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non Attualità Approfondimenti Aspetti istituzionali Normativa ... - Ipsoa

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Redazione<br />

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L. Degani, S. Di Diego, R. D’Amore,<br />

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A. Sarti, F. Spadaro, M. Setti<br />

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SOMMARIO n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

<strong>Attualità</strong><br />

Manovra bis: il mutato regime fiscale dei beni immobili<br />

di enti <strong>non</strong> commerciali 497<br />

di Maurizio Setti<br />

Manovra bis: si riapre la vicenda dell’esenzione ICI<br />

per gli immobili destinati ad attività sociali 503<br />

di Patrizia Clementi<br />

<strong>Approfondimenti</strong><br />

Enti <strong>non</strong> profit e gare d’appalto 507<br />

di Guido Martinelli e Francesco Spadaro<br />

La nuova figura dell’impresa sociale 511<br />

di Luca Degani e Raffaele Mozzanica<br />

<strong>Aspetti</strong> <strong>istituzionali</strong><br />

Assemblea e decisioni dei soci nelle cooperative sociali s.r.l. 518<br />

di Sebastiano Di Diego<br />

<strong>Normativa</strong> regionale<br />

Settembre 2006: la rassegna della principale legislazione<br />

regionale 525<br />

di Luca Bagnoli e Matteo Pozzoli<br />

Schede operative<br />

I sistemi di amministrazione e controllo nelle società di mutuo<br />

soccorso 530<br />

di Adele Sarti<br />

Materiale di studio<br />

Esente Iva la preordinazione di un mezzo di soccorso anche<br />

senza trasporto di feriti 534<br />

di Luigi Corbella<br />

Studio di un caso<br />

Test di “impresa sociale” per una fondazione musicale 537<br />

di Luigi Perlini<br />

495


496<br />

<strong>non</strong><br />

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n.8-9/2006 SOMMARIO<br />

Quesiti 548<br />

Rassegna di documentazione<br />

Legislazione nazionale 550<br />

Prassi 551<br />

Agenda<br />

Scadenze Settembre/Ottobre 2006 553


Enti <strong>non</strong> commerciali<br />

In estrema sintesi, con<br />

esclusivo riferimento ai<br />

fabbricati degli enti <strong>non</strong><br />

commerciali (assumendo<br />

che l’ente <strong>non</strong> li abbia<br />

costruiti e che <strong>non</strong> li abbia<br />

in conduzione in leasing,<br />

fattispecie questa rarissima),<br />

la manovra estiva di<br />

cui all’art. 35, commi 8 e 9,<br />

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. manovra bis) consiste in:<br />

• regime di esenzione IVA per le cessioni di fabbricati<br />

(articolo 10 n. 8 D.P.R. n. 633/1972);<br />

• stesso regime per le locazioni di tali beni;<br />

• indeducibilità IVA relativamente alla manutenzione<br />

dei predetti immobili<br />

• previsione che l’IVA,da determinarsi in base all’articolo<br />

19-bis2, per il mutato regime di utilizzo ai fini<br />

IVA dei beni immobili (se interviene la locazione),<br />

<strong>non</strong> sia determinata in ragione dei residui “decimi”futuri<br />

che mancano al compimento del decennio (e<br />

quindi da adesso in poi per gli anni futuri residui al<br />

compimento del decennio), bensì tutta nell’esercizio<br />

in cui,per la prima volta,l’impiego dei beni in oggetto<br />

muta.In pratica,se nell’esercizio di effettuazione della<br />

locazione (esercizio corrente 2006 oppure futuro) si<br />

verifica un “pro-rata”di IVA indetraibile (esempio 27%,<br />

dato dal rapporto fra operazioni esenti e operazioni<br />

totali),il 27% dell’IVA a suo tempo detratta sul cespite<br />

fratto un decimo verrà moltiplicata per i decimi residui<br />

mancanti al compimento del decennio.Si tratta di<br />

una misura notevolmente onerosa per tutti i contri-<br />

ATTUALITÀ n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

Manovra bis: il mutato regime<br />

fiscale dei beni immobili<br />

di enti <strong>non</strong> commerciali<br />

di Maurizio Setti*<br />

Nell’articolo si analizzano le implicazioni recate del D.L. n. 223 del<br />

4 luglio 2006 (c.d. manovra bis) per la parte riguardante le modifiche al<br />

regime impositivo degli immobili appartenenti in particolare alla sfera<br />

commerciale dell’ente, con riguardo al profilo IVA e imposte dirette.<br />

L’approfondimento cercherà di esplicitare gli aspetti salienti<br />

dell’applicazione del decreto con riguardo all’ente <strong>non</strong> profit,<br />

avendo cura di evidenziare anche le scritture contabili che l’ente<br />

sarà tenuto a redigere in corrispondenza dei mutamenti di regime<br />

(sfera impresa/sfera attività istituzionale) dei beni immobili impiegati<br />

in seno alla propria attività.<br />

buenti che svolgono attività di locazione immobiliare<br />

(nel nostro caso i grandi enti <strong>non</strong> profit).<br />

Nell’intervento cercheremo di adattare i regimi impositivi<br />

novellati alle operazioni più frequenti degli enti:in particolare<br />

il cambio di destinazione dei beni, la locazione<br />

degli stessi,la donazione dei medesimi ed altre affini.<br />

Ambito oggettivo dei beni<br />

Si premette che, ai fini IVA, a differenza del comparto<br />

impositivo della tassazione sui redditi, i beni immobili<br />

configurano sempre e comunque “beni ammortizzabili”a<br />

prescindere dalla loro destinazione a bilancio.<br />

In pratica, quindi, il bene immobile contabilmente può<br />

essere:<br />

– “nella sfera istituzionale”(“A”)<br />

• bene patrimonio<br />

• bene strumentale all’attività istituzionale;<br />

– “nella sfera commerciale”(“B”)<br />

• bene patrimonio<br />

• bene strumentale all’attività commerciale<br />

• bene merce.<br />

* Dottore commercialista in Rovereto.<br />

497


498<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 ATTUALITÀ<br />

Ai fini IVA però, relativamente ai soli beni della seconda<br />

categoria,e per i fini di rettifica della detrazione originaria<br />

operata (all’atto dell’acquisto o della costruzione<br />

e della entrata in funzione),i beni in questione sono<br />

considerati comunque “beni strumentali”.<br />

La peculiarità dell’utilizzazione dei beni immobili nel<br />

comparto degli enti <strong>non</strong> commerciali rispetto agli enti<br />

commerciali consiste nel fatto che, nel tempo, per enti<br />

di certe dimensioni, si verifica il “passaggio interno”,<br />

in termini di utilizzo (intensità) del bene fra la sfera<br />

istituzionale e la sfera commerciale.<br />

Ci si chiede,sempre preliminarmente,se dovranno operarsi<br />

le fatturazioni dei passaggi dalla sfera commerciale<br />

a quella istituzionale del bene.<br />

A nostro modo di vedere la risposta dovrebbe essere la<br />

seguente:<br />

• il cambio parziale di destinazione del bene dovrebbe<br />

essere fatturato,a partire dal 4 luglio 2006,con<br />

IVA esente, senza applicazione di imposta di registro,in<br />

quanto <strong>non</strong> si verifica un passaggio di beni tra<br />

le due sfere e nemmeno una “assegnazione”degli stessi<br />

o di parte di essi da un soggetto ad un altro (l’ente<br />

rimane sempre se stesso,ai fini catastali e civilistici);<br />

• tale cambio di destinazione <strong>non</strong> dovrebbe avere rilevanza<br />

sul pro-rata di determinazione dell’imposta<br />

in quanto, ai sensi dell’articolo 19-bis del D.P.R. n.<br />

633/1972, si è in presenza di cambi di destinazione di<br />

beni ammortizzabili (fra i quali sono annoverati gli immobili<br />

ai sensi del successivo articolo 19-bis 2 dello<br />

stesso decreto). A questo proposito si ricorda che la<br />

percentuale di detraibilità in argomento è data dalla<br />

frazione che vede, a numeratore, l’ammontare delle<br />

operazioni esenti e a denominatore il totale delle operazioni<br />

attive.Ai fini di tale calcolo,tuttavia,si ignorano<br />

le cessioni che hanno originato operazioni esenti, se i<br />

beni ceduti sono contabilizzati,in bilancio,come beni<br />

strumentali (<strong>non</strong> merce e <strong>non</strong> patrimonio),solo ai fini<br />

della rettifica della percentuale di detrazione,tali beni<br />

si considerano strumentali sempre e comunque.<br />

Ovviamente, ai fini delle imposte sui redditi, l’operazione<br />

<strong>non</strong> è indolore in quanto scatta la plusvalenza in<br />

base alla differenza fra il valore normale della quota<br />

parte del cespite che passerà dalla sfera commerciale a<br />

quella istituzionale.<br />

Lineamenti IVA per gli immobili negli atti<br />

di più diffusa prassi<br />

I beni immobili ricevuti in sede di conferimento<br />

(ad esempio per incrementare il fondo di dotazione di<br />

una fondazione) subiscono il seguente trattamento impositivo:<br />

• i proventi nascenti dalla locazione, se effettuati<br />

fuori dall’esercizio dell’attività commerciale, <strong>non</strong><br />

comporteranno mutamenti di trattamento fiscale<br />

(ai fini IVA ed imposte dirette) dei predetti immobili;<br />

• se effettuati invece in seno ad attività commerciali<br />

potranno comportare la rideterminazione dell’IVA<br />

eventualmente praticata in sede di conferimento<br />

o donazione all’ente secondo la regola disposta<br />

dal comma 9 dell’articolo 36 del D.L. n. 223/2006: in<br />

pratica l’ente che avesse assunto posizioni creditorie<br />

IVA a fronte di tale conferimento/donazione dovrà<br />

restituire all’Agenzia delle Entrate, in tre rate di pari<br />

importo,l’IVA a suo tempo detratta (beninteso,in base<br />

allo screening decennale previsto dall’articolo 19bis,<br />

comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).<br />

Resta inteso che qualora i predetti beni <strong>non</strong> siano destinati<br />

(sempre in seno alla sfera commerciale dell’attività,<br />

a operazioni attive di locazione), la manovra <strong>non</strong><br />

avrà impatti immediati nel senso che il problema di rettifica<br />

IVA si porrà qualora dovesse in futuro mutare la<br />

destinazione di tali beni immobili (da strumentali per<br />

esercizio, ad esempio, di mensa aziendale, a locazione<br />

vera e propria).<br />

Da ultimo si osserva che le spese di manutenzione e<br />

recupero degli immobili diversi da quelli abitativi<br />

consentiranno l’esercizio della detrazione IVA ex articolo<br />

19-bis 1, comma 1, lettera i).<br />

Esaminiamo in via intuitiva le scritture.<br />

Ipotesi: palazzina uffici conferita alla fondazione in data<br />

23.12.2000 per € 1.000.000.<br />

Iva applicata 20% € 200.000.<br />

Immobile locato nella sfera commerciale per il 50%<br />

(percentuale di utilizzo) ad un ca<strong>non</strong>e di affitto annuo<br />

corrispondente alla porzione del 50% pari a € 25.000.<br />

Altri ricavi di natura commerciale € 45.000.<br />

I ricavi in oggetto si riferiscono al periodo di imposta<br />

2006.<br />

La fondazione, nella sfera commerciale, <strong>non</strong> ha mai<br />

conseguito operazioni rientranti nel campo dell’esenzione<br />

IVA.<br />

Al momento del conferimento dell’immobile ha redatto<br />

la scrittura contabile riportata nella Tavola n. 1 alla<br />

pagina seguente.<br />

Successivamente (Tavola n. 2 alla pagina successiva)


ATTUALITÀ n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

Tavola n. 1 – Scritture nella sfera commerciale<br />

Diversi a diversi<br />

(23.12.2000)<br />

(per conferimento dal socio fondatore “X” in natura finalizzato alla dotazione della fondazione del patrimonio)<br />

Immobile 1.000.000,00<br />

IVA a credito 100.000,00<br />

IVA indeducibile da patrimonializzare 100.000,00<br />

a Fondo di dotazione 1.000.000,00<br />

a Debiti verso fondatore per IVA 200.000,00<br />

Crediti commerciali a<br />

(anno 2001)<br />

diversi 30.000,00<br />

(introito per locazione quota-parte immobile sfera commerciale)<br />

a Ricavi commerciali 25.000,00<br />

a IVA a debito 5.000,00<br />

Tavola n. 2 – Rilevazione della compensazione dell’Iva<br />

Iva a debito<br />

(per compensazione imposta IVA)<br />

a credito 5000,00<br />

Tavola n. 3 – Rilevazione introiti da locazione<br />

Crediti commerciali a diversi 12.500,00<br />

(anno 2006)<br />

(introito per locazione quota-parte immobile sfera commerciale)<br />

a ricavi commerciali 12.500,00<br />

a<br />

(*)<br />

IVA a debito –<br />

(*) La rimanente metà dei ca<strong>non</strong>i di locazione è stata assoggettata ad IVA. In fattura si indicherà il titolo di esenzione IVA<br />

articolo 10 n. 8 D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni e proroghe.<br />

Tavola n. 4 – Prospetto di calcolo dell’indetraibilità dell’Iva per ENC<br />

Calcolo detraibilità IVA ex articolo 19-ter per enti <strong>non</strong> commeciali<br />

Nessuna indetraibilità in quanto l’ente, nella esemplificazione proposta, <strong>non</strong> ha detratto alcuna imposta nella<br />

sfera commerciale.<br />

Calcolo detraibilità IVA ex art. 19-bis per enti <strong>non</strong> commerciali<br />

Operazioni esenti poste in essere nell’anno 12.500,00<br />

Totale operazioni imponibili in IVA ed esenti 25.000,00<br />

Percentuale di detraibilità 50%<br />

Pertanto, ipotizzando acquisti in IVA per euro 15.000 con un’IVA<br />

A credito di euro 3.000, l’imposta detraibile sarà pari a euro… 1.500, 00<br />

Calcolo rettifica percentuale di detraibilità ex art. 19-bis 2<br />

Anno di entrata in funzione del cespite 2000<br />

(secondo la percentuale di imputazione alla sfera commerciale)<br />

Anno di mutamento del regime IVA ex-decreto legge 2006<br />

Differenza di percentuale di detraibilità dell’IVA 100%<br />

Meno<br />

50%<br />

uguale 50%<br />

calcolo del “decimo” ex comma 4 articolo 19-bis 2 0,05 (a)<br />

numero dei “decimi” residui al compimento del decennio ex comma 9<br />

decreto legge 4 (b)<br />

Prodotto c = a*b 0,2<br />

IVA sul bene immobile (ammortizzabile) detratta nel 2000 100.000,00<br />

Quota parte di Iva da restituire all’Agenzia delle entrate 20.000,00<br />

499


500<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 ATTUALITÀ<br />

Implicazioni delle scritture contabili:<br />

1. L’ente ha decommercializzato in radice il 50% dell’acquisizione<br />

del bene immobile<br />

2. L’IVA a credito sul 50% (percentuale impiegata del<br />

bene ai fini commerciali) del valore di acquisizione<br />

dello stesso è stata portata in detrazione dall’Iva sulle<br />

operazioni commerciali attive.<br />

A partire dalla data di entrata in vigore del D.L.n.223/2006<br />

si avranno le implicazioni di natura economico/contabile<br />

riportate nella Tavola n.3 alla pagina precedente.<br />

La scrittura più importante è quella riportata nella Tavola<br />

n. 4 a pagina precedente che è attuativa del cambiamento<br />

di regime IVA del trattamento fiscale dei beni<br />

immobili.<br />

Scrittura contabile relativa (Tavola n. 5)<br />

Il pagamento del debito in oggetto avverrà in tre tranches<br />

di cui la prima scadente entro il termine di pagamento<br />

dell’acconto IVA 2006.<br />

Si precisa che, stante il tenore letterale della norma, la<br />

stessa riguarderà tutti i beni ammortizzabili (quindi<br />

<strong>non</strong> solo i fabbricati che, come noto, ai fini IVA, sono<br />

sempre considerati beni ammortizzabili anche se qualificabili<br />

come “beni merce” o “beni patrimonio” nella<br />

rappresentazione di bilancio ai fini della rettifica ex articolo<br />

19-bis 2 D.P.R. n. 633/1972), seguendo lo stesso<br />

procedimento di cui sopra, ovviamente nei termini di<br />

utilizzo del bene nella sfera commerciale IVA.<br />

Per le aree edificabili,che per definizione <strong>non</strong> si sono<br />

ancora “accorpate” nel fabbricato, si dovrà attendere, ai<br />

sensi del comma 8, dell’articolo 19-bis 2, la loro stabile<br />

incorporazione nell’immobile e,dal momento della entrata<br />

in funzione, bisognerà “monitorare” i movimenti<br />

della percentuale di detraibilità con le modalità e nei<br />

termini di cui alla citata norma del D.P.R. n. 633/1972.<br />

L’ente <strong>non</strong> commerciale,probabilmente,se reputa che in<br />

futuro sarà quasi scontata la modificazione della percentuale<br />

di detrazione, potrebbe già fin d’ora, in relazione<br />

agli appalti per la costruzione o ristrutturazione dello<br />

stabile,limitare la quota-parte di IVA che intende portare<br />

in detrazione a fronte dell’investimento.Questo però <strong>non</strong><br />

tanto alla luce della recente manovra, ma proprio in<br />

virtù della disposizione dell’articolo 19-bis comma 2 che<br />

è in vigore dal 1997,per effetto della riforma “Visco”.<br />

Acquisizione a titolo oneroso<br />

dei beni immobili e ammortamenti<br />

Le argomentazioni appena sviluppate si intendono applicabili,<br />

per analogia, anche alle operazioni di acquisizione<br />

dei beni immobili a mezzo contratto di<br />

compravendita (acquisto).<br />

Si puntualizza inoltre che, ai fini dell’ammortamento e<br />

della sua deducibilità in relazione alle imposte dirette,il<br />

decreto apporta una limitazione consentendo solamente<br />

la deduzione della quota parte del costo dell’immobile<br />

adibito all’attività commerciale in ragione del 70%<br />

se capan<strong>non</strong>e; dell’80% se diverso da capan<strong>non</strong>e.<br />

Problematica imposte sui redditi<br />

per atti a titolo gratuito<br />

Il decreto sancisce che qualora,ai fini del computo della<br />

plusvalenza (nella sfera dell’attività istituzionale) assume<br />

valenza il valore dichiarato ai fini dell’atto di donazione<br />

(nella versione delle norme antecedenti le modifiche),<br />

tale facoltà è soppressa e pertanto si riconosce<br />

in capo al donatario lo stesso valore di carico fiscale che<br />

era in capo al donante (Tavola n.6 a pagina seguente).<br />

Il caso delle “minusvalenze” da passaggi<br />

di utilizzo di beni strumentali o patrimonio<br />

tra le due sfere dell’ente<br />

L’articolo 36, commi 18 e 19 del D.L. n. 223/2006, dispone<br />

l’irrilevanza delle minusvalenze nascenti a fronte<br />

dell’assegnazione di beni (patrimonio o strumento,<strong>non</strong><br />

merce) ai soci per finalità estranee all’impresa.<br />

Detto in altri termini significa, facendo il parallelo alla<br />

prassi dell’ente <strong>non</strong> commerciale, che l’eventuale minusvalenza<br />

che si dovesse verificare in sede di mutamento<br />

di destinazione nell’utilizzo del bene (poniamo<br />

dal 60% nella sfera commerciale al 35% nella<br />

stessa sfera, quindi con un incremento del 25% di utilizzo<br />

nella sfera istituzionale), l’eventuale differenza fra<br />

il costo contabilizzato nella predetta sfera commerciale<br />

(pro-quota 25%) e il “valore normale”del bene all’atto<br />

del suo parziale mutamento di destinazione <strong>non</strong> potrà<br />

essere portata in deduzione dal reddito di impresa.<br />

Questo perché la fattispecie in argomento assomiglia<br />

Tavola n. 5 – Iscrizione del debito verso l’Erario per l’Iva<br />

Oneri straordinari a<br />

(31.12.06)<br />

diversi verso Erario 20.000,00<br />

(per iscrizione debito verso Erario a fronte riderminazione IVA detraibile manovra estiva 2006)


ATTUALITÀ n.8-9/2006<br />

Tavola n. 6 – Calcolo implicazioni ai fini reddituali della Manovra bis<br />

<strong>non</strong><br />

(segue)<br />

501


502<br />

<strong>non</strong><br />

segue Tavola n. 6<br />

n.8-9/2006 ATTUALITÀ<br />

alla destinazione parziale a finalità extra-impresa del<br />

bene.<br />

Tentazioni “elusive”<br />

Dopo aver passato in rassegna le principali novità recate<br />

dal D.L. n. 223/2006, vediamo come (presumibilmente)<br />

molti enti cercheranno di reagire all’inasprimento<br />

tributario appena discusso.<br />

• Prima tentazione elusiva: fatturare con data anteriore<br />

al 4 luglio 2006 le locazioni in misura pari ad<br />

una percentuale tale per cui il pro-rata definitivo si<br />

assesti in misura inferiore al 10% (esempio: si emette<br />

fattura per i mesi luglio/dicembre 2006 anticipata<br />

per un valore ad esempio corrispondente al 75% di<br />

tali ca<strong>non</strong>i di locazione in scadenza: i locatari chiaramente<br />

pagheranno la fattura nei termini originari<br />

pattuiti ad eccezione dell’IVA che il locatore deve<br />

versare entro il 23 agosto 2006). L’operazione, benché<br />

descritta come “tentazione”, è a nostro modesto<br />

modo di vedere perfettamente legittima in quanto<br />

l’articolo 6 del decreto IVA consente l’emissione anticipata<br />

delle fatture in regime IVA.<br />

• Seconda tentazione elusiva:si effettua il passaggio<br />

dei beni dalla sfera commerciale a quella istituzionale<br />

dopo il 4 luglio 2006,a valore di mercato dei beni.<br />

Questa operazione è conveniente se il valore in<br />

oggetto <strong>non</strong> è difforme dal valore di acquisizione<br />

(<strong>non</strong> di donazione o di successione o di conferimento,per<br />

le considerazioni svolte nella parte appositamente<br />

dedicata di questo intervento). Così facendo<br />

l’operazione ricade sì fra le operazioni esenti<br />

ai fini IVA, ma <strong>non</strong> si rende applicabile il pro-rata in<br />

quanto si tratta di bene strumentale che, come tale,<br />

per quanto statuito dall’articolo 19-bis comma 2,<strong>non</strong><br />

comporta conseguenze in merito alla quantificazio-<br />

ne della percentuale di indetraibilità. L’unico aggravio<br />

fiscale potrebbe essere la plusvalenza nascente<br />

da siffatto mutamento di regime (sfera commerciale/sfera<br />

istituzionale). Si precisa che qualora l’ente<br />

avesse perdite fiscali a disposizione per paralizzare<br />

tale plusvalenza eventuale (la minusvalenza, come<br />

detto prima, <strong>non</strong> rileva), l’operazione potrebbe entrare<br />

nel novero delle operazioni elusive ai sensi dell’articolo<br />

37-bis D.P.R. n. 600/1973.<br />

Lineamenti ICI<br />

Ai fini ICI il decreto inasprisce il trattamento ICI dei<br />

beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici e di<br />

ONLUS 1.Viene previsto che è soggetta a tassazione solo<br />

la parte di tali cespiti che viene adibita all’esercizio<br />

di attività esclusivamente commerciali.<br />

Anche alla luce di tale mutato trattamento di regime fiscale,<br />

è importante che gli enti in argomento procedano<br />

ad una riorganizzazione dei propri beni finalizzata<br />

ad enucleare la parte degli stessi che sconterà ICI.<br />

Conclusioni<br />

La manovra appena approvata dal nuovo Esecutivo avrà<br />

certamente implicazioni fiscali (IVA e redditi); sicuramente<br />

avrà impatto sui conti di molti enti <strong>non</strong> profit,soprattutto<br />

quelli che possiedono importanti patrimoni.<br />

Si informano i gentili Lettori che,al momento di andare<br />

in stampa,sono in corso modifiche al decreto legge che<br />

verranno commentate in un prossimo intervento dopo<br />

la conversione in legge prevista per il 4 settembre p.v.<br />

1 Per un approfondimento su questo argomento cfr.P.Clementi, Manovra<br />

bis: si riapre la vicenda dell’esenzione Ici per immobili destinati<br />

ad attività sociali, in questo numero della Rivista a pag. 503.


Enti <strong>non</strong> commerciali<br />

Si era appena spenta l’eco<br />

delle polemiche sull’esenzione<br />

ICI di cui godono<br />

gli immobili che gli<br />

enti <strong>non</strong> commerciali<br />

utilizzano per alcune specifiche<br />

attività socialmente<br />

significative e – inaspettatamente<br />

– la questione ora<br />

si riapre con la c.d. manovra<br />

bis, precisamente, con<br />

la norma di interpretazio-<br />

ne autentica di cui all’articolo 39 del D.L. n. 223 dello<br />

scorso 4 luglio, decreto che, al momento di andare<br />

in stampa,ha già iniziato il suo iter parlamentare per la<br />

conversione in legge.<br />

La disposizione in argomento modifica il comma 2-bis,<br />

dell’articolo 7 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 il<br />

quale, introdotto dalla legge di conversione del decreto<br />

1, stabiliva che «l’esenzione disposta dall’articolo 7,<br />

comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre<br />

1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate<br />

nella medesima lettera a prescindere dalla natura<br />

eventualmente commerciale delle stesse».<br />

Sentenze della Cassazione<br />

L’intervento di chiarificazione del legislatore si era reso<br />

necessario a seguito dell’interpretazione immotivatamente<br />

restrittiva della Corte di Cassazione 2 relativa<br />

ad una vertenza che vedeva coinvolti un ente ecclesiastico<br />

ed un comune.Oggetto del “contendere”era<br />

l’esenzione che la lettera i), dell’articolo 7 del decreto<br />

ATTUALITÀ n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

Manovra bis: si riapre la vicenda<br />

dell’esenzione Ici per immobili<br />

destinati ad attività sociali<br />

di Patrizia Clementi*<br />

La vicenda che riguarda l’esenzione per gli immobili destinati ad<br />

attività socialmente rilevanti si arricchisce di nuovi elementi. Dopo<br />

la sentenza immotivatamente restrittiva della Corte di Cassazione<br />

che aggiungeva ai due stabiliti dalla legge il terzo requisito della<br />

<strong>non</strong> commercialità dell’attività e dopo la successiva norma di<br />

interpretazione autentica che aveva precisato che l’agevolazione si<br />

applica “a prescindere dalla natura eventualmente commerciale”<br />

delle attività svolte negli immobili, ora con la c.d. manovra bis (D.L.<br />

n. 223/2006) la partita si riapre e con una nuova e contraddittoria<br />

norma di interpretazione autentica si condiziona l’esenzione alla<br />

circostanza che le attività “<strong>non</strong> abbiano esclusivamente natura<br />

commerciale”.<br />

sull’ICI prevede a favore degli «immobili utilizzati dai<br />

soggetti di cui all’articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera<br />

c),del T.U.delle imposte sui redditi,approvato con D.P.R.<br />

22 dicembre 1986,n.917 e successive modificazioni,destinati<br />

esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,previdenziali,sanitarie,didattiche,ricettive,culturali,<br />

ricreative e sportive».<br />

La norma agevolativa indica – ci sembra in modo <strong>non</strong><br />

dubbio – le condizioni alle quali è subordinato il diritto<br />

all’esenzione, cioè il contemporaneo verificarsi di<br />

due requisiti, uno di carattere soggettivo e l’altro oggettivo:<br />

soggettivamente, l’utilizzo dell’immobile da<br />

parte di un ente <strong>non</strong> commerciale (soggetti identificati<br />

con riferimento all’articolo 73 del D.P.R. n.<br />

917/1986); oggettivamente, l’esclusiva destinazione<br />

dello stesso immobile a una o più delle otto attività tas-<br />

* Esperta nella fiscalità degli enti ecclesiastici.<br />

1 Legge n. 248 del 2 dicembre 2005.<br />

2 Cfr. le sentenze, tutte della Sez. 5, del 5 marzo 2004, n. 4573 e dell’8<br />

marzo 2004, nn. 4642, 4644 e 4645.<br />

503


504<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 ATTUALITÀ<br />

sativamente elencate dalla norma di esenzione (assistenziali,previdenziali,sanitarie,didattiche,ricettive,culturali,<br />

ricreative e sportive).<br />

I giudici di Cassazione, invece, avevano ritenuto possibile<br />

subordinare l’applicabilità dell’agevolazione ad<br />

un ulteriore requisito: quello della <strong>non</strong> commercialità<br />

fiscale dell’attività svolta.Sembra evidente che questa<br />

interpretazione costituiva una forzatura della norma<br />

visto che il legislatore, se avesse voluto farlo, avrebbe<br />

dovuto limitare l’ambito di esenzione agli immobili<br />

presso i quali le attività indicate <strong>non</strong> fossero svolte in<br />

forma di attività commerciale.Ma <strong>non</strong> lo ha fatto – a nostro<br />

avviso coerentemente – perché sarebbe stato paradossale<br />

sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo<br />

sostanziale. Infatti, molte delle attività menzionate<br />

della lettera i) dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 504, assumono,<br />

per obbligo di legge, natura commerciale agli effetti<br />

tributari, in quanto organizzate in forma di impresa,<br />

spesso necessariamente essendo richiesto dalla normativa<br />

che le disciplina, il rispetto di specifici standars<br />

e precisi livelli di professionalità (si pensi, ad esempio,<br />

alle attività sanitarie o didattiche).<br />

Considerando che fino alle citate sentenze (cioè per<br />

dodici anni, dall’entrata in vigore dell’ICI fino al 2004)<br />

né gli enti, né i comuni avevano messo in dubbio il diritto<br />

all’esenzione degli immobili per i quali si verificavano<br />

solo i primi due requisiti è evidente che la novità<br />

introdotta dall’interpretazione dei giudici di Cassazione<br />

creava incertezza nei rapporti tra amministrazioni<br />

comunali ed enti <strong>non</strong> commerciali.<br />

Le prime – del tutto legittimamente dal loro punto di vista<br />

– si preparavano a richiedere agli enti il pagamento<br />

dell’imposta fino ad allora <strong>non</strong> riscossa (né richiesta),i<br />

secondi, forti del senso letterale e logico della norma<br />

che <strong>non</strong> dà alcuna indicazione circa la modalità<br />

di svolgimento delle attività, erano decisi a resistere<br />

alle pretese erariali dei comuni.<br />

Le conseguenze erano facilmente immaginabili: un ampio<br />

contenzioso costoso e incerto per entrambe le parti.<br />

Collegato fiscale<br />

alla manovra finanziaria 2006<br />

Per evitare tutto ciò il legislatore ritenne di dover intervenire<br />

con la norma di interpretazione autentica 3 introdotta<br />

nel D.L. n. 203/2005 (c.d. Collegato fiscale alla<br />

manovra finanziaria 2006) in modo da confermare la<br />

situazione preesistente, quella voluta dalla norma<br />

istitutiva dell’ICI: l’eventuale commercialità dell’atti-<br />

vità <strong>non</strong> rileva ai fini dell’esenzione dall’ICI, essendo<br />

necessarie e sufficienti le altre due condizioni (che sono,<br />

lo ribadiamo, utilizzo dell’immobile da parte di un<br />

ente <strong>non</strong> commerciale e sua destinazione esclusiva ad<br />

una o più tra le otto attività previste).<br />

Manovra bis<br />

Ora con l’articolo 39 del D.L. 223/2006 (c.d. manovra<br />

bis), però, il legislatore modifica quella interpretazione<br />

autentica e ne fornisce una nuova e diversa.<br />

Adesso sostiene che l’esenzione spetta agli enti <strong>non</strong><br />

commerciali solo all’ulteriore (e inedita…) condizione<br />

che le attività svolte nell’immobile «<strong>non</strong> abbiano<br />

esclusivamente natura commerciale».<br />

A proposito di questa disposizione si possono fare due<br />

considerazioni, una di metodo e una di merito.<br />

Innanzitutto,ci sembra <strong>non</strong> ricorressero le condizioni<br />

che giustificano un intervento di “interpretazione<br />

autentica” da parte del legislatore, intervento<br />

che, come suggerisce la logica e prescrive il diritto, richiede<br />

l’esistenza di un dubbio interpretativo; infatti il<br />

dubbio c’era stato, ma era stato risolto dal precedente<br />

intervento normativo, il D.L. 203 4.<br />

Sul merito si può osservare la difficoltà ad identificare<br />

il contenuto normativo della disposizione e,<br />

di conseguenza, la sua efficacia nell’ordinamento.<br />

Infatti, posto che l’articolo così formulato <strong>non</strong> può<br />

comportare l’abrogazione dell’esenzione (intanto<br />

perché si tratta di una norma interpretativa che <strong>non</strong><br />

può innovare il diritto e poi poiché esordisce affermando<br />

il diritto all’esenzione:“l’esenzione disposta dall’articolo<br />

7…. si intende applicabile alle attività indicate<br />

nella medesima lettera che <strong>non</strong> abbiano esclusivamente<br />

natura commerciale”), diventa arduo comprendere<br />

in cosa consiste la nuova condizione che<br />

consente di usufruire dell’esenzione e con quali strumenti<br />

giuridici si possano identificare le attività che<br />

sono sì commerciali, ma <strong>non</strong> esclusivamente.<br />

Infatti, a rendere impossibile l’attribuzione di un contenuto<br />

positivo alla norma è la circostanza che l’ordinamento<br />

tributario <strong>non</strong> contempla attività che ab-<br />

3 Cosa che è stata fatta inizialmente, in modo <strong>non</strong> privo di ambiguità<br />

(in particolare per la riserva ai soli enti ecclesiastici), con<br />

l’art. 6 del Decreto legge 17 agosto 2005, n. 163 (<strong>non</strong> convertito) e<br />

poi in modo più coretto e convincente con il citato articolo 7, c.<br />

2-bis del D.L. 203/2005 (conv. L. 248/2005).<br />

4 “È interpretativa la norma con cui il legislatore tronca il contrasto<br />

sorto circa il significato di una norma precedente”,Torrente - Schlesinger,Manuale<br />

di diritto privato,Milano,2004,pag.44.


