Amministrare - Anaci
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<strong>Amministrare</strong> immobili<br />
PERIODICO NAZIONALE #119<br />
NOVEMBRE/DICEMBRE 2007<br />
p 3 Editoriale. Cogliere le opportunità<br />
di Umberto Anitori<br />
p 6 Se la professione si tinge di rosa<br />
p 13 Condominio news<br />
ORGANO UFFICIALE DELL’ANACI<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #1<br />
p 14 La spedizione dell’avviso di convocazione mediante raccomandata online<br />
di Sarah Pacetti e Ferdinando della Corte<br />
p 17 Klimahouse: meteriali e tecnologie per il risparmio energetico<br />
p 18 Una soluzione alternativa delle controversie<br />
p 20 Canne fumarie gonfiabili senza grandi opere murarie<br />
p 21 Inserto. Il linguaggio dei numeri<br />
a cura del Centro Studi Nazionale<br />
p 29 Sviluppo del sistema delle competenze dell’amministratore: studio preliminare<br />
di Giuseppe D’Amore e Marco Lombardozzi<br />
p 35 Condominio Intelligente<br />
p 36 Gli “studi condominiali” per orientarsi nella professione<br />
di Bruno Piscitelli e Maurizio Voi<br />
p 38 Oltre 1,5 milioni di lettori al nostro sito www.anaci.it<br />
p 39 Ricordo di Vittorio Marchini e Gino Terzago<br />
p 40 Indice degli articoli pubblicati nel 2007<br />
p 42 Biblioteca condominiale. La Privacy nel condominio<br />
di Alberto Celeste e Luigi Salciarini<br />
p 43 Buon Natale<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili - Organo ufficiale dell’<strong>Anaci</strong> - anno XII numero 119 - Novembre/Dicembre 2007<br />
Pubblicazione periodica mensile registrata presso il Tribunale di Roma n. 58 in data 11.02.2003<br />
Sommario<br />
Direttore editoriale Pietro Membri Direttore responsabile Carlo Parodi Comitato di redazione Umberto Anitori, Luigi Salciarini, Carmelo<br />
Santonocito, Mirella Paluan, Mario Ipocoana, Art director Sylvie Pinsonneaux Layout Carolina Focacci<br />
Redazione Paolo Mazzanti, Laura Lepri, Onelia Onorati Progetto grafico Sylvie Pinsonneaux, Foto Imagoeconomica<br />
Sede, direzione e redazione 00193 Roma, via Muzio Clementi 18 Tel. +39 06 32110476 Fax +39 06 32110419<br />
Abbonamenti Ines Hadziahmetovic ines@mmholding.it<br />
Stampa Tipolitografia Spada, via Marco Polo, 8 01037 Ronciglione, Viterbo - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in<br />
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Amministratore Delegato Céline Marcato Marketing e pubblicità Thorsten Herbert<br />
Sede Nazionale <strong>Anaci</strong> Via Cola di Rienzo 111, Roma. Tel. 063214963 - info@anaci.it - www.anaci.it
A mministrare<br />
immobili<br />
✒<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #3<br />
EEditoriale<br />
Cogliere le opportunità<br />
Il semestre appena conclusosi, per essere più precisi il periodo che va da aprile a settembre, è<br />
stato uno dei periodi di maggiore intensità nella storia dell’<strong>Anaci</strong>; dal consiglio di novembre<br />
2006 si sono succeduti una serie di avvenimenti che stanno cambiando la vita associativa. È<br />
stata realizzata la dispensa unica nazionale per i corsi i crediti formativi sono una realtà, è<br />
stato convocato e tenuto un congresso straordinario per la modifica dello statuto, per la prima<br />
volta nella nostra storia si è tenuta la conferenza nazionale dei quadri (tutti i dirigenti dell’associazione<br />
a qualsiasi livello), è stata acquistata la sede e, “dulcis in fundo”, il convegno di<br />
Santa Margherita di Pula. Ciascuno di questi eventi avrebbe potuto rappresentare l’obiettivo<br />
di un intero anno di attività, invece l’ ANACI va di corsa. Le condizioni che il dlgs sul riconoscimento<br />
delle professioni stabilisce, trovano l’<strong>Anaci</strong> praticamente già in linea con quanto previsto<br />
e, non lo nascondo, mi sono sentito orgoglioso di farne parte e di far parte della squadra<br />
che ha contribuito al raggiungimento di questi risultati.<br />
Dopo questo turbinio di iniziative è necessario fermarsi a riflettere ed analizzare lo stato dei<br />
fatti. Oggi l’<strong>Anaci</strong> ha acquisito una visibilità esterna notevole, lo dimostra quotidianamente<br />
l’interesse che i media ed il pubblico hanno verso le nostre iniziative, lo dimostrano gli accessi<br />
giornalieri sul sito “anaci.it” (oltre 5000), lo dimostra il numero di mail che riceviamo sia da<br />
addetti ai lavori che da semplici cittadini, sia da aspiranti amministratori che da condomini.<br />
Tutto questo interesse e fermento intorno a noi deve essere canalizzato e sfruttato opportunamente<br />
quindi si impone un attenta analisi interna. Siamo preparati ed attrezzati per fare ciò?<br />
Anche gli associati più vedono crescere la loro associazione più sentono l’appartenenza, più<br />
chiedono alla associazione servizi.<br />
Siamo pronti a dare queste risposte? Non in tutto il territorio, non nei modi dovuti o nei modi<br />
che si attende chi ci avvicina. Diversa è l’offerta di servizi che mettono a disposizione dei soci<br />
le sedi delle città capoluogo di regione da quelle delle piccole provinciali, diversa ne è l’organizzazione,<br />
diverso è lo spirito di chi vi opera, il nostro compito precipuo oggi mi sembra quello<br />
di uniformare l’immagine dell’associazione su tutto il territorio nazionale, dobbiamo offrire<br />
agli associati ed a chi vuole associarsi le stesse possibilità sia a Milano che a Sondrio sia a<br />
Roma che a Rieti. Il rischio è quello che la nostra visibilità vada a vantaggio dei nostri concorrenti<br />
che essendo associazioni tese principalmente alla realizzazione di corsi “mordi e
✒<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #5<br />
EEditoriale<br />
fuggi” di fatto sono ben strutturate per accogliere chi vuole avvicinarsi a questa professione.<br />
In questo particolare momento vedo come necessità primaria l’unità di intenti della dirigenza<br />
nazionale che deve essere critica costruttivamente all’interno, coesa e con unità di intenti<br />
all’esterno.<br />
Mancano ancora più di due anni al Congresso ordinario, questo è il momento di produrre<br />
prima che inizino le manovre di avvicinamento al rinnovo delle cariche, non dobbiamo<br />
lasciarci sfuggire l’occasione. Mi permetto di indicare quelle che a mio modesto giudizio rappresentano<br />
le priorità attuali: rendere l’associazione sempre più unita ed omogenea cercando<br />
di nazionalizzare provincializzando tutti quei servizi che le piccole province da sole non riescono<br />
ad offrire, bisogna dare servizi dal centro senza urtare le suscettibilità delle sedi delle<br />
grandi città che dal canto loro devono sempre più sentirsi parte di una grande famiglia nazionale<br />
e non come gli Antichi Romani nei confronti degli Ascari. Il programma che indico per<br />
grandi linee dovrebbe prevedere una azione di coinvolgimento delle sedi periferiche in tutte<br />
le iniziative, quindi 2a Conferenza Nazionale dei Quadri, realizzazione immediata di corsi di<br />
aggiornamento on-line per dare a tutti la possibilità di acquisire crediti formativi, ed una serie<br />
di avvenimenti che coinvolgano contemporaneamente varie sedi sul territorio per accrescere<br />
il senso di appartenenza in ogni associato ed in modo particolare nei dirigenti locali che per<br />
una debolezza congenita all’essere umano sentono molto forte il senso campanilistico e quel<br />
sentimento elitario che porta all’isolamento ed all’ esclusione dei nuovi. Il tutto senza abbandonare<br />
le iniziative le attività intraprese che stanno dando i risultati che sono sotto i nostri<br />
occhi. Quindi l’invito è quello di evitare spinte individualiste e di fare quadrato e serrare le<br />
fila, in unità di intenti, per continuare le attività intraprese e raccogliere i frutti del lavoro fatto<br />
in questo momento nel quale si dovrà lavorare sulle norme di attuazione del decreto legislativo<br />
che ha sancito il recepimento della normativa europea 36/2005 CE sul riconoscimento<br />
della professioni non regolamentate.<br />
Umberto Anitori
#6 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Intervista a Renza Rapisarda, Annamaria Calò, Rossana De Angelis e Manuela Moro<br />
Se la professione<br />
si tinge di rosa<br />
La professione dell’amministratore di condominio è in prevalenza maschile. Ma negli ultimi anni sta<br />
aumentando il numero delle donne amministratori. Quali sono i problemi che avete incontrato nell’avvicinarvi<br />
a questa professione e che cosa è cambiato rispetto al passato?<br />
Rapisarda: Senz’altro il problema più<br />
grosso qui al sud è il retaggio anacronistico<br />
per cui alle donne non è riconosciuta<br />
la capacità di svolgere determinati lavori.<br />
Fra questi anche la gestione condominiale<br />
è ritenuta inadatta per quel senso tutto<br />
meridionale dell’incapacità di determinazione<br />
nelle donne. Fortunata men te col<br />
passare del tempo migliora la considerazione<br />
degli utenti. Sotto l’aspet to dei<br />
cambiamenti invece è senz’altro differente<br />
la mole di lavoro e responsabilità che<br />
incombe sull’amministratore rispetto a<br />
quindici anni fa. Ma non lo scopriamo noi<br />
donne e non vale solo per noi.<br />
Calò: Per quanto riguarda la mia espe-<br />
rienza, non ho incontrato grandi difficoltà<br />
di inserimento in questo universo<br />
maschile; il primo passo è stato quello<br />
di seguire un corso presso la sede provinciale<br />
dell’<strong>Anaci</strong> e qui ho incontrato<br />
la disponibilità e la professionalità di<br />
colleghi per cui mi sono sentita subito<br />
a mio agio;<br />
De Angelis: Premettendo che svolgo la<br />
professione di amministratore dal 1992<br />
e quindi, nonostante i miei 37 anni,<br />
credo di essere un “pioniere” di questa<br />
attività al femminile, non ritengo ci<br />
siano particolari problemi legati al<br />
nostro approccio in questo mondo che,<br />
nell’immaginario collettivo, è preva-<br />
lentemente maschile.<br />
Ad ogni buon conto è vero che negli<br />
ultimi anni, ai seminari di aggiornamento<br />
e nelle riunioni dell’ANACI, l’associazione<br />
a cui appartengo, mi sento<br />
sempre meno “sola”: vedo crescere<br />
ogni volta il numero delle colleghe che<br />
partecipano attivamente alla formazione<br />
professionale.<br />
Moro: Mi devo ritenere una persona<br />
davvero fortunata, perché non ho<br />
incontrato alcun problema nell’avvicinarmi<br />
a questa professione.<br />
Sono “figlia d’arte”, i miei genitori<br />
soprattutto mia madre svolgono questa<br />
attività da diversi anni e quindi di
<strong>Amministrare</strong> immobili #7<br />
Per chiudere l’anno in bellezza (nel vero senso della parola) dedichiamo la storia di copertina<br />
agli amministratori condominiali donna, che rappresentano ormai quasi il 25% degli<br />
iscritti <strong>Anaci</strong>: una pattuglia che negli anni è aumentata e contribuisce oggi validamente alla<br />
professione. Abbiamo intervistato quattro giovani amministratori donna: Renza Rapisarda,<br />
Annamaria Calò, Rossana De Angelis e Manuela Moro che hanno risposto ad alcune<br />
domande su come vedono il futuro della professione, il ruolo dell’associazionismo e il contributo<br />
femminile alle soluzione dei problemi condominiali.<br />
di Paolo Mazzanti<br />
condomini e delle loro innumerevoli<br />
problematiche ne ho sempre sentito<br />
parlare a tutte le ore visto che per i<br />
nostri clienti non ci è permesso avere<br />
una vita privata.<br />
Ho inoltre frequentato, quando ho<br />
deciso di intraprendere questa professione<br />
un corso di formazione presso<br />
l’allora AIACI a Trento che mi ha aiutato<br />
ad acquisire conoscenze tecniche<br />
Almeno all’inizio del vostro lavoro, incontrate diffidenza da parte dei condomini?<br />
Rapisarda: Si, come ho già detto dalle<br />
mie parti vi è da superare una diffidenza<br />
enorme certo dettata dalla cultura, purtroppo<br />
tipica del sud. Spesso però, e questo<br />
a prescindere dal sesso, scontiamo nei<br />
confronti dei condomini una diffidenza<br />
sciocca che porta a pensare che l’amministratore<br />
è impreparato non appena la<br />
giuridiche più che sufficienti a gestire<br />
in teoria il “mondo condomini” e inoltre<br />
visto che non si smette mai di<br />
imparare ho partecipato in tutta Italia<br />
presso le sedi Provinciali ANACI a molti<br />
corsi di aggiornamento.<br />
L’ esperienza sul campo (Assemblee di<br />
Condominio) l’ ho fatta poi partecipando<br />
alle riunioni condominiali per<br />
alcuni anni in qualità di contabile e<br />
risposta che viene fornita non si attaglia<br />
con i desiderata del cliente.Forse sotto<br />
questo profilo l’amministratore di condominio<br />
sconta in prima persona le deviazioni<br />
della società civile del nostro tempo<br />
totalmente votata all’individualismo e al -<br />
la esclusiva risoluzione del problema personale<br />
anche a scapito della collettività.<br />
STORIA DI COPERTINA<br />
segretaria verbalizzante (non si trovano<br />
mai volontari per redigere i verbali<br />
di assemblea) accompagnando<br />
l’Amministratore in carica che successivamente<br />
è diventato il mio socio nel<br />
’99 costituendo lo Studio associato 3A.<br />
Poi finalmente è arrivata la mia prima<br />
nomina di amministratore nel condominio<br />
dove io abito.<br />
Calò: Sicuramente da parte dei condomini<br />
un po’ di diffidenza iniziale c’è,<br />
in quanto la figura femminile può<br />
apparire fragile e poco credibile. Con il<br />
passar del tempo si conquista la loro<br />
fiducia instaurando spesso un rapporto<br />
confidenziale ed amichevole;
De Angelis:Certo all’inizio della mia<br />
carriera l’età anagrafica non ha giocato<br />
molto in mio favore. Dover convincere<br />
delle persone che dietro l’aspetto<br />
di una 22enne c’era una professionista<br />
seria, onesta ed impegnata ad un continuo<br />
aggiornamento non è stata cosa<br />
semplice, ma credo che questo possa<br />
valere per ogni giovane professionista<br />
(avvocato, medico, giudice, giornalista<br />
ecc) e non solo per la mia categoria<br />
professionale.<br />
Moro: Difficoltà e diffidenze iniziali :<br />
molte. Visto la mia giovane età e il<br />
fatto di essere per giunta donna questo<br />
di certo non mi ha aiutato. Diversi<br />
condomini se pur nominata<br />
Amministratrice hanno continuato<br />
comunque ad attribuirmi il ruolo di<br />
segretaria personale di Lombardozzi (il<br />
mio socio) e preferivano rivolgersi per<br />
problemi di natura tecnica e giuridica<br />
all’ uomo della società, richiedendo il<br />
mio intervento solo quando nascevano<br />
Quali sono i motivi di maggior conflitto che riscontrate nei condomini?<br />
Rapisarda:La maggiore conflittualità è<br />
senz’altro da individuare nei rapporti<br />
interpersonali. Il condomino non si<br />
preoccupa più dell’invasione della<br />
libertà altrui né se i propri comportamenti<br />
