La previdenza complementare - INAC
La previdenza complementare - INAC
La previdenza complementare - INAC
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Fisco & Tributi - approfondimenti<br />
apposito codice, determinando ulteriori variazioni nelle soglie di deducibilità rispetto<br />
a quanto sopra riportato. Il significato di ciascun codice è:<br />
1- iscritti entro il 28/4/1993 alle forme pensionistiche complementari istituite alla<br />
data di entrata in vigore della legge 421/92 (vecchi iscritti a vecchi fondi art.4 c.3<br />
Dlgs 47/2000).<br />
Per questi, è necessario considerare i contributi e premi versati nel 1999, infatti,<br />
il limite di deducibilità è il minore tra il 12% del reddito complessivo e il maggiore<br />
tra £ 10 milioni (€ 5.165,57) e i contributi versati nel 1999.<br />
I gestori di tali fondi, hanno l’obbligo di rilasciare entro il termine di consegna<br />
del CUD o entro dodici giorni dalla richiesta da parte degli interessati, una certificazione<br />
attestante la condizione di “vecchio iscritto a vecchio fondo” e l’ammontare<br />
dei contributi versati nel 1999.<br />
A questi soggetti, inoltre non si applica l’ulteriore limite (doppio della quota di<br />
TFR).<br />
2- iscritti a forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario<br />
e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del <strong>La</strong>voro (art.4<br />
c.3 bis Dlgs 47/2000). Anche queste sono forme pensionistiche preesistenti a<br />
quelle collettive istituite con Dlgs 124/93, e proprio l’applicazione di tale decreto<br />
ha determinato lo squilibrio finanziario. Per questo, sono state autorizzate per<br />
un periodo transitorio (fino al 31/12/2005) ad applicare un regime agevolato: ad<br />
esse, non si applica alcun limite, pertanto i contributi e premi versati sono totalmente<br />
deducibili.<br />
3- se non è stato istituito un fondo negoziale o se istituito, dopo due anni non è<br />
operante oppure non si ha diritto all’erogazione del TFR, in quanto non prevista<br />
(ad esempio per alcuni lavoratori del settore edile, dell’agricoltura e dipendenti<br />
pubblici; per quest’ultimi, semprecchè non abbiano optato per la trasformazione<br />
dell’indennità di fine rapporto in TFR). I limiti sono solo quelli dettati<br />
dalla regola generale, non si applica l’ulteriore limite (doppio della quota di<br />
TFR).<br />
4- se anche in presenza di un fondo di <strong>previdenza</strong> negoziale il lavoratore dipendente<br />
non vi ha aderito.<br />
Il limite di deducibilità sarà dato dal minore tra il 12% del reddito complessivo<br />
e il reddito complessivo al netto del reddito da lavoro dipendente.<br />
Quando non si rientra tra i casi precedenti non si deve riportare nessun codice.<br />
In tabella si riassumono i limiti di deducibilità:<br />
Calcolo in E25<br />
col. 1<br />
Codice 1<br />
Codice 2<br />
Codice 3<br />
Codice 4<br />
Nessun codice<br />
Calcolo<br />
A= al maggiore tra 10.000.000<br />
(€ 5.165,57) e i contributi versati<br />
nel 1999<br />
B= 12% del reddito complessivo<br />
nessun calcolo<br />
A= 10.000.000 (€ 5.165,57)<br />
B= 12% del reddito complessivo<br />
A= al minore tra10.000.000<br />
(€ 5.165,57) e la parte di reddito<br />
complessivo escluso il lavoro dipendente<br />
B= 12% del reddito complessivo<br />
A= 10.000.000 (€ 5.165,57)<br />
B= 12% del reddito complessivo<br />
C= 2 volte la quota di TFR<br />
notizie inac 6/2002<br />
Il monte di contributi e premi deducibili entro i limiti stabiliti dal “tetto massimo”<br />
dovrà essere diminuito di quelli già esclusi dal reddito complessivo da parte del<br />
sostituto evidenziati al punto 24 del CUD.<br />
Persone fiscalmente a carico. <strong>La</strong> deduzione spetta anche per quanto versato nell’interesse<br />
delle persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.<br />
In pratica, delle somme versate in favore di queste persone la deduzione spetta: innanzi<br />
tutto al soggetto fiscalmente a carico e solo per la parte che non avuto capienza<br />
nel suo reddito, alla persona che ha sostenuto l’onere (contributi e premi). Questi<br />
andranno inseriti in E25 colonna 2.<br />
In E25 colonna 3 devono essere inserite:<br />
Tetto massimo di<br />
deducibilità<br />
il minore tra A e B<br />
nessun limite<br />
il minore tra A e B<br />
il minore tra A e B<br />
il minore tra A e B tenendo<br />
conto del limite di C per i<br />
redditi da lavoro dipendente<br />
- le somme versate a forme pensionistiche complementari collettive non escluse<br />
dal reddito complessivo da parte del sostituto, riportate al punto 25 del CUD;<br />
- le somme versate a forme pensionistiche individuali rilevabili dalla certificazione<br />
rilasciata al contribuente dal gestore del fondo (compagnia assicuratrice,<br />
banca ecc.);