iano questa caratteristica perché – com’è noto –<br />

un’attività o è commerciale o <strong>non</strong> lo è.<br />

È da qualificare commerciale,dal punto di vista fiscale,<br />

in presenza di precise condizioni: cioè quando attraverso<br />

una struttura organizzata vengono erogate prestazioni<br />

a fronte di corrispettivi (o contributi) 5. In mancanza<br />

di queste condizioni un’attività <strong>non</strong> è commerciale,<br />

né esclusivamente, né parzialmente.<br />

Quello che invece l’ordinamento prevede – ma con riferimento<br />

ai soggetti e <strong>non</strong> all’attività – è la necessità<br />

di esercizio <strong>non</strong> esclusivo di attività commerciali<br />

quale presupposto perché un soggetto sia qualificabile<br />

come ente <strong>non</strong> commerciale, ma <strong>non</strong> è questo<br />

l’oggetto della precisazione della nuova norma interpretativa,che<br />

fa invece riferimento all’attività che l’ente<br />

svolge nell’immobile e <strong>non</strong> all’ente che la esercita.<br />

Posto, quindi, che la <strong>non</strong> esclusività della natura<br />

commerciale delle attività fiscalmente qualificate<br />

come commerciali <strong>non</strong> è un concetto rintracciabile<br />

nella normativa tributaria, perché l’articolo 39<br />

possa avere un contenuto positivo sarebbe necessario<br />

che fosse precisato – modificando però l’attuale quadro<br />

normativo – che cosa deve intendersi per attività<br />

che “<strong>non</strong> abbiano esclusivamente natura commerciale”.<br />

Si noti, comunque, che da un punto di vista giuridico<br />

la modifica del quadro normativo – destinata ad<br />

avere conseguenze anche in riferimento ad altri tributi<br />

dove il concetto di attività commerciale è determinante<br />

– esige molto di più di una semplice norma di interpretazione<br />

autentica.<br />

E forse, ci sembra di poter ipotizzare, il punto è proprio<br />

questo: probabilmente il legislatore rimettendo mano<br />

alla norma interpretativa in realtà intende intervenire<br />

<strong>non</strong> per spiegare quale è l’ambito corretto dell’esenzione,<br />

così come stabilito nel 1992, ma per modificarne<br />

la portata o, magari per eliminarla.Questa è naturalmente<br />

una scelta possibile, ma può essere operata<br />

solo intervenendo con una soppressione o modifica<br />

della lettera i), dell’articolo 7 e <strong>non</strong> con una norma di<br />

interpretazione autentica.<br />

Ratio legislativa dell’esenzione<br />

Infine,un elemento che ci sembra caratterizzare la lunga<br />

vicenda di questa esenzione è l’accusa che gli enti<br />

<strong>non</strong> commerciali godrebbero, attraverso questa<br />

esenzione, di un immotivato e ingiusto privilegio.<br />

Per valutare la correttezza di questa lettura occorre domandarsi<br />

perché il legislatore abbia inserito questa age-<br />

ATTUALITÀ n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

volazione e perché la natura eventualmente commerciale<br />

di una o più delle attività agevolate <strong>non</strong> abbia oggettivamente<br />

rilievo ai fini dell’ICI, cioè quale sia la ratio<br />

legislativa dell’esenzione.<br />

A tale scopo, sembra utile ricordare alcuni dati.<br />

Innanzitutto, l’esenzione <strong>non</strong> riguarda il reddito<br />

eventualmente prodotto nello svolgimento delle attività,<br />

ambito nel quale l’ente <strong>non</strong> commerciale è assoggettato<br />

a tutti gli adempimenti e le imposizioni previste<br />

per quella specifica attività (compresi quelli contabili e<br />

dichiarativi ai fini IVA, IRES e IRAP).<br />

In secondo luogo, l’immobile è esente solo se l’attività<br />

prevista dalla norma è svolta da un ente <strong>non</strong><br />

commerciale, la cui normativa di riferimento garantisce<br />

assenza delle finalità di lucro soggettivo: essi<br />

<strong>non</strong> possono distribuire utili o avanzi di gestione,neanche<br />

in forma indiretta, ma sono tenuti a reinvestirli per<br />

il potenziamento delle proprie attività <strong>istituzionali</strong> e, in<br />

caso di scioglimento o estinzione,il patrimonio residuo<br />

può essere destinato solo ad altri enti <strong>non</strong> commerciali<br />

o a fini di pubblica utilità e con il consenso della<br />

competente autorità.<br />

Infine, <strong>non</strong> tutte le attività danno accesso all’esenzione,<br />

ma solo quelle otto che la legge elenca, in quanto<br />

il legislatore le ritiene intrinsecamente capaci di recare<br />

utilità sociale a vantaggio della comunità in<br />

cui esse si svolgono.A conferma che la scelta di tali attività<br />

<strong>non</strong> è arbitraria si possono considerare le numerose<br />

e significative agevolazioni che altre norme tributarie<br />

riconoscono a esse. Si possono qui ricordare, ad<br />

esempio: il regime di esenzione IVA previsto dall’art.10<br />

del D.P.R. 633/1972, per le attività sanitarie (nn. 18-<br />

19), scolastiche (n. 19), assistenziali (nn. 21, 23 e 27ter),<br />

culturali (n. 22); l’esclusione dal reddito IRES e<br />

IRPEF per gli immobili con destinazione ad usi culturali<br />

(D.P.R. 601/1973, art. 5-bis); la deducibilità dal reddito<br />

d’impresa, prevista dall’art. 100 del D.P.R. n.<br />

917/1986 per le spese sostenute dai datori i lavoro in favore<br />

dei propri dipendenti relative ad opere o servizi<br />

con finalità, tra le altre, di istruzione, ricreazione, assistenza<br />

sociale e sanitaria (comma 1) e per le liberalità<br />

effettuate per i medesimi scopi (comma 2,lett.a);<br />

la detraibilità dal reddito personale prevista dall’art.15<br />

del D.P.R. n. 917/1986 delle liberalità effettuate per atti-<br />

5 L’articolo 55 del TUIR nel definire i redditi d’impresa vi include<br />

quelli “derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa<br />

dirette alla prestazione di servizi”.<br />

505


506<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 ATTUALITÀ<br />

vità culturali (lett.h),per iniziative assistenziali (lett.ibis)<br />

e in favore di associazioni sportive dilettantistiche<br />

(lett. i-quater); la deducibilità, prevista dall’art.<br />

10 del D.P.R.n.917/1986,per i contributi assistenziali<br />

e previdenziali (c. 1, lett. e) e per quelli destinati all’assistenza<br />

sanitaria integrativa (comma 1, lett. eter);<br />

il trattamento agevolato riservato alle associazioni<br />

e alle società sportive dilettantistiche (si veda, in particolare<br />

l’art. 90 della Legge n. 289/2002); l’esenzione<br />

dalle imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali)<br />

per le donazioni finalizzate ad attività assistenziali e di<br />

istruzione (D.Lgs. n. 346/1990, artt. 3 e 55 e D.Lgs. n.<br />

347/1990, artt. 1 e 10); la riduzione dell’aliquota IRPEG<br />

(ora IRES) per gli enti di assistenza, gli enti ospedalieri,<br />

gli istituti di istruzione.<br />

L’insieme di questi elementi lasciano intuire che il legislatore<br />

nel prevedere l’esenzione abbia ritenuto che il<br />

mancato gettito fiscale per i comuni nei cui territori sono<br />

localizzati gli immobili in cui si svolgono queste attività<br />

sia giustificato dall’indiretto beneficio,quanto meno<br />

sotto forma di servizi alla cittadinanza offerti<br />

dagli enti <strong>non</strong> commerciali.<br />

Nessun effetto di penalizzazione per i comuni,<br />

quindi,ma il sostegno di una minore imposizione fiscale<br />

per alcune attività di natura sociale (“commerciali”inevitabilmente<br />

se strutturate con specifica organizzazione<br />

e con corrispettivo, anche se a volte solo<br />

tramite convenzione con gli stessi comuni), che i comuni<br />

hanno tutto l’interesse a tutelare e a potenziare a<br />

servizio della cittadinanza.


Terzo settore<br />

La Giurisprudenza degli<br />

ultimi mesi è ricca<br />

di pronunce relative alla<br />

partecipazione a gare indette<br />

dalla Pubblica Amministrazione<br />

da parte<br />

di Enti appartenenti al<br />

mondo del <strong>non</strong> profit.<br />

Tale problema, fino a qualche<br />

tempo fa nemmeno<br />

ipotizzabile, è inevitabilmente legato al continuo sviluppo<br />

e alla crescente “professionalizzazione” del così<br />

detto “Terzo Settore”.<br />

Se, infatti, fino ad alcuni anni fa, gli enti <strong>non</strong> profit <strong>non</strong><br />

avrebbero mai potuto immaginare di svolgere un’attività<br />

di impresa ed addirittura aggiudicarsi appalti pubblici,<br />

oggi assistiamo ad una vera e propria concorrenza<br />

fra tali soggetti giuridici e gli enti tipicamente “commerciali”,<br />

dominati da sempre da logiche di economicità<br />

ed efficienza.<br />

Divieto di fine di lucro<br />

Preliminarmente può essere utile ricordare,come peraltro<br />

abbiamo avuto ripetutamente modo di sottolineare,<br />

che il divieto di fine di lucro sancito per tutti gli Enti<br />

Non Profit <strong>non</strong> significa “scopo di perdita”, ma solo obbligo<br />

di reinvestimento di tutti gli utili prodotti.<br />

Pertanto, lo svolgimento di una attività economica <strong>non</strong><br />

contrasta con la finalità <strong>non</strong> lucrativa.Anzi,sotto alcuni<br />

profili,deve essere visto in termini positivi perché significa<br />

reperimento risorse da destinare alle finalità statutarie<br />

di carattere etico-sociale.<br />

APPROFONDIMENTI n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

Enti <strong>non</strong> profit e gare d’appalto<br />

di Guido Martinelli* e Francesco Spadaro**<br />

Un tema ampiamente dibattuto dalla dottrina e dalla<br />

giurisprudenza più recente riguarda la partecipazione delle<br />

associazioni di volontariato alle gare d’appalto pubbliche.<br />

Nell’articolo si analizzano le motivazioni secondo le quali si è<br />

concordi nel sostenere l’inammissibilità di tali soggetti giuridici<br />

alle gare ad evidenza pubblica. Le stesse argomentazioni, però,<br />

<strong>non</strong> possono essere sostenute con eguale forza per quel che<br />

concerne altre tipologie di enti <strong>non</strong> profit. Si fa particolare<br />

riferimento alle associazioni di promozione sociale. Queste, infatti,<br />

a differenza delle associazioni di volontariato possono sia<br />

ricevere compensi per la prestazioni di servizi nei confronti di <strong>non</strong><br />

associati sia essere destinatarie di agevolazioni di minore entità,<br />

tanto che, in virtù del principio della massima partecipazione<br />

soggettiva alle gare, potrebbero, in teoria, risultare aggiudicatarie<br />

di appalti pubblici.<br />

Questa sintetica e preliminare avvertenza ci permette<br />

di ricavare un primo incontrovertibile dato: in linea di<br />

principio, <strong>non</strong> esiste alcuna preclusione assoluta<br />

per gli enti del terzo settore di svolgere attività<br />

potenzialmente produttive reddito.<br />

Sulla base di tale valido ma generalissimo assunto,<br />

però,vanno poi considerate le rilevanti differenze riguardanti<br />

le discipline riservate alle singole forme<br />

soggettive assunte dai sodalizi operanti nel settore<br />

del <strong>non</strong> profit. Sono, infatti, numerose le normative dettate<br />

con specifico riferimento a differenti tipologie di<br />

enti che hanno ripercussioni tanto profonde quanto<br />

inevitabili sulla disciplina delle attività da essi svolte.<br />

Dati per assodati tali presupposti, la dottrina e la giurisprudenza<br />

hanno dibattuto a lungo circa la possibilità<br />

per gli attori del terzo settore di prendere parte a procedure<br />

ad evidenza pubblica. Se, però, in alcuni casi si<br />

è giunti ad affermare alcuni principi chiave largamente<br />

* Avvocato in Bologna e Docente a contratto all’Università di Ferrara.<br />

** Studio legale Martinelli-Rogolino.<br />

507


508<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 APPROFONDIMENTI<br />

condivisi, il dibattito rimane aperto con riferimento a<br />

specifiche realtà operanti nel <strong>non</strong> profit.<br />

Associazioni di volontariato<br />

Gran parte della Giurisprudenza, anche la più recente,<br />

è stata chiamata a pronunciarsi in particolare circa la<br />

partecipazione a gare d’appalto da parte delle associazioni<br />

di volontariato.<br />

Le decisioni in commento si limitano a negare la possibilità<br />

per le associazioni di volontariato di partecipare<br />

a gare di appalto e più in generale la loro inidoneità<br />

a concludere contratti a natura corrispettiva con gli Enti<br />

Pubblici.<br />

Questa affermazione appare come una logica conseguenza<br />

di quanto stabilito dalla legge n. 266/1991<br />

“Legge quadro sul volontariato”,nella quale all’art.5,fra<br />

le fonti di finanziamento dell’attività svolta, sono menzionate<br />

oltre ai “rimborsi derivanti da convenzioni”, anche<br />

“entrate derivanti da attività commerciali e produttive<br />

marginali”,“tra cui certamente <strong>non</strong> rientrano gli appalti<br />

pubblici, i quali presuppongono l’espletamento di<br />

una procedura di selezione del contraente fondata sulla<br />

comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di<br />

convenienza tecnico-economica, per definizione incompatibile<br />

con la natura dell’attività di volontariato”(TAR<br />

Piemonte, II Sez. n. 1604/2006). Da ciò conseguirebbe<br />

l’impossibilità per le associazioni di volontariato di partecipare<br />

alle procedure ad evidenza pubblica e lo svolgimento<br />

di attività economiche di qualsiasi genere.<br />

Se si considera,poi,quanto disposto dall’art.2,Legge n.<br />

266/1991, e cioè l’“impossibilità di retribuire in<br />

qualsiasi modo l’attività di volontariato”, è evidente<br />

come l’attività esercitata dalle associazioni in oggetto<br />

<strong>non</strong> possa essere in alcun modo compatibile con<br />

l’attività d’impresa. Come accennato, peraltro, secondo<br />

tale orientamento, le associazioni di volontariato <strong>non</strong><br />

potrebbero avvalersi di proventi derivanti dalla conclusione<br />

di contratti sinallagmatici,pena la violazione delle<br />

norme e dei principi fondamentali sopra richiamati,<br />

ma esclusivamente dello strumento della convenzione,<br />

a fronte della quale potrebbero ricevere unicamente<br />

un rimborso e <strong>non</strong> un vero e proprio compenso. Le anzidette<br />

convenzioni,infatti,“rappresentano uno strumento<br />

del tutto peculiare, che prescinde dalle regole della<br />

concorrenza al fine di promuovere attività realizzabili<br />

solo con il diretto coinvolgimento delle associazioni di<br />

volontariato nel sistema d’interventi e servizi di solidarietà”(TAR<br />

Piemonte, II Sez. n. 1604/2006).<br />

Si sono espressi in tal senso anche il TAR Veneto, Sez. I<br />

con Sentenza n.481 del 3 marzo 2004; il TAR Piemonte,<br />

Sez. II con sentenza n. 1043/2005.<br />

Ulteriore motivo addotto dalla dottrina e dalla giurisprudenza<br />

per affermare l’impossibilità per le associazioni<br />

di volontariato di prendere parte a gare d’appalto<br />

risiede nell’alterazione della par condicio fra i partecipanti.<br />

Appare evidente, infatti, come, in virtù delle<br />

agevolazioni loro riconosciute, le associazioni <strong>non</strong> lucrative<br />

risulterebbero, secondo tale orientamento, avvantaggiate<br />

nella gare pubbliche. Si prenda in esame,<br />

a tal proposito, la pronuncia del TAR Lombardia,<br />

Sez. III, Sentenza n. 1869 del 9 marzo 2000. In tale decisione,<br />

si afferma che <strong>non</strong> risulta ammissibile “l’indifferenziato<br />

invito a parteciparvi,rivolto sia ad associazioni<br />

di volontariato sia ad imprese operanti sul mercato,considerata<br />

la giuridica preclusione al libero dispiegarsi fra<br />

di esse del principio di libera concorrenza”.<br />

Non è intenzione di chi scrive obbiettare alle riflessioni<br />

sopra esposte. Al contrario, scopo di queste brevi note<br />

è, come accennato in premessa, solo quello di sollecitare<br />

il dibattito circa la partecipazione alle gare pubbliche<br />

di enti diversi dalle associazioni di volontariato,ma<br />

sempre appartenenti al mondo del <strong>non</strong> profit. Di particolare<br />

interesse, anche perché quasi del tutto estraneo<br />

alla giurisprudenza, è il caso delle associazioni di promozione<br />

sociale, enti che tentano di affacciarsi in tempi<br />

recenti nel mondo dei servizi pubblici.<br />

Associazioni di promozione sociale<br />

Tali enti sono notoriamente assoggettati ad una normativa<br />

differente da quella esaminata.Le Associazioni di<br />

Promozione Sociale, infatti, sono disciplinate dalla<br />

Legge n. 383/2000, la quale nell’elencare le possibili<br />

fonti di finanziamento delle associazioni (art. 4) menziona<br />

alla lettera e) le entrate derivanti da prestazioni<br />

di servizi convenzionati, alla successiva lettera<br />

f) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli<br />

associati e terzi anche attraverso lo svolgimento<br />

di attività economiche di natura commerciale e alla<br />

lettera i) contiene una formula di chiusura, estranea<br />

alla legge quadro sul volontariato, indicante “altre entrate<br />

compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo”<br />

che volutamente lascia aperte maggiori<br />

possibilità di azione per tali associazioni rispetto a<br />

quelle di volontariato.<br />

Volendo procedere nell’analisi della normativa di riferimento<br />

ci si accorge, inoltre, che per quel che concer


ne le associazioni di promozione sociale, al contrario<br />

di quanto affermato per il volontariato, <strong>non</strong> pare configurabile<br />

una limitazione allo strumento della convenzione<br />

per l’ottenimento di erogazioni da parte della<br />

pubblica Amministrazione.Se è vero,infatti,che la legge<br />

n.383/2000 dedica un apposito articolo (art.30) alla disciplina<br />

delle convenzioni stipulabili con la P.A., è<br />

altrettanto vero che detta normativa è rubricata con il<br />

titolo “disciplina fiscale, diritti ed altre agevolazioni”.<br />

È evidente, di conseguenza, come tale classificazione<br />

<strong>non</strong> possa rappresentare una limitazione per le associazioni,<br />

ma debba essere interpretata come una facoltà<br />

ulteriore e di maggior favore attribuita agli enti in<br />

questione.<br />

Non si può neanche sostenere, come taluni affermano,<br />

che dal divieto del fine di lucro discenda in modo automatico<br />

l’impossibilità di porre in essere un’attività<br />

d’impresa. È, infatti, opinione ormai unanimemente<br />

condivisa, che il divieto di fine di lucro sancito per gli<br />

Enti del terzo settore si concretizzi nell’esclusivo diniego<br />

del “lucro soggettivo”, consistente nella concreta<br />

distribuzione degli utili conseguiti fra gli associati, nulla<br />

ostacolando, invece, il “lucro oggettivo”, ossia l’effettiva<br />

realizzazione di un guadagno a fronte dell’attività<br />

svolta a prescindere dalla sua destinazione finale.<br />

Imprese sociali<br />

È importante sottolineare come <strong>non</strong> si possa ravvisare<br />

alcun nesso di consequenzialità necessaria fra tali elementi.<br />

Ciò è confermato, peraltro, dal recente D. Lgs. n.<br />

155/2006 che disciplina una particolare forma associativa,<br />

ossia quella delle “imprese sociali”.<br />

Tale nuova figura è caratterizzata dall’“esercizio in via<br />

stabile e principale di un’attività economica organizzata<br />

al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi<br />

di utilità sociale”, ma, allo stesso tempo dall’assenza<br />

dello scopo di lucro.<br />

Tale assunto avvalla ulteriormente la tesi secondo cui<br />

sarebbe perfettamente legittimo per un’associazione<br />

priva dello scopo di lucro esercitare attività d’impresa.<br />

Tanto più, se si analizza con attenzione il dettato normativo,appare<br />

chiaro che le associazioni che legittimamente<br />

esercitano una attività economica al fine delle<br />

produzione o scambio di beni e servizi in forma <strong>non</strong><br />

continuativa o comunque con carattere di subordinazione<br />

rispetto al proprio oggetto sociale, ben potranno<br />

continuare a svolgere tale attività, ma <strong>non</strong> potranno assumere<br />

tale nuova veste formale.<br />

APPROFONDIMENTI n.8-9/2006<br />

Cooperative sociali<br />

<strong>non</strong><br />

Pur <strong>non</strong> volendo addentrarci nell’analisi della recente<br />

disciplina menzionata, comunque, la presenza di associazioni<br />

<strong>non</strong> lucrative legittimate a svolgere attività imprenditoriale<br />

e a prendere parte a gare di appalto è<br />

confermata in modo inequivocabile anche dalla<br />

disciplina riservata alle cooperative sociali,le quali<br />

sono considerate,ex art.10,comma 8 D.Lgs.460/1997,<br />

Onlus di diritto.<br />

Tale conclusione è,peraltro,avvallata da una pronuncia<br />

del TAR di Bologna del 14 giugno 2005 nella quale è<br />

espressamente affermato che “si ritiene <strong>non</strong> legittima la<br />

partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica delle<br />

Associazioni di volontariato di cui alla legge n.266/1991<br />

e <strong>non</strong> già delle Onlus in quanto tali,che <strong>non</strong> siano anche<br />

associazioni di volontariato: del resto, basti pensare che<br />

le Cooperative sociali molto spesso assumono anche,<br />

a fini fiscali, la qualifica di ONLUS e <strong>non</strong> per questo potrebbero<br />

essere escluse dalla partecipazione (ed<br />

aggiudicazione) a procedure concorsuali pubbliche<br />

concernenti l’affidamento di servizi”.<br />

Differenze tra associazioni di promozione sociale<br />

e di volontariato<br />

Un ragionamento analogo, fondato sulla diversa disciplina<br />

applicabile alle varie forme sociali assunte dagli<br />

enti del terzo settore, può essere fatto con riferimento<br />

all’ulteriore ostacolo posto alla partecipazione delle associazioni<br />

di volontariato alle gare d’appalto pubbliche:<br />

in rispetto della par condicio fra i partecipanti.<br />

Se, da un lato, infatti, è innegabile il regime agevolativo<br />

di cui tutti gli enti del terzo settore godono, anche in<br />

questo ambito va effettuata una inevitabile distinzione<br />

fra le associazioni di volontariato e le associazioni di<br />

promozione sociale. Emergono importanti e sostanziali<br />

differenze fra il regime riservato alle une ed alle<br />

altre: è evidente come le prime siano destinatarie di<br />

maggiori agevolazioni rispetto alle seconde.<br />

Sembra pertanto legittimo affermare che le agevolazioni<br />

riconosciute alle associazioni di promozione sociale<br />

<strong>non</strong> sono di tale entità da pregiudicare la par condicio<br />

fra i partecipanti alle gare pubbliche.Tale conclusione<br />

è peraltro assolutamente in linea e conforme<br />

con quanto affermato in precedenza circa la possibilità<br />

per le Onlus,anch’esse destinatarie di numerosi benefici,<br />

di prendere parte a gare ad evidenza pubblica.<br />

Tale posizione appare ancor più logica e condivisibile<br />

se letta tenendo bene a mente un ulteriore orienta-<br />

509


510<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 APPROFONDIMENTI<br />

mento della giurisprudenza più recente, di ispirazione<br />

comunitaria, volto alla massima partecipazione soggettiva<br />

alle gare ad evidenza pubblica.Ci si riferisce,in particolare,<br />

a due Sentenze, una del TAR Calabria, sede di<br />

Catanzaro n. 637 del 15 marzo 2005, e l’altra del TAR<br />

Piemonte, II Sez. n. 1990 del 5 maggio 2006, riguardanti<br />

l’affidamento di servizi aventi una valenza sociale.<br />

Ciò vuol dire che, nel caso in questione, l’oggetto<br />

stesso della prestazione dovrebbe essere senza dubbio<br />

prevalente, nelle valutazioni della P.A. contraente, rispetto<br />

alla salvaguardia della concorrenzialità di tutti i<br />

partecipanti alla gara.<br />

È infatti fuori discussione l’esistenza di fattori,connessi<br />

al regime agevolato riconosciuto agli enti del terzo settore,<br />

che pongono tali soggetti in una posizione di vantaggio<br />

rispetto alle imprese commerciali; questo però<br />

<strong>non</strong> può legittimare una esclusione dei primi da qualsiasi<br />

possibilità di partecipazione alle gare ad evidenza<br />

pubblica. La prima pronuncia richiamata, infatti, sostiene<br />

che “riguardo all’affidamento di un servizio sociale,si<br />

ravvisa un’attenuazione della cogenza del principio<br />

di concorrenzialità”.<br />

L’ulteriore pronuncia giurisprudenziale richiamata<br />

(TAR Piemonte II Sez. n. 1990 del 5 maggio 2006) si pone<br />

nel solco della precedente, sostenendo il principio<br />

del “favor” alla massima partecipazione soggettiva<br />

nelle gare pubbliche. In particolare il Tribunale fa<br />

esplicito richiamo ad un “principio generale del favor<br />

verso la più larga partecipazione in materia di procedure<br />

di aggiudicazione di contratti ad evidenza pubblica”.<br />

Il Tribunale afferma, con riferimento al caso concreto,<br />

l’inesistenza di ragioni che giustifichino la scelta di effettuare<br />

limitazioni soggettive alla partecipazione alla<br />

gara,dovendosi,al contrario,dare risalto decisivo al dato<br />

oggettivo della capacità giuridica di adempiere<br />

all’oggetto del contratto.<br />

Ulteriore elemento di analisi, per poter prendere posizione<br />

circa la partecipazione di determinati enti a gare<br />

ad evidenza pubblica è, ovviamente, vale la pena ricordarlo,<br />

la rispondenza dell’oggetto del contratto oggetto<br />

della gara ai fini <strong>istituzionali</strong> del soggetto giuridico in<br />

questione. Tale tipo di considerazioni, però, <strong>non</strong> presentano<br />

particolari tratti di problematicità e,soprattutto,<br />

difficilmente possono essere soggette a dibattiti interpretativi,<br />

come avviene per gli ulteriori elementi sopra<br />

esaminati.<br />

Le riflessioni fin qui svolte evidenziano in modo lampante<br />

la problematicità delle questioni sollevate.<br />

Dato, infatti, per assodato che le associazioni di volontariato<br />

<strong>non</strong> possano prendere parte alle gare ad evidenza<br />

pubblica,è altrettanto incontestabile che gli altri<br />

enti del terzo settore, fra cui le associazioni di promozione<br />

sociale, alle quali abbiamo rivolto particolare<br />

attenzione, presentino natura e caratteristiche diverse<br />

dalle predette associazioni.<br />

In riferimento a tali ulteriori categorie associative, al<br />

contrario,<strong>non</strong> è emersa alcuna motivazione atta a limitare<br />

in modo incontestabile la capacità di tali enti di stipulare<br />

contratti per la cessione di servizi con la Pubblica<br />

Amministrazione.<br />

<strong>Normativa</strong> sugli interventi pubblici nei servizi<br />

a rilevanza sociale<br />

La materia è resa ancor più problematica se si prendono<br />

in considerazione la più recente normativa in tema<br />

di interventi pubblici nei servizi a rilevanza sociale.<br />

Vanno analizzate in particolare le previsioni della legge 8<br />

novembre 2000,n.328 (Legge quadro per la realizzazione<br />

del sistema integrato di interventi e servizi sociali),che,all’art.5,comma<br />

3,prevede che le regioni,sulla base di un<br />

atto di indirizzo e coordinamento del Governo, debbano<br />

adottare specifici indirizzi per regolamentare i rapporti<br />

tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento<br />

ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.<br />

Sulla base della normativa in commento, come anticipato,le<br />

Regioni avrebbero quindi dovuto disciplinare il<br />

ruolo del terzo settore nei servizi sociali per dare finalmente<br />

certezze e regole trasparenti alla complessa<br />

realtà analizzata.<br />

Ad oggi, però, solo poche regioni hanno regolamentato<br />

la materia, lasciando il dibattito interpretativo<br />

circa il ruolo degli enti <strong>non</strong> profit nell’erogazione di<br />

servizi pubblici ancora aperto.<br />

Speriamo di essere riusciti, con il presente lavoro, ad<br />

evidenziare in modo inconfutabile la necessità di fare<br />

chiarezza a livello normativo,giurisprudenziale e dottrinale<br />

circa l’attività svolta dai soggetti appartenenti al<br />

variegato mondo del <strong>non</strong> profit.


