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La Canzone l'originalità esiste ancora_ l'inedito e l ... - Area Sanremo

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CartaSi – <strong>Area</strong> <strong>Sanremo</strong> - Edizione 2011<br />

<strong>La</strong> <strong>Canzone</strong> – L’originalità <strong>esiste</strong> <strong>ancora</strong>?<br />

L’inedito e l’(in)editore<br />

1 – <strong>La</strong> <strong>Canzone</strong> come Opera dell’ingegno<br />

Per opera dell’ingegno protetta ai sensi dell’art. 1 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (l.d.a.)<br />

deve intendersi il risultato del lavoro creativo di un soggetto - che di detta opera è<br />

considerato autore - avente originalità di forma e contenuto, oltre che compiutezza<br />

espressiva, idoneo a trasmettere emozioni o messaggi tali da procurare in colui che<br />

li riceve sentimenti e reazioni che evocano immediatamente la personalità e l’estro<br />

creativo dell’Autore. L’art. 2 della L.d.A. specifica, quali opere dell’ingegno sono<br />

comprese nella protezione della legge e al punto 2 dello stesso articolo include anche “le<br />

opere e le composizioni musicali, con o senza parole, …”, purchè si tratti di opere originali.<br />

• Autore<br />

Deve considerarsi autore di un’opera dell’ingegno, il soggetto titolare della creazione<br />

dell’opera immateriale intesa quale particolare espressione del proprio lavoro intellettuale,<br />

in funzione della realizzazione di una propria originale espressione creativa.<br />

In ordine alle composizioni musicali, la legge distingue la figura di compositore e quella di<br />

autore della parte letteraria.<br />

• Compositore<br />

Deve ritenersi compositore colui che ha ideato e creato la linea melodica dell’opera<br />

musicale. <strong>La</strong> melodia (ossia la successione di suoni di varie altezze e durata forniti di<br />

senso musicale compiuto) è l’elemento essenziale idoneo a configurare l’originalità di un<br />

brano musicale.<br />

• Autore della parte letteraria<br />

Per autore della parte letteraria la legge intende colui che ha predisposto il testo letterale<br />

che viene congiunto al testo musicale.<br />

Quando la collaborazione creativa di più autori si configura in modo tale che i singoli<br />

contributi siano indistinguibili ed inscindibili (come per esempio due soggetti distinti che<br />

compongono la medesima parte melodica del brano musicale), sì da dare origine ad<br />

un’opera semplice e non composta, a tale opera viene attribuita la denominazione di<br />

“opera in comunione”. In tal caso il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori<br />

così come previsto dall’art. 10 L.d.A. .<br />

<strong>La</strong>ddove, invece, nella realizzazione dell’opera i contributi dei singoli soggetti conservano<br />

una propria autonomia che li rende suscettibili di utilizzazione separata, e comunque si<br />

configurano, nel risultato finale della collaborazione, come elementi essenziali di un<br />

sistema organico, dove le attività creative dei vari soggetti si esprimono direttamente e<br />

solidalmente dando origine ad un effetto artistico unitario (come per esempio composizioni<br />

musicali con parole di cui l’autore della parte letteraria risulta essere un soggetto diverso<br />

dall’autore o dai coautori della parte musicale), ci troviamo di fronte alla cosiddetta “opera<br />

composta” la cui disciplina normativa è contenuta negli artt. 33-37 L.d.A. .


2 - Oggetto della normativa sul diritto d’autore<br />

<strong>La</strong> normativa sul diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo che<br />

appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla<br />

cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1 l. n. 633 del<br />

1941, meglio nota come legge sul diritto d’autore o l.d.a., e art. 2575 c.c.).<br />

Requisito necessario e sufficiente ai fini della tutela del diritto d’autore è la sussistenza di<br />

un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore in<br />

una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di una elaborazione personale<br />

dell’autore.<br />

Perché l’opera dell’ingegno risulti meritevole di protezione essa deve, inoltre, estrinsecarsi<br />

in una forma compiuta avente carattere creativo.<br />

Ovviamente, per essere tutelata, la forma in cui si estrinseca un’idea deve appartenere ad<br />

uno dei generi codificati nell’art. 1 della l.d.a. e nel corrispondente art. 2575 c.c..<br />

