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La previdenza complementare - INAC

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Fisco & Tributi - approfondimenti<br />

di Oscar Battilocchi Galvan*<br />

<strong>La</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />

Tra le maggiori novità introdotte nella dichiarazione dei redditi, vi è la possibilità<br />

per i contribuenti di dedurre i contributi e premi versati alle forme pensionistiche<br />

complementari e individuali.<br />

<strong>La</strong> nuova disciplina introdotta dal Dlgs 47/2000 ha previsto un unico trattamento:<br />

- per le forme pensionistiche complementari istituite su base contrattuale collettiva;<br />

- per le forme pensionistiche individuali attuate mediante adesione a fondi pensione<br />

aperti (art. 9bis Dlgs 124/93);<br />

- per le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti d’assicurazione<br />

sulla vita stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001, aventi contenuto previdenziale<br />

(art. 9 ter del Dlgs 124/93).<br />

Le forme collettive, derivano in genere da contratti e accordi collettivi promossi<br />

da sindacati (sia dei lavoratori che dell’impresa) firmatari di contratti collettivi di lavoro.<br />

L’adesione al fondo è volontaria e riguarda sia il dipendente che l’azienda, infatti,<br />

i contributi derivano: in parte dal lavoratore (prelevati in busta paga), in parte<br />

dall’impresa e in parte prelevati dal TFR; l’insieme dei contributi relativi ad ogni dipendente<br />

è versato periodicamente da parte dell’azienda al Fondo.<br />

Ad esempio, per il fondo COMETA relativo ai metalmeccanici, il CCNL prevede<br />

un contributo minimo sia per il dipendente che per l’impresa dell’1,2% della retribuzione<br />

minima contrattuale e una quota prelevata dal TFR del 2,76% della retribuzione<br />

utile al calcolo del TFR medesimo; i dipendenti possono, al momento dell’adesione,<br />

scegliere una percentuale di contribuzione superiore (massimo 4%)<br />

sempre prevista dal contratto collettivo.<br />

Oltre a COMETA, vi sono altri 53 fondi relativi ai vari settori, ad esempio:<br />

BYBLOS e CASELLA (carta e cartone, grafiche e editoriali), MEDIAFOND (Mediaset<br />

e radiotelevisivi privati), PRIAMO (trasporto pubblico) ecc..<br />

I contributi versati vengono certificati dal datore di lavoro nel CUD del dipendente<br />

(punti 24-25-26).<br />

–––––––<br />

* Coordinatore Ufficio fiscale Cia Veneto<br />

notizie inac 6/2002<br />

Le forme individuali si differenziano da quelle collettive perché l’adesione avviene<br />

volontariamente, su base individuale senza la necessità di ”specifiche previsioni<br />

delle fonti istitutive” (contratti, accordi ecc.), con la facoltà da parte dell’aderente<br />

di variare nel tempo l’entità della contribuzione. In questo caso, non vi è il coinvolgimento<br />

dell’azienda pertanto, i contributi saranno solo quelli versati direttamente<br />

dal contribuente e saranno certificati dal gestore del Fondo.<br />

Deducibilità<br />

Per quanto riguarda la deducibilità:<br />

• a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi e premi versati a forme pensionistiche<br />

complementari, sia collettive che individuali (con esclusione della<br />

quota di TFR) possono essere dedotti entro il limite del minore tra il 12% del<br />

reddito complessivo e £ 10 milioni (€ 5.165,57).<br />

Ai lavoratori dipendenti per i quali siano istituiti fondi pensione su base negoziale<br />

(forme collettive), ossia sulla base di:<br />

- contratti e accordi collettivi, anche aziendali, promossi da sindacati firmatari<br />

di CCNL;<br />

- regolamenti di enti o aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da<br />

contratti o accordi collettivi, anche aziendali;<br />

- accordi tra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da<br />

loro associazioni nazionali;<br />

- oppure vi sia stata l’adesione ad un fondo aperto, sempre su base contrattuale<br />

collettiva; si applica un’ulteriore limite:<br />

• se alla formazione del reddito complessivo concorrono anche redditi da lavoro<br />

dipendente, limitatamente a tali redditi e nel rispetto dei limiti sopra visti<br />

