Bozza Regolamento Edilizio Regionale Tipo - Comune di Legnago
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COMUNE DI LEGNAGO 14/07/03<br />
CAPO III° - PROCEDIMENTI<br />
Art. 34 - Concessione e dell'autorizzazione e<strong>di</strong>lizia, denuncia <strong>di</strong> inizio attività<br />
1. I proce<strong>di</strong>menti per il rilascio <strong>di</strong> concessioni ed autorizzazioni e<strong>di</strong>lizie e per la<br />
denuncia <strong>di</strong> inizio attività sono regolati dalle leggi nazionali e regionali vigenti in<br />
materia.<br />
2. Per il rilascio <strong>di</strong> concessioni ed autorizzazioni e<strong>di</strong>lizie nonché per la denuncia <strong>di</strong><br />
inizio attività è fatto obbligo <strong>di</strong> presentare l'asseverazione <strong>di</strong> cui al successivo<br />
articolo 38.<br />
3. Interventi che riguardano materiali contenenti amianto dovranno essere<br />
preventivamente autorizzati dall'U.L.S.S. competente per territorio;<br />
4. Prima <strong>di</strong> procedere a demolizioni dovranno essere rimossi i materiali tossici e/o<br />
pericolosi presenti nelle aree o negli e<strong>di</strong>fici.<br />
Art. 35 - Vali<strong>di</strong>tà della concessione<br />
1. Nell’atto <strong>di</strong> concessione e <strong>di</strong> autorizzazione sono in<strong>di</strong>cati i termini <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong><br />
ultimazione dei lavori.<br />
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data <strong>di</strong><br />
notifica al proprietario della concessione o della autorizzazione; il termine <strong>di</strong><br />
ultimazione entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile non può essere<br />
superiore a tre anni dalla data <strong>di</strong> inizio lavori e può essere prorogato, con<br />
provve<strong>di</strong>mento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che<br />
siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.<br />
3. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso<br />
esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue<br />
particolari caratteristiche tecniche costruttive; ovvero quando si tratti <strong>di</strong> opere<br />
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.<br />
4. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve<br />
presentare istanza <strong>di</strong>retta ad ottenere una nuova concessione o una nuova<br />
autorizzazione,’ in tal caso la nuova concessione o autorizzazione concerne la<br />
parte non ultimata.<br />
5. La concessione o l’autorizzazione e<strong>di</strong>lizia si intende decaduta qualora le opere ad<br />
essa relative non siano iniziate entro un anno dalla data del rilascio o le<br />
concessioni o le autorizzazioni non siano state ritirate entro 120 giorni dalla<br />
comunicazione <strong>di</strong> ammissibilità per il loro rilascio.<br />
Art. 36 - Evidenza della concessione, autorizzazione del progetto<br />
1. Gli estremi relativi alle denuncie <strong>di</strong> inizio attività, alle autorizzazioni ed alle<br />
concessioni e<strong>di</strong>lizie devono venire evidenziati in apposito cartello in<strong>di</strong>catore<br />
esposto presso il cantiere in posizione visibile dalla pubblica via.<br />
2. Detto cartello dovrà contenere le seguenti in<strong>di</strong>cazioni: oggetto e numero della<br />
concessione, autorizzazione o denuncia <strong>di</strong> inizio attività, committente, progettista,<br />
P.R.G. – VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 25 <strong>di</strong> 64