all’individualismo e al -<br />

la esclusiva risoluzione del problema personale<br />

anche a scapito della collettività.<br />

STORIA DI COPERTINA<br />

segretaria verbalizzante (non si trovano<br />

mai volontari per redigere i verbali<br />

di assemblea) accompagnando<br />

l’Amministratore in carica che successivamente<br />

è diventato il mio socio nel<br />

’99 costituendo lo Studio associato 3A.<br />

Poi finalmente è arrivata la mia prima<br />

nomina di amministratore nel condominio<br />

dove io abito.<br />

Calò: Sicuramente da parte dei condomini<br />

un po’ di diffidenza iniziale c’è,<br />

in quanto la figura femminile può<br />

apparire fragile e poco credibile. Con il<br />

passar del tempo si conquista la loro<br />

fiducia instaurando spesso un rapporto<br />

confidenziale ed amichevole;


De Angelis:Certo all’inizio della mia<br />

carriera l’età anagrafica non ha giocato<br />

molto in mio favore. Dover convincere<br />

delle persone che dietro l’aspetto<br />

di una 22enne c’era una professionista<br />

seria, onesta ed impegnata ad un continuo<br />

aggiornamento non è stata cosa<br />

semplice, ma credo che questo possa<br />

valere per ogni giovane professionista<br />

(avvocato, medico, giudice, giornalista<br />

ecc) e non solo per la mia categoria<br />

professionale.<br />

Moro: Difficoltà e diffidenze iniziali :<br />

molte. Visto la mia giovane età e il<br />

fatto di essere per giunta donna questo<br />

di certo non mi ha aiutato. Diversi<br />

condomini se pur nominata<br />

Amministratrice hanno continuato<br />

comunque ad attribuirmi il ruolo di<br />

segretaria personale di Lombardozzi (il<br />

mio socio) e preferivano rivolgersi per<br />

problemi di natura tecnica e giuridica<br />

all’ uomo della società, richiedendo il<br />

mio intervento solo quando nascevano<br />

Quali sono i motivi di maggior conflitto che riscontrate nei condomini?<br />

Rapisarda:La maggiore conflittualità è<br />

senz’altro da individuare nei rapporti<br />

interpersonali. Il condomino non si<br />

preoccupa più dell’invasione della<br />

libertà altrui né se i propri comportamenti<br />

danneggiano i diritti dei comproprietari.<br />

Vi è poi un problema di economia, per<br />

cui riuscire ad approvare lavori necessari<br />

ancorché onerosi diventa spesso<br />

difficile. Se poi ovviamente tali lavori<br />

sono necessari per danni subiti da<br />

unità immobiliari la nascita del contenzioso<br />

è spesso inevitabile.<br />

Calò: I condomini sono sempre in conflitto<br />

tra di loro, tale conflittualità<br />

nasce quasi sempre da motivi banali.<br />

Problemi che possono sembrare insormontabili<br />

diventano poi semplicissimi,<br />

basta far capire che la pazienza è alla<br />

base della convivenza; il nostro compito<br />

è proprio quello di mediare le situazioni<br />

e ricreare quell’atmosfera serena<br />

che deve regnare in ogni “comunità”<br />

non ultima quella condominiale.<br />

De Angelis:Troppo spesso nelle riunioni<br />

ci sono condomini facinorosi che ad<br />

ogni costo debbono far valere le proprie<br />

ragioni per i motivi più disparati.<br />

Auto parcheggiate male, cani che<br />

sporcano le parti comuni, rumori<br />

molesti, occupazione di spazi condominiali,<br />

bambini che giocano nelle<br />

parti comuni (sic!) sono gli argomenti<br />

“preferiti” dai condomini e che inaspriscono<br />

i dibattiti in modo anche<br />

violento.<br />

Ritenete che la sensibilità femminile può essere d’aiuto per risolverli?<br />

Rapisarda:Vi è certo un approccio più<br />

“di sentimento” da parte di una donna,<br />

ma non sempre la nostra sensibilità riesce<br />

a fare breccia. Da noi l’amministratore,<br />

anche in contraddizione con<br />

quanto ho già detto, è spesso sognato<br />

come un despota, bravo solo se capace<br />

di imporre la volontà piuttosto che raggiungerla<br />

con il ragionamento e la<br />

diplomazia. Anche per questo l’amministratore<br />

donna sconta diffidenza.<br />

RENZA RAPISARDA<br />

Calò: La sensibilità femminile sicuramente<br />

è d’aiuto ma non basta, alla<br />

base ci deve essere sempre una adeguata<br />

preparazione per risolvere le<br />

varie problematiche condominiali.<br />

Ritengo che a differenza dei colleghi<br />

“uomini” noi abbiamo un approccio<br />

diverso, più diplomatico e a volte un<br />

sorriso al momento giusto vale più di<br />

mille parole.<br />

De Angelis:Certamente si.<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #9<br />

STORIA DI COPERTINA<br />

tra i condomini diverbi interpersonali e<br />

di natura psicologica. Ogni volta che<br />

mi veniva posto un quesito pur essendo<br />

la mia risposta più che esaustiva<br />

questa aveva comunque bisogno di<br />

un’ulteriore conferma da parte di una<br />

voce maschile.<br />

Gli anni poi sono passati anche per me<br />

e finalmente la diffidenza è quasi del<br />

tutto sparita e le soddisfazioni e i riconoscimenti<br />

sono arrivati anche da<br />

parte dei miei clienti.<br />

Moro: Nota dolente: negli ultimi anni i<br />

conflitti tra condomini sono più che<br />

raddoppiati. I problemi sorgono purtroppo<br />

nella maggior parte dei casi per<br />

cattiva educazione, per il mancato<br />

rispetto delle minime regole della civile<br />

convivenza: i proprietari si arrogano il<br />

diritto di fare ciò che vogliono mancando<br />

di rispetto nei confronti dei vicini;<br />

l’educazione purtroppo non la possiamo<br />

insegnare noi ma i condomini lo pretendono<br />

visto che è nostro dovere far<br />

rispettare il regolamento di condominio<br />

come sancito dall’art. 1130 c.c. ma il<br />

legislatore però si è dimenticato di fornirci<br />

i mezzi coercitivi …. Cosi le<br />

Assemblee sono diventate un vero<br />

campo di battaglia: liti continue, intolleranza<br />

alle volte anche verso gli stranieri.<br />

Certamente la sensibilità femminile<br />

mi ha aiutato in più di un’occasione a<br />

calmare gli animi bollenti e a ripristinare<br />

in assemblea l’ ordine soprattutto<br />

quando la questione è prettamente<br />

discussa tra uomini ma con le donne<br />

non c’è niente da fare sono molto più<br />

cattive e agguerrite e con loro il mio<br />

socio uomo ha più successo di me.<br />

Personalmente, oltre ad aver avviato<br />

con la collega Laura Cannucciari uno<br />

studio con quattro dipendenti, sono<br />

moglie e madre di tre figli che riesco,<br />

seppure con ovvio impegno, a seguire<br />

attentamente. Riunioni scolastiche, visite<br />

mediche, gite e festicciole si intrecciano<br />

giornalmente con consigli, riunioni,<br />

telefonate, seminari di aggiornamento<br />

ed assemblee condominiali.<br />

Non mi sento diversa dalle altre donne<br />

che, come me, sono costrette ogni gior-


#10 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

ANNAMARIA CALÒ E MANUELA MORO<br />

no ad organizzare ogni spazio e a<br />

mediare ogni situazione con ovvia ed<br />

evidente predisposizione a porsi in<br />

5 Secondo il vostro punto di vista tecnico-professionale, cosa si può migliorare a livello normativo e<br />

associativo?<br />

Rapisarda:A livello normativo è senz’altro<br />

necessario riuscire a raggiungere una<br />

riforma del codice civile che, senza stravolgere<br />

l’attuale castello, cancelli i “coni<br />

d’ombra” presenti nella normativa e dia<br />

più certezza nelle scelte da assumere.<br />

Senz’altro il sogno di tutti gli amministratori,<br />

uomini e donne, è il riconoscimento<br />

della professione, prima ancora<br />

che per soddisfazione personale, per<br />

ripulire il mercato di tanti improvvisati<br />

che danneggiano l’onorabilità del nostro<br />

ruolo. L’associazione sotto questo aspetto<br />

dovrebbe senz’altro concentrare gli sforzi<br />

e fare di più. Per il resto di ANACI non<br />

posso proprio lamentarmi. Semmai devo<br />

lamentare a volte la carenza di “senso<br />

associazionistico” fra gli aderenti. Ma<br />

rimane un problema di cultura.<br />

Calò: A livello normativo si sente sempre<br />

più il bisogno di cambiare le norme<br />

codicistiche ormai obsolete e non più al<br />

passo con le nuove tecnologie proprie<br />

del terzo millennio, a livello associativo<br />

ritengo che l’associazione alla quale<br />

appartengo ormai da un decennio<br />

(ANACI) abbia fatto il massimo perché<br />

queste norme potessero essere cambiate,<br />

la burocrazia e diversi punti di vista<br />

maniera “diversa” nel corso delle<br />

assemblee condominiali. A volte mi<br />

rendo conto che nel gestire alcuni con-<br />

di altre associazioni della stessa categoria,<br />

hanno portato alla non applicazione<br />

delle nuove norme.<br />

De Angelis: Certamente il mancato riconoscimento<br />

della nostra professione,<br />

perfettamente nota alle pubbliche<br />

amministrazioni per le responsabilità e<br />

sconosciuta per i suoi diritti, non aiuta a<br />

far comprendere chiaramente ai nostri<br />

clienti, i condomini, che il nostro lavoro<br />

deve essere svolto in maniera seria e con<br />

costante preparazione ed aggiornamento<br />

sia tecnico che psicologico. Inoltre la<br />

continua innovazione tecnologica e<br />

costruttiva andrebbe supportata da un<br />

aggiornamento degli articoli del Codice<br />

Civile che, nonostante le innumerevoli<br />

proposte presentate, non sono mai stati<br />

riformati.<br />

Moro: A livello associativo invece la<br />

dirigenza di cui io faccio parte si da<br />

molto da fare anche se capisco che alle<br />

volte per mancanza di informazione<br />

questo al singolo socio non è sempre<br />

così visibile.<br />

Porto ad esempio Bolzano la realtà in<br />

cui vivo: fino a qualche anno fa<br />

l’ANACI se pur iscritta era per me qualche<br />

cosa di sconosciuto, mi si chiedeva<br />

fronti, la sola professionalità non basta.<br />

Conoscere Leggi e Regolamenti non è<br />

sufficiente a placare gli animi. Sempre<br />

più spesso è necessario ricorrere a<br />

capacità di organizzazione e di mediazione.<br />

E devo ammettere che in questo,<br />

essere una donna, aiuta.<br />

Moro:La maggior parte delle liti in condominio<br />

nascono per le diverse interpretazioni<br />

che si possono dare a determinate<br />

leggi: quindi visto che siamo nel<br />

ventesimo secolo direi che il Codice<br />

Civile dovrebbe essere un attimino rivisto<br />

dal legislatore (che sa tanta teoria<br />

ma nessuna pratica) chiedendo collaborazione<br />

a chi questo mestiere lo fa di<br />

professione!<br />

ROSSANA DE ANGELIS<br />

di pagare e io pagavo.<br />

Con la sostituzione del Presidente<br />

Provinciale tutto è cambiato ( da trenta<br />

iscritti scarsi che eravamo ora siamo<br />

a quasi settanta).<br />

Il nuovo Presidente Provinciale Marco<br />

Lombardozzi con il suo “caratteraccio”<br />

è riuscito in poco tempo ad apportare<br />

una vera e propria rivoluzione e a farci<br />

conoscere tutto quello che ANACI fa<br />

per noi e a coinvolgere tutti in qualsiasi<br />

evento e iniziativa da lui organizzata.<br />

All’ <strong>Anaci</strong> suggerisco solo di non<br />

dimenticare mai i nostri clienti e di<br />

tutelarli.