danneggiano i diritti dei comproprietari.<br />
Vi è poi un problema di economia, per<br />
cui riuscire ad approvare lavori necessari<br />
ancorché onerosi diventa spesso<br />
difficile. Se poi ovviamente tali lavori<br />
sono necessari per danni subiti da<br />
unità immobiliari la nascita del contenzioso<br />
è spesso inevitabile.<br />
Calò: I condomini sono sempre in conflitto<br />
tra di loro, tale conflittualità<br />
nasce quasi sempre da motivi banali.<br />
Problemi che possono sembrare insormontabili<br />
diventano poi semplicissimi,<br />
basta far capire che la pazienza è alla<br />
base della convivenza; il nostro compito<br />
è proprio quello di mediare le situazioni<br />
e ricreare quell’atmosfera serena<br />
che deve regnare in ogni “comunità”<br />
non ultima quella condominiale.<br />
De Angelis:Troppo spesso nelle riunioni<br />
ci sono condomini facinorosi che ad<br />
ogni costo debbono far valere le proprie<br />
ragioni per i motivi più disparati.<br />
Auto parcheggiate male, cani che<br />
sporcano le parti comuni, rumori<br />
molesti, occupazione di spazi condominiali,<br />
bambini che giocano nelle<br />
parti comuni (sic!) sono gli argomenti<br />
“preferiti” dai condomini e che inaspriscono<br />
i dibattiti in modo anche<br />
violento.<br />
Ritenete che la sensibilità femminile può essere d’aiuto per risolverli?<br />
Rapisarda:Vi è certo un approccio più<br />
“di sentimento” da parte di una donna,<br />
ma non sempre la nostra sensibilità riesce<br />
a fare breccia. Da noi l’amministratore,<br />
anche in contraddizione con<br />
quanto ho già detto, è spesso sognato<br />
come un despota, bravo solo se capace<br />
di imporre la volontà piuttosto che raggiungerla<br />
con il ragionamento e la<br />
diplomazia. Anche per questo l’amministratore<br />
donna sconta diffidenza.<br />
RENZA RAPISARDA<br />
Calò: La sensibilità femminile sicuramente<br />
è d’aiuto ma non basta, alla<br />
base ci deve essere sempre una adeguata<br />
preparazione per risolvere le<br />
varie problematiche condominiali.<br />
Ritengo che a differenza dei colleghi<br />
“uomini” noi abbiamo un approccio<br />
diverso, più diplomatico e a volte un<br />
sorriso al momento giusto vale più di<br />
mille parole.<br />
De Angelis:Certamente si.<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #9<br />
STORIA DI COPERTINA<br />
tra i condomini diverbi interpersonali e<br />
di natura psicologica. Ogni volta che<br />
mi veniva posto un quesito pur essendo<br />
la mia risposta più che esaustiva<br />
questa aveva comunque bisogno di<br />
un’ulteriore conferma da parte di una<br />
voce maschile.<br />
Gli anni poi sono passati anche per me<br />
e finalmente la diffidenza è quasi del<br />
tutto sparita e le soddisfazioni e i riconoscimenti<br />
sono arrivati anche da<br />
parte dei miei clienti.<br />
Moro: Nota dolente: negli ultimi anni i<br />
conflitti tra condomini sono più che<br />
raddoppiati. I problemi sorgono purtroppo<br />
nella maggior parte dei casi per<br />
cattiva educazione, per il mancato<br />
rispetto delle minime regole della civile<br />
convivenza: i proprietari si arrogano il<br />
diritto di fare ciò che vogliono mancando<br />
di rispetto nei confronti dei vicini;<br />
l’educazione purtroppo non la possiamo<br />
insegnare noi ma i condomini lo pretendono<br />
visto che è nostro dovere far<br />
rispettare il regolamento di condominio<br />
come sancito dall’art. 1130 c.c. ma il<br />
legislatore però si è dimenticato di fornirci<br />
i mezzi coercitivi …. Cosi le<br />
Assemblee sono diventate un vero<br />
campo di battaglia: liti continue, intolleranza<br />
alle volte anche verso gli stranieri.<br />
Certamente la sensibilità femminile<br />
mi ha aiutato in più di un’occasione a<br />
calmare gli animi bollenti e a ripristinare<br />
in assemblea l’ ordine soprattutto<br />
quando la questione è prettamente<br />
discussa tra uomini ma con le donne<br />
non c’è niente da fare sono molto più<br />
cattive e agguerrite e con loro il mio<br />
socio uomo ha più successo di me.<br />
Personalmente, oltre ad aver avviato<br />
con la collega Laura Cannucciari uno<br />
studio con quattro dipendenti, sono<br />
moglie e madre di tre figli che riesco,<br />
seppure con ovvio impegno, a seguire<br />
attentamente. Riunioni scolastiche, visite<br />
mediche, gite e festicciole si intrecciano<br />
giornalmente con consigli, riunioni,<br />
telefonate, seminari di aggiornamento<br />
ed assemblee condominiali.<br />
Non mi sento diversa dalle altre donne<br />
che, come me, sono costrette ogni gior-
#10 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
ANNAMARIA CALÒ E MANUELA MORO<br />
no ad organizzare ogni spazio e a<br />
mediare ogni situazione con ovvia ed<br />
evidente predisposizione a porsi in<br />
5 Secondo il vostro punto di vista tecnico-professionale, cosa si può migliorare a livello normativo e<br />
associativo?<br />
Rapisarda:A livello normativo è senz’altro<br />
necessario riuscire a raggiungere una<br />
riforma del codice civile che, senza stravolgere<br />
l’attuale castello, cancelli i “coni<br />
d’ombra” presenti nella normativa e dia<br />
più certezza nelle scelte da assumere.<br />
Senz’altro il sogno di tutti gli amministratori,<br />
uomini e donne, è il riconoscimento<br />
della professione, prima ancora<br />
che per soddisfazione personale, per<br />
ripulire il mercato di tanti improvvisati<br />
che danneggiano l’onorabilità del nostro<br />
ruolo. L’associazione sotto questo aspetto<br />
dovrebbe senz’altro concentrare gli sforzi<br />
e fare di più. Per il resto di ANACI non<br />
posso proprio lamentarmi. Semmai devo<br />
lamentare a volte la carenza di “senso<br />
associazionistico” fra gli aderenti. Ma<br />
rimane un problema di cultura.<br />
Calò: A livello normativo si sente sempre<br />
più il bisogno di cambiare le norme<br />
codicistiche ormai obsolete e non più al<br />
passo con le nuove tecnologie proprie<br />
del terzo millennio, a livello associativo<br />
ritengo che l’associazione alla quale<br />
appartengo ormai da un decennio<br />
(ANACI) abbia fatto il massimo perché<br />
queste norme potessero essere cambiate,<br />
la burocrazia e diversi punti di vista<br />
maniera “diversa” nel corso delle<br />
assemblee condominiali. A volte mi<br />
rendo conto che nel gestire alcuni con-<br />
di altre associazioni della stessa categoria,<br />
hanno portato alla non applicazione<br />
delle nuove norme.<br />
De Angelis: Certamente il mancato riconoscimento<br />
della nostra professione,<br />
perfettamente nota alle pubbliche<br />
amministrazioni per le responsabilità e<br />
sconosciuta per i suoi diritti, non aiuta a<br />
far comprendere chiaramente ai nostri<br />
clienti, i condomini, che il nostro lavoro<br />
deve essere svolto in maniera seria e con<br />
costante preparazione ed aggiornamento<br />
sia tecnico che psicologico. Inoltre la<br />
continua innovazione tecnologica e<br />
costruttiva andrebbe supportata da un<br />
aggiornamento degli articoli del Codice<br />
Civile che, nonostante le innumerevoli<br />
proposte presentate, non sono mai stati<br />
riformati.<br />
Moro: A livello associativo invece la<br />
dirigenza di cui io faccio parte si da<br />
molto da fare anche se capisco che alle<br />
volte per mancanza di informazione<br />
questo al singolo socio non è sempre<br />
così visibile.<br />
Porto ad esempio Bolzano la realtà in<br />
cui vivo: fino a qualche anno fa<br />
l’ANACI se pur iscritta era per me qualche<br />
cosa di sconosciuto, mi si chiedeva<br />
fronti, la sola professionalità non basta.<br />
Conoscere Leggi e Regolamenti non è<br />
sufficiente a placare gli animi. Sempre<br />
più spesso è necessario ricorrere a<br />
capacità di organizzazione e di mediazione.<br />
E devo ammettere che in questo,<br />
essere una donna, aiuta.<br />
Moro:La maggior parte delle liti in condominio<br />
nascono per le diverse interpretazioni<br />
che si possono dare a determinate<br />
leggi: quindi visto che siamo nel<br />
ventesimo secolo direi che il Codice<br />
Civile dovrebbe essere un attimino rivisto<br />
dal legislatore (che sa tanta teoria<br />
ma nessuna pratica) chiedendo collaborazione<br />
a chi questo mestiere lo fa di<br />
professione!<br />
ROSSANA DE ANGELIS<br />
di pagare e io pagavo.<br />
Con la sostituzione del Presidente<br />
Provinciale tutto è cambiato ( da trenta<br />
iscritti scarsi che eravamo ora siamo<br />
a quasi settanta).<br />
Il nuovo Presidente Provinciale Marco<br />
Lombardozzi con il suo “caratteraccio”<br />
è riuscito in poco tempo ad apportare<br />
una vera e propria rivoluzione e a farci<br />
conoscere tutto quello che ANACI fa<br />
per noi e a coinvolgere tutti in qualsiasi<br />
evento e iniziativa da lui organizzata.<br />
All’ <strong>Anaci</strong> suggerisco solo di non<br />
dimenticare mai i nostri clienti e di<br />
tutelarli.
<strong>Amministrare</strong> immobili #11<br />
STORIA DI COPERTINA<br />
6 Data la vostra esperienza, quale strada suggerite ad una giovane che voglia intraprendere la professione<br />
dell’amministratore di condominio?<br />
Rapisarda:Innanzitutto crearsi solide<br />
basi di conoscenza. Troppo spesso<br />
amministratori ci si improvvisa rimanendo<br />
all’oscuro delle enormi responsabilità<br />
che gravano sul ruolo e che il<br />
legislatore ci ha appiccicato addosso.<br />
In secondo luogo resta fondamentale il<br />
confronto: avere rapporti con i colleghi,<br />
confrontare le rispettive esperienze,<br />
a volte anche “consolarsi” è senza<br />
dubbio importante. Senza dimenticare<br />
che in qualunque situazione e luogo<br />
bisogna mantenere la propria identità<br />
e rifuggire le strade brevi. La professionalità<br />
è insita nei nostri comportamenti<br />
e il proprio riconoscimento si<br />
raggiunge solo col tempo.<br />
Calò: Di decidere di fare tutt’altro<br />
“mestiere”!!! Ovviamente scherzo, il<br />
nostro alla fine è un lavoro interessante<br />
dove si incontra tanta gente con<br />
diverse personalità, dal giovane fuori<br />
sede all’anziano che cerca tutte le<br />
scuse per poter passare un po’ di<br />
tempo a chiacchierare, dalla casalinga<br />
con cui scambiare una ricetta di cucina<br />
al saccente di turno. Tutte queste<br />
diversità fanno sì che oltre ad essere<br />
un buon amministratore, si debba<br />
essere anche un buon psicologo. Se si<br />
posseggono queste caratteristiche la<br />
strada da percorrere è semplice: una<br />
buona preparazione professionale e<br />
tanta, tanta pazienza.<br />
De Angelis:Credo che la nostra professione<br />
consente di gestirci orari ed<br />
impegni rendendoli compatibili alla<br />
nostra vita privata e per questo è senz’altro<br />
consigliabile ad una donna. E’<br />
evidente che però è fondamentale una<br />
formazione iniziale con un corso altamente<br />
qualificato e uno stage in uno<br />
studio già avviato prima di iniziare a<br />
lavorare da sole. Per esperienza, suggerisco<br />
alle nuove colleghe di unirsi tra<br />
loro. Il costante confronto culturale, lo<br />
scambio di opinioni e la solidarietà<br />
femminile possono essere davvero<br />
un’arma vincente!<br />
Moro: Ad una giovane che voglia<br />
intraprendere questa professione consiglio<br />
di far pratica presso qualche studio<br />
di Amministratore, come ho fatto<br />
io e di tenersi sempre aggiornata partecipando<br />
ai numerosi corsi organizzati<br />
dall’ Associazione
CONDOMINIO NEWS<br />
ALIQUOTA ICI SU PARTI COMUNI<br />
A seguito di quesito ANACI è stato chiarito che non esiste aliquota<br />
agevolata per le parti comuni con autonoma rendita catastale<br />
(es. alloggio di servizio); per l’autorimessa comune (C/2,<br />
C/6 e C/7) si applica l’aliquota ridotta se utilizzata come pertinenza<br />
delle abitazioni principali. Nel caso in cui la parte comune<br />
sia attribuita proquota ad un condomino che non utilizza<br />
direttamente l’abitazione principale, trova applicazione l’aliquota<br />
ordinaria.<br />
COORDINATE BANCARIE SOSTITUITE DALL’IBAN<br />
Dal primo gennaio 2008 i riferimenti ABI e CAB per effettuare<br />
i bonifici bancari saranno sostituiti dal codice europeo<br />
IBAN (International Bank Account Number), un codice a<br />
ventisette cifre che gli istituti bancari comunicheranno ai<br />
clienti . Fino al 30 giugno 2008 le banche saranno in<br />
grado di “tradurre” le attuali “coordinate” in codice IBAN;<br />
successivamente è prevista una penale interbancaria sui<br />
pagamenti senza il nuovo codice.<br />
RIFORMA SICUREZZA SUL LAVORO<br />
La legge 3 agosto 2007, n. 123 pubblicata<br />
sulla G.U. n.185 del 10/8/2007 ha<br />
delegato il Governo per il riassetto e la<br />
normativa in materia di tutela della salute<br />
e della sicurezza sul lavoro ed ha<br />
apportato alcune modifiche al D.Lgs. n.<br />
626/94 (valutazione dei rischi).<br />
Si fa riserva di una puntuale informativa<br />
agli associati a seguito delle valutazioni<br />
del CSN.<br />
VALORE NORMALE DEI FABBRICATI<br />
IL MINISTRO DEL LAVORO<br />
CESARE DAMIANO<br />
❉<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #13<br />
❉<br />
RUBRICA<br />
INTERPELLO AGENZIA<br />
ENTRATE SU RITENUTA 4%<br />
L’Agenzia delle Entrate ha<br />
risposto ad un interpello proposto<br />
dal direttore del CSN (n.<br />
74886 del 9/10/2007) precisando<br />
che la ritenuta d’acconto<br />
4% deve essere applicata sui<br />
corrispettivi di qualsiasi importo<br />
(contratti d’appalto e d’opera)<br />
compresa l’esecuzione di<br />
fotocopie, fax e cianografie da<br />
parte di negozi specializzati e la<br />
consegna di corrispondenza<br />
svolta da soggetti privati in<br />
sostituzione del servizio espletato<br />
da Posteitaliane. Il testo integrale<br />
della risposta è pubblicato<br />
sul sito www.anaci.it<br />
RICONOSCIMENTO QUALI-<br />
FICHE PROFESSIONALI<br />
E’ stato pubblicato sul Supple -<br />
men to alla G.U. n.261 del<br />
9.11 . 2007 il D.Lgs. n.206/2007<br />
nel quale è previsto (art.26) che<br />
le associazioni di categoria rappresentative<br />
a livello nazionale<br />
in possesso dei requisiti specificamente<br />
individuati, verranno<br />
riconosciute con decreto del<br />
Ministro della Giustizia di concerto<br />
con il Ministro per le<br />
Politiche Europee, previo parere<br />
del CNEL.<br />
Con provvedimento 27 luglio 2007 (n. 120811/2007) pubblicato<br />
sulla G.U. n. 182 del 7 agosto 2007 l’Agenzia delle Entrate<br />
ha individuato criteri utili per la determinazione del valore normale<br />
dei fabbricati (art. 1 comma 307 legge n. 296/2007) considerando<br />
la superficie in metri quadri ed il valore unitario<br />
determinato sulla base delle quotazioni dell’Osser vatorio del<br />
mercato immobiliare (Agenzia del territorio) e dei coefficienti di<br />
merito relativi alle caratteristiche dell’immobile.
