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UNIONE EUROPEA<br />

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22<br />

settembre 2002 relativa al ricongiungimento<br />

<strong>familiare</strong><br />

Sentenza Parlamento c. Consiglio del 26 giugno<br />

2006<br />

Sentenza Chakroun v. Minister van Buitenlandse<br />

Zaken del 4 marzo 2010<br />

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25<br />

novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di<br />

paesi terzi che siano residenti di lungo periodo


Conclusioni del<br />

Vertice di Tampere:<br />

(15-16 ottobre 1999)<br />

“L'Unione europea deve garantire l‘equo trattamento dei cittadini<br />

dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati<br />

membri. Una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a<br />

garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini<br />

dell'UE” (par. 18)


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE<br />

su immigrazione, integrazione e occupazione<br />

(COM (2003) 336 definitivo del 3 giugno 2003)<br />

“…per integrazione si deve intendere un processo biunivoco,<br />

che si fonda sulla presenza di reciproci diritti e,<br />

conseguentemente, obblighi per i cittadini di paesi terzi<br />

che soggiornano legalmente e per la società ospitante che<br />

offre una piena partecipazione al migrante.<br />

Ciò implica, da una parte, che la società ospitante si assuma la responsabilità di<br />

garantire la presenza di diritti formali a favore dei migranti, tali da consentire<br />

agli stessi di partecipare alla vita economica, sociale, culturale e civile, e,<br />

dall’altra parte, che i migranti rispettino norme e valori fondamentali della<br />

società che li ospita e partecipino attivamente al processo di integrazione,<br />

senza essere costretti a rinunciare alla propria identità.” (p. 19)


Programma di Stoccolma<br />

(2010-2014)<br />

“L'Unione deve garantire l'equo trattamento dei cittadini<br />

dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel<br />

territorio degli Stati membri. Una politica di<br />

integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire<br />

loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini<br />

dell'Unione.” (par. 6.1.4)


“L'integrazione effettiva di cittadini di paesi terzi<br />

soggiornanti legalmente resta la chiave per<br />

massimizzare i benefici dell'immigrazione. (…)<br />

Analoghi diritti, responsabilità e possibilità per<br />

tutti costituiscono un obiettivo al centro della<br />

cooperazione europea per l'integrazione, tenendo<br />

conto della necessità di un equilibrio tra diritti e<br />

doveri dei migranti” (par. 6.1.5)


Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del<br />

Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al <strong>diritto</strong> dei<br />

cittadini dell'Unione e dei loro familiari di<br />

circolare e di soggiornare liberamente nel territorio<br />

degli Stati membri<br />

Disciplina specifica per i cittadini di Paesi terzi<br />

che siano familiari dei cittadini dell’UE


Direttiva 2003/86/CE<br />

Beneficiari (artt. 1 e 3)<br />

Familiari ammessi al ricongiungimento (art. 4)<br />

Requisiti oggettivi (artt. 7 e 8)<br />

Diritti connessi al permesso di soggiorno per<br />

ricongiungimento <strong>familiare</strong> (artt. 13-15)


Disciplina più favorevole nei confronti dei rifugiati<br />

(artt. 9-12)<br />

Garanzie avverso il diniego del rilascio o del<br />

Garanzie avverso il diniego del rilascio o del<br />

rinnovo del permesso di soggiorno e avverso il<br />

provvedimento di espulsione (artt.17 e 18)


Sentenza Parlamento c. Consiglio<br />

“…si deve rilevare che, se è pur vero che la direttiva lascia agli<br />

Stati membri un margine di discrezionalità, tale margine è<br />

sufficientemente ampio per consentire loro di applicare le<br />

regole della direttiva in senso conforme alle esigenze<br />

derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali.”<br />

Richiamo alla CEDU


Sentenza Chakroun v. Minister van Buitenlandse<br />

Zaken (Paesi Bassi)<br />

«l’inciso «ricorrere al sistema di assistenza sociale» di cui all’art. 7, n. 1, parte iniziale e lett.<br />

c), della direttiva dev’essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro<br />

di adottare una normativa sul ricongiungimento <strong>familiare</strong> che neghi quest’ultimo ad un<br />

soggiornante che ha dimostrato di disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti per<br />

mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito, potrebbe<br />

nondimeno ricorrere all’assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento<br />

particolari e individualmente stabilite, a sgravi fiscali accordati da amministrazioni locali<br />

dipendenti dal reddito o a provvedimenti di sostegno del reddito nell’ambito della politica<br />

comunale per i redditi minimi («minimabeleid»).<br />

la direttiva, e segnatamente il suo art. 2, parte iniziale e lett. d), dev’essere interpretata nel<br />

senso che siffatta disposizione osta ad una normativa nazionale che, ai fini dell’applicazione<br />

del requisito di reddito di cui all’art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva, opera una<br />

distinzione a seconda che i vincoli familiari siano anteriori o posteriori all’ingresso del<br />

soggiornante nello Stato membro ospitante.»


