Tar Piemonte. Sez. I Sentenza n. 4089 - 5 novembre 2010 ...
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2.1. Deve il Collegio confermare la valutazione di fondatezza del gravame formulata con<br />
l’Ordinanza cautelare n. 39.<strong>2010</strong>.<br />
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, elevata<br />
dall’Amministrazione sull’assunto che la ricorrente non avrebbe previamente impugnato il<br />
bando, che all’art. 4 fissa i requisiti reddituali con riguardo alla famiglia anagrafica.<br />
Va al riguardo ricordato che l’invocato art. 4 del bando in atti (doc. 11 P.A.) stabilisce che “il<br />
nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal d.p.c.m. n.<br />
221/1999 e successive modificazioni”.<br />
Orbene, la ricorrente si duole che sia stato computato nel suo reddito anche quello del nonno<br />
Molon Alberto, il quale, benché residente nel medesimo immobile della ricorrente in Abano<br />
Terme non ha, tuttavia, mai stabilmente coabitato con lei né, tanto meno, ha la sua dimora<br />
abituale nella di lei abitazione, com’è comprovato da dichiarazione sostitutiva rilasciata dal<br />
medesimo, attestante che egli coabita con la moglie in Ivrea (doc. 4) con la quale gestisce un<br />
locale da ballo in Ivrea (doc. 5 ricorrente).<br />
Da ciò la deducente inferisce la violazione dell’art. 1-bis del DPCM n. 221/1999 e dell’art. 4 del<br />
D.P.R. n. 223/1989.<br />
2.2. A parere del Collegio il motivo è fondato e infondata l’eccezione che fa leva sul riportato<br />
disposto del bando lamentandone l’omessa impugnazione.<br />
Invero, va debitamente osservato che il riportato art. 4 del bando istituisce un chiaro rinvio alle<br />
modalità di determinazione della nozione di “nucleo familiare” stabilite dal DPCM n. 221/1999<br />
che, come indicato nella sede cautelare, dispone che “fanno parte del nucleo familiare i<br />
soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.<br />
Ora, l’art. 4 del citato D.P.R., recante “approvazione del nuovo regolamento anagrafico della<br />
popolazione residente” definisce l’istituto della “famiglia anagrafica” stabilendo che “agli effetti<br />
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,<br />
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale<br />
nello stesso comune”. Rimarca, dunque, il Collegio che sulla scorta della norma del<br />
regolamento anagrafico nazionale appena riportata, condicio iuris necessaria ai fini<br />
dell’individuazione di una famiglia anagrafica, rilevante agli effetti che eventuali disposizioni<br />
normative generali settoriali annettano a tale nozione o istituto è la circostanza di fatto che le<br />
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione coniugio, tutela ovvero,<br />
residualmente, da vincoli affettivi, coabitino od abbiano dimora abituale nello stesso Comune.<br />
2.3.1. Ciò precisato, rileva il Collegio come difetti nel caso all’esame il delineato requisito<br />
fattuale, ovverosia la coabitazione con la ricorrente del nonno Molon Alberto, o quanto meno,<br />
in subordine, la dimora abituale del medesimo nello stesso Comune in cui ella abita.<br />
E’ infatti agli atti idoneo principio di prova dell’assenza di coabitazione tra il sig. Molon Alberto<br />
e la nipote Signora Alessandra Molon, atteso che il doc.5, certificato della CCIAA di Torino,<br />
attesta che il Molon è amministratore della Frenzy s.n.c di Fabris Clara e che è residente in<br />
Ivrea, Via Gobetti 9/C.<br />
Al riguardo, considerato che a norma del Codice civile la residenza è nel luogo in cui una<br />
persona ha la dimora abituale (art. 43, comma 2, c.c.) dalla rilevata circostanza di fatto<br />
discende, oltre che la conseguenza che il Molon non coabita con la ricorrente (ossia non abita<br />
con lei nella stessa abitazione in Abano Terme) – per cui difetta la condicio iuris sopra<br />
lumeggiata costituente nella coabitazione ai sensi e per gli effetti del’art. 4, D.P.R. n. 223/1989<br />
e da detta norma imposta ai fini della configurabilità dell’istituto della famiglia anagrafica –<br />
anche che non si ravvisa la residuale condizione, pure dalla stessa norma richiesta, della<br />
dimora abituale del sig. Molon nello stesso Comune ove risiede la deducente.<br />
Constano, inoltre, agli atti numerose fatture di somministrazioni Enel, gas e telefono, tutte<br />
inviate dalle imprese erogatrici al predetto nell’indirizzo di Ivrea citato (doc. 11 ricorrente).<br />
Dette fatture, il cui invio alla dimora di Ivrea già può costituire principio di prova della<br />
circostanza che il Molon dimora abitualmente ivi, espongono, oltretutto, importi per consumi<br />
assai esigui, riferiti all’abitazione in cui formalmente risiede in Abano Terme. Esiguità che<br />
contribuisce a comprovare che in realtà egli non abita in tale immobile, come esattamente