L’art. 2 della l.d.a. specifica quali opere dell’ingegno sono comprese nella protezione della<br />

legge e al punto 2 dello stesso articolo, include anche “le opere e le composizioni<br />

musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali<br />

costituenti di per sé opera originale”.<br />

<strong>La</strong> normativa tutela ogni tipo di composizione musicale: le opere liriche o sinfoniche, le<br />

sonate, le canzoni popolari, quelle costituite solo da musica, così come quelle formate<br />

anche da testo letterario.<br />

L’opera drammatico musicale è comunemente intesa come quella risultante dalla<br />

combinazione di più attività artistiche, letterarie e musicali, strettamente legate tra loro,<br />

tanto da originare un’opera unica ed inscindibile, caratterizzata dalla comunione di più<br />

coautori.<br />

Le variazioni musicali costituenti opere originali, invece, sono le creazioni derivate, alle<br />

quali viene eccezionalmente accordata la medesima protezione che avrebbero avuto se<br />

fossero state esse stesse opere originarie.<br />

Tale protezione deriva dal fatto che, quando ad un’opera vengono apportati cambiamenti<br />

e sviluppi di toni, così come di ritmi, o di elementi armonici o melodici, tali innovazioni<br />

possono conferire alla composizione un differente significato, attribuendole una forma<br />

espressiva diversa dal tema originale, meritevole di protezione autonoma.<br />

L’opera musicale (sia essa interamente musicale, o anche letteraria) è tutelata dalla<br />

normativa sul diritto d’autore nel caso in cui un terzo la riproduca, senza autorizzazione,<br />

creando un’opera priva dei caratteri dell’originalità e della creatività, tanto da poter essere<br />

considerata una copia, o meglio, una riproduzione pedissequa, dell’originale.<br />

L’opera musicale (sia essa interamente musicale, o anche letteraria) è tutelata dalla<br />

normativa sul diritto d’autore nel caso in cui un terzo la riproduca, senza autorizzazione,<br />

creando un’opera priva dei caratteri dell’originalità e della creatività, tanto da poter<br />

essere considerata una copia, o meglio, una riproduzione pedissequa, dell’originale.<br />

3 - Il Plagio - Definizione<br />

Il "Plagio" si può definire come la riproduzione, totale o parziale, di un’opera da parte di<br />

un autore, che fa passare per propria un'opera frutto del lavoro altrui.<br />

Il plagio, in altre parole, consiste nella riproduzione abusiva di un’opera altrui, o meglio,<br />

nell’usurpazione della paternità dell’opera dell’ingegno altrui, che viene vantata come<br />

propria e originale, sfruttandola economicamente.<br />

Tuttavia, l'opera simile all'originale, per essere realmente definita plagio, deve suscitare<br />

nell'ascoltatore le stesse emozioni dell'originale.


Il soggetto titolare ab origine dei diritti nascenti dalla sua creazione musicale è il suo<br />

autore, ossia colui che ha creato l’opera.<br />

L’art. 8 l.d.a. considera autore di un’opera, salvo prova contraria, “chi è in essa indicato<br />

come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione,<br />

rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa”, estendendo tale tutela anche a<br />

coloro che preferiscono utilizzare uno pseudonimo o altro segno identificativo.<br />

Nell’ipotesi in cui alla creazione dell’opera abbiano contribuito, in modo inscindibile ed<br />

indistinguibile, più soggetti, l’art. 10 l.d.a. stabilisce che “il diritto di autore appartiene in<br />

comune a tutti i coautori”. Tale fattispecie configura, infatti, un’ipotesi di comunione del<br />

diritto, alla quale, quindi, si applicano le disposizioni sulla comunione.<br />

<strong>La</strong> fattispecie del plagio viola due tipologie di diritti riconosciuti al titolare del diritto d’autore<br />

dalla l.d.a.:<br />

- diritti di utilizzazione economica, “ownership” (disciplinati negli artt. 12 – 19 l.d.a.),<br />

che concernono lo sfruttamento economico dell’opera (ad es. diritto di pubblicare l’opera e<br />

d’utilizzarla economicamente, diritto di riprodurla in copie e trascriverla, diritto di<br />

esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico dell’opera, etc.);<br />

- diritti posti a difesa della personalità dell’autore (c.d. diritto morale d’autore),<br />