(minore tra il 12% del reddito complessivo e £ 10 milioni o € 5.165,57), la deduzione<br />

non potrà superare il doppio della quota del TFR destinata alle forme<br />

pensionistiche collettive (punto 26 del CUD).<br />

Quest’ulteriore condizione trova applicazione anche per i redditi assimilati al lavoro<br />

dipendente, quando sia prevista l’erogazione del TFR e sia istituita una forma<br />

pensionistica collettiva.<br />

Compilazione del rigo E 25<br />

Nella compilazione del modello 730 al rigo E 25 colonna 1 si dovrà inserire un


Fisco & Tributi - approfondimenti<br />

apposito codice, determinando ulteriori variazioni nelle soglie di deducibilità rispetto<br />

a quanto sopra riportato. Il significato di ciascun codice è:<br />

1- iscritti entro il 28/4/1993 alle forme pensionistiche complementari istituite alla<br />

data di entrata in vigore della legge 421/92 (vecchi iscritti a vecchi fondi art.4 c.3<br />

Dlgs 47/2000).<br />

Per questi, è necessario considerare i contributi e premi versati nel 1999, infatti,<br />

il limite di deducibilità è il minore tra il 12% del reddito complessivo e il maggiore<br />

tra £ 10 milioni (€ 5.165,57) e i contributi versati nel 1999.<br />

I gestori di tali fondi, hanno l’obbligo di rilasciare entro il termine di consegna<br />

del CUD o entro dodici giorni dalla richiesta da parte degli interessati, una certificazione<br />

attestante la condizione di “vecchio iscritto a vecchio fondo” e l’ammontare<br />

dei contributi versati nel 1999.<br />

A questi soggetti, inoltre non si applica l’ulteriore limite (doppio della quota di<br />

TFR).<br />

2- iscritti a forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario<br />

e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del <strong>La</strong>voro (art.4<br />

c.3 bis Dlgs 47/2000). Anche queste sono forme pensionistiche preesistenti a<br />

quelle collettive istituite con Dlgs 124/93, e proprio l’applicazione di tale decreto<br />

ha determinato lo squilibrio finanziario. Per questo, sono state autorizzate per<br />

un periodo transitorio (fino al 31/12/2005) ad applicare un regime agevolato: ad<br />

esse, non si applica alcun limite, pertanto i contributi e premi versati sono totalmente<br />

deducibili.<br />

3- se non è stato istituito un fondo negoziale o se istituito, dopo due anni non è<br />

operante oppure non si ha diritto all’erogazione del TFR, in quanto non prevista<br />

(ad esempio per alcuni lavoratori del settore edile, dell’agricoltura e dipendenti<br />

pubblici; per quest’ultimi, semprecchè non abbiano optato per la trasformazione<br />

dell’indennità di fine rapporto in TFR). I limiti sono solo quelli dettati<br />

dalla regola generale, non si applica l’ulteriore limite (doppio della quota di<br />

TFR).<br />

4- se anche in presenza di un fondo di <strong>previdenza</strong> negoziale il lavoratore dipendente<br />

non vi ha aderito.<br />

Il limite di deducibilità sarà dato dal minore tra il 12% del reddito complessivo<br />

e il reddito complessivo al netto del reddito da lavoro dipendente.<br />

Quando non si rientra tra i casi precedenti non si deve riportare nessun codice.<br />

In tabella si riassumono i limiti di deducibilità:<br />

Calcolo in E25<br />

col. 1<br />

Codice 1<br />

Codice 2<br />

Codice 3<br />

Codice 4<br />

Nessun codice<br />

Calcolo<br />

A= al maggiore tra 10.000.000<br />

(€ 5.165,57) e i contributi versati<br />

nel 1999<br />

B= 12% del reddito complessivo<br />

nessun calcolo<br />

A= 10.000.000 (€ 5.165,57)<br />

B= 12% del reddito complessivo<br />

A= al minore tra10.000.000<br />

(€ 5.165,57) e la parte di reddito<br />

complessivo escluso il lavoro dipendente<br />

B= 12% del reddito complessivo<br />

A= 10.000.000 (€ 5.165,57)<br />

B= 12% del reddito complessivo<br />

C= 2 volte la quota di TFR<br />

notizie inac 6/2002<br />

Il monte di contributi e premi deducibili entro i limiti stabiliti dal “tetto massimo”<br />