<strong>Amministrare</strong> immobili #11<br />

STORIA DI COPERTINA<br />

6 Data la vostra esperienza, quale strada suggerite ad una giovane che voglia intraprendere la professione<br />

dell’amministratore di condominio?<br />

Rapisarda:Innanzitutto crearsi solide<br />

basi di conoscenza. Troppo spesso<br />

amministratori ci si improvvisa rimanendo<br />

all’oscuro delle enormi responsabilità<br />

che gravano sul ruolo e che il<br />

legislatore ci ha appiccicato addosso.<br />

In secondo luogo resta fondamentale il<br />

confronto: avere rapporti con i colleghi,<br />

confrontare le rispettive esperienze,<br />

a volte anche “consolarsi” è senza<br />

dubbio importante. Senza dimenticare<br />

che in qualunque situazione e luogo<br />

bisogna mantenere la propria identità<br />

e rifuggire le strade brevi. La professionalità<br />

è insita nei nostri comportamenti<br />

e il proprio riconoscimento si<br />

raggiunge solo col tempo.<br />

Calò: Di decidere di fare tutt’altro<br />

“mestiere”!!! Ovviamente scherzo, il<br />

nostro alla fine è un lavoro interessante<br />

dove si incontra tanta gente con<br />

diverse personalità, dal giovane fuori<br />

sede all’anziano che cerca tutte le<br />

scuse per poter passare un po’ di<br />

tempo a chiacchierare, dalla casalinga<br />

con cui scambiare una ricetta di cucina<br />

al saccente di turno. Tutte queste<br />

diversità fanno sì che oltre ad essere<br />

un buon amministratore, si debba<br />

essere anche un buon psicologo. Se si<br />

posseggono queste caratteristiche la<br />

strada da percorrere è semplice: una<br />

buona preparazione professionale e<br />

tanta, tanta pazienza.<br />

De Angelis:Credo che la nostra professione<br />

consente di gestirci orari ed<br />

impegni rendendoli compatibili alla<br />

nostra vita privata e per questo è senz’altro<br />

consigliabile ad una donna. E’<br />

evidente che però è fondamentale una<br />

formazione iniziale con un corso altamente<br />

qualificato e uno stage in uno<br />

studio già avviato prima di iniziare a<br />

lavorare da sole. Per esperienza, suggerisco<br />

alle nuove colleghe di unirsi tra<br />

loro. Il costante confronto culturale, lo<br />

scambio di opinioni e la solidarietà<br />

femminile possono essere davvero<br />

un’arma vincente!<br />

Moro: Ad una giovane che voglia<br />

intraprendere questa professione consiglio<br />

di far pratica presso qualche studio<br />

di Amministratore, come ho fatto<br />

io e di tenersi sempre aggiornata partecipando<br />

ai numerosi corsi organizzati<br />

dall’ Associazione


CONDOMINIO NEWS<br />

ALIQUOTA ICI SU PARTI COMUNI<br />

A seguito di quesito ANACI è stato chiarito che non esiste aliquota<br />

agevolata per le parti comuni con autonoma rendita catastale<br />

(es. alloggio di servizio); per l’autorimessa comune (C/2,<br />

C/6 e C/7) si applica l’aliquota ridotta se utilizzata come pertinenza<br />

delle abitazioni principali. Nel caso in cui la parte comune<br />

sia attribuita proquota ad un condomino che non utilizza<br />

direttamente l’abitazione principale, trova applicazione l’aliquota<br />

ordinaria.<br />

COORDINATE BANCARIE SOSTITUITE DALL’IBAN<br />

Dal primo gennaio 2008 i riferimenti ABI e CAB per effettuare<br />

i bonifici bancari saranno sostituiti dal codice europeo<br />

IBAN (International Bank Account Number), un codice a<br />

ventisette cifre che gli istituti bancari comunicheranno ai<br />

clienti . Fino al 30 giugno 2008 le banche saranno in<br />

grado di “tradurre” le attuali “coordinate” in codice IBAN;<br />

successivamente è prevista una penale interbancaria sui<br />

pagamenti senza il nuovo codice.<br />

RIFORMA SICUREZZA SUL LAVORO<br />

La legge 3 agosto 2007, n. 123 pubblicata<br />

sulla G.U. n.185 del 10/8/2007 ha<br />

delegato il Governo per il riassetto e la<br />

normativa in materia di tutela della salute<br />

e della sicurezza sul lavoro ed ha<br />

apportato alcune modifiche al D.Lgs. n.<br />

626/94 (valutazione dei rischi).<br />

Si fa riserva di una puntuale informativa<br />

agli associati a seguito delle valutazioni<br />

del CSN.<br />

VALORE NORMALE DEI FABBRICATI<br />

IL MINISTRO DEL LAVORO<br />

CESARE DAMIANO<br />

❉<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #13<br />

❉<br />

RUBRICA<br />

INTERPELLO AGENZIA<br />

ENTRATE SU RITENUTA 4%<br />

L’Agenzia delle Entrate ha<br />

risposto ad un interpello proposto<br />

dal direttore del CSN (n.<br />

74886 del 9/10/2007) precisando<br />

che la ritenuta d’acconto<br />

4% deve essere applicata sui<br />

corrispettivi di qualsiasi importo<br />

(contratti d’appalto e d’opera)<br />

compresa l’esecuzione di<br />

fotocopie, fax e cianografie da<br />

parte di negozi specializzati e la<br />

consegna di corrispondenza<br />

svolta da soggetti privati in<br />

sostituzione del servizio espletato<br />

da Posteitaliane. Il testo integrale<br />

della risposta è pubblicato<br />

sul sito www.anaci.it<br />

RICONOSCIMENTO QUALI-<br />

FICHE PROFESSIONALI<br />

E’ stato pubblicato sul Supple -<br />

men to alla G.U. n.261 del<br />

9.11 . 2007 il D.Lgs. n.206/2007<br />

nel quale è previsto (art.26) che<br />

le associazioni di categoria rappresentative<br />

a livello nazionale<br />

in possesso dei requisiti specificamente<br />

individuati, verranno<br />

riconosciute con decreto del<br />

Ministro della Giustizia di concerto<br />

con il Ministro per le<br />

Politiche Europee, previo parere<br />

del CNEL.<br />

Con provvedimento 27 luglio 2007 (n. 120811/2007) pubblicato<br />

sulla G.U. n. 182 del 7 agosto 2007 l’Agenzia delle Entrate<br />

ha individuato criteri utili per la determinazione del valore normale<br />

dei fabbricati (art. 1 comma 307 legge n. 296/2007) considerando<br />

la superficie in metri quadri ed il valore unitario<br />

determinato sulla base delle quotazioni dell’Osser vatorio del<br />

mercato immobiliare (Agenzia del territorio) e dei coefficienti di<br />

merito relativi alle caratteristiche dell’immobile.


#14 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Come rispettare il dirittto alla riservatezza<br />

La spedizione dell’avviso di convocazione<br />

mediante raccomandate online<br />

di Sarah Pacetti e Ferdinando della Corte<br />

Numerosi autori hanno già sottolineato che<br />

il cosiddetto Codice della Privacy ( decreto<br />

legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 dal<br />

titolo “Codice in materia di protezione dei<br />

dati personali “ ) sia da considerarsi una<br />

raccolta di principi e quindi di finalità da<br />

perseguire, e non una precostituita raccolta<br />

di regole tecniche da applicare meccanicamente.<br />

Più semplicemente, la legge ci dice quale<br />

sia lo scopo da perseguire, non come eseguirlo.<br />

Pertanto ognuno di noi, nel proprio ambito<br />

sia lavorativo che privatistico, deve porsi<br />

il problema se la nostra attività sia rispettosa<br />

del diritto alla “ riservatezza “ tutelato<br />

dal Codice della Privacy e se i mezzi che<br />

abbiamo adottato siano idonei a tutelare il<br />

diritto alla privacy dei soggetti interessati<br />

dalla nostra attività.<br />

E’ chiaro quindi che i problemi, spesso tutt’altro<br />

che semplici, sorgono allorché il<br />

principio astratto della tutela della privacy<br />

garantito dal Codice deve essere trasferito<br />

dal piano teorico voluto dalla legge a<br />

quello pratico dell’applicazione quotidiana.<br />

Dopo una prima fase, immediatamente<br />

successiva all’emanazione del Codice, nella<br />

quale molti amministratori di immobili<br />

ritenevano - più per istintiva pigrizia che<br />

per un reale convincimento susseguente<br />

ad una attenta analisi della legge - che la<br />

normativa sulla privacy li riguardasse poco<br />

o niente sul piano professionale, è emerso<br />

in modo evidente che, viceversa, la nuova<br />

disciplina li riguarda molto da vicino, toccando<br />

direttamente molti aspetti pratici<br />

della loro attività professionale.<br />

I nodi ancora da risolvere sono molti.<br />

Uno tra questi, oggetto della nostra disamina,<br />

è quello relativo all’affidamento a<br />

terzi, da parte dell’amministratore di<br />

immobili, della spedizione delle convocazioni<br />

delle assemblee, con particolare riferimento<br />

al servizio di raccomandate online.<br />

La domanda inevitabile è se ed eventualmente,<br />

in caso di risposta affermativa, con<br />

quali modalità l’amministratore può dare<br />

incarico a terzi di eseguire la spedizione<br />

degli avvisi di convocazione tenuto conto<br />

delle norme di protezione della riservatezza<br />

imposte dal Codice della Privacy?<br />

Un problema che risulta ingiustamente<br />

sottovalutato, che invece riteniamo debba<br />

essere oggetto di grande attenzione, per le<br />

conseguenze negative che ne possono<br />

derivare in capo all’amministratore :<br />

Seppure superfluo, rammentiamo innanzitutto<br />

che l’amministratore, come qualsiasi<br />

altro professionista, nello svolgimento<br />

della sua attività viene in contatto e tratta<br />

informazioni che secondo il Codice della<br />

Privacy sono qualificate quali “ dati” e<br />

“dati personali”. Infatti sono “dati” qualsiasi<br />

elemento di scrittura, di suono, di<br />

immagine che abbiano un contenuto<br />

informativo ( Alberto Zucchetti. “Privacy.<br />

Problemi e casi pratici” Giuffrè Editore,<br />

pag. 117 ). Inoltre è definito “ dato personale”<br />

qualsiasi informazione che riguardi<br />

persone, società, enti, associazioni identificati<br />

o che possano essere identificati anche<br />

attraverso altre informazioni ( ad esempio<br />

attraverso un numero o un codice identificativo<br />

).<br />

Sono dati personali : nome, cognome,<br />

denominazione, indirizzo o sede, codice<br />

fiscale, ma anche una foto, la registrazione<br />

della voce di una persona, la sua impronta<br />

vocale o digitale. Difatti la persona può<br />

essere identificata anche attraverso altre<br />

informazioni, ad esempio associando la<br />

registrazione della voce della persona alla<br />

sua immagine, oppure alle circostanze in<br />

cui la registrazione è stata effettuata :<br />

luogo, ora, situazione ( Garante per la protezione<br />

dei dati personali. “ Glossario minimo<br />

della protezione dei dat”, pag. 3). In<br />

altre parole è “ dato personale” una qualunque<br />

informazione attraverso la quale<br />

una persona è identificata o identificabile,<br />

anche indirettamente.<br />

Ne consegue che l’amministratore di<br />

immobili, nel rispetto delle direttive del<br />

Codice della Privacy, deve curare che i<br />

“dati” siano :<br />

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza<br />

;<br />

b) raccolti e registrati per scopi determinati,<br />

espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre<br />

operazioni del trattamento in termini compatibili<br />

con tali scopi ;<br />

c) esatti e, se necessita, aggiornati ;<br />

d) pertinenti, completi, non eccedenti<br />

rispetto alle finalità per le quali sono raccolti<br />

e successivamente trattati ;<br />

e) conservati in una forma che consenta<br />

l’identificazione dell’interessato per un<br />

periodo di tempo non superiore a quello<br />

necessario agli scopi per i quali essi sono<br />

stati raccolti o successivamente trattati.<br />

Inoltre, se non soprattutto, l’amministratore<br />

come ogni altro professionista deve<br />

agire tenendo ben presente le disposizioni<br />

dell’art. 31 del Codice, il quale prevede<br />

testualmente : I dati personali oggetto di<br />

trattamento sono custoditi e controllati<br />

anche in relazione alle conoscenze acquisite<br />

in base al progresso tecnico, alla natura<br />

dei dati e alle specifiche caratteristiche del<br />

trattamento, in modo da ridurre al minimo,<br />

mediante l’adozione di idonee e preventive<br />

misure di sicurezza, i rischi di<br />

distruzione o perdita, anche accidentale,<br />

dei dati stessi, di accesso non autorizzato o<br />

di trattamento non consentito o non conforme<br />

alle finalità della raccolta.<br />

Quindi l’amministratore deve evitare che<br />

dati ( informazioni ) personali dei condomini<br />

giungano a conoscenza di terzi estranei<br />

al condominio.<br />

Nessun dubbio che spesso e volentieri le<br />

convocazioni delle assemblee contengano<br />

nell’ordine del giorno dati personali.<br />

Nelle convocazioni si può fare riferimento a<br />

vertenze, a morosità, a compravendite di<br />

unità condominiali e così via. Vengono<br />

allegati bilanci, preventivi, relazioni, diffide<br />

e altro ancora.<br />

E’ assolutamente certo quindi che le convocazioni<br />

debbano essere “ protette “<br />

affinché non siano lette da terzi estranei al<br />

condominio.<br />

Di conseguenza è pacifico, ad esempio,


che, nel caso in cui l’amministratore si<br />

avvalga del portiere per consegnare ai<br />

condomini le convocazioni, queste debbano<br />

essere contenute in un plico chiuso che<br />

non consenta al portiere di leggerne il<br />

contenuto.<br />

Infatti il portiere è un terzo estraneo rispetto<br />

ai condomini, unici contitolari dei dati<br />

personali tutelati dal Codice.<br />

Ma allora, se un dipendente del condominio<br />

quale il portiere è, giustamente, considerato<br />

terzo estraneo rispetto ai condomini<br />

e come tale non autorizzato a poter conoscere<br />

i dati dei condomini stessi, cosa dire<br />

degli operatori tecnici delle varie aziende<br />

postali incaricate dall’amministratore di<br />

spedire le raccomandate online di convocazione<br />

delle assemblee ? L’amministratore<br />

non conosce neppure chi sia materialmente<br />

l’autore delle operazioni di imbustamento.<br />

Gli operatori sono più d’uno, cambiano<br />

spesso e volentieri e su di loro non è<br />

possibile alcun controllo.<br />

Una situazione molto più grave, nel senso<br />

che il rischio di “ fuga” di dati è molto più<br />

elevato, rispetto a quella del portiere che<br />

consegna le convocazioni ai condomini.<br />

Nel caso di spedizioni online più che un<br />

rischio di fuga di informazioni c’è la certezza<br />

che a lungo andare le informazioni<br />

riservate siano indebitamente diffuse.<br />

E’ nostro convincimento pertanto che la<br />

consegna alle aziende postali degli avvisi<br />

di convocazione aperti e leggibili sia assolutamente<br />

illegittimo, in quanto palesemente<br />

in violazione delle direttive e dei<br />

precetti del Codice della Privacy.<br />

Non è dato comprendere come si possa<br />

dubitarne.<br />

Non possiamo quindi concordare in alcun<br />

modo con il parere espresso dal garante<br />

della Privacy che, con una breve nota del<br />

19 settembre 2007, ha velocemente liquidato<br />

la questione affermando che l’amministratore,<br />

nel caso di invio delle convocazioni<br />

con raccomandate online “ potrebbe<br />

tutt’al più fornire un’informativa ai<br />

condomini … specificando che per motivi<br />

di celerità, economicità, accuratezza ecc. la<br />

posta verrà inviata con apposite procedure<br />

elettroniche salvaguardando la riservatezza<br />

delle comunicazioni. Al limite si potrebbe<br />

designare l’enete poste responsabile del<br />

trattamento.”<br />

Ma tale parere è in palese, irrisolvibile contrasto<br />

con i principi posti dal Codice della<br />

Privacy.<br />

Nessuno nega che l’amministratore di<br />

immobili, come qualsiasi altro professionista,<br />

possa avvalersi di collaboratori ( cfr.<br />

Alberto Celeste e Luigi Salciarini, La privacy<br />

nel condominio, Il Sole 24 ore, 2007, pagg.<br />

173 e ss. ).<br />

Ma parimenti nessun dubbio che i “collaboratori”<br />

debbano essere inquadrati nella<br />

figura dei “ soggetti incaricati” e che quindi<br />

nella loro nomina e gestione l’amministratore<br />

debba rispettare una serie molto<br />

precisa e vincolante di obblighi.<br />

Come giustamente sottolineato da Alberto<br />

Celeste e Luigi Salciarini ( opera citata,<br />

pag. 174 ) l’intera attività del collaboratore<br />

innanzitutto deve essere conforme ai precetti<br />

posti dall’art. 30 del Codice della<br />

Privacy :<br />

il soggetto incaricato deve operare sotto<br />

“la diretta autorità del titolare e del<br />

responsabile” ;<br />

il soggetto incaricato deve attenersi alle<br />

istruzioni impartite ;<br />

il soggetto incaricato deve essere individuato<br />

per iscritto ;<br />

deve essere esattamente individuato l’ambito<br />

del trattamento consentito ;<br />

deve essere data preventiva informazione<br />

ai condomini..<br />

Ma nel caso dell’affidamento a terzi della<br />

spedizione dei biglietti di convocazione<br />

delle assemblee abbiamo qualcosa di più e<br />

di diverso rispetto al caso di un collaboratore<br />

dell’amministratore : abbiamo un<br />

“soggetto terzo estraneo” , cioè un soggetto<br />

“ esterno “ sia rispetto al Condominio sia<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #15<br />

ATTUALITÀ<br />

rispetto allo studio professionale dell’amministratore.<br />

Pertanto, nel caso in cui intenda avvalersi<br />

di un soggetto esterno, le cautele dell’amministratore<br />

debbono essere maggiori<br />

rispetto a quelle adottate in caso di collaboratore<br />

di studio.<br />

In particolare il conferimento dell’incarico<br />

ad un soggetto esterno deve ricevere<br />

l’esplicito e preventivo consenso da parte<br />

dei soggetti interessati, vale a dire dei condomini.<br />

Ma, si badi bene, è necessario il consenso<br />

di ciascun condomino, nessuno escluso.<br />

A nulla varrebbe infatti una delibera<br />

assunta a maggioranza.<br />

Inoltre l’amministratore dovrebbe preoccuparsi<br />

di ottenere l’autorizzazione da ogni<br />

nuovo acquirente di un’unità immobiliare,<br />

in quanto sarebbe irrilevante quella data a<br />

suo tempo dal precedente condomino.<br />

In caso di comproprietari l’autorizzazione<br />

dovrà essere rilasciata da ciascuno dei<br />

comproprietari.<br />

Insomma una soluzione impossibile o quasi<br />

da raggiungere nella pratica.<br />

Allo stato quindi, deve ribadirsi che, senza<br />

la preventiva, espressa, formale autorizzazione<br />

di ciascun condomino, la spedizione<br />

degli avvisi di convocazione tramite raccomandate<br />

online con modalità che prevedano<br />

la stampa e l’imbustamento direttamente<br />

da parte delle aziende postali, costituisce<br />

violazione delle norme di riservatezza<br />

poste dal Codice della Privacy e come<br />

tale è da ritenersi illegittima.


