un modello di convenzione di concessione di lavori - UTFP
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Unità Tecnica Finanza <strong>di</strong> Progetto<br />
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica<br />
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA<br />
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE OSPEDALIERE<br />
UN MODELLO DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE DI LAVORI<br />
Marzo 2008
Rosalba CORI<br />
Ilaria PARADISI<br />
Maria SAMOGGIA<br />
Unità Tecnica Finanza <strong>di</strong> Progetto<br />
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica<br />
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA<br />
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE OSPEDALIERE<br />
UN MODELLO DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE DI LAVORI<br />
Il presente documento <strong>di</strong> proprietà <strong>UTFP</strong>-CIPE-Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha scopo informativo e<br />
<strong>di</strong>vulgativo. I contenuti sono utilizzabili citando obbligatoriamente la fonte. Non sono consentite la<br />
pubblicazione e la ven<strong>di</strong>ta anche parziale del contenuto.<br />
Marzo 2008<br />
2
PRESENTAZIONE<br />
Negli ultimi anni si è assistito in Italia, così come in molti altri paesi europei ed extraeuropei,<br />
ad <strong>un</strong> notevole sviluppo del project financing e, più in generale, <strong>di</strong> forme <strong>di</strong><br />
collaborazione pubblico-privato - c.d. Partenariato Pubblico-Privato (PPP) - per il<br />
finanziamento, la realizzazione e la gestione <strong>di</strong> infrastrutture pubbliche o <strong>di</strong> pubblica<br />
utilità e per l’erogazione <strong>di</strong> servizi pubblici.<br />
Tali strumenti sono stati utilizzati nel nostro paese dalle amministrazioni pubbliche sia<br />
per la realizzazione <strong>di</strong> infrastrutture locali <strong>di</strong> me<strong>di</strong>o-piccole <strong>di</strong>mensioni sia per le c.d.<br />
infrastrutture strategiche, in molteplici settori: dalle strade, alle reti e opere<br />
ambientali, ai centri logistici, ai parcheggi, alle metropolitane, alla sanità.<br />
Gli interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia ospedaliera, in particolare, hanno conosciuto <strong>un</strong> costante<br />
sviluppo: come emerge dal VI° Rapporto dell’Osservatorio sul project finance in sanità<br />
curato da Finlombarda, dal 2002 al 2007 è stato registrato <strong>un</strong> incremento me<strong>di</strong>o annuo<br />
<strong>di</strong> tali opere del 10,9%. Vero è che tale dato non tiene conto dell’alta mortalità dei<br />
progetti, comprendendo tutte le iniziative avviate e non quelle effettivamente gi<strong>un</strong>te<br />
all’aggiu<strong>di</strong>cazione ed al financial closing. Tuttavia esso è sintomatico dell’interesse che<br />
il settore dell’e<strong>di</strong>lizia ospedaliera mostra verso gli strumenti <strong>di</strong> partenariato.<br />
A tale riguardo occorre osservare che la crescita delle forme <strong>di</strong> PPP nel nostro paese è<br />
avvenuta, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto si è verificato nel Regno Unito, in <strong>un</strong> contesto<br />
caratterizzato da <strong>un</strong> minor grado <strong>di</strong> regolamentazione. Oltre alla normativa sull’istituto<br />
della <strong>concessione</strong> e sul proce<strong>di</strong>mento del promotore, infatti, non sono stati forniti<br />
in<strong>di</strong>rizzi alle amministrazione aggiu<strong>di</strong>catrici sull’iter da seguire per le fasi <strong>di</strong> valutazione<br />
ex ante delle iniziative in PPP, né criteri per il monitoraggio del progetto nel corso<br />
dell’intera durata del contratto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong>, né modelli <strong>di</strong> valutazione ex post delle<br />
iniziative. Ciò non ha consentito ad oggi <strong>di</strong> poter controllare l’andamento dei progetti<br />
avviati al fine <strong>di</strong> valutare l’effettiva convenienza dell’utilizzo <strong>di</strong> tale strumento rispetto<br />
ai meto<strong>di</strong> classici <strong>di</strong> realizzazione delle infrastrutture pubbliche. Soprattutto non è<br />
chiaramente <strong>di</strong>mostrabile, in tali operazioni, il rispetto dei principi <strong>di</strong> economicità,<br />
efficienza ed efficacia che sono alla base delle decisioni pubbliche <strong>di</strong> spesa. Né, infine,<br />
sono state fornite in<strong>di</strong>cazioni circa il contenuto dei contratti <strong>di</strong> <strong>concessione</strong> <strong>di</strong><br />
costruzione e gestione e dei relativi allegati che <strong>di</strong>sciplinano i rapporti tra
amministrazione pubblica e soggetti privati (a parte il generico art. 86 del D.P.R.<br />
554/1999).<br />
La mancanza <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni e<br />
mercato ha provocato rilevanti ritar<strong>di</strong> ed incrementi dei costi dei progetti, <strong>un</strong>a<br />
sostanziale <strong>di</strong>somogeneità dei contratti, con particolare riferimento alla ripartizione dei<br />
rischi, nonché, in alc<strong>un</strong>i casi, l’arresto del proce<strong>di</strong>mento e la conseguente non<br />
realizzazione del progetto. Inoltre, l’asimmetria informativa tra pubblico e privato,<br />
derivante dalla minore expertise del settore pubblico - in particolare relativamente agli<br />
aspetti legali e finanziari - potrebbe portare quest’ultimo ad assumere maggiori profili <strong>di</strong><br />
rischio o a sostenere costi eccessivi per l’erogazione dei servizi affidati.<br />
In tale quadro, l’Unità Tecnica Finanza <strong>di</strong> Progetto (<strong>UTFP</strong>) ha ritenuto opport<strong>un</strong>o, nella<br />
propria veste istituzionale, realizzare <strong>un</strong> primo schema <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong> <strong>di</strong><br />
costruzione e gestione nel settore sanitario che in<strong>di</strong>chi gli elementi minimi che il<br />
contratto deve contenere per <strong>un</strong>a corretta regolamentazione dei rapporti tra le parti ed<br />
<strong>un</strong>a adeguata allocazione dei rischi <strong>di</strong> progetto, specificando altresì i principi car<strong>di</strong>ne<br />
che lo devono ispirare al fine <strong>di</strong> favorire non soltanto la bancabilità del progetto, ma<br />
anche la tutela degli interessi dell’amministrazione pubblica e, soprattutto, dei citta<strong>di</strong>ni<br />
utenti, fruitori del servizio sanitario.<br />
Il <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> dovrebbe, inoltre, consentire <strong>di</strong> ridurre il lasso temporale –<br />
talvolta anche superiore ai <strong>di</strong>ciotto mesi - che intercorre tra l’affidamento <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
contratto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong> <strong>di</strong> costruzione e gestione ed il c.d. financial closing. Tale<br />
ritardo è spesso dovuto alla richiesta delle banche finanziatrici <strong>di</strong> adeguare le clausole<br />
contrattuali ritenute insufficienti ai fini dell’erogazione del finanziamento ed alla<br />
conseguente necessità <strong>di</strong> stipulare atti aggi<strong>un</strong>tivi all’originario contratto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong>.<br />
E’ stato scelto il settore della sanità non soltanto per l’ampia utilizzazione che si fa<br />
dello strumento del project financing nel comparto dell’e<strong>di</strong>lizia sanitaria in Italia ma<br />
anche per la complessità <strong>di</strong> tali operazioni. Si tratta, infatti, <strong>di</strong> opere destinate alla<br />
utilizzazione <strong>di</strong>retta della pubblica amministrazione per le quali la rem<strong>un</strong>erazione dei<br />
servizi è assicurata dalla stessa amministrazione aggiu<strong>di</strong>catrice e non dai citta<strong>di</strong>ni-utenti<br />
attraverso il pagamento delle tariffe. Sono opere, quin<strong>di</strong>, che potrebbero manifestare<br />
negli anni <strong>un</strong> rilevante impatto sul debito pubblico, per le quali l’equilibrata allocazione<br />
dei rischi tra parte pubblica e parte privata appare fondamentale non soltanto per la<br />
IV
corretta impostazione dell’iniziativa ma anche ai fini del rispetto dei criteri in<strong>di</strong>cati<br />
nella Decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004 “Treatment of public-private<br />
partnerships”.<br />
L’<strong>UTFP</strong> ha così promosso la costituzione <strong>di</strong> <strong>un</strong> tavolo <strong>di</strong> lavoro per la <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
primo <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> tipo nel settore della sanità. Il testo <strong>di</strong> base, redatto dallo<br />
Stu<strong>di</strong>o legale Lovells, è stato notevolmente mo<strong>di</strong>ficato ed integrato a seguito delle<br />
numerose osservazioni e valutazioni emerse nel corso delle ri<strong>un</strong>ioni del tavolo <strong>di</strong> lavoro.<br />
La messa a p<strong>un</strong>to del testo finale è il risultato del contemperamento delle contrapposte<br />
esigenze <strong>di</strong> cui i singoli attori presenti intorno al tavolo – organismi multilaterali,<br />
istituzioni pubbliche, impren<strong>di</strong>tori privati, banche, stu<strong>di</strong> legali – sono stati portatori, nel<br />
tentativo <strong>di</strong> non favorire alc<strong>un</strong>a della parti in gioco bensì <strong>di</strong> agevolare la concreta<br />
realizzazione delle operazioni in PPP attraverso la stesura <strong>di</strong> <strong>un</strong> contratto che risulti<br />
equilibrato, completo e bancabile.<br />
L’elaborazione del <strong>modello</strong> ha reso necessario affrontare questioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile risoluzione<br />
nell'attuale contesto normativo e pratico, ma <strong>di</strong> centrale importanza ai fini della<br />
bancabilità delle iniziative <strong>di</strong> PPP. Tali questioni, <strong>un</strong>itamente alle iniziative auspicabili<br />
ai fini della loro definizione, sono descritte nella guida al documento che introduce il<br />
<strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong>.<br />
La <strong>convenzione</strong> allegata costituisce <strong>un</strong> work in progress suscettibile <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche,<br />
integrazioni, correzioni, a seguito delle osservazioni <strong>di</strong> tutti gli operatori del settore che<br />
vorranno fornire il proprio contributo. Essa dovrebbe costituire <strong>un</strong>a guida per le<br />
amministrazioni pubbliche volta ad agevolare la stipula <strong>di</strong> tali contratti con il settore<br />
privato, pur nella considerazione che ogni contratto presenta problematiche proprie<br />
dovendo rispecchiare le peculiarità del singolo progetto da realizzare.<br />
Vale, infine, sottolineare che si tratta <strong>di</strong> <strong>un</strong> documento <strong>di</strong>verso dai modelli contrattuali<br />
standard elaborati nel Regno Unito. Questi ultimi, infatti, sono stati redatti e<br />
successivamente aggiornati a più riprese in seguito al costante monitoraggio sulle<br />
iniziative avviate in project financing fin dai primi anni novanta, permettendo il<br />
progressivo perfezionamento delle clausole contrattuali, che si caratterizzano, pertanto,<br />
per il loro contenuto esaustivo e sostanzialmente obbligatorio per le amministrazioni<br />
aggiu<strong>di</strong>catrici.<br />
V
* * * * *<br />
Il progetto è stato coor<strong>di</strong>nato da <strong>un</strong> gruppo <strong>di</strong> lavoro interno all’<strong>UTFP</strong>, composto da<br />
Rosalba Cori, Ilaria Para<strong>di</strong>si e Maria Samoggia.<br />
Il documento finale è stato pre<strong>di</strong>sposto ed elaborato a cura del gruppo <strong>di</strong> lavoro interno<br />
con il prezioso contributo <strong>di</strong> Carlo Massini e Andrew Welbourn dello Stu<strong>di</strong>o legale Lovells<br />
e <strong>di</strong> Guy Chetrit della Banca Europea per gli Investimenti.<br />
A loro è rivolto <strong>un</strong> ringraziamento particolare per avere fortemente sostenuto il progetto<br />
e partecipato alla redazione delle versioni interme<strong>di</strong>e sino alla fase finale <strong>di</strong> stesura<br />
delle clausole più complesse del <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong>.<br />
Si ringraziano per gli stimolanti suggerimenti e per i contributi forniti al tavolo <strong>di</strong><br />
lavoro: Armando Bueno Pernica, Lorenza Ponzone (Autorità per la vigilanza sui contratti<br />
pubblici); Maria Paola Di Martino, Adriana Chiurato (Ministero della Salute - Nucleo <strong>di</strong><br />
Valutazione e verifica degli investimenti pubblici); Elena Di Salvia (Finlombarda S.p.A.),<br />
Cecilia Felicetti (Finlombarda S.p.A., attualmente Infrastrutture Lombarde S.p.A.);<br />
Andrea Segato (Stu<strong>di</strong>o legale Annoni-Segato); Ilaria Pezzana (Depfa Bank); Marco<br />
Cerritelli (Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. – già Banca OPI S.p.A.);<br />
Piero Atella (FINOPI S.p.A.-Gruppo Intesa SanPaolo); Caterina Fe<strong>di</strong> (Astal<strong>di</strong> S.p.A.),<br />
Giuseppe Zucca (Consulente Finanziario Astal<strong>di</strong> s.p.A.); Clau<strong>di</strong>a De Angelis (Techint<br />
S.p.A., attualmente Falck S.p.A.).<br />
Roma, 15 marzo 2008<br />
Manfredo Paulucci de Calboli<br />
Coor<strong>di</strong>natore dell’Unità Tecnica Finanza <strong>di</strong> Progetto<br />
VI
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE OSPEDALIERE<br />
UN MODELLO DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI<br />
1 GUIDA AL DOCUMENTO<br />
1.1 Premessa<br />
1.1.1. Il <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> ha per oggetto <strong>un</strong> contratto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong> <strong>di</strong><br />
costruzione e gestione 1 <strong>di</strong> <strong>un</strong>a struttura ospedaliera affidata con il c.d.<br />
proce<strong>di</strong>mento del promotore, <strong>di</strong>sciplinato dagli artt. 153 e ss. del d.lgs. 12 aprile<br />
2006, n. 163 e ss. mm. ii. - Co<strong>di</strong>ce dei contratti pubblici <strong>di</strong> <strong>lavori</strong> servizi e<br />
forniture (“Co<strong>di</strong>ce”).<br />
Attraverso il contratto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong> l’amministrazione affida al concessionario<br />
la progettazione, la costruzione e la gestione dell’infrastruttura, a fronte del<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> gestire l’opera eventualmente accompagnato da <strong>un</strong> prezzo (contributo<br />
pubblico). Trattandosi <strong>di</strong> opera destinata alla utilizzazione <strong>di</strong>retta della pubblica<br />
amministrazione 2 (c.d. opera fredda), si prevede il pagamento <strong>di</strong> canoni da parte<br />
dell’amministrazione concedente per i servizi connessi alla <strong>di</strong>sponibilità ed alla<br />
gestione dell’opera, nonché per tutti gli altri servizi no core strumentali<br />
all’esercizio dell’attività sanitaria, resi dal concessionario.<br />
In proposito si ricorda che, in campo sanitario, i servizi core – attinenti alle<br />
prestazioni rientranti nel servizio sanitario nazionale - sono riservati<br />
esclusivamente alla amministrazione sanitaria mentre il privato può gestire i<br />
servizi non me<strong>di</strong>cali, ossia tutti quei servizi strumentali all’attività sanitaria e <strong>di</strong><br />
cruciale importanza per il servizio pubblico reso ai citta<strong>di</strong>ni/utenti.<br />
1 Così come previsto dall’art. 143 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..<br />
2 Cfr. art. 143, comma 9 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
VII
Il concessionario può inoltre fornire, in aggi<strong>un</strong>ta, ulteriori servizi <strong>di</strong> natura<br />
commerciale (quali, ad esempio, parcheggio, bar, e<strong>di</strong>cola, ecc.), pagati<br />
<strong>di</strong>rettamente dagli utenti (cfr. art. 9.2 lett. (d) del <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong>).<br />
1.1.2. La premessa necessaria per l’avvio del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> affidamento <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
<strong>concessione</strong> <strong>di</strong> costruzione e gestione <strong>di</strong> <strong>un</strong>’opera pubblica ad iniziativa privata è<br />
che l’intervento sia previsto negli strumenti <strong>di</strong> programmazione delle opere<br />
pubbliche propri dell’amministrazione aggiu<strong>di</strong>catrice (cfr. artt. 153, comma 1 e<br />
128 del Co<strong>di</strong>ce).<br />
Per ciò che concerne lo specifico settore della sanità, la costruzione,<br />
l’adeguamento e la dotazione delle singole strutture ospedaliere devono, inoltre,<br />
rispondere ai principi delineati dal Piano Sanitario Nazionale, nonché dalla<br />
programmazione sanitaria regionale.<br />
Presupposto dell’inserimento in programmazione <strong>di</strong> qualsiasi intervento è la<br />
elaborazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>o stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> fattibilità. In particolare, per le opere da realizzare<br />
secondo schemi <strong>di</strong> Partenariato Pubblico Privato (PPP), tale stu<strong>di</strong>o deve<br />
contenere approfon<strong>di</strong>menti relativi a valutazioni economico-finanziarie che<br />
giustifichino l’opport<strong>un</strong>ità <strong>di</strong> ricorrere a tali schemi in alternativa all’affidamento<br />
in appalto.<br />
Il contenuto dello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> fattibilità fornisce, inoltre, gli elementi base per la<br />
redazione dell’avviso in<strong>di</strong>cativo, la cui pubblicazione, nelle forme dettate<br />
dall’art. 153, comma 3 del Co<strong>di</strong>ce, dà avvio all’intera procedura <strong>di</strong> affidamento<br />
della <strong>concessione</strong>. Nell’avviso devono essere in<strong>di</strong>cati i criteri, tra quelli elencati<br />
all’art. 154 del Co<strong>di</strong>ce, secondo i quali si procede alla successiva valutazione<br />
comparativa delle proposte presentate dai privati, 3 al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare, tra <strong>di</strong><br />
esse, la proposta <strong>di</strong> pubblico interesse da porre a base della successiva gara<br />
secondo le modalità delineate dall’art. 155 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
3 I profili elencati dalla norma sono i seguenti: costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità<br />
progettuale, della f<strong>un</strong>zionalità della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del ren<strong>di</strong>mento, del<br />
costo <strong>di</strong> gestione e <strong>di</strong> manutenzione, della durata della <strong>concessione</strong>, dei tempi <strong>di</strong> ultimazione dei <strong>lavori</strong><br />
della <strong>concessione</strong>, delle tariffe da applicare, della metodologia <strong>di</strong> aggiornamento delle stesse, del valore<br />
economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong>).<br />
VIII
Considerata la complessità della fase <strong>di</strong> valutazione delle proposte,<br />
l’amministrazione potrebbe trarre <strong>un</strong> importante beneficio dall’adozione <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
<strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> con<strong>di</strong>viso, al fine <strong>di</strong> <strong>un</strong>a più agevole valutazione<br />
comparativa delle proposte medesime.<br />
1.2 Principi ispiratori e caratteristiche del <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong><br />
1.2.1. Il <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> si propone <strong>di</strong> coniugare il perseguimento del pubblico<br />
interesse da parte dell’amministrazione aggiu<strong>di</strong>catrice, secondo i criteri <strong>di</strong><br />
efficienza, efficacia ed economicità, con criteri <strong>di</strong> azione tipici del mondo<br />
privato (imprese e banche), presupponendo parità, sul piano negoziale, tra<br />
partner pubblico e partner privato, il PPP richiede, infatti, <strong>di</strong>alogo e conoscenza<br />
delle istanze contrapposte, da comporre per trovare la soluzione più efficiente e<br />
confacente al caso concreto.<br />
Allo scopo <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre <strong>un</strong>o strumento contrattuale con<strong>di</strong>viso dagli operatori del<br />
settore, nel <strong>modello</strong> è stato tenuto in particolare considerazione l’aspetto della<br />
bancabilità dell’operazione oggetto <strong>di</strong> regolamento. La bancabilità assume rilievo<br />
decisivo nelle operazioni <strong>di</strong> PPP in considerazione del fatto che il capitale <strong>di</strong><br />
debito rappresenta, in me<strong>di</strong>a, circa l’85% delle risorse private del progetto. Tale<br />
elemento, specie nel settore delle c.d. opere fredde, si è rivelato<br />
particolarmente critico sulla base delle esperienze effettuate. Un <strong>modello</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>convenzione</strong> equilibrato e rispondente anche alle esigenze degli istituti<br />
finanziatori potrebbe limitare i ritar<strong>di</strong> tra l’aggiu<strong>di</strong>cazione e il c.d. financial<br />
closing. 4 In quest’ottica, nel <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> si è posta particolare<br />
attenzione nella redazione delle clausole contrattuali concernenti gli aspetti<br />
economico finanziari e l’allocazione dei rischi della complessiva operazione <strong>di</strong><br />
realizzazione e gestione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a infrastruttura pubblica sanitaria.<br />
1.2.2. Sulla base dell’art. 143 del Co<strong>di</strong>ce, i presupposti e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> base che<br />
determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della<br />
connessa gestione dell’opera devono essere esplicitati dettagliatamente nel<br />
4 Ossia la stipula degli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> finanziamento tra concessionario e soggetti finanziatori. Sarebbe<br />
auspicabile che il momento del financial closing coincidesse con quello della stipula della <strong>convenzione</strong>.<br />
IX
Piano economico finanziario 5 e devono, altresì, essere richiamati nelle premesse<br />
del contratto, del quale costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate<br />
dall’amministrazione aggiu<strong>di</strong>catrice a detti presupposti o con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> base,<br />
nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi<br />
tariffari o nuove con<strong>di</strong>zioni per l’esercizio delle attività previste nella<br />
<strong>concessione</strong>, quando determinano <strong>un</strong>a mo<strong>di</strong>fica dell’equilibrio del Piano,<br />
comportano la sua necessaria revisione, da attuare me<strong>di</strong>ante rideterminazione<br />
delle muove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> equilibrio. Inoltre nel caso in cui le variazioni<br />
apportate o le nuove con<strong>di</strong>zioni introdotte risultino più favorevoli delle<br />
precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a<br />
favore del concedente.<br />
Nel <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> l’equilibrio economico finanziario è calcolato con<br />
riferimento ai seguenti parametri finanziari: Debt Service Cover Ratio (DSCR),<br />
Loan Life Cover Ratio (LLCR) e Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Interno del progetto (TIR),<br />
sulla base dei presupposti e delle con<strong>di</strong>zioni elencati all’art.10 della<br />
<strong>convenzione</strong>, fra cui: i tempi previsti per i proce<strong>di</strong>menti autorizzativi e per<br />
l’esecuzione dei <strong>lavori</strong>, il contributo pubblico (c.d. prezzo) versato<br />
dall’amministrazione concedente, i corrispettivi per la <strong>di</strong>sponibilità della<br />
struttura e per i servizi forniti dal concessionario all’amministrazione concedente<br />
nel corso <strong>di</strong> durata della <strong>concessione</strong>.<br />
Il <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> prevede <strong>un</strong>a meccanismo <strong>di</strong> riequilibrio da attivare in<br />
casi prestabiliti. In particolare sono definiti gli eventi destabilizzanti e gli eventi<br />
favorevoli in grado <strong>di</strong> alterare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> equilibrio economico finanziario,<br />
stabilendo altresì, per alc<strong>un</strong>i <strong>di</strong> essi, dei valori soglia <strong>di</strong> rilevanza ai fini del<br />
riequilibrio. Il <strong>di</strong>ritto delle parti al riequilibrio resta com<strong>un</strong>que subor<strong>di</strong>nato alla<br />
5 Il Piano economico finanziario è lo strumento che consente <strong>di</strong> stimare la red<strong>di</strong>tività del business<br />
rappresentato, giustificando l’entità dei canoni propri del caso <strong>di</strong> opere destinate all’utilizzo <strong>di</strong>retto della<br />
P.A., nonché l’eventuale necessità <strong>di</strong> contributi pubblici a fronte della realizzazione dell’investimento. Si<br />
ricorda che nell’ambito delle procedure <strong>di</strong> affidamento <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>concessione</strong> <strong>di</strong> costruzione gestione ad<br />
iniziativa privata, il piano economico finanziario è inoltre richiamato dall’art.154 del Co<strong>di</strong>ce come elemento<br />
fondamentale nella valutazione della proposta. Tale articolo prevede infatti che, tra i <strong>di</strong>fferenti profili<br />
rispetto ai quali debbono essere valutate le proposte, debba essere considerato il “valore economicofinanziario“<br />
del piano. Detto valore, peraltro, costituisce elemento car<strong>di</strong>ne per le offerte nella successiva<br />
fase <strong>di</strong> gara ex art. 155 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
X
lesione dell’equilibrio intesa come impatto minimo sui parametri finanziari da<br />
quantificare convenzionalmente (cfr. nota 10 del <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong>).<br />
Ai fini dell’impatto <strong>di</strong> <strong>un</strong> determinato evento destabilizzante o <strong>di</strong> <strong>un</strong> evento<br />
favorevole sull’equilibrio economico finanziario si prevede anche <strong>un</strong> meccanismo<br />
<strong>di</strong> misurazione del ren<strong>di</strong>mento economico finanziario del progetto in qualsiasi<br />
momento del corso <strong>di</strong> durata dello stesso, per assicurare la congruità delle<br />
misure <strong>di</strong> riequilibrio. Infatti l’adeguamento successivo ad <strong>un</strong> evento<br />
destabilizzante o ad <strong>un</strong> evento favorevole dovrà ristabilire lo stato <strong>di</strong> fatto<br />
imme<strong>di</strong>atamente antecedente il verificarsi <strong>di</strong> detto evento.<br />
Il <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong>, introduce, pertanto, il concetto <strong>di</strong> Caso Base, definito<br />
come “Caso Base iniziale e ogni suo aggiornamento successivo determinato<br />
dall’applicazione del Modello economico finanziario”, ossia del programma<br />
informatico che consente la rilevazione dei parametri economico finanziari e<br />
delle previsioni dei flussi <strong>di</strong> cassa, <strong>di</strong> conto economico e stato patrimoniale del<br />
concessionario durante le fasi <strong>di</strong> progettazione, costruzione e <strong>di</strong> gestione,<br />
elaborato sulla base dei presupposti del piano economico finanziario.<br />
1.2.3. Premesso che elemento caratterizzante della <strong>concessione</strong> è l’ass<strong>un</strong>zione, da parte<br />
del concessionario, dell’alea economico finanziaria connessa alla gestione<br />