#14 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Come rispettare il dirittto alla riservatezza<br />
La spedizione dell’avviso di convocazione<br />
mediante raccomandate online<br />
di Sarah Pacetti e Ferdinando della Corte<br />
Numerosi autori hanno già sottolineato che<br />
il cosiddetto Codice della Privacy ( decreto<br />
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 dal<br />
titolo “Codice in materia di protezione dei<br />
dati personali “ ) sia da considerarsi una<br />
raccolta di principi e quindi di finalità da<br />
perseguire, e non una precostituita raccolta<br />
di regole tecniche da applicare meccanicamente.<br />
Più semplicemente, la legge ci dice quale<br />
sia lo scopo da perseguire, non come eseguirlo.<br />
Pertanto ognuno di noi, nel proprio ambito<br />
sia lavorativo che privatistico, deve porsi<br />
il problema se la nostra attività sia rispettosa<br />
del diritto alla “ riservatezza “ tutelato<br />
dal Codice della Privacy e se i mezzi che<br />
abbiamo adottato siano idonei a tutelare il<br />
diritto alla privacy dei soggetti interessati<br />
dalla nostra attività.<br />
E’ chiaro quindi che i problemi, spesso tutt’altro<br />
che semplici, sorgono allorché il<br />
principio astratto della tutela della privacy<br />
garantito dal Codice deve essere trasferito<br />
dal piano teorico voluto dalla legge a<br />
quello pratico dell’applicazione quotidiana.<br />
Dopo una prima fase, immediatamente<br />
successiva all’emanazione del Codice, nella<br />
quale molti amministratori di immobili<br />
ritenevano - più per istintiva pigrizia che<br />
per un reale convincimento susseguente<br />
ad una attenta analisi della legge - che la<br />
normativa sulla privacy li riguardasse poco<br />
o niente sul piano professionale, è emerso<br />
in modo evidente che, viceversa, la nuova<br />
disciplina li riguarda molto da vicino, toccando<br />
direttamente molti aspetti pratici<br />
della loro attività professionale.<br />
I nodi ancora da risolvere sono molti.<br />
Uno tra questi, oggetto della nostra disamina,<br />
è quello relativo all’affidamento a<br />
terzi, da parte dell’amministratore di<br />
immobili, della spedizione delle convocazioni<br />
delle assemblee, con particolare riferimento<br />
al servizio di raccomandate online.<br />
La domanda inevitabile è se ed eventualmente,<br />
in caso di risposta affermativa, con<br />
quali modalità l’amministratore può dare<br />
incarico a terzi di eseguire la spedizione<br />
degli avvisi di convocazione tenuto conto<br />
delle norme di protezione della riservatezza<br />
imposte dal Codice della Privacy?<br />
Un problema che risulta ingiustamente<br />
sottovalutato, che invece riteniamo debba<br />
essere oggetto di grande attenzione, per le<br />
conseguenze negative che ne possono<br />
derivare in capo all’amministratore :<br />
Seppure superfluo, rammentiamo innanzitutto<br />
che l’amministratore, come qualsiasi<br />
altro professionista, nello svolgimento<br />
della sua attività viene in contatto e tratta<br />
informazioni che secondo il Codice della<br />
Privacy sono qualificate quali “ dati” e<br />
“dati personali”. Infatti sono “dati” qualsiasi<br />
elemento di scrittura, di suono, di<br />
immagine che abbiano un contenuto<br />
informativo ( Alberto Zucchetti. “Privacy.<br />
Problemi e casi pratici” Giuffrè Editore,<br />
pag. 117 ). Inoltre è definito “ dato personale”<br />
qualsiasi informazione che riguardi<br />
persone, società, enti, associazioni identificati<br />
o che possano essere identificati anche<br />
attraverso altre informazioni ( ad esempio<br />
attraverso un numero o un codice identificativo<br />
).<br />
Sono dati personali : nome, cognome,<br />
denominazione, indirizzo o sede, codice<br />
fiscale, ma anche una foto, la registrazione<br />
della voce di una persona, la sua impronta<br />
vocale o digitale. Difatti la persona può<br />
essere identificata anche attraverso altre<br />
informazioni, ad esempio associando la<br />
registrazione della voce della persona alla<br />
sua immagine, oppure alle circostanze in<br />
cui la registrazione è stata effettuata :<br />
luogo, ora, situazione ( Garante per la protezione<br />
dei dati personali. “ Glossario minimo<br />
della protezione dei dat”, pag. 3). In<br />
altre parole è “ dato personale” una qualunque<br />
informazione attraverso la quale<br />
una persona è identificata o identificabile,<br />
anche indirettamente.<br />
Ne consegue che l’amministratore di<br />
immobili, nel rispetto delle direttive del<br />
Codice della Privacy, deve curare che i<br />
“dati” siano :<br />
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza<br />
;<br />
b) raccolti e registrati per scopi determinati,<br />
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre<br />
operazioni del trattamento in termini compatibili<br />
con tali scopi ;<br />
c) esatti e, se necessita, aggiornati ;<br />
d) pertinenti, completi, non eccedenti<br />
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti<br />
e successivamente trattati ;<br />
e) conservati in una forma che consenta<br />
l’identificazione dell’interessato per un<br />
periodo di tempo non superiore a quello<br />
necessario agli scopi per i quali essi sono<br />
stati raccolti o successivamente trattati.<br />
Inoltre, se non soprattutto, l’amministratore<br />
come ogni altro professionista deve<br />
agire tenendo ben presente le disposizioni<br />
dell’art. 31 del Codice, il quale prevede<br />
testualmente : I dati personali oggetto di<br />
trattamento sono custoditi e controllati<br />
anche in relazione alle conoscenze acquisite<br />
in base al progresso tecnico, alla natura<br />
dei dati e alle specifiche caratteristiche del<br />
trattamento, in modo da ridurre al minimo,<br />
mediante l’adozione di idonee e preventive<br />
misure di sicurezza, i rischi di<br />
distruzione o perdita, anche accidentale,<br />
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o<br />
di trattamento non consentito o non conforme<br />
alle finalità della raccolta.<br />
Quindi l’amministratore deve evitare che<br />
dati ( informazioni ) personali dei condomini<br />
giungano a conoscenza di terzi estranei<br />
al condominio.<br />
Nessun dubbio che spesso e volentieri le<br />
convocazioni delle assemblee contengano<br />
nell’ordine del giorno dati personali.<br />
Nelle convocazioni si può fare riferimento a<br />
vertenze, a morosità, a compravendite di<br />
unità condominiali e così via. Vengono<br />
allegati bilanci, preventivi, relazioni, diffide<br />
e altro ancora.<br />
E’ assolutamente certo quindi che le convocazioni<br />
debbano essere “ protette “<br />
affinché non siano lette da terzi estranei al<br />
condominio.<br />
Di conseguenza è pacifico, ad esempio,
che, nel caso in cui l’amministratore si<br />
avvalga del portiere per consegnare ai<br />
condomini le convocazioni, queste debbano<br />
essere contenute in un plico chiuso che<br />
non consenta al portiere di leggerne il<br />
contenuto.<br />
Infatti il portiere è un terzo estraneo rispetto<br />
ai condomini, unici contitolari dei dati<br />
personali tutelati dal Codice.<br />
Ma allora, se un dipendente del condominio<br />
quale il portiere è, giustamente, considerato<br />
terzo estraneo rispetto ai condomini<br />
e come tale non autorizzato a poter conoscere<br />
i dati dei condomini stessi, cosa dire<br />
degli operatori tecnici delle varie aziende<br />
postali incaricate dall’amministratore di<br />
spedire le raccomandate online di convocazione<br />
delle assemblee ? L’amministratore<br />
non conosce neppure chi sia materialmente<br />
l’autore delle operazioni di imbustamento.<br />
Gli operatori sono più d’uno, cambiano<br />
spesso e volentieri e su di loro non è<br />
possibile alcun controllo.<br />
Una situazione molto più grave, nel senso<br />
che il rischio di “ fuga” di dati è molto più<br />
elevato, rispetto a quella del portiere che<br />
consegna le convocazioni ai condomini.<br />
Nel caso di spedizioni online più che un<br />
rischio di fuga di informazioni c’è la certezza<br />
che a lungo andare le informazioni<br />
riservate siano indebitamente diffuse.<br />
E’ nostro convincimento pertanto che la<br />
consegna alle aziende postali degli avvisi<br />
di convocazione aperti e leggibili sia assolutamente<br />
illegittimo, in quanto palesemente<br />
in violazione delle direttive e dei<br />
precetti del Codice della Privacy.<br />
Non è dato comprendere come si possa<br />
dubitarne.<br />
Non possiamo quindi concordare in alcun<br />
modo con il parere espresso dal garante<br />
della Privacy che, con una breve nota del<br />
19 settembre 2007, ha velocemente liquidato<br />
la questione affermando che l’amministratore,<br />
nel caso di invio delle convocazioni<br />
con raccomandate online “ potrebbe<br />
tutt’al più fornire un’informativa ai<br />
condomini … specificando che per motivi<br />
di celerità, economicità, accuratezza ecc. la<br />
posta verrà inviata con apposite procedure<br />
elettroniche salvaguardando la riservatezza<br />
delle comunicazioni. Al limite si potrebbe<br />
designare l’enete poste responsabile del<br />
trattamento.”<br />
Ma tale parere è in palese, irrisolvibile contrasto<br />
con i principi posti dal Codice della<br />
Privacy.<br />
Nessuno nega che l’amministratore di<br />
immobili, come qualsiasi altro professionista,<br />
possa avvalersi di collaboratori ( cfr.<br />
Alberto Celeste e Luigi Salciarini, La privacy<br />
nel condominio, Il Sole 24 ore, 2007, pagg.<br />
173 e ss. ).<br />
Ma parimenti nessun dubbio che i “collaboratori”<br />
debbano essere inquadrati nella<br />
figura dei “ soggetti incaricati” e che quindi<br />
nella loro nomina e gestione l’amministratore<br />
debba rispettare una serie molto<br />
precisa e vincolante di obblighi.<br />
Come giustamente sottolineato da Alberto<br />
Celeste e Luigi Salciarini ( opera citata,<br />
pag. 174 ) l’intera attività del collaboratore<br />
innanzitutto deve essere conforme ai precetti<br />
posti dall’art. 30 del Codice della<br />
Privacy :<br />
il soggetto incaricato deve operare sotto<br />
“la diretta autorità del titolare e del<br />
responsabile” ;<br />
il soggetto incaricato deve attenersi alle<br />
istruzioni impartite ;<br />
il soggetto incaricato deve essere individuato<br />
per iscritto ;<br />
deve essere esattamente individuato l’ambito<br />
del trattamento consentito ;<br />
deve essere data preventiva informazione<br />
ai condomini..<br />
Ma nel caso dell’affidamento a terzi della<br />
spedizione dei biglietti di convocazione<br />
delle assemblee abbiamo qualcosa di più e<br />
di diverso rispetto al caso di un collaboratore<br />
dell’amministratore : abbiamo un<br />
“soggetto terzo estraneo” , cioè un soggetto<br />
“ esterno “ sia rispetto al Condominio sia<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #15<br />
ATTUALITÀ<br />
rispetto allo studio professionale dell’amministratore.<br />
Pertanto, nel caso in cui intenda avvalersi<br />
di un soggetto esterno, le cautele dell’amministratore<br />
debbono essere maggiori<br />
rispetto a quelle adottate in caso di collaboratore<br />
di studio.<br />
In particolare il conferimento dell’incarico<br />
ad un soggetto esterno deve ricevere<br />
l’esplicito e preventivo consenso da parte<br />
dei soggetti interessati, vale a dire dei condomini.<br />
Ma, si badi bene, è necessario il consenso<br />
di ciascun condomino, nessuno escluso.<br />
A nulla varrebbe infatti una delibera<br />
assunta a maggioranza.<br />
Inoltre l’amministratore dovrebbe preoccuparsi<br />
di ottenere l’autorizzazione da ogni<br />
nuovo acquirente di un’unità immobiliare,<br />
in quanto sarebbe irrilevante quella data a<br />
suo tempo dal precedente condomino.<br />
In caso di comproprietari l’autorizzazione<br />
dovrà essere rilasciata da ciascuno dei<br />
comproprietari.<br />
Insomma una soluzione impossibile o quasi<br />
da raggiungere nella pratica.<br />
Allo stato quindi, deve ribadirsi che, senza<br />
la preventiva, espressa, formale autorizzazione<br />
di ciascun condomino, la spedizione<br />
degli avvisi di convocazione tramite raccomandate<br />
online con modalità che prevedano<br />
la stampa e l’imbustamento direttamente<br />
da parte delle aziende postali, costituisce<br />
violazione delle norme di riservatezza<br />
poste dal Codice della Privacy e come<br />
tale è da ritenersi illegittima.
Dal 17 al 20 gennaio a Bolzano la terza edizione della Fiera<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #17<br />
Klimahouse: materiali e tecnologie<br />
per il risparmio energetico in edilizia<br />
La recente “Conferenza sul clima” di Bali,<br />
alla quale hanno partecipato anche Paesi<br />
come gli Stati Uniti e l’Australia che avevano<br />
disertato la precedente Conferenza di<br />
Kyoto, conferma che nei prossimi anni, in<br />
tutto il mondo, verrà dato sempre più<br />
ampio risalto alla difesa dell’ambiente. Da<br />
qualche anno la Provincia Autonoma di<br />
Bolzano, all’avanguardia in Italia nelle<br />
tematiche ambientali e nel risparmio energetico,<br />
dà il proprio valido contributo,<br />
impegnandosi a ridurre le emissioni di ossido<br />
di carbonio anche attraverso<br />
“Klimahouse“, Fiera internazionale specializzata<br />
nell‘efficienza energetica e nell‘edilizia<br />
sostenibile, considerata una manifestazione<br />
leader a cui guardare con estremo<br />
interesse. La terza edizione di “Klimahouse”<br />
avrà luogo nel quartiere fieristico di Bolzano<br />
dal 17 al 20 gennaio 2008. Anche in<br />
quest‘occasione saranno in mostra soluzioni<br />
e tecnologie all‘avanguardia nel settore<br />
del risparmio energetico e nella costruzione<br />
di edifici. La seconda edizione di<br />
„Klimahouse“, tenutasi nel gennaio 2007,<br />
ha superato ogni più rosea aspettativa. Nel<br />
corso dei quattro giorni della fiera internazionale<br />
specializzata 35.753 operatori e consumatori<br />
nazionali ed esteri sono giunti nel<br />
quartiere fieristico di Bolzano che ha ospitato<br />
373 aziende. Considerato che un numero<br />
sempre maggiore di espositori chiede di<br />
partecipare alla manifestazione e che il<br />
quartiere fieristico ha capacità limitate, la<br />
Direzione di Fiera Bolzano ha deciso, per la<br />
prossima edizione, di puntare ancora di più<br />
sulla qualità dei prodotti e dei servizi esposti<br />
che riguarderanno esclusivamente l‘edilizia<br />
sostenibile. L‘elenco dei prodotti<br />
ammessi a “Kimahouse“, stilato da una giuria<br />
selezionata, appare alla pagina<br />
www.klimahouse.it. I punti di forza della<br />
manifestazione saranno costituiti da due<br />
comparti: materiali e modalità costruttive;<br />
tecnologie impiantistiche. Per quel che concerne<br />
il primo, saranno esposti prodotti per<br />
l‘isolamento termico, porte e finestre adatte<br />
a case-clima, coperture termoisolanti in<br />
vetro, componenti prefabbricati, tetti ecc.;<br />
per quel che concerne le tecnologie impian-<br />
UN’IMMAGINE DI KLIMAHOUSE 2007<br />
tistiche, saranno in mostra sistemi di riscaldamento,<br />
di raffreddamento, sistemi per la<br />
misurazione e la regolazione, nonché prodotti<br />
inerenti le energie rinnovabili per gli<br />
edifici. Il congresso „CasaClima - Costruire il<br />
futuro“ farà da cornice anche nel 2008<br />
all‘ampio ventaglio di prodotti e servizi<br />
esposti. Vi interverranno relatori di fama<br />
internazionale. Nel padiglione fieristico<br />
verrà allestito nuovamente il forum di<br />
“Klimahouse“ nell‘ambito del quale gli<br />
espositori potranno presentare ad un vasto<br />
pubblico la propria produzione. Nel programma<br />
delle numerose iniziative che verranno<br />
organizzate per la prossima fiera specializzata<br />
figurano anche visite guidate a<br />
case-clima e a sistemi energetici comunali.<br />
Nel 2008 avrà luogo, per la prima volta, una<br />
borsa internazionale di cooperazione, organizzata<br />
dalla Camera di Commercio di<br />
Bolzano in collaborazione con altre Camere<br />
europee. L‘edilizia sostenibile è un argomento<br />
di crescente attualità sia in Alto<br />
Adige sia nelle altre regioni italiane. Il<br />
nuovo ordinamento edilizio della città di<br />
Bolzano, approvato recentemente, ne è la<br />
conferma. Esso prescrive, tra l‘altro, che<br />
dall’11 maggio 2007 le nuove costruzioni che<br />
sorgono nella città-capoluogo oppure i<br />
vecchi edifici che vengono restaurati fino al<br />
50% debbano rispettare almeno lo standard<br />
richiesto dalle casa-clima B (un consumo<br />
equivalente di massimo 5 litri di gasolio per<br />
metro quadrato). Le case clima A e B devono,<br />
inoltre, produrre fino al 25% di energia<br />
per mezzo di impianti fotovoltaici oppure di<br />
pannelli solari. Grazie a questo nuovo ordinamento,<br />
il Comune di Bolzano ha conquistato<br />
una posizione leader in Italia per quel<br />
che concerne l‘edilizia sostenibile. Nelle<br />
altre località altoatesine, i nuovi edifici<br />
devono possedere i requisiti richiesti dalle<br />
case-clima A, B oppure C. “Oggi, lo standard<br />
prescritto dalla casa-clima rappresenta,<br />
ben oltre i confini provinciali, il punto di<br />
riferimento nel campo dell‘edilizia sostenibile<br />
e di qualità. Gli edifici certificati caseclima<br />
contribuiscono non solo a far risparmiare<br />
risorse e a rispettare il clima, ma<br />
anche a diminuire la dipendenza da forniture<br />
di materie prime estere”, dice Norbert<br />
Lantschner, Direttore dell‘Agenzia<br />
CasaClima della Provincia di Bolzano e precursore<br />
dell‘iniziativa casa-clima. In considerazione<br />
dell‘elevato numero di visitatori<br />
registrato alla scorsa edizione di<br />
“Klimahouse”, nel 2008 gli orari di apertura<br />
saranno prolungati fino a sera. Gli operatori<br />
potranno accedere alla manifestazione il<br />
17 e il 18 gennaio dalle ore 9 alle ore 20,00<br />
mentre il pubblico generico il 19 e il 20 gennaio<br />
dalle ore 9 alle ore 19,00. Ulteriori informazioni<br />
sulla fiera internazionale specializzata<br />
al sito www.klimahouse.it
#18 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Un esempio di conciliazione a Bolzano<br />
Una soluzione alternativa<br />
delle controversie<br />
Pubblichiamo il lodo arbitrale emesso<br />
a Bolzano il 9 agosto scorso: una conciliazione<br />
che costituisce un esempio di soluzione<br />
alternativa delle controversie condominiali,<br />
frutto di un accordo tra la locale sezione<br />
<strong>Anaci</strong> e un’Associazione di consumatori.<br />
Lodo arbitrale: emesso in data 9 agosto<br />
2007 dall’organo di conciliazione<br />
CTCU/ANACI presso il Centro Tutela<br />
Consumatori ed Utenti su richiesta<br />
dell’Assemblea dei Condomini del<br />
Condominio “Adriana” in data 30 aprile<br />
2007 con precisazione aggiuntiva in<br />
data 25 giugno 2007 e dopo aver effettuato<br />