Dal 17 al 20 gennaio a Bolzano la terza edizione della Fiera<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #17<br />

Klimahouse: materiali e tecnologie<br />

per il risparmio energetico in edilizia<br />

La recente “Conferenza sul clima” di Bali,<br />

alla quale hanno partecipato anche Paesi<br />

come gli Stati Uniti e l’Australia che avevano<br />

disertato la precedente Conferenza di<br />

Kyoto, conferma che nei prossimi anni, in<br />

tutto il mondo, verrà dato sempre più<br />

ampio risalto alla difesa dell’ambiente. Da<br />

qualche anno la Provincia Autonoma di<br />

Bolzano, all’avanguardia in Italia nelle<br />

tematiche ambientali e nel risparmio energetico,<br />

dà il proprio valido contributo,<br />

impegnandosi a ridurre le emissioni di ossido<br />

di carbonio anche attraverso<br />

“Klimahouse“, Fiera internazionale specializzata<br />

nell‘efficienza energetica e nell‘edilizia<br />

sostenibile, considerata una manifestazione<br />

leader a cui guardare con estremo<br />

interesse. La terza edizione di “Klimahouse”<br />

avrà luogo nel quartiere fieristico di Bolzano<br />

dal 17 al 20 gennaio 2008. Anche in<br />

quest‘occasione saranno in mostra soluzioni<br />

e tecnologie all‘avanguardia nel settore<br />

del risparmio energetico e nella costruzione<br />

di edifici. La seconda edizione di<br />

„Klimahouse“, tenutasi nel gennaio 2007,<br />

ha superato ogni più rosea aspettativa. Nel<br />

corso dei quattro giorni della fiera internazionale<br />

specializzata 35.753 operatori e consumatori<br />

nazionali ed esteri sono giunti nel<br />

quartiere fieristico di Bolzano che ha ospitato<br />

373 aziende. Considerato che un numero<br />

sempre maggiore di espositori chiede di<br />

partecipare alla manifestazione e che il<br />

quartiere fieristico ha capacità limitate, la<br />

Direzione di Fiera Bolzano ha deciso, per la<br />

prossima edizione, di puntare ancora di più<br />

sulla qualità dei prodotti e dei servizi esposti<br />

che riguarderanno esclusivamente l‘edilizia<br />

sostenibile. L‘elenco dei prodotti<br />

ammessi a “Kimahouse“, stilato da una giuria<br />

selezionata, appare alla pagina<br />

www.klimahouse.it. I punti di forza della<br />

manifestazione saranno costituiti da due<br />

comparti: materiali e modalità costruttive;<br />

tecnologie impiantistiche. Per quel che concerne<br />

il primo, saranno esposti prodotti per<br />

l‘isolamento termico, porte e finestre adatte<br />

a case-clima, coperture termoisolanti in<br />

vetro, componenti prefabbricati, tetti ecc.;<br />

per quel che concerne le tecnologie impian-<br />

UN’IMMAGINE DI KLIMAHOUSE 2007<br />

tistiche, saranno in mostra sistemi di riscaldamento,<br />

di raffreddamento, sistemi per la<br />

misurazione e la regolazione, nonché prodotti<br />

inerenti le energie rinnovabili per gli<br />

edifici. Il congresso „CasaClima - Costruire il<br />

futuro“ farà da cornice anche nel 2008<br />

all‘ampio ventaglio di prodotti e servizi<br />

esposti. Vi interverranno relatori di fama<br />

internazionale. Nel padiglione fieristico<br />

verrà allestito nuovamente il forum di<br />

“Klimahouse“ nell‘ambito del quale gli<br />

espositori potranno presentare ad un vasto<br />

pubblico la propria produzione. Nel programma<br />

delle numerose iniziative che verranno<br />

organizzate per la prossima fiera specializzata<br />

figurano anche visite guidate a<br />

case-clima e a sistemi energetici comunali.<br />

Nel 2008 avrà luogo, per la prima volta, una<br />

borsa internazionale di cooperazione, organizzata<br />

dalla Camera di Commercio di<br />

Bolzano in collaborazione con altre Camere<br />

europee. L‘edilizia sostenibile è un argomento<br />

di crescente attualità sia in Alto<br />

Adige sia nelle altre regioni italiane. Il<br />

nuovo ordinamento edilizio della città di<br />

Bolzano, approvato recentemente, ne è la<br />

conferma. Esso prescrive, tra l‘altro, che<br />

dall’11 maggio 2007 le nuove costruzioni che<br />

sorgono nella città-capoluogo oppure i<br />

vecchi edifici che vengono restaurati fino al<br />

50% debbano rispettare almeno lo standard<br />

richiesto dalle casa-clima B (un consumo<br />

equivalente di massimo 5 litri di gasolio per<br />

metro quadrato). Le case clima A e B devono,<br />

inoltre, produrre fino al 25% di energia<br />

per mezzo di impianti fotovoltaici oppure di<br />

pannelli solari. Grazie a questo nuovo ordinamento,<br />

il Comune di Bolzano ha conquistato<br />

una posizione leader in Italia per quel<br />

che concerne l‘edilizia sostenibile. Nelle<br />

altre località altoatesine, i nuovi edifici<br />

devono possedere i requisiti richiesti dalle<br />

case-clima A, B oppure C. “Oggi, lo standard<br />

prescritto dalla casa-clima rappresenta,<br />

ben oltre i confini provinciali, il punto di<br />

riferimento nel campo dell‘edilizia sostenibile<br />

e di qualità. Gli edifici certificati caseclima<br />

contribuiscono non solo a far risparmiare<br />

risorse e a rispettare il clima, ma<br />

anche a diminuire la dipendenza da forniture<br />

di materie prime estere”, dice Norbert<br />

Lantschner, Direttore dell‘Agenzia<br />

CasaClima della Provincia di Bolzano e precursore<br />

dell‘iniziativa casa-clima. In considerazione<br />

dell‘elevato numero di visitatori<br />

registrato alla scorsa edizione di<br />

“Klimahouse”, nel 2008 gli orari di apertura<br />

saranno prolungati fino a sera. Gli operatori<br />

potranno accedere alla manifestazione il<br />

17 e il 18 gennaio dalle ore 9 alle ore 20,00<br />

mentre il pubblico generico il 19 e il 20 gennaio<br />

dalle ore 9 alle ore 19,00. Ulteriori informazioni<br />

sulla fiera internazionale specializzata<br />

al sito www.klimahouse.it


#18 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Un esempio di conciliazione a Bolzano<br />

Una soluzione alternativa<br />

delle controversie<br />

Pubblichiamo il lodo arbitrale emesso<br />

a Bolzano il 9 agosto scorso: una conciliazione<br />

che costituisce un esempio di soluzione<br />

alternativa delle controversie condominiali,<br />

frutto di un accordo tra la locale sezione<br />

<strong>Anaci</strong> e un’Associazione di consumatori.<br />

Lodo arbitrale: emesso in data 9 agosto<br />

2007 dall’organo di conciliazione<br />

CTCU/ANACI presso il Centro Tutela<br />

Consumatori ed Utenti su richiesta<br />

dell’Assemblea dei Condomini del<br />

Condominio “Adriana” in data 30 aprile<br />

2007 con precisazione aggiuntiva in<br />

data 25 giugno 2007 e dopo aver effettuato<br />

il sopralluogo in data 7 giugno<br />

2007 e sentite le parti in data 19 e 26<br />

giugno 2007.<br />

Premessa<br />

La domanda di conciliazione presentata<br />

in data 1.05.2007 viene sostituita a tutti<br />

gli effetti dal deliberato dell’Assemblea<br />

condominiale in data 30.04.2007 che<br />

demanda all’arbitrato la giusta divisione<br />

della spesa di cui all’oggetto del<br />

contendere , con l’impegno di tutti i<br />

condomini interessati di assumere in<br />

proprio la validità e la insindacabilità<br />

erga omnes della decisione arbitrale.<br />

Oggetto del contendere<br />

Nel condominio Adriana di San Giacomo<br />

di Laives, si verificano continue infiltrazioni<br />

d’acqua nei locali seminterrati siti<br />

fuori dal perimetro del fabbricato; l’assemblea<br />

dei condomini ha deliberato in<br />

data 30 aprile 2007 il rifacimento dell’impermeabilizzazione<br />

di detti locali,<br />

senza raggiungere un accordo sulle<br />

modalità di suddivisione della spesa.<br />

Ad oggi non è dato di sapere con cer-<br />

tezza l’origine delle infiltrazioni e cioè<br />

se dipendono da normale degrado<br />

(vetustà) dell’impermeabilizzazione che<br />

ha circa 30 anni o da danneggiamenti<br />

causati dall’uso improprio dei giardini<br />

di proprietà esclusiva siti sopra il solaio<br />

(dovuti ad esempio alla messa a dimora<br />

ed alla crescita di piante di alto fusto,<br />

all’infissione di pali, alla creazione di<br />

piccoli stagni o anche all’eventuale<br />

riporto di terreno oltre il livello originario<br />

con possibilità di supero dei risvolti<br />

delle guaine e/o maggior carico che –<br />

seppur in misura ridotta – potrebbe<br />

accelerare il degrado del sistema).<br />

Conseguentemente le note che seguono<br />

si riferiscono al caso più generale di<br />

normale degrado delle impermeabilizzazioni<br />

dovuto alla vetustà della costruzione,<br />

così come valutato dal tecnico<br />

intervenuto in assemblea e che ha<br />

redatto il capitolato d’appalto per il<br />

rifacimento dell’impermeabilizzazione<br />

della copertura dei locali seminterrati,<br />

ma che devono essere riviste qualora –<br />

in corso d’opera – si determini che il<br />

deterioramento sia stato causato da un<br />

comportamento non consono di uno o<br />

più proprietari dei giardini.<br />

Inoltre risulta che l’acqua meteorica<br />

proveniente dal tetto della casa si riversa<br />

dai pluviali direttamente nei giardini<br />

sopra la guaina impermeabilizzante e<br />

senza una sua rete indipendente di<br />

smaltimento o drenaggio, utilizzando<br />

indirettamente gli scarichi dei giardini e<br />

contribuendo quindi – in qualche misura<br />

– all’aggravamento del problema,<br />

con conseguente necessità di una partecipazione<br />

alla spesa da parte di chi ha<br />

in uso il tetto quale copertura del fabbricato.<br />

Note tecniche<br />

La soletta esplica la funzione di tetto<br />

per i locali seminterrati; dal punto di<br />

vista teorico, la stessa va resa impermeabile<br />

all’acqua indipendentemente<br />

dalla proprietà e dall’uso che sulla<br />

parte superiore se ne possa fare; d’altra<br />

parte essa rappresenta il sostegno per i<br />

giardini anche se, sempre dal punto di<br />

vista teorico, non sarebbe necessaria<br />

qualora gli stessi fossero in terrapieno. È<br />

comunque indubbia la funzione prevalente<br />

ad uso di copertura che detta<br />

soletta esplica a vantaggio dei locali<br />

seminterrati.<br />

Va infine precisata la sostanziale differenza<br />

che esiste fra la presenza sul livello<br />

superiore di un piano di calpestio o<br />

un luogo di transito a piedi o con veicoli<br />

piastrellato o lastricato che, con le<br />

notevoli escursioni termiche (+50°C di<br />

giorno sotto il sole estivo e -10°C in<br />

inverno) trasmesse alla guaina e le<br />

vibrazioni indotte, affaticano notevolmente<br />

l’impermeabilizzazione e ne<br />

accorciano inevitabilmente la durata.<br />

Per contro, la presenza di un giardino<br />

sopra la soletta, con il suo strato di<br />

terra vegetale che si comporta da isolante<br />

termico, riduce i movimenti<br />

indotti dalle dilatazioni termiche ed in<br />

ultima analisi, qualora si abbia l’accortezza<br />

di impiantare arbusti a limitato<br />

sviluppo di radici, riduce notevolmente<br />

l’impatto sull’impermeabilizzazione.<br />

Osservazioni di diritto<br />

Preliminarmente va quindi valutato in<br />

via equitativa l’uso che ciascun prota-


“<br />

la spesa complessiva va<br />

rapportata ai metri<br />

quadri d’intervento per<br />

ogni singolo giardino e<br />

per ogni singolo locale<br />

gonista/attore può fare della cosa, ai<br />

sensi dell’art. 1123 secondo comma del<br />

codice civile, partendo dalla constatazione<br />

che è controverso in giurisprudenza<br />

quale sia il corretto criterio per<br />

procedere alla ripartizione delle spese<br />

tenendo presente che gli artt. 1125 e 1126<br />

enunciano modalità di applicazione<br />

nettamente differenti (a titolo esemplificativo<br />

vedi Cassazione n.11283/1998 e<br />

n. 18194/2005). In sintesi, l’art. 1126 c.c.<br />

prevede la ripartizione delle spese di<br />

manutenzione, riparazione e ricostruzione<br />

in ragione di un terzo a carico dei<br />

condomini (nel caso specifico i proprietari<br />

dei giardini) che ne abbiano l’uso<br />

esclusivo, restando gli altri due terzi<br />

della stessa spesa a carico dei proprietari<br />

dei vani sottostanti, ai quali i primi<br />

servono da copertura. L’art. 1125 c.c.<br />

invece prevede la ripartizione delle<br />

spese relative alla soletta in parti uguali<br />

tra i proprietari dei piani l’uno all’altro<br />

soprastanti, lasciando a carico del proprietario<br />

soprastante gli oneri per il<br />

piano di calpestio ed a carico del sottostante<br />

gli oneri per l’intonaco e la tinteggiatura<br />

delle volte. Quanto sopra nel<br />

caso più generale di normale deperimento<br />

d’uso dell’impermeabilizzazione<br />

oggetto dell’intervento manutentivo,<br />

mentre qualora venga accertato che le<br />

infiltrazioni siano riconducibili ad errori<br />

di progettazione o di esecuzione o di<br />

utilizzo della struttura e/o dei giardini<br />

diverse sarebbero le conseguenze, per<br />

le evidenti assunzioni di responsabilità<br />

seminterrato“<br />

UNA PANORAMICA DI BOLZANO<br />

risarcitoria come sopra già evidenziato<br />

e comunque da quantificare. Da ultimo<br />

va precisato che a carico dei proprietari<br />

dei giardini è implicita la servitù di utilizzare<br />

il bene senza aggravio per una<br />

futura manutenzione della guaina<br />

impermeabilizzante, per cui eventuali<br />

manufatti e/o impianti realizzati in<br />

epoca successiva alla vendita del fabbricato<br />

da parte dell’impresa costruttrice,<br />

vanno spostati e ricollocati in opera<br />

con oneri a carico dei proprietari medesimi.<br />

Osservazioni di merito e conclusioni<br />

• Premesso che la complessità dell’oggetto<br />

del contendere non permette una<br />

interpretazione univoca degli articoli di<br />

legge e della giurisprudenza di merito;<br />

• constatato che quindi una valutazione<br />

equitativa ai sensi dell’art. 1123 secondo<br />

comma, e applicando il buon senso del<br />

padre di famiglia rispecchia al meglio il<br />

criterio di giustizia rapportato alla logica<br />

di un lodo arbitrale;<br />

• verificato che ogni decisione difforme<br />

potrebbe dare seguito a contenziosi<br />

onerosi e infine inconcludenti in termini<br />

di necessità e inderogabilità degli interventi<br />

del resto già deliberati;<br />

• tutto ciò premesso, il collegio, alla<br />

luce delle considerazioni svolte e delle<br />

valutazioni giuridiche esposte, ritiene<br />

equa e corrispondente una suddivisione<br />

delle spese determinata come segue :<br />

60% a carico dei locali seminterrati;<br />

30% a carico dei giardini;<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #19<br />