dell’opera 6 e che <strong>un</strong>’efficiente ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il<br />
partner privato è <strong>un</strong>a caratteristica fondamentale delle operazioni <strong>di</strong> PPP 7 ,<br />
particolare attenzione deve essere posta alle clausole contrattuali che regolano<br />
l’allocazione dei rischi in capo ai contraenti.<br />
Si ricorda, inoltre, che i progetti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia ospedaliera ricadono nella tipologia <strong>di</strong><br />
opere alle quali si applica, ai fini del trattamento nei conti pubblici nazionali, la<br />
decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004 “Treatment of public-private<br />
6 Cfr.art. 143, comma 9 del Co<strong>di</strong>ce e par. 2.1.2. della Com<strong>un</strong>icazione interpretativa della Commissione<br />
europea sulle concessioni nel <strong>di</strong>ritto com<strong>un</strong>itario, del 29 aprile 2000 (2000/C-121/02).<br />
7 Cfr. Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al <strong>di</strong>ritto com<strong>un</strong>itario degli appalti pubblici e<br />
delle concessioni presentato dalla Commissione europea il 30 giugno 2004.<br />
XI
partrnerships” 8 . Anche a tale scopo è quin<strong>di</strong> importante che l’allocazione dei<br />
rischi sia evidenziata in maniera dettagliata, chiara, oggettiva ed inequivocabile<br />
nel contratto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong>.<br />
E’ noto che l’allocazione dei rischi è efficiente quando ciasc<strong>un</strong> rischio è posto in<br />
capo alla parte più idonea a gestirlo. 9 Appare opport<strong>un</strong>o, quin<strong>di</strong>, che<br />
l’amministrazione si concentri sulle attività <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e controllo delle attività<br />
dedotte in <strong>concessione</strong> (definizione delle caratteristiche dei servizi richiesti al<br />
concessionario, supervisione e gestione della messa in esercizio<br />
dell’infrastruttura, verifica dell’equilibrio economico finanziario e verifica delle<br />
caratteristiche e qualità dei servizi erogati, oltre a tutte le f<strong>un</strong>zioni già stabilite<br />
per legge in relazione alla fase <strong>di</strong> progettazione e costruzione dell’opera fino al<br />
collaudo/espletamento dei <strong>lavori</strong>) e che si assuma i rischi legati all’efficiente<br />
svolgimento dell’iter amministrativo ed autorizzativo, mentre dovrebbe fare<br />
capo al concessionario ogni <strong>di</strong>versa responsabilità in relazione alla progettazione,<br />
costruzione, collaudo, messa in esercizio, manutenzione, gestione e<br />
finanziamento dell’opera.<br />
Altri rischi - quali il rischio <strong>di</strong> forza maggiore, danno ambientale, sciopero,<br />
mo<strong>di</strong>fiche e riforme legislative che possano incidere su costo, qualità e con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> erogazione dei servizi - possono essere, invece, più efficientemente gestiti se<br />
allocati in capo ad entrambe le parti, ovvero coperti da idonea polizza<br />
assicurativa.<br />
1.2.4. Strettamente legate all’equilibrio economico finanziario e al corretto<br />
trasferimento dei rischi sono le previsioni relative al pagamento del canone <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sponibilità e del corrispettivo per i servizi resi. Si sottolinea in proposito che il<br />
canone <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità dell’infrastruttura è legato alla fruibilità, da parte<br />
8 La decisione citata riguarda il caso <strong>di</strong> contratti a l<strong>un</strong>go termine, conclusi tra la Pubblica Amministrazione e<br />
<strong>un</strong> partner privato in cui il soggetto pubblico è il principale acquisitore dei beni e dei servizi forniti, sia che<br />
la domanda tragga origine dalla stessa parte pubblica che da terzi. Ai sensi della decisione Eurostat è<br />
possibile considerare fuori dal bilancio pubblico il costo <strong>di</strong> realizzazione dell’infrastruttura qualora vengano<br />
trasferiti al privato <strong>un</strong>a parte consistente dei rischi <strong>di</strong> progetto ed in particolare: (a) il rischio <strong>di</strong><br />
costruzione; (b) almeno <strong>un</strong>o dei seguenti due rischi: rischio <strong>di</strong>sponibilità e rischio domanda.<br />
9 V. supra nota 6.<br />
XII
dell’amministrazione concedente dell’infrastruttura nel suo complesso e con<br />
riferimento ad ogni singolo spazio secondo parametri <strong>di</strong> piena operatività e<br />
sicurezza e secondo i tempi prestabiliti nella <strong>convenzione</strong>. A tal fine devono<br />
pertanto essere in<strong>di</strong>viduate specifiche situazioni e/o livelli <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità in<br />
corrispondenza dei quali si fa luogo all’applicazione <strong>di</strong> penali a carico del<br />
concessionario. 10<br />
Il corrispettivo per i servizi non me<strong>di</strong>cali è invece legato al rispetto degli<br />
standard <strong>di</strong> quantità e qualità dei servizi prestati nel periodo <strong>di</strong> riferimento, con<br />
la previsione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a soglia <strong>di</strong> tolleranza per l’eventuale scostamento da tali<br />
standard.<br />
Da qui l’importanza <strong>di</strong> <strong>un</strong> dettagliato capitolato <strong>di</strong> gestione relativamente a<br />
ciasc<strong>un</strong> servizio <strong>di</strong> competenza del concessionario, con la f<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare<br />
p<strong>un</strong>tualmente le prestazioni dovute ed il livello <strong>di</strong> qualità richiesto, i meccanismi<br />
<strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong> pagamento, nonché le penali per il mancato rispetto degli<br />
standard prestazionali pattuiti.<br />
1.3 Clausole contrattuali non inserite nel <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong><br />
1.3.1. Nel corso degli incontri del tavolo <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> lavoro citato in premessa è emersa<br />
l’esigenza <strong>di</strong> considerare, nell’ambito della regolazione dei rapporti fra<br />
concedente e concessionario nel <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong>, alc<strong>un</strong>e clausole<br />
contrattuali la cui applicazione, attualmente, sembra trovare ostacolo nella<br />
<strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> legge in materia <strong>di</strong> opere pubbliche. Trattasi <strong>di</strong> previsioni<br />
contrattuali <strong>di</strong> fatto usate nella prassi o già collaudate, per esempio, nei<br />
contratti <strong>di</strong> Private Finance Initiative stipulati nel Regno Unito, che favoriscono<br />
la bancabilità e la convenienza (value for money) per il settore pubblico <strong>di</strong><br />
operazioni <strong>di</strong> <strong>un</strong> certo rilievo economico. Si è ritenuto <strong>di</strong> non inserire alc<strong>un</strong>e <strong>di</strong><br />
10 Con riferimento al meccanismo <strong>di</strong> rettifica del corrispettivo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> <strong>un</strong> infrastruttura<br />
ospedaliera e la determinazione delle relative penali, si segnala lo schema <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong><br />
elaborato da Finlombarda S.p.a. e pubblicato sull’Osservatorio Finlombarda sul project finance in sanità<br />
(quinta e<strong>di</strong>zione 2006), con particolare riferimento all’allegato 2 quale ausilio per le amministrazioni<br />
aggiu<strong>di</strong>catrici nella determinazione delle penali da comminare al concessionario quanto riguarda il<br />
meccanismo <strong>di</strong> rettifica del corrispettivo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità e le relative penali.<br />
XIII
tali clausole per ragioni <strong>di</strong> opport<strong>un</strong>ità soprattutto legate ad <strong>un</strong>a rilevata non<br />
sufficiente capacità delle amministrazioni pubbliche <strong>di</strong> utilizzare adeguatamente<br />
e consapevolmente gli strumenti contrattuali <strong>di</strong> PPP. A ciò si aggi<strong>un</strong>ge il fatto che<br />
tali strumenti sono utilizzati nei paesi <strong>di</strong> common law, ossia nell’ambito <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co in cui le amministrazioni aggiu<strong>di</strong>catrici agiscono con minori<br />
vincoli <strong>di</strong> legge ed in cui anche per ciasc<strong>un</strong>a clausola è stato sperimentato l’uso<br />
attraverso formule che tutelino sia il privato che la stessa amministrazione.<br />
Tuttavia, nell’ann<strong>un</strong>ciato terzo decreto legislativo correttivo del Co<strong>di</strong>ce,<br />
dovrebbero essere previste mo<strong>di</strong>fiche nella <strong>di</strong>sciplina del proce<strong>di</strong>mento del<br />
promotore che potrebbero consentire l’inserimento <strong>di</strong> tali clausole.<br />
1.3.2. Non è stato pertanto contemplato nel <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong>, l’accordo <strong>di</strong>retto<br />
fra amministrazione concedente e finanziatori, strumento negoziale volto a<br />
<strong>di</strong>sciplinare nel dettaglio le modalità <strong>di</strong> esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> subentro dei<br />
finanziatori in luogo del concessionario nel rapporto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong>, nonché a<br />
prevedere ulteriori misure <strong>di</strong> tutela degli stessi finanziatori in relazione ai<br />
pagamenti effettuati dall’amministrazione concedente al concessionario. Di<br />
norma tale accordo prevede l’impegno dell’amministrazione concedente <strong>di</strong><br />
concedere ai finanziatori <strong>un</strong> congruo termine per rimuovere o riparare<br />
all’eventuale inadempimento del concessionario, prima <strong>di</strong> risolvere la<br />
<strong>concessione</strong> o altrimenti procedere nei confronti del concessionario. L’intervento<br />
delle banche finanziatrici si risolve, in ultima analisi, anche nell’interesse<br />
dell’amministrazione a non subire <strong>un</strong>’interruzione dei servizi cui l’opera è<br />
strumentale. Ciò riveste particolare interesse in campo sanitario, data la<br />
rilevanza dei servizi forniti dal concessionario, strumentali all’erogazione dei<br />
servizi core volti a tutelare il <strong>di</strong>ritto alla salute, <strong>di</strong> rilievo costituzionale.<br />
In proposito si rileva che il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>sciplina espressamente, all’art. 159, il <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> subentro dei finanziatori nel contratto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong> <strong>di</strong> costruzione e gestione<br />
e rinvia ad <strong>un</strong> regolamento del Ministero delle Infrastrutture (dal 1998 ad oggi<br />
ancora non emanato) la fissazione dei criteri e delle modalità <strong>di</strong> esercizio del<br />
suddetto <strong>di</strong>ritto da parte dei finanziatori. Non sembra d<strong>un</strong>que che tale <strong>di</strong>sciplina<br />
possa essere derogata da <strong>di</strong>verse previsioni contrattuali, in considerazione del<br />
<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cessione del contratto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong> (che è contratto intuitu<br />
personae) nonché dell’obbligatorietà <strong>di</strong> <strong>un</strong>a procedura ad evidenza pubblica per<br />
XIV
la scelta del concessionario. Si è ritenuto pertanto opport<strong>un</strong>o riportare all’art.<br />
11.4 del <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> la <strong>di</strong>sciplina prevista dal Co<strong>di</strong>ce. 11<br />
1.3.3. All’interno del gruppo <strong>di</strong> lavoro è stata inoltre rappresentata l’inadeguatezza e la<br />
non esaustività della <strong>di</strong>sciplina dettata dall’art. 158 del Co<strong>di</strong>ce in relazione alla<br />
revoca della <strong>concessione</strong> per motivi <strong>di</strong> pubblico interesse o <strong>di</strong> risoluzione della<br />
stessa per fatto del concedente. In particolare gli operatori del settore bancario<br />
giu<strong>di</strong>cano inadeguate le modalità <strong>di</strong> determinazione dell’importo dell’indennizzo<br />
spettante al concessionario, in primo luogo perché non è calcolato tenendo in<br />
debita considerazione la somma corrispondente al debito già erogato dalle<br />
banche finanziatrici e i potenziali costi <strong>di</strong> risoluzione legati alla chiusura dei<br />
contratti <strong>di</strong> hedging da parte delle stesse banche, le quali non si sentono<br />
pertanto sufficientemente tutelate. Inoltre, nel caso in cui sia già avviata la fase<br />
<strong>di</strong> gestione dell’infrastruttura e degli altri servizi, l’importo del 10% del valore<br />
del servizio residuo ancora da prestare, fissato dalla norma <strong>di</strong> legge, potrebbe<br />
rivelarsi eccessivo (cfr. art. 11 del <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong>, Risoluzione e Revoca<br />
della <strong>concessione</strong>). Rispetto a tali osservazioni si è ritenuto <strong>di</strong> inserire,<br />
com<strong>un</strong>que, nel <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> <strong>un</strong>a <strong>di</strong>sciplina conforme a legge, anche in<br />
considerazione della mancanza <strong>di</strong> <strong>un</strong> accordo <strong>di</strong>retto nei termini <strong>di</strong> cui sopra,<br />
d<strong>un</strong>que dell’assenza del riconoscimento e della con<strong>di</strong>visione delle con<strong>di</strong>zioni del<br />
contratto <strong>di</strong> finanziamento da parte dell’amministrazione concedente. Peraltro,<br />
anche nel caso <strong>di</strong> risoluzione del contratto per fatto del concessionario, è<br />
opport<strong>un</strong>o formulare <strong>di</strong>sposizioni contrattuali attente al profilo della bancabilità.<br />
1.3.4. In relazione alle peculiarità del settore sanitario si è anche palesata, all’interno<br />
del gruppo <strong>di</strong> lavoro, l’opport<strong>un</strong>ità <strong>di</strong> inserire la previsione relativa alla facoltà<br />
del concessionario <strong>di</strong> esperire <strong>un</strong>’azione <strong>di</strong>retta nei confronti della Regione per il<br />
pagamento dei cre<strong>di</strong>ti maturati dal concessionario nei confronti<br />
dell’amministrazione concedente, nella maggior parte dei casi <strong>un</strong>a Azienda<br />
Sanitaria Locale ovvero <strong>un</strong>a Azienda Ospedaliera. Si è, a tale proposito, ritenuto<br />
11 Si segnala, oltre al citato terzo decreto legislativo correttivo del Co<strong>di</strong>ce, la presentazione, alla Camera ed al<br />
Senato, <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> legge che propongono alc<strong>un</strong>i correttivi alla <strong>di</strong>sciplina vigente, volti proprio ad<br />
eliminare gli ostacoli alla bancabilità delle operazioni legati alle <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> subentro da<br />
parte dei finanziatori.<br />
XV
opport<strong>un</strong>o, in luogo dell’azione <strong>di</strong>retta, ritenuta eccessivamente gravosa per la<br />
pubblica amministrazione, inserire altre forme <strong>di</strong> garanzia a favore del<br />
concessionario, come il vincolo delle somme <strong>di</strong> bilancio destinate<br />
dall’amministrazione concedente al pagamento dei cre<strong>di</strong>ti della società <strong>di</strong><br />
progetto concessionaria (cfr. art. 7.1 del <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong>).<br />
1.3.5. Altra previsione contrattuale proposta dal settore privato nell’ambito del gruppo<br />
<strong>di</strong> lavoro, è quella relativa a <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> compensazione dei cre<strong>di</strong>ti<br />
dell’amministrazione, finalizzato a conferire maggiore forza ed operatività alla<br />
prevista cessione dei cre<strong>di</strong>ti da parte del concessionario ai finanziatori. La<br />
previsione non è stata inserita nel <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong>, tuttavia, per il caso <strong>di</strong><br />
inesatto adempimento delle obbligazioni del concessionario relative alla<br />
prestazione dei servizi in fase <strong>di</strong> gestione, si stabilisce che l’eventuale<br />
applicazione <strong>di</strong> penali da parte dell’amministrazione concedente non dà titolo a<br />
quest’ultima “<strong>di</strong> sospendere i pagamenti altrimenti maturati”(cfr. all’art. 9.1<br />
lett. (c) del <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong>).<br />
1.4 Struttura del <strong>modello</strong> <strong>di</strong> Convenzione<br />
1.4.1. Il <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> si compone <strong>di</strong> 19 articoli corredati, ove necessario, da<br />
note esplicative, volte a chiarire alc<strong>un</strong>i concetti complessi, ovvero a richiamare<br />
la normativa <strong>di</strong> riferimento in relazione all’applicazione <strong>di</strong> alc<strong>un</strong>i istituti, ovvero<br />
ancora a suggerire modalità applicative delle previsioni contrattuali nel caso<br />
concreto.<br />
Non sono stati determinati, ma in<strong>di</strong>cati con il simbolo “[•]”, alc<strong>un</strong>i elementi o<br />
valori numerici necessariamente rimessi alla volontà delle parti, ovvero alla<br />
<strong>di</strong>screzionalità dell’amministrazione concedente e strettamente correlati alla<br />
peculiarità della singola fattispecie concreta <strong>di</strong>sciplinata in <strong>convenzione</strong>, non<br />
specificabili in <strong>un</strong> <strong>modello</strong> generale.<br />
Nell’in<strong>di</strong>ce sono, inoltre, elencati, in maniera in<strong>di</strong>cativa e non esaustiva, gli<br />
allegati che devono accompagnare la <strong>convenzione</strong>.<br />
1.4.2. L’articolato ripercorre le principali fasi e vicende del rapporto contrattuale<br />
nell’or<strong>di</strong>ne che segue.<br />
XVI
Nelle Premesse, <strong>di</strong> cui all’art. 1, si richiamano il proce<strong>di</strong>mento e gli atti<br />
amministrativi che f<strong>un</strong>gono da presupposto alla stipula della <strong>convenzione</strong><br />
definitiva tra l’amministrazione concedente ed il privato concessionario, nonché,<br />
per espressa <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge, le con<strong>di</strong>zioni e i presupposti dell’equilibrio<br />
economico finanziario, quale parte integrante del contratto.<br />
All’art. 2 sono in<strong>di</strong>cate le Definizioni (art. 2) dei termini più importanti e<br />
maggiormente ricorrenti nel testo, in f<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> semplificazione e abbreviazione<br />
in alc<strong>un</strong>i casi (come per l’in<strong>di</strong>cazione delle parti del contratto) od in f<strong>un</strong>zione<br />
esplicativa <strong>di</strong> alc<strong>un</strong>i termini tecnici economico-finanziari (DSCR,LLCR) o riferiti a<br />
concetti suscettibili <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse interpretazioni (evento destabilizzante, forza<br />
maggiore, servizi, servizi sanitari).<br />
Seguono gli articoli che definiscono Oggetto e Durata della <strong>concessione</strong>. In<br />
particolare l’art. 3, in linea con l’art. 143, comma 1 del Co<strong>di</strong>ce, identifica<br />
l’oggetto del contratto nella <strong>concessione</strong>, da parte dell’amministrazione<br />
concedente al privato concessionario, della progettazione definitiva ed<br />
esecutiva, della realizzazione e della gestione dell’infrastruttura ospedaliera.<br />
L’art. 4, in tema <strong>di</strong> durata della <strong>concessione</strong>, non in<strong>di</strong>ca <strong>un</strong> determinato numero<br />
<strong>di</strong> anni, posto che tale riferimento temporale dovrà essere stabilito <strong>di</strong> volta in<br />
volta con riferimento all’equilibrio economico finanziario della complessiva<br />
operazione.<br />
Il <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> prevede anche la costituzione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a Società <strong>di</strong><br />
Progetto quale affidataria della <strong>concessione</strong> (art. 5).<br />
A seguire vengono dettate le Obbligazioni generali delle parti del contratto (artt.<br />
6 e 7) e successivamente la <strong>di</strong>sciplina relativa a ciasc<strong>un</strong>a fase della <strong>concessione</strong>.<br />
In particolare, l’art. 8, relativo alla Fase <strong>di</strong> Costruzione, comprende le previsioni<br />
inerenti la progettazione e la costruzione dell’opera, fino alla messa in esercizio<br />
dopo il collaudo, in osservanza della <strong>di</strong>sciplina del Co<strong>di</strong>ce, anche con riferimento<br />
alle fattispecie eventuali <strong>di</strong> affidamento <strong>di</strong> <strong>lavori</strong> complementari ed alla<br />
necessità <strong>di</strong> introdurre varianti in corso d’opera. In esso si specifica la<br />
responsabilità dell’amministrazione concedente per il tempestivo ottenimento<br />
dei provve<strong>di</strong>menti amministrativi e delle autorizzazioni provenienti da altri enti o<br />
XVII
amministrazioni competenti a rilasciare pareri e autorizzazioni necessari alla<br />
corretta esecuzione dell’opera.<br />
Accanto alle figure del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza si<br />
prevede <strong>un</strong> Organo esercente f<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> Alta Vigilanza sulla progettazione e<br />
sulla esecuzione dei <strong>lavori</strong>, formato da professionisti incaricati dal Concedente.<br />
Inoltre, l’art. 8.9 del <strong>modello</strong> <strong>di</strong> <strong>convenzione</strong> stabilisce, in conformità delle<br />
previsioni dell’art. 117 del d.P.R. n. 554/1999 12 , l’applicazione <strong>di</strong> penali nel caso<br />
<strong>di</strong> ritardo imputabile al concessionario, prevedendo altresì alc<strong>un</strong>e fattispecie <strong>di</strong><br />
ritardo imputabile al concedente o a terzi in cui può farsi luogo al riequilibrio del<br />
piano economico-finanziario.<br />
Con riferimento alla Fase <strong>di</strong> Gestione, l’art. 9 in<strong>di</strong>vidua in primo luogo i servizi<br />
che il concessionario è tenuto ad erogare nel corso <strong>di</strong> durata della <strong>concessione</strong> a<br />
partire dalla messa in esercizio dell’infrastruttura. In particolare all’art. 9.1 sono<br />
elencati i Servizi, definiti come servizi <strong>di</strong> supporto all’attività sanitaria (es.<br />
servizio <strong>di</strong> gestione e manutenzione dell’opera e dei relativi impianti, <strong>di</strong> pulizia e<br />
sanificazione, rifiuti, lavanderia, ristorazione degenti, mensa <strong>di</strong>pendenti ecc.),<br />
prevedendo in relazione ad essi l’obbligo del concessionario <strong>di</strong> garantire massima<br />
<strong>di</strong>sponibilità nella prestazione secondo standard <strong>di</strong> qualità e quantità dettati nel<br />
Capitolato <strong>di</strong> Gestione e/o negli appositi capitolati relativi a ciasc<strong>un</strong> servizio. E’<br />
altresì delineato <strong>un</strong> proce<strong>di</strong>mento per l’applicazione delle penali, da in<strong>di</strong>care nel<br />
Capitolato <strong>di</strong> Gestione in caso <strong>di</strong> mancato rispetto degli standard pattuiti,<br />
attraverso il Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza<br />
sul corretto adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni inerenti<br />
la fase <strong>di</strong> gestione.<br />
In base all’art. 9.2 è prevista la possibilità <strong>di</strong> affidare al concessionario altri<br />
servizi, chiamati Aggi<strong>un</strong>tivi e strettamente f<strong>un</strong>zionali alla fruibilità dell’opera, in<br />
12 Nelle more dell’emanazione del regolamento <strong>di</strong> cui all’art. 5 del Co<strong>di</strong>ce, approvato dal Consiglio dei<br />
Ministri il 21 <strong>di</strong>cembre 2007, si fa riferimento al d.P.R. n. 554/19999. Il nuovo regolamento entrerà in vigore<br />
decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.<br />
XVIII
corrispondenza dei quali debbono egualmente sussistere standard prestazionali e<br />
relative penali nel Capitolato <strong>di</strong> Gestione. Anche nel caso <strong>di</strong> sospensione<br />
nell’erogazione dei servizi per fatti non imputabili al concessionario si prevede il<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> quest’ultimo ad ottenere <strong>un</strong>a proroga dei termini e, in caso <strong>di</strong> lesione<br />
dell’equilibrio economico finanziario, il riequilibrio. L’art. 9.6 contiene, poi,<br />
<strong>un</strong>’apposita previsione per la determinazione dei tempi <strong>di</strong> valutazione<br />
dell’obsolescenza delle forniture tecnologiche, al fine <strong>di</strong> stabilirne la necessità <strong>di</strong><br />
sostituzione. Si prevede, infine, <strong>un</strong>a rilevazione perio<strong>di</strong>ca dei prezzi <strong>di</strong> mercato<br />
<strong>di</strong> alc<strong>un</strong>i dei servizi dedotti in <strong>concessione</strong> volto a garantire all’amministrazione<br />
concedente la fruizione dei servizi medesimi alle con<strong>di</strong>zioni più convenienti sul<br />
mercato per tutto l’arco <strong>di</strong> durata della <strong>concessione</strong>.<br />
L’art. 10 è de<strong>di</strong>cato alla definizione e <strong>di</strong>sciplina dell’Equilibrio Economico<br />
Finanziario, elemento car<strong>di</strong>ne della <strong>concessione</strong>, <strong>di</strong> cui sono in<strong>di</strong>viduati<br />
presupposti e con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> base, descrivendo altresì il meccanismo <strong>di</strong> riequilibrio<br />
in f<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> determinati valori degli in<strong>di</strong>ci finanziari <strong>di</strong> riferimento. Lo stesso<br />
articolo 10 contiene anche le previsioni relative al contributo pubblico,<br />
corrisposto dall’amministrazione concedente, a stato <strong>di</strong> avanzamento <strong>lavori</strong>,<br />
nella misura necessaria a garantire l’equilibrio economico finanziario degli<br />
investimenti e della connessa gestione, nonché le previsioni inerenti i<br />
corrispettivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità e dei servizi.<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni relative alle vicende della <strong>concessione</strong>, quali la possibile<br />
estinzione per Revoca del concedente o Risoluzione, sia per fatto del concedente<br />
che del concessionario, sono <strong>di</strong>sciplinate dall’art. 11, secondo il dettato<br />
normativo <strong>di</strong> cui all’art. 158 del Co<strong>di</strong>ce (v. precedente p<strong>un</strong>to 2.3.3), così come<br />
l’intervento dei finanziatori attraverso l’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> subentro secondo<br />
le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 159 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
Alla prestazione delle Garanzie relative alla fase <strong>di</strong> costruzione ed alla fase <strong>di</strong><br />
gestione è de<strong>di</strong>cato <strong>un</strong> apposito articolo (art. 12), così come per le Coperture<br />
assicurative, descritte all’art. 13.<br />
In chiusura le <strong>di</strong>sposizioni relative a: Risoluzione delle controversie e Arbitrato<br />
(art. 14), Mo<strong>di</strong>fiche alla <strong>convenzione</strong> (art. 15), Reperti archeologici (art. 16),<br />
Proprietà intellettuale (art. 17), Bonifica (art. 18) e Disposizioni varie (art. 19).<br />
XIX
E<strong>di</strong>zione N. 1- Marzo 2008<br />
Unità Tecnica Finanza <strong>di</strong> Progetto<br />
MODELLO DI CONVENZIONE RELATIVO AD UNA CONCESSIONE DI<br />
COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA OSPEDALIERA<br />
