Fascicolo Informativo - Fata Assicurazioni
Fascicolo Informativo - Fata Assicurazioni
Fascicolo Informativo - Fata Assicurazioni
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
GRANDI<br />
INTERVENTI<br />
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE<br />
MALATTIA<br />
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO,<br />
CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA<br />
COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE<br />
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE<br />
ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE<br />
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL<br />
CONTRATTO<br />
Prima della sottoscrizione leggere<br />
attentamente la Nota Informativa<br />
Mod. 39/534 - Ed. 12/2010
NOTA INFORMATIVA<br />
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla<br />
preventiva approvazione dell’ISVAP.<br />
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.<br />
GLOSSARIO<br />
Assicurato<br />
La persona il cui interesse è protetto dall’assicurazione.<br />
Assicurazione<br />
Il contratto di assicurazione.<br />
Contraente<br />
Il soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.<br />
FATA<br />
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.<br />
Domicilio<br />
La dimora abituale o occasionale, stabile o temporanea dell’Assicurato<br />
Indennizzo/Indennità<br />
La somma dovuta da <strong>Fata</strong> in caso di sinistro.<br />
Infortunio<br />
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.<br />
Istituto di Cura<br />
Ogni Ospedale, Clinica o Casa di Cura in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti<br />
Autorità, al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna, esclusi comunque<br />
Stabilimenti termali, Istituti per la cura a fini estetici o dietetici, Case di convalescenza, di soggiorno o di riposo e Cliniche del<br />
benessere.<br />
Malattia<br />
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.<br />
Massimale<br />
La somma assicurata che rappresenta il limite massimo contrattualmente previsto dell'indennizzo o liquidabile.<br />
Nucleo familiare<br />
Le persone risultanti nel certificato di stato di famiglia per le quali FATA è disposta a prestare l’assicurazione.<br />
Polizza<br />
Il documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.<br />
Premio<br />
La somma dovuta dal Contraente a FATA per l’assicurazione.<br />
Ricovero<br />
La degenza in Istituto di Cura che comporti pernottamento.<br />
Rischio<br />
La probabilità del verificarsi del sinistro.<br />
Sinistro<br />
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.<br />
Mod. 39/534 - Edizione 12.2010 NOTA INFORMATIVA<br />
1<br />
Pagina 1 di 5 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI
2<br />
Pagina 2 di 5 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI<br />
NOTA INFORMATIVA<br />
Mod. 39/534 - Edizione 12.2010<br />
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE<br />
Informazioni generali<br />
a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali;<br />
b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A;<br />
c) nessuna sede secondaria;<br />
d) recapito telefonico: +39 06/47651, fax: +39 06/487118, sito Internet: http://ww.fata-assicurazioni.it;<br />
e-mail: info@fata-assicurazioni.it;<br />
e) autorizzata all’esercizio in Italia e all’estero delle assicurazioni e riassicurazioni con in tutte le forme consentite, escluso il<br />
Ramo Vita con Provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 302 del 30/12/2006, ed<br />
iscritta al n. 1.00154 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.<br />
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa<br />
Il patrimonio netto di FATA ammonta a 176,45 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni<br />
di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 181,84 milioni di euro.<br />
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 2,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di<br />
solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente).<br />
Si rinvia al sito Internet di FATA http://www.fata-assicurazioni.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del <strong>Fascicolo</strong><br />
<strong>Informativo</strong> non derivanti da innovazioni normative.<br />
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO<br />
Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.<br />
Avvertenza<br />
In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un’ulteriore annualità, deve essere<br />
inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale con raccomandata con ricevuta di<br />
ritorno.<br />
Si rinvia all’articolo 8 “Durata dell’assicurazione” per la disciplina di dettaglio.<br />
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI<br />
La garanzia prevede il rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato/i rese necessarie da grande intervento chirurgico<br />
conseguente a malattia o ad infortunio.<br />
Per la disciplina di dettaglio delle garanzie Rimborso spese mediche si rinvia agli articoli 12 “Oggetto dell’assicurazione”, 13<br />
“Prestazione Alternativa alla Garanzia di cui ai punti 2-3-4”, 15 “Trapianti di Organi” e 16 “Elenco Interventi Chirurgici Garantiti”<br />
delle Condizioni di assicurazione.<br />
Avvertenza<br />
Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte che possono dar luogo a riduzione o mancato<br />
pagamento dell’indennizzo o a riduzione.<br />
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate.<br />
Articoli 12 “Oggetto dell’assicurazione”, 13 “Prestazione Alternativa alla Garanzia di cui ai punti 2-3-4”; 17 “Esclusioni”.<br />
Avvertenza<br />
Le prestazioni vengono erogate nei limiti del massimale per anno assicurativo (che possono essere pattuiti per persona o nucleo<br />
familiare).<br />
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate.<br />
Articoli 12 “Oggetto dell’assicurazione” e 18 “Massimali”.<br />
ESEMPI<br />
MASSIMALE<br />
Massimale per anno e per persona previsto in polizza Euro 26.000:<br />
spese indennizzabili sostenute Euro 30.000 rimborso Euro 26.000.
