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Fascicolo Informativo - Fata Assicurazioni

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Pagina 7 di 7 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA - GRANDI INTERVENTI<br />

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - RIMBORSO SPESE MEDICHE<br />

Mod. 39/534 - Edizione 12.2010<br />

- “MASSIMALE PER PERSONA”<br />

la somma indicata in polizza rappresenta il limite massimo di esposizione di FATA per ogni persona assicurata nell’intero<br />

anno assicurativo<br />

- “MASSIMALE PER NUCLEO FAMILIARE”<br />

la somma indicata in polizza rappresenta il limite massimo di esposizione di FATA per l’intero nucleo familiare assicurato<br />

nell’anno assicurativo.<br />

Art. 19 - Persone non assicurabili<br />

Premesso che FATA, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stato a conoscenza che l’Assicurato era affetto da<br />

alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività da HIV, AIDS, epilessia, infermità mentali quali<br />

psicosi, disturbi gravi della personalità, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniacodepressive,<br />

comunque non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle suddette<br />

malattie o delle affezioni insorgano in corso di contratto, l'assicurazione Infortuni cessa ai sensi dall’articolo 1898 del codice civile<br />

limitatamente alla persona assicurata che ne è colpita ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgere di una di tali patologie<br />

non sono indennizzabili. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'articolo 1 - Dichiarazioni<br />

relative alle circostanze del rischio.<br />

Art. 20 - Estensione territoriale<br />

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.<br />

Art. 21 - Denuncia di Sinistro<br />

La denuncia di cui all’Art. 10 deve essere corredata da certificazione medica sulla natura dell’infermità.<br />

L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti medici necessari a produrre copia della cartella clinica<br />

completa. Le spese relative alla documentazione medica richiesta sono a carico dell’Assicurato.<br />

Art. 22 - Controversie e arbitrato irrituale<br />

Ferma la facoltà di ricorso ordinario al giudice competente, in caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del<br />

sinistro, le Parti possono conferire per iscritto mandato a decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio<br />

di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di<br />

Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato.<br />

In caso di disaccordo sulla scelta del medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici<br />

competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio Medico.<br />

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e<br />

competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di<br />

legge, e sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o<br />

violazione di patti contrattuali.<br />

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna<br />

delle Parti. L’eventuale rifiuto di uno dei medici del Collegio di firmare il verbale deve essere comunque attestato dagli altri medici<br />

nel verbale definitivo.<br />

Art. 23 - Criteri di liquidazione<br />

La Società corrisponde l’indennizzo, a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute,<br />

fiscalmente valide e debitamente quietanzate. A richiesta dell’ Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa<br />

apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.<br />

Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società<br />

effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente<br />

sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.<br />

Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta in corso legale, al cambio medio della settimana<br />

in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.<br />

Art. 24 - Diritto di surrogazione<br />

FATA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice<br />

civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

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