non Attualità Approfondimenti Aspetti istituzionali Normativa ... - Ipsoa
non Attualità Approfondimenti Aspetti istituzionali Normativa ... - Ipsoa
non Attualità Approfondimenti Aspetti istituzionali Normativa ... - Ipsoa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Editrice<br />
Wolters Kluwer Italia Srl<br />
Strada 1, Palazzo F6<br />
20090 Milanofiori Assago (Mi)<br />
http://www.ipsoa.it<br />
Direttore responsabile<br />
Donatella Treu<br />
Comitato di Redazione<br />
Gian Mario Colombo (coordinatore),<br />
Sebastiano Di Diego, Alberto Falini,<br />
Guido Martinelli, Marta Saccaro,<br />
Maurizio Setti<br />
Redazione<br />
Letizia Guido, Caterina Urzi<br />
Hanno collaborato<br />
L. Bagnoli, P. Clementi, L. Corbella,<br />
L. Degani, S. Di Diego, R. D’Amore,<br />
P. Ferri, G. Martinelli, R. Mozzanica,<br />
L. Perlini, M. Pozzoli, M. Saccaro,<br />
A. Sarti, F. Spadaro, M. Setti<br />
Fotocomposizione<br />
ABCompos Srl - via Pavese, 1/3<br />
20089 Rozzano (Mi)<br />
Tel. 02 57789422<br />
Stampa<br />
GECA s.p.a. - Via Magellano, 11<br />
20090 Cesano Boscone (MI)<br />
Contributi redazionali<br />
Per informazioni in merito<br />
a contributi, articoli, ed argomenti<br />
trattati scrivere o telefonare a:<br />
<strong>Ipsoa</strong> Redazione Enti <strong>non</strong> profit<br />
Casella postale 12055 - 20120 Milano<br />
Tel. 02 82476.011 - Fax 02 82 476.883<br />
Amministrazione<br />
Per informazioni su gestione<br />
abbonamenti, numeri, arretrati,<br />
cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o<br />
telefonare a:<br />
<strong>Ipsoa</strong> Servizio Clienti<br />
Casella postale 12055 - 20120 Milano<br />
Tel. 02 824761 - Fax 02 82476.799<br />
Servizio risposta automatica:<br />
Tel. 02 82476.999<br />
Autorizzazione del Tribunale di<br />
Milano n. 606 del 28 settembre 1999.<br />
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa -<br />
Spedizione in abbonamento Postale -<br />
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004<br />
n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano<br />
Iscritta nel registro Nazionale della<br />
Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio<br />
417 in data 31 luglio 1991.<br />
Iscrizione al R.O.C. n.1702<br />
Abbonamenti<br />
Gli abbonamenti hanno durata<br />
annuale, solare: gennaio-dicembre;<br />
rolling: 12 mesi dalla data di<br />
sottoscrizione, e si intendono<br />
rinnovati, in assenza di disdetta da<br />
comunicarsi entro 30 gg. prima<br />
della data di scadenza a mezzo<br />
raccomandata A.R. da inviare a<br />
Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1,<br />
Palazzo F6, Milanofiori, 20090,<br />
Assago (MI).<br />
Servizio Clienti: tel. 02 824761 -<br />
e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it;<br />
www.ipsoa.it/servizioclienti<br />
L’abbonamento comprende il<br />
servizio on-line consultabile<br />
all’indirizzo www.ipsoa.it/enti<strong>non</strong>profit<br />
Italia<br />
Annuale € 128,00<br />
Estero<br />
Annuale € 256,00<br />
Prezzo copia € 13,00<br />
Arretrati prezzo dell’anno in corso<br />
all’atto della richiesta.<br />
SOMMARIO n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
<strong>Attualità</strong><br />
Manovra bis: il mutato regime fiscale dei beni immobili<br />
di enti <strong>non</strong> commerciali 497<br />
di Maurizio Setti<br />
Manovra bis: si riapre la vicenda dell’esenzione ICI<br />
per gli immobili destinati ad attività sociali 503<br />
di Patrizia Clementi<br />
<strong>Approfondimenti</strong><br />
Enti <strong>non</strong> profit e gare d’appalto 507<br />
di Guido Martinelli e Francesco Spadaro<br />
La nuova figura dell’impresa sociale 511<br />
di Luca Degani e Raffaele Mozzanica<br />
<strong>Aspetti</strong> <strong>istituzionali</strong><br />
Assemblea e decisioni dei soci nelle cooperative sociali s.r.l. 518<br />
di Sebastiano Di Diego<br />
<strong>Normativa</strong> regionale<br />
Settembre 2006: la rassegna della principale legislazione<br />
regionale 525<br />
di Luca Bagnoli e Matteo Pozzoli<br />
Schede operative<br />
I sistemi di amministrazione e controllo nelle società di mutuo<br />
soccorso 530<br />
di Adele Sarti<br />
Materiale di studio<br />
Esente Iva la preordinazione di un mezzo di soccorso anche<br />
senza trasporto di feriti 534<br />
di Luigi Corbella<br />
Studio di un caso<br />
Test di “impresa sociale” per una fondazione musicale 537<br />
di Luigi Perlini<br />
495
496<br />
<strong>non</strong><br />
Distribuzione<br />
Vendita esclusiva per<br />
abbonamento.<br />
Il corrispettivo per l’abbonamento<br />
a questo periodico è comprensivo<br />
dell’IVA assolta dall’editore ai sensi<br />
e per gli effetti del combinato<br />
disposto dell’art. 74 del D.P.R.<br />
26/10/1972, n. 633 e del D.M.<br />
29/12/1989 e successive<br />
modificazioni e integrazioni.<br />
Pubblicità:<br />
db Communication Srl<br />
Via Leopoldo Gasparotto, 168<br />
21100 Varese<br />
Tel. 0332 282160<br />
Fax 0332 282483<br />
info@dbcomm.it<br />
www.dbcomm.it<br />
Egregio abbonato,<br />
Ai sensi dell’art. 13 del<br />
D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196.<br />
La informiamo che i Suoi<br />
dati sono conservati nel data<br />
base informatico del titolare<br />
del trattamento,<br />
Wolters Kluwer Italia S.r.l.<br />
Responsabile del<br />
trattamento: Ufficio MID.<br />
L’elenco aggiornato di tutti i<br />
responsabili del trattamento<br />
potrà essere richiesto per<br />
iscritto all’Ufficio MID presso<br />
la sede della società.<br />
I Suoi dati saranno utilizzati<br />
dalla nostra società, da enti<br />
e società esterne ad essa<br />
collegati, <strong>non</strong>ché da soggetti<br />
terzi, titolari autonomi del<br />
trattamento, solo per l’invio<br />
di materiale amministrativocontabile,<br />
commerciale e<br />
promozionale.<br />
Ai sensi dell’art. 7 del citato<br />
D.Lgs., Lei ha diritto di<br />
conoscere, aggiornare,<br />
rettificare, cancellare i Suoi<br />
dati, <strong>non</strong>ché di esercitare<br />
tutti i restanti diritti ivi<br />
previsti, mediante<br />
comunicazione scritta a<br />
Wolters Kluwer Italia S.r.l.,<br />
Ufficio MID, Milanofiori,<br />
Strada 1- Palazzo F6, 20090<br />
Assago (Mi).<br />
n.8-9/2006 SOMMARIO<br />
Quesiti 548<br />
Rassegna di documentazione<br />
Legislazione nazionale 550<br />
Prassi 551<br />
Agenda<br />
Scadenze Settembre/Ottobre 2006 553
Enti <strong>non</strong> commerciali<br />
In estrema sintesi, con<br />
esclusivo riferimento ai<br />
fabbricati degli enti <strong>non</strong><br />
commerciali (assumendo<br />
che l’ente <strong>non</strong> li abbia<br />
costruiti e che <strong>non</strong> li abbia<br />
in conduzione in leasing,<br />
fattispecie questa rarissima),<br />
la manovra estiva di<br />
cui all’art. 35, commi 8 e 9,<br />
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. manovra bis) consiste in:<br />
• regime di esenzione IVA per le cessioni di fabbricati<br />
(articolo 10 n. 8 D.P.R. n. 633/1972);<br />
• stesso regime per le locazioni di tali beni;<br />
• indeducibilità IVA relativamente alla manutenzione<br />
dei predetti immobili<br />
• previsione che l’IVA,da determinarsi in base all’articolo<br />
19-bis2, per il mutato regime di utilizzo ai fini<br />
IVA dei beni immobili (se interviene la locazione),<br />
<strong>non</strong> sia determinata in ragione dei residui “decimi”futuri<br />
che mancano al compimento del decennio (e<br />
quindi da adesso in poi per gli anni futuri residui al<br />
compimento del decennio), bensì tutta nell’esercizio<br />
in cui,per la prima volta,l’impiego dei beni in oggetto<br />
muta.In pratica,se nell’esercizio di effettuazione della<br />
locazione (esercizio corrente 2006 oppure futuro) si<br />
verifica un “pro-rata”di IVA indetraibile (esempio 27%,<br />
dato dal rapporto fra operazioni esenti e operazioni<br />
totali),il 27% dell’IVA a suo tempo detratta sul cespite<br />
fratto un decimo verrà moltiplicata per i decimi residui<br />
mancanti al compimento del decennio.Si tratta di<br />
una misura notevolmente onerosa per tutti i contri-<br />
ATTUALITÀ n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
Manovra bis: il mutato regime<br />
fiscale dei beni immobili<br />
di enti <strong>non</strong> commerciali<br />
di Maurizio Setti*<br />
Nell’articolo si analizzano le implicazioni recate del D.L. n. 223 del<br />
4 luglio 2006 (c.d. manovra bis) per la parte riguardante le modifiche al<br />
regime impositivo degli immobili appartenenti in particolare alla sfera<br />
commerciale dell’ente, con riguardo al profilo IVA e imposte dirette.<br />
L’approfondimento cercherà di esplicitare gli aspetti salienti<br />
dell’applicazione del decreto con riguardo all’ente <strong>non</strong> profit,<br />
avendo cura di evidenziare anche le scritture contabili che l’ente<br />
sarà tenuto a redigere in corrispondenza dei mutamenti di regime<br />
(sfera impresa/sfera attività istituzionale) dei beni immobili impiegati<br />
in seno alla propria attività.<br />
buenti che svolgono attività di locazione immobiliare<br />
(nel nostro caso i grandi enti <strong>non</strong> profit).<br />
Nell’intervento cercheremo di adattare i regimi impositivi<br />
novellati alle operazioni più frequenti degli enti:in particolare<br />
il cambio di destinazione dei beni, la locazione<br />
degli stessi,la donazione dei medesimi ed altre affini.<br />
Ambito oggettivo dei beni<br />
Si premette che, ai fini IVA, a differenza del comparto<br />
impositivo della tassazione sui redditi, i beni immobili<br />
configurano sempre e comunque “beni ammortizzabili”a<br />
prescindere dalla loro destinazione a bilancio.<br />
In pratica, quindi, il bene immobile contabilmente può<br />
essere:<br />
– “nella sfera istituzionale”(“A”)<br />
• bene patrimonio<br />
• bene strumentale all’attività istituzionale;<br />
– “nella sfera commerciale”(“B”)<br />
• bene patrimonio<br />
• bene strumentale all’attività commerciale<br />
• bene merce.<br />
* Dottore commercialista in Rovereto.<br />
497
498<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 ATTUALITÀ<br />
Ai fini IVA però, relativamente ai soli beni della seconda<br />
categoria,e per i fini di rettifica della detrazione originaria<br />
operata (all’atto dell’acquisto o della costruzione<br />
e della entrata in funzione),i beni in questione sono<br />
considerati comunque “beni strumentali”.<br />
La peculiarità dell’utilizzazione dei beni immobili nel<br />
comparto degli enti <strong>non</strong> commerciali rispetto agli enti<br />
commerciali consiste nel fatto che, nel tempo, per enti<br />
di certe dimensioni, si verifica il “passaggio interno”,<br />
in termini di utilizzo (intensità) del bene fra la sfera<br />
istituzionale e la sfera commerciale.<br />
Ci si chiede,sempre preliminarmente,se dovranno operarsi<br />
le fatturazioni dei passaggi dalla sfera commerciale<br />
a quella istituzionale del bene.<br />
A nostro modo di vedere la risposta dovrebbe essere la<br />
seguente:<br />
• il cambio parziale di destinazione del bene dovrebbe<br />
essere fatturato,a partire dal 4 luglio 2006,con<br />
IVA esente, senza applicazione di imposta di registro,in<br />
quanto <strong>non</strong> si verifica un passaggio di beni tra<br />
le due sfere e nemmeno una “assegnazione”degli stessi<br />
o di parte di essi da un soggetto ad un altro (l’ente<br />
rimane sempre se stesso,ai fini catastali e civilistici);<br />
• tale cambio di destinazione <strong>non</strong> dovrebbe avere rilevanza<br />
sul pro-rata di determinazione dell’imposta<br />
in quanto, ai sensi dell’articolo 19-bis del D.P.R. n.<br />
633/1972, si è in presenza di cambi di destinazione di<br />
beni ammortizzabili (fra i quali sono annoverati gli immobili<br />
ai sensi del successivo articolo 19-bis 2 dello<br />
stesso decreto). A questo proposito si ricorda che la<br />
percentuale di detraibilità in argomento è data dalla<br />
frazione che vede, a numeratore, l’ammontare delle<br />
operazioni esenti e a denominatore il totale delle operazioni<br />
attive.Ai fini di tale calcolo,tuttavia,si ignorano<br />
le cessioni che hanno originato operazioni esenti, se i<br />
beni ceduti sono contabilizzati,in bilancio,come beni<br />
strumentali (<strong>non</strong> merce e <strong>non</strong> patrimonio),solo ai fini<br />
della rettifica della percentuale di detrazione,tali beni<br />
si considerano strumentali sempre e comunque.<br />
Ovviamente, ai fini delle imposte sui redditi, l’operazione<br />
<strong>non</strong> è indolore in quanto scatta la plusvalenza in<br />
base alla differenza fra il valore normale della quota<br />
parte del cespite che passerà dalla sfera commerciale a<br />
quella istituzionale.<br />
Lineamenti IVA per gli immobili negli atti<br />
di più diffusa prassi<br />
I beni immobili ricevuti in sede di conferimento<br />
(ad esempio per incrementare il fondo di dotazione di<br />
una fondazione) subiscono il seguente trattamento impositivo:<br />
• i proventi nascenti dalla locazione, se effettuati<br />
fuori dall’esercizio dell’attività commerciale, <strong>non</strong><br />
comporteranno mutamenti di trattamento fiscale<br />
(ai fini IVA ed imposte dirette) dei predetti immobili;<br />
• se effettuati invece in seno ad attività commerciali<br />
potranno comportare la rideterminazione dell’IVA<br />
eventualmente praticata in sede di conferimento<br />
o donazione all’ente secondo la regola disposta<br />
dal comma 9 dell’articolo 36 del D.L. n. 223/2006: in<br />
pratica l’ente che avesse assunto posizioni creditorie<br />
IVA a fronte di tale conferimento/donazione dovrà<br />
restituire all’Agenzia delle Entrate, in tre rate di pari<br />
importo,l’IVA a suo tempo detratta (beninteso,in base<br />
allo screening decennale previsto dall’articolo 19bis,<br />
comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).<br />
Resta inteso che qualora i predetti beni <strong>non</strong> siano destinati<br />
(sempre in seno alla sfera commerciale dell’attività,<br />
a operazioni attive di locazione), la manovra <strong>non</strong><br />
avrà impatti immediati nel senso che il problema di rettifica<br />
IVA si porrà qualora dovesse in futuro mutare la<br />
destinazione di tali beni immobili (da strumentali per<br />
esercizio, ad esempio, di mensa aziendale, a locazione<br />
vera e propria).<br />
Da ultimo si osserva che le spese di manutenzione e<br />
recupero degli immobili diversi da quelli abitativi<br />
consentiranno l’esercizio della detrazione IVA ex articolo<br />
19-bis 1, comma 1, lettera i).<br />
Esaminiamo in via intuitiva le scritture.<br />
Ipotesi: palazzina uffici conferita alla fondazione in data<br />
23.12.2000 per € 1.000.000.<br />
Iva applicata 20% € 200.000.<br />
Immobile locato nella sfera commerciale per il 50%<br />
(percentuale di utilizzo) ad un ca<strong>non</strong>e di affitto annuo<br />
corrispondente alla porzione del 50% pari a € 25.000.<br />
Altri ricavi di natura commerciale € 45.000.<br />
I ricavi in oggetto si riferiscono al periodo di imposta<br />
2006.<br />
La fondazione, nella sfera commerciale, <strong>non</strong> ha mai<br />
conseguito operazioni rientranti nel campo dell’esenzione<br />
IVA.<br />
Al momento del conferimento dell’immobile ha redatto<br />
la scrittura contabile riportata nella Tavola n. 1 alla<br />
pagina seguente.<br />
Successivamente (Tavola n. 2 alla pagina successiva)
ATTUALITÀ n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
Tavola n. 1 – Scritture nella sfera commerciale<br />
Diversi a diversi<br />
(23.12.2000)<br />
(per conferimento dal socio fondatore “X” in natura finalizzato alla dotazione della fondazione del patrimonio)<br />
Immobile 1.000.000,00<br />
IVA a credito 100.000,00<br />
IVA indeducibile da patrimonializzare 100.000,00<br />
a Fondo di dotazione 1.000.000,00<br />
a Debiti verso fondatore per IVA 200.000,00<br />
Crediti commerciali a<br />
(anno 2001)<br />
diversi 30.000,00<br />
(introito per locazione quota-parte immobile sfera commerciale)<br />
a Ricavi commerciali 25.000,00<br />
a IVA a debito 5.000,00<br />
Tavola n. 2 – Rilevazione della compensazione dell’Iva<br />
Iva a debito<br />
(per compensazione imposta IVA)<br />
a credito 5000,00<br />
Tavola n. 3 – Rilevazione introiti da locazione<br />
Crediti commerciali a diversi 12.500,00<br />
(anno 2006)<br />
(introito per locazione quota-parte immobile sfera commerciale)<br />
a ricavi commerciali 12.500,00<br />
a<br />
(*)<br />
IVA a debito –<br />
(*) La rimanente metà dei ca<strong>non</strong>i di locazione è stata assoggettata ad IVA. In fattura si indicherà il titolo di esenzione IVA<br />
articolo 10 n. 8 D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni e proroghe.<br />
Tavola n. 4 – Prospetto di calcolo dell’indetraibilità dell’Iva per ENC<br />
Calcolo detraibilità IVA ex articolo 19-ter per enti <strong>non</strong> commeciali<br />
Nessuna indetraibilità in quanto l’ente, nella esemplificazione proposta, <strong>non</strong> ha detratto alcuna imposta nella<br />
sfera commerciale.<br />
Calcolo detraibilità IVA ex art. 19-bis per enti <strong>non</strong> commerciali<br />
Operazioni esenti poste in essere nell’anno 12.500,00<br />
Totale operazioni imponibili in IVA ed esenti 25.000,00<br />
Percentuale di detraibilità 50%<br />
Pertanto, ipotizzando acquisti in IVA per euro 15.000 con un’IVA<br />
A credito di euro 3.000, l’imposta detraibile sarà pari a euro… 1.500, 00<br />
Calcolo rettifica percentuale di detraibilità ex art. 19-bis 2<br />
Anno di entrata in funzione del cespite 2000<br />
(secondo la percentuale di imputazione alla sfera commerciale)<br />
Anno di mutamento del regime IVA ex-decreto legge 2006<br />
Differenza di percentuale di detraibilità dell’IVA 100%<br />
Meno<br />
50%<br />
uguale 50%<br />
calcolo del “decimo” ex comma 4 articolo 19-bis 2 0,05 (a)<br />
numero dei “decimi” residui al compimento del decennio ex comma 9<br />
decreto legge 4 (b)<br />
Prodotto c = a*b 0,2<br />
IVA sul bene immobile (ammortizzabile) detratta nel 2000 100.000,00<br />
Quota parte di Iva da restituire all’Agenzia delle entrate 20.000,00<br />
499
500<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 ATTUALITÀ<br />
Implicazioni delle scritture contabili:<br />
1. L’ente ha decommercializzato in radice il 50% dell’acquisizione<br />
del bene immobile<br />
2. L’IVA a credito sul 50% (percentuale impiegata del<br />
bene ai fini commerciali) del valore di acquisizione<br />
dello stesso è stata portata in detrazione dall’Iva sulle<br />
operazioni commerciali attive.<br />
A partire dalla data di entrata in vigore del D.L.n.223/2006<br />
si avranno le implicazioni di natura economico/contabile<br />
riportate nella Tavola n.3 alla pagina precedente.<br />
La scrittura più importante è quella riportata nella Tavola<br />
n. 4 a pagina precedente che è attuativa del cambiamento<br />
di regime IVA del trattamento fiscale dei beni<br />
immobili.<br />
Scrittura contabile relativa (Tavola n. 5)<br />
Il pagamento del debito in oggetto avverrà in tre tranches<br />
di cui la prima scadente entro il termine di pagamento<br />
dell’acconto IVA 2006.<br />
Si precisa che, stante il tenore letterale della norma, la<br />
stessa riguarderà tutti i beni ammortizzabili (quindi<br />
<strong>non</strong> solo i fabbricati che, come noto, ai fini IVA, sono<br />
sempre considerati beni ammortizzabili anche se qualificabili<br />
come “beni merce” o “beni patrimonio” nella<br />
rappresentazione di bilancio ai fini della rettifica ex articolo<br />
19-bis 2 D.P.R. n. 633/1972), seguendo lo stesso<br />
procedimento di cui sopra, ovviamente nei termini di<br />
utilizzo del bene nella sfera commerciale IVA.<br />
Per le aree edificabili,che per definizione <strong>non</strong> si sono<br />
ancora “accorpate” nel fabbricato, si dovrà attendere, ai<br />
sensi del comma 8, dell’articolo 19-bis 2, la loro stabile<br />
incorporazione nell’immobile e,dal momento della entrata<br />
in funzione, bisognerà “monitorare” i movimenti<br />
della percentuale di detraibilità con le modalità e nei<br />
termini di cui alla citata norma del D.P.R. n. 633/1972.<br />
L’ente <strong>non</strong> commerciale,probabilmente,se reputa che in<br />
futuro sarà quasi scontata la modificazione della percentuale<br />
di detrazione, potrebbe già fin d’ora, in relazione<br />
agli appalti per la costruzione o ristrutturazione dello<br />
stabile,limitare la quota-parte di IVA che intende portare<br />
in detrazione a fronte dell’investimento.Questo però <strong>non</strong><br />
tanto alla luce della recente manovra, ma proprio in<br />
virtù della disposizione dell’articolo 19-bis comma 2 che<br />
è in vigore dal 1997,per effetto della riforma “Visco”.<br />
Acquisizione a titolo oneroso<br />
dei beni immobili e ammortamenti<br />
Le argomentazioni appena sviluppate si intendono applicabili,<br />
per analogia, anche alle operazioni di acquisizione<br />
dei beni immobili a mezzo contratto di<br />
compravendita (acquisto).<br />
Si puntualizza inoltre che, ai fini dell’ammortamento e<br />
della sua deducibilità in relazione alle imposte dirette,il<br />
decreto apporta una limitazione consentendo solamente<br />
la deduzione della quota parte del costo dell’immobile<br />
adibito all’attività commerciale in ragione del 70%<br />
se capan<strong>non</strong>e; dell’80% se diverso da capan<strong>non</strong>e.<br />
Problematica imposte sui redditi<br />
per atti a titolo gratuito<br />
Il decreto sancisce che qualora,ai fini del computo della<br />
plusvalenza (nella sfera dell’attività istituzionale) assume<br />
valenza il valore dichiarato ai fini dell’atto di donazione<br />
(nella versione delle norme antecedenti le modifiche),<br />
tale facoltà è soppressa e pertanto si riconosce<br />
in capo al donatario lo stesso valore di carico fiscale che<br />
era in capo al donante (Tavola n.6 a pagina seguente).<br />
Il caso delle “minusvalenze” da passaggi<br />
di utilizzo di beni strumentali o patrimonio<br />
tra le due sfere dell’ente<br />
L’articolo 36, commi 18 e 19 del D.L. n. 223/2006, dispone<br />
l’irrilevanza delle minusvalenze nascenti a fronte<br />
dell’assegnazione di beni (patrimonio o strumento,<strong>non</strong><br />
merce) ai soci per finalità estranee all’impresa.<br />
Detto in altri termini significa, facendo il parallelo alla<br />
prassi dell’ente <strong>non</strong> commerciale, che l’eventuale minusvalenza<br />
che si dovesse verificare in sede di mutamento<br />
di destinazione nell’utilizzo del bene (poniamo<br />
dal 60% nella sfera commerciale al 35% nella<br />
stessa sfera, quindi con un incremento del 25% di utilizzo<br />
nella sfera istituzionale), l’eventuale differenza fra<br />
il costo contabilizzato nella predetta sfera commerciale<br />
(pro-quota 25%) e il “valore normale”del bene all’atto<br />
del suo parziale mutamento di destinazione <strong>non</strong> potrà<br />
essere portata in deduzione dal reddito di impresa.<br />
Questo perché la fattispecie in argomento assomiglia<br />
Tavola n. 5 – Iscrizione del debito verso l’Erario per l’Iva<br />
Oneri straordinari a<br />
(31.12.06)<br />
diversi verso Erario 20.000,00<br />
(per iscrizione debito verso Erario a fronte riderminazione IVA detraibile manovra estiva 2006)
ATTUALITÀ n.8-9/2006<br />
Tavola n. 6 – Calcolo implicazioni ai fini reddituali della Manovra bis<br />
<strong>non</strong><br />
(segue)<br />
501
502<br />
<strong>non</strong><br />
segue Tavola n. 6<br />
n.8-9/2006 ATTUALITÀ<br />
alla destinazione parziale a finalità extra-impresa del<br />
bene.<br />
Tentazioni “elusive”<br />
Dopo aver passato in rassegna le principali novità recate<br />
dal D.L. n. 223/2006, vediamo come (presumibilmente)<br />
molti enti cercheranno di reagire all’inasprimento<br />
tributario appena discusso.<br />
• Prima tentazione elusiva: fatturare con data anteriore<br />
al 4 luglio 2006 le locazioni in misura pari ad<br />
una percentuale tale per cui il pro-rata definitivo si<br />
assesti in misura inferiore al 10% (esempio: si emette<br />
fattura per i mesi luglio/dicembre 2006 anticipata<br />
per un valore ad esempio corrispondente al 75% di<br />
tali ca<strong>non</strong>i di locazione in scadenza: i locatari chiaramente<br />
pagheranno la fattura nei termini originari<br />
pattuiti ad eccezione dell’IVA che il locatore deve<br />
versare entro il 23 agosto 2006). L’operazione, benché<br />
descritta come “tentazione”, è a nostro modesto<br />
modo di vedere perfettamente legittima in quanto<br />
l’articolo 6 del decreto IVA consente l’emissione anticipata<br />
delle fatture in regime IVA.<br />
• Seconda tentazione elusiva:si effettua il passaggio<br />
dei beni dalla sfera commerciale a quella istituzionale<br />
dopo il 4 luglio 2006,a valore di mercato dei beni.<br />
Questa operazione è conveniente se il valore in<br />
oggetto <strong>non</strong> è difforme dal valore di acquisizione<br />
(<strong>non</strong> di donazione o di successione o di conferimento,per<br />
le considerazioni svolte nella parte appositamente<br />
dedicata di questo intervento). Così facendo<br />
l’operazione ricade sì fra le operazioni esenti<br />
ai fini IVA, ma <strong>non</strong> si rende applicabile il pro-rata in<br />
quanto si tratta di bene strumentale che, come tale,<br />
per quanto statuito dall’articolo 19-bis comma 2,<strong>non</strong><br />
comporta conseguenze in merito alla quantificazio-<br />
ne della percentuale di indetraibilità. L’unico aggravio<br />
fiscale potrebbe essere la plusvalenza nascente<br />
da siffatto mutamento di regime (sfera commerciale/sfera<br />
istituzionale). Si precisa che qualora l’ente<br />
avesse perdite fiscali a disposizione per paralizzare<br />
tale plusvalenza eventuale (la minusvalenza, come<br />
detto prima, <strong>non</strong> rileva), l’operazione potrebbe entrare<br />
nel novero delle operazioni elusive ai sensi dell’articolo<br />
37-bis D.P.R. n. 600/1973.<br />
Lineamenti ICI<br />
Ai fini ICI il decreto inasprisce il trattamento ICI dei<br />
beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici e di<br />
ONLUS 1.Viene previsto che è soggetta a tassazione solo<br />
la parte di tali cespiti che viene adibita all’esercizio<br />
di attività esclusivamente commerciali.<br />
Anche alla luce di tale mutato trattamento di regime fiscale,<br />
è importante che gli enti in argomento procedano<br />
ad una riorganizzazione dei propri beni finalizzata<br />
ad enucleare la parte degli stessi che sconterà ICI.<br />
Conclusioni<br />
La manovra appena approvata dal nuovo Esecutivo avrà<br />
certamente implicazioni fiscali (IVA e redditi); sicuramente<br />
avrà impatto sui conti di molti enti <strong>non</strong> profit,soprattutto<br />
quelli che possiedono importanti patrimoni.<br />
Si informano i gentili Lettori che,al momento di andare<br />
in stampa,sono in corso modifiche al decreto legge che<br />
verranno commentate in un prossimo intervento dopo<br />
la conversione in legge prevista per il 4 settembre p.v.<br />
1 Per un approfondimento su questo argomento cfr.P.Clementi, Manovra<br />
bis: si riapre la vicenda dell’esenzione Ici per immobili destinati<br />
ad attività sociali, in questo numero della Rivista a pag. 503.