“authorship”, disciplinati negli artt. 20 – 24 l.d.a., che attribuiscono all’autore dell’opera<br />

dell’ingegno il diritto di rivendicare la paternità della propria creazione nonché quello di<br />

opporsi a deformazioni, mutilazioni, modificazioni o altri atti che possano cagionare danni<br />

all’opera o alla reputazione o all’onore del suo autore.<br />

Il termine “plagio” (dal greco “frode”) non trova, nel nostro ordinamento, una precisa<br />

definizione legislativa. Esso è stato identificato con la circostanza aggravante prevista<br />

dall’art. 171 l.d.a., ovvero coi delitti commessi “con usurpazione della paternità<br />

dell’opera”.<br />

Essenziale per la realizzazione dell’illecito plagiario è che l’opera plagiaria si estrinsechi in<br />

una forma esteriore percepibile: se il presunto plagiario usasse l’opera solo per un uso<br />

personale e privato, infatti, non si configurerebbe l’illecito in questione.<br />

4 - Struttura di un’opera musicale - Originalità<br />

<strong>La</strong> struttura di un’opera musicale è composta da:<br />

• Melodia (= motivo musicale portante, ovvero una successione ordinata ed organica<br />

di suoni disposta secondo le regole della composizione, sempre tutelata dal diritto<br />

d’autore).<br />

• Armonia (= unione e combinazione di suoni diversi che si formano e s’intrecciano<br />

mediante accordi, costituendo la successione degli accordi di base della struttura del<br />

pezzo). A differenza della melodia i singoli accordi non sono comunemente ritenuti<br />

meritevoli della protezione accordata dalla l.d.a..<br />

• Ritmo (= relazione di durata relativa tra ciascun elemento della musica che ne<br />

scandisce l’esecuzione, cioè cadenza della sequenza delle note e degli accordi, o<br />

in generale, del brano, nel tempo. Questo elemento non trova concorde la<br />

giurisprudenza sulla sua tutela, tanto che, generalmente, non è considerata<br />

contraffazione il suo adattamento ad una melodia diversa).<br />

Si ritiene che ciò caratterizza un brano di musica leggera è esclusivamente la melodia,<br />

data la sua idoneità a configurarne l’originalità, dal momento che il ritmo e l’armonia,<br />

tradizionalmente, non sono elementi in grado d’individuare, da soli, il brano musicale.<br />

Questo non è sempre vero. Esempi (Queen, Deep Purple e Coldplay).<br />

<strong>La</strong> semplice assonanza melodica non è idonea a originare il plagio, anche perché non<br />

dobbiamo dimenticare che, le canzoni, per la loro immediatezza ed orecchiabilità, sono


produzioni in cui le analogie, le somiglianze e le reminescenze, sono accadimenti del tutto<br />

normali e naturali.<br />

Perché l’opera musicale possa essere tutelata dal diritto d’autore è necessaria,<br />

comunque, la presenza dell’elemento essenziale dell’originalità della canzone che si<br />

suppone plagiata.<br />

Sul punto, occorre segnalare l’<strong>esiste</strong>nza di due differenti orientamenti.<br />

Il primo, che può essere definito restrittivo, ritiene che la semplice pre<strong>esiste</strong>nza di brani<br />

simili, antecedenti a quelli per i quali si lamenta il plagio, escluderebbe la sussistenza<br />

dell’illecito, a prescindere da ogni ulteriore valutazione (cfr. caso Al Bano-Jackson).<br />

Il secondo indirizzo, più diffuso nella giurisprudenza statunitense, invece, ritiene che la<br />

pre<strong>esiste</strong>nza di brani simili non escluderebbe il plagio quando il loro successivo utilizzo<br />

debba, comunque, considerarsi originario e creativo e, quindi, meritevole di tutela ai sensi<br />

della normativa sul diritto d’autore (cfr. Bright Tunes Music Corporation vs. George<br />

Harrison e Louis Gaste vs. Morris Kaiserman).<br />

Il plagio di un’opera musicale può riguardare l’intera composizione (plagio totale, ipotesi<br />

più teorica che pratica) oppure soltanto una sua parte (plagio parziale), purché questa sia<br />

individuabile e dotata del requisito della creatività.<br />

Il plagio parziale, infatti, può interessare l’utilizzo di intere parti dell’opera (ad es. alcune<br />

battute), o quello di singoli elementi, purché questi abbiano i requisiti di “autonoma<br />

compiutezza espressiva di carattere creativo” (Cass. 23 novembre 2005, n. 24594),<br />

oppure identificarsi in una variazione che non presenta i caratteri della “variazione<br />

costituente di per sé opera originale”.<br />

5. Il diritto al risarcimento del danno come conseguenza del plagio<br />

In tema di risarcimento del danno conseguente all’illecito plagiario, per giurisprudenza<br />

