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Termici-Idraulici e Manutentori-Bruciatoristi - Confartigianato

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MASSIMA ATTENZIONE - OBBLIGO DI LEGGE<br />

D.Lgs. 152/06:<br />

Gestione nuovi<br />

adempimenti in materia<br />

di Impianti termici<br />

Scadenza del 28 aprile 2007<br />

Il decreto 152 individua alcuni nuovi<br />

adempimenti relativamente agli impianti<br />

termici civili (poiché anch'essi sono<br />

potenziali fonti di inquinamento atmosferico)<br />

aventi potenzialità termica<br />

nominale ricadente nell'intervallo che va<br />

dai 35 KW alle soglie indicate di seguito.<br />

Il campo di applicazione è costituito dagli<br />

impianti termici civili che si devono<br />

intendere come quelli la cui produzione<br />

di calore è destinata, anche in edifici ad<br />

uso non residenziale, al riscaldamento o<br />

alla climatizzazione degli ambienti o al<br />

riscaldamento di acqua per usi igienici e<br />

sanitari. Ciò significa, anche se non specificato<br />

esplicitamente nella norma, che<br />

se all'interno di un'azienda un impianto<br />

termico è destinato prevalentemente<br />

agli usi sopra descritti e solo per una piccola<br />

parte ad uso produttivo (ad esempio<br />

per il funzionamento di una macchina<br />

"a caldo"), esso rientra a pieno titolo<br />

nel campo di applicazione.<br />

Le soglie sopra richiamate, relative alle tipologie<br />

di impianti più diffuse, sono le<br />

seguenti:<br />

1. a) impianti di combustione, di potenza<br />

termica nominale inferiore a<br />

1.000 KW, alimentati a biomasse, a<br />

gasolio o a biodiesel;<br />

b) impianti di combustione, di potenza<br />

termica nominale inferiore a<br />

300 KW, alimentati a olio combustibile;<br />

c) impianti di combustione, di potenza<br />

termica nominale inferiore a<br />

3.000 KW, alimentati a metano o a<br />

GPL.<br />

Uno dei principali adempimenti (ce ne<br />

sono, a titolo di esempio, altri riguardanti<br />

i valori limite di emissione e l'abilitazione<br />

alla conduzione di impianti con<br />

potenzialità superiore a 0.232 MW (le<br />

vecchie 200.000 Kc/h) a natura delle<br />

emissioni e è previsto dall'articolo 284<br />

secondo il quale gli impianti termici citati<br />

devono essere denunciati all'autorità<br />

competente (le Province) mediante "il<br />

modulo di cui alla parte I, dell'allegato<br />

IX, alla parte quinta del D.Lgs.152/2006"<br />

con le seguenti scadenze:<br />

❚ per installazioni di nuovi impianti o<br />

modifiche, il comma 1 dell'articolo<br />

284 stabilisce che la denuncia debba<br />

essere trasmessa nei novanta giorni<br />

successivi all'intervento;<br />

❚ per impianti esistenti alla data di entrata<br />

in vigore del decreto 152 (28/04/<br />

2006), il comma 2 dell'articolo 284 stabilisce<br />

che la denuncia debba essere<br />

trasmessa all'autorità competente entro<br />

il 28 aprile 2007. Coloro che non<br />

hanno ancora inviato la denuncia del<br />

proprio impianto devono necessariamente<br />

provvedere nel breve periodo in<br />

quanto ancora per qualche mese non<br />

sono previste sanzioni, ma se non ci<br />

saranno proroghe, saranno certamente<br />

previste successivamente.<br />

Per installazioni di nuovi impianti o modifiche<br />

la denuncia deve essere redatta<br />

dall'installatore e messa da costui a disposizione<br />

del soggetto tenuto alla trasmissione,<br />

ovvero il responsabile dell'esercizio<br />

e della manutenzione dell'impianto;<br />

nel caso di impianti termici individuali,<br />

se il responsabile dell'esercizio e<br />

della manutenzione non è il proprietario<br />

o il possessore o un loro delegato, la denuncia<br />

è trasmessa dal proprietario o,<br />

dove diverso, dal possessore ed è messa<br />

da costui a disposizione del responsabile<br />

dell'esercizio e della manutenzione.<br />

Per impianti esistenti la denuncia viene<br />

redatta dal responsabile dell'esercizio e<br />

della manutenzione dell'impianto mediante<br />

il solito modulo ed accompagnata<br />

dai documenti allegati al libretto di<br />

centrale.<br />

La denuncia è trasmessa dal responsabile<br />

dell'esercizio e della manutenzione<br />

dell'impianto; nel caso di impianti termici<br />

individuali, se il responsabile dell'esercizio<br />

e della manutenzione non è il<br />

proprietario o il possessore o un loro de-<br />

BRESCIA ARTIGIANA/4<br />

Gli impianti termici civili<br />

legato, la denuncia è messa a disposizione<br />

del proprietario o, dove diverso,<br />

del possessore, il quale provvede alla<br />

trasmissione. Tale adempimento non si<br />

applica agli impianti termici civili per cui<br />

è stata espletata la procedura prevista<br />

dagli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio<br />

1966, n. 615 (che prevedeva la richiesta<br />

di approvazione dei progetti di impianti<br />

termici ai Comandi dei Vigili del fuoco).<br />

Le sanzioni previste per la violazione di<br />

quanto previsto dall'articolo 284 vanno<br />

da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 e riguardano,<br />

per i nuovi impianti o modificati,<br />

l'installatore che, in occasione dell'installazione<br />

o della modifica di un impianto<br />

termico civile, non redige la denuncia<br />

o redige una denuncia incompleta<br />

e il soggetto tenuto alla trasmissione<br />

di tale denuncia che, ricevuta la<br />

stessa, non la trasmette all'autorità competente<br />

nei termini prescritti.<br />

Con la medesima sanzione è punito il<br />

responsabile dell'esercizio e della manutenzione<br />

dell'impianto esistente che<br />

non redige la denuncia di cui all'articolo<br />

284 o redige una denuncia incompleta e<br />

il soggetto tenuto alla trasmissione di tale<br />

denuncia che, ricevuta la stessa, non<br />

la trasmette all'autorità competente nei<br />

termini prescritti.<br />

N.B.: sono esentati da tale denuncia gli<br />

impianti termici civili esistenti, per i quali<br />

sia stata presentata la domanda di installazione,<br />

trasformazione o ampliamento<br />

corredata da progetto particolareggiato<br />

al Comando Provinciale dei Vigili<br />

del Fuoco (artt. 9 e 10 legge<br />

615/1966).<br />

Riportiamo sul retro di questa pagina<br />

il documento esplicativo per effettuare<br />

la denuncia. È da inviare a: PRO-<br />

VINCIA DI BRESCIA Settore Ambiente,<br />

Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia<br />

UOS Energia ed Impianti <strong>Termici</strong> Via<br />

Milano 13 25100 - Brescia.<br />

Per gli impianti localizzati IN COMUNE<br />

DI BRESCIA il documento è da inviare<br />

al Comune di Brescia, Ufficio Impianti<br />

<strong>Termici</strong> in Via Marconi 12 a Brescia.

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