Enti <strong>non</strong> commerciali<br />
Si era appena spenta l’eco<br />
delle polemiche sull’esenzione<br />
ICI di cui godono<br />
gli immobili che gli<br />
enti <strong>non</strong> commerciali<br />
utilizzano per alcune specifiche<br />
attività socialmente<br />
significative e – inaspettatamente<br />
– la questione ora<br />
si riapre con la c.d. manovra<br />
bis, precisamente, con<br />
la norma di interpretazio-<br />
ne autentica di cui all’articolo 39 del D.L. n. 223 dello<br />
scorso 4 luglio, decreto che, al momento di andare<br />
in stampa,ha già iniziato il suo iter parlamentare per la<br />
conversione in legge.<br />
La disposizione in argomento modifica il comma 2-bis,<br />
dell’articolo 7 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 il<br />
quale, introdotto dalla legge di conversione del decreto<br />
1, stabiliva che «l’esenzione disposta dall’articolo 7,<br />
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre<br />
1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate<br />
nella medesima lettera a prescindere dalla natura<br />
eventualmente commerciale delle stesse».<br />
Sentenze della Cassazione<br />
L’intervento di chiarificazione del legislatore si era reso<br />
necessario a seguito dell’interpretazione immotivatamente<br />
restrittiva della Corte di Cassazione 2 relativa<br />
ad una vertenza che vedeva coinvolti un ente ecclesiastico<br />
ed un comune.Oggetto del “contendere”era<br />
l’esenzione che la lettera i), dell’articolo 7 del decreto<br />
ATTUALITÀ n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
Manovra bis: si riapre la vicenda<br />
dell’esenzione Ici per immobili<br />
destinati ad attività sociali<br />
di Patrizia Clementi*<br />
La vicenda che riguarda l’esenzione per gli immobili destinati ad<br />
attività socialmente rilevanti si arricchisce di nuovi elementi. Dopo<br />
la sentenza immotivatamente restrittiva della Corte di Cassazione<br />
che aggiungeva ai due stabiliti dalla legge il terzo requisito della<br />
<strong>non</strong> commercialità dell’attività e dopo la successiva norma di<br />
interpretazione autentica che aveva precisato che l’agevolazione si<br />
applica “a prescindere dalla natura eventualmente commerciale”<br />
delle attività svolte negli immobili, ora con la c.d. manovra bis (D.L.<br />
n. 223/2006) la partita si riapre e con una nuova e contraddittoria<br />
norma di interpretazione autentica si condiziona l’esenzione alla<br />
circostanza che le attività “<strong>non</strong> abbiano esclusivamente natura<br />
commerciale”.<br />
sull’ICI prevede a favore degli «immobili utilizzati dai<br />
soggetti di cui all’articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera<br />
c),del T.U.delle imposte sui redditi,approvato con D.P.R.<br />
22 dicembre 1986,n.917 e successive modificazioni,destinati<br />
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,previdenziali,sanitarie,didattiche,ricettive,culturali,<br />
ricreative e sportive».<br />
La norma agevolativa indica – ci sembra in modo <strong>non</strong><br />
dubbio – le condizioni alle quali è subordinato il diritto<br />
all’esenzione, cioè il contemporaneo verificarsi di<br />
due requisiti, uno di carattere soggettivo e l’altro oggettivo:<br />
soggettivamente, l’utilizzo dell’immobile da<br />
parte di un ente <strong>non</strong> commerciale (soggetti identificati<br />
con riferimento all’articolo 73 del D.P.R. n.<br />
917/1986); oggettivamente, l’esclusiva destinazione<br />
dello stesso immobile a una o più delle otto attività tas-<br />
* Esperta nella fiscalità degli enti ecclesiastici.<br />
1 Legge n. 248 del 2 dicembre 2005.<br />
2 Cfr. le sentenze, tutte della Sez. 5, del 5 marzo 2004, n. 4573 e dell’8<br />
marzo 2004, nn. 4642, 4644 e 4645.<br />
503
504<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 ATTUALITÀ<br />
sativamente elencate dalla norma di esenzione (assistenziali,previdenziali,sanitarie,didattiche,ricettive,culturali,<br />
ricreative e sportive).<br />
I giudici di Cassazione, invece, avevano ritenuto possibile<br />
subordinare l’applicabilità dell’agevolazione ad<br />
un ulteriore requisito: quello della <strong>non</strong> commercialità<br />
fiscale dell’attività svolta.Sembra evidente che questa<br />
interpretazione costituiva una forzatura della norma<br />
visto che il legislatore, se avesse voluto farlo, avrebbe<br />
dovuto limitare l’ambito di esenzione agli immobili<br />
presso i quali le attività indicate <strong>non</strong> fossero svolte in<br />
forma di attività commerciale.Ma <strong>non</strong> lo ha fatto – a nostro<br />
avviso coerentemente – perché sarebbe stato paradossale<br />
sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo<br />
sostanziale. Infatti, molte delle attività menzionate<br />
della lettera i) dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 504, assumono,<br />
per obbligo di legge, natura commerciale agli effetti<br />
tributari, in quanto organizzate in forma di impresa,<br />
spesso necessariamente essendo richiesto dalla normativa<br />
che le disciplina, il rispetto di specifici standars<br />
e precisi livelli di professionalità (si pensi, ad esempio,<br />
alle attività sanitarie o didattiche).<br />
Considerando che fino alle citate sentenze (cioè per<br />
dodici anni, dall’entrata in vigore dell’ICI fino al 2004)<br />
né gli enti, né i comuni avevano messo in dubbio il diritto<br />
all’esenzione degli immobili per i quali si verificavano<br />
solo i primi due requisiti è evidente che la novità<br />
introdotta dall’interpretazione dei giudici di Cassazione<br />
creava incertezza nei rapporti tra amministrazioni<br />
comunali ed enti <strong>non</strong> commerciali.<br />
Le prime – del tutto legittimamente dal loro punto di vista<br />
– si preparavano a richiedere agli enti il pagamento<br />
dell’imposta fino ad allora <strong>non</strong> riscossa (né richiesta),i<br />
secondi, forti del senso letterale e logico della norma<br />
che <strong>non</strong> dà alcuna indicazione circa la modalità<br />
di svolgimento delle attività, erano decisi a resistere<br />
alle pretese erariali dei comuni.<br />
Le conseguenze erano facilmente immaginabili: un ampio<br />
contenzioso costoso e incerto per entrambe le parti.<br />
Collegato fiscale<br />
alla manovra finanziaria 2006<br />
Per evitare tutto ciò il legislatore ritenne di dover intervenire<br />
con la norma di interpretazione autentica 3 introdotta<br />
nel D.L. n. 203/2005 (c.d. Collegato fiscale alla<br />
manovra finanziaria 2006) in modo da confermare la<br />
situazione preesistente, quella voluta dalla norma<br />
istitutiva dell’ICI: l’eventuale commercialità dell’atti-<br />
vità <strong>non</strong> rileva ai fini dell’esenzione dall’ICI, essendo<br />
necessarie e sufficienti le altre due condizioni (che sono,<br />
lo ribadiamo, utilizzo dell’immobile da parte di un<br />
ente <strong>non</strong> commerciale e sua destinazione esclusiva ad<br />
una o più tra le otto attività previste).<br />
Manovra bis<br />
Ora con l’articolo 39 del D.L. 223/2006 (c.d. manovra<br />
bis), però, il legislatore modifica quella interpretazione<br />
autentica e ne fornisce una nuova e diversa.<br />
Adesso sostiene che l’esenzione spetta agli enti <strong>non</strong><br />
commerciali solo all’ulteriore (e inedita…) condizione<br />
che le attività svolte nell’immobile «<strong>non</strong> abbiano<br />
esclusivamente natura commerciale».<br />
A proposito di questa disposizione si possono fare due<br />
considerazioni, una di metodo e una di merito.<br />
Innanzitutto,ci sembra <strong>non</strong> ricorressero le condizioni<br />
che giustificano un intervento di “interpretazione<br />
autentica” da parte del legislatore, intervento<br />
che, come suggerisce la logica e prescrive il diritto, richiede<br />
l’esistenza di un dubbio interpretativo; infatti il<br />
dubbio c’era stato, ma era stato risolto dal precedente<br />
intervento normativo, il D.L. 203 4.<br />
Sul merito si può osservare la difficoltà ad identificare<br />
il contenuto normativo della disposizione e,<br />
di conseguenza, la sua efficacia nell’ordinamento.<br />
Infatti, posto che l’articolo così formulato <strong>non</strong> può<br />
comportare l’abrogazione dell’esenzione (intanto<br />
perché si tratta di una norma interpretativa che <strong>non</strong><br />
può innovare il diritto e poi poiché esordisce affermando<br />
il diritto all’esenzione:“l’esenzione disposta dall’articolo<br />
7…. si intende applicabile alle attività indicate<br />
nella medesima lettera che <strong>non</strong> abbiano esclusivamente<br />
natura commerciale”), diventa arduo comprendere<br />
in cosa consiste la nuova condizione che<br />
consente di usufruire dell’esenzione e con quali strumenti<br />
giuridici si possano identificare le attività che<br />
sono sì commerciali, ma <strong>non</strong> esclusivamente.<br />
Infatti, a rendere impossibile l’attribuzione di un contenuto<br />
positivo alla norma è la circostanza che l’ordinamento<br />
tributario <strong>non</strong> contempla attività che ab-<br />
3 Cosa che è stata fatta inizialmente, in modo <strong>non</strong> privo di ambiguità<br />
(in particolare per la riserva ai soli enti ecclesiastici), con<br />
l’art. 6 del Decreto legge 17 agosto 2005, n. 163 (<strong>non</strong> convertito) e<br />
poi in modo più coretto e convincente con il citato articolo 7, c.<br />
2-bis del D.L. 203/2005 (conv. L. 248/2005).<br />
4 “È interpretativa la norma con cui il legislatore tronca il contrasto<br />
sorto circa il significato di una norma precedente”,Torrente - Schlesinger,Manuale<br />
di diritto privato,Milano,2004,pag.44.
iano questa caratteristica perché – com’è noto –<br />
un’attività o è commerciale o <strong>non</strong> lo è.<br />
È da qualificare commerciale,dal punto di vista fiscale,<br />
in presenza di precise condizioni: cioè quando attraverso<br />
una struttura organizzata vengono erogate prestazioni<br />
a fronte di corrispettivi (o contributi) 5. In mancanza<br />
di queste condizioni un’attività <strong>non</strong> è commerciale,<br />
né esclusivamente, né parzialmente.<br />
Quello che invece l’ordinamento prevede – ma con riferimento<br />
ai soggetti e <strong>non</strong> all’attività – è la necessità<br />
di esercizio <strong>non</strong> esclusivo di attività commerciali<br />
quale presupposto perché un soggetto sia qualificabile<br />
come ente <strong>non</strong> commerciale, ma <strong>non</strong> è questo<br />
l’oggetto della precisazione della nuova norma interpretativa,che<br />
fa invece riferimento all’attività che l’ente<br />
svolge nell’immobile e <strong>non</strong> all’ente che la esercita.<br />
Posto, quindi, che la <strong>non</strong> esclusività della natura<br />
commerciale delle attività fiscalmente qualificate<br />
come commerciali <strong>non</strong> è un concetto rintracciabile<br />
nella normativa tributaria, perché l’articolo 39<br />
possa avere un contenuto positivo sarebbe necessario<br />
che fosse precisato – modificando però l’attuale quadro<br />
normativo – che cosa deve intendersi per attività<br />
che “<strong>non</strong> abbiano esclusivamente natura commerciale”.<br />
Si noti, comunque, che da un punto di vista giuridico<br />
la modifica del quadro normativo – destinata ad<br />
avere conseguenze anche in riferimento ad altri tributi<br />
dove il concetto di attività commerciale è determinante<br />
– esige molto di più di una semplice norma di interpretazione<br />
autentica.<br />
E forse, ci sembra di poter ipotizzare, il punto è proprio<br />
questo: probabilmente il legislatore rimettendo mano<br />
alla norma interpretativa in realtà intende intervenire<br />
<strong>non</strong> per spiegare quale è l’ambito corretto dell’esenzione,<br />
così come stabilito nel 1992, ma per modificarne<br />
la portata o, magari per eliminarla.Questa è naturalmente<br />
una scelta possibile, ma può essere operata<br />
solo intervenendo con una soppressione o modifica<br />
della lettera i), dell’articolo 7 e <strong>non</strong> con una norma di<br />
interpretazione autentica.<br />
Ratio legislativa dell’esenzione<br />
Infine,un elemento che ci sembra caratterizzare la lunga<br />
vicenda di questa esenzione è l’accusa che gli enti<br />
<strong>non</strong> commerciali godrebbero, attraverso questa<br />
esenzione, di un immotivato e ingiusto privilegio.<br />
Per valutare la correttezza di questa lettura occorre domandarsi<br />
perché il legislatore abbia inserito questa age-<br />
ATTUALITÀ n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
volazione e perché la natura eventualmente commerciale<br />
di una o più delle attività agevolate <strong>non</strong> abbia oggettivamente<br />
rilievo ai fini dell’ICI, cioè quale sia la ratio<br />
legislativa dell’esenzione.<br />
A tale scopo, sembra utile ricordare alcuni dati.<br />
Innanzitutto, l’esenzione <strong>non</strong> riguarda il reddito<br />
eventualmente prodotto nello svolgimento delle attività,<br />
ambito nel quale l’ente <strong>non</strong> commerciale è assoggettato<br />
a tutti gli adempimenti e le imposizioni previste<br />
per quella specifica attività (compresi quelli contabili e<br />
dichiarativi ai fini IVA, IRES e IRAP).<br />
In secondo luogo, l’immobile è esente solo se l’attività<br />
prevista dalla norma è svolta da un ente <strong>non</strong><br />
commerciale, la cui normativa di riferimento garantisce<br />
assenza delle finalità di lucro soggettivo: essi<br />
<strong>non</strong> possono distribuire utili o avanzi di gestione,neanche<br />
in forma indiretta, ma sono tenuti a reinvestirli per<br />
il potenziamento delle proprie attività <strong>istituzionali</strong> e, in<br />
caso di scioglimento o estinzione,il patrimonio residuo<br />
può essere destinato solo ad altri enti <strong>non</strong> commerciali<br />
o a fini di pubblica utilità e con il consenso della<br />
competente autorità.<br />
Infine, <strong>non</strong> tutte le attività danno accesso all’esenzione,<br />
ma solo quelle otto che la legge elenca, in quanto<br />
il legislatore le ritiene intrinsecamente capaci di recare<br />
utilità sociale a vantaggio della comunità in<br />
cui esse si svolgono.A conferma che la scelta di tali attività<br />
<strong>non</strong> è arbitraria si possono considerare le numerose<br />
e significative agevolazioni che altre norme tributarie<br />
riconoscono a esse. Si possono qui ricordare, ad<br />
esempio: il regime di esenzione IVA previsto dall’art.10<br />
del D.P.R. 633/1972, per le attività sanitarie (nn. 18-<br />
19), scolastiche (n. 19), assistenziali (nn. 21, 23 e 27ter),<br />
culturali (n. 22); l’esclusione dal reddito IRES e<br />
IRPEF per gli immobili con destinazione ad usi culturali<br />
(D.P.R. 601/1973, art. 5-bis); la deducibilità dal reddito<br />
d’impresa, prevista dall’art. 100 del D.P.R. n.<br />
917/1986 per le spese sostenute dai datori i lavoro in favore<br />
dei propri dipendenti relative ad opere o servizi<br />
con finalità, tra le altre, di istruzione, ricreazione, assistenza<br />
sociale e sanitaria (comma 1) e per le liberalità<br />
effettuate per i medesimi scopi (comma 2,lett.a);<br />
la detraibilità dal reddito personale prevista dall’art.15<br />
del D.P.R. n. 917/1986 delle liberalità effettuate per atti-<br />
5 L’articolo 55 del TUIR nel definire i redditi d’impresa vi include<br />
quelli “derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa<br />
dirette alla prestazione di servizi”.<br />
505
506<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 ATTUALITÀ<br />
vità culturali (lett.h),per iniziative assistenziali (lett.ibis)<br />
e in favore di associazioni sportive dilettantistiche<br />
(lett. i-quater); la deducibilità, prevista dall’art.<br />
10 del D.P.R.n.917/1986,per i contributi assistenziali<br />
e previdenziali (c. 1, lett. e) e per quelli destinati all’assistenza<br />
sanitaria integrativa (comma 1, lett. eter);<br />
il trattamento agevolato riservato alle associazioni<br />
e alle società sportive dilettantistiche (si veda, in particolare<br />
l’art. 90 della Legge n. 289/2002); l’esenzione<br />
dalle imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali)<br />
per le donazioni finalizzate ad attività assistenziali e di<br />
istruzione (D.Lgs. n. 346/1990, artt. 3 e 55 e D.Lgs. n.<br />
347/1990, artt. 1 e 10); la riduzione dell’aliquota IRPEG<br />
(ora IRES) per gli enti di assistenza, gli enti ospedalieri,<br />
gli istituti di istruzione.<br />
L’insieme di questi elementi lasciano intuire che il legislatore<br />
nel prevedere l’esenzione abbia ritenuto che il<br />
mancato gettito fiscale per i comuni nei cui territori sono<br />
localizzati gli immobili in cui si svolgono queste attività<br />
sia giustificato dall’indiretto beneficio,quanto meno<br />
sotto forma di servizi alla cittadinanza offerti<br />
dagli enti <strong>non</strong> commerciali.<br />
Nessun effetto di penalizzazione per i comuni,<br />
quindi,ma il sostegno di una minore imposizione fiscale<br />
per alcune attività di natura sociale (“commerciali”inevitabilmente<br />
se strutturate con specifica organizzazione<br />
e con corrispettivo, anche se a volte solo<br />
tramite convenzione con gli stessi comuni), che i comuni<br />
hanno tutto l’interesse a tutelare e a potenziare a<br />
servizio della cittadinanza.
Terzo settore<br />
La Giurisprudenza degli<br />
ultimi mesi è ricca<br />
di pronunce relative alla<br />
partecipazione a gare indette<br />
dalla Pubblica Amministrazione<br />
da parte<br />
di Enti appartenenti al<br />
mondo del <strong>non</strong> profit.<br />
Tale problema, fino a qualche<br />
tempo fa nemmeno<br />
ipotizzabile, è inevitabilmente legato al continuo sviluppo<br />
e alla crescente “professionalizzazione” del così<br />
detto “Terzo Settore”.<br />
Se, infatti, fino ad alcuni anni fa, gli enti <strong>non</strong> profit <strong>non</strong><br />
avrebbero mai potuto immaginare di svolgere un’attività<br />
di impresa ed addirittura aggiudicarsi appalti pubblici,<br />
oggi assistiamo ad una vera e propria concorrenza<br />
fra tali soggetti giuridici e gli enti tipicamente “commerciali”,<br />
dominati da sempre da logiche di economicità<br />
ed efficienza.<br />
Divieto di fine di lucro<br />
Preliminarmente può essere utile ricordare,come peraltro<br />
abbiamo avuto ripetutamente modo di sottolineare,<br />
che il divieto di fine di lucro sancito per tutti gli Enti<br />
Non Profit <strong>non</strong> significa “scopo di perdita”, ma solo obbligo<br />
di reinvestimento di tutti gli utili prodotti.<br />
Pertanto, lo svolgimento di una attività economica <strong>non</strong><br />
contrasta con la finalità <strong>non</strong> lucrativa.Anzi,sotto alcuni<br />
profili,deve essere visto in termini positivi perché significa<br />
reperimento risorse da destinare alle finalità statutarie<br />
di carattere etico-sociale.<br />
APPROFONDIMENTI n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
Enti <strong>non</strong> profit e gare d’appalto<br />
di Guido Martinelli* e Francesco Spadaro**<br />
Un tema ampiamente dibattuto dalla dottrina e dalla<br />
giurisprudenza più recente riguarda la partecipazione delle<br />
associazioni di volontariato alle gare d’appalto pubbliche.<br />
Nell’articolo si analizzano le motivazioni secondo le quali si è<br />
concordi nel sostenere l’inammissibilità di tali soggetti giuridici<br />
alle gare ad evidenza pubblica. Le stesse argomentazioni, però,<br />
<strong>non</strong> possono essere sostenute con eguale forza per quel che<br />
concerne altre tipologie di enti <strong>non</strong> profit. Si fa particolare<br />
riferimento alle associazioni di promozione sociale. Queste, infatti,<br />
a differenza delle associazioni di volontariato possono sia<br />
ricevere compensi per la prestazioni di servizi nei confronti di <strong>non</strong><br />
associati sia essere destinatarie di agevolazioni di minore entità,<br />
tanto che, in virtù del principio della massima partecipazione<br />
soggettiva alle gare, potrebbero, in teoria, risultare aggiudicatarie<br />
di appalti pubblici.<br />
Questa sintetica e preliminare avvertenza ci permette<br />
di ricavare un primo incontrovertibile dato: in linea di<br />
principio, <strong>non</strong> esiste alcuna preclusione assoluta<br />
per gli enti del terzo settore di svolgere attività<br />
potenzialmente produttive reddito.<br />
Sulla base di tale valido ma generalissimo assunto,<br />
però,vanno poi considerate le rilevanti differenze riguardanti<br />
le discipline riservate alle singole forme<br />
soggettive assunte dai sodalizi operanti nel settore<br />
del <strong>non</strong> profit. Sono, infatti, numerose le normative dettate<br />
con specifico riferimento a differenti tipologie di<br />
enti che hanno ripercussioni tanto profonde quanto<br />
inevitabili sulla disciplina delle attività da essi svolte.<br />
Dati per assodati tali presupposti, la dottrina e la giurisprudenza<br />
hanno dibattuto a lungo circa la possibilità<br />
per gli attori del terzo settore di prendere parte a procedure<br />
ad evidenza pubblica. Se, però, in alcuni casi si<br />
è giunti ad affermare alcuni principi chiave largamente<br />
* Avvocato in Bologna e Docente a contratto all’Università di Ferrara.<br />
** Studio legale Martinelli-Rogolino.<br />
507
508<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 APPROFONDIMENTI<br />
condivisi, il dibattito rimane aperto con riferimento a<br />
specifiche realtà operanti nel <strong>non</strong> profit.<br />
Associazioni di volontariato<br />
Gran parte della Giurisprudenza, anche la più recente,<br />
è stata chiamata a pronunciarsi in particolare circa la<br />
partecipazione a gare d’appalto da parte delle associazioni<br />
di volontariato.<br />
Le decisioni in commento si limitano a negare la possibilità<br />
per le associazioni di volontariato di partecipare<br />
a gare di appalto e più in generale la loro inidoneità<br />
a concludere contratti a natura corrispettiva con gli Enti<br />
Pubblici.<br />
Questa affermazione appare come una logica conseguenza<br />
di quanto stabilito dalla legge n. 266/1991<br />
“Legge quadro sul volontariato”,nella quale all’art.5,fra<br />
le fonti di finanziamento dell’attività svolta, sono menzionate<br />
oltre ai “rimborsi derivanti da convenzioni”, anche<br />
“entrate derivanti da attività commerciali e produttive<br />
marginali”,“tra cui certamente <strong>non</strong> rientrano gli appalti<br />
pubblici, i quali presuppongono l’espletamento di<br />
una procedura di selezione del contraente fondata sulla<br />
comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di<br />
convenienza tecnico-economica, per definizione incompatibile<br />
con la natura dell’attività di volontariato”(TAR<br />
Piemonte, II Sez. n. 1604/2006). Da ciò conseguirebbe<br />
l’impossibilità per le associazioni di volontariato di partecipare<br />
alle procedure ad evidenza pubblica e lo svolgimento<br />
di attività economiche di qualsiasi genere.<br />
Se si considera,poi,quanto disposto dall’art.2,Legge n.<br />
266/1991, e cioè l’“impossibilità di retribuire in<br />
qualsiasi modo l’attività di volontariato”, è evidente<br />
come l’attività esercitata dalle associazioni in oggetto<br />
<strong>non</strong> possa essere in alcun modo compatibile con<br />
l’attività d’impresa. Come accennato, peraltro, secondo<br />
tale orientamento, le associazioni di volontariato <strong>non</strong><br />
potrebbero avvalersi di proventi derivanti dalla conclusione<br />
di contratti sinallagmatici,pena la violazione delle<br />
norme e dei principi fondamentali sopra richiamati,<br />
ma esclusivamente dello strumento della convenzione,<br />
a fronte della quale potrebbero ricevere unicamente<br />
un rimborso e <strong>non</strong> un vero e proprio compenso. Le anzidette<br />
convenzioni,infatti,“rappresentano uno strumento<br />
del tutto peculiare, che prescinde dalle regole della<br />
concorrenza al fine di promuovere attività realizzabili<br />
solo con il diretto coinvolgimento delle associazioni di<br />
volontariato nel sistema d’interventi e servizi di solidarietà”(TAR<br />
Piemonte, II Sez. n. 1604/2006).<br />
Si sono espressi in tal senso anche il TAR Veneto, Sez. I<br />
con Sentenza n.481 del 3 marzo 2004; il TAR Piemonte,<br />
Sez. II con sentenza n. 1043/2005.<br />
Ulteriore motivo addotto dalla dottrina e dalla giurisprudenza<br />
per affermare l’impossibilità per le associazioni<br />
di volontariato di prendere parte a gare d’appalto<br />
risiede nell’alterazione della par condicio fra i partecipanti.<br />
Appare evidente, infatti, come, in virtù delle<br />
agevolazioni loro riconosciute, le associazioni <strong>non</strong> lucrative<br />
risulterebbero, secondo tale orientamento, avvantaggiate<br />
nella gare pubbliche. Si prenda in esame,<br />
a tal proposito, la pronuncia del TAR Lombardia,<br />
Sez. III, Sentenza n. 1869 del 9 marzo 2000. In tale decisione,<br />
si afferma che <strong>non</strong> risulta ammissibile “l’indifferenziato<br />
invito a parteciparvi,rivolto sia ad associazioni<br />
di volontariato sia ad imprese operanti sul mercato,considerata<br />
la giuridica preclusione al libero dispiegarsi fra<br />
di esse del principio di libera concorrenza”.<br />
Non è intenzione di chi scrive obbiettare alle riflessioni<br />
sopra esposte. Al contrario, scopo di queste brevi note<br />
è, come accennato in premessa, solo quello di sollecitare<br />
il dibattito circa la partecipazione alle gare pubbliche<br />
di enti diversi dalle associazioni di volontariato,ma<br />
sempre appartenenti al mondo del <strong>non</strong> profit. Di particolare<br />
interesse, anche perché quasi del tutto estraneo<br />
alla giurisprudenza, è il caso delle associazioni di promozione<br />
sociale, enti che tentano di affacciarsi in tempi<br />
recenti nel mondo dei servizi pubblici.<br />
Associazioni di promozione sociale<br />
Tali enti sono notoriamente assoggettati ad una normativa<br />
differente da quella esaminata.Le Associazioni di<br />
Promozione Sociale, infatti, sono disciplinate dalla<br />
Legge n. 383/2000, la quale nell’elencare le possibili<br />
fonti di finanziamento delle associazioni (art. 4) menziona<br />
alla lettera e) le entrate derivanti da prestazioni<br />
di servizi convenzionati, alla successiva lettera<br />
f) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli<br />
associati e terzi anche attraverso lo svolgimento<br />
di attività economiche di natura commerciale e alla<br />
lettera i) contiene una formula di chiusura, estranea<br />
alla legge quadro sul volontariato, indicante “altre entrate<br />
compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo”<br />
che volutamente lascia aperte maggiori<br />
possibilità di azione per tali associazioni rispetto a<br />
quelle di volontariato.<br />
Volendo procedere nell’analisi della normativa di riferimento<br />
ci si accorge, inoltre, che per quel che concer
ne le associazioni di promozione sociale, al contrario<br />
di quanto affermato per il volontariato, <strong>non</strong> pare configurabile<br />
una limitazione allo strumento della convenzione<br />
per l’ottenimento di erogazioni da parte della<br />
pubblica Amministrazione.Se è vero,infatti,che la legge<br />
n.383/2000 dedica un apposito articolo (art.30) alla disciplina<br />
delle convenzioni stipulabili con la P.A., è<br />
altrettanto vero che detta normativa è rubricata con il<br />
titolo “disciplina fiscale, diritti ed altre agevolazioni”.<br />
È evidente, di conseguenza, come tale classificazione<br />
<strong>non</strong> possa rappresentare una limitazione per le associazioni,<br />
ma debba essere interpretata come una facoltà<br />
ulteriore e di maggior favore attribuita agli enti in<br />
questione.<br />
Non si può neanche sostenere, come taluni affermano,<br />
che dal divieto del fine di lucro discenda in modo automatico<br />
l’impossibilità di porre in essere un’attività<br />
d’impresa. È, infatti, opinione ormai unanimemente<br />
condivisa, che il divieto di fine di lucro sancito per gli<br />
Enti del terzo settore si concretizzi nell’esclusivo diniego<br />
del “lucro soggettivo”, consistente nella concreta<br />
distribuzione degli utili conseguiti fra gli associati, nulla<br />
ostacolando, invece, il “lucro oggettivo”, ossia l’effettiva<br />
realizzazione di un guadagno a fronte dell’attività<br />
svolta a prescindere dalla sua destinazione finale.<br />
Imprese sociali<br />
È importante sottolineare come <strong>non</strong> si possa ravvisare<br />
alcun nesso di consequenzialità necessaria fra tali elementi.<br />
Ciò è confermato, peraltro, dal recente D. Lgs. n.<br />
155/2006 che disciplina una particolare forma associativa,<br />
ossia quella delle “imprese sociali”.<br />
Tale nuova figura è caratterizzata dall’“esercizio in via<br />
stabile e principale di un’attività economica organizzata<br />
al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi<br />
di utilità sociale”, ma, allo stesso tempo dall’assenza<br />
dello scopo di lucro.<br />
Tale assunto avvalla ulteriormente la tesi secondo cui<br />
sarebbe perfettamente legittimo per un’associazione<br />
priva dello scopo di lucro esercitare attività d’impresa.<br />
Tanto più, se si analizza con attenzione il dettato normativo,appare<br />
chiaro che le associazioni che legittimamente<br />
esercitano una attività economica al fine delle<br />
produzione o scambio di beni e servizi in forma <strong>non</strong><br />
continuativa o comunque con carattere di subordinazione<br />
rispetto al proprio oggetto sociale, ben potranno<br />
continuare a svolgere tale attività, ma <strong>non</strong> potranno assumere<br />
tale nuova veste formale.<br />
APPROFONDIMENTI n.8-9/2006<br />
Cooperative sociali<br />
<strong>non</strong><br />
Pur <strong>non</strong> volendo addentrarci nell’analisi della recente<br />
disciplina menzionata, comunque, la presenza di associazioni<br />
<strong>non</strong> lucrative legittimate a svolgere attività imprenditoriale<br />
e a prendere parte a gare di appalto è<br />
confermata in modo inequivocabile anche dalla<br />
disciplina riservata alle cooperative sociali,le quali<br />
sono considerate,ex art.10,comma 8 D.Lgs.460/1997,<br />
Onlus di diritto.<br />
Tale conclusione è,peraltro,avvallata da una pronuncia<br />
del TAR di Bologna del 14 giugno 2005 nella quale è<br />
espressamente affermato che “si ritiene <strong>non</strong> legittima la<br />
partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica delle<br />
Associazioni di volontariato di cui alla legge n.266/1991<br />
e <strong>non</strong> già delle Onlus in quanto tali,che <strong>non</strong> siano anche<br />
associazioni di volontariato: del resto, basti pensare che<br />
le Cooperative sociali molto spesso assumono anche,<br />
a fini fiscali, la qualifica di ONLUS e <strong>non</strong> per questo potrebbero<br />
essere escluse dalla partecipazione (ed<br />
aggiudicazione) a procedure concorsuali pubbliche<br />
concernenti l’affidamento di servizi”.<br />
Differenze tra associazioni di promozione sociale<br />
e di volontariato<br />
Un ragionamento analogo, fondato sulla diversa disciplina<br />
applicabile alle varie forme sociali assunte dagli<br />
enti del terzo settore, può essere fatto con riferimento<br />
all’ulteriore ostacolo posto alla partecipazione delle associazioni<br />
di volontariato alle gare d’appalto pubbliche:<br />
in rispetto della par condicio fra i partecipanti.<br />
Se, da un lato, infatti, è innegabile il regime agevolativo<br />
di cui tutti gli enti del terzo settore godono, anche in<br />
questo ambito va effettuata una inevitabile distinzione<br />
fra le associazioni di volontariato e le associazioni di<br />
promozione sociale. Emergono importanti e sostanziali<br />
differenze fra il regime riservato alle une ed alle<br />
altre: è evidente come le prime siano destinatarie di<br />
maggiori agevolazioni rispetto alle seconde.<br />
Sembra pertanto legittimo affermare che le agevolazioni<br />
riconosciute alle associazioni di promozione sociale<br />
<strong>non</strong> sono di tale entità da pregiudicare la par condicio<br />
fra i partecipanti alle gare pubbliche.Tale conclusione<br />
è peraltro assolutamente in linea e conforme<br />
con quanto affermato in precedenza circa la possibilità<br />
per le Onlus,anch’esse destinatarie di numerosi benefici,<br />
di prendere parte a gare ad evidenza pubblica.<br />
Tale posizione appare ancor più logica e condivisibile<br />
se letta tenendo bene a mente un ulteriore orienta-<br />
509
510<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 APPROFONDIMENTI<br />
mento della giurisprudenza più recente, di ispirazione<br />
comunitaria, volto alla massima partecipazione soggettiva<br />
alle gare ad evidenza pubblica.Ci si riferisce,in particolare,<br />
a due Sentenze, una del TAR Calabria, sede di<br />
Catanzaro n. 637 del 15 marzo 2005, e l’altra del TAR<br />
Piemonte, II Sez. n. 1990 del 5 maggio 2006, riguardanti<br />
l’affidamento di servizi aventi una valenza sociale.<br />
Ciò vuol dire che, nel caso in questione, l’oggetto<br />
stesso della prestazione dovrebbe essere senza dubbio<br />
prevalente, nelle valutazioni della P.A. contraente, rispetto<br />
alla salvaguardia della concorrenzialità di tutti i<br />
partecipanti alla gara.<br />
È infatti fuori discussione l’esistenza di fattori,connessi<br />
al regime agevolato riconosciuto agli enti del terzo settore,<br />
che pongono tali soggetti in una posizione di vantaggio<br />
rispetto alle imprese commerciali; questo però<br />
<strong>non</strong> può legittimare una esclusione dei primi da qualsiasi<br />
possibilità di partecipazione alle gare ad evidenza<br />
pubblica. La prima pronuncia richiamata, infatti, sostiene<br />
che “riguardo all’affidamento di un servizio sociale,si<br />
ravvisa un’attenuazione della cogenza del principio<br />
di concorrenzialità”.<br />
L’ulteriore pronuncia giurisprudenziale richiamata<br />
(TAR Piemonte II Sez. n. 1990 del 5 maggio 2006) si pone<br />
nel solco della precedente, sostenendo il principio<br />
del “favor” alla massima partecipazione soggettiva<br />
nelle gare pubbliche. In particolare il Tribunale fa<br />
esplicito richiamo ad un “principio generale del favor<br />
verso la più larga partecipazione in materia di procedure<br />
di aggiudicazione di contratti ad evidenza pubblica”.<br />
Il Tribunale afferma, con riferimento al caso concreto,<br />
l’inesistenza di ragioni che giustifichino la scelta di effettuare<br />
limitazioni soggettive alla partecipazione alla<br />
gara,dovendosi,al contrario,dare risalto decisivo al dato<br />
oggettivo della capacità giuridica di adempiere<br />
all’oggetto del contratto.<br />
Ulteriore elemento di analisi, per poter prendere posizione<br />
circa la partecipazione di determinati enti a gare<br />
ad evidenza pubblica è, ovviamente, vale la pena ricordarlo,<br />
la rispondenza dell’oggetto del contratto oggetto<br />
della gara ai fini <strong>istituzionali</strong> del soggetto giuridico in<br />
questione. Tale tipo di considerazioni, però, <strong>non</strong> presentano<br />
particolari tratti di problematicità e,soprattutto,<br />
difficilmente possono essere soggette a dibattiti interpretativi,<br />
come avviene per gli ulteriori elementi sopra<br />
esaminati.<br />
Le riflessioni fin qui svolte evidenziano in modo lampante<br />
la problematicità delle questioni sollevate.<br />
Dato, infatti, per assodato che le associazioni di volontariato<br />
<strong>non</strong> possano prendere parte alle gare ad evidenza<br />
pubblica,è altrettanto incontestabile che gli altri<br />
enti del terzo settore, fra cui le associazioni di promozione<br />
sociale, alle quali abbiamo rivolto particolare<br />
attenzione, presentino natura e caratteristiche diverse<br />
dalle predette associazioni.<br />
In riferimento a tali ulteriori categorie associative, al<br />
contrario,<strong>non</strong> è emersa alcuna motivazione atta a limitare<br />
in modo incontestabile la capacità di tali enti di stipulare<br />
contratti per la cessione di servizi con la Pubblica<br />
Amministrazione.<br />
<strong>Normativa</strong> sugli interventi pubblici nei servizi<br />
a rilevanza sociale<br />
La materia è resa ancor più problematica se si prendono<br />
in considerazione la più recente normativa in tema<br />
di interventi pubblici nei servizi a rilevanza sociale.<br />
Vanno analizzate in particolare le previsioni della legge 8<br />
novembre 2000,n.328 (Legge quadro per la realizzazione<br />
del sistema integrato di interventi e servizi sociali),che,all’art.5,comma<br />
3,prevede che le regioni,sulla base di un<br />
atto di indirizzo e coordinamento del Governo, debbano<br />
adottare specifici indirizzi per regolamentare i rapporti<br />
tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento<br />
ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.<br />
Sulla base della normativa in commento, come anticipato,le<br />
Regioni avrebbero quindi dovuto disciplinare il<br />
ruolo del terzo settore nei servizi sociali per dare finalmente<br />
certezze e regole trasparenti alla complessa<br />
realtà analizzata.<br />
Ad oggi, però, solo poche regioni hanno regolamentato<br />
la materia, lasciando il dibattito interpretativo<br />
circa il ruolo degli enti <strong>non</strong> profit nell’erogazione di<br />
servizi pubblici ancora aperto.<br />
Speriamo di essere riusciti, con il presente lavoro, ad<br />
evidenziare in modo inconfutabile la necessità di fare<br />
chiarezza a livello normativo,giurisprudenziale e dottrinale<br />
circa l’attività svolta dai soggetti appartenenti al<br />
variegato mondo del <strong>non</strong> profit.