il sopralluogo in data 7 giugno<br />
2007 e sentite le parti in data 19 e 26<br />
giugno 2007.<br />
Premessa<br />
La domanda di conciliazione presentata<br />
in data 1.05.2007 viene sostituita a tutti<br />
gli effetti dal deliberato dell’Assemblea<br />
condominiale in data 30.04.2007 che<br />
demanda all’arbitrato la giusta divisione<br />
della spesa di cui all’oggetto del<br />
contendere , con l’impegno di tutti i<br />
condomini interessati di assumere in<br />
proprio la validità e la insindacabilità<br />
erga omnes della decisione arbitrale.<br />
Oggetto del contendere<br />
Nel condominio Adriana di San Giacomo<br />
di Laives, si verificano continue infiltrazioni<br />
d’acqua nei locali seminterrati siti<br />
fuori dal perimetro del fabbricato; l’assemblea<br />
dei condomini ha deliberato in<br />
data 30 aprile 2007 il rifacimento dell’impermeabilizzazione<br />
di detti locali,<br />
senza raggiungere un accordo sulle<br />
modalità di suddivisione della spesa.<br />
Ad oggi non è dato di sapere con cer-<br />
tezza l’origine delle infiltrazioni e cioè<br />
se dipendono da normale degrado<br />
(vetustà) dell’impermeabilizzazione che<br />
ha circa 30 anni o da danneggiamenti<br />
causati dall’uso improprio dei giardini<br />
di proprietà esclusiva siti sopra il solaio<br />
(dovuti ad esempio alla messa a dimora<br />
ed alla crescita di piante di alto fusto,<br />
all’infissione di pali, alla creazione di<br />
piccoli stagni o anche all’eventuale<br />
riporto di terreno oltre il livello originario<br />
con possibilità di supero dei risvolti<br />
delle guaine e/o maggior carico che –<br />
seppur in misura ridotta – potrebbe<br />
accelerare il degrado del sistema).<br />
Conseguentemente le note che seguono<br />
si riferiscono al caso più generale di<br />
normale degrado delle impermeabilizzazioni<br />
dovuto alla vetustà della costruzione,<br />
così come valutato dal tecnico<br />
intervenuto in assemblea e che ha<br />
redatto il capitolato d’appalto per il<br />
rifacimento dell’impermeabilizzazione<br />
della copertura dei locali seminterrati,<br />
ma che devono essere riviste qualora –<br />
in corso d’opera – si determini che il<br />
deterioramento sia stato causato da un<br />
comportamento non consono di uno o<br />
più proprietari dei giardini.<br />
Inoltre risulta che l’acqua meteorica<br />
proveniente dal tetto della casa si riversa<br />
dai pluviali direttamente nei giardini<br />
sopra la guaina impermeabilizzante e<br />
senza una sua rete indipendente di<br />
smaltimento o drenaggio, utilizzando<br />
indirettamente gli scarichi dei giardini e<br />
contribuendo quindi – in qualche misura<br />
– all’aggravamento del problema,<br />
con conseguente necessità di una partecipazione<br />
alla spesa da parte di chi ha<br />
in uso il tetto quale copertura del fabbricato.<br />
Note tecniche<br />
La soletta esplica la funzione di tetto<br />
per i locali seminterrati; dal punto di<br />
vista teorico, la stessa va resa impermeabile<br />
all’acqua indipendentemente<br />
dalla proprietà e dall’uso che sulla<br />
parte superiore se ne possa fare; d’altra<br />
parte essa rappresenta il sostegno per i<br />
giardini anche se, sempre dal punto di<br />
vista teorico, non sarebbe necessaria<br />
qualora gli stessi fossero in terrapieno. È<br />
comunque indubbia la funzione prevalente<br />
ad uso di copertura che detta<br />
soletta esplica a vantaggio dei locali<br />
seminterrati.<br />
Va infine precisata la sostanziale differenza<br />
che esiste fra la presenza sul livello<br />
superiore di un piano di calpestio o<br />
un luogo di transito a piedi o con veicoli<br />
piastrellato o lastricato che, con le<br />
notevoli escursioni termiche (+50°C di<br />
giorno sotto il sole estivo e -10°C in<br />
inverno) trasmesse alla guaina e le<br />
vibrazioni indotte, affaticano notevolmente<br />
l’impermeabilizzazione e ne<br />
accorciano inevitabilmente la durata.<br />
Per contro, la presenza di un giardino<br />
sopra la soletta, con il suo strato di<br />
terra vegetale che si comporta da isolante<br />
termico, riduce i movimenti<br />
indotti dalle dilatazioni termiche ed in<br />
ultima analisi, qualora si abbia l’accortezza<br />
di impiantare arbusti a limitato<br />
sviluppo di radici, riduce notevolmente<br />
l’impatto sull’impermeabilizzazione.<br />
Osservazioni di diritto<br />
Preliminarmente va quindi valutato in<br />
via equitativa l’uso che ciascun prota-
“<br />
la spesa complessiva va<br />
rapportata ai metri<br />
quadri d’intervento per<br />
ogni singolo giardino e<br />
per ogni singolo locale<br />
gonista/attore può fare della cosa, ai<br />
sensi dell’art. 1123 secondo comma del<br />
codice civile, partendo dalla constatazione<br />
che è controverso in giurisprudenza<br />
quale sia il corretto criterio per<br />
procedere alla ripartizione delle spese<br />
tenendo presente che gli artt. 1125 e 1126<br />
enunciano modalità di applicazione<br />
nettamente differenti (a titolo esemplificativo<br />
vedi Cassazione n.11283/1998 e<br />
n. 18194/2005). In sintesi, l’art. 1126 c.c.<br />
prevede la ripartizione delle spese di<br />
manutenzione, riparazione e ricostruzione<br />
in ragione di un terzo a carico dei<br />
condomini (nel caso specifico i proprietari<br />
dei giardini) che ne abbiano l’uso<br />
esclusivo, restando gli altri due terzi<br />
della stessa spesa a carico dei proprietari<br />
dei vani sottostanti, ai quali i primi<br />
servono da copertura. L’art. 1125 c.c.<br />
invece prevede la ripartizione delle<br />
spese relative alla soletta in parti uguali<br />
tra i proprietari dei piani l’uno all’altro<br />
soprastanti, lasciando a carico del proprietario<br />
soprastante gli oneri per il<br />
piano di calpestio ed a carico del sottostante<br />
gli oneri per l’intonaco e la tinteggiatura<br />
delle volte. Quanto sopra nel<br />
caso più generale di normale deperimento<br />
d’uso dell’impermeabilizzazione<br />
oggetto dell’intervento manutentivo,<br />
mentre qualora venga accertato che le<br />
infiltrazioni siano riconducibili ad errori<br />
di progettazione o di esecuzione o di<br />
utilizzo della struttura e/o dei giardini<br />
diverse sarebbero le conseguenze, per<br />
le evidenti assunzioni di responsabilità<br />
seminterrato“<br />
UNA PANORAMICA DI BOLZANO<br />
risarcitoria come sopra già evidenziato<br />
e comunque da quantificare. Da ultimo<br />
va precisato che a carico dei proprietari<br />
dei giardini è implicita la servitù di utilizzare<br />
il bene senza aggravio per una<br />
futura manutenzione della guaina<br />
impermeabilizzante, per cui eventuali<br />
manufatti e/o impianti realizzati in<br />
epoca successiva alla vendita del fabbricato<br />
da parte dell’impresa costruttrice,<br />
vanno spostati e ricollocati in opera<br />
con oneri a carico dei proprietari medesimi.<br />
Osservazioni di merito e conclusioni<br />
• Premesso che la complessità dell’oggetto<br />
del contendere non permette una<br />
interpretazione univoca degli articoli di<br />
legge e della giurisprudenza di merito;<br />
• constatato che quindi una valutazione<br />
equitativa ai sensi dell’art. 1123 secondo<br />
comma, e applicando il buon senso del<br />
padre di famiglia rispecchia al meglio il<br />
criterio di giustizia rapportato alla logica<br />
di un lodo arbitrale;<br />
• verificato che ogni decisione difforme<br />
potrebbe dare seguito a contenziosi<br />
onerosi e infine inconcludenti in termini<br />
di necessità e inderogabilità degli interventi<br />
del resto già deliberati;<br />
• tutto ciò premesso, il collegio, alla<br />
luce delle considerazioni svolte e delle<br />
valutazioni giuridiche esposte, ritiene<br />
equa e corrispondente una suddivisione<br />
delle spese determinata come segue :<br />
60% a carico dei locali seminterrati;<br />
30% a carico dei giardini;<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #19<br />
ATTUALITÀ<br />
10% a carico dei proprietari del tetto,<br />
nel caso si accerti lo scarico diretto dei<br />
pluviali nei giardini.<br />
A maggior dettaglio si precisa che :<br />
• la spesa complessiva va rapportata ai<br />
metri quadri d’intervento per ogni singolo<br />
giardino e per ogni singolo locale<br />
seminterrato;<br />
• la quota relativa alla parte di corsia<br />
garage interessata dai lavori va corrisposta<br />
da chi ne ha l’uso, in ragione<br />
millesimale;<br />
• eventuali spese relative ai pluviali del<br />
tetto saranno ripartiti fra tutti i condomini<br />
che lo utilizzano;<br />
• eventuali oneri per lo smaltimento delle<br />
acque meteoriche complessive (rete e pozzetti<br />
perdenti) resteranno a carico dei proprietari<br />
del tetto in rapporto alla superficie<br />
del tetto e dei giardini.<br />
Le spese relative al ripristino dei giardini,<br />
nelle condizioni originarie all’atto<br />
della fine dei lavori da parte dell’impresa<br />
costruttrice ed alla eventuale tinteggiatura<br />
e/o sistemazione dell’intonaco<br />
sottostante, vanno comprese nelle<br />
spese di rifacimento dell’impermeabilizzazione<br />
da suddividersi con i criteri<br />
sopra indicati, mentre gli oneri per lo<br />
spostamento provvisorio delle opere e<br />
degli impianti realizzati dai proprietari<br />
dei giardini in epoca successiva alla<br />
costruzione del fabbricato rimarranno a<br />
carico di questi ultimi.<br />
Il Collegio di conciliazione<br />
Walter Moro Alfred Frei
#20 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Tecnologia innovativa per il risanamento dei condotti fumari con sistema non distruttivo<br />
Canne fumarie gonfiabili<br />
senza grandi opere murarie<br />
Le nuove tecnologie sono ormai così evolute<br />
anche nel campo delle canne fumarie<br />
che non è più necessario intervenire in<br />
modo distruttivo; pertanto, per risanare o<br />
intubare una canna fumaria esistente, non<br />
bisogna più effettuare grandi opere murarie,<br />
con vantaggi evidenti e facilmente<br />
intuibili.<br />
La tecnologia proposta da Elenca risolve<br />
quasi in assoluto ogni problema di risanamento<br />
interno, fino a grandi dimensioni,<br />
anche in presenza di curve, strozzature,<br />
gomiti o altri impedimenti, sempre e<br />
comunque nel rispetto delle normative<br />
vigenti.<br />
Con Elenca innumerevoli problemi che<br />
con i metodi tradizionali sembravano difficili<br />
da risolvere,diventano estremamente<br />
semplici.<br />
Elenca fornisce solo agli installatori autorizzati<br />
le manichette richieste su misura in<br />
materiale composito nelle due tipologie:<br />
- FURANFLEX ® adatto per le canne fumarie<br />
di caldaie a gas, G.p.l. e gasolio, consigliato<br />
per apparecchi a condensazione e<br />
idoneo inoltre al risanamento di cappe di<br />
cucine civili e di ristorazione, pluviali e<br />
condotti di ventilazione in genere.<br />
- FURANFLEX ® “L” specifico per il risanamento<br />
interno di canne fumarie di stufe e<br />
camini a legna, pellets e altri combustibili<br />
solidi.<br />
L’installazione di questa tecnologia deve<br />
essere effettuata solo da parte di personale<br />
tecnicamente preparato ed autorizzato e<br />
si sviluppa nel seguente modo:<br />
A - Si cala la manichetta nel condotto da<br />
ripristinare che può essere in cemento,<br />
eternit, pietra, acciaio , mattoni o altra<br />
tipologia di materiale.<br />
B - Viene gonfiata per mezzo di una<br />
apposita macchina che produce vapore a<br />
bassa pressione e la manichetta grazie<br />
alla sua elasticità si adatta alla forma del<br />
cavedio nel quale viene inserita.<br />
C - Il processo di cristallizzazione del<br />
materiale composito richiede da 1 a 2 ore<br />
ed in seguito il prodotto indurisce in<br />
modo irreversibile.<br />
La manichetta, essendo un corpo unico<br />
senza giunzioni fino a 70 metri (con possibilità<br />
di aumento), non risente dei vari<br />
stress termici dovuti ai normali cicli di<br />
riscaldamento – raffreddamento della<br />
canna fumaria, garantendo la tenuta. Il<br />
risultato è una canna fumaria con parete<br />
interna liscia ma rigida, resistente alla corrosione<br />
delle condense acide dei fumi.<br />
Elenca S.r.l. nasce da una ditta di installazione<br />
con esperienza ventennale nel<br />
campo delle canne fumarie ed è proiettata<br />
verso i migliori aggiornamenti tecnici in<br />
materia di risanamento di camini canne<br />
fumarie, volti a cercare proposte innovative,<br />
sicure ed omologate, per offrire alla<br />
nostra clientela le soluzioni più idonee e le<br />
tecniche più avanzate per il recupero dei<br />
vecchi sistemi fumari, ora non solo in Italia<br />
ma anche in Spagna e Portogallo.<br />
Ulteriori informazioni su Elenca S.r.l. e<br />
sulla tecnologia possono essere richieste a<br />
mezzo fax al nr.0522 /986694 , e-mail<br />
elencasrl@tin.it oppure sono disponibili<br />
sul sito www.elenca.it
<strong>Amministrare</strong> immobili<br />
✒<br />
IInserto<br />
Il linguaggio dei numeri<br />
a cura del Centro Studi Nazionale
#22 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Il linguaggio dei numeri<br />
a cura del Centro Studi Nazionale<br />
CODICI FISCALI CONDOMINIALI<br />
Il Centro Studi Nazionale ANACI ha evidenziato all’Agenzia<br />
delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento (Ufficio<br />
Ricerca dati e notizie) che, in occasione di verifiche fiscali,<br />
viene contestata agli amministratori di condominio la<br />
gestione di condomìni dei quali risulterebbero legali rappresentanti<br />
in base ai dati dell’anagrafe tributaria (codice<br />
fiscale intestato ad ogni condominio).<br />
In effetti, non essendo previsti, com’è noto, elenchi o registri<br />
tenuti da autorità pubbliche per l’individuazione in<br />
tutto il Paese dei rappresentanti legali (tab. 1 - n. 324.749)<br />
delle varie amministrazioni condominiali (n. 839.168), il<br />
problema si determina in quanto la normativa non prescrive<br />
obblighi di variazione della rappresentanza stessa né per<br />
l’amministratore uscente, né per il subentrante; aggiungasi<br />
che le comunicazioni “spontanee” da parte dei sostituiti,<br />
che hanno interesse a rettificare la loro presenza anagrafica<br />
fiscale, non vengono registrate nella banca dati dei codici<br />
condominiali che, come specificato nel certificato di attribuzione,<br />
viene rilasciato ai soggetti diversi da persone fisiche,<br />
non contribuenti IVA.<br />
In occasione di un incontro con i responsabili dell’ufficio<br />
anzidetto il CSN ha evidenziato che gli uffici finanziari rifiutano<br />
l’inserimento di una società quale rappresentante<br />
legale del condominio, nonostante tale amministrazione<br />
societaria sia prevista sia nel Modello UNICO che negli studi<br />
di settore e ritenuta legittima dalla giurisprudenza della<br />
Cassazione (sentenza n. 22840 del 24/10/2006).<br />
NESSUN OBBLIGO DI VARIAZIONE DATI<br />
Nel DPR n. 605/1973 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria<br />
ed al codice fiscale dei contribuenti) non è precisato<br />
l’obbligo (né la sanzione per l’eventuale inadempimento) di<br />
comunicare la “variazione dati” ovvero la diversa rappresentanza<br />
legale che si determina con la nomina di un nuovo<br />
amministratore condominiale; variazione che potrebbe essere<br />
comunicata sia dall’amministratore uscente o, meglio,<br />
dall’amministratore subentrante. Quest’ultimo, però,<br />
potrebbe avere interesse a nascondere la nuova rappresentanza<br />
per motivi fiscali, mentre l’amministratore sostituito è<br />
esposto ad accertamenti per compensi non dichiarati,<br />
ma……non percepiti.<br />
Il DPR 19/9/1973, n. 605, all’art. 7, “Comunicazioni all’anagrafe<br />
tributaria”, comma 9, prevede che “gli amministratori<br />
di condominio degli edifici devono comunicare annualmente<br />
all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi<br />
acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi<br />
fornitori. Con decreto del Ministero delle Finanze sono stabiliti<br />
il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni”.<br />
Il successivo comma 10 dispone che “le comunicazioni di cui<br />
ai precedenti commi devono indicare il numero del codice<br />
fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono<br />
e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente<br />
o della persona che ne è autorizzata secondo l’ordinamento<br />
dell’ente stesso”.<br />
Si tratta, come noto, dell’obbligo istituito e poi attuato<br />
mediante il cosiddetto modello “AC” allegato alla dichiarazione<br />
dei redditi, il cui obbligo sussiste per l’amministratore<br />
in carica alla data di chiusura del periodo d’imposta, a<br />
nulla rilevando l’eventuale decadenza dalla carica alla data<br />
di presentazione della dichiarazione dei redditi; l’inadempienza<br />
all’obbligo comporta l’irrogazione delle sanzioni<br />
contemplate dall’art. 13, comma 2, del decreto stesso: “chi<br />
omette le comunicazioni previste dall’articolo 7 è punito con<br />
la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire<br />
dieci milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di<br />
comunicazioni incomplete o inesatte”, ma la norma nulla<br />
dispone circa l’omissione della comunicazione riguardo alla<br />
sostituzione dell’amministratore.<br />
Analizzando, per completezza, il sistema sanzionatorio<br />
amministrativo ossia i tre decreti legislativi nn. 471, 472 e<br />
473 del 1997, non possono nemmeno ravvisarsi gli estremi,<br />
dell’applicazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 471 (“altre violazioni<br />
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore<br />
aggiunto”), che rappresenta nel sistema sanzionatorio tributario<br />
una sorta di anello di “chiusura” per le violazioni<br />
non altrove specificate.<br />
Infatti, il primo comma di detta disposizione, stabilisce che<br />
“sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila<br />
a lire quattro milioni le seguenti violazioni:<br />
• Omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge<br />
tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia<br />
di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri<br />
di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e<br />
di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni<br />
con dati incompleti o non veritieri;<br />
• Inottemperanza all’invito a comparire o a qualsiasi altra<br />
richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell’esercizio<br />
dei poteri loro conferiti.<br />
Non è dunque ravvisabile, stando al tenore letterale della<br />
disposizione nonché alla sua ratio, che intende contrastare<br />
condotte “reticenti” del contribuente già coinvolto in indagini<br />
e/o in fase istruttoria da parte di organi di controllo<br />
dell’amministrazione finanziaria, l’applicazione di alcuna di<br />
dette disposizioni.