Impresa sociale<br />

APPROFONDIMENTI n.8-9/2006<br />

La nuova figura dell’impresa<br />

sociale<br />

di Luca Degani* e Raffaele Mozzanica**<br />

Con la legge 13 giugno<br />

2005, n. 1181,il legislatore ha delegato il<br />

Governo all’emanazione<br />

di un provvedimento per<br />

la definizione di una disciplina<br />

organica, ad integrazione<br />

delle norme dell’ordinamento<br />

civile, relativa alle imprese sociali, considerando<br />

la fattispecie di “impresa sociale” comprensiva<br />

delle organizzazioni private senza scopo di lucro che<br />

esercitano in via stabile e principale un’attività economica<br />

di produzione o di scambio di beni o di servizi di<br />

utilità sociale,diretta a realizzare finalità di interesse generale.<br />

Rigida dicotomia del Codice civile<br />

L’intenzione generale che ha ispirato il legislatore è da<br />

individuarsi nel tentativo di temperamento della rigida<br />

dicotomia, attualmente prevista dal codice civile,fra<br />

gli enti di cui al Libro I e quelli del Libro V, a riguardo<br />

della possibilità di esercitare attività commerciali in forma<br />

imprenditoriale 2, mediante appunto la definizione<br />

di una disciplina organica,integrativa dell’ordinamento<br />

civile.<br />

Si noti che in realtà tale dichiarata dicotomia, espressa<br />

nella relazione governativa di accompagnamento al<br />

provvedimento, costituisce in realtà un fattore relativo.<br />

È già oggi assolutamente chiaro, perlomeno in termini<br />

civilistici, molto meno in termini fiscali, come sia possibile<br />

per qualsiasi soggetto giuridico, fosse anche del Libro<br />

I del Codice Civile, esercitare attività di impresa, as-<br />

<strong>non</strong><br />

In attuazione della legge delega 13 giugno 2005, n. 118, il D.Lgs. n.<br />

155/2006 afferma che tutte le organizzazioni private, comprese gli<br />

Enti di cui al Libro I del Codice Civile, possano ottenere la qualifica<br />

di impresa sociale, purché esercitino in via stabile e principale<br />

un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello<br />

scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità<br />

di interesse generale, e garantiscano la presenza di specifici<br />

requisiti soggettivi e relativi all’attività tassativamente indicati.<br />

Nell’articolo vengono esaminate e approfondite le disposizioni più<br />

importanti contenute nel decreto attuativo, in particolare, quelle sui<br />

requisiti dell’impresa sociale.<br />

sumere la qualifica di Imprenditore e tra l’altro,con ampi<br />

esempi giurisprudenziali, essere assoggettato alle<br />

procedure concorsuali.<br />

Il problema fondamentale,che il provvedimento normativo<br />

qui in esame <strong>non</strong> risolve – almeno per ora -, è<br />

comprendere e/o trovare un percorso giustificativo in<br />

cui attualmente un soggetto del Primo Libro del Codice<br />

civile che oggi esercita, per ottemperare al proprio<br />

scopo istituzionale di tipo ideale,una attività con le caratteristiche<br />

proprie della produzione di beni e servizi,<br />

attraverso l’organizzazione di persone e mezzi seppur<br />

senza l’obbiettivo di distribuzione di utili, si trovi nella<br />

situazione di perdere sempre, a norma dell’art. 6 del<br />

D.Lgs.n.460/1997,in relazione a quella che sarà la qualifica<br />

delle entrate proprie di tale attività, ma anche per<br />

gran parte della dottrina e della giurisprudenza tributa-<br />

* Avvocato in Milano e Docente incaricato di legislazione e organizzazione<br />

dei servizi sociali – Università di Piacenza.<br />

** Studio legale Degani e associati.<br />

1 "Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale",<br />

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005.<br />

2 Si veda la Relazione di accompagnamento dello Schema di decreto<br />

legislativo recante: "Disciplina dell’impresa sociale,a norma<br />

della legge 13 giugno 2005, n. 118", presentata al Consiglio dei Ministri<br />

nella seduta del 2.12.2005.<br />

511


512<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 APPROFONDIMENTI<br />

ria la qualifica di Ente <strong>non</strong> commerciale, eccezion<br />

fatta, con i dovuti distinguo, per quei soggetti che assumendo<br />

appropriatamente la qualifica di Onlus,godono<br />

di una presunzione legale di <strong>non</strong> commercialità dell’attività<br />

esercitata.<br />

Disciplina attuativa sull’impresa sociale<br />

Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 attuativo della legge<br />

delega 3, recependo principi e criteri direttivi della legge<br />

delega afferma che la qualifica di Impresa sociale<br />

sia acquisibile da tutte le organizzazioni private,ivi<br />

compresi gli enti di cui al Libro V del codice civile,<br />

che esercitano in via stabile e principale un’attività<br />

economica organizzata, al fine della produzione o dello<br />

scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a<br />

realizzare finalità di interesse generale, ed in possesso<br />

di particolari requisiti.<br />

La scelta del legislatore delegato ha di fatto recepito<br />

una corrente di pensiero 4, ormai affermata in dottrina,<br />

che ritiene ammissibile la presenza nell’ordinamento<br />

italiano di forme societarie <strong>non</strong> lucrative 5, sul presupposto<br />

di una distinzione netta tra l’elemento della<br />

produzione di utili (ricerca di profitto) e la distribuzione<br />

degli stessi tra i soci.<br />

Si è ritenuto che i caratteri tipici del contratto di società,<br />

delineati dall’art. 2247 c.c. – con il contratto di società<br />

due o più persone conferiscono beni o servizi per<br />

l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo<br />

di dividerne gli utili – <strong>non</strong> vengano meno qualora<br />

l’ente societario persegua la propria attività, osservando<br />

i presupposti di economicità,con la realizzazione di<br />

utili e avanzi di gestione e contestualmente,<strong>non</strong> si ponga<br />

quale fine la divisione degli utili e degli avanzi di gestione<br />

stessi (la c.d. “lucratività soggettiva” distinta<br />

dalla “lucratività oggettiva”, che permane nel momento<br />

stesso in cui la creazione di utili resta un obiettivo<br />

potenziale).La normativa qui illustrata rappresenta<br />

dunque una conferma di diritto positivo rispetto ad una<br />

prassi che, soprattutto negli ultimi anni, ha visto la costituzione<br />

di alcune Società, soprattutto società a responsabilità<br />

limitata,nella forma di società senza scopo<br />

di lucro.<br />

Requisiti dell’impresa sociale<br />

La delimitazione dell’ambito di applicazione della qualifica<br />

di Impresa sociale, vista anche l’ampiezza della<br />

sfera di soggetti potenzialmente sussumibili sotto questa<br />

fattispecie, investe <strong>non</strong> solo il profilo soggettivo,<br />

bensì anche quello oggettivo concernente la tipologia<br />

di attività che un soggetto deve svolgere affinché possa<br />

rientrare nella qualifica di impresa sociale.<br />

Profilo soggettivo<br />

Per quanto concerne il profilo soggettivo, la categoria<br />

ammessa, come visto, è decisamente lata laddove risulta<br />

comprendere tutte le organizzazioni private,ivi<br />

compresi gli enti di cui al libro V del codice civile; sono<br />

ammessi quindi, attesa la loro natura privata, sia gli<br />

enti ricompresi nel libro I del Codice Civile - i cosiddetti<br />

enti di scopo - Associazioni, Fondazioni e Comitati -,<br />

sia le Società di cui al libro V, senza che vi sia differenziazione<br />

alcuna tra Società di capitali e Società di<br />

persone. Per quanto concerne i primi, è evidente la<br />

comprensione degli Enti aventi natura associativa o<br />

fondativa 6, anche nelle varie tipologie delineate dalle<br />

leggi di settore,anche di natura fiscale (basti pensare al<br />

vasto mondo delle Onlus).<br />

In tale ottica, è prevista l’esclusione dal novero di soggetti<br />

potenzialmente sussumibili nella qualifica di Impresa<br />

sociale delle Amministrazioni pubbliche e degli<br />

Enti che statutariamente limitano l’erogazione<br />

dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati<br />

o partecipi. Per i primi, oltre al fatto che gli stessi<br />

siano già costituzionalmente preposti ad operare nell’interesse<br />

generale, si può ritenere che il legislatore<br />

prosegua in quella corrente di pensiero che, sulla scorta<br />

della Riforma Bassanini della seconda metà degli anni<br />

novanta, <strong>non</strong> ritiene la Pubblica Amministrazione<br />

quale soggetto produttore di beni e servizi,bensì quale<br />

garante del pubblico interesse (si pensi alla contemporanea<br />

istituzione delle Onlus e l’ampia evoluzione manifestatasi<br />

da quel periodo in poi e arrivata alla sua<br />

summa con la Riforma del Titolo V della Costituzione in<br />

tema di sussidiarietà orizzontale e ruolo del Terzo set-<br />

3 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006.<br />

4 Di Sabato valutando l’utilizzabilità dello schema della società,anche<br />

per le società cooperative e per le società consortili (scopo<br />

mutualistico) ritiene <strong>non</strong> essenziale lo scopo mutualistico.<br />

5 Fino ad oggi si potevano contemplare, società dichiaratamente<br />

senza scopo di lucro,la cui <strong>non</strong> lucratività disposta ex lege,è connaturata<br />

alla soggettività peculiare dell’Ente (società cooperativa<br />

o consortile) oppure società in fatto senza scopo di lucro, nelle<br />

quali concretamente manca il lucro soggettivo, ossia la ripartizione<br />

degli utili. Inoltre è da evidenziare come negli ultimi anni siano<br />

state create società statutariamente senza scopo di lucro.<br />

6 Indubbiamente più problematica l’ammissione alla qualifica di<br />

impresa sociale della figura del comitato, in quanto, come si vede<br />

oltre,è richiesto l’esercizio di un’attività in via stabile; peraltro l’attività<br />

del comitato è ex lege individuata nella raccolta fondi.


tore).Per quanto concerne i secondi invece anche questo<br />

legislatore,eccezion fatta per le Cooperative Sociali,<br />

tende a limitare le norme di vantaggio per gli Enti con<br />

scopo mutualistico.<br />

Disciplina parzialmente diversa è prevista per gli Enti<br />

ecclesiastici e per gli Enti delle Confessioni religiose,<br />

con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o<br />

intese; l’applicazione della disciplina dell’impresa sociale<br />

è subordinata all’adozione da parte di questi soggetti<br />

di un apposito regolamento 7,recettivo delle disposizioni<br />

in materia di impresa sociale.<br />

In tale contesto, occorre vedere se l’acquisizione di “Impresa<br />

Sociale”sarà poi del soggetto stesso o piuttosto,come<br />

nel caso delle Onlus e come,seppur forse con minor<br />

chiarezza parrebbe anche dal dato letterale del Decreto,<br />

di un singolo ramo di attività dell’Ente. In questo contesto<br />

certamente qualificabile come ramo d’azienda.<br />

La peculiarità del soggetto “impresa” per l’esercizio di<br />

attività di utilità sociale, come si vedrà oltre, porta ad<br />

escludere dall’elenco dei soggetti potenzialmente<br />

qualificabili “impresa sociale” le Organizzazioni di<br />

volontariato: sul punto il decreto prevede infatti che<br />

sia ammessa la prestazione di attività di volontariato,<br />

nei limiti del 50% dei lavoratori a qualunque titolo impiegati<br />

nell’impresa sociale ed è quindi così già perduto<br />

il requisito necessario, per tale categoria di soggetti,<br />

della prevalenza delle attività di volontariato su quella<br />

dei lavoratori dipendenti od autonomi. Su tale decisione<br />

di esclusione delle Odv è certo però da ricordare la<br />

necessità di aprire un dibattito ad un’altra soluzione<br />

normativa che, anche sulla scorta di parte della Giurisprudenza<br />

amministrativa,tuteli o comunque determini<br />

l’effettiva possibilità da parte degli Enti di cui alla Legge<br />

n. 266/1991 di produrre beni e servizi di utilità sociale<br />

in forma organizzata.<br />

Profilo oggettivo<br />

Il profilo oggettivo richiede invece lo svolgimento in<br />

via stabile e principale di un’attività economica<br />

organizzata al fine della produzione o dello scambio di<br />

beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità<br />

di interesse generale.<br />

L’utilità sociale dell’attività è determinata presuntivamente<br />

dalla legge nella tipologia di attività svolta nei<br />

settori indicati dall’art.2 del decreto legislativo,così tassativamente<br />

individuati:<br />

a) l’assistenza sociale, così come intesa nella legge 8<br />

novembre 2000, n. 328 - legge quadro per la realizza-<br />

APPROFONDIMENTI n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;<br />

b) l’assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni<br />

oggetto dei livelli essenziali di assistenza così<br />

come definiti nel D.P.C.M. 29 novembre 2001;<br />

c) l’assistenza socio-sanitaria, secondo le tipologie<br />

di prestazioni sociosanitarie definite nel D.P.C.M. 14<br />

febbraio 2001;<br />

d) l’educazione, l’istruzione e la formazione, ai<br />

sensi della legge 28 marzo 2003,n.53,recante delega<br />

al Governo per la definizione delle norme generali<br />

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni<br />

in materia di istruzione e formazione professionale;<br />

e) la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi<br />

della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega<br />

al Governo per il riordino,il coordinamento e l’integrazione<br />

della legislazione in materia ambientale<br />

e misure di diretta applicazione, con esclusione delle<br />

attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio<br />

dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;<br />

f) la valorizzazione del patrimonio culturale, ai<br />

sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio,di<br />

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<br />

g) il turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10,<br />

della legge 29 marzo 2001,n.135,recante riforma della<br />

legislazione nazionale del turismo;<br />

h) la formazione universitaria e post-universitaria;<br />

i) la ricerca ed erogazione di servizi culturali;<br />

j) la formazione extra-scolastica,finalizzata alla prevenzione<br />

della dispersione scolastica ed al successo<br />

scolastico e formativo;<br />

k) i servizi strumentali alle imprese sociali, resi da<br />

enti composti in misura superiore al settanta per<br />

cento da organizzazioni che esercitano un’impresa<br />

sociale.<br />

È innanzitutto da evidenziare l’assoluta rilevanza,anche<br />

a fini interpretativi delle altre diverse normative tributarie<br />

ed amministrative che hanno spesso riportato il concetto<br />

di “utilità sociale”; l’oggettiva chiarezza della norma<br />

rispetto alla elencazione che viene effettuata dal legislatore<br />

con specifici riferimenti normativi che,diversamente<br />

da precedenti modalità di legiferare, può condurre<br />

l’interprete a risultati di maggior certezza.<br />

7 L’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 155/2006 richiede che il regolamento<br />

sia adottato in forma di scrittura privata autenticata. Tale regolamento,<br />

come per lo statuto di tutti gli altri soggetti ce esercitano<br />

impresa sociale, dovrà essere depositato presso l’Ufficio del registro<br />

delle imprese.<br />

513


514<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 APPROFONDIMENTI<br />

Rispetto a tale elenco è di assoluta rilevanza il richiamo<br />

all’assistenza socio-sanitaria, individuata<br />

tout court ai sensi D.P.C.M. 14 febbraio 2001; tale disposizione<br />

conferma l’erronea interpretazione che l’Agenzia<br />

delle Entrate, in tema di Onlus, effettua nell’identificare<br />

le attività sociosanitarie, richiedendo vincoli e<br />

adempimenti,peraltro mediante proprie Risoluzioni,assolutamente<br />

estranee al quadro ordinamentale. A tal<br />

proposito basti pensare alla Risoluzione n. 189/E<br />

dell’11 dicembre 2000 che - in merito alla riconducibilità<br />

o meno delle case di riposo per anziani tra le Onlus<br />

- ritiene essere ricomprese nell’assistenza sociale e<br />

nell’assistenza socio-sanitaria, le prestazioni anche sanitarie<br />

di completamento assistenziale, le attività finalizzate<br />

ad assicurare un’esistenza dignitosa a coloro<br />

che, inabili al lavoro, versano in condizioni di bisogno.<br />

È infatti di estremo interesse il richiamo al D.P.C.M. 14<br />

febbraio 2001 per qualificare le attività socio-sanitarie.<br />

Questo in quanto lo stesso Decreto è poi stato recepito<br />

nell’allegato 1C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 in tema<br />

di identificazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria<br />

e Socio Sanitaria. Con l’uso di tale riferimento<br />

normativo si riesce a garantire la ricomprensione, all’interno<br />

del concetto di utilità sociale, di tutte le svariate<br />

attività poste in essere per il tramite di servizi residenziali,<br />

semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari, a<br />

favore degli Anziani <strong>non</strong> autosufficienti, dei disabili,<br />

delle persone affette da dipendenza da sostanze, etc.<br />

Altrettanto interessante è il richiamo alla Legge n.<br />

328/2000 per la qualificazione dei Servizi sociali.Infatti,<br />

anche tale riferimento garantisce, pur con il mutato<br />

assetto istituzionale in una materia quale quella di<br />

Servizio Sociale oggi nella competenza esclusiva dell’Ordinamento<br />

Regionale, una certezza di esame nella<br />

qualificazione delle attività poste in essere che ben potrà<br />

avere giovamento e chiarezza quando il legislatore<br />

nazionale porterà a termine il principale atto di omogeneizzazione<br />

e di garanzia sul territorio di tale tipologia<br />

di Servizi alla persona attraverso la promulgazione<br />

dei Liveas (Livelli essenziali di Assistenza Sociale).<br />

Concetti di utilità sociale e di distribuzione<br />

indiretta di utili<br />

Certo è che,in entrambe le fattispecie è evidente il ruolo<br />

di norma sistemica interpretativa rispetto alla identificazione<br />

delle attività di “utilità sociale” che garantisce<br />

così una miglior certezza per supportare una interpretazione<br />

più oggettiva e chiara delle attività socio-as-<br />

sistenziali e socio-sanitarie anche in altri ambiti. Arrivando<br />

così a superare tutti quei molteplici fraintendimenti<br />

posti in essere da parte dell’Amministrazione Finanziaria,<br />

in contrasto con l’Agenzia delle Onlus, la<br />

quale, in un’ottica involutiva, faceva coincidere la dimensione<br />

dello svantaggio sociale, proprio dei destinatari<br />

di tutti i servizi di tale tipologia,con un mero fattore<br />

economico.<br />

La nuova normativa precisa inoltre quando tale attività<br />

di “utilità sociale” possa essere ritenuta principale:<br />

esclusivamente qualora i relativi ricavi siano superiori<br />

al 70% dei ricavi complessivi dell’organizzazione<br />

che esercita l’impresa sociale 8.<br />

Requisito ulteriore, di cui si è già detto più sopra, che<br />

concorre alla definizione di utilità sociale della attività,<br />

è rappresentato dall’assenza di scopo di lucro affermata<br />

dall’art. 3; si tratta invero dell’obbligo di destinazione<br />

degli utili e degli avanzi di gestione allo svolgimento<br />

dell’attività istituzionale o ad incremento del patrimonio.A<br />

tal proposito,si impone la previsione del divieto<br />

di distribuzione, anche in forma indiretta, di<br />

utili e avanzi di gestione, comunque denominati,<br />

<strong>non</strong>ché fondi e riserve in favore di amministratori,soci,<br />

partecipanti, lavoratori o collaboratori.<br />

Con una presunzione di legge, mutuando parzialmente<br />

e forse in senso deteriore lo schema adottato dal D.Lgs.<br />

n. 460/1997 sulle Onlus, è previsto che rappresentano<br />

distribuzione indiretta di utili,le seguenti fattispecie:<br />

a) la corresponsione agli amministratori di compensi<br />

superiori a quelli previsti nelle imprese che operano<br />

nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo<br />

comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire<br />

specifiche competenze, ed in ogni caso con<br />

un incremento massimo del 20%;<br />

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi<br />

di retribuzioni o compensi superiori a quelli<br />

previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime<br />

qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti<br />

alla necessità di acquisire specifiche professionalità;<br />

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi<br />

dalle azioni o quote,a soggetti diversi dalle banche e<br />

dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di<br />

cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.<br />

8 A tal proposito è rimandata ad un decreto del Ministro delle attività<br />

produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la<br />

definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della<br />

percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell’impresa.


Rispetto alla nuova figura giuridica dell’impresa sociale,<br />

delineata dal decreto attuativo della legge delega,<br />

l’Ente che voglia acquisirne la qualifica, deve pertanto<br />

focalizzare la propria analisi su elementi quali la propria<br />

natura giuridica e il proprio ambito di operatività.<br />

Eventuali aspetti critici potrebbero porsi relativamente<br />

al fatto che l’attività principale di un’impresa sociale sia<br />

tale qualora i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi<br />

complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa<br />

sociale (vedi nota 8).<br />

Adempimenti statutari<br />

Valutata la presenza dei requisiti sopra illustrati, è richiesto<br />

il recepimento degli stessi in sede statutaria,<br />

al fine di esplicitare il carattere sociale dell’impresa<br />

svolta dal soggetto,con particolare indicazione dell’oggetto<br />

sociale (con un esplicito richiamo ai settori per i<br />

quali si presume l’utilità sociale dell’attività esercitata)<br />

e dell’assenza di scopo di lucro (con un richiamo<br />

espresso al divieto di divisione degli utili). Inoltre è da<br />

rilevare l’obbligo, sancito dall’art. 7, dell’uso della locuzione<br />

"impresa sociale", nella denominazione.<br />

Il decreto stabilisce inoltre, all’art. 5, comma 1, che l’organizzazione<br />

che esercita un’impresa sociale deve essere<br />

costituita con atto pubblico.<br />

In ogni caso,l’art.5,comma 2,dispone che gli atti costitutivi,<br />

le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all’impresa<br />

devono essere depositati entro trenta giorni a cura<br />

del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del<br />

registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita<br />

la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione 9.<br />

Adempimenti ulteriori<br />

Ulteriore onere richiesto all’impresa sociale è rappresentato<br />

dalla previsione di forme di coinvolgimento<br />

dei lavoratori e dei destinatari delle attività.<br />

L’art. 12 specifica che per coinvolgimento dei lavoratori<br />

e dei destinatari delle attività, debba intendersi<br />

qualsiasi meccanismo,ivi comprese l’informazione,<br />

la consultazione o la partecipazione, mediante il<br />

quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare<br />

un’influenza sulle decisioni che devono essere<br />

adottate nell’ambito dell’impresa, almeno in relazione<br />

alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni<br />

di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti<br />

o scambiati.<br />

Pur richiedendo che tale meccanismo di coinvolgimento<br />

sia inserito nei regolamenti aziendali o negli at-<br />

APPROFONDIMENTI n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

ti costitutivi, la legge <strong>non</strong> fornisce ulteriori precisazioni<br />

in tal senso, soprattutto a fronte di una prevista influenza<br />

dei lavoratori, <strong>non</strong> solo sulle questioni attinenti il tema<br />

del lavoro, bensì anche relativamente alla qualità<br />

dei beni e dei servizi prodotti o scambiati,laddove<br />

si può ritenere che ancora maggiore interesse venga<br />

manifestato dalla categoria, anche essa normativamente<br />

richiamata, dei destinatari delle attività.<br />

Inoltre,l’impresa sociale deve garantire ai lavoratori i diritti<br />

di informazione, consultazione e partecipazione.<br />

Peraltro, la nuova disciplina dispone che il divieto di<br />

corrispondere un trattamento economico e normativo<br />

inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi<br />

applicabili ai lavoratori dell’impresa sociale.<br />

È richiesto inoltre che l’impresa sociale rediga e depositi<br />

presso il registro delle imprese il bilancio sociale;<br />

a tal proposito si rimanda espressamente alle linee guida<br />

che dovranno essere adottate con decreto del Ministro<br />

del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia<br />

per le organizzazioni <strong>non</strong> lucrative di utilità sociale.<br />

Il bilancio sociale dovrà anche rappresentare gli<br />

esiti del coinvolgimento dei lavoratori, attuato dall’impresa<br />

stessa.<br />

Organi sociali e responsabilità patrimoniale<br />

Assodato che la struttura soggettiva dei soggetti che<br />

rientrano nell’impresa sociale è definita dall’ordinamento<br />

civilistico,nel decreto si ravvisano peculiarità relative<br />

alle cariche sociali,laddove è richiesto che lo Statuto<br />

preveda specifici requisiti di onorabilità, professionalità<br />

ed indipendenza per coloro che assumono<br />

cariche sociali e ponga espresso divieto alla<br />

nomina di soggetti per le cariche sociali da parte di imprese<br />

private con finalità lucrative e di amministrazioni<br />

pubbliche (art. 11).<br />

Regime nuovo e, per certi versi derogatorio dell’impianto<br />

civilistico, è rappresentato dalla responsabilità<br />

sociale affermata dall’art. 6 che dispone che nelle organizzazioni<br />

che esercitano un’impresa sociale il cui<br />

patrimonio è superiore a 20.000 euro,dal momento della<br />

iscrizione nella apposita sezione del registro delle<br />

imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto<br />

l’organizzazione con il suo patrimonio.Considerato che<br />

9 L’art. 5, comma 4, rimanda ad un emanando decreto del Ministro<br />

delle attivita’produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche<br />

sociali per la determinazione degli atti che devono essere depositati<br />

e delle procedure di comunicazione, trasmissione e deposito<br />

degli stessi.<br />

515


516<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 APPROFONDIMENTI<br />

ad oggi l’unico effetto che consegue all’acquisito della<br />

personalità giuridica da parte degli Enti del Libro I del<br />

Codice Civile, è l’autonomia patrimoniale perfetta,<br />

la nuova normativa sembra separare tale concetto dal<br />

riconoscimento giuridico. In tal caso, ciò scardina in<br />

parte la ratio che attribuisce comunque all’Autorità Tutoria<br />

ancora compiti di previa verifica di idoneità patrimoniale<br />

rispetto al perseguimento dello scopo e alla liceità<br />

di scopo e di successiva vigilanza e controllo<br />

(D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).<br />

A titolo esemplificativo,con la nuova disciplina è ammissibile<br />

un’associazione,che esercita impresa sociale,<br />

<strong>non</strong> riconosciuta giuridicamente, che sulla base della<br />

sola iscrizione al registro delle imprese e di un patrimonio<br />

superiore ai 20.000 euro, goda di autonomia patrimoniale<br />

perfetta. Si noti per inciso che tale aspetto<br />

<strong>non</strong> si potrebbe manifestare nel caso di una Fondazione<br />

in quanto nel nostro Ordinamento, per giurisprudenza<br />

costante, <strong>non</strong> si ritiene possa esistere una Fondazione<br />

carente di riconoscimento giuridico.<br />

Si specifica inoltre che laddove risultasse, in conseguenza<br />

di perdite, la diminuzione del patrimonio di oltre<br />

un terzo rispetto all’importo di 20.000 Euro,delle obbligazioni<br />

assunte rispondono personalmente e solidalmente<br />

anche coloro che hanno agito in nome e per<br />

conto dell’impresa.<br />

Non ci siamo soffermati in tale contesto sull’analogo<br />

problema che potrà manifestarsi in ordine ai soggetti<br />

societari ricompresi nel Libro V del codice civile,in parte<br />

poiché l’uso dell’omologa degli atti societari e la carenza<br />

di un controllo specifico di congruità tra patrimonio<br />

e scopo difficilmente fa rappresentare, se <strong>non</strong><br />

come un caso di scuola,l’esempio della Società <strong>non</strong> riconosciuta<br />

giuridicamente che acquisisca la qualifica<br />

di Impresa Sociale.<br />

Gruppi di imprese sociali<br />

Particolare attenzione va riservata all’art. 4 del decreto<br />

che disciplina la delicata fattispecie del gruppo di imprese<br />

sociali.<br />

Decisiva è l’architettura definita dal legislatore che<br />

ammette l’esistenza di gruppi tra soggetti che<br />

esercitano impresa sociale, anche nella dimensione<br />

di rapporto quale attività di direzione e detenzione del<br />

controllo di un’impresa sociale; tale fattispecie trova un<br />

divieto solo qualora il controllante sia un’impresa privata<br />

con finalità lucrative piuttosto che un’amministrazione<br />

pubblica.<br />

Si profila quindi un contesto ordinamentale che legittima<br />

la partecipazione e/o controllo di un’impresa sociale<br />

rispetto ad un altro soggetto da considerarsi anch’esso<br />

impresa sociale.<br />

Tale nuova normativa pare superare tra l’altro la presa<br />

di posizione dell’Agenzia delle Entrate che con propria<br />

Risoluzione n. 83/E del 30 giugno 2005 10,interpretando<br />

in via restrittiva il D.Lgs. n. 460/1997, ha ritenuto<br />

che la detenzione di partecipazioni in società<br />

di capitali sia consentita alle Onlus a condizione che il<br />

possesso di titoli o quote di partecipazione in soggetti<br />

societari, in considerazione dell’entità della partecipazione<br />

e del ruolo effettivamente svolto nella società<br />

partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa<br />

del patrimonio (ossia realizzando un impiego<br />

delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di<br />

utili da destinare al raggiungimento degli scopi <strong>istituzionali</strong>).Affermando<br />

in tal senso che la partecipazione<br />

di una Onlus in società, nella quale assuma funzioni<br />

di coordinamento e direzione della società partecipata,<br />

<strong>non</strong> è ammessa se sussiste un’influenza dominante<br />

ed incisiva in modo determinante sulle scelte<br />

operative degli organi della società stessa. Situazione<br />

che ora parrebbe ammessa nel limite di qualificare il<br />

soggetto detentore e quello detenuto come Impresa<br />

Sociale.<br />

Si pensi in tal caso, seppur su piani diversi in ordine al<br />

trattamento fiscale che <strong>non</strong> è oggetto di questo articolo<br />

ma che, notoriamente, nulla vede oggi disciplinato a<br />

favore della Impresa Sociale,alle possibilità delle Onlus<br />

che attualmente gestiscono servizi socio-assistenziali o<br />

socio-sanitari di proseguire nella gestione indiretta, per<br />

il tramite di Imprese Sociali dalle stesse detenute, di attività<br />

sanitarie, di educazione, di istruzione o di formazione<br />

come espresse nel Decreto.<br />

Operazioni straordinarie<br />

tra imprese sociali<br />

Di particolare interesse la regolazione che il legislatore<br />

delegato attua rispetto a situazioni delicate della vita<br />

dell’impresa sociale, quali la trasformazione, fusione,<br />

scissione e cessione d’azienda.Queste operazioni<br />

sono tranquillamente ammesse senza vincoli di sorta<br />

qualora siano attuate tra imprese sociali: l’art. 13,<br />

10 Sulla questione si veda per un approfondimento,L.Castaldi,Onlus:<br />

detenzione di partecipazioni societarie ed esercizio di attività commerciale,<br />

in questa Rivista n. 10/2005, pag. 643.