Impresa sociale<br />
APPROFONDIMENTI n.8-9/2006<br />
La nuova figura dell’impresa<br />
sociale<br />
di Luca Degani* e Raffaele Mozzanica**<br />
Con la legge 13 giugno<br />
2005, n. 1181,il legislatore ha delegato il<br />
Governo all’emanazione<br />
di un provvedimento per<br />
la definizione di una disciplina<br />
organica, ad integrazione<br />
delle norme dell’ordinamento<br />
civile, relativa alle imprese sociali, considerando<br />
la fattispecie di “impresa sociale” comprensiva<br />
delle organizzazioni private senza scopo di lucro che<br />
esercitano in via stabile e principale un’attività economica<br />
di produzione o di scambio di beni o di servizi di<br />
utilità sociale,diretta a realizzare finalità di interesse generale.<br />
Rigida dicotomia del Codice civile<br />
L’intenzione generale che ha ispirato il legislatore è da<br />
individuarsi nel tentativo di temperamento della rigida<br />
dicotomia, attualmente prevista dal codice civile,fra<br />
gli enti di cui al Libro I e quelli del Libro V, a riguardo<br />
della possibilità di esercitare attività commerciali in forma<br />
imprenditoriale 2, mediante appunto la definizione<br />
di una disciplina organica,integrativa dell’ordinamento<br />
civile.<br />
Si noti che in realtà tale dichiarata dicotomia, espressa<br />
nella relazione governativa di accompagnamento al<br />
provvedimento, costituisce in realtà un fattore relativo.<br />
È già oggi assolutamente chiaro, perlomeno in termini<br />
civilistici, molto meno in termini fiscali, come sia possibile<br />
per qualsiasi soggetto giuridico, fosse anche del Libro<br />
I del Codice Civile, esercitare attività di impresa, as-<br />
<strong>non</strong><br />
In attuazione della legge delega 13 giugno 2005, n. 118, il D.Lgs. n.<br />
155/2006 afferma che tutte le organizzazioni private, comprese gli<br />
Enti di cui al Libro I del Codice Civile, possano ottenere la qualifica<br />
di impresa sociale, purché esercitino in via stabile e principale<br />
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello<br />
scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità<br />
di interesse generale, e garantiscano la presenza di specifici<br />
requisiti soggettivi e relativi all’attività tassativamente indicati.<br />
Nell’articolo vengono esaminate e approfondite le disposizioni più<br />
importanti contenute nel decreto attuativo, in particolare, quelle sui<br />
requisiti dell’impresa sociale.<br />
sumere la qualifica di Imprenditore e tra l’altro,con ampi<br />
esempi giurisprudenziali, essere assoggettato alle<br />
procedure concorsuali.<br />
Il problema fondamentale,che il provvedimento normativo<br />
qui in esame <strong>non</strong> risolve – almeno per ora -, è<br />
comprendere e/o trovare un percorso giustificativo in<br />
cui attualmente un soggetto del Primo Libro del Codice<br />
civile che oggi esercita, per ottemperare al proprio<br />
scopo istituzionale di tipo ideale,una attività con le caratteristiche<br />
proprie della produzione di beni e servizi,<br />
attraverso l’organizzazione di persone e mezzi seppur<br />
senza l’obbiettivo di distribuzione di utili, si trovi nella<br />
situazione di perdere sempre, a norma dell’art. 6 del<br />
D.Lgs.n.460/1997,in relazione a quella che sarà la qualifica<br />
delle entrate proprie di tale attività, ma anche per<br />
gran parte della dottrina e della giurisprudenza tributa-<br />
* Avvocato in Milano e Docente incaricato di legislazione e organizzazione<br />
dei servizi sociali – Università di Piacenza.<br />
** Studio legale Degani e associati.<br />
1 "Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale",<br />
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005.<br />
2 Si veda la Relazione di accompagnamento dello Schema di decreto<br />
legislativo recante: "Disciplina dell’impresa sociale,a norma<br />
della legge 13 giugno 2005, n. 118", presentata al Consiglio dei Ministri<br />
nella seduta del 2.12.2005.<br />
511
512<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 APPROFONDIMENTI<br />
ria la qualifica di Ente <strong>non</strong> commerciale, eccezion<br />
fatta, con i dovuti distinguo, per quei soggetti che assumendo<br />
appropriatamente la qualifica di Onlus,godono<br />
di una presunzione legale di <strong>non</strong> commercialità dell’attività<br />
esercitata.<br />
Disciplina attuativa sull’impresa sociale<br />
Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 attuativo della legge<br />
delega 3, recependo principi e criteri direttivi della legge<br />
delega afferma che la qualifica di Impresa sociale<br />
sia acquisibile da tutte le organizzazioni private,ivi<br />
compresi gli enti di cui al Libro V del codice civile,<br />
che esercitano in via stabile e principale un’attività<br />
economica organizzata, al fine della produzione o dello<br />
scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a<br />
realizzare finalità di interesse generale, ed in possesso<br />
di particolari requisiti.<br />
La scelta del legislatore delegato ha di fatto recepito<br />
una corrente di pensiero 4, ormai affermata in dottrina,<br />
che ritiene ammissibile la presenza nell’ordinamento<br />
italiano di forme societarie <strong>non</strong> lucrative 5, sul presupposto<br />
di una distinzione netta tra l’elemento della<br />
produzione di utili (ricerca di profitto) e la distribuzione<br />
degli stessi tra i soci.<br />
Si è ritenuto che i caratteri tipici del contratto di società,<br />
delineati dall’art. 2247 c.c. – con il contratto di società<br />
due o più persone conferiscono beni o servizi per<br />
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo<br />
di dividerne gli utili – <strong>non</strong> vengano meno qualora<br />
l’ente societario persegua la propria attività, osservando<br />
i presupposti di economicità,con la realizzazione di<br />
utili e avanzi di gestione e contestualmente,<strong>non</strong> si ponga<br />
quale fine la divisione degli utili e degli avanzi di gestione<br />
stessi (la c.d. “lucratività soggettiva” distinta<br />
dalla “lucratività oggettiva”, che permane nel momento<br />
stesso in cui la creazione di utili resta un obiettivo<br />
potenziale).La normativa qui illustrata rappresenta<br />
dunque una conferma di diritto positivo rispetto ad una<br />
prassi che, soprattutto negli ultimi anni, ha visto la costituzione<br />
di alcune Società, soprattutto società a responsabilità<br />
limitata,nella forma di società senza scopo<br />
di lucro.<br />
Requisiti dell’impresa sociale<br />
La delimitazione dell’ambito di applicazione della qualifica<br />
di Impresa sociale, vista anche l’ampiezza della<br />
sfera di soggetti potenzialmente sussumibili sotto questa<br />
fattispecie, investe <strong>non</strong> solo il profilo soggettivo,<br />
bensì anche quello oggettivo concernente la tipologia<br />
di attività che un soggetto deve svolgere affinché possa<br />
rientrare nella qualifica di impresa sociale.<br />
Profilo soggettivo<br />
Per quanto concerne il profilo soggettivo, la categoria<br />
ammessa, come visto, è decisamente lata laddove risulta<br />
comprendere tutte le organizzazioni private,ivi<br />
compresi gli enti di cui al libro V del codice civile; sono<br />
ammessi quindi, attesa la loro natura privata, sia gli<br />
enti ricompresi nel libro I del Codice Civile - i cosiddetti<br />
enti di scopo - Associazioni, Fondazioni e Comitati -,<br />
sia le Società di cui al libro V, senza che vi sia differenziazione<br />
alcuna tra Società di capitali e Società di<br />
persone. Per quanto concerne i primi, è evidente la<br />
comprensione degli Enti aventi natura associativa o<br />
fondativa 6, anche nelle varie tipologie delineate dalle<br />
leggi di settore,anche di natura fiscale (basti pensare al<br />
vasto mondo delle Onlus).<br />
In tale ottica, è prevista l’esclusione dal novero di soggetti<br />
potenzialmente sussumibili nella qualifica di Impresa<br />
sociale delle Amministrazioni pubbliche e degli<br />
Enti che statutariamente limitano l’erogazione<br />
dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati<br />
o partecipi. Per i primi, oltre al fatto che gli stessi<br />
siano già costituzionalmente preposti ad operare nell’interesse<br />
generale, si può ritenere che il legislatore<br />
prosegua in quella corrente di pensiero che, sulla scorta<br />
della Riforma Bassanini della seconda metà degli anni<br />
novanta, <strong>non</strong> ritiene la Pubblica Amministrazione<br />
quale soggetto produttore di beni e servizi,bensì quale<br />
garante del pubblico interesse (si pensi alla contemporanea<br />
istituzione delle Onlus e l’ampia evoluzione manifestatasi<br />
da quel periodo in poi e arrivata alla sua<br />
summa con la Riforma del Titolo V della Costituzione in<br />
tema di sussidiarietà orizzontale e ruolo del Terzo set-<br />
3 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006.<br />
4 Di Sabato valutando l’utilizzabilità dello schema della società,anche<br />
per le società cooperative e per le società consortili (scopo<br />
mutualistico) ritiene <strong>non</strong> essenziale lo scopo mutualistico.<br />
5 Fino ad oggi si potevano contemplare, società dichiaratamente<br />
senza scopo di lucro,la cui <strong>non</strong> lucratività disposta ex lege,è connaturata<br />
alla soggettività peculiare dell’Ente (società cooperativa<br />
o consortile) oppure società in fatto senza scopo di lucro, nelle<br />
quali concretamente manca il lucro soggettivo, ossia la ripartizione<br />
degli utili. Inoltre è da evidenziare come negli ultimi anni siano<br />
state create società statutariamente senza scopo di lucro.<br />
6 Indubbiamente più problematica l’ammissione alla qualifica di<br />
impresa sociale della figura del comitato, in quanto, come si vede<br />
oltre,è richiesto l’esercizio di un’attività in via stabile; peraltro l’attività<br />
del comitato è ex lege individuata nella raccolta fondi.
tore).Per quanto concerne i secondi invece anche questo<br />
legislatore,eccezion fatta per le Cooperative Sociali,<br />
tende a limitare le norme di vantaggio per gli Enti con<br />
scopo mutualistico.<br />
Disciplina parzialmente diversa è prevista per gli Enti<br />
ecclesiastici e per gli Enti delle Confessioni religiose,<br />
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o<br />
intese; l’applicazione della disciplina dell’impresa sociale<br />
è subordinata all’adozione da parte di questi soggetti<br />
di un apposito regolamento 7,recettivo delle disposizioni<br />
in materia di impresa sociale.<br />
In tale contesto, occorre vedere se l’acquisizione di “Impresa<br />
Sociale”sarà poi del soggetto stesso o piuttosto,come<br />
nel caso delle Onlus e come,seppur forse con minor<br />
chiarezza parrebbe anche dal dato letterale del Decreto,<br />
di un singolo ramo di attività dell’Ente. In questo contesto<br />
certamente qualificabile come ramo d’azienda.<br />
La peculiarità del soggetto “impresa” per l’esercizio di<br />
attività di utilità sociale, come si vedrà oltre, porta ad<br />
escludere dall’elenco dei soggetti potenzialmente<br />
qualificabili “impresa sociale” le Organizzazioni di<br />
volontariato: sul punto il decreto prevede infatti che<br />
sia ammessa la prestazione di attività di volontariato,<br />
nei limiti del 50% dei lavoratori a qualunque titolo impiegati<br />
nell’impresa sociale ed è quindi così già perduto<br />
il requisito necessario, per tale categoria di soggetti,<br />
della prevalenza delle attività di volontariato su quella<br />
dei lavoratori dipendenti od autonomi. Su tale decisione<br />
di esclusione delle Odv è certo però da ricordare la<br />
necessità di aprire un dibattito ad un’altra soluzione<br />
normativa che, anche sulla scorta di parte della Giurisprudenza<br />
amministrativa,tuteli o comunque determini<br />
l’effettiva possibilità da parte degli Enti di cui alla Legge<br />
n. 266/1991 di produrre beni e servizi di utilità sociale<br />
in forma organizzata.<br />
Profilo oggettivo<br />
Il profilo oggettivo richiede invece lo svolgimento in<br />
via stabile e principale di un’attività economica<br />
organizzata al fine della produzione o dello scambio di<br />
beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità<br />
di interesse generale.<br />
L’utilità sociale dell’attività è determinata presuntivamente<br />
dalla legge nella tipologia di attività svolta nei<br />
settori indicati dall’art.2 del decreto legislativo,così tassativamente<br />
individuati:<br />
a) l’assistenza sociale, così come intesa nella legge 8<br />
novembre 2000, n. 328 - legge quadro per la realizza-<br />
APPROFONDIMENTI n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;<br />
b) l’assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni<br />
oggetto dei livelli essenziali di assistenza così<br />
come definiti nel D.P.C.M. 29 novembre 2001;<br />
c) l’assistenza socio-sanitaria, secondo le tipologie<br />
di prestazioni sociosanitarie definite nel D.P.C.M. 14<br />
febbraio 2001;<br />
d) l’educazione, l’istruzione e la formazione, ai<br />
sensi della legge 28 marzo 2003,n.53,recante delega<br />
al Governo per la definizione delle norme generali<br />
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni<br />
in materia di istruzione e formazione professionale;<br />
e) la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi<br />
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega<br />
al Governo per il riordino,il coordinamento e l’integrazione<br />
della legislazione in materia ambientale<br />
e misure di diretta applicazione, con esclusione delle<br />
attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio<br />
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;<br />
f) la valorizzazione del patrimonio culturale, ai<br />
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio,di<br />
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<br />
g) il turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10,<br />
della legge 29 marzo 2001,n.135,recante riforma della<br />
legislazione nazionale del turismo;<br />
h) la formazione universitaria e post-universitaria;<br />
i) la ricerca ed erogazione di servizi culturali;<br />
j) la formazione extra-scolastica,finalizzata alla prevenzione<br />
della dispersione scolastica ed al successo<br />
scolastico e formativo;<br />
k) i servizi strumentali alle imprese sociali, resi da<br />
enti composti in misura superiore al settanta per<br />
cento da organizzazioni che esercitano un’impresa<br />
sociale.<br />
È innanzitutto da evidenziare l’assoluta rilevanza,anche<br />
a fini interpretativi delle altre diverse normative tributarie<br />
ed amministrative che hanno spesso riportato il concetto<br />
di “utilità sociale”; l’oggettiva chiarezza della norma<br />
rispetto alla elencazione che viene effettuata dal legislatore<br />
con specifici riferimenti normativi che,diversamente<br />
da precedenti modalità di legiferare, può condurre<br />
l’interprete a risultati di maggior certezza.<br />
7 L’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 155/2006 richiede che il regolamento<br />
sia adottato in forma di scrittura privata autenticata. Tale regolamento,<br />
come per lo statuto di tutti gli altri soggetti ce esercitano<br />
impresa sociale, dovrà essere depositato presso l’Ufficio del registro<br />
delle imprese.<br />
513
514<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 APPROFONDIMENTI<br />
Rispetto a tale elenco è di assoluta rilevanza il richiamo<br />
all’assistenza socio-sanitaria, individuata<br />
tout court ai sensi D.P.C.M. 14 febbraio 2001; tale disposizione<br />
conferma l’erronea interpretazione che l’Agenzia<br />
delle Entrate, in tema di Onlus, effettua nell’identificare<br />
le attività sociosanitarie, richiedendo vincoli e<br />
adempimenti,peraltro mediante proprie Risoluzioni,assolutamente<br />
estranee al quadro ordinamentale. A tal<br />
proposito basti pensare alla Risoluzione n. 189/E<br />
dell’11 dicembre 2000 che - in merito alla riconducibilità<br />
o meno delle case di riposo per anziani tra le Onlus<br />
- ritiene essere ricomprese nell’assistenza sociale e<br />
nell’assistenza socio-sanitaria, le prestazioni anche sanitarie<br />
di completamento assistenziale, le attività finalizzate<br />
ad assicurare un’esistenza dignitosa a coloro<br />
che, inabili al lavoro, versano in condizioni di bisogno.<br />
È infatti di estremo interesse il richiamo al D.P.C.M. 14<br />
febbraio 2001 per qualificare le attività socio-sanitarie.<br />
Questo in quanto lo stesso Decreto è poi stato recepito<br />
nell’allegato 1C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 in tema<br />
di identificazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria<br />
e Socio Sanitaria. Con l’uso di tale riferimento<br />
normativo si riesce a garantire la ricomprensione, all’interno<br />
del concetto di utilità sociale, di tutte le svariate<br />
attività poste in essere per il tramite di servizi residenziali,<br />
semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari, a<br />
favore degli Anziani <strong>non</strong> autosufficienti, dei disabili,<br />
delle persone affette da dipendenza da sostanze, etc.<br />
Altrettanto interessante è il richiamo alla Legge n.<br />
328/2000 per la qualificazione dei Servizi sociali.Infatti,<br />
anche tale riferimento garantisce, pur con il mutato<br />
assetto istituzionale in una materia quale quella di<br />
Servizio Sociale oggi nella competenza esclusiva dell’Ordinamento<br />
Regionale, una certezza di esame nella<br />
qualificazione delle attività poste in essere che ben potrà<br />
avere giovamento e chiarezza quando il legislatore<br />
nazionale porterà a termine il principale atto di omogeneizzazione<br />
e di garanzia sul territorio di tale tipologia<br />
di Servizi alla persona attraverso la promulgazione<br />
dei Liveas (Livelli essenziali di Assistenza Sociale).<br />
Concetti di utilità sociale e di distribuzione<br />
indiretta di utili<br />
Certo è che,in entrambe le fattispecie è evidente il ruolo<br />
di norma sistemica interpretativa rispetto alla identificazione<br />
delle attività di “utilità sociale” che garantisce<br />
così una miglior certezza per supportare una interpretazione<br />
più oggettiva e chiara delle attività socio-as-<br />
sistenziali e socio-sanitarie anche in altri ambiti. Arrivando<br />
così a superare tutti quei molteplici fraintendimenti<br />
posti in essere da parte dell’Amministrazione Finanziaria,<br />
in contrasto con l’Agenzia delle Onlus, la<br />
quale, in un’ottica involutiva, faceva coincidere la dimensione<br />
dello svantaggio sociale, proprio dei destinatari<br />
di tutti i servizi di tale tipologia,con un mero fattore<br />
economico.<br />
La nuova normativa precisa inoltre quando tale attività<br />
di “utilità sociale” possa essere ritenuta principale:<br />
esclusivamente qualora i relativi ricavi siano superiori<br />
al 70% dei ricavi complessivi dell’organizzazione<br />
che esercita l’impresa sociale 8.<br />
Requisito ulteriore, di cui si è già detto più sopra, che<br />
concorre alla definizione di utilità sociale della attività,<br />
è rappresentato dall’assenza di scopo di lucro affermata<br />
dall’art. 3; si tratta invero dell’obbligo di destinazione<br />
degli utili e degli avanzi di gestione allo svolgimento<br />
dell’attività istituzionale o ad incremento del patrimonio.A<br />
tal proposito,si impone la previsione del divieto<br />
di distribuzione, anche in forma indiretta, di<br />
utili e avanzi di gestione, comunque denominati,<br />
<strong>non</strong>ché fondi e riserve in favore di amministratori,soci,<br />
partecipanti, lavoratori o collaboratori.<br />
Con una presunzione di legge, mutuando parzialmente<br />
e forse in senso deteriore lo schema adottato dal D.Lgs.<br />
n. 460/1997 sulle Onlus, è previsto che rappresentano<br />
distribuzione indiretta di utili,le seguenti fattispecie:<br />
a) la corresponsione agli amministratori di compensi<br />
superiori a quelli previsti nelle imprese che operano<br />
nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo<br />
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire<br />
specifiche competenze, ed in ogni caso con<br />
un incremento massimo del 20%;<br />
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi<br />
di retribuzioni o compensi superiori a quelli<br />
previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime<br />
qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti<br />
alla necessità di acquisire specifiche professionalità;<br />
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi<br />
dalle azioni o quote,a soggetti diversi dalle banche e<br />
dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di<br />
cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.<br />
8 A tal proposito è rimandata ad un decreto del Ministro delle attività<br />
produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la<br />
definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della<br />
percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell’impresa.
Rispetto alla nuova figura giuridica dell’impresa sociale,<br />
delineata dal decreto attuativo della legge delega,<br />
l’Ente che voglia acquisirne la qualifica, deve pertanto<br />
focalizzare la propria analisi su elementi quali la propria<br />
natura giuridica e il proprio ambito di operatività.<br />
Eventuali aspetti critici potrebbero porsi relativamente<br />
al fatto che l’attività principale di un’impresa sociale sia<br />
tale qualora i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi<br />
complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa<br />
sociale (vedi nota 8).<br />
Adempimenti statutari<br />
Valutata la presenza dei requisiti sopra illustrati, è richiesto<br />
il recepimento degli stessi in sede statutaria,<br />
al fine di esplicitare il carattere sociale dell’impresa<br />
svolta dal soggetto,con particolare indicazione dell’oggetto<br />
sociale (con un esplicito richiamo ai settori per i<br />
quali si presume l’utilità sociale dell’attività esercitata)<br />
e dell’assenza di scopo di lucro (con un richiamo<br />
espresso al divieto di divisione degli utili). Inoltre è da<br />
rilevare l’obbligo, sancito dall’art. 7, dell’uso della locuzione<br />
"impresa sociale", nella denominazione.<br />
Il decreto stabilisce inoltre, all’art. 5, comma 1, che l’organizzazione<br />
che esercita un’impresa sociale deve essere<br />
costituita con atto pubblico.<br />
In ogni caso,l’art.5,comma 2,dispone che gli atti costitutivi,<br />
le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all’impresa<br />
devono essere depositati entro trenta giorni a cura<br />
del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del<br />
registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita<br />
la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione 9.<br />
Adempimenti ulteriori<br />
Ulteriore onere richiesto all’impresa sociale è rappresentato<br />
dalla previsione di forme di coinvolgimento<br />
dei lavoratori e dei destinatari delle attività.<br />
L’art. 12 specifica che per coinvolgimento dei lavoratori<br />
e dei destinatari delle attività, debba intendersi<br />
qualsiasi meccanismo,ivi comprese l’informazione,<br />
la consultazione o la partecipazione, mediante il<br />
quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare<br />
un’influenza sulle decisioni che devono essere<br />
adottate nell’ambito dell’impresa, almeno in relazione<br />
alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni<br />
di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti<br />
o scambiati.<br />
Pur richiedendo che tale meccanismo di coinvolgimento<br />
sia inserito nei regolamenti aziendali o negli at-<br />
APPROFONDIMENTI n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
ti costitutivi, la legge <strong>non</strong> fornisce ulteriori precisazioni<br />
in tal senso, soprattutto a fronte di una prevista influenza<br />
dei lavoratori, <strong>non</strong> solo sulle questioni attinenti il tema<br />
del lavoro, bensì anche relativamente alla qualità<br />
dei beni e dei servizi prodotti o scambiati,laddove<br />
si può ritenere che ancora maggiore interesse venga<br />
manifestato dalla categoria, anche essa normativamente<br />
richiamata, dei destinatari delle attività.<br />
Inoltre,l’impresa sociale deve garantire ai lavoratori i diritti<br />
di informazione, consultazione e partecipazione.<br />
Peraltro, la nuova disciplina dispone che il divieto di<br />
corrispondere un trattamento economico e normativo<br />
inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi<br />
applicabili ai lavoratori dell’impresa sociale.<br />
È richiesto inoltre che l’impresa sociale rediga e depositi<br />
presso il registro delle imprese il bilancio sociale;<br />
a tal proposito si rimanda espressamente alle linee guida<br />
che dovranno essere adottate con decreto del Ministro<br />
del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia<br />
per le organizzazioni <strong>non</strong> lucrative di utilità sociale.<br />
Il bilancio sociale dovrà anche rappresentare gli<br />
esiti del coinvolgimento dei lavoratori, attuato dall’impresa<br />
stessa.<br />
Organi sociali e responsabilità patrimoniale<br />
Assodato che la struttura soggettiva dei soggetti che<br />
rientrano nell’impresa sociale è definita dall’ordinamento<br />
civilistico,nel decreto si ravvisano peculiarità relative<br />
alle cariche sociali,laddove è richiesto che lo Statuto<br />
preveda specifici requisiti di onorabilità, professionalità<br />
ed indipendenza per coloro che assumono<br />
cariche sociali e ponga espresso divieto alla<br />
nomina di soggetti per le cariche sociali da parte di imprese<br />
private con finalità lucrative e di amministrazioni<br />
pubbliche (art. 11).<br />
Regime nuovo e, per certi versi derogatorio dell’impianto<br />
civilistico, è rappresentato dalla responsabilità<br />
sociale affermata dall’art. 6 che dispone che nelle organizzazioni<br />
che esercitano un’impresa sociale il cui<br />
patrimonio è superiore a 20.000 euro,dal momento della<br />
iscrizione nella apposita sezione del registro delle<br />
imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto<br />
l’organizzazione con il suo patrimonio.Considerato che<br />
9 L’art. 5, comma 4, rimanda ad un emanando decreto del Ministro<br />
delle attivita’produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche<br />
sociali per la determinazione degli atti che devono essere depositati<br />
e delle procedure di comunicazione, trasmissione e deposito<br />
degli stessi.<br />
515
516<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 APPROFONDIMENTI<br />
ad oggi l’unico effetto che consegue all’acquisito della<br />
personalità giuridica da parte degli Enti del Libro I del<br />
Codice Civile, è l’autonomia patrimoniale perfetta,<br />
la nuova normativa sembra separare tale concetto dal<br />
riconoscimento giuridico. In tal caso, ciò scardina in<br />
parte la ratio che attribuisce comunque all’Autorità Tutoria<br />
ancora compiti di previa verifica di idoneità patrimoniale<br />
rispetto al perseguimento dello scopo e alla liceità<br />
di scopo e di successiva vigilanza e controllo<br />
(D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).<br />
A titolo esemplificativo,con la nuova disciplina è ammissibile<br />
un’associazione,che esercita impresa sociale,<br />
<strong>non</strong> riconosciuta giuridicamente, che sulla base della<br />
sola iscrizione al registro delle imprese e di un patrimonio<br />
superiore ai 20.000 euro, goda di autonomia patrimoniale<br />
perfetta. Si noti per inciso che tale aspetto<br />
<strong>non</strong> si potrebbe manifestare nel caso di una Fondazione<br />
in quanto nel nostro Ordinamento, per giurisprudenza<br />
costante, <strong>non</strong> si ritiene possa esistere una Fondazione<br />
carente di riconoscimento giuridico.<br />
Si specifica inoltre che laddove risultasse, in conseguenza<br />
di perdite, la diminuzione del patrimonio di oltre<br />
un terzo rispetto all’importo di 20.000 Euro,delle obbligazioni<br />
assunte rispondono personalmente e solidalmente<br />
anche coloro che hanno agito in nome e per<br />
conto dell’impresa.<br />
Non ci siamo soffermati in tale contesto sull’analogo<br />
problema che potrà manifestarsi in ordine ai soggetti<br />
societari ricompresi nel Libro V del codice civile,in parte<br />
poiché l’uso dell’omologa degli atti societari e la carenza<br />
di un controllo specifico di congruità tra patrimonio<br />
e scopo difficilmente fa rappresentare, se <strong>non</strong><br />
come un caso di scuola,l’esempio della Società <strong>non</strong> riconosciuta<br />
giuridicamente che acquisisca la qualifica<br />
di Impresa Sociale.<br />
Gruppi di imprese sociali<br />
Particolare attenzione va riservata all’art. 4 del decreto<br />
che disciplina la delicata fattispecie del gruppo di imprese<br />
sociali.<br />
Decisiva è l’architettura definita dal legislatore che<br />
ammette l’esistenza di gruppi tra soggetti che<br />
esercitano impresa sociale, anche nella dimensione<br />
di rapporto quale attività di direzione e detenzione del<br />
controllo di un’impresa sociale; tale fattispecie trova un<br />
divieto solo qualora il controllante sia un’impresa privata<br />
con finalità lucrative piuttosto che un’amministrazione<br />
pubblica.<br />
Si profila quindi un contesto ordinamentale che legittima<br />
la partecipazione e/o controllo di un’impresa sociale<br />
rispetto ad un altro soggetto da considerarsi anch’esso<br />
impresa sociale.<br />
Tale nuova normativa pare superare tra l’altro la presa<br />
di posizione dell’Agenzia delle Entrate che con propria<br />
Risoluzione n. 83/E del 30 giugno 2005 10,interpretando<br />
in via restrittiva il D.Lgs. n. 460/1997, ha ritenuto<br />
che la detenzione di partecipazioni in società<br />
di capitali sia consentita alle Onlus a condizione che il<br />
possesso di titoli o quote di partecipazione in soggetti<br />
societari, in considerazione dell’entità della partecipazione<br />
e del ruolo effettivamente svolto nella società<br />
partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa<br />
del patrimonio (ossia realizzando un impiego<br />
delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di<br />
utili da destinare al raggiungimento degli scopi <strong>istituzionali</strong>).Affermando<br />
in tal senso che la partecipazione<br />
di una Onlus in società, nella quale assuma funzioni<br />
di coordinamento e direzione della società partecipata,<br />
<strong>non</strong> è ammessa se sussiste un’influenza dominante<br />
ed incisiva in modo determinante sulle scelte<br />
operative degli organi della società stessa. Situazione<br />
che ora parrebbe ammessa nel limite di qualificare il<br />
soggetto detentore e quello detenuto come Impresa<br />
Sociale.<br />
Si pensi in tal caso, seppur su piani diversi in ordine al<br />
trattamento fiscale che <strong>non</strong> è oggetto di questo articolo<br />
ma che, notoriamente, nulla vede oggi disciplinato a<br />
favore della Impresa Sociale,alle possibilità delle Onlus<br />
che attualmente gestiscono servizi socio-assistenziali o<br />
socio-sanitari di proseguire nella gestione indiretta, per<br />
il tramite di Imprese Sociali dalle stesse detenute, di attività<br />
sanitarie, di educazione, di istruzione o di formazione<br />
come espresse nel Decreto.<br />
Operazioni straordinarie<br />
tra imprese sociali<br />
Di particolare interesse la regolazione che il legislatore<br />
delegato attua rispetto a situazioni delicate della vita<br />
dell’impresa sociale, quali la trasformazione, fusione,<br />
scissione e cessione d’azienda.Queste operazioni<br />
sono tranquillamente ammesse senza vincoli di sorta<br />
qualora siano attuate tra imprese sociali: l’art. 13,<br />
10 Sulla questione si veda per un approfondimento,L.Castaldi,Onlus:<br />
detenzione di partecipazioni societarie ed esercizio di attività commerciale,<br />
in questa Rivista n. 10/2005, pag. 643.
