Maria Rosaria Marella I diritti civili fra laicità e giustizia sociale
Maria Rosaria Marella I diritti civili fra laicità e giustizia sociale
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<strong>Maria</strong> <strong>Rosaria</strong> <strong>Marella</strong><br />
I <strong>diritti</strong> <strong>civili</strong> <strong>fra</strong> <strong>laicità</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong><br />
SOMMARIO: 1. Principi per una teoria critica dei <strong>diritti</strong>. - 2. Il tramonto dei <strong>diritti</strong>?<br />
- 3. La dimensione biopolitica e distributiva dei <strong>diritti</strong> della persona. -<br />
3.1. La stagione dell'autodeterminazione. - 3.2. L'esplosione della dignità umana.<br />
- 3.3. Fra <strong>diritti</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>. - 3.3.1. La posta in gioco. - 3.3.2. L'impatto<br />
simbolico.<br />
1. PRINCIPI PER UNA TEORIA CRITICA DEI DIRITTI<br />
I <strong>civili</strong>sti in Italia, tendenzialmente, hanno cessato di occuparsi di teoria<br />
generale del diritto da qualche decennio, considerando il concettualismo<br />
proprio della teoria generale quasi un sinonimo di conservatorismo. Abbandonata<br />
la dogmatica, la nuova attitudine antiformalista si risolve per lo<br />
più nell' attenzione per il diritto c.d. vivente ovvero nella risistemazione di<br />
settori sempre più ristretti del diritto privato, alla luce delle novità introdotte<br />
dal diritto comunitario. I maggiori sforzi teorici del momento richiamano<br />
un approccio vagamente funzionalista, o tutt' al più si rifanno a<br />
quei movimenti d' oltreoceano noti come "law & ..." (Law and Economics,<br />
Law and Literature, Law and Art, ecc.] che valutano le regole giuridiche<br />
sulla base di un' external critique, facendo ricorso a categorie proprie di altre<br />
discipline: l'efficienza economica, un paradigma estetico, la coerenza di<br />
una narrative rispetto al genere letterario di riferimento, ecc. Di qui il richiamo<br />
diffuso all'antiformalismo, alla funzione creatrice di diritto della<br />
giurisprudenza; e di qui anche la critica che di questa "resa" ha fatto puntualmente<br />
Davide Messinetti 1.<br />
l D. Messinetti, Ritornare a Parmenide? È consigliabile, piuttosto, ripartire dalle «Institutiones»,<br />
in Riu. crit. dir. priu., 2000, 395.
46 <strong>Maria</strong> Rosario <strong>Marella</strong><br />
Altre voci - <strong>fra</strong> queste Mario Barcellona 2 - ricordano come il formalismo<br />
non sia solo devozione ad un concettualismo esasperato, coltivato per<br />
mantenere integro il potere della casta dei giuristi, ma debba essere inteso<br />
anche come sinonimo di certezza del diritto, dei valori, della democrazia:<br />
non a caso i redattori del codice civile del 1942 coltivarono con rigore le<br />
categorie concettuali <strong>civili</strong>stiche proprio nell'intento di porre un argine<br />
all'odiosa ideologia fascista 3.<br />
Ora il senso attuale di un' analisi formale delle categorie giuridiche, da<br />
cui muovere per una critica dall'interno del diritto stesso si recupera appieno<br />
nel metodo di Luigi Ferrajoli".<br />
La teoria del diritto che Ferrajoli costruisce ha ad oggetto, nelle sue varie<br />
articolazioni, il diritto positivo degli ordinamenti moderni e di essi mira<br />
a cogliere la divaricazione che sussiste tra principi e prassi applicativa. Lo<br />
scopo dei Principia Iuris è quindi chiaramente propositivo e critico: si vuole<br />
offrire un nuovo inquadramento del paradigma teorico delle odierne<br />
democrazie costituzionali, che oggi versano in una condizione di crisi profonda.<br />
Questo intento viene perseguito attraverso un metodo definito "assiomatico":<br />
Ferrajoli si propone cioè di rifondare l'intero linguaggio giuridico<br />
teorico attraverso una ridefinizione di tutti i suoi termini e la dimostrazione<br />
di tutti i suoi asserti '. La metodologia seguita, però, non preclude<br />
all'autore di conservare un'impostazione di tipo pragmatico, volta a<br />
considerare le implicazioni ideologiche, i condizionamenti storici propri<br />
degli asserti teorici, così da metterne in evidenza il ruolo critico e progettuale<br />
6. La teoria del diritto di Ferrajoli infatti si inserisce in un "modello<br />
integrato" di scienza giuridica, secondo cui i concetti e gli asserti debbono<br />
essere letti e interpretati attraverso due tipi di discorsi: il primo è costituito<br />
2 M. Barcellona, La scienza giuridica italiana e zl nzarxismo, prima e dopo l'ìuso alternativo"<br />
del diritto, in Rio. crit. dir. priu., 2000, 715.<br />
; S. Rodotà, Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile, in Riu. dir. comm., 1967,<br />
1,83; Id., Quarant'anni dopo, in Riu. crit. dir. priu., 2009,171.<br />
" L. Ferrajoli, Principia luris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto,<br />
Roma-Bari, Laterza, 2007. Questo è il primo dei tre volumi in cui l'A. sviluppa la sua riflessione.<br />
Gli altri due si intitolano rispettivamente: Principia luris. Teoria del diritto e della<br />
democrazia. 2. La democrazia costituzionale e Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia.<br />
3. La sintassi del diritto.<br />
5 L. Ferrajoli, Principia luris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto,<br />
cit., V.<br />
(,Quella appena descritta è la "pragmatica", la quale, insieme alla semantica ed alla sintattica,<br />
forma l'introduzione al primo volume dell'opera di Ferrajoli. Cfr. L. Ferrajoli, Principia<br />
Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto, cit., V-VI.
I<br />
j<br />
I <strong>diritti</strong> ciuili<strong>fra</strong> <strong>laicità</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 47<br />
dalla dogmatica giuridica, che ha come campo d'indagine le norme vigenti<br />
poste dal legislatore; il secondo discorso è rappresentato dalla sociologia<br />
del diritto, che invece si concentra sui comportamenti umani /. Ecco che<br />
allora queste due impostazioni fondamentali, vale a dire, il piano normativistico<br />
della dogmatica e quello realistico proprio della sociologia del diritto,<br />
lungi dall'essere contrapposte, debbono essere entrambe impiegate nello<br />
studio del fenomeno giuridico. Secondo Ferrajoli, nell'ambito dei moderni<br />
stati costituzionali di diritto non basta un approccio puramente<br />
normativistico o un approccio esclusivamente realistico, in quanto entrambi<br />
restituiscono una visione parziale del dinamica giuridica, la quale viene<br />
ridotta alla sola norma, per l'impostazione dogmatica, o al solo dato effettivo,<br />
per l'approccio realistico.<br />
Entrambi questi ordini discorsivi servono a Ferrajoli per costruire una<br />
teoria del diritto definita come "garantista", incentrata, cioè, sulle tecniche<br />
idonee ad assicurare la tutela effettiva dei <strong>diritti</strong> fondamentali, visti come<br />
condizioni giuridiche della democrazia stessa 0. Da questo punto di vista,<br />
benché le Costituzioni moderne largheggino nel promettere <strong>diritti</strong>, queste<br />
promesse possono dirsi serie solo se accompagnate o seguite dall'individuazione<br />
dei correlativi doveri e dei soggetti che ne sono imputati, siano<br />
essi soggetti pubblici o privati. Nella pratica, la previsione di <strong>diritti</strong> fondamentali,<br />
che concretano altrettante aspettative dei singoli nei confronti dei<br />
pubblici poteri, rimane largamente ineffettiva, proprio perché non vengono<br />
specificati l'obbligo o il divieto che tali <strong>diritti</strong> fanno sorgere in capo alla<br />
compagine pubblica. Questa mancanza di correlazione tra aspettative e<br />
imperativi è, secondo Ferrajoli, "il problema centrale del diritto e, in particolare,<br />
delle democrazie costituzionali" 9. Un problema che peraltro non<br />
possiamo non porci oggi con riguardo allo scenario europeo, in particolare<br />
dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e l'efficacia giuridicamente<br />
vincolante acquistata dalla Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali dell'Unione Europea.<br />
Ma su questo punto mi riservo di tornare dopo.<br />
Mi importa sin da ora, invece, sottolineare l'importanza della teoria di<br />
Ferrajoli ai fini di un' analisi integrata (per dirla con l'Autore) dei <strong>diritti</strong> della<br />
persona, secondo la definizione più propriamente <strong>civili</strong>stica della mate-<br />
; Cfr. L. Ferraioli, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto,<br />
cit., 8-11.<br />
N Cfr. L. Ferraioli, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto,<br />
cit., 32 e, più diffusamente, 196.<br />
'i Cfr. L. Ferraioli, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teana del diritto,<br />
cit., 194.