Fonte: Ministero dell’Economia - Ufficio Studi<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #23<br />
INSERTO
#24 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
quanto ad eventuali controlli, derivanti dall’utilizzo dei dati<br />
a disposizione dell’Anagrafe tributaria (attività, questa,<br />
peraltro fortemente sollecitata dal legislatore con le modifiche<br />
apportate in materia di ricezioni flussi dati da parte<br />
dell’Anagrafe tributaria recepite dalla circolare n. 2/E.<br />
In effetti, nel caso in cui l’amministratore uscente non si<br />
adoperi per la comunicazione della cessazione della carica<br />
potrebbero venirsi a creare dei “corto circuiti informativi” in<br />
seno all’Anagrafe tributaria.<br />
Fonte: Ministero dell’Economia - Ufficio Studi<br />
Fonte: Ministero dell’Economia - Ufficio Studi<br />
In altre parole, non sussistendo obblighi in tel senso, nemmeno<br />
in ambito extrafiscale come invece si verifica per le<br />
società le quali sono tenute a comunicare la variazione degli<br />
amministratori al competente Registro delle Imprese, si<br />
riscontra che il “subentro” operato dal nuovo amministratore,<br />
le cui “tracce” sono rinvenibili in una serie di adempimenti<br />
tra i quali il versamento delle ritenute o l’insorgenza<br />
del successivo obbligo di compilazione del modello “AC”,<br />
non è sufficiente all’Anagrafe tributaria per l’aggiornamen-
Fonte: Ministero dell’Economia - Ufficio Studi<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #25<br />
INSERTO
to degli archivi. Ragioni, queste, che potrebbero condurre<br />
l’Agenzia delle entrate a riscontrare, da un lato, il dato inerente<br />
la numerosità degli stabili amministrati e, dall’altro, il<br />
numero inferiore delle comunicazioni “AC” presentate a cura<br />
dello stesso professionista: non solo, un “incrocio” ancora<br />
più pernicioso potrebbe anche scaturire dalla risultanza dell’anagrafe<br />
tributaria con il dichiarato dal professionista nel<br />
modello rilevante ai fini degli studi di settore (il quale<br />
richiede l’indicazione della numerosità della clientela).<br />
Un ulteriore incrocio dei dati disponibili sarà possibile<br />
all’Agenzia delle Entrate utilizzando i riferimenti del Mod.<br />
770 che, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, dovrà<br />
essere presentato da quasi tutti i condomini a seguito dell’istituzione<br />
della ritenuta di acconto 4% sui corrispettivi di<br />
appalto e contratti d’opera; l’amministratore deve indicare<br />
il proprio numero di codice fiscale e la “data di decorrenza<br />
della carica” (una novità del Mod. 770/2007) che dovrebbe<br />
però più chiaramente riferirsi alla prima nomina e non alle<br />
successive conferme.<br />
INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO PROFESSIONALE<br />
Le indicazioni dell’Ufficio Studi e Politiche fiscali del<br />
Ministero dell’Economia e Finanze a seguito del trattamento<br />
dei dati desunti dalle certificazioni di attribuzione dei codici<br />
fiscali condominiali sono molto importanti per meglio individuare<br />
l’ambito professionale di riferimento.<br />
E’ stata così individuata l’esistenza , al 31 dicembre 2005, di<br />
n. 839.168 edifici in condominio (Tab. 1) che conferma la<br />
stima del Censis (2° Rapporto marzo 2006) elaborata con<br />
riferimento ai dati del censimento delle famiglie e delle abitazioni<br />
del 2001. Il CSN ha comunque documentato<br />
all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione di codici fiscali<br />
duplicati per alcuni condomìni sollecitando procedure per<br />
le opportune rettifiche.<br />
Il Ministero ha quindi lavorato i dati disponibili nei certificati<br />
di attribuzione dei codici fiscali in questione considerando<br />
i condomìni gestiti dallo stesso rappresentante legale<br />
per individuare il numero di coloro che svolgono in Italia<br />
l’attività di amministratore (Tab. 1 – n. 324.749) anche se<br />
non sempre professionalmente.<br />
Per approfondire tale ultima valutazione ha quindi elaborato<br />
la Tabella 2 nella quale è evidenziato l’elevato numero di<br />
coloro che amministrano un solo edificio (n. 265.649) in<br />
gran parte gli stessi comproprietari che si occupano direttamente<br />
della gestione condominiale, spesso a turno annuale<br />
ed in modo gratuito. L’ambito strettamente professionale<br />
potrebbe quindi restringersi a coloro che gestiscono da<br />
quattro condomìni ad oltre 90, che nella stessa tabella risultano<br />
complessivamente 27.509.<br />
Si ha motivo comunque di ritenere che l’incidenza degli evidenziati<br />
errori riguardanti la rappresentanza legale non<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #27<br />
INSERTO<br />
modifica sostanzialmente la selezione per classi di condomìni<br />
gestiti.<br />
Ancora più interessante si dimostra l’esame della distribuzione<br />
provinciale degli amministratori di condominio e del<br />
numero medio degli edifici gestiti per amministratore (Tab.<br />
3); può essere utile per conoscere il “mercato” locale e<br />
quindi la potenziale disponibilità di incarichi professionali,<br />
guardando anche oltre i limiti delle città capoluogo, nonché<br />
per individuare il diverso grado di professionalità nelle<br />
varie provincie italiane.<br />
Emblematico il raffronto dei dati di Milano e Bari: la prima,<br />
con un numero di edifici condominiali superiore (62.765<br />
rispetto a 38.151) ha un numero di amministratori inferiore<br />
(12.469 rispetto a 20.720) e quindi una media di 5,03<br />
condomìni da ciascuno gestiti rispetto all’1,84 di Bari (la<br />
media è comunque influenzata dall’elevato numero di chi<br />
amministra un solo condominio). Roma ha il primato degli<br />
amministratori in attività (n. 23.000) certamente non proporzionale<br />
al numero degli associati ANACI (è un’altra indagine<br />
da effettuare); la capitale “ministeriale” nasconde<br />
tanti dopolavoristi nonostante le previste incompatibilità<br />
(legge n. 622/96) in un sommerso rilevante, mai esattamente<br />
quantificato, in assenza anche di una norma generalizzata<br />
che preveda l’imponibilità ai fini IVA dei corrispettivi<br />
derivanti dall’attività di amministratore condominiale, come<br />
sollecitato anche dalla Commissione tributaria regionale del<br />
Lazio (30/11/1998 e 5/7/2005).<br />
LE INDICAZIONI DEI MODELLI 770<br />
La Tabella 4 espone dati in sensibile evoluzione, la cui fonte<br />
è sempre l’Uffici Studi e Politiche fiscali del Ministero<br />
dell’Economia; le dichiarazioni dei condomìni sostituti di<br />
imposta sono aumentate da 328.488 per il periodo d’imposta<br />
2002 a 375.139 per il 2005 (+ 46.651) con la distribuzione<br />
provinciale evidenziata in tabella.<br />
Come sopra sottolineato, dal periodo d’imposta 2007, a<br />
seguito dell’istituzione della nuova ritenuta d’acconto del<br />
4% sui corrispettivi relativi ad appalti e contratti d’opera<br />
(legge n. 296/2006 e circolare 7/E del 7/2/2007), saranno<br />
esentati dalla presentazione del Mod. 770 soltanto i condomìni<br />
senza ascensore (la manutenzione è obbligatoria), le<br />
cui parti comuni non necessitano di interventi elettrici,<br />
idraulici, murari o per servizi vari (es. verifica estintori) e<br />
che non liquidano compensi a professionisti (avvocati,<br />
ingegneri, geometri, consulenti fiscali, ecc.) ed allo stesso<br />
amministratore. L’esiguità di tali esenzioni consentirà di<br />
valutare meglio il fenomeno dell’evasione fiscale incrociando<br />
i dati relativi al rappresentante legale del condominio,<br />
obbligando quindi molti amministratori ad uscire allo scoperto<br />
o a lasciare gli incarichi ai professionisti iscritti ad<br />
associazioni riconosciute.<br />
Carlo Parodi
<strong>Amministrare</strong> immobili #29<br />
PROFESSIONE<br />
Sviluppo del sistema delle competenze<br />
dell’amministratore: studio preliminare<br />
di Giuseppe D’Amore e Marco Lombardozzi<br />
La nostra professione è nata un poco alla<br />
volta, partita in sordina è esplosa via via<br />
negli anni di pari passo al proliferare di<br />
edifici in condominio che si è avuto in<br />
tutta Italia e negli anni, complici anche i<br />
legislatori, si è arricchita di competenze<br />
sempre più specifiche diventando una<br />
professione cui manca ormai solamente il<br />
riconoscimento giuridico che ultimamente<br />
pare sempre più vicino.<br />
Tutti, quando parliamo della professione<br />
dell’amministratore di immobili concordiamo<br />
sul fatto che ormai questo professionista<br />
deve avere conoscenze che spaziano<br />
in moltissimi campi tanto che qualcuno,<br />
a ragione, ha affermato che il<br />
mestiere dell’amministratore è uno dei più<br />
difficili che si possano intraprendere.<br />
Tuttavia, ogni qualvolta si a legge il programma<br />
dei corsi di avviamento alla professione<br />
che vengono organizzati in tutta<br />
Italia, provo un senso di delusione perché<br />
non vi trovo praticamente mai niente di<br />
più di un mero elenco di lezioni tecniche<br />
dedicate agli articoli del codice civile che<br />
regolano la materia così come un elenco<br />
di lezioni dedicate ad argomenti squisitamente<br />
tecnici; difficilmente si trovano<br />
spazi dedicati a materie apparentemente<br />
lontane dalla professione di amministratore<br />
di condominio ma che in realtà sarebbero<br />
da tenere in grande considerazione<br />
per completare la formazione dei nuovi<br />
professionisti, materie che dovrebbero poi<br />
essere riprese ed approfondite negli anni<br />
grazie ad una serie di corsi di aggiornamento,<br />
a me piace definirli “master”, così<br />
da portare sempre più in alto le competenze<br />
di ogni singolo professionista.<br />
Materie come la Psicologia trovano piccoli<br />
spazi marginali,costituiti da pochissime<br />
ore, generalmente una giornata nei casi<br />
migliori, cui poi non viene dato alcun<br />
seguito preferendosi l’organizzazione di<br />
seminari legati a questioni meramente<br />
tecniche.<br />
Nessuno ha capito sino ad oggi che è<br />
necessario dare maggiore spazio a queste<br />
materie e che nel nostro lavoro ormai non<br />
c’è niente da inventare se non l’adattare<br />
alle nostre esigenze metodologie di lavoro<br />
prese in prestito da altre professioni.<br />
Ecco quindi che nasce il progetto di dare<br />
vita ad un master in psicologia dedicato<br />
agli amministratori professionisti ed ecco<br />
che nasce un progetto di un primo blocco<br />
di lezioni per un totale di 32 ore organizzato<br />
con Giuseppe D’Amore che, per vicissitudini<br />
personali, oltre che essere psicologo<br />
conosce a fondo il nostro lavoro quotidiano<br />
con tutte le problematiche da<br />
affrontare e superare nel rapporto con i<br />
nostri clienti.<br />
Al master hanno partecipato 14 professionisti<br />
della provincia di Bolzano che dopo<br />
quattro sabati consecutivi da otto ore ciascuno<br />
di lezione si sono lasciati con la promessa<br />
di tornare ad approfondire tutti i<br />
temi trattati.<br />
Nasce allora l’idea di creare un laboratorio<br />
per studiare la professione di amministratore<br />
con lo scopo di riuscire a costruire,<br />
attraverso studi successivi, il sistema delle<br />
competenze di questi professionisti; infatti<br />
attraverso questa metodologia è possibile<br />
stabilire quali sono le attività concrete e<br />
operative che vengono “utilizzate” ogni<br />
qualvolta si svolge una particolare attività.<br />
Come prodotto finale di questa metodologia,<br />
una volta conosciute le attività<br />
svolte, i comportamenti osservabili, le abilità<br />
e le conoscenze necessarie per metterle<br />
UN’IMMAGINE DEL CONVEGNO ANACI DI CAGLIARI<br />
in atto, sarà possibile una programmazione<br />
efficiente ed efficace del curriculum<br />
formativo indispensabile per potere esercitare<br />
la professione di amministratore di<br />