Il presente documento è <strong>un</strong>o schema contrattuale da adattare opport<strong>un</strong>amente ad ogni singolo caso<br />
concreto. L’Unità Tecnica Finanza <strong>di</strong> Progetto e le strutture <strong>di</strong> appartenenza della Presidenza del<br />
Consiglio dei Ministri non sono responsabili delle conseguenze derivanti dall’utilizzo dello stesso<br />
21
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
________________________________________________________<br />
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE<br />
DI UNA STRUTTURA OSPEDALIERA<br />
_______________________________________________________________<br />
tra<br />
[INSERIRE DATI IDENTIFICATIVI]<br />
(Concedente)<br />
- e -<br />
[INSERIRE DATI IDENTIFICATIVI]<br />
(Concessionario)<br />
22
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
INDICE<br />
ARTICOLI<br />
1. PREMESSE 5<br />
2. DEFINIZIONI 6<br />
3. OGGETTO DEL CONTRATTO 18<br />
4. DURATA DELLA CONCESSIONE 18<br />
5. SOCIETÀ DI PROGETTO 18<br />
6. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO 19<br />
6.1Principali Obbligazioni del Concessionario 19<br />
6.2<br />
20<br />
Responsabilità del Concessionario<br />
6.3 Ulteriori obbligazioni del Concessionario 20<br />
6.4 Dichiarazioni e garanzie del Concessionario 21<br />
7.OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE 22<br />
7.1. Principali obbligazioni del Concedente<br />
22<br />
7.2. Obblighi <strong>di</strong> informazione 24<br />
7.3. Garanzie e <strong>di</strong>chiarazioni del Concedente 25<br />
7.4. Garanzie a favore dei Finanziatori 25<br />
7.5. Responsabilità del Concedente<br />
26<br />
8. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 27<br />
8.1 Consensi e pianificazione 27<br />
8.2 Cronoprogramma e progettazione 27<br />
8.3 Esecuzione dei Lavori 29<br />
8.4 Lavori Complementari 29<br />
8.5 Varianti 30<br />
23
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
8.6 Espropriazioni e Interferenze 31<br />
8.7 Direzione <strong>lavori</strong>, Responsabile della Sicurezza e Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza<br />
32<br />
8.8 Prove e collaudo 33<br />
8.9 Ritar<strong>di</strong> 34<br />
9.FASE DI GESTIONE 35<br />
9.1 Obbligazioni generali e Servizi<br />
35<br />
9.2 Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi 37<br />
9.3 Mo<strong>di</strong>fiche nei servizi 37<br />
9.4 Responsabile della Concessione 38<br />
9.5 Sospensione 38<br />
9.6 Forniture Tecnologiche<br />
39<br />
9.7. Costo dei Servizi 39<br />
10. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO 40<br />
10.1 Equilibrio Economico Finanziario 40<br />
10.2 Riequilibrio 41<br />
10.3 Contributo 43<br />
10.4 Corrispettivi 43<br />
10.5 Interessi <strong>di</strong> mora 44<br />
10.6 Rivalutazione<br />
45<br />
11. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 45<br />
11.1 Risoluzione per inadempimento del Concessionario<br />
45<br />
24
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
11.2 Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente<br />
48<br />
11.3 Risoluzione per Forza Maggiore 50<br />
11.4 Intervento dei Finanziatori 51<br />
11.5 Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso <strong>di</strong> revoca o<br />
risoluzione<br />
52<br />
11.6 Disponibilità dei beni <strong>di</strong> Progetto 53<br />
12. FIDEIUSSIONI E GARANZIE 54<br />
13. ASSICURAZIONE 55<br />
14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 47<br />
15. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 58<br />
16. REPERTI ARCHEOLOGICI 58<br />
17. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 58<br />
18. BONIFICA 60<br />
19. DISPOSIZIONI VARIE 60<br />
19.1. Elezione <strong>di</strong> Domicilio<br />
60<br />
19.2. Registrazione 60<br />
19.3. Riservatezza 60<br />
19.4. Com<strong>un</strong>icazioni 60<br />
19.5 Premesse e allegati 61<br />
ALLEGATI 62<br />
- Cronoprogramma<br />
- Programma <strong>di</strong> emissione dei SAL<br />
- [Progetto Definitivo]<br />
25
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
- Capitolato <strong>di</strong> Gestione<br />
- Piano Economico Finanziario<br />
- Caso Base<br />
- Forniture Tecnologiche<br />
- Assicurazioni<br />
- Con<strong>di</strong>zioni e termini <strong>di</strong> restituzione dell’Opera al termine della Concessione<br />
26
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Convenzione ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la<br />
<strong>concessione</strong> <strong>di</strong> costruzione e gestione <strong>di</strong> [• in<strong>di</strong>care nome e caratteristiche principali del<br />
Progetto] tra:<br />
(A) [•] (il "Concedente"); e<br />
(B) [•] (il "Concessionario")<br />
(Concedente e Concessionario <strong>di</strong> seguito anche "Parte" (in<strong>di</strong>vidualmente) o "Parti"<br />
(congi<strong>un</strong>tamente))<br />
1. PREMESSE<br />
(a) [entro il termine del [•] è stata presentata <strong>un</strong>a proposta ai sensi dell’art. 153 del<br />
Co<strong>di</strong>ce per la [descrizione del Progetto];<br />
(b) [con provve<strong>di</strong>mento n. [•] in data [•] la proposta formulata da [•] è stata<br />
<strong>di</strong>chiarata <strong>di</strong> pubblico interesse ai sensi dell’art. 154 del Co<strong>di</strong>ce, quin<strong>di</strong> [•] è<br />
stata in<strong>di</strong>viduata quale Promotore dell’iniziativa in oggetto;]<br />
(c) con bando pubblicato in [•] in data [•] è stata indetta la gara <strong>di</strong> cui all’art. [155,<br />
primo comma, lett. a)] ovvero [143] del Co<strong>di</strong>ce;<br />
(d) [[•] e [•] si sono classificate, rispettivamente, prima e seconda nella graduatoria<br />
finale della gara <strong>di</strong> cui all’art. 155, primo comma, lett. a) del Co<strong>di</strong>ce];<br />
(e) [in data [•] è stata avviata la procedura negoziata <strong>di</strong> cui all’ all’art. 155, primo<br />
comma, lett. b) del Co<strong>di</strong>ce tra i predetti soggetti ed il Promotore;]<br />
(f) con il provve<strong>di</strong>mento n. [•] in data [•] la Concessione è stata aggiu<strong>di</strong>cata a [•];<br />
(g) [la [•] ha costituito la Società <strong>di</strong> Progetto in forma <strong>di</strong> società [•] così come<br />
previsto dall’art. 155, primo comma, lett. a) del Co<strong>di</strong>ce denominata “[•]”];<br />
(h) le Parti intendono <strong>di</strong>sciplinare me<strong>di</strong>ante apposita <strong>convenzione</strong> la <strong>concessione</strong><br />
<strong>di</strong> [descrizione del Progetto];<br />
(i) la <strong>di</strong>sciplina della <strong>concessione</strong> per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio<br />
Economico Finanziario sulla base dei presupposti e delle con<strong>di</strong>zioni previste nel<br />
Piano Economico Finanziario come riflesse nel Caso Base e nelle successive<br />
applicazioni del Modello Economico Finanziario; 13<br />
13 Specificare nel singolo caso concreto i presupposti e le con<strong>di</strong>zioni previste nel piano economico<br />
finanziario (durata della <strong>concessione</strong>, corresponsione del contributo e dei corrispettivi, ecc..).<br />
27
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(j) [in data [•] la Regione [•] ha approvato la [•] 14 ;<br />
(k) [• Introdurre ulteriori elementi rilevanti]<br />
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.<br />
2. DEFINIZIONI<br />
Salvo che sia <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati,<br />
i termini <strong>di</strong> seguito riportati avranno il seguente significato:<br />
Agente: in<strong>di</strong>ca [inserire il nome della Banca Agente ai sensi del Contratto <strong>di</strong><br />
Finanziamento]<br />
Assicurazioni del Progetto: in<strong>di</strong>ca le coperture assicurative <strong>di</strong> cui all'Allegato [•] che il<br />
Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi dell'art. 13 (Assicurazione);<br />
Capitolato <strong>di</strong> Gestione: in<strong>di</strong>ca il capitolato <strong>di</strong> gestione Allegato [•] alla presente<br />
Convenzione 15 ;<br />
Caso Base: in<strong>di</strong>ca il Caso Base Iniziale e ogni successiva applicazione del Modello<br />
Economico Finanziario sostitutiva del Caso Base Iniziale, ai sensi della lettera (d) del<br />
successivo art. 10.2 (Riequilibrio);<br />
Caso Base Iniziale: in<strong>di</strong>ca l'applicazione del Modello Economico Finanziario elaborata<br />
in data [•] 16 .<br />
Cessione dei Cre<strong>di</strong>ti: in<strong>di</strong>ca la cessione in garanzia dei cre<strong>di</strong>ti del Concessionario ai<br />
sensi della presente Convenzione, <strong>di</strong> cui all'atto <strong>di</strong> cessione rep. [•] notaio [•] del [•]<br />
[ovvero da stipulare] tra il Concessionario e i Finanziatori;<br />
Co<strong>di</strong>ce: in<strong>di</strong>ca il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Co<strong>di</strong>ce dei contratti pubblici<br />
relativi a <strong>lavori</strong>, servizi e forniture in attuazione delle <strong>di</strong>rettive 2004/17/CE e<br />
2004/18/CE” e ss.mm.ii.;<br />
Collaudo: in<strong>di</strong>ca la data <strong>di</strong> emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo provvisorio dell'Opera ai<br />
sensi dell'art. 199 del Regolamento;<br />
Concessione: in<strong>di</strong>ca il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla<br />
presente Convenzione;<br />
14 Il riferimento all'approvazione del Progetto e/o degli impegni <strong>di</strong> spesa previsti dalla Convenzione dà<br />
evidenza del supporto della Regione e contribuisce alla bancabilità del Progetto.<br />
15 V. nota alla definizione <strong>di</strong> 'Servizi'.<br />
16<br />
La data <strong>di</strong> definizione iniziale del Caso Base dovrà essere anteriore, ma quanto possibile prossima alla<br />
data <strong>di</strong> stipulazione della Convenzione.<br />
28
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Contratto <strong>di</strong> Finanziamento: in<strong>di</strong>ca il contratto stipulato con [•] per l'erogazione degli<br />
importi necessari a finanziare [•%] dei costi del Progetto;<br />
Contributo: in<strong>di</strong>ca il contributo <strong>di</strong> cui al successivo art. 10 (Contributo) dovuto dal<br />
Concedente [ovvero da •] in relazione al Progetto a titolo <strong>di</strong> prezzo ai sensi dell’art. 143<br />
del Co<strong>di</strong>ce, nell'importo <strong>di</strong> Euro [•];<br />
Convenzione: in<strong>di</strong>ca il presente contratto concluso in forma pubblica, che <strong>di</strong>sciplina le<br />
obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;<br />
Corrispettivi: in<strong>di</strong>ca il Corrispettivo <strong>di</strong> Disponibilità e il Corrispettivo per i Servizi;<br />
Corrispettivo <strong>di</strong> Disponibilità: in<strong>di</strong>ca il corrispettivo per la <strong>di</strong>sponibilità delle aree<br />
ospedaliere da corrispondere al Concessionario secondo le <strong>di</strong>sposizioni del successivo<br />
art.10.4;<br />
Corrispettivo per i Servizi: in<strong>di</strong>ca le somme dovute dal Concedente al Concessionario<br />
per l'Erogazione dei Servizi nel corso della Fase <strong>di</strong> Gestione ai sensi del successivo<br />
art.10.4;<br />
Costo <strong>di</strong> Costruzione dell'Opera: in<strong>di</strong>ca l'importo <strong>di</strong> Euro [•] al netto <strong>di</strong> IVA, ovvero il<br />
<strong>di</strong>verso importo eventualmente concordato tra il Concedente e il Concessionario;<br />
Cre<strong>di</strong>ti Ceduti: in<strong>di</strong>ca tutti i cre<strong>di</strong>ti e i <strong>di</strong>ritti del Concessionario a qualsiasi titolo nei<br />
confronti del Concedente ai sensi della Convenzione, ceduti ai Finanziatori a mezzo<br />
della Cessione dei Cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui [alla lettera (c) del successivo art. 7.4 (Garanzie a<br />
favore dei Finanziatori);<br />
Cronoprogramma: 17 in<strong>di</strong>ca il programma cronologico <strong>di</strong> avanzamento dei Lavori,<br />
comprensivo dei tempi previsti per l’ottenimento <strong>di</strong> tutti i permessi e le autorizzazioni<br />
necessarie al completamento dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, per le<br />
espropriazioni e la rimozione <strong>di</strong> sottoservizi e interferenze, Allegato [•] alla presente<br />
Convenzione, come <strong>di</strong> volta in volta mo<strong>di</strong>ficato e aggiornato;<br />
Debito Erogato: in<strong>di</strong>ca l'importo omnicomprensivo <strong>di</strong> volta in volta dovuto dal<br />
Concessionario ai Finanziatori ai sensi dei Documenti <strong>di</strong> Finanziamento, per il<br />
rimborso delle linee <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to in linea capitale, nonché per il pagamento <strong>di</strong> interessi,<br />
commissioni, spese, breakage costs e importi dovuti per risoluzione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
hedging;<br />
Direttore dei Lavori: in<strong>di</strong>ca il soggetto incaricato dal Concessionario delle attività <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>rezione dei <strong>lavori</strong>, ai sensi del successivo art. 8.7 (Direzione <strong>lavori</strong> e Responsabile<br />
della Sicurezza e Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza);<br />
17 E' opport<strong>un</strong>o che il Cronoprogramma contenga in<strong>di</strong>cazione dettagliata <strong>di</strong> tutti i permessi e delle<br />
autorizzazioni necessarie al Progetto, e delle date previste (in termini ragionevoli) per il relativo rilascio.<br />
29
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Documenti <strong>di</strong> Finanziamento: in<strong>di</strong>ca il Contratto <strong>di</strong> Finanziamento e gli ulteriori contratti<br />
e accor<strong>di</strong> relativi al finanziamento del Progetto, compresi eventuali accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> hedging,<br />
conclusi dal Concessionario;<br />
Documenti <strong>di</strong> Progettazione: in<strong>di</strong>ca il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;<br />
DSCR: in<strong>di</strong>ca il parametro Debt Service Cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi <strong>di</strong><br />
cassa generati dal Progetto e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi<br />
in ciasc<strong>un</strong> anno della fase operativa, così come <strong>di</strong> volta in volta in<strong>di</strong>viduato sulla base<br />
del Modello Economico Finanziario.<br />
DSCR Minimo: in<strong>di</strong>ca il minore dei valori del parametro DSCR rilevato a <strong>un</strong>a certa data.<br />
Equilibrio Economico Finanziario: in<strong>di</strong>ca l’equilibrio economico finanziario degli<br />
investimenti e della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 143, ottavo<br />
comma, del Co<strong>di</strong>ce, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico<br />
Finanziario e del Caso Base 18 descritti alle lettere (a) e (b) del successivo art. 10.1<br />
(Equilibrio Economico Finanziario);<br />
Erogazione dei Servizi: in<strong>di</strong>ca l’erogazione dei Servizi durante la Fase <strong>di</strong> Gestione;<br />
EURIBOR: in<strong>di</strong>ca il tasso Euro Interbank Offered Rate a 12 mesi con <strong>di</strong>visore 360,<br />
valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciasc<strong>un</strong> pagamento<br />
risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, così come rilevato alle ore 11:00<br />
(Central Europe Time) dallo Euribor Panel Steering Committee 2 giorni prima del<br />
predetto giorno <strong>di</strong> regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, attualmente alla<br />
pagina [•], nonché sui principali quoti<strong>di</strong>ani economici e qualora non sia possibile<br />
ottenere alc<strong>un</strong> tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo Euro Interbank Offered<br />
Rate a 12 mesi con <strong>di</strong>visore 360 pubblicato;<br />
Evento Destabilizzante 19 : in<strong>di</strong>ca<br />
18 Ai sensi <strong>di</strong> legge, i presupposti e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> base per la determinazione dell'Equilibrio Economico<br />
Finanziario sono determinati con riferimento alla data della Convenzione. Ai fini della valutazione<br />
dell'impatto <strong>di</strong> <strong>un</strong> dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole sull'Equilibrio Economico Finanziario<br />
occorre prevedere <strong>un</strong> meccanismo <strong>di</strong> misurazione del ren<strong>di</strong>mento economico finanziario del Progetto, in<br />
qualsiasi momento. Infatti l'adeguamento successivo a <strong>un</strong> Evento Destabilizzante o Evento Favorevole dovrà<br />
ristabilire lo stato <strong>di</strong> fatto imme<strong>di</strong>atamente antecedente il verificarsi del detto Evento Destabilizzante o<br />
Evento Favorevole, mentre sarebbe inopport<strong>un</strong>o valutare l'eventuale <strong>di</strong>ritto delle parti all'adeguamento con<br />
riferimento al ren<strong>di</strong>mento previsto alla data della Convenzione, che potrebbe essere ben <strong>di</strong>verso (in senso<br />
migliorativo o peggiorativo) dal ren<strong>di</strong>mento effettivo successivamente rilevato.<br />
19 La definizione degli Eventi Destabilizzanti (come quella degli Eventi Favorevoli) prevede in alc<strong>un</strong>i casi la<br />
fissazione <strong>di</strong> valori soglia al <strong>di</strong> sotto dei quali si esclude la rilevanza del relativo evento o circostanza ai fini<br />
del Riequilibrio. La previsione (e l'entità) <strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong> valore soglia va valutata caso per caso, per riflettere le<br />
determinazioni delle parti in relazione all'allocazione del relativo rischio. Si rileva che il <strong>di</strong>ritto delle parti al<br />
Riequilibrio in caso <strong>di</strong> Evento Destabilizzante o Evento Favorevole (v. art. 10.2) è com<strong>un</strong>que subor<strong>di</strong>nato alla<br />
30
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(i) ogni Fatto del Concedente <strong>di</strong> cui alla successiva definizione;<br />
(ii) ogni evento o circostanza <strong>di</strong> Forza Maggiore, [nella misura in cui <strong>di</strong>a luogo a<br />
maggiori oneri a carico del Concessionario superiori a Euro [•];<br />
(iii) ogni norma <strong>di</strong> legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente<br />
Convenzione che:<br />
(1) incida in senso pregiu<strong>di</strong>zievole sui termini e sulle con<strong>di</strong>zioni per la<br />
costruzione dell'Opera, sulla gestione economica o sulla f<strong>un</strong>zionalità<br />
dell'Opera, ovvero sui meccanismi e sulle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> erogazione del<br />
Contributo, dei Corrispettivi o sui Ricavi Commerciali 20 ;<br />
(2) renda necessarie Varianti in Corso d'Opera;<br />
(3) mo<strong>di</strong>fichi in senso pregiu<strong>di</strong>zievole per il Concessionario il regime<br />
tributario applicabile al Contributo, ai Corrispettivi [o ai Ricavi<br />
Commerciali] 21 ;<br />
(4) incida sull'entità, ovvero sulle procedure e con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> erogazione dei<br />
Servizi o <strong>di</strong> accesso dei citta<strong>di</strong>ni ai Servizi;<br />
(5) introduca mo<strong>di</strong>fiche ai principi contabili com<strong>un</strong>emente adottati alla data<br />
della presente Convenzione o istituisca <strong>un</strong> nuovo regime <strong>di</strong><br />
ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto;<br />
(iv) ogni ritardo nella realizzazione delle opere <strong>di</strong> [•] [in<strong>di</strong>care opere accessorie o<br />
complementari rilevanti, es. <strong>lavori</strong> <strong>di</strong> accesso o viabilità] che possa pregiu<strong>di</strong>care<br />
l’agibilità dell’Opera o ritardare la Messa in Esercizio, dovuto a causa non<br />
imputabile al Concessionario;<br />
(v) la riduzione del rating del debito a l<strong>un</strong>go termine della Regione [•] a livello<br />
inferiore a [•] (Standard and Poor's) per <strong>un</strong> periodo superiore a [•] mesi e ogni<br />
circostanza o evento che <strong>di</strong>a luogo a oggettivo e perdurante peggioramento del<br />
merito <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to del Concedente;<br />
sussistenza <strong>di</strong> Lesione dell'Equilibrio, anch'essa legata a <strong>un</strong> impatto minimo sui parametri finanziari, da<br />
quantificare convenzionalmente (v. definizione <strong>di</strong> Lesione dell'Equilibrio).<br />
20 Con riferimento ai Ricavi Commerciali va sicuramente previsto il valore soglia al <strong>di</strong> sotto del quale si<br />
esclude la rilevanza dell’Evento Destabilizzante ai fini del Riequilibrio. L'opport<strong>un</strong>ità <strong>di</strong> comprendere i Ricavi<br />
Commerciali tra i presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario va valutata caso per caso, in<br />
considerazione della struttura finanziaria del Progetto e della ponderazione dei relativi flussi <strong>di</strong> cassa nel<br />
Modello Economico Finanziario. Ove l'erogazione dei Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi non risponda a esigenze f<strong>un</strong>zionali del<br />
Concedente, potrà risultare opport<strong>un</strong>o trasferire il rischio dei relativi flussi <strong>di</strong> cassa interamente al<br />
Concessionario, ed escludere i Ricavi Commerciali dalla valutazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e<br />
della sussistenza <strong>di</strong> Evento Destabilizzante. V. successivo art. 9.2 (Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi).<br />
21 V. nota precedente.<br />
31
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(vi) ogni ritrovamento archeologico ai sensi del successivo art. 15.4 (Reperti<br />
Archeologici);<br />
(vii) il mancato o tar<strong>di</strong>vo rilascio delle necessarie autorizzazioni per <strong>un</strong> periodo<br />
superiore a [•] giorni per causa non imputabile al Concessionario;<br />
(viii) la mancata o tar<strong>di</strong>va approvazione del Progetto Definitivo per <strong>un</strong> periodo<br />
superiore a [•] giorni per cause non imputabili al Concessionario ai sensi del<br />
successivo art. 8.2 (Cronoprogramma e Progettazione);<br />
(ix) i ritar<strong>di</strong> e l'incremento <strong>di</strong> costi nel processo <strong>di</strong> espropriazione, rispetto a quanto<br />
riflesso nel Caso Base Iniziale, per causa non imputabile al Concessionario;<br />
(x) l'annullamento giuris<strong>di</strong>zionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per<br />
causa non imputabile al Concessionario;<br />
(xi) l'incremento dei costi <strong>di</strong> Assicurazioni del Progetto superiore a [•]% <strong>di</strong> quanto<br />
previsto nel Caso Base Iniziale, a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio, franchigia e<br />
copertura 22 ;<br />
(xii) ove la sottoscrizione del Finanziamento abbia luogo entro 6 mesi dalla data<br />
della presente Convenzione, l'incremento del tasso EURIBOR tra la data della<br />
presente Convenzione e la data <strong>di</strong> sottoscrizione del Contratto <strong>di</strong><br />
Finanziamento nella misura in cui ecceda [•]%; 23<br />
(xiii) l’affidamento <strong>di</strong> Lavori complementari ai sensi del successivo art. 8.4 (Lavori<br />
Complementari);<br />
(xiv) [• aggi<strong>un</strong>gere ulteriori eventi destabilizzanti in <strong>di</strong>pendenza delle specifiche<br />
caratteristiche del Progetto] 24<br />
Evento Favorevole 25 : in<strong>di</strong>ca<br />
22<br />
E' opport<strong>un</strong>o che la Convenzione <strong>di</strong>sciplini compiutamente le conseguenze dell'impossibilità <strong>di</strong> reperire sul<br />
mercato adeguata copertura assicurativa <strong>di</strong> <strong>un</strong>o o più rischi <strong>di</strong> Progetto. In recenti progetti, il rischio della<br />
detta impossibilità è stato sostenuto dal Concedente, con la previsione <strong>di</strong> procedure <strong>di</strong> verifica dell'effettiva<br />
sussistenza dello stato <strong>di</strong> impossibilità, assumendo <strong>di</strong>rettamente il rischio <strong>di</strong> incidenza del rischio assicurato<br />
(sostenendo eventuali costi <strong>di</strong> sostituzione e riparazione e risarcendo il Concessionario degli eventuali<br />
danni). V. art. 13 (f) (Assicurazione) e definizione <strong>di</strong> 'Forza Maggiore'. In alternativa il verificarsi del rischio<br />
non assicurabile andrà <strong>di</strong>sciplinato come Evento Destabilizzante.<br />
23<br />
v. nota al successivo art. 7.4 (Garanzie a favore dei Finanziatori).<br />
24<br />
Ad esempio, in relazione al singolo progetto può essere valutata l’opport<strong>un</strong>ità <strong>di</strong> inserire tra gli eventi<br />
destabilizzanti la variazione dei costi <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> corrente elettrica, acqua e combustibili, in<br />
misura superiore a <strong>un</strong>a data percentuale rispetto a quanto inizialmente previsto; nonché la variazione dei<br />
consumi <strong>di</strong> corrente elettrica, acqua e combustibili, in misura superiore a <strong>un</strong>a data percentuale rispetto a<br />
quanto inizialmente previsto, per fatto non imputabile al Concessionario.<br />
32
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(i) la riduzione dei costi <strong>di</strong> espropriazione a carico del Concessionario rispetto a<br />
quanto previsto nel Caso Base, nella misura in cui la riduzione ecceda l'importo<br />
complessivo <strong>di</strong> Euro [•];<br />
(ii) l'attuazione <strong>di</strong> Varianti approvate dal Concedente che comportino <strong>un</strong>a riduzione<br />
nei Costi <strong>di</strong> Costruzione rispetto a quanto previsto nel Caso Base, nella misura<br />
in cui la riduzione ecceda l'importo complessivo <strong>di</strong> Euro [•];<br />
(iii) la riduzione dei costi delle Forniture Tecnologiche <strong>di</strong> importo superiore a Euro<br />
[•];<br />
(iv) ove la sottoscrizione del Finanziamento abbia luogo entro 6 mesi dalla data<br />
della presente Convenzione, la riduzione del tasso EURIBOR tra la data della<br />
presente Convenzione e la data <strong>di</strong> sottoscrizione del Contratto <strong>di</strong><br />
Finanziamento nella misura in cui ecceda [•]%;<br />
(v) ogni evento o circostanza elencata alla definizione <strong>di</strong> Evento Destabilizzante,<br />
ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiu<strong>di</strong>zievole, e comporti<br />
miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;<br />
(vi) [• aggi<strong>un</strong>gere ulteriori eventi favorevoli in <strong>di</strong>pendenza delle specifiche<br />
caratteristiche del Progetto].<br />
Fase <strong>di</strong> Costruzione: in<strong>di</strong>ca, secondo il contesto, il periodo <strong>di</strong> tempo ovvero le attività<br />
del Concessionario comprese tra la data della presente Convenzione e la Messa in<br />
Esercizio;<br />
Fase <strong>di</strong> Gestione: in<strong>di</strong>ca, secondo il contesto, il periodo <strong>di</strong> tempo ovvero le attività del<br />
Concessionario comprese tra la Messa in Esercizio e la scadenza o per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> efficacia<br />
della Concessione;<br />
Fatto del Concedente: in<strong>di</strong>ca<br />
(i) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della<br />
presente Convenzione;<br />
(ii) <strong>un</strong> ritardo nel pagamento del Contributo o dei Corrispettivi superiore a [•] giorni;<br />
(iii) <strong>un</strong> fatto imputabile alla pubblica amministrazione che <strong>di</strong>a luogo a ritardo nel<br />
rilascio <strong>di</strong> <strong>un</strong>a autorizzazione o provve<strong>di</strong>mento rispetto alle previsioni del<br />
Cronoprogramma;<br />
(iv) <strong>un</strong> fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche<br />
amministrazioni, che impe<strong>di</strong>sca al Concessionario <strong>di</strong> adempiere le proprie<br />