comma 6,dispone infatti che le nuove disposizioni <strong>non</strong><br />
si applicano quando il beneficiario dell’atto è un’altra<br />
organizzazione che esercita un’impresa sociale.<br />
Sono invece previsti alcuni vincoli, qualora tali operazioni<br />
<strong>non</strong> prevedano quale soggetto beneficiario dell’atto<br />
un’impresa sociale: in tal senso le operazioni di<br />
trasformazione e fusione sono legittime solo qualora<br />
ad esse consegua il mantenimento dell’assenza di scopo<br />
di lucro,si intende in senso soggettivo e quindi limitato<br />
alla <strong>non</strong> distribuzione di utili direttamente o indirettamente,<br />
in capo all’Ente nuovo derivato.<br />
Per quanto concerne la cessione d’azienda, per la<br />
quale si applica l’art. 2112 c.c., si ricordi già modificato<br />
per espressa disciplina Comunitaria con la specifica di<br />
applicabilità agli Enti <strong>non</strong> Commerciali,è previsto per il<br />
cessionario l’obbligo di perseguimento delle finalità di<br />
interesse generale,mediante lo svolgimento dell’attività<br />
nei settori più sopra richiamati 11.<br />
Ulteriore vincolo è rappresentato dalla previsione che<br />
gli organi di amministrazione notifichino,con atto scritto<br />
di data certa,al Ministero del lavoro e delle politiche<br />
sociali l’intenzione di procedere ad uno degli atti relativi<br />
a tali operazioni, allegando la documentazione necessaria<br />
alla valutazione di conformità alle linee guida.<br />
All’autorizzazione 12 del Ministero del lavoro e delle politiche<br />
sociali (sentita l’Agenzia per le organizzazioni<br />
<strong>non</strong> lucrative di utilità sociale),è subordinata l’efficacia<br />
degli atti.<br />
Recependo un orientameto giurisprudenziale e dottrinale<br />
ormai assodato 13, che ha ravvisato l’applicabilità<br />
dello statuto speciale dell’imprenditore commerciale<br />
anche agli enti senza scopo di lucro e quindi l’assoggettamento<br />
al fallimento e alle procedure concorsuali<br />
degli stessi, per l’impresa sociale è appunto previsto<br />
che in caso di insolvenza, le organizzazioni che<br />
esercitano un’impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione<br />
coatta amministrativa, di cui al regio decreto<br />
16 marzo 1942, n. 267.<br />
Di particolare interesse è la previsione, in caso di scioglimento<br />
dell’impresa sociale e relativa devoluzione<br />
patrimoniale, che i beni residui, qualora <strong>non</strong><br />
siano destinati ad altra impresa sociale,debbano essere<br />
comunque devoluti ad organizzazioni <strong>non</strong> lucrative di<br />
utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti<br />
ecclesiastici,secondo le norme statutarie.Con le medesime<br />
modalità è prevista la devoluzione del patrimonio<br />
residuo al termine della procedura concorsuale.<br />
Anche per il caso dello scioglimento, se il beneficiario<br />
APPROFONDIMENTI n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
<strong>non</strong> è un’Impresa sociale,è operativo il meccanismo di<br />
autorizzazione e conseguente efficacia dell’atto come<br />
sopra illustrato in relazione trasformazione, fusione,<br />
scissione e cessione d’azienda da parte del Ministero<br />
del Lavoro.<br />
11 È previsto che gli atti relativi a tali operazioni debbano essere adottati<br />
in conformità a linee guida di cui ad un emanando decreto del<br />
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,sentita l’Agenzia per le<br />
organizzazioni <strong>non</strong> lucrative di utilità sociale.<br />
12 Che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione<br />
della notificazione.<br />
13 Tra le altre, Cass. 10 Agosto 1990, n. 8154.<br />
517
518<br />
<strong>non</strong><br />
Cooperative sociali<br />
n.8-9/2006 ASPETTI ISTITUZIONALI<br />
Assemblea e decisioni dei soci<br />
nelle cooperative sociali s.r.l.<br />
Modello 1<br />
Decisione <strong>non</strong> collegiale dei soci mediante consultazione scritta<br />
Richiamato l’articolo dello statuto a norma del quale le decisioni dei soci - che <strong>non</strong> si riferiscono alle modificazioni<br />
dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto<br />
sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci – possono essere adottate mediante consultazione<br />
scritta nella mia qualità di amministratore (oppure di socio) della … società cooperativa<br />
propongo ai soci di<br />
1. approvare il bilancio al .....................,unitamente alla relazione sulla gestione,e di destinare l’utile d’esercizio<br />
di euro .................. come segue:<br />
Utile d’esercizio al 31/12/2004<br />
Destinazione:<br />
Euro<br />
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92 Euro<br />
a rivalutazione quote sociali cooperatori Euro<br />
a remunerazione quote sociali cooperatori Euro<br />
a remunerazione azioni di partecipazione coop.<br />
Attribuzione:<br />
Euro<br />
a riserva legale Euro<br />
a riserva statutaria Euro<br />
a riserva straordinaria Euro<br />
a copertura perdite pregresse Euro<br />
2. nominare (o riconfermare) per numero ... esercizi, e cioè fino all’approvazione del bilancio al ......................,<br />
(oppure fino a revoca) quali componenti il consiglio di amministrazione i sigg...................................................<br />
.................................................. designando fra essi quale presidente il sig.. .......);<br />
3. fissare il compenso agli amministratori su base annua ovvero per il periodo dal ............ al ............ nella seguente<br />
misura: …..;<br />
4. nominare il nuovo collegio sindacale con le funzioni di controllo amministrativo e contabile,previsto dall’art.<br />
.... dell’atto costitutivo, come segue:<br />
dott. ........................................ presidente<br />
................................................ sindaco effettivo<br />
................................................ sindaco effettivo<br />
................................................ sindaco supplente<br />
................................................ sindaco supplente<br />
dando atto che tutti i sindaci sono iscritti nel registro dei revisori contabili.<br />
Il compenso dei sindaci effettivi è determinato nella seguente misura …..<br />
5. nominare revisore dei conti e del bilancio della società il dott./rag..................,iscritto all’Ordine / Collegio di ...............,<br />
con studio in .............., (oppure la ................................, società di revisione, con sede in ...........................,<br />
................................),a cui è attribuito un compenso per esercizio sociale di euro .............più il rimborso delle spese<br />
che il revisore stesso è fin da ora autorizzato ad anticipare per il necessario compimento del proprio mandato.
ASPETTI ISTITUZIONALI n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
I soci, che intendono manifestare voto favorevole alle proposte di cui sopra, sono cortesemente invitati a esprimere<br />
il loro consenso apponendo la data e la firma, sul foglio allegato, a fianco di ciascuna delle proposte che<br />
intendono accettare.Il foglio con proposte e accettazioni deve pervenire in originale e nella sua interezza presso<br />
la sede sociale entro giorni .......... / otto da oggi. (A norma dell’art. …., stat. soc., la risposta deve essere accompagnata<br />
da una fotocopia della carta d’identità o di documento equipollente).<br />
..............., .........................<br />
Espressione del consenso<br />
(..................................)<br />
Vi prego di apporre un "favorevole" oppure "contrario" oppure "astenuto" e la Vostra firma leggibile nella riga<br />
sottostante alle proposte che intendete accettare<br />
società ....................................................................................................................................................<br />
nome del socio ................................................................ data .......................<br />
1. Approvazione del bilancio e destinazione del risultato economico<br />
..............................................................................................................<br />
2. Nomina dell’organo amministrativo<br />
..............................................................................................................<br />
3. Fissazione del compenso per l’organo amministrativo<br />
..............................................................................................................<br />
4. Nomina del collegio sindacale<br />
..............................................................................................................<br />
5. Nomina del revisore<br />
..............................................................................................................<br />
data .................................<br />
Allegata fotocopia della carta d’identità.<br />
(firma) ....................................<br />
519
520<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 ASPETTI ISTITUZIONALI<br />
Modello 2<br />
Scheda riepilogativa di decisioni dei soci mediante consultazione scritta<br />
SOCIETÀ ...............................<br />
PROPONENTI<br />
(soci/amministratore)<br />
Numero di voti spettanti Numero di voti previsti<br />
ai soci proponenti<br />
Oggetto proposta<br />
dallo statuto<br />
Termine previsto per<br />
invio risposta<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Data invio Conferma ricezione<br />
Riepilogo consensi Favorevole Contrario astenuto Data ricezione<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
Socio …<br />
<strong>non</strong> risposto consenso<br />
Esito della consultazione<br />
Maggioranza richiesta … % voti presenti<br />
o rappresentati<br />
N. voti favorevoli alla proposta<br />
Trascrizione Data ………………………<br />
Data di formazione della decisione<br />
Data di trascrizione su libro decisione dei soci Il presidente del consiglio di amministrazione …. .<br />
N. allegati da archiviare
ASPETTI ISTITUZIONALI n.8-9/2006<br />
Modello 3<br />
Decisione <strong>non</strong> collegiale dei soci mediante consenso espresso per iscritto<br />
Data .......................................................<br />
Spett. .......................................................<br />
Consiglio di amministrazione<br />
della …società cooperativa<br />
<strong>non</strong><br />
In conformità a quanto disposto dall’art. …dello statuto sociale della società …., il sottoscritto quale socio della<br />
medesima, presta il proprio consenso al seguente testo di decisione:<br />
2. approvazione del bilancio al .....................,unitamente alla relazione sulla gestione,e di destinazione dell’utile<br />
d’esercizio di euro .................. come segue:<br />
Utile d’esercizio al 31/12/2004<br />
Destinazione:<br />
Euro<br />
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92 Euro<br />
a rivalutazione quote sociali cooperatori Euro<br />
a remunerazione quote sociali cooperatori Euro<br />
a remunerazione azioni di partecipazione coop.<br />
Attribuzione:<br />
Euro<br />
a riserva legale Euro<br />
a riserva statutaria Euro<br />
a riserva straordinaria Euro<br />
a copertura perdite pregresse Euro<br />
2. nominare (o riconfermare) per numero ... esercizi, e cioè fino all’approvazione del bilancio al ......................,<br />
(oppure fino a revoca) quali componenti il consiglio di amministrazione i sigg...................................................<br />
.................................................. designando fra essi quale presidente il sig.. .......);<br />
3. determinazione del compenso agli amministratori su base annua ovvero per il periodo dal ............ al ............<br />
nella seguente misura:<br />
…..;<br />
4. nomina del nuovo collegio sindacale con le funzioni di controllo amministrativo e contabile,previsto dall’art.<br />
.... dell’atto costitutivo, come segue:<br />
dott. ........................................ presidente<br />
................................................ sindaco effettivo<br />
................................................ sindaco effettivo<br />
................................................ sindaco supplente<br />
................................................ sindaco supplente<br />
dando atto che tutti i sindaci sono iscritti nel registro dei revisori contabili.<br />
Il compenso dei sindaci effettivi è determinato nella seguente misura …..<br />
5. nomina come revisore dei conti e del bilancio della società il dott./rag. ................., iscritto all’Ordine / Collegio<br />
di ..............., con studio in .............., (oppure la ................................, società di revisione, con sede in<br />
...........................,................................),a cui è attribuito un compenso per esercizio sociale di euro .............più<br />
il rimborso delle spese che il revisore stesso è fin da ora autorizzato ad anticipare per il necessario compimento<br />
del proprio mandato.<br />
Viene conferito mandato al presidente del consiglio di amministrazione per l’attuazione della presente decisione,<br />
conferendo al medesimo i più ampi poteri.<br />
521
522<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 ASPETTI ISTITUZIONALI<br />
Modello 4<br />
Richiesta di adozione del procedimento assembleare<br />
Data .......................................................<br />
Spett. .......................................................<br />
Consiglio di amministrazione<br />
della …società cooperativa<br />
Raccomandata a.r. anticipata via fax o e-mail<br />
I sottoscritti soci della società cooperativa in indirizzo, avendo ricevuto in data … la proposta di decisione da<br />
adottare mediante consenso espresso per iscritto,avvalendosi del diritto concessogli dall’art.2479,co.4,cod.civ.,<br />
e dall’art. … dello statuto sociale, chiedono che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare<br />
ex art. 2479-bis, facendo presente di essere titolari di una quota del valore nominale <strong>non</strong> inferiore al terzo del<br />
capitale sociale (rappresentando un numero di voti <strong>non</strong> inferiore al terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci)<br />
e - per quanto occorra - l’importanza dell’argomento,l’opportunità di ottenere ulteriori informazioni dall’organo<br />
amministrativo e l’utilità di un confronto di opinioni con gli altri soci.<br />
Invito pertanto l’organo amministrativo a convocare l’assemblea dei soci.<br />
Con i migliori saluti.<br />
(...........................)
Funzioni e convocazioni<br />
dell’assemblea<br />
di una cooperativa sociale s.r.l.<br />
di Sebastiano Di Diego*<br />
L’articolo analizza il funzionamento<br />
dell’assemblea di una cooperativa<br />
sociale c.d. società a responsabilità<br />
limitata. L’analisi viene condotta<br />
attraverso il rinvio alle formule più<br />
utilizzate nella pratica.<br />
Nelle cooperative sociali che adottano le norme sulle<br />
società a responsabilità limitata <strong>non</strong> esiste la rigida<br />
divisione di poteri fra amministratori e soci che invece<br />
caratterizza le cooperative s.p.a.<br />
Un ruolo fondamentale è perciò svolto dallo statuto,<br />
che ha una certa libertà nel disciplinare la distribuzione<br />
delle competenze tra soci e amministratori.<br />
In particolare, secondo quanto previsto dalle norme<br />
sulle s.r.l.,i soci decidono sulle materie riservate alla<br />
loro competenza dall’atto costitutivo,<strong>non</strong>ché sugli argomenti<br />
che uno o più amministratori o tanti soci che<br />
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono<br />
alla loro approvazione (art. 2479, comma 1,<br />
c.c.) (Tavola n. 1).<br />
Sono, inoltre, sempre riservate alla competenza dei<br />
soci1: • l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;<br />
• la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;<br />
• la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio<br />
sindacale o del revisore nei casi previsti dall’art.2477;<br />
Tavola n. 1 – Le competenze dei soci<br />
ASPETTI ISTITUZIONALI n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
• le modificazioni dell’atto costitutivo;<br />
• la decisione di compiere operazioni che comportano<br />
una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale<br />
determinato nell’atto costitutivo o una rilevante<br />
modificazione dei diritti dei soci.<br />
A queste materie se ne devono aggiungere altre, attribuite<br />
alla competenza dei soci da specifiche disposizioni<br />
in materia di cooperative:<br />
– approvazione dei regolamenti che disciplinano l’attività<br />
mutualistica con i soci, con le maggioranze<br />
previste per le assemblee straordinarie (art. 2521,<br />
comma 5, c.c.);<br />
– autorizzazione dell’esclusione o della limitazione<br />
del diritto di opzione su proposta motivata degli<br />
amministratori (art. 2528, comma 4, c.c.);<br />
– deliberazione sulle domande di ammissione <strong>non</strong><br />
accolte (art. 2528, comma 2, c.c.);<br />
– deliberazione sull’esclusione,se lo prevede lo statuto<br />
(art. 2533, comma 2, c.c.);<br />
– deliberazione dell’eventuale ripartizione dei ristorni<br />
a ciascun socio anche mediante aumento<br />
proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione<br />
di nuove azioni, ovvero mediante l’emissione<br />
di strumenti finanziari (art. 2545-sexies, comma 3,<br />
c.c.);<br />
– approvazione annuale degli stati di attuazione dei<br />
programmi pluriennali, nel caso di emissione delle<br />
azioni di partecipazione cooperativa (art. 5, comma<br />
3, legge n. 59/1992).<br />
Modalità di decisione<br />
Molto ampi sono gli spazi riservati all’autonomia statutaria<br />
nel disciplinare le modalità attraverso le quali i so-<br />
* Dottore commercialista in Ancona.<br />
1 Cfr. art. 2479, comma 2.<br />
523
524<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 ASPETTI ISTITUZIONALI<br />
ci possono assumere le decisioni riservate o sottoposte<br />
alla loro competenza.<br />
In particolare,lo statuto può prevedere che le decisioni<br />
dei soci siano adottate con il sistema della consultazione<br />
scritta (v.Modelli n.1 a pag.518 e Modello n.2 a pag.<br />
520) o del consenso espresso per iscritto (v. Modello n.<br />
3 a pag. 521) (c.d. metodi referendari), fermo restando<br />
che dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare<br />
con chiarezza l’argomento oggetto della decisione<br />
e il consenso alla stessa (art.2479,comma 3,c.c.).<br />
La rinuncia al metodo assembleare,comunque,al fine<br />
di evitare incertezze, richiede che l’atto costitutivo<br />
regolamenti in maniera rigorosa le modalità e le procedure<br />
di assunzione delle decisioni (Tavola n. 2).<br />
In particolare, è opportuno che l’autonomia statutaria<br />
disciplini in maniera compiuta i seguenti aspetti:<br />
• la forma della consultazione o della raccolta delle<br />
manifestazioni di volontà;<br />
• i soggetti che possono sollecitare l’apertura del procedimento<br />
decisionale extra-assembleare;<br />
• i limiti temporali entro i quali il consenso deve essere<br />
manifestato;<br />
• l’eventuale revocabilità del consenso.<br />
Non tutte le decisioni dei soci, tuttavia, possono essere<br />
prese con le modalità semplificate di cui si è appena<br />
detto.<br />
In primo luogo,se l’atto costitutivo <strong>non</strong> le autorizza,tutte<br />
le decisioni dovranno essere adottate con il procedimento<br />
assembleare (art. 2479, comma 4, c.c.).<br />
In secondo luogo,anche qualora tale possibilità sia prevista,<br />
il metodo assembleare è l’unico possibile:<br />
a) per le seguenti decisioni:<br />
– modificazione dell’atto costitutivo (artt. 2479,<br />
comma 4, e 2480 c.c.);<br />
– approvazione di operazioni che comportano una<br />
Tavola n. 2 – I metodi decisionali<br />
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato<br />
nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione<br />
dei diritti dei soci (art.2479,comma 4,c.c.);<br />
– determinazione dei provvedimenti da assumersi<br />
in presenza di perdite che incidono sul capitale<br />
per oltre un terzo;<br />
– scioglimento anticipato della società (art.2482-bis<br />
c.c.);<br />
– nomina e revoca dei liquidatori e determinazione<br />
dei criteri di liquidazione (art.2484,comma 1,n.6);<br />
– approvazione della proposta di concordato preventivo<br />
o fallimentare (artt. 152 e 161 l. fall );<br />
– domanda di ammissione ad amministrazione<br />
controllata (art. 187, legge fall.);<br />
– conferimento e revoca dell’incarico di revisione<br />
del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato<br />
(artt. 159 e 165 T.U.F.);<br />
b) quando tale metodo sia richiesto da uno o più amministratori,<br />
o da un numero di soci che rappresentano<br />
almeno un terzo del capitale sociale (v.<br />
Modello n. 4 a pag. 522) (art. 2479, comma 4, c.c.).<br />
Rappresentanza in assemblea<br />
L’art. 2539 c.c. disciplina la rappresentanza in assemblea<br />
esclusivamente con riferimento alle cooperative<br />
disciplinate dalle norme sulla società per azioni.<br />
Alle cooperative s.r.l., invece, dovrebbe applicarsi l’art.<br />
2479-bis, secondo il quale, se l’atto costitutivo <strong>non</strong> dispone<br />
diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea<br />
e la relativa documentazione è conservata secondo<br />
quanto prescritto dall’art.2478,primo comma,n.2.<br />
Il ricorso a procure di voto, a meno di ritenere inapplicabile<br />
tale norma alle cooperative s.r.l.,sembrerebbe <strong>non</strong><br />
incontrare alcun limite di legge: limiti quantitativi o soggettivi<br />
potrebbero tutt’al più essere previsti dallo statuto.
NORMATIVA REGIONALE n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
Settembre 2006: la rassegna della<br />
principale legislazione regionale<br />
di Luca Bagnoli* e Matteo Pozzoli**<br />
Emilia Romagna<br />
Norme per la promozione e lo sviluppo<br />
della cooperazione mutualistica<br />
in Emilia-Romagna<br />
Legge Regionale n. 6 del 6 giugno 2006<br />
pubblicata nel B.U.R. 6 giugno 2006, n. 76<br />
La Regione Emilia-Romagna per mezzo della legge<br />
n. 6/2006 ha deciso di promuovere ed incentivare<br />
la funzione sociale della cooperazione a<br />
scopo mutualistico e <strong>non</strong> lucrativo per favorirne<br />
lo sviluppo nella società regionale.<br />
A questo fine, ha deciso di istituire presso la Presidenza<br />
della Giunta regionale la Consulta della<br />
cooperazione, composta da: il Presidente della<br />
Regione (o da un suo delegato che la presiede);<br />
sei rappresentanti delle associazioni di cooperative<br />
maggiormente rappresentative operanti sul<br />
territorio regionale; e tre membri esperti designati<br />
dalla Giunta regionale.<br />
Tale Consulta esprime pareri alla Giunta regionale<br />
in merito allo sviluppo della cooperazione,alle<br />
politiche economiche e sociali che coinvolgono<br />
o possono coinvolgere la cooperazione e si può<br />
concretizzare in attività quali la proposta di legge<br />
e regolamenti, il coinvolgimento del movimento<br />
cooperativo nei programmi regionali, l’incentivazione<br />
di interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo<br />
del sistema regionale della cooperazione.<br />
La Regione svolge, inoltre, funzioni di Osservatorio<br />
sulla cooperazione in Emilia-Romagna,con lo<br />
scopo di raccogliere ed elaborare informazioni<br />
di tipo economico,storico e sociologico sullo stato<br />
e sullo sviluppo della cooperazione regionale.<br />
A tal fine,può definire accordi o convenzioni con<br />
Unioncamere, associazioni cooperative, organizzazioni<br />
sindacali.<br />
La legge dispone ancora che la Regione possa<br />
partecipare, quale socio fondatore e unitamente<br />
alle associazioni cooperative, all’istituzione della<br />
“Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola”,<br />
da costituire con apposito atto pubblico<br />
secondo le procedure fissate dal codice civile.<br />
La Regione sostiene iniziative rivolte allo sviluppo<br />
e alla promozione cooperativa e promuove la<br />
stipula di appositi “Accordi”, coinvolgendo eventualmente<br />
anche Enti locali, Camere di commercio,<br />
Università, Fondazioni bancarie, ed altri enti.<br />
Possono, inoltre, essere attuati interventi per: attivare<br />
garanzie, controgaranzie, cogaranzie, tramite<br />
la costituzione di appositi fondi; concedere finanziamenti<br />
agevolati e prevedere interventi a<br />
sostegno delle attività del Consorzio fidi.<br />
La Regione, infine, cerca di stimolare nuove iniziative<br />
imprenditoriali, concede contributi e finanziamenti<br />
alle cooperative di nuova costituzione<br />
per le opere di sviluppo progettuale e di primo<br />
impianto,in particolare per le cooperative sociali<br />
che operano per l’inserimento lavorativo di<br />
persone svantaggiate e per progetti e programmi<br />
di particolare valore sociale, <strong>non</strong>ché per le cooperative<br />
costituite per l’uscita da situazioni di crisi<br />
aziendale.<br />
Friuli Venezia Giulia<br />
Istituzione degli Ecomusei del Friuli<br />
Venezia Giulia<br />
Legge regionale n. 10 del 20 giugno 2006<br />
pubblicata nel B.U.R. 21 giugno 2006, n. 25<br />
Con la legge regionale n.10/2006,la Regione Friuli<br />
Venezia Giulia - di concerto con le comunità lo-<br />
* Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli<br />
studi di Firenze<br />
** Componente Commissione “Aziende <strong>non</strong> profit”Consiglio Nazionale<br />
Dottori Commercialisti<br />
525
526<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 NORMATIVA REGIONALE<br />
cali,le parti sociali e gli enti locali - ha istituito nel<br />
proprio territorio gli Ecomusei.<br />
Questi hanno la finalità di:<br />
• rafforzare il senso di appartenenza e delle identità<br />
locali attraverso il recupero e la riproposizione<br />
in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche<br />
e culturali delle comunità;<br />
• attivare e rendere partecipi direttamente le comunità,<br />
le istituzioni culturali e scolastiche e le<br />
associazioni locali ai processi di valorizzazione,<br />
ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio<br />
culturale-materiale, immateriale-sociale e<br />
ambientale della regione, compresi i saperi tramandati<br />
e le tradizioni;<br />
• conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare<br />
ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per<br />
tramandare le testimonianze della cultura materiale<br />
e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro<br />
delle popolazioni locali;<br />
• valorizzare e diffondere il patrimonio culturale<br />
in quanto elemento del territorio, funzionale alla<br />
costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e<br />
servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale<br />
e sociale di un’area omogenea;<br />
• promuovere e sostenere le attività di ricerca<br />
scientifica e didattico-educativa relative alla storia e<br />
alle tradizioni locali del territorio; recuperare e utilizzare<br />
nelle diverse attività le lingue originali d’uso.<br />
Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:<br />
• enti locali, in forma singola o associata;<br />
• associazioni e fondazioni culturali e ambientaliste,<br />
senza scopo di lucro, appositamente costituite<br />
o che abbiano come oggetto statutario le finalità<br />
sopra esposte.<br />
Spetta adesso alla Giunta regionale,entro 90 giorni<br />
dall’entrata in vigore della nuova legge, una<br />
volta acquisito il parere favorevole della competente<br />
Commissione consiliare e il parere di un comitato<br />
tecnico-scientifico (istituito dalla medesima<br />
legge e finalizzato alla promozione degli Ecomusei<br />
e alla formazione del personale), approvare<br />
un regolamento per la definizione dei criteri e<br />
dei requisiti minimi per il riconoscimento della<br />
qualifica di Ecomuseo.<br />
Tale regolamento tiene conto di una serie di priorità,<br />
tra cui:<br />
• caratteristiche di omogeneità culturale, geografica<br />
e paesaggistica del territorio;<br />
• partecipazione attiva della comunità locale nel<br />
progetto di animazione culturale;<br />
• presenza di enti locali singoli o associati <strong>non</strong>ché<br />
di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali,<br />
materiali e immateriali, naturalistici e<br />
ambientali<br />
• presenza attiva e documentata, da almeno tre<br />
anni, sul territorio e assenza sul medesimo territorio<br />
di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura<br />
esclusivamente tematica.<br />
La Giunta regionale determina annualmente il<br />
programma di istituzione degli Ecomusei.<br />
Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione<br />
esclusiva e originale e a un proprio marchio<br />
esclusivo.<br />
In prima applicazione della nuova legge sono<br />
qualificati Ecomusei le iniziative già promosse<br />
dai soggetti abilitati, che operano da almeno un<br />
anno per finalità analoghe a quelle previste.<br />
Lombardia<br />
Cessione a titolo gratuito di 1.500 PC<br />
per enti <strong>non</strong> profit<br />
Accordo siglato in data 8 giugno tra Banco<br />
Onlus e la Regione Lombardia in data 8 giugno<br />
La Onlus Banco informatico - nata per combattere<br />
l’enorme spreco di risorse informatiche delle<br />
aziende moderne - ha siglato in data 8 giugno un<br />
accordo con la Regione Lombardia con il quale<br />
stabilisce di cedere 1.500 personal computer<br />
(PC) per gli enti <strong>non</strong> profit della Lombardia.<br />
Tale operazione si colloca nell’ambito del progetto<br />
“Un PC per crescere”.<br />
L’accordo ha durata triennale e prevede che ogni<br />
anno circa 500 computer, in uso per mezzo di<br />
contratti di leasing alla Regione,dovranno essere<br />
sostituiti con altri più adeguati alle esigenze dell’ente<br />
pubblico.<br />
I PC che sono sostituiti saranno inviati gratuitamente<br />
alle associazioni e agli enti <strong>non</strong> profit che<br />
ne hanno fatto e ne faranno richiesta.<br />
Tali PC funzionanti sono provvisti di Windows<br />
2000 Pro e saranno inviati pronti per essere operativi.<br />
La realizzazione del progetto in parola –<br />
per il quale la Regione ha stanziato 222.000 euro<br />
nei tre anni - ha una doppia valenza: sociale ed
ecologica,in quanto combatte lo spreco e riduce<br />
l’impatto ambientale evitando lo smaltimento di<br />
rifiuti speciali che hanno un costo sia economico<br />
che ambientale.<br />
Il progetto è stato reso possibile da un accordo<br />
tra le società Serco, Microsoft e il Banco Informatico.<br />
Per informazioni sul progetto:<br />
– Banco Informatico Onlus Via Savona, 80 – Milano,<br />
tel.: 02. 4231102<br />
– e-mail:bancoinformatico@bancoinformatico.com<br />
Lombardia<br />
Monitoraggio del sistema dei musei<br />
lombardi e riapertura dei termini<br />
del riconoscimento per gli istituti museali<br />
Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia<br />
del 31 maggio 2006, n. 2651 pubblicata nel B.U.R.<br />
del 12 giugno 2006, n. 24<br />
La Regione Lombardia - in coerenza con le precedenti<br />
disposizioni e deliberazioni regionali tramite<br />
