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Retribuzione imponibile - Camerieri cosiddetti tavoleggianti - Inps

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CORTE DI CASSAZIONE<br />

Sezioni Civili<br />

Contributi - <strong>Retribuzione</strong> <strong>imponibile</strong> - <strong>Camerieri</strong> <strong>cosiddetti</strong> <strong>tavoleggianti</strong> -<br />

Percentuali sulle consumazioni - Natura retributiva - Base <strong>imponibile</strong><br />

previdenziale - Somme effettivamente percepite comprese le percentuali -<br />

Inclusione.<br />

Corte di Cassazione - 2.2/12.4.2001, n. 5520/01 - Pres. Trezza - Rel. De<br />

Renzis - P.M. Fedeli (Conf.) - Cipriani S.r.l. (Avv. Romanelli) - INPS (Avv.ti<br />

Ponturo, Fonzo, Sarto).<br />

Le percentuali del servizio percepite dai camerieri <strong>cosiddetti</strong> "<strong>tavoleggianti</strong>"<br />

costituiscono - a differenza delle mance che hanno natura aleatoria - forme di<br />

retribuzione, non rilevando il fatto che possano essere erogate da soggetto<br />

diverso dal datore di lavoro dato lo stretto collegamento con la prestazione<br />

lavorativa; pertanto, per la determinazione della base <strong>imponibile</strong> contributiva<br />

deve farsi riferimento alle somme effettivamente percepite, comprese le<br />

suddette percentuali, e non alla retribuzione convenzionale.<br />

FATTO. - Il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata il 13.2.1998, ha respinto<br />

l'appello proposto dalla Arrigo Cipriani S.r.l. avverso la sentenza pretorile, che aveva<br />

rigettato la domanda avanzata da tale società nei confronti dell'INPS, volta, in via<br />

principale, all'accertamento dell'assenza di un qualsiasi obbligo contributivo della<br />

società per i c.d. <strong>tavoleggianti</strong> e alla condanna dell'istituto previdenziale alla<br />

restituzione di quanto indebitamente percepito, e, in via subordinata, all'accertamento<br />

della misura della contribuzione previdenziale secondo la retribuzione fissa<br />

convenzionale.<br />

Il Tribunale in particolare ha condiviso le statuizioni del primo Giudice sostenendo,<br />

con riguardo al rapporto di lavoro dei <strong>tavoleggianti</strong>, che la sola configurazione logica<br />

risultava quella di un rapporto di lavoro ordinario tra la società Arrigo Cipriani e i<br />

camerieri, con corrispettività tra il servizio ai tavoli e la retribuzione, che poteva essere<br />

indifferentemente pattuita in misura fissa o percentuale.<br />

Lo stesso Tribunale ha rilevato, con riguardo alla retribuzione <strong>imponibile</strong>, che la base<br />

<strong>imponibile</strong> ai fini previdenziali era fissata con una norma di legge non derogabile dal<br />

contratto individuale o collettivo.


Contro la sentenza ricorre per cassazione la Arrigo Cipriani con quattro motivi, ai quale<br />

resiste l'INPS con controricorso.<br />

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..<br />

DIRITTO. - Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione<br />

degli artt. 1362, 2095 e ss. cod. civ., artt. 269 e ss. CCNL, art. 12 legge n. 153 del<br />

1969, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c..<br />

Secondo la ricorrente l'errore di fondo dell'impugnata sentenza consiste nel considerare<br />

le percentuali versate ai camerieri come pagate dal datore di lavoro, laddove gli importi<br />

sono corrisposti dal cliente, terzo personaggio del contratto.<br />

Trattasi quindi di un rapporto a tre (triade): in cui il datore di lavoro (Arrigo Cipriani)<br />

sopporta gli oneri e mette a disposizione dei camerieri c.d. <strong>tavoleggianti</strong> uno spazio in<br />

cui questi svolgono la propria attività e ricevono il compenso dal cliente. L'azienda<br />

s'impegna a corrispondere ai <strong>tavoleggianti</strong> quanto ritenuto equo dalle organizzazioni<br />

sindacali (tredicesima, quattordicesima, TFR ecc.) conteggiato sopra un parametro<br />

fisso stabilito per il settore.<br />

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione su punto decisivo,<br />

nonché violazione degli artt. 274 e ss. CCNL, 1362 cod. civ., 12 legge n. 153 del 1969,<br />

in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c..<br />

In particolare viene fatto richiamo all'art. 274 CCNL, laddove si dispone che il<br />

tavoleggiante riscuote direttamente dal cliente la percentuale del servizio al momento<br />