comma 6,dispone infatti che le nuove disposizioni <strong>non</strong><br />

si applicano quando il beneficiario dell’atto è un’altra<br />

organizzazione che esercita un’impresa sociale.<br />

Sono invece previsti alcuni vincoli, qualora tali operazioni<br />

<strong>non</strong> prevedano quale soggetto beneficiario dell’atto<br />

un’impresa sociale: in tal senso le operazioni di<br />

trasformazione e fusione sono legittime solo qualora<br />

ad esse consegua il mantenimento dell’assenza di scopo<br />

di lucro,si intende in senso soggettivo e quindi limitato<br />

alla <strong>non</strong> distribuzione di utili direttamente o indirettamente,<br />

in capo all’Ente nuovo derivato.<br />

Per quanto concerne la cessione d’azienda, per la<br />

quale si applica l’art. 2112 c.c., si ricordi già modificato<br />

per espressa disciplina Comunitaria con la specifica di<br />

applicabilità agli Enti <strong>non</strong> Commerciali,è previsto per il<br />

cessionario l’obbligo di perseguimento delle finalità di<br />

interesse generale,mediante lo svolgimento dell’attività<br />

nei settori più sopra richiamati 11.<br />

Ulteriore vincolo è rappresentato dalla previsione che<br />

gli organi di amministrazione notifichino,con atto scritto<br />

di data certa,al Ministero del lavoro e delle politiche<br />

sociali l’intenzione di procedere ad uno degli atti relativi<br />

a tali operazioni, allegando la documentazione necessaria<br />

alla valutazione di conformità alle linee guida.<br />

All’autorizzazione 12 del Ministero del lavoro e delle politiche<br />

sociali (sentita l’Agenzia per le organizzazioni<br />

<strong>non</strong> lucrative di utilità sociale),è subordinata l’efficacia<br />

degli atti.<br />

Recependo un orientameto giurisprudenziale e dottrinale<br />

ormai assodato 13, che ha ravvisato l’applicabilità<br />

dello statuto speciale dell’imprenditore commerciale<br />

anche agli enti senza scopo di lucro e quindi l’assoggettamento<br />

al fallimento e alle procedure concorsuali<br />

degli stessi, per l’impresa sociale è appunto previsto<br />

che in caso di insolvenza, le organizzazioni che<br />

esercitano un’impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione<br />

coatta amministrativa, di cui al regio decreto<br />

16 marzo 1942, n. 267.<br />

Di particolare interesse è la previsione, in caso di scioglimento<br />

dell’impresa sociale e relativa devoluzione<br />

patrimoniale, che i beni residui, qualora <strong>non</strong><br />

siano destinati ad altra impresa sociale,debbano essere<br />

comunque devoluti ad organizzazioni <strong>non</strong> lucrative di<br />

utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti<br />

ecclesiastici,secondo le norme statutarie.Con le medesime<br />

modalità è prevista la devoluzione del patrimonio<br />

residuo al termine della procedura concorsuale.<br />

Anche per il caso dello scioglimento, se il beneficiario<br />

APPROFONDIMENTI n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

<strong>non</strong> è un’Impresa sociale,è operativo il meccanismo di<br />

autorizzazione e conseguente efficacia dell’atto come<br />

sopra illustrato in relazione trasformazione, fusione,<br />

scissione e cessione d’azienda da parte del Ministero<br />

del Lavoro.<br />

11 È previsto che gli atti relativi a tali operazioni debbano essere adottati<br />

in conformità a linee guida di cui ad un emanando decreto del<br />

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,sentita l’Agenzia per le<br />

organizzazioni <strong>non</strong> lucrative di utilità sociale.<br />

12 Che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione<br />

della notificazione.<br />

13 Tra le altre, Cass. 10 Agosto 1990, n. 8154.<br />

517


518<br />

<strong>non</strong><br />

Cooperative sociali<br />

n.8-9/2006 ASPETTI ISTITUZIONALI<br />

Assemblea e decisioni dei soci<br />

nelle cooperative sociali s.r.l.<br />

Modello 1<br />

Decisione <strong>non</strong> collegiale dei soci mediante consultazione scritta<br />

Richiamato l’articolo dello statuto a norma del quale le decisioni dei soci - che <strong>non</strong> si riferiscono alle modificazioni<br />

dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto<br />

sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci – possono essere adottate mediante consultazione<br />

scritta nella mia qualità di amministratore (oppure di socio) della … società cooperativa<br />

propongo ai soci di<br />

1. approvare il bilancio al .....................,unitamente alla relazione sulla gestione,e di destinare l’utile d’esercizio<br />

di euro .................. come segue:<br />

Utile d’esercizio al 31/12/2004<br />

Destinazione:<br />

Euro<br />

a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92 Euro<br />

a rivalutazione quote sociali cooperatori Euro<br />

a remunerazione quote sociali cooperatori Euro<br />

a remunerazione azioni di partecipazione coop.<br />

Attribuzione:<br />

Euro<br />

a riserva legale Euro<br />

a riserva statutaria Euro<br />

a riserva straordinaria Euro<br />

a copertura perdite pregresse Euro<br />

2. nominare (o riconfermare) per numero ... esercizi, e cioè fino all’approvazione del bilancio al ......................,<br />

(oppure fino a revoca) quali componenti il consiglio di amministrazione i sigg...................................................<br />

.................................................. designando fra essi quale presidente il sig.. .......);<br />

3. fissare il compenso agli amministratori su base annua ovvero per il periodo dal ............ al ............ nella seguente<br />

misura: …..;<br />

4. nominare il nuovo collegio sindacale con le funzioni di controllo amministrativo e contabile,previsto dall’art.<br />

.... dell’atto costitutivo, come segue:<br />

dott. ........................................ presidente<br />

................................................ sindaco effettivo<br />

................................................ sindaco effettivo<br />

................................................ sindaco supplente<br />

................................................ sindaco supplente<br />

dando atto che tutti i sindaci sono iscritti nel registro dei revisori contabili.<br />

Il compenso dei sindaci effettivi è determinato nella seguente misura …..<br />

5. nominare revisore dei conti e del bilancio della società il dott./rag..................,iscritto all’Ordine / Collegio di ...............,<br />

con studio in .............., (oppure la ................................, società di revisione, con sede in ...........................,<br />

................................),a cui è attribuito un compenso per esercizio sociale di euro .............più il rimborso delle spese<br />

che il revisore stesso è fin da ora autorizzato ad anticipare per il necessario compimento del proprio mandato.


ASPETTI ISTITUZIONALI n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

I soci, che intendono manifestare voto favorevole alle proposte di cui sopra, sono cortesemente invitati a esprimere<br />

il loro consenso apponendo la data e la firma, sul foglio allegato, a fianco di ciascuna delle proposte che<br />

intendono accettare.Il foglio con proposte e accettazioni deve pervenire in originale e nella sua interezza presso<br />

la sede sociale entro giorni .......... / otto da oggi. (A norma dell’art. …., stat. soc., la risposta deve essere accompagnata<br />

da una fotocopia della carta d’identità o di documento equipollente).<br />

..............., .........................<br />

Espressione del consenso<br />

(..................................)<br />

Vi prego di apporre un "favorevole" oppure "contrario" oppure "astenuto" e la Vostra firma leggibile nella riga<br />

sottostante alle proposte che intendete accettare<br />

società ....................................................................................................................................................<br />

nome del socio ................................................................ data .......................<br />

1. Approvazione del bilancio e destinazione del risultato economico<br />

..............................................................................................................<br />

2. Nomina dell’organo amministrativo<br />

..............................................................................................................<br />

3. Fissazione del compenso per l’organo amministrativo<br />

..............................................................................................................<br />

4. Nomina del collegio sindacale<br />

..............................................................................................................<br />

5. Nomina del revisore<br />

..............................................................................................................<br />

data .................................<br />

Allegata fotocopia della carta d’identità.<br />

(firma) ....................................<br />

519


520<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 ASPETTI ISTITUZIONALI<br />

Modello 2<br />

Scheda riepilogativa di decisioni dei soci mediante consultazione scritta<br />

SOCIETÀ ...............................<br />

PROPONENTI<br />

(soci/amministratore)<br />

Numero di voti spettanti Numero di voti previsti<br />

ai soci proponenti<br />

Oggetto proposta<br />

dallo statuto<br />

Termine previsto per<br />

invio risposta<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Data invio Conferma ricezione<br />

Riepilogo consensi Favorevole Contrario astenuto Data ricezione<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

Socio …<br />

<strong>non</strong> risposto consenso<br />

Esito della consultazione<br />

Maggioranza richiesta … % voti presenti<br />

o rappresentati<br />

N. voti favorevoli alla proposta<br />

Trascrizione Data ………………………<br />

Data di formazione della decisione<br />

Data di trascrizione su libro decisione dei soci Il presidente del consiglio di amministrazione …. .<br />

N. allegati da archiviare


ASPETTI ISTITUZIONALI n.8-9/2006<br />

Modello 3<br />

Decisione <strong>non</strong> collegiale dei soci mediante consenso espresso per iscritto<br />

Data .......................................................<br />

Spett. .......................................................<br />

Consiglio di amministrazione<br />

della …società cooperativa<br />

<strong>non</strong><br />

In conformità a quanto disposto dall’art. …dello statuto sociale della società …., il sottoscritto quale socio della<br />

medesima, presta il proprio consenso al seguente testo di decisione:<br />

2. approvazione del bilancio al .....................,unitamente alla relazione sulla gestione,e di destinazione dell’utile<br />

d’esercizio di euro .................. come segue:<br />

Utile d’esercizio al 31/12/2004<br />

Destinazione:<br />

Euro<br />

a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92 Euro<br />

a rivalutazione quote sociali cooperatori Euro<br />

a remunerazione quote sociali cooperatori Euro<br />

a remunerazione azioni di partecipazione coop.<br />

Attribuzione:<br />

Euro<br />

a riserva legale Euro<br />

a riserva statutaria Euro<br />

a riserva straordinaria Euro<br />

a copertura perdite pregresse Euro<br />

2. nominare (o riconfermare) per numero ... esercizi, e cioè fino all’approvazione del bilancio al ......................,<br />

(oppure fino a revoca) quali componenti il consiglio di amministrazione i sigg...................................................<br />

.................................................. designando fra essi quale presidente il sig.. .......);<br />

3. determinazione del compenso agli amministratori su base annua ovvero per il periodo dal ............ al ............<br />

nella seguente misura:<br />

…..;<br />

4. nomina del nuovo collegio sindacale con le funzioni di controllo amministrativo e contabile,previsto dall’art.<br />

.... dell’atto costitutivo, come segue:<br />

dott. ........................................ presidente<br />

................................................ sindaco effettivo<br />

................................................ sindaco effettivo<br />

................................................ sindaco supplente<br />

................................................ sindaco supplente<br />

dando atto che tutti i sindaci sono iscritti nel registro dei revisori contabili.<br />

Il compenso dei sindaci effettivi è determinato nella seguente misura …..<br />

5. nomina come revisore dei conti e del bilancio della società il dott./rag. ................., iscritto all’Ordine / Collegio<br />

di ..............., con studio in .............., (oppure la ................................, società di revisione, con sede in<br />

...........................,................................),a cui è attribuito un compenso per esercizio sociale di euro .............più<br />

il rimborso delle spese che il revisore stesso è fin da ora autorizzato ad anticipare per il necessario compimento<br />

del proprio mandato.<br />

Viene conferito mandato al presidente del consiglio di amministrazione per l’attuazione della presente decisione,<br />

conferendo al medesimo i più ampi poteri.<br />

521


522<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 ASPETTI ISTITUZIONALI<br />

Modello 4<br />

Richiesta di adozione del procedimento assembleare<br />

Data .......................................................<br />

Spett. .......................................................<br />

Consiglio di amministrazione<br />

della …società cooperativa<br />

Raccomandata a.r. anticipata via fax o e-mail<br />

I sottoscritti soci della società cooperativa in indirizzo, avendo ricevuto in data … la proposta di decisione da<br />

adottare mediante consenso espresso per iscritto,avvalendosi del diritto concessogli dall’art.2479,co.4,cod.civ.,<br />

e dall’art. … dello statuto sociale, chiedono che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare<br />

ex art. 2479-bis, facendo presente di essere titolari di una quota del valore nominale <strong>non</strong> inferiore al terzo del<br />

capitale sociale (rappresentando un numero di voti <strong>non</strong> inferiore al terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci)<br />

e - per quanto occorra - l’importanza dell’argomento,l’opportunità di ottenere ulteriori informazioni dall’organo<br />

amministrativo e l’utilità di un confronto di opinioni con gli altri soci.<br />

Invito pertanto l’organo amministrativo a convocare l’assemblea dei soci.<br />

Con i migliori saluti.<br />

(...........................)


Funzioni e convocazioni<br />

dell’assemblea<br />

di una cooperativa sociale s.r.l.<br />

di Sebastiano Di Diego*<br />

L’articolo analizza il funzionamento<br />

dell’assemblea di una cooperativa<br />

sociale c.d. società a responsabilità<br />

limitata. L’analisi viene condotta<br />

attraverso il rinvio alle formule più<br />

utilizzate nella pratica.<br />

Nelle cooperative sociali che adottano le norme sulle<br />

società a responsabilità limitata <strong>non</strong> esiste la rigida<br />

divisione di poteri fra amministratori e soci che invece<br />

caratterizza le cooperative s.p.a.<br />

Un ruolo fondamentale è perciò svolto dallo statuto,<br />

che ha una certa libertà nel disciplinare la distribuzione<br />

delle competenze tra soci e amministratori.<br />

In particolare, secondo quanto previsto dalle norme<br />

sulle s.r.l.,i soci decidono sulle materie riservate alla<br />

loro competenza dall’atto costitutivo,<strong>non</strong>ché sugli argomenti<br />

che uno o più amministratori o tanti soci che<br />

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono<br />

alla loro approvazione (art. 2479, comma 1,<br />

c.c.) (Tavola n. 1).<br />

Sono, inoltre, sempre riservate alla competenza dei<br />

soci1: • l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;<br />

• la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;<br />

• la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio<br />

sindacale o del revisore nei casi previsti dall’art.2477;<br />

Tavola n. 1 – Le competenze dei soci<br />

ASPETTI ISTITUZIONALI n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

• le modificazioni dell’atto costitutivo;<br />

• la decisione di compiere operazioni che comportano<br />

una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale<br />

determinato nell’atto costitutivo o una rilevante<br />

modificazione dei diritti dei soci.<br />

A queste materie se ne devono aggiungere altre, attribuite<br />

alla competenza dei soci da specifiche disposizioni<br />

in materia di cooperative:<br />

– approvazione dei regolamenti che disciplinano l’attività<br />

mutualistica con i soci, con le maggioranze<br />

previste per le assemblee straordinarie (art. 2521,<br />

comma 5, c.c.);<br />

– autorizzazione dell’esclusione o della limitazione<br />

del diritto di opzione su proposta motivata degli<br />

amministratori (art. 2528, comma 4, c.c.);<br />

– deliberazione sulle domande di ammissione <strong>non</strong><br />

accolte (art. 2528, comma 2, c.c.);<br />

– deliberazione sull’esclusione,se lo prevede lo statuto<br />

(art. 2533, comma 2, c.c.);<br />

– deliberazione dell’eventuale ripartizione dei ristorni<br />

a ciascun socio anche mediante aumento<br />

proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione<br />

di nuove azioni, ovvero mediante l’emissione<br />

di strumenti finanziari (art. 2545-sexies, comma 3,<br />

c.c.);<br />

– approvazione annuale degli stati di attuazione dei<br />

programmi pluriennali, nel caso di emissione delle<br />

azioni di partecipazione cooperativa (art. 5, comma<br />

3, legge n. 59/1992).<br />

Modalità di decisione<br />

Molto ampi sono gli spazi riservati all’autonomia statutaria<br />

nel disciplinare le modalità attraverso le quali i so-<br />

* Dottore commercialista in Ancona.<br />

1 Cfr. art. 2479, comma 2.<br />

523


524<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 ASPETTI ISTITUZIONALI<br />

ci possono assumere le decisioni riservate o sottoposte<br />

alla loro competenza.<br />

In particolare,lo statuto può prevedere che le decisioni<br />

dei soci siano adottate con il sistema della consultazione<br />

scritta (v.Modelli n.1 a pag.518 e Modello n.2 a pag.<br />

520) o del consenso espresso per iscritto (v. Modello n.<br />

3 a pag. 521) (c.d. metodi referendari), fermo restando<br />

che dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare<br />

con chiarezza l’argomento oggetto della decisione<br />

e il consenso alla stessa (art.2479,comma 3,c.c.).<br />

La rinuncia al metodo assembleare,comunque,al fine<br />

di evitare incertezze, richiede che l’atto costitutivo<br />

regolamenti in maniera rigorosa le modalità e le procedure<br />

di assunzione delle decisioni (Tavola n. 2).<br />

In particolare, è opportuno che l’autonomia statutaria<br />

disciplini in maniera compiuta i seguenti aspetti:<br />

• la forma della consultazione o della raccolta delle<br />

manifestazioni di volontà;<br />

• i soggetti che possono sollecitare l’apertura del procedimento<br />

decisionale extra-assembleare;<br />

• i limiti temporali entro i quali il consenso deve essere<br />

manifestato;<br />

• l’eventuale revocabilità del consenso.<br />

Non tutte le decisioni dei soci, tuttavia, possono essere<br />

prese con le modalità semplificate di cui si è appena<br />

detto.<br />

In primo luogo,se l’atto costitutivo <strong>non</strong> le autorizza,tutte<br />

le decisioni dovranno essere adottate con il procedimento<br />

assembleare (art. 2479, comma 4, c.c.).<br />

In secondo luogo,anche qualora tale possibilità sia prevista,<br />

il metodo assembleare è l’unico possibile:<br />

a) per le seguenti decisioni:<br />

– modificazione dell’atto costitutivo (artt. 2479,<br />

comma 4, e 2480 c.c.);<br />

– approvazione di operazioni che comportano una<br />

Tavola n. 2 – I metodi decisionali<br />

sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato<br />

nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione<br />

dei diritti dei soci (art.2479,comma 4,c.c.);<br />

– determinazione dei provvedimenti da assumersi<br />

in presenza di perdite che incidono sul capitale<br />

per oltre un terzo;<br />

– scioglimento anticipato della società (art.2482-bis<br />

c.c.);<br />

– nomina e revoca dei liquidatori e determinazione<br />

dei criteri di liquidazione (art.2484,comma 1,n.6);<br />

– approvazione della proposta di concordato preventivo<br />

o fallimentare (artt. 152 e 161 l. fall );<br />

– domanda di ammissione ad amministrazione<br />

controllata (art. 187, legge fall.);<br />

– conferimento e revoca dell’incarico di revisione<br />

del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato<br />

(artt. 159 e 165 T.U.F.);<br />

b) quando tale metodo sia richiesto da uno o più amministratori,<br />

o da un numero di soci che rappresentano<br />

almeno un terzo del capitale sociale (v.<br />

Modello n. 4 a pag. 522) (art. 2479, comma 4, c.c.).<br />

Rappresentanza in assemblea<br />

L’art. 2539 c.c. disciplina la rappresentanza in assemblea<br />

esclusivamente con riferimento alle cooperative<br />

disciplinate dalle norme sulla società per azioni.<br />

Alle cooperative s.r.l., invece, dovrebbe applicarsi l’art.<br />

2479-bis, secondo il quale, se l’atto costitutivo <strong>non</strong> dispone<br />

diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea<br />

e la relativa documentazione è conservata secondo<br />

quanto prescritto dall’art.2478,primo comma,n.2.<br />

Il ricorso a procure di voto, a meno di ritenere inapplicabile<br />

tale norma alle cooperative s.r.l.,sembrerebbe <strong>non</strong><br />

incontrare alcun limite di legge: limiti quantitativi o soggettivi<br />

potrebbero tutt’al più essere previsti dallo statuto.


NORMATIVA REGIONALE n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

Settembre 2006: la rassegna della<br />

principale legislazione regionale<br />

di Luca Bagnoli* e Matteo Pozzoli**<br />

Emilia Romagna<br />

Norme per la promozione e lo sviluppo<br />

della cooperazione mutualistica<br />

in Emilia-Romagna<br />

Legge Regionale n. 6 del 6 giugno 2006<br />

pubblicata nel B.U.R. 6 giugno 2006, n. 76<br />

La Regione Emilia-Romagna per mezzo della legge<br />

n. 6/2006 ha deciso di promuovere ed incentivare<br />

la funzione sociale della cooperazione a<br />

scopo mutualistico e <strong>non</strong> lucrativo per favorirne<br />

lo sviluppo nella società regionale.<br />

A questo fine, ha deciso di istituire presso la Presidenza<br />

della Giunta regionale la Consulta della<br />

cooperazione, composta da: il Presidente della<br />

Regione (o da un suo delegato che la presiede);<br />

sei rappresentanti delle associazioni di cooperative<br />

maggiormente rappresentative operanti sul<br />

territorio regionale; e tre membri esperti designati<br />

dalla Giunta regionale.<br />

Tale Consulta esprime pareri alla Giunta regionale<br />

in merito allo sviluppo della cooperazione,alle<br />

politiche economiche e sociali che coinvolgono<br />

o possono coinvolgere la cooperazione e si può<br />

concretizzare in attività quali la proposta di legge<br />

e regolamenti, il coinvolgimento del movimento<br />

cooperativo nei programmi regionali, l’incentivazione<br />

di interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo<br />

del sistema regionale della cooperazione.<br />

La Regione svolge, inoltre, funzioni di Osservatorio<br />

sulla cooperazione in Emilia-Romagna,con lo<br />

scopo di raccogliere ed elaborare informazioni<br />

di tipo economico,storico e sociologico sullo stato<br />

e sullo sviluppo della cooperazione regionale.<br />

A tal fine,può definire accordi o convenzioni con<br />

Unioncamere, associazioni cooperative, organizzazioni<br />

sindacali.<br />

La legge dispone ancora che la Regione possa<br />

partecipare, quale socio fondatore e unitamente<br />

alle associazioni cooperative, all’istituzione della<br />

“Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola”,<br />

da costituire con apposito atto pubblico<br />

secondo le procedure fissate dal codice civile.<br />

La Regione sostiene iniziative rivolte allo sviluppo<br />

e alla promozione cooperativa e promuove la<br />

stipula di appositi “Accordi”, coinvolgendo eventualmente<br />

anche Enti locali, Camere di commercio,<br />

Università, Fondazioni bancarie, ed altri enti.<br />

Possono, inoltre, essere attuati interventi per: attivare<br />

garanzie, controgaranzie, cogaranzie, tramite<br />

la costituzione di appositi fondi; concedere finanziamenti<br />

agevolati e prevedere interventi a<br />

sostegno delle attività del Consorzio fidi.<br />

La Regione, infine, cerca di stimolare nuove iniziative<br />

imprenditoriali, concede contributi e finanziamenti<br />

alle cooperative di nuova costituzione<br />

per le opere di sviluppo progettuale e di primo<br />

impianto,in particolare per le cooperative sociali<br />

che operano per l’inserimento lavorativo di<br />

persone svantaggiate e per progetti e programmi<br />

di particolare valore sociale, <strong>non</strong>ché per le cooperative<br />

costituite per l’uscita da situazioni di crisi<br />

aziendale.<br />

Friuli Venezia Giulia<br />

Istituzione degli Ecomusei del Friuli<br />

Venezia Giulia<br />

Legge regionale n. 10 del 20 giugno 2006<br />

pubblicata nel B.U.R. 21 giugno 2006, n. 25<br />

Con la legge regionale n.10/2006,la Regione Friuli<br />

Venezia Giulia - di concerto con le comunità lo-<br />

* Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli<br />

studi di Firenze<br />

** Componente Commissione “Aziende <strong>non</strong> profit”Consiglio Nazionale<br />

Dottori Commercialisti<br />

525


526<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 NORMATIVA REGIONALE<br />

cali,le parti sociali e gli enti locali - ha istituito nel<br />

proprio territorio gli Ecomusei.<br />

Questi hanno la finalità di:<br />

• rafforzare il senso di appartenenza e delle identità<br />

locali attraverso il recupero e la riproposizione<br />

in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche<br />

e culturali delle comunità;<br />

• attivare e rendere partecipi direttamente le comunità,<br />

le istituzioni culturali e scolastiche e le<br />

associazioni locali ai processi di valorizzazione,<br />

ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio<br />

culturale-materiale, immateriale-sociale e<br />

ambientale della regione, compresi i saperi tramandati<br />

e le tradizioni;<br />

• conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare<br />

ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per<br />

tramandare le testimonianze della cultura materiale<br />

e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro<br />

delle popolazioni locali;<br />

• valorizzare e diffondere il patrimonio culturale<br />

in quanto elemento del territorio, funzionale alla<br />

costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e<br />

servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale<br />

e sociale di un’area omogenea;<br />

• promuovere e sostenere le attività di ricerca<br />

scientifica e didattico-educativa relative alla storia e<br />

alle tradizioni locali del territorio; recuperare e utilizzare<br />

nelle diverse attività le lingue originali d’uso.<br />

Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:<br />

• enti locali, in forma singola o associata;<br />

• associazioni e fondazioni culturali e ambientaliste,<br />

senza scopo di lucro, appositamente costituite<br />

o che abbiano come oggetto statutario le finalità<br />

sopra esposte.<br />

Spetta adesso alla Giunta regionale,entro 90 giorni<br />

dall’entrata in vigore della nuova legge, una<br />

volta acquisito il parere favorevole della competente<br />

Commissione consiliare e il parere di un comitato<br />

tecnico-scientifico (istituito dalla medesima<br />

legge e finalizzato alla promozione degli Ecomusei<br />

e alla formazione del personale), approvare<br />

un regolamento per la definizione dei criteri e<br />

dei requisiti minimi per il riconoscimento della<br />

qualifica di Ecomuseo.<br />

Tale regolamento tiene conto di una serie di priorità,<br />

tra cui:<br />

• caratteristiche di omogeneità culturale, geografica<br />

e paesaggistica del territorio;<br />

• partecipazione attiva della comunità locale nel<br />

progetto di animazione culturale;<br />

• presenza di enti locali singoli o associati <strong>non</strong>ché<br />

di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali,<br />

materiali e immateriali, naturalistici e<br />

ambientali<br />

• presenza attiva e documentata, da almeno tre<br />

anni, sul territorio e assenza sul medesimo territorio<br />

di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura<br />

esclusivamente tematica.<br />

La Giunta regionale determina annualmente il<br />

programma di istituzione degli Ecomusei.<br />

Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione<br />

esclusiva e originale e a un proprio marchio<br />

esclusivo.<br />

In prima applicazione della nuova legge sono<br />

qualificati Ecomusei le iniziative già promosse<br />

dai soggetti abilitati, che operano da almeno un<br />

anno per finalità analoghe a quelle previste.<br />

Lombardia<br />

Cessione a titolo gratuito di 1.500 PC<br />

per enti <strong>non</strong> profit<br />

Accordo siglato in data 8 giugno tra Banco<br />

Onlus e la Regione Lombardia in data 8 giugno<br />

La Onlus Banco informatico - nata per combattere<br />

l’enorme spreco di risorse informatiche delle<br />

aziende moderne - ha siglato in data 8 giugno un<br />

accordo con la Regione Lombardia con il quale<br />

stabilisce di cedere 1.500 personal computer<br />

(PC) per gli enti <strong>non</strong> profit della Lombardia.<br />

Tale operazione si colloca nell’ambito del progetto<br />

“Un PC per crescere”.<br />

L’accordo ha durata triennale e prevede che ogni<br />

anno circa 500 computer, in uso per mezzo di<br />

contratti di leasing alla Regione,dovranno essere<br />

sostituiti con altri più adeguati alle esigenze dell’ente<br />

pubblico.<br />

I PC che sono sostituiti saranno inviati gratuitamente<br />

alle associazioni e agli enti <strong>non</strong> profit che<br />

ne hanno fatto e ne faranno richiesta.<br />

Tali PC funzionanti sono provvisti di Windows<br />

2000 Pro e saranno inviati pronti per essere operativi.<br />

La realizzazione del progetto in parola –<br />

per il quale la Regione ha stanziato 222.000 euro<br />

nei tre anni - ha una doppia valenza: sociale ed


ecologica,in quanto combatte lo spreco e riduce<br />

l’impatto ambientale evitando lo smaltimento di<br />

rifiuti speciali che hanno un costo sia economico<br />

che ambientale.<br />

Il progetto è stato reso possibile da un accordo<br />

tra le società Serco, Microsoft e il Banco Informatico.<br />

Per informazioni sul progetto:<br />

– Banco Informatico Onlus Via Savona, 80 – Milano,<br />

tel.: 02. 4231102<br />

– e-mail:bancoinformatico@bancoinformatico.com<br />

Lombardia<br />

Monitoraggio del sistema dei musei<br />

lombardi e riapertura dei termini<br />

del riconoscimento per gli istituti museali<br />

Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia<br />

del 31 maggio 2006, n. 2651 pubblicata nel B.U.R.<br />

del 12 giugno 2006, n. 24<br />

La Regione Lombardia - in coerenza con le precedenti<br />

disposizioni e deliberazioni regionali tramite<br />

cui erano stati fissati i criteri minimi per il riconoscimento<br />

di istituto museale - ha deliberato<br />

di riaprire i termini per il menzionato riconoscimento.<br />

È stato inoltre previsto di attivare il monitoraggio<br />

della situazione organizzativa e gestionale di tutti<br />

i musei e le raccolte museali lombardi.<br />

Il riconoscimento può essere chiesto come museo<br />

o come raccolta museale.<br />

La deliberazione, oltre a presentare un fac-simile<br />

di richiesta di riconoscimento, illustra una serie<br />

di caratteristiche di cui deve essere in possesso<br />

l’istituto che intende far richiesta di riconoscimento<br />

<strong>non</strong>ché un set di parametri necessari per<br />

effettuare un questionario di autovalutazione.<br />

È fondamentale ricordare che il questionario è<br />

un corredo obbligatorio della domanda.<br />

Il questionario contiene una serie di domande relative<br />

sia all’individuazione dei requisiti minimi<br />

(campo obbligatorio) sia alla presenza di standard<br />

di qualità (campo facoltativo) ed evidenzia<br />

una serie di indicazioni utili anche per gli enti<br />

che, pur avendo già acquisito il riconoscimento,<br />

intendono veder crescere il ruolo e la formazione<br />

dei propri operatori, il legame con il territorio<br />

NORMATIVA REGIONALE n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

e gli enti locali di appartenenza <strong>non</strong>ché attività<br />

fondamentale per il monitoraggio.<br />

I requisiti minimi per il riconoscimento dei musei<br />

e delle raccolte museali previsto dalla Delib.G.R.<br />

del 20 dicembre 2002, n. 7/11643 “Criteri e linee<br />

guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte<br />

museali in Lombardia, <strong>non</strong>ché linee guida<br />

sui profili professionali degli operatori dei musei<br />

e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi<br />

della L.R.5 gennaio 2000,n.1,commi 130-131”sono<br />

suddivisi nella seguenti aree tematiche:<br />

Ambito I – Status giuridico<br />

Requisito minimo 1: Ogni museo/raccolta museale<br />

deve avere il possesso di collezioni permanenti<br />

e/o la disponibilità di collezioni depositate dallo<br />

Stato o da altri soggetti.<br />

Requisito minimo 2: Ogni museo/raccolta museale<br />

deve avere la proprietà o la disponibilità definita<br />

della sede.<br />

Requisito minimo 3: Ogni museo/raccolta museale<br />

deve essere dotato di un atto istitutivo.<br />

Requisito minimo 4: Ogni museo/raccolta museale<br />

deve essere dotato di uno statuto e/o di un regolamento<br />

scritto che, in aderenza alla definizione<br />

generale di museo, individui, fra l’altro:<br />

• la natura di organismo permanente e senza<br />

scopo di lucro,<br />

• la missione, l’identità e le finalità,<br />

• l’assetto finanziario e l’ordinamento contabile,<br />

• il personale,<br />

• l’inalienabilità delle collezioni.<br />

Ambito II – Assetto finanziario<br />

Le istituzioni museali devono disporre di risorse<br />

economiche adeguate alle loro dimensioni e caratteristiche<br />

in modo da garantire il rispetto degli<br />

standard minimi stabiliti per le strutture, il personale,<br />

la sicurezza, la gestione e la cura delle collezioni,<br />

il servizio al pubblico.<br />

Ambito III – Strutture<br />

Il museo è tenuto a garantire che le sue strutture<br />

siano adeguate alle funzioni cui sono adibite, in<br />

conformità alla politica ed agli obiettivi educativi<br />

e con riferimento alle esigenze delle collezioni,<br />

del personale e del pubblico.<br />

Requisito minimo 5: Il museo/raccolta museale<br />

527


528<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 NORMATIVA REGIONALE<br />