48 <strong>Maria</strong> <strong>Rosaria</strong> <strong>Marella</strong><br />
ria, oggi peraltro tendente a sfumare nella più ampia nozione costituzionalistica<br />
di <strong>diritti</strong> fondamentali ". Ritengo infatti necessario adottare un approccio<br />
critico ai <strong>diritti</strong> della persona in grado di spostare l'analisi oltre la<br />
distinzione pubblicistica e politologica <strong>fra</strong> <strong>diritti</strong> <strong>civili</strong> e <strong>diritti</strong> sociali II per<br />
collocare il tema dei <strong>diritti</strong> della persona nel quadro della <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>.<br />
Ciò comporta ovviamente cogliere la dimensione politica dei <strong>diritti</strong> e svelare<br />
il carattere politico delle operazioni compiute dai giuristi.<br />
Secondo Ferrajoli, è una mera illusione credere che il diritto possa essere<br />
studiato con atteggiamento scientista come fosse un oggetto naturale,<br />
sganciato dalla politica e dalla riflessione teorica 12. Il diritto è "un mondo<br />
di segni e di significati", una pratica discorsiva. Si deve pertanto riconoscere<br />
il ruolo performatiuo della cultura giuridica nei confronti del diritto medesimo:<br />
il giurista non è un semplice spettatore, egli fa parte dell'universo<br />
che descrive e contribuisce a produrlo con le sue stesse teorie. Nessun atteggiamento<br />
avalutativo o meramente descrittivo è allora credibile. Questa<br />
prospettiva va tenuta presente nel considerare la critica che Ferrajoli muove<br />
al sistema attuale allorché denuncia la mancanza di corrispettività tra<br />
l'attribuzione di un diritto fondamentale ad un soggetto (un' aspettativa,<br />
nel suo linguaggio) e la previsione di un obbligo o di un divieto corrispondenti<br />
in capo ad un altro soggetto (pubblico, di solito). La struttura binaria<br />
del ragionamento da lui seguito permette del resto di accostare questa sua<br />
riflessione a quella di Wesley Hohfeld, figura di primo piano nella genealogia<br />
del realismo giuridico americano l', che già agli inizi del secolo scorso<br />
io Per una definizione cfr. L. Ferraioli, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia<br />
1. Teoria del diritto, cit., 725.<br />
Il Cfr. L. Ferraioli, Principia l uris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto,<br />
cit., 746-747. È necessario precisare fin d'ora che nel presente scritto l'espressione<br />
"<strong>diritti</strong> <strong>civili</strong>" comprende la gran parte dei <strong>diritti</strong> umani, come i <strong>diritti</strong> di libertà e di immunità,<br />
secondo il significato "ampio" e consueto che questa formula ha assunto. Da essa<br />
sono esclusi - in base alla distinzione accennata nel testo - solo i <strong>diritti</strong> sociali. Ferrajoli,<br />
invece, sembra fare propria una nozione più ristretta di "<strong>diritti</strong> <strong>civili</strong>" che comprende i <strong>diritti</strong>-potere<br />
in cui si esprime l'autonomia privata delle persone come, ad esempio, la potestà<br />
negoziale, la libertà contrattuale, la libertà di scegliere e cambiare lavoro, la libertà imprenditoriale,<br />
ecc. Vi rientrano, inoltre, "tutte le potestà di autodeterminazione personale,<br />
come quella di contrarre matrimonio, di chiedere e ottenere adozioni, di dettare testamenti,<br />
di elargire donazioni e simili". Cfr. L. Ferraioli, Principia luris. Teoria del diritto e della<br />
democrazia 1. Teoria del diritto, cit., 741. Secondo Ferrajoli, quindi, a contrapporsi ai <strong>diritti</strong><br />
sociali sono i <strong>diritti</strong> individuali. Su questa distinzione cfr. in<strong>fra</strong> il testo.<br />
12 Cfr. L. Ferrajoli, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto,<br />
cit., 38.<br />
I) W. Hohfeld, Some Fundamental Legai Conceptions as Applted in [udicial Reasoning,
I <strong>diritti</strong> auili<strong>fra</strong> <strong>laicità</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 49<br />
pone le basi per quella che sarà la critica ai <strong>diritti</strong> sviluppata dalla sinistra<br />
giuridica americana a partire dagli anni '70. Tanto Hohfeld quanto Ferrajoli<br />
offrono un' analisi realista muovendosi all'interno della dimensione<br />
formalizzata propria del diritto. Tanto Hohfeld quanto Ferrajoli sostengono<br />
che dietro le categorie nominali ci sono operazioni dei giuristi; per Hohfeld,<br />
in particolare, il termine diritto irigbt) può essere utilizzato per descrivere<br />
l'interesse giuridico di un soggetto solo quando su di un altro soggetto<br />
sia stato posto un correlativo dovere (duty); ne consegue che nel momento<br />
in cui si conferisce un diritto ad una persona, ciò equivale a negarlo<br />
ad un' altra. In altre parole, il meccanismo generale di inclusione/esclusione<br />
che il riconoscimento di un diritto ad un gruppo di soggetti produce all'interno<br />
della società (ad es. il riconoscimento della capacità matrimoniale ai<br />
transessuali dà loro accesso all'istituzione famiglia, includendoli nello stesso<br />
gruppo in cui sono le persone eterosessuali ed escludendone, nel contempo,<br />
gli omosessuali) è inerente alla struttura del diritto soggettivo stesso,<br />
a quel suo carattere di fascio di situazioni attive e passive che necessariamente<br />
implica una relazione, un rapporto giuridico <strong>fra</strong> due soggettività<br />
(<strong>fra</strong> chi quel diritto esercita e colui su cui incombe il dovere corrispondente,<br />
ad esempio). Ma c'è di più. La struttura relazionale del diritto soggettivo<br />
porta Hohfeld a risolvere in un bundle 0/ rigbts quel diritto di proprietà<br />
[4 che la concezione liberale classica voleva unitario e compatto, in quanto<br />
fondamento proprio della libertà individuale nel quadro di una rigida<br />
contrapposizione <strong>fra</strong> Stato e sfera privata. La scomposizione del diritto di<br />
proprietà in un fascio di relazioni giuridiche pone invece le premesse per la<br />
sua funzionalizzazione rispetto all'interesse generale, come già emerge peraltro<br />
nella nozione di proprietà adottata dal codice civile italiano del<br />
1942, che include nel contenuto del diritto anche limiti e obblighi (art. 832<br />
c.c.). Ancora, la teoria di Hohfeld svela il carattere pervasivo del diritto rivelando<br />
la sostanza autenticamente giuridica e perciò disciplinare della<br />
scelta di non normare una data situazione, laddove chiarisce ad esempio<br />
che al difetto di titolarità di un diritto in capo ad un soggetto corrisponde<br />
la situazione di privilegio del soggetto opposto.<br />
Nel suo complesso quest'approccio rivela non soltanto che il riconoscimento<br />
di un diritto ha fondamentalmente un carattere declamatorio, ineffettivo<br />
(o non garantista) ove manchi la necessaria corrispondenza tra la<br />
in 23 Yale 1.], (1913), 16, ripubblicato in D. Kennedy-W.W. Fisher (eds.), The Canon of<br />
American Legal Thought, Princeton and Oxford, Oxford University Press, 2006, 55 ss.<br />
l. Alla coppia di correlativi "right - duty" si lega, con specifico riferimento al diritto di<br />
proprietà, la coppia "privilege - no right". Cfr. ancora W. Hohfeld, Some Fzmdamental<br />
Legal Conceptions as ApplZed In [udicial Reasoning, cit., 63.
50 <strong>Maria</strong> Resana <strong>Marella</strong><br />
previsione del diritto e 1'attribuzione di un correlativo dovere, ma più in<br />
generale aiuta a comprendere la struttura formale della complessa trama di<br />
scelte di policy che sempre connotano la dinamica giuridica 15.<br />
Nelle pagine che seguono muovo da: questa premessa per tentare di coniugare<br />
il tema dei <strong>diritti</strong> <strong>civili</strong> col problema della <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>, evidenziando<br />
i profili redistributivi che si legano ai primi e di converso gli effetti<br />
che un dato assetto distributivo produce sulla loro effettività.<br />
2. IL TRAMONTO DEI DIRITTI?<br />
La debolezza del garantismo costituisce per Ferrajoli il problema delle<br />
democrazie costituzionali 16 e certamente un tratto caratteristico della situazione<br />
italiana attuale. In un passato ancora recente l'attenzione è stata soprattutto<br />
attratta dal problema della <strong>laicità</strong> del diritto dello Stato e dalla<br />
conseguente situazione di 'sofferenza' in cui si riteneva versassero i <strong>diritti</strong><br />
<strong>civili</strong>.<br />
Prima della crisi capitalistica attuale, lo scenario politico italiano era tale<br />
da indurre la convinzione che i <strong>diritti</strong> <strong>civili</strong> fossero spariti dall' agenda del<br />
paese. Sembravano, ed erano, infatti, scomparsi - come rimossi - dall'agenda<br />
delle maggioranze di governo che si sono succedute alla guida del paese<br />
nell'ultimo decennio. La questione dei <strong>diritti</strong> non sembrava in Italia né importante<br />
né urgente, in effetti, neppure ai governi di centro-sinistra, che<br />
1'avevano consapevolmente obliterata in nome della ricerca di un equilibrio<br />
politico con la componente cattolica della maggioranza. La questione delle<br />
unioni <strong>civili</strong>, la brutalità della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita,<br />
per limitarsi ad un paio di esempi, restavano così un problema assillante<br />
nella vita di molte persone e nella coscienza civile del paese, ma la po-<br />
" Con specifico riferimento ad Hohfeld, cfr. D. Kennedy-W.W. Fisher (eds.), The Canon<br />
01American Legal Thought, cit., 50.<br />
16 Cfr. L. Ferrajoli, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto,<br />
cit., 196. Per l'A., garantismo designa "l'insieme dei limiti e dei vincoli imposti a tutti<br />
i poteri - pubblici e privati, politici ed economici, di livello statale e di livello internazionale<br />
- onde tutelare tramite la loro soggezione alla legge e specificamente ai <strong>diritti</strong> fondamentali<br />
in essa stabiliti, così le sfere private contro i poteri pubblici, come la sfera pubblica<br />
contro i poteri privati.". Particolarmente debole, secondo Ferrajoli, è oggi il garantismo<br />
<strong>sociale</strong>, definito come "l'insieme delle garanzie, tutt'ora assai carenti o imperfette, volte a<br />
soddisfare i <strong>diritti</strong> sociali, come i <strong>diritti</strong> al lavoro e del lavoro, i <strong>diritti</strong> alla salute, alla sussistenza'<br />
all'istruzione e simili".
I <strong>diritti</strong> aoili<strong>fra</strong> <strong>laicità</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 51<br />
litica ne rinviava la soluzione sine die. Le maggioranze di centro-destra, a<br />
loro volta, ne avevano fatto esplicitamente la posta di uno scambio con la<br />
Chiesa cattolica, che chiedeva il sacrificio dei <strong>diritti</strong> (in particolare dell' autodeterminazione<br />
nelle scelte individuali relative al corpo, alla sessualità, alla<br />
vita, alla morte) in cambio del proprio appoggio politico.<br />
È normale che, all'esito dell' ideologizzazione cui questi temi sono stati<br />
sottoposti, le scelte politiche compiute ci restituiscano l'immagine di un<br />
diritto statuale caratterizzato da un evidente deficit di <strong>laicità</strong>. Questo è stato<br />
il problema avvertito come cruciale in tempi recenti in Italia. Tuttavia la<br />
questione dei <strong>diritti</strong> è assai complessa e non può esaurirsi nell' appello alla<br />
<strong>laicità</strong> dello Stato. Come avvertiva già in quella fase Rodotà 17, la (difesa<br />
della) democrazia impone di non scindere la tutela dei <strong>diritti</strong> e delle libertà<br />
dallo sfondo <strong>sociale</strong> complessivo in cui essi si proiettano: è violenza sulle<br />
donne non solo quella degli stupri e dei femminicidi, ma anche quella perpetrata<br />
dallo Stato attraverso le maglie proibizioniste della legge sulla procreazione<br />
assistita, ove si rinnova una "considerazione del corpo della donna<br />
come 'luogo pubblico' sul quale i legislatori possono impunemente intervenire";<br />
c'è però altrettanta violenza nelle ruspe che buttano giù le baracche<br />
dei migranti nelle periferie, nell'''azzeramento della cittadinanza" di<br />
coloro i quali vedono la propria "umanità negata in radice" dalla marginalità<br />
<strong>sociale</strong>, dalle condizioni 'inumane' in cui sono costretti a vivere.<br />
C'è dunque un problema di <strong>laicità</strong> del diritto dello Stato secolarizzato,<br />
che riguarda le libertà e i <strong>diritti</strong> <strong>civili</strong> di tutte e tutti, ma è un errore farne<br />
un' agenda a sé, ignorando le condizioni materiali di vita delle persone.<br />
L'uguaglianza sostanziale e la <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> non si debbono mai dare per<br />
scontate e mai possono essere lasciate in secondo piano. La crisi capitalistica<br />
globale poi sopraggiunta ha riportato drammaticamente il tema in primo<br />
plano.<br />
Con la crisi, lo scenario nazionale è divenuto indubbiamente più problematico<br />
a causa di una vera e propria compressione, anche sul piano<br />
formale, dei <strong>diritti</strong> <strong>civili</strong> e dei <strong>diritti</strong> sociali. Dopo la legge n. 40/2004, variamente<br />
emendata da corte costituzionale 18 e <strong>giustizia</strong> amministrativa 19, gli<br />
attacchi all'autodeterminazione delle donne e degli uomini non si attenuano:<br />
dalle proposte di legge regionale come quella presentata da Olimpia<br />
17 S. Rodotà, Se la violenza sulle donne viene dalla legge, "La Repubblica", giovedì 6 dicembre<br />
2007.<br />
tx Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151, in Foro it., 2009,9,1,2301.<br />
lO T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, sento 21 gennaio 2008, n. 398, in Foro it., 2008, 6,<br />
3,312.
52 Marz'a <strong>Rosaria</strong> <strong>Marella</strong><br />
Tarzia sul riordino dei consultori nel Lazio 11) al disegno di legge sulle direttive<br />
anticipate di trattamento terapeutico già approvato in Senato 21 e<br />
all'esame in commissione alla Camera (il c.d. testamento biologico), i tentativi<br />
di ridurre sul piano formale e sostanziale lo spazio già precedentemente<br />
riconosciuto dalle leggi ordinarie e dalla giurisprudenza costituzionale<br />
alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte relative alla<br />
procreazione, la sessualità, la salute, il fine vita, proseguono. Sul versante<br />
dei <strong>diritti</strong> sociali il problema non è più solo quello dell'ineffettività ovvero<br />
della debolezza di ciò che Ferrajoli chiama garantismo <strong>sociale</strong>. Diritti sociali<br />
conquistati negli anni Sessanta e divenuti parte costitutiva del sistema<br />
democratico italiano, come i <strong>diritti</strong> del lavoro 11 o il diritto allo studio 23, sono<br />
stati gravemente ridotti o compromessi da recentissime leggi dello Stato.<br />
Siamo dunque in una fase nuova, in cui al problema della garanzia dei<br />
<strong>diritti</strong> giustamente segnalato da Ferrajoli si aggiunge quello di un' autentica<br />
compressione degli stessi.<br />
Ora l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona proietta il discorso dei<br />
<strong>diritti</strong> in una dimensione necessariamente europea. Ma l'inconsistenza di<br />
un sistema di ioelfare proprio dell'Unione europea, i timidi passi sinora<br />
compiuti nel senso dell'individuazione di un diritto pubblico europeo<br />
dell' economia (che dovrebbe riguardare ad es. la regolamentazione europea<br />
della gestione ed erogazione dei servizi pubblici essenziali) non consentono<br />
di articolare un discorso che investa in pieno i <strong>diritti</strong> sociali. Per<br />
i <strong>diritti</strong> di libertà, per i <strong>diritti</strong> c.d. <strong>civili</strong>, la questione è senz' altro diversa.<br />
Il valore giuridico pieno che ha di recente acquisito la Carta di Nizza dovrebbe<br />
rassicurarci circa la tenuta dei <strong>diritti</strong> fondamentali nel nostro pae-<br />
'" Regione Lazio, Proposta di legge n. 21 del 26 maggio 2010. Per un commento si consenta<br />
il rinvio a <strong>Maria</strong> <strong>Rosaria</strong> <strong>Marella</strong>, Lano, la Regione Etica, 11Paese delle donne online,<br />
http.//www.womenewsnet/spz'p3/spz'p.php?auteur2137, (consultato il giorno 8.02.2011).<br />
21 Disegno di legge "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, consenso informato<br />
e direttive anticipate di trattamento", C. 2350 testo base unificato approvato dal Senato.<br />
22 V. il c.d. Collegato Lavoro: legge 4 novembre 2010, n. 183, "Deleghe al Governo in<br />
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di<br />
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato,<br />
di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni<br />
in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale<br />
del 9 novembre 2010, n. 262.<br />
'i L'art. 4 della legge 23 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione'<br />
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per<br />
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" istituisce il fondo per il merito<br />
ma non prevede alcuna forma di sostegno specifica per gli studenti meritevoli e bisognosi,<br />
secondo il dettato costituzionale.
