La previdenza complementare - INAC
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Fisco & Tributi - approfondimenti<br />
di Oscar Battilocchi Galvan*<br />
<strong>La</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />
Tra le maggiori novità introdotte nella dichiarazione dei redditi, vi è la possibilità<br />
per i contribuenti di dedurre i contributi e premi versati alle forme pensionistiche<br />
complementari e individuali.<br />
<strong>La</strong> nuova disciplina introdotta dal Dlgs 47/2000 ha previsto un unico trattamento:<br />
- per le forme pensionistiche complementari istituite su base contrattuale collettiva;<br />
- per le forme pensionistiche individuali attuate mediante adesione a fondi pensione<br />
aperti (art. 9bis Dlgs 124/93);<br />
- per le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti d’assicurazione<br />
sulla vita stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001, aventi contenuto previdenziale<br />
(art. 9 ter del Dlgs 124/93).<br />
Le forme collettive, derivano in genere da contratti e accordi collettivi promossi<br />
da sindacati (sia dei lavoratori che dell’impresa) firmatari di contratti collettivi di lavoro.<br />
L’adesione al fondo è volontaria e riguarda sia il dipendente che l’azienda, infatti,<br />
i contributi derivano: in parte dal lavoratore (prelevati in busta paga), in parte<br />
dall’impresa e in parte prelevati dal TFR; l’insieme dei contributi relativi ad ogni dipendente<br />
è versato periodicamente da parte dell’azienda al Fondo.<br />
Ad esempio, per il fondo COMETA relativo ai metalmeccanici, il CCNL prevede<br />
un contributo minimo sia per il dipendente che per l’impresa dell’1,2% della retribuzione<br />
minima contrattuale e una quota prelevata dal TFR del 2,76% della retribuzione<br />
utile al calcolo del TFR medesimo; i dipendenti possono, al momento dell’adesione,<br />
scegliere una percentuale di contribuzione superiore (massimo 4%)<br />
sempre prevista dal contratto collettivo.<br />
Oltre a COMETA, vi sono altri 53 fondi relativi ai vari settori, ad esempio:<br />
BYBLOS e CASELLA (carta e cartone, grafiche e editoriali), MEDIAFOND (Mediaset<br />
e radiotelevisivi privati), PRIAMO (trasporto pubblico) ecc..<br />
I contributi versati vengono certificati dal datore di lavoro nel CUD del dipendente<br />
(punti 24-25-26).<br />
–––––––<br />
* Coordinatore Ufficio fiscale Cia Veneto<br />
notizie inac 6/2002<br />
Le forme individuali si differenziano da quelle collettive perché l’adesione avviene<br />
volontariamente, su base individuale senza la necessità di ”specifiche previsioni<br />
delle fonti istitutive” (contratti, accordi ecc.), con la facoltà da parte dell’aderente<br />
di variare nel tempo l’entità della contribuzione. In questo caso, non vi è il coinvolgimento<br />
dell’azienda pertanto, i contributi saranno solo quelli versati direttamente<br />
dal contribuente e saranno certificati dal gestore del Fondo.<br />
Deducibilità<br />
Per quanto riguarda la deducibilità:<br />
• a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi e premi versati a forme pensionistiche<br />
complementari, sia collettive che individuali (con esclusione della<br />
quota di TFR) possono essere dedotti entro il limite del minore tra il 12% del<br />
reddito complessivo e £ 10 milioni (€ 5.165,57).<br />
Ai lavoratori dipendenti per i quali siano istituiti fondi pensione su base negoziale<br />
(forme collettive), ossia sulla base di:<br />
- contratti e accordi collettivi, anche aziendali, promossi da sindacati firmatari<br />
di CCNL;<br />
- regolamenti di enti o aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da<br />
contratti o accordi collettivi, anche aziendali;<br />
- accordi tra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da<br />
loro associazioni nazionali;<br />
- oppure vi sia stata l’adesione ad un fondo aperto, sempre su base contrattuale<br />
collettiva; si applica un’ulteriore limite:<br />
• se alla formazione del reddito complessivo concorrono anche redditi da lavoro<br />
dipendente, limitatamente a tali redditi e nel rispetto dei limiti sopra visti<br />
(minore tra il 12% del reddito complessivo e £ 10 milioni o € 5.165,57), la deduzione<br />
non potrà superare il doppio della quota del TFR destinata alle forme<br />
pensionistiche collettive (punto 26 del CUD).<br />
Quest’ulteriore condizione trova applicazione anche per i redditi assimilati al lavoro<br />
dipendente, quando sia prevista l’erogazione del TFR e sia istituita una forma<br />
pensionistica collettiva.<br />
Compilazione del rigo E 25<br />
Nella compilazione del modello 730 al rigo E 25 colonna 1 si dovrà inserire un
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apposito codice, determinando ulteriori variazioni nelle soglie di deducibilità rispetto<br />
a quanto sopra riportato. Il significato di ciascun codice è:<br />
1- iscritti entro il 28/4/1993 alle forme pensionistiche complementari istituite alla<br />
data di entrata in vigore della legge 421/92 (vecchi iscritti a vecchi fondi art.4 c.3<br />
Dlgs 47/2000).<br />
Per questi, è necessario considerare i contributi e premi versati nel 1999, infatti,<br />
il limite di deducibilità è il minore tra il 12% del reddito complessivo e il maggiore<br />
tra £ 10 milioni (€ 5.165,57) e i contributi versati nel 1999.<br />
I gestori di tali fondi, hanno l’obbligo di rilasciare entro il termine di consegna<br />
del CUD o entro dodici giorni dalla richiesta da parte degli interessati, una certificazione<br />
attestante la condizione di “vecchio iscritto a vecchio fondo” e l’ammontare<br />
dei contributi versati nel 1999.<br />
A questi soggetti, inoltre non si applica l’ulteriore limite (doppio della quota di<br />
TFR).<br />
2- iscritti a forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario<br />
e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del <strong>La</strong>voro (art.4<br />
c.3 bis Dlgs 47/2000). Anche queste sono forme pensionistiche preesistenti a<br />
quelle collettive istituite con Dlgs 124/93, e proprio l’applicazione di tale decreto<br />
ha determinato lo squilibrio finanziario. Per questo, sono state autorizzate per<br />
un periodo transitorio (fino al 31/12/2005) ad applicare un regime agevolato: ad<br />
esse, non si applica alcun limite, pertanto i contributi e premi versati sono totalmente<br />
deducibili.<br />
3- se non è stato istituito un fondo negoziale o se istituito, dopo due anni non è<br />
operante oppure non si ha diritto all’erogazione del TFR, in quanto non prevista<br />
(ad esempio per alcuni lavoratori del settore edile, dell’agricoltura e dipendenti<br />
pubblici; per quest’ultimi, semprecchè non abbiano optato per la trasformazione<br />
dell’indennità di fine rapporto in TFR). I limiti sono solo quelli dettati<br />
dalla regola generale, non si applica l’ulteriore limite (doppio della quota di<br />
TFR).<br />
4- se anche in presenza di un fondo di <strong>previdenza</strong> negoziale il lavoratore dipendente<br />
non vi ha aderito.<br />
Il limite di deducibilità sarà dato dal minore tra il 12% del reddito complessivo<br />
e il reddito complessivo al netto del reddito da lavoro dipendente.<br />
Quando non si rientra tra i casi precedenti non si deve riportare nessun codice.<br />
In tabella si riassumono i limiti di deducibilità:<br />
Calcolo in E25<br />
col. 1<br />
Codice 1<br />
Codice 2<br />
Codice 3<br />
Codice 4<br />
Nessun codice<br />
Calcolo<br />
A= al maggiore tra 10.000.000<br />
(€ 5.165,57) e i contributi versati<br />
nel 1999<br />
B= 12% del reddito complessivo<br />
nessun calcolo<br />
A= 10.000.000 (€ 5.165,57)<br />
B= 12% del reddito complessivo<br />
A= al minore tra10.000.000<br />
(€ 5.165,57) e la parte di reddito<br />
complessivo escluso il lavoro dipendente<br />
B= 12% del reddito complessivo<br />
A= 10.000.000 (€ 5.165,57)<br />
B= 12% del reddito complessivo<br />
C= 2 volte la quota di TFR<br />
notizie inac 6/2002<br />
Il monte di contributi e premi deducibili entro i limiti stabiliti dal “tetto massimo”<br />
dovrà essere diminuito di quelli già esclusi dal reddito complessivo da parte del<br />
sostituto evidenziati al punto 24 del CUD.<br />
Persone fiscalmente a carico. <strong>La</strong> deduzione spetta anche per quanto versato nell’interesse<br />
delle persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.<br />
In pratica, delle somme versate in favore di queste persone la deduzione spetta: innanzi<br />
tutto al soggetto fiscalmente a carico e solo per la parte che non avuto capienza<br />
nel suo reddito, alla persona che ha sostenuto l’onere (contributi e premi). Questi<br />
andranno inseriti in E25 colonna 2.<br />
In E25 colonna 3 devono essere inserite:<br />
Tetto massimo di<br />
deducibilità<br />
il minore tra A e B<br />
nessun limite<br />
il minore tra A e B<br />
il minore tra A e B<br />
il minore tra A e B tenendo<br />
conto del limite di C per i<br />
redditi da lavoro dipendente<br />
- le somme versate a forme pensionistiche complementari collettive non escluse<br />
dal reddito complessivo da parte del sostituto, riportate al punto 25 del CUD;<br />
- le somme versate a forme pensionistiche individuali rilevabili dalla certificazione<br />
rilasciata al contribuente dal gestore del fondo (compagnia assicuratrice,<br />
banca ecc.);
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- le somme versate nell’interesse di persone fiscalmente a carico, per la parte da<br />
questi non dedotta e già riportata a colonna 2.<br />
Attenzione, se al punto 25 del CUD non è evidenziato alcun importo e non si ha<br />
nessun’altra tipologia da inserire in tale colonna, il rigo E25 “<strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>”<br />
del modello reddituale non dovrà essere compilato (anche se al punto 24<br />
e/o 26 del CUD fossero evidenziati degli importi).<br />
Il punto 25 del CUD dev’essere compilato dal sostituto solo se il totale dei contributi<br />
versati ai fondi collettivi (dal dipendente, dal datore di lavoro ecc.) eccedono<br />
i limiti previsti (dalla regola generale e dall’ulteriore limite), infatti, fino a concorrenza<br />
di detti limiti, egli ha già provveduto ad escluderli dal reddito da lavoro dipendente<br />
evidenziandoli al punto 24 del CUD.<br />
Nel caso invece, al punto 25 sia evidenziato un importo (eccedenza di contributi<br />
versati rispetto ai limiti), il dipendente:<br />
- se non ha altri redditi, potrà solo darne comunicazione al gestore del Fondo<br />
(ente, società, assicurazione, istituto bancario ecc.) (vedi comunicazione);<br />
- se ha altri redditi, oltre quelli di lavoro dipendente (e/o assimilati), potrà dedurli<br />
(in parte o del tutto) per la differenza tra il doppio della quota di TFR e il<br />
minore tra il 12% del reddito complessivo e 10 milioni.<br />
Anche in questo caso, se non vi è capienza, potrà comunicare la quota residua<br />
all’ente gestore del Fondo.<br />
In E25 colonna 4 andranno riportati i contributi esclusi dal reddito complessivo<br />
