RIMBORSO SPESE MEDICHE - Assimoco
RIMBORSO SPESE MEDICHE - Assimoco
RIMBORSO SPESE MEDICHE - Assimoco
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
POLIZZA <strong>RIMBORSO</strong> <strong>SPESE</strong> <strong>MEDICHE</strong><br />
Mod. D 372 CG 02- Ed. 01/2013<br />
Aggiornamento al gennaio 2013<br />
DEFINIZIONI<br />
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il<br />
significato di seguito precisato:<br />
ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.<br />
ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.<br />
CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione.<br />
FRANCHIGIA Parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza,<br />
espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato.<br />
POLIZZA Il documento che prova l’assicurazione: si compone delle<br />
presenti Condizioni Generali di Assicurazione, della scheda Mod.<br />
D 372 SK 01 e degli eventuali allegati in essa richiamati.<br />
PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte<br />
dell’assicurazione.<br />
SCOPERTO Parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza,<br />
espressa in valore percentuale, che rimane a carico<br />
dell’Assicurato.<br />
SOCIETA’ <strong>Assimoco</strong> S.p.A.<br />
INFORTUNIO Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che<br />
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.<br />
MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da<br />
infortunio.<br />
INDENNIZZO Somma dovuta in caso di sinistro.<br />
ISTITUTO DI CURA Ospedale pubblico, Clinica o Casa di Cura private regolarmente<br />
autorizzate al ricovero dei malati e convenzionate o non con il<br />
Servizio Sanitario Nazionale. Sono comunque esclusi gli<br />
stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.<br />
RICOVERO OSPEDALIERO Degenza in Istituto di cura che comporti almeno un<br />
pernottamento. Ai fini del computo dei giorni di ricovero si fa<br />
riferimento al numero dei pernottamenti.<br />
ASSISTENZA INFERMIERISTICA Prestazione effettuata da personale fornito di specifico diploma.<br />
GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Quelli di cui all’elenco allegato.<br />
VISITA SPECIALISTICA Visita effettuata da medico chirurgo specializzato nella<br />
particolare branca cui si riferisce la prestazione (in tal caso la<br />
specialità della prestazione sanitaria e la specializzazione del<br />
medico devono risultare da carta intestata dello specialista,<br />
oppure dalla ricevuta fiscale dallo stesso rilasciata).<br />
STATO PATOLOGICO ogni alterazione delle stato di salute conseguente ad infortunio<br />
o malattia.<br />
Pagina 1 di pagine 11
QUESTIONARIO ANAMNESTICO Documento che forma parte integrante del contratto/polizza,<br />
sottoscritto dal Contraente/Assicurato, necessario a descrivere<br />
lo stato di salute dell’Assicurato per determinare le condizioni di<br />
assicurabilità.<br />
FORMA PER PERSONA Quella dove il massimale indica la disponibilità massima di spesa<br />
rimborsabile per ogni Assicurato.<br />
FORMA PER NUCLEO FAMILIARE Quella dove il massimale indica la disponibilità unica ovvero la<br />
spesa massima rimborsabile per tutti i soggetti assicurati.<br />
PRESTAZIONE A - GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO<br />
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione<br />
La Società si obbliga a risarcire all’Assicurato le spese sanitarie dovute a Grande Intervento Chirurgico,<br />
come elenco da allegato, nei limiti del massimale indicato in scheda di polizza e nelle forme di cui all’Art. 6,<br />
ad integrazione di quanto eventualmente fornito dal Servizio Sanitario Nazionale relativamente a:<br />
A) rette di degenza;<br />
B) onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto che partecipi<br />
all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento nonché degli apparecchi terapeutici e<br />
le endoprotesi applicate nel corso dell’intervento;<br />
C) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, oltre a medicinali ed esami relativi al<br />
periodo in cui il paziente è ricoverato;<br />
D) accertamenti di tipo diagnostico (compresi gli onorari dei medici), le analisi di laboratorio, anche se<br />
effettuati fuori dall’Istituto di Cura, nei 90 giorni precedenti la data di inizio del ricovero o<br />
dell’intervento chirurgico se lo stesso non ha comportato il ricovero;<br />
E) esami, prestazioni medico chirurgiche e infermieristiche, medicinali, nonché trattamenti fisioterapici e<br />
rieducativi e cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei 180 giorni successivi<br />
