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I BUONI LOCALI - Stampa Libera

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se i Buoni Locali un giorno venissero considerati alla stregua di “crediti di denaro”, a norma del DPR<br />

6 del 6 Ottobre 19 , comma , punto a) sarebbero ancora esenti IVA.<br />

Non rientra certo nella legge relativa ai concorsi e manifestazioni a premio, che espressamente<br />

esclude i Buoni da questo contesto, anche dalla nuova disciplina entrata in vigore il 1 aprile scorso<br />

(Nuovo Regolamento di operazioni pubblicitarie finalizzate a promuovere la conoscenza e la vendita<br />

di determinati prodotti o servizi), introdotta dal DPR 0/ 001.<br />

Se vediamo la cosa come un circuito dove i Buoni ricordano a chi li riceve che il portatore ha diritto<br />

ad un prezzo di favore, contrattualmente in quanto iscritto all’associazione e fiduciariamente se non<br />

iscritto, la cosa appare in tutta la sua semplicità.<br />

Il fatto di circolare non deve trarre in inganno perché ad ogni transazione il Buono conclude la sua<br />

funzione e la riprende nel momento che viene presentato nuovamente.<br />

Questo vale per noi e a maggior ragione vale anche per gli altri, imprenditori, consumatori e<br />