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Bozza Regolamento Edilizio Regionale Tipo - Comune di Legnago

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COMUNE DI LEGNAGO 14/07/03<br />

CAPO III° - PROCEDIMENTI<br />

Art. 34 - Concessione e dell'autorizzazione e<strong>di</strong>lizia, denuncia <strong>di</strong> inizio attività<br />

1. I proce<strong>di</strong>menti per il rilascio <strong>di</strong> concessioni ed autorizzazioni e<strong>di</strong>lizie e per la<br />

denuncia <strong>di</strong> inizio attività sono regolati dalle leggi nazionali e regionali vigenti in<br />

materia.<br />

2. Per il rilascio <strong>di</strong> concessioni ed autorizzazioni e<strong>di</strong>lizie nonché per la denuncia <strong>di</strong><br />

inizio attività è fatto obbligo <strong>di</strong> presentare l'asseverazione <strong>di</strong> cui al successivo<br />

articolo 38.<br />

3. Interventi che riguardano materiali contenenti amianto dovranno essere<br />

preventivamente autorizzati dall'U.L.S.S. competente per territorio;<br />

4. Prima <strong>di</strong> procedere a demolizioni dovranno essere rimossi i materiali tossici e/o<br />

pericolosi presenti nelle aree o negli e<strong>di</strong>fici.<br />

Art. 35 - Vali<strong>di</strong>tà della concessione<br />

1. Nell’atto <strong>di</strong> concessione e <strong>di</strong> autorizzazione sono in<strong>di</strong>cati i termini <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong><br />

ultimazione dei lavori.<br />

2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data <strong>di</strong><br />

notifica al proprietario della concessione o della autorizzazione; il termine <strong>di</strong><br />

ultimazione entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile non può essere<br />

superiore a tre anni dalla data <strong>di</strong> inizio lavori e può essere prorogato, con<br />

provve<strong>di</strong>mento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che<br />

siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.<br />

3. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso<br />

esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue<br />

particolari caratteristiche tecniche costruttive; ovvero quando si tratti <strong>di</strong> opere<br />

pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.<br />

4. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve<br />

presentare istanza <strong>di</strong>retta ad ottenere una nuova concessione o una nuova<br />

autorizzazione,’ in tal caso la nuova concessione o autorizzazione concerne la<br />

parte non ultimata.<br />

5. La concessione o l’autorizzazione e<strong>di</strong>lizia si intende decaduta qualora le opere ad<br />

essa relative non siano iniziate entro un anno dalla data del rilascio o le<br />

concessioni o le autorizzazioni non siano state ritirate entro 120 giorni dalla<br />

comunicazione <strong>di</strong> ammissibilità per il loro rilascio.<br />

Art. 36 - Evidenza della concessione, autorizzazione del progetto<br />

1. Gli estremi relativi alle denuncie <strong>di</strong> inizio attività, alle autorizzazioni ed alle<br />

concessioni e<strong>di</strong>lizie devono venire evidenziati in apposito cartello in<strong>di</strong>catore<br />

esposto presso il cantiere in posizione visibile dalla pubblica via.<br />

2. Detto cartello dovrà contenere le seguenti in<strong>di</strong>cazioni: oggetto e numero della<br />

concessione, autorizzazione o denuncia <strong>di</strong> inizio attività, committente, progettista,<br />

P.R.G. – VARIANTE GENERALE. RIADOZIONE Pagina 25 <strong>di</strong> 64

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