dovrà essere diminuito di quelli già esclusi dal reddito complessivo da parte del<br />

sostituto evidenziati al punto 24 del CUD.<br />

Persone fiscalmente a carico. <strong>La</strong> deduzione spetta anche per quanto versato nell’interesse<br />

delle persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.<br />

In pratica, delle somme versate in favore di queste persone la deduzione spetta: innanzi<br />

tutto al soggetto fiscalmente a carico e solo per la parte che non avuto capienza<br />

nel suo reddito, alla persona che ha sostenuto l’onere (contributi e premi). Questi<br />

andranno inseriti in E25 colonna 2.<br />

In E25 colonna 3 devono essere inserite:<br />

Tetto massimo di<br />

deducibilità<br />

il minore tra A e B<br />

nessun limite<br />

il minore tra A e B<br />

il minore tra A e B<br />

il minore tra A e B tenendo<br />

conto del limite di C per i<br />

redditi da lavoro dipendente<br />

- le somme versate a forme pensionistiche complementari collettive non escluse<br />

dal reddito complessivo da parte del sostituto, riportate al punto 25 del CUD;<br />

- le somme versate a forme pensionistiche individuali rilevabili dalla certificazione<br />

rilasciata al contribuente dal gestore del fondo (compagnia assicuratrice,<br />

banca ecc.);


Fisco & Tributi - approfondimenti<br />

- le somme versate nell’interesse di persone fiscalmente a carico, per la parte da<br />

questi non dedotta e già riportata a colonna 2.<br />

Attenzione, se al punto 25 del CUD non è evidenziato alcun importo e non si ha<br />

nessun’altra tipologia da inserire in tale colonna, il rigo E25 “<strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>”<br />

del modello reddituale non dovrà essere compilato (anche se al punto 24<br />

e/o 26 del CUD fossero evidenziati degli importi).<br />

Il punto 25 del CUD dev’essere compilato dal sostituto solo se il totale dei contributi<br />

versati ai fondi collettivi (dal dipendente, dal datore di lavoro ecc.) eccedono<br />

i limiti previsti (dalla regola generale e dall’ulteriore limite), infatti, fino a concorrenza<br />

di detti limiti, egli ha già provveduto ad escluderli dal reddito da lavoro dipendente<br />

evidenziandoli al punto 24 del CUD.<br />

Nel caso invece, al punto 25 sia evidenziato un importo (eccedenza di contributi<br />

versati rispetto ai limiti), il dipendente:<br />

- se non ha altri redditi, potrà solo darne comunicazione al gestore del Fondo<br />

(ente, società, assicurazione, istituto bancario ecc.) (vedi comunicazione);<br />

- se ha altri redditi, oltre quelli di lavoro dipendente (e/o assimilati), potrà dedurli<br />

(in parte o del tutto) per la differenza tra il doppio della quota di TFR e il<br />

minore tra il 12% del reddito complessivo e 10 milioni.<br />

Anche in questo caso, se non vi è capienza, potrà comunicare la quota residua<br />

all’ente gestore del Fondo.<br />

In E25 colonna 4 andranno riportati i contributi esclusi dal reddito complessivo<br />

da parte del sostituto, rilevabili dal punto 24 del CUD. Di essi se ne dovrà tener conto,<br />

perchè i contributi che potranno essere dedotti in sede di dichiarazione, saranno<br />

pari a quelli versati (colonna 3 di E25), al netto di quelli già esclusi dal sostituto (colonna<br />

4 di E25).<br />

In E25 colonna 5 andrà riportata la quota di TFR che il dipendente destinata al<br />

fondo, rilevabile dal punto 26 del CUD. Come abbiamo visto, tale importo serve a<br />

determinare l’ulteriore limite per i redditi da lavoro dipendente (il doppio della quota<br />

del TFR). Il punto 26 del CUD non verrà compilato per i dipendenti iscritti a “vecchi<br />

fondi” (codice 1) e quelli che presentano uno squilibrio finanziario (codice 2).<br />