25 V. nota alla definizione <strong>di</strong> Evento Destabilizzante.<br />
33
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario<br />
<strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> aver <strong>di</strong>ligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o<br />
adempimenti ai sensi <strong>di</strong> legge o della presente Convenzione.<br />
Finanziamenti: in<strong>di</strong>ca gli importi complessivi messi a <strong>di</strong>sposizione del Concessionario<br />
dai Finanziatori in relazione al Progetto;<br />
Finanziatori: in<strong>di</strong>ca gli istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, investitori istituzionali e gli altri finanziatori parti<br />
dei Documenti <strong>di</strong> Finanziamento;<br />
Forniture Tecnologiche: in<strong>di</strong>ca gli impianti e attrezzature elettrome<strong>di</strong>cali, <strong>di</strong> analisi e<br />
ra<strong>di</strong>ologia previste all'Allegato [•], come <strong>di</strong> volta in volta mo<strong>di</strong>ficato ai sensi del<br />
successivo art. 9.6 (Forniture Tecnologiche);<br />
Forza Maggiore: in<strong>di</strong>ca ogni evento o circostanza al <strong>di</strong> fuori del ragionevole controllo<br />
del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l’impossibilità anche<br />
temporanea, in tutto o in parte, <strong>di</strong> adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della<br />
presente Convenzione per effetto <strong>di</strong>:<br />
(i) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che<br />
impe<strong>di</strong>scano l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente<br />
Convenzione;<br />
(ii) reperti archeologici, ove ricorrano i presupposti <strong>di</strong> cui al successivo art. 16<br />
(Reperti Archeologici);<br />
(iii) sabotaggio o vandalismo;<br />
(iv) <strong>di</strong>ssesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili<br />
eventi;<br />
(v) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi<br />
esclusivamente relativi ai <strong>di</strong>pendenti del Concessionario; o<br />
(vi) impossibilità <strong>di</strong> accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con<br />
espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle<br />
controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza<br />
maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza<br />
Maggiore ai sensi della presente Convenzione;<br />
(vii) Qualora successivamente alla stipulazione della presente Convenzione venga<br />
meno la possibilità <strong>di</strong> reperire sul mercato assicurativo europeo alc<strong>un</strong>a delle<br />
Assicurazioni del Progetto a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio, franchigia e copertura<br />
ragionevoli, ove il Concedente non accetti <strong>di</strong> assumere i relativi rischi entro il<br />
termine <strong>di</strong> cui al successivo art. 13 , lett. (f) (Assicurazione);<br />
34
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(viii) [• aggi<strong>un</strong>gere ulteriori eventi e circostanze <strong>di</strong> Forza Maggiore in <strong>di</strong>pendenza<br />
delle specifiche caratteristiche del Progetto]; 26 .<br />
ISTAT: in<strong>di</strong>ca l'Istituto Nazionale <strong>di</strong> Statistica;<br />
Lavori: in<strong>di</strong>ca i <strong>lavori</strong> e le opere necessari alla realizzazione dell’Opera;<br />
Lesione dell'Equilibrio: in<strong>di</strong>ca l'impatto <strong>di</strong> <strong>un</strong> dato Evento, Destabilizzante o Evento<br />
Favorevole, nella misura in cui <strong>di</strong>a luogo a:<br />
(i) con riferimento al parametro DSCR Minimo: variazione <strong>di</strong> almeno [•] rispetto al<br />
valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza;<br />
(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione <strong>di</strong> almeno [•] rispetto al<br />
parametro valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o<br />
circostanza;<br />
(iii) con riferimento al parametro TIR: variazione <strong>di</strong> almeno [•] rispetto al valore<br />
rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza.<br />
LLCR: in<strong>di</strong>ca il parametro Loan Life Cover Ratio, pari al rapporto tra (i) il valore attuale<br />
netto dei flussi <strong>di</strong> cassa del Progetto prodotti tra l’istante <strong>di</strong> valutazione e l’ultimo anno<br />
per il quale è previsto il rimborso del debito e (ii) il debito residuo allo stesso istante <strong>di</strong><br />
valutazione;<br />
Messa in Esercizio: in<strong>di</strong>ca la data dell'effettivo inizio dell'Erogazione dei Servizi come<br />
risultante da atto formale del Concedente a seguito <strong>di</strong> com<strong>un</strong>icazione del<br />
Concessionario;<br />
Mezzi Propri: in<strong>di</strong>ca l'importo complessivo delle risorse apportate dai soci del<br />
Concessionario a titolo <strong>di</strong> capitale sociale o prestito subor<strong>di</strong>nato.<br />
Modello Economico Finanziario: in<strong>di</strong>ca il programma informatico elaborato da [•] <strong>di</strong><br />
concerto con il Concessionario ai fini della rilevazione dei Parametri Economico<br />
Finanziari e delle previsioni <strong>di</strong> flussi <strong>di</strong> cassa, <strong>di</strong> conto economico e stato patrimoniale<br />
del Concessionario durante la Fase <strong>di</strong> Costruzione e la Fase <strong>di</strong> Gestione, elaborato<br />
sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario, come <strong>di</strong> volta in volta<br />
mo<strong>di</strong>ficato, integrato o aggiornato ai sensi del presente contratto e riportato all'allegato<br />
[•];<br />
NIC: in<strong>di</strong>ca l'in<strong>di</strong>ce dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato<br />
annualmente dall'ISTAT ai fini della rivalutazione monetaria;<br />
26 Le ipotesi <strong>di</strong> Forza Maggiore vanno in<strong>di</strong>cate nel contratto a titolo tassativo.<br />
35
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Opera: in<strong>di</strong>ca [•] [inserire descrizione dell'Opera, comprensiva <strong>di</strong> tutti gli impianti e<br />
forniture affidati al Concessionario];<br />
Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza: in<strong>di</strong>ca il soggetto incaricato dell'Alta Vigilanza, designato dal<br />
Concedente, <strong>di</strong> cui al successivo art. 8.7 (Direzione <strong>lavori</strong>, Responsabile della<br />
Sicurezza e Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza);<br />
Parametri <strong>di</strong> Prestazione: in<strong>di</strong>ca [specificare parametri e misure concordate,<br />
presumibilmente in<strong>di</strong>viduati nel Capitolato <strong>di</strong> Gestione, o altro allegato];<br />
Parametri Economico Finanziari: in<strong>di</strong>ca i parametri DSCR Minimo, LLCR 27 e TIR<br />
ass<strong>un</strong>ti come presupposti e con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> base ai fini della determinazione dell’Equilibrio<br />
Economico Finanziario;<br />
Periodo <strong>di</strong> Sospensione: in<strong>di</strong>ca il termine <strong>di</strong> 90 giorni dal ricevimento da parte del<br />
Concessionario e dell'Agente della com<strong>un</strong>icazione scritta del Concedente<br />
dell'intenzione <strong>di</strong> risolvere la Concessione ai sensi del successivo art. 11.1<br />
(Risoluzione per inadempimento del Concessionario<br />
Piano delle Espropriazioni: in<strong>di</strong>ca il documento che in<strong>di</strong>vidua le aree che dovranno<br />
essere occupate e/o espropriate ai fini della realizzazione dell’Opera (compresa la<br />
costituzione <strong>di</strong> eventuali servitù), con in<strong>di</strong>cazione dei relativi costi;<br />
Piano dei SAL: in<strong>di</strong>ca il programma <strong>di</strong> emissione dei SAL, Allegato [•] alla presente<br />
Convenzione;<br />
Piano Economico Finanziario: in<strong>di</strong>ca il documento Allegato [•], con l'in<strong>di</strong>cazione dei<br />
presupposti e delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> base che determinano l’Equilibrio Economico<br />
Finanziario, asseverato da [•], [costituente parte integrante della Proposta];<br />
Progetto: in<strong>di</strong>ca la costruzione e gestione <strong>di</strong> [• aggi<strong>un</strong>gere descrizione del Progetto];<br />
Progetto Definitivo: in<strong>di</strong>ca il Progetto redatto dal Concessionario ai sensi dell'art. 93,<br />
comma 4, del Co<strong>di</strong>ce, del Regolamento e della presente Convenzione, come <strong>di</strong> volta in<br />
volta mo<strong>di</strong>ficato e aggiornato;]<br />
Progetto Esecutivo: in<strong>di</strong>ca il Progetto redatto dal Concessionario ai sensi dell’art. 93,<br />
comma 4 del Co<strong>di</strong>ce, del Regolamento e della presente Convenzione, come <strong>di</strong> volta in<br />
volta mo<strong>di</strong>ficato e aggiornato;]<br />
Progetto Preliminare: in<strong>di</strong>ca il Progetto redatto dal Promotore ai sensi dell'art. 93,<br />
comma 3, del Co<strong>di</strong>ce e del Regolamento;<br />
27 Ove opport<strong>un</strong>o, si potrà considerare anche la rilevazione del parametro PLCR (o Project Life Cover<br />
Ratio), analogo al parametro LLCR, ma determinato con riferimento al valore attuale netto dei flussi <strong>di</strong><br />
cassa del Progetto (nella misura <strong>di</strong>sponibile per il servizio del debito) previsti per l'intera durata della<br />
Concessione, anziché per la sola durata dei Finanziamenti (v. definizione <strong>di</strong> LLCR).<br />
36
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Promotore: in<strong>di</strong>ca [•], che ha presentato la Proposta in data [•];<br />
Proposta: in<strong>di</strong>ca la proposta presentata dal Promotore e <strong>di</strong>chiarata <strong>di</strong> pubblico<br />
interesse ai sensi dell’art. 153 del Co<strong>di</strong>ce<br />
Proroga: in<strong>di</strong>ca <strong>un</strong>a proroga dell'Ultimazione e/o della Messa in Esercizio;<br />
Regolamento: in<strong>di</strong>ca il d.P.R. 21 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 554 recante ”Regolamento <strong>di</strong><br />
attuazione della legge quadro in materia <strong>di</strong> <strong>lavori</strong> pubblici, ai sensi dell’art. 3 della legge<br />
11 febbraio 1994, n. 109 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni”;<br />
Responsabile della Concessione: in<strong>di</strong>ca il soggetto responsabile della vigilanza sulla<br />
Fase <strong>di</strong> Gestione ai sensi del successivo art. 9.4;<br />
Responsabile della Sicurezza: in<strong>di</strong>ca, secondo il contesto, il responsabile dei <strong>lavori</strong>, il<br />
coor<strong>di</strong>natore per la progettazione, il coor<strong>di</strong>natore per l'esecuzione dei <strong>lavori</strong> e i <strong>di</strong>versi<br />
soggetti previsti dalle norme in materia <strong>di</strong> sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi <strong>di</strong><br />
lavoro;<br />
Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento: in<strong>di</strong>ca il soggetto responsabile del proce<strong>di</strong>mento<br />
amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,<br />
del Co<strong>di</strong>ce e del Regolamento;<br />
Ricavi Commerciali: in<strong>di</strong>ca i proventi dei Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi;<br />
Riequilibrio: in<strong>di</strong>ca le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio<br />
Economico Finanziario, meglio descritte al successivo art. 10.2 (Riequilibrio);<br />
SAL: in<strong>di</strong>ca le certificazioni dello Stato <strong>di</strong> Avanzamento dei Lavori pre<strong>di</strong>sposte dal<br />
Concessionario sulla base del Piano dei SAL, firmate dal Direttore dei Lavori e<br />
controfirmate dall'Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza;<br />
Servizi: in<strong>di</strong>ca i servizi <strong>di</strong> supporto all’attività sanitaria così come in<strong>di</strong>cati al successivo<br />
art. 9.1 (Obbligazioni generali e servizi) e come meglio specificati nel Capitolato <strong>di</strong><br />
Gestione 28 ;<br />
28 I servizi dovranno essere in<strong>di</strong>cati dettagliatamente e specificamente nel Capitolato <strong>di</strong> Gestione, con<br />
in<strong>di</strong>cazioni delle precise caratteristiche del servizio (es. mobili e arre<strong>di</strong> <strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong>a stanza, tempo <strong>di</strong><br />
sostituzione delle lampa<strong>di</strong>ne, etc.). A ciasc<strong>un</strong> servizio andrà assegnato <strong>un</strong> p<strong>un</strong>teggio, al fine <strong>di</strong> modulare<br />
penali e deduzioni dalle tariffe <strong>di</strong> servizio in caso <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità. E’ opport<strong>un</strong>o <strong>di</strong>stinguere i Servizi<br />
aggi<strong>un</strong>tivi obbligatori, in quanto strettamente f<strong>un</strong>zionali alla fruibilità dell’Opera, dai Servizi aggi<strong>un</strong>tivi non<br />
obbligatori, rimessi alla <strong>di</strong>screzionalità del Concessionario. La <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> tali servizi e l'opport<strong>un</strong>ità <strong>di</strong><br />
considerare i relativi costi e ricavi ai fini dell'Equilibrio Economico Finanziario dovrà essere valutata caso per<br />
caso. I Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi sono com<strong>un</strong>emente prestati <strong>di</strong>rettamente al pubblico e rem<strong>un</strong>erati secondo<br />
domanda. Anche in questo caso, ove i relativi flussi <strong>di</strong> cassa costituiscano elemento essenziale dell'Equilibrio<br />
Economico Finanziario e i Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi rispondano a <strong>un</strong>a chiara esigenza del Concedente, si potrà<br />
valutare il pagamento <strong>di</strong> <strong>un</strong> importo minimo garantito da parte del Concedente.<br />
37
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi: in<strong>di</strong>ca [•] [in<strong>di</strong>care gli eventuali servizi <strong>di</strong> natura commerciale (es.<br />
parcheggio, ristorazione, negozi) obbligatori e non obbligatori] così come descritti nel<br />
successivo art. 9.2 e p<strong>un</strong>tualmente <strong>di</strong>sciplinati nel Capitolato <strong>di</strong> Gestione 29 );<br />
Servizi Sanitari: in<strong>di</strong>ca i servizi me<strong>di</strong>cali, sanitari e ospedalieri relativi al Progetto, e in<br />
generale tutte le attività e prestazioni non affidate al Concessionario ai sensi della<br />
presente Convenzione e del Capitolato <strong>di</strong> Gestione, che s'intendono riservati al<br />
Concedente;<br />
Società <strong>di</strong> Progetto: in<strong>di</strong>ca la società costituita dal Concessionario e subentrata [ovvero<br />
che subentrerà] al Concessionario nel rapporto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong> senza necessità <strong>di</strong><br />
approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 156 del Co<strong>di</strong>ce;<br />
Sostituto: in<strong>di</strong>ca la società avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente<br />
equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della<br />
Concessione (nella misura necessaria all'adempimento delle obbligazioni del<br />
Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella Concessione<br />
in luogo del Concessionario ai sensi del successivo art. 11.4(b)(ii) (Intervento dei<br />
Finanziatori);<br />
TIR: in<strong>di</strong>ca il tasso interno <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento del Progetto, pari <strong>di</strong> volta in volta al tasso che<br />
rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto in<strong>di</strong>cati nel prospetto<br />
dei flussi <strong>di</strong> cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base;<br />
Ultimazione: in<strong>di</strong>ca la data <strong>di</strong> ultimazione dei <strong>lavori</strong> in<strong>di</strong>cata nel certificato <strong>di</strong> ultimazione<br />
dei <strong>lavori</strong> emesso ai sensi dell'art. 172 del Regolamento;<br />
Varianti: in<strong>di</strong>ca le Varianti Progettuali, le Varianti in Corso d’Opera e altre eventuali<br />
<strong>di</strong>verse varianti o mo<strong>di</strong>fiche richieste dal Concedente, dall'Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza o<br />
dal Responsabile della Sicurezza;<br />
Varianti in Corso d’Opera: in<strong>di</strong>ca le mo<strong>di</strong>fiche successive all’inizio dei Lavori al Progetto<br />
Esecutivo approvato dal Concedente, nei casi consentiti dalla presente Convenzione e<br />
dall’art. 132 del Co<strong>di</strong>ce;<br />
Varianti Progettuali: in<strong>di</strong>ca le mo<strong>di</strong>fiche al Progetto Definitivo o al Progetto Esecutivo<br />
richieste dal Concedente in sede <strong>di</strong> approvazione del relativo progetto prima dell’inizio<br />
dei Lavori.<br />
3. OGGETTO DEL CONTRATTO<br />
La Convenzione ha per oggetto la <strong>concessione</strong> in via esclusiva da parte del<br />
Concedente [della progettazione definitiva ed esecutiva], della realizzazione dei Lavori<br />
38
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
e dell'Erogazione dei Servizi. In particolare, il Concedente affida in via esclusiva al<br />
Concessionario:<br />
(a) la progettazione definitiva dell'Opera redatta ai sensi dell'art. 93 del Co<strong>di</strong>ce e<br />
degli art. 25 e ss del Regolamento;<br />
(b) la progettazione esecutiva dell’Opera ai sensi dell’art. 93 del Co<strong>di</strong>ce e degli<br />
artt. 35 e ss. del Regolamento in conformità al Progetto Preliminare;<br />
(c) la costruzione dell'Opera in conformità ai Documenti <strong>di</strong> Progettazione;<br />
(d) la fornitura e l'installazione <strong>di</strong> impianti e apparecchiature in conformità ai<br />
Documenti <strong>di</strong> Progettazione;<br />
(e) la manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria dell'Opera e delle forniture <strong>di</strong> cui al<br />
precedente paragrafo (c) in conformità al Capitolato <strong>di</strong> Gestione;<br />
(f) l’Erogazione dei Servizi per tutta la durata della Fase <strong>di</strong> Gestione;<br />
4. DURATA DELLA CONCESSIONE<br />
La Concessione ha durata <strong>di</strong> [•] anni, decorrenti dalla stipulazione della presente<br />
Convenzione, <strong>di</strong> cui [•] <strong>di</strong> <strong>lavori</strong> e [•] <strong>di</strong> gestione, ferma le facoltà <strong>di</strong> revoca e Proroga<br />
ove ne ricorrano i presupposti ai sensi <strong>di</strong> legge e della presente Convenzione.<br />
5. SOCIETÀ DI PROGETTO<br />
(a) Fermo quanto previsto ai successivi paragrafi (f) e (g) del presente articolo, le<br />
quote <strong>di</strong> partecipazione al capitale della Società <strong>di</strong> Progetto alla data della<br />
presente Convenzione sono detenute da [•], [•], e [•] [in<strong>di</strong>care soci e quote <strong>di</strong><br />
partecipazione].<br />
(b) La Società <strong>di</strong> Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della<br />
Concessione <strong>di</strong> cui all’art. 3, in conformità ai termini e alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui ai<br />
documenti ivi in<strong>di</strong>cati e allegati alla presente Convenzione. La Società <strong>di</strong><br />
Progetto sarà <strong>un</strong>ica responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla<br />
presente Convenzione;<br />
(c) I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società <strong>di</strong> Progetto<br />
nonché del Concedente sono <strong>di</strong>sciplinati in conformità all’art. 156, comma 3,<br />
del Co<strong>di</strong>ce;<br />
(d) Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie <strong>di</strong> carattere<br />
tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiu<strong>di</strong>cazione della<br />
Concessione, come <strong>di</strong> volta in volta necessari per legge o ai sensi della<br />
presente Convenzione.<br />
39
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(e) Il Concessionario si impegna a com<strong>un</strong>icare al Concedente ogni notizia o fatto<br />
che possa determinare la <strong>di</strong>minuzione o per<strong>di</strong>ta dei requisiti o delle garanzie <strong>di</strong><br />
carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento<br />
dell’aggiu<strong>di</strong>cazione della Concessione, e a porvi rime<strong>di</strong>o non appena possibile<br />
e com<strong>un</strong>que entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.<br />
(f) La cessione delle quote della Società <strong>di</strong> Progetto potrà aver luogo in tutti i casi<br />
ammessi ai sensi dell’ art. 156 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
(g) Qualsiasi cessione <strong>di</strong> quote del Concessionario che comporti l'uscita <strong>di</strong> <strong>un</strong>o o<br />
più soci ovvero l'ingresso <strong>di</strong> <strong>un</strong>o o più nuovi soci nel capitale sociale del<br />
Concessionario dovrà essere previamente com<strong>un</strong>icata al Concedente.<br />
6. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO<br />
6.1 Principali Obbligazioni del Concessionario<br />
(a) Il Concessionario si impegna:<br />
(i) a re<strong>di</strong>gere i Documenti <strong>di</strong> Progettazione dell’Opera in conformità alle<br />
relative <strong>di</strong>sposizioni del Co<strong>di</strong>ce e del Regolamento, secondo quanto<br />
previsto dal successivo art. 8.2;<br />
(ii) ad eseguire i Lavori occorrenti per la realizzazione dell’Opera e<br />
l’Erogazione dei Servizi secondo le <strong>di</strong>sposizioni del successivo art. 8;<br />
(iii) ad erogare i Servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo<br />
le <strong>di</strong>sposizioni del successivo art. 9.<br />
(b) Il Concessionario assicura il finanziamento <strong>di</strong> tutto quanto occorrente alla<br />
realizzazione dell'Opera (al netto del Contributo) e all'Erogazione dei Servizi (al<br />
netto dei Corrispettivi).<br />
(c) Il Concessionario procederà, ove la normativa vigente lo richieda,<br />
all’affidamento a soggetti terzi degli appalti e dei sub-affidamenti relative alle<br />
attività e servizi <strong>di</strong> cui al paragrafo (a) che precede.<br />
6.2 Responsabilità del Concessionario<br />
(a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle<br />
con<strong>di</strong>zioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando<br />
espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente<br />
Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o com<strong>un</strong>que<br />
applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al<br />
raggi<strong>un</strong>gimento <strong>di</strong> tali scopi.<br />
40
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(b) Il Concessionario è responsabile del danno o pregiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> qualsiasi natura<br />
causati al Concedente o ai suoi <strong>di</strong>pendenti e consulenti, a <strong>di</strong>retta conseguenza<br />
delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo<br />
personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere <strong>di</strong> chi<strong>un</strong>que egli<br />
si avvalga per l’esecuzione della Concessione, sia durante la Fase <strong>di</strong><br />
Costruzione, sia durante la Fase <strong>di</strong> Gestione.<br />
(c) La responsabilità per danni e infort<strong>un</strong>i che dovessero accadere al<br />
Concessionario o ai suoi <strong>di</strong>pendenti sarà a carico del Concessionario, salvo<br />
quanto previsto al successivo art. 7.5 (Responsabilità del Concedente).<br />
6.3 Ulteriori obbligazioni del Concessionario<br />
(a) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le<br />
informazioni ragionevolmente richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in<br />
buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong><br />
competenza del Concedente.<br />
(b) Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a<br />
informare il Concedente in relazione a:<br />
(i) Ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea<br />
a dar luogo a sospensione o interruzione dei Lavori per <strong>un</strong> periodo<br />
superiore a [•] giorni 30 , rispetto a quanto previsto nei Documenti <strong>di</strong><br />
progettazione e nel Cronoprogramma, con in<strong>di</strong>cazione della relativa<br />
causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare<br />
ulteriori danni e ritar<strong>di</strong>;<br />
(ii) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o<br />
in<strong>di</strong>sponibilità dei servizi <strong>di</strong> cui al Capitolato <strong>di</strong> Gestione per <strong>un</strong> periodo<br />
superiore a [•] giorni, 31 ovvero per <strong>un</strong> numero <strong>di</strong> p<strong>un</strong>ti penalità superiore<br />
a [•], con in<strong>di</strong>cazione della relativa causa e delle misure che il<br />
Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritar<strong>di</strong>;<br />
(iii) la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza<br />
dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle<br />
linee <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to concesse al Concessionario ai sensi del Contratto <strong>di</strong><br />
Finanziamento, ovvero per l’esecuzione forzata da parte dei<br />
Finanziatori nei confronti del Concessionario;<br />
(iv) l’instaurazione dei proce<strong>di</strong>menti giu<strong>di</strong>ziali o arbitrali da parte o nei<br />
confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o<br />
30 Si suggerisce <strong>di</strong> prevedere <strong>un</strong> periodo non superiore a 30 giorni.<br />
31 Si suggerisce <strong>di</strong> prevedere <strong>un</strong> periodo non superiore a 10 giorni.<br />
41
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
incapacità del Concessionario <strong>di</strong> adempiere le obbligazioni <strong>di</strong> cui alla<br />
presente Convenzione;<br />
(v) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire<br />
sull’esecuzione dei Lavori, per le quali si applica l’art. 137 del<br />
Regolamento;<br />
(vi) ogni altro evento, circostanza o provve<strong>di</strong>mento che possa avere effetto<br />
pregiu<strong>di</strong>zievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità<br />
del Concessionario <strong>di</strong> adempiere alle obbligazioni poste a suo carico<br />
dalla presente Convenzione.<br />
Le com<strong>un</strong>icazioni <strong>di</strong> cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del<br />
proce<strong>di</strong>mento nella Fase <strong>di</strong> Costruzione <strong>di</strong> cui al successivo art. 8 (Fase <strong>di</strong><br />
Costruzione) e al Responsabile della Concessione nel corso della Fase <strong>di</strong> Gestione <strong>di</strong><br />
cui al successivo art. 9 (Fase <strong>di</strong> Gestione).<br />
6.4 Dichiarazioni e garanzie del Concessionario<br />
Il Concessionario <strong>di</strong>chiara e garantisce che:<br />
(a) la Società <strong>di</strong> Progetto è validamente costituita ai sensi <strong>di</strong> legge;<br />
(b) il Concessionario ha agito e continuerà ad agire in conformità a ogni previsione<br />
<strong>di</strong> legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e<br />
previdenziale;<br />
(c) [•] 32 .<br />
7. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE<br />
7.1 Principali obbligazioni del Concedente<br />
Il Concedente si impegna a:<br />
(a) effettuare le operazioni <strong>di</strong> consegna dei Lavori ai sensi degli artt. 129 e ss. del<br />
Regolamento nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, mettendo a<br />
<strong>di</strong>sposizione del Concessionario le aree e gli spazi in<strong>di</strong>cati nei Documenti <strong>di</strong><br />
Progettazione <strong>di</strong> proprietà del Concedente e necessari alla realizzazione<br />