ATTUALITÀ<br />

10% a carico dei proprietari del tetto,<br />

nel caso si accerti lo scarico diretto dei<br />

pluviali nei giardini.<br />

A maggior dettaglio si precisa che :<br />

• la spesa complessiva va rapportata ai<br />

metri quadri d’intervento per ogni singolo<br />

giardino e per ogni singolo locale<br />

seminterrato;<br />

• la quota relativa alla parte di corsia<br />

garage interessata dai lavori va corrisposta<br />

da chi ne ha l’uso, in ragione<br />

millesimale;<br />

• eventuali spese relative ai pluviali del<br />

tetto saranno ripartiti fra tutti i condomini<br />

che lo utilizzano;<br />

• eventuali oneri per lo smaltimento delle<br />

acque meteoriche complessive (rete e pozzetti<br />

perdenti) resteranno a carico dei proprietari<br />

del tetto in rapporto alla superficie<br />

del tetto e dei giardini.<br />

Le spese relative al ripristino dei giardini,<br />

nelle condizioni originarie all’atto<br />

della fine dei lavori da parte dell’impresa<br />

costruttrice ed alla eventuale tinteggiatura<br />

e/o sistemazione dell’intonaco<br />

sottostante, vanno comprese nelle<br />

spese di rifacimento dell’impermeabilizzazione<br />

da suddividersi con i criteri<br />

sopra indicati, mentre gli oneri per lo<br />

spostamento provvisorio delle opere e<br />

degli impianti realizzati dai proprietari<br />

dei giardini in epoca successiva alla<br />

costruzione del fabbricato rimarranno a<br />

carico di questi ultimi.<br />

Il Collegio di conciliazione<br />

Walter Moro Alfred Frei


#20 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Tecnologia innovativa per il risanamento dei condotti fumari con sistema non distruttivo<br />

Canne fumarie gonfiabili<br />

senza grandi opere murarie<br />

Le nuove tecnologie sono ormai così evolute<br />

anche nel campo delle canne fumarie<br />

che non è più necessario intervenire in<br />

modo distruttivo; pertanto, per risanare o<br />

intubare una canna fumaria esistente, non<br />

bisogna più effettuare grandi opere murarie,<br />

con vantaggi evidenti e facilmente<br />

intuibili.<br />

La tecnologia proposta da Elenca risolve<br />

quasi in assoluto ogni problema di risanamento<br />

interno, fino a grandi dimensioni,<br />

anche in presenza di curve, strozzature,<br />

gomiti o altri impedimenti, sempre e<br />

comunque nel rispetto delle normative<br />

vigenti.<br />

Con Elenca innumerevoli problemi che<br />

con i metodi tradizionali sembravano difficili<br />

da risolvere,diventano estremamente<br />

semplici.<br />

Elenca fornisce solo agli installatori autorizzati<br />

le manichette richieste su misura in<br />

materiale composito nelle due tipologie:<br />

- FURANFLEX ® adatto per le canne fumarie<br />

di caldaie a gas, G.p.l. e gasolio, consigliato<br />

per apparecchi a condensazione e<br />

idoneo inoltre al risanamento di cappe di<br />

cucine civili e di ristorazione, pluviali e<br />

condotti di ventilazione in genere.<br />

- FURANFLEX ® “L” specifico per il risanamento<br />

interno di canne fumarie di stufe e<br />

camini a legna, pellets e altri combustibili<br />

solidi.<br />

L’installazione di questa tecnologia deve<br />

essere effettuata solo da parte di personale<br />

tecnicamente preparato ed autorizzato e<br />

si sviluppa nel seguente modo:<br />

A - Si cala la manichetta nel condotto da<br />

ripristinare che può essere in cemento,<br />

eternit, pietra, acciaio , mattoni o altra<br />

tipologia di materiale.<br />

B - Viene gonfiata per mezzo di una<br />

apposita macchina che produce vapore a<br />

bassa pressione e la manichetta grazie<br />

alla sua elasticità si adatta alla forma del<br />

cavedio nel quale viene inserita.<br />

C - Il processo di cristallizzazione del<br />

materiale composito richiede da 1 a 2 ore<br />

ed in seguito il prodotto indurisce in<br />

modo irreversibile.<br />

La manichetta, essendo un corpo unico<br />

senza giunzioni fino a 70 metri (con possibilità<br />

di aumento), non risente dei vari<br />

stress termici dovuti ai normali cicli di<br />

riscaldamento – raffreddamento della<br />

canna fumaria, garantendo la tenuta. Il<br />

risultato è una canna fumaria con parete<br />

interna liscia ma rigida, resistente alla corrosione<br />

delle condense acide dei fumi.<br />

Elenca S.r.l. nasce da una ditta di installazione<br />

con esperienza ventennale nel<br />

campo delle canne fumarie ed è proiettata<br />

verso i migliori aggiornamenti tecnici in<br />

materia di risanamento di camini canne<br />

fumarie, volti a cercare proposte innovative,<br />

sicure ed omologate, per offrire alla<br />

nostra clientela le soluzioni più idonee e le<br />

tecniche più avanzate per il recupero dei<br />

vecchi sistemi fumari, ora non solo in Italia<br />

ma anche in Spagna e Portogallo.<br />

Ulteriori informazioni su Elenca S.r.l. e<br />

sulla tecnologia possono essere richieste a<br />

mezzo fax al nr.0522 /986694 , e-mail<br />

elencasrl@tin.it oppure sono disponibili<br />

sul sito www.elenca.it


<strong>Amministrare</strong> immobili<br />

✒<br />

IInserto<br />

Il linguaggio dei numeri<br />

a cura del Centro Studi Nazionale


#22 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Il linguaggio dei numeri<br />

a cura del Centro Studi Nazionale<br />

CODICI FISCALI CONDOMINIALI<br />

Il Centro Studi Nazionale ANACI ha evidenziato all’Agenzia<br />

delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento (Ufficio<br />

Ricerca dati e notizie) che, in occasione di verifiche fiscali,<br />

viene contestata agli amministratori di condominio la<br />

gestione di condomìni dei quali risulterebbero legali rappresentanti<br />

in base ai dati dell’anagrafe tributaria (codice<br />

fiscale intestato ad ogni condominio).<br />

In effetti, non essendo previsti, com’è noto, elenchi o registri<br />

tenuti da autorità pubbliche per l’individuazione in<br />

tutto il Paese dei rappresentanti legali (tab. 1 - n. 324.749)<br />

delle varie amministrazioni condominiali (n. 839.168), il<br />

problema si determina in quanto la normativa non prescrive<br />

obblighi di variazione della rappresentanza stessa né per<br />

l’amministratore uscente, né per il subentrante; aggiungasi<br />

che le comunicazioni “spontanee” da parte dei sostituiti,<br />

che hanno interesse a rettificare la loro presenza anagrafica<br />

fiscale, non vengono registrate nella banca dati dei codici<br />

condominiali che, come specificato nel certificato di attribuzione,<br />

viene rilasciato ai soggetti diversi da persone fisiche,<br />

non contribuenti IVA.<br />

In occasione di un incontro con i responsabili dell’ufficio<br />

anzidetto il CSN ha evidenziato che gli uffici finanziari rifiutano<br />

l’inserimento di una società quale rappresentante<br />

legale del condominio, nonostante tale amministrazione<br />

societaria sia prevista sia nel Modello UNICO che negli studi<br />

di settore e ritenuta legittima dalla giurisprudenza della<br />

Cassazione (sentenza n. 22840 del 24/10/2006).<br />

NESSUN OBBLIGO DI VARIAZIONE DATI<br />

Nel DPR n. 605/1973 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria<br />

ed al codice fiscale dei contribuenti) non è precisato<br />

l’obbligo (né la sanzione per l’eventuale inadempimento) di<br />

comunicare la “variazione dati” ovvero la diversa rappresentanza<br />

legale che si determina con la nomina di un nuovo<br />

amministratore condominiale; variazione che potrebbe essere<br />

comunicata sia dall’amministratore uscente o, meglio,<br />

dall’amministratore subentrante. Quest’ultimo, però,<br />

potrebbe avere interesse a nascondere la nuova rappresentanza<br />

per motivi fiscali, mentre l’amministratore sostituito è<br />

esposto ad accertamenti per compensi non dichiarati,<br />

ma……non percepiti.<br />

Il DPR 19/9/1973, n. 605, all’art. 7, “Comunicazioni all’anagrafe<br />

tributaria”, comma 9, prevede che “gli amministratori<br />

di condominio degli edifici devono comunicare annualmente<br />

all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi<br />

acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi<br />

fornitori. Con decreto del Ministero delle Finanze sono stabiliti<br />

il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni”.<br />

Il successivo comma 10 dispone che “le comunicazioni di cui<br />

ai precedenti commi devono indicare il numero del codice<br />

fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono<br />

e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente<br />

o della persona che ne è autorizzata secondo l’ordinamento<br />

dell’ente stesso”.<br />

Si tratta, come noto, dell’obbligo istituito e poi attuato<br />

mediante il cosiddetto modello “AC” allegato alla dichiarazione<br />

dei redditi, il cui obbligo sussiste per l’amministratore<br />

in carica alla data di chiusura del periodo d’imposta, a<br />

nulla rilevando l’eventuale decadenza dalla carica alla data<br />

di presentazione della dichiarazione dei redditi; l’inadempienza<br />

all’obbligo comporta l’irrogazione delle sanzioni<br />

contemplate dall’art. 13, comma 2, del decreto stesso: “chi<br />

omette le comunicazioni previste dall’articolo 7 è punito con<br />

la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire<br />

dieci milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di<br />

comunicazioni incomplete o inesatte”, ma la norma nulla<br />

dispone circa l’omissione della comunicazione riguardo alla<br />

sostituzione dell’amministratore.<br />

Analizzando, per completezza, il sistema sanzionatorio<br />

amministrativo ossia i tre decreti legislativi nn. 471, 472 e<br />

473 del 1997, non possono nemmeno ravvisarsi gli estremi,<br />

dell’applicazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 471 (“altre violazioni<br />

in materia di imposte dirette e di imposta sul valore<br />

aggiunto”), che rappresenta nel sistema sanzionatorio tributario<br />

una sorta di anello di “chiusura” per le violazioni<br />

non altrove specificate.<br />

Infatti, il primo comma di detta disposizione, stabilisce che<br />

“sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila<br />

a lire quattro milioni le seguenti violazioni:<br />

• Omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge<br />

tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia<br />

di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri<br />

di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e<br />

di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni<br />

con dati incompleti o non veritieri;<br />

• Inottemperanza all’invito a comparire o a qualsiasi altra<br />

richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell’esercizio<br />

dei poteri loro conferiti.<br />

Non è dunque ravvisabile, stando al tenore letterale della<br />

disposizione nonché alla sua ratio, che intende contrastare<br />

condotte “reticenti” del contribuente già coinvolto in indagini<br />

e/o in fase istruttoria da parte di organi di controllo<br />

dell’amministrazione finanziaria, l’applicazione di alcuna di<br />

dette disposizioni.


Fonte: Ministero dell’Economia - Ufficio Studi<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #23<br />

INSERTO


#24 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

quanto ad eventuali controlli, derivanti dall’utilizzo dei dati<br />

a disposizione dell’Anagrafe tributaria (attività, questa,<br />

peraltro fortemente sollecitata dal legislatore con le modifiche<br />

apportate in materia di ricezioni flussi dati da parte<br />

dell’Anagrafe tributaria recepite dalla circolare n. 2/E.<br />

In effetti, nel caso in cui l’amministratore uscente non si<br />

adoperi per la comunicazione della cessazione della carica<br />

potrebbero venirsi a creare dei “corto circuiti informativi” in<br />

seno all’Anagrafe tributaria.<br />

Fonte: Ministero dell’Economia - Ufficio Studi<br />

Fonte: Ministero dell’Economia - Ufficio Studi<br />

In altre parole, non sussistendo obblighi in tel senso, nemmeno<br />

in ambito extrafiscale come invece si verifica per le<br />

società le quali sono tenute a comunicare la variazione degli<br />

amministratori al competente Registro delle Imprese, si<br />

riscontra che il “subentro” operato dal nuovo amministratore,<br />

le cui “tracce” sono rinvenibili in una serie di adempimenti<br />

tra i quali il versamento delle ritenute o l’insorgenza<br />

del successivo obbligo di compilazione del modello “AC”,<br />

non è sufficiente all’Anagrafe tributaria per l’aggiornamen-


Fonte: Ministero dell’Economia - Ufficio Studi<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #25<br />

INSERTO


to degli archivi. Ragioni, queste, che potrebbero condurre<br />

l’Agenzia delle entrate a riscontrare, da un lato, il dato inerente<br />

la numerosità degli stabili amministrati e, dall’altro, il<br />

numero inferiore delle comunicazioni “AC” presentate a cura<br />

dello stesso professionista: non solo, un “incrocio” ancora<br />

più pernicioso potrebbe anche scaturire dalla risultanza dell’anagrafe<br />

tributaria con il dichiarato dal professionista nel<br />

modello rilevante ai fini degli studi di settore (il quale<br />

richiede l’indicazione della numerosità della clientela).<br />

Un ulteriore incrocio dei dati disponibili sarà possibile<br />

all’Agenzia delle Entrate utilizzando i riferimenti del Mod.<br />

770 che, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, dovrà<br />

essere presentato da quasi tutti i condomini a seguito dell’istituzione<br />

della ritenuta di acconto 4% sui corrispettivi di<br />

appalto e contratti d’opera; l’amministratore deve indicare<br />

il proprio numero di codice fiscale e la “data di decorrenza<br />

della carica” (una novità del Mod. 770/2007) che dovrebbe<br />

però più chiaramente riferirsi alla prima nomina e non alle<br />

successive conferme.<br />

INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO PROFESSIONALE<br />

Le indicazioni dell’Ufficio Studi e Politiche fiscali del<br />

Ministero dell’Economia e Finanze a seguito del trattamento<br />

dei dati desunti dalle certificazioni di attribuzione dei codici<br />

fiscali condominiali sono molto importanti per meglio individuare<br />

l’ambito professionale di riferimento.<br />

E’ stata così individuata l’esistenza , al 31 dicembre 2005, di<br />

n. 839.168 edifici in condominio (Tab. 1) che conferma la<br />

stima del Censis (2° Rapporto marzo 2006) elaborata con<br />

riferimento ai dati del censimento delle famiglie e delle abitazioni<br />

del 2001. Il CSN ha comunque documentato<br />

all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione di codici fiscali<br />

duplicati per alcuni condomìni sollecitando procedure per<br />

le opportune rettifiche.<br />

Il Ministero ha quindi lavorato i dati disponibili nei certificati<br />

di attribuzione dei codici fiscali in questione considerando<br />

i condomìni gestiti dallo stesso rappresentante legale<br />

per individuare il numero di coloro che svolgono in Italia<br />

l’attività di amministratore (Tab. 1 – n. 324.749) anche se<br />

non sempre professionalmente.<br />

Per approfondire tale ultima valutazione ha quindi elaborato<br />

la Tabella 2 nella quale è evidenziato l’elevato numero di<br />

coloro che amministrano un solo edificio (n. 265.649) in<br />

gran parte gli stessi comproprietari che si occupano direttamente<br />

della gestione condominiale, spesso a turno annuale<br />

ed in modo gratuito. L’ambito strettamente professionale<br />

potrebbe quindi restringersi a coloro che gestiscono da<br />

quattro condomìni ad oltre 90, che nella stessa tabella risultano<br />

complessivamente 27.509.<br />

Si ha motivo comunque di ritenere che l’incidenza degli evidenziati<br />

errori riguardanti la rappresentanza legale non<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #27<br />

INSERTO<br />

modifica sostanzialmente la selezione per classi di condomìni<br />

gestiti.<br />

Ancora più interessante si dimostra l’esame della distribuzione<br />

provinciale degli amministratori di condominio e del<br />

numero medio degli edifici gestiti per amministratore (Tab.<br />

3); può essere utile per conoscere il “mercato” locale e<br />

quindi la potenziale disponibilità di incarichi professionali,<br />

guardando anche oltre i limiti delle città capoluogo, nonché<br />

per individuare il diverso grado di professionalità nelle<br />

varie provincie italiane.<br />

Emblematico il raffronto dei dati di Milano e Bari: la prima,<br />

con un numero di edifici condominiali superiore (62.765<br />

rispetto a 38.151) ha un numero di amministratori inferiore<br />

(12.469 rispetto a 20.720) e quindi una media di 5,03<br />

condomìni da ciascuno gestiti rispetto all’1,84 di Bari (la<br />

media è comunque influenzata dall’elevato numero di chi<br />

amministra un solo condominio). Roma ha il primato degli<br />

amministratori in attività (n. 23.000) certamente non proporzionale<br />

al numero degli associati ANACI (è un’altra indagine<br />

da effettuare); la capitale “ministeriale” nasconde<br />

tanti dopolavoristi nonostante le previste incompatibilità<br />

(legge n. 622/96) in un sommerso rilevante, mai esattamente<br />

quantificato, in assenza anche di una norma generalizzata<br />

che preveda l’imponibilità ai fini IVA dei corrispettivi<br />

derivanti dall’attività di amministratore condominiale, come<br />

sollecitato anche dalla Commissione tributaria regionale del<br />

Lazio (30/11/1998 e 5/7/2005).<br />

LE INDICAZIONI DEI MODELLI 770<br />

La Tabella 4 espone dati in sensibile evoluzione, la cui fonte<br />

è sempre l’Uffici Studi e Politiche fiscali del Ministero<br />

dell’Economia; le dichiarazioni dei condomìni sostituti di<br />

imposta sono aumentate da 328.488 per il periodo d’imposta<br />

2002 a 375.139 per il 2005 (+ 46.651) con la distribuzione<br />

provinciale evidenziata in tabella.<br />

Come sopra sottolineato, dal periodo d’imposta 2007, a<br />

seguito dell’istituzione della nuova ritenuta d’acconto del<br />

4% sui corrispettivi relativi ad appalti e contratti d’opera<br />

(legge n. 296/2006 e circolare 7/E del 7/2/2007), saranno<br />

esentati dalla presentazione del Mod. 770 soltanto i condomìni<br />

senza ascensore (la manutenzione è obbligatoria), le<br />

cui parti comuni non necessitano di interventi elettrici,<br />

idraulici, murari o per servizi vari (es. verifica estintori) e<br />

che non liquidano compensi a professionisti (avvocati,<br />

ingegneri, geometri, consulenti fiscali, ecc.) ed allo stesso<br />

amministratore. L’esiguità di tali esenzioni consentirà di<br />

valutare meglio il fenomeno dell’evasione fiscale incrociando<br />

i dati relativi al rappresentante legale del condominio,<br />

obbligando quindi molti amministratori ad uscire allo scoperto<br />

o a lasciare gli incarichi ai professionisti iscritti ad<br />

associazioni riconosciute.<br />

Carlo Parodi


<strong>Amministrare</strong> immobili #29<br />

PROFESSIONE<br />

Sviluppo del sistema delle competenze<br />

dell’amministratore: studio preliminare<br />

di Giuseppe D’Amore e Marco Lombardozzi<br />

La nostra professione è nata un poco alla<br />

volta, partita in sordina è esplosa via via<br />

negli anni di pari passo al proliferare di<br />

edifici in condominio che si è avuto in<br />

tutta Italia e negli anni, complici anche i<br />

legislatori, si è arricchita di competenze<br />

sempre più specifiche diventando una<br />

professione cui manca ormai solamente il<br />

riconoscimento giuridico che ultimamente<br />

pare sempre più vicino.<br />

Tutti, quando parliamo della professione<br />

dell’amministratore di immobili concordiamo<br />

sul fatto che ormai questo professionista<br />

deve avere conoscenze che spaziano<br />

in moltissimi campi tanto che qualcuno,<br />

a ragione, ha affermato che il<br />

mestiere dell’amministratore è uno dei più<br />

difficili che si possano intraprendere.<br />

Tuttavia, ogni qualvolta si a legge il programma<br />

dei corsi di avviamento alla professione<br />

che vengono organizzati in tutta<br />

Italia, provo un senso di delusione perché<br />

non vi trovo praticamente mai niente di<br />

più di un mero elenco di lezioni tecniche<br />

dedicate agli articoli del codice civile che<br />

regolano la materia così come un elenco<br />

di lezioni dedicate ad argomenti squisitamente<br />

tecnici; difficilmente si trovano<br />

spazi dedicati a materie apparentemente<br />

lontane dalla professione di amministratore<br />

di condominio ma che in realtà sarebbero<br />

da tenere in grande considerazione<br />

per completare la formazione dei nuovi<br />

professionisti, materie che dovrebbero poi<br />

essere riprese ed approfondite negli anni<br />

grazie ad una serie di corsi di aggiornamento,<br />

a me piace definirli “master”, così<br />

da portare sempre più in alto le competenze<br />

di ogni singolo professionista.<br />

Materie come la Psicologia trovano piccoli<br />

spazi marginali,costituiti da pochissime<br />

ore, generalmente una giornata nei casi<br />

migliori, cui poi non viene dato alcun<br />

seguito preferendosi l’organizzazione di<br />

seminari legati a questioni meramente<br />

tecniche.<br />

Nessuno ha capito sino ad oggi che è<br />

necessario dare maggiore spazio a queste<br />

materie e che nel nostro lavoro ormai non<br />

c’è niente da inventare se non l’adattare<br />

alle nostre esigenze metodologie di lavoro<br />

prese in prestito da altre professioni.<br />

Ecco quindi che nasce il progetto di dare<br />

vita ad un master in psicologia dedicato<br />

agli amministratori professionisti ed ecco<br />

che nasce un progetto di un primo blocco<br />

di lezioni per un totale di 32 ore organizzato<br />

con Giuseppe D’Amore che, per vicissitudini<br />

personali, oltre che essere psicologo<br />

conosce a fondo il nostro lavoro quotidiano<br />

con tutte le problematiche da<br />

affrontare e superare nel rapporto con i<br />

nostri clienti.<br />

Al master hanno partecipato 14 professionisti<br />

della provincia di Bolzano che dopo<br />

quattro sabati consecutivi da otto ore ciascuno<br />

di lezione si sono lasciati con la promessa<br />

di tornare ad approfondire tutti i<br />

temi trattati.<br />

Nasce allora l’idea di creare un laboratorio<br />

per studiare la professione di amministratore<br />

con lo scopo di riuscire a costruire,<br />

attraverso studi successivi, il sistema delle<br />

competenze di questi professionisti; infatti<br />

attraverso questa metodologia è possibile<br />

stabilire quali sono le attività concrete e<br />

operative che vengono “utilizzate” ogni<br />

qualvolta si svolge una particolare attività.<br />

Come prodotto finale di questa metodologia,<br />

una volta conosciute le attività<br />

svolte, i comportamenti osservabili, le abilità<br />

e le conoscenze necessarie per metterle<br />

UN’IMMAGINE DEL CONVEGNO ANACI DI CAGLIARI<br />

in atto, sarà possibile una programmazione<br />

efficiente ed efficace del curriculum<br />

formativo indispensabile per potere esercitare<br />

la professione di amministratore di<br />

immobili in modo da garantire ai clienti<br />

uno standard di qualità nelle prestazioni<br />

professionali a loro erogate.<br />

Il lavoro di seguito presentato costituisce<br />

un tentativo di svolgere la prima fase di<br />

questo processo; la procedura della metodologia<br />

è questa: si richiede ai partecipanti<br />

di pensare alla propria attività professionale<br />

e di descriverla nel loro fare<br />

concreto di tutti i giorni cercando di riportare<br />

almeno 12 attività operative concretamente<br />

svolte. Ognuna delle attività viene<br />

chiamata “area chiave di operatività” in<br />

quanto senza di essa non è possibile svolgere<br />

con efficacia e con efficienza l’attività<br />

professionale. Successivamente si chiede<br />

agli amministratori di valutare ogni attività<br />

secondo due criteri: l’importanza e la<br />

difficoltà. Ognuno di questi criteri ha<br />

quattro livelli: alta, medio alta, medio<br />

bassa e bassa. Poiché le attività sono<br />

almeno dodici, si chiede ai partecipanti di<br />

individuare tra di esse tre che presentano<br />

una difficoltà alta, tre con difficoltà medio<br />

alta, tre con difficoltà medio bassa e tre<br />

con difficoltà bassa. La stessa cosa viene<br />

fatta per il criterio della difficoltà per cui si<br />

avranno tre attività con difficoltà alta, tre<br />

con difficoltà medio alta, tre con difficoltà


#30 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

medio bassa e tre con difficoltà bassa.<br />

Incrociando queste valutazioni su un sistema<br />

di assi cartesiani su cui metteremo in<br />

ascissa la difficoltà e in ordinata l’importanza<br />

avremo la seguente schematizzazione<br />

delle attività:<br />

routine: attività valutate con importanza<br />

bassa e medio bassa + difficoltà bassa e<br />

medio bassa<br />

minacce: attività valutate con importanza<br />

bassa e medio bassa + difficoltà medio<br />

alta e alta<br />

opportunità: attività valutate con importanza<br />

medio alta e alta + difficoltà bassa e<br />

medio bassa<br />

sfide: attività valutate con importanza<br />

medio alta e alta + difficoltà medio alta e<br />

alta. Dopo che l’intero processo è stato<br />

svolto individualmente si chiede ai partecipanti<br />

di ripeterlo in gruppo cercando di<br />

condividere e concordare sia le dodici<br />

attività sia le valutazioni di ogni attività<br />

secondo i due criteri della importanza e<br />

della difficoltà. La discussione di gruppo è<br />

la parte più interessante del metodo perché<br />

permette agli amministratori di concordare<br />

e di stabilire quali sono le attività<br />

chiave che costituiscono la loro professione.<br />

La metodologia è stata applicata a<br />

margine del percorso formativo realizzato<br />

appunto in occasione del master realizzato<br />

dalla Sezione ANACI di Bolzano su un piccolo<br />

campione di amministratori.<br />

E’ stato chiesto ai partecipanti di riportare<br />

sul seguente modulo “cosa fa concretamente”,<br />

nella sua prassi operativa quotidiana,<br />

un amministratore di condominio<br />

quando svolge la propria professione cercando<br />

di esprimerlo secondo il concetto di<br />

area chiave di operatività intendendosi in<br />

tale senso una attività senza la quale la<br />

suddetta professione non può esistere;<br />

chiave è anche riferito al fatto che tale<br />

attività determina e definisce la professionalità.<br />

I partecipanti sono stati invitati<br />

prima singolarmente a riportare nell’apposito<br />

modulo (fig.1) quante più attività<br />

fosse possibile fino ad un numero massi-<br />

mo di 14.Una volta riportate le attività il<br />

partecipante è stato poi invitato a valutarle<br />

secondo due criteri:<br />

• il criterio dell’Importanza (Imp): definito<br />

come la possibilità o capacità di<br />

influire sugli ambienti, sul contesto e sulle<br />

attività delle persone. Importanza è ciò<br />

che può conferire visibilità, autorevolezza,<br />

credito e influenza a chi agisce. Può far<br />

guadagnare considerazione, stima e prestigio<br />

e pertanto essere fonte di gratificazione<br />

professionale ed autostima.<br />

• il criterio della Difficoltà (Diff): definito<br />

come la presenza di motivi o circostanze<br />

che si frappongono al facile e regolare<br />

svolgimento o conseguimento di qualcosa.<br />

Produce solitamente uno stato di allertamento<br />

e sforzo elevato finalizzato a<br />

superare ostacoli, impedimenti, complicazioni.<br />

Difficoltà è ciò che può indurre in<br />

errore, può far sbagliare a causa di incertezza,<br />

complessità, risorse scarse.<br />

Entrambi i criteri Imp. Diff. potevano assumere<br />

4 valori diversi:<br />

A= alto<br />

MA=medio alto<br />

MB=medio basso<br />

B=basso<br />

Questo voleva dire che ad esempio le attività<br />

svolte dagli amministratori potevano<br />

essere valutate altamente difficili oppure<br />

difficili in modo medio alto oppure difficili<br />

in modo medio basso o infine difficile in<br />

modo basso cioè poco difficili ecc.<br />

Una volta che tutti i partecipani avevano<br />

singolarmente riportato le attività e le<br />

avevano valutate sia secondo il criterio<br />

dell’importanza sia secondo il criterio<br />

della difficoltà, sono stati suddivisi in tre<br />

gruppi (GRUPPO 1, GRUPPO 2, GRUPPO 3) e<br />

sono stati invitati a redigere un modulo di<br />

gruppo dove dovevano concordare le attività<br />

e la loro valutazione secondo i due<br />

criteri. Questo per far si che i risultati<br />

finali avessero una maggiore validità in<br />

quanto ciò che riportavano era frutto di<br />

una lunga e approfondita discussione di<br />

gruppo dove ognuno aveva modo di<br />

esprimere la propria opinione e la propria<br />

valutazione sia in merito a quali sono le<br />

attività concretamente svolte dall’amministratore<br />

sia riguardo alla loro valutazione<br />

in termini di importanza e difficoltà. Qui<br />

di seguito i risultati del lavoro di gruppo.


<strong>Amministrare</strong> immobili #31<br />

PROFESSIONE


#32 <strong>Amministrare</strong> immobili


Dai risultati emersi è possibile esprimere<br />

alcune prime considerazioni con l’intento<br />

di creare un sempre maggiore interesse<br />

verso lo sviluppo di questi studi all’interno<br />

dell’associazione. Le diversità espresse dai<br />

tre gruppi arricchiscono la visione delle<br />

attività chiave che costituiscono la nostra<br />

professione. Nello stesso tempo il risultato<br />

mette in evidenza i diversi percorsi che i<br />

singoli amministratori hanno seguito per<br />

giungere a formarsi ed a svolgere la professione.<br />

Questo mette in evidenza la<br />

necessità di uno sviluppo sempre più arti-<br />

colato e condiviso di un curriculum formativo<br />

standard, da proporre a chi si appresta<br />

a svolgere la professione di amministratore,<br />

in modo tale da garantire i clienti<br />

rispetto alle competenze possedute e, nello<br />

stesso tempo, concretizzare uno dei requisiti<br />

che fanno passare una attività lavorativa<br />

al rango di professione, cioè la delimitazione<br />

di un corpus specifico di conoscenze<br />

di cui si professa cioè si afferma di<br />

possedere. Con questo sistema si riuscirebbe<br />

in breve a fare emergere il contributo<br />

espresso da parte di ogni singolo associato<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #33<br />

FOCUS<br />

per il raggiungimento dello sviluppo di un<br />

nuovo modello di amministratore da proporre<br />

alle generazioni future di professionisti.<br />

L’ANACI potrebbe in tale modo<br />

dotarsi di un sistema delle competenze<br />

sviluppato su base empirica e non costruito<br />

su “concettualizzazioni” astratte o, peggio<br />

ancora, soggettive, cioè basate sull’esperienza<br />

personale di singoli illuminati<br />

esperti del mestiere che altro non possono<br />

avere se non una visione parziale che pone<br />

in evidenza solamente gli aspetti più congeniali<br />

alla sua visione della professione.


condominio intelligente<br />

FINSTRAL È PARTNER DI CASA CLIMA ER L’EFFICIENZA ENERGETICA<br />

Recentemente è stata siglata una collaborazione tra<br />

Agenzia Casa Clima e la scietà FINSTRAL SpA che ha come<br />

obiettivi lo sviluppo dei temi del risparmio energetico, del<br />

comfort e del rispetto dell’ ambien te.Il consumo di energia,<br />

infatti, è in costante aumento ed i prezzi dei carburanti<br />

per riscaldamento e raffrescamento crescono ogni<br />

giorno, così come le conseguenti inquinanti emissioni di<br />

CO2. Allo scopo di controllare il consumo energetico di una<br />

costruzione, sia pubblica che privata, in Alto Adige, da<br />

diversi anni, è stato ideato il progetto “Casa Clima”, che<br />

ora si sta diffondendo in tutta Italia. Gli edifici che possiedono<br />

caratteristiche costruttive di risparmio energetico<br />

vengono classificati sulla base del consumo annuale.<br />

Classe “A” per le costruzioni che consumano meno di 30<br />

kWh per m² ( esempio 3 metri cubi di gas metano per<br />

metro quadro), Classe “B” per un consumo fino a 50<br />

kWh/m² e Classe Casa Clima “C” per consumi fino a 70kWh<br />

/m². La maggior parte degli edifici ed abitazioni esistenti<br />

hanno un consumo medio di circa 120 -150 kWh. La<br />

Partiranno nel prossimo<br />

gennaio le iscrizioni<br />

alla seconda edizione<br />

del pr Master in<br />

“Automazione e comfort<br />

degli edifici residenziali<br />

e terziari”<br />

all’Università di Roma 2<br />

Tor Vergata dopo la positiva conclusione della prima<br />

edizione e i giudizi soddisfatti sia degli studenti sia<br />

delle aziende che vi hanno preso parte. Si tratta di un<br />

Master post laurea di primo livello attivato dalla facoltà<br />

di Scienze dell’Università di Tor Vergata di Roma ed<br />

aperto ai laureati in facoltà scientifiche e dal prossimo<br />

anno anche ai laureati in architettura . Come la prima<br />

edizione, il Master si svolge nell’arco temporale di un<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #35<br />

RUBRICA<br />

dispersione energetica<br />

avviene in modo incisivo<br />

attraverso gli infissi per una<br />

quota del 20%-25%. Sulla<br />

base di questi dati e con<br />

l’obiettivo del risparmio<br />

energetico, l’ Agenzia Casa<br />

Clima ha stretto delle collaborazioni con delle società qualificate,<br />

operanti nel settore delle costruzioni edili. FIN-<br />

STRAL è stata scelta come partner per la sezione serramenti,<br />

seppur in modo non esclusivo. Gli infissi della gamma<br />

FINSTRAL, sia in PVC, che in alluminio, rientrano pienamente<br />

nei valori richiesti da Casa Clima. Inoltre processi<br />

produttivi dell’azienda, i mezzi di trasporto, il materiale<br />

impiegato, le tecnologie applicate, le attività umane all’<br />

interno dei 12 stabilimenti sono tutte orientate al rispetto<br />

dell’ ambiente, coerentemente con la certificazione ISO<br />

14001 per la tutela ambientale e la sicurezza sul lavoro, che<br />

FINSTRAL ha ottenuto già nel 1999.<br />

SECONDA EDIZIONE DEL MASTER DI DOMOTICA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA 2<br />

anno, con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche ed<br />

alla fine del corso è previsto uno stage presso una delle<br />

aziende che hanno sottoscritto una convezione con<br />

l’Università e che cureranno la parte relativa alle esercitazione<br />

pratiche. In particolare le esercitazioni saranno<br />

a cura di ABB, che si occuperà della parte relativa allo<br />

standard EIB-KNX, di ViaBus per parte LonWorks e di<br />

Intermark per la parte relativa all’integrazione con<br />

dispositivi AMX. Il master, come si diceva, è di durata<br />

annuale, diviso in due semestri durante i quali si terranno<br />

lezioni su materie propedeutiche agli insegnamenti<br />

di base e lezioni sugli argomenti specifici della disciplina.<br />

Per informazioni e iscrizioni: Egidio Mancianti, egidio.mancianti@fastwebnet.it,<br />

tel 335 5399303, Dipartimento di Fisica<br />

Via della Ricerca Scientifica, 1, Università di Roma - Tor Vergata -<br />

00133 Roma.


#36 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Nuova iniziativa del Centro Studi Nazionale<br />

Gli “studi condominiali”<br />

per orientarsi nella professione<br />

di Luigi Salciarini<br />

Importante novità dal Centro Studi<br />

Nazionale il quale, in attuazione delle<br />

specifiche sue finalità statutarie, consistenti<br />

nel coordinamento delle attività<br />

culturali e scientifiche dell’associazione<br />

(v. art. 30 del vigente statuto associativo),<br />

inaugura, in questo numero della<br />

rivista, la pubblicazione degli “studi condominiali”.<br />

Si tratta di approfondimenti<br />

delle problematiche professionali dell’amministratore<br />

di condominio - sia giuridiche,<br />

sia tecniche - affrontati via via<br />

dai vari componenti del CSN, con lo scopo<br />

di fornire all’associato non solo un chiarimento<br />

sullo “stato dell’arte” delle regole<br />

di gestione e sul miglior modo di applicarle,<br />

ma anche vere e proprie soluzioni<br />

Problema:<br />

L’art. 70 disp. att. c.c., dispone che “per le<br />

infrazioni al regolamento di condominio<br />

può essere stabilito, a titolo di sanzione, il<br />

pagamento di una somma fino ad lire<br />

cento” (ora €0,05). Riguardo a tale<br />

norma, si pone il problema se il regolamento<br />

o l’assemblea possa prevedere sanzioni<br />

di importo maggiore.<br />

Soluzione:<br />

Il potere di irrogare “pene private” deve<br />

trovare fondamento in una norma del<br />

regolamento condominiale. Il codice parla<br />

del regolamento che dovrebbe essere<br />

quello previsto dall’art. 1138 c.c. e quindi<br />

approvato a maggioranza. Ciò farebbe<br />

pensare che la delibera assembleare adottata<br />

con la stessa maggioranza prevista<br />

per l’approvazione del regolamento possa<br />

stabilire sanzioni a carico dei trasgressori.<br />

La giurisprudenza ha invece fatto riferimento<br />

solo alle infrazioni derivanti dagli<br />

obblighi che derivano da contratto facen-<br />

Infrazioni al regolamento condominiale<br />

Studio n. 1<br />

Relatore: Bruno Piscitelli<br />

Approvato dal Centro Studi Nazionale il 22 giugno 2007.<br />

operative che lo possano agevolare nello<br />

svolgimento delle mansioni amministrative.<br />

Il taglio redazionale degli “studi”,<br />

pur essendo sempre impostato al massimo<br />

rigore scientifico, con considerazione<br />

costante dell’evoluzione giurisprudenziale<br />

e dell’analisi dottrinale sui singoli problemi,<br />

non vuole dimenticare la praticità<br />

e la concretezza necessarie alla quotidianità<br />

della professione. Il progetto degli<br />

“studi condominiali” prevede che, in un<br />

primo momento, siano esaminate le problematiche<br />

più immediate, e poi, in una<br />

seconda fase, anche temi più complessi<br />

ed articolati. In quest’ottica, si è pensato<br />

di affrontare le singole questioni con<br />

un’impostazione il più specifica possibile,<br />

do intendere che le stesse sanzioni possano<br />

trovare fondamento solo da regolamenti<br />

contrattuali (Cass. n. 132/1996), ma la stessa<br />

sentenza ha chiarito che la deliberazione<br />

che irroga sanzioni non può essere impugnata<br />

oltre il termine di 30 giorni ex<br />

art.1137 c.c., precorrendo il nuovo indirizzo<br />

giurisprudenziale sulle delibere nulle e<br />

annullabili sviluppatosi dal 2000 in poi.<br />

L’eccezionalità della norma ha voluto che<br />

la stessa si indirizzasse solo ai condomini e<br />

non anche ai conduttori in quanto estranei<br />

all’organizzazione condominiale (Cass. n.<br />

10837/1995). Maggiori problemi ha comportato<br />

l’entità della sanzione cui si è<br />

occupata finanche la Corte Costituzionale<br />

(Cost. n. 388/1997). Appare evidente come<br />

l’importo sia anacronistico oltreché irragionevole<br />

soprattutto quando si è passati<br />

alla nuova moneta e quando la sanzione<br />

non è adeguata risulta totalmente inutile.<br />

La Corte di Cassazione con la sentenza n.<br />

948/1995, ribadita dalla sentenza<br />

n.10837/1995, definisce contra legem la<br />

evitando di trattare più argomenti in un<br />

medesimo studio. Il fine ultimo dell’iniziativa<br />

è quello di creare, col tempo, una<br />

raccolta di materiali, quasi un manuale<br />

altamente specializzato, che costituisca la<br />

summa del sapere dell’amministratore di<br />

condominio. Al fine di un servizio di valore<br />

professionale sempre più elevato, si<br />

invitano i soci a segnalare al Centro Studi<br />

Nazionale eventuali problematiche professionali<br />

d’interesse, che saranno selezionate<br />

in funzione della loro rilevanza. Le<br />

segnalazioni dovranno pervenire per<br />

iscritto, complete dei dati del richiedente,<br />

presso la segreteria della sede nazionale<br />

di Roma, via posta ordinaria o elettronica.<br />

Argomento:<br />

Regolamento di condominio<br />

delibera che imponga una sanzione di<br />

importo superiore alle cento lire. La questione<br />

di anticostituzionalità sollevata con<br />

riferimento agli art. 3, 41 e 42 Cost., sul<br />

presupposto della violazione di quell’autonomia<br />

per la quale i privati possono regolare<br />

liberamente i loro interessi, è stata<br />

ritenuta inammissibile in quanto coinvolgente<br />

scelte attribuite alla potestà discrezionale<br />

del legislatore (Cost. n. 388/1997).<br />

Tale impostazione ha sollevato non poche<br />

critiche dalla dottrina non essendo la<br />

norma inserita tra gli articoli inderogabili<br />

sanciti dal successivo art.72 disp. att. c.c.<br />

Poiché i 5 centesimi di euro rimarranno tali<br />

fino ad una modifica legislativa, la proposta<br />

di riforma del condominio ha già previsto<br />

la nuova sanzione di 50,00 euro che<br />

può essere triplicata in caso di recidiva con<br />

il solo limite dei 500,00 euro all’anno.<br />

Minori problemi ha posto il potere di irrogare<br />

sanzioni. Una recente sentenza della<br />

Cassazione ha ribadito che l’amministratore<br />

ha la facoltà di irrogare sanzioni ai con-


domini per le violazioni del regolamento,<br />

ove lo stesso lo preveda, senza bisogno di<br />

alcuna delibera assembleare, sempre, tuttavia,<br />

nel predetto limite di cento lire.<br />

(Cass. n. 14735/2006).<br />

Studio n. 2<br />

Relatore: Maurizio Voi<br />

Approvato dal Centro Studi Nazionale il 22 giugno 2007.<br />

Problema:<br />

L’art. 1669 c.c. prevede la responsabilità<br />

dell’appaltatore per dieci anni, nel caso<br />

in cui per vizio del suolo o per difetto di<br />

costruzione, gli edifici o le cose immobili<br />

destinate a lunga durata, rovinino<br />

in tutto o in parte, presentino pericolo<br />

di rovina ovvero gravi difetti.<br />

In questo caso la denunzia dei vizi deve<br />

essere fatta al costruttore entro un anno<br />

dalla scoperta e la relativa azione deve<br />

essere proposta entro un anno dalla<br />

denuncia. Quando si può dire che il<br />

committente ha “scoperto” il vizio per<br />

cui inizia a decorrere il termine per proporre<br />

la denuncia all’appaltatore a<br />

pena di decadenza?<br />

E come deve essere fatta la denuncia?<br />

Soluzione:<br />

Preliminarmente è necessario precisare<br />

che per giurisprudenza costante legittimati<br />

ad agire contro il costruttore sono<br />

anche l’acquirente della costruzione<br />

(Cass. n. 4622/2002) e, per le parti<br />

comuni dell’edificio, l’amministratore<br />

(Cass. n. 3146/1998).<br />

L’ art. 1669 c.c. prevede due termini che<br />

devono essere rispettati per l’attivazione<br />

dell’azione di garanzia e responsabilità<br />

dell’appaltatore: il primo è il termine<br />

di denuncia, la cui contestazione<br />

deve essere comunicata al costruttore<br />

entro un anno dalla scoperta del vizio;<br />

il secondo è il termine per proporre<br />

l’azione di garanzia e responsabilità che<br />

si prescrive entro il successivo anno<br />

dalla denuncia. In pratica una volta<br />

scoperto il vizio dell’immobile questo<br />

va denunciato al costruttore entro un<br />

Riferimenti: Giurisprudenza:<br />

Cass. 29 marzo 2002, n. 4622, in Foro it., fasc. 6, parte 1^, pag. 1685.<br />

Cass. 21 marzo 2000, n. 3304, in La Legge plus.<br />

Cass. 25 marzo 1998, n. 3146, in Arch. civ. 1998, fasc. 10, pag. 1069.<br />

Cass. 30 luglio 2004, n. 14561, in La Legge plus.<br />

Cass. 26 maggio 1993, n. 5920, in La Legge plus.<br />

La denunzia dei “vizi”<br />

anno, ed entro l’anno successivo, se il<br />

costruttore non vi ha rimediato, deve<br />

essere proposta l’azione civile di garanzia.<br />

I due termini sono interdipendenti,<br />

per cui se non si procede alla denuncia<br />

entro l’anno dalla scoperta del vizio si<br />

decade dall’azione di garanzia; se,<br />

denunciato correttamente il vizio, non<br />

si procede con l’azione di garanzia,<br />

questa si prescrive (Cass. n. 5920/2003).<br />

In giurisprudenza è ricorrente l’affermazione<br />

del principio secondo il quale<br />

il momento di scoperta del vizio dell’immobile<br />

decorre dal giorno in cui il<br />

committente/acquirente consegua un<br />

apprezzabile grado di conoscenza<br />

oggettiva della gravità dei difetti e<br />

della loro derivazione causale dall’imperfetta<br />

esecuzione dell’opera non<br />

essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni<br />

di scarsa rilevanza e semplici<br />

sospetti (Cass. n. 567/2005).<br />

La conoscenza oggettiva della gravità<br />

dei difetti e la loro ricollegabilità alla<br />

responsabilità del costruttore è quasi<br />

sempre individuata dalla relazione tecnica<br />

effettuata da un perito nominato<br />

dal Presidente del Tribunale in sede di<br />

accertamento tecnico preventivo ai<br />

sensi dell’art. 696 c.p.c.<br />

Generalizzando il principio, solo l’analisi<br />

tecnica, effettuata da un professionista<br />

esperto in materia, può far conoscere<br />

al committente/acquirente che l’immobile<br />

presenta quei gravi vizi, indicati<br />

nell’art. 1669 c.c., che obbligano il<br />

costruttore ad intervenire in garanzia;<br />

mentre semplici contestazioni o generiche<br />

denunzie, anche scritte, non sono<br />

quasi mai rilevanti.<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #37<br />

PROFESSIONE<br />

Riferimenti: Giurisprudenza:<br />

- Cass. 26 giugno 2006, n. 14735; - Cost. 11 dicembre 1997, n. 388.<br />

- Cass. 17 ottobre 1995, n. 10837; - Cass. 26 gennaio1995, n. 948.<br />

Dottrina:<br />

- G. Terzago, “Il Condominio - Trattato teorico pratico”, 2006, pag. 451.<br />

- E. A. Correale, “Interessi legali, rivalutazione monetaria e sanzioni nella disciplina condominiale”, in<br />

<strong>Amministrare</strong> Immobili, fasc. ottobre 2001.<br />

Argomento:<br />

Termini e modalità di denunzia dei vizi ex art. 1669 c.c.<br />

E’ importante evidenziare, però, che<br />

tale valutazione è sempre rimessa<br />

all’apprezzamento del giudice il quale<br />

può ritenere che una lettera di contestazione<br />

(dell’amministratore o del proprietario)<br />

che contenga precisi e articolati<br />

vizi con l’indicazione della causa<br />

(per es.: infiltrazione d’acqua data<br />

dalla mancanza o non corretta posa<br />

della guaina impermeabilizzante) integri<br />

il momento di scoperta per cui, una<br />

consulenza tecnica disposta dopo un<br />

anno da quella lettera può non aver<br />

alcun effetto portando così alla decadenza<br />

dall’azione di garanzia.<br />

Poiché la denunzia ha lo scopo di mettere<br />

in grado il costruttore di compiere<br />

gli opportuni accertamenti o dimostrare<br />

di essere esente da colpa in relazione ai<br />

vizi denunciati ovvero per effettuare le<br />

riparazioni, per essa non è prescritta<br />

alcuna particolare forma. Ma poiché la<br />

prova spetta al committente/acquirente<br />

sarà sempre comunque necessaria la<br />

forma scritta (raccomandata a.r).<br />

La denuncia è quindi un atto di parte,<br />

stragiudiziale (cioè, non è necessaria la<br />

forma della messa in mora attraverso<br />

l’ufficiale giudiziario, ovvero con la<br />

citazione in giudizio del costruttore), e<br />

produce effetto quando è portata a<br />

conoscenza del costruttore stesso.<br />

Viceversa può subito essere richiesto<br />

l’accertamento tecnico preventivo rivolgendosi,<br />

tramite avvocato, al Presidente<br />

del Tribunale; da ciò consegue che l’anno<br />

per proporre l’azione di garanzia<br />

decorre dal deposito della perizia presso<br />

la cancelleria del Tribunale.<br />

Cass. 13 gennaio 2005, n. 567, in La legge plus.<br />

Cass. 7 gennaio 2000, n. 81, in Giust. civ., fasc. 10, pag. 2511.<br />

Dottrina:<br />

Rubino - Iudica, Artt.1665-1677 c.c., Dell’appalto, Libro IV, Delle<br />

Obbligazioni, Comm. Scialoja Branca, Bologna-Roma 1992.<br />

Rubino, L’appalto, Trattato Vassalli, Utet, Torino 1980.


#38 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

ANACI<br />

Più di 5000 accessi al giorno<br />

Oltre 1,5 milioni di letture<br />

al nostro sito www.anaci.it<br />

Ormai tutti coloro che sono responsabili<br />

della comunicazione di enti , associazioni<br />

, aziende sono corrosi dal dubbio<br />

se privilegiare i normali canali di comunicazione<br />

o se rivolgere particolari<br />

attenzioni alla comunicazione via internet,<br />

l’<strong>Anaci</strong> non fa eccezione. I ns limitati<br />

mezzi economici ci impongono<br />

scelte forzate , quindi si cerca di utilizzare<br />

al meglio i media a nostra disposizione<br />

seguendo il principio che sul sito<br />

debbano apparire le notizie di utilità<br />

immediata che debbono raggiungere i<br />

soci ed il pubblico in tempi brevi mentre<br />

sulla rivista <strong>Amministrare</strong> Immobili<br />

si pubblica tutto ciò che riteniamo<br />

debba essere oggetto di riflessione e<br />

rilettura, ovviamente la rivista viene<br />

poi riportata sul sito per avere consen-<br />

tire ai soci di avere a disposizione con<br />

un unico mezzo tutta la comunicazione<br />

dell’associazione . Registriamo con<br />

soddisfazione i continui incrementi di<br />

letture che vengono effettuate sul<br />

nostro sito siamo passati dalle 714.000<br />

letture dell’anno 2003 alle oltre<br />

1.500.000 raggiunte ad ottobre di quest’anno<br />

con una media giornaliera che<br />

supera le 5.000 letture e limitatamente<br />

ai giorni feriali si attesta oltre le 6.000 .<br />

Questo risultato da una parte ci rende<br />

orgogliosi del lavoro fin qui svolto, dall’altra<br />

ci impone di dedicare tempo e<br />

risorse a questo mezzo, che sempre più<br />

rappresenta il nostro biglietto da visita<br />

verso il mondo esterno , ma che è anche<br />

il cordone ombelicale che ci lega agli<br />

associati i quali giustamente pretendo-<br />

no di trovare sul sito della loro associazione<br />

tutte le informazioni che sono<br />

indispensabili per lo svolgimento della<br />

attività professionale. Sono ormai in<br />

fase di avanzata realizzazione sia il servizio<br />

di aggiornamento on-line per gli<br />

associati che potranno acquisire crediti<br />

formativi senza muoversi dal proprio<br />

ufficio nei momenti per loro più propizi,<br />

sia un corso on-line per consentire<br />

alle sedi provinciali che non sono in<br />

grado di farlo autonomamente di organizzare<br />

corsi per l’accesso alla professione.<br />

L’<strong>Anaci</strong> vuole comunque continuare<br />

ad incrementare i servizi a disposizione<br />

sul sito investendo ulteriormente<br />

in questo campo compatibilmente<br />

con gli impegni per l’acquisto della<br />

sede.


Vittorio Marchini: Grazie!<br />

Addio a Gino Terzago<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #39<br />

Non è semplice in queste occasioni trovare un messaggio di amicizia in<br />

memoria di una vita che si spegne che non sia soltanto un invito alla<br />

rassegnazione; cara Roberta, asciuga le tue lacrime ringraziando il cielo<br />

per averti dato un papà così “speciale” che sarà certamente premiato<br />

lassù con un “punteggio” di salvezza per aver lasciato tra noi una figlia<br />

come te. Continua con impegno il percorso di valorizzazione professionale<br />

della nostra categoria che Vittorio ha sostenuto per decenni; ricordo<br />

a te e a tutti gli associati che Vittorio era ancora il presidente della FIABS,<br />

un organismo che ha guidato per il nobile obiettivo, pienamente riuscito,<br />

di aggregazione interassociativa.<br />

Nel Suo nome occorre impegnarsi perché l’iniziativa possa dare ulteriori<br />

frutti mediante un costruttivo dialogo con le altre realtà che intendono<br />

portare avanti una vera politica dell’amministrazione immobiliare.<br />

Il grande Gino Terzago ci ha lasciato.<br />

Dopo una lunga e dolorosa malattia, affrontata con il coraggio e con la<br />

vitalità che gli conosciamo, ha abbandonato le fatiche e le preoccupazioni<br />

della professione per godere del riconoscimento ultraterreno per una vita<br />

specchiata e di luminoso impegno.La tristezza ci pervade, ma non è sola.<br />

In verità, anche un profondo riconoscimento per l’uomo anima i nostri<br />

sentimenti in questo momento. Se, infatti, ora siamo qui, ad occuparci e a<br />

discutere di diritto condominiale, nella nostra ingenua convinzione di<br />

essere professionisti del settore, è anche perché Gino ha studiato e divulgato<br />

la materia da e per oltre 40 anni. Per questo motivo, la sua attività<br />

decennale costituisce non solo la “pietra angolare” della nostra professione<br />

attuale, ma anche il “faro” di ciò che dovrà venire in futuro, lo strumento<br />

per riconoscere e perseguire, nel miglior modo possibile, le finalità<br />

di apprezzamento che tutti auspichiamo. Se mi è permesso un ricordo personale,<br />

il suo “trattato” - certamente la più diffusa e famosa pubblicazione<br />

del settore - faceva bella mostra di sé nella libreria di tutti i colleghi<br />

già dai tempi della mia pratica, testimoniando quanto la materia, spesso a<br />

torto negletta, potesse essere invece oggetto di notevole approfondimento<br />

e di riflessioni di alto livello scientifico. Noi tutti alle prime armi, ne guardavamo la copertina un po’ stupiti, e<br />

pieni di ammirazione. Tuttavia, ciò che più di ogni altra cosa voglio ricordare - nella veste di amico personale,<br />

quale mi onoro di essere stato - è la sua grande generosità di uomo. Una generosità che gli permetteva di essere<br />

sempre disponibile nel trasmettere la vastissima conoscenza che possedeva, nel coinvolgere i colleghi nelle attività,<br />

senza mai esercitare quella autorità che la fama e la competenza gli avrebbero legittimamente consentito.<br />

Mi mancherà moltissimo la sua persona, i suoi consigli e le sue telefonate di commento all’ultima sentenza di<br />

Cassazione. Ma, soprattutto, ci mancherà il suo modo unico ed speciale di essere il migliore di tutti noi.


#40 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

Indice degli articoli pubblicati nel 2007<br />

EDITORIALI<br />

Buona formazione a tutti Roberto Tonon n. 111 GEN/FEB 07<br />

Liberalizzazioni e professionalità Carmelo Santonocito n. 112 MARZO 07<br />

Colpire l’occhio e la mente Carlo Parodi n. 113 APRILE 07<br />

Condominio: incontro con l’energia Marco Cimarelli n. 114 MAGGIO 07<br />

La qualità professionale non è monopolio degli ordini Mario Ipocoana n. 115 GIUGNO 07<br />

Non siamo un male necessario Mirella Paluan n. 116 LUG/AGO 07<br />

Alla ricerca dell’armonia Carlo Parodi n. 117 SET. 2007<br />

Professionista o imprenditore? Gaetano Maulonia n. 118 OTT 2007<br />

Cogliere le opportunità Umberto Anitori n.119 NOV/DIC 07<br />

PARTI ED IMPIANTI COMUNI<br />

Edifici ecosostenibili Paolo Mazzanti n. 111 GEN/FEB 07<br />

Ascensori e sicurezza Onelia Onorati n. 112 MARZO 07<br />

Impianto di riscaldamento: distacco e risparmio energetico Carlo Parodi n. 112 MARZO 07<br />

Ripartizione spese pulizia: una sentenza discutibile (Cass. 12/1/2007, n. 432) Nunzio Izzo n. 113 APRILE 07<br />

Nuovo conto energia: elettricità solare per tutti n. 114 MAGGIO 07<br />

Casi particolari di ripartizione delle spese Carlo Parodi n. 116 LUG/AGO 07<br />

Il legislatore gattopardesco riduce il quorum per gli impianti Alberto Celeste n. 117 SET 2007<br />

CENTRO STUDI<br />

Il nuovo regolamento sull’aggiornamento professionale n. 111 GEN/FEB 07<br />

La relazione 2006 del direttore n. 111 GEN/FEB 07<br />

Focus speciale Lino Salis n. 117 SET. 07<br />

L’opera di Lino Salis n. 117 SET. 07<br />

ITALIA DA SCOPRIRE<br />

Tuscania: venticinque secoli di storia n. 111 GEN/FEB 07<br />

Castel di Pietra a guardia della valle dell’Adige n. 112 MARZO 07<br />

Il mistero del labirinto a Villa Pisani di Stra n. 113 APRILE 07<br />

Viaggio attraverso la civiltà del tufo: Sovana regina della Maremma n. 114 MAGGIO 07<br />