immobili in modo da garantire ai clienti<br />
uno standard di qualità nelle prestazioni<br />
professionali a loro erogate.<br />
Il lavoro di seguito presentato costituisce<br />
un tentativo di svolgere la prima fase di<br />
questo processo; la procedura della metodologia<br />
è questa: si richiede ai partecipanti<br />
di pensare alla propria attività professionale<br />
e di descriverla nel loro fare<br />
concreto di tutti i giorni cercando di riportare<br />
almeno 12 attività operative concretamente<br />
svolte. Ognuna delle attività viene<br />
chiamata “area chiave di operatività” in<br />
quanto senza di essa non è possibile svolgere<br />
con efficacia e con efficienza l’attività<br />
professionale. Successivamente si chiede<br />
agli amministratori di valutare ogni attività<br />
secondo due criteri: l’importanza e la<br />
difficoltà. Ognuno di questi criteri ha<br />
quattro livelli: alta, medio alta, medio<br />
bassa e bassa. Poiché le attività sono<br />
almeno dodici, si chiede ai partecipanti di<br />
individuare tra di esse tre che presentano<br />
una difficoltà alta, tre con difficoltà medio<br />
alta, tre con difficoltà medio bassa e tre<br />
con difficoltà bassa. La stessa cosa viene<br />
fatta per il criterio della difficoltà per cui si<br />
avranno tre attività con difficoltà alta, tre<br />
con difficoltà medio alta, tre con difficoltà
#30 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
medio bassa e tre con difficoltà bassa.<br />
Incrociando queste valutazioni su un sistema<br />
di assi cartesiani su cui metteremo in<br />
ascissa la difficoltà e in ordinata l’importanza<br />
avremo la seguente schematizzazione<br />
delle attività:<br />
routine: attività valutate con importanza<br />
bassa e medio bassa + difficoltà bassa e<br />
medio bassa<br />
minacce: attività valutate con importanza<br />
bassa e medio bassa + difficoltà medio<br />
alta e alta<br />
opportunità: attività valutate con importanza<br />
medio alta e alta + difficoltà bassa e<br />
medio bassa<br />
sfide: attività valutate con importanza<br />
medio alta e alta + difficoltà medio alta e<br />
alta. Dopo che l’intero processo è stato<br />
svolto individualmente si chiede ai partecipanti<br />
di ripeterlo in gruppo cercando di<br />
condividere e concordare sia le dodici<br />
attività sia le valutazioni di ogni attività<br />
secondo i due criteri della importanza e<br />
della difficoltà. La discussione di gruppo è<br />
la parte più interessante del metodo perché<br />
permette agli amministratori di concordare<br />
e di stabilire quali sono le attività<br />
chiave che costituiscono la loro professione.<br />
La metodologia è stata applicata a<br />
margine del percorso formativo realizzato<br />
appunto in occasione del master realizzato<br />
dalla Sezione ANACI di Bolzano su un piccolo<br />
campione di amministratori.<br />
E’ stato chiesto ai partecipanti di riportare<br />
sul seguente modulo “cosa fa concretamente”,<br />
nella sua prassi operativa quotidiana,<br />
un amministratore di condominio<br />
quando svolge la propria professione cercando<br />
di esprimerlo secondo il concetto di<br />
area chiave di operatività intendendosi in<br />
tale senso una attività senza la quale la<br />
suddetta professione non può esistere;<br />
chiave è anche riferito al fatto che tale<br />
attività determina e definisce la professionalità.<br />
I partecipanti sono stati invitati<br />
prima singolarmente a riportare nell’apposito<br />
modulo (fig.1) quante più attività<br />
fosse possibile fino ad un numero massi-<br />
mo di 14.Una volta riportate le attività il<br />
partecipante è stato poi invitato a valutarle<br />
secondo due criteri:<br />
• il criterio dell’Importanza (Imp): definito<br />
come la possibilità o capacità di<br />
influire sugli ambienti, sul contesto e sulle<br />
attività delle persone. Importanza è ciò<br />
che può conferire visibilità, autorevolezza,<br />
credito e influenza a chi agisce. Può far<br />
guadagnare considerazione, stima e prestigio<br />
e pertanto essere fonte di gratificazione<br />
professionale ed autostima.<br />
• il criterio della Difficoltà (Diff): definito<br />
come la presenza di motivi o circostanze<br />
che si frappongono al facile e regolare<br />
svolgimento o conseguimento di qualcosa.<br />
Produce solitamente uno stato di allertamento<br />
e sforzo elevato finalizzato a<br />
superare ostacoli, impedimenti, complicazioni.<br />
Difficoltà è ciò che può indurre in<br />
errore, può far sbagliare a causa di incertezza,<br />
complessità, risorse scarse.<br />
Entrambi i criteri Imp. Diff. potevano assumere<br />
4 valori diversi:<br />
A= alto<br />
MA=medio alto<br />
MB=medio basso<br />
B=basso<br />
Questo voleva dire che ad esempio le attività<br />
svolte dagli amministratori potevano<br />
essere valutate altamente difficili oppure<br />
difficili in modo medio alto oppure difficili<br />
in modo medio basso o infine difficile in<br />
modo basso cioè poco difficili ecc.<br />
Una volta che tutti i partecipani avevano<br />
singolarmente riportato le attività e le<br />
avevano valutate sia secondo il criterio<br />
dell’importanza sia secondo il criterio<br />
della difficoltà, sono stati suddivisi in tre<br />
gruppi (GRUPPO 1, GRUPPO 2, GRUPPO 3) e<br />
sono stati invitati a redigere un modulo di<br />
gruppo dove dovevano concordare le attività<br />
e la loro valutazione secondo i due<br />
criteri. Questo per far si che i risultati<br />
finali avessero una maggiore validità in<br />
quanto ciò che riportavano era frutto di<br />
una lunga e approfondita discussione di<br />
gruppo dove ognuno aveva modo di<br />
esprimere la propria opinione e la propria<br />
valutazione sia in merito a quali sono le<br />
attività concretamente svolte dall’amministratore<br />
sia riguardo alla loro valutazione<br />
in termini di importanza e difficoltà. Qui<br />
di seguito i risultati del lavoro di gruppo.
<strong>Amministrare</strong> immobili #31<br />
PROFESSIONE
#32 <strong>Amministrare</strong> immobili
Dai risultati emersi è possibile esprimere<br />
alcune prime considerazioni con l’intento<br />
di creare un sempre maggiore interesse<br />
verso lo sviluppo di questi studi all’interno<br />
dell’associazione. Le diversità espresse dai<br />
tre gruppi arricchiscono la visione delle<br />
attività chiave che costituiscono la nostra<br />
professione. Nello stesso tempo il risultato<br />
mette in evidenza i diversi percorsi che i<br />
singoli amministratori hanno seguito per<br />
giungere a formarsi ed a svolgere la professione.<br />
Questo mette in evidenza la<br />
necessità di uno sviluppo sempre più arti-<br />
colato e condiviso di un curriculum formativo<br />
standard, da proporre a chi si appresta<br />
a svolgere la professione di amministratore,<br />
in modo tale da garantire i clienti<br />
rispetto alle competenze possedute e, nello<br />
stesso tempo, concretizzare uno dei requisiti<br />
che fanno passare una attività lavorativa<br />
al rango di professione, cioè la delimitazione<br />
di un corpus specifico di conoscenze<br />
di cui si professa cioè si afferma di<br />
possedere. Con questo sistema si riuscirebbe<br />
in breve a fare emergere il contributo<br />
espresso da parte di ogni singolo associato<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #33<br />
FOCUS<br />
per il raggiungimento dello sviluppo di un<br />
nuovo modello di amministratore da proporre<br />
alle generazioni future di professionisti.<br />
L’ANACI potrebbe in tale modo<br />
dotarsi di un sistema delle competenze<br />
sviluppato su base empirica e non costruito<br />
su “concettualizzazioni” astratte o, peggio<br />
ancora, soggettive, cioè basate sull’esperienza<br />
personale di singoli illuminati<br />
esperti del mestiere che altro non possono<br />
avere se non una visione parziale che pone<br />
in evidenza solamente gli aspetti più congeniali<br />
alla sua visione della professione.
condominio intelligente<br />
FINSTRAL È PARTNER DI CASA CLIMA ER L’EFFICIENZA ENERGETICA<br />
Recentemente è stata siglata una collaborazione tra<br />
Agenzia Casa Clima e la scietà FINSTRAL SpA che ha come<br />
obiettivi lo sviluppo dei temi del risparmio energetico, del<br />
comfort e del rispetto dell’ ambien te.Il consumo di energia,<br />
infatti, è in costante aumento ed i prezzi dei carburanti<br />
per riscaldamento e raffrescamento crescono ogni<br />
giorno, così come le conseguenti inquinanti emissioni di<br />
CO2. Allo scopo di controllare il consumo energetico di una<br />
costruzione, sia pubblica che privata, in Alto Adige, da<br />
diversi anni, è stato ideato il progetto “Casa Clima”, che<br />
ora si sta diffondendo in tutta Italia. Gli edifici che possiedono<br />
caratteristiche costruttive di risparmio energetico<br />
vengono classificati sulla base del consumo annuale.<br />
Classe “A” per le costruzioni che consumano meno di 30<br />
kWh per m² ( esempio 3 metri cubi di gas metano per<br />
metro quadro), Classe “B” per un consumo fino a 50<br />
kWh/m² e Classe Casa Clima “C” per consumi fino a 70kWh<br />
/m². La maggior parte degli edifici ed abitazioni esistenti<br />
hanno un consumo medio di circa 120 -150 kWh. La<br />
Partiranno nel prossimo<br />
gennaio le iscrizioni<br />
alla seconda edizione<br />
del pr Master in<br />
“Automazione e comfort<br />
degli edifici residenziali<br />
e terziari”<br />
all’Università di Roma 2<br />
Tor Vergata dopo la positiva conclusione della prima<br />
edizione e i giudizi soddisfatti sia degli studenti sia<br />
delle aziende che vi hanno preso parte. Si tratta di un<br />
Master post laurea di primo livello attivato dalla facoltà<br />
di Scienze dell’Università di Tor Vergata di Roma ed<br />
aperto ai laureati in facoltà scientifiche e dal prossimo<br />
anno anche ai laureati in architettura . Come la prima<br />
edizione, il Master si svolge nell’arco temporale di un<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #35<br />
RUBRICA<br />
dispersione energetica<br />
avviene in modo incisivo<br />
attraverso gli infissi per una<br />
quota del 20%-25%. Sulla<br />
base di questi dati e con<br />
l’obiettivo del risparmio<br />
energetico, l’ Agenzia Casa<br />
Clima ha stretto delle collaborazioni con delle società qualificate,<br />
operanti nel settore delle costruzioni edili. FIN-<br />
STRAL è stata scelta come partner per la sezione serramenti,<br />
seppur in modo non esclusivo. Gli infissi della gamma<br />
FINSTRAL, sia in PVC, che in alluminio, rientrano pienamente<br />
nei valori richiesti da Casa Clima. Inoltre processi<br />
produttivi dell’azienda, i mezzi di trasporto, il materiale<br />
impiegato, le tecnologie applicate, le attività umane all’<br />
interno dei 12 stabilimenti sono tutte orientate al rispetto<br />
dell’ ambiente, coerentemente con la certificazione ISO<br />
14001 per la tutela ambientale e la sicurezza sul lavoro, che<br />
FINSTRAL ha ottenuto già nel 1999.<br />
SECONDA EDIZIONE DEL MASTER DI DOMOTICA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA 2<br />
anno, con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche ed<br />
alla fine del corso è previsto uno stage presso una delle<br />
aziende che hanno sottoscritto una convezione con<br />
l’Università e che cureranno la parte relativa alle esercitazione<br />
pratiche. In particolare le esercitazioni saranno<br />
a cura di ABB, che si occuperà della parte relativa allo<br />
standard EIB-KNX, di ViaBus per parte LonWorks e di<br />
Intermark per la parte relativa all’integrazione con<br />
dispositivi AMX. Il master, come si diceva, è di durata<br />
annuale, diviso in due semestri durante i quali si terranno<br />
lezioni su materie propedeutiche agli insegnamenti<br />
di base e lezioni sugli argomenti specifici della disciplina.<br />
Per informazioni e iscrizioni: Egidio Mancianti, egidio.mancianti@fastwebnet.it,<br />
