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La previdenza complementare - INAC

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Fisco & Tributi - approfondimenti<br />

apposito codice, determinando ulteriori variazioni nelle soglie di deducibilità rispetto<br />

a quanto sopra riportato. Il significato di ciascun codice è:<br />

1- iscritti entro il 28/4/1993 alle forme pensionistiche complementari istituite alla<br />

data di entrata in vigore della legge 421/92 (vecchi iscritti a vecchi fondi art.4 c.3<br />

Dlgs 47/2000).<br />

Per questi, è necessario considerare i contributi e premi versati nel 1999, infatti,<br />

il limite di deducibilità è il minore tra il 12% del reddito complessivo e il maggiore<br />

tra £ 10 milioni (€ 5.165,57) e i contributi versati nel 1999.<br />

I gestori di tali fondi, hanno l’obbligo di rilasciare entro il termine di consegna<br />

del CUD o entro dodici giorni dalla richiesta da parte degli interessati, una certificazione<br />

attestante la condizione di “vecchio iscritto a vecchio fondo” e l’ammontare<br />

dei contributi versati nel 1999.<br />

A questi soggetti, inoltre non si applica l’ulteriore limite (doppio della quota di<br />

TFR).<br />

2- iscritti a forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario<br />

e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del <strong>La</strong>voro (art.4<br />

c.3 bis Dlgs 47/2000). Anche queste sono forme pensionistiche preesistenti a<br />

quelle collettive istituite con Dlgs 124/93, e proprio l’applicazione di tale decreto<br />

ha determinato lo squilibrio finanziario. Per questo, sono state autorizzate per<br />

un periodo transitorio (fino al 31/12/2005) ad applicare un regime agevolato: ad<br />

esse, non si applica alcun limite, pertanto i contributi e premi versati sono totalmente<br />

deducibili.<br />

3- se non è stato istituito un fondo negoziale o se istituito, dopo due anni non è<br />

operante oppure non si ha diritto all’erogazione del TFR, in quanto non prevista<br />

(ad esempio per alcuni lavoratori del settore edile, dell’agricoltura e dipendenti<br />

pubblici; per quest’ultimi, semprecchè non abbiano optato per la trasformazione<br />

dell’indennità di fine rapporto in TFR). I limiti sono solo quelli dettati<br />

dalla regola generale, non si applica l’ulteriore limite (doppio della quota di<br />

TFR).<br />

4- se anche in presenza di un fondo di <strong>previdenza</strong> negoziale il lavoratore dipendente<br />

non vi ha aderito.<br />

Il limite di deducibilità sarà dato dal minore tra il 12% del reddito complessivo<br />

e il reddito complessivo al netto del reddito da lavoro dipendente.<br />

Quando non si rientra tra i casi precedenti non si deve riportare nessun codice.<br />

In tabella si riassumono i limiti di deducibilità:<br />

Calcolo in E25<br />

col. 1<br />

Codice 1<br />

Codice 2<br />

Codice 3<br />

Codice 4<br />

Nessun codice<br />

Calcolo<br />

A= al maggiore tra 10.000.000<br />

(€ 5.165,57) e i contributi versati<br />

nel 1999<br />

B= 12% del reddito complessivo<br />

nessun calcolo<br />

A= 10.000.000 (€ 5.165,57)<br />

B= 12% del reddito complessivo<br />

A= al minore tra10.000.000<br />

(€ 5.165,57) e la parte di reddito<br />

complessivo escluso il lavoro dipendente<br />

B= 12% del reddito complessivo<br />

A= 10.000.000 (€ 5.165,57)<br />

B= 12% del reddito complessivo<br />

C= 2 volte la quota di TFR<br />

notizie inac 6/2002<br />

Il monte di contributi e premi deducibili entro i limiti stabiliti dal “tetto massimo”<br />

dovrà essere diminuito di quelli già esclusi dal reddito complessivo da parte del<br />

sostituto evidenziati al punto 24 del CUD.<br />

Persone fiscalmente a carico. <strong>La</strong> deduzione spetta anche per quanto versato nell’interesse<br />

delle persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.<br />

In pratica, delle somme versate in favore di queste persone la deduzione spetta: innanzi<br />

tutto al soggetto fiscalmente a carico e solo per la parte che non avuto capienza<br />

nel suo reddito, alla persona che ha sostenuto l’onere (contributi e premi). Questi<br />

andranno inseriti in E25 colonna 2.<br />

In E25 colonna 3 devono essere inserite:<br />

Tetto massimo di<br />

deducibilità<br />

il minore tra A e B<br />

nessun limite<br />

il minore tra A e B<br />

il minore tra A e B<br />

il minore tra A e B tenendo<br />

conto del limite di C per i<br />

redditi da lavoro dipendente<br />

- le somme versate a forme pensionistiche complementari collettive non escluse<br />

dal reddito complessivo da parte del sostituto, riportate al punto 25 del CUD;<br />

- le somme versate a forme pensionistiche individuali rilevabili dalla certificazione<br />

rilasciata al contribuente dal gestore del fondo (compagnia assicuratrice,<br />

banca ecc.);

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