deve avere spazi espositivi attrezzati e adeguati a<br />

presentare una selezione significativa delle collezioni<br />

e spazi sufficienti per il deposito delle collezioni.<br />

Ambito IV – Personale<br />

Le funzioni del museo possono essere attuate solo<br />

in presenza di professionalità qualitativamente<br />

e quantitativamente adeguate nella singola struttura.<br />

Requisito minimo 6: Il corretto funzionamento<br />

dei musei/raccolte museali rende necessaria la<br />

disponibilità di figure professionali prioritarie,<br />

quali un direttore e/o un conservatore, il responsabile<br />

tecnico addetto alla sicurezza,il personale<br />

addetto ai servizi di custodia. Il responsabile dei<br />

servizi educativi è indispensabile per i musei, ma<br />

la sua presenza è raccomandata anche per le raccolte<br />

museali.<br />

Ambito V – Sicurezza<br />

Il museo deve garantire la sicurezza ambientale,<br />

la sicurezza strutturale, la sicurezza nell’uso, la sicurezza<br />

anticrimine e la sicurezza in caso di incendio,<br />

considerando i problemi della sicurezza<br />

in modo mirato e integrato.<br />

Requisito minimo 7: L’edificio del museo/raccolta<br />

museale, tenuto conto delle deroghe previste<br />

per i musei situati negli edifici storici,deve essere<br />

a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario<br />

e del superamento delle barriere<br />

architettoniche. Deve, inoltre, essere dotato di sistemi<br />

di sicurezza anti-incendio e anti-intrusione.<br />

Gli impianti devono essere adeguatamente manutenuti<br />

e adeguatamente collocati rispetto alle<br />

opere.<br />

Ambito VI – Gestione e cura delle collezioni<br />

All’ingresso in un museo gli oggetti devono essere<br />

registrati e documentati a fini patrimoniali e di<br />

sicurezza, predisponendo la compilazione di un<br />

registro inventariale con l’obiettivo qualitativo di<br />

monitorare la consistenza del patrimonio museale<br />

Requisito Minimo 8: Il museo/raccolta museale<br />

deve garantire la presenza di un registro di ingresso<br />

e la compilazione di schede di inventariazione<br />

per il monitoraggio aggiornato della consi-<br />

stenza e della conoscenza delle opere esposte e<br />

in deposito.<br />

Requisito minimo 9: Il museo deve sviluppare la<br />

ricerca scientifica in attuazione del progetto culturale<br />

e curarne la divulgazione.È raccomandato<br />

che tale attività sia sviluppata anche dalle raccolte<br />

museali, ma in questa fase <strong>non</strong> è considerata<br />

requisito minimo.<br />

Ambito VII – Rapporti del museo con il pubblico<br />

e relativi servizi<br />

Requisito minimo 10: Il numero di ore settimanali<br />

di apertura deve essere definito in base alle dimensioni<br />

e alla rilevanza del museo/raccolta museale.<br />

Requisito minimo 11: I musei devono garantire<br />

l’organizzazione di attività educative e di attività<br />

culturali coerenti con il programma del museo<br />

ed essere dotati dei relativi spazi, eventualmente<br />

in condivisione con altri musei.<br />

Requisito minimo 12: I musei devono essere dotati,<br />

anche in una logica di sistema, di una biblioteca<br />

e/o di un centro di documentazione.<br />

Possono presentare domanda gli istituti che:<br />

• <strong>non</strong> hanno mai fatto domanda di riconoscimento;<br />

• sono stati riconosciuti provvisoriamente;<br />

• <strong>non</strong> sono stati riconosciuti né come museo, né<br />

come raccolta museale in base a quanto previsto<br />

dalla menzionata deliberazione del 2004;<br />

• sono stati riconosciuti come raccolta museale<br />

e, avendo raggiunto i requisiti minimi, intendono<br />

essere riconosciuti come museo.<br />

Le domande possono essere presentate a partire<br />

dall’approvazione della deliberazione fino alle<br />

ore 12 del giorno 1° settembre 2006, tramite<br />

l’utilizzo di codice utente e password, al proprio<br />

questionario per la fase di autovalutazione ed indirizzate<br />

a:<br />

- Regione Lombardia - Direzione Generale Culture,<br />

Identità e Autonomie della Lombardia -<br />

Unità Organizzativa Musei e Servizi culturali - via<br />

Pola 12/14 - 20124 Milano.<br />

Le domande possono essere altresì consegnate<br />

direttamente allo sportello unico del Protocollo<br />

Federato della Giunta Regionale - via Taramelli,<br />

20 - 20124 Milano (tel.02 6765.4662 - 4678 - 4660)<br />

o presso gli uffici di Protocollo Regionale pre


Umbria<br />

senti in tutte le Sedi Territoriali dislocate sul territorio.<br />

Fondo integrativo per interventi sociali<br />

e socio-assistenziali a favore dei soggetti<br />

disabili - Art. 45, comma 1, lett. b),<br />

L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.<br />

Deliberazione della Giunta Regionale Umbria 27<br />

aprile 2006 pubblicata nel B.U.R. 7 giugno 2006,<br />

n. 27<br />

La Regione Umbria,per proposta del direttore regionale<br />

alla sanità e servizi sociali e preso atto<br />

delle disposizioni in essere,ha dato attuazione al-<br />

NORMATIVA REGIONALE n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

la legge regionale 23 gennaio 1997 n. 3 “Riorganizzazione<br />

della rete di protezione sociale e riordino<br />

delle funzioni socio-assistenziali” che ha<br />

previsto l’istituzione di un fondo integrativo per<br />

interventi sociali e socio-assistenziali a favore dei<br />

soggetti disabili.<br />

Con tale proposta, la Regione ha previsto il riparto<br />

del menzionato fondo nel seguente modo:<br />

• 50 per cento in base all’ultimo dato ufficiale disponibile,<br />

riferito alla popolazione residente in<br />

ciascun comune;<br />

• 50 per cento applicando l’ultimo tasso di disabilità<br />

disponibile - calcolato dall’ISTAT.<br />

Tale fondo impegna la somma di euro 206.582,00<br />

a favore dei Comuni dell’Umbria.<br />

529


530<br />

<strong>non</strong><br />

SMS<br />

n.8-9/2006 SCHEDE OPERATIVE<br />

I sistemi di amministrazione<br />

e controllo nelle società<br />

di mutuo soccorso<br />

di Adele Sarti*<br />

In questo articolo, si esaminano gli<br />

aspetti commerciali riguardanti i rapporti<br />

fra la società di mutuo soccorso e i soci,<br />

l’organo esecutivo e l’organo di<br />

controllo.<br />

In generale, gli organi sociali delle<br />

società di mutuo soccorso, in base a<br />

quanto previsto dallo statuto, sono:<br />

l’assemblea dei soci, il consiglio di<br />

amministrazione e il collegio sindacale.<br />

Inoltre, fra i vari argomenti presi in<br />

considerazione rientrano i libri sociali e<br />

contabili, il bilancio o rendiconto<br />

consuntivo.<br />

Le società di mutuo soccorso1 attingono i loro mezzi<br />

di finanziamento dai contributi dei soci effettivi,<br />

dai contributi dei soci onorari e da altre eventuali<br />

fonti.<br />

Le spese, invece, attengono agli scopi obbligatori, all’amministrazione<br />

sociale e agli scopi facoltativi2 e, riguardo<br />

a questi ultimi,l’ultimo comma dell’art.2,legge<br />

n. 3818/1886 prevede in modo esplicito che deve giustificarsi<br />

la spese e il modo per farvi fronte nel bilancio.<br />

In ogni caso, eccettuate le spese di amministrazione,il<br />

denaro sociale <strong>non</strong> può essere erogato per fini diversi<br />

da quelli indicati negli artt. 1 e 2 della legge n.<br />

3818/1886.<br />

Inoltre, le spese per i sussidi, per le sovvenzioni e<br />

per le altre iniziative devono essere determinate sulla<br />

base della disponibilità del fondo sociale e il consiglio<br />

di amministrazione può diminuire la prestazione e au-<br />

mentare i contributi (salvo la ratifica dell’assemblea)<br />

se le esigenze di cassa lo richiedono.<br />

A tal proposito, per motivi di completezza è opportuno<br />

evidenziare che il punto 4, dell’art. 9 della legge n.<br />

3818/1886 prevede la <strong>non</strong> sottoponibilità a sequestro<br />

e pignoramento dei sussidi dovuti dalla società<br />

ai soci; ciò significa la <strong>non</strong> sequestrabilità e impignorabilità<br />

dei fondi creati dalle società di mutuo soccorso<br />

per questi scopi.<br />

Rapporto tra società e soci<br />

Per quanto riguarda il recesso del socio <strong>non</strong> fa nascere<br />

il diritto alla restituzione dei contributi versati,mentre<br />

libera la società dall’obbligo della prestazione. In particolare,<br />

vige l’esclusione di qualsiasi diritto dei soci ad<br />

ottenere il rimborso dei contributi versati in caso di<br />

scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un<br />

socio,come pure nel caso di scioglimento della società.<br />

Un altro aspetto che merita di essere preso in considerazione<br />

riguarda il fatto che le quote versate dai soci<br />

<strong>non</strong> assumono la natura di corrispettivi né tanto meno<br />

di premi assicurativi.<br />

Ne deriva che i contributi versati dai soci <strong>non</strong> rappresentano<br />

il corrispettivo di un servizio offerto,ma hanno<br />

come scopo quello di garantire a ciascuno di loro un<br />

sussidio,che <strong>non</strong> viene però quantificato in base ai versamenti<br />

effettuati.<br />

* Cultrice di diritto commerciale presso la facoltà di Economia dell’Università<br />

di Bologna.<br />

1 Cfr. anche A. Sarti, Caratteristiche principali delle società di mutuo<br />

soccorso, in questa Rivista n. 7/2006, pag. 467.<br />

2 Ai sensi del comma 1 dell’art. 2, legge n. 3818/1886,“Le società di<br />

mutuo soccorso potranno cooperare all’educazione dei soci e<br />

delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l’acquisto degli attrezzi<br />

del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di<br />

previdenza economica”.


Pertanto, la controprestazione da parte della società<br />

di mutuo soccorso rimane indeterminata; infatti <strong>non</strong><br />

è prestabilito l’ammontare dell’indennizzo che il socio<br />

può ricevere.<br />

Di conseguenza, il rapporto fra società e socio si<br />

configura come un rapporto di natura associativa e<br />

<strong>non</strong> contrattuale dato che <strong>non</strong> risulta il trasferimento<br />

del rischio; infatti, le società di mutuo soccorso <strong>non</strong><br />

possono svolgere attività assicurativa in senso tecnico<br />

perché la legge (a differenza delle cooperative di assicurazione<br />

e delle mutue assicuratrici) <strong>non</strong> impone loro<br />

l’obbligo di un rigoroso ordinamento tecnico con riferimento<br />

alla proporzione fra gli impegni assicurativi e<br />

i mezzi per la loro copertura.<br />

Obbligo contributivo<br />

I soci di una società di mutuo soccorso <strong>non</strong> sono titolari<br />

di una quota di capitale sociale, che formalmente<br />

<strong>non</strong> esiste.<br />

Tuttavia, per lo svolgimento dell’attività sociale i soci<br />

devono contribuire versando quote sociali, contributi,<br />

tasse d’ammissione,così come viene fissato dallo<br />

statuto,dal regolamento o in mancanza dal consiglio.<br />

La richiesta di una tassa di ammissione si potrebbe giustificare<br />

in presenza di contribuzioni a fondo perduto<br />

da parte dei vecchi soci,ulteriori alla quota sociale,per<br />

mettere in grado la società di mutuo soccorso di fornire<br />

i propri servizi.<br />

In linea generale,la quota sociale è uguale per tutti,<br />

anche se nulla vieta che un socio versi a titolo di liberalità<br />

somme ulteriori.<br />

Partecipazione dei soci e assemblea<br />

Per costituire una società di mutuo soccorso,la legge<br />

n. 3818/1886 <strong>non</strong> fissa un numero minimo di soci.<br />

Comunque, anche se nulla dice espressamente, è da<br />

escludere la legittimità di una clausola statutaria che<br />

configuri la società di mutuo soccorso come ente a<br />

numero chiuso.<br />

L’art.3,legge n.3818/1886 richiede però che nello statuto<br />

siano indicate le modalità e le condizioni di ammissione<br />

a socio, che può essere deliberata dall’assemblea<br />

dei soci o dagli amministratori.<br />

In generale, l’adesione ad una società di mutuo soccorso<br />

è condizionata innanzitutto dal possesso della<br />

maggiore età e più in generale dalla capacità di agire.<br />

Sul piano dei requisiti soggettivi è da escludere che<br />

possono aderire in qualità di soci ordinari le persone<br />

SCHEDE OPERATIVE n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

giuridiche, infatti dato che la partecipazione alla società<br />

di mutuo soccorso è preordinata al conseguimento<br />

delle finalità assistenziali e previdenziali, la legge<br />

<strong>non</strong> può che riferirsi alle persone fisiche.<br />

Tuttavia ciò <strong>non</strong> toglie che le persone giuridiche possano<br />

far parte della compagine sociale come soci onorari,ai<br />

quali <strong>non</strong> spetta però l’esercizio del diritto di voto<br />

in assemblea,né il diritto alle prestazioni mutualistiche.<br />

Per quanto riguarda l’assemblea,<strong>non</strong> viene fissata una<br />

disciplina organica,ma si demanda al contratto sociale<br />

la redazione di apposite norme.<br />

L’art. 3 della legge n. 3818/1886 dispone infatti che lo<br />

statuto deve indicare le modalità di convocazione, le<br />

maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni<br />

assembleari e il modo per far rispettare le deliberazioni<br />

prese.<br />

Comunque, in generale, nelle società di mutuo soccorso<br />

ogni socio ha diritto nell’assemblea ad un solo voto<br />

a prescindere dal valore della sua partecipazione.<br />

Amministratori<br />

Gli amministratori costituiscono l’organo esecutivo<br />

della società di mutuo soccorso, contraggono per conto<br />

della società e ne hanno la rappresentanza.<br />

La legge <strong>non</strong> fissa la durata delle cariche né il numero<br />

degli amministratori, né le cause di rieleggibilità e di<br />

decadenza, infatti queste determinazioni sono rimesse<br />

allo statuto.<br />

Gli amministratori devono però essere scelti fra i soci<br />

effettivi, come dispone l’art. 5, legge n. 3818/1886; senza<br />

obbligo di dare cauzione, salvo che sia richiesta da<br />

speciale disposizione degli statuti.<br />

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti<br />

il presidente,il vice presidente ed un segretario<br />

(che può essere scelto anche fra gli altri soci).<br />

Il presidente del consiglio di amministrazione ha<br />

la rappresentanza legale della società di mutuo soccorso<br />

di fronte ai terzi e in giudizio.<br />

Il consiglio di amministrazione ha il compito di definire<br />

gli indirizzi operativi della società di mutuo soccorso<br />

e di provvedere alla sua gestione in conformità<br />

alle previsioni legislative,statutarie assumendo le relative<br />

deliberazioni 3.<br />

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente<br />

invece responsabili:<br />

3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare<br />

da verbale trascritto nell’apposito libro e sottoscritto dal presidente<br />

(art. 3, legge n. 3818/1886).<br />

531


532<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 SCHEDE OPERATIVE<br />

• dell’adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;<br />

• della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;<br />

• della piena osservanza degli statuti sociali.<br />

La responsabilità per gli atti di omissione degli amministratori,<strong>non</strong><br />

ricade però sopra quello che ha fatto notare<br />

senza ritardo il proprio dissenso nel registro delle<br />

deliberazioni,dandone notizia immediata per iscritto ai<br />

sindaci.<br />

Non è responsabile nemmeno l’amministratore che<br />

<strong>non</strong> ha preso parte per assenza giustificata alla deliberazione<br />

da cui la responsabilità scaturisce.<br />

In aggiunta alla responsabilità civile, la legge del<br />

1886 (art. 5, comma 4) prevede una responsabilità<br />

penale per gli amministratori che hanno volutamente<br />

esposto notizie false sulle condizioni della società o<br />

nascosto in tutto o in parte fatti riguardanti le stesse<br />

condizioni nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali,<br />

nelle relazioni rivolte all’assemblea generale o al tribunale.<br />

Infine, le caratteristiche che vengono delineate per gli<br />

amministratori dalla legge n. 3818/1886 sono le seguenti:<br />

a) sono soci della società di mutuo soccorso;<br />

b) sono mandatari revocabili senza obbligo di cauzione;<br />

c) sono responsabili dell’adempimento dei doveri inerenti<br />

il loro mandato, della verità dei fatti esposti nei<br />

resoconti sociali,della piena osservanza degli statuti.<br />

Sindaci<br />

I sindaci sono l’organo di controllo degli atti di amministrazione,<br />

la legge n. 3818/1886 nulla dispone circa<br />

il numero dei sindaci, i requisiti di eleggibilità e la durata<br />

della carica,limitandosi all’art.3,legge n.3818/1886<br />

a prescrivere che lo statuto deve indicare le attribuzioni<br />

del comitato dei sindaci.<br />

I suoi componenti sono nominati dall’assemblea e<br />

scelti anche tra i <strong>non</strong> soci, contrariamente a quanto<br />

avviene per i membri del consiglio di amministrazione.<br />

Per quanto riguarda la qualificazione professionale<br />

richiesta ai sindaci, la legge n. 3818/1886 <strong>non</strong> dice nulla<br />

al riguardo, inoltre <strong>non</strong> appare chiaro se quanto previsto<br />

per le società di capitali e per le cooperative trovi<br />

applicazione anche nei confronti delle società di mutuo<br />

soccorso che sono obbligate dalla legge n.<br />

3818/1886 alla nomina del collegio sindacale, ma <strong>non</strong><br />

viene specificato in alcuna disposizione normativa che<br />

devono essere anche revisori contabili.<br />

In generale,tra i compiti che lo statuto affida al collegio<br />

dei sindaci rientra:<br />

• la vigilanza sull’andamento della società e in<br />

particolare sull’osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo;<br />

• l’accertamento della regolare tenuta della contabilità<br />

e della corrispondenza del rendiconto annuale<br />

alle risultanze dei libri e delle scritture contabili<br />

(nel caso in cui la società di mutuo soccorso sia<br />

obbligata alla loro tenuta).<br />

Infine, parallelamente a quanto disposto dalla legge n.<br />

3818/1886, per gli amministratori, è prevista dall’art. 5,<br />

comma 6, legge n. 3818/1886, la responsabilità penale<br />

anche per i sindaci che hanno volutamente esposto<br />

notizie false sulle condizioni della società o nascosto in<br />

tutto o in parte fatti riguardanti le stesse condizioni nei<br />

rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, nelle relazioni<br />

rivolte all’assemblea generale o al tribunale.<br />

Controlli<br />

Il sistema di controllo sulle società di mutuo soccorso<br />

è assai articolato; infatti, oltre ai controlli interni affidati<br />

al collegio sindacale, l’art. 6 della legge del 1886<br />

prevede la possibilità che un ventesimo dei soci possa<br />

denunciare gravi irregolarità nello svolgimento degli<br />

obblighi degli amministratori e sindaci.<br />

Più precisamente, quando vi sia sospetto di grave irregolarità<br />

nell’adempimento degli obblighi degli amministratori<br />

o dei sindaci delle società di mutuo soccorso,<br />

registrate in conformità alla legge,i soci in numero <strong>non</strong><br />

minore del ventesimo di quelli iscritti nella società possono<br />

denunziare i fatti al tribunale civile,il quale se trova<br />

fondata l’accusa provvederà ex art. 153 codice di<br />

commercio (corrispondente ora all’art. 2409 c.c.).<br />

Libri sociali e contabili<br />

L’art.3 della legge n.3818/1886 prevede che nello statuto<br />

delle società di mutuo soccorso deve essere indicato<br />

espressamente l’obbligo di redigere processo verbale<br />

delle assemblee generali,delle adunanze,degli<br />

uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci.<br />

In altre parole, in base a questa disposizione sono obbligati<br />

alla tenuta dei libri delle adunanze 4 dell’assemblea,<br />

del consiglio di amministrazione e del collegio<br />

dei sindaci.<br />

4 Nei libri relativi alle adunanze degli organi sociali devono essere<br />

trascritti tutti i verbali concernenti le assemblee o le riunioni degli<br />

organi collegiali della società di mutuo soccorso.


Inoltre,come si desume dall’art.6 della legge n.3818/1886<br />

che tratta dei “soci …iscritti nella società”,oltre all’obbligo<br />

di istituire i libri dei verbali degli organi sociali,la<br />

società di mutuo soccorso deve tenere il libro soci contenente<br />

la descrizione e l’elenco degli aderenti alla società<br />

di mutuo soccorso.<br />

I libri sociali pertanto sono: il libro soci, il libro delle<br />

adunanze e deliberazioni dell’assemblea, il libro delle<br />

adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione,<br />

il libro delle adunanze e deliberazioni del collegio<br />

sindacale.<br />

Infine,nel caso in cui la società di mutuo soccorso svolga<br />

come attività accessoria a quella istituzionale un’attività<br />

commerciale, si determina, in adesione alla legislazione<br />

fiscale, l’obbligatorietà della tenuta oltre che<br />

del libro giornale e del libro degli inventari anche degli<br />

altri libri e registri dettagliatamente elencati nelle norme<br />

sulle imposte dirette e indirette.<br />

Bilancio o rendiconto consuntivo<br />

L’art. 2 della legge n. 3818/1886 parla indifferentemente<br />

dell’obbligo di redigere annualmente il bilancio e della<br />

predisposizione del resoconto di ciascun anno.<br />

In particolare, ai sensi dell’art. 10 della legge n.<br />

3818/1886, le società registrate devono trasmettere al<br />

Ministero delle politiche agricole, per mezzo del sindaco<br />

del comune in cui risiedono una copia dei propri<br />

statuti e del resoconto di ciascun anno.<br />

Per quanto riguarda la redazione del bilancio,occorre<br />

valutare caso per caso, comunque in linea generale<br />

se l’attività della società di mutuo soccorso è articolata,<br />

la sua redazione dovrebbe essere molto simile a<br />

quella predisposta secondo le regole fissate dal codice<br />

civile in materia di bilanci di società commerciali.<br />

L’art.8,della legge n.3818/1886 dispone,invece,una precisa<br />

contabilizzazione dei lasciti e delle donazioni<br />

conseguiti per un fine determinato ed avente carattere<br />

di perpetuità.<br />

Più precisamente, devono essere tenuti distinti dal patrimonio<br />

sociale, prevedendo anche particolari modalità<br />

per le erogazioni delle rendite corrispondenti.<br />

Infatti, le società di mutuo soccorso regolarmente costituite<br />

hanno la capacità di ricevere donazioni ed eredità,<br />

ma l’art. 8 della stessa legge circonda di limiti e<br />

cautele la disciplina dei lasciti e donazioni pretendendo<br />

un patrimonio separato da quello sociale.<br />

In altri termini, i lasciti o le donazioni che una società<br />

ha conseguito per un fine determinato e con carattere<br />

SCHEDE OPERATIVE n.8-9/2006<br />

di perpetuità, vanno tenuti distinti dal patrimonio sociale<br />

e le rendite derivanti devono essere erogate in<br />

conformità della destinazione fissata dal testatore o dal<br />

donatore.<br />

Conclusioni<br />

<strong>non</strong><br />

Le società di mutuo soccorso (anche se la legge istitutiva<br />

risale al 1886, ma con l’apporto delle opportune<br />

modifiche) allo stato attuale possono costituire una<br />

fonte di grande ausilio, con ampie prospettive di essere<br />

utilizzate nel settore dell’assistenza privata e<br />

della previdenza complementare.<br />

Ciò trova implicitamente un riscontro anche nell’art.38,<br />

ultimo comma della Costituzione,che pone il principio<br />

di libertà dell’assistenza sociale.<br />

Infine,ulteriore conferma proviene dalla proposta di regolamento<br />

CE del Consiglio del 5 marzo 1992, recante<br />

lo statuto della Mutua europea; infatti dal suo esame si<br />

evince che la Comunità europea reputa questo istituto<br />

idoneo a risolvere almeno in parte i problemi dell’assistenza<br />

e della previdenza, anche a fronte di una possibile<br />

e parziale diminuzione delle prestazioni erogate<br />

dalla pubblica amministrazione in questi settori.<br />

533


534<br />

<strong>non</strong><br />

Onlus<br />

n.8-9/2006 MATERIALE DI STUDIO<br />

Esente Iva la preordinazione<br />

di un mezzo di soccorso anche<br />

senza trasporto di feriti<br />

di Luigi Corbella*<br />

Nell’articolo si commenta la Risoluzione<br />

16 giugno 2006, n. 83/E, con la quale<br />

l’Agenzia delle entrate si è pronunziata in<br />

merito a un tema sul quale <strong>non</strong> vi erano<br />

stati precedenti interpretazioni. Si tratta<br />

dell’ipotesi dell’applicabilità<br />

dell’esenzione dall’Iva, prevista dalla<br />

legge per le prestazioni di trasporto di<br />

malati e feriti, anche al caso in cui l’ente<br />

che opera tali servizi si limiti a mettere a<br />

disposizione il mezzo di soccorso in<br />

occasione, per esempio, di una<br />

manifestazione sportiva senza poi<br />

effettuare alcun trasporto.<br />

La risposta è positiva: la messa a<br />

disposizione di un mezzo di soccorso e<br />

dei soccorritori <strong>non</strong> può essere altro che<br />

preordinata a trasportare coloro che<br />

potrebbero ferirsi durante la<br />

manifestazione sportiva.<br />

Sollecitata da un’istanza di interpello della Croce<br />

Rossa Italiana, con la Risoluzione 16 giugno<br />

2006, n. 83/E, l’Agenzia delle entrate si è pronunziata<br />

su un tema sul quale <strong>non</strong> vi erano stati precedenti interpretazioni<br />

ufficiali.<br />

Si tratta dell’ipotesi dell’applicabilità dell’esenzione<br />

dall’Iva, prevista dalla legge per le prestazioni di trasporto<br />

di malati e feriti, anche al caso in cui l’ente che<br />

opera tali servizi si limiti soltanto a mettere a disposizione<br />

il mezzo di soccorso in occasione, per esem-<br />

pio, di una manifestazione sportiva senza poi, di fatto,<br />

effettuare alcun trasporto.<br />

La risposta dell’Agenzia è positiva: la messa a disposizione<br />

di un mezzo di soccorso e dei soccorritori <strong>non</strong><br />

può essere altro che preordinata a trasportare coloro che<br />

potrebbero ferirsi durante la manifestazione sportiva; e il<br />

medesimo caso – aggiungiamo noi – si verifica senza<br />

dubbio per qualsiasi altra manifestazione (un concerto,<br />

un comizio, una festa di piazza, ecc.) dove a causa dell’assembramento<br />

di persone o delle circostanze è possibile<br />

che qualcuno possa star male o ferirsi.<br />

Si tratta di una importante norma di ordine pubblico e<br />

di una forma di civiltà:dove è possibile che qualcuno<br />

ne abbia bisogno è cosa buona preordinare un servizio<br />

di ambulanze.<br />

Evidentemente l’Ente che propone il quesito voleva essere<br />

certo che anche a tale prestazione solo preordinata<br />

(soprattutto nei casi in cui ad essa <strong>non</strong> fa seguito il<br />

trasporto perché nessuno ne ha avuto bisogno) potesse<br />

applicarsi la previsione di esenzione sancita dall’articolo<br />

10,punto 15),del D.P.R.n.633 del 1972 per le prestazioni<br />

di trasporto di malati o feriti.<br />

E l’Agenzia, seguendo lo stesso percorso logico che abbiamo<br />

suggerito noi, perviene anche questa volta ad<br />

una risposta favorevole ai contribuenti a beneficio<br />

della certezza dei rapporti giuridici in ambito tributario.<br />

Vediamo allora in dettaglio cosa dice sull’argomento la<br />

Risoluzione n. 83/E dello scorso 16 giugno.<br />

Il quesito<br />

L’articolo 10, punto 15), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.<br />

633 – in conformità con quanto disposto dall’articolo<br />

* Dottore commercialista in Monza.