alla dimissione dall’Istituto di Cura o alla rimozione della gessatura;<br />
F) in caso di trapianto di organi, le spese relative anche al donatore nei limiti del massimale assicurato;<br />
G) le spese per il trasporto dell’Assicurato, effettuato con qualsiasi mezzo idoneo di pronto soccorso fino<br />
alla concorrenza di € 5.000,00 per anno e per sinistro;<br />
H) le rette per un accompagnatore nel limite di € 25,00 giornalieri per un massimo di 30 giorni per<br />
sinistro;<br />
I) le spese fino a € 50,00 giornalieri per assistenza infermieristica specifica in Istituto di Cura, per un<br />
massimo di 30 giorni per sinistro;<br />
J) un’indennità di convalescenza giornaliera di € 25,00 dal giorno delle dimissioni per un periodo pari a<br />
quello della<br />
degenza con limite di 30 giorni per sinistro.<br />
Le prestazioni pre e post ricovero di cui alle lettere D) ed E) sopraindicate verranno rimborsate,<br />
rispettivamente, sino alla concorrenza massima del 10% del massimale indicato in scheda di polizza.<br />
PRESTAZIONE B - RICOVERO E/O INTERVENTO IN GENERE<br />
Art. 2 - Oggetto dell’assicurazione<br />
La Società di obbliga a risarcire all’Assicurato le spese sanitarie dovute a malattia o infortunio, nei limiti del<br />
massimale indicato in scheda di polizza e nelle forme di cui all’Art. 6, ad integrazione di quanto<br />
eventualmente fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, relativamente a:<br />
Pagina 2 di pagine 11
A) rette di degenza;<br />
B) onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto che partecipi<br />
all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento nonché degli apparecchi terapeutici e<br />
le endoprotesi applicate nel corso dell’intervento;<br />
C) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, oltre a medicinali ed esami relativi al<br />
periodo in cui il paziente è ricoverato;<br />
D) accertamenti di tipo diagnostico (compresi gli onorari dei medici), le analisi di laboratorio, anche se<br />
effettuati fuori dall’Istituto di Cura, nei 90 giorni precedenti la data di inizio del ricovero o<br />
dell’intervento chirurgico se lo stesso non ha comportato il ricovero;<br />
E) esami, prestazioni medico chirurgiche e infermieristiche, medicinali, nonché trattamenti fisioterapici e<br />
rieducativi e cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei 90 giorni successivi alla<br />
dimissione dall’Istituto di Cura o alla rimozione della gessatura;<br />
F) trattamento terapeutico da qualsiasi causa determinato, praticato in regime di ricovero ai neonati nei<br />
primi 30 giorni di vita;<br />
G) le spese per il trasporto dell’Assicurato, effettuato con qualsiasi mezzo idoneo di pronto soccorso fino<br />
alla concorrenza di € 2.000,00 per anno e per sinistro;<br />
H) le rette per un accompagnatore nel limite di € 25,00 giornalieri per un massimo di 30 giorni per<br />
sinistro;<br />
I) le spese fino a € 50,00 giornalieri per assistenza infermieristica specifica in Istituto di Cura, per un<br />
massimo di 30 giorni per sinistro;<br />
Le prestazioni pre e post ricovero di cui alle lettere D) ed E) sopraindicate verranno rimborsate,<br />
rispettivamente, sino alla concorrenza massima del 10% del massimale indicato in scheda di polizza.<br />
E’ altresì previsto il rimborso dalle spese relative a:<br />
aborto terapeutico (comportante il ricovero), nonché aborto spontaneo o post-traumatico;<br />
parto con taglio cesareo, comportante il ricovero, fino ad un massimo di € 5.000,00 per evento;<br />
parto naturale fino ad un massimo di € 1.000,00 per evento.<br />
CONDIZIONI COMUNI ALLE PRESTAZIONI A E B<br />
Art. 3 - Diaria sostitutiva nel caso di utilizzo del SSN<br />
La presente assicurazione si intende prestata indipendentemente o ad integrazione del Servizio Sanitario<br />
Nazionale. Se tutte le spese sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società corrisponderà:<br />
A) un’indennità per ogni giorno di ricovero con pernottamento, pari al 1‰ (promille) della somma<br />
assicurata per persona, con il massimo, per ciascuna persona, di n. 90 pernottamenti per anno.<br />
La prima giornata di ricovero in istituto di cura e l’ultima sono considerate una sola giornata, qualunque<br />
sia l’ora di ricovero o della dimissione.<br />
B) un’indennità pari al 0,5‰ (promille) della somma assicurata per ogni giorno di ricovero in day<br />
hospital, con il massimo di 45 giorni per anno.<br />
L’indennità sostitutiva di cui alla lettera A) se derivante da parto (naturale o con taglio cesareo) non verrà<br />
