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REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - Comune di San Prisco

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Trasporti gratuiti e a pagamento – Tariffe<br />

1. I trasporti funebri nell’ambito del territorio comunale sono:<br />

• a pagamento, secondo le tariffe stabilite in relazione alla categoria ed alla classe<br />

del servizio contemplate nel vigente capitolato <strong>di</strong> appalto servizi trasporti funebri.<br />

• A carico del <strong>Comune</strong>: il concessionario ha l’obbligo <strong>di</strong> trasportare gratuitamente<br />

le salme <strong>di</strong> coloro, adulti e bambini, la cui povertà è accertata dai competenti<br />

uffici comunali, ad eccezione della fornitura del cofano funebre da inumazione<br />

che sarà a carico del <strong>Comune</strong>.<br />

Articolo 16<br />

Vetture, classi, manutenzioni<br />

1. Le vetture per trasporti funebri sono: per adulti a più categorie e per bambini inferiori<br />

ai 10 anni, ad unica categoria.<br />

2. Le caratteristiche dei trasporti funebri, in relazione alla natura dei carri e dei feretri e<br />

dei relativi accessori, sono quelli risultanti dalle foto depositate presso l’ufficio<br />

comunale competente, dalla <strong>di</strong>tta concessionaria del servizio e che risultano dalla<br />

classificazione esposta nel capitolato <strong>di</strong> appalto servizi trasporti funebri.<br />

3. Le vetture sono riconosciute idonee alla funzione dal responsabile sanitario della ASL<br />

CE2 e devono essere:<br />

a) internamente nella parte <strong>di</strong> appoggio del feretro, rivestite <strong>di</strong> lamiera metallica o <strong>di</strong><br />

altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile;<br />

b) sempre in perfetto stato <strong>di</strong> funzionamento e decorosa manutenzione;<br />

<strong>di</strong>sinfettate perio<strong>di</strong>camente almeno una volta la settimana ed ogni volta si verifichi<br />

per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> sostanze organiche.<br />

Articolo 16 bis<br />

Rimesse <strong>di</strong> carri funebri<br />

1. Il Sindaco, con apposito provve<strong>di</strong>mento, stabilisce il luogo in cui devono essere<br />

ubicate le rimesse dei carri funebri.<br />

2. La in<strong>di</strong>viduazione dei luoghi idonei viene effettuata dall'Ufficio Tecnico<br />

Comunale, <strong>di</strong> concerto con il Comando <strong>di</strong> Polizia Municipale, tenendo conto delle<br />

previsioni urbanistiche e delle in<strong>di</strong>spensabili con<strong>di</strong>zioni che consentano il regolare<br />

svolgimento delle operazioni <strong>di</strong> pulizia e <strong>di</strong>sinfezione dei carri, nonché per lo<br />

smaltimento dei prodotti e residui relativi.

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