13, lettera p) della Direttiva Comunitaria 17 maggio<br />

1977, n. 77/388, prevede l’esenzione dall’Iva per le<br />

“prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all’uopo<br />

equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate o<br />

da Onlus”.<br />

Osserviamo incidentalmente che l’attuale, appena richiamata,<br />

formulazione della norma – in vigore sin dal<br />

marzo del 1995 1 – attribuisce l’esenzione alle prestazioni<br />

di trasporto di malati o feriti effettuate con qualsiasi<br />

mezzo e si adatta dunque anche alle più moderne<br />

forme di soccorso sanitario d’emergenza (pensiamo<br />

alle prestazioni di soccorso effettuate con elicotteri attrezzati<br />

– le c.d.“eliambulanze”– per esempio).<br />

In termini sostanziali – anche per effetto dei progressi<br />

della tecnica sanitaria – potremmo anzi dire che la prestazione<br />

di trasporto dei feriti è talmente intrinsecamente<br />

connessa all’attività di soccorso di emergenza<br />

da rendere indifferente – sotto il profilo fiscale<br />

ovviamente – il mezzo con cui viene effettuata.<br />

La disposizione richiamata abbraccia dunque oggi due<br />

attività che presentano profili sostanziali differenti:<br />

• il trasporto ordinario dei malati, che – per esempio<br />

– vengono trasferiti da una struttura di cura ad<br />

un’altra;<br />

• il trasporto dei malati in condizioni di urgenza<br />

sanitaria e dei feriti che configura invece propriamente<br />

una prestazione di soccorso sanitario.<br />

Si tratta ora di capire – come chiede l’Associazione che<br />

formula il quesito – se a fronte dell’incarico mediante<br />

convenzione a gestire, con la propria organizzazione,<br />

un servizio di pronto soccorso d’emergenza (nelle autostrade,nei<br />

porti o negli aeroporti,per esempio) il corrispettivo<br />

pattuito possa godere dell’esenzione anche<br />

se – in concreto – si configura prioritariamente la<br />

preordinazione di un servizio di emergenza e di pronto<br />

soccorso e <strong>non</strong> necessariamente una prestazione di<br />

trasporto di malati o feriti.<br />

In poche parole,come abbiamo anticipato in premessa,<br />

l’Associazione che formula il quesito chiede se l’esenzione<br />

dall’Iva prevista dalla norma poc’anzi richiamata<br />

possa applicarsi anche nel caso in cui siano stati<br />

solo messi a disposizione il mezzo e le persone<br />

di soccorso,ma il trasporto del ferito <strong>non</strong> sia stato<br />

effettuato in quanto <strong>non</strong> ne è sorta la necessità.<br />

Evidentemente, il quesito è teso a risolvere ogni questione<br />

interpretativa sull’argomento in modo che per<br />

tutte le analoghe prestazioni di messa a disposizione a<br />

fini di sicurezza di un autoveicolo per il soccorso e del<br />

MATERIALE DI STUDIO n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

personale ad esso addetto si possa senza remore applicare<br />

l’esenzione dall’Iva e <strong>non</strong> si debba invece, come<br />

sarebbe paradossale, attendere a posteriori di conoscere<br />

se siano stati o meno effettuati dei trasporti.<br />

Il parere dell’Agenzia delle Entrate<br />

Ribadito che la previsione agevolativa in questione<br />

esenta dall’Iva i servizi di trasporto di malati o feriti effettuati<br />

con autoambulanze, o altri mezzi analogamente<br />

attrezzati,da Onlus o da soggetti autorizzati,l’Agenzia<br />

ricorda preliminarmente che sull’argomento sono già<br />

stati forniti in passato chiarimenti con la Risoluzione<br />

n. 114 del 14 luglio 2000.<br />

Tale risoluzione aveva precisato, come dice la norma,<br />

che il soggetto che effettua il trasporto deve essere a ciò<br />

autorizzato e che l’autorizzazione “… deve, in via generale,<br />

essere oggetto di esplicito provvedimento da parte<br />

dell’ente pubblico competente ad appurare l’effettiva<br />

idoneità allo svolgimento del servizio di trasporto di persone<br />

malate o ferite”.<br />

Peraltro, proseguiva la Risoluzione citata,“…. qualora il<br />

soggetto che affida il servizio è un ente locale, un’azienda<br />

sanitaria locale ovvero un’azienda ospedaliera, la<br />

predetta autorizzazione deve intendersi implicitamente<br />

rilasciata all’atto della sottoscrizione del relativo contratto,<br />

dato che l’affidamento presuppone logicamente il<br />

riconoscimento dell’idoneità del soggetto prescelto allo<br />

svolgimento del servizio di trasporto di malati e feriti”.<br />

Chiarito così l’ambito soggettivo dell’agevolazione, la<br />

Risoluzione n. 114 aveva già individuato le tipologie<br />

di intervento che possono beneficiare del trattamento<br />

di esenzione.<br />

Sotto il profilo oggettivo, afferma anche in questa occasione<br />

l’Agenzia, godono dunque senza dubbio dell’agevolazione<br />

anche i servizi di elisoccorso, il soccorso<br />

medico extra ospedaliero a seguito di incidenti<br />

del traffico, di infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo<br />

libero o comunque a seguito di qualunque evento o patologia<br />

che comporti rischio per la sopravvivenza del<br />

singolo e della collettività; ipotesi,quelle appena citate,<br />

che si aggiungono al trasporto c.d. primario,cioè il<br />

trasferimento del paziente dal luogo dell’evento al presidio<br />

ospedaliero più idoneo, il trasporto c.d. secon-<br />

1 Il numero 15, dell’art. 10 della legge Iva è stato così sostituito dal<br />

comma 2, dell’art. 4 del D.L. n. 415/1995 conv. con Legge n.<br />

507/1995 ed è stato successivamente modificato dalla lettera b)<br />

dell’art.14 del D.Lgs.n.460/1997 per accogliere nella previsione di<br />

esenzione anche le prestazioni effettuate dalle Onlus.<br />

535


536<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 MATERIALE DI STUDIO<br />

dario, cioè il trasferimento di pazienti critici da un<br />

ospedale all’altro e il trasporto di neonati a rischio.<br />

Sono invece certamente escluse dall’ambito applicativo<br />

dell’esenzione gli interventi concernenti il trasporto<br />

di:<br />

• sangue<br />

• plasma e loro derivati<br />

• antidoti e farmaci vari<br />

• organi.<br />

Ad esito del breve riepilogo che precede,l’Agenzia passa<br />

ad affrontare lo specifico quesito oggetto dell’interpello<br />

e, come abbiamo anticipato in premessa, perviene<br />

alla conclusione più logica per la nostra stessa via.<br />

La messa a disposizione del mezzo di soccorso e del relativo<br />

personale, dice testualmente l’Agenzia, potrà beneficiare<br />

dell’esenzione dall’Iva di cui all’articolo 10,<br />

punto 15) del D.P.R. n. 633 del 1972 solo nel caso in cui<br />

la stessa è finalizzata esclusivamente al trasporto<br />

di malati o feriti da parte di imprese autorizzate e lo<br />

stazionamento è essenziale e logisticamente preordinato<br />

al trasporto di malati e feriti. E considerato che ci<br />

viene difficile immaginare un caso in cui, dove ovviamente<br />

ce ne possa essere in astratto bisogno,la presenza<br />

di un mezzo di soccorso <strong>non</strong> sia finalizzata, essenziale<br />

e logisticamente preordinata al trasporto di malati<br />

e feriti la risposta dell’Agenzia <strong>non</strong> poteva essere più favorevole.<br />

I corrispettivi per la preordinazione di un servizio di<br />

soccorso da parte di enti a ciò autorizzati o da Onlus<br />

godono dunque dell’esenzione da Iva alla stessa stregua<br />

delle prestazioni di trasporto di malati e feriti<br />

espressamente citate dalle norma.<br />

Conclusioni<br />

Anche se probabilmente l’Agenzia delle Entrate <strong>non</strong><br />

poteva prendere una posizione diversa, quella assunta<br />

nella Risoluzione ha un respiro che va oltre l’ambito rigorosamente<br />

fiscale.<br />

L’effetto sostanziale che ad esito di tale interpretazione<br />

si produce, infatti, supera il rigoroso dettato letterale<br />

della norma per beneficiare dell’esenzione anche i<br />

servizi di soccorso, doverosamente preordinati in<br />

tutte le occasioni in cui ce ne può essere bisogno.<br />

L’esenzione premia dunque in termini di minor costo<br />

(quello dell’Iva…) un prezioso ed irrinunciabile servizio<br />

per la sicurezza delle persone anche prima che esse,auguriamoci<br />

che succeda il più raramente possibile..,<br />

si trasformino in malati o feriti da soccorrere.<br />

Con lo stesso spirito si muovono da tempo anche le<br />

direttive comunitarie in materia di applicazione dell’imposta<br />

sul valore aggiunto: il “premio”dell’esenzione<br />

va attribuito prioritariamente alle prestazioni più meritevoli.<br />

Resta peraltro, nel nostro ordinamento, lo scoglio del<br />

pro rata che assimila di fatto i soggetti che effettuano<br />

solo prestazioni esenti ai consumatori finali, rendendo<br />

indetraibile tutta l’Iva pagata ai fornitori sugli acquisti.<br />

In termini economici, l’agevolazione dell’esenzione<br />

“premia” cioè più l’utente, il beneficiario, delle prestazioni<br />

(queste come tante altre elencate agli altri numeri<br />

dell’articolo 10 della legge Iva) che <strong>non</strong> il soggetto<br />

che tali prestazioni e attività eroga.<br />

Nel caso oggetto del quesito, beneficeranno dunque<br />

effettivamente dell’esenzione gli enti (che in qualche<br />

modo a loro volta rappresentano la collettività e<br />

dunque anche i singoli cittadini) che stipuleranno<br />

convenzioni per l’organizzazione dei servizi di soccorso<br />

perché risparmieranno l’Iva; e <strong>non</strong> certo i soggetti<br />

che tali attività renderanno in regime di esenzione.<br />

Insomma, sullo scoglio del pro rata si infrangeranno<br />

dunque anche questa volta i sogni di gloria (fiscale,<br />

s’intende…) degli enti che pur operando in regime Iva<br />

(ed essendo dunque tenuti a tutti gli adempimenti formali<br />

e sostanziali previsti) e pur svolgendo attività meritevoli<br />

(proprio quelle che attribuiscono il diritto all’esenzione<br />

ai destinatari) pagano lo scotto – ahimè – di<br />

perdere a loro volta il diritto a detrarre l’Iva pagata ai<br />

fornitori sugli acquisti.<br />

È possibile consultare<br />

il testo del documento<br />

su:<br />

www.ipsoa.it/enti<strong>non</strong>profit


STUDIO DI UN CASO n.8-9/2006<br />

Test di “impresa sociale”<br />

per una fondazione musicale<br />

di Luigi Perlini*<br />

Il caso in esame riguarda una Fondazione Musicale<br />

(FM), ossia in generale un “ente morale”privato ove<br />

prevale la destinazione del fondo patrimoniale sull’impegno<br />

e la volontà personalistica della compagine<br />

sociale con il suo potere di indirizzo gestionale (come,<br />

invece,nelle Associazioni),e per la cui particolare operatività<br />

di settore (quello lirico/musicale) il legislatore<br />

ha prescelto tale specifico assetto giuridico soggettivo.<br />

Così, all’indomani del D.Lgs 29 giugno 1996, n. 367<br />

ogni ente musicale di prioritario interesse nazionale<br />

(in particolare, gli Enti autonomi lirici e le Istituzioni<br />

concertistiche assimilate,<strong>non</strong>ché altri Enti operanti nel<br />

settore della musica, recitazione e danza) è stato trasformato<br />

in fondazione; ciò, con il precipuo intento<br />

di far avvicinare mecenati, benefattori e cittadini responsabili<br />

alle grandi istituzioni musicali,spesso ingabbiate<br />

in strutture e procedure pubbliche poco funzionali…<br />

Natura giuridica<br />

Oggi, <strong>non</strong>ostante siano propriamente regolate agli<br />

artt.14-35 del Cod.Civ., le FM costituiscono un “ibrido”,in<br />

quanto <strong>non</strong> trovano il proprio fondamento né in<br />

un atto di totale autonomia privata (che impegnerebbe<br />

comunque i consociati all’obbligo morale del perse-<br />

<strong>non</strong><br />

Quella fondativa è la veste soggettiva che il legislatore italiano ha prescelto per<br />

gli enti pubblici speciali che, fino al D.Lgs n. 367/1996, presidiavano il settore<br />

della produzione di servizi culturali musicali: tale foggia civilistica voleva essere<br />

un modo per conferire maggior managerialità alla gestione economica ed attrarre<br />

fondi (liberali) privati di tipo promo-responsabilizzativo, invece dei precedenti<br />

finanziamenti pubblici a carattere assistenzialistico. Le risposte registrate nei fatti<br />

hanno deluso le attese, almeno in questa prima fase, ma l’ordinamento giuridico<br />

vigente, specialmente quello fiscale, offre vari strumenti di risparmio finanziario<br />

per riuscire nell’intento; al riguardo, per tali soggetti diviene essenziale riuscire a<br />

qualificarsi quale Enc-Onlus o, magari, quale “Inlus” come di recente introdotto<br />

dal D.Lgs. n. 155/2006: l’esito del secondo test poggia in gran parte – bilancio<br />

sociale a parte… – sulle risultanze (positive) del primo.<br />

guimento del fine sociale), né in un vero e proprio negozio<br />

di fondazione (talché <strong>non</strong> vi è dotazione patrimoniale<br />

disposta ad asservire il fine fondativo).<br />

Inoltre, le stesse prescrizioni civilistiche “generali” sono<br />

a vincolare l’autonomia gestionale, mantenendo l’esercizio<br />

del controllo amministrativo ad opera dell’autorità<br />

governativa (ex art. 25 c.c.), mentre la suddetta “lex<br />

specialis”, da un lato, sottrae all’autonomia privata il<br />

contenuto statutario,come pure all’iter ordinario la procedura<br />

di riconoscimento della personalità giuridica<br />

(che si attribuisce, oggi, col semplice silenzio-assenso),<br />

e,dall’altro,pone in capo al particolare soggetto più gravosi<br />

obblighi strumentali, ad es. in tema di contabilità<br />

economico-patrimoniale (prescrivendo ad es. la rendicontazione<br />

specifica dei singoli eventi finanziati con<br />

fondi pubblici) e di relativo controllo legale esterno<br />

(della Corte dei Conti).<br />

Più nel dettaglio, l’assetto operativo prescelto differisce<br />

molto dai due modelli puri distinti, delle fondazioni<br />

“di Comunità”– c.d.grant making – 1 ovvero delle<br />

fondazioni “di Assistenza”– c.d.operating – 2,tipici<br />

* Docente di fiscalità, economia pubblica e politica economica.<br />

1 Specializzate nella raccolta/assegnazione di finanziamenti destinati<br />

alla comunità degli operatori di settore.<br />

2 Deputate a realizzare specificamente attività operativa (culturale).<br />

537


538<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 STUDIO DI UN CASO<br />

della tradizione anglosassone, presentando viceversa<br />

un unico profilo misto – e, indi, maggiormente complesso<br />

–,in cui il core-(social) business è,in uno,di raccogliere<br />

fondi e di erogare prestazioni culturali.<br />

<strong>Aspetti</strong> economico-gestionali<br />

Dal punto di vista economico, come ente morale la<br />

Fondazione è priva di scopo di lucro essendo suo oggetto<br />

istituzionale la diffusione dell’arte musicale,<br />

attività che il legislatore novellante vorrebbe organizzata<br />

e svolta secondo criteri d’imprenditorialità e efficienza<br />

–; inoltre, essa ha la possibilità di effettuare,<br />

conformemente agli scopi statutari, attività commerciali<br />

accessorie.<br />

Proprio su questo punto, sul versante gestionale, si<br />

ravvisano le principali difficoltà (specie di ordine finanziario)<br />

conseguenti alla riforma giuridica del comparto:<br />

con il passaggio dalla veste pubblica a quella<br />

privata ha, difatti, coinciso l’aggravarsi delle condizioni<br />

di liquidità e, nel tempo, anche la solidità patrimoniale<br />

di tali enti, fino a metterne a rischio la<br />

stessa sopravvivenza: ciò perché,una volta venuto meno<br />

il meccanismo di rifinanziamento pubblico<br />

continuo, gli amministratori delle FM <strong>non</strong> hanno saputo<br />

riqualificarsi in “managers culturali”,in relazione alla<br />

duplice sfida di valorizzare a valle il servizio collettivo<br />

reso remunerando i costi sostenuti per produrlo, <strong>non</strong><br />

sufficientemente coperti dai pochi sussidi pubblici ad<br />

hoc oggi ricevuti, a prezzi di mercato, ossia con la vendita<br />

dei biglietti o con transazioni alternative 3,e,a monte,<br />

di percorrere le opportunità di fund-raising privato,<br />

dischiuse dal pacchetto di norme (fiscali) succedutesi<br />

dal ’97 ad oggi – i.e. le detassazioni Onlus ed altre agevolazioni<br />

(sic la recente “+dai/–versi”o la detrazione Irpef<br />

del 5‰) –.<br />

<strong>Aspetti</strong> fiscali<br />

Circa gli aspetti fiscali – che a noi più interessano –, tale<br />

soggetto viene a qualificarsi in via di principio nella<br />

più ampia categoria degli Enti <strong>non</strong> commerciali perdendo<br />

così lo schermo totale previsto dall’art. 74 Tuir<br />

(per gli Enti pubblici) e assumendo invece la posizione<br />

di soggetto passivo IRES,che entro certi limiti soggiace<br />

alla potestà tributaria ablativa (quando cioè <strong>non</strong><br />

può ricorrere alle esclusioni/esenzioni ex art.143 Tuir 4)<br />

oltre ad essere analogamente assoggettato, sulle singole<br />

operazioni commerciali effettuate, ad Iva – o in<br />

alternativa ad Imposta sui Pubblici Trattenimenti<br />

– allorché <strong>non</strong> valgano specifici casi esonerativi (ex<br />

artt. 3 3 e 4 4,D.P.R. n. 633/1972 - restando invece inaccessibili<br />

le esclusioni ex commi 5 e 6 dell’art.4,riservate alle<br />

sole Associazioni culturali).<br />

Obiettivo di questo studio sarà dunque stabilire a quali<br />

condizioni tali soggetti ottimizzino la variabile fiscale<br />

agevolativa, generica (EnC) e/o speciale (Onlus), verificando<br />

in particolare anche se e come realtà organizzative/gestionali<br />

che, ancora, stentano ad entrare in<br />

una cultura e soprattutto in una prassi economico<br />

aziendalistica di settore possano beneficiare di fatto<br />

della nuova qualifica civilistica di “Inlus” oggi profferta<br />

dal D.Lgs n. 155/2006.<br />

Agevolazioni fiscali<br />

Giusto per memoria, rammentiamo di seguito le agevolazioni<br />

fruibili, corrispondentemente ai 3 livelli qualificativi<br />

(ciascuno da verificarsi!):<br />

a) come EnC in genere, la decommercializzazione<br />

dei servizi <strong>istituzionali</strong> (se resi senza specifica organizzazione<br />

e verso corrispettivi <strong>non</strong> eccedenti i<br />

costi di diretta imputazione),oltre alla detassazione<br />

delle raccolte occasionali di fondi privati <strong>non</strong>ché<br />

dei contributi pubblici ottenuti per lo svolgimento<br />

delle attività <strong>istituzionali</strong> proprie;<br />

b) come Onlus, la nota serie di vantaggi tributari, sia<br />

diretti (come l’esclusione/esenzione da Ires, Iva, altre<br />

imposte indirette e persino da tributi locali), sia<br />

indiretti (cioè fruibili da terzi soggetti con essa relazionatisi,es.la<br />

deducibilità/detraibilità di erogazioni<br />

liberali in denaro, prestiti di lavoratori dipendenti,<br />

cessioni gratuite di particolari beni etc.);<br />

c) come Inlus, nessuna previsione (finanziaria) di favore<br />

in particolare – almeno, <strong>non</strong> fino ad oggi…– a<br />

fronte degli stringenti requisiti e dei tanti obblighi<br />

strumentali prescritti,eccetto la possibilità di fregiarsi<br />

appunto di tale “veste”e indi, venendo ad assumere<br />

una valenza di utilità sociale conclamata ex lege,<br />

di attrarre maggiori elargizioni private.<br />

3 E.g. da prestazioni di mercato accessorie (cessioni di opuscoli, libretti<br />

e gadgets “a tema” in occasione di spettacoli; promo-sponsorizzazioni<br />

concomitanti; divulgazione commerciale di studi e<br />

pubblicazioni etc.) consentite dalla legge.<br />

4 Non sono accessibili le speciali disposizioni, limitate ad Enc Associativi,<br />

ex art. 148 Tuir (decommercializzazione dell’introito di<br />

quote associative) oltre a quelle, per talune Associazioni – Culturali<br />

–,ex co.3 dell’art.148 cit.(idem,per i corrispettivi di prestazioni<br />

interne agli associati strettamente complementari all’attività<br />

istituzionale).


Verifica di ente <strong>non</strong> commerciale<br />

Anzitutto, si procede a verificare ai fini fiscali il carattere<br />

di <strong>non</strong> commercialità, che per una Fondazione ripone<br />

nella qualifica soggettiva in generale, sia ai fini<br />

Ires,ex lett.c,comma 1,art.73,Tuir,sia ai fini Iva,ex art.<br />

4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (“enti privati… che <strong>non</strong><br />

hanno per oggetto…principale 5 l’esercizio di attività<br />

commerciali”), e <strong>non</strong> anche nelle singole prestazioni<br />

effettuate (es. quote associative e transazioni interne)<br />

rilevanti,viceversa,nel caso di più particolari esenzioni<br />

per le Associazioni: ebbene, al di là di quanto dichiarato<br />

in statuto (il cui oggetto sappiamo essere vincolato<br />

dalla lex specialis, e che reca comunque – come di rito,<br />

per gli enti morali – l’esplicita previsione dell’assenza<br />

dello scopo di lucro), l’attività effettivamente<br />

esercitata ai sensi del comma 5, art. 73 cit. dalla FM<br />

consiste nella sostanza nella:<br />

x] conservazione, studio e valorizzazione del patrimonio<br />

storico-culturale musicale,<strong>non</strong> tanto immobiliare<br />

(come l’impianto scenico di esibizione per gli<br />

enti teatrali) quanto piuttosto di produzione intellettuale<br />

– le composizioni d’autore (recensite, trascritte,<br />

catalogate,studiate) –,anche in via promozionale (sic<br />

i bandi a premio per nuove composizioni originali) e<br />

formativa (sic la scuola per direttori di coro),e<br />

y] programmazione e gestione di occasionali<br />

eventi concertistici ad hoc (ossia esibizioni musicali<br />

dal vivo su repertori passati in studio) aperti al<br />

pubblico ad offerta libera, talvolta a carattere competitivo<br />

(e.g.concorsi fra cori polifonici,tenuti semel<br />

in anno), volti a valorizzare e diffondere la cultura<br />

musicale polifonica,<br />

Tavola n. 1 – Stato Patrimoniale (consuntivo) 2005<br />

STUDIO DI UN CASO n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

ambedue riconducibili ad un unico ambito operativo,<br />

reputabile senz’altro nel complesso come <strong>non</strong> commerciale,<br />

<strong>non</strong>ostante la presenza di operazioni prettamente<br />

commerciali, effettuate soprattutto in occasione<br />

degli eventi spettacolistici (ad es. la vendita dei programmi<br />

e dei libretti o il ricorso a promo-sponsorizzazioni<br />

private) oltre alla messa in commercio di pubblicazioni<br />

(opuscoli di studio su particolari repertori o<br />

compositori) a seguito di sporadiche celebrazioni musicologiche.<br />

Diverso sarebbe stato il caso (come ipotizzato in un nostro<br />

precedente esercizio, per una sedicente Associazione<br />

culturale che realizzava spettacoli ludico-teatrali<br />

6) di una attività di organizzazione e gestione di eventi<br />

d’intrattenimento di vario genere a pagamento, per<br />

quanto preceduta da una preliminare attività di sensibilizzazione,<br />

promozione e diffusione culturale svolta<br />

d’intesa con le istituzioni pubbliche locali; come pure<br />

diverso risulterebbe il caso di una parallela attività editoriale,<br />

svolta in modo sistematico e diuturno, a prescindere<br />

dalle mere risultanze delle ricerche e gli studi<br />

internamente compiuti o affidati a esperti collaboratori<br />

esterni… .<br />

A scanso di dubbi, procediamo comunque alla verifica<br />

della prevalenza dell’ambito istituzionale, secondo i<br />

test fattuali proposti all’art.149 Tuir,ai cui fini è d’uopo la<br />

previa illustrazione in forma sintetica (Tavole n.1 sotto e<br />

n.2 alla pagina seguente) della situazione economico-<br />

5 Ossia l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari<br />

declarati [ex comma 4, art. 73 cit.].<br />

6 Si veda L. Perlini, Test di commercialità per associazioni culturali e<br />

di promozione sociale, in questa Rivista n. 10/2005, pag. 650.<br />

ATTIVITÀ (€) PASSIVITÀ (€)<br />

Cassa 3 000 Debiti 135 000<br />

(contanti, valori bollati) (verso fornitori)<br />

Tesoreria 100 000 Debiti diversi 35 000<br />

(saldo attivo c/c Banca XYZ) (fatt. da ricev.) (dip.ti c/retrib.) (E.P.&A.)<br />

Crediti 105 000 Risconti passivi 35 000<br />

(A.C.S., EE.PP.TT.) (ricavi anticipati)<br />

Risconti attivi 10 000 Fondo T.F.R. 25 000<br />

(costi anticipati) (per lavoro subordinato)<br />

Immobilizzazioni immateriali 2 000 Fondo Imposte 1 000<br />

(software) (debiti per imposte)<br />

Immobilizzazioni materiali 55 000 Fondi Ammortamento 44 000<br />

(mobil., macchin., costruz., oneri plurienn. ) (immobilizz. mat. e immat.)<br />

Disavanzi finanziari pregressi 50 000<br />

(es. 1997, 1999, 2000) Fondo Dotazione 50 000<br />

Crediti diversi<br />

(anticipi, acconti, Imposte c/erario)<br />

5 000 Avanzo esercizio corrente + 5 000<br />

TOT Attività 330 000 TOT Passività 330 000<br />

539


540<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 STUDIO DI UN CASO<br />

Tavola n. 2 – Conto Economico (consuntivo) 2005<br />

SPESE (€) ENTRATE (€)<br />

Spese correnti: Proventi patrimoniali: 60 000<br />

Oneri patrimoniali<br />

(fitti passivi)(premi assicuraz.)(imposte)<br />

8 000 (interessi attivi)(fitti attivi)<br />

Oneri amministrativi Proventi <strong>istituzionali</strong>:<br />

(emolumenti al CdA*) 37 000 Erogazioni liberali da privati 60 000<br />

(remuneraz. a lav.subord.**) 32 000 Comitati, celebrazioni, raccolte 36 500<br />

(compensi a collaboratori***) 6 000<br />

(ammortamenti) 1 000 Contributi pubblici c/gestione 5 000<br />

(acquisti e servizi) 6 000 Fondi (A.C.T.) finalizzati ° 145 000<br />

(spese generali)<br />

“Gestioni speciali”<br />

12 000 Sovvenzioni EE.PP.TT. 110 000<br />

(Concorso polifonico) 230 000 Proventi di mercato:<br />

(Bando di composizione) 15 500 Promo-sponsorizzazioni private 12 000<br />

(Scuola Superiore per direttori) 80 000 Offerte d’ingresso °° 3 000<br />

(Centro Studi musicali) 15 500 Programmi, dischi, partiture 1 000<br />

Quote iscrizione Scuola Sup. 13 500<br />

Altre Attività<br />

(editorie) (celebrazioni) (concerti)<br />

Spese straordinarie:<br />

5 000 Pubblicazioni, consulenze 5 000<br />

Oneri per rifinanziamenti 1 500 Entrate varie:<br />

Insussistenze attive 500 Sopravvenienze attive 4 000<br />

+ Avanzo di gestione 5 000<br />

TOT a pareggio 455 000 TOT Entrate 455 000<br />

* 10 membri componenti ° destinati al Concorso polifonico<br />

** inclusi contributi P&A e accantonam. a Fdo TFR (2 unità) °° collocazione “prudenziale” (sebbene liberalità private)<br />

*** inclusi contributi P&A<br />

patrimoniale della FM (NB: le “Gestioni speciali”che beneficiano<br />

di finanziamenti pubblici destinati devono rendicontarsi,<br />

in maniera articolata, a parte): in generale,<br />

emerge un quadro abbastanza sintomatico delle difficoltà<br />

finanziarie gestionali cui si accennava, come testimoniato<br />

dalla serie di disavanzi susseguenti all’intervento<br />

legislativo del ’96, mentre solo più di recente la situazione<br />

mostra un recupero grazie alle occasioni di fund<br />

raising privato dischiuse appunto dalle pressoché concomitanti<br />

opportunità fiscali (si noti come tali entrate incidano<br />

ormai per il 27% sul totale introiti <strong>istituzionali</strong>), anche<br />

se le prevalenti entrate pubbliche comportano notevoli<br />

problematicità legate oltre che alla loro incertezza 7<br />

soprattutto ai ritardi nell’erogazione (tant’è che la FM si è<br />

ritrovata a dover ricorrere ad anticipazioni bancarie per<br />

tamponare un temporaneo deficit di liquidità).<br />

Orbene, effettuando sul consuntivo i “tests” contabiliquantitativi<br />

prescritti all’art. 149, comma 2, lett.a-b-c-d,<br />

l’esito è positivo giacché:<br />

<strong>non</strong> vi sono immobilizzazioni relative in particolare<br />

all’“attività commerciale”,realizzandosi le gestioni<br />

speciali (Concorso, Scuola e Centro studi)<br />

presso immobili propri o avuti in comodato gratuito;<br />

i “ricavi” derivanti da attività commerciali, inclu-<br />

dendovi anche le offerte d’ingresso e le quote di<br />

iscrizione (che in realtà hanno natura di prezzi politici),<br />

<strong>non</strong> prevalgono sui proventi <strong>istituzionali</strong><br />

(pubblici e privati),con un rapporto di oltre 1:10 (Tavola<br />

n. 3 alla pagina seguente).<br />

Facciamo inoltre notare che ammontando il volume<br />

di fatturato commerciale annuo a meno di 185 925 €<br />

– il più basso dei due limiti dimensionali ex art. 18,<br />

D.P.R. n. 600/1973 8 – la FM sarebbe facoltizzata a tenere<br />

per tale particolare ambito una contabilità<br />

semplificata (comunque separata,ai sensi dell’art.<br />

144, comma 2,Tuir 9)<br />

i componenti negativi inerenti oneri di diretta<br />

imputazione (desumibili da relativi sottoconti) e<br />

7 Non è un mistero che l’attuale austerità di bilancio pubblico imponga<br />

all’Amministrazione centrale dello Stato competente (il Ministero<br />

per i beni culturali) dei tagli continui sui fondi erogati per<br />

le manifestazioni pubbliche di tali enti, i quali anche per tale ragione<br />

si ritrovano costretti a diversificare così il fronte delle attività<br />

(finanziabili).<br />

8 Qui difatti vi è confusione di prestazioni di servizi (concerti etc.)<br />

e cessione di beni (programmi, pubblicazioni etc.).<br />

9 A meno che si tratti di enti soggetti a contabilità pubblica (come<br />

nella specie, per gli eventi particolari dai quali derivano appunto<br />

proventi commerciali), per i quali il co.6 dello stesso art. 144 concede<br />

l’esonero dal suddetto obbligo.


quelli indiretti imputabili (mediante idonei indici di<br />

ripartizione) ad attività commerciale, pari complessivamente<br />

a 33 200 €,all’incirca si equivalgono<br />

a quelli inerenti l’ambito istituzionale (24 000 €) (Tavola<br />

n. 4).<br />

il reddito dell’attività commerciale, calcolabile<br />

per differenza tra entrate e uscite suddette, <strong>non</strong> solo<br />

<strong>non</strong> prevale sull’avanzo della gestione istituzionale<br />

pura (332 500 €) ma è pure pressocché inconsistente<br />

(1 300 €); ad ogni modo, erano già ampiamente<br />

sufficienti i primi tre tests.<br />

Una volta asseverato lo status di <strong>non</strong>-commercialità<br />

del soggetto passivo, va verificato a ruota il corretto assolvimento<br />

dei relativi obblighi fiscali contabili.Rammentiamo<br />

a tal proposito che, oltre agli adempimenti<br />

documentali (certificativi, registrativi e dichiarativi) richiesti<br />

ai fini Iva per le singole operazioni (commerciali)<br />

che si rendano assoggettabili al tributo,ai fini Ires,<br />

gli ENC soggiaciono ai dettami di cui all’art. 20 del<br />

D.P.R. n. 600/1973 che, in particolare, dispone:<br />

per le sole attività commerciali, tutte quelle scritture<br />

contabili previste per Imprese ed EC,quivi separatamente<br />

tenute [comma 1], a meno di ulteriori<br />

difformi disposizioni (come – già visto – per il caso<br />

de quo, ex co.6, art. 144,Tuir); viceversa, <strong>non</strong> sarebbe<br />

invocabile la super-semplificazione ex art.166,co.3,L.<br />

n. 662/96, concessa [comma 3] agli Enc ammessi alla<br />

determinazione forfetaria del reddito (commerciale)<br />

ai sensi dell’art.145 Tuir 10 a fronte di ricavi annui<br />

<strong>non</strong> superiori a 30 o 50 milioni £ (= 15 494 o 25<br />

823 €) per attività di prestazione di servizi o di altro<br />

genere 11;<br />

in ipotesi di raccolte pubbliche di fondi (privati),<br />

l’apposito rendiconto finanziario, a entrate e spese,<br />

articolato per singola campagna/iniziativa [comma<br />

2], secondo il prospetto-tipo schematizzato nella<br />

Tavola n. 5 alla pagina successiva.<br />

Tavola n. 3 – Proventi<br />

STUDIO DI UN CASO n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

Verifica di Onlus<br />

Oltre alla qualifica di Enc (genus),la FM potrebbe integrare<br />

anche quella più particolare (species) di Onlus,ai<br />

sensi dell’art. 10 e ss., D.Lgs. 460/1997.<br />

La prima verifica è sul requisito soggettivo ex comma<br />

1,rispettato nel caso di specie (Fondazione),ma che richiede<br />

anche un controllo formale sul contenuto<br />

dello statuto, in ordine a:<br />

• l’esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale<br />

[lett. b], in uno degli specifici settori di attività<br />

di cui si dirà oltre;<br />

• la disciplina uniforme del rapporto associativo e le<br />

regole democratiche di organizzazione e funzionamento<br />

sociale interno [lett. h];<br />

• la esplicita declaratoria dell’assenza dello scopo<br />

di lucro, circostanziato nel divieto di distribuire<br />

avanzi di gestione [lett.c] – anche in modo indiretto<br />

[ex co.6, art. 10 cit.] –, l’obbligo di impiegare eventuali<br />

avanzi nella gestione sociosolidaristica [lett.d],<br />

l’obbligo di devolvere il fondo dotazione ad altre Onlus<br />

in caso di scioglimento [lett. e].<br />

Su tale ultimo punto, valga la ulteriore puntualizzazione<br />

seguente: per le cc.dd. Gestioni speciali (ad es. il<br />

Concorso polifonico), lo squilibrio economico fra spese<br />

ed entrate specifiche – specie laddove i contributi<br />

pubblici alla FM <strong>non</strong> siano sufficienti – dovrà ben essere<br />

coperto da una qualche iniziativa, purché conforme,<br />

pertinente e <strong>non</strong> esorbitante rispetto alla gestione<br />

in oggetto,volta a reperire finanziariamente la differenza<br />

necessaria; così,nel caso delle attività “commerciali”<br />

correlate, il fatto che alla fine risulti un saldo algebrico<br />

positivo è solo incidentale e <strong>non</strong> rappresenta un<br />

10 Qui resa possibile dal volume di fatturato rientrante nei limiti dimensionali<br />

fissati per la contabilità semplificata.<br />

11 Il che, qui, evidentemente <strong>non</strong> potrebbe ricorrere (si rammenti<br />

che il fatturato commerciale annuo è di 34 500 €).<br />

ambito istituzionale proventi <strong>istituzionali</strong> (privati e pubblici) 356 500 €<br />

ambito “commerciale” proventi di mercato 34 500 €<br />

Tavola n. 4 – Componenti negativi<br />

AMBITO ISTITUZIONALE costi specifici (patrim.li + altre attiv.tà) 8 000 + 5 000 €<br />