corrisposta al neonato.<br />
Art. 4 - Assicurazione con formula franchigia<br />
Qualora richiamato l’allegato MAL4, la Società rimborsa sino a concorrenza della somma assicurata di cui<br />
all’art. 6 le spese sostenute in proprio dall’Assicurato, al netto della franchigia indicata sull’allegato stesso.<br />
Pagina 3 di pagine 11
PRESTAZIONE C - VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI<br />
Art. 5 - Spese non inerenti a ricovero o intervento chirurgico<br />
La Società di obbliga a risarcire all’Assicurato, nei limiti del massimale indicato in scheda di polizza e nelle<br />
forme di cui all’Art. 6, le spese sanitarie dovute a:<br />
A) visite specialistiche rese necessarie da malattia o infortunio escluse quelle odontoiatriche e<br />
ortodontiche, ed incluse le visite neurologiche (esclusi i trattamenti e le sedute di psicanalisi e le visite<br />
rese necessarie da malattie mentali, disturbi psichici in genere e comportamenti nevrotici);<br />
B) analisi di laboratorio nonchè esami e accertamenti di tipo diagnostico e alta diagnostica se pertinenti e<br />
riferiti alla malattia o infortunio denunciati e che risultano da prescrizione del medico curante;<br />
C) T.A.C. dentarie, se richieste dal medico curante, che non devono essere necessarie ad effettuare cure<br />
dentarie, interventi implantologici e/o paradontici;<br />
D) parto naturale domiciliare se effettuato con assistenza medica, incluse le spese di natura ostetrica con<br />
il limite di € 1.000,00 per evento.<br />
Le spese sopraindicate sono rimborsate anche nei casi di ricovero o intervento chirurgico se le prestazioni<br />
relative vengono effettuate prima o dopo i limiti temporali previsti afferenti le prestazioni pre e post<br />
ricovero di cui agli Artt. 1 e 2 lettere D) ed E).<br />
L’Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale indicato all’Art. 6 con le seguenti<br />
limitazioni:<br />
limite massimo di € 60,00 per ogni visita specialistica di cui alla lettera A);<br />
applicazione di uno scoperto – per ciascuna prestazione – a carico dell’Assicurato del 20% con il<br />
minimo di € 35,00 di cui alle lettere B) e C).<br />
In caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale o di strutture con il medesimo convenzionate saranno<br />
rimborsati integralmente i tickets relativi alle prestazioni coperte dall’assicurazione.<br />
Art. 6 - Massimali a valere per anno assicurativo<br />
Si intendono operanti i seguenti importi (massimali) così suddivisi:<br />
Prestazione A – Per i casi di Grande intervento chirurgico come da elenco allegato, la presente<br />
assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda di polizza per anno<br />
assicurativo e, a seconda della forma prescelta, per persona o nucleo familiare assicurato.<br />
Prestazione B – Per i casi di Ricovero e/o intervento in genere, la presente assicurazione viene<br />
prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda di polizza per anno assicurativo e, a<br />
seconda della forma prescelta, per persona o nucleo familiare assicurato.<br />
Prestazione C – Per i casi di Spese per visite specialistiche e assistenza diagnostica non inerenti a<br />
ricovero o intervento chirurgico, la presente assicurazione viene prestata fino a concorrenza del<br />
massimale indicato in scheda di polizza per anno assicurativo e, a seconda della forma prescelta, per<br />
persona o nucleo familiare assicurato.<br />
In caso di mancato ricorso al Servizio Sanitario Nazionale si applicherà il disposto dell’art. 13 lettera F.<br />
CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI<br />
Art. 7 - Soggetti assicurati e decorrenza della copertura<br />
L’assicurazione è prestata a favore dei soggetti elencati in scheda di polizza.<br />
La garanzia decorre:<br />
A) dal momento in cui ha effetto l’assicurazione per gli infortuni e le malattie non preesistenti;<br />
Pagina 4 di pagine 11
B) dal 181° giorno successivo all’inizio dell’assicurazione per malattie, preesistenti e relative associazioni e<br />
conseguenze, o comunque insorte anteriormente alla stipulazione del contratto ancorché non ancora<br />
manifestate, salvo che non siano conosciute o conoscibili dall’Assicurato;<br />
C) dal 301° giorno successivo all’inizio dell’assicurazione per il parto.<br />
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante<br />
gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:<br />
dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest’ultima<br />
previsti;<br />
dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e/o alle<br />