dell'Opera [costituendo 33 in favore del Concessionario il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> superficie sulle<br />
aree [•] per tutta la durata della Concessione];<br />
32<br />
Valutare eventuali ulteriori <strong>di</strong>chiarazioni e garanzie in relazione all'identità e caratteristiche del<br />
Concessionario, dei soci del Concessionario e del Progetto.<br />
33<br />
L'opport<strong>un</strong>ità (ed eventuale gratuità) della costituzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> superficie a favore del<br />
Concessionario, ai fini della successiva costituzione <strong>di</strong> ipoteca a favore dei Finanziatori, va considerata caso<br />
42
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(b) pagare con p<strong>un</strong>tualità al Concessionario il Contributo e i Corrispettivi previsti<br />
dal successivo art. 10 (Equilibrio Economico Finanziario e Rem<strong>un</strong>erazione del<br />
Concessionario), ai sensi dell'art. 143 del Co<strong>di</strong>ce. A tal fine il Concedente si<br />
obbliga a vincolare le risorse per il pagamento dei Corrispettivi depositandole<br />
presso il proprio conto.<br />
(c) per quanto <strong>di</strong> propria competenza attuare <strong>un</strong>a programmazione degli interventi<br />
in materia sanitaria coerente con la più ampia f<strong>un</strong>zionalità e red<strong>di</strong>tività della<br />
Fase <strong>di</strong> Gestione 34 ;<br />
(d) compiere nel più breve tempo possibile e com<strong>un</strong>que nel rispetto dei tempi<br />
previsti dal Cronoprogramma, tutte le attività amministrative <strong>di</strong> sua competenza<br />
necessarie al Progetto in relazione alla realizzazione dell’Opera e<br />
all'Erogazione dei Servizi, compresi a titolo esemplificativo tutti i permessi,<br />
autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e atti;<br />
(e) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e<br />
provve<strong>di</strong>menti amministrativi o regolamentari <strong>di</strong> competenza <strong>di</strong> enti o<br />
amministrazioni <strong>di</strong>verse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo<br />
possibile e com<strong>un</strong>que entro [•] giorni 35 dalla richiesta scritta del<br />
Concessionario;<br />
(f) richiedere le concessioni e<strong>di</strong>lizie in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici<br />
vigenti che possano risultare necessarie, attivandosi nel più breve tempo<br />
possibile e com<strong>un</strong>que entro [•] giorni 36 dalla richiesta scritta del<br />
Concessionario;<br />
(g) concedere in uso [ovvero in <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> superficie] e consentire al Concessionario<br />
lo sfruttamento delle aree [in<strong>di</strong>care aree commerciali - es. parcheggio,<br />
foresteria, ristorazione, negozi - e relativa <strong>di</strong>sciplina] nel rispetto dei tempi<br />
previsti dal Cronoprogramma;<br />
(h) dar luogo al completo avviamento dei Servizi Sanitari e <strong>di</strong> ogni altra attività e<br />
assicurare la piena <strong>di</strong>sponibilità dell’Opera ai fini della Messa in Esercizio e<br />
dell’erogazione <strong>di</strong> tutti e servizi entro [•] giorni dal Collaudo; e<br />
per caso. Per il settore sanitario, la destinazione a servizio pubblico esclude com<strong>un</strong>que la possibilità <strong>di</strong><br />
esecuzione sull'Ospedale e sui beni strumentali. La <strong>concessione</strong> del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> superficie va prevista solo ove<br />
possa contribuire alla bancabilità del Progetto e quin<strong>di</strong> all'ottenimento <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni più favorevoli anche al<br />
Concedente.<br />
34 L'opport<strong>un</strong>ità e portata degli obblighi <strong>di</strong> protezione e non concorrenza (es. impegno a non realizzare<br />
nuovi ospedali) <strong>di</strong>pende dai presupposti (<strong>di</strong>sponibilità o domanda) <strong>di</strong> retribuzione dei servizi <strong>di</strong> gestione.<br />
35 Si suggerisce <strong>di</strong> prevedere <strong>un</strong> termine non inferiore a 10 giorni.<br />
36 Si suggerisce <strong>di</strong> prevedere <strong>un</strong> termine non inferiore a 10 giorni.<br />
43
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(i) adottare ogni provve<strong>di</strong>mento e accordo opport<strong>un</strong>o o necessario ai fini della<br />
rimozione <strong>di</strong> sottoservizi e interferenze che possano ostacolare o pregiu<strong>di</strong>care il<br />
Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma.<br />
44
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
7.2 Obblighi <strong>di</strong> informazione<br />
Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve<br />
tempo possibile e com<strong>un</strong>que entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione,<br />
com<strong>un</strong>icazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:<br />
(a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
f<strong>un</strong>zionalità dell’Opera pre<strong>di</strong>sposto dal Concedente per [la Regione •] o<br />
com<strong>un</strong>que reso pubblico dal Concedente;<br />
(b) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte <strong>di</strong><br />
mo<strong>di</strong>fica della forma giuri<strong>di</strong>ca o natura del Concedente;<br />
(c) ogni provve<strong>di</strong>mento [della Regione •] in merito all'apporto finanziario annuale a<br />
favore del Concedente o del Progetto; 37<br />
(d) ogni provve<strong>di</strong>mento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a<br />
quelle interessate dal Progetto;<br />
(e) l’insorgere <strong>di</strong> motivi <strong>di</strong> pubblico interesse che possano determinare la revoca<br />
della Concessione;<br />
(f) la com<strong>un</strong>icazione <strong>di</strong> risoluzione ai sensi del successivo art. 11.1 (Risoluzione<br />
per inadempimento del Concessionario) o <strong>di</strong> revoca per motivi <strong>di</strong> pubblico<br />
interesse ai sensi del successivo art. 11.2 (Revoca e risoluzione per<br />
inadempimento del Concedente);<br />
(g) ogni altro evento, circostanza o provve<strong>di</strong>mento che possa avere <strong>un</strong> effetto<br />
pregiu<strong>di</strong>zievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del<br />
Concedente <strong>di</strong> adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente<br />
Convenzione; e<br />
(h) ogni altra com<strong>un</strong>icazione rilevante che il Concedente invierà alla e/o riceverà<br />
dalla Regione [•] relativamente alla Concessione.<br />
7.3 Dichiarazioni e garanzie del Concedente<br />
Il Concedente <strong>di</strong>chiara e garantisce che:<br />
37 Cfr. precedente art. 1,lett. (j)<br />
45
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(a) l’aggiu<strong>di</strong>cazione della Concessione al Concessionario è stata <strong>di</strong>sposta in piena<br />
conformità alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge vigenti al momento in cui tale<br />
aggiu<strong>di</strong>cazione è avvenuta, incluse, inter alia, le <strong>di</strong>sposizioni del Co<strong>di</strong>ce;<br />
(b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiu<strong>di</strong>cazione<br />
della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e<br />
compiutamente evasi;<br />
(c) alla data <strong>di</strong> stipula della presente Convenzione ness<strong>un</strong> ricorso avente a oggetto<br />
l’annullamento dell’aggiu<strong>di</strong>cazione della Concessione è stato presentato alla<br />
competente autorità giu<strong>di</strong>ziaria o com<strong>un</strong>que notificato al Concedente 38 ;<br />
(d) gli importi da corrispondere al Concessionario a titolo <strong>di</strong> Contributo sono stati<br />
effettivamente stanziati e destinati al Progetto.<br />
(e) la Regione [•] ha [manifestato il proprio parere favorevole alla Proposta] ovvero<br />
[approvato l’affidamento della Concessione ai sensi della presente<br />
Convenzione] con [•] del [•].<br />
7.4 Garanzie a favore dei Finanziatori<br />
(a) Considerando che la realizzazione e gestione dell’Opera sarà effettuata<br />
me<strong>di</strong>ante tecniche <strong>di</strong> project financing, fermi gli obblighi del Concessionario ai<br />
sensi della presente Convenzione, il Concedente riconosce che l’ottenimento<br />
dei Finanziamenti avrà luogo al seguito della costituzione delle garanzie<br />
richieste dai Finanziatori che includeranno, a titolo esemplificativo e non<br />
esaustivo, pegno sulle azioni del Concessionario, ipoteche, privilegio generale<br />
sui beni del Concessionario, cessione dei cre<strong>di</strong>ti del Concessionario verso il<br />
Concedente, .<br />
(b) Il Concedente acconsente all’iscrizione da parte del Concessionario <strong>di</strong> ipoteca<br />
<strong>di</strong> primo grado sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> cui alla lettera (a) del precedente art.<br />
7.1 39 (Principali obbligazioni del Concedente) a garanzia <strong>di</strong> quanto dovuto dal<br />
Concessionario ai Finanziatori ai sensi del Contratto <strong>di</strong> Finanziamento.<br />
(c) Il Concedente si impegna a prender atto e accettare incon<strong>di</strong>zionatamente ed<br />
irrevocabilmente la cessione da parte del Concessionario a favore dei<br />
Finanziatori, dei Cre<strong>di</strong>ti che devono venire a maturazione in virtù del rapporto <strong>di</strong><br />
Concessione nei termini previsti dalla Cessione dei Cre<strong>di</strong>ti, e in conformità alla<br />
legge applicabile.<br />
38<br />
Ovvero, se risulta promossa contestazione giu<strong>di</strong>ziale in relazione all'aggiu<strong>di</strong>cazione della Concessione,<br />
specificare stato ed eventuale esito.<br />
39 V. nota al precedente art. 7.1(a) (Principali Obbligazioni del Concedente).<br />
46
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(d) Il Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario e con i<br />
Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei<br />
Finanziamenti ass<strong>un</strong>ti dal Concessionario.<br />
(e) Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali<br />
mo<strong>di</strong>fiche alla presente Convenzione necessarie per tutelare le ragioni <strong>di</strong><br />
cre<strong>di</strong>to dei Finanziatori ai sensi del Contratto <strong>di</strong> Finanziamento, tali com<strong>un</strong>que<br />
da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore<br />
del Concedente. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente<br />
Convenzione e, salvo i casi <strong>di</strong> Riequilibrio, in ness<strong>un</strong> caso il Concedente sarà<br />
tenuto ad accettare mo<strong>di</strong>fiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero<br />
l’ass<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal<br />
Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione, salvo<br />
l'esigenza <strong>di</strong> adeguare i tassi <strong>di</strong> interesse previsti dal Piano Economico<br />
Finanziario a quelli <strong>di</strong>sponibili sul mercato interbancario alla data <strong>di</strong><br />
sottoscrizione del Contratto <strong>di</strong> Finanziamento. 40<br />
7.5 Responsabilità del Concedente<br />
(a) Il Concedente è responsabile del danno o pregiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> qualsiasi natura<br />
causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi <strong>di</strong>pendenti,<br />
collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi <strong>di</strong>pendenti, collaboratori o<br />
ausiliari, per l'intera durata della Concessione.<br />
(b) Salvo quanto previsto dal successivo art. 11.2 (Revoca e risoluzione per<br />
inadempimento del Concedente), ove la violazione da parte del Concedente<br />
degli impegni ass<strong>un</strong>ti ai sensi del presente art. 7 comporti <strong>un</strong>a Lesione<br />
dell’Equilibrio, il Concessionario avrà <strong>di</strong>ritto al Riequilibrio.<br />
8. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE<br />
8.1 Consensi e pianificazione<br />
(a) Il Concessionario partecipa alla conferenza <strong>di</strong> servizi finalizzata all’esame e<br />
all’approvazione dei progetti <strong>di</strong> sua competenza senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, ai sensi<br />
dell’art. 143, comma 10 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
40 La soluzione adottata riflette la prassi delle operazioni <strong>di</strong> project financing in Italia, in cui la<br />
negoziazione e stipulazione degli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> finanziamento è successiva all'affidamento della <strong>concessione</strong> e<br />
alla stipulazione della relativa <strong>convenzione</strong> (tra i due momenti possono intercorrere anche <strong>di</strong>versi mesi). Ciò<br />
introduce elementi <strong>di</strong> complessità ed espone il progetto al rischio <strong>di</strong> mutamento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mercato<br />
(es. incremento dei tassi <strong>di</strong> interesse). Sembrerebbe preferibile dar luogo alla contestuale conclusione della<br />
<strong>convenzione</strong> <strong>di</strong> <strong>concessione</strong> e dei contratti <strong>di</strong> finanziamento, con il riconoscimento delle principali<br />
con<strong>di</strong>zioni del finanziamento da parte del Concedente e l'impegno dei finanziatori sin dalla fase precedente<br />
l'affidamento della <strong>concessione</strong>.<br />
47
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(b) Il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e<br />
per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni entro i<br />
tempi previsti dal Cronoprogramma e riflessi nel Caso Base le autorizzazioni, le<br />
concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione<br />
dell'Opera, Messa in Esercizio ed Erogazione dei Servizi, fermo l'impegno <strong>di</strong><br />
collaborazione del Concedente ai sensi della lettera (e) del precedente art. 7.1,<br />
(Principali obbligazioni del Concedente).<br />
(c) Per l'ottenimento dei provve<strong>di</strong>menti citati al precedente paragrafo (b), il<br />
Concessionario si impegna ad agire con la massima <strong>di</strong>ligenza e sarà esonerato<br />
da responsabilità per ritar<strong>di</strong> solo ove <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> aver correttamente e<br />
tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e <strong>di</strong> aver adempiuto<br />
gli oneri, adempimenti e con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> volta in volta previste per l'ottenimento e<br />
la conservazione <strong>di</strong> efficacia dei detti provve<strong>di</strong>menti, ovvero in caso <strong>di</strong> Fatto del<br />
Concedente.<br />
(d) L’ottenimento <strong>di</strong> eventuali concessioni e<strong>di</strong>lizie in deroga o varianti agli strumenti<br />
urbanistici è a carico del Concedente, ai sensi della lettera (f) del precedente<br />
art. 7.1 (Principali obbligazioni del Concedente), fermo l'obbligo del<br />
Concessionario <strong>di</strong> prestare ogni assistenza e collaborazione fattiva<br />
ragionevolmente necessaria anche ai sensi della lettera (a) del precedente art.<br />
6.3 (Ulteriori obbligazioni del Concessionario).<br />
8.2 Cronoprogramma e progettazione<br />
(a) Entro [•] giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il<br />
Concessionario dovrà sottoporre al Concedente la proposta <strong>di</strong> Progetto<br />
Definitivo e <strong>di</strong> Cronoprogramma aggiornato, in forma sostanzialmente<br />
conforme agli allegati [•] e [•] alla presente Convenzione. Nei [•] giorni<br />
successivi, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno<br />
oggetto <strong>di</strong> revisione congi<strong>un</strong>ta tra le Parti ai fini della definizione del Progetto<br />
Definitivo e del Cronoprogramma.<br />
(b) [l Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto<br />
Definitivo le mo<strong>di</strong>fiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto<br />
dei termini <strong>di</strong> legge. In mancanza <strong>di</strong> tali richieste, il Cronoprogramma e il<br />
Progetto Definitivo dovranno essere approvati dal Concedente entro [•] giorni<br />
dalla rispettiva data <strong>di</strong> consegna al Concedente. Ove le dette richieste <strong>di</strong>ano<br />
luogo ad alterazione sostanziale del Cronoprogramma o del Progetto Definitivo,<br />
l'adozione delle relative variazioni sarà subor<strong>di</strong>nata al previo Riequilibrio, ai<br />
sensi del successivo art. 10.2 (Riequilibrio) 41 ;<br />
41<br />
Sarà possibile procedere a riequilibrio solo in presenza <strong>di</strong> alterazione sostanziale della progettazione che<br />
abbiano carattere eccezionale.<br />
48
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(c) Entro [•] giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo il Concessionario dovrà<br />
consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo, sul quale il Concecedente<br />
presenterà le proprie osservazioni nei [•] giorni successivi, nel rispetto delle<br />
modalità stabilite al precedente paragrafo (a) del presente articolo.<br />
(d) Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma ed al Progetto<br />
Esecutivo le mo<strong>di</strong>fiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto<br />
dei termini <strong>di</strong> legge. In mancanza <strong>di</strong> tali richieste, il Cronoprogramma e il<br />
Progetto Esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro [•] giorni<br />
dalla rispettiva data <strong>di</strong> consegna al Concedente. Ove le dette richieste <strong>di</strong>ano<br />
luogo ad alterazione sostanziale del Cronoprogramma o del Progetto<br />
Esecutivo, l'adozione delle relative variazioni sarà subor<strong>di</strong>nata al previo<br />
Riequilibrio, ai sensi del successivo art. 10.2 (Riequilibrio) 42 .<br />
(e) All’esito dell'approvazione del Concedente, il Cronoprogramma, il Progetto<br />
Definitivo e il Progetto Esecutivo (come <strong>di</strong> volta in volta mo<strong>di</strong>ficati e approvati)<br />
saranno sostituiti agli Allegati [•] e [•].<br />
(f) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà<br />
responsabile <strong>di</strong> ogni ritardo. Per ogni giorno <strong>di</strong> ritardo a lui imputabile, il<br />
Concessionario sarà soggetto a <strong>un</strong>a penale da determinarsi nel rispetto <strong>di</strong><br />
quanto previsto dall’art. 117 del Regolamento, salvo i casi in cui il ritardo e la<br />
conseguente mo<strong>di</strong>fica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore<br />
o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto ai successivi artt. 8.9 (Ritar<strong>di</strong>) e<br />
9.5 (Sospensione).<br />
(g) I Documenti <strong>di</strong> Progettazione dovranno essere pre<strong>di</strong>sposti nel rispetto <strong>di</strong> tutte le<br />
normative vigenti in materia alla data della presente Convenzione, tenuto conto<br />
<strong>di</strong> eventuali prescrizioni e in<strong>di</strong>cazioni fornite dal Concedente.<br />
(h) I Documenti <strong>di</strong> Progettazione dovranno essere pre<strong>di</strong>sposti secondo gli standard<br />
<strong>di</strong> qualità [•].<br />
(i) Qualora il Cronoprogramma o i Documenti <strong>di</strong> Progettazione siano mo<strong>di</strong>ficati per<br />
Fatto del Concedente o accordo tra Concedente e Concessionario e tali<br />
mo<strong>di</strong>fiche non consentano al Concessionario <strong>di</strong> rispettare i termini stabiliti per il<br />
completamento dei Lavori e la Messa in Esercizio, il Concessionario avrà <strong>di</strong>ritto<br />
a <strong>un</strong>a corrispondente Proroga e, in caso <strong>di</strong> Lesione dell’Equilibrio, la revisione<br />
dello stesso ai sensi del successivo art. 10.2 (Riequilibrio).<br />
8.3 Esecuzione dei Lavori<br />
42<br />
Sarà possibile procedere a riequilibrio solo in presenza <strong>di</strong> alterazione sostanziale della progettazione che<br />
abbiano carattere eccezionale.<br />
49
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(a) I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle<br />
prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali <strong>di</strong> cui constano i<br />
Documenti <strong>di</strong> Progettazione, nonché nel rispetto <strong>di</strong> ogni normativa applicabile,<br />
incluse quelle in materia ambientale, <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> igiene e ogni<br />
<strong>di</strong>sposizione, con<strong>di</strong>zione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad<br />
ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per<br />
la realizzazione dell'Opera e l'Erogazione dei Servizi.<br />
(b) [Introdurre specifiche previsioni relative al Concessionario con riferimento ai<br />
Lavori durante la Fase <strong>di</strong> Costruzione e la realizzazione dell'Opera. Si tratta <strong>di</strong><br />
previsioni specifiche per ogni settore e Progetto. Valutare l'opport<strong>un</strong>ità <strong>di</strong><br />
allegare <strong>un</strong>o specifico capitolato <strong>di</strong> costruzione come allegato alla<br />
Convenzione].<br />
8.4 Lavori complementari<br />
(a) Al Concessionario possono essere affidati in via <strong>di</strong>retta i <strong>lavori</strong> complementari<br />
non figuranti nella originaria Documentazione <strong>di</strong> Progettazione <strong>di</strong>venuti<br />
necessari in seguito a circostanza imprevista, nei casi e mo<strong>di</strong> stabiliti dall’art.<br />
147 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
(b) Ove il Concessionario sia in grado <strong>di</strong> reperire le risorse finanziarie per la<br />
realizzazione dei <strong>lavori</strong> complementari entro [•] giorni ovvero il Concedente<br />
accetti <strong>di</strong> sopportarne i costi pagando a SAL, il Concessionario, entro [•] giorni o<br />
altro termine concordato tra le Parti, il Concessionario provvederà a<br />
com<strong>un</strong>icare la stima dei tempi <strong>di</strong> realizzazione e dei costi <strong>di</strong> detti <strong>lavori</strong>.<br />
(c) Ove l’affidamento <strong>di</strong> <strong>lavori</strong> complementari <strong>di</strong>a luogo a Lesione dell’Equilibrio il<br />
Concessionario avrà <strong>di</strong>ritto al Riequilibrio ai sensi del successivo art. 10.2<br />
(Riequilibrio).<br />
8.5 Varianti<br />
(a) Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali richieste dal<br />
Concedente sia durante la Fase Costruzione sia durante la Fase <strong>di</strong> Gestione,<br />
che presentino le seguenti caratteristiche:<br />
(i) introduzione <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> dettaglio e/o <strong>di</strong> innovazioni migliorative che<br />
non determinino <strong>un</strong>'alterazione sostanziale del Progetto Preliminare;<br />
(ii) introduzione <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche che non comportino incremento dei costi<br />
previsti per la realizzazione dei Lavori [al <strong>di</strong> sopra dell'importo<br />
complessivo <strong>di</strong> Euro [•]], della tempistica per la realizzazione dei Lavori<br />
[al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> [•] giorni], o incremento dei costi <strong>di</strong> gestione previsti nel<br />
Progetto Preliminare [al <strong>di</strong> sopra dell'importo complessivo annuale <strong>di</strong><br />
Euro [•]], salvo quanto previsto al successivo paragrafo (c).<br />
50
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(b) Si applica quanto previsto dall'art. 132 del Co<strong>di</strong>ce con la specificazione che tra<br />
le "<strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari" <strong>di</strong> cui alla lettera (a) della citata<br />
norma si intendono comprese anche quelle nazionali e regionali in materia <strong>di</strong><br />
programmazione dell'attività sanitaria, nonché le previsioni dei provve<strong>di</strong>menti<br />
del Concedente per la loro applicazione.<br />
(c) Le Varianti in Corso d’Opera potranno essere richieste dal Concedente,<br />
attraverso l’Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal<br />
Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli casi <strong>di</strong> cui all’art. 132 del<br />
Co<strong>di</strong>ce [e dell’art. 11 del D.M. n. 145/2000]. In relazione alle Varianti proposte<br />
dal Concessionario, il Concedente s'impegna a com<strong>un</strong>icare al Concessionario<br />
la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e com<strong>un</strong>que<br />
entro 20 giorni dal ricevimento della proposta.<br />
(d) Le Varianti in Corso d’Opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e<br />
tariffari forniti dal Concessionario <strong>un</strong>itamente al Progetto Esecutivo approvato<br />
dal Concedente.<br />
(e) Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a Varianti in Corso<br />
d’Opera dovute al manifestarsi <strong>di</strong> errori od omissioni del Progetto Esecutivo che<br />
pregiu<strong>di</strong>cano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera, ovvero la sua<br />
utilizzazione, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. e) del Co<strong>di</strong>ce. Il<br />
Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente <strong>di</strong> qualsiasi danno<br />
conseguito in relazione a detti errori od omissioni.<br />
(f) Le Varianti <strong>di</strong>verse dalle Varianti Progettuali <strong>di</strong> cui al precedente paragrafo (a),<br />
che non siano dovute a errori od omissioni <strong>di</strong> progettazione e comportino oneri<br />
aggi<strong>un</strong>tivi per il Concessionario in misura superiore a Euro [•] 43 saranno a<br />
carico del Concedente, ove il Concessionario non reperisca le risorse<br />
finanziarie necessarie a sostenere i relativi costi.<br />
8.6 Espropriazioni e interferenze<br />
(a) Il Concessionario dovrà procedere, in nome e per conto del Concedente e a<br />
propria cura e spese, all'espropriazione e/o all’occupazione temporanea delle<br />
aree, terreni e/o immobili interessati all’esecuzione dei Lavori oggetto della<br />
Concessione sulla base del Piano delle Espropriazioni presentato <strong>un</strong>itamente al<br />
43 E' possibile trasferire al Concessionario almeno parte del rischio <strong>di</strong> varianti. La Convenzione dovrà<br />
prevedere parametri certi per determinare il limite entro il quale il Concessionario sarà tenuto a sostenere<br />
in proprio gli oneri da varianti. Il valore economico delle varianti è solo <strong>un</strong>o dei possibili parametri, e si<br />
potrà considerare anche (i) l'impatto sul Cronoprogramma, (ii) la causa efficiente (es. se la variante<br />
<strong>di</strong>scende da mo<strong>di</strong>fica legislativa <strong>di</strong> settore ovvero provve<strong>di</strong>mento amministrativo specificamente rivolto al<br />
Progetto). E' invece opport<strong>un</strong>o che rimangano interamente a carico del Concedente gli oneri relativi a<br />
varianti non necessarie richieste dal Concedente dopo la stipulazione della Convenzione.<br />
51
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Progetto Preliminare, con preventivo <strong>di</strong> spesa per le relative indennità, secondo<br />
le prescrizioni dell’art. 33 del Regolamento.<br />
(b) Il Concessionario dovrà altresì provvedere ai <strong>lavori</strong> e alle forniture necessarie ai<br />
fini della rimozione <strong>di</strong> sottoservizi e interferenze, in conformità con i<br />
provve<strong>di</strong>menti adottati e gli accor<strong>di</strong> conclusi dal Concedente ai sensi della<br />
lettera (i) del precedente art. 7.1 (Principali obbligazioni del Concedente).<br />
(c) Il Concessionario è autorizzato a compiere e tenuto a curare le trascrizioni nei<br />
registri immobiliari e le iscrizioni in catasto, la liquidazione delle relative<br />
indennità in via amministrativa, giu<strong>di</strong>ziaria o sulla base <strong>di</strong> eventuali accor<strong>di</strong><br />