[spese generali <strong>non</strong> incluse] quota spese per personale addetto 7 000 €<br />

quota altre spese (acquisti e servizi) 4 000 €<br />

AMBITO “COMMERCIALE” spese x gest. speciali (Concorsi, Scuola) 310 000 € 30 000 €<br />

[ridotto dell’incidenza dei ricavi quota spese per pers. addetto (int. + est.) 31 000 € 3 000 €<br />

sul totale introiti correnti= 9,7%] quota altre spese (acquisti e servizi) 2 000 € 200 €<br />

541


542<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 STUDIO DI UN CASO<br />

extra-profitto. Nella gestione in esame, tale dinamica è<br />

quella riportata nella Tavola n. 6.<br />

Circa poi il requisito oggettivo ex lett.a,comma 1,art.<br />

10 cit, il settore istituzionale (l’unico a poter essere<br />

svolto,oltre ad attività ad esso “direttamente connesse”)<br />

è senza dubbio quello indicato al num.9, ossia la “promozione<br />

della cultura”,il quale a mente del D.lgs 460<br />

può<br />

– o connotarsi come attività a contenuto socio-solidaristico<br />

“debole” – ex comma 2, art. cit. –, per la quale<br />

<strong>non</strong> essendovi un’utilità sociale immediata si rende<br />

necessaria la prova di “mercato” (sociale, ovviamente),<br />

ossia la particolare qualificazione di soggetti<br />

svantaggiati per il bacino di utenza (quale potrebbe<br />

essere teoricamente un pubblico di spettatori disabili,<br />

o economicamente indigenti, o degenti di terapie<br />

sanitarie ospedaliere/domiciliarizzate) a cui la<br />

prestazione sociale arrechi benefici (sociopsicofisici,<br />

economici, morali),<br />

– o, viceversa, assumere contenuto “forte”, con l’utilità<br />

sociale promanante ex se dalla particolare natura<br />

dell’ambito di azione, sotto particolari condizioni –<br />

ex comma 4, ult. per., art. cit. – cioè qualora vi siano<br />

“riconosciuti apporti economici” (senza indicarne<br />

la natura tipologica né l’ordine di misura, assolu-<br />

Tavola n. 5 – Rendiconto di fund raising<br />

Banco in piazza del …/…/05:<br />

Comitato di sensibilizz. del …/…/05:<br />

Celebrazione “………” del …/…/05:<br />

Tavola n. 6 – Rendiconto di gestioni speciali con finanziamenti pubblici<br />

to e relativo…) “da parte dell’amministrazione<br />

centrale dello Stato”, circostanza che in effetti ricorre<br />

nel caso di specie,con la sovvenzione del Min.<br />

BB.AA.CC.per 145 000 €; il che fa cadere la necessità<br />

della prova precedente.<br />

Quanto alle ADC, può senz’altro ritenersi che le pubblicazioni<br />

degli esiti di studi musicologici o la commercializzazione<br />

di programmi e partiture musicali come<br />

pure le promosponsorizzazioni in occasione di<br />

concerti rappresentino “attività accessorie per natura a<br />

quella statutaria istituzionale, in quanto integrative<br />

della stessa”; esse inoltre, <strong>non</strong> risultano dimensionalmente<br />

prevalenti ex comma 5, art. 10 cit.: difatti, abbiamo<br />

visto come i proventi commerciali (34 500 €)<br />

rappresentino meno di un decimo delle entrate <strong>istituzionali</strong><br />

(356 500 €),ed inoltre è superato pure il test dell’incidenza<br />

massima degli stessi proventi (34 500 €) sul<br />

66% delle spese complessive della FM (450 000 € x 0.66<br />

= 297 000 €).<br />

Per terminare, occorrerà anche che la Onlus osservi gli<br />

obblighi strumentali,a carattere contabile/documentale,<br />

prescritti all’art. 20-bis del D.P.R. n. 600/1973, e cioè:<br />

ex comma 1, un impianto di scritture cronologiche<br />

e sistematiche per la rappresentazione contabile<br />

dell’attività complessiva con redazione di un bi-<br />

P r o v e n t i O n e r i<br />

proventi raccolti beni simbolici ceduti<br />

kkkkk € zzzz €<br />

adesioni su C/C ad hoc organizzazione<br />

……… € ……… €<br />

sovvenzioni liberali comunicaz. istituz.le<br />

……… € ……… €<br />

TOT KKKK € TOT ZZZZ €


lancio annuale sintetizzante la situazione patrimoniale/finanziaria<br />

ed economica (obbligo assolto<br />

qualora si segua il dettato civilistico ex artt.2216-<br />

2217),badando di tenere ben distinte le ADC dalle AI<br />

(…); è qui escluso il ricorso alternativo, ex co.3, al<br />

rendiconto di fund-raising – già descritto per gli<br />

Enc – dato che i proventi complessivi annui di<br />

AI+ADC superano € 51 646;<br />

per le sole attività commerciali (direttamente<br />

connesse), che il comma 2 vuole che seguano le<br />

regole contabili previste per le Imprese e gli EC<br />

(anche nelle forme semplificate), <strong>non</strong> vale qui –<br />

per le Onlus – l’assorbenza della previsione speciale<br />

in favore di quegli enti sottoposti a norme di contabilità<br />

pubblica (come nel caso di specie) che, invece,<br />

prevaleva per gli ENC in forza del dettame del<br />

co.6 dell’art. 144 Tuir: dunque, dovremmo poter reperire<br />

la rappresentazione contabile di tale ambito<br />

operativo operando le annotazioni (semplificative)<br />

almeno sui registri ai fini IVA,tanto per le operazioni<br />

negative che positive, soggette a registrazione<br />

Iva o meno…<br />

Verifica di INLUS<br />

Da ultimo la FM, pur mantenendo la sua finalità morale<br />

e anzi asseverandone una sociale, potrebbe optare<br />

per un modulo organizzativo-gestionale formale proprio<br />

delle aziende mercantili,i.e.la forma civilistica –<br />

e la sostanza – di impresa (addirittura, assumerne la<br />

stessa natura giuridica – es.di società di capitali – 12 più<br />

evoluta e complessa) qualora andasse ad integrare ciascun<br />

requisito stabilito nel recente D.lgs n.155/2006: di<br />

essi risulta senz’altro soddisfatto quello soggettivo ex<br />

art. 1, comma 1, dato che la FM si annovera a pieno titolo<br />

fra le “organizzazioni private” (in quanto ente<br />

di cui al Libro I del codice civile).A tal uopo, facciamo<br />

rammentare che,giusta il disposto dell’art.17,comma 1,<br />

cit.D.lgs,la nuova qualifica civilistica di Inlus <strong>non</strong> è<br />

incompatibile con quella fiscale di Onlus.<br />

Realizzazione di attività sociale<br />

economicamente organizzata<br />

Sul precedente punto,esperiti i dovuti accertamenti del<br />

caso e cioè, oltre alla conclamazione statutaria della<br />

particolare forma giuridica attuale (Fondazione) anche<br />

la verifica di regolarità dell’atto pubblico di fondazione<br />

(rectius, nel caso di specie, di trasformazione in<br />

fondazione) nulla quaestio.<br />

STUDIO DI UN CASO n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

Resta viceversa da verificare,per primo,il requisito oggettivo<br />

(statuito sempre ex art. 1, co.1, ma esplicitamente<br />

disciplinato all’art. 2), cioè se sia di fatto esercitata<br />

un’attività economica organizzata<br />

a. in via stabile e principale,<br />

b. avente ad oggetto la produzione e/o lo scambio di<br />

beni o servizi,<br />

c. svolta in specifici settori ad utilità sociale e<br />

d. diretta a realizzare fini di interesse generale,<br />

fermo restando,ovviamente,il requisito cardine dell’assenza<br />

dello scopo di lucro.<br />

Giusto un cenno preliminare su un aspetto saliente, qui,<br />

e cioè che <strong>non</strong> basta operare in determinati ambiti di<br />

operatività, a contenuto sociosolidaristico conclamato,<br />

bensì occorre farlo – sic indirettamente enunciato (o,<br />

meglio, ribadito) al comma 2, art. 2 – con la forma imprenditoriale,<br />

presentando cioè un complesso di beni<br />

(= risorse economiche impiegate) organizzati, cioè acquisiti<br />

ed utilizzati nel processo produttivo secondo un<br />

indirizzo unitario di gestione,preordinato a realizzare un<br />

sistema economico di trasferimento di beni ultronei (=<br />

utilità economiche prodotte) verso l’esterno – nel caso<br />

di specie escludendosi l’ipotesi della mutualità lavorativa<br />

interna –: tale verifica è attuabile utilizzando la prova<br />

economicistica del valore aggiunto nei beni trasformati<br />

(= plusvalore di mercato input/output) oppure la<br />

prova, più di stampo aziendalistico,per l’esistenza ai fini<br />

fiscali di una stabile organizzazione (= insediamento<br />

tecnico-produttivo + autonomia economico-gestionale).<br />

Di tale particolare aspetto, come pure del carattere sociale<br />

d’impresa, dovrà esser data menzione nell’atto costitutivo<br />

(eventualmente, adeguandolo), indicando in<br />

particolare lo specifico oggetto sociale perseguito.<br />

Dal punto di vista economico-aziendale, abbiamo già<br />

indicato – in occasione del test di Enc – come la gestione<br />

in esame delinei <strong>non</strong> una,ma due aree sociali di<br />

attività (ASA).<br />

Professionalità e principalità<br />

La nostra FM svolge le attività de quibus in modo <strong>non</strong><br />

occasionale o saltuario ma continuativo,<strong>non</strong>ostante l’esito<br />

finale di alcune produzioni <strong>non</strong> sia temporalmente<br />

continuo e costante ma circonstanziato (sic per le “sta-<br />

12 Escludiamo qui l’ipotesi di trasformazioni eterogenee,ex art.1500octies<br />

c.c.(sul punto vgs.l’esaustivo lavoro di G.M.Colombo,M.Piscetta,<br />

Dalla riforma societaria operazioni straordinarie anche per<br />

il <strong>non</strong> profit,allegato a questa Rivista n.7/2006 e venduto presso gli<br />

agenti IPSOA e nelle librerie specializzate).<br />

543


544<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 STUDIO DI UN CASO<br />

gioni”concertistiche),peraltro impiegando fattori produttivi<br />

in pianta stabile,come personale dipendente e<br />

collaboratori esterni, attrezzature e fabbricati per archiviazione,<br />

etc., sì da farvi assumere il crisma di professionalità.<br />

E, come può evincersi da statuto (oltre che<br />

da verifica fattuale), trattasi di attività principali,che,<br />

se anche <strong>non</strong> prettamente esclusive, ad ogni modo attraggono<br />

nella gestione economica di un unico “nucleo”<br />

indubitamente socioperativo anche eventuali<br />

negotia marginalmente svolti a latere (sempre in<br />

conformità, comunque, dei fini <strong>istituzionali</strong>), come ad<br />

es. la registrazione delle esecuzioni concertistiche su<br />

supporti di riproduzione audio per la commercializzazione,<br />

la pubblicazione degli studi e delle ricerche testuali<br />

musicali effettuate in veste editoriale, etc..<br />

Produzione e/o scambio di utilità<br />

Per l’Asa-x sembra prevalere il contenuto produttivo,<br />

laddove è di tutta evidenza l’apporto in termini di tempo<br />

dedicato e applicazione delle personali competenze<br />

musicologiche dei ricercatori (i quali <strong>non</strong> si limitano a<br />

studiare, integrare e trascrivere una composizione già<br />

nota, ma si prodigano pure nell’esplorazione di “repertori”<br />

ignoti), fattore che concorre all’elaborazione ex<br />

novo di un output finale: oltre al censimento e la catalogazione<br />

materiale in Archivio (aperto alla consultazione)<br />

del singolo brano,la stessa pubblicazione del relativo<br />

studio ai fini conoscitivi/ divulgativi. Per l’Asa-y, invece,<br />

il contenuto transattivo è attestato dal sinallagma<br />

fra prestazione culturale (lo spettacolo offerto) e<br />

controprestazione (il biglietto d’ingresso teoricamente<br />

praticabile 13),in occasione dei concerti o delle competizioni<br />

(eventi, questi ultimi, gestionalmente assai complessi,<br />

posta la preliminare ricerca, selezione e ammissione<br />

di complessi musicali adeguati – e in numero sufficiente…–<br />

e l’esigenza successiva di concentrare in un<br />

lasso di tempo ristretto le varie attività organizzative –<br />

l’accoglienza e l’ospitalità dei concorrenti e,soprattutto,<br />

l’impiego di un impianto scenico per le esibizioni –).<br />

Ambito operativo “sociale”<br />

Dell’elenco definitorio ex art.2,comma 1,circa le aree<br />

di intervento privato ad “utilità sociale”, quelle che<br />

qui vengono ad integrarsi sono sia la lett. f che la lett. i<br />

(ambedue accomunate sotto la categoria più generale<br />

della produzione culturale), ossia:<br />

f) la valorizzazione del patrimonio culturale,<br />

i) la ricerca e l’erogazione di servizi culturali,<br />

cui possono associarsi,corrispondentemente,le Asa x e<br />

y: in effetti, nella prima, l’opera di reperimento (talvolta<br />

di vera e propria scoperta di opere prime) e successiva<br />

catalogazione e studio delle composizioni<br />

musicali costituisce un “valore-aggiunto produttivo”<br />

che,oltre a preservare e valorizzare un “patrimonio”musicale,rende<br />

fruibile lo stesso al pubblico; mentre,nella<br />

seconda,l’offerta di esecuzioni musicali dal vivo postula<br />

l’erogazione diretta di vere e proprie “prestazioni<br />

di servizi”culturali, che nel particolare caso delle competizioni<br />

si connotano anche per l’azione della ricerca,<br />

su repertori d’obbligo (ad es. prescegliendo un particolare<br />

autore o periodo storico di produzione musicale<br />

ai fini dell’esibizione) e sugli stessi complessi esecutori<br />

selezionati.Si noti,in punto giuridico,che queste<br />

aree di intervento di privato-sociale coincidono con<br />

l’analogo settore già indicato dalla disciplina fiscale<br />

Onlus (ex num. 9, lett. a, comma 1, art. 10, D.Lgs. n.<br />

460/1997) ossia della “promozione della cultura”, ma<br />

senza particolari condizioni qualificative aggiuntive.<br />

Quanto poi alle attività ulteriori (consentite),i cc.dd.<br />

“servizi strumentali alle Inlus” indicati alla lett. m)<br />

dell’art. 2, D.lgs. n. 155/2006, ad es. la progettazione ai fini<br />

di partecipazione a bandi di finanziamento pubblici,<br />

la comunicazione ed il marketing sociale etc. a fini di<br />

fund raising privato (che tanto ricordano le “attività direttamente<br />

connesse” delle Onlus!), occorre procedere<br />

ad un primo test quali-quantitativo: la norma infatti richiede<br />

espressamente,alla stessa lett.m,che nella configurazione<br />

soggettiva dell’ente erogatore vi sia una<br />

presenza minimale – il 70% – di Inlus:ebbene,posto<br />

che la nostra FM esaudisca tutti quanti i requisiti qualificativi<br />

Inlus, essa senz’altro appare come soggetto unico<br />

e unitario, <strong>non</strong> controllato o collegato da schemi di<br />

compartecipazione da/a altri soggetti giuridici (tantomeno,<br />

quindi, che abbiano natura <strong>non</strong> strettamente sociale),<br />

per cui la cautela legislativa è pienamente rispettata.<br />

Analogamente, per eventuali attività ultronee,<strong>non</strong><br />

strumentali,andrà superato un altro test,stavolta<br />

tutto quantitativo, affinché l’ambito collaterale<br />

risulti <strong>non</strong> esuberante rispetto a quello istituzionale<br />

(talché quest’ultimo rimanga l’attività “principale”):<br />

difatti, ai sensi del comma 3, art. 2 cit., il 70% dei ricavi<br />

complessivi dell’ente dovrà provenire dalle tre tipolo-<br />

13 Se l’a FM <strong>non</strong> rinunciasse ad imporre tale meccanismo di consumo<br />

escludente, lo scambio di utilità sul mercato serebbe inequivocabilmente<br />

valorizzato dal metro pecuniario condiviso tra domanda<br />

e offerta.


gie di attività suddette, ex lett. f, i ed m, circostanza anche<br />

questa quivi compiuta (come desumibile dai prospetti<br />

economici generali già illustrati, e posto comunque<br />

che <strong>non</strong> riesce troppo difficile ricondurre qualsivoglia<br />

attività differente alla tipologia dei “servizi strumentali”…).<br />

Interesse generale prevalente<br />

Dal punto di vista economico, dei relativi sistemi tecnici<br />

di produzione e scambio, trattasi di beni “quasipubblici”,in<br />

quanto le relative prestazioni sono volte a<br />

mantenere o migliorare il livello qualitativo del benessere<br />

sociale in genere (diversamente da opere assistenziali<br />

dirette al benessere individuale di una particolare<br />

persona – beni privati). E proprio per tale ragione essi<br />

comportano complessità e difficoltà produttive/erogative<br />

maggiori: basti pensare al problema della selezione<br />

a priori dei territori musicali da studiare e approfondire<br />

o dei programmi di repertorio da far eseguire<br />

in sede concertistica, tali che soddisfino una parte<br />

di mercato più larga possibile quanto a gusti ed esigenze<br />

musicali dell’audience (eleggibili <strong>non</strong> solo nella<br />

popolazione residente, ma anche nell’afflusso turistico<br />

locale tipico del periodo), quanto a specifici autori,<br />

scuole e movimenti o epoche storiche (es. musica monodica<br />

sacra e liturgica, medievale, rinascimentale, barocca,<br />

romantica, contemporanea); allo stesso modo, si<br />

pensi ai problemi di eventuale tariffazione, ossia del<br />

prezzo “collettivamente equo” applicabile, legato al carattere<br />

di <strong>non</strong> divisibilità dei costi di produzione da un<br />

lato e dall’altro all’esigenza economica di recuperare i<br />

costi – quelli vivi almeno – pro capite (ossia ripartiti per<br />

il numero di spettatori potenziali) che i finanziamenti<br />

pubblici ad hoc – e quelli generali (pro quota) – <strong>non</strong><br />

arrivano a coprire.<br />

Al riguardo, si tenga in considerazione che, sebbene<br />

<strong>non</strong> si tratti di beni pubblici “puri” – per i quali oltre all’assenza<br />

dell’esclusione dal consumo (ove l’accesso<br />

degli utenti al bene,previo pagamento di un prezzo,<strong>non</strong><br />

è impedibile) è assente anche la rivalità nel consumo<br />

(ove il bene è godibile da un numero <strong>non</strong> limitato di<br />

utenti) –, si imporrebbe tuttavia una scelta di impedimento/limitazione<br />

numerica degli utenti sul primo ed<br />

automaticamente sul secondo elemento, laddove l’accesso<br />

ad es.alle esibizioni canore polifoniche andrebbe<br />

limitato ad un numero di spettatori in funzione della capienza<br />

massima dell’impianto scenico al chiuso (in evidente<br />

trade-off con la qualità dell’emissione e la rice-<br />

STUDIO DI UN CASO n.8-9/2006<br />

zione sonora che, viceversa, una esecuzione sempre al<br />

chiuso ma riprodotta all’esterno in telediffusione ovvero<br />

all’aperto in amplificazione distorcerebbe,divenendo<br />

<strong>non</strong> più apprezzabile da nessuno): pertanto, la costruzione<br />

della funzione di domanda del mercato seguirebbe<br />

in parte il procedimento di somma in orizzontale,<br />

in uno schema quantità/prezzo,delle rispettive quantità<br />

domandate dai singoli acquirenti effettivi (tipico dei beni<br />

privati) e in parte quello di somma in verticale dei rispettivi<br />

prezzi esborsabili dai potenziali acquirenti teorici<br />

(tipico invece dei beni pubblici).<br />

Assenza, formale e sostanziale,<br />

dello scopo di lucro<br />

<strong>non</strong><br />

Su tale aspetto, del quale – lo ripetiamo – viene data<br />

espressa indicazione nell’atto costitutivo, il legislatore<br />

civilistico (mutuando l’espediente ideato dalla disciplina<br />

fiscale delle Onlus) impone all’art. 3 14 una prova<br />

quantitativa fattuale: che dal circuito corrente <strong>non</strong><br />

fuoriescano eventuali plusvalori economici, i quali<br />

vanno altresì accantonati a fondo corrente o reimpiegati<br />

direttamente in acquisiti per le gestioni future; oltre<br />

a ciò, per le ipotesi eventuali di scioglimento o liquidazione<br />

(nel nostro caso, rilevante unicamente come<br />

previsione statutaria teorica), prescrive di devolvere ad<br />

altre Inlus la dote patrimoniale accumulata.Ebbene,nel<br />

caso di specie,la condizione quantitativa per l’esercizio<br />

analizzato pare rispettata, come raffigurato nella Tavola<br />

n. 7 nella pagina seguente (ove riportiamo il dato di<br />

avanzo gestionale a SP e CE).<br />

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 2, art. 3 la verifica<br />

sull’importo delle remunerazioni di fattori esterni esclude<br />

che tali valori economici siano stati opportunamente<br />

modulati verso l’alto (come surrettizie distribuzioni<br />

indirette di utili): il che si concretizza se i rispettivi importi<br />

di costo contabilizzati transazione per transazione<br />

15 <strong>non</strong> siano superiori al valore normale (determinazione<br />

parametrica, questa, <strong>non</strong> certo agevole… 16):<br />

14 Pena la sanzione “indiretta”, richiamata all’art. 16, co.4, della devoluzione<br />

del patrimonio netto ad Onlus,enti morali civilistici ed enti<br />

ecclesiastici disposta d’autorità (a causa della cessazione imposta<br />

della Inlus ex co.3, art. 13 conseguente alla perdita della relativa<br />

qualifica).<br />

15 In particolare, per l’apporto amministrativo, il fattore lavoro (interno<br />

ed esterno), e il capitale finanziario.<br />

16 A tal fine, può mutuarsi l’impianto tecnico adottato per la determinazione<br />

del transfer price nelle operazioni transnazionali infragruppo<br />

(depurata della variabile ultraterritoriale): ad es. i metodi<br />

diretti (dal semplice price-peer, ai cost-plus e il mark up-minus) e<br />

quelli indiretti (i vari splitting profit).<br />

545


546<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 STUDIO DI UN CASO<br />

• compensi ad amministratori (salvo comprovate esigenze<br />

di competenze specifiche, max +20%) OK<br />

l’importo annuo di 3 700 € cadauno;<br />

• retribuzioni a lavoratori dipendenti e compensi a<br />

collaboratori autonomi (salvo necessarie comprovate<br />

professionalità specifiche attinenti) OK l’importo<br />

annuo lordo di 16 000 € a testa per i primi e di 6<br />

000 € complessivi per i secondi;<br />

• remunerazione di strumenti finanziari di debito a finanziatori<br />

diversi da banche e intermediari autorizzati<br />

(es. prestiti obbligazionari sul mercato) OK<br />

(inesistenti).<br />

Se ciò <strong>non</strong> bastasse, potremmo ripetere – autonomamente<br />

– la verifica anche sul valore di acquisto di beni/servizi,<br />

e pure verificare che <strong>non</strong> siano stati modulati<br />

verso il basso i ricavi,ad es.erogando prestazioni culturali<br />

sociali a particolari utenti finali, i partecipanti a<br />

vario titolo all’indirizzo gestionale della FM, i quali potrebbero<br />

ricevere un vantaggio da un prezzo inferiore al<br />

normale (il che può nel nostro caso escludersi, dato<br />

che l’offerta dei servizi della FM è aperta e gratuita).<br />

Rispetto delle garanzie collettivistiche<br />

Da ultimo,occorre procedere in ordine alla verifica del<br />

pacchetto di tutele civilistiche, verso l’interno e l’esterno,<br />

che rilevano ai fini qualificativi Inlus <strong>non</strong> meno<br />

dei requisiti definitori (ex artt.1-2-3, testé passati in rassegna):<br />

in taluni casi, si tratta di semplici riscontri formali,<br />

in altri di veri e propri accertamenti sostanziali.<br />

Procedure formali e regole democratiche<br />

interne<br />

Oltre alla espressa indicazione in atto costitutivo dell’oggetto<br />

“sociale”(specificando il/i settore/i di attività)<br />

Tavola n. 7 – Divieto di distribuzione di utili, nella Inlus<br />

e dell’assenza dello scopo di lucro, già in precedenza<br />

assicurate, va qui sincerato che:<br />

• la costituzione della Fondazione è avvenuta secondo<br />

la procedura pubblica di rito [art.5] e,allorché<br />

verrà istituito, la FM provvederà prontamente a depositare<br />

il proprio atto costitutivo ed iscriversi nel<br />

Registro anagrafico delle Inlus (tenuto presso il<br />

MinWelfare);<br />

• l’ammissione/esclusione di soci e la disciplina<br />

del rapporto sociale si informano ai comuni principi<br />

democratici di <strong>non</strong> discriminazione e di primazìa<br />

assembleare [art. 9], come del resto già verificato<br />

in sede di test Onlus;<br />

• le cariche sociali <strong>non</strong> possono essere decise – per<br />

la maggioranza – da soggetti esterni alla Inlus,e il loro<br />

accesso – subordinato ai consueti requisiti di<br />

onorabilità, professionalità ed indipendenza – è inibito<br />

a soggetti lucrativi ed amministrazioni pubbliche<br />

[art. 8].<br />

• Più tecnico-quantitativa è la verifica sulle condizioni<br />

lavorative, in particolare le retribuzioni, che rispettano<br />

i minimi contrattuali stabiliti da accordi<br />

collettivi applicabili al particolare settore [ex art.<br />

14,comma 1], e la componente lavorativa più debole<br />

e indifesa, il volontariato, che <strong>non</strong> supera il limite<br />

numerico massimo del 50% rispetto al totale dei<br />

lavoratori a qualunque titolo impiegati [comma 2];<br />

quanto ai cc.dd.“diritti di coinvolgimento” [comma<br />

3], vgs sotto.<br />

• Ben più difficile è poi la verifica dell’obbligo di<br />

coinvolgimento dei lavoratori (agevolmente individuabili)<br />

come pure degli utenti (i lettori degli studi/pubblicazioni<br />

e gli spettatori delle esecuzioni<br />

concertistiche, …potenziali o effettivi?), secondo


idonee modalità di informazione, consultazione<br />

e partecipazione [art. 12]: qui, una volta stabilita la<br />

platea dei soggetti “coinvolti” (specie per i referenti<br />

esterni), bisogna asseverare se i corrispondenti diritti<br />

siano stati ossequiati: ad es. nel caso del pubblico<br />

abituale della stagione concertistica (gli abbonati) o<br />

alla competizione annua (gli addetti ai lavori che,solitamente,<br />

vi si ritrovano), somministrando a costoro<br />

dei questionari ove al contempo si richiedono indicazioni<br />

utili ai fini delle programmazioni successive<br />

e di esprimere, assieme al giudizio qualitativo sugli<br />

eventi, anche il grado di coinvolgimento personale<br />

percepito (a seguito delle segnalazioni periodiche,<br />

inviti ad eventi, opuscoli vari ricevuti). Ciò che resta<br />

arduo valutare – soprattutto…realizzare – sarà invece<br />

la conseguente possibile “influenza” sulle decisioni,<br />

ovviamente in relazione alle materie di pertinenza<br />

(ossia le condizioni di lavoro e la qualità degli<br />

output): la soluzione più semplice è, qui, l’ammissione<br />

al Consiglio direttivo della FM di uno o<br />

più rappresentanti – a seconda della sua composizione<br />

numerica – tratti proprio dal novero dei lavoratori<br />

e degli spettatori,mediante idonei meccanismi<br />

di rappresentanza e criteri di praticità (ad es. la fattiva<br />

possibilità/disponibilità di costoro a partecipare<br />

alle assemblee, etc.), allorquando si affrontino decisioni<br />

di interesse come ad es.la programmazione degli<br />

eventi spettacolistici; nel caso delle manifestazioni<br />

a concorso,è anche percorribile la via del ricorso<br />

a giurie popolari (per le rassegne ad es. di canto popolare)<br />

ovvero l’inserimento di rappresentanti dell’utenza<br />

fra i membri delle giurie tecniche (per<br />

competizioni più qualificate).Una ultima notazione:<br />

<strong>non</strong> si dimentichi che fra gli utenti vi sono, proprio,<br />

gli stessi musicisti che vengono ad esibirsi…<br />

Garanzie patrimoniali e di trasparenza esterne<br />

Infine,la verifica di tali garanzie,che assistono <strong>non</strong> solo<br />