diverse prestazioni da essa previste.<br />
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso<br />
contratto.<br />
Modifiche in corso d’anno devono essere comunicate direttamente all’Agenzia di competenza, che<br />
provvederà ad emettere nuovo contratto.<br />
Art. 8 - Persone non assicurabili<br />
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone<br />
affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da<br />
immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). L’Assicurazione cessa al loro manifestarsi.<br />
Art 9 - Estensione territoriale<br />
L'assicurazione vale per il mondo intero.<br />
Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio<br />
della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni della Borsa Valori<br />
di Milano (pubblicate da Il Sole - 24 ore).<br />
Art. 10 - Esclusioni<br />
Sono escluse dal rimborso le seguenti spese sanitarie:<br />
a) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti all’ingresso in garanzia;<br />
b) le conseguenze dirette di infortuni, nonché per le malattie, malformazioni e stati patologici che<br />
abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla<br />
Società con dolo o colpa grave all’atto della stipulazione della polizza;<br />
c) per le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici,<br />
epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici,<br />
sindromi ansiose depressive;<br />
d) la correzione di difetti visivi con trattamento laser ad eccimeri;<br />
e) l’intervento per la deviazione del setto nasale, se non dovuto ad eventi di natura traumatica,<br />
escludendo altresì i casi di ipertrofia dei turbinati o poliposi;<br />
f) cure/prestazioni per persone affette da infermità mentale, alcoolismo, tossicodipendenza e relative<br />
alle cause e alle conseguenze derivanti da tali infermità;<br />
g) fecondazione non fisiologica (assistita);<br />
h) atti dolosi da parte dell’Assistito, non considerando tali quelli riconducibili a imprudenze e negligenze<br />
anche in forma grave;<br />
i) infortuni e intossicazioni derivanti e conseguenti ad alcoolismo, abuso di psicofarmaci, uso di<br />
allucinogeni e stupefacenti (questi ultimi se non assunti a titolo farmacologico);<br />
j) le conseguenze di infortuni causati dalla pratica dei seguenti sport anche se svolti a livello ricreativo:<br />
sport aerei in genere, sport comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, in gare, competizioni e<br />
relative prove salvo si tratti di gare di regolarità pura;<br />
Pagina 5 di pagine 11
k) aborto volontario non terapeutico;<br />
l) eventi di natura e finalità di tipo estetico (con esclusione degli interventi di chirurgia plastica o di<br />
carattere stomatologica ricostruttiva e resi necessari a seguito di un infortunio o patologia tumorale);<br />
m) protesi dentarie in ogni caso, e le cure sia dentarie sia per paradontopatie quando non siano rese<br />
necessarie da eventi riconducibili ad un infortunio;<br />
n) le protesi di qualsiasi altro tipo (con esclusione delle endoprotesi applicate in occasione di interventi<br />
chirurgici) intendendo per tali a titolo puramente esemplificativo: apparecchi acustici, plantari, ecc;<br />
o) trattamenti sclerosanti;<br />
p) trattamenti fisioterapici e rieducativi, così come le cure termali, medicinali e vaccini, con l’esclusione<br />
di quanto indicato agli Artt. 1 e 2 lettera E);<br />
q) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o trasmutazioni dell’atomo, naturali o provocate,<br />
e di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radio-attivi, macchine<br />
acceleratrici, raggi X, ecc.);<br />
r) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;<br />
s) ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo e<br />
simili) ancorché qualificate come cliniche o case di cura.<br />
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI<br />
Art. 11 - Richiesta di anticipo spese per i ricoveri in Istituti privati<br />
Nel caso in cui la Casa di cura privata, dovesse richiedere un anticipo, l’Assicurato potrà richiederlo entro il<br />
limite del 60% della spesa prevedibile e per un ammontare non inferiore a € 5.000,00.<br />
La richiesta scritta, dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:<br />
A) certificazione del medico curante che ne attesti la necessità;<br />
B) data orientativa del ricovero e costo approssimativo della spesa globale (su carta intestata della Casa di<br />
cura).<br />
Art. 12 - Denuncia dell’infortunio o della malattia - Obblighi dell’Assicurato<br />