cui erano stati fissati i criteri minimi per il riconoscimento<br />
di istituto museale - ha deliberato<br />
di riaprire i termini per il menzionato riconoscimento.<br />
È stato inoltre previsto di attivare il monitoraggio<br />
della situazione organizzativa e gestionale di tutti<br />
i musei e le raccolte museali lombardi.<br />
Il riconoscimento può essere chiesto come museo<br />
o come raccolta museale.<br />
La deliberazione, oltre a presentare un fac-simile<br />
di richiesta di riconoscimento, illustra una serie<br />
di caratteristiche di cui deve essere in possesso<br />
l’istituto che intende far richiesta di riconoscimento<br />
<strong>non</strong>ché un set di parametri necessari per<br />
effettuare un questionario di autovalutazione.<br />
È fondamentale ricordare che il questionario è<br />
un corredo obbligatorio della domanda.<br />
Il questionario contiene una serie di domande relative<br />
sia all’individuazione dei requisiti minimi<br />
(campo obbligatorio) sia alla presenza di standard<br />
di qualità (campo facoltativo) ed evidenzia<br />
una serie di indicazioni utili anche per gli enti<br />
che, pur avendo già acquisito il riconoscimento,<br />
intendono veder crescere il ruolo e la formazione<br />
dei propri operatori, il legame con il territorio<br />
NORMATIVA REGIONALE n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
e gli enti locali di appartenenza <strong>non</strong>ché attività<br />
fondamentale per il monitoraggio.<br />
I requisiti minimi per il riconoscimento dei musei<br />
e delle raccolte museali previsto dalla Delib.G.R.<br />
del 20 dicembre 2002, n. 7/11643 “Criteri e linee<br />
guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte<br />
museali in Lombardia, <strong>non</strong>ché linee guida<br />
sui profili professionali degli operatori dei musei<br />
e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi<br />
della L.R.5 gennaio 2000,n.1,commi 130-131”sono<br />
suddivisi nella seguenti aree tematiche:<br />
Ambito I – Status giuridico<br />
Requisito minimo 1: Ogni museo/raccolta museale<br />
deve avere il possesso di collezioni permanenti<br />
e/o la disponibilità di collezioni depositate dallo<br />
Stato o da altri soggetti.<br />
Requisito minimo 2: Ogni museo/raccolta museale<br />
deve avere la proprietà o la disponibilità definita<br />
della sede.<br />
Requisito minimo 3: Ogni museo/raccolta museale<br />
deve essere dotato di un atto istitutivo.<br />
Requisito minimo 4: Ogni museo/raccolta museale<br />
deve essere dotato di uno statuto e/o di un regolamento<br />
scritto che, in aderenza alla definizione<br />
generale di museo, individui, fra l’altro:<br />
• la natura di organismo permanente e senza<br />
scopo di lucro,<br />
• la missione, l’identità e le finalità,<br />
• l’assetto finanziario e l’ordinamento contabile,<br />
• il personale,<br />
• l’inalienabilità delle collezioni.<br />
Ambito II – Assetto finanziario<br />
Le istituzioni museali devono disporre di risorse<br />
economiche adeguate alle loro dimensioni e caratteristiche<br />
in modo da garantire il rispetto degli<br />
standard minimi stabiliti per le strutture, il personale,<br />
la sicurezza, la gestione e la cura delle collezioni,<br />
il servizio al pubblico.<br />
Ambito III – Strutture<br />
Il museo è tenuto a garantire che le sue strutture<br />
siano adeguate alle funzioni cui sono adibite, in<br />
conformità alla politica ed agli obiettivi educativi<br />
e con riferimento alle esigenze delle collezioni,<br />
del personale e del pubblico.<br />
Requisito minimo 5: Il museo/raccolta museale<br />
527
528<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 NORMATIVA REGIONALE<br />
deve avere spazi espositivi attrezzati e adeguati a<br />
presentare una selezione significativa delle collezioni<br />
e spazi sufficienti per il deposito delle collezioni.<br />
Ambito IV – Personale<br />
Le funzioni del museo possono essere attuate solo<br />
in presenza di professionalità qualitativamente<br />
e quantitativamente adeguate nella singola struttura.<br />
Requisito minimo 6: Il corretto funzionamento<br />
dei musei/raccolte museali rende necessaria la<br />
disponibilità di figure professionali prioritarie,<br />
quali un direttore e/o un conservatore, il responsabile<br />
tecnico addetto alla sicurezza,il personale<br />
addetto ai servizi di custodia. Il responsabile dei<br />
servizi educativi è indispensabile per i musei, ma<br />
la sua presenza è raccomandata anche per le raccolte<br />
museali.<br />
Ambito V – Sicurezza<br />
Il museo deve garantire la sicurezza ambientale,<br />
la sicurezza strutturale, la sicurezza nell’uso, la sicurezza<br />
anticrimine e la sicurezza in caso di incendio,<br />
considerando i problemi della sicurezza<br />
in modo mirato e integrato.<br />
Requisito minimo 7: L’edificio del museo/raccolta<br />
museale, tenuto conto delle deroghe previste<br />
per i musei situati negli edifici storici,deve essere<br />
a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario<br />
e del superamento delle barriere<br />
architettoniche. Deve, inoltre, essere dotato di sistemi<br />
di sicurezza anti-incendio e anti-intrusione.<br />
Gli impianti devono essere adeguatamente manutenuti<br />
e adeguatamente collocati rispetto alle<br />
opere.<br />
Ambito VI – Gestione e cura delle collezioni<br />
All’ingresso in un museo gli oggetti devono essere<br />
registrati e documentati a fini patrimoniali e di<br />
sicurezza, predisponendo la compilazione di un<br />
registro inventariale con l’obiettivo qualitativo di<br />
monitorare la consistenza del patrimonio museale<br />
Requisito Minimo 8: Il museo/raccolta museale<br />
deve garantire la presenza di un registro di ingresso<br />
e la compilazione di schede di inventariazione<br />
per il monitoraggio aggiornato della consi-<br />
stenza e della conoscenza delle opere esposte e<br />
in deposito.<br />
Requisito minimo 9: Il museo deve sviluppare la<br />
ricerca scientifica in attuazione del progetto culturale<br />
e curarne la divulgazione.È raccomandato<br />
che tale attività sia sviluppata anche dalle raccolte<br />
museali, ma in questa fase <strong>non</strong> è considerata<br />
requisito minimo.<br />
Ambito VII – Rapporti del museo con il pubblico<br />
e relativi servizi<br />
Requisito minimo 10: Il numero di ore settimanali<br />
di apertura deve essere definito in base alle dimensioni<br />
e alla rilevanza del museo/raccolta museale.<br />
Requisito minimo 11: I musei devono garantire<br />
l’organizzazione di attività educative e di attività<br />
culturali coerenti con il programma del museo<br />
ed essere dotati dei relativi spazi, eventualmente<br />
in condivisione con altri musei.<br />
Requisito minimo 12: I musei devono essere dotati,<br />
anche in una logica di sistema, di una biblioteca<br />
e/o di un centro di documentazione.<br />
Possono presentare domanda gli istituti che:<br />
• <strong>non</strong> hanno mai fatto domanda di riconoscimento;<br />
• sono stati riconosciuti provvisoriamente;<br />
• <strong>non</strong> sono stati riconosciuti né come museo, né<br />
come raccolta museale in base a quanto previsto<br />
dalla menzionata deliberazione del 2004;<br />
• sono stati riconosciuti come raccolta museale<br />
e, avendo raggiunto i requisiti minimi, intendono<br />
essere riconosciuti come museo.<br />
Le domande possono essere presentate a partire<br />
dall’approvazione della deliberazione fino alle<br />
ore 12 del giorno 1° settembre 2006, tramite<br />
l’utilizzo di codice utente e password, al proprio<br />
questionario per la fase di autovalutazione ed indirizzate<br />
a:<br />
- Regione Lombardia - Direzione Generale Culture,<br />
Identità e Autonomie della Lombardia -<br />
Unità Organizzativa Musei e Servizi culturali - via<br />
Pola 12/14 - 20124 Milano.<br />
Le domande possono essere altresì consegnate<br />
direttamente allo sportello unico del Protocollo<br />
Federato della Giunta Regionale - via Taramelli,<br />
20 - 20124 Milano (tel.02 6765.4662 - 4678 - 4660)<br />
o presso gli uffici di Protocollo Regionale pre
Umbria<br />
senti in tutte le Sedi Territoriali dislocate sul territorio.<br />
Fondo integrativo per interventi sociali<br />
e socio-assistenziali a favore dei soggetti<br />
disabili - Art. 45, comma 1, lett. b),<br />
L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.<br />
Deliberazione della Giunta Regionale Umbria 27<br />
aprile 2006 pubblicata nel B.U.R. 7 giugno 2006,<br />
n. 27<br />
La Regione Umbria,per proposta del direttore regionale<br />
alla sanità e servizi sociali e preso atto<br />
delle disposizioni in essere,ha dato attuazione al-<br />
NORMATIVA REGIONALE n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
la legge regionale 23 gennaio 1997 n. 3 “Riorganizzazione<br />
della rete di protezione sociale e riordino<br />
delle funzioni socio-assistenziali” che ha<br />
previsto l’istituzione di un fondo integrativo per<br />
interventi sociali e socio-assistenziali a favore dei<br />
soggetti disabili.<br />
Con tale proposta, la Regione ha previsto il riparto<br />
del menzionato fondo nel seguente modo:<br />
• 50 per cento in base all’ultimo dato ufficiale disponibile,<br />
riferito alla popolazione residente in<br />
ciascun comune;<br />
• 50 per cento applicando l’ultimo tasso di disabilità<br />
disponibile - calcolato dall’ISTAT.<br />
Tale fondo impegna la somma di euro 206.582,00<br />
a favore dei Comuni dell’Umbria.<br />
529
530<br />
<strong>non</strong><br />
SMS<br />
n.8-9/2006 SCHEDE OPERATIVE<br />
I sistemi di amministrazione<br />
e controllo nelle società<br />
di mutuo soccorso<br />
di Adele Sarti*<br />
In questo articolo, si esaminano gli<br />
aspetti commerciali riguardanti i rapporti<br />
fra la società di mutuo soccorso e i soci,<br />
l’organo esecutivo e l’organo di<br />
controllo.<br />
In generale, gli organi sociali delle<br />
società di mutuo soccorso, in base a<br />
quanto previsto dallo statuto, sono:<br />
l’assemblea dei soci, il consiglio di<br />
amministrazione e il collegio sindacale.<br />
Inoltre, fra i vari argomenti presi in<br />
considerazione rientrano i libri sociali e<br />
contabili, il bilancio o rendiconto<br />
consuntivo.<br />
Le società di mutuo soccorso1 attingono i loro mezzi<br />
di finanziamento dai contributi dei soci effettivi,<br />
dai contributi dei soci onorari e da altre eventuali<br />
fonti.<br />
Le spese, invece, attengono agli scopi obbligatori, all’amministrazione<br />
sociale e agli scopi facoltativi2 e, riguardo<br />
a questi ultimi,l’ultimo comma dell’art.2,legge<br />
n. 3818/1886 prevede in modo esplicito che deve giustificarsi<br />
la spese e il modo per farvi fronte nel bilancio.<br />
In ogni caso, eccettuate le spese di amministrazione,il<br />
denaro sociale <strong>non</strong> può essere erogato per fini diversi<br />
da quelli indicati negli artt. 1 e 2 della legge n.<br />
3818/1886.<br />
Inoltre, le spese per i sussidi, per le sovvenzioni e<br />
per le altre iniziative devono essere determinate sulla<br />
base della disponibilità del fondo sociale e il consiglio<br />
di amministrazione può diminuire la prestazione e au-<br />
mentare i contributi (salvo la ratifica dell’assemblea)<br />
se le esigenze di cassa lo richiedono.<br />
A tal proposito, per motivi di completezza è opportuno<br />
evidenziare che il punto 4, dell’art. 9 della legge n.<br />
3818/1886 prevede la <strong>non</strong> sottoponibilità a sequestro<br />
e pignoramento dei sussidi dovuti dalla società<br />
ai soci; ciò significa la <strong>non</strong> sequestrabilità e impignorabilità<br />
dei fondi creati dalle società di mutuo soccorso<br />
per questi scopi.<br />
Rapporto tra società e soci<br />
Per quanto riguarda il recesso del socio <strong>non</strong> fa nascere<br />
il diritto alla restituzione dei contributi versati,mentre<br />
libera la società dall’obbligo della prestazione. In particolare,<br />
vige l’esclusione di qualsiasi diritto dei soci ad<br />
ottenere il rimborso dei contributi versati in caso di<br />
scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un<br />
socio,come pure nel caso di scioglimento della società.<br />
Un altro aspetto che merita di essere preso in considerazione<br />
riguarda il fatto che le quote versate dai soci<br />
<strong>non</strong> assumono la natura di corrispettivi né tanto meno<br />
di premi assicurativi.<br />
Ne deriva che i contributi versati dai soci <strong>non</strong> rappresentano<br />
il corrispettivo di un servizio offerto,ma hanno<br />
come scopo quello di garantire a ciascuno di loro un<br />
sussidio,che <strong>non</strong> viene però quantificato in base ai versamenti<br />
effettuati.<br />
* Cultrice di diritto commerciale presso la facoltà di Economia dell’Università<br />
di Bologna.<br />
1 Cfr. anche A. Sarti, Caratteristiche principali delle società di mutuo<br />
soccorso, in questa Rivista n. 7/2006, pag. 467.<br />
2 Ai sensi del comma 1 dell’art. 2, legge n. 3818/1886,“Le società di<br />
mutuo soccorso potranno cooperare all’educazione dei soci e<br />
delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l’acquisto degli attrezzi<br />
del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di<br />
previdenza economica”.
Pertanto, la controprestazione da parte della società<br />
di mutuo soccorso rimane indeterminata; infatti <strong>non</strong><br />
è prestabilito l’ammontare dell’indennizzo che il socio<br />
può ricevere.<br />
Di conseguenza, il rapporto fra società e socio si<br />
configura come un rapporto di natura associativa e<br />
<strong>non</strong> contrattuale dato che <strong>non</strong> risulta il trasferimento<br />
del rischio; infatti, le società di mutuo soccorso <strong>non</strong><br />
possono svolgere attività assicurativa in senso tecnico<br />
perché la legge (a differenza delle cooperative di assicurazione<br />
e delle mutue assicuratrici) <strong>non</strong> impone loro<br />
l’obbligo di un rigoroso ordinamento tecnico con riferimento<br />
alla proporzione fra gli impegni assicurativi e<br />
i mezzi per la loro copertura.<br />
Obbligo contributivo<br />
I soci di una società di mutuo soccorso <strong>non</strong> sono titolari<br />
di una quota di capitale sociale, che formalmente<br />
<strong>non</strong> esiste.<br />
Tuttavia, per lo svolgimento dell’attività sociale i soci<br />
devono contribuire versando quote sociali, contributi,<br />
tasse d’ammissione,così come viene fissato dallo<br />
statuto,dal regolamento o in mancanza dal consiglio.<br />
La richiesta di una tassa di ammissione si potrebbe giustificare<br />
in presenza di contribuzioni a fondo perduto<br />
da parte dei vecchi soci,ulteriori alla quota sociale,per<br />
mettere in grado la società di mutuo soccorso di fornire<br />
i propri servizi.<br />
In linea generale,la quota sociale è uguale per tutti,<br />
anche se nulla vieta che un socio versi a titolo di liberalità<br />
somme ulteriori.<br />
Partecipazione dei soci e assemblea<br />
Per costituire una società di mutuo soccorso,la legge<br />
n. 3818/1886 <strong>non</strong> fissa un numero minimo di soci.<br />
Comunque, anche se nulla dice espressamente, è da<br />
escludere la legittimità di una clausola statutaria che<br />
configuri la società di mutuo soccorso come ente a<br />
numero chiuso.<br />
L’art.3,legge n.3818/1886 richiede però che nello statuto<br />
siano indicate le modalità e le condizioni di ammissione<br />
a socio, che può essere deliberata dall’assemblea<br />
dei soci o dagli amministratori.<br />
In generale, l’adesione ad una società di mutuo soccorso<br />
è condizionata innanzitutto dal possesso della<br />
maggiore età e più in generale dalla capacità di agire.<br />
Sul piano dei requisiti soggettivi è da escludere che<br />
possono aderire in qualità di soci ordinari le persone<br />
SCHEDE OPERATIVE n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
giuridiche, infatti dato che la partecipazione alla società<br />
di mutuo soccorso è preordinata al conseguimento<br />
delle finalità assistenziali e previdenziali, la legge<br />
<strong>non</strong> può che riferirsi alle persone fisiche.<br />
Tuttavia ciò <strong>non</strong> toglie che le persone giuridiche possano<br />
far parte della compagine sociale come soci onorari,ai<br />
quali <strong>non</strong> spetta però l’esercizio del diritto di voto<br />
in assemblea,né il diritto alle prestazioni mutualistiche.<br />
Per quanto riguarda l’assemblea,<strong>non</strong> viene fissata una<br />
disciplina organica,ma si demanda al contratto sociale<br />
la redazione di apposite norme.<br />
L’art. 3 della legge n. 3818/1886 dispone infatti che lo<br />
statuto deve indicare le modalità di convocazione, le<br />
maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni<br />
assembleari e il modo per far rispettare le deliberazioni<br />
prese.<br />
Comunque, in generale, nelle società di mutuo soccorso<br />
ogni socio ha diritto nell’assemblea ad un solo voto<br />
a prescindere dal valore della sua partecipazione.<br />
Amministratori<br />
Gli amministratori costituiscono l’organo esecutivo<br />
della società di mutuo soccorso, contraggono per conto<br />
della società e ne hanno la rappresentanza.<br />
La legge <strong>non</strong> fissa la durata delle cariche né il numero<br />
degli amministratori, né le cause di rieleggibilità e di<br />
decadenza, infatti queste determinazioni sono rimesse<br />
allo statuto.<br />
Gli amministratori devono però essere scelti fra i soci<br />
effettivi, come dispone l’art. 5, legge n. 3818/1886; senza<br />
obbligo di dare cauzione, salvo che sia richiesta da<br />
speciale disposizione degli statuti.<br />
Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti<br />
il presidente,il vice presidente ed un segretario<br />
(che può essere scelto anche fra gli altri soci).<br />
Il presidente del consiglio di amministrazione ha<br />
la rappresentanza legale della società di mutuo soccorso<br />
di fronte ai terzi e in giudizio.<br />
Il consiglio di amministrazione ha il compito di definire<br />
gli indirizzi operativi della società di mutuo soccorso<br />
e di provvedere alla sua gestione in conformità<br />
alle previsioni legislative,statutarie assumendo le relative<br />
deliberazioni 3.<br />
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente<br />
invece responsabili:<br />
3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare<br />
da verbale trascritto nell’apposito libro e sottoscritto dal presidente<br />
(art. 3, legge n. 3818/1886).<br />
531
532<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 SCHEDE OPERATIVE<br />
• dell’adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;<br />
• della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;<br />
• della piena osservanza degli statuti sociali.<br />
La responsabilità per gli atti di omissione degli amministratori,<strong>non</strong><br />
ricade però sopra quello che ha fatto notare<br />
senza ritardo il proprio dissenso nel registro delle<br />
deliberazioni,dandone notizia immediata per iscritto ai<br />
sindaci.<br />
Non è responsabile nemmeno l’amministratore che<br />
<strong>non</strong> ha preso parte per assenza giustificata alla deliberazione<br />
da cui la responsabilità scaturisce.<br />
In aggiunta alla responsabilità civile, la legge del<br />
1886 (art. 5, comma 4) prevede una responsabilità<br />
penale per gli amministratori che hanno volutamente<br />
esposto notizie false sulle condizioni della società o<br />
nascosto in tutto o in parte fatti riguardanti le stesse<br />
condizioni nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali,<br />
nelle relazioni rivolte all’assemblea generale o al tribunale.<br />
Infine, le caratteristiche che vengono delineate per gli<br />
amministratori dalla legge n. 3818/1886 sono le seguenti:<br />
a) sono soci della società di mutuo soccorso;<br />
b) sono mandatari revocabili senza obbligo di cauzione;<br />
c) sono responsabili dell’adempimento dei doveri inerenti<br />
il loro mandato, della verità dei fatti esposti nei<br />
resoconti sociali,della piena osservanza degli statuti.<br />
Sindaci<br />
I sindaci sono l’organo di controllo degli atti di amministrazione,<br />
la legge n. 3818/1886 nulla dispone circa<br />
il numero dei sindaci, i requisiti di eleggibilità e la durata<br />
della carica,limitandosi all’art.3,legge n.3818/1886<br />
a prescrivere che lo statuto deve indicare le attribuzioni<br />
del comitato dei sindaci.<br />
I suoi componenti sono nominati dall’assemblea e<br />
scelti anche tra i <strong>non</strong> soci, contrariamente a quanto<br />
avviene per i membri del consiglio di amministrazione.<br />
Per quanto riguarda la qualificazione professionale<br />
richiesta ai sindaci, la legge n. 3818/1886 <strong>non</strong> dice nulla<br />
al riguardo, inoltre <strong>non</strong> appare chiaro se quanto previsto<br />
per le società di capitali e per le cooperative trovi<br />
applicazione anche nei confronti delle società di mutuo<br />
soccorso che sono obbligate dalla legge n.<br />
3818/1886 alla nomina del collegio sindacale, ma <strong>non</strong><br />
viene specificato in alcuna disposizione normativa che<br />
devono essere anche revisori contabili.<br />
In generale,tra i compiti che lo statuto affida al collegio<br />
dei sindaci rientra:<br />
• la vigilanza sull’andamento della società e in<br />
particolare sull’osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo;<br />
• l’accertamento della regolare tenuta della contabilità<br />
e della corrispondenza del rendiconto annuale<br />
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili<br />
(nel caso in cui la società di mutuo soccorso sia<br />
obbligata alla loro tenuta).<br />
Infine, parallelamente a quanto disposto dalla legge n.<br />
3818/1886, per gli amministratori, è prevista dall’art. 5,<br />
comma 6, legge n. 3818/1886, la responsabilità penale<br />
anche per i sindaci che hanno volutamente esposto<br />
notizie false sulle condizioni della società o nascosto in<br />
tutto o in parte fatti riguardanti le stesse condizioni nei<br />
rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, nelle relazioni<br />
rivolte all’assemblea generale o al tribunale.<br />
Controlli<br />
Il sistema di controllo sulle società di mutuo soccorso<br />
è assai articolato; infatti, oltre ai controlli interni affidati<br />
al collegio sindacale, l’art. 6 della legge del 1886<br />
prevede la possibilità che un ventesimo dei soci possa<br />
denunciare gravi irregolarità nello svolgimento degli<br />
obblighi degli amministratori e sindaci.<br />
Più precisamente, quando vi sia sospetto di grave irregolarità<br />
nell’adempimento degli obblighi degli amministratori<br />
o dei sindaci delle società di mutuo soccorso,<br />
registrate in conformità alla legge,i soci in numero <strong>non</strong><br />
minore del ventesimo di quelli iscritti nella società possono<br />
denunziare i fatti al tribunale civile,il quale se trova<br />
fondata l’accusa provvederà ex art. 153 codice di<br />
commercio (corrispondente ora all’art. 2409 c.c.).<br />
Libri sociali e contabili<br />
L’art.3 della legge n.3818/1886 prevede che nello statuto<br />
delle società di mutuo soccorso deve essere indicato<br />
espressamente l’obbligo di redigere processo verbale<br />
delle assemblee generali,delle adunanze,degli<br />
uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci.<br />
In altre parole, in base a questa disposizione sono obbligati<br />
alla tenuta dei libri delle adunanze 4 dell’assemblea,<br />
del consiglio di amministrazione e del collegio<br />
dei sindaci.<br />
4 Nei libri relativi alle adunanze degli organi sociali devono essere<br />
trascritti tutti i verbali concernenti le assemblee o le riunioni degli<br />
organi collegiali della società di mutuo soccorso.
Inoltre,come si desume dall’art.6 della legge n.3818/1886<br />
che tratta dei “soci …iscritti nella società”,oltre all’obbligo<br />
di istituire i libri dei verbali degli organi sociali,la<br />
società di mutuo soccorso deve tenere il libro soci contenente<br />
la descrizione e l’elenco degli aderenti alla società<br />
di mutuo soccorso.<br />
I libri sociali pertanto sono: il libro soci, il libro delle<br />
adunanze e deliberazioni dell’assemblea, il libro delle<br />
adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione,<br />
il libro delle adunanze e deliberazioni del collegio<br />
sindacale.<br />
Infine,nel caso in cui la società di mutuo soccorso svolga<br />
come attività accessoria a quella istituzionale un’attività<br />
commerciale, si determina, in adesione alla legislazione<br />
fiscale, l’obbligatorietà della tenuta oltre che<br />
del libro giornale e del libro degli inventari anche degli<br />
altri libri e registri dettagliatamente elencati nelle norme<br />
sulle imposte dirette e indirette.<br />
Bilancio o rendiconto consuntivo<br />
L’art. 2 della legge n. 3818/1886 parla indifferentemente<br />
dell’obbligo di redigere annualmente il bilancio e della<br />
predisposizione del resoconto di ciascun anno.<br />
In particolare, ai sensi dell’art. 10 della legge n.<br />
3818/1886, le società registrate devono trasmettere al<br />
Ministero delle politiche agricole, per mezzo del sindaco<br />
del comune in cui risiedono una copia dei propri<br />
statuti e del resoconto di ciascun anno.<br />
Per quanto riguarda la redazione del bilancio,occorre<br />
valutare caso per caso, comunque in linea generale<br />
se l’attività della società di mutuo soccorso è articolata,<br />
la sua redazione dovrebbe essere molto simile a<br />
quella predisposta secondo le regole fissate dal codice<br />
civile in materia di bilanci di società commerciali.<br />
L’art.8,della legge n.3818/1886 dispone,invece,una precisa<br />
contabilizzazione dei lasciti e delle donazioni<br />
conseguiti per un fine determinato ed avente carattere<br />
di perpetuità.<br />
Più precisamente, devono essere tenuti distinti dal patrimonio<br />
sociale, prevedendo anche particolari modalità<br />
per le erogazioni delle rendite corrispondenti.<br />
Infatti, le società di mutuo soccorso regolarmente costituite<br />
hanno la capacità di ricevere donazioni ed eredità,<br />
ma l’art. 8 della stessa legge circonda di limiti e<br />
cautele la disciplina dei lasciti e donazioni pretendendo<br />
un patrimonio separato da quello sociale.<br />
In altri termini, i lasciti o le donazioni che una società<br />
ha conseguito per un fine determinato e con carattere<br />
SCHEDE OPERATIVE n.8-9/2006<br />
di perpetuità, vanno tenuti distinti dal patrimonio sociale<br />
e le rendite derivanti devono essere erogate in<br />
conformità della destinazione fissata dal testatore o dal<br />
donatore.<br />
Conclusioni<br />
<strong>non</strong><br />
Le società di mutuo soccorso (anche se la legge istitutiva<br />
risale al 1886, ma con l’apporto delle opportune<br />
modifiche) allo stato attuale possono costituire una<br />
fonte di grande ausilio, con ampie prospettive di essere<br />
utilizzate nel settore dell’assistenza privata e<br />
della previdenza complementare.<br />
Ciò trova implicitamente un riscontro anche nell’art.38,<br />
ultimo comma della Costituzione,che pone il principio<br />
di libertà dell’assistenza sociale.<br />
Infine,ulteriore conferma proviene dalla proposta di regolamento<br />
CE del Consiglio del 5 marzo 1992, recante<br />
lo statuto della Mutua europea; infatti dal suo esame si<br />
evince che la Comunità europea reputa questo istituto<br />
idoneo a risolvere almeno in parte i problemi dell’assistenza<br />
e della previdenza, anche a fronte di una possibile<br />
e parziale diminuzione delle prestazioni erogate<br />
dalla pubblica amministrazione in questi settori.<br />
533
534<br />
<strong>non</strong><br />
Onlus<br />
n.8-9/2006 MATERIALE DI STUDIO<br />
Esente Iva la preordinazione<br />
di un mezzo di soccorso anche<br />
senza trasporto di feriti<br />
di Luigi Corbella*<br />
Nell’articolo si commenta la Risoluzione<br />
16 giugno 2006, n. 83/E, con la quale<br />
l’Agenzia delle entrate si è pronunziata in<br />
merito a un tema sul quale <strong>non</strong> vi erano<br />
stati precedenti interpretazioni. Si tratta<br />
dell’ipotesi dell’applicabilità<br />
dell’esenzione dall’Iva, prevista dalla<br />
legge per le prestazioni di trasporto di<br />
malati e feriti, anche al caso in cui l’ente<br />
che opera tali servizi si limiti a mettere a<br />
disposizione il mezzo di soccorso in<br />
occasione, per esempio, di una<br />
manifestazione sportiva senza poi<br />
effettuare alcun trasporto.<br />
La risposta è positiva: la messa a<br />
disposizione di un mezzo di soccorso e<br />
dei soccorritori <strong>non</strong> può essere altro che<br />
preordinata a trasportare coloro che<br />
potrebbero ferirsi durante la<br />
manifestazione sportiva.<br />
Sollecitata da un’istanza di interpello della Croce<br />
Rossa Italiana, con la Risoluzione 16 giugno<br />
2006, n. 83/E, l’Agenzia delle entrate si è pronunziata<br />
su un tema sul quale <strong>non</strong> vi erano stati precedenti interpretazioni<br />
ufficiali.<br />
Si tratta dell’ipotesi dell’applicabilità dell’esenzione<br />
dall’Iva, prevista dalla legge per le prestazioni di trasporto<br />
di malati e feriti, anche al caso in cui l’ente che<br />
opera tali servizi si limiti soltanto a mettere a disposizione<br />
il mezzo di soccorso in occasione, per esem-<br />
pio, di una manifestazione sportiva senza poi, di fatto,<br />
effettuare alcun trasporto.<br />
La risposta dell’Agenzia è positiva: la messa a disposizione<br />
di un mezzo di soccorso e dei soccorritori <strong>non</strong><br />
può essere altro che preordinata a trasportare coloro che<br />
potrebbero ferirsi durante la manifestazione sportiva; e il<br />
medesimo caso – aggiungiamo noi – si verifica senza<br />
dubbio per qualsiasi altra manifestazione (un concerto,<br />
un comizio, una festa di piazza, ecc.) dove a causa dell’assembramento<br />
di persone o delle circostanze è possibile<br />
che qualcuno possa star male o ferirsi.<br />
Si tratta di una importante norma di ordine pubblico e<br />
di una forma di civiltà:dove è possibile che qualcuno<br />
ne abbia bisogno è cosa buona preordinare un servizio<br />
di ambulanze.<br />
Evidentemente l’Ente che propone il quesito voleva essere<br />
certo che anche a tale prestazione solo preordinata<br />
(soprattutto nei casi in cui ad essa <strong>non</strong> fa seguito il<br />
trasporto perché nessuno ne ha avuto bisogno) potesse<br />
applicarsi la previsione di esenzione sancita dall’articolo<br />
10,punto 15),del D.P.R.n.633 del 1972 per le prestazioni<br />
di trasporto di malati o feriti.<br />
E l’Agenzia, seguendo lo stesso percorso logico che abbiamo<br />
suggerito noi, perviene anche questa volta ad<br />
una risposta favorevole ai contribuenti a beneficio<br />
della certezza dei rapporti giuridici in ambito tributario.<br />
Vediamo allora in dettaglio cosa dice sull’argomento la<br />
Risoluzione n. 83/E dello scorso 16 giugno.<br />
Il quesito<br />
L’articolo 10, punto 15), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.<br />
633 – in conformità con quanto disposto dall’articolo<br />
* Dottore commercialista in Monza.