tel 335 5399303, Dipartimento di Fisica<br />
Via della Ricerca Scientifica, 1, Università di Roma - Tor Vergata -<br />
00133 Roma.
#36 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Nuova iniziativa del Centro Studi Nazionale<br />
Gli “studi condominiali”<br />
per orientarsi nella professione<br />
di Luigi Salciarini<br />
Importante novità dal Centro Studi<br />
Nazionale il quale, in attuazione delle<br />
specifiche sue finalità statutarie, consistenti<br />
nel coordinamento delle attività<br />
culturali e scientifiche dell’associazione<br />
(v. art. 30 del vigente statuto associativo),<br />
inaugura, in questo numero della<br />
rivista, la pubblicazione degli “studi condominiali”.<br />
Si tratta di approfondimenti<br />
delle problematiche professionali dell’amministratore<br />
di condominio - sia giuridiche,<br />
sia tecniche - affrontati via via<br />
dai vari componenti del CSN, con lo scopo<br />
di fornire all’associato non solo un chiarimento<br />
sullo “stato dell’arte” delle regole<br />
di gestione e sul miglior modo di applicarle,<br />
ma anche vere e proprie soluzioni<br />
Problema:<br />
L’art. 70 disp. att. c.c., dispone che “per le<br />
infrazioni al regolamento di condominio<br />
può essere stabilito, a titolo di sanzione, il<br />
pagamento di una somma fino ad lire<br />
cento” (ora €0,05). Riguardo a tale<br />
norma, si pone il problema se il regolamento<br />
o l’assemblea possa prevedere sanzioni<br />
di importo maggiore.<br />
Soluzione:<br />
Il potere di irrogare “pene private” deve<br />
trovare fondamento in una norma del<br />
regolamento condominiale. Il codice parla<br />
del regolamento che dovrebbe essere<br />
quello previsto dall’art. 1138 c.c. e quindi<br />
approvato a maggioranza. Ciò farebbe<br />
pensare che la delibera assembleare adottata<br />
con la stessa maggioranza prevista<br />
per l’approvazione del regolamento possa<br />
stabilire sanzioni a carico dei trasgressori.<br />
La giurisprudenza ha invece fatto riferimento<br />
solo alle infrazioni derivanti dagli<br />
obblighi che derivano da contratto facen-<br />
Infrazioni al regolamento condominiale<br />
Studio n. 1<br />
Relatore: Bruno Piscitelli<br />
Approvato dal Centro Studi Nazionale il 22 giugno 2007.<br />
operative che lo possano agevolare nello<br />
svolgimento delle mansioni amministrative.<br />
Il taglio redazionale degli “studi”,<br />
pur essendo sempre impostato al massimo<br />
rigore scientifico, con considerazione<br />
costante dell’evoluzione giurisprudenziale<br />
e dell’analisi dottrinale sui singoli problemi,<br />
non vuole dimenticare la praticità<br />
e la concretezza necessarie alla quotidianità<br />
della professione. Il progetto degli<br />
“studi condominiali” prevede che, in un<br />
primo momento, siano esaminate le problematiche<br />
più immediate, e poi, in una<br />
seconda fase, anche temi più complessi<br />
ed articolati. In quest’ottica, si è pensato<br />
di affrontare le singole questioni con<br />
un’impostazione il più specifica possibile,<br />
do intendere che le stesse sanzioni possano<br />
trovare fondamento solo da regolamenti<br />
contrattuali (Cass. n. 132/1996), ma la stessa<br />
sentenza ha chiarito che la deliberazione<br />
che irroga sanzioni non può essere impugnata<br />
oltre il termine di 30 giorni ex<br />
art.1137 c.c., precorrendo il nuovo indirizzo<br />
giurisprudenziale sulle delibere nulle e<br />
annullabili sviluppatosi dal 2000 in poi.<br />
L’eccezionalità della norma ha voluto che<br />
la stessa si indirizzasse solo ai condomini e<br />
non anche ai conduttori in quanto estranei<br />
all’organizzazione condominiale (Cass. n.<br />
10837/1995). Maggiori problemi ha comportato<br />
l’entità della sanzione cui si è<br />
occupata finanche la Corte Costituzionale<br />
(Cost. n. 388/1997). Appare evidente come<br />
l’importo sia anacronistico oltreché irragionevole<br />
soprattutto quando si è passati<br />
alla nuova moneta e quando la sanzione<br />
non è adeguata risulta totalmente inutile.<br />
La Corte di Cassazione con la sentenza n.<br />
948/1995, ribadita dalla sentenza<br />
n.10837/1995, definisce contra legem la<br />
evitando di trattare più argomenti in un<br />
medesimo studio. Il fine ultimo dell’iniziativa<br />
è quello di creare, col tempo, una<br />
raccolta di materiali, quasi un manuale<br />
altamente specializzato, che costituisca la<br />
summa del sapere dell’amministratore di<br />
condominio. Al fine di un servizio di valore<br />
professionale sempre più elevato, si<br />
invitano i soci a segnalare al Centro Studi<br />
Nazionale eventuali problematiche professionali<br />
d’interesse, che saranno selezionate<br />
in funzione della loro rilevanza. Le<br />
segnalazioni dovranno pervenire per<br />
iscritto, complete dei dati del richiedente,<br />
presso la segreteria della sede nazionale<br />
di Roma, via posta ordinaria o elettronica.<br />
Argomento:<br />
Regolamento di condominio<br />
delibera che imponga una sanzione di<br />
importo superiore alle cento lire. La questione<br />
di anticostituzionalità sollevata con<br />
riferimento agli art. 3, 41 e 42 Cost., sul<br />
presupposto della violazione di quell’autonomia<br />
per la quale i privati possono regolare<br />
liberamente i loro interessi, è stata<br />
ritenuta inammissibile in quanto coinvolgente<br />
scelte attribuite alla potestà discrezionale<br />
del legislatore (Cost. n. 388/1997).<br />
Tale impostazione ha sollevato non poche<br />
critiche dalla dottrina non essendo la<br />
norma inserita tra gli articoli inderogabili<br />
sanciti dal successivo art.72 disp. att. c.c.<br />
Poiché i 5 centesimi di euro rimarranno tali<br />
fino ad una modifica legislativa, la proposta<br />
di riforma del condominio ha già previsto<br />
la nuova sanzione di 50,00 euro che<br />
può essere triplicata in caso di recidiva con<br />
il solo limite dei 500,00 euro all’anno.<br />
Minori problemi ha posto il potere di irrogare<br />
sanzioni. Una recente sentenza della<br />
Cassazione ha ribadito che l’amministratore<br />
ha la facoltà di irrogare sanzioni ai con-
domini per le violazioni del regolamento,<br />
ove lo stesso lo preveda, senza bisogno di<br />
alcuna delibera assembleare, sempre, tuttavia,<br />
nel predetto limite di cento lire.<br />
(Cass. n. 14735/2006).<br />
Studio n. 2<br />
Relatore: Maurizio Voi<br />
Approvato dal Centro Studi Nazionale il 22 giugno 2007.<br />
Problema:<br />
L’art. 1669 c.c. prevede la responsabilità<br />
dell’appaltatore per dieci anni, nel caso<br />
in cui per vizio del suolo o per difetto di<br />
costruzione, gli edifici o le cose immobili<br />
destinate a lunga durata, rovinino<br />
in tutto o in parte, presentino pericolo<br />
di rovina ovvero gravi difetti.<br />
In questo caso la denunzia dei vizi deve<br />
essere fatta al costruttore entro un anno<br />
dalla scoperta e la relativa azione deve<br />
essere proposta entro un anno dalla<br />
denuncia. Quando si può dire che il<br />
committente ha “scoperto” il vizio per<br />
cui inizia a decorrere il termine per proporre<br />
la denuncia all’appaltatore a<br />
pena di decadenza?<br />
E come deve essere fatta la denuncia?<br />
Soluzione:<br />
Preliminarmente è necessario precisare<br />
che per giurisprudenza costante legittimati<br />
ad agire contro il costruttore sono<br />
anche l’acquirente della costruzione<br />
(Cass. n. 4622/2002) e, per le parti<br />
comuni dell’edificio, l’amministratore<br />
(Cass. n. 3146/1998).<br />
L’ art. 1669 c.c. prevede due termini che<br />
devono essere rispettati per l’attivazione<br />
dell’azione di garanzia e responsabilità<br />
dell’appaltatore: il primo è il termine<br />
di denuncia, la cui contestazione<br />
deve essere comunicata al costruttore<br />
entro un anno dalla scoperta del vizio;<br />
il secondo è il termine per proporre<br />
l’azione di garanzia e responsabilità che<br />
si prescrive entro il successivo anno<br />
dalla denuncia. In pratica una volta<br />
scoperto il vizio dell’immobile questo<br />
va denunciato al costruttore entro un<br />
Riferimenti: Giurisprudenza:<br />
Cass. 29 marzo 2002, n. 4622, in Foro it., fasc. 6, parte 1^, pag. 1685.<br />
Cass. 21 marzo 2000, n. 3304, in La Legge plus.<br />
Cass. 25 marzo 1998, n. 3146, in Arch. civ. 1998, fasc. 10, pag. 1069.<br />
Cass. 30 luglio 2004, n. 14561, in La Legge plus.<br />
Cass. 26 maggio 1993, n. 5920, in La Legge plus.<br />
La denunzia dei “vizi”<br />
anno, ed entro l’anno successivo, se il<br />
costruttore non vi ha rimediato, deve<br />
essere proposta l’azione civile di garanzia.<br />
I due termini sono interdipendenti,<br />
per cui se non si procede alla denuncia<br />
entro l’anno dalla scoperta del vizio si<br />
decade dall’azione di garanzia; se,<br />
denunciato correttamente il vizio, non<br />
si procede con l’azione di garanzia,<br />
questa si prescrive (Cass. n. 5920/2003).<br />
In giurisprudenza è ricorrente l’affermazione<br />
del principio secondo il quale<br />
il momento di scoperta del vizio dell’immobile<br />
decorre dal giorno in cui il<br />
committente/acquirente consegua un<br />
apprezzabile grado di conoscenza<br />
oggettiva della gravità dei difetti e<br />
della loro derivazione causale dall’imperfetta<br />
esecuzione dell’opera non<br />
essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni<br />
di scarsa rilevanza e semplici<br />
sospetti (Cass. n. 567/2005).<br />
La conoscenza oggettiva della gravità<br />
dei difetti e la loro ricollegabilità alla<br />
responsabilità del costruttore è quasi<br />
sempre individuata dalla relazione tecnica<br />
effettuata da un perito nominato<br />
dal Presidente del Tribunale in sede di<br />
accertamento tecnico preventivo ai<br />
sensi dell’art. 696 c.p.c.<br />
Generalizzando il principio, solo l’analisi<br />
tecnica, effettuata da un professionista<br />
esperto in materia, può far conoscere<br />
al committente/acquirente che l’immobile<br />
presenta quei gravi vizi, indicati<br />
nell’art. 1669 c.c., che obbligano il<br />
costruttore ad intervenire in garanzia;<br />
mentre semplici contestazioni o generiche<br />
denunzie, anche scritte, non sono<br />
quasi mai rilevanti.<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #37<br />
PROFESSIONE<br />
Riferimenti: Giurisprudenza:<br />
- Cass. 26 giugno 2006, n. 14735; - Cost. 11 dicembre 1997, n. 388.<br />
- Cass. 17 ottobre 1995, n. 10837; - Cass. 26 gennaio1995, n. 948.<br />
Dottrina:<br />
- G. Terzago, “Il Condominio - Trattato teorico pratico”, 2006, pag. 451.<br />
- E. A. Correale, “Interessi legali, rivalutazione monetaria e sanzioni nella disciplina condominiale”, in<br />
<strong>Amministrare</strong> Immobili, fasc. ottobre 2001.<br />
Argomento:<br />
Termini e modalità di denunzia dei vizi ex art. 1669 c.c.<br />
E’ importante evidenziare, però, che<br />
tale valutazione è sempre rimessa<br />
all’apprezzamento del giudice il quale<br />
può ritenere che una lettera di contestazione<br />
(dell’amministratore o del proprietario)<br />
che contenga precisi e articolati<br />
vizi con l’indicazione della causa<br />
(per es.: infiltrazione d’acqua data<br />
dalla mancanza o non corretta posa<br />
della guaina impermeabilizzante) integri<br />
il momento di scoperta per cui, una<br />
consulenza tecnica disposta dopo un<br />
anno da quella lettera può non aver<br />
alcun effetto portando così alla decadenza<br />
dall’azione di garanzia.<br />
Poiché la denunzia ha lo scopo di mettere<br />
in grado il costruttore di compiere<br />
gli opportuni accertamenti o dimostrare<br />
di essere esente da colpa in relazione ai<br />
vizi denunciati ovvero per effettuare le<br />
riparazioni, per essa non è prescritta<br />
alcuna particolare forma. Ma poiché la<br />
prova spetta al committente/acquirente<br />
sarà sempre comunque necessaria la<br />
forma scritta (raccomandata a.r).<br />
La denuncia è quindi un atto di parte,<br />
stragiudiziale (cioè, non è necessaria la<br />
forma della messa in mora attraverso<br />
l’ufficiale giudiziario, ovvero con la<br />
citazione in giudizio del costruttore), e<br />
produce effetto quando è portata a<br />
conoscenza del costruttore stesso.<br />
Viceversa può subito essere richiesto<br />
l’accertamento tecnico preventivo rivolgendosi,<br />
tramite avvocato, al Presidente<br />
del Tribunale; da ciò consegue che l’anno<br />
per proporre l’azione di garanzia<br />
decorre dal deposito della perizia presso<br />
la cancelleria del Tribunale.<br />
Cass. 13 gennaio 2005, n. 567, in La legge plus.<br />
Cass. 7 gennaio 2000, n. 81, in Giust. civ., fasc. 10, pag. 2511.<br />
Dottrina:<br />
Rubino - Iudica, Artt.1665-1677 c.c., Dell’appalto, Libro IV, Delle<br />
Obbligazioni, Comm. Scialoja Branca, Bologna-Roma 1992.<br />
Rubino, L’appalto, Trattato Vassalli, Utet, Torino 1980.
#38 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
ANACI<br />
Più di 5000 accessi al giorno<br />
Oltre 1,5 milioni di letture<br />
al nostro sito www.anaci.it<br />
Ormai tutti coloro che sono responsabili<br />
della comunicazione di enti , associazioni<br />
, aziende sono corrosi dal dubbio<br />
se privilegiare i normali canali di comunicazione<br />
o se rivolgere particolari<br />
attenzioni alla comunicazione via internet,<br />
l’<strong>Anaci</strong> non fa eccezione. I ns limitati<br />
mezzi economici ci impongono<br />
scelte forzate , quindi si cerca di utilizzare<br />
al meglio i media a nostra disposizione<br />
seguendo il principio che sul sito<br />
debbano apparire le notizie di utilità<br />
immediata che debbono raggiungere i<br />
soci ed il pubblico in tempi brevi mentre<br />
sulla rivista <strong>Amministrare</strong> Immobili<br />
si pubblica tutto ciò che riteniamo<br />
debba essere oggetto di riflessione e<br />
rilettura, ovviamente la rivista viene<br />
poi riportata sul sito per avere consen-<br />
tire ai soci di avere a disposizione con<br />
un unico mezzo tutta la comunicazione<br />
dell’associazione . Registriamo con<br />
soddisfazione i continui incrementi di<br />
letture che vengono effettuate sul<br />
nostro sito siamo passati dalle 714.000<br />
letture dell’anno 2003 alle oltre<br />
1.500.000 raggiunte ad ottobre di quest’anno<br />
con una media giornaliera che<br />
supera le 5.000 letture e limitatamente<br />
ai giorni feriali si attesta oltre le 6.000 .<br />
Questo risultato da una parte ci rende<br />
orgogliosi del lavoro fin qui svolto, dall’altra<br />
ci impone di dedicare tempo e<br />
risorse a questo mezzo, che sempre più<br />
rappresenta il nostro biglietto da visita<br />
verso il mondo esterno , ma che è anche<br />
il cordone ombelicale che ci lega agli<br />
associati i quali giustamente pretendo-<br />
no di trovare sul sito della loro associazione<br />
tutte le informazioni che sono<br />
indispensabili per lo svolgimento della<br />
attività professionale. Sono ormai in<br />
fase di avanzata realizzazione sia il servizio<br />
di aggiornamento on-line per gli<br />
associati che potranno acquisire crediti<br />
formativi senza muoversi dal proprio<br />
ufficio nei momenti per loro più propizi,<br />
sia un corso on-line per consentire<br />
alle sedi provinciali che non sono in<br />
grado di farlo autonomamente di organizzare<br />
corsi per l’accesso alla professione.<br />
L’<strong>Anaci</strong> vuole comunque continuare<br />
ad incrementare i servizi a disposizione<br />
sul sito investendo ulteriormente<br />
in questo campo compatibilmente<br />
con gli impegni per l’acquisto della<br />
sede.
Vittorio Marchini: Grazie!<br />
Addio a Gino Terzago<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #39<br />
Non è semplice in queste occasioni trovare un messaggio di amicizia in<br />
memoria di una vita che si spegne che non sia soltanto un invito alla<br />
rassegnazione; cara Roberta, asciuga le tue lacrime ringraziando il cielo<br />
per averti dato un papà così “speciale” che sarà certamente premiato<br />
lassù con un “punteggio” di salvezza per aver lasciato tra noi una figlia<br />
come te. Continua con impegno il percorso di valorizzazione professionale<br />
della nostra categoria che Vittorio ha sostenuto per decenni; ricordo<br />
a te e a tutti gli associati che Vittorio era ancora il presidente della FIABS,<br />
un organismo che ha guidato per il nobile obiettivo, pienamente riuscito,<br />
di aggregazione interassociativa.<br />
Nel Suo nome occorre impegnarsi perché l’iniziativa possa dare ulteriori<br />
frutti mediante un costruttivo dialogo con le altre realtà che intendono<br />
portare avanti una vera politica dell’amministrazione immobiliare.<br />
Il grande Gino Terzago ci ha lasciato.<br />
Dopo una lunga e dolorosa malattia, affrontata con il coraggio e con la<br />
vitalità che gli conosciamo, ha abbandonato le fatiche e le preoccupazioni<br />
della professione per godere del riconoscimento ultraterreno per una vita<br />
specchiata e di luminoso impegno.La tristezza ci pervade, ma non è sola.<br />
In verità, anche un profondo riconoscimento per l’uomo anima i nostri<br />
sentimenti in questo momento. Se, infatti, ora siamo qui, ad occuparci e a<br />
discutere di diritto condominiale, nella nostra ingenua convinzione di<br />
essere professionisti del settore, è anche perché Gino ha studiato e divulgato<br />
la materia da e per oltre 40 anni. Per questo motivo, la sua attività<br />
decennale costituisce non solo la “pietra angolare” della nostra professione<br />
attuale, ma anche il “faro” di ciò che dovrà venire in futuro, lo strumento<br />
per riconoscere e perseguire, nel miglior modo possibile, le finalità<br />
di apprezzamento che tutti auspichiamo. Se mi è permesso un ricordo personale,<br />
il suo “trattato” - certamente la più diffusa e famosa pubblicazione<br />
del settore - faceva bella mostra di sé nella libreria di tutti i colleghi<br />
già dai tempi della mia pratica, testimoniando quanto la materia, spesso a<br />
torto negletta, potesse essere invece oggetto di notevole approfondimento<br />
e di riflessioni di alto livello scientifico. Noi tutti alle prime armi, ne guardavamo la copertina un po’ stupiti, e<br />
pieni di ammirazione. Tuttavia, ciò che più di ogni altra cosa voglio ricordare - nella veste di amico personale,<br />
quale mi onoro di essere stato - è la sua grande generosità di uomo. Una generosità che gli permetteva di essere<br />
sempre disponibile nel trasmettere la vastissima conoscenza che possedeva, nel coinvolgere i colleghi nelle attività,<br />
senza mai esercitare quella autorità che la fama e la competenza gli avrebbero legittimamente consentito.<br />
Mi mancherà moltissimo la sua persona, i suoi consigli e le sue telefonate di commento all’ultima sentenza di<br />
Cassazione. Ma, soprattutto, ci mancherà il suo modo unico ed speciale di essere il migliore di tutti noi.