costante, la violazione di un diritto di esclusiva dell’autore di un’opera dell’ingegno<br />

costituisce danno in re ipsa: ciò significa che il danneggiato, concretizzatosi il plagio, non<br />

dovrà fornire altra prova che quella della sua estensione.<br />

Problema di più ardua soluzione è stato, invece, quello relativo alla quantificazione di tale<br />

danno, sul quale si sono distinti due differenti orientamenti: quello “del giusto prezzo del<br />

consenso” (che riconosce alla vittima il compenso che questa avrebbe presumibilmente<br />

conseguito quale corrispettivo se avesse autorizzato il compimento degli atti di<br />

utilizzazione che invece sono stati compiuti illecitamente) e quello della “retroversione<br />

degli utili” (secondo il quale la vittima del plagio dovrebbe essere risarcita con i profitti che<br />

il responsabile ha tratto dalla violazione stessa).<br />

6. Editore musicale - Pubblicazione<br />

L’unico soggetto che ha il diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare<br />

economicamente, in ogni forma e modo, l’opera è l’autore (art. 12 lda).<br />

Il diritto di pubblicare le opere inedite può spettare oltre che all’autore anche ai suoi eredi<br />

salvo che l’autore stesso abbia espressamente vietato la pubblicazione della propria opera<br />

o l’abbia affidata ad altri soggetti (art. 24) quali gli editori.<br />

L’editore è il soggetto al quale i compositori e gli autori della parte letteraria, in virtù del<br />

contratto di edizione musicale concedono i diritti di utilizzazione economica di<br />

un’opera musicale definita.<br />

Attraverso il contratto di edizione musicale gli autori dell’opera musicale realizzano una<br />

cessione esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione relativi a tale opera, in ogni forma<br />

possibile, inclusi quelli che attengono alla sua pubblicazione a mezzo stampa (spartiti<br />

musicali, canzonieri, basi midi…).<br />

Con il contratto di edizione musicale si determina, dunque, il trasferimento del<br />

complesso dei diritti patrimoniali dall’autore all’editore, e per effetto di tale


trasferimento i corrispettivi percepiti, attraverso la SIAE, dall’editore musicale non spettano<br />

all’autore, ma diventano di pertinenza della casa editrice cessionaria.<br />

I corrispettivi percepiti attraverso la SIAE dagli autori e dall’editore o editori, sono indicati<br />

espressamente nel c.d. Bollettino di dichiarazione SIAE laddove, per ogni deposito di<br />

brani musicali vengono specificate le singole quote di pertinenza di ciascun compositore,<br />

autore ed editore dell’opera musicale, sia per quanto concerne i diritti di pubblica<br />

esecuzione che di riproduzione meccanica.<br />

Il contratto di edizione musicale è considerato un contratto misto perché la causa<br />

prevalente è la cessione:<br />

• dei DRM (diritti di riproduzione meccanica)<br />

• e dei diritti di pubblica esecuzione.<br />

Nella prassi si distinguono due tipologie di contratti di edizione musicale:<br />

A) contratto di edizione musicale per opere già create.<br />

Con tale contratto l’autore cede all’editore, in via esclusiva, tutti i diritti economici<br />

relativi ad una o più opere già <strong>esiste</strong>nti al momento della conclusione del contratto.<br />

B) contratto di edizione musicale per opere da creare.<br />

Con tale contratto l’autore si impegna a creare e a consegnare all’editore con<br />

vincolo di esclusiva le opere. Solitamente l’esclusiva viene concessa dall’autore per<br />

un periodo di tempo determinato nell’arco del quale l’autore si impegna a comporre<br />

e a consegnare un numero determinato di opere all’anno dietro corrispettivo.<br />

L’opera che non è mai stata pubblicata (messa a conoscenza di un pubblico<br />

indeterminato) è definita inedita.<br />

<strong>La</strong> violazione del diritto di inedito su opere dell'ingegno si configura, pertanto, ogni<br />

qualvolta un soggetto “l’(in)editore” pone in commercio o pubblica l’opera altrui senza<br />

avere preventivamente ottenuto il consenso da parte dell’autore o dei suoi aventi causa.<br />

<strong>La</strong> lesione del diritto si configura nel momento della messa in commercio del mezzo<br />

attraverso cui l’opera è divulgata (e non con la vendita del primo esemplare).<br />

Avv. Giorgio Tramacere

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