L’Assicurato deve presentare denuncia di sinistro alla Società dal momento che ne ha avuto possibilità e<br />
comunque non oltre il 180° giorno dalla scadenza della polizza. La denuncia deve essere corredata della<br />
necessaria documentazione medica. In ogni caso le richieste di rimborso devono essere trasmesse entro<br />
360 giorni dalla data di denuncia del sinistro.<br />
La presente limitazione (360 giorni) vale anche nel caso di decesso dell’Assicurato, in tal caso saranno gli<br />
eredi che dovranno provvedere alla presentazione della necessaria documentazione.<br />
Il superamento di tale limite temporale per la presentazione della richiesta di rimborso, comporterà il<br />
mancato riconoscimento del diritto alla liquidazione del rimborso.<br />
L’Assicurato, i suoi familiari od i suoi aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società e<br />
qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto<br />
professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.<br />
Art. 13 - Criteri di liquidazione<br />
La liquidazione dei rimborsi sarà effettuata in base ai criteri ed alle modalità di seguito indicati:<br />
A) Modulistica<br />
Le richieste per l’ottenimento del rimborso delle spese sanitarie sostenute dovrà avvenire utilizzando<br />
unicamente l’apposito modulo (Modello Richiesta Rimborso Spese), i moduli compilati dovranno essere<br />
trasmessi direttamente all’Agenzia cui è appoggiata la polizza.<br />
B) Modalità operative da seguire nei casi di ricovero<br />
Pagina 6 di pagine 11
1. Ricovero con intervento chirurgico anche<br />
ambulatoriale: l’invio della documentazione completa, utilizzando l’apposito modulo per il rimborso<br />
dovrà essere inoltrato SOLO AL TERMINE DELL’EVENTO. Pertanto si dovranno riepilogare le spese,<br />
comprese quelle eventualmente sostenute nei giorni previsti in polizza per le prestazioni precedenti e<br />
posteriori l’evento di cui si richiede il rimborso.<br />
2. Dovrà essere allegata copia della cartella clinica.<br />
Nel caso in cui l’Assicurato avesse utilizzato strutture del SSN, e le spese di ricovero fossero rimaste<br />
totalmente a carico dello stesso l’Assicurato dovrà allegare copia della cartella clinica e il foglio<br />
dimissioni dall’Ospedale (SDO).<br />
Nell’apposita colonna prevista dal modulo “spese di ricovero” si dovrà indicare l’importo risultante dal<br />
numero dei pernottamenti per l’indennità giornaliera prevista in polizza di cui all’art. 3.<br />
C) In tutti i casi che non comportano ricovero<br />
Le richieste di rimborso per i casi che non comportano il ricovero devono essere riepilogate e presentate<br />
entro i termini previsti dall’Art. 12 e per rimborsi non inferiori a € 100,00.<br />
I giustificativi di spesa dovranno essere presentati in originale. Si consiglia di fotocopiare tutta la<br />
documentazione prima di trasmetterla per il rimborso (in caso di eventuali contestazioni o per l’utilizzo<br />
fiscale). Tutti gli originali dei giustificativi di spesa saranno restituiti contestualmente alla liquidazione del<br />
rimborso.<br />
D) Requisiti<br />
Le parcelle, fatture, ricevute, notule ecc., all’atto della presentazione per il rimborso devono risultare<br />
quietanzati con l’indicazione dell’avvenuto pagamento, dovranno altresì contenere tutti gli elementi<br />
richiesti/previsti dalla regolarità fiscale oltre all’indicazione di chi ha beneficiato della prestazione sanitaria.<br />
Per le spese di carattere infermieristico si dovrà unire la richiesta del medico curante che ne attesti la<br />
necessità; non saranno riconosciute richieste di rimborso riferite a infermieri non provvisti di diploma.<br />
Ciascun giustificativo di spesa relativa a esami clinici (Ticket inclusi) dovranno essere accompagnate da<br />
prescrizione medica (anche in fotocopia).<br />
E) Pagamento dei rimborsi<br />
Il pagamento verrà effettuato da parte della Società tramite bonifico bancario.<br />
F) Liquidazione dei rimborsi<br />
Se l’Assicurato viene ricoverato in strutture estere e non ha richiesto la partecipazione alle spese<br />
direttamente al SSN o anche nel caso in cui non abbia fornito la dichiarazione rilasciata dal SSN, si<br />
rimborseranno le spese sanitarie sostenute dall’Assicurato applicando una deduzione del 15% agli<br />
indennizzi indicati in precedenza.<br />
Tale deduzione non si applica nei casi in cui l’intervento derivi da evento con carattere di urgenza che<br />
abbia colpito l’assicurato durante la sua permanenza temporanea all’estero.<br />
Art. 14 - Controversie - Arbitrato irrituale<br />