13, lettera p) della Direttiva Comunitaria 17 maggio<br />
1977, n. 77/388, prevede l’esenzione dall’Iva per le<br />
“prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all’uopo<br />
equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate o<br />
da Onlus”.<br />
Osserviamo incidentalmente che l’attuale, appena richiamata,<br />
formulazione della norma – in vigore sin dal<br />
marzo del 1995 1 – attribuisce l’esenzione alle prestazioni<br />
di trasporto di malati o feriti effettuate con qualsiasi<br />
mezzo e si adatta dunque anche alle più moderne<br />
forme di soccorso sanitario d’emergenza (pensiamo<br />
alle prestazioni di soccorso effettuate con elicotteri attrezzati<br />
– le c.d.“eliambulanze”– per esempio).<br />
In termini sostanziali – anche per effetto dei progressi<br />
della tecnica sanitaria – potremmo anzi dire che la prestazione<br />
di trasporto dei feriti è talmente intrinsecamente<br />
connessa all’attività di soccorso di emergenza<br />
da rendere indifferente – sotto il profilo fiscale<br />
ovviamente – il mezzo con cui viene effettuata.<br />
La disposizione richiamata abbraccia dunque oggi due<br />
attività che presentano profili sostanziali differenti:<br />
• il trasporto ordinario dei malati, che – per esempio<br />
– vengono trasferiti da una struttura di cura ad<br />
un’altra;<br />
• il trasporto dei malati in condizioni di urgenza<br />
sanitaria e dei feriti che configura invece propriamente<br />
una prestazione di soccorso sanitario.<br />
Si tratta ora di capire – come chiede l’Associazione che<br />
formula il quesito – se a fronte dell’incarico mediante<br />
convenzione a gestire, con la propria organizzazione,<br />
un servizio di pronto soccorso d’emergenza (nelle autostrade,nei<br />
porti o negli aeroporti,per esempio) il corrispettivo<br />
pattuito possa godere dell’esenzione anche<br />
se – in concreto – si configura prioritariamente la<br />
preordinazione di un servizio di emergenza e di pronto<br />
soccorso e <strong>non</strong> necessariamente una prestazione di<br />
trasporto di malati o feriti.<br />
In poche parole,come abbiamo anticipato in premessa,<br />
l’Associazione che formula il quesito chiede se l’esenzione<br />
dall’Iva prevista dalla norma poc’anzi richiamata<br />
possa applicarsi anche nel caso in cui siano stati<br />
solo messi a disposizione il mezzo e le persone<br />
di soccorso,ma il trasporto del ferito <strong>non</strong> sia stato<br />
effettuato in quanto <strong>non</strong> ne è sorta la necessità.<br />
Evidentemente, il quesito è teso a risolvere ogni questione<br />
interpretativa sull’argomento in modo che per<br />
tutte le analoghe prestazioni di messa a disposizione a<br />
fini di sicurezza di un autoveicolo per il soccorso e del<br />
MATERIALE DI STUDIO n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
personale ad esso addetto si possa senza remore applicare<br />
l’esenzione dall’Iva e <strong>non</strong> si debba invece, come<br />
sarebbe paradossale, attendere a posteriori di conoscere<br />
se siano stati o meno effettuati dei trasporti.<br />
Il parere dell’Agenzia delle Entrate<br />
Ribadito che la previsione agevolativa in questione<br />
esenta dall’Iva i servizi di trasporto di malati o feriti effettuati<br />
con autoambulanze, o altri mezzi analogamente<br />
attrezzati,da Onlus o da soggetti autorizzati,l’Agenzia<br />
ricorda preliminarmente che sull’argomento sono già<br />
stati forniti in passato chiarimenti con la Risoluzione<br />
n. 114 del 14 luglio 2000.<br />
Tale risoluzione aveva precisato, come dice la norma,<br />
che il soggetto che effettua il trasporto deve essere a ciò<br />
autorizzato e che l’autorizzazione “… deve, in via generale,<br />
essere oggetto di esplicito provvedimento da parte<br />
dell’ente pubblico competente ad appurare l’effettiva<br />
idoneità allo svolgimento del servizio di trasporto di persone<br />
malate o ferite”.<br />
Peraltro, proseguiva la Risoluzione citata,“…. qualora il<br />
soggetto che affida il servizio è un ente locale, un’azienda<br />
sanitaria locale ovvero un’azienda ospedaliera, la<br />
predetta autorizzazione deve intendersi implicitamente<br />
rilasciata all’atto della sottoscrizione del relativo contratto,<br />
dato che l’affidamento presuppone logicamente il<br />
riconoscimento dell’idoneità del soggetto prescelto allo<br />
svolgimento del servizio di trasporto di malati e feriti”.<br />
Chiarito così l’ambito soggettivo dell’agevolazione, la<br />
Risoluzione n. 114 aveva già individuato le tipologie<br />
di intervento che possono beneficiare del trattamento<br />
di esenzione.<br />
Sotto il profilo oggettivo, afferma anche in questa occasione<br />
l’Agenzia, godono dunque senza dubbio dell’agevolazione<br />
anche i servizi di elisoccorso, il soccorso<br />
medico extra ospedaliero a seguito di incidenti<br />
del traffico, di infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo<br />
libero o comunque a seguito di qualunque evento o patologia<br />
che comporti rischio per la sopravvivenza del<br />
singolo e della collettività; ipotesi,quelle appena citate,<br />
che si aggiungono al trasporto c.d. primario,cioè il<br />
trasferimento del paziente dal luogo dell’evento al presidio<br />
ospedaliero più idoneo, il trasporto c.d. secon-<br />
1 Il numero 15, dell’art. 10 della legge Iva è stato così sostituito dal<br />
comma 2, dell’art. 4 del D.L. n. 415/1995 conv. con Legge n.<br />
507/1995 ed è stato successivamente modificato dalla lettera b)<br />
dell’art.14 del D.Lgs.n.460/1997 per accogliere nella previsione di<br />
esenzione anche le prestazioni effettuate dalle Onlus.<br />
535
536<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 MATERIALE DI STUDIO<br />
dario, cioè il trasferimento di pazienti critici da un<br />
ospedale all’altro e il trasporto di neonati a rischio.<br />
Sono invece certamente escluse dall’ambito applicativo<br />
dell’esenzione gli interventi concernenti il trasporto<br />
di:<br />
• sangue<br />
• plasma e loro derivati<br />
• antidoti e farmaci vari<br />
• organi.<br />
Ad esito del breve riepilogo che precede,l’Agenzia passa<br />
ad affrontare lo specifico quesito oggetto dell’interpello<br />
e, come abbiamo anticipato in premessa, perviene<br />
alla conclusione più logica per la nostra stessa via.<br />
La messa a disposizione del mezzo di soccorso e del relativo<br />
personale, dice testualmente l’Agenzia, potrà beneficiare<br />
dell’esenzione dall’Iva di cui all’articolo 10,<br />
punto 15) del D.P.R. n. 633 del 1972 solo nel caso in cui<br />
la stessa è finalizzata esclusivamente al trasporto<br />
di malati o feriti da parte di imprese autorizzate e lo<br />
stazionamento è essenziale e logisticamente preordinato<br />
al trasporto di malati e feriti. E considerato che ci<br />
viene difficile immaginare un caso in cui, dove ovviamente<br />
ce ne possa essere in astratto bisogno,la presenza<br />
di un mezzo di soccorso <strong>non</strong> sia finalizzata, essenziale<br />
e logisticamente preordinata al trasporto di malati<br />
e feriti la risposta dell’Agenzia <strong>non</strong> poteva essere più favorevole.<br />
I corrispettivi per la preordinazione di un servizio di<br />
soccorso da parte di enti a ciò autorizzati o da Onlus<br />
godono dunque dell’esenzione da Iva alla stessa stregua<br />
delle prestazioni di trasporto di malati e feriti<br />
espressamente citate dalle norma.<br />
Conclusioni<br />
Anche se probabilmente l’Agenzia delle Entrate <strong>non</strong><br />
poteva prendere una posizione diversa, quella assunta<br />
nella Risoluzione ha un respiro che va oltre l’ambito rigorosamente<br />
fiscale.<br />
L’effetto sostanziale che ad esito di tale interpretazione<br />
si produce, infatti, supera il rigoroso dettato letterale<br />
della norma per beneficiare dell’esenzione anche i<br />
servizi di soccorso, doverosamente preordinati in<br />
tutte le occasioni in cui ce ne può essere bisogno.<br />
L’esenzione premia dunque in termini di minor costo<br />
(quello dell’Iva…) un prezioso ed irrinunciabile servizio<br />
per la sicurezza delle persone anche prima che esse,auguriamoci<br />
che succeda il più raramente possibile..,<br />
si trasformino in malati o feriti da soccorrere.<br />
Con lo stesso spirito si muovono da tempo anche le<br />
direttive comunitarie in materia di applicazione dell’imposta<br />
sul valore aggiunto: il “premio”dell’esenzione<br />
va attribuito prioritariamente alle prestazioni più meritevoli.<br />
Resta peraltro, nel nostro ordinamento, lo scoglio del<br />
pro rata che assimila di fatto i soggetti che effettuano<br />
solo prestazioni esenti ai consumatori finali, rendendo<br />
indetraibile tutta l’Iva pagata ai fornitori sugli acquisti.<br />
In termini economici, l’agevolazione dell’esenzione<br />
“premia” cioè più l’utente, il beneficiario, delle prestazioni<br />
(queste come tante altre elencate agli altri numeri<br />
dell’articolo 10 della legge Iva) che <strong>non</strong> il soggetto<br />
che tali prestazioni e attività eroga.<br />
Nel caso oggetto del quesito, beneficeranno dunque<br />
effettivamente dell’esenzione gli enti (che in qualche<br />
modo a loro volta rappresentano la collettività e<br />
dunque anche i singoli cittadini) che stipuleranno<br />
convenzioni per l’organizzazione dei servizi di soccorso<br />
perché risparmieranno l’Iva; e <strong>non</strong> certo i soggetti<br />
che tali attività renderanno in regime di esenzione.<br />
Insomma, sullo scoglio del pro rata si infrangeranno<br />
dunque anche questa volta i sogni di gloria (fiscale,<br />
s’intende…) degli enti che pur operando in regime Iva<br />
(ed essendo dunque tenuti a tutti gli adempimenti formali<br />
e sostanziali previsti) e pur svolgendo attività meritevoli<br />
(proprio quelle che attribuiscono il diritto all’esenzione<br />
ai destinatari) pagano lo scotto – ahimè – di<br />
perdere a loro volta il diritto a detrarre l’Iva pagata ai<br />
fornitori sugli acquisti.<br />
È possibile consultare<br />
il testo del documento<br />
su:<br />
www.ipsoa.it/enti<strong>non</strong>profit
STUDIO DI UN CASO n.8-9/2006<br />
Test di “impresa sociale”<br />
per una fondazione musicale<br />
di Luigi Perlini*<br />
Il caso in esame riguarda una Fondazione Musicale<br />
(FM), ossia in generale un “ente morale”privato ove<br />
prevale la destinazione del fondo patrimoniale sull’impegno<br />
e la volontà personalistica della compagine<br />
sociale con il suo potere di indirizzo gestionale (come,<br />
invece,nelle Associazioni),e per la cui particolare operatività<br />
di settore (quello lirico/musicale) il legislatore<br />
ha prescelto tale specifico assetto giuridico soggettivo.<br />
Così, all’indomani del D.Lgs 29 giugno 1996, n. 367<br />
ogni ente musicale di prioritario interesse nazionale<br />
(in particolare, gli Enti autonomi lirici e le Istituzioni<br />
concertistiche assimilate,<strong>non</strong>ché altri Enti operanti nel<br />
settore della musica, recitazione e danza) è stato trasformato<br />
in fondazione; ciò, con il precipuo intento<br />
di far avvicinare mecenati, benefattori e cittadini responsabili<br />
alle grandi istituzioni musicali,spesso ingabbiate<br />
in strutture e procedure pubbliche poco funzionali…<br />
Natura giuridica<br />
Oggi, <strong>non</strong>ostante siano propriamente regolate agli<br />
artt.14-35 del Cod.Civ., le FM costituiscono un “ibrido”,in<br />
quanto <strong>non</strong> trovano il proprio fondamento né in<br />
un atto di totale autonomia privata (che impegnerebbe<br />
comunque i consociati all’obbligo morale del perse-<br />
<strong>non</strong><br />
Quella fondativa è la veste soggettiva che il legislatore italiano ha prescelto per<br />
gli enti pubblici speciali che, fino al D.Lgs n. 367/1996, presidiavano il settore<br />
della produzione di servizi culturali musicali: tale foggia civilistica voleva essere<br />
un modo per conferire maggior managerialità alla gestione economica ed attrarre<br />
fondi (liberali) privati di tipo promo-responsabilizzativo, invece dei precedenti<br />
finanziamenti pubblici a carattere assistenzialistico. Le risposte registrate nei fatti<br />
hanno deluso le attese, almeno in questa prima fase, ma l’ordinamento giuridico<br />
vigente, specialmente quello fiscale, offre vari strumenti di risparmio finanziario<br />
per riuscire nell’intento; al riguardo, per tali soggetti diviene essenziale riuscire a<br />
qualificarsi quale Enc-Onlus o, magari, quale “Inlus” come di recente introdotto<br />
dal D.Lgs. n. 155/2006: l’esito del secondo test poggia in gran parte – bilancio<br />
sociale a parte… – sulle risultanze (positive) del primo.<br />
guimento del fine sociale), né in un vero e proprio negozio<br />
di fondazione (talché <strong>non</strong> vi è dotazione patrimoniale<br />
disposta ad asservire il fine fondativo).<br />
Inoltre, le stesse prescrizioni civilistiche “generali” sono<br />
a vincolare l’autonomia gestionale, mantenendo l’esercizio<br />
del controllo amministrativo ad opera dell’autorità<br />
governativa (ex art. 25 c.c.), mentre la suddetta “lex<br />
specialis”, da un lato, sottrae all’autonomia privata il<br />
contenuto statutario,come pure all’iter ordinario la procedura<br />
di riconoscimento della personalità giuridica<br />
(che si attribuisce, oggi, col semplice silenzio-assenso),<br />
e,dall’altro,pone in capo al particolare soggetto più gravosi<br />
obblighi strumentali, ad es. in tema di contabilità<br />
economico-patrimoniale (prescrivendo ad es. la rendicontazione<br />
specifica dei singoli eventi finanziati con<br />
fondi pubblici) e di relativo controllo legale esterno<br />
(della Corte dei Conti).<br />
Più nel dettaglio, l’assetto operativo prescelto differisce<br />
molto dai due modelli puri distinti, delle fondazioni<br />
“di Comunità”– c.d.grant making – 1 ovvero delle<br />
fondazioni “di Assistenza”– c.d.operating – 2,tipici<br />
* Docente di fiscalità, economia pubblica e politica economica.<br />
1 Specializzate nella raccolta/assegnazione di finanziamenti destinati<br />
alla comunità degli operatori di settore.<br />
2 Deputate a realizzare specificamente attività operativa (culturale).<br />
537
538<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 STUDIO DI UN CASO<br />
della tradizione anglosassone, presentando viceversa<br />
un unico profilo misto – e, indi, maggiormente complesso<br />
–,in cui il core-(social) business è,in uno,di raccogliere<br />
fondi e di erogare prestazioni culturali.<br />
<strong>Aspetti</strong> economico-gestionali<br />
Dal punto di vista economico, come ente morale la<br />
Fondazione è priva di scopo di lucro essendo suo oggetto<br />
istituzionale la diffusione dell’arte musicale,<br />
attività che il legislatore novellante vorrebbe organizzata<br />
e svolta secondo criteri d’imprenditorialità e efficienza<br />
–; inoltre, essa ha la possibilità di effettuare,<br />
conformemente agli scopi statutari, attività commerciali<br />
accessorie.<br />
Proprio su questo punto, sul versante gestionale, si<br />
ravvisano le principali difficoltà (specie di ordine finanziario)<br />
conseguenti alla riforma giuridica del comparto:<br />
con il passaggio dalla veste pubblica a quella<br />
privata ha, difatti, coinciso l’aggravarsi delle condizioni<br />
di liquidità e, nel tempo, anche la solidità patrimoniale<br />
di tali enti, fino a metterne a rischio la<br />
stessa sopravvivenza: ciò perché,una volta venuto meno<br />
il meccanismo di rifinanziamento pubblico<br />
continuo, gli amministratori delle FM <strong>non</strong> hanno saputo<br />
riqualificarsi in “managers culturali”,in relazione alla<br />
duplice sfida di valorizzare a valle il servizio collettivo<br />
reso remunerando i costi sostenuti per produrlo, <strong>non</strong><br />
sufficientemente coperti dai pochi sussidi pubblici ad<br />
hoc oggi ricevuti, a prezzi di mercato, ossia con la vendita<br />
dei biglietti o con transazioni alternative 3,e,a monte,<br />
di percorrere le opportunità di fund-raising privato,<br />
dischiuse dal pacchetto di norme (fiscali) succedutesi<br />
dal ’97 ad oggi – i.e. le detassazioni Onlus ed altre agevolazioni<br />
(sic la recente “+dai/–versi”o la detrazione Irpef<br />
del 5‰) –.<br />
<strong>Aspetti</strong> fiscali<br />
Circa gli aspetti fiscali – che a noi più interessano –, tale<br />
soggetto viene a qualificarsi in via di principio nella<br />
più ampia categoria degli Enti <strong>non</strong> commerciali perdendo<br />
così lo schermo totale previsto dall’art. 74 Tuir<br />
(per gli Enti pubblici) e assumendo invece la posizione<br />
di soggetto passivo IRES,che entro certi limiti soggiace<br />
alla potestà tributaria ablativa (quando cioè <strong>non</strong><br />
può ricorrere alle esclusioni/esenzioni ex art.143 Tuir 4)<br />
oltre ad essere analogamente assoggettato, sulle singole<br />
operazioni commerciali effettuate, ad Iva – o in<br />
alternativa ad Imposta sui Pubblici Trattenimenti<br />
– allorché <strong>non</strong> valgano specifici casi esonerativi (ex<br />
artt. 3 3 e 4 4,D.P.R. n. 633/1972 - restando invece inaccessibili<br />
le esclusioni ex commi 5 e 6 dell’art.4,riservate alle<br />
sole Associazioni culturali).<br />
Obiettivo di questo studio sarà dunque stabilire a quali<br />
condizioni tali soggetti ottimizzino la variabile fiscale<br />
agevolativa, generica (EnC) e/o speciale (Onlus), verificando<br />
in particolare anche se e come realtà organizzative/gestionali<br />
che, ancora, stentano ad entrare in<br />
una cultura e soprattutto in una prassi economico<br />
aziendalistica di settore possano beneficiare di fatto<br />
della nuova qualifica civilistica di “Inlus” oggi profferta<br />
dal D.Lgs n. 155/2006.<br />
Agevolazioni fiscali<br />
Giusto per memoria, rammentiamo di seguito le agevolazioni<br />
fruibili, corrispondentemente ai 3 livelli qualificativi<br />
(ciascuno da verificarsi!):<br />
a) come EnC in genere, la decommercializzazione<br />
dei servizi <strong>istituzionali</strong> (se resi senza specifica organizzazione<br />
e verso corrispettivi <strong>non</strong> eccedenti i<br />
costi di diretta imputazione),oltre alla detassazione<br />
delle raccolte occasionali di fondi privati <strong>non</strong>ché<br />
dei contributi pubblici ottenuti per lo svolgimento<br />
delle attività <strong>istituzionali</strong> proprie;<br />
b) come Onlus, la nota serie di vantaggi tributari, sia<br />
diretti (come l’esclusione/esenzione da Ires, Iva, altre<br />
imposte indirette e persino da tributi locali), sia<br />
indiretti (cioè fruibili da terzi soggetti con essa relazionatisi,es.la<br />
deducibilità/detraibilità di erogazioni<br />
liberali in denaro, prestiti di lavoratori dipendenti,<br />
cessioni gratuite di particolari beni etc.);<br />
c) come Inlus, nessuna previsione (finanziaria) di favore<br />
in particolare – almeno, <strong>non</strong> fino ad oggi…– a<br />
fronte degli stringenti requisiti e dei tanti obblighi<br />
strumentali prescritti,eccetto la possibilità di fregiarsi<br />
appunto di tale “veste”e indi, venendo ad assumere<br />
una valenza di utilità sociale conclamata ex lege,<br />
di attrarre maggiori elargizioni private.<br />
3 E.g. da prestazioni di mercato accessorie (cessioni di opuscoli, libretti<br />
e gadgets “a tema” in occasione di spettacoli; promo-sponsorizzazioni<br />
concomitanti; divulgazione commerciale di studi e<br />
pubblicazioni etc.) consentite dalla legge.<br />
4 Non sono accessibili le speciali disposizioni, limitate ad Enc Associativi,<br />
ex art. 148 Tuir (decommercializzazione dell’introito di<br />
quote associative) oltre a quelle, per talune Associazioni – Culturali<br />
–,ex co.3 dell’art.148 cit.(idem,per i corrispettivi di prestazioni<br />
interne agli associati strettamente complementari all’attività<br />
istituzionale).
Verifica di ente <strong>non</strong> commerciale<br />
Anzitutto, si procede a verificare ai fini fiscali il carattere<br />
di <strong>non</strong> commercialità, che per una Fondazione ripone<br />
nella qualifica soggettiva in generale, sia ai fini<br />
Ires,ex lett.c,comma 1,art.73,Tuir,sia ai fini Iva,ex art.<br />
4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (“enti privati… che <strong>non</strong><br />
hanno per oggetto…principale 5 l’esercizio di attività<br />
commerciali”), e <strong>non</strong> anche nelle singole prestazioni<br />
effettuate (es. quote associative e transazioni interne)<br />
rilevanti,viceversa,nel caso di più particolari esenzioni<br />
per le Associazioni: ebbene, al di là di quanto dichiarato<br />
in statuto (il cui oggetto sappiamo essere vincolato<br />
dalla lex specialis, e che reca comunque – come di rito,<br />
per gli enti morali – l’esplicita previsione dell’assenza<br />
dello scopo di lucro), l’attività effettivamente<br />
esercitata ai sensi del comma 5, art. 73 cit. dalla FM<br />
consiste nella sostanza nella:<br />
x] conservazione, studio e valorizzazione del patrimonio<br />
storico-culturale musicale,<strong>non</strong> tanto immobiliare<br />
(come l’impianto scenico di esibizione per gli<br />
enti teatrali) quanto piuttosto di produzione intellettuale<br />
– le composizioni d’autore (recensite, trascritte,<br />
catalogate,studiate) –,anche in via promozionale (sic<br />
i bandi a premio per nuove composizioni originali) e<br />
formativa (sic la scuola per direttori di coro),e<br />
y] programmazione e gestione di occasionali<br />
eventi concertistici ad hoc (ossia esibizioni musicali<br />
dal vivo su repertori passati in studio) aperti al<br />
pubblico ad offerta libera, talvolta a carattere competitivo<br />
(e.g.concorsi fra cori polifonici,tenuti semel<br />
in anno), volti a valorizzare e diffondere la cultura<br />
musicale polifonica,<br />
Tavola n. 1 – Stato Patrimoniale (consuntivo) 2005<br />
STUDIO DI UN CASO n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
ambedue riconducibili ad un unico ambito operativo,<br />
reputabile senz’altro nel complesso come <strong>non</strong> commerciale,<br />
<strong>non</strong>ostante la presenza di operazioni prettamente<br />
commerciali, effettuate soprattutto in occasione<br />
degli eventi spettacolistici (ad es. la vendita dei programmi<br />
e dei libretti o il ricorso a promo-sponsorizzazioni<br />
private) oltre alla messa in commercio di pubblicazioni<br />
(opuscoli di studio su particolari repertori o<br />
compositori) a seguito di sporadiche celebrazioni musicologiche.<br />
Diverso sarebbe stato il caso (come ipotizzato in un nostro<br />
precedente esercizio, per una sedicente Associazione<br />
culturale che realizzava spettacoli ludico-teatrali<br />
6) di una attività di organizzazione e gestione di eventi<br />
d’intrattenimento di vario genere a pagamento, per<br />
quanto preceduta da una preliminare attività di sensibilizzazione,<br />
promozione e diffusione culturale svolta<br />
d’intesa con le istituzioni pubbliche locali; come pure<br />
diverso risulterebbe il caso di una parallela attività editoriale,<br />
svolta in modo sistematico e diuturno, a prescindere<br />
dalle mere risultanze delle ricerche e gli studi<br />
internamente compiuti o affidati a esperti collaboratori<br />
esterni… .<br />
A scanso di dubbi, procediamo comunque alla verifica<br />
della prevalenza dell’ambito istituzionale, secondo i<br />
test fattuali proposti all’art.149 Tuir,ai cui fini è d’uopo la<br />
previa illustrazione in forma sintetica (Tavole n.1 sotto e<br />
n.2 alla pagina seguente) della situazione economico-<br />
5 Ossia l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari<br />
declarati [ex comma 4, art. 73 cit.].<br />
6 Si veda L. Perlini, Test di commercialità per associazioni culturali e<br />
di promozione sociale, in questa Rivista n. 10/2005, pag. 650.<br />
ATTIVITÀ (€) PASSIVITÀ (€)<br />
Cassa 3 000 Debiti 135 000<br />
(contanti, valori bollati) (verso fornitori)<br />
Tesoreria 100 000 Debiti diversi 35 000<br />
(saldo attivo c/c Banca XYZ) (fatt. da ricev.) (dip.ti c/retrib.) (E.P.&A.)<br />
Crediti 105 000 Risconti passivi 35 000<br />
(A.C.S., EE.PP.TT.) (ricavi anticipati)<br />
Risconti attivi 10 000 Fondo T.F.R. 25 000<br />
(costi anticipati) (per lavoro subordinato)<br />
Immobilizzazioni immateriali 2 000 Fondo Imposte 1 000<br />
(software) (debiti per imposte)<br />
Immobilizzazioni materiali 55 000 Fondi Ammortamento 44 000<br />
(mobil., macchin., costruz., oneri plurienn. ) (immobilizz. mat. e immat.)<br />
Disavanzi finanziari pregressi 50 000<br />
(es. 1997, 1999, 2000) Fondo Dotazione 50 000<br />
Crediti diversi<br />
(anticipi, acconti, Imposte c/erario)<br />
5 000 Avanzo esercizio corrente + 5 000<br />
TOT Attività 330 000 TOT Passività 330 000<br />
539
540<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 STUDIO DI UN CASO<br />
Tavola n. 2 – Conto Economico (consuntivo) 2005<br />
SPESE (€) ENTRATE (€)<br />
Spese correnti: Proventi patrimoniali: 60 000<br />
Oneri patrimoniali<br />
(fitti passivi)(premi assicuraz.)(imposte)<br />
8 000 (interessi attivi)(fitti attivi)<br />
Oneri amministrativi Proventi <strong>istituzionali</strong>:<br />
(emolumenti al CdA*) 37 000 Erogazioni liberali da privati 60 000<br />
(remuneraz. a lav.subord.**) 32 000 Comitati, celebrazioni, raccolte 36 500<br />
(compensi a collaboratori***) 6 000<br />
(ammortamenti) 1 000 Contributi pubblici c/gestione 5 000<br />
(acquisti e servizi) 6 000 Fondi (A.C.T.) finalizzati ° 145 000<br />
(spese generali)<br />
“Gestioni speciali”<br />
12 000 Sovvenzioni EE.PP.TT. 110 000<br />
(Concorso polifonico) 230 000 Proventi di mercato:<br />
(Bando di composizione) 15 500 Promo-sponsorizzazioni private 12 000<br />
(Scuola Superiore per direttori) 80 000 Offerte d’ingresso °° 3 000<br />
(Centro Studi musicali) 15 500 Programmi, dischi, partiture 1 000<br />
Quote iscrizione Scuola Sup. 13 500<br />
Altre Attività<br />
(editorie) (celebrazioni) (concerti)<br />
Spese straordinarie:<br />
5 000 Pubblicazioni, consulenze 5 000<br />
Oneri per rifinanziamenti 1 500 Entrate varie:<br />
Insussistenze attive 500 Sopravvenienze attive 4 000<br />
+ Avanzo di gestione 5 000<br />
TOT a pareggio 455 000 TOT Entrate 455 000<br />
* 10 membri componenti ° destinati al Concorso polifonico<br />
** inclusi contributi P&A e accantonam. a Fdo TFR (2 unità) °° collocazione “prudenziale” (sebbene liberalità private)<br />
*** inclusi contributi P&A<br />
patrimoniale della FM (NB: le “Gestioni speciali”che beneficiano<br />
di finanziamenti pubblici destinati devono rendicontarsi,<br />
in maniera articolata, a parte): in generale,<br />
emerge un quadro abbastanza sintomatico delle difficoltà<br />
finanziarie gestionali cui si accennava, come testimoniato<br />
dalla serie di disavanzi susseguenti all’intervento<br />
legislativo del ’96, mentre solo più di recente la situazione<br />
mostra un recupero grazie alle occasioni di fund<br />
raising privato dischiuse appunto dalle pressoché concomitanti<br />
opportunità fiscali (si noti come tali entrate incidano<br />
ormai per il 27% sul totale introiti <strong>istituzionali</strong>), anche<br />
se le prevalenti entrate pubbliche comportano notevoli<br />
problematicità legate oltre che alla loro incertezza 7<br />
soprattutto ai ritardi nell’erogazione (tant’è che la FM si è<br />
ritrovata a dover ricorrere ad anticipazioni bancarie per<br />
tamponare un temporaneo deficit di liquidità).<br />
Orbene, effettuando sul consuntivo i “tests” contabiliquantitativi<br />
prescritti all’art. 149, comma 2, lett.a-b-c-d,<br />
l’esito è positivo giacché:<br />
<strong>non</strong> vi sono immobilizzazioni relative in particolare<br />
all’“attività commerciale”,realizzandosi le gestioni<br />
speciali (Concorso, Scuola e Centro studi)<br />
presso immobili propri o avuti in comodato gratuito;<br />
i “ricavi” derivanti da attività commerciali, inclu-<br />
dendovi anche le offerte d’ingresso e le quote di<br />
iscrizione (che in realtà hanno natura di prezzi politici),<br />
<strong>non</strong> prevalgono sui proventi <strong>istituzionali</strong><br />
(pubblici e privati),con un rapporto di oltre 1:10 (Tavola<br />
n. 3 alla pagina seguente).<br />
Facciamo inoltre notare che ammontando il volume<br />
di fatturato commerciale annuo a meno di 185 925 €<br />
– il più basso dei due limiti dimensionali ex art. 18,<br />
D.P.R. n. 600/1973 8 – la FM sarebbe facoltizzata a tenere<br />
per tale particolare ambito una contabilità<br />
semplificata (comunque separata,ai sensi dell’art.<br />
144, comma 2,Tuir 9)<br />
i componenti negativi inerenti oneri di diretta<br />
imputazione (desumibili da relativi sottoconti) e<br />
7 Non è un mistero che l’attuale austerità di bilancio pubblico imponga<br />
all’Amministrazione centrale dello Stato competente (il Ministero<br />
per i beni culturali) dei tagli continui sui fondi erogati per<br />
le manifestazioni pubbliche di tali enti, i quali anche per tale ragione<br />
si ritrovano costretti a diversificare così il fronte delle attività<br />
(finanziabili).<br />
8 Qui difatti vi è confusione di prestazioni di servizi (concerti etc.)<br />
e cessione di beni (programmi, pubblicazioni etc.).<br />
9 A meno che si tratti di enti soggetti a contabilità pubblica (come<br />
nella specie, per gli eventi particolari dai quali derivano appunto<br />
proventi commerciali), per i quali il co.6 dello stesso art. 144 concede<br />
l’esonero dal suddetto obbligo.