E25<br />

PREVIDENZA Vedere 1 (di cui 2 ) 3<br />

COMPLEMENTARE istruzioni p.25 del CUD + altri<br />

Esclusi dal 4 Quota 5<br />

Sostituto p.24 del CUD TFR p.26 del CUD<br />

Comunicazione<br />

notizie inac 6/2002<br />

L’importo relativo a premi e contributi non dedotti, dovrà essere comunicato dal<br />

dipendente al fondo pensione o impresa assicuratrice entro il 30 settembre dell’anno<br />

successivo a quello in cui sono stati effettuati i versamenti. Infatti, le prestazioni previdenziali<br />

riferibili a tali contributi non concorrono alla formazione della base imponibile<br />

della prestazione erogata dalla forma pensionistica collettiva od individuale.<br />

<strong>La</strong> comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione<br />

previdenziale, pertanto, se il contribuente ha versato contributi anche per i famigliari<br />

a carico, deve essere resa anche da essi.<br />

Qualche esempio<br />

Un lavoratore dipendente non s’iscrive ad un fondo collettivo esistente, ma bensì<br />

ad uno individuale (codice 4):<br />

Reddito complessivo £ 60.milioni di cui 57 milioni da lavoro dipendente<br />

Importo contributi versati £ 8 milioni<br />

Potrà dedursi £ 3 milioni (il minore tra il 12% del reddito complessivo<br />

(B) e il minore tra 10 milioni e il reddito<br />

complessivo al netto del reddito da lavoro dipendente<br />

(A)<br />

Comunicherà all’ente gestore del fondo che non ha potuto dedurre £. 5 milioni;<br />

Se lo stesso lavoratore invece aderisce anche al fondo collettivo destinando una<br />

quota di TFR pari a £ 2 milioni (nessun codice):<br />

(B) = 12% di 60 milioni = 7.200.000<br />

(C) = 2 x 2.000.000 = 4.000.000<br />

Potrà dedursi £. 7.000.000 (dato 4.000.000 per lavoro dipendente<br />

e 3.000.000 dalla parte di reddito complessivo<br />

eccedente il lavoro dipendente)<br />

Comunicherà all’ente gestore che non ha potuto dedurre £ 1 milione.


Fisco & Tributi - approfondimenti<br />

Riportiamo le sigle dei fondi pensione contrattuali e di categoria<br />

(forme collettive):<br />

ALIFOND<br />

ARCO<br />

ARTIFOND<br />

BYBLOS<br />

CAIMOP<br />

CASELLA<br />

COMETA<br />

CONCRETO<br />

COOPERLAVORO<br />

CONFEDORAFI<br />

EUROFER<br />

EUROGRUZZOLO<br />

F.C.S.<br />

FAMIGLIA<br />

FIPREM<br />

FILCOOP<br />

FON.TE.<br />

FONCER<br />

FONCHIM<br />

FONDAPI<br />

FONDARTIGIANI<br />

FONDAV<br />

FONDENEL<br />

FONDENERGIA<br />

FONDISMES<br />

FONDUM<br />

FONDODENTISTI<br />

FONDO GOMMA PLA-<br />

STICA<br />

FONLIGURE<br />

FONSAN<br />

FONSER<br />

FONTAN<br />

FOPADIVA<br />

FOPEN<br />

LABORFOND<br />

MARCO POLO<br />

MEDIAFOND<br />

MEDIO CREDITO<br />

CENTRALE<br />

PEGASO<br />

PREMUNGAS<br />

PREVIAGENS<br />

PREVIAMBIENTE<br />

PREVICLAV<br />

PREVICOOPER<br />

PREVIDOC<br />

PREVIMODA<br />

PREVIVOLO<br />

PRIAMO<br />

QUADRI FIAT<br />

SOCRATE<br />

SOLIDARIETA’ VENE-<br />

TO<br />

TELEMACO<br />

FONDO AGENTI SPE-<br />

DIZIONIERI CORRIERI

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