In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro o sulla misura di liquidazione, le<br />
Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad<br />
un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal<br />
Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio<br />
medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza<br />
dell'Assicurato.<br />
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per<br />
metà delle spese e competenze per il terzo medico.<br />
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e<br />
Pagina 7 di pagine 11
sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo,<br />
errore o violazione di patti contrattuali.<br />
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio<br />
esemplare, uno per ognuna delle Parti.<br />
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il<br />
relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.<br />
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE<br />
Art. 15 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la<br />
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt.<br />
1892, 1893 e 1894 C.C..<br />
Art. 16 - Pagamento del premio - Decorrenza dell’assicurazione<br />
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio<br />
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se non sono stati pagati i<br />
premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello<br />
della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (ai<br />
sensi dell’Art.1901 C.C.) I premi devono essere pagati alla Società.<br />
Art. 17 - Scadenza del contratto<br />
Il presente contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta per le Parti.<br />
Sebbene il presente contratto sia stato stipulato per durata pluriennale è facoltà del Contraente di<br />
richiedere l’anticipata rescissione mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della<br />
scadenza annuale della rata di premio, e ciò di anno in anno.<br />
Art. 18 - Foro Competente<br />
Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di legge.<br />
Art. 19 - Forma delle comunicazioni della Contraente e dell’Assicurato alla Società<br />
Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente e l’Assicurato sono tenuti devono essere fatte con lettera<br />
raccomandata.<br />
Art. 20 - Imposte<br />
Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico della Contraente o<br />
dell’Assicurato per le parti di rispettiva competenza.<br />
Art. 21 - Rischio guerra all’estero<br />
A parziale deroga dell’Art. 10 lettera R), la garanzia vale anche per i rischi derivanti da stato di guerra<br />
internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio di<br />
tali eventi, a condizione che l’Assicurato si trovi già nello Stato Estero nel quale gli eventi sopra descritti<br />
siano insorti;<br />
Art. 22 - Rinuncia alla rivalsa<br />
La Società rinuncia all'azione di rivalsa (Art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato<br />
eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo.<br />
Pagina 8 di pagine 11
Art. 23 - Rinvio alle norme di legge<br />
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.<br />
Art. 24 - Assicurazioni per conto altrui<br />
Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono<br />
essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che<br />
dall’Assicurato, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.<br />
Art. 25 - Altre assicurazioni<br />
La Società rinuncia all’obbligo da parte dell’Assicurato/Contraente di comunicare la stipulazione di altre<br />
polizze per il medesimo rischio, a condizione che non ne sia contraente, e ciò a parziale deroga dell’Art.<br />
1910 Codice Civile. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli assicuratori<br />
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1910 del Codice Civile.<br />
ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI<br />
Ai sensi di polizza per "Grandi Interventi Chirurgici" si intendono gli interventi di seguito elencati:<br />
CRANIO E SISTEMA NERVOSO<br />
- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali.<br />
- Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi.<br />
- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico.<br />
- Interventi per derivazione liquorale.<br />
- Operazioni per encefalo meningocele.<br />
- Interventi per morbo di Parkinson<br />
- Interventi per epilessia focale.<br />
- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie.<br />
- Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi.<br />