Il tempio Malatestiano è la cattedrale di Rimini n. 115 GIUGNO 07<br />

Forte Village: una vacanza a cinque stelle n. 116 LUG/AGO 07<br />

Gioielli artistici sulla rupe di San Leo n. 117 SET. 2007<br />

Vita di corte a Venarìa Reale n. 118 OTT. 2007<br />

Viviamo il Natale n.119 NOV/DIC 2007<br />

CONTABILITA’ E FISCO<br />

Finanziaria 2007: il nuovo mostro Carlo Nocera n. 111 GEN/FEB 07<br />

Ritenuta 4% e circolare Agenzia delle Entrate Carlo Parodi n. 112 MARZO 07<br />

L’amministratore garante del fisco Convegno Napoli 2/12/07 n. 112 MARZO 07<br />

Studi di settore: inviateci i dati per l’osservatorio n. 113 APRILE 07<br />

Studi di settore: definitività e retroattività Carlo Nocera n. 114 MAGGIO 07<br />

Studi di settore: vecchie e nuove regole applicative Carlo Nocera n. 116 LUG/AGO 07<br />

Ridotta l’incidenza sui ricavi ed efficacia probatoria delimitata Carlo Nocera n. 117 SET. 2007<br />

Gestione di condomìni con unico conto bancario (Cassazione 13/6/2007, n. 13819) Carlo Nocera n. 118 OTT. 2007<br />

BIBLIOTECA CONDOMINIALE<br />

Il gladiatore e la portiera Amara Lakhous n. 111 GEN/FEB 07<br />

Il condominio in 500 quesiti Emanuele Calderone n. 112 MARZO 07<br />

La fiscalità nel condominio U. Draghi - G. Merello n. 113 APRILE 07<br />

Le locazioni per uso abitativo F. Lazzaro – M. Di Marzio n. 114 MAGGIO 07<br />

L’impugnazione delle delibere del condominio Alberto Celeste n. 115 GIUGNO 07<br />

Il giudice di pace: le cause civili e i processi penali A. Celeste – A. Iacobini n. 116 LUG/AGO 07


<strong>Amministrare</strong> immobili #41<br />

ANACI<br />

L’assemblea di condominio R. Triola - M. Andrighetti n. 117 SET. 2007<br />

Impianti e servizi negli immobili in condominio A. Celeste – A. Nicoletti n. 118 OTT. 2007<br />

La privacy nel condominio A. Celeste- L. Salciarini n.119 NOV/DIC 07<br />

INSERTI<br />

Indice articoli pubblicati nel 2004/2005/2006 (dal n. 81 al n. 110) n. 111 GEN/FEB 07<br />

Organigramma nazionale ANACI (sedi e dirigenti reg. e prov.) n. 112 MARZO 07<br />

I nuovi incentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici n. 113 APRILE 07<br />

Il bilancio condominiale (linee guida per schema standard) Parodi, Gerosa, Magnanego n. 114 MAGGIO 07<br />

L’ANACI in Europa Carlo Parodi n. 115 GIUGNO 07<br />

I nuovi Statuto e Regolamento dell’ANACI (Riccione 25/5/07) n. 116 LUG/AGO 07<br />

Fonti energetiche alternative (fotovoltico) Francesco Burrelli n. 117 SET. 2007<br />

ANACI e WWF per promuovere l’efficienza energetica nelle abitazioni n. 118 OTT. 2007<br />

Il linguaggio dei numeri Carlo Parodi n.119 NOV/DIC 07<br />

DOCUMENTAZIONE<br />

La dottrina e la giurisprudenza condominiali nelle riviste giuridiche Luigi Salciarini n. 111 GEN/FEB 07<br />

Chi paga per la braga? (sentenza Cassazione 17/3/2005, n. 5792) Francesco Burrelli n. 111 GEN/FEB 07<br />

La dottrina e la giurisprudenza condominiali….. Luigi Salciarini n. 112 MARZO 07<br />

L’inerzia del condominio e il principio della comunione (Trib. Catania 18/6/2004) Massimo Ginesi n. 112 MARZO 07<br />

Contratto di comodato per utilizzo locali per sedi ANACI n. 112 MARZO 07<br />

La Corte Costituzionale e gli albi di Marche e Sicilia (sentenza n. 57 del 2/3/07) n. 113 APRILE 07<br />

La dottrina e la giurisprudenza condominiale nelle riviste giuridiche Luigi Salciarini n. 114 MAGGIO 2007<br />

La dottrina e la giurisprudenza condominiale nelle riviste giuridiche Luigi Salciarini n. 115 GIUGNO 2007<br />

La dottrina e la giurisprudenza condominiale nelle riviste giuridiche Luigi Salciarini n. 116 LUG/AGO 07<br />

AMMINISTRATORE<br />

Passaggio delle consegne e anticipazioni dell’amministratore Fabio Gerosa n. 112 MARZO 07<br />

Il futuro della professione al convegno di Riccione Paolo Mazzanti n. 115 GIUGNO 07<br />

La responsabilità civile dell’amministratore Ferdinando Della Corte n. 116 LUG/AGO 07<br />

La rivoluzione elettrica ed il ruolo dell’amministratore Paolo Mazzanti n. 117 SET. 07<br />

La qualificazione degli amministratori: ipotesi per una possibile soluzione Luigi Salciarini n. 118 OTT. 07<br />

Evoluzione gestionale di immobili residenziali: dall’amministratore al property manager Marzia Morena n. 118 OTT. 07<br />

Catania: la Camera di Commercio vara il Registro degli amministratori n. 118 OTT. 07<br />

Sviluppo del sistema delle competenze dell’amministratore: studio preliminare G.D’Amore-M.Lombardozzi n.119 NOV/DIC 07<br />

La spedizione dell’avviso di convocazione con ra ccomandata online S. Pacetti - F. Della Corte n.119 NOV/DIC 07<br />

VARIE<br />

Interventi non contenziosi dell’Autorità giudiziaria Alberto Celeste n. 111 GEN/FEB 07<br />

Cari colleghi Pietro Membri n. 111 GEN/FEB 07<br />

Delitto di Erba e liti condominiali Roberto Viganò n. 112 MARZO 07<br />

Qualità, motore d’innovazione nel lavoro autonomo 40° Rapporto CENSIS n. 112 MARZO 07<br />

Organigramma ANACI Nazionale n. 112 MARZO 07<br />

Il dissenso alle liti Ferdinando Della Corte n. 113 APRILE 07<br />

Balconi aggettanti: a chi spettano le spese di riparazione Giovanni D’Aloe n. 113 APRILE 07<br />

La doccia interrotta Roberto Viganò n. 113 APRILE 07<br />

Forza maggiore e caso fortuito: la responsabilità dell’amministratore Gino Terzago n. 114 MAGGIO 07<br />

Prima conferenza Quadri Rosaria Molteni n. 115 GIUGNO 07<br />

Politiche energetiche e ruolo sociale dell’amministratore Nunzio Izzo n. 115 GIUGNO 07<br />

Climatizzare il condominio preservando l’estetica Federico Gelli n. 115 GIUGNO 07<br />

Termini e contenuti del Real Estate Maurizio Voi n. 115 GIUGNO 07<br />

L’invito di Montezemolo: fate la Confindustria del mattone Paolo Mazzanti n. 116 LUG/AGO 07<br />

I condomini in Europa: niente convivenza senza accordo Isabel Lee n. 116 LUG/AGO 07<br />

Aspettando l’onda dello Tsunami USA Andrea Verardi n. 117 SET. 07<br />

Lo spazio internet ed il trattamento dei dati personali G. Lamanda – F.V. Sciubba n. 117 SET. 07<br />

I rapporti tra registrazione e validità del contratto di locazione Giacomo Carini n. 117 SET. 07<br />

Diritto da aggiornare ma solo dopo un profondo dibattito (intervista al dott. R. Corona) Paolo Mazzanti n. 118 OTT. 07<br />

La capacità giuridica del condominio e il principio di eterogenesi dei fini Antonio Scarpa n. 118 OTT. 07<br />

La capacità giuridica per cancellare il diritto del singolo e spazzare via gli amministratori Mario Ipocoana n. 118 OTT. 07<br />

Infrazioni al regolamento e denunzia dei “vizi” B. Piscitelli - M. Voi n.119 NOV/DIC 07


#42 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

BIBLIOTECA CONDOMINIALE<br />

A. Celeste - L. Salciarini<br />

LA PRIVACY NEL CONDOMINIO<br />

Edizioni Il Sole 24 Ore Euro 25,00<br />

La tutela della riservatezza personale non è<br />

una materia nuova: nonostante sia venuta<br />

agli onori della cronaca solo in epoca assai<br />

vicina, in ambito giuridico è da tempo che<br />

si discute sui vari aspetti e sulle modalità<br />

pratiche di attuazione della difesa della<br />

privacy; nel nostro ordinamento, anche<br />

prima del “Codice sulla protezione dei dati<br />

personali” (D.Lgs. n. 196/2003), possono<br />

essere infatti rinvenuti norme e strumenti<br />

giuridici finalizzati alla tutela della riservatezza.<br />

Tuttavia, è con la recente normativa<br />

che l’attenzione risulta focalizzata sul<br />

problema generale e sui suoi risvolti<br />

applicativi, ma anche del cittadino; se ciò<br />

ha avuto il pregio di sollecitare l’approfondimento<br />

del tema, ha anche determinato<br />

una commistione di punti di vista,<br />

che non sempre ha giovato all’esame di<br />

una materia che, in definitiva, rimane<br />

eminentemente specialistica. Qualora, poi,<br />

si consideri che il Codice sulla privacy è<br />

previsto per un’applicazione ad amplissimo<br />

raggio, non è difficile immaginare la<br />

quantità di problematiche che ne può scaturire;<br />

in pratica, nessun settore delle attività<br />

private e pubbliche può ritenersi<br />

esente dal rispetto della normativa sulla<br />

riservatezza dei dati personali, né, tanto<br />

meno, l’amministratore dello stabile condominiale,<br />

in cui, per di più, deve essere<br />

costantemente posta in essere un’eterogenea<br />

serie di attività di gestione di beni,<br />

impianti e servizi comuni, attuate attraverso<br />

un diffuso, ripetuto e spesso inconsapevole<br />

trattamento dei dati dei condomini.<br />

In questa prospettiva, il libro risulta<br />

strutturato sostanzialmente in tre parti:<br />

nella prima, si traccia un panorama della<br />

normativa dal codice civile alle disposizioni<br />

speciali; nella seconda, si analizzano le<br />

regole poste dal Codice sulla privacy per il<br />

trattamento dei dati personali, in generale<br />

e con riferimento a specifici dati personali<br />

e/o tipologie di trattamento; nella terza, si<br />

approfondisce l’applicazione di tali regole<br />

alla fattispecie condominiale, considerata<br />

in tutte le sue peculiarità; per completezza<br />

nel CD-Rom allegato al testo sono riporta-<br />

te le legislazioni di riferimento, le relative<br />

decisioni del Garante e dell’Autorità giudiziaria.<br />

Il volume, quindi, vuole rispondere<br />

all’esigenza di chi, dedito professionalmente<br />

alla gestione degli immobili, intende<br />

svolgere la sua attività in piena conformità<br />

alle previsioni di legge e, soprattutto,<br />

andare esente dalle rilevanti sanzioni<br />

(amministrative e penali) contemplate nel<br />

caso di violazione delle regole di trattamento<br />

dei dati personali; il destinatario<br />

principe è l’amministratore di condominio<br />

<br />

come soggetto coinvolto nel trattamento<br />

e, di conseguenza, sottoposto in via diretta<br />

alle prescrizioni del Codice sulla privacy,<br />

ma anche il singolo condomino, che<br />

quotidianamente vive nello stabile e si<br />

occupa occasionalmente dell’amministrazione<br />

dell’edificio, può ricevere un sensibile<br />

vantaggio dalla lettura del testo, per<br />

evitare gli errori in cui facilmente si può<br />

incappare qualora la suddetta attività di<br />

gestione ignori gli adempimenti attualmente<br />

vigenti.


VIVIAMO IL NATALE<br />

Viviamo il Natale<br />

<strong>Amministrare</strong> immobili #43<br />

Quando i giorni diventano via via più corti, quando, nel corso di un inverno normale,<br />

cadono i primi fiocchi di neve, timidi e sommessi si fanno strada i primi pensieri del<br />

Natale. Questa semplice parola emana un fascino misterioso, cui ben difficilmente un<br />

cuore può sottrarsi. Anche coloro che professano un’altra fede e i non credenti, cui<br />

l’antico racconto del Bambino di Betlemme non dice alcunché, preparano la festa e<br />

cercano di irradiare qua e là un raggio di gioia. Già settimane e mesi prima un caldo<br />

flusso di amore inonda tutta la terra. Una festa dell’amore e della gioia, questa è la<br />

stella verso cui tutti accorrono nei primi mesi invernali. Ma per il cristiano e in particolare<br />

per il cristiano cattolico essa è anche qualcos’altro. La stella lo guida alla mangiatoia<br />

col Bambinello, che porta la pace in terra. L’arte cristiana ce lo pone davanti<br />

agli occhi in innumerevoli e graziose immagini, mentre antiche melodie, da cui risuona<br />

tutto l’incantesimo dell’infanzia, lo cantano.<br />

(Edith Stein – Il mistero del Natale)<br />

<br />

La dirigenza augura<br />

a tutti i soci un sereno Natale<br />

ed un felice anno nuovo <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

GRECCIO, AFFRESCO CAPPELLA DEL PRESEPIO (SCUOLA UMBRA)


#44 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />

VIVIAMO IL NATALE<br />

Viviamo il Natale<br />

Vieni, Signore di Padre David Maria Turoldo<br />

Vieni di notte,<br />

ma nel nostro cuore è sempre notte:<br />

e, dunque, vieni sempre, Signore.<br />

Vieni in silenzio,<br />

noi non sappiamo più cosa dirci:<br />

è, dunque, vieni sempre, Signore.<br />

Vieni in solitudine,<br />

ma ognuno di noi è sempre più solo:<br />

e, dunque, vieni sempre, Signore.<br />

Vieni, figlio della pace,<br />

noi ignoriamo cosa sia la pace:<br />

e, dunque, vieni sempre Signore.<br />

Vieni a liberarci,<br />

noi siamo sempre più schiavi:<br />

e, dunque, vieni sempre, Signore.<br />

Vieni a consolarci,<br />

noi siamo sempre più tristi:<br />

e, dunque, vieni sempre, Signore.<br />

<br />

Vigilia di Natale di Bertolt Brecht<br />

Oggi siamo seduti, alla vigilia<br />

di Natale, noi, gente misera,<br />

in una gelida stanzetta, il vento corre fuori,<br />

il vento entra.<br />

Vieni, buon Signore Gesù, da noi,<br />

volgi lo sguardo:<br />

perché tu ci sei davvero necessario.<br />

NATIVITÀ DI GIOVANNI DELLA ROBBIA<br />

MUSEO DEL BARGELLO, FIRENZE

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