REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - Comune di San Prisco
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - Comune di San Prisco
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - Comune di San Prisco
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3. Nei casi previsti dal 2 comma del presente articolo, il trasporto è equiparato a<br />
servizio gratuito e non soggetto al versamento del <strong>di</strong>ritto fisso <strong>di</strong> cui all'art. 19 del<br />
Regolamento <strong>di</strong> Polizia Mortuaria approvato con D. P. R. 10.09. 1 990 n. 285.<br />
4. Il Sindaco può <strong>di</strong>sporre, a richiesta dei congiunti, che il trasporto funebre sia<br />
effettuato a pie<strong>di</strong>, recando il feretro a spalla per l'intero percorso, o parte <strong>di</strong> esso,<br />
nonché all'interno del Cimitero, dalla camera Mortuaria fino alla fossa <strong>di</strong><br />
inumazione o al loculo <strong>di</strong> tumulazione: in tal caso gli interessati dovranno fare<br />
richiesta scritta, esonerando formalmente il <strong>Comune</strong> da ogni responsabilità <strong>di</strong><br />
qualsiasi natura.<br />
Articolo 13<br />
Trasporto gratuito<br />
1. Il trasporto gratuito a carico del <strong>Comune</strong>, <strong>di</strong> cui all'art. 5 del presente<br />
Regolamento, consiste nel trasporto del cadavere, in carro chiuso, dal luogo del<br />
decesso al deposito <strong>di</strong> osservazione, obitorio o al Cimitero, senza soste<br />
interme<strong>di</strong>e, per le persone in<strong>di</strong>genti.<br />
2. Ogni altro servizio aggiuntivo o <strong>di</strong>verso da quello <strong>di</strong> cui al primo comma del<br />
presente articolo configura la fattispecie <strong>di</strong> cui all'art. 6 del presente regolamento,<br />
e pertanto soggetto a pagamento.<br />
3. Le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> in<strong>di</strong>genza sono accertate e attestate dai Servizi Sociali <strong>di</strong> questo<br />
<strong>Comune</strong>, <strong>di</strong> concerto con il Comando <strong>di</strong> Polizia Municipale.<br />
4. Qualora dovessero risultare lasciti in danaro o immobili in favore <strong>di</strong> terzi, il<br />
<strong>Comune</strong> si rivarrà nei confronti dei beneficiari delle spese sostenute.<br />
5. Il <strong>Comune</strong> provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale:<br />
a. me<strong>di</strong>ante concessione a terzi;<br />
b. gestione <strong>di</strong>retta.<br />
Articolo 14<br />
Esclusiva del servizio e obblighi dell’eventuale concessionario<br />
1. Nel territorio del <strong>Comune</strong> il servizio trasporti funebri è municipalizzato con <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> privativa, ai sensi della legge 15/10/1925, n°2578 ed è esercitato in economia o<br />
in appalto.<br />
2. L’affidamento del servizio avverrà me<strong>di</strong>ante regolare gara d’appalto, nel<br />
rispetto della normativa vigente.<br />
3. I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara dovranno possedere i<br />
seguenti requisiti:<br />
3.1 Essere in possesso, a norma della Circolare del Ministero della <strong>San</strong>ità del<br />
24/06/93, n° 24, punto n° 5.4, <strong>di</strong>: