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Scarica la Carta dei Diritti del Passeggero - Enac

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3.3 IRRINUNCIABILITÀ<br />

Al passeggero non possono essere imposte, attraverso<br />

c<strong>la</strong>usole restrittive <strong>del</strong> contratto, limitazioni sulle forme<br />

di tute<strong>la</strong> previste dal Rego<strong>la</strong>mento (CE) 261/2004.<br />

3.4 RISARCIMENTO<br />

L’applicazione <strong>del</strong>le forme di tute<strong>la</strong> previste nei casi di<br />

disservizio, non priva i passeggeri <strong>del</strong><strong>la</strong> possibilità di<br />

avviare eventuali azioni risarcitorie.<br />

3.5 DANNI DA RITARDO<br />

Se il passeggero subisce a causa <strong>del</strong> ritardo <strong>dei</strong> danni<br />

diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali<br />

<strong>del</strong>l’inadempimento o <strong>del</strong>l’illecito <strong>del</strong><strong>la</strong> compagnia aerea,<br />

può richiedere al<strong>la</strong> stessa il risarcimento fino ad un massimo di<br />

4.150 DSP 3 , <strong>Diritti</strong> Speciali di Prelievo, (corrispondenti a circa<br />

4.831,00 euro).<br />

Il risarcimento non è dovuto se <strong>la</strong> compagnia aerea dimostra<br />

che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per<br />

evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle.<br />

Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto<br />

alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono al<strong>la</strong><br />

Convenzione di Montreal.<br />

3.6 IDENTITÀ DELLA COMPAGNIA AEREA<br />

Il passeggero ha diritto a essere informato anticipatamente in<br />

merito al<strong>la</strong> compagnia aerea che effettua il volo (vettore aereo<br />

operativo) nel caso in cui questa sia diversa da quel<strong>la</strong> con cui si è<br />

prenotato il trasporto (vettore aereo contrattuale).<br />

3 Come definiti dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) e soggetti a fluttuazioni<br />

rispetto all’euro (utilizzata <strong>la</strong> quotazione <strong>del</strong> 30 gennaio 2009: 1 DSP =<br />

1,164110 euro). Informazioni sulle quotazioni sono pubblicate sui principali quotidiani<br />

finanziari e possono essere anche trovate sul sito <strong>del</strong> FMI www.imf.org<br />

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