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Fascicolo Informativo - Fata Assicurazioni

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Art. 10 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro<br />

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA entro 3 giorni<br />

da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne avuto la possibilità, ai sensi dell’articolo 1913 del codice civile.<br />

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915<br />

del codice civile.<br />

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge<br />

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.<br />

RIMBORSO SPESE MEDICHE PER GRANDI INTERVENTI<br />

Art. 12 - Oggetto dell’assicurazione<br />

La Società rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, in caso di grande intervento (come da elenco<br />

previsto all’art. 16) reso necessario da malattia o da infortunio:<br />

1. le spese per analisi di laboratorio e per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati nei 100<br />

giorni precedenti l’intervento;<br />

2. le spese per gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante<br />

all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici<br />

applicati durante l’intervento);<br />

3. le spese per l’assistenza medica, per cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami postintervento<br />

riguardanti il periodo di ricovero;<br />

4. le spese per le rette di degenza;<br />

5. le spese di trasporto dell’Assicurato in autoambulanza all’Istituto di cura per l’intervento;<br />

6. le spese rese necessarie dall’intervento e sostenute dopo la cessazione del ricovero: per esami, per acquisto di medicinali,<br />

per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, effettuati nei 100 giorni successivi all’intervento, nonché per<br />

trattamenti fisioterapici e rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei<br />

150 giorni successivi all’intervento stesso.<br />

Il limite di rimborso per quanto previsto ai punti 5 e 6 non potrà superare complessivamente il 15% del massimale<br />

assicurato.<br />

Art. 13 - Prestazione alternativa alla garanzia di cui ai punti 2 - 3 - 4<br />

In caso di ricovero in Istituto di cura, indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato, sia nel caso in cui le spese sanitarie siano<br />

interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia nel caso in cui siano totalmente o parzialmente a suo carico, può optare<br />

per la corresponsione di una indennità per ciascun giorno di ricovero pari all’1% della somma assicurata, con massimo di Euro<br />

52 per giorno e per persona, in alternativa al rimborso delle spese di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente articolo.<br />

Art. 14 - Termini di aspettativa e limiti delle prestazioni<br />

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:<br />

1) del giorno di decorrenza della garanzia per le prestazioni conseguenti ad infortuni verificatisi dopo il perfezionamento<br />

del contratto;<br />

2) del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per le prestazioni conseguenti a malattie che abbiano<br />

colpito l’Assicurato dopo il perfezionamento del contratto.<br />

Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra riguardante gli stessi<br />

Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano dal giorno di decorrenza della garanzia di cui al presente<br />

contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste.<br />

Art. 15 - Trapianti di organi<br />

Nel caso in cui si renda necessario un trapianto di organi a favore dell’Assicurato, la garanzia si intende operante anche per il<br />

donatore.<br />

malattie in genere, aborto spontaneo e terapeutico.<br />

Art. 16 - Elenco interventi chirurgici garantiti<br />

Le prestazioni garantite con la presente polizza sono operanti nel caso che l’Assicurato sia sottoposto, in conseguenza di malattia<br />

od infortunio, ad uno dei seguenti interventi chirurgici;<br />

CAPO E COLLO<br />

- Interventi demolitori per tumori del massiccio facciale, o della lingua, o del pavimento buccale, con svuotamento dell’orbita<br />

o della loggia sottomascellare.<br />

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - RIMBORSO SPESE MEDICHE<br />

Mod. 39/534 - Edizione 12.2010<br />

4<br />

Pagina 4 di 7 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI

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