Avvertenza<br />
Il limite massimo di età assicurabile è: 70 anni<br />
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 7 "Limiti di età" e 8 "Durata dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.<br />
PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI<br />
Avvertenza<br />
Sono previsti periodi iniziali di carenza. Per le relative discipline di dettaglio si rinvia all’articolo 14 “Termini di Aspettativa<br />
e Limiti delle Prestazioni” delle Condizioni di assicurazione.<br />
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ<br />
Avvertenza<br />
Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio<br />
da parte di FATA rese dal Contraente e/o dell’Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la<br />
perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.<br />
Per le conseguenze si rinvia alla prima parte dell’articolo 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Aggravamento del<br />
rischio” delle Condizioni di assicurazione.<br />
Avvertenza<br />
Alcune malattie ed affezioni costituiscono cause di inassicurabilità.<br />
Per la disciplina di dettaglio si rinvia all’articolo 19 “Persone non assicurabili” delle Condizioni di assicurazione.<br />
AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE<br />
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.<br />
La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate nella seconda parte dell’articolo 1 -“Dichiarazioni relative<br />
alle circostanze di rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio”.<br />
Le variazioni della professione non incidono sulla valutazione del rischio.<br />
ESEMPIO DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO<br />
L’insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo costituisce un aggravamento del rischio tale da escludere in ogni<br />
caso il permanere del consenso di FATA all’assicurazione a prescindere dallo stato di salute dell’Assicurato.<br />
PREMI<br />
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere<br />
corrisposte alle scadenze previste.<br />
Eccettuati i casi di contratti di durata inferiore all’anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno.<br />
Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:<br />
- denaro contante, entro il limite di 750 euro annui per ciascun contratto;<br />
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all’Intermediario, espressamente in tale qualità;<br />
- bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili in agenzia - aventi quale beneficiario<br />
uno dei suddetti soggetti;<br />
- bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.<br />
Il premio può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali senza alcun onere aggiuntivo.<br />
Avvertenza<br />
L’Impresa o l’intermediario possono applicare sconti di premio:<br />
- ai sensi dell’art 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a<br />
due anni;<br />
- con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.<br />
ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE<br />
Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell’annualità assicurativa.<br />
DIRITTO DI RECESSO<br />
Avvertenza<br />
Entro diversi limiti di tempo, è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per sinistro.<br />
Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all’articolo 6 “Recesso per sinistro” delle Condizioni di<br />
assicurazione.<br />
Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere<br />
Mod. 39/534 - Edizione 12.2010 NOTA INFORMATIVA<br />
3<br />
Pagina 3 di 5 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI
4<br />
Pagina 4 di 5 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI<br />
NOTA INFORMATIVA<br />
Mod. 39/534 - Edizione 12.2010<br />
dal contratto senza oneri con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà<br />
di recesso è stata esercitata ai sensi dell’articolo 1899 del codice civile.<br />
PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO<br />
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di<br />
assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.<br />
L’Assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione ai sensi dell’articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora<br />
ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro all’Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si e<br />
verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.<br />
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO<br />
Al contratto si applica la legge italiana.<br />
REGIME FISCALE<br />
Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 2,5%.<br />
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI<br />
SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO<br />
Avvertenza<br />
Per la garanzia, il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’intervento chirurgico a seguito di infortunio<br />
o malattia; sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.<br />
In caso di Arbitrato, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare il medico da lui designato, contribuendo<br />
altresì per metà alle spese e competenze per il terzo medico.<br />
Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate:<br />
articoli 21 “Denuncia di sinistro - Obblighi del Contraente e dell’Assicurato”, 22 “Controversie e Arbitrato irrituale”, 23 “Criteri di<br />
Liquidazione”.<br />
ASSISTENZA DIRETTA - CONVENZIONI<br />
Non è previsto il pagamento diretto delle spese sanitarie indennizzabili, da parte di FATA, ad Istituti di Cura, centri medici o<br />
laboratori con la stessa convenzionati.<br />
RECLAMI<br />
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:<br />
FATA <strong>Assicurazioni</strong> Danni S.p.A. - UFFICIO RECLAMI (Customer Service)<br />
Via Urbana, 169/a - 00184 ROMA - Fax 06/4815934<br />
Indirizzo di posta elettronica: Reclami@fata-assicurazioni.it<br />
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di<br />
quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA, oppure<br />
trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353.<br />
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:<br />
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;<br />
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;<br />
c) breve descrizione del motivo di lamentela;<br />
d) copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;<br />
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.<br />
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente<br />
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet<br />
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm<br />
Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.
ARBITRATO<br />
È prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere eventuali controversie di natura medica<br />
sull’indennizzabilità del sinistro.<br />
Avvertenza<br />
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la<br />
sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.<br />
Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 1/12/2010<br />
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella<br />
presente Nota Informativa.<br />
Avv. Vittorio Rispoli Ing. Giorgio Cagnetti<br />
Mod. 39/534 - Edizione 12.2010 NOTA INFORMATIVA<br />
5<br />
Pagina 5 di 5 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI
1<br />
Pagina 1 di 7 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI<br />
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - INDICE<br />
Mod. 39/534 - Edizione 12.2010<br />
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE<br />
INDICE<br />
DEFINIZIONI pag. 2<br />
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 3<br />
RIMBORSO SPESE MEDICHE “GRANDI INTERVENTI” pag. 4
DEFINIZIONI<br />
Nel testo che segue si intendono per:<br />
Assicurato<br />
La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.<br />
Assicurazione<br />
Il contratto di assicurazione.<br />
Contraente<br />
Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e di altri ed è tenuto al pagamento del premio.<br />
FATA<br />
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.<br />
Indennità o Indennizzo<br />
La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.<br />
Infortunio<br />
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente contestabili.<br />
Istituto di Cura<br />
Ogni Ospedale, Clinica o Casa di Cura in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti<br />
Autorità, al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna, esclusi comunque<br />
stabilimenti termali, Istituti per la cura a fini estetici o dietetici, case di convalescenza, di soggiorno o di riposo e Cliniche del<br />
benessere.<br />
Malattia<br />
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.<br />
Polizza<br />
Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.<br />
Premio<br />
La somma dovuta dal Contraente a FATA per l'assicurazione.<br />
Ricovero<br />
La degenza in Istituto di Cura che comporti pernottamento.<br />
Rischio<br />
La probabilità del verificarsi del sinistro.<br />
Sinistro<br />
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.<br />
Mod. 39/534 - Edizione 12.2010 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - DEFINIZIONI<br />
2<br />
Pagina 2 di 7 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI
3<br />
Pagina 3 di 7 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI<br />
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE<br />
Mod. 39/534 - Edizione 12.2010<br />
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE<br />
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuizione del rischio<br />
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del<br />
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione<br />
ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.<br />
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del<br />
rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa<br />
cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile. Costituiscono aggravamento del rischio tale da<br />
escludere il consenso di FATA al permanere dell’assicurazione le patologie ed affezioni indicate negli articoli 18 - Persone non<br />
assicurabili.<br />
Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del<br />
Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.<br />
Art. 2 - Altre assicurazioni<br />
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre <strong>Assicurazioni</strong> per lo stesso<br />
rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così<br />
come previsto dall’articolo 1910 codice civile.<br />
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati,<br />
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la<br />
polizza oppure a FATA. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore<br />
24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive<br />
scadenze ed il diritto di FATA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile.<br />
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione<br />
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.<br />
Art. 5 - Pagamento dell’indennizzo<br />
Valutato il danno, verificata l’operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al<br />
pagamento dell’indennizzo.<br />
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro<br />
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna<br />
delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone avviso all’altra Parte mediante lettera raccomandata. In caso di polizza con<br />
più Assicurati la suddetta facoltà di recesso può essere esercitata limitatamente al solo Assicurato cui si riferisce il sinistro.<br />
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso per l’intera durata del contratto, FATA esclusivamente nei primi due anni dalla<br />
stipulazione dello stesso.<br />
Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte di FATA; quello esercitato<br />
da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di invio della raccomandata stessa.<br />
In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA rimborsa il premio relativo al periodo di rischio<br />
non corso, esclusi diritti di emissione e imposte.<br />
Art. 7 - Limite di età<br />
Il limite massimo di età assicurabile è 70 anni.<br />
Art. 8 - Durata dell’assicurazione<br />
Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta di una delle Parti mediante<br />
lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l’assicurazione di durata non inferiore ad un<br />
anno è prorogata per un anno e così successivamente, fino a che, alla scadenza del rinnovo successivo al primo, l’Assicurato<br />
abbia raggiunto il limite di età assicurabile.<br />
Alla suddetta scadenza, il contratto - nella parte riguardante l’Assicurato che ha superato il limite di età assicurabile - non è più<br />
soggetto a tacito rinnovo.<br />
Per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto<br />
senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata<br />
esercitata ai sensi dell’articolo 1899 del codice civile.<br />
Art. 9 - Oneri fiscali<br />
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro<br />
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA entro 3 giorni<br />
da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne avuto la possibilità, ai sensi dell’articolo 1913 del codice civile.<br />
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915<br />
del codice civile.<br />
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge<br />
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.<br />
RIMBORSO SPESE MEDICHE PER GRANDI INTERVENTI<br />
Art. 12 - Oggetto dell’assicurazione<br />
La Società rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, in caso di grande intervento (come da elenco<br />
previsto all’art. 16) reso necessario da malattia o da infortunio:<br />
1. le spese per analisi di laboratorio e per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati nei 100<br />
giorni precedenti l’intervento;<br />
2. le spese per gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante<br />
all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici<br />
applicati durante l’intervento);<br />
3. le spese per l’assistenza medica, per cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami postintervento<br />
riguardanti il periodo di ricovero;<br />
4. le spese per le rette di degenza;<br />
5. le spese di trasporto dell’Assicurato in autoambulanza all’Istituto di cura per l’intervento;<br />
6. le spese rese necessarie dall’intervento e sostenute dopo la cessazione del ricovero: per esami, per acquisto di medicinali,<br />
per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, effettuati nei 100 giorni successivi all’intervento, nonché per<br />
trattamenti fisioterapici e rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei<br />
150 giorni successivi all’intervento stesso.<br />
Il limite di rimborso per quanto previsto ai punti 5 e 6 non potrà superare complessivamente il 15% del massimale<br />
assicurato.<br />
Art. 13 - Prestazione alternativa alla garanzia di cui ai punti 2 - 3 - 4<br />
In caso di ricovero in Istituto di cura, indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato, sia nel caso in cui le spese sanitarie siano<br />
interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia nel caso in cui siano totalmente o parzialmente a suo carico, può optare<br />