da parte del sostituto, rilevabili dal punto 24 del CUD. Di essi se ne dovrà tener conto,<br />
perchè i contributi che potranno essere dedotti in sede di dichiarazione, saranno<br />
pari a quelli versati (colonna 3 di E25), al netto di quelli già esclusi dal sostituto (colonna<br />
4 di E25).<br />
In E25 colonna 5 andrà riportata la quota di TFR che il dipendente destinata al<br />
fondo, rilevabile dal punto 26 del CUD. Come abbiamo visto, tale importo serve a<br />
determinare l’ulteriore limite per i redditi da lavoro dipendente (il doppio della quota<br />
del TFR). Il punto 26 del CUD non verrà compilato per i dipendenti iscritti a “vecchi<br />
fondi” (codice 1) e quelli che presentano uno squilibrio finanziario (codice 2).<br />
E25<br />
PREVIDENZA Vedere 1 (di cui 2 ) 3<br />
COMPLEMENTARE istruzioni p.25 del CUD + altri<br />
Esclusi dal 4 Quota 5<br />
Sostituto p.24 del CUD TFR p.26 del CUD<br />
Comunicazione<br />
notizie inac 6/2002<br />
L’importo relativo a premi e contributi non dedotti, dovrà essere comunicato dal<br />
dipendente al fondo pensione o impresa assicuratrice entro il 30 settembre dell’anno<br />
successivo a quello in cui sono stati effettuati i versamenti. Infatti, le prestazioni previdenziali<br />
riferibili a tali contributi non concorrono alla formazione della base imponibile<br />
della prestazione erogata dalla forma pensionistica collettiva od individuale.<br />
<strong>La</strong> comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione<br />
previdenziale, pertanto, se il contribuente ha versato contributi anche per i famigliari<br />
a carico, deve essere resa anche da essi.<br />
Qualche esempio<br />
Un lavoratore dipendente non s’iscrive ad un fondo collettivo esistente, ma bensì<br />
ad uno individuale (codice 4):<br />
Reddito complessivo £ 60.milioni di cui 57 milioni da lavoro dipendente<br />
Importo contributi versati £ 8 milioni<br />
Potrà dedursi £ 3 milioni (il minore tra il 12% del reddito complessivo<br />
(B) e il minore tra 10 milioni e il reddito<br />
complessivo al netto del reddito da lavoro dipendente<br />
(A)<br />
Comunicherà all’ente gestore del fondo che non ha potuto dedurre £. 5 milioni;<br />
Se lo stesso lavoratore invece aderisce anche al fondo collettivo destinando una<br />
quota di TFR pari a £ 2 milioni (nessun codice):<br />
(B) = 12% di 60 milioni = 7.200.000<br />
(C) = 2 x 2.000.000 = 4.000.000<br />
Potrà dedursi £. 7.000.000 (dato 4.000.000 per lavoro dipendente<br />
e 3.000.000 dalla parte di reddito complessivo<br />
eccedente il lavoro dipendente)<br />
Comunicherà all’ente gestore che non ha potuto dedurre £ 1 milione.
Fisco & Tributi - approfondimenti<br />
Riportiamo le sigle dei fondi pensione contrattuali e di categoria<br />
(forme collettive):<br />
ALIFOND<br />
ARCO<br />
ARTIFOND<br />
BYBLOS<br />
CAIMOP<br />
CASELLA<br />
COMETA<br />
CONCRETO<br />
COOPERLAVORO<br />
CONFEDORAFI<br />
EUROFER<br />
EUROGRUZZOLO<br />
F.C.S.<br />
FAMIGLIA<br />
FIPREM<br />
FILCOOP<br />
FON.TE.<br />
FONCER<br />
FONCHIM<br />
FONDAPI<br />
FONDARTIGIANI<br />
FONDAV<br />
FONDENEL<br />
FONDENERGIA<br />
FONDISMES<br />
FONDUM<br />
FONDODENTISTI<br />
FONDO GOMMA PLA-<br />
STICA<br />
FONLIGURE<br />
FONSAN<br />
FONSER<br />
FONTAN<br />
FOPADIVA<br />
FOPEN<br />
LABORFOND<br />
MARCO POLO<br />
MEDIAFOND<br />
MEDIO CREDITO<br />
CENTRALE<br />
PEGASO<br />
PREMUNGAS<br />
PREVIAGENS<br />
PREVIAMBIENTE<br />
PREVICLAV<br />
PREVICOOPER<br />
PREVIDOC<br />
PREVIMODA<br />
PREVIVOLO<br />
PRIAMO<br />
QUADRI FIAT<br />
SOCRATE<br />
SOLIDARIETA’ VENE-<br />
TO<br />
TELEMACO<br />
FONDO AGENTI SPE-<br />
DIZIONIERI CORRIERI