- Interventi sull'ipofisi per via transfenoidale.<br />
FACCIA E BOCCA<br />
- Trattamento chirurgico per fratture mandibolari e/o mascellare superiore.<br />
- Asportazione della parotide per neoplasie maligne.<br />
- Interventi per neoplasie maligne della lingua.<br />
- Interventi per neoplasie maligne del pavimento orale.<br />
- Interventi per neoplasie maligne della faringe.<br />
- Interventi per neoplasie maligne delle tonsille con svuotamento linfonodi del collo.<br />
- Resezione ossa facciali per neoplasie maligne.<br />
COLLO<br />
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.<br />
TORACE<br />
- Mastectomia radicale allargata con svuotamento cavo ascellare per neoplasia maligna.<br />
- Quadrantectomia con svuotamento cavo ascellare per neoplasia maligna.<br />
- Interventi sul mediastino per neoplasia.<br />
- Resezioni segmentarie e lobectomia polmonare.<br />
- Pneumectomia.<br />
- Decorticazione pleurica per neoplasie maligne.<br />
Pagina 9 di pagine 11
- Interventi per fistole bronchiali.<br />
- Asportazione del timo.<br />
CHIRURGIA CARDIACA<br />
- Pericardiectomia.<br />
- Sutura del cuore per ferite.<br />
- Interventi per corpi estranei nel cuore.<br />
- Interventi per malformazioni del cuore.<br />
- Interventi per malformazioni dei grossi vasi endotoracici.<br />
- Operazione per embolia dell'arteria polmonare.<br />
- Valvuloplastica.<br />
- Sostituzione valvolare con protesi.<br />
- Resezione aneurisma ventricolare.<br />
- By-pass aorto-coronarico.<br />
- Asportazione dei tumori endocavitari del cuore.<br />
CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE<br />
- Resezione segmentaria dell’esofago.<br />
- Resezione totale esofagea.<br />
- Collocazioni di protesi endoesofagea per via toraco-laparatomica.<br />
- Gastrectomia totale o subtotale per neoplasia maligna.<br />
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica.<br />
- Intervento per fistole gastro-digiuno-colica.<br />
- Laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione di organi interni.<br />
- Resezione segmentarla intestinale:<br />
resezione totale o parziale del duodeno<br />
resezione totale o parziale del tenue<br />
resezione ileo-cecale<br />
resezione totale o parziale del colon<br />
resezione totale o parziale del retto<br />
FEGATO E VIE BILIARI<br />
- Resezione epatica.<br />
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari<br />
PANCREAS E MILZA<br />
- Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas:<br />
- Interventi per fistole pancreatiche.<br />
- Interventi demolitivi del pancreas.<br />
- Splenectomia.<br />
Pagina 10 di pagine 11
CHIRURGIA VASCOLARE<br />
- Interventi per aneurismi dell’aorta o dei seguenti vasi arteriosi:<br />
carotidi, vertebrale, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache.<br />
- Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica.<br />
- Interventi per stenosi od ostruzione della succlavia.<br />
- Disostruzione by-pass aorta addominale.<br />
- Interventi per stenosi dell'arteria renale.<br />
- Interventi per stenosi dell'arteria mesenterica superiore.<br />
- Interventi per stenosi dell'arteria iliaca.<br />
- Resezione arteriosa con plastica vasale.<br />
- By-pass arteriosi.<br />
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA<br />
- Artroprotesi dell’anca.<br />
- Artroprotesi del ginocchio.<br />
- Artroprotesi del gomito.<br />
- Artroprotesi della spalla.<br />
- Laminectomia per ernia discale.<br />
- Amputazione dell’arto.<br />
UROLOGIA<br />
- Cistectomia totale.<br />
- Ileocisto plastica - colocisto plastica.<br />
- Cistectomia totale.<br />
- Intervento per megauretere.<br />
- Nefroureterectomia totale.<br />
- Prostatectomia radicale per neoplasie maligne.<br />
APPARATO GENITALE<br />
- Orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasie maligne.<br />
- Isterectomia totale per neoplasia maligna.<br />
- Vulvectomia totale.<br />
- Ovariectomia mono o bilaterale per neoplasia maligna.<br />
OCULISTICA<br />
- Interventi per distacco di retina (esclusa laserterapia).<br />
- Interventi per neoplasie maligne.<br />
- Vitrectomia.<br />
OTORINOLARINGOIATRIA<br />
- Chirurgia della sordità otosclerotica.<br />
- Timpanoplastica.<br />
- Asportazione neurinoma dell’acustico.<br />
- Laringectomia totale o subtotale per neoplasia maligna.<br />
TRAPIANTI<br />
- Tutti, quando vi sia l’intera sostituzione dell’organo interessato.<br />
- Trapianto corneale a tutto spessore.<br />
- Trapianto cutaneo per ustioni con interessamento di almeno il 15% della superficie corporea.<br />
Pagina 11 di pagine 11