La tutela dell’<strong>unità</strong> <strong>familiare</strong> nella<br />

Convenzione europea dei diritti<br />

dell’uomo<br />

Art. 8<br />

“Diritto al rispetto della vita privata e <strong>familiare</strong>.<br />

“Diritto al rispetto della vita privata e <strong>familiare</strong>.<br />

1. Ogni persona ha <strong>diritto</strong> al rispetto della sua vita privata e <strong>familiare</strong>, del suo<br />

domicilio e della sua corrispondenza.<br />

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale<br />

<strong>diritto</strong> a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una<br />

misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza<br />

nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese,<br />

per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione<br />

della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà<br />

altrui.”


L’art. 8 è stato chiamato in causa con<br />

riferimento a due differenti tipologie di<br />

situazioni:<br />

a) l’allontanamento di uno straniero già<br />

residente nel territorio dello Stato convenuto<br />

dal quale derivi rottura <strong>unità</strong> <strong>familiare</strong>;<br />

b) il diniego dell’ingresso ai familiari rimasti<br />

all’estero di un migrante provvisto del<br />

permesso di soggiorno.


Allontanamento dello straniero già residente nel territorio dello<br />

Stato convenuto dal quale derivi la rottura del nucleo <strong>familiare</strong><br />

a) Espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza<br />

- Boultif c. Svizzera del 2001<br />

- Üner c. Paesi Bassi del 2006<br />

- Cherif e a. c. Italia del 2009


“Criteri Boultif”:<br />

- la natura e la gravità del reato commesso;<br />

- la durata del soggiorno nel Paese convenuto;<br />

- la condotta del ricorrente successivamente alla commissione del reato;<br />

- la nazionalità delle persone coinvolte; la situazione <strong>familiare</strong> del ricorrente, che si<br />

evince dalla durata del matrimonio e da altri elementi comprovanti l’effettività del<br />

legame, in particolare la nascita di figli e la loro età;<br />

- la difficoltà che i familiari incontrerebbero nel seguire il ricorrente nel paese verso<br />

il quale è espulso, anche alla luce del principio del “superiore interesse del minore”;<br />

- la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese di accoglienza e con<br />

quello di origine


) Mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per<br />

altri motivi<br />

- Berrehab c. Paesi Bassi del 1988<br />

- - Rodrigues da Silva c. Olanda del 2006<br />

[Di senso opposto [GC] Darren Omoregie e altri c. Norvegia del 2008]


Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento<br />

europeo sull’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa<br />

al <strong>diritto</strong> al ricongiungimento <strong>familiare</strong><br />

(COM(2008)610 def. del 8 ottobre 2008)<br />

“l’impatto sull’armonizzazione della riunificazione <strong>familiare</strong> resta<br />

limitato. Il carattere scarsamente vincolante [della direttiva] lascia<br />

agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità e in alcuni<br />

di essi ha determinato un indebolimento delle norme quando delle<br />

disposizioni facoltative […] relative a determinate condizioni di<br />

esercizio del <strong>diritto</strong> al raggruppamento <strong>familiare</strong> sono state<br />

applicate in modo troppo ampio o eccessivo”<br />

In particolare, vengono menzionati il periodo di attesa autorizzato,<br />

l’età minima del soggiornante, il livello di reddito richiesto e le<br />

eventuali condizioni di integrazione.


Direttiva 2003/109/CE<br />

Beneficiari (artt. 3-5)<br />

Diritti connessi allo status di residente di lungo<br />

periodo<br />

Garanzie avverso l’espulsione (artt. 10 e 12)


Nel mese di maggio 2011 è stata adottata la direttiva<br />

2011/51/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio<br />

dell’11 maggio 2011 che modifica la direttiva<br />

2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di<br />

applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.


Costituzione<br />

Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili<br />

dell’uomo”<br />

Art. 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società<br />

naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato<br />

sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti<br />

dalla legge a garanzia dell'<strong>unità</strong> <strong>familiare</strong>.”<br />

Art. 30: “È dovere e <strong>diritto</strong> dei genitori mantenere, istruire ed educare i<br />

figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei<br />

genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge<br />

assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,<br />

compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.”


Interpretazione Corte cost.<br />

Avendo natura di <strong>diritto</strong> fondamentale della persona, il<br />

<strong>diritto</strong> all’<strong>unità</strong> <strong>familiare</strong> deve essere riconosciuto<br />

anche allo straniero (sent. n. 28/1995).<br />

Limiti possono essere previsti ma solo attraverso un<br />

corretto bilanciamento dei valori in gioco e purché le<br />

scelte statali non risultino manifestamente<br />

irragionevoli (ord. n. 232/2001).


T.U. immigrazione<br />

(D. Lgs. n. 286/1998)<br />

Titolo IV<br />

“Diritto all'<strong>unità</strong> <strong>familiare</strong> e tutela dei minori”<br />

Art. 28<br />

Diritto all'<strong>unità</strong> <strong>familiare</strong>.<br />

“Il <strong>diritto</strong> a mantenere o a riacquistare l'unita' <strong>familiare</strong> nei confronti dei<br />

familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal presente<br />

testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso<br />

di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di<br />

lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per<br />

motivi religiosi o per motivi familiari.”<br />

Art. 29<br />

Diritto al ricongiungimento <strong>familiare</strong>


Articolo 31<br />

Disposizioni a favore dei minori.<br />

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e<br />

tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio<br />

italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del <strong>familiare</strong>, per un periodo di<br />

tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.<br />

L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il<br />

rilascio o per attività del <strong>familiare</strong> incompatibili con le esigenze del minore o con la<br />

permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o<br />

consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.