I <strong>diritti</strong> Civili<strong>fra</strong> <strong>laicità</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 53<br />
se. La Carta afferma con nettezza la centralità della persona rispetto all'azione<br />
dell'Unione Europea, articolandone la tutela anche rispetto ad<br />
un orizzonte, quello della innovazione scientifica e tecnologica, che le costituzioni<br />
del dopoguerra ignorano 24. Personalmente ho sempre ritenuto,<br />
anche prima della promulgazione del trattato di Lisbona, considerata la<br />
rilevanza politica comunque riconosciuta alla Carta dalle corti nazionali e<br />
dalle istituzioni UE, nonché il ruolo ormai consolidato della CEDU ed il<br />
prestigio della Corte di Strasburgo, che l'Europa dovesse funzionare e<br />
avrebbe funzionato per noi italiane come baluardo contro i pericoli di arretramento<br />
derivanti da quell' endemico deficit di <strong>laicità</strong> di cui si diceva<br />
prima. Purtroppo devo costatare che non è stato così. Le battute finali<br />
della vicenda Englaro, con il conflitto di attribuzione sollevato da Camera<br />
e Senato contro la Suprema Corte 25 e l'interferenza della Regione<br />
Lombardia nell' esecuzione della sentenza definitiva da parte dei sanitari<br />
26, mostrano quale pervicacia l'apparato statale possa mettere in campo<br />
nell'invadere la sfera privata individuale in nome di una morale di parte,<br />
che lo stesso diritto nazionale non rispecchia. E quanto debole sia il ruolo<br />
di limite giocato in questi casi dai principi costituzionali dell'Europa.<br />
Osservazioni analoghe suscita il progetto messo in opera in alcune regioni,<br />
<strong>fra</strong> cui il Lazio, per imporre stili di vita e coartare le scelte procreative<br />
e sessuali delle donne attraverso il riassetto e i modi di erogazione dei<br />
servizi sociali di competenza locale 27.<br />
3. LA DIMENSIONE BIOPOLITICA E DISTRIBUTN A DEI DIRITTI DELLA PERSONA<br />
La brutalità di questi tentativi di volgere in senso confessionale il diritto<br />
dello Stato, magari attraverso norme regionali, non deve far perdere di vista<br />
l'orizzonte in cui tutto questo accade.<br />
In primo luogo, i rapporti <strong>fra</strong> diritto e religione sono molto più complessi<br />
e in qualche modo sotterranei di quanto non dia ad intendere la grossolanità<br />
di una legge come la n. 40 del 2004 ed i suoi omologhi. Sia a livello nazionale<br />
che sul piano transnazionale, la lettura laica dei <strong>diritti</strong> e delle carte che tali<br />
<strong>diritti</strong> garantiscono costituisce il necessario terreno di confronto, la <strong>laicità</strong><br />
'4 Cfr. S. Rodotà, Perché laico, Roma-Bari, Laterza, 2009, 186.<br />
" Conflitto respinto dalla Consulta con ordinanza 8 ottobre 2008, n. 334.<br />
2h T.A.R. Lombardia, sez. di Milano, 26 gennaio 2009.<br />
27 V. supra nota 20.
54 <strong>Maria</strong> <strong>Rosaria</strong> <strong>Marella</strong><br />
ponendosi come connotato non di una sola parte, ma della democrazia stessa<br />
28. All'interno di questo quadro però - e al di là della proclamata autonomia<br />
del diritto occidentale moderno rispetto alla religione, come al di là del<br />
modello di Stato secolarizzato 29 che sia assunto di volta in volta da un ordinamento<br />
costituzionale - valori religiosi sono comunque presenti nella tradizione<br />
culturale europea e inevitabilmente vengono fatti propri dal diritto<br />
(secolare) attraverso, ad esempio, le clausole dell'ordine pubblico e del buon<br />
costume ,0. Si pensi alla sanzione dello scambio di sesso contro danaro prevista<br />
nella gran parte degli ordinamenti europei (nel nostro dall'art. 2035 c.c.),<br />
dove trova certa espressione un valore religioso (sebbene il principio possa<br />
leggersi pure alla luce dell'idea kantiana secondo cui la persona umana non è<br />
mai mezzo ma fine). Rispetto a questo, cattura ovviamente assai più l'attenzione<br />
la circostanza che una maggioranza parlamentare legiferi su materie<br />
sensibili come la sterilità e la procreazione adottando il punto di vista di una<br />
religione, ma di condizionamenti religiosi lo sviluppo del diritto occidentale<br />
moderno è senz' altro ricco 31.<br />
In secondo luogo, e soprattutto, è la dimensione biopolitica quella che<br />
contrassegna il processo di giuridificazione del corpo e la dialettica <strong>fra</strong> i <strong>diritti</strong><br />
e i valori che intorno ad esso si sviluppa ,2. Il potere mira a fabbricare<br />
Cfr. S. Rodotà, Perché laico, cito La <strong>laicità</strong> del diritto dello Stato dovrebbe essere garantita<br />
dalla consapevolezza - come si dice in Casey (Planned Parenthood of Soutbeastern<br />
Pennsylvania v, Casey 505 U. S. 833 (992) in tema di aborto) - che in una democrazia è<br />
compito della legislazione e della adjudication realizzata dalle corti garantire la libertà di<br />
ognuno e di tutti e non imporre un particolare codice morale, In uno scritto del 2007 Leopoldo<br />
Elia (Introduzione ai problemi della laiciià) ricordava come Aldo Moro dopo la sconfitta<br />
subita dalla DC con la vittoria del no nel referendum su divorzio avesse affermato che<br />
il cattolico non può pretendere di difendere la fede con le leggi, cioè a colpi di maggioranza<br />
parlamentare, ma semmai con la testimonianza quotidiana,<br />
2') E.W. Bockenfòrde, Lo stato secolarizzato nel suo rapporto con la religione, Relazione<br />
al Seminario su "Religione e Stato liberale: una prospettiva post-secolare", Roma 8 ottobre<br />
2007, consultabile all'indirizzo: http://www.astrid-online.it/Dosszer--L3/Bockenforde_·<br />
Roma Bottobreètnlr.pdf.; L. Violini, Bioetica e <strong>laicità</strong>, Relazione al Convegno AIC "Problemi<br />
pratici della <strong>laicità</strong> agli inizi del secolo XXI" - Napoli, 26 - 27 ottobre 2007, consultabile<br />
all'indirizzo: http://www.astrid-online.it/Dossier-- L3 / violini_lazàt-pdf<br />
lI! G. Alpa, Manuale di diritto privato, Padova, Cedam, 2009, 121-123; R. Sacco, Perché<br />
l'armato obbedisce all'inerme? Saggio sulla legittimazione del diritto e del potere, in Riu. dir,<br />
CIv, 1997, I, 1-18.<br />
'I Ad essi fa ampio riferimento, ad es., la Corte Suprema degli Stati Uniti nel celebre<br />
caso Roe v. Wade 410 U.S. 113 (973), commentando le ragioni della criminalizzaziorte<br />
dell'aborto in common law.<br />
'2 R. Esposito, Bios, Biopolitica e filosofia, Torino, Einaudi, 2004.
I <strong>diritti</strong> <strong>civili</strong>/m <strong>laicità</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 55<br />
"corpi docili" ma anche corpi "produttivi" da cui trarre utilità 33. Ecco<br />
dunque che il diritto incide sui corpi riproduttivi come sui corpi produttivi:<br />
definisce, limita, disciplina la struttura binaria della sessualità, l'appartenenza<br />
ai generi, le istituzioni che quei generi costruiscono e consolidano, la<br />
facoltà di procreare, il diritto alla vita, 1'autodeterminazione e le scelte di<br />
fine vita, tanto quanto i corpi al lavoro, siano essi immersi nelle relazioni di<br />
mercato ovvero definiti dalla fruizione di prestazioni pubbliche o da obblighi<br />
di prestazione nei confronti delle istituzioni pubbliche.<br />
La dimensione <strong>sociale</strong> è dunque inerente al discorso dei <strong>diritti</strong>: per il significato<br />
politico che essi di volta in volta rivestono, per i livelli di <strong>giustizia</strong><br />
<strong>sociale</strong> - dunque per 1'assetto distributivo generale - da cui sono condizionati<br />
e che contribuiscono a creare. La ricostruzione dominante, che in<br />
qualche modo la formalizzazione di Ferrajoli asseconda, tende invece a<br />
porre una netta distinzione tra <strong>diritti</strong> individuali e <strong>diritti</strong> sociali, vedendo<br />
solo in questi ultimi uno strumento per affrontare problemi di solidarietà<br />
<strong>sociale</strong>. In particolare, secondo Ferrajoli 34, i <strong>diritti</strong> individuali sono aspettative<br />
negative, volte a realizzare una "sicurezza negativa" cioè una protezione<br />
contro violenze, censure, impedimenti da parte di altri soggetti, di solito<br />
pubblici. Questi <strong>diritti</strong> garantiscono a tutti l'identità personale, assicurando<br />
così, contro il pericolo di discriminazioni, l'uguaglianza nel suo significato<br />
formale (art. 3, 1° comma, Cost.). I <strong>diritti</strong> sociali si concretano invece<br />
in aspettative positive, volte a realizzare una "sicurezza positiva", che cioè<br />
si attua grazie a prestazioni o servizi da parte di altri soggetti. Ora, sempre<br />
secondo la ricostruzione dominante, i (soli) <strong>diritti</strong> sociali assicurano la solidarietà,<br />
promuovendo livelli minimi di uguaglianza nel suo significato sostanziale<br />
(art. 3, 2° comma, Cost.) mediante la eliminazione o riduzione delle<br />
disuguaglianze sociali che attengono al reddito, alla salute, all'istruzione,<br />
ecc. Al contrario, mi propongo di dimostrare che anche il riconoscimento<br />
di <strong>diritti</strong> c.d. individuali, lungi dal rimanere confinato nella dimensione<br />
formale dell'uguaglianza, incide sulla realizzazione della <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>, a<br />
patto di mettere in esponente le condizioni materiali e socioeconomiche in<br />
cui tale riconoscimento avviene.<br />
Nelle brevi note che seguono intendo innanzitutto ripercorrere qualche<br />
passaggio essenziale del processo di giuridificazione del corpo e della sessualità<br />
- femminili, in primo luogo - per poi analizzare gli effetti distributivi<br />
che sono connessi al riconoscimento dei <strong>diritti</strong>.<br />
II M. Foucault, Sorvegliare e punire: la nascita della prigione, trad. it. Alcesti Tarchetti,<br />
Torino, Einaudi, 1993.<br />
;. Cfr. L. Ferrajoli, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto,<br />
cit., 746-747.<br />
3.
