Scarica la Carta dei Diritti del Passeggero - Enac
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3.3 IRRINUNCIABILITÀ<br />
Al passeggero non possono essere imposte, attraverso<br />
c<strong>la</strong>usole restrittive <strong>del</strong> contratto, limitazioni sulle forme<br />
di tute<strong>la</strong> previste dal Rego<strong>la</strong>mento (CE) 261/2004.<br />
3.4 RISARCIMENTO<br />
L’applicazione <strong>del</strong>le forme di tute<strong>la</strong> previste nei casi di<br />
disservizio, non priva i passeggeri <strong>del</strong><strong>la</strong> possibilità di<br />
avviare eventuali azioni risarcitorie.<br />
3.5 DANNI DA RITARDO<br />
Se il passeggero subisce a causa <strong>del</strong> ritardo <strong>dei</strong> danni<br />
diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali<br />
<strong>del</strong>l’inadempimento o <strong>del</strong>l’illecito <strong>del</strong><strong>la</strong> compagnia aerea,<br />
può richiedere al<strong>la</strong> stessa il risarcimento fino ad un massimo di<br />
4.150 DSP 3 , <strong>Diritti</strong> Speciali di Prelievo, (corrispondenti a circa<br />
4.831,00 euro).<br />
Il risarcimento non è dovuto se <strong>la</strong> compagnia aerea dimostra<br />
che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per<br />
evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle.<br />
Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto<br />
alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono al<strong>la</strong><br />
Convenzione di Montreal.<br />
3.6 IDENTITÀ DELLA COMPAGNIA AEREA<br />
Il passeggero ha diritto a essere informato anticipatamente in<br />
merito al<strong>la</strong> compagnia aerea che effettua il volo (vettore aereo<br />
operativo) nel caso in cui questa sia diversa da quel<strong>la</strong> con cui si è<br />
prenotato il trasporto (vettore aereo contrattuale).<br />
3 Come definiti dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) e soggetti a fluttuazioni<br />
rispetto all’euro (utilizzata <strong>la</strong> quotazione <strong>del</strong> 30 gennaio 2009: 1 DSP =<br />
1,164110 euro). Informazioni sulle quotazioni sono pubblicate sui principali quotidiani<br />
finanziari e possono essere anche trovate sul sito <strong>del</strong> FMI www.imf.org<br />
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