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Tar Piemonte. Sez. I Sentenza n. 4089 - 5 novembre 2010 ...

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2.1. Deve il Collegio confermare la valutazione di fondatezza del gravame formulata con<br />

l’Ordinanza cautelare n. 39.<strong>2010</strong>.<br />

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, elevata<br />

dall’Amministrazione sull’assunto che la ricorrente non avrebbe previamente impugnato il<br />

bando, che all’art. 4 fissa i requisiti reddituali con riguardo alla famiglia anagrafica.<br />

Va al riguardo ricordato che l’invocato art. 4 del bando in atti (doc. 11 P.A.) stabilisce che “il<br />

nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal d.p.c.m. n.<br />

221/1999 e successive modificazioni”.<br />

Orbene, la ricorrente si duole che sia stato computato nel suo reddito anche quello del nonno<br />

Molon Alberto, il quale, benché residente nel medesimo immobile della ricorrente in Abano<br />

Terme non ha, tuttavia, mai stabilmente coabitato con lei né, tanto meno, ha la sua dimora<br />

abituale nella di lei abitazione, com’è comprovato da dichiarazione sostitutiva rilasciata dal<br />

medesimo, attestante che egli coabita con la moglie in Ivrea (doc. 4) con la quale gestisce un<br />

locale da ballo in Ivrea (doc. 5 ricorrente).<br />

Da ciò la deducente inferisce la violazione dell’art. 1-bis del DPCM n. 221/1999 e dell’art. 4 del<br />

D.P.R. n. 223/1989.<br />

2.2. A parere del Collegio il motivo è fondato e infondata l’eccezione che fa leva sul riportato<br />

disposto del bando lamentandone l’omessa impugnazione.<br />

Invero, va debitamente osservato che il riportato art. 4 del bando istituisce un chiaro rinvio alle<br />

modalità di determinazione della nozione di “nucleo familiare” stabilite dal DPCM n. 221/1999<br />

che, come indicato nella sede cautelare, dispone che “fanno parte del nucleo familiare i<br />

soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.<br />

Ora, l’art. 4 del citato D.P.R., recante “approvazione del nuovo regolamento anagrafico della<br />

popolazione residente” definisce l’istituto della “famiglia anagrafica” stabilendo che “agli effetti<br />

anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,<br />

parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale<br />

nello stesso comune”. Rimarca, dunque, il Collegio che sulla scorta della norma del<br />

regolamento anagrafico nazionale appena riportata, condicio iuris necessaria ai fini<br />

dell’individuazione di una famiglia anagrafica, rilevante agli effetti che eventuali disposizioni<br />

normative generali settoriali annettano a tale nozione o istituto è la circostanza di fatto che le<br />

persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione coniugio, tutela ovvero,<br />

residualmente, da vincoli affettivi, coabitino od abbiano dimora abituale nello stesso Comune.<br />

2.3.1. Ciò precisato, rileva il Collegio come difetti nel caso all’esame il delineato requisito<br />

fattuale, ovverosia la coabitazione con la ricorrente del nonno Molon Alberto, o quanto meno,<br />

in subordine, la dimora abituale del medesimo nello stesso Comune in cui ella abita.<br />

E’ infatti agli atti idoneo principio di prova dell’assenza di coabitazione tra il sig. Molon Alberto<br />

e la nipote Signora Alessandra Molon, atteso che il doc.5, certificato della CCIAA di Torino,<br />

attesta che il Molon è amministratore della Frenzy s.n.c di Fabris Clara e che è residente in<br />

Ivrea, Via Gobetti 9/C.<br />

Al riguardo, considerato che a norma del Codice civile la residenza è nel luogo in cui una<br />

persona ha la dimora abituale (art. 43, comma 2, c.c.) dalla rilevata circostanza di fatto<br />

discende, oltre che la conseguenza che il Molon non coabita con la ricorrente (ossia non abita<br />

con lei nella stessa abitazione in Abano Terme) – per cui difetta la condicio iuris sopra<br />

lumeggiata costituente nella coabitazione ai sensi e per gli effetti del’art. 4, D.P.R. n. 223/1989<br />

e da detta norma imposta ai fini della configurabilità dell’istituto della famiglia anagrafica –<br />

anche che non si ravvisa la residuale condizione, pure dalla stessa norma richiesta, della<br />

dimora abituale del sig. Molon nello stesso Comune ove risiede la deducente.<br />

Constano, inoltre, agli atti numerose fatture di somministrazioni Enel, gas e telefono, tutte<br />

inviate dalle imprese erogatrici al predetto nell’indirizzo di Ivrea citato (doc. 11 ricorrente).<br />

Dette fatture, il cui invio alla dimora di Ivrea già può costituire principio di prova della<br />

circostanza che il Molon dimora abitualmente ivi, espongono, oltretutto, importi per consumi<br />

assai esigui, riferiti all’abitazione in cui formalmente risiede in Abano Terme. Esiguità che<br />

contribuisce a comprovare che in realtà egli non abita in tale immobile, come esattamente

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