56 <strong>Maria</strong> Rosario <strong>Marella</strong><br />
3.1. La stagione dell) autodeterminazione<br />
La nascita del biopotere non è cosa recente, sebbene relativamente recente<br />
nella storia dell'umanità. Michel Foucault la colloca temporalmente<br />
nel contesto dello Stato moderno e delle politiche da esso adottate nel corso<br />
del Seicento. Il corpo e la sessualità si coniugano tuttavia alla costruzione<br />
giuridica della sfera privata come ambito distinto e contrapposto alla<br />
sfera di dominio del pubblico potere solo molto più tardi, negli anni sessanta<br />
del XX secolo, quando cioè abitudini sessuali e scelte procreative individuali<br />
divengono il nucleo costituzionale del diritto di privacy e prendono<br />
il posto della proprietà privata nel definire la dicotomia pubblico/privato<br />
propria dei regimi liberali.<br />
La libertà di autodeterminazione diviene allora centrale nella grammatica<br />
dei <strong>diritti</strong>, essendo individuata come baluardo contro le intromissioni<br />
dello Stato nella sfera privata dei cittadini. Nello Stato costituzionale pluralista<br />
la tutela della sfera privata, nella veste di constitutional privacy, viene<br />
giocata pertanto in funzione antimaggioritaria contro ogni tentativo di imposizione<br />
al singolo di valori fatti propri dalla legislazione statale, quand'anche<br />
condivisi dalla maggioranza dei cittadini.<br />
L'elaborazione dell' autodeterminazione in funzione countermajoritarian<br />
si deve essenzialmente alla giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati<br />
Uniti che con Griswold v. Connecticut (1965) \j inaugura la grande stagione<br />
della privacy"'. Com' è noto il diritto di privacy, che si assume garantito dal<br />
XIV Emendamento, individua nel corpo e nella sessualità il banco di prova<br />
della propria vocazione antiautoritaria: lungo questo percorso cadranno i<br />
divieti penali di far uso di contraccettivi, dentro il matrimonio, prima, fuori<br />
dal matrimonio, poi li, il divieto di abortire iS, il divieto di contrarre matrimonio<br />
con persona di altra razza 39. Ma come si è detto, l'autodetermi-<br />
" Griswold v. Connecticut, 381 D.S. 479 (1965). In Grisuiold, in particolare, è l'idea che<br />
lo Stato possa decidere al posto dell'individuo che i rapporti sessuali che intrattiene all'interno<br />
del matrimonio debbano avere esclusivamente scopo riproduttivo ad essere rifiutata<br />
con forza dalla corte, la quale, pertanto, giudica illegittimo il divieto, penalmente sanzionato,<br />
di far ricorso alla contraccezione per le coppie sposate<br />
li, Sulla rilevanza di questa vicenda nella costruzione del discorso giuridico intorno<br />
all'identità personale, cfr. da noi G. Marini, La giuridificazione della persona. Ideologie e<br />
tecniche nei <strong>diritti</strong> della personalità, in Riv. dir. civ., 2006, I, 359, spee. 370 ss.<br />
l7 Ezsenstad v. Baird 405 D.S. 438 (1972).<br />
"410 U.S. 113 (1973). Si veda anche il caso gemello Doe v. Bolton, 410 D.S. 179 (1973).<br />
,'(Loving v. Virgimà, 388 D.S. 1 (1967).
I <strong>diritti</strong> aoili<strong>fra</strong> laiciià e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 57<br />
nazione in tal modo declinata, lungi dal riguardare aspetti considerati marginali<br />
nella vita e nel diritto, perché 'intimi', acquista un ruolo centrale nella<br />
dottrina della Corte: per essa la privacy è penumbra, vive cioè nella penombra<br />
di tutti i <strong>diritti</strong> e le libertà garantiti dalla Costituzione americana,<br />
ne costituisce il presupposto necessario, poiché non si dà effettivo esercizio<br />
di un diritto se non è garantita la libertà di autodeterminazione. E questa<br />
autodeterminazione passa appunto per il corpo.<br />
Quest' evoluzione subirà poi una battuta d'arresto alquanto critica negli<br />
anni '80, in riferimento alla libertà di coltivare pratiche erotiche connesse<br />
all'orientamento sessuale 40, Tale scoglio sarà superato solo di recente, con<br />
una storica decisione che coniuga l'affermazione della libertà di autodeterminazione<br />
in materia sessuale al valore della dignità umana 41.<br />
Di qua dell' oceano, sviluppi analoghi hanno caratterizzato l'interpretazione<br />
dell' art, 8 CEDU nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti<br />
dell'Uomo 42, che, per questa via, è approdata alla tutela della libertà di autodeterminazione<br />
in tema di orientamento sessuale ben prima della Corte<br />
Suprema degli Stati Uniti 41, Più di recente, la Corte di Strasburgo ha coniato<br />
il concetto di autonomia personale, di cui la libertà sessuale sarebbe<br />
parte integrante: su questa base è stata affermata l'illegittimità dell'interferenza<br />
statale, e, segnatamente, dell'intervento del diritto penale, anche rispetto<br />
a pratiche sadomasochiste estreme e particolarmente cruente, purché<br />
poste in essere in privato e con il consenso della 'vittima' 44,<br />
Antonio Baldassarre, divenuto giudice della Corte costituzionale italiana<br />
dopo aver studiato l'elaborazione dottrinale della privacy ad opera della<br />
Corte Suprema statunitense, importa quello stesso modello con una serie<br />
di sentenze in cui si riproduce l'idea della penumbra ", Della constitutional<br />
'"Bowers v. Hardwick, 478 D.S. 186 (1986).<br />
~I Lawrence v. Texas, 539 D.S. 558 (2003), su cui v. da noi V. Barsotti, Privacy ed orientamento<br />
sessuale. Una storia americana, Torino, Giappichelli, 2005.<br />
12 Cfr. ancora G. Marini, La giuridificazione della persona, cito<br />
~l Dudgeon c. Regno Unito, decisione del 22 ottobre 1981, serie A n. 45,18, § 41.<br />
~I Corte Europea dei <strong>diritti</strong> dell'uomo, 17 febbraio 2005, KA. e A.D c. Belgio, di cui<br />
può leggersi il commento - decisamente critico, ancora una volta giocato sul rispetto della<br />
dignità umana - di M. Fabre-Magnan, Le sadism« n'est pus un droit de l'homme, in Dalloz,<br />
2005,2973.<br />
" Corte cost., 14 gennaio 1991, n. 13, in Foro it., 1991, 1,365; Corte cost., 19 dicembre<br />
1991, n. 467, in Gno: it., 1992,1,1,630; Corte cost., 22 giugno 1992, n. 290, in Foro it.,<br />
1992, I, 3226 con nota di Colaianni; Corte cost., 11 marzo 1993, n. 81, in Foro tt., 1993, I,<br />
2132; Corte cost., 28 luglio 1993, n. 343, in Giur. it., 1994, I, 176; Corte cost., 31 marzo<br />
1994, n. 108, in Ciur. it., 1994, I, 362.
58 <strong>Maria</strong> <strong>Rosaria</strong> <strong>Marella</strong><br />
privacy all'italiana non è altrettanto chiara, tuttavia, la vocazione antimaggioritaria:<br />
dalla giurisprudenza Baldassarre emerge piuttosto l'idea che<br />
l'autodeterminazione si nutra dell'insieme dei valori che sottendono la carta<br />
costituzionale e sia dunque tale da far emergere ciò che in essa è implicito.<br />
Ma altre voci in dottrina individuano più chiaramente nella privacy un<br />
argine contro l'imposizione di valori dominanti 46.<br />
3.2. L'esplosione della dignità umana<br />
Accanto a questi esiti, i progressi della biomedicina rinnovano l'interesse<br />
del diritto (e della biopclitica) per il corpo: si aprono nuove prospettive<br />
per la scienza, e nuove opportunità si presentano nella vita degli individui,<br />
com' è reso evidente dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita,<br />
ma anche dalla medicina genetica e dalle forme sempre più sofisticate<br />
di trapianto, fino all'orizzonte cyborg delle tecniche di interconnessione<br />
<strong>fra</strong> cervello umano e computer note come Brain Computer Interfacingo<br />
Semplificando, ciò ha un duplice effetto.<br />
Da una parte si manifestano nuove esigenze di disciplinamento di un<br />
corpo sempre più <strong>fra</strong>mmentato in organi, cellule, DNA, ma anche sempre<br />
più strategico per i poteri/ saperi 47.<br />
Dall' altra si offrono nuove occasioni di commodification di un corpo ora<br />
appetito sul mercato fin, e soprattutto, nelle sue parti più minute (geni) 4S.<br />
Nello scenario del neoliberismo globalizzato si tratta di due aspetti fortemente<br />
interdipendenti, poiché è lo stesso mercato - o il biocapitalismo,<br />
se si vuole - che ha interesse alla valorizzazione/sfruttamento del corpo a<br />
richiederne, per ciò stesso, un più capillare disciplinamento.<br />
La libertà di autodeterminazione può ora entrare in rotta di collisione<br />
con questa duplice esigenza. Ed è quindi guardata con sospetto. Un sospetto<br />
peraltro amplificato ex adverso dalle reazioni che la pervasività della<br />
mercatizzazione e contrattualizzazione della vita induce in chi ritiene che il<br />
,(,A. Cerri, voce Riservatezza (diritto alla). II. Diritto comparato e straniero, in Enc. giur.<br />
Treccanz, XXVII, Roma, 1991,3.<br />
S. Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, Feltrinelli 2009; T.<br />
Pitch, La società della prevenzione, Roma, Carocci 2006; sullo sfondo è ovviamente M.<br />
Foucault, Sorvegliare e punire: la nascita della prigione, cit.<br />
'S Da ultima, R. Rao, Genes and Spleens: Property, Contraci, or Privacy Rights in the<br />
Human Body>, in 35]. L. Med & Ethics 3712007, e più in generale M. Ertman-J. Williams o<br />
(eds.), Rethinking Commodzfication: Cases and Readings in Law and Culture, New York,<br />
New York University Press, 2005.
I <strong>diritti</strong> <strong>civili</strong> <strong>fra</strong> <strong>laicità</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 59<br />
diritto debba contrastare tutto questo in nome del valore persona, limitando,<br />
per cominciare, la libertà degli individui.<br />
Emerge ovunque in occidente il timore verso i pericoli del c.d. soggettivismo<br />
49. Contro la paventata tirannia del soggetto che in virtù dell' autodeterminazione<br />
può fare tutto ciò che si può fare del suo corpo, dei suoi<br />
gameti, della sua sessualità si erge un diverso principio giuridico, cardine<br />
di un nuovo umanesimo: il rispetto della dignità umana come valore universale,<br />
sancito in primo luogo dall'art. 1 della Costituzione di Bonn e da<br />
lì 'trapiantato' in numerose costituzioni recenti sino alla Carta di Nizza,<br />
che riprende in modo alquanto<br />
50<br />
Grundgeset: .<br />
fedele il modello della disposizione del<br />
Il ruolo che il principio ha giocato sin ora può essere sommariamente<br />
descritto ricordando i temi e i casi in cui è esso è intervenuto con effetti dirimenti<br />
- almeno sul piano retorico: a favore (Francia) 51 e contro (Germania)<br />
51 il diritto della donna ad interrompere la gravidanza; a supporto (Israele)<br />
53 ovvero come limite (Italia) 54 della libertà di opinione; a tutela dell'integrità<br />
dell' embrione e del diritto alla vita (Germania) 55; a fondamento<br />
del diritto al risarcimento dei danni per uirongful life (Francia) 56; a soste-<br />
1') Cfr. G. Resta, La disponibilità dei <strong>diritti</strong> fondamentali e i limiti della dignità (note a<br />
margine della Carta del <strong>diritti</strong>), in Riv. dir. civ, 2002, II, 801.<br />
oil Cfr. L. Ferrajoli, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto,<br />
cit., 791. L'A. sottolinea come "dignità" sia una parola proveniente dal linguaggio<br />
morale o etico-politico e che poi sia stata recepita dalle norme giuridiche in cui è prevista.<br />
Per una messa a punto critica del principio di dignità cfr. ora S. Rodotà, Antropologia dell'<br />
«homo dignus», in Riv. crit. dir. priv., n. 4/2010, 547 ss.<br />
51 Conseil Constitutionnel, Décision n. 2001-446 DC, 27 giugno 2001, Loi relative à<br />
l'interruption volontarie de grossesse et à la contraception.<br />
)2 BVerfG, 25 febbraio 1975, Neue [uristiscbe Wochenschrzft 1975,573; BVerfG, 28<br />
maggio 1993, Neue [uristiscbe Wochenschrzft 1993,1751.<br />
)l '[erusalem Commzmity' FuneralSociety v Lionel Aryeh Kestenbaum, CA 294/91,46 (2)<br />
PD 464 (Hebrew), citato in R. Brownsword, Freedom of Contraci, Human Rights and Human<br />
Dignzty, in D. Friedman-D. Barak-Erez (eds.), Human Rights in Private Law, Oxford,<br />
Hart Publishing, 2001, 181.<br />
o. Corte Cost., 17 luglio 2000, n 293, in Gzur. cost., 2000, 2239.<br />
)5 Embryonenschutzgesetz (ESchG), 13 dicembre 1990. Sull'uso della dignità nel dibattito<br />
tedesco in materia di bioetica cfr. E.W. Boekenfoerde, Menscbenuiùrde als normatives<br />
Prinzip, in] uristenZeitung, 2003, 809.<br />
Com de Cassation, Ass plén, 17 novembre 2000, BuI!. Civ. 2000, n. 9, 15. Sulla forza<br />
retorica illiberale della dignità utilizzata quale strumento per negare il c.d. diritto a non<br />
nascere, cfr. G. Cricenti, Il diritto di non nascere, in Riv. crit. dir. priv., 2007,105.
