Retribuzione imponibile - Camerieri cosiddetti tavoleggianti - Inps
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CORTE DI CASSAZIONE<br />
Sezioni Civili<br />
Contributi - <strong>Retribuzione</strong> <strong>imponibile</strong> - <strong>Camerieri</strong> <strong>cosiddetti</strong> <strong>tavoleggianti</strong> -<br />
Percentuali sulle consumazioni - Natura retributiva - Base <strong>imponibile</strong><br />
previdenziale - Somme effettivamente percepite comprese le percentuali -<br />
Inclusione.<br />
Corte di Cassazione - 2.2/12.4.2001, n. 5520/01 - Pres. Trezza - Rel. De<br />
Renzis - P.M. Fedeli (Conf.) - Cipriani S.r.l. (Avv. Romanelli) - INPS (Avv.ti<br />
Ponturo, Fonzo, Sarto).<br />
Le percentuali del servizio percepite dai camerieri <strong>cosiddetti</strong> "<strong>tavoleggianti</strong>"<br />
costituiscono - a differenza delle mance che hanno natura aleatoria - forme di<br />
retribuzione, non rilevando il fatto che possano essere erogate da soggetto<br />
diverso dal datore di lavoro dato lo stretto collegamento con la prestazione<br />
lavorativa; pertanto, per la determinazione della base <strong>imponibile</strong> contributiva<br />
deve farsi riferimento alle somme effettivamente percepite, comprese le<br />
suddette percentuali, e non alla retribuzione convenzionale.<br />
FATTO. - Il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata il 13.2.1998, ha respinto<br />
l'appello proposto dalla Arrigo Cipriani S.r.l. avverso la sentenza pretorile, che aveva<br />
rigettato la domanda avanzata da tale società nei confronti dell'INPS, volta, in via<br />
principale, all'accertamento dell'assenza di un qualsiasi obbligo contributivo della<br />
società per i c.d. <strong>tavoleggianti</strong> e alla condanna dell'istituto previdenziale alla<br />
restituzione di quanto indebitamente percepito, e, in via subordinata, all'accertamento<br />
della misura della contribuzione previdenziale secondo la retribuzione fissa<br />
convenzionale.<br />
Il Tribunale in particolare ha condiviso le statuizioni del primo Giudice sostenendo,<br />
con riguardo al rapporto di lavoro dei <strong>tavoleggianti</strong>, che la sola configurazione logica<br />
risultava quella di un rapporto di lavoro ordinario tra la società Arrigo Cipriani e i<br />
camerieri, con corrispettività tra il servizio ai tavoli e la retribuzione, che poteva essere<br />
indifferentemente pattuita in misura fissa o percentuale.<br />
Lo stesso Tribunale ha rilevato, con riguardo alla retribuzione <strong>imponibile</strong>, che la base<br />
<strong>imponibile</strong> ai fini previdenziali era fissata con una norma di legge non derogabile dal<br />
contratto individuale o collettivo.
Contro la sentenza ricorre per cassazione la Arrigo Cipriani con quattro motivi, ai quale<br />
resiste l'INPS con controricorso.<br />
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..<br />
DIRITTO. - Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione<br />
degli artt. 1362, 2095 e ss. cod. civ., artt. 269 e ss. CCNL, art. 12 legge n. 153 del<br />
1969, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c..<br />
Secondo la ricorrente l'errore di fondo dell'impugnata sentenza consiste nel considerare<br />
le percentuali versate ai camerieri come pagate dal datore di lavoro, laddove gli importi<br />
sono corrisposti dal cliente, terzo personaggio del contratto.<br />
Trattasi quindi di un rapporto a tre (triade): in cui il datore di lavoro (Arrigo Cipriani)<br />
sopporta gli oneri e mette a disposizione dei camerieri c.d. <strong>tavoleggianti</strong> uno spazio in<br />
cui questi svolgono la propria attività e ricevono il compenso dal cliente. L'azienda<br />
s'impegna a corrispondere ai <strong>tavoleggianti</strong> quanto ritenuto equo dalle organizzazioni<br />
sindacali (tredicesima, quattordicesima, TFR ecc.) conteggiato sopra un parametro<br />
fisso stabilito per il settore.<br />
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione su punto decisivo,<br />
nonché violazione degli artt. 274 e ss. CCNL, 1362 cod. civ., 12 legge n. 153 del 1969,<br />
in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c..<br />
In particolare viene fatto richiamo all'art. 274 CCNL, laddove si dispone che il<br />
tavoleggiante riscuote direttamente dal cliente la percentuale del servizio al momento<br />
della presentazione del conto, nonché all'art. 275 CCNL, laddove si stabilisce che<br />
quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, dovrà essere<br />
corrisposta al personale alla fine di ogni mese, dal che si desumerebbe la qualifica di<br />
semplice esattore del datore di lavoro.<br />
Con il terzo e quarto motivo la ricorrente contesta la decisione del Tribunale per avere<br />
disatteso le richieste formulate in via subordinata in ordine alta contribuzione<br />
convenzionale, in quanto, diversamente operando, l'INPS verrebbe a colpire quote di<br />
costi, - che nulla hanno a che fare con il lavoro dei <strong>tavoleggianti</strong>, mentre a norma del<br />
contratto collettivo, che non prevede alcuna contribuzione sulla percentuale erogata dal<br />
cliente, non può che farsi riferimento alla paga convenzionale determinata dalle<br />
organizzazioni sindacali.<br />
Le censure anzidette, che possono essere esaminate congiuntamente data la loro intima<br />
connessione, sono prive di pregio e vanno disattese.<br />
Al riguardo va rilevato che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, nel caso di
specie i giudici di merito correttamente hanno riscontrato l'esistenza di un rapporto di<br />
lavoro subordinato - del resto non contestata - tra camerieri c.d. <strong>tavoleggianti</strong> e la<br />
società Arrigo Cipriani, dal che deriva l'applicabilità dell'art. 12 della legge n. 153 del<br />
1969 circa l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale di tutti gli emolumenti<br />
percepiti (Cass. 24 settembre 1991, n. 9950 (1) nel senso della omnicomprensività, ai<br />
fini contributivi previdenziali di tutte le erogazioni ricevute dal lavoratore).<br />
Non è convincente la prospettazione della ricorrente circa l’esistenza nel caso di specie<br />
di un rapporto a tre (triade) tra società, camerieri <strong>tavoleggianti</strong> e clienti, atteso che<br />
questi ultimi sono tenuti, come rilevato dai giudici di merito, a pagare la<br />
consumazione, comprensiva del servizio, direttamente al titolare dell’esercizio.<br />
Quanto alle percentuali del servizio va osservato che esse costituiscono forme di<br />
retribuzione dei camerieri, a nulla rilevando il fatto che possano essere erogate da un<br />
soggetto diverso dal datore di lavoro, dato il loro stretto collegamento con la<br />
prestazione lavorativa, tanto più che l’art. 280 del CCNL prevede per il tavoleggiante<br />
l’opzione tra retribuzione fissa e quella percentuale.<br />
Né può avere alcun significato il richiamo alla disciplina delle mance, le quali per la<br />
loro natura aleatoria possono non essere ricomprese nella base <strong>imponibile</strong> contributiva<br />
previdenziale (in questo senso Cass. 4 novembre 1995, n. 11502; Cass. 16 luglio 1992,<br />
n. 8598), mentre le percentuali di servizio si basano su diversi presupposti e<br />
costituiscono, come già si è detto, forme sostitutive della retribuzione collegate al<br />
rapporto di lavoro.<br />
Ciò precisato e puntualizzato, correttamente il Tribunale ha escluso per il calcolo della<br />
base <strong>imponibile</strong> contributiva il riferimento alla retribuzione convenzionale, dovendosi<br />
determinare i contributi sugli emolumenti effettivamente percepiti, ivi comprese le<br />
percentuali di cui si discute, non rientranti nell’elenco tassativo, di cui all’art. 12 della<br />
legge n. 153/1969, riguardanti le attribuzioni patrimoniali non computabili ai fini della<br />
retribuzione <strong>imponibile</strong>.<br />
D’altro canto la retribuzione convenzionale è inapplicabile al caso di specie, poiché,<br />
come hanno notato gli stessi giudici di appello, comporta l’utilizzazione di una base di<br />
calcolo più ridotta e quindi non garantisce al lavoratore una soglia minima, che può<br />
essere derogata dal singolo contratto solo in melius.<br />
Dalla impugnata sentenza risulta, pertanto, ben ricostruita la natura del rapporto di<br />
lavoro subordinato intercorso tra le parti e delle percentuali ricevute dai camerieri<br />
<strong>tavoleggianti</strong> in termini di retribuzione inerente allo stesso rapporto, donde la loro
assoggettabilità a contribuzione previdenziale ai sensi dell’anzidetto art. 12 della legge<br />
n. 153 del 1969.<br />
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e per l’effetto l’impugnata sentenza<br />
va confermata con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione,<br />
che si liquidano come da dispositivo.<br />
(Omissis)<br />
(1) V. in q. Riv., 1992, p. 174