Termici-Idraulici e Manutentori-Bruciatoristi - Confartigianato
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MASSIMA ATTENZIONE - OBBLIGO DI LEGGE<br />
D.Lgs. 152/06:<br />
Gestione nuovi<br />
adempimenti in materia<br />
di Impianti termici<br />
Scadenza del 28 aprile 2007<br />
Il decreto 152 individua alcuni nuovi<br />
adempimenti relativamente agli impianti<br />
termici civili (poiché anch'essi sono<br />
potenziali fonti di inquinamento atmosferico)<br />
aventi potenzialità termica<br />
nominale ricadente nell'intervallo che va<br />
dai 35 KW alle soglie indicate di seguito.<br />
Il campo di applicazione è costituito dagli<br />
impianti termici civili che si devono<br />
intendere come quelli la cui produzione<br />
di calore è destinata, anche in edifici ad<br />
uso non residenziale, al riscaldamento o<br />
alla climatizzazione degli ambienti o al<br />
riscaldamento di acqua per usi igienici e<br />
sanitari. Ciò significa, anche se non specificato<br />
esplicitamente nella norma, che<br />
se all'interno di un'azienda un impianto<br />
termico è destinato prevalentemente<br />
agli usi sopra descritti e solo per una piccola<br />
parte ad uso produttivo (ad esempio<br />
per il funzionamento di una macchina<br />
"a caldo"), esso rientra a pieno titolo<br />
nel campo di applicazione.<br />
Le soglie sopra richiamate, relative alle tipologie<br />
di impianti più diffuse, sono le<br />
seguenti:<br />
1. a) impianti di combustione, di potenza<br />
termica nominale inferiore a<br />
1.000 KW, alimentati a biomasse, a<br />
gasolio o a biodiesel;<br />
b) impianti di combustione, di potenza<br />
termica nominale inferiore a<br />
300 KW, alimentati a olio combustibile;<br />
c) impianti di combustione, di potenza<br />
termica nominale inferiore a<br />
3.000 KW, alimentati a metano o a<br />
GPL.<br />
Uno dei principali adempimenti (ce ne<br />
sono, a titolo di esempio, altri riguardanti<br />
i valori limite di emissione e l'abilitazione<br />
alla conduzione di impianti con<br />
potenzialità superiore a 0.232 MW (le<br />
vecchie 200.000 Kc/h) a natura delle<br />
emissioni e è previsto dall'articolo 284<br />
secondo il quale gli impianti termici citati<br />
devono essere denunciati all'autorità<br />
competente (le Province) mediante "il<br />
modulo di cui alla parte I, dell'allegato<br />
IX, alla parte quinta del D.Lgs.152/2006"<br />
con le seguenti scadenze:<br />
❚ per installazioni di nuovi impianti o<br />
modifiche, il comma 1 dell'articolo<br />
284 stabilisce che la denuncia debba<br />
essere trasmessa nei novanta giorni<br />
successivi all'intervento;<br />
❚ per impianti esistenti alla data di entrata<br />
in vigore del decreto 152 (28/04/<br />
2006), il comma 2 dell'articolo 284 stabilisce<br />
che la denuncia debba essere<br />
trasmessa all'autorità competente entro<br />
il 28 aprile 2007. Coloro che non<br />
hanno ancora inviato la denuncia del<br />
proprio impianto devono necessariamente<br />
provvedere nel breve periodo in<br />
quanto ancora per qualche mese non<br />
sono previste sanzioni, ma se non ci<br />
saranno proroghe, saranno certamente<br />
previste successivamente.<br />
Per installazioni di nuovi impianti o modifiche<br />
la denuncia deve essere redatta<br />
dall'installatore e messa da costui a disposizione<br />
del soggetto tenuto alla trasmissione,<br />
ovvero il responsabile dell'esercizio<br />
e della manutenzione dell'impianto;<br />
nel caso di impianti termici individuali,<br />
se il responsabile dell'esercizio e<br />
della manutenzione non è il proprietario<br />
o il possessore o un loro delegato, la denuncia<br />
è trasmessa dal proprietario o,<br />
dove diverso, dal possessore ed è messa<br />
da costui a disposizione del responsabile<br />
dell'esercizio e della manutenzione.<br />
Per impianti esistenti la denuncia viene<br />
redatta dal responsabile dell'esercizio e<br />
della manutenzione dell'impianto mediante<br />
il solito modulo ed accompagnata<br />
dai documenti allegati al libretto di<br />
centrale.<br />
La denuncia è trasmessa dal responsabile<br />
dell'esercizio e della manutenzione<br />
dell'impianto; nel caso di impianti termici<br />
individuali, se il responsabile dell'esercizio<br />
e della manutenzione non è il<br />
proprietario o il possessore o un loro de-<br />
BRESCIA ARTIGIANA/4<br />
Gli impianti termici civili<br />
legato, la denuncia è messa a disposizione<br />
del proprietario o, dove diverso,<br />
del possessore, il quale provvede alla<br />
trasmissione. Tale adempimento non si<br />
applica agli impianti termici civili per cui<br />
è stata espletata la procedura prevista<br />
dagli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio<br />
1966, n. 615 (che prevedeva la richiesta<br />
di approvazione dei progetti di impianti<br />
termici ai Comandi dei Vigili del fuoco).<br />
Le sanzioni previste per la violazione di<br />
quanto previsto dall'articolo 284 vanno<br />
da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 e riguardano,<br />
per i nuovi impianti o modificati,<br />
l'installatore che, in occasione dell'installazione<br />
o della modifica di un impianto<br />
termico civile, non redige la denuncia<br />
o redige una denuncia incompleta<br />
e il soggetto tenuto alla trasmissione<br />
di tale denuncia che, ricevuta la<br />
stessa, non la trasmette all'autorità competente<br />
nei termini prescritti.<br />
Con la medesima sanzione è punito il<br />
responsabile dell'esercizio e della manutenzione<br />
dell'impianto esistente che<br />
non redige la denuncia di cui all'articolo<br />
284 o redige una denuncia incompleta e<br />
il soggetto tenuto alla trasmissione di tale<br />
denuncia che, ricevuta la stessa, non<br />
la trasmette all'autorità competente nei<br />
termini prescritti.<br />
N.B.: sono esentati da tale denuncia gli<br />
impianti termici civili esistenti, per i quali<br />
sia stata presentata la domanda di installazione,<br />
trasformazione o ampliamento<br />
corredata da progetto particolareggiato<br />
al Comando Provinciale dei Vigili<br />
del Fuoco (artt. 9 e 10 legge<br />
615/1966).<br />
Riportiamo sul retro di questa pagina<br />
il documento esplicativo per effettuare<br />
la denuncia. È da inviare a: PRO-<br />
VINCIA DI BRESCIA Settore Ambiente,<br />
Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia<br />
UOS Energia ed Impianti <strong>Termici</strong> Via<br />
Milano 13 25100 - Brescia.<br />
Per gli impianti localizzati IN COMUNE<br />
DI BRESCIA il documento è da inviare<br />
al Comune di Brescia, Ufficio Impianti<br />
<strong>Termici</strong> in Via Marconi 12 a Brescia.