60 <strong>Maria</strong> <strong>Rosaria</strong> <strong>Marella</strong><br />
gno della legittimità del matrimonio gay (Canada 5i, Sud Africa) j~;quale fondamento<br />
del riconoscimento giuridico delle convivenze non fondate sul matrimonio<br />
(Ungheria) j9; a tutela dei <strong>diritti</strong> individuali contro l'interesse generale<br />
alla sicurezza nazionale (Germania) hO; infine quale fondamento dell'obbligo<br />
degli stati di garantire uno standard minimo di vita a tutti i cittadini.<br />
Il dibattito sulla dignità umana è in effetti enorme e non può essere sintetizzato<br />
in poche righe. Possiamo però dire, semplificando, che all'esito di<br />
questo dibattito sono emerse sostanzialmente due posizioni, tendenzialmente<br />
inconciliabili <strong>fra</strong> loro. Per la prima, la dignità umana non può essere<br />
predicata se non in stretto collegamento con la libertà di autodeterminazione:<br />
non c'è dignità senza libertà. Per la seconda, il rapporto <strong>fra</strong> dignità e<br />
libertà è piuttosto un rapporto di opposizione: la libertà deve trovare un<br />
limite nella dignità umana. Quest'ultima posizione, cui prima si accennava,<br />
tende in effetti a caratterizzare maggiormente l'uso che della dignità si fa<br />
soprattutto nel campo del c.d. biodiritto. In questa prospettiva, la dignità hl è<br />
l'essenza umana che accomuna tutti e di cui ciascuno è portatore h2: deve per-<br />
Relerence re Same-sex Marrzage 2004 S.c.c. 79 (9 dicembre 2004), 2.<br />
Sx National Coalition [or Gay and Lesbian Equality and otbers v Minzster 01 Home Af<br />
[airs and otbers 2000 (2) SA 1 (CC); 2000 (1) BCLR 39 (CC); 47.<br />
,~Corte costituzionale d'Ungheria, 8 marzo 1995.<br />
l," BVerfG, 15 febbraio 2006, Neue [uristiscbe Wochenschrzft, 2006, 751. In questa decisione,<br />
il Tribunale Costituzionale Federale dichiara 1'incostituzionalità del § 14 (3) della<br />
Legge tedesca sulla Sicurezza del trasporto aereo (Lultsicherheitzge.l'etz 12 gennaio 2005,<br />
BGBI. I, 78). Questa disposizione attribuiva al Ministro della Difesa tedesco il potere di<br />
ordinare 1'abbattimento di un aereo passeggeri alla presenza di due condizioni: che si possa<br />
presumere l'utilizzo dell' aereo come arma terroristica contro la vita di altri soggetti e<br />
che l'abbattimento dell' apparecchio costituisca l'unico modo per evitare questo pericolo.<br />
Secondo la Corte, tale norma viola il diritto fondamentale alla vita e alla dignità umana<br />
previsti dalla Costituzione tedesca (rispettivamente, art. 2, 2° comma, I periodo e art. 1, 1°<br />
comma, Cost.). In particolare, i giudici fanno ricorso alla vecchia 'formula-oggetto' e stabiliscono<br />
che il § 14 della Legge in questione considera i passeggeri come parte dell' aeroplano<br />
e in questo modo li degrada al rango di meri oggetti, negando la loro dignità. Sulla<br />
sentenza cfr. O. Lepsius, Human Dignity and tbe Downing 01 Aircraft: Tbc German Federai<br />
Constitntional Court Strikes Down a Prominent Anti-Terrorism Prouision in tbc Neu: Airtransport<br />
Security Act, in German Law [ournal, 2006, voI. 9,761.<br />
hl G. Azzariti, Studi sui <strong>diritti</strong> in Europa, Roma, Araene, 2006.<br />
(,2 La dignità si connette all'uguaglianza in L. Ferrajoli, Principia luris. Teoria del diritto<br />
e della democrazia. 1. Teoria del diritto, cit., 790-791. L'A. rileva che la doppia dimensione<br />
- individuale e <strong>sociale</strong> - dell'uguaglianza le consente di legarsi all' affermazione di un altro<br />
principio, quello della pari dignità delle persone, cioè del loro uguale valore. Questo nesso<br />
è esplicitamente affermato dall'art. 3 della Costituzione italiana ("Tutti i cittadini hanno<br />
pari dignità <strong>sociale</strong> e sono uguali davanti alla legge"). L'A. sembra non preoccuparsi delle
I <strong>diritti</strong> <strong>civili</strong> <strong>fra</strong> laieltà e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 61<br />
tanto potersi realizzare anche contro la volontà del soggetto interessato,<br />
quando il suo comportamento mette a rischio la sua propria dignità e con<br />
ciò la dignità di tutti." All'individuo non è perciò dato definire ciò che la<br />
sua dignità è. Essa sarà piuttosto eterodeterminata sulla base dell'identità<br />
dominante all'interno di un gruppo 6~ cui il soggetto appartiene, divenendo<br />
strumento di imposizione di valori maggioritari.<br />
Questo dato emerge piuttosto chiaramente dalla casistica europea in<br />
materia. In Germania, ad esempio, il Bundesgerichtshof ha fatto applicazione<br />
della dignità come limite alla autonomia privata nei due casi noti<br />
come Telefonsex-Fàlle". Analogamente, nella giurisdizione amministrativa,<br />
le corti hanno individuato nella dignità umana una componente essenziale<br />
della clausola dei Gute Sitten e su questa base hanno vietato quel genere di<br />
spettacoli erotici noti come peep show 66. In Francia, il celebre caso del<br />
'lancio del nano' ha inaugurato una giurisprudenza che fonda il ricorso al<br />
implicazioni autoritarie connesse al principio di dignità umana che, a mio avviso, sono invece<br />
assenti dalla dignità declinata in senso <strong>sociale</strong> e egalitario. In realtà, la giurisprudenza<br />
delle corti nazionali ed europee esprime accezioni diverse del principio del rispetto della<br />
dignità e tende (di fatto) a contrapporre dignità umana a dignità <strong>sociale</strong>. Sul punto si consenta<br />
il rinvio a M.R. <strong>Marella</strong>, Il fondamento <strong>sociale</strong> della dignità umana. Un modello costituzionale<br />
per il diritto europeo dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 2007,67. Su questi aspetti<br />
cfr. inoltre injra testo e note.<br />
t, Per tutti G. Resta, La disponibilità dei <strong>diritti</strong>fondamentali e i limiti della dzgnità (note<br />
a margine della Carta dei <strong>diritti</strong>), cito<br />
l,. Si consenta il rinvio a M.R. <strong>Marella</strong>, The Old and the Neio Limits to Freedom of Contraet<br />
in Europe, in Eur Rev Contr L., 2006, n. 2, 257.<br />
h' BGH, 9 giugno 1998, in Neue ]uristisehe Woehen.\ehrzft, 1998, 2895. In questo caso,<br />
il § 138 BGB viene reinterpretato alla luce del principio di dignità umana e il contratto tra<br />
la compagnia telefonica, il gestore della chat line e il cliente viene dichiarato radicalmente<br />
nullo, perché contrario ai buoni costumi. Cfr., inoltre, BGH, 22 novembre 2001, in ]uristenzeitung,<br />
2002, 406. Questa pronuncia si distacca nettamente dalla giurisprudenza precedente,<br />
in quanto non prende più in considerazione l'immoralità del contratto di telefonsex,<br />
ma dichiara la neutralità dei servizi del gestore telefonico al fine di salvaguardare il<br />
mercato e la contrattazione di massa. Sulla sentenza ha inciso l'imminente approvazione (il<br />
20 dicembre 2001) della nuova legge in materia di prostituzione, che considera valido e<br />
vincolante l'accordo a titolo oneroso tra cliente e prostituta avente ad oggetto le prestazioni<br />
sessuali di quest'ultima.<br />
(,I. BVerwG, 15 dicembre 1981, in Neue [uristiscbe Woehensehrzft, 1982,664; BVerwG,<br />
30 gennaio 1990, in [uristenzeitung 1990, 382. In questo caso, la violazione della dignità<br />
umana viene identificata nella riduzione della donna ad oggetto, in particolare nel fatto che<br />
la prestazione erotica della spogliarellista sia offerta ai clienti in un contesto automatico e<br />
spersonalizzante; in definitiva, nel fatto che la donna venga trattata come un mezzo (per<br />
l'altrui stimolazione sessuale), anziché come un fine, secondo l'imperativo kantiano.
62 Marz'a <strong>Rosaria</strong> <strong>Marella</strong><br />
principio del rispetto della dignità umana sulla sua inerenza alla clausola<br />
dell' ordre public 67.<br />
Ancora un caso <strong>fra</strong>ncese, il caso SIDA-Benetton 6b, esemplifica il conflitto<br />
individuo/comunità o gruppo inerente all'applicazione della dignità umana<br />
nella lettura oggi dominante. Si tratta di una decisione della Corte<br />
d'Appello di Parigi con cui è accolto il ricorso dell'Associazione nazionale<br />
malati di AIDS contro la campagna pubblicitaria di Benetton, nella quale si<br />
ritraeva un malato terminale di AIDS sul letto di morte. Secondo i ricorrenti,<br />
la pubblicità di Benetton era tale da violare la dignità dei malati di AIDS,<br />
in quanto diffondeva immagini intrinsecamente degradanti per di più giu- .<br />
stificate da un intento commerciale. Nonostante la persona ritratta avesse<br />
prestato il proprio consenso alla diffusione dell'immagine, magari con il<br />
proposito di denunciare la condizione di emarginazione <strong>sociale</strong> e di stigma<br />
in cui comunemente versano i malati di AIDS, la Corte ordina il ritiro dei<br />
manifesti pubblicitari e condanna il convenuto al risarcimento dei danni 69.<br />
Due notazioni possono farsi in proposito. In primo luogo la dignità umana<br />
sembra intervenire a limitare 1'esibizione di corpi che sono percepiti<br />
come pericolosi: il corpo delle donne, il corpo dei non-normodotati, il<br />
corpo dei malati (di una malattia scandalosa nella sua genesi). Secondo, la<br />
volontà di difendere i valori dominanti attraverso il diritto sfocia in una rigida<br />
e perciò tanto più pericolosa contrapposizione Dignità/Libertà.<br />
1.7 Cons. Etat, Ass., 27 ottobre 1995, Ville d'Aix-en-Prouence, in Dalloz, 1996, jur., 177;<br />
Cons. Etat, Ass., 27 ottobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, in Dalloz, 1995, i.r.,<br />
257. Si tratta di un 'gioco sportivo' di dubbio gusto, originariamente praticato in Australia,<br />
poi divenuto popolare nelle discoteche <strong>fra</strong>ncesi e in quelle di altri Paesi europei: una persona<br />
affetta da nanismo protetta da una divisa tipo football americano viene lanciata su di<br />
un grande materasso pneumatico; vince chi effettua il lancio più lungo.<br />
Ne11991 due Comuni <strong>fra</strong>ncesi vietarono il gioco, giudicato lesivo della dignità umana.<br />
Il signor Wackenheim, la cui occupazione consisteva nel farsi lanciare come proiettile<br />
umano, contestò quelle ordinanze, affermando al contrario che quella pratica costituiva<br />
per lui un' ottima fonte di guadagno. Due Tribunali amministrativi accolsero i suoi<br />
ricorsi, ma il Consiglio di Stato stabilì che il gioco si pone in contrasto con la clausola<br />
dell' ordine pubblico, in quanto lede la dignità umana delle persone disabili. Il signor<br />
Wackenheim fece ricorso alla Commissione europea dei <strong>diritti</strong> dell'uomo e poi anche al<br />
Comitato delle Nazioni Unite per i <strong>diritti</strong> umani, affermando di essere stato discriminato<br />
nell' accesso alla professione. Il Comitato per i <strong>diritti</strong> umani respinse il ricorso, confermando<br />
la violazione della dignità umana e negando 1'esistenza di qualsiasi discriminazione<br />
contro il ricorrente.<br />
I.N Cour d'Appel de Paris, l" Ch A), 28 maggio 1996, in Dallor, 1996,617.<br />
lo'! È importante notare che la stessa campagna pubblicitaria della Benetton non fu considerata<br />
una violazione della dignità umana in Germania, dove il Tribunale Costituzionale Federale<br />
dichiarò prevalente la libertà di espressione. Cfr. BVerfG, Juristenzeitung, 2001, 299.