la legittima insignazione della qualifica di Inlus ma anche<br />

la sua corretta spendita nei confronti dei terzi in<br />

buona fede (creditori e portatori di interesse sociale)<br />

in ordine alla tutela dei relativi interessi obbligazionari,<br />

patrimoniali e sociali, passa per delle condizioni che<br />

sono,più che dei requisiti qualificativi,delle circostanze<br />

giuridiche obbliganti di fatto:<br />

• circa il regime di responsabilità patrimoniale<br />

esterna [art. 6], il volume dimensionale del fondo<br />

dotazione pari a 50mila euro (vgs prospetto di SP)<br />

STUDIO DI UN CASO n.8-9/2006<br />

supera la soglia dei 20mila €, senza neanche tenere<br />

conto del risultato finanziario di gestione; ciò implica<br />

una responsabilità limitata (cc.dd.Inlus “aR.L.”),<br />

il che significa che per le obbligazioni verso terzi risponde<br />

soltanto la Fondazione col suo fondo;<br />

• circa il regime di controllo gestionale interno,la<br />

FM si mantiene ben al di sotto del limite ordinario<br />

quivi disposto [art.11],pari alla metà di quelle ex art.<br />

2435-bis c.c. (per la possibile redazione del bilancio<br />

in forma abbreviata 17), constando il totale Attività di<br />

330mila €, i proventi ordinari di 250mila € e i lavoratori<br />

dipendenti a 2 unità; pertanto, i sindaci preposti<br />

<strong>non</strong> devono necessariamente trarsi da soggetti abilitati<br />

ovvero essere revisori dei conti.<br />

Quanto invece alla comunicazione sociale a garanzia<br />

dei membri interni e della stessa collettività esterna il<br />

legislatore prevede [art. 10] degli obblighi, che valgono<br />

anche come condizioni qualificative,di rendicontazione<br />

e sintesi contabile sia della situazione economico/<br />

patrimoniale che delle attività sociali svolte:<br />

nel primo caso, la contabilità della FM (di cui è riportata<br />

la sintesi annua,ai Prospetti di SP e CE) pare<br />

integrare l’ordinario impianto determinativo concepito<br />

ex artt. 2216-2217 c.c.;<br />

mentre, nel secondo caso, essa dovrà munirsi di apposito<br />

sistema di misurazione, il c.d. “bilancio sociale”,<br />

il che è cosa meno facile…<br />

Conclusioni<br />

<strong>non</strong><br />

Dall’esame eseguito,emerge come il soddisfacimento<br />

dei requisiti Onlus (le cui procedure di verifica sono<br />

tecnicamente più complesse da espletare) funga da base<br />

per esaudire de plano i requisiti Inlus, eccetto lo<br />

“sforzo” aggiuntivo, del bilancio sociale; viceversa, <strong>non</strong><br />

pare così immediata la consistenza dei relativi benefici<br />

in termini di maggior capacità di attrazione di fondi<br />

privati (allo stato dell’arte, gli unici possibili!).<br />

Vantaggi significativi discenderanno in futuro dalla<br />

qualifica legittima di Inlus,quando e se il legislatore assumerà<br />

una qualche decisione di privilegiare sul piano<br />

finanziario proprio tali soggetti, <strong>non</strong> necessariamente<br />

trasferendovi o indirizzandovi fondi pubblici specifici<br />

ma anche, semplicemente, concedendo ad essi una<br />

qualche priorità nell’approvvigionamento di fondi<br />

pubblici destinati, rispetto al altre FM.<br />

17 Cioè 1 214milioni € di attivo patrimoniale,2 453milioni € di ricavi<br />

da prestazioni tipiche, 25 dipendenti occupati.<br />

547


548<br />

<strong>non</strong><br />

Quesiti<br />

n.8-9/2006 QUESITI<br />

Associazione sportiva e organizzazione<br />

di giochi di sorte<br />

Siamo un’associazione sportiva dilettantistica con<br />

personalità giuridica privata riconosciuta, regolarmente<br />

iscritta al registro nazionale delle associazioni<br />

sportive tenuto dal CONI. Relativamente ai<br />

proventi commerciali, a suo tempo, abbiamo optato<br />

per la contabilità in regime forfettario di cui alla<br />

legge n. 398/1991.<br />

Vorremmo organizzare ogni fine settimana una<br />

tombola tra gli associati, al fine di reperire ulteriori<br />

risorse per finanziare le nostre attività <strong>istituzionali</strong>.<br />

Si chiede quali vincoli fiscali si pongono esattamente<br />

per tali proventi, trattandosi di attività svolte<br />

con carattere di abitualità alla luce delle disposizioni<br />

di cui all’art. 148, comma 8, punto c, del Testo<br />

unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986).<br />

(Lettera firmata)<br />

La normativa di riferimento, in materia di tombole<br />

e lotterie, è contenuta nel D.P.R. 26 ottobre<br />

2001, n. 430.<br />

Grazie a questa normativa, in deroga alla riserva<br />

di legge che attribuisce esclusivamente allo Stato<br />

la possibilità di organizzare giochi di sorte, le associazioni<br />

sportive dilettantistiche possono porre<br />

in essere manifestazioni di questo tipo a favore<br />

dei propri soci. Analoga possibilità <strong>non</strong> è, però,<br />

concessa a chi si è costituito in forma di società<br />

di capitali, anche se di natura sportiva dilettantistica.<br />

L’Amministrazione finanziaria ha espressamente<br />

chiarito che le tombole e, più in generale, tutti i<br />

giochi di sorte, svolti all’interno dei circoli privati<br />

e riservati ai soli soci, in quanto effettuati nell’ambito<br />

privato e <strong>non</strong> soggetti ad autorizzazione,<br />

<strong>non</strong> sono soggetti a ritenuta alla fonte (si veda la<br />

risoluzione n. 42/E del 30 marzo 2000).<br />

È possibile consultare<br />

tutte le risposte ai quesiti<br />

ordinate per argomento e<br />

compilare la scheda per l’invio on-line<br />

dei quesiti alla Redazione:<br />

www.ipsoa.it/enti<strong>non</strong>profit<br />

Per beneficiare di tale agevolazione è necessario<br />

che la manifestazione sia aperta ai soli soci dell’associazione<br />

(o ai soci di altra associazione di<br />

carattere nazionale di cui il circolo sia affiliato).<br />

In altre parole,la qualifica di "associato" deve essere<br />

conforme a quella descritta dall’articolo 148<br />

del TUIR richiamato nel quesito.<br />

Se queste condizioni sono verificate,dall’organizzazione<br />

della tombola da parte dell’associazione<br />

discenderà che:<br />

• i premi corrisposti <strong>non</strong> costituiranno reddito<br />

imponibile per chi li riceve, ai sensi dell’articolo<br />

67, comma 1, lettera d) del TUIR;<br />

• sugli stessi <strong>non</strong> si applicherà la ritenuta alla<br />

fonte di cui all’articolo 30 del D.P.R.n.600/1973.<br />

Gli eventuali avanzi che derivino all’associazione<br />

a seguito dell’organizzazione della tombola <strong>non</strong><br />

costituiranno reddito imponibile. Si tratta, infatti,<br />

di somme versate dai soci, destinate al finanziamento<br />

dell’attività del sodalizio.<br />

Ernesto Russo<br />

Associazione culturale e rimborsi forfettari<br />

per spese sostenute dagli associati<br />

per l’associazione<br />

Si chiede se l´associazione culturale può dare ai<br />

propri associati un rimborso forfetario per le spese<br />

da questi sostenute a favore dell´associazione.<br />

Se la riposta dovesse essere positiva, si domanda<br />

se tale rimborso potrà essere assoggettato a ritenuta<br />

d´acconto al 20%, oppure esentato fino a 7500<br />

euro, ai sensi dell´art. 37, lett. c), Legge n. 342/2000.<br />

(L.G.)<br />

Le somme corrisposte da una associazione ai<br />

propri associati dal punto di vista fiscale possono<br />

essere qualificate come rimborsi spese solamente<br />

se l’associato aveva sostenuto in via an-


ticipata spese in nome e per conto dell’associazione.Pertanto,è<br />

necessaria la presenza di un documento<br />

di spesa intestato all’associazione. Diversamente,somme<br />

corrisposte in via forfetaria fiscalmente<br />

possono rappresentare compensi per<br />

prestazioni occasionali da assoggettare a ritenuta<br />

d’acconto del 20% e relative conseguenze (mod.<br />

770 per l’associazione ed eventuale dichiarazione<br />

dei redditi per l’associato) oppure compensi<br />

derivanti dall’assunzione di obblighi di fare (cfr.<br />

circ. min. 15 maggio 1997, n. 137/E, par. 8.2).<br />

In merito,infine,alla normativa sui rimborsi spese<br />

esenti fino all’ammontare di € 7.500,00 annui, si<br />

precisa che essa si applica esclusivamente alle<br />

somme corrisposte per l’esercizio diretto di attività<br />

sportive dilettantistiche da parte di Coni, Federazioni<br />

sportive nazionali, Unire, enti di promozione<br />

sportiva ed organismi che perseguono finalità<br />

sportive dilettantistiche riconosciuti dai precedenti,<br />

oltre che per i rapporti di collaborazione<br />

coordinata e continuativa di carattere amministrativo-professionale<br />

di natura <strong>non</strong> professionale<br />

resi a favore dei soggetti ricordati in precedenza,<br />

<strong>non</strong>ché a favore di cori,bande e filodrammatiche.<br />

Paolo Ferri e Rosanna D’Amore<br />

OdV e opere di urbanizzazione secondaria<br />

La nostra associazione, organizzazione di volontariato,<br />

Onlus di diritto, opera nel settore dei trasporti<br />

sanitari con ambulanza.<br />

Siamo iscritti nel registro regionale del volontariato<br />

ed abbiamo la personalità giuridica.<br />

Siamo parte integrante del sistema di emergenza<br />

nazionale "118" in quanto POTES (postazione territoriale<br />

di emergenza sanitaria). Abbiamo acquistato<br />

un immobile da adibire a sede istituzionale, beneficiando<br />

di tutte le agevolazioni previste dal<br />

D.Lgs. n. 460/1997.<br />

Per meglio rispondere alle nostre esigenze organizzative<br />

(sale corsi, officina-garage per 10 ambulanze,<br />

zona volontari...), lo stesso dovrà essere demolito e<br />

ricostruito con sagoma e volumetria diversa dall’originale.<br />

Costo dell’operazione circa 900.000,00 euro<br />

(compreso l’onere per l’acquisto).<br />

Si chiede se è possibile effettuare la demolizione e<br />

successiva ricostruzione applicando il regime IVA<br />

QUESITI n.8-9/2006<br />

<strong>non</strong><br />

agevolato del 10%, intendendo tali lavori come<br />

"opere di urbanizzazione secondaria" art. 44 Legge<br />

n. 865/1971 (come attrezzature sanitarie), oppure<br />

considerare la sede istituzionale che si andrà a realizzare,<br />

tra gli edifici assimilati alle case di abitazione<br />

<strong>non</strong> di lusso di cui alla Legge 19 luglio 1961, n. 659,<br />

a motivo della sua funzione di perseguire finalità e<br />

soddisfare bisogni sociali di interesse collettivo.<br />

(Lettera firmata)<br />

Ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della legge 29<br />

settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44<br />

della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono da intendersi<br />

opere di urbanizzazione secondaria:<br />

– gli asili nido;<br />

– le scuole materne;<br />

– le scuole dell’obbligo;<br />

– i mercati di quartiere;<br />

– le delegazioni comunali;<br />

– le chiese e gli altri edifici religiosi;<br />

– gli impianti sportivi e di quartiere;<br />

– i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;<br />

– le aree verdi di quartiere.<br />

Ai fini della qualificazione di tali immobili quali<br />

opere di urbanizzazione secondaria occorre, come<br />

precisato nella circolare ministeriale n.14 del<br />

17 aprile 1981,che gli stessi siano realizzati in funzione,<br />

ossia al servizio, di zone urbanizzate o da<br />

urbanizzare e destinate a produrre servizi di interesse<br />

collettivo in materia di economia, istruzione,<br />

cultura e tempo libero.<br />

La norma tuttavia lascia ampio spazio alla regolamentazione<br />

comunale,pertanto sarà cura del richiedente<br />

verificare la corretta eventuale identificazione<br />

tra le opere di urbanizzazione secondaria, qualificando<br />

la ricostruzione quale attrezzatura sanitaria.<br />

Per quanto attiene ai fabbricati assimilati alle abitazioni<br />

<strong>non</strong> di lusso,l’aliquota Iva al 10% risulta applicabile<br />

<strong>non</strong> solo agli edifici idonei ad ospitare collettività<br />

– quali scuole,caserme,ospedali,case di cura,<br />

ricoveri,colonie climatiche,collegi,educandati,asili<br />

infantili, orfanotrofi e simili – ma anche ad edifici<br />

che,pur se <strong>non</strong> precipuamente destinati ad ospitare<br />

collettività, sono utilizzati per il perseguimento di finalità<br />

di istruzione, assistenza e beneficenza (cfr.<br />

circ.min.2 marzo 1994,n.1/E,cap.II,par.4).<br />

Rosanna D’Amore e Paolo Ferri<br />

549


550<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 RASSEGNA DI DOCUMENTAZIONE<br />

Rassegna di documentazione<br />

Legislazione nazionale<br />

Manovra bis: riaperta la vicenda dell’esenzione Ici per immobili destinati<br />

ad attività sociali<br />

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, G.U. 4 luglio 2006, n. 153<br />

Con l’articolo 39 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. manovra bis) si riapre la vicenda che riguarda<br />

l’esenzione per gli immobili che gli enti <strong>non</strong> commerciali destinano ad alcune attività<br />

di rilevanza sociale prevista dall’articolo 7,comma 1,lett.i) del D.Lgs.n.504/1992.Tale vicenda<br />

infatti sembrava potersi considerare conclusa con la norma di interpretazione autentica<br />

(art.7,comma 2-bis,D.L.n.203/2005) che,in risposta ad una restrittiva sentenza della Cassazione,<br />

aveva precisato che l’agevolazione si applica “a prescindere dalla natura eventualmente<br />

commerciale”delle attività svolte negli immobili,purché queste rientrino tra quelle indicate<br />

dalla norma di esenzione e purché siano esercitate da un ente <strong>non</strong> commerciale.<br />

Con l’articolo 39 del D.L. n. 223/2006, la partita si riapre perché la norma di interpretazione<br />

autentica viene sostituita con una che,contraddittoriamente,prescrive che l’esenzione è condizionata<br />

alla circostanza che le attività “<strong>non</strong> abbiano esclusivamente natura commerciale”.<br />

Per un approfondimento, cfr. P. Clementi, a pag. 503<br />

Manovra bis: il mutato regime fiscale dei beni immobili di enti <strong>non</strong> commerciali<br />

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, commi 8 e 9, G.U. 4 luglio 2006, n. 153<br />

L’art. 35, comma 8, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 apporta profonde modifiche alla normativa<br />

Iva in materia immobiliare. In particolare sono sostituiti i numeri 8 e 8-bis dell’art. 10, comma<br />

1, del D.P.R. n. 633/1972 ed è così disposto che sono esenti da Iva:<br />

• le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole,<br />

di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti<br />

urbanistici <strong>non</strong> prevedono la destinazione edificatoria,e di fabbricati,comprese le pertinenze,<br />

le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili<br />

locati e affittati;<br />

• le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato,escluse quelle effettuate,entro cinque<br />

anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici<br />

degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,anche tramite imprese appaltatrici,<br />

gli interventi di cui all’art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto<br />

1978, n. 457.<br />

L’art. 35, comma 8, lettere b) e c), e il comma 9, del D.L. n. 223/2006, dispongono conseguentemente<br />

in merito ad alcune variazioni concernenti la possibilità di detrarre l’Iva connessa<br />

ad operazioni immobiliari,introducendo inoltre una particolare normativa,valida solo<br />

in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto,in materia di rettifica della<br />

detrazione operata.<br />

Per un approfondimento, cfr. M. Setti, a pag. 497


RASSEGNA DI DOCUMENTAZIONE n.8-9/2006<br />

Prassi<br />

<strong>non</strong><br />

Enti <strong>non</strong> residenti: sì alla qualifica di Onlus in presenza di tutti i requisiti di legge<br />

Agenzia delle Entrate, Circolare 26 giugno 2006, n. 24/E<br />

L’affermazione - contenuta nella circolare n. 168/E/1998 - secondo la quale i requisiti necessari<br />

per la qualificazione di un soggetto nell’ambito delle Onlus (previsti dal D.Lgs. n.<br />

460/1997) <strong>non</strong> consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti <strong>non</strong> residenti,<br />

<strong>non</strong> deve intendersi come una preclusione assoluta al riconoscimento della qualifica<br />

di Onlus per gli enti di diritto straniero.<br />

Ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla legge, nulla osta al riconoscimento della qualifica<br />

di Onlus in favore degli enti residenti all’estero e,quindi,alla possibilità che gli stessi siano<br />

ammessi a beneficiare del relativo regime agevolativo.<br />

Ambulanze esenti IVA solo per il trasporto di malati o feriti<br />

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 giugno 2006, n. 83/E<br />

L’Agenzia delle Entrate risponde ad un’istanza di interpello volta a conoscere se l’esenzione<br />

dall’IVA di cui all’art.10,n.15),D.P.R.n.633/1972,possa applicarsi per il servizio di trasporto malati<br />

anche nel caso in cui siano stati messi a disposizione il mezzo e le persone,ma il trasporto<br />

del malato <strong>non</strong> sia stato effettuato in quanto <strong>non</strong> ne è sorta la necessità (come, ad esempio,<br />

un’ambulanza messa a disposizione per manifestazioni sportive durante le quali <strong>non</strong> si verifichino<br />

di fatto eventi che comportano la necessità di soccorrere e trasportare malati o feriti).<br />

La messa a disposizione del mezzo di soccorso e del relativo personale potrà beneficiare<br />

dell’esenzione dall’IVA, di cui al citato art. 10, n. punto 15), D.P.R. n. 633/1972, solo nel caso<br />

in cui la stessa è finalizzata esclusivamente al trasporto malati o feriti da parte di imprese<br />

autorizzate e lo stazionamento è essenziale e logisticamente preordinato al trasporto di<br />

malati e feriti.<br />

Per un approfondimento, cfr. L. Corbella, a pag. 534<br />

Attività socio-assistenziali: utilizzabilità del contratto di lavoro intermittente<br />

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Nota 13 luglio 2006, n. prot. 25/I/0001566<br />

Il contratto di lavoro intermittente <strong>non</strong> è applicabile ai lavoratori da occupare nell’ambito<br />

delle strutture residenziali-assistenziali per anziani.<br />

Questo è il parere del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, in risposta ad un’istanza<br />

di interpello in ordine all’utilizzabilità di tale tipologia contrattuale nell’ambito delle<br />

strutture socio-assistenziali per anziani.L’attività di natura socio-assistenziale svolta in favore<br />

di persone anziane nell’ambito di strutture casa/albergo <strong>non</strong> è espressamente contemplata<br />

nella tabella del R.D. n. 2657/1923 (cui ci si deve riferire per l’individuazione dei<br />

casi in cui è ammissibile il ricorso a tale tipologia contrattuale), né può essere ricondotta<br />

in via interpretativa nei tipi di attività di cui al n.13 (riferite esclusivamente a prestazioni rese<br />

nell’ambito di strutture di tipo ospedaliero) e al n.21 (che individua attività riferite a prestazioni<br />

rese per singoli servizi - servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie<br />

mediche e posti di pubblica assistenza - tra i quali <strong>non</strong> rientrano le prestazioni rese nell’ambito<br />

di strutture ricettive per anziani ) del decreto in esame.<br />

Cooperative sociali: trattamento Iva delle prestazioni rese a enti locali<br />

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 luglio 2006, n. 89/E<br />

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento applicabile, ai fini Iva, ai corrispettivi relati-<br />

551


552<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 RASSEGNA DI DOCUMENTAZIONE<br />

vi alle prestazioni di assistenza sociale ad anziani e minori, rese da una cooperativa sociale<br />

Onlus a enti locali,effettuate entro il 31 dicembre 2005,ma fatturate nel mese di gennaio<br />

2006. In particolare, con l’istanza di interpello si chiede di sapere se tali prestazioni debbano<br />

ricondursi nel regime di esenzione dall’Iva di cui all’art. 10, comma 1, D.P.R. n.<br />

633/1972, ovvero se le stesse possano essere ancora assoggettate all’aliquota agevolata del<br />

4% prevista dall’art. 1, comma 467, della Finanziaria 2005, atteso che il momento di effettuazione<br />

della prestazione è il 2005.A parere dell’Agenzia delle Entrate, <strong>non</strong> essendo stati<br />

adottati, fino all’abrogazione dell’art. 1, comma 467, legge n. 311/2004 – ad opera della Finanziaria<br />

2006 – i previsti decreti ministeriali di attuazione, le agevolazioni recate dalla<br />

stessa legge <strong>non</strong> potevano trovare concreta applicazione.<br />

Pertanto,la cooperativa sociale Onlus – in relazione alle prestazioni rese e riconducibili ai<br />

n. 18), 19), 20) e 21) dell’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 – <strong>non</strong> avrebbe potuto avvalersi<br />

della possibilità di optare per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata pari al 4%,essendo<br />

concretamente applicabile alle stesse solo il regime di esenzione dall’Iva previsto dallo<br />

stesso art. 10. In qualità di cooperativa sociale, avrebbe potuto applicare l’aliquota agevolata<br />

del 4% di cui al n.41-bis) della Tabella A,parte II,allegata al D.P.R.n.633/1972,solamente<br />

con riferimento alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza<br />

domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese in favore dei soggetti<br />

svantaggiati individuati dalla disposizione.<br />

In conclusione,la questione prospettata dall’istante – derivante dall’abrogazione dell’art.1,<br />

comma 467, legge n. 311/2004, deve considerarsi assorbita dalla circostanza che la disposizione<br />

<strong>non</strong> ha mai trovato, di fatto, attuazione.<br />

Sodalizi sportivi: precisazioni ENPALS per regolarizzare gli adempimenti contributivi<br />

ENPALS, Comunicato 13 luglio 2006<br />

L’ENPALS fornisce precisazioni in ordine alla regolarizzazione degli adempimenti di cui alle<br />

circolari n. 7 e n. 8 del 30 marzo 2006, relativi ai direttori tecnici, massaggiatori ed istruttori<br />

presso organismi sportivi dilettantistici.<br />

Con riferimento alla scadenza del 17 luglio 2006, prevista per la regolarizzazione degli<br />

adempimenti di cui alle citate circolari e in relazione alle richieste di chiarimenti relativi<br />

alla disciplina contributiva da applicarsi nei confronti degli organismi sportivi dilettantistici<br />

(ex art. 67, comma 1, lettera m, D.P.R. n. 917/1986), l’Ente previdenziale comunica che ha<br />

predisposto un messaggio di chiarimenti, all’esame del Ministero del Lavoro e delle politiche<br />

sociali.<br />

In attesa dei chiarimenti ministeriali,per gli eventuali ritardi nell’assolvimento degli adempimenti<br />

contributivi entro la data indicata si terrà conto delle oggettive difficoltà interpretative<br />

riscontrate dagli organismi sportivi dilettantistici.


Agenda 2006<br />

A cura di Marta Saccaro<br />

Settembre<br />

15 Venerdì Associazioni sportive dilettantistiche<br />

AGENDA n.8-9/2006<br />

Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.<br />

Enti <strong>non</strong> commerciali in regime contabile supersemplificato<br />

Tutti i contribuenti<br />

18 Lunedì Sostituti d’imposta<br />

Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.<br />

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute<br />

<strong>non</strong> effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 agosto<br />

2006 ("ravvedimento breve") 1.<br />

Versamento ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.<br />

Committenti di collaboratori coordinati e continuativi<br />

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel<br />

mese precedente.<br />

Committenti di prestatori occasionali<br />

Datori di lavoro<br />

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel<br />

mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro<br />

annui di compenso.<br />

Versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni di competenza<br />

del mese precedente.<br />

Aziende del settore dello spettacolo e dello sport<br />

<strong>non</strong><br />

È possibile consultare<br />

le scadenze nella loro<br />

completezza (soggetti<br />

obbligati, modalità operative, codici tributo,<br />

sanzioni, riferimenti normativi) anche<br />

on-line: www.ipsoa.it/enti<strong>non</strong>profit<br />

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi ENPALS relativi al<br />

mese precedente.<br />

(1) Al momento di andare in stampa <strong>non</strong> è ancora prevista la consueta proroga delle cosiddette “scadenze di ferragosto”.<br />

553


554<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 AGENDA<br />

Contribuenti IVA mensili<br />

Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente.<br />

Contribuenti IVA che versano il saldo 2005 a rate a decorrere<br />

dal 16 marzo 2006<br />

Versamento della rata del saldo IVA 2005 maggiorata dello 0,50% per ogni<br />

mese di differimento.<br />

Contribuenti titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />

delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 giugno 2006<br />

Versamento della quarta rata di imposte con la maggiorazione dell’1,43%.<br />

Contribuenti titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />

delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 luglio 2006<br />

Versamento della terza rata di imposte con la maggiorazione dello 0,93%.<br />

Soggetti che esercitano attività di intrattenimento<br />

Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte<br />

con carattere di continuità nel mese precedente.<br />

Imprese che hanno ricevuto dichiarazioni d’intento<br />

Termine per la presentazione telematica della comunicazione contenente<br />

i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.<br />

25 Lunedì Aziende del settore dello spettacolo e dello sport<br />

30 Sabato Sostituti d’imposta<br />

Scade oggi il termine per la presentazione all’ENPALS della denuncia<br />

mensile delle somme dovute e versate riguardanti il mese precedente.<br />

Scade oggi il termine per ricevere dai dipendenti o collaboratori che si sono<br />

avvalsi dell’assistenza fiscale, la comunicazione di voler effettuare il<br />

versamento del secondo acconto di imposte 2006 in misura inferiore da<br />

quella risultante dal modello 730/2006.<br />

Ottobre<br />

2 Lunedì Enti <strong>non</strong> commerciali che, nel mese di agosto 2006, hanno effettuato<br />

acquisti intracomunitari nell’esercizio di attività <strong>istituzionali</strong><br />

per i quali è dovuta l’IVA<br />

Presentazione della apposita dichiarazione sul modello INTRA-12, versamento<br />

dell’imposta relativa al mese precedente e annotazione delle fatture<br />

ricevute nel mese precedente sull’apposito registro.


Sostituti d’imposta<br />

Sostituti d’imposta<br />

AGENDA n.8-9/2006<br />

Termine di presentazione in via telematica del modello 770/2006 Semplificato.<br />

Scade oggi il termine per ravvedere l’omesso o insufficiente versamento<br />

di ritenute per l’anno 2005 con sanzione ridotta al 6% più gli interessi moratori<br />

al tasso legale con maturazione giorno per giorno (ravvedimento<br />

“lungo”).<br />

Titolari di contratti di locazione<br />

Datori di lavoro<br />

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati<br />

tacitamente con decorrenza 1° settembre 2006.<br />

Presentazione del mod. DM10/2 in via telematica.<br />

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione<br />

coordinata e continuativa<br />

Termine per la trasmissione telematica all’INPS del modello EMens contenente<br />

i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di agosto<br />

2006.<br />

Contribuenti <strong>non</strong> titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />

delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 giugno 2006<br />

Versamento della quinta rata di imposte con la maggiorazione dell’1,67%.<br />

Contribuenti <strong>non</strong> titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />

delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 luglio 2006<br />

15 Domenica Associazioni sportive dilettantistiche<br />

16 Lunedì Sostituti d’imposta<br />

<strong>non</strong><br />

Versamento della quarta rata di imposte con la maggiorazione dello<br />

1,17%, considerando la preventiva maggiorazione dello 0,40% sull’intero<br />

importo da rateizzare.<br />

Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.<br />

Enti <strong>non</strong> commerciali in regime contabile supersemplificato<br />

Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.<br />

Versamento ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.<br />

555


556<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 AGENDA<br />

Committenti di collaboratori coordinati e continuativi<br />

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel<br />

mese precedente.<br />

Committenti di prestatori occasionali<br />

Datori di lavoro<br />

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel<br />

mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro<br />

annui di compenso.<br />

Versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni di competenza<br />

del mese precedente.<br />

Aziende del settore dello spettacolo e dello sport<br />

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi ENPALS relativi al<br />

mese precedente.<br />

Contribuenti IVA mensili<br />

18 Mercoledì Tutti i contribuenti<br />

Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente.<br />

Contribuenti IVA che versano il saldo 2005 a rate a decorrere<br />

dal 16 marzo 2006<br />

Versamento della rata del saldo IVA 2005 maggiorata dello 0,50% per ogni<br />

mese di differimento.<br />

Contribuenti titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />

delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 giugno 2006<br />

Versamento della quinta rata di imposte con la maggiorazione dell’1,93%.<br />

Contribuenti titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />

delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 luglio 2006<br />

Versamento della quarta rata di imposte con la maggiorazione dell’1,43%.<br />

Soggetti che esercitano attività di intrattenimento<br />

Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte<br />

con carattere di continuità nel mese precedente.<br />

Imprese che hanno ricevuto dichiarazioni d’intento<br />

Termine per la presentazione telematica della comunicazione contenente<br />

i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.<br />

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ri


AGENDA n.8-9/2006<br />

tenute <strong>non</strong> effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 settembre<br />

2006 ("ravvedimento breve").<br />

20 Venerdì Sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale direttamente<br />

Scade oggi il termine per la trasmissione telematica dei modelli 730/2006<br />

predisposti.<br />

25 Mercoledì Aziende del settore dello spettacolo e dello sport<br />

Scade oggi il termine per la presentazione all’ENPALS della denuncia<br />

mensile delle somme dovute e versate riguardanti il mese precedente.<br />

Aziende del settore dello spettacolo e dello sport<br />

30 Lunedì Titolari di contratti di locazione<br />

Scade oggi il termine per la presentazione all’ENPALS della denuncia trimestrale<br />

delle retribuzioni soggette a contribuzione e delle trattenute a<br />

carico dei lavoratori pensionati concernente il trimestre precedente.<br />

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati<br />

tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2006.<br />

31 Martedì Enti <strong>non</strong> commerciali che, nel mese di settembre 2006, hanno effettuato<br />

acquisti intracomunitari nell’esercizio di attività <strong>istituzionali</strong> per i quali<br />

è dovuta l’IVA<br />

Presentazione della apposita dichiarazione sul modello INTRA-12, versamento<br />

dell’imposta relativa al mese precedente e annotazione delle fatture<br />

ricevute nel mese precedente sull’apposito registro.<br />

Contribuenti IVA che presentano la dichiarazione in via autonoma<br />

Scade oggi il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione<br />

IVA.<br />

Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare<br />

tenuti alla presentazione di UNICO 2006<br />

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione in via telematica<br />

(per i soggetti con esercizio <strong>non</strong> coincidente con l’anno solare la scadenza<br />

per l’invio telematico è entro dieci mesi dalla chiusura dell’esercizio<br />

o della gestione).<br />

Sostituti d’imposta interessati<br />

<strong>non</strong><br />

Scade oggi il termine di presentazione del modello 770/2006 Ordinario,dichiarazione<br />

che può essere inserita anche nel modello UNICO 2006.<br />

557


558<br />

<strong>non</strong><br />

n.8-9/2006 AGENDA<br />

Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare<br />

tenuti alla presentazione di UNICO 2006 in via telematica<br />

Scade oggi il temine per ravvedere l’omesso o insufficiente versamento di<br />

imposte effettuato nell’esercizio 2005 con sanzione ridotta al 6% più gli interessi<br />

moratori al tasso legale con maturazione giorno per giorno (ravvedimento<br />

“lungo”).<br />

Proprietari di immobili<br />

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione ICI relativa alle<br />

variazioni intervenute nell’anno 2005 per i contribuenti che presentano<br />

la dichiarazione UNICO 2006 in via telematica.<br />

Proprietari di immobili di cui al punto precedente<br />

Scade oggi il termine per ravvedere l’omesso o insufficiente versamento<br />

ICI per l’anno 2005 con sanzione ridotta al 6% più gli interessi moratori al<br />

tasso legale con maturazione giorno per giorno (ravvedimento “lungo”).<br />

Contribuenti IVA legittimati a chiedere il rimborso infrannuale<br />

Scade oggi il termine di presentazione della domanda di rimborso (o<br />

compensazione) del credito IVA relativo al terzo trimestre 2006.<br />

Contribuenti per i quali scade oggi il termine di presentazione<br />

di UNICO 2006<br />

Datori di lavoro<br />

Ultimo giorno utile per stampare i libri contabili relativi all’esercizio 2005.<br />

Presentazione del mod. DM10/2 in via telematica.<br />

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione<br />

coordinata e continuativa<br />

Termine per la trasmissione telematica all’INPS del modello EMens contenente<br />

i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di settembre 2006.<br />

Contribuenti <strong>non</strong> titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />

delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 giugno 2006<br />

Versamento della sesta rata di imposte con la maggiorazione dell’2,17%.<br />

Contribuenti <strong>non</strong> titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto<br />

delle imposte ratealmente a decorrere dal 20 luglio 2006<br />

Versamento della quinta rata di imposte con la maggiorazione dello<br />

1,67%, considerando la preventiva maggiorazione dello 0,40% sull’intero<br />

importo da rateizzare.<br />

Aggiornato al 21 luglio 2006

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