per la corresponsione di una indennità per ciascun giorno di ricovero pari all’1% della somma assicurata, con massimo di Euro<br />
52 per giorno e per persona, in alternativa al rimborso delle spese di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente articolo.<br />
Art. 14 - Termini di aspettativa e limiti delle prestazioni<br />
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:<br />
1) del giorno di decorrenza della garanzia per le prestazioni conseguenti ad infortuni verificatisi dopo il perfezionamento<br />
del contratto;<br />
2) del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per le prestazioni conseguenti a malattie che abbiano<br />
colpito l’Assicurato dopo il perfezionamento del contratto.<br />
Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra riguardante gli stessi<br />
Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano dal giorno di decorrenza della garanzia di cui al presente<br />
contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste.<br />
Art. 15 - Trapianti di organi<br />
Nel caso in cui si renda necessario un trapianto di organi a favore dell’Assicurato, la garanzia si intende operante anche per il<br />
donatore.<br />
malattie in genere, aborto spontaneo e terapeutico.<br />
Art. 16 - Elenco interventi chirurgici garantiti<br />
Le prestazioni garantite con la presente polizza sono operanti nel caso che l’Assicurato sia sottoposto, in conseguenza di malattia<br />
od infortunio, ad uno dei seguenti interventi chirurgici;<br />
CAPO E COLLO<br />
- Interventi demolitori per tumori del massiccio facciale, o della lingua, o del pavimento buccale, con svuotamento dell’orbita<br />
o della loggia sottomascellare.<br />
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - RIMBORSO SPESE MEDICHE<br />
Mod. 39/534 - Edizione 12.2010<br />
4<br />
Pagina 4 di 7 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI
5<br />
Pagina 5 di 7 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI<br />
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - RIMBORSO SPESE MEDICHE<br />
Mod. 39/534 - Edizione 12.2010<br />
- Asportazione totale della parotide per neoformazione maligna.<br />
- Asportazione totale o parziale della parotide per tumore benigno o misto con preparazione del nervo facciale.<br />
- Asportazione totale della tiroide, per neoformazione maligna.<br />
- Asportazione del timo per via cervicale.<br />
- Resezione dell’esofago cervicale.<br />
TORACE<br />
- Pneumonectomia.<br />
- Lobectomia e resezione segmentarie.<br />
- Interventi per fistola bronchiale cutanea o per fistola del moncone bronchiale dopo exeresi.<br />
- Pleuropneumonectomia e toracectomia ampia.<br />
- Broncoresezione con impianto.<br />
- Asportazione del timo per via toracica.<br />
- Toracoplastica totale.<br />
- Sutura del cuore per ferite e rimozione di corpi estranei.<br />
- Pericardiectomia parziale o totale.<br />
- Atriosettostomia per trasposizione dei grossi vasi.<br />
- Derivazioni aortopolmonari e correzione di coartazione aortica.<br />
- Intervento per fistola arterovenosa del polmone.<br />
- Embolectomia dell’arteria polmonare.<br />
- Bypasse aortocoronarico.<br />
- Applicazione di pacemaker.<br />
- Interventi a cuore aperto.<br />
- Interventi per esofagiti, per ulcera esofagea e per ulcera peptica post operatoria.<br />
- Esofagoplastica.<br />
- Interventi per stenosi benigna, megaesofago, per tumori (resezioni parziali o totali) e reintervento per megaesofago.<br />
ADDOME<br />
- Gastroresezione o gastrectomia totale da neoplasie maligne.<br />
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post operatoria.<br />
- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica.<br />
- Colectomia totale.<br />
- Resezione ileo-cecale con linfoadenectomia.<br />
- Amputazione del retto per via ad domino perineale in uno o più tempi.<br />
- Resezione anteriore retto colica.<br />
- Intervento per ernia iatale con fundoplicatio.<br />
- Surrenelctomia ed interventi sulla capsula splenica.<br />
- Epatoresezione.<br />
- Epatico-colecodectomia.<br />
- Papillotomia per via trans duodenale.<br />
- Ricostruzione vie biliari.<br />
- Deconnessione porta-azygos per via addominale.<br />
- Intervento per necrosi acuta del pancreas.<br />
- Enucleazione o marsupializzazione per cisti o pseudocisti del pancreas.<br />
- Interventi demolitori (totale, testa, coda) del pancreas.<br />
- Asportazione della milza.<br />
- Anastomosi porta-cava, spleno-rettale, mesenterico-cava.<br />
SISTEMA NERVOSO<br />
- Interventi endocranici per neoplasie, aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche.<br />
- Interventi per epilessia focale.<br />
- Interventi per ascesso, ematoma, derivazione liquorale, encefalo-meningocele, talamotomia, pallidotamia ed interventi<br />
similari.<br />
- Neurotomia retrogassierana, emisferectomia ed interventi similari.<br />
- Interventi per ernia del disco dorsale e per asportazione endorachidea di neoplasie; cordotomie, radicotomie ed altre<br />
affezioni meningomidollari.<br />
- Interventi sul simpatico toracico e sui nervi splacnici.<br />
ANGIOLOGIA<br />
- Interventi sull’aorta e sui grossi vasi arteriosi.