I <strong>diritti</strong> ciuili<strong>fra</strong> <strong>laicità</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 63<br />
In tutto questo non c'è da stupirsi se, nello schierarsi in difesa della libertà,<br />
la sinistra giuridica finisca con l'adottare un consolidato paradigma<br />
del pensiero liberale classico, facendone proprio il progetto politico 70.<br />
Questo sta avvenendo, appunto, in tutto l'occidente: la sinistra in linea di<br />
tendenza propugna un progetto di stampo solidarista per ciò che attiene<br />
alle relazioni di mercato (dove si reclama ad esempio la <strong>giustizia</strong> contrattuale<br />
o la <strong>giustizia</strong> del sistema delle relazioni industriali), mentre adotta un<br />
progetto di impronta liberale/individualista (l'autodeterminazione appunto)<br />
nel campo delle relazioni personali e dei <strong>diritti</strong> della persona. Si tratta,<br />
tuttavia, di un progetto di cui sono note la falsa universalità e neutralità -<br />
come messo in evidenza dalle varie correnti del femminismo 71 - e le ambiguità<br />
di fondo 72.<br />
3.3. Fra <strong>diritti</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong><br />
Per questo è indispensabile sottoporre il discorso dei <strong>diritti</strong> ad uno<br />
sguardo critico, ponendolo a confronto coi temi della <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> e<br />
dell'uguaglianza.<br />
Ma per far questo è necessario tenere insieme il riconoscimento dei <strong>diritti</strong><br />
<strong>civili</strong> con il contesto politico e <strong>sociale</strong> di riferimento: il contenuto dei<br />
<strong>diritti</strong> non può infatti essere apprezzato che alla luce del contesto in cui si<br />
dà il loro riconoscimento. E ciò per un duplice ordine di motivi.<br />
In primo luogo il contesto politico/<strong>sociale</strong> condiziona il godimento dei<br />
<strong>diritti</strong> (e la loro negazione). Facciamo un esempio. Negli anni '70 il parlamento<br />
svedese riforma la disciplina del divorzio abbattendo vistosamente il<br />
quantum dell'obbligo di mantenimento post-divorzile a carico del marito al<br />
fine di accelerare l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro e con esso<br />
un processo emancipativo, che fu effettivamente realizzato. Negli USA la<br />
libertà dei coniugi di negoziare il mantenimento sino alla rinuncia totale di<br />
esso, largamente riconosciuta dalle corti nell'ultimo ventennio, sta per contro<br />
producendo un progressivo impoverimento delle donne. La differenza<br />
;1' Cfr. Du. Kennedy, Riflessioni su coerenza, valori sociali e tradizione nazionale nel diritto<br />
privato europeo, in Riv. crit. dir. priv., 2006, 205, 223.<br />
71 T. Pitch, Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e scssualità, Milano,<br />
Il Saggiatore 1998; A. Cavarero-F. Restaino, Le filosofie femministe, Milano, Mondadori,<br />
2002.<br />
Du. Kennedy, The Critique of Rights in Criticai Legal Studies, in W. Brown-J. Halley<br />
(eds.), Lef: Legalism/Left Critique, Durham NC, Duke University Press, 2002, 178.
64<br />
<strong>Maria</strong> <strong>Rosaria</strong> <strong>Marella</strong><br />
si spiega con la presenza di un'importante rete di ioelfare nel primo caso,<br />
con la sua assenza, nel secondo 7J.<br />
Ancora, come osserva Rodotà, le conseguenze del divieto di diagnosi<br />
preimpianto, originariamente dentro le maglie della legge 40/2004 74<br />
, sono<br />
di diversa portata a seconda che almeno un componente della coppia possa<br />
permettersi o meno di non lavorare per curare la figlia gravemente disabile,<br />
e hanno un impatto diverso se nel paese in cui vive la famiglia esiste<br />
una rete adeguata di servizi sociali (j.<br />
In secondo luogo - ed è ciò che qui più importa - è vero anche il contrario,<br />
cioè che l'attribuzione di <strong>diritti</strong> condiziona, determina i rapporti di<br />
forza nelle relazioni sociali.<br />
Invito qui a guardare al diritto come insieme di regole del gioco che<br />
producono costi e benefici; ai <strong>diritti</strong> come regole del gioco che distribuiscono<br />
la posta agli attori sociali 7h. In altre parole, le regole giuridiche - quelle<br />
che attribuiscono <strong>diritti</strong> <strong>fra</strong> queste - importano sempre una distribuzione<br />
di risorse e di potere economico, <strong>sociale</strong>, simbolico. Hanno cioè sempre, a<br />
monte, una scelta politica.<br />
;J Per quest'ordine di argomenti mi permetto di rinviare a M.R. <strong>Marella</strong>, Critical Family<br />
Law, in 19 [ournal o] Gender, Social Policy, and the Law, 2011 (in corso di pubblicazione) .<br />
.~Oggi sostanzialmente cancellato dalla Corte costituzionale (v. supra nota 18). Cfr. ora<br />
Trib. Milano, ord. 3 febbraio 2011 con cui si è sollevata la questione di legittimità costituzionale<br />
dell' art. 4, comma 3, legge n. 40/2004 nella parte in cui vieta il ricorso all'inseminazione<br />
eterologa e prevede sanzioni alle strutture che dovessero praticarla. Secondo i<br />
giudici, la norma «non garantisce alle coppie cui viene diagnosticato un quadro clinico di<br />
sterilità irreversibile il diritto fondamentale alla piena realizzazione della vita privata familiare».<br />
Oltre a richiamare l'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo (Corte<br />
Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 1 aprile 2010, S.H. e altri contro Austria n.<br />
57813/00 che ha dichiarato la contrarietà della legge austriaca sulla fecondazione medicalmente<br />
assistita agli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella<br />
parte in cui vieta, appunto, la fecondazione di tipo eterologo), i giudici milanesi hanno indicato<br />
l'insieme dei principi costituzionali che ritengono violati dalla disposizione denunciata:<br />
il diritto alla dignità della persona (art. 2), il diritto all'uguaglianza dei cittadini (art. 3), il diritto<br />
e la tutela della maternità intesa nel senso più largo di genitorialità (art. 31) e il diritto<br />
alla salute (art. 32). In precedenza, il divieto di fecondazione eterologa era stato oggetto di<br />
questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Firenze e Catania. Cfr., rispettivamente,<br />
Ordinanza Trib. Firenze, sez. I civ., 13 settembre 2010, in Guida al diritto, 42/-<br />
2010, 64 e Trib. Catania, ord. 21 ottobre 2010 il cui testo si può leggere all'indirizzo:<br />
http:// affidamentocondiviso. it/Trib _ Catanza~21_ottobre _201 ()_testo _integrale.pdf<br />
, S. Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, Feltrinelli, 2006, 136,<br />
142-153.<br />
71, Cfr. per tutti Du. Kenncdy, The Stakes 01 Law or Hale and Foucaultl, in 25 Lega!<br />
Stud. Forum, 1991,327.
3.3.1. La posta in gioco<br />
I <strong>diritti</strong> <strong>civili</strong>/ra <strong>laicità</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 65<br />
Tornando alla contrapposizione dilemmatica Dignità/Libertà, se ne può<br />
uscire, superando così il paradosso in cui la sinistra giuridica viene a trovarsi,<br />
guardando laicamente ai <strong>diritti</strong> e ai valori, cioè domandandosi: "chi<br />
vince? chi perde?" in virtù del riconoscimento di un determinato diritto e<br />
avendo di mira 1'obiettivo della <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>.<br />
Schematizzando, siamo in grado di prevedere che a) perde il gruppo escluso<br />
dall' attribuzione di un diritto; b) perde - a dispetto del riconoscimento<br />
- il destinatario di un diritto caratterizzato da indeterminatezza; c)<br />
perde, all'interno del gruppo dei soggetti cui il diritto è riconosciuto, la fascia<br />
socialmente più debole (ma qualche volta perde la fascia socialmente<br />
avvantaggiata) 77. Vediamone alcuni esempi.<br />
a) Dalla previsione di programmi speciali per l'integrazione scolastica dei<br />
bambini 'svantaggiati' perché disabili (insegnanti di sostegno, ecc.) risultano<br />
perdenti, perché esclusi, i minori portatori di un' altra debolezza cioè i minori<br />
'svantaggiati' da condizioni economico-sociali critiche, se la legge non<br />
prevede aiuti specifici anche nel loro caso. Nelle scuole medie italiane ad es.<br />
non ci sono insegnanti di sostegno né forme di supporto per la lingua per i<br />
ragazzi immigrati. Tutti i soggetti esclusi dal programma speciale sono esclusi<br />
dalla distribuzione di quelle risorse pubbliche.<br />
Ancora: La legge olandese che disciplina la prostituzione attribuisce <strong>diritti</strong><br />
<strong>civili</strong>, sociali e piena dignità alle sex-ioorkers 7S. Uno degli obiettivi della<br />
legge è abolire il mercato nero normalmente creato dai regimi proibizionisti,<br />
che nega i <strong>diritti</strong> delle prostitute e le espone a rischi di vario tipo. La<br />
legge si applica però solo alle/ai sexworker cittadine dell'Unione Europea.<br />
Le migranti che esercitano la prostituzione nel territorio olandese non solo<br />
non godono dei <strong>diritti</strong> che la legge prevede ma si muovono nel mercato ne-<br />
Ci si riferisce ai fenomeni c.d. di cross-subsidy, in virtù dei quali i benefici derivanti<br />
dalla protezione giuridica tendono a non distribuirsi equamente all'interno del gruppo dei<br />
beneficiari. Normalmente si ritiene che il costo della protezione si scarichi sulla fascia <strong>sociale</strong><br />
più debole. Nel testo si accenna però ad una versione più recente del cross-subsidy<br />
che, contrariamente a quanto accade di solito, opera a danno dei soggetti che si trovano in<br />
una posizione migliore all'interno della classe di riferimento. Sul punto cfr. Du. Kennedy,<br />
Riflessioni su coerenza, valori sociali e tradizione nazionale nel diritto privato europeo, in<br />
Riv. crit. dir priv., 2006, 205, 223. L'A. fornisce un esempio di questo fenomeno in tema di<br />
tutela del consumatore: "la responsabilità del produttore come diritto del welfare richiede<br />
che i membri più responsabili e informati appartenenti allo strato più basso della classe<br />
media e dei lavoratori sussidino quelli più irresponsabili, opportunistici e venali che si trovano<br />
alloro stesso livello oppure al di sotto".<br />
t-. In Olanda, le case di prostituzione sono state legalizzate a partire dallo Ottobre 2000.