bonari, da intendersi comprese e compensate nel Contributo.<br />
(d) Il Concessionario dovrà aggiornare perio<strong>di</strong>camente il Concedente sullo stato<br />
delle procedure <strong>di</strong> esproprio e tenere nel dovuto conto gli in<strong>di</strong>rizzi dello stesso<br />
per la gestione <strong>di</strong> tali procedure.<br />
(e) In caso <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong> nei proce<strong>di</strong>menti espropriativi ovvero nella rimozione <strong>di</strong><br />
sottoservizi e interferenze non imputabili al Concessionario che comportino <strong>un</strong><br />
ritardo dei tempi <strong>di</strong> realizzazione dell’Opera rispetto a quanto previsto nel<br />
Cronoprogramma, si darà luogo a Proroghe <strong>di</strong> durata corrispondente al ritardo<br />
registrato. E' inteso che il Concessionario non potrà richiedere Proroghe<br />
qualora il ritardo sia imputabile a inadempienze o fatti del Concessionario.<br />
(f) Qualora le espropriazioni ovvero la rimozione <strong>di</strong> sottoservizi e interferenze,<br />
ovvero i ritar<strong>di</strong> non imputabili al Concessionario, comportino variazione nei costi<br />
previsti dal Piano delle Espropriazioni e riflessi nel Piano Economico<br />
Finanziario in misura superiore a Euro [•] 44 , questi avrà <strong>di</strong>ritto al Riequilibrio.<br />
8.7 Direzione <strong>lavori</strong>, Responsabile della Sicurezza e Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza<br />
(a) Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento<br />
delle f<strong>un</strong>zioni <strong>di</strong> Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia<br />
<strong>di</strong> sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo <strong>di</strong> lavoro.<br />
(b) Il Concedente eserciterà, a propria cura, la f<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> Alta Vigilanza sulla<br />
progettazione e sulla esecuzione dei Lavori.<br />
(c) Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei<br />
professionisti incaricati delle f<strong>un</strong>zioni <strong>di</strong> Alta Vigilanza al Concessionario,<br />
perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione del<br />
44 Come per il rischio <strong>di</strong> varianti, è possibile escludere il ricorso al Riequilibrio per variazioni nei costi a<br />
livello inferiore a <strong>un</strong>a soglia concordata. V. anche la nota alla lettera (f) del precedente art. 8.5 e alla<br />
definizione <strong>di</strong> Evento Destabilizzante.<br />
52
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Progetto anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiu<strong>di</strong>zio al<br />
Concessionario.<br />
(d) La <strong>di</strong>rezione dei <strong>lavori</strong> compete al Concessionario che provvederà ad istituire<br />
l’ufficio <strong>di</strong> Direzione dei <strong>lavori</strong> composto da <strong>un</strong> Direttore dei Lavori e dai suoi<br />
assistenti, ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni del Co<strong>di</strong>ce e del Regolamento. Il<br />
Concessionario sarà tenuto, altresì a com<strong>un</strong>icare, prima dell’inizio dei Lavori, i<br />
nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente,<br />
affinché questi esprima il proprio gra<strong>di</strong>mento.<br />
(e) Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a <strong>un</strong>iformarsi alle<br />
osservazioni e <strong>di</strong>rettive impartite dal Concedente in sede <strong>di</strong> Alta Vigilanza,<br />
senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni<br />
programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia<br />
conseguenza <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> dette osservazioni o <strong>di</strong>rettive.<br />
(f) [Il Concessionario potrà eseguire imme<strong>di</strong>atamente le mo<strong>di</strong>fiche al Progetto<br />
Esecutivo richieste dal Concedente a con<strong>di</strong>zione che:<br />
(i) abbiano carattere migliorativo; e<br />
(ii) non comportino <strong>un</strong>a alterazione sostanziale del Progetto Preliminare o<br />
del Progetto Definitivo; e<br />
(iii) non comportino incremento del Costo <strong>di</strong> Costruzione dell'Opera o<br />
Lesione dell’Equilibrio,<br />
mentre mo<strong>di</strong>fiche che abbiano caratteristiche <strong>di</strong>verse da quelle elencate nel<br />
presente paragrafo (g) saranno considerate Varianti in Corso d’Opera ai sensi<br />
del precedente art. 8.5 (Varianti). Parimenti, saranno considerate Varianti in<br />
Corso d’Opera ai sensi del precedente art. 8.5 (Varianti) le mo<strong>di</strong>fiche che<br />
comportino incremento nel Costo <strong>di</strong> Costruzione dell'Opera superiori a Euro [•]<br />
(per mo<strong>di</strong>fica) ovvero Euro [•] (complessivamente).]<br />
(g) In<strong>di</strong>pendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario<br />
sarà pienamente responsabile:<br />
8.8 Prove e collaudo<br />
(i) della corretta e p<strong>un</strong>tuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;<br />
(ii) dell'osservanza delle buone regole dell’arte;<br />
(iii) della qualità dei materiali impiegati.<br />
(a) Il Concessionario, con preavviso <strong>di</strong> 30 giorni, darà com<strong>un</strong>icazione scritta<br />
all’Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza della data <strong>di</strong> completamento <strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong>a fase <strong>di</strong><br />
53
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
8.9 Ritar<strong>di</strong><br />
avanzamento prevista dal Cronoprogramma e del Progetto Esecutivo, e<br />
dell'Ultimazione.<br />
(b) Il Concessionario com<strong>un</strong>icherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle<br />
procedure <strong>di</strong> collaudo in corso <strong>di</strong>’opera e finale, conformemente alle previsioni<br />
del Progetto Esecutivo.<br />
(c) Il Concedente nomina la/e commissioni <strong>di</strong> collaudo nel rispetto <strong>di</strong> quanto<br />
previsto dall’art. 141 del Co<strong>di</strong>ce e dall’art. 188 del Regolamento.<br />
(d) I costi e gli oneri relativi alle operazioni <strong>di</strong> collaudo, ivi compresi i compensi<br />
spettanti ai componenti delle commissioni <strong>di</strong> collaudo, saranno a carico del<br />
Concessionario.<br />
(e) Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure <strong>di</strong> cui agli artt. 187 e ss.<br />
del Regolamento<br />
(f) Durante l’espletamento <strong>di</strong> ogni accertamento, verifica o collaudo, il<br />
Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione<br />
necessaria, anche mettendo a <strong>di</strong>sposizione la strumentazione e il personale<br />
occorrente.<br />
(g) Del collaudo in corso d’opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica<br />
dell’avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale <strong>di</strong><br />
ultimazione dei Lavori ai sensi dell’art. 172 del Regolamento, nonché rilasciato<br />
il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la Messa in<br />
Esercizio.<br />
(h) Il certificato <strong>di</strong> collaudo, redatto secondo le modalità <strong>di</strong> cui all’art. 199 del<br />
Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24<br />
mesi dalla data <strong>di</strong> rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto<br />
termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l’atto<br />
formale <strong>di</strong> approvazione non sia intervenuto.<br />
(i) In caso <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong> nelle operazioni <strong>di</strong> collaudo per Fatto del Concedente o Forza<br />
Maggiore, che comportino Lesione dell’Equilibrio, il Concessionario avrà <strong>di</strong>ritto<br />
al Riequilibrio.<br />
(a) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà<br />
responsabile <strong>di</strong> ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la<br />
conseguente mo<strong>di</strong>fica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili<br />
al Concessionario.<br />
54
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(b) Per ogni giorno <strong>di</strong> ritardo imputabile al Concessionario verrà applicata <strong>un</strong>a<br />
penale pari a [•], così come previsto art. 117 del Regolamento. 45<br />
(c) In caso <strong>di</strong> ritardo dovuto a:<br />
(i) Forza Maggiore;<br />
(ii) mo<strong>di</strong>fiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;<br />
(iii) varianti adottate ai sensi dell'art. 132 del Co<strong>di</strong>ce;<br />
(iv) ritar<strong>di</strong> non imputabili al Concessionario nello svolgimento delle<br />
procedure <strong>di</strong> espropriazione o acquisto <strong>di</strong> immobili o terreni strumentali<br />
al Progetto;<br />
(v) Fatto del Concedente;<br />
(vi) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui al<br />
precedente art. 8.1 (Consensi e pianificazione) rispetto ai termini<br />
previsti dal Cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario;<br />
o<br />
(vii) annullamento giuris<strong>di</strong>zionale o revoca dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui al<br />
precedente art. 8.1 (Consensi e pianificazione) per fatto non imputabile<br />
al Concessionario,<br />
il Concessionario avrà <strong>di</strong>ritto a <strong>un</strong>a Proroga <strong>di</strong> entità pari al ritardo nei Lavori<br />
conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso <strong>di</strong> Lesione dell’Equilibrio, al<br />
Riequilibrio.<br />
(d) Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente art. 8.9,<br />
qualora l'inosservanza del termine previsto per la realizzazione dell'Opera sia<br />
imputabile al Concedente, il Concessionario avrà <strong>di</strong>ritto al riconoscimento dei<br />
maggiori oneri da parte del Concedente, nei limiti <strong>di</strong> quanto previsto dalla<br />
normativa applicabile.<br />
9. FASE DI GESTIONE<br />
9.1 Obbligazioni generali e Servizi 46<br />
45 L’importo della penale dovrà essere commisurato solo alla parte dell’importo contrattuale relativa ai<br />
<strong>lavori</strong>.<br />
46 Descrivere nel dettaglio le obbligazioni del Concessionario in relazione all'Erogazione dei Servizi, <strong>di</strong>stinti<br />
in servizi <strong>di</strong> supporto all’attività sanitaria e Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi, in termini <strong>di</strong> quantità e qualità. Occorre <strong>un</strong>a<br />
descrizione dettagliata, che <strong>di</strong>pende dalle specifiche caratteristiche del Progetto. I Servizi possono essere<br />
55
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(a) Il Concessionario si impegna ad erogare, a partire dalla Messa in Esercizio e<br />
per tutta la durata della Concessione, i Servizi <strong>di</strong> seguito elencati, secondo le<br />
modalità in<strong>di</strong>cate nel Capitolato <strong>di</strong> gestione:<br />
(i) [servizio <strong>di</strong> gestione e manutenzione dell’Opera e dei relativi impianti;<br />
(ii) servizio <strong>di</strong> gestione dell’energia;<br />
(iii) servizio <strong>di</strong> pulizia e sanificazione ambientale;<br />
(iv) servizio <strong>di</strong> raccolta, trasporto interno e smaltimento dei rifiuti;<br />
(v) servizio <strong>di</strong> lavanderia;<br />
(vi) servizio <strong>di</strong> ristorazione per i degenti<br />
(vii) servizio <strong>di</strong> mensa per i <strong>di</strong>pendenti<br />
(viii) servizio <strong>di</strong> vigilanza e controllo accessi<br />
(ix) servizio <strong>di</strong> accettazione degenti, prenotazione e cassa visite<br />
ambulatoriali e accoglienza.] 47<br />
(b) Il Concessionario si impegna a garantire la massima <strong>di</strong>sponibilità dei Servizi. In<br />
particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione or<strong>di</strong>naria e<br />
straor<strong>di</strong>naria dell’Opera in modo da garantirne il regolare utilizzo da parte del<br />
Concedente, per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo <strong>di</strong> restituire,<br />
alla scadenza della stessa, l’Opera in con<strong>di</strong>zioni conformi a [•]. 48 L'interruzione<br />
della <strong>di</strong>sponibilità dei Servizi non potrà superare i limiti <strong>di</strong> tolleranza<br />
(complessivi e per categoria <strong>di</strong> servizio) espressi in via [numerica e/o<br />
percentuale] nel Capitolato <strong>di</strong> Gestione.<br />
(c) In caso <strong>di</strong> superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti <strong>di</strong><br />
tolleranza il Concedente, attraverso il Responsabile della Concessione <strong>di</strong> cui al<br />
successivo art. 9.4, dovrà effettuare <strong>un</strong>a specifica contestazione al<br />
Concessionario. Il Concedente provvederà a determinare la misura della<br />
relativa penale ai sensi delle tabelle <strong>di</strong> cui al Capitolato <strong>di</strong> Gestione, dandone<br />
com<strong>un</strong>icazione al Concessionario. Ove il Concessionario non contesti<br />
l'applicazione e la misura della penale entro i 5 giorni successivi al ricevimento<br />
della com<strong>un</strong>icazione del Concedente, ovvero ove il Concedente non ritenga<br />
descritti con riferimento al Capitolato <strong>di</strong> Gestione o a separato programma <strong>di</strong> gestione da allegare alla<br />
<strong>convenzione</strong>. V. nota alla definizione <strong>di</strong> 'Servizi'.<br />
47 I servizi <strong>di</strong> supporto all’attività sanitaria sono elencati a titolo puramente esemplificativo.<br />
48 Descrivere le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riconsegna dell’Opera in apposito documento allegato alla <strong>convenzione</strong>.<br />
56
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
con<strong>di</strong>visibile la contestazione del Concessionario, la penale sarà dedotta alla<br />
scadenza <strong>di</strong> pagamento <strong>di</strong> Corrispettivi imme<strong>di</strong>atamente successiva. E'<br />
com<strong>un</strong>que salvo il <strong>di</strong>ritto del Concessionario ad agire per l'accertamento dell'<br />
infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenuti, ai sensi del<br />
successivo art. 14 (Risoluzione delle Controversie). L'eventuale applicazione <strong>di</strong><br />
penali ovvero contestazione ai sensi del presente art. 9.1 (b) non darà titolo al<br />
Concedente <strong>di</strong> sospendere i pagamenti altrimenti maturati, che dovranno<br />
essere corrisposti alle scadenze concordate.<br />
(d) Il Concessionario si adopererà per assicurare al Concedente la massima<br />
flessibilità nell'utilizzo degli spazi interni dell'Opera, in relazione a <strong>di</strong>mensioni,<br />
numero e destinazione, alle con<strong>di</strong>zioni e ai termini dei Documenti <strong>di</strong><br />
Progettazione e del Capitolato <strong>di</strong> Gestione.<br />
9.2 Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi<br />
(a) Il Concessionario si impegna a garantire la massima <strong>di</strong>sponibilità dei seguenti<br />
Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi obbligatori, secondo le modalità in<strong>di</strong>cate nel Capitolato <strong>di</strong><br />
Gestione:<br />
[in<strong>di</strong>care i servizi strettamente f<strong>un</strong>zionali alla fruibilità dell’Opera]] 49<br />
(b) L'interruzione della <strong>di</strong>sponibilità dei Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi obbligatori non potrà<br />
superare i limiti <strong>di</strong> tolleranza (complessivi e per categoria <strong>di</strong> servizio) espressi in<br />
via [numerica e/o percentuale] nel Capitolato <strong>di</strong> Gestione.<br />
(c) In caso <strong>di</strong> superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti <strong>di</strong><br />
tolleranza, il Concedente procederà ad applicazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a penale <strong>di</strong> importo<br />
determinato ai sensi della lettera (b) del precedente art. 9.1.<br />
(d) Il Concedente si impegna a garantire al Concessionario la <strong>di</strong>sponibilità e libera<br />
gestione delle aree destinate ai seguenti Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi non obbligatori entro<br />
i tempi previsti dal Cronoprogramma:<br />
9.3 Mo<strong>di</strong>fiche nei servizi<br />
[in<strong>di</strong>care i servizi commerciali rimessi alla <strong>di</strong>screzionalità del Concessionario] 50<br />
(a) L’Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Capitolato <strong>di</strong> Gestione. Nel<br />
corso dell’intero periodo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà della Concessione e in presenza <strong>di</strong><br />
comprovate esigenze <strong>di</strong> carattere generale, il Concedente potrà richiedere<br />
49<br />
La <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> tali servizi risponde a <strong>un</strong>a chiara esigenza dell'amministrazione (es. servizi <strong>di</strong> parcheggio<br />
in <strong>un</strong>'area <strong>di</strong> alto traffico).<br />
50<br />
In<strong>di</strong>care i Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi rimessi alla <strong>di</strong>screzione del Concessionario (es. <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> cartelloni per<br />
affissioni pubblicitarie, aree commerciali non strumentali).<br />
57
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
l'adeguamento del Capitolato <strong>di</strong> Gestione. In tal caso le Parti si impegnano a<br />
concordare in buona fede gli adeguamenti al Capitolato <strong>di</strong> Gestione che<br />
rispondano alle esigenze espresse dal Concedente.<br />
(b) Qualora la revisione del Capitolato <strong>di</strong> Gestione ai sensi del precedente<br />
paragrafo (a) comporti <strong>un</strong>a Lesione dell’Equilibrio, il Concessionario avrà <strong>di</strong>ritto<br />
a richiedere la revisione dello stesso ai sensi del successivo art. 10.2<br />
(Riequilibrio).<br />
9.4 Responsabile della Concessione<br />
(a) Entro [•] giorni anteriori alla Messa in Esercizio dell’Opera, il Concedente<br />
nominerà il Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza<br />
sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni<br />
inerenti la Fase <strong>di</strong> Gestione <strong>di</strong> cui al presente art. 9 e, in particolare,<br />
sull’Erogazione dei Servizi e dei Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi secondo i criteri <strong>di</strong> cui al<br />
Capitolato <strong>di</strong> Gestione.<br />
(b) A tal fine il Responsabile della Concessione dovrà verificare, nei termini stabiliti<br />
dal Capitolato <strong>di</strong> Gestione, l’esito dei controlli effettuati su ciasc<strong>un</strong> servizio,<br />
avvalendosi <strong>di</strong> struttura aziendale appositamente nominata, e con la<br />
collaborazione del referente, nominato dal Concessionario entro [•] giorni dalla<br />
sottoscrizione della presente Convenzione.<br />
(c) Sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciasc<strong>un</strong>o dei Servizi, il<br />
Responsabile della Concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al<br />
Concessionario, e provvede ai sensi del precedente art. 9.1, lett. (c).<br />
9.5 Sospensione<br />
In caso <strong>di</strong> sospensione nell'Erogazione dei Servizi ovvero in<strong>di</strong>sponibilità dei Servizi<br />
Aggi<strong>un</strong>tivi dovuta a:<br />
(a) Forza Maggiore;<br />
(b) Fatto del Concedente;<br />
(c) annullamento giuris<strong>di</strong>zionale o revoca dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui al precedente<br />
art. 5.1 (Consensi e pianificazione) per fatto non imputabile al Concessionario;<br />
(d) ritardo nel completo avviamento dei Servizi Sanitari e <strong>di</strong> ogni altra attività ai<br />
sensi della lettera (h) del precedente art. 7.1 (Principali obbligazioni del<br />
Concedente),<br />
il Concessionario avrà <strong>di</strong>ritto a <strong>un</strong>a Proroga <strong>di</strong> entità pari alla sospensione delle attività<br />
<strong>di</strong> gestione conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso <strong>di</strong> Lesione<br />
dell’Equilibrio, al Riequilibrio.<br />
58
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
9.6 Forniture Tecnologiche<br />
(a) Al termine <strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong> periodo <strong>di</strong> [•] anni 51 successivi alla Messa in Esercizio, il<br />
Concedente e il Concessionario procederanno <strong>di</strong> concerto alla valutazione<br />
dell'obsolescenza, della necessità <strong>di</strong> sostituzione, delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
manutenzione e dei relativi costi, nonché dei prezzi <strong>di</strong> mercato per le Forniture<br />
Tecnologiche, concordando le eventuali mo<strong>di</strong>fiche all'Allegato [•];<br />
(b) Ove ne sussistano i presupposti ai sensi del successivo art. 10.2 (Riequilibrio),<br />
le mo<strong>di</strong>fiche all'Allegato [•] e l'obbligo del Concessionario <strong>di</strong> provvedere alle<br />
Forniture Tecnologiche saranno subor<strong>di</strong>nati al Riequilibrio ai sensi del<br />
successivo art. 10.2 (Riequilibrio).<br />
9.7 Costo dei Servizi 52<br />
(a) Al termine <strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong> periodo <strong>di</strong> [•] anni successivi alla Messa in Esercizio, il<br />
Concedente e il Concessionario procederanno <strong>di</strong> concerto alla rilevazione delle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> prezzo e <strong>di</strong> qualità <strong>di</strong>sponibili sul mercato in relazione ai seguenti<br />
Servizi:<br />
(i) [pulizia;<br />
(ii) sterilizzazione;<br />
(iii) lavanderia;<br />
(iv) pasti degenti].<br />
(b) Ai fini della verifica delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> erogazione dei Servizi <strong>di</strong> cui al<br />
precedente paragrafo (a), il Concedente avrà facoltà <strong>di</strong> reperire sul mercato<br />
offerte per l’erogazione dei servizi in questione. Il Concessionario dovrà fornire<br />
evidenza dell'effettiva consultazione <strong>di</strong> imprese terze rispetto ai gruppi societari<br />
51 Il periodo va valutato caso per caso in relazione alle esigenze dell’Amministrazione e delle caratteristiche<br />
delle forniture in oggetto. In relazione alla rapida obsolescenza delle forniture tecnologiche me<strong>di</strong>cali e<br />
accessorie si consiglia <strong>un</strong> periodo <strong>di</strong> revisione non superiore a 5 anni.<br />
52 Il meccanismo <strong>di</strong> adeguamento del costo <strong>di</strong> erogazione va adottato solo in relazione ai servizi per i quali<br />
non sia possibile o economicamente efficiente (es. per i servizi per cui sia preve<strong>di</strong>bile la <strong>di</strong>minuzione del<br />
prezzo <strong>di</strong> mercato) ottenere, alla data <strong>di</strong> affidamento della Concessione, impegni a prezzo fisso per tutta la<br />
durata della Concessione. La durata degli intervalli <strong>di</strong> revisione delle con<strong>di</strong>zioni, per la quale si suggerisce<br />
in<strong>di</strong>cativamente <strong>un</strong> periodo <strong>di</strong> 5 anni, andrà stabilita con riferimento alla durata massima degli impegni a<br />
prezzo fisso.<br />
59
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
<strong>di</strong> appartenenza dei soci del Concessionario, per <strong>un</strong> periodo <strong>di</strong> almeno sei mesi<br />
prima della scadenza del quinquennio <strong>di</strong> cui al precedente paragrafo (a).<br />
(c) Ove la verifica <strong>di</strong>mostri variazioni (in aumento o in <strong>di</strong>minuzione) rispetto al costo<br />
dei Servizi <strong>di</strong> cui al precedente paragrafo (a) superiori a [•]% rispetto al costo<br />
riflesso nel Caso Base corrente al primo giorno del quinquennio <strong>di</strong> riferimento,<br />
la parte interessata avrà <strong>di</strong>ritto al Riequilibrio ai sensi del successivo art. 10.2<br />
(Riequilibrio). 53<br />
10. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO<br />
10.1 Equilibrio Economico Finanziario<br />
(a) ll Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le con<strong>di</strong>zioni<br />
fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento<br />
della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:<br />
(i) i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni <strong>di</strong> cui al<br />
Cronoprogramma;<br />
(ii) i tempi previsti per l'esecuzione dei Lavori, ai sensi del<br />
Cronoprogramma;<br />
(iii) l'importo del Contributo e dei Corrispettivi;<br />
(iv) [l'importo dei Ricavi Commerciali] 54 ;<br />
(v) i termini temporali e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pagamento del Contributo e dei<br />
Corrispettivi;<br />
(vi) l'importo complessivo stimato per le indennità <strong>di</strong> espropriazione <strong>di</strong><br />
immobili e terreni destinati al Progetto;<br />
(vii) l'importo complessivo dei costi <strong>di</strong> rimozione <strong>di</strong> sottoservizi e<br />
interferenze;<br />
(viii) la durata della Concessione; e<br />
(ix) le caratteristiche e l'entità dei Servizi e dei Servizi Aggi<strong>un</strong>tivi nella Fase<br />
<strong>di</strong> Gestione.<br />
53 E' opport<strong>un</strong>o che il rischio <strong>di</strong> variazione del costo <strong>di</strong> erogazione <strong>di</strong> questi Servizi rimanga in carico al<br />
Concessionario per tutta la durata dell'intervallo <strong>di</strong> revisione. Pertanto, la prima revisione andrà effettuata<br />
con riferimento ai costi riflessi nel Caso Base che risultava vigente alla data della Messa in Esercizio. La<br />
seconda revisione andrà effettuata a <strong>di</strong>eci anni dalla Messa in Esercizio, ma con riferimento ai costi riflessi<br />
nel Caso Base che risultava vigente alla scadenza dei primi cinque anni dalla Messa in Esercizio, e così via.<br />
54 V. nota alla definizione <strong>di</strong> 'Evento Destabilizzante'.<br />
60
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(b) Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente<br />
e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari<br />
risultanti dal Caso Base, che potrà riflettere mo<strong>di</strong>fiche nei principali presupposti<br />
e nelle con<strong>di</strong>zioni fondamentali <strong>di</strong> cui alla precedente lettera (a) del presente<br />
art. 10.1 secondo quanto previsto nella presente Convenzione.<br />
(c) Ai fini dell'art. 86 del Regolamento, l'ammortamento degli investimenti del<br />
Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità alle previsioni<br />
del Piano Economico Finanziario.<br />
10.2 Riequilibrio<br />
(a) Il Concessionario o il Concedente avranno <strong>di</strong>ritto al Riequilibrio ai sensi del<br />
presente art. 10.2 nel caso in cui si verifichi <strong>un</strong>a Lesione dell'Equilibrio<br />
determinata da:<br />
(i) Evento Favorevole; o<br />
(ii) Evento Destabilizzante:<br />
(b) Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso <strong>di</strong><br />
Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della<br />
Concedente, il Concessionario procederà, <strong>di</strong> concerto con il Concedente, a<br />
<strong>un</strong>'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:<br />
(i) i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello<br />
Economico Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o<br />
circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio; e<br />
(ii) i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello<br />
Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o<br />
circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio,<br />
trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del<br />
Modello Economico Finanziario e <strong>di</strong> ogni ulteriore documentazione<br />
comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio. E' inteso che, ove alc<strong>un</strong>o<br />
degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo (a) <strong>di</strong>a luogo a<br />
mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del<br />
presente art. 10.2 dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente 55 .<br />
(c) Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello<br />
Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in<br />
buona fede alla verifica delle con<strong>di</strong>zioni finanziarie del Progetto e all'esame<br />
55 Cfr. nota alla definizione <strong>di</strong> Evento Destabilizzante.<br />
61
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
delle <strong>di</strong>sposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione,<br />
che potrà prevedere, in via alternativa o congi<strong>un</strong>ta:<br />
(i) l’incremento o riduzione del Contributo e/o dei Corrispettivi;<br />
(ii) il pagamento <strong>di</strong> importi (<strong>un</strong>a tantum o perio<strong>di</strong>ci) a titolo <strong>di</strong> indennizzo;<br />
(iii) l'anticipazione o proroga del termine <strong>di</strong> scadenza della Concessione 56<br />
sino a ripristinare l’Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri<br />
Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente<br />
il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio, ai sensi dell’art. 143, comma 8 del<br />
Co<strong>di</strong>ce.<br />
(d) A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi della<br />
precedente lettera (a) del presente art. 10.2, il Caso Base sarà sostituito<br />
dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posta a base della<br />
revisione.<br />
(e) E' fatto salvo il <strong>di</strong>ritto del Concessionario al recesso ai sensi dell'art. 143,<br />
comma 8 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
10.3 Contributo 57<br />
(a) Il Concedente si impegna a erogare al Concessionario il Contributo, nella<br />
misura <strong>di</strong> [•] Euro, a titolo <strong>di</strong> prezzo ai sensi dell’art. 143 del Co<strong>di</strong>ce entro [•]<br />
giorni dall'approvazione <strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong> SAL [ovvero del certificato <strong>di</strong> ultimazione dei<br />
<strong>lavori</strong> ovvero del certificato <strong>di</strong> collaudo] [specificare termini <strong>di</strong> pagamento del<br />
Contributo]. Il Contributo è comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggi<strong>un</strong>to nella<br />
misura dovuta.<br />
(b) I SAL dovranno essere sottoscritti dalla Direzione Lavori e saranno soggetti<br />
all’approvazione dell'Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza e del Responsabile del<br />
Proce<strong>di</strong>mento entro [28] giorni dalla loro emissione. I SAL saranno inoltrati al<br />
Concedente nei 7 giorni successivi all'approvazione del Responsabile del<br />
56 Nella misura in cui il ripristino dell’Equilibrio Economico Finanziario venga effettuato attraverso<br />
anticipazione o proroga del termine <strong>di</strong> scadenza della Concessione, tale ripristino andrà verificato soltanto<br />
con riferimento al TIR , poiché la proroga o l’anticipazione della durata della Concessione non incide sui<br />
parametri DSCR ed LLCR.<br />
57 Ai sensi dell’art. 143, comma 5 del Co<strong>di</strong>ce, il Contributo potrà anche consistere nella cessione in<br />
proprietà o in <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> beni immobili nella <strong>di</strong>sponibilità del Concedente. In tale ipotesi<br />
dovranno essere appositamente regolamentate nella Convenzione le modalità <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> tali beni.<br />
62
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Proce<strong>di</strong>mento. E' inteso che, ove il Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento, con parere<br />
motivato, rifiutasse l’approvazione in tutto o in parte dei SAL presentati dal<br />
Concessionario, il Concedente avrà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> trattenere il corrispondente<br />
Contributo.<br />
(c) Gli importi relativi alla realizzazione dell’Opera non coperti dal Contributo<br />
saranno a carico del Concessionario, che provvederà al reperimento delle<br />
necessarie risorse secondo quanto previsto dal Caso Base.<br />
(d) I soci della Società <strong>di</strong> Progetto restano solidalmente responsabili con la Società<br />
<strong>di</strong> Progetto nei confronti del Concedente per l’eventuale rimborso del Contributo<br />
percepito in corso d’opera. In alternativa, la Società <strong>di</strong> Progetto può fornire al<br />
Concedente idonee garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle<br />
somme versate, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla<br />
data <strong>di</strong> emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo dell’Opera, ai sensi dell'art. 156,<br />
comma 3 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
10.4 Corrispettivi<br />
(a) Il Corrispettivo <strong>di</strong> Disponibilità 58 e il Corrispettivo per i Servizi 59 sono dovuti dal<br />
Concedente a partire dalla Messa in Esercizio con cadenza [mensile]<br />
posticipata e determinati, <strong>di</strong> volta in volta, secondo quanto previsto dal<br />
Capitolato <strong>di</strong> Gestione [•].<br />
(b) Il Concessionario provvederà a trasmettere al Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento,<br />
entro 30 giorni dalla scadenza del relativo [mese], la richieste <strong>di</strong> pagamento dei<br />
Corrispettivi, con in<strong>di</strong>cazione dettagliata dei presupposti per la determinazione<br />
dell'importo. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro 40 giorni dal<br />
ricevimento della richiesta del Concessionario.<br />
58 Il Corrispettivo <strong>di</strong> Disponibilità è legato alla fruibilità dell’Opera da parte del Concedente, in relazione ad<br />
esso vanno pertanto in<strong>di</strong>viduate nel Capitolato <strong>di</strong> gestione o nella Convenzione specifici livelli e situazioni <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>sponibilità rispetto a singole <strong>un</strong>ità della struttura ospedaliera, ai quali dovranno corrispondere<br />
adeguamenti dell’importo dovuto.<br />
59 Il Capitolato <strong>di</strong> Gestione dovrebbe contenere la valutazione dell'importanza <strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong> servizio affidato al<br />
Concessionario, con l'attribuzione <strong>di</strong> p<strong>un</strong>teggio, e <strong>un</strong> meccanismo <strong>di</strong> predeterminazione del p<strong>un</strong>teggio per<br />
ogni evento <strong>di</strong> sospensione del servizio, con graduazione progressiva a seconda <strong>di</strong> numero, durata e qualità<br />
dei servizi interrotti. La valutazione della gravità dell'inadempimento è da effettuare in relazione agli<br />
interessi del Concedente e dei pazienti, non a fini <strong>di</strong> penalizzazione del Concessionario. Al raggi<strong>un</strong>gimento<br />
<strong>di</strong> determinate soglie <strong>di</strong> p<strong>un</strong>teggio si dovrebbero prevedere sanzioni a carico del Concessionario, dalle<br />
detrazioni dal corrispettivo erogato dal Concedente in fase <strong>di</strong> gestione sino alla risoluzione della<br />
Concessione. Per i Servizi rem<strong>un</strong>erati a domanda (es. pasti per pazienti), si potrà valutare l'opport<strong>un</strong>ità <strong>di</strong><br />
prevedere il pagamento <strong>di</strong> <strong>un</strong> importo minimo garantito da parte del Concedente al fine <strong>di</strong> favorire la<br />
bancabilità del Progetto. In particolare, occorre <strong>di</strong>stinguere le attività <strong>di</strong> manutenzione relative alle opere<br />
civili (il cui rischio va senz'altro trasferito al Concessionario) da quelle <strong>di</strong> adeguamento e sostituzione delle<br />
Forniture Tecnologiche, rispetto alle quali l’allocazione del rischio va determinata in f<strong>un</strong>zione delle<br />
caratteristiche del Progetto e delle esigenze del Concedente. Cfr. precedente art. 9.6 (Forniture<br />
Tecnologiche) e nota alla definizione <strong>di</strong> 'Servizi'.<br />
63
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(c) In caso <strong>di</strong> superamento quantitativo o temporale dei limiti <strong>di</strong> tolleranza <strong>di</strong> cui al<br />
[Capitolato <strong>di</strong> Gestione], il Concedente procede ai sensi del precedente art. 9.1<br />
(Obbligazioni Generali e Servizi). 60<br />
10.5 Interessi <strong>di</strong> mora<br />
(a) In caso <strong>di</strong> ritardo nel pagamento <strong>di</strong> importi dovuti ai sensi della presente<br />
Convenzione, saranno dovuti interessi <strong>di</strong> mora nella misura del saggio<br />
determinato ai sensi dell'art. 133 del Co<strong>di</strong>ce (per i ritar<strong>di</strong> nell'erogazione del<br />
Contributo) ovvero del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 61 (per i ritar<strong>di</strong> nel<br />
pagamento dei Corrispettivi) fino alla data dell’effettivo pagamento. Resta ferma<br />
la facoltà del Concessionario, trascorsi [30] giorni dalla data <strong>di</strong> costituzione in<br />
mora dello stesso, <strong>di</strong> promuovere ai sensi del successivo art. 14 (Risoluzione<br />
delle controversie) il tentativo <strong>di</strong> accordo bonario e, in caso <strong>di</strong> esito negativo, il<br />
giu<strong>di</strong>zio arbitrale per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> risoluzione della presente Convenzione,<br />
ove ricorrano i presupposti dell’art. 133 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
(b) Per quanto non espressamente previsto ai sensi della presente Convenzione in<br />
relazione alle procedure <strong>di</strong> approvazione dei SAL, ai termini <strong>di</strong> pagamento degli<br />
acconti e del saldo relativo a ciasc<strong>un</strong> SAL, e agli interessi dovuti a seguito del<br />
ritardato pagamento si farà riferimento, in via integrativa, al Regolamento, al<br />
D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.<br />
10.6 Rivalutazione<br />
(a) L'importo del Contributo si intende invariabile e non soggetto a rivalutazione.<br />
(b) L'importo dei Corrispettivi sarà <strong>di</strong> volta in volta aggiornato in proporzione alla<br />
variazione dell'in<strong>di</strong>ce NIC <strong>di</strong> volta in volta intervenuta, a partire dalla data della<br />
presente Convenzione.<br />
(c) Il [15 febbraio] <strong>di</strong> ogni anno della Fase <strong>di</strong> Gestione successivo al primo,<br />
l'importo dei Corrispettivi sarà aggiornato in proporzione alla variazione<br />
dell'in<strong>di</strong>ce NIC intervenuta nei 12 mesi precedenti la data <strong>di</strong> aggiornamento.<br />
(d) Almeno 30 giorni prima della data prevista per l'aggiornamento dei Corrispettivi<br />
il Concessionario presenta al Concedente il calcolo <strong>di</strong> detto aggiornamento ai<br />
sensi delle <strong>di</strong>sposizioni dei precedenti paragrafi. Il Concedente farà conoscere<br />
per iscritto le sue eventuali osservazioni oppure autorizzerà l'aggiornamento<br />
proposto dal Concessionario entro i 30 giorni successivi. In mancanza <strong>di</strong><br />
60<br />
A garanzia della p<strong>un</strong>tuale corresponsione dei Corrispettivi, può valutarsi se prevedere nella Convenzione<br />
che il Concedente apponga apposito vincolo <strong>di</strong> destinazione sulle somme dovute dalla Regione.<br />
61<br />
E’ il decreto legislativo recante “Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritar<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> pagamento nelle transazioni commerciali.<br />
64
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
osservazioni scritte del Concedente nel detto termine, l'aggiornamento dei<br />
Corrispettivi <strong>di</strong>venterà operativo e potrà essere com<strong>un</strong>icato al tesoriere del<br />
Concedente a cura del Concessionario.<br />
11. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE<br />
11.1 Risoluzione per inadempimento del Concessionario<br />
(a) Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo<br />
previa <strong>di</strong>ffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. com<strong>un</strong>icata per iscritto al<br />
Concessionario e all'Agente ai sensi del successivo articolo 114 (a) (Intervento<br />
dei Finanziatori), con l'attribuzione <strong>di</strong> <strong>un</strong> termine per l'adempimento ragionevole<br />
e com<strong>un</strong>que non inferiore a [•] giorni 62 , qualora:<br />
(i) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per <strong>un</strong> periodo<br />
superiore a [•] giorni63, ove la sospensione o interruzione non<br />
consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;<br />
(ii) il Concessionario superi <strong>di</strong> [•] giorni 64 il termine per il completamento<br />
dell'Opera previsto dal Cronoprogramma, ove l'inosservanza del<br />
termine non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del<br />
Concedente;<br />
(iii) il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato <strong>di</strong> Gestione<br />
- tali da pregiu<strong>di</strong>care in modo rilevante la f<strong>un</strong>zionalità e/o la sicurezza<br />
dell'Opera o dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rime<strong>di</strong>o<br />
entro 30 giorni dal ricevimento <strong>di</strong> intimazione scritta del Concedente;<br />
- corrispondenti a penali <strong>di</strong> importo superiore, complessivamente, a<br />
Euro [•] per ciasc<strong>un</strong> anno, ovvero a Euro [•], complessivamente;<br />
(iv) il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione<br />
con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero<br />
con terzi, in relazione al Progetto, e com<strong>un</strong>que in ogni caso <strong>di</strong> reati<br />
accertati ai sensi dell’art. 135 del Co<strong>di</strong>ce;<br />
(v) il Concessionario abbia omesso <strong>di</strong> attivare anche solo <strong>un</strong>a delle<br />
coperture assicurative previste al successivo art. 13 (Assicurazione),<br />
salvo quanto previsto all’art. 13 (f);<br />
62 Si consiglia <strong>di</strong> prescrivere per l’adempimento <strong>un</strong> termine non superiore a 30 giorni.<br />
63 Si suggerisce <strong>di</strong> prevedere <strong>un</strong> termine <strong>di</strong> 30 giorni.<br />
64 Si consiglia <strong>di</strong> prevedere <strong>un</strong> termine non superiore a 270 giorni.<br />
65
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(vi) il Concessionario versi in stato <strong>di</strong> conclamata insolvenza, ovvero ne sia<br />
<strong>di</strong>chiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del<br />
Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento, ovvero<br />
(vii) [in<strong>di</strong>care ulteriori casi]. 65<br />
(b) La <strong>di</strong>ffida <strong>di</strong> cui al precedente paragrafo (a) non produrrà, in ness<strong>un</strong> caso, gli<br />
effetti della com<strong>un</strong>icazione <strong>di</strong> cui all’art. 1456, c. 2, c.c.<br />
(c) In pendenza del termine per l'adempimento in<strong>di</strong>cato nella <strong>di</strong>ffida <strong>di</strong> cui alla<br />
precedente lettera (a), il Concedente:<br />
(i) non potrà in ness<strong>un</strong> caso sospendere l’adempimento dei propri obblighi<br />
ai sensi della presente Convenzione<br />
(ii) non potrà dar corso alla risoluzione;<br />
(iii) dovrà consentire al Concessionario la continuità <strong>di</strong> Erogazione dei<br />
Servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi;<br />
(iv) dovrà consentire al Concessionario la continuità <strong>di</strong> gestione dei Servizi<br />
Aggi<strong>un</strong>tivi e <strong>di</strong> incasso dei Ricavi Commerciali.<br />
(d) Alla scadenza del termine per l'adempimento in<strong>di</strong>cato nella <strong>di</strong>ffida <strong>di</strong> cui alla<br />
precedente lettera (a) del presente art. 11.1, ove il Concessionario non abbia<br />
posto rime<strong>di</strong>o alla causa <strong>di</strong> risoluzione, il Concedente com<strong>un</strong>icherà la propria<br />
intenzione <strong>di</strong> risolvere la presente Convenzione al Concessionario e all'Agente<br />
ai fini dell’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cui al successivo articolo 11.4(a) (Intervento dei<br />
Finanziatori) entro il Periodo <strong>di</strong> Sospensione.<br />
(e) Alla scadenza del Periodo <strong>di</strong> Sospensione, ove i Finanziatori non abbiano<br />
<strong>di</strong>chiarato l'intenzione <strong>di</strong> intervenire ai sensi della lettera (c) del successivo art.<br />
11.4 (Intervento dei Finanziatori), il Concedente avrà facoltà <strong>di</strong> risolvere la<br />
presente Convenzione.<br />
(f) In caso <strong>di</strong> risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente art.<br />
11.1, oltre al pagamento dei Corrispettivi maturati e non ancora versati, il<br />
Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario <strong>un</strong>'indennità<br />
pari:<br />
(i) ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario (ove l’Opera non<br />
abbia ancora superato la fase <strong>di</strong> collaudo),<br />
65 In<strong>di</strong>care eventi <strong>di</strong> particolare gravità, considerando la natura <strong>di</strong> rime<strong>di</strong>o per casi estremi della risoluzione<br />
del contratto.<br />
66
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
ovvero<br />
(ii) al valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli<br />
ammortamenti 66 (ove l'Opera abbia superato la fase <strong>di</strong> collaudo),<br />
al netto <strong>di</strong> quanto percepito dal Concessionario a titolo <strong>di</strong> Contributo e degli<br />
eventuali costi <strong>di</strong> riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per<br />
effetto dell'inadempimento del Concessionario.<br />
(g) L’efficacia della risoluzione della Concessione sarà subor<strong>di</strong>nata al pagamento<br />
da parte del Concedente <strong>di</strong> tutti gli importi previsti al paragrafo (f).<br />
(h) Si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 136, 138 e 139 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
11.2 Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente<br />
(a) In caso <strong>di</strong>:<br />
(i) ragionevole probabilità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche nella forma giuri<strong>di</strong>ca o nelle<br />
attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiu<strong>di</strong>zio alle<br />
garanzie <strong>di</strong> pagamento del Contributo o dei Corrispettivi al<br />
Concessionario;<br />
(ii) venir meno, in tutto o in parte, dell'apporto finanziario annuale della<br />
Regione [•] a favore del Concedente (ove non adeguatamente<br />
sostituito);<br />
(iii) ritardo nel pagamento del Contributo o dei Corrispettivi superiore a [•]<br />
giorni 67 ;<br />
(iv) Fatto del Concedente che <strong>di</strong>a luogo a:<br />
- sospensione dei Lavori <strong>di</strong> durata superiore a [•] giorni 68 ;<br />
- sospensione nell'Erogazione dei Servizi per <strong>un</strong> periodo superiore a<br />
[•] giorni 69 ;<br />
(v) [specificare altre circostanze]<br />
66<br />
Si riporta nella presente clausola e nelle successive la terminologia adottata nel D.Lgs. 163/2006 e nella<br />
l. 109/1994. In luogo del valore dell'Opera e degli oneri al netto degli ammortamenti apparirebbe più equo<br />
fare riferimento all'effettivo valore <strong>di</strong> mercato dell'Opera. V. più in generale la nota al successivo art.<br />
11.2(b)(iii).<br />
67<br />
Si suggerisce <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care <strong>un</strong> termine non inferiore a 90 giorni.<br />
68<br />
Si suggerisce <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care <strong>un</strong> termine non inferiore a 270 giorni.<br />
69<br />
Si suggerisce <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care <strong>un</strong> termine non inferiore a 90 giorni.<br />
67
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa <strong>di</strong>ffida ai sensi<br />
dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente <strong>un</strong> termine per<br />
adempiere non inferiore a [•] giorni 70 , decorso il quale il Concessionario potrà<br />
<strong>di</strong>chiarare risolta la presente Convenzione.<br />
(b) In caso <strong>di</strong> risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), o in caso <strong>di</strong> revoca<br />
della Concessione per motivi <strong>di</strong> pubblico interesse, il Concedente dovrà<br />
prontamente corrispondere al Concessionario, ai sensi dell’art. 158 del Co<strong>di</strong>ce,<br />
i seguenti importi:<br />
(i) la rem<strong>un</strong>erazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al<br />
Progetto, pari a:<br />
- ove l’Opera non abbia ancora superato la fase <strong>di</strong> collaudo:<br />
i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto <strong>di</strong> quanto<br />
percepito dal Concessionario a titolo <strong>di</strong> Contributo,<br />
- ove l'Opera abbia superato la fase <strong>di</strong> collaudo:<br />
il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli<br />
ammortamenti) 71 al netto <strong>di</strong> quanto percepito dal Concessionario a<br />
titolo <strong>di</strong> Contributo;<br />
(ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da<br />
sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della<br />
risoluzione 72 ;<br />
(iii) <strong>un</strong> indennizzo, a titolo <strong>di</strong> risarcimento del mancato guadagno pari al<br />
10% del valore dei Lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia<br />
70<br />
Si suggerisce <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care <strong>un</strong> termine non inferiore a 40 giorni.<br />
71<br />
V. nota al precedente art. 11.1(f)(ii).<br />
72<br />
Nella voce relativa ai costi da sostenere in conseguenza della risoluzione della Convenzione dovranno<br />
intendersi ricompresi i costi finanziari e le penali <strong>di</strong> risoluzione anticipata ai sensi dei Documenti <strong>di</strong><br />
Finanziamento, nonché <strong>di</strong> tutti gli altri contratti stipulati dal Concessionario strumentali all’adempimento<br />
delle obbligazioni dedotte in Convenzione.<br />
Ai fini della bancabilità del progetto sarebbe opport<strong>un</strong>o verificare la possibilità <strong>di</strong> conciliare la previsione<br />
del rimborso del debito erogato (con riferimento all’ipotesi <strong>di</strong> risoluzione per revoca o per inadempimento<br />
del Concedente) con le previsioni <strong>di</strong> legge. Tale possibilità presuppone com<strong>un</strong>que la con<strong>di</strong>visione delle<br />
con<strong>di</strong>zioni economiche e contrattuali del Contratto <strong>di</strong> Finanziamento da parte del Concedente, a mezzo <strong>di</strong><br />
sottoscrizione <strong>di</strong> apposita <strong>convenzione</strong>.<br />
68
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
luogo prima dell'Ultimazione; ovvero al 10% del valore dei Servizi non<br />
ancora erogati, 73 ove la risoluzione abbia luogo dopo l'Ultimazione.<br />
(c) L’efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subor<strong>di</strong>nata al<br />
pagamento da parte del Concedente <strong>di</strong> tutti gli importi previsti al precedente<br />
paragrafo (b).<br />
11.3 Risoluzione per Forza Maggiore<br />
(a) In caso <strong>di</strong> Forza Maggiore protratta per più <strong>di</strong> [•] giorni, 74 ciasc<strong>un</strong>a delle Parti<br />
potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c. 75<br />
(b) In caso <strong>di</strong> risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), il Concedente<br />
dovrà prontamente corrispondere al Concessionario <strong>un</strong> importo pari a:<br />
(i) la rem<strong>un</strong>erazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al<br />
Progetto, pari a:<br />
ove l’Opera non abbia ancora superato la fase <strong>di</strong> collaudo:<br />
i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto <strong>di</strong> quanto<br />
percepito dal Concessionario a titolo <strong>di</strong> Contributo, ovvero<br />
ove l'Opera abbia superato la fase <strong>di</strong> collaudo:<br />
il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli<br />
ammortamenti 76 ) al netto <strong>di</strong> quanto percepito dal Concessionario a titolo<br />
<strong>di</strong> Contributo; 77<br />
73<br />
E' opport<strong>un</strong>o <strong>di</strong>sciplinare in maggior dettaglio alc<strong>un</strong>i aspetti del calcolo dell'indennizzo, come<br />
l'in<strong>di</strong>viduazione degli "oneri accessori" e i parametri per il calcolo dell'indennizzo del 10%. Più in generale,<br />
occorre valutare la derogabilità della norma dell'art. 158 del Co<strong>di</strong>ce. Per la risoluzione in corso <strong>di</strong><br />
costruzione, l'indennizzo è limitato al 10% del valore dei Lavori. Ciò appare inadeguato, ad esempio, in<br />
relazione alla risoluzione in prossimità <strong>di</strong> Ultimazione. Per la risoluzione o revoca in corso <strong>di</strong> gestione, la<br />
determinazione del valore dell'indennità nel 10% del valore dei servizi ancora non erogati appare<br />
inadeguata. Sembra opport<strong>un</strong>o escludere dai parametri del calcolo dell'indennità:<br />
(a) la componente dei Corrispettivi rivolta alla rem<strong>un</strong>erazione del Concessionario per i Lavori<br />
(assicurata dal rimborso del valore dell'Opera);<br />
(b) i costi <strong>di</strong> erogazione dei Servizi per la rimanente durata della Concessione, che risultano evitati<br />
dal Concessionario.<br />
74<br />
Si suggerisce <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care <strong>un</strong> termine non inferiore a 270 giorni.<br />
75<br />
La possibilità <strong>di</strong> dar luogo a risoluzione in caso perdurante Forza Maggiore sembra rispondere alle<br />
legittime esigenze <strong>di</strong> entrambe le Parti. E' opport<strong>un</strong>o prevedere conseguenze ad hoc, perché la <strong>di</strong>sciplina<br />
degli artt. 11.1 e 11.2 appare in ciasc<strong>un</strong> caso sanzionatoria della Parte cui la risoluzione sia imputabile.<br />
76 V. nota al precedente art. 11.1(f)(ii).<br />
69
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da<br />
sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione<br />
(ivi compresi i costi finanziari e le penali <strong>di</strong> risoluzione anticipata ai sensi<br />
dei Documenti <strong>di</strong> Finanziamento).<br />
(c) L’efficacia della risoluzione della Concessione sarà subor<strong>di</strong>nata al pagamento<br />
da parte del Concedente <strong>di</strong> tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).<br />
11.4 Intervento dei Finanziatori<br />
(a) Nella com<strong>un</strong>icazione all’Agente <strong>di</strong> cui al precedente art. 11.1 (b), il Concedente<br />
si impegna ad in<strong>di</strong>care nel dettaglio:<br />
(i) le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione;<br />
(ii) il valore dei Lavori ancora da eseguire, e delle mansioni e responsabilità<br />
in capo alla Società <strong>di</strong> Progetto e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo <strong>di</strong><br />
riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni<br />
conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario.<br />
(b) Ai sensi dell'art. 159 del Co<strong>di</strong>ce, i Finanziatori potranno impe<strong>di</strong>re la risoluzione<br />
ai sensi del precedente art. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del<br />
Concessionario) dando com<strong>un</strong>icazione al Concedente e al Concessionario,<br />
entro il Periodo <strong>di</strong> Sospensione:<br />
(c) della designazione da parte dei Finanziatori <strong>di</strong> <strong>un</strong> Sostituto, a con<strong>di</strong>zione che:<br />
(i) Il sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente<br />
equivalenti a quelle possedute dal Concessionario; 78<br />