della presentazione del conto, nonché all'art. 275 CCNL, laddove si stabilisce che<br />

quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, dovrà essere<br />

corrisposta al personale alla fine di ogni mese, dal che si desumerebbe la qualifica di<br />

semplice esattore del datore di lavoro.<br />

Con il terzo e quarto motivo la ricorrente contesta la decisione del Tribunale per avere<br />

disatteso le richieste formulate in via subordinata in ordine alta contribuzione<br />

convenzionale, in quanto, diversamente operando, l'INPS verrebbe a colpire quote di<br />

costi, - che nulla hanno a che fare con il lavoro dei <strong>tavoleggianti</strong>, mentre a norma del<br />

contratto collettivo, che non prevede alcuna contribuzione sulla percentuale erogata dal<br />

cliente, non può che farsi riferimento alla paga convenzionale determinata dalle<br />

organizzazioni sindacali.<br />

Le censure anzidette, che possono essere esaminate congiuntamente data la loro intima<br />

connessione, sono prive di pregio e vanno disattese.<br />

Al riguardo va rilevato che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, nel caso di


specie i giudici di merito correttamente hanno riscontrato l'esistenza di un rapporto di<br />

lavoro subordinato - del resto non contestata - tra camerieri c.d. <strong>tavoleggianti</strong> e la<br />

società Arrigo Cipriani, dal che deriva l'applicabilità dell'art. 12 della legge n. 153 del<br />

1969 circa l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale di tutti gli emolumenti<br />

percepiti (Cass. 24 settembre 1991, n. 9950 (1) nel senso della omnicomprensività, ai<br />

fini contributivi previdenziali di tutte le erogazioni ricevute dal lavoratore).<br />

Non è convincente la prospettazione della ricorrente circa l’esistenza nel caso di specie<br />

di un rapporto a tre (triade) tra società, camerieri <strong>tavoleggianti</strong> e clienti, atteso che<br />

questi ultimi sono tenuti, come rilevato dai giudici di merito, a pagare la<br />

consumazione, comprensiva del servizio, direttamente al titolare dell’esercizio.<br />

Quanto alle percentuali del servizio va osservato che esse costituiscono forme di<br />

retribuzione dei camerieri, a nulla rilevando il fatto che possano essere erogate da un<br />

soggetto diverso dal datore di lavoro, dato il loro stretto collegamento con la<br />

prestazione lavorativa, tanto più che l’art. 280 del CCNL prevede per il tavoleggiante<br />

l’opzione tra retribuzione fissa e quella percentuale.<br />

Né può avere alcun significato il richiamo alla disciplina delle mance, le quali per la<br />

loro natura aleatoria possono non essere ricomprese nella base <strong>imponibile</strong> contributiva<br />

previdenziale (in questo senso Cass. 4 novembre 1995, n. 11502; Cass. 16 luglio 1992,<br />

n. 8598), mentre le percentuali di servizio si basano su diversi presupposti e<br />

costituiscono, come già si è detto, forme sostitutive della retribuzione collegate al<br />

rapporto di lavoro.<br />

Ciò precisato e puntualizzato, correttamente il Tribunale ha escluso per il calcolo della<br />

base <strong>imponibile</strong> contributiva il riferimento alla retribuzione convenzionale, dovendosi<br />

determinare i contributi sugli emolumenti effettivamente percepiti, ivi comprese le<br />

percentuali di cui si discute, non rientranti nell’elenco tassativo, di cui all’art. 12 della<br />

legge n. 153/1969, riguardanti le attribuzioni patrimoniali non computabili ai fini della<br />

retribuzione <strong>imponibile</strong>.<br />

D’altro canto la retribuzione convenzionale è inapplicabile al caso di specie, poiché,<br />

come hanno notato gli stessi giudici di appello, comporta l’utilizzazione di una base di<br />

calcolo più ridotta e quindi non garantisce al lavoratore una soglia minima, che può<br />

essere derogata dal singolo contratto solo in melius.<br />

Dalla impugnata sentenza risulta, pertanto, ben ricostruita la natura del rapporto di<br />

lavoro subordinato intercorso tra le parti e delle percentuali ricevute dai camerieri<br />

<strong>tavoleggianti</strong> in termini di retribuzione inerente allo stesso rapporto, donde la loro


assoggettabilità a contribuzione previdenziale ai sensi dell’anzidetto art. 12 della legge<br />

n. 153 del 1969.<br />

In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e per l’effetto l’impugnata sentenza<br />

va confermata con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione,<br />

che si liquidano come da dispositivo.<br />

(Omissis)<br />

(1) V. in q. Riv., 1992, p. 174

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