Modifiche alla disciplina sul<br />

ricongiungimento<br />

D.lgs. n. 5/2007 di attuazione della direttiva<br />

2003/86/CE<br />

D.lgs. n. 160/2008<br />

Legge n. 94/2009 (cd. “Pacchetto sicurezza”)<br />

Modifiche in senso restrittivo


Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21799 del 16<br />

ottobre 2010<br />

“la tecnica di formazione a clausola generale dell’art. 31 induce a<br />

comprendervi qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed<br />

obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di<br />

salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva, o è<br />

altamente probabile deriverà al minore, dall’allontanamento del <strong>familiare</strong><br />

o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto”


Bibliografia minima<br />

Alto Commissariato per i diritti umani, Family reunification, Migration Papers,<br />

Novembre 2005, p. 14, reperibile al link<br />

www2.ohchr.org/english/issues/migration/taskforce/docs/familyreunification.<br />

pdf<br />

Bonetti P. - Zorzella N. - Citti W. - Miazzi L., Diritto all’<strong>unità</strong> <strong>familiare</strong> e tutela<br />

dei minori, in Nascimbene B. (a cura di), Diritto dello straniero, Padova, 2004,<br />

pag. 861 e ss.<br />

Cataldi G., Espulsione degli stranieri e protezione della vita <strong>familiare</strong> nella prassi<br />

degli organi internazionali di controllo sui diritti umani, in Diritti umani degli<br />

immigrati: tutela della famiglia e dei minori, Pisillo Mazzeschi R., Pustorino P.,<br />

Viviani A. (a cura di), Napoli, 2010<br />

Cellamare G., La disciplina dell’immigrazione nell’Unione europea, Torino, 2006<br />

Del Guercio A., Il <strong>diritto</strong> dei migranti all’<strong>unità</strong> <strong>familiare</strong> nella giurisprudenza<br />

della Corte europea dei diritti dell’uomo e nell’ordinamento dell’Unione europea,<br />

in La tutela dei diritti umani in Europa tra sovranità statale e ordinamenti<br />

sovranazionali, Caligiuri A., Cataldi G., Napoletano N., Padova, 2010


Di Pascale A. – Pastore M., Il recepimento delle direttive sul ricongiungimento<br />

<strong>familiare</strong> e sui soggiornanti di lungo periodo, in Diritto Immigrazione e<br />

Cittadinanza, n. 1/2007, p. 13 e ss.<br />

Evola M., La tutela della riunificazione <strong>familiare</strong> dello straniero nelle<br />

convenzioni internazionali sui diritti umani , in Diritti umani e <strong>diritto</strong><br />

internazionale, 2/2010<br />

Liguori A., Il <strong>diritto</strong> all'<strong>unità</strong> <strong>familiare</strong> e le garanzie procedurali avverso<br />

l'espulsione, in Diritti umani degli immigrati: tutela della famiglia e dei minori,<br />

Pisillo Mazzeschi R., Pustorino P., Viviani A. (a cura di), Napoli, 2010<br />

Liguori A., Le garanzie procedurali avverso l’espulsione degli immigrati in<br />

Europa, Napoli, 2008<br />

Morozzo Della Rocca P., Il <strong>diritto</strong> all’<strong>unità</strong> <strong>familiare</strong> in Europa tra<br />

“allargamento” dei confini e “restringimento” dei diritti, in Diritto Immigrazione<br />

e Cittadinanza, n. 1/2004, p. 66 e ss.<br />

Pastore M., Il decreto legislativo 160/2008: restrizioni per decreto al <strong>diritto</strong> al<br />

ricongiungimento <strong>familiare</strong>, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 3-<br />

4/2008, p. 74 e ss.<br />

Pastore M., Il <strong>diritto</strong> all’<strong>unità</strong> <strong>familiare</strong>: una questione di sicurezza?, in Diritto<br />

Immigrazione e Cittadinanza, n. 4/2009, p. 167 e ss.


Sitografia<br />

www.altro<strong>diritto</strong>.unifi.it<br />

www.amnesty.it<br />

www.asgi.it<br />

www.cestim.org<br />

www.cir-onlus.org<br />

www.coe.int<br />

www.ecre.org<br />

www.enar-eu.org<br />

www.esteri.it<br />

www.europa.eu<br />

www.europeanrights.eu<br />

http://fortresseurope.blogspot.com<br />

www.humanrightswatch.int<br />

www.immigrazione.it<br />

www.imo.int<br />

www.interno.it<br />

www.ispionline.it<br />

www.meltingpot.org<br />

www.programmaintegra.it<br />

www.savethechildren.org<br />

www.statewatch.org<br />

www.stranieriinitalia.it

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