(ii) l’inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione<br />
cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del Periodo <strong>di</strong><br />
Sospensione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente<br />
concordato tra il Concedente e i Finanziatori.<br />
(d) Entro il termine <strong>di</strong> cui al precedente par. (c) (ii), il Concedente, i Finanziatori e il<br />
Sostituto concorderanno i termini e le con<strong>di</strong>zioni 79 per la prosecuzione del<br />
rapporto <strong>di</strong> Concessione e della presente Convenzione. Ove non risulti<br />
ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto <strong>di</strong><br />
Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario desumibile dal<br />
77<br />
Cfr. nota al precedente art. 11.2 (b)(ii).<br />
78<br />
A tal fine occorre far riferimento ai requisiti che il Concessionario deve possedere al momento in cui si<br />
verifica la causa <strong>di</strong> risoluzione del contratto.<br />
79<br />
I detti termini e con<strong>di</strong>zioni comprendono presumibilmente anche i limiti <strong>di</strong> responsabilità ass<strong>un</strong>ti dal<br />
Sostituto e/o ai Finanziatori in relazione alle obbligazioni pregresse e all'inadempimento del Concessionario.<br />
70
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Caso Base e le Parti non ne concor<strong>di</strong>no il Riequilibrio, la Concedente potrà<br />
<strong>di</strong>chiarare la risoluzione della Concessione con effetto imme<strong>di</strong>ato.<br />
(e) E' inteso che l’Agente e i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili<br />
verso il Concedente o il Concessionario per l’inadempimento del<br />
Concessionario, [ovvero per aver cercato <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re la risoluzione, anche ove<br />
il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre<br />
rime<strong>di</strong>o all’inadempimento del Concessionario. 80 ]<br />
11.5 Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso <strong>di</strong> revoca o<br />
risoluzione<br />
(a) Ai sensi dell'art. 158 del Co<strong>di</strong>ce, gli importi dovuti al Concessionario in caso <strong>di</strong><br />
revoca o risoluzione ai sensi dei precedenti artt. 11.1 (Risoluzione per<br />
inadempimento del Concessionario), 11.2 (Revoca e risoluzione per<br />
inadempimento del Concedente) o 11.3 (Risoluzione per Forza Maggiore)<br />
saranno destinati prioritariamente al sod<strong>di</strong>sfacimento dei cre<strong>di</strong>ti dei Finanziatori,<br />
e il Concedente si impegna a trasferirli <strong>di</strong>rettamente ai Finanziatori presso il<br />
conto corrente [•] ovvero presso il <strong>di</strong>verso conto corrente che potrà essere<br />
com<strong>un</strong>icato al Concedente dall'Agente, entro il termine <strong>di</strong> [•] giorni dalla data <strong>di</strong><br />
efficacia della revoca o risoluzione. I detti importi saranno soggetti a interessi <strong>di</strong><br />
mora nella misura del saggio EURIBOR maggiorato del [3]%.<br />
(b) Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione<br />
degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti artt. 11.1<br />
(Risoluzione per inadempimento del Concessionario), 8.2 (Revoca e risoluzione<br />
per inadempimento del Concedente) e 8.3 (Risoluzione per Forza Maggiore)<br />
entro [•] giorni dalla data <strong>di</strong> efficacia della revoca o risoluzione, <strong>di</strong>etro<br />
consultazione dell'Agente.<br />
(c) In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> accordo pieno e incon<strong>di</strong>zionato sui detti importi entro il termine <strong>di</strong><br />
cui al precedente paragrafo (b), il Concedente sarà com<strong>un</strong>que tenuto a<br />
corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine <strong>di</strong> cui al<br />
paragrafo (a).<br />
(d) Per gli importi oggetto <strong>di</strong> contestazione, ciasc<strong>un</strong>a Parte potrà ricorrere ai rime<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> cui al successivo art. 11 (Risoluzione delle controversie). Su tali importi<br />
matureranno interessi al tasso in<strong>di</strong>cato all'art. 10.5 (Interessi <strong>di</strong> mora ) a partire<br />
dalla data <strong>di</strong> proposizione della domanda arbitrale fino a quella <strong>di</strong> effettivo<br />
pagamento.<br />
80 In or<strong>di</strong>ne alla procedura <strong>di</strong> intervento dei finanziatori si sottolinea l’inadeguatezza dell’attuale previsione<br />
<strong>di</strong> legge che stabilisce la durata <strong>di</strong> 90 giorni del periodo <strong>di</strong> sospensione. Tale termine appare, infatti,<br />
insufficiente a consentire l’effettuazione, da parte dei Finanziatori, <strong>di</strong> tutti gli adempimenti richiesti in<br />
caso <strong>di</strong> designazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> sostituto in qualità <strong>di</strong> concessionario.<br />
71
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(e) Il Concedente non potrà in ness<strong>un</strong> caso rifiutare, sospendere o ritardare il<br />
pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo<br />
fatto dell’esistenza <strong>di</strong> <strong>un</strong>a controversia tra le Parti in relazione alle prestazioni<br />
del Concessionario.<br />
(f) Il Concedente e il Concessionario potranno concordare <strong>di</strong>lazioni, rateizzazioni o<br />
riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o<br />
risoluzione della Concessione ove consti il previo consenso dei Finanziatori.<br />
11.6 Disponibilità dei beni <strong>di</strong> Progetto<br />
Alla scadenza della Concessione, ovvero alla per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> efficacia della Concessione per<br />
effetto <strong>di</strong> revoca o risoluzione ai sensi del presente art. 11, i beni [•] [in<strong>di</strong>viduare beni<br />
trasferiti - o non trasferiti - alla <strong>di</strong>sponibilità del Concedente al termine del rapporto <strong>di</strong><br />
<strong>concessione</strong>, anche a mezzo <strong>di</strong> documento allegato], passeranno nella <strong>di</strong>sponibilità del<br />
Concedente in con<strong>di</strong>zioni conformi a [•]. 81 senza necessità <strong>di</strong> formalità alc<strong>un</strong>a. Ness<strong>un</strong><br />
indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali<br />
miglioramenti e/o ad<strong>di</strong>zioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto<br />
<strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sposto con la presente Convenzione.<br />
12. FIDEIUSSIONI E GARANZIE<br />
(a) Ai sensi dell’art. 113 del Co<strong>di</strong>ce, il Concessionario ha costituito <strong>un</strong>a garanzia<br />
fideiussoria pari al 10% dell’importo del Costo <strong>di</strong> Costruzione dell'Opera a<br />
garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione<br />
dell'Opera. Nei limiti ed alle con<strong>di</strong>zioni previste dall’art. 40, comma 7 del<br />
Co<strong>di</strong>ce, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50%<br />
della cauzione e della garanzia fideiussoria. Detta garanzia sarà svincolata,<br />
progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite<br />
massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni<br />
dell’art. 113, comma 3 del Co<strong>di</strong>ce. La garanzia dovrà com<strong>un</strong>que permanere<br />
fino al decorso <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci mesi dalla ultimazione dei Lavori risultante dal relativo<br />
certificato<br />
(b) Ai fini <strong>di</strong> quanto previsto al precedente art. 10.3 (Contributo), il Concessionario<br />
si riserva <strong>di</strong> rilasciare le garanzie previste dall'art. 156, comma 3 del Co<strong>di</strong>ce,<br />
come segue: 82<br />
(i) ["All'emissione <strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong> SAL, sarà prestata <strong>un</strong>a garanzia fideiussoria<br />
<strong>di</strong> importo pari al corrispondente Contributo erogato. Al raggi<strong>un</strong>gimento<br />
degli importi definiti come "stati <strong>di</strong> pagamento" nel Cronoprogramma<br />
81 Cfr. nota all’art. 9.1 (b).<br />
82 Si in<strong>di</strong>cano ipotesi conosciute alla prassi negoziale che appaiono conformi a legge. E’ facoltà delle parti<br />
prevedere delle <strong>di</strong>verse modalità <strong>di</strong> prestazione delle garanzie in questione.<br />
72
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(pari a circa (<strong>un</strong> terzo) dell'importo complessivo del Contributo, le<br />
garanzie già rilasciate saranno svincolate a seguito <strong>di</strong> collaudo parziale<br />
dell'Opera. Il relativo certificato avrà valore liberatorio della<br />
responsabilità solidale dei soci ai sensi dell'art. 156, comma 3 del<br />
Co<strong>di</strong>ce per la restituzione delle somme ivi in<strong>di</strong>cate.]<br />
(ii) [La garanzia fideiussoria per la restituzione del Contributo avrà natura<br />
rotativa, nel senso che a seguito del predetto collaudo parziale essa<br />
sarà svincolata per essere ricostituita all'emissione del successivo SAL.<br />
Il limite del massimale <strong>di</strong> garanzia coperto da tali garanzie fideiussorie<br />
sarà pari all'importo del Contributo erogato sino al raggi<strong>un</strong>gimento degli<br />
importi definiti come "stati <strong>di</strong> pagamento" nel Cronoprogramma. La<br />
presentazione dalla garanzia fideiussoria libererà i soci dalla<br />
responsabilità solidale <strong>di</strong> cui all'art. 156, comma 3 del Co<strong>di</strong>ce.]<br />
(iii) [La detta garanzia limitatamente all'ultimo terzo cesserà alla data <strong>di</strong><br />
emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo provvisorio dell'Opera."]<br />
(c) [Il Concessionario si impegna a prestare, alla Messa in Esercizio, idonea<br />
garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo annuo dei Corrispettivi, a<br />
garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Fase <strong>di</strong> Gestione] 83 .<br />
13. ASSICURAZIONE 84<br />
(a) Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si<br />
impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste<br />
dall'Allegato [•]. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il<br />
maggior livello possibile <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento e <strong>di</strong> efficienza, anche in termini <strong>di</strong><br />
economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da<br />
stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.<br />
(b) Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell’art. 1891 c.c., le seguenti<br />
polizze assicurative:<br />
(i) polizza per danni <strong>di</strong> esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d.<br />
"CAR") secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 1 del Co<strong>di</strong>ce per<br />
tutta la durata della costruzione e per il relativo periodo <strong>di</strong><br />
manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all’intero<br />
valore dell'Opera (comprensivo dei costi <strong>di</strong> costruzione e degli oneri<br />
83 Nella fase <strong>di</strong> gestione l'incentivo alla buona esecuzione è costituito dal <strong>di</strong>ritto del Concedente, in caso <strong>di</strong><br />
inadempimento del Concessionario, <strong>di</strong> dar luogo a deduzioni dai Corrispettivi a titolo <strong>di</strong> penale ai sensi<br />
dell'art. 9.1 (Obbligazioni generali e servizi). Tuttavia si può valutare l’opport<strong>un</strong>ità <strong>di</strong> prevedere ulteriori<br />
garanzie da parte <strong>di</strong> terzi. La scelta in tal senso è anche subor<strong>di</strong>nata alla stima dei relativi oneri finanziari<br />
che sarebbero destinati a gravare sul costo dei servizi erogati dal Concessionario e sui Corrispettivi.<br />
84 V. nota alla definizione <strong>di</strong> 'Evento Destabilizzante'.<br />
73
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
accessori <strong>di</strong> volta in volta sostenuti dal Concessionario), mentre il<br />
massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere<br />
inferiore a Euro [•]. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al<br />
Concedente, ai <strong>di</strong>pendenti e consulenti del Concedente ed a terzi,<br />
imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori,<br />
del suo personale <strong>di</strong>pendente o consulente, che avvengano durante i<br />
Lavori <strong>di</strong> costruzione dell’opera;<br />
(ii) polizza indennitaria decennale (c.d. decennale postuma) secondo<br />
quanto previsto dall’art. 129, comma 2 del Co<strong>di</strong>ce per i 10 anni<br />
successivi alla data <strong>di</strong> emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo provvisorio o<br />
del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione o com<strong>un</strong>que decorsi 12 mesi dalla<br />
data <strong>di</strong> ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato. La<br />
somma assicurata deve essere pari al valore delle Opere aggiornato<br />
alla data <strong>di</strong> cui sopra ed il limite massimo <strong>di</strong> indennizzo a Euro [•]. La<br />
polizza dovrà inoltre prevedere <strong>un</strong>a copertura <strong>di</strong> responsabilità civile<br />
verso terzi con massimale non inferiore a Euro [•].;<br />
(iii) polizza assicurativa <strong>di</strong> ogni singolo progettista (c.d. RC professionale)<br />
secondo quanto previsto dall’art. 111, comma 1 del Co<strong>di</strong>ce, nella Fase<br />
<strong>di</strong> Costruzione fino alla data <strong>di</strong> emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo<br />
provvisorio. Il massimale <strong>di</strong> ogni polizza dovrà essere pari a Euro [•];<br />
(iv) polizza <strong>di</strong> copertura dei rischi <strong>di</strong> gestione (c.d. All Risks) relativa<br />
all’Opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della Fase <strong>di</strong><br />
Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incen<strong>di</strong>o e furto. Il<br />
massimale <strong>di</strong> tale polizza non potrà essere inferiore a Euro [•];<br />
(v) polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a<br />
responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori,<br />
<strong>di</strong>pendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase <strong>di</strong><br />
Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in<br />
relazione al Progetto. Il massimale <strong>di</strong> tale polizza non potrà essere<br />
inferiore a Euro [•].<br />
(c) Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico<br />
del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia <strong>di</strong> ogni<br />
attestazione <strong>di</strong> pagamento dei premi relativi ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà delle polizze. In<br />
caso <strong>di</strong> ritardo o <strong>di</strong> mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà<br />
provvedere <strong>di</strong>rettamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette<br />
polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a<br />
mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento da<br />
parte del Concedente dell’avviso <strong>di</strong> mancato pagamento del premio da parte<br />
del Concessionario.<br />
74
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
(d) Le polizze <strong>di</strong> cui alla precedente lettera (b), paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv) dovranno<br />
in<strong>di</strong>care anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e<br />
impianti oggetto della Concessione.<br />
(e) L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a<br />
mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al<br />
Concessionario nel pagamento del premio. In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> intervento sostitutivo del<br />
Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura<br />
cesserà, per riprendere a con<strong>di</strong>zioni da convenirsi tra le Parti.<br />
(f) Il Concessionario dovrà com<strong>un</strong>icare tempestivamente al Concedente ogni caso<br />
<strong>di</strong> impossibilità <strong>di</strong> reperire sul mercato assicurativo europeo alc<strong>un</strong>a delle<br />
Assicurazioni del Progetto a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio, franchigia e copertura<br />
ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a <strong>di</strong>mostrare la<br />
detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'ass<strong>un</strong>zione del rischio degli<br />
eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato <strong>di</strong> Forza<br />
Maggiore entro [•] giorni 85 dalla detta com<strong>un</strong>icazione del Concessionario.<br />
14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE<br />
(a) Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a<br />
qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata me<strong>di</strong>ante<br />
com<strong>un</strong>icazione scritta al Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento, entro [•] giorni 86 dalla<br />
data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla<br />
contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto <strong>di</strong><br />
contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e<br />
documentata nei [•] giorni 87 successivi alla detta com<strong>un</strong>icazione al<br />
Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento. Per le contestazioni e pretese <strong>di</strong> natura<br />
contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi [•]<br />
giorni il Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento dovrà formulare al Concessionario<br />
proposta motivata <strong>di</strong> accordo bonario, ove ricorrano i presupposti e nei limiti <strong>di</strong><br />
cui all’art. 240 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
(b) Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso dei <strong>lavori</strong> e prima del<br />
collaudo, il Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento potrà acquisire il parere o la<br />
relazione del Direttore dei <strong>lavori</strong> e dell'Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza.<br />
85 Si ritiene appropriato, nella fattispecie, <strong>un</strong> termine <strong>di</strong> 10 giorni.<br />
86 Si suggerisce, in linea in<strong>di</strong>cativa, <strong>di</strong> prevedere <strong>un</strong> termine non superiore a 20 giorni.<br />
87 Si suggerisce, in linea in<strong>di</strong>cativa, <strong>di</strong> prevedere <strong>un</strong> termine non superiore a 40 giorni<br />
75
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
15. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE<br />
(a) Il Concedente avrà facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre mo<strong>di</strong>fiche alla presente Convenzione<br />
sulla base <strong>di</strong> sopravvenute norme inderogabili e cogenti <strong>di</strong> legge o<br />
regolamento.<br />
(b) Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario, per eventuali<br />
mo<strong>di</strong>fiche della presente Convenzione, o misure che comportino variazioni al<br />
Modello Economico Finanziario o al Cronoprogramma, dovrà ottenere il previo<br />
consenso scritto dei Finanziatori.<br />
(c) La presente Convenzione potrà essere mo<strong>di</strong>ficata soltanto con atto sottoscritto<br />
da persone che abbiano i necessari poteri <strong>di</strong> rappresentanza delle Parti.<br />
(d) Qual<strong>un</strong>que eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo<br />
nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della<br />
presente Convenzione non potrà in alc<strong>un</strong> modo essere interpretata come<br />
rin<strong>un</strong>cia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni<br />
corrispondenti.<br />
16. REPERTI ARCHEOLOGICI<br />
(a) Fermo restando l’obbligo del Concedente <strong>di</strong> osservare le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli<br />
artt. 95 e 96 del Co<strong>di</strong>ce, ai fini della verifica preventiva dell’interesse<br />
archeologico, qualora nel corso dei Lavori dovessero venire alla luce reperti<br />
archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i Lavori e a darne<br />
imme<strong>di</strong>ata com<strong>un</strong>icazione alla competente Sovrintendenza, al Responsabile<br />
del Proce<strong>di</strong>mento, all’Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza e al Direttore dei Lavori. I Lavori<br />
potranno essere ripresi solo dopo or<strong>di</strong>ne scritto dell’Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza e<br />
della Direzione Lavori su espressa autorizzazione della Sovrintendenza. La<br />
sospensione dei Lavori e i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario a<br />
seguito del rinvenimento saranno considerati effetto <strong>di</strong> Forza Maggiore.<br />
(b) Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritar<strong>di</strong> connessi al ritrovamento dei<br />
reperti archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità<br />
competenti per la in<strong>di</strong>viduazione, in accordo con il Concedente e l’Organo <strong>di</strong><br />
Alta Vigilanza, delle soluzioni più adeguate <strong>di</strong> intervento, nonché a re<strong>di</strong>gere <strong>un</strong><br />
piano per la rimozione dei reperti da sottoporre al Concedente per<br />
l’approvazione e mo<strong>di</strong>ficare il Cronoprogramma per adeguarlo alle nuove<br />
tempistiche.<br />
17. PROPRIETÀ INTELLETTUALE<br />
(a) Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità, licenze e<br />
<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> utilizzazione <strong>di</strong> tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o com<strong>un</strong>que<br />
oggetto <strong>di</strong> tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro<br />
76
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
legittimo utilizzo e go<strong>di</strong>mento, senza limiti <strong>di</strong> tempo e senza spese per il<br />
Concedente.<br />
(b) Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l’uso delle tecnologie,<br />
dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà<br />
consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità <strong>di</strong> gestione, riparazione e<br />
manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del<br />
Concessionario.<br />
18. BONIFICA<br />
(a) Qualora in corso d’opera emergessero inquinamenti non preventivamente<br />
accertati, il Concessionario, <strong>di</strong>etro consultazione con il Concedente in or<strong>di</strong>ne<br />
alla tipologia d’intervento ritenuto più opport<strong>un</strong>o e alle tempistiche necessarie,<br />
dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza <strong>di</strong><br />
tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti<br />
nel p<strong>un</strong>tuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che<br />
saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il Concessionario dovrà<br />
tempestivamente segnalare l’evento.<br />
(b) Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni perio<strong>di</strong>che, lo<br />
svolgimento <strong>di</strong> tutte le operazioni <strong>di</strong> bonifica e fino all’avvenuto completamento<br />
delle stesse. Tale evento, qualora contenuto nelle tempistiche concordate con<br />
l’Amministrazione, darà luogo a <strong>un</strong>a Proroga per il tempo corrispondente alla<br />
sospensione dei <strong>lavori</strong> per effetto dei detti inquinamenti e alle attività <strong>di</strong> bonifica<br />
necessarie.<br />
(c) Il Concessionario, inoltre, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica<br />
da or<strong>di</strong>gni esplosivi e residuati bellici delle aree interessate dai Lavori. Prima <strong>di</strong><br />
dar corso all’inizio delle opere <strong>di</strong> bonifica, il Concessionario dovrà darne<br />
com<strong>un</strong>icazione alle autorità militari, all’Organo <strong>di</strong> Alta Vigilanza e alla Direzione<br />
Lavori sottoponendo <strong>un</strong> piano <strong>di</strong> bonifica che <strong>di</strong>a conto <strong>di</strong> <strong>un</strong>a ragionevole stima<br />
dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli or<strong>di</strong>gni bellici.<br />
(d) Il Concessionario dovrà esibire sia alla Direzione Lavori sia all’Organo <strong>di</strong> Alta<br />
Vigilanza i certificati <strong>di</strong> collaudo e le attestazioni relative all’avvenuto p<strong>un</strong>tuale<br />
adempimento degli obblighi dopo averli richiesti all’autorità militare competente,<br />
il tutto a propria cura e spese.<br />
(e) Qualora, nonostante la massima <strong>di</strong>ligenza del Concessionario volta a<br />
minimizzare i ritar<strong>di</strong>, le attività <strong>di</strong> bonifica <strong>di</strong> cui al presente art. 18 comportino<br />
dei ritar<strong>di</strong> rispetto al Cronoprogramma superiori a 20 giorni, si darà luogo a <strong>un</strong>a<br />
Proroga.<br />
(f) Qualora i costi ed i tempi dell’attività <strong>di</strong> bonifica <strong>di</strong> cui al presente art. 18 siano<br />
tali da determinare Lesione dell’Equilibrio, il Concessionario avrà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
richiedere il Riequilibrio.<br />
77
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
19. DISPOSIZIONI VARIE<br />
19.1 Elezione <strong>di</strong> Domicilio<br />
Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [•].<br />
Eventuali mo<strong>di</strong>fiche del suddetto domicilio dovranno essere com<strong>un</strong>icate per iscritto ed<br />
avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa com<strong>un</strong>icazione.<br />
19.2 Registrazione<br />
La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese <strong>di</strong>pendenti dalla stipulazione della<br />
presente Convenzione sono a carico del Concessionario<br />
19.3 Riservatezza<br />
[Introdurre previsioni <strong>di</strong> riservatezza adeguate alla natura del Progetto]<br />
19.4 Com<strong>un</strong>icazioni<br />
Tutte le com<strong>un</strong>icazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a<br />
mezzo fax o <strong>di</strong> lettera raccomandata A.R. ai seguenti in<strong>di</strong>rizzi:<br />
Se al Concedente, al seguente in<strong>di</strong>rizzo:<br />
[•]<br />
Att.: [•]<br />
Fax: [•]<br />
Se al Concessionario:<br />
al seguente in<strong>di</strong>rizzo:<br />
[•]<br />
Att.: [•]<br />
Fax: [•]<br />
Se all’Agente, al seguente in<strong>di</strong>rizzo:<br />
[•]<br />
Att.: [•]<br />
Fax: [•]<br />
o al <strong>di</strong>verso in<strong>di</strong>rizzo che la Parti o l'Agente avrà com<strong>un</strong>icato per iscritto in conformità<br />
alle precedenti <strong>di</strong>sposizioni.<br />
78
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Le dette com<strong>un</strong>icazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del<br />
destinatario, certificata dall’avviso <strong>di</strong> ricevimento, nel caso della lettera raccomandata<br />
A.R., ovvero, nel caso del fax, dal rapporto <strong>di</strong> trasmissione positivo confermato<br />
telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.<br />
19.5 Premesse e allegati<br />
Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e<br />
sostanziale della presente Convenzione.<br />
Per il Concedente<br />
________________________<br />
[nome, qualifica]<br />
Per il Concessionario<br />
________________________<br />
[nome, qualifica]<br />
Notaio/Ufficiale Rogante<br />
[nome, qualifica]<br />
79
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Allegati<br />
- Cronoprogramma<br />
- Programma <strong>di</strong> emissione dei SAL<br />
- [Progetto Definitivo]<br />
- Capitolato <strong>di</strong> Gestione<br />
- Piano Economico Finanziario<br />
- Caso Base<br />
- Forniture Tecnologiche<br />
- Assicurazioni<br />
- Con<strong>di</strong>zioni e termini <strong>di</strong> restituzione dell’Opera al termine della Concessione<br />
80