quelli indiretti imputabili (mediante idonei indici di<br />
ripartizione) ad attività commerciale, pari complessivamente<br />
a 33 200 €,all’incirca si equivalgono<br />
a quelli inerenti l’ambito istituzionale (24 000 €) (Tavola<br />
n. 4).<br />
il reddito dell’attività commerciale, calcolabile<br />
per differenza tra entrate e uscite suddette, <strong>non</strong> solo<br />
<strong>non</strong> prevale sull’avanzo della gestione istituzionale<br />
pura (332 500 €) ma è pure pressocché inconsistente<br />
(1 300 €); ad ogni modo, erano già ampiamente<br />
sufficienti i primi tre tests.<br />
Una volta asseverato lo status di <strong>non</strong>-commercialità<br />
del soggetto passivo, va verificato a ruota il corretto assolvimento<br />
dei relativi obblighi fiscali contabili.Rammentiamo<br />
a tal proposito che, oltre agli adempimenti<br />
documentali (certificativi, registrativi e dichiarativi) richiesti<br />
ai fini Iva per le singole operazioni (commerciali)<br />
che si rendano assoggettabili al tributo,ai fini Ires,<br />
gli ENC soggiaciono ai dettami di cui all’art. 20 del<br />
D.P.R. n. 600/1973 che, in particolare, dispone:<br />
per le sole attività commerciali, tutte quelle scritture<br />
contabili previste per Imprese ed EC,quivi separatamente<br />
tenute [comma 1], a meno di ulteriori<br />
difformi disposizioni (come – già visto – per il caso<br />
de quo, ex co.6, art. 144,Tuir); viceversa, <strong>non</strong> sarebbe<br />
invocabile la super-semplificazione ex art.166,co.3,L.<br />
n. 662/96, concessa [comma 3] agli Enc ammessi alla<br />
determinazione forfetaria del reddito (commerciale)<br />
ai sensi dell’art.145 Tuir 10 a fronte di ricavi annui<br />
<strong>non</strong> superiori a 30 o 50 milioni £ (= 15 494 o 25<br />
823 €) per attività di prestazione di servizi o di altro<br />
genere 11;<br />
in ipotesi di raccolte pubbliche di fondi (privati),<br />
l’apposito rendiconto finanziario, a entrate e spese,<br />
articolato per singola campagna/iniziativa [comma<br />
2], secondo il prospetto-tipo schematizzato nella<br />
Tavola n. 5 alla pagina successiva.<br />
Tavola n. 3 – Proventi<br />
STUDIO DI UN CASO n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
Verifica di Onlus<br />
Oltre alla qualifica di Enc (genus),la FM potrebbe integrare<br />
anche quella più particolare (species) di Onlus,ai<br />
sensi dell’art. 10 e ss., D.Lgs. 460/1997.<br />
La prima verifica è sul requisito soggettivo ex comma<br />
1,rispettato nel caso di specie (Fondazione),ma che richiede<br />
anche un controllo formale sul contenuto<br />
dello statuto, in ordine a:<br />
• l’esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale<br />
[lett. b], in uno degli specifici settori di attività<br />
di cui si dirà oltre;<br />
• la disciplina uniforme del rapporto associativo e le<br />
regole democratiche di organizzazione e funzionamento<br />
sociale interno [lett. h];<br />
• la esplicita declaratoria dell’assenza dello scopo<br />
di lucro, circostanziato nel divieto di distribuire<br />
avanzi di gestione [lett.c] – anche in modo indiretto<br />
[ex co.6, art. 10 cit.] –, l’obbligo di impiegare eventuali<br />
avanzi nella gestione sociosolidaristica [lett.d],<br />
l’obbligo di devolvere il fondo dotazione ad altre Onlus<br />
in caso di scioglimento [lett. e].<br />
Su tale ultimo punto, valga la ulteriore puntualizzazione<br />
seguente: per le cc.dd. Gestioni speciali (ad es. il<br />
Concorso polifonico), lo squilibrio economico fra spese<br />
ed entrate specifiche – specie laddove i contributi<br />
pubblici alla FM <strong>non</strong> siano sufficienti – dovrà ben essere<br />
coperto da una qualche iniziativa, purché conforme,<br />
pertinente e <strong>non</strong> esorbitante rispetto alla gestione<br />
in oggetto,volta a reperire finanziariamente la differenza<br />
necessaria; così,nel caso delle attività “commerciali”<br />
correlate, il fatto che alla fine risulti un saldo algebrico<br />
positivo è solo incidentale e <strong>non</strong> rappresenta un<br />
10 Qui resa possibile dal volume di fatturato rientrante nei limiti dimensionali<br />
fissati per la contabilità semplificata.<br />
11 Il che, qui, evidentemente <strong>non</strong> potrebbe ricorrere (si rammenti<br />
che il fatturato commerciale annuo è di 34 500 €).<br />
ambito istituzionale proventi <strong>istituzionali</strong> (privati e pubblici) 356 500 €<br />
ambito “commerciale” proventi di mercato 34 500 €<br />
Tavola n. 4 – Componenti negativi<br />
AMBITO ISTITUZIONALE costi specifici (patrim.li + altre attiv.tà) 8 000 + 5 000 €<br />
[spese generali <strong>non</strong> incluse] quota spese per personale addetto 7 000 €<br />
quota altre spese (acquisti e servizi) 4 000 €<br />
AMBITO “COMMERCIALE” spese x gest. speciali (Concorsi, Scuola) 310 000 € 30 000 €<br />
[ridotto dell’incidenza dei ricavi quota spese per pers. addetto (int. + est.) 31 000 € 3 000 €<br />
sul totale introiti correnti= 9,7%] quota altre spese (acquisti e servizi) 2 000 € 200 €<br />
541
542<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 STUDIO DI UN CASO<br />
extra-profitto. Nella gestione in esame, tale dinamica è<br />
quella riportata nella Tavola n. 6.<br />
Circa poi il requisito oggettivo ex lett.a,comma 1,art.<br />
10 cit, il settore istituzionale (l’unico a poter essere<br />
svolto,oltre ad attività ad esso “direttamente connesse”)<br />
è senza dubbio quello indicato al num.9, ossia la “promozione<br />
della cultura”,il quale a mente del D.lgs 460<br />
può<br />
– o connotarsi come attività a contenuto socio-solidaristico<br />
“debole” – ex comma 2, art. cit. –, per la quale<br />
<strong>non</strong> essendovi un’utilità sociale immediata si rende<br />
necessaria la prova di “mercato” (sociale, ovviamente),<br />
ossia la particolare qualificazione di soggetti<br />
svantaggiati per il bacino di utenza (quale potrebbe<br />
essere teoricamente un pubblico di spettatori disabili,<br />
o economicamente indigenti, o degenti di terapie<br />
sanitarie ospedaliere/domiciliarizzate) a cui la<br />
prestazione sociale arrechi benefici (sociopsicofisici,<br />
economici, morali),<br />
– o, viceversa, assumere contenuto “forte”, con l’utilità<br />
sociale promanante ex se dalla particolare natura<br />
dell’ambito di azione, sotto particolari condizioni –<br />
ex comma 4, ult. per., art. cit. – cioè qualora vi siano<br />
“riconosciuti apporti economici” (senza indicarne<br />
la natura tipologica né l’ordine di misura, assolu-<br />
Tavola n. 5 – Rendiconto di fund raising<br />
Banco in piazza del …/…/05:<br />
Comitato di sensibilizz. del …/…/05:<br />
Celebrazione “………” del …/…/05:<br />
Tavola n. 6 – Rendiconto di gestioni speciali con finanziamenti pubblici<br />
to e relativo…) “da parte dell’amministrazione<br />
centrale dello Stato”, circostanza che in effetti ricorre<br />
nel caso di specie,con la sovvenzione del Min.<br />
BB.AA.CC.per 145 000 €; il che fa cadere la necessità<br />
della prova precedente.<br />
Quanto alle ADC, può senz’altro ritenersi che le pubblicazioni<br />
degli esiti di studi musicologici o la commercializzazione<br />
di programmi e partiture musicali come<br />
pure le promosponsorizzazioni in occasione di<br />
concerti rappresentino “attività accessorie per natura a<br />
quella statutaria istituzionale, in quanto integrative<br />
della stessa”; esse inoltre, <strong>non</strong> risultano dimensionalmente<br />
prevalenti ex comma 5, art. 10 cit.: difatti, abbiamo<br />
visto come i proventi commerciali (34 500 €)<br />
rappresentino meno di un decimo delle entrate <strong>istituzionali</strong><br />
(356 500 €),ed inoltre è superato pure il test dell’incidenza<br />
massima degli stessi proventi (34 500 €) sul<br />
66% delle spese complessive della FM (450 000 € x 0.66<br />
= 297 000 €).<br />
Per terminare, occorrerà anche che la Onlus osservi gli<br />
obblighi strumentali,a carattere contabile/documentale,<br />
prescritti all’art. 20-bis del D.P.R. n. 600/1973, e cioè:<br />
ex comma 1, un impianto di scritture cronologiche<br />
e sistematiche per la rappresentazione contabile<br />
dell’attività complessiva con redazione di un bi-<br />
P r o v e n t i O n e r i<br />
proventi raccolti beni simbolici ceduti<br />
kkkkk € zzzz €<br />
adesioni su C/C ad hoc organizzazione<br />
……… € ……… €<br />
sovvenzioni liberali comunicaz. istituz.le<br />
……… € ……… €<br />
TOT KKKK € TOT ZZZZ €
lancio annuale sintetizzante la situazione patrimoniale/finanziaria<br />
ed economica (obbligo assolto<br />
qualora si segua il dettato civilistico ex artt.2216-<br />
2217),badando di tenere ben distinte le ADC dalle AI<br />
(…); è qui escluso il ricorso alternativo, ex co.3, al<br />
rendiconto di fund-raising – già descritto per gli<br />
Enc – dato che i proventi complessivi annui di<br />
AI+ADC superano € 51 646;<br />
per le sole attività commerciali (direttamente<br />
connesse), che il comma 2 vuole che seguano le<br />
regole contabili previste per le Imprese e gli EC<br />
(anche nelle forme semplificate), <strong>non</strong> vale qui –<br />
per le Onlus – l’assorbenza della previsione speciale<br />
in favore di quegli enti sottoposti a norme di contabilità<br />
pubblica (come nel caso di specie) che, invece,<br />
prevaleva per gli ENC in forza del dettame del<br />
co.6 dell’art. 144 Tuir: dunque, dovremmo poter reperire<br />
la rappresentazione contabile di tale ambito<br />
operativo operando le annotazioni (semplificative)<br />
almeno sui registri ai fini IVA,tanto per le operazioni<br />
negative che positive, soggette a registrazione<br />
Iva o meno…<br />
Verifica di INLUS<br />
Da ultimo la FM, pur mantenendo la sua finalità morale<br />
e anzi asseverandone una sociale, potrebbe optare<br />
per un modulo organizzativo-gestionale formale proprio<br />
delle aziende mercantili,i.e.la forma civilistica –<br />
e la sostanza – di impresa (addirittura, assumerne la<br />
stessa natura giuridica – es.di società di capitali – 12 più<br />
evoluta e complessa) qualora andasse ad integrare ciascun<br />
requisito stabilito nel recente D.lgs n.155/2006: di<br />
essi risulta senz’altro soddisfatto quello soggettivo ex<br />
art. 1, comma 1, dato che la FM si annovera a pieno titolo<br />
fra le “organizzazioni private” (in quanto ente<br />
di cui al Libro I del codice civile).A tal uopo, facciamo<br />
rammentare che,giusta il disposto dell’art.17,comma 1,<br />
cit.D.lgs,la nuova qualifica civilistica di Inlus <strong>non</strong> è<br />
incompatibile con quella fiscale di Onlus.<br />
Realizzazione di attività sociale<br />
economicamente organizzata<br />
Sul precedente punto,esperiti i dovuti accertamenti del<br />
caso e cioè, oltre alla conclamazione statutaria della<br />
particolare forma giuridica attuale (Fondazione) anche<br />
la verifica di regolarità dell’atto pubblico di fondazione<br />
(rectius, nel caso di specie, di trasformazione in<br />
fondazione) nulla quaestio.<br />
STUDIO DI UN CASO n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
Resta viceversa da verificare,per primo,il requisito oggettivo<br />
(statuito sempre ex art. 1, co.1, ma esplicitamente<br />
disciplinato all’art. 2), cioè se sia di fatto esercitata<br />
un’attività economica organizzata<br />
a. in via stabile e principale,<br />
b. avente ad oggetto la produzione e/o lo scambio di<br />
beni o servizi,<br />
c. svolta in specifici settori ad utilità sociale e<br />
d. diretta a realizzare fini di interesse generale,<br />
fermo restando,ovviamente,il requisito cardine dell’assenza<br />
dello scopo di lucro.<br />
Giusto un cenno preliminare su un aspetto saliente, qui,<br />
e cioè che <strong>non</strong> basta operare in determinati ambiti di<br />
operatività, a contenuto sociosolidaristico conclamato,<br />
bensì occorre farlo – sic indirettamente enunciato (o,<br />
meglio, ribadito) al comma 2, art. 2 – con la forma imprenditoriale,<br />
presentando cioè un complesso di beni<br />
(= risorse economiche impiegate) organizzati, cioè acquisiti<br />
ed utilizzati nel processo produttivo secondo un<br />
indirizzo unitario di gestione,preordinato a realizzare un<br />
sistema economico di trasferimento di beni ultronei (=<br />
utilità economiche prodotte) verso l’esterno – nel caso<br />
di specie escludendosi l’ipotesi della mutualità lavorativa<br />
interna –: tale verifica è attuabile utilizzando la prova<br />
economicistica del valore aggiunto nei beni trasformati<br />
(= plusvalore di mercato input/output) oppure la<br />
prova, più di stampo aziendalistico,per l’esistenza ai fini<br />
fiscali di una stabile organizzazione (= insediamento<br />
tecnico-produttivo + autonomia economico-gestionale).<br />
Di tale particolare aspetto, come pure del carattere sociale<br />
d’impresa, dovrà esser data menzione nell’atto costitutivo<br />
(eventualmente, adeguandolo), indicando in<br />
particolare lo specifico oggetto sociale perseguito.<br />
Dal punto di vista economico-aziendale, abbiamo già<br />
indicato – in occasione del test di Enc – come la gestione<br />
in esame delinei <strong>non</strong> una,ma due aree sociali di<br />
attività (ASA).<br />
Professionalità e principalità<br />
La nostra FM svolge le attività de quibus in modo <strong>non</strong><br />
occasionale o saltuario ma continuativo,<strong>non</strong>ostante l’esito<br />
finale di alcune produzioni <strong>non</strong> sia temporalmente<br />
continuo e costante ma circonstanziato (sic per le “sta-<br />
12 Escludiamo qui l’ipotesi di trasformazioni eterogenee,ex art.1500octies<br />
c.c.(sul punto vgs.l’esaustivo lavoro di G.M.Colombo,M.Piscetta,<br />
Dalla riforma societaria operazioni straordinarie anche per<br />
il <strong>non</strong> profit,allegato a questa Rivista n.7/2006 e venduto presso gli<br />
agenti IPSOA e nelle librerie specializzate).<br />
543
544<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 STUDIO DI UN CASO<br />
gioni”concertistiche),peraltro impiegando fattori produttivi<br />
in pianta stabile,come personale dipendente e<br />
collaboratori esterni, attrezzature e fabbricati per archiviazione,<br />
etc., sì da farvi assumere il crisma di professionalità.<br />
E, come può evincersi da statuto (oltre che<br />
da verifica fattuale), trattasi di attività principali,che,<br />
se anche <strong>non</strong> prettamente esclusive, ad ogni modo attraggono<br />
nella gestione economica di un unico “nucleo”<br />
indubitamente socioperativo anche eventuali<br />
negotia marginalmente svolti a latere (sempre in<br />
conformità, comunque, dei fini <strong>istituzionali</strong>), come ad<br />
es. la registrazione delle esecuzioni concertistiche su<br />
supporti di riproduzione audio per la commercializzazione,<br />
la pubblicazione degli studi e delle ricerche testuali<br />
musicali effettuate in veste editoriale, etc..<br />
Produzione e/o scambio di utilità<br />
Per l’Asa-x sembra prevalere il contenuto produttivo,<br />
laddove è di tutta evidenza l’apporto in termini di tempo<br />
dedicato e applicazione delle personali competenze<br />
musicologiche dei ricercatori (i quali <strong>non</strong> si limitano a<br />
studiare, integrare e trascrivere una composizione già<br />
nota, ma si prodigano pure nell’esplorazione di “repertori”<br />
ignoti), fattore che concorre all’elaborazione ex<br />
novo di un output finale: oltre al censimento e la catalogazione<br />
materiale in Archivio (aperto alla consultazione)<br />
del singolo brano,la stessa pubblicazione del relativo<br />
studio ai fini conoscitivi/ divulgativi. Per l’Asa-y, invece,<br />
il contenuto transattivo è attestato dal sinallagma<br />
fra prestazione culturale (lo spettacolo offerto) e<br />
controprestazione (il biglietto d’ingresso teoricamente<br />
praticabile 13),in occasione dei concerti o delle competizioni<br />
(eventi, questi ultimi, gestionalmente assai complessi,<br />
posta la preliminare ricerca, selezione e ammissione<br />
di complessi musicali adeguati – e in numero sufficiente…–<br />
e l’esigenza successiva di concentrare in un<br />
lasso di tempo ristretto le varie attività organizzative –<br />
l’accoglienza e l’ospitalità dei concorrenti e,soprattutto,<br />
l’impiego di un impianto scenico per le esibizioni –).<br />
Ambito operativo “sociale”<br />
Dell’elenco definitorio ex art.2,comma 1,circa le aree<br />
di intervento privato ad “utilità sociale”, quelle che<br />
qui vengono ad integrarsi sono sia la lett. f che la lett. i<br />
(ambedue accomunate sotto la categoria più generale<br />
della produzione culturale), ossia:<br />
f) la valorizzazione del patrimonio culturale,<br />
i) la ricerca e l’erogazione di servizi culturali,<br />
cui possono associarsi,corrispondentemente,le Asa x e<br />
y: in effetti, nella prima, l’opera di reperimento (talvolta<br />
di vera e propria scoperta di opere prime) e successiva<br />
catalogazione e studio delle composizioni<br />
musicali costituisce un “valore-aggiunto produttivo”<br />
che,oltre a preservare e valorizzare un “patrimonio”musicale,rende<br />
fruibile lo stesso al pubblico; mentre,nella<br />
seconda,l’offerta di esecuzioni musicali dal vivo postula<br />
l’erogazione diretta di vere e proprie “prestazioni<br />
di servizi”culturali, che nel particolare caso delle competizioni<br />
si connotano anche per l’azione della ricerca,<br />
su repertori d’obbligo (ad es. prescegliendo un particolare<br />
autore o periodo storico di produzione musicale<br />
ai fini dell’esibizione) e sugli stessi complessi esecutori<br />
selezionati.Si noti,in punto giuridico,che queste<br />
aree di intervento di privato-sociale coincidono con<br />
l’analogo settore già indicato dalla disciplina fiscale<br />
Onlus (ex num. 9, lett. a, comma 1, art. 10, D.Lgs. n.<br />
460/1997) ossia della “promozione della cultura”, ma<br />
senza particolari condizioni qualificative aggiuntive.<br />
Quanto poi alle attività ulteriori (consentite),i cc.dd.<br />
“servizi strumentali alle Inlus” indicati alla lett. m)<br />
dell’art. 2, D.lgs. n. 155/2006, ad es. la progettazione ai fini<br />
di partecipazione a bandi di finanziamento pubblici,<br />
la comunicazione ed il marketing sociale etc. a fini di<br />
fund raising privato (che tanto ricordano le “attività direttamente<br />
connesse” delle Onlus!), occorre procedere<br />
ad un primo test quali-quantitativo: la norma infatti richiede<br />
espressamente,alla stessa lett.m,che nella configurazione<br />
soggettiva dell’ente erogatore vi sia una<br />
presenza minimale – il 70% – di Inlus:ebbene,posto<br />
che la nostra FM esaudisca tutti quanti i requisiti qualificativi<br />
Inlus, essa senz’altro appare come soggetto unico<br />
e unitario, <strong>non</strong> controllato o collegato da schemi di<br />
compartecipazione da/a altri soggetti giuridici (tantomeno,<br />
quindi, che abbiano natura <strong>non</strong> strettamente sociale),<br />
per cui la cautela legislativa è pienamente rispettata.<br />
Analogamente, per eventuali attività ultronee,<strong>non</strong><br />
strumentali,andrà superato un altro test,stavolta<br />
tutto quantitativo, affinché l’ambito collaterale<br />
risulti <strong>non</strong> esuberante rispetto a quello istituzionale<br />
(talché quest’ultimo rimanga l’attività “principale”):<br />
difatti, ai sensi del comma 3, art. 2 cit., il 70% dei ricavi<br />
complessivi dell’ente dovrà provenire dalle tre tipolo-<br />
13 Se l’a FM <strong>non</strong> rinunciasse ad imporre tale meccanismo di consumo<br />
escludente, lo scambio di utilità sul mercato serebbe inequivocabilmente<br />
valorizzato dal metro pecuniario condiviso tra domanda<br />
e offerta.
gie di attività suddette, ex lett. f, i ed m, circostanza anche<br />
questa quivi compiuta (come desumibile dai prospetti<br />
economici generali già illustrati, e posto comunque<br />
che <strong>non</strong> riesce troppo difficile ricondurre qualsivoglia<br />
attività differente alla tipologia dei “servizi strumentali”…).<br />
Interesse generale prevalente<br />
Dal punto di vista economico, dei relativi sistemi tecnici<br />
di produzione e scambio, trattasi di beni “quasipubblici”,in<br />
quanto le relative prestazioni sono volte a<br />
mantenere o migliorare il livello qualitativo del benessere<br />
sociale in genere (diversamente da opere assistenziali<br />
dirette al benessere individuale di una particolare<br />
persona – beni privati). E proprio per tale ragione essi<br />
comportano complessità e difficoltà produttive/erogative<br />
maggiori: basti pensare al problema della selezione<br />
a priori dei territori musicali da studiare e approfondire<br />
o dei programmi di repertorio da far eseguire<br />
in sede concertistica, tali che soddisfino una parte<br />
di mercato più larga possibile quanto a gusti ed esigenze<br />
musicali dell’audience (eleggibili <strong>non</strong> solo nella<br />
popolazione residente, ma anche nell’afflusso turistico<br />
locale tipico del periodo), quanto a specifici autori,<br />
scuole e movimenti o epoche storiche (es. musica monodica<br />
sacra e liturgica, medievale, rinascimentale, barocca,<br />
romantica, contemporanea); allo stesso modo, si<br />
pensi ai problemi di eventuale tariffazione, ossia del<br />
prezzo “collettivamente equo” applicabile, legato al carattere<br />
di <strong>non</strong> divisibilità dei costi di produzione da un<br />
lato e dall’altro all’esigenza economica di recuperare i<br />
costi – quelli vivi almeno – pro capite (ossia ripartiti per<br />
il numero di spettatori potenziali) che i finanziamenti<br />
pubblici ad hoc – e quelli generali (pro quota) – <strong>non</strong><br />
arrivano a coprire.<br />
Al riguardo, si tenga in considerazione che, sebbene<br />
<strong>non</strong> si tratti di beni pubblici “puri” – per i quali oltre all’assenza<br />
dell’esclusione dal consumo (ove l’accesso<br />
degli utenti al bene,previo pagamento di un prezzo,<strong>non</strong><br />
è impedibile) è assente anche la rivalità nel consumo<br />
(ove il bene è godibile da un numero <strong>non</strong> limitato di<br />
utenti) –, si imporrebbe tuttavia una scelta di impedimento/limitazione<br />
numerica degli utenti sul primo ed<br />
automaticamente sul secondo elemento, laddove l’accesso<br />
ad es.alle esibizioni canore polifoniche andrebbe<br />
limitato ad un numero di spettatori in funzione della capienza<br />
massima dell’impianto scenico al chiuso (in evidente<br />
trade-off con la qualità dell’emissione e la rice-<br />
STUDIO DI UN CASO n.8-9/2006<br />
zione sonora che, viceversa, una esecuzione sempre al<br />
chiuso ma riprodotta all’esterno in telediffusione ovvero<br />
all’aperto in amplificazione distorcerebbe,divenendo<br />
<strong>non</strong> più apprezzabile da nessuno): pertanto, la costruzione<br />
della funzione di domanda del mercato seguirebbe<br />
in parte il procedimento di somma in orizzontale,<br />
in uno schema quantità/prezzo,delle rispettive quantità<br />
domandate dai singoli acquirenti effettivi (tipico dei beni<br />
privati) e in parte quello di somma in verticale dei rispettivi<br />
prezzi esborsabili dai potenziali acquirenti teorici<br />
(tipico invece dei beni pubblici).<br />
Assenza, formale e sostanziale,<br />
dello scopo di lucro<br />
<strong>non</strong><br />
Su tale aspetto, del quale – lo ripetiamo – viene data<br />
espressa indicazione nell’atto costitutivo, il legislatore<br />
civilistico (mutuando l’espediente ideato dalla disciplina<br />
fiscale delle Onlus) impone all’art. 3 14 una prova<br />
quantitativa fattuale: che dal circuito corrente <strong>non</strong><br />
fuoriescano eventuali plusvalori economici, i quali<br />
vanno altresì accantonati a fondo corrente o reimpiegati<br />
direttamente in acquisiti per le gestioni future; oltre<br />
a ciò, per le ipotesi eventuali di scioglimento o liquidazione<br />
(nel nostro caso, rilevante unicamente come<br />
previsione statutaria teorica), prescrive di devolvere ad<br />
altre Inlus la dote patrimoniale accumulata.Ebbene,nel<br />
caso di specie,la condizione quantitativa per l’esercizio<br />
analizzato pare rispettata, come raffigurato nella Tavola<br />
n. 7 nella pagina seguente (ove riportiamo il dato di<br />
avanzo gestionale a SP e CE).<br />
Più nel dettaglio, ai sensi del comma 2, art. 3 la verifica<br />
sull’importo delle remunerazioni di fattori esterni esclude<br />
che tali valori economici siano stati opportunamente<br />
modulati verso l’alto (come surrettizie distribuzioni<br />
indirette di utili): il che si concretizza se i rispettivi importi<br />
di costo contabilizzati transazione per transazione<br />
15 <strong>non</strong> siano superiori al valore normale (determinazione<br />
parametrica, questa, <strong>non</strong> certo agevole… 16):<br />
14 Pena la sanzione “indiretta”, richiamata all’art. 16, co.4, della devoluzione<br />
del patrimonio netto ad Onlus,enti morali civilistici ed enti<br />
ecclesiastici disposta d’autorità (a causa della cessazione imposta<br />
della Inlus ex co.3, art. 13 conseguente alla perdita della relativa<br />
qualifica).<br />
15 In particolare, per l’apporto amministrativo, il fattore lavoro (interno<br />
ed esterno), e il capitale finanziario.<br />
16 A tal fine, può mutuarsi l’impianto tecnico adottato per la determinazione<br />
del transfer price nelle operazioni transnazionali infragruppo<br />
(depurata della variabile ultraterritoriale): ad es. i metodi<br />
diretti (dal semplice price-peer, ai cost-plus e il mark up-minus) e<br />
quelli indiretti (i vari splitting profit).<br />
545
546<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 STUDIO DI UN CASO<br />
• compensi ad amministratori (salvo comprovate esigenze<br />
di competenze specifiche, max +20%) OK<br />
l’importo annuo di 3 700 € cadauno;<br />
• retribuzioni a lavoratori dipendenti e compensi a<br />
collaboratori autonomi (salvo necessarie comprovate<br />
professionalità specifiche attinenti) OK l’importo<br />
annuo lordo di 16 000 € a testa per i primi e di 6<br />
000 € complessivi per i secondi;<br />
• remunerazione di strumenti finanziari di debito a finanziatori<br />
diversi da banche e intermediari autorizzati<br />
(es. prestiti obbligazionari sul mercato) OK<br />
(inesistenti).<br />
Se ciò <strong>non</strong> bastasse, potremmo ripetere – autonomamente<br />
– la verifica anche sul valore di acquisto di beni/servizi,<br />
e pure verificare che <strong>non</strong> siano stati modulati<br />
verso il basso i ricavi,ad es.erogando prestazioni culturali<br />
sociali a particolari utenti finali, i partecipanti a<br />
vario titolo all’indirizzo gestionale della FM, i quali potrebbero<br />
ricevere un vantaggio da un prezzo inferiore al<br />
normale (il che può nel nostro caso escludersi, dato<br />
che l’offerta dei servizi della FM è aperta e gratuita).<br />
Rispetto delle garanzie collettivistiche<br />
Da ultimo,occorre procedere in ordine alla verifica del<br />
pacchetto di tutele civilistiche, verso l’interno e l’esterno,<br />
che rilevano ai fini qualificativi Inlus <strong>non</strong> meno<br />
dei requisiti definitori (ex artt.1-2-3, testé passati in rassegna):<br />
in taluni casi, si tratta di semplici riscontri formali,<br />
in altri di veri e propri accertamenti sostanziali.<br />
Procedure formali e regole democratiche<br />
interne<br />
Oltre alla espressa indicazione in atto costitutivo dell’oggetto<br />
“sociale”(specificando il/i settore/i di attività)<br />
Tavola n. 7 – Divieto di distribuzione di utili, nella Inlus<br />
e dell’assenza dello scopo di lucro, già in precedenza<br />
assicurate, va qui sincerato che:<br />
• la costituzione della Fondazione è avvenuta secondo<br />
la procedura pubblica di rito [art.5] e,allorché<br />
verrà istituito, la FM provvederà prontamente a depositare<br />
il proprio atto costitutivo ed iscriversi nel<br />
Registro anagrafico delle Inlus (tenuto presso il<br />
MinWelfare);<br />
• l’ammissione/esclusione di soci e la disciplina<br />
del rapporto sociale si informano ai comuni principi<br />
democratici di <strong>non</strong> discriminazione e di primazìa<br />
assembleare [art. 9], come del resto già verificato<br />
in sede di test Onlus;<br />
• le cariche sociali <strong>non</strong> possono essere decise – per<br />
la maggioranza – da soggetti esterni alla Inlus,e il loro<br />
accesso – subordinato ai consueti requisiti di<br />
onorabilità, professionalità ed indipendenza – è inibito<br />
a soggetti lucrativi ed amministrazioni pubbliche<br />
[art. 8].<br />
• Più tecnico-quantitativa è la verifica sulle condizioni<br />
lavorative, in particolare le retribuzioni, che rispettano<br />
i minimi contrattuali stabiliti da accordi<br />
collettivi applicabili al particolare settore [ex art.<br />
14,comma 1], e la componente lavorativa più debole<br />
e indifesa, il volontariato, che <strong>non</strong> supera il limite<br />
numerico massimo del 50% rispetto al totale dei<br />
lavoratori a qualunque titolo impiegati [comma 2];<br />
quanto ai cc.dd.“diritti di coinvolgimento” [comma<br />
3], vgs sotto.<br />
• Ben più difficile è poi la verifica dell’obbligo di<br />
coinvolgimento dei lavoratori (agevolmente individuabili)<br />
come pure degli utenti (i lettori degli studi/pubblicazioni<br />
e gli spettatori delle esecuzioni<br />
concertistiche, …potenziali o effettivi?), secondo
idonee modalità di informazione, consultazione<br />
e partecipazione [art. 12]: qui, una volta stabilita la<br />
platea dei soggetti “coinvolti” (specie per i referenti<br />
esterni), bisogna asseverare se i corrispondenti diritti<br />
siano stati ossequiati: ad es. nel caso del pubblico<br />
abituale della stagione concertistica (gli abbonati) o<br />
alla competizione annua (gli addetti ai lavori che,solitamente,<br />
vi si ritrovano), somministrando a costoro<br />
dei questionari ove al contempo si richiedono indicazioni<br />
utili ai fini delle programmazioni successive<br />
e di esprimere, assieme al giudizio qualitativo sugli<br />
eventi, anche il grado di coinvolgimento personale<br />
percepito (a seguito delle segnalazioni periodiche,<br />
inviti ad eventi, opuscoli vari ricevuti). Ciò che resta<br />
arduo valutare – soprattutto…realizzare – sarà invece<br />
la conseguente possibile “influenza” sulle decisioni,<br />
ovviamente in relazione alle materie di pertinenza<br />
(ossia le condizioni di lavoro e la qualità degli<br />
output): la soluzione più semplice è, qui, l’ammissione<br />
al Consiglio direttivo della FM di uno o<br />
più rappresentanti – a seconda della sua composizione<br />
numerica – tratti proprio dal novero dei lavoratori<br />
e degli spettatori,mediante idonei meccanismi<br />
di rappresentanza e criteri di praticità (ad es. la fattiva<br />
possibilità/disponibilità di costoro a partecipare<br />
alle assemblee, etc.), allorquando si affrontino decisioni<br />
di interesse come ad es.la programmazione degli<br />
eventi spettacolistici; nel caso delle manifestazioni<br />
a concorso,è anche percorribile la via del ricorso<br />
a giurie popolari (per le rassegne ad es. di canto popolare)<br />
ovvero l’inserimento di rappresentanti dell’utenza<br />
fra i membri delle giurie tecniche (per<br />
competizioni più qualificate).Una ultima notazione:<br />
<strong>non</strong> si dimentichi che fra gli utenti vi sono, proprio,<br />
gli stessi musicisti che vengono ad esibirsi…<br />
Garanzie patrimoniali e di trasparenza esterne<br />
Infine,la verifica di tali garanzie,che assistono <strong>non</strong> solo<br />
la legittima insignazione della qualifica di Inlus ma anche<br />
la sua corretta spendita nei confronti dei terzi in<br />
buona fede (creditori e portatori di interesse sociale)<br />
in ordine alla tutela dei relativi interessi obbligazionari,<br />
patrimoniali e sociali, passa per delle condizioni che<br />
sono,più che dei requisiti qualificativi,delle circostanze<br />
giuridiche obbliganti di fatto:<br />
• circa il regime di responsabilità patrimoniale<br />
esterna [art. 6], il volume dimensionale del fondo<br />
dotazione pari a 50mila euro (vgs prospetto di SP)<br />
STUDIO DI UN CASO n.8-9/2006<br />
supera la soglia dei 20mila €, senza neanche tenere<br />
conto del risultato finanziario di gestione; ciò implica<br />
una responsabilità limitata (cc.dd.Inlus “aR.L.”),<br />
il che significa che per le obbligazioni verso terzi risponde<br />
soltanto la Fondazione col suo fondo;<br />
• circa il regime di controllo gestionale interno,la<br />
FM si mantiene ben al di sotto del limite ordinario<br />
quivi disposto [art.11],pari alla metà di quelle ex art.<br />
2435-bis c.c. (per la possibile redazione del bilancio<br />
in forma abbreviata 17), constando il totale Attività di<br />
330mila €, i proventi ordinari di 250mila € e i lavoratori<br />
dipendenti a 2 unità; pertanto, i sindaci preposti<br />
<strong>non</strong> devono necessariamente trarsi da soggetti abilitati<br />
ovvero essere revisori dei conti.<br />
Quanto invece alla comunicazione sociale a garanzia<br />
dei membri interni e della stessa collettività esterna il<br />
legislatore prevede [art. 10] degli obblighi, che valgono<br />
anche come condizioni qualificative,di rendicontazione<br />
e sintesi contabile sia della situazione economico/<br />
patrimoniale che delle attività sociali svolte:<br />
