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Privacy e giornalismo edizione 2012.pdf - Garante per la Protezione ...

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Una recente sentenza del<strong>la</strong> Corte di Cassazione ha definito l’ambito<br />

dell’essenzialità dell’informazione in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> pubblicazione di una foto shoccante.<br />

Si trattava dell’immagine di una minorenne colpita a morte da un proiettile al capo.<br />

La giovane era stata fotografata all’interno dell’ospedale riversa su una barel<strong>la</strong>, senza il<br />

consenso dei genitori e delle autorità sanitarie. Secondo <strong>la</strong> Corte quel<strong>la</strong> foto raccapricciante<br />

non aveva rispettato “l’indispensabile osservanza del limite del contem<strong>per</strong>amento<br />

tra <strong>la</strong> necessità del diritto di cronaca e <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> riservatezza del<strong>la</strong> minore”<br />

e quindi non aveva alcuna utilità <strong>per</strong> scopi informativi. Confermando quanto già<br />

deciso nei due precedenti gradi di giudizio <strong>la</strong> Corte conclude che “<strong>la</strong> pubblicazione<br />

dell’immagine drammatica del<strong>la</strong> ragazza insanguinata e morente” era stata “eccedente<br />

rispetto al<strong>la</strong> funzione di divulgazione del<strong>la</strong> notizia in un’ottica di completa e adeguata<br />

informazione, e quindi ad essa ‘non essenziale’ <strong>per</strong> <strong>la</strong> presenza di un contenuto di<br />

<strong>per</strong> sé su<strong>per</strong>fluamente lesivo del<strong>la</strong> dignità dell’interessata” (36).<br />

Personaggi pubblici<br />

Coloro che esercitano una funzione pubblica o che sono comunque noti<br />

al pubblico, hanno una aspettativa di privacy limitata. Fa parte del<strong>la</strong> notorietà o<br />

del<strong>la</strong> funzione svolta esporsi ai riflettori dei media, spesso anche esibendo, volenti<br />

o nolenti, aspetti del<strong>la</strong> propria vita privata. Tanto più ai giorni nostri, quando<br />

modelli di gelosa conservazione del<strong>la</strong> propria intimità (anche senza arrivare a ritrosie<br />

divenute proverbiali, al<strong>la</strong> J.D. Salinger o Greta Garbo) sono davvero scarsi.<br />

Lo stesso Codice privacy specifica <strong>per</strong>altro che tutto ciò che viene reso noto<br />

dall’interessato, direttamente o attraverso propri comportamenti in pubblico, può<br />

essere liberamente trattato dal giornalista. Princìpi analoghi troviamo nel<strong>la</strong> tuttora<br />

vigente legge sul diritto di autore (di quasi ottant’anni fa), dove stabilisce che non<br />

si deve chiedere il consenso <strong>per</strong> pubblicare immagini giustificate “dal<strong>la</strong> notorietà o<br />

dall’ufficio pubblico rico<strong>per</strong>to”. Più volte in passato il <strong>Garante</strong> ha <strong>per</strong>ò chiarito che<br />

<strong>la</strong> notorietà non necessariamente può ri<strong>per</strong>cuotersi sui congiunti (non coinvolti nei<br />

fatti) del <strong>per</strong>sonaggio, in partico<strong>la</strong>re se minorenni (37). Per il resto il Codice<br />

deontologico segna un confine assai netto: <strong>la</strong> sfera privata delle <strong>per</strong>sone note o<br />

che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata con riferimento<br />

(36) La foto era stata pubblicata sul<strong>la</strong> prima pagina de L’Unione sarda. Cassazione penale, Sez. III, sentenza<br />

17 febbraio 2011 n. 17215.<br />

(37) Nel 2005 il <strong>Garante</strong> ha ritenuto illecita <strong>la</strong> pubblicazione di immagini dei figli minori e altri familiari di<br />

un noto manager nel quadro di un servizio su un suo legame sentimentale con un’attrice, Provvedimento<br />

23 novembre 2005 [doc. web n. 1200112]. Per un caso più recente si veda <strong>la</strong> lettera del Dipartimento comunicazioni<br />

e reti telematiche dell’11 febbraio 2010, qui a p. 132.<br />

Informazione e dignità 31

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