- Interventi per aneurismi arteriosi della carotide, della vertebrale, della succlavia, del tronco branchio-cefalico e delle<br />
iliache.<br />
APPARATO OSTEO-ARTICOLARE<br />
- Artoplastica delle grandi articolazioni con materiale biologico.<br />
- Disarticolazione interscapolo-toracica.<br />
- Emipelvectomia.<br />
APPARATO URO - GENITALE<br />
- Interventi per fistola vescica-rettale, per eutrofia della vescica, per cistectomia totale ed ureterosigmoidostomia.<br />
- Interventi per uretero-ileo (o colo) anastomosi.<br />
- Nefrotomie bivalve, nefrectomia allargata, nefro-ureterectomia totale.<br />
- Orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasie maligne.<br />
- Isterectomia radicale per via addominale per tumori maligni.<br />
ESTESIOLOGIA<br />
- Antro-atticotomia.<br />
- Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale.<br />
- Laringectomia totale.<br />
- Faringo-laringectomia.<br />
- Irido-ciclo-retrazione da glaucoma.<br />
CHIRURGIA PEDIATRICA<br />
- Intervento per cranio bifido con meningoencefalocele.<br />
- Spina bifida (meningocele o mielomeningocele).<br />
- Idromele ipersecretivo.<br />
- Lobectomia o pneumonectomia.<br />
- Cisti e tumori tipici del bambino (di origine bronchiale, enterogena e nervosa).<br />
- Interventi sull’esofago per atresia o fistola congenita.<br />
- Interventi per torace ad imbuto o carenato.<br />
- Ernia diafframmatica.<br />
- Stenosi del piloro congenita.<br />
- Interventi per occlusione intestinale del neonato.<br />
- Artresia semplice dell’ano.<br />
- Abbassamento addomino-perineale.<br />
- Atresia dell’ano con fistola.<br />
- Resezione con reimpianto, o con sostituzione di ansa intestinale di megauretere.<br />
- Intervento per megacolon.<br />
- Nefrectomia per tumore di Wilms.<br />
TRAPIANTI D’ORGANO<br />
Tutti.<br />
Art. 17 - Esclusioni<br />
L’assicurazione non è operante per il rimborso delle spese per:<br />
1) le conseguenze dirette di stati patologici, infortuni e malattie anteriori al perfezionamento della polizza;<br />
2) le malattie mentali ed i disturbi psichici in genere;<br />
3) le conseguenze di abuso di alcolici o di uso di allucinogeni, nonché di uso non terapeutico di psicofarmaci o<br />
stupefacenti;<br />
4) la eliminazione o correzione di difetti fisici, di malformazioni preesistenti al perfezionamento del contratto, sottaciute<br />
alla Società con dolo o colpa grave;<br />
5) le prestazioni aventi finalità estetiche, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da grande<br />
intervento chirurgico;<br />
6) le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate<br />
artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;<br />
7) le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;<br />
8) le spese per l’acquisto, la manutenzione o la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici.<br />
Art. 18 - Massimali<br />
In dipendenza dal “Tipo copertura” prevista in polizza valgono i limiti di seguito evidenziati.<br />
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - RIMBORSO SPESE MEDICHE<br />
Mod. 39/534 - Edizione 12.2010<br />
6<br />
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI<br />
Pagina 6 di 7
7<br />
Pagina 7 di 7 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI<br />
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - RIMBORSO SPESE MEDICHE<br />
Mod. 39/534 - Edizione 12.2010<br />
- “MASSIMALE PER PERSONA”<br />
la somma indicata in polizza rappresenta il limite massimo di esposizione di FATA per ogni persona assicurata nell’intero<br />
anno assicurativo<br />
- “MASSIMALE PER NUCLEO FAMILIARE”<br />
la somma indicata in polizza rappresenta il limite massimo di esposizione di FATA per l’intero nucleo familiare assicurato<br />
nell’anno assicurativo.<br />
Art. 19 - Persone non assicurabili<br />
Premesso che FATA, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stato a conoscenza che l’Assicurato era affetto da<br />
alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività da HIV, AIDS, epilessia, infermità mentali quali<br />