66 <strong>Maria</strong> <strong>Rosaria</strong> <strong>Marella</strong><br />
ro, con tutte le conseguenze che ciò comporta. In questi esempi, la cittadinanza,<br />
configurandosi come condizione per fruire dei <strong>diritti</strong>, si pone alla<br />
stregua di un vero e proprio privilegio, demarca un' ampia area di esclusione,<br />
smentendo e annullando la vocazione universalistica dei <strong>diritti</strong> fondamentali.<br />
Ferrajoli sottolinea questo dato e ritiene che il progresso nei <strong>diritti</strong><br />
dovrebbe avvenire attraverso la loro graduale universalizzazione, attuata o<br />
trasformando i <strong>diritti</strong> di cittadinanza in <strong>diritti</strong> della persona, oppure, istituendo<br />
una "cittadinanza planetaria" .<br />
b) L'indeterminatezza di un principio giuridico fa sì che l'attribuzione<br />
del diritto che da esso deriva si presti a servire progetti politici diversi, anche<br />
opposti <strong>fra</strong> loro.<br />
Con la decisione resa nel caso Roe v. Wade) nel 1973, la Corte Suprema<br />
degli Stati Uniti del tempo (a maggioranza democratica e liberali stabilisce<br />
che la libertà di autodeterminazione consente alla donna di abortire entro i<br />
primi tre mesi di gravidanza. Nel 1987 col caso Webster, la stessa Corte (integrata<br />
nel <strong>fra</strong>ttempo da Ronald Reagan con membri di fede repubblicana)<br />
conferma che la materia è retta dal principio di autodeterminazione, ma la<br />
interpreta in chiave di libertà meramente negativa e dunque esclude che lo<br />
Stato possa impiegare risorse pubbliche a tal fine e che le strutture sanitarie<br />
pubbliche siano tenute ad addossarsi i costi delle interruzioni di gravidanza".<br />
Particolarmente ambigue sono poi le operazioni realizzate dai giuristi<br />
utilizzando il principio del rispetto della dignità umana. Tornando al tema<br />
della prostituzione, dobbiamo osservare che i regimi neo-regolamentaristi,<br />
perseguendo l'obiettivo del controllo della prostituzione, mirano anche a<br />
garantire la dignità <strong>sociale</strong> delle prostitute attraverso il riconoscimento di<br />
<strong>diritti</strong> sociali, di <strong>diritti</strong> di azione nei confronti del cliente, ecc. Ma in Germania<br />
la forza pervasiva del principio della dignità umana induce alcuni<br />
commentatori a insorgere contro tale regime proprio perché ritenuto lesivo<br />
della dignità della donna".<br />
,'i L. Ferrajoli, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. I, Teoria del diritto,<br />
cit., 740-741. In effetti, l'A vede nella cittadinanza un limite discriminatorio e non necessario<br />
rispetto al carattere universale dei <strong>diritti</strong> fondamentali (cfr., in particolare, L. Ferrajoli,<br />
Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. l. Teoria del diritto, cit., 736-737,<br />
741). Egli rileva che oggi, dopo 1'estensione della capacità d'agire a tutti gli uomini (ad eccezione<br />
di minori ed infermi di mente), la disuguaglianza passa principalmente attraverso<br />
la matrice statalistica della cittadinanza, la cui dimensione nazionale e territoriale "rappresenta<br />
l'ultima grande limitazione normativa del principio di uguaglianza giuridica".<br />
J. Cohen, Regulating lntimacv. A New Legal Paradigm, Princeton, NJ, Princeton University<br />
Press, 2002.<br />
'I Sul punto, sia consentito il rinvio a M.R. <strong>Marella</strong>, r:armoniruruonc del diritto di fa-
I <strong>diritti</strong> ciuili<strong>fra</strong> <strong>laicità</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 67<br />
In Sud Africa la corte Suprema - una corte avanzata, che sulla base del<br />
principio del rispetto della dignità umana tutela l'orientamento sessuale fino<br />
a riconoscere il matrimonio same-sex - respinge la contestazione della legittimità<br />
costituzionale della legge che punisce la prostituta e non il cliente, assumendo<br />
che non è la legge a violare la dignità umana della prostituta, ma<br />
l'attività stessa che ella svolge. L'indeterminatezza del principio consente alla<br />
corte di non prestare alcuna attenzione per le condizioni materiali in cui la<br />
prostituta svolge il suo lavoro (in Africa, peraltro, a forte rischio AIDS), di<br />
non tenere in alcuna considerazione la sua dignità <strong>sociale</strong> 82.<br />
c) In contesti di disuguaglianza <strong>sociale</strong> e materiale, 1'attribuzione dei medesimi<br />
<strong>diritti</strong> beneficia i gruppi sociali che ne sono destinatari in maniera diversa,<br />
a seconda dei rapporti di forza all'interno della società, cioè della diversa<br />
forza di rivendicazione, del diverso grado di informazione e istruzione,<br />
delle concrete possibilità/attitudini di accesso a quel diritto, fino a consolidare<br />
e aggravare la situazione di svantaggio di chi dovrebbe essere maggiormente<br />
tutelato. Dal riconoscimento di <strong>diritti</strong> sociali ai cittadini, ai <strong>diritti</strong> dei<br />
consumatori, è sempre la fascia che ha più conoscenze e più capacità di<br />
pressione, per motivi di condizione <strong>sociale</strong>, a usufruire di più e meglio delle<br />
risorse pubbliche destinate a quella tutela, con ciò depauperando coloro che<br />
all'interno del gruppo sono collocati nelle fasce 'più basse' s'.<br />
Ovviamente questo meccanismo segue dinamiche diverse a seconda del<br />
contesto di riferimento. Ad esempio, la riforma italiana sull' affidamento<br />
condiviso dei figli minori 84 riconosce ad entrambi i genitori l'affidamento,<br />
considerandoli formalmente uguali, ma di fatto crea una sperequazione<br />
all'interno del 'gruppo' genitori, poiché ridistribuisce potere a vantaggio<br />
miglia in Europa. Metodo e obiettivi, in S. Panunzio (a cura di), I <strong>diritti</strong> [ondamentali e le<br />
corti in Europa, Napoli, Jovene 2005, 511, 521, nota 11.<br />
"Cfr. M.R. <strong>Marella</strong>, Bocca di Rosa, Roxanne e le altre. Considerazioni in tema di sesso,<br />
mercato e autonomia privata, in Polemos 2008, voI. 2, 35. La pronuncia a cui si fa riferimento<br />
nel testo è: ]ordan v. S 2002 (6) SA 642 (CC).<br />
"In riferimento ai programmi scolastici speciali riservati negli Stati Uniti agli studenti<br />
con deficit di apprendimento, si vedano i lavori di G. Lester and M. Kelman, ]umping in<br />
the Queue: An Inquiry into tbe Legal Trcatment of Students with Leaming Disabilities,<br />
Cambridge MA, Harvard University Press 1998; D. Caruso, Bargaùzing and Distribution in<br />
Speaal Education, in 14 Cornell ]. L. & Public Policy (2005), 171 per un'analisi delle dinamiche<br />
distributive interne al gruppo delle famiglie degli utenti e alla loro varia collocazione<br />
<strong>sociale</strong>. Più in generale, cfr. Du. Kennedy, The Political Stakes in "Merely Tecbnical" Issues<br />
of Contract Lato, in lO Eur. L. ]. (2002), 7; G. Marini, Distriburione e identità nel diritto dei<br />
contratti, in Riv. crit. dir. pnu., 2009, 66.<br />
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento<br />
condiviso dei figli", pubblicata sulla Gazzetta Uffiàale del 1 marzo 2006, n. 50.
68 <strong>Maria</strong> <strong>Rosaria</strong> <strong>Marella</strong><br />
dei padri, che acquistano una maggiore forza contrattuale nel negoziare<br />
con le madri dei minori, per solito economicamente più deboli, le condizioni<br />
di separazione prima e divorzio poi Sj.<br />
Un altro chiaro esempio è costituito da alcuni impieghi della privacy in<br />
contesti "sensibili" sul piano delle identità in gioco. Il diritto di privacy garantisce<br />
l'autodeterminazione degli uomini e delle donne ed è giunto ad<br />
una elaborazione compiuta proprio intorno all'uso del corpo femminile,<br />
tuttavia è stato storicamente oggetto di feroci critiche da parte delle giuriste<br />
femministe americane se" poiché, essendo pensato come baluardo contro<br />
il disciplinamento della sfera sessuale in quanto fondato sulla protezione<br />
della sfera privata, beneficia maggiormente chi nel proprio privato è 'sovrano',<br />
cioè l'uomo rispetto alla donna. Infatti se da una parte - specificamente<br />
in tema di aborto e contraccezione - sottrae le donne all'equazione<br />
sesso = riproduzione e aumenta, almeno tendenzialmente, il loro potere di<br />
negoziazione nella relazione, dall' altra gioca proprio su quell' opposizione<br />
Sull' allora proposta di legge in tema di affidamento condiviso, si leggano i commenti<br />
di Tamar Pitch e Letizia Gianformaggio, reperibili al sito: http/Igizmsteditalia.wordpress<br />
comi documenti-21. Per una critica stringente all'affidamento basato sullo standard del best<br />
interest o/ tbe cbild in Tunisia e negli Stati Uniti, cfr. L. Abu-Odeh, Modemizing Muslim<br />
Famlly Law: The Case o/ Egypt, in 37 Vand. ] Trausnat'l L (2004), 1043, 1118 e nota 353.<br />
L'A. rileva che la Tunisia, seguendo il modello statunitense, ha sostituito il precedente sistema<br />
fondato sulla preferenza per la madre nell' affidamento dei figli dopo il divorzio, con<br />
un assetto basato sul principio del best interst of the child. Questo standard, apparentemente<br />
gender neutral, ha determinato invece degli effetti marcatamente negativi e disempowering<br />
per le madri: nella maggior parre dei casi, cioè, la custodia dei minori viene affidata ai<br />
padri. Se si guarda all'esperienza statunitense, infatti, ci si accorge che molto spesso il padre,<br />
anche se non desidera affatto avere la custodia sui figli, la rivendicherà, utilizzando questa<br />
pretesa come strumento di negoziazione per indurre la moglie a ridimensionare le sue richieste<br />
economiche per il divorzio. Come si vede, non si tratta cerro di decisioni ispirate al<br />
best interest of the child. In secondo luogo, 1'abolizione della preferenza materna nell' affidamento<br />
dei figli post divorzio ha determinato situazioni in cui il padre riesce ad ottenere<br />
la custodia dei minori, anche se prima non si è mai occupato di loro, (solo) perché egli può<br />
offrire loro un tenore di vita più alto, essendo più ricco della madre. Quest'ultima, molto<br />
spesso, per occuparsi dei figli ha rinunciato ad opportunità di carriera e di guadagno ed ora<br />
si vede privata della custodia dei minori sulla base di uno standard - quello del best interest<br />
of the child - che, nella sua vaghezza, produce decisioni assolutamente ingiuste, stimolando<br />
la litigiosità e l'abuso. Per queste critiche cfr. re. Williams, Deconstructing Cender, 87<br />
Mich. L Rev. (1989) 797, 838 e r Elster, Solomonic [udgments: Agaimt the Best lnterest o]<br />
tbe Cbild, in 54 U Chi. L Rev., (1987), l, 16. Quest'ultimo A. invoca un ritorno a decisioni<br />
basate sulla priorità materna nell' affidamento dei figli, o ad un assetto in cui viene preferito<br />
quello dei coniugi che si è effettivamente preso cura della prole prima del divorzio.<br />
", e. MacKinnon, Re/lectlOns on 5ex Equalit» Under Law, in 100 Yale L] (1991) 1281;R.E.<br />
Siegel, "Tbc Rule of Loue.; Wl/e Beating. as Prerogative and Privacy, in 105 Yale LI (1996) 2117.