nel primo caso, la contabilità della FM (di cui è riportata<br />
la sintesi annua,ai Prospetti di SP e CE) pare<br />
integrare l’ordinario impianto determinativo concepito<br />
ex artt. 2216-2217 c.c.;<br />
mentre, nel secondo caso, essa dovrà munirsi di apposito<br />
sistema di misurazione, il c.d. “bilancio sociale”,<br />
il che è cosa meno facile…<br />
Conclusioni<br />
<strong>non</strong><br />
Dall’esame eseguito,emerge come il soddisfacimento<br />
dei requisiti Onlus (le cui procedure di verifica sono<br />
tecnicamente più complesse da espletare) funga da base<br />
per esaudire de plano i requisiti Inlus, eccetto lo<br />
“sforzo” aggiuntivo, del bilancio sociale; viceversa, <strong>non</strong><br />
pare così immediata la consistenza dei relativi benefici<br />
in termini di maggior capacità di attrazione di fondi<br />
privati (allo stato dell’arte, gli unici possibili!).<br />
Vantaggi significativi discenderanno in futuro dalla<br />
qualifica legittima di Inlus,quando e se il legislatore assumerà<br />
una qualche decisione di privilegiare sul piano<br />
finanziario proprio tali soggetti, <strong>non</strong> necessariamente<br />
trasferendovi o indirizzandovi fondi pubblici specifici<br />
ma anche, semplicemente, concedendo ad essi una<br />
qualche priorità nell’approvvigionamento di fondi<br />
pubblici destinati, rispetto al altre FM.<br />
17 Cioè 1 214milioni € di attivo patrimoniale,2 453milioni € di ricavi<br />
da prestazioni tipiche, 25 dipendenti occupati.<br />
547
548<br />
<strong>non</strong><br />
Quesiti<br />
n.8-9/2006 QUESITI<br />
Associazione sportiva e organizzazione<br />
di giochi di sorte<br />
Siamo un’associazione sportiva dilettantistica con<br />
personalità giuridica privata riconosciuta, regolarmente<br />
iscritta al registro nazionale delle associazioni<br />
sportive tenuto dal CONI. Relativamente ai<br />
proventi commerciali, a suo tempo, abbiamo optato<br />
per la contabilità in regime forfettario di cui alla<br />
legge n. 398/1991.<br />
Vorremmo organizzare ogni fine settimana una<br />
tombola tra gli associati, al fine di reperire ulteriori<br />
risorse per finanziare le nostre attività <strong>istituzionali</strong>.<br />
Si chiede quali vincoli fiscali si pongono esattamente<br />
per tali proventi, trattandosi di attività svolte<br />
con carattere di abitualità alla luce delle disposizioni<br />
di cui all’art. 148, comma 8, punto c, del Testo<br />
unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986).<br />
(Lettera firmata)<br />
La normativa di riferimento, in materia di tombole<br />
e lotterie, è contenuta nel D.P.R. 26 ottobre<br />
2001, n. 430.<br />
Grazie a questa normativa, in deroga alla riserva<br />
di legge che attribuisce esclusivamente allo Stato<br />
la possibilità di organizzare giochi di sorte, le associazioni<br />
sportive dilettantistiche possono porre<br />
in essere manifestazioni di questo tipo a favore<br />
dei propri soci. Analoga possibilità <strong>non</strong> è, però,<br />
concessa a chi si è costituito in forma di società<br />
di capitali, anche se di natura sportiva dilettantistica.<br />
L’Amministrazione finanziaria ha espressamente<br />
chiarito che le tombole e, più in generale, tutti i<br />
giochi di sorte, svolti all’interno dei circoli privati<br />
e riservati ai soli soci, in quanto effettuati nell’ambito<br />
privato e <strong>non</strong> soggetti ad autorizzazione,<br />
<strong>non</strong> sono soggetti a ritenuta alla fonte (si veda la<br />
risoluzione n. 42/E del 30 marzo 2000).<br />
È possibile consultare<br />
tutte le risposte ai quesiti<br />
ordinate per argomento e<br />
compilare la scheda per l’invio on-line<br />
dei quesiti alla Redazione:<br />
www.ipsoa.it/enti<strong>non</strong>profit<br />
Per beneficiare di tale agevolazione è necessario<br />
che la manifestazione sia aperta ai soli soci dell’associazione<br />
(o ai soci di altra associazione di<br />
carattere nazionale di cui il circolo sia affiliato).<br />
In altre parole,la qualifica di "associato" deve essere<br />
conforme a quella descritta dall’articolo 148<br />
del TUIR richiamato nel quesito.<br />
Se queste condizioni sono verificate,dall’organizzazione<br />
della tombola da parte dell’associazione<br />
discenderà che:<br />
• i premi corrisposti <strong>non</strong> costituiranno reddito<br />
imponibile per chi li riceve, ai sensi dell’articolo<br />
67, comma 1, lettera d) del TUIR;<br />
• sugli stessi <strong>non</strong> si applicherà la ritenuta alla<br />
fonte di cui all’articolo 30 del D.P.R.n.600/1973.<br />
Gli eventuali avanzi che derivino all’associazione<br />
a seguito dell’organizzazione della tombola <strong>non</strong><br />
costituiranno reddito imponibile. Si tratta, infatti,<br />
di somme versate dai soci, destinate al finanziamento<br />
dell’attività del sodalizio.<br />
Ernesto Russo<br />
Associazione culturale e rimborsi forfettari<br />
per spese sostenute dagli associati<br />
per l’associazione<br />
Si chiede se l´associazione culturale può dare ai<br />
propri associati un rimborso forfetario per le spese<br />
da questi sostenute a favore dell´associazione.<br />
Se la riposta dovesse essere positiva, si domanda<br />
se tale rimborso potrà essere assoggettato a ritenuta<br />
d´acconto al 20%, oppure esentato fino a 7500<br />
euro, ai sensi dell´art. 37, lett. c), Legge n. 342/2000.<br />
(L.G.)<br />
Le somme corrisposte da una associazione ai<br />
propri associati dal punto di vista fiscale possono<br />
essere qualificate come rimborsi spese solamente<br />
se l’associato aveva sostenuto in via an-
ticipata spese in nome e per conto dell’associazione.Pertanto,è<br />
necessaria la presenza di un documento<br />
di spesa intestato all’associazione. Diversamente,somme<br />
corrisposte in via forfetaria fiscalmente<br />
possono rappresentare compensi per<br />
prestazioni occasionali da assoggettare a ritenuta<br />
d’acconto del 20% e relative conseguenze (mod.<br />
770 per l’associazione ed eventuale dichiarazione<br />
dei redditi per l’associato) oppure compensi<br />
derivanti dall’assunzione di obblighi di fare (cfr.<br />
circ. min. 15 maggio 1997, n. 137/E, par. 8.2).<br />
In merito,infine,alla normativa sui rimborsi spese<br />
esenti fino all’ammontare di € 7.500,00 annui, si<br />
precisa che essa si applica esclusivamente alle<br />
somme corrisposte per l’esercizio diretto di attività<br />
sportive dilettantistiche da parte di Coni, Federazioni<br />
sportive nazionali, Unire, enti di promozione<br />
sportiva ed organismi che perseguono finalità<br />
sportive dilettantistiche riconosciuti dai precedenti,<br />
oltre che per i rapporti di collaborazione<br />
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-professionale<br />
di natura <strong>non</strong> professionale<br />
resi a favore dei soggetti ricordati in precedenza,<br />
<strong>non</strong>ché a favore di cori,bande e filodrammatiche.<br />
Paolo Ferri e Rosanna D’Amore<br />
OdV e opere di urbanizzazione secondaria<br />
La nostra associazione, organizzazione di volontariato,<br />
Onlus di diritto, opera nel settore dei trasporti<br />
sanitari con ambulanza.<br />
Siamo iscritti nel registro regionale del volontariato<br />
ed abbiamo la personalità giuridica.<br />
Siamo parte integrante del sistema di emergenza<br />
nazionale "118" in quanto POTES (postazione territoriale<br />
di emergenza sanitaria). Abbiamo acquistato<br />
un immobile da adibire a sede istituzionale, beneficiando<br />
di tutte le agevolazioni previste dal<br />
D.Lgs. n. 460/1997.<br />
Per meglio rispondere alle nostre esigenze organizzative<br />
(sale corsi, officina-garage per 10 ambulanze,<br />
zona volontari...), lo stesso dovrà essere demolito e<br />
ricostruito con sagoma e volumetria diversa dall’originale.<br />
Costo dell’operazione circa 900.000,00 euro<br />
(compreso l’onere per l’acquisto).<br />
Si chiede se è possibile effettuare la demolizione e<br />
successiva ricostruzione applicando il regime IVA<br />
QUESITI n.8-9/2006<br />
<strong>non</strong><br />
agevolato del 10%, intendendo tali lavori come<br />
"opere di urbanizzazione secondaria" art. 44 Legge<br />
n. 865/1971 (come attrezzature sanitarie), oppure<br />
considerare la sede istituzionale che si andrà a realizzare,<br />
tra gli edifici assimilati alle case di abitazione<br />
<strong>non</strong> di lusso di cui alla Legge 19 luglio 1961, n. 659,<br />
a motivo della sua funzione di perseguire finalità e<br />
soddisfare bisogni sociali di interesse collettivo.<br />
(Lettera firmata)<br />
Ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della legge 29<br />
settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44<br />
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono da intendersi<br />
opere di urbanizzazione secondaria:<br />
– gli asili nido;<br />
– le scuole materne;<br />
– le scuole dell’obbligo;<br />
– i mercati di quartiere;<br />
– le delegazioni comunali;<br />
– le chiese e gli altri edifici religiosi;<br />
– gli impianti sportivi e di quartiere;<br />
– i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;<br />
– le aree verdi di quartiere.<br />
Ai fini della qualificazione di tali immobili quali<br />
opere di urbanizzazione secondaria occorre, come<br />
precisato nella circolare ministeriale n.14 del<br />
17 aprile 1981,che gli stessi siano realizzati in funzione,<br />
ossia al servizio, di zone urbanizzate o da<br />
urbanizzare e destinate a produrre servizi di interesse<br />
collettivo in materia di economia, istruzione,<br />
cultura e tempo libero.<br />
La norma tuttavia lascia ampio spazio alla regolamentazione<br />
comunale,pertanto sarà cura del richiedente<br />
verificare la corretta eventuale identificazione<br />
tra le opere di urbanizzazione secondaria, qualificando<br />
la ricostruzione quale attrezzatura sanitaria.<br />
Per quanto attiene ai fabbricati assimilati alle abitazioni<br />
<strong>non</strong> di lusso,l’aliquota Iva al 10% risulta applicabile<br />
<strong>non</strong> solo agli edifici idonei ad ospitare collettività<br />
– quali scuole,caserme,ospedali,case di cura,<br />
ricoveri,colonie climatiche,collegi,educandati,asili<br />
infantili, orfanotrofi e simili – ma anche ad edifici<br />
che,pur se <strong>non</strong> precipuamente destinati ad ospitare<br />
collettività, sono utilizzati per il perseguimento di finalità<br />
di istruzione, assistenza e beneficenza (cfr.<br />
circ.min.2 marzo 1994,n.1/E,cap.II,par.4).<br />
Rosanna D’Amore e Paolo Ferri<br />
549
550<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 RASSEGNA DI DOCUMENTAZIONE<br />
Rassegna di documentazione<br />
Legislazione nazionale<br />
Manovra bis: riaperta la vicenda dell’esenzione Ici per immobili destinati<br />
ad attività sociali<br />
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, G.U. 4 luglio 2006, n. 153<br />
Con l’articolo 39 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. manovra bis) si riapre la vicenda che riguarda<br />
l’esenzione per gli immobili che gli enti <strong>non</strong> commerciali destinano ad alcune attività<br />
di rilevanza sociale prevista dall’articolo 7,comma 1,lett.i) del D.Lgs.n.504/1992.Tale vicenda<br />
infatti sembrava potersi considerare conclusa con la norma di interpretazione autentica<br />
(art.7,comma 2-bis,D.L.n.203/2005) che,in risposta ad una restrittiva sentenza della Cassazione,<br />
aveva precisato che l’agevolazione si applica “a prescindere dalla natura eventualmente<br />
commerciale”delle attività svolte negli immobili,purché queste rientrino tra quelle indicate<br />
dalla norma di esenzione e purché siano esercitate da un ente <strong>non</strong> commerciale.<br />
Con l’articolo 39 del D.L. n. 223/2006, la partita si riapre perché la norma di interpretazione<br />
autentica viene sostituita con una che,contraddittoriamente,prescrive che l’esenzione è condizionata<br />
alla circostanza che le attività “<strong>non</strong> abbiano esclusivamente natura commerciale”.<br />
Per un approfondimento, cfr. P. Clementi, a pag. 503<br />
Manovra bis: il mutato regime fiscale dei beni immobili di enti <strong>non</strong> commerciali<br />
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, commi 8 e 9, G.U. 4 luglio 2006, n. 153<br />
L’art. 35, comma 8, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 apporta profonde modifiche alla normativa<br />
Iva in materia immobiliare. In particolare sono sostituiti i numeri 8 e 8-bis dell’art. 10, comma<br />
1, del D.P.R. n. 633/1972 ed è così disposto che sono esenti da Iva:<br />
• le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole,<br />
di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti<br />
urbanistici <strong>non</strong> prevedono la destinazione edificatoria,e di fabbricati,comprese le pertinenze,<br />
le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili<br />
locati e affittati;<br />
• le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato,escluse quelle effettuate,entro cinque<br />
anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici<br />
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,anche tramite imprese appaltatrici,<br />
gli interventi di cui all’art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto<br />
1978, n. 457.<br />
L’art. 35, comma 8, lettere b) e c), e il comma 9, del D.L. n. 223/2006, dispongono conseguentemente<br />
in merito ad alcune variazioni concernenti la possibilità di detrarre l’Iva connessa<br />
ad operazioni immobiliari,introducendo inoltre una particolare normativa,valida solo<br />
in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto,in materia di rettifica della<br />
detrazione operata.<br />
Per un approfondimento, cfr. M. Setti, a pag. 497
RASSEGNA DI DOCUMENTAZIONE n.8-9/2006<br />
Prassi<br />
<strong>non</strong><br />
Enti <strong>non</strong> residenti: sì alla qualifica di Onlus in presenza di tutti i requisiti di legge<br />
Agenzia delle Entrate, Circolare 26 giugno 2006, n. 24/E<br />
L’affermazione - contenuta nella circolare n. 168/E/1998 - secondo la quale i requisiti necessari<br />
per la qualificazione di un soggetto nell’ambito delle Onlus (previsti dal D.Lgs. n.<br />
460/1997) <strong>non</strong> consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti <strong>non</strong> residenti,<br />
<strong>non</strong> deve intendersi come una preclusione assoluta al riconoscimento della qualifica<br />
di Onlus per gli enti di diritto straniero.<br />
Ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla legge, nulla osta al riconoscimento della qualifica<br />
di Onlus in favore degli enti residenti all’estero e,quindi,alla possibilità che gli stessi siano<br />
ammessi a beneficiare del relativo regime agevolativo.<br />
Ambulanze esenti IVA solo per il trasporto di malati o feriti<br />
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 giugno 2006, n. 83/E<br />
L’Agenzia delle Entrate risponde ad un’istanza di interpello volta a conoscere se l’esenzione<br />
dall’IVA di cui all’art.10,n.15),D.P.R.n.633/1972,possa applicarsi per il servizio di trasporto malati<br />
anche nel caso in cui siano stati messi a disposizione il mezzo e le persone,ma il trasporto<br />
del malato <strong>non</strong> sia stato effettuato in quanto <strong>non</strong> ne è sorta la necessità (come, ad esempio,<br />
un’ambulanza messa a disposizione per manifestazioni sportive durante le quali <strong>non</strong> si verifichino<br />
di fatto eventi che comportano la necessità di soccorrere e trasportare malati o feriti).<br />
La messa a disposizione del mezzo di soccorso e del relativo personale potrà beneficiare<br />
dell’esenzione dall’IVA, di cui al citato art. 10, n. punto 15), D.P.R. n. 633/1972, solo nel caso<br />
in cui la stessa è finalizzata esclusivamente al trasporto malati o feriti da parte di imprese<br />
autorizzate e lo stazionamento è essenziale e logisticamente preordinato al trasporto di<br />
malati e feriti.<br />
Per un approfondimento, cfr. L. Corbella, a pag. 534<br />
Attività socio-assistenziali: utilizzabilità del contratto di lavoro intermittente<br />
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Nota 13 luglio 2006, n. prot. 25/I/0001566<br />
Il contratto di lavoro intermittente <strong>non</strong> è applicabile ai lavoratori da occupare nell’ambito<br />
delle strutture residenziali-assistenziali per anziani.<br />
Questo è il parere del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, in risposta ad un’istanza<br />
di interpello in ordine all’utilizzabilità di tale tipologia contrattuale nell’ambito delle<br />
strutture socio-assistenziali per anziani.L’attività di natura socio-assistenziale svolta in favore<br />
di persone anziane nell’ambito di strutture casa/albergo <strong>non</strong> è espressamente contemplata<br />
nella tabella del R.D. n. 2657/1923 (cui ci si deve riferire per l’individuazione dei<br />
casi in cui è ammissibile il ricorso a tale tipologia contrattuale), né può essere ricondotta<br />
in via interpretativa nei tipi di attività di cui al n.13 (riferite esclusivamente a prestazioni rese<br />
nell’ambito di strutture di tipo ospedaliero) e al n.21 (che individua attività riferite a prestazioni<br />
rese per singoli servizi - servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie<br />
mediche e posti di pubblica assistenza - tra i quali <strong>non</strong> rientrano le prestazioni rese nell’ambito<br />
di strutture ricettive per anziani ) del decreto in esame.<br />
Cooperative sociali: trattamento Iva delle prestazioni rese a enti locali<br />
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 luglio 2006, n. 89/E<br />
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento applicabile, ai fini Iva, ai corrispettivi relati-<br />
551
552<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 RASSEGNA DI DOCUMENTAZIONE<br />
vi alle prestazioni di assistenza sociale ad anziani e minori, rese da una cooperativa sociale<br />
Onlus a enti locali,effettuate entro il 31 dicembre 2005,ma fatturate nel mese di gennaio<br />
2006. In particolare, con l’istanza di interpello si chiede di sapere se tali prestazioni debbano<br />
ricondursi nel regime di esenzione dall’Iva di cui all’art. 10, comma 1, D.P.R. n.<br />
633/1972, ovvero se le stesse possano essere ancora assoggettate all’aliquota agevolata del<br />
4% prevista dall’art. 1, comma 467, della Finanziaria 2005, atteso che il momento di effettuazione<br />
della prestazione è il 2005.A parere dell’Agenzia delle Entrate, <strong>non</strong> essendo stati<br />
adottati, fino all’abrogazione dell’art. 1, comma 467, legge n. 311/2004 – ad opera della Finanziaria<br />
2006 – i previsti decreti ministeriali di attuazione, le agevolazioni recate dalla<br />
stessa legge <strong>non</strong> potevano trovare concreta applicazione.<br />
Pertanto,la cooperativa sociale Onlus – in relazione alle prestazioni rese e riconducibili ai<br />
n. 18), 19), 20) e 21) dell’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 – <strong>non</strong> avrebbe potuto avvalersi<br />
della possibilità di optare per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata pari al 4%,essendo<br />
concretamente applicabile alle stesse solo il regime di esenzione dall’Iva previsto dallo<br />
stesso art. 10. In qualità di cooperativa sociale, avrebbe potuto applicare l’aliquota agevolata<br />
del 4% di cui al n.41-bis) della Tabella A,parte II,allegata al D.P.R.n.633/1972,solamente<br />
con riferimento alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza<br />
domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese in favore dei soggetti<br />
svantaggiati individuati dalla disposizione.<br />
In conclusione,la questione prospettata dall’istante – derivante dall’abrogazione dell’art.1,<br />
comma 467, legge n. 311/2004, deve considerarsi assorbita dalla circostanza che la disposizione<br />
<strong>non</strong> ha mai trovato, di fatto, attuazione.<br />
Sodalizi sportivi: precisazioni ENPALS per regolarizzare gli adempimenti contributivi<br />
ENPALS, Comunicato 13 luglio 2006<br />
L’ENPALS fornisce precisazioni in ordine alla regolarizzazione degli adempimenti di cui alle<br />
circolari n. 7 e n. 8 del 30 marzo 2006, relativi ai direttori tecnici, massaggiatori ed istruttori<br />
presso organismi sportivi dilettantistici.<br />
Con riferimento alla scadenza del 17 luglio 2006, prevista per la regolarizzazione degli<br />
adempimenti di cui alle citate circolari e in relazione alle richieste di chiarimenti relativi<br />
alla disciplina contributiva da applicarsi nei confronti degli organismi sportivi dilettantistici<br />
(ex art. 67, comma 1, lettera m, D.P.R. n. 917/1986), l’Ente previdenziale comunica che ha<br />
predisposto un messaggio di chiarimenti, all’esame del Ministero del Lavoro e delle politiche<br />
sociali.<br />
In attesa dei chiarimenti ministeriali,per gli eventuali ritardi nell’assolvimento degli adempimenti<br />
contributivi entro la data indicata si terrà conto delle oggettive difficoltà interpretative<br />
riscontrate dagli organismi sportivi dilettantistici.
Agenda 2006<br />
A cura di Marta Saccaro<br />
Settembre<br />
15 Venerdì Associazioni sportive dilettantistiche<br />
AGENDA n.8-9/2006<br />
Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.<br />
Enti <strong>non</strong> commerciali in regime contabile supersemplificato<br />
Tutti i contribuenti<br />
18 Lunedì Sostituti d’imposta<br />
Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.<br />
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute<br />
<strong>non</strong> effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 agosto<br />
2006 ("ravvedimento breve") 1.<br />
Versamento ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.<br />
Committenti di collaboratori coordinati e continuativi<br />
Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel<br />
mese precedente.<br />
Committenti di prestatori occasionali<br />
Datori di lavoro<br />
Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel<br />
mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro<br />
annui di compenso.<br />
Versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni di competenza<br />
del mese precedente.<br />
Aziende del settore dello spettacolo e dello sport<br />
<strong>non</strong><br />
È possibile consultare<br />
le scadenze nella loro<br />
completezza (soggetti<br />
obbligati, modalità operative, codici tributo,<br />
sanzioni, riferimenti normativi) anche<br />
on-line: www.ipsoa.it/enti<strong>non</strong>profit<br />
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi ENPALS relativi al<br />
mese precedente.<br />
(1) Al momento di andare in stampa <strong>non</strong> è ancora prevista la consueta proroga delle cosiddette “scadenze di ferragosto”.<br />
553
554<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 AGENDA<br />
Contribuenti IVA mensili<br />
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente.<br />
Contribuenti IVA che versano il saldo 2005 a rate a decorrere<br />
dal 16 marzo 2006<br />
Versamento della rata del saldo IVA 2005 maggiorata dello 0,50% per ogni<br />
mese di differimento.<br />
Contribuenti titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />
delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 giugno 2006<br />
Versamento della quarta rata di imposte con la maggiorazione dell’1,43%.<br />
Contribuenti titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />
delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 luglio 2006<br />
Versamento della terza rata di imposte con la maggiorazione dello 0,93%.<br />
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento<br />
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte<br />
con carattere di continuità nel mese precedente.<br />
Imprese che hanno ricevuto dichiarazioni d’intento<br />
Termine per la presentazione telematica della comunicazione contenente<br />
i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.<br />
25 Lunedì Aziende del settore dello spettacolo e dello sport<br />
30 Sabato Sostituti d’imposta<br />
Scade oggi il termine per la presentazione all’ENPALS della denuncia<br />
mensile delle somme dovute e versate riguardanti il mese precedente.<br />
Scade oggi il termine per ricevere dai dipendenti o collaboratori che si sono<br />
avvalsi dell’assistenza fiscale, la comunicazione di voler effettuare il<br />
versamento del secondo acconto di imposte 2006 in misura inferiore da<br />
quella risultante dal modello 730/2006.<br />
Ottobre<br />
2 Lunedì Enti <strong>non</strong> commerciali che, nel mese di agosto 2006, hanno effettuato<br />
acquisti intracomunitari nell’esercizio di attività <strong>istituzionali</strong><br />
per i quali è dovuta l’IVA<br />
Presentazione della apposita dichiarazione sul modello INTRA-12, versamento<br />
dell’imposta relativa al mese precedente e annotazione delle fatture<br />
ricevute nel mese precedente sull’apposito registro.
Sostituti d’imposta<br />
Sostituti d’imposta<br />
AGENDA n.8-9/2006<br />
Termine di presentazione in via telematica del modello 770/2006 Semplificato.<br />
Scade oggi il termine per ravvedere l’omesso o insufficiente versamento<br />
di ritenute per l’anno 2005 con sanzione ridotta al 6% più gli interessi moratori<br />
al tasso legale con maturazione giorno per giorno (ravvedimento<br />
“lungo”).<br />
Titolari di contratti di locazione<br />
Datori di lavoro<br />
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati<br />
tacitamente con decorrenza 1° settembre 2006.<br />
Presentazione del mod. DM10/2 in via telematica.<br />
Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione<br />
coordinata e continuativa<br />
Termine per la trasmissione telematica all’INPS del modello EMens contenente<br />
i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di agosto<br />
2006.<br />
Contribuenti <strong>non</strong> titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />
delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 giugno 2006<br />
Versamento della quinta rata di imposte con la maggiorazione dell’1,67%.<br />
Contribuenti <strong>non</strong> titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />
delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 luglio 2006<br />
15 Domenica Associazioni sportive dilettantistiche<br />
16 Lunedì Sostituti d’imposta<br />
<strong>non</strong><br />
Versamento della quarta rata di imposte con la maggiorazione dello<br />
1,17%, considerando la preventiva maggiorazione dello 0,40% sull’intero<br />
importo da rateizzare.<br />
Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.<br />
Enti <strong>non</strong> commerciali in regime contabile supersemplificato<br />
Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.<br />
Versamento ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.<br />
555
556<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 AGENDA<br />
Committenti di collaboratori coordinati e continuativi<br />
Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel<br />
mese precedente.<br />
Committenti di prestatori occasionali<br />
Datori di lavoro<br />
Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel<br />
mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro<br />
annui di compenso.<br />
Versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni di competenza<br />
del mese precedente.<br />
Aziende del settore dello spettacolo e dello sport<br />
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi ENPALS relativi al<br />
mese precedente.<br />
Contribuenti IVA mensili<br />
18 Mercoledì Tutti i contribuenti<br />
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente.<br />
Contribuenti IVA che versano il saldo 2005 a rate a decorrere<br />
dal 16 marzo 2006<br />
Versamento della rata del saldo IVA 2005 maggiorata dello 0,50% per ogni<br />
mese di differimento.<br />
Contribuenti titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />
delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 giugno 2006<br />
Versamento della quinta rata di imposte con la maggiorazione dell’1,93%.<br />
Contribuenti titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />
delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 luglio 2006<br />
Versamento della quarta rata di imposte con la maggiorazione dell’1,43%.<br />
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento<br />
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte<br />
con carattere di continuità nel mese precedente.<br />
Imprese che hanno ricevuto dichiarazioni d’intento<br />
Termine per la presentazione telematica della comunicazione contenente<br />
i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.<br />
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ri
AGENDA n.8-9/2006<br />
tenute <strong>non</strong> effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 settembre<br />
2006 ("ravvedimento breve").<br />
20 Venerdì Sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale direttamente<br />
Scade oggi il termine per la trasmissione telematica dei modelli 730/2006<br />
predisposti.<br />
25 Mercoledì Aziende del settore dello spettacolo e dello sport<br />
Scade oggi il termine per la presentazione all’ENPALS della denuncia<br />
mensile delle somme dovute e versate riguardanti il mese precedente.<br />
Aziende del settore dello spettacolo e dello sport<br />
30 Lunedì Titolari di contratti di locazione<br />
Scade oggi il termine per la presentazione all’ENPALS della denuncia trimestrale<br />
delle retribuzioni soggette a contribuzione e delle trattenute a<br />
carico dei lavoratori pensionati concernente il trimestre precedente.<br />
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati<br />
tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2006.<br />
31 Martedì Enti <strong>non</strong> commerciali che, nel mese di settembre 2006, hanno effettuato<br />
acquisti intracomunitari nell’esercizio di attività <strong>istituzionali</strong> per i quali<br />
è dovuta l’IVA<br />
Presentazione della apposita dichiarazione sul modello INTRA-12, versamento<br />
dell’imposta relativa al mese precedente e annotazione delle fatture<br />
ricevute nel mese precedente sull’apposito registro.<br />
Contribuenti IVA che presentano la dichiarazione in via autonoma<br />
Scade oggi il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione<br />
IVA.<br />
Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare<br />
tenuti alla presentazione di UNICO 2006<br />
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione in via telematica<br />
(per i soggetti con esercizio <strong>non</strong> coincidente con l’anno solare la scadenza<br />
per l’invio telematico è entro dieci mesi dalla chiusura dell’esercizio<br />
o della gestione).<br />
Sostituti d’imposta interessati<br />
<strong>non</strong><br />
Scade oggi il termine di presentazione del modello 770/2006 Ordinario,dichiarazione<br />
che può essere inserita anche nel modello UNICO 2006.<br />
557
558<br />
<strong>non</strong><br />
n.8-9/2006 AGENDA<br />
Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare<br />
tenuti alla presentazione di UNICO 2006 in via telematica<br />
Scade oggi il temine per ravvedere l’omesso o insufficiente versamento di<br />
imposte effettuato nell’esercizio 2005 con sanzione ridotta al 6% più gli interessi<br />
moratori al tasso legale con maturazione giorno per giorno (ravvedimento<br />
“lungo”).<br />
Proprietari di immobili<br />
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione ICI relativa alle<br />
variazioni intervenute nell’anno 2005 per i contribuenti che presentano<br />
la dichiarazione UNICO 2006 in via telematica.<br />
Proprietari di immobili di cui al punto precedente<br />
Scade oggi il termine per ravvedere l’omesso o insufficiente versamento<br />
ICI per l’anno 2005 con sanzione ridotta al 6% più gli interessi moratori al<br />
tasso legale con maturazione giorno per giorno (ravvedimento “lungo”).<br />
Contribuenti IVA legittimati a chiedere il rimborso infrannuale<br />
Scade oggi il termine di presentazione della domanda di rimborso (o<br />
compensazione) del credito IVA relativo al terzo trimestre 2006.<br />
Contribuenti per i quali scade oggi il termine di presentazione<br />
di UNICO 2006<br />
Datori di lavoro<br />
Ultimo giorno utile per stampare i libri contabili relativi all’esercizio 2005.<br />
Presentazione del mod. DM10/2 in via telematica.<br />
Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione<br />
coordinata e continuativa<br />
Termine per la trasmissione telematica all’INPS del modello EMens contenente<br />
i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di settembre 2006.<br />
Contribuenti <strong>non</strong> titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />
delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 giugno 2006<br />
Versamento della sesta rata di imposte con la maggiorazione dell’2,17%.<br />
Contribuenti <strong>non</strong> titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />
delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 luglio 2006<br />
Versamento della quinta rata di imposte con la maggiorazione dello<br />
1,67%, considerando la preventiva maggiorazione dello 0,40% sull’intero<br />
importo da rateizzare.<br />
Aggiornato al 21 luglio 2006