psicosi, disturbi gravi della personalità, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniacodepressive,<br />
comunque non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle suddette<br />
malattie o delle affezioni insorgano in corso di contratto, l'assicurazione Infortuni cessa ai sensi dall’articolo 1898 del codice civile<br />
limitatamente alla persona assicurata che ne è colpita ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgere di una di tali patologie<br />
non sono indennizzabili. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'articolo 1 - Dichiarazioni<br />
relative alle circostanze del rischio.<br />
Art. 20 - Estensione territoriale<br />
L'assicurazione è valida in tutto il mondo.<br />
Art. 21 - Denuncia di Sinistro<br />
La denuncia di cui all’Art. 10 deve essere corredata da certificazione medica sulla natura dell’infermità.<br />
L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti medici necessari a produrre copia della cartella clinica<br />
completa. Le spese relative alla documentazione medica richiesta sono a carico dell’Assicurato.<br />
Art. 22 - Controversie e arbitrato irrituale<br />
Ferma la facoltà di ricorso ordinario al giudice competente, in caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del<br />
sinistro, le Parti possono conferire per iscritto mandato a decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio<br />
di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di<br />
Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato.<br />
In caso di disaccordo sulla scelta del medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici<br />
competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio Medico.<br />
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e<br />
competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di<br />
legge, e sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o<br />
violazione di patti contrattuali.<br />
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna<br />
delle Parti. L’eventuale rifiuto di uno dei medici del Collegio di firmare il verbale deve essere comunque attestato dagli altri medici<br />
nel verbale definitivo.<br />
Art. 23 - Criteri di liquidazione<br />
La Società corrisponde l’indennizzo, a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute,<br />
fiscalmente valide e debitamente quietanzate. A richiesta dell’ Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa<br />
apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.<br />
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società<br />
effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente<br />
sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.<br />
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta in corso legale, al cambio medio della settimana<br />
in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.<br />
Art. 24 - Diritto di surrogazione<br />
FATA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice<br />
civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
GRANDI<br />
INTERVENTI<br />
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE<br />
MALATTIA<br />
Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (i.v.)<br />
Registro delle Imprese di Roma<br />
Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052321008<br />
Iscritta all’Albo delle Imprese<br />
di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00154.<br />
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento<br />
di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.<br />
Società appartenente al Gruppo Generali<br />
iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.<br />
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.<br />
Società per Azioni di <strong>Assicurazioni</strong> e Riassicurazioni<br />
Via Urbana, 169/A - 00184 Roma<br />
Tel. 06.47651 - Fax 06.4871187<br />
Telegramma ASSIFATA ROMA<br />
www.fata-assicurazioni.it<br />
Mod. 39/534 - Ed. 12/2010<br />
Studio Grafico BB - Roma