•<br />
I <strong>diritti</strong> ciuili<strong>fra</strong> <strong>laicità</strong> e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 69<br />
pubblico/privato che è stata smascherata e rifiutata dai femminismi, perché<br />
disempowering per le donne. La privacy, esaltando la dimensione del<br />
privato, relega la libertà femminile in quella stessa dimensione storicamente<br />
costruita sulla struttura patriarcale della famiglia, caratterizzata dalla subordinazione,<br />
magari teatro di violenza domestica, ecc. k7.<br />
Negli USA la battaglia dei movimenti lesbici e gay per una libera sessualità<br />
contro le leggi antisodomia si è scontrata contro lo stesso paradigma<br />
della privacy, poiché esso, invocando la sacralità della sfera privata per dare<br />
fondamento alla libertà di autodeterminazione, rafforza in realtà l'''epistemologia<br />
del cesso" 88, cioè induce una percezione dell'omosessualità come<br />
fatto intimo, da tener nascosto, svuotando di contenuto politico la presenza<br />
stessa dei movimenti k~. Per effetto di questo uso della privacy solo le<br />
persone eterosessuali non devono nascondere il loro orientamento sessuale,<br />
con ciò risultando ulteriormente apprezzate socialmente rispetto al<br />
gruppo degli omosessuali. Non a caso la vicenda americana delle leggi antisodomia<br />
ha trovato una soluzione dal sapore mainstreaming nel ricorso alla<br />
dignità umana come principio atto a garantire la legittimità di relazioni intime<br />
che (sebbene non eterosessuali) possono in ipotesi condurre alla costituzione<br />
di vincoli interpersonali duraturi":<br />
3.3.2. L'impatto simbolico<br />
Gli effetti redistributivi sopra descritti investono anche il piano simbolico.<br />
Un' analisi critica dei <strong>diritti</strong> non può infatti trascurare l'impatto simbolico<br />
delle regole giuridiche, la loro capacità di veicolare narrazioni che rafforzano<br />
o riducono la posizione di singoli e gruppi all'interno della società.<br />
Norme di legge e decisioni giurisprudenziali, quand'anche introducano riforme<br />
innovative e socialmente avanzate, possono produrre effetti simbolici<br />
ulteriori di cui è importante valutare e controllare la portata.<br />
Guardiamo al caso tedesco precedentemente commentato, del principio<br />
della dignità umana utilizzato per vietare il peep show. Che si sia d'accordo<br />
o no con la soluzione cui giunge la corte tedesca, la motivazione che giustifica<br />
il divieto dell' esibizione erotica è giocata sulla mancanza di relazione<br />
personale che rende la donna un mero oggetto dell' altrui pulsione erotica:<br />
C. MacKinnon, Rcflcctions on Sex Equality Under Law, cito<br />
" E.K. Sedgwick, The Epistemology 01 the Closet, Berkeley, University of California<br />
Press, 1990.<br />
'" K. Thomas, Beyond the Privacy Principle, in 92 Colum. L. Rev., (1992), 1431.<br />
')
70 <strong>Maria</strong> <strong>Rosaria</strong> <strong>Marella</strong><br />
la relazione cui allude la corte è ovviamente quella con l'uomo, e ricorda<br />
da vicino l'idea freudiana del rapporto coitale come mezzo di espressione<br />
di una sessualità femminile matura.<br />
Un esempio importante di disciplina giuridica che ha effetti simbolici<br />
rilevanti e forse opposti rispetto alle intenzioni del legislatore è rappresentato<br />
dalla legge italiana del 1982 sul mutamento di sesso 'J!. La legge consente<br />
la rettifica dei dati anagrafici solo a seguito di intervento chirurgico<br />
che adegui la morfologia genitale al sesso che si vuole assumere. Al di là<br />
del riconoscimento del fenomeno del transessualismo, esito alquanto avanzato<br />
per i tempi, la narrativa che sottende la legge è tuttavia regressiva: il<br />
regime che introduce sostanzialmente significa che 1'ambiguità sessuale<br />
non è gradita, si riafferma con forza l'eterosessualità come dato di natura<br />
primario nel permettere l'identificazione <strong>sociale</strong> 02 (si è identificati come<br />
uomini o come donne, tertium non daturi.<br />
Infine gli effetti simbolici prodotti dalla rivendicazione del matrimonio<br />
same-sex. Sacrosanta dal punto di vista del principio di uguaglianza, la rivendicazione<br />
dei benefici economici (lavorativi, previdenziali, fiscali, ecc.)<br />
connessi al matrimonio e che solo il matrimonio garantisce. Tuttavia il ricorso<br />
al matrimonio come status che comporta accettazione e legittimazione<br />
<strong>sociale</strong> in favore di chi vi ha accesso, ha anche un' altra portata simbolica:<br />
esso rafforza il matrimonio come unico modello di famiglia e unico 'contenitore'<br />
di relazioni sessuali lecite '!l. Con ciò rafforza e dà nuova legittimazione<br />
a un modello che è ancora in primo luogo tendenzialmente gerarchico<br />
e fondato su rigidi ruoli di genere. Questo dato è oggi aggravato dalla<br />
struttura del mercato del lavoro e dal ridursi del toelfare: i benefici di welfare,<br />
quando lo sono, sono garantiti solo a chi lavora a tempo indeterminato,<br />
cosicché se, in assenza di adeguati servizi pubblici, è necessario un lavoro di<br />
cura in famiglia, un componente della famiglia - la donna spesso - più opportunamente<br />
si dedica esclusivamente o quasi al lavoro domestico 04.<br />
')1 Legge 14 aprile 1982, n. 184, Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso<br />
(Gazz. Uf; 19 aprile, n. 106).<br />
"2 J. Butler, Bodies that Matter: On Discursioe Limits of "Sex", New York-London,<br />
Routledge, 1993; Ead., Gender Trouble: Feminism and the Subverszòn o] ldentit», New<br />
York-London, Routledge, 1999.<br />
')J M. Warner, After Gay Marriage, in W. Brown and ]. Halley (eds.), Left Legalism/Left<br />
Crittque, cit., 259.<br />
Ci. Sulle interconnessioni <strong>fra</strong> mercato del lavoro, diritto del welfare e regime giuridico<br />
della famiglia cfr. L.A. Williams, Per una ridefinizionc del discorso sulla redistriburione.<br />
mercato del lavoro, famiglia, immigrazione e politiche di welfare in USA, in Riu. crit. dir.<br />
prtu., 2007, 361.
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I <strong>diritti</strong> ciuili<strong>fra</strong> laicùà e <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong> 71<br />
Inoltre il matrimonio è tuttora considerato centrale nella difesa dei valori<br />
della tradizione. È stato chiarito che per preservare l'identità di una<br />
comunità all'esterno di essa, ma anche per disciplinare i rapporti di forza al<br />
suo interno si richiamano i valori della tradizione, e strategiche sono le<br />
donne in ~uanto elementi di trasmissione della tradizione alle generazioni<br />
successive c'. Per questo la difesa della tradizione comporta l'imposizione<br />
di rigidi modelli familiari e il disciplinamento della sessualità delle donne.<br />
Questo non è un dato riguardante solo minoranze culturali o solo movimenti<br />
politici di ispirazione religiosa. Nella laica Francia, si è assistito ad<br />
una mobilitazione di intellettuali anche progressisti in difesa della filiazione<br />
biologica contro il riconoscimento del diritto di adottare alle coppie pacsate.<br />
Il motivo è la difesa della tradizione <strong>fra</strong>ncese contro l'americanizzazione<br />
delle relazioni familiari, ma anche e soprattutto la paura della dissoluzione<br />
di legami familiari ritenuti fondanti del progetto nazionale <strong>fra</strong>ncese, ora visto<br />
come potenzialmente e occasionalmente minacciato dal matrimonio<br />
gay, ma strutturalmente messo in pericolo dall'immigrazione e dai modelli<br />
di vita che essi introducono % .<br />
: In conclusione, uno sguardo eritreo al discorso dei <strong>diritti</strong> richiede di<br />
coniugare la dimensione individuale e quella <strong>sociale</strong> attraverso un' attenta<br />
,<br />
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.<br />
analisi degli effetti distributivi - di carattere tanto economico quanto simbolico<br />
- che l'attribuzione dei <strong>diritti</strong> stessi produce. Letta in questa chiave,<br />
la distinzione tra <strong>diritti</strong> individuali e <strong>diritti</strong> sociali riproposta da Ferrajoli<br />
può ritenersi superata. Ma soprattutto, l'analisi distributiva di cui ho tentato<br />
qui di fornire degli esempi, permette di evitare le semplificazioni cui<br />
l'incondizionata adesione al riconoscimento dei <strong>diritti</strong> conduce. Mi sembra<br />
allora che l'effettività cui Ferrajoli raccomanda di dare risalto debba essere<br />
guardata in questa luce, non solo nel rapporto <strong>fra</strong> pubblico potere (o controparte<br />
privata) e destinatario del diritto, ma trasversalmente allargando<br />
lo sguardo all'impatto che l'attribuzione del diritto ha sui diversi gruppi di<br />
destinatari. Dunque ancor più attentamente scrutinata.<br />
Ragionando in termini di contesto e distribuzione, è l'analisi che Ferrajoli<br />
dedica al principio di uguaglianza a risultare preziosa, nella misura in<br />
cui mette in guardia da un tipo analogo di semplificazione che può essere<br />
legata ad un uso meramente retorico del principio. Secondo l'Autore, infat-<br />
')5 Cfr. E. Olivito, Primi spunti di rijlessione su multiculturalismo e identità culturali nella<br />
prospettiva della vulnerabilità, in Pol. dir., 2007, 71.<br />
w, J. Butler, Is Kinship Always Already Heterosexual?, in W. Brown-J. Halley (eds.), Left<br />
Legalism/Left Critique, cit., 229.<br />
----*-------------------------------------------j<br />
•
72 <strong>Maria</strong> <strong>Rosaria</strong> Marelta<br />
ti, la vocazione universalistica dell'uguaglianza si deve sempre misurare<br />
con il variare della sua dimensione pragmatica, che spesso la riduce fino a<br />
smentirla. Fin dall'inizio, il principio si presta ad occultare e mistificare le<br />
sue stesse violazioni, perché chi in ogni tempo lo proclama, se ne serve solo<br />
per combattere quelle discriminazioni di cui è vittima. In altri termini, secondo<br />
Ferrajoli, "[ajllorché, nel 1776, i coloni della Virginia dichiararono<br />
che «tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi e indipendenti»<br />
non pensavano certamente ai loro<br />
7<br />
schiavi" 'J • Quando, ancora, nel 1789<br />
l'Assemblea nazionale <strong>fra</strong>ncese proclamò solennemente l'uguaglianza "en<br />
droits" di tutti gli uomini, i componenti del Terzo Stato pensavano ad abbattere<br />
i privilegi feudali e le differenziazioni di ceto di cui essi stessi erano<br />
vittime, ma non si interessavano certo alle discriminazioni di sesso, nazionalità,<br />
alle sperequazioni economiche e sociali, che venivano semplicemente<br />
ignorate. Lo stesso Autore chiarisce poi che il principio di uguaglianza<br />
ha periodicamente subito un capovolgimento di significato che ne ha esteso<br />
la portata: "[sjempre, tuttavia, il principio è stato impugnato da coloro<br />
che rispetto ad esso rimanevano volta a volta discriminati e che l'hanno<br />
preso in parola rivoltandolo, attraverso una ridefinizione del suo significato,<br />
contro chi l'aveva in precedenza bandito [sicJ per se medesimo" '!N.<br />
Questa dinamica ha costantemente interessato il canone dell'uguaglianza e<br />
permette ora di spiegare un'apparente aporia: il fatto che l'uguaglianza sia<br />
stata costruita e modellata su parametri maschili e di classe, ma che tuttavia<br />
abbia conservato, grazie alle rivendicazioni su di essa basate, una valenza<br />
rivoluzionaria. Secondo Ferrajoli, le due anime del principio - quella<br />
conservatrice e quella demistificatrice - si collegano a due modi di vedere<br />
il principio: in chiave "assertiva", è definita come "vera" l'uguaglianza basata<br />
su parametri di parte, che non considerano i soggetti esclusi; al contrario,<br />
in chiave "prescrittiva", l'uguaglianza è una norma che permette di individuare<br />
le discriminazioni e di qualificarle come sue violazioni 9".<br />
'o Cfr. L. Ferraioli, Principia luris. Teoria del diritto e delta democrazia. 1. Teoria del diritto,<br />
cit., 800.<br />
Cfr. L. Ferraioli, Principia luris. Teoria del diritto e delta democrazia. 1. Teoria del diritto,<br />
cit., 800.<br />
,)'! Questo trattamento dell'uguaglianza si rivela in linea con l'approccio qui seguito più<br />
di quanto non lo sia la riflessione di Ferraioli sul rapporto tra uguaglianza e differenze, che<br />
invece deve fare i conti con un' identity politics ormai, a mio parere, superata, o meglio assorbita,<br />
dall' analisi redistributiva.