#40 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
Indice degli articoli pubblicati nel 2007<br />
EDITORIALI<br />
Buona formazione a tutti Roberto Tonon n. 111 GEN/FEB 07<br />
Liberalizzazioni e professionalità Carmelo Santonocito n. 112 MARZO 07<br />
Colpire l’occhio e la mente Carlo Parodi n. 113 APRILE 07<br />
Condominio: incontro con l’energia Marco Cimarelli n. 114 MAGGIO 07<br />
La qualità professionale non è monopolio degli ordini Mario Ipocoana n. 115 GIUGNO 07<br />
Non siamo un male necessario Mirella Paluan n. 116 LUG/AGO 07<br />
Alla ricerca dell’armonia Carlo Parodi n. 117 SET. 2007<br />
Professionista o imprenditore? Gaetano Maulonia n. 118 OTT 2007<br />
Cogliere le opportunità Umberto Anitori n.119 NOV/DIC 07<br />
PARTI ED IMPIANTI COMUNI<br />
Edifici ecosostenibili Paolo Mazzanti n. 111 GEN/FEB 07<br />
Ascensori e sicurezza Onelia Onorati n. 112 MARZO 07<br />
Impianto di riscaldamento: distacco e risparmio energetico Carlo Parodi n. 112 MARZO 07<br />
Ripartizione spese pulizia: una sentenza discutibile (Cass. 12/1/2007, n. 432) Nunzio Izzo n. 113 APRILE 07<br />
Nuovo conto energia: elettricità solare per tutti n. 114 MAGGIO 07<br />
Casi particolari di ripartizione delle spese Carlo Parodi n. 116 LUG/AGO 07<br />
Il legislatore gattopardesco riduce il quorum per gli impianti Alberto Celeste n. 117 SET 2007<br />
CENTRO STUDI<br />
Il nuovo regolamento sull’aggiornamento professionale n. 111 GEN/FEB 07<br />
La relazione 2006 del direttore n. 111 GEN/FEB 07<br />
Focus speciale Lino Salis n. 117 SET. 07<br />
L’opera di Lino Salis n. 117 SET. 07<br />
ITALIA DA SCOPRIRE<br />
Tuscania: venticinque secoli di storia n. 111 GEN/FEB 07<br />
Castel di Pietra a guardia della valle dell’Adige n. 112 MARZO 07<br />
Il mistero del labirinto a Villa Pisani di Stra n. 113 APRILE 07<br />
Viaggio attraverso la civiltà del tufo: Sovana regina della Maremma n. 114 MAGGIO 07<br />
Il tempio Malatestiano è la cattedrale di Rimini n. 115 GIUGNO 07<br />
Forte Village: una vacanza a cinque stelle n. 116 LUG/AGO 07<br />
Gioielli artistici sulla rupe di San Leo n. 117 SET. 2007<br />
Vita di corte a Venarìa Reale n. 118 OTT. 2007<br />
Viviamo il Natale n.119 NOV/DIC 2007<br />
CONTABILITA’ E FISCO<br />
Finanziaria 2007: il nuovo mostro Carlo Nocera n. 111 GEN/FEB 07<br />
Ritenuta 4% e circolare Agenzia delle Entrate Carlo Parodi n. 112 MARZO 07<br />
L’amministratore garante del fisco Convegno Napoli 2/12/07 n. 112 MARZO 07<br />
Studi di settore: inviateci i dati per l’osservatorio n. 113 APRILE 07<br />
Studi di settore: definitività e retroattività Carlo Nocera n. 114 MAGGIO 07<br />
Studi di settore: vecchie e nuove regole applicative Carlo Nocera n. 116 LUG/AGO 07<br />
Ridotta l’incidenza sui ricavi ed efficacia probatoria delimitata Carlo Nocera n. 117 SET. 2007<br />
Gestione di condomìni con unico conto bancario (Cassazione 13/6/2007, n. 13819) Carlo Nocera n. 118 OTT. 2007<br />
BIBLIOTECA CONDOMINIALE<br />
Il gladiatore e la portiera Amara Lakhous n. 111 GEN/FEB 07<br />
Il condominio in 500 quesiti Emanuele Calderone n. 112 MARZO 07<br />
La fiscalità nel condominio U. Draghi - G. Merello n. 113 APRILE 07<br />
Le locazioni per uso abitativo F. Lazzaro – M. Di Marzio n. 114 MAGGIO 07<br />
L’impugnazione delle delibere del condominio Alberto Celeste n. 115 GIUGNO 07<br />
Il giudice di pace: le cause civili e i processi penali A. Celeste – A. Iacobini n. 116 LUG/AGO 07
<strong>Amministrare</strong> immobili #41<br />
ANACI<br />
L’assemblea di condominio R. Triola - M. Andrighetti n. 117 SET. 2007<br />
Impianti e servizi negli immobili in condominio A. Celeste – A. Nicoletti n. 118 OTT. 2007<br />
La privacy nel condominio A. Celeste- L. Salciarini n.119 NOV/DIC 07<br />
INSERTI<br />
Indice articoli pubblicati nel 2004/2005/2006 (dal n. 81 al n. 110) n. 111 GEN/FEB 07<br />
Organigramma nazionale ANACI (sedi e dirigenti reg. e prov.) n. 112 MARZO 07<br />
I nuovi incentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici n. 113 APRILE 07<br />
Il bilancio condominiale (linee guida per schema standard) Parodi, Gerosa, Magnanego n. 114 MAGGIO 07<br />
L’ANACI in Europa Carlo Parodi n. 115 GIUGNO 07<br />
I nuovi Statuto e Regolamento dell’ANACI (Riccione 25/5/07) n. 116 LUG/AGO 07<br />
Fonti energetiche alternative (fotovoltico) Francesco Burrelli n. 117 SET. 2007<br />
ANACI e WWF per promuovere l’efficienza energetica nelle abitazioni n. 118 OTT. 2007<br />
Il linguaggio dei numeri Carlo Parodi n.119 NOV/DIC 07<br />
DOCUMENTAZIONE<br />
La dottrina e la giurisprudenza condominiali nelle riviste giuridiche Luigi Salciarini n. 111 GEN/FEB 07<br />
Chi paga per la braga? (sentenza Cassazione 17/3/2005, n. 5792) Francesco Burrelli n. 111 GEN/FEB 07<br />
La dottrina e la giurisprudenza condominiali….. Luigi Salciarini n. 112 MARZO 07<br />
L’inerzia del condominio e il principio della comunione (Trib. Catania 18/6/2004) Massimo Ginesi n. 112 MARZO 07<br />
Contratto di comodato per utilizzo locali per sedi ANACI n. 112 MARZO 07<br />
La Corte Costituzionale e gli albi di Marche e Sicilia (sentenza n. 57 del 2/3/07) n. 113 APRILE 07<br />
La dottrina e la giurisprudenza condominiale nelle riviste giuridiche Luigi Salciarini n. 114 MAGGIO 2007<br />
La dottrina e la giurisprudenza condominiale nelle riviste giuridiche Luigi Salciarini n. 115 GIUGNO 2007<br />
La dottrina e la giurisprudenza condominiale nelle riviste giuridiche Luigi Salciarini n. 116 LUG/AGO 07<br />
AMMINISTRATORE<br />
Passaggio delle consegne e anticipazioni dell’amministratore Fabio Gerosa n. 112 MARZO 07<br />
Il futuro della professione al convegno di Riccione Paolo Mazzanti n. 115 GIUGNO 07<br />
La responsabilità civile dell’amministratore Ferdinando Della Corte n. 116 LUG/AGO 07<br />
La rivoluzione elettrica ed il ruolo dell’amministratore Paolo Mazzanti n. 117 SET. 07<br />
La qualificazione degli amministratori: ipotesi per una possibile soluzione Luigi Salciarini n. 118 OTT. 07<br />
Evoluzione gestionale di immobili residenziali: dall’amministratore al property manager Marzia Morena n. 118 OTT. 07<br />
Catania: la Camera di Commercio vara il Registro degli amministratori n. 118 OTT. 07<br />
Sviluppo del sistema delle competenze dell’amministratore: studio preliminare G.D’Amore-M.Lombardozzi n.119 NOV/DIC 07<br />
La spedizione dell’avviso di convocazione con ra ccomandata online S. Pacetti - F. Della Corte n.119 NOV/DIC 07<br />
VARIE<br />
Interventi non contenziosi dell’Autorità giudiziaria Alberto Celeste n. 111 GEN/FEB 07<br />
Cari colleghi Pietro Membri n. 111 GEN/FEB 07<br />
Delitto di Erba e liti condominiali Roberto Viganò n. 112 MARZO 07<br />
Qualità, motore d’innovazione nel lavoro autonomo 40° Rapporto CENSIS n. 112 MARZO 07<br />
Organigramma ANACI Nazionale n. 112 MARZO 07<br />
Il dissenso alle liti Ferdinando Della Corte n. 113 APRILE 07<br />
Balconi aggettanti: a chi spettano le spese di riparazione Giovanni D’Aloe n. 113 APRILE 07<br />
La doccia interrotta Roberto Viganò n. 113 APRILE 07<br />
Forza maggiore e caso fortuito: la responsabilità dell’amministratore Gino Terzago n. 114 MAGGIO 07<br />
Prima conferenza Quadri Rosaria Molteni n. 115 GIUGNO 07<br />
Politiche energetiche e ruolo sociale dell’amministratore Nunzio Izzo n. 115 GIUGNO 07<br />
Climatizzare il condominio preservando l’estetica Federico Gelli n. 115 GIUGNO 07<br />
Termini e contenuti del Real Estate Maurizio Voi n. 115 GIUGNO 07<br />
L’invito di Montezemolo: fate la Confindustria del mattone Paolo Mazzanti n. 116 LUG/AGO 07<br />
I condomini in Europa: niente convivenza senza accordo Isabel Lee n. 116 LUG/AGO 07<br />
Aspettando l’onda dello Tsunami USA Andrea Verardi n. 117 SET. 07<br />
Lo spazio internet ed il trattamento dei dati personali G. Lamanda – F.V. Sciubba n. 117 SET. 07<br />
I rapporti tra registrazione e validità del contratto di locazione Giacomo Carini n. 117 SET. 07<br />
Diritto da aggiornare ma solo dopo un profondo dibattito (intervista al dott. R. Corona) Paolo Mazzanti n. 118 OTT. 07<br />
La capacità giuridica del condominio e il principio di eterogenesi dei fini Antonio Scarpa n. 118 OTT. 07<br />
La capacità giuridica per cancellare il diritto del singolo e spazzare via gli amministratori Mario Ipocoana n. 118 OTT. 07<br />
Infrazioni al regolamento e denunzia dei “vizi” B. Piscitelli - M. Voi n.119 NOV/DIC 07
#42 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
BIBLIOTECA CONDOMINIALE<br />
A. Celeste - L. Salciarini<br />
LA PRIVACY NEL CONDOMINIO<br />
Edizioni Il Sole 24 Ore Euro 25,00<br />
La tutela della riservatezza personale non è<br />
una materia nuova: nonostante sia venuta<br />
agli onori della cronaca solo in epoca assai<br />
vicina, in ambito giuridico è da tempo che<br />
si discute sui vari aspetti e sulle modalità<br />
pratiche di attuazione della difesa della<br />
privacy; nel nostro ordinamento, anche<br />
prima del “Codice sulla protezione dei dati<br />
personali” (D.Lgs. n. 196/2003), possono<br />
essere infatti rinvenuti norme e strumenti<br />
giuridici finalizzati alla tutela della riservatezza.<br />
Tuttavia, è con la recente normativa<br />
che l’attenzione risulta focalizzata sul<br />
problema generale e sui suoi risvolti<br />
applicativi, ma anche del cittadino; se ciò<br />
ha avuto il pregio di sollecitare l’approfondimento<br />
del tema, ha anche determinato<br />
una commistione di punti di vista,<br />
che non sempre ha giovato all’esame di<br />
una materia che, in definitiva, rimane<br />
eminentemente specialistica. Qualora, poi,<br />
si consideri che il Codice sulla privacy è<br />
previsto per un’applicazione ad amplissimo<br />
raggio, non è difficile immaginare la<br />
quantità di problematiche che ne può scaturire;<br />
in pratica, nessun settore delle attività<br />
private e pubbliche può ritenersi<br />
esente dal rispetto della normativa sulla<br />
riservatezza dei dati personali, né, tanto<br />
meno, l’amministratore dello stabile condominiale,<br />
in cui, per di più, deve essere<br />
costantemente posta in essere un’eterogenea<br />
serie di attività di gestione di beni,<br />
impianti e servizi comuni, attuate attraverso<br />
un diffuso, ripetuto e spesso inconsapevole<br />
trattamento dei dati dei condomini.<br />
In questa prospettiva, il libro risulta<br />
strutturato sostanzialmente in tre parti:<br />
nella prima, si traccia un panorama della<br />
normativa dal codice civile alle disposizioni<br />
speciali; nella seconda, si analizzano le<br />
regole poste dal Codice sulla privacy per il<br />
trattamento dei dati personali, in generale<br />
e con riferimento a specifici dati personali<br />
e/o tipologie di trattamento; nella terza, si<br />
approfondisce l’applicazione di tali regole<br />
alla fattispecie condominiale, considerata<br />
in tutte le sue peculiarità; per completezza<br />
nel CD-Rom allegato al testo sono riporta-<br />
te le legislazioni di riferimento, le relative<br />
decisioni del Garante e dell’Autorità giudiziaria.<br />
Il volume, quindi, vuole rispondere<br />
all’esigenza di chi, dedito professionalmente<br />
alla gestione degli immobili, intende<br />
svolgere la sua attività in piena conformità<br />
alle previsioni di legge e, soprattutto,<br />
andare esente dalle rilevanti sanzioni<br />
(amministrative e penali) contemplate nel<br />
caso di violazione delle regole di trattamento<br />
dei dati personali; il destinatario<br />
principe è l’amministratore di condominio<br />
<br />
come soggetto coinvolto nel trattamento<br />
e, di conseguenza, sottoposto in via diretta<br />
alle prescrizioni del Codice sulla privacy,<br />
ma anche il singolo condomino, che<br />
quotidianamente vive nello stabile e si<br />
occupa occasionalmente dell’amministrazione<br />
dell’edificio, può ricevere un sensibile<br />
vantaggio dalla lettura del testo, per<br />
evitare gli errori in cui facilmente si può<br />
incappare qualora la suddetta attività di<br />
gestione ignori gli adempimenti attualmente<br />
vigenti.
VIVIAMO IL NATALE<br />
Viviamo il Natale<br />
<strong>Amministrare</strong> immobili #43<br />
Quando i giorni diventano via via più corti, quando, nel corso di un inverno normale,<br />
cadono i primi fiocchi di neve, timidi e sommessi si fanno strada i primi pensieri del<br />
Natale. Questa semplice parola emana un fascino misterioso, cui ben difficilmente un<br />
cuore può sottrarsi. Anche coloro che professano un’altra fede e i non credenti, cui<br />
l’antico racconto del Bambino di Betlemme non dice alcunché, preparano la festa e<br />
cercano di irradiare qua e là un raggio di gioia. Già settimane e mesi prima un caldo<br />
flusso di amore inonda tutta la terra. Una festa dell’amore e della gioia, questa è la<br />
stella verso cui tutti accorrono nei primi mesi invernali. Ma per il cristiano e in particolare<br />
per il cristiano cattolico essa è anche qualcos’altro. La stella lo guida alla mangiatoia<br />
col Bambinello, che porta la pace in terra. L’arte cristiana ce lo pone davanti<br />
agli occhi in innumerevoli e graziose immagini, mentre antiche melodie, da cui risuona<br />
tutto l’incantesimo dell’infanzia, lo cantano.<br />
(Edith Stein – Il mistero del Natale)<br />
<br />
La dirigenza augura<br />
a tutti i soci un sereno Natale<br />
ed un felice anno nuovo <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
GRECCIO, AFFRESCO CAPPELLA DEL PRESEPIO (SCUOLA UMBRA)
#44 <strong>Amministrare</strong> immobili<br />
VIVIAMO IL NATALE<br />
Viviamo il Natale<br />
Vieni, Signore di Padre David Maria Turoldo<br />
Vieni di notte,<br />
ma nel nostro cuore è sempre notte:<br />
e, dunque, vieni sempre, Signore.<br />
Vieni in silenzio,<br />
noi non sappiamo più cosa dirci:<br />
è, dunque, vieni sempre, Signore.<br />
Vieni in solitudine,<br />
ma ognuno di noi è sempre più solo:<br />
e, dunque, vieni sempre, Signore.<br />
Vieni, figlio della pace,<br />
noi ignoriamo cosa sia la pace:<br />
e, dunque, vieni sempre Signore.<br />
Vieni a liberarci,<br />
noi siamo sempre più schiavi:<br />
e, dunque, vieni sempre, Signore.<br />
Vieni a consolarci,<br />
noi siamo sempre più tristi:<br />
e, dunque, vieni sempre, Signore.<br />
<br />
Vigilia di Natale di Bertolt Brecht<br />
Oggi siamo seduti, alla vigilia<br />
di Natale, noi, gente misera,<br />
in una gelida stanzetta, il vento corre fuori,<br />
il vento entra.<br />
Vieni, buon Signore Gesù, da noi,<br />
volgi lo sguardo:<br />
perché tu ci sei davvero necessario.<br />
NATIVITÀ DI GIOVANNI DELLA ROBBIA<br />
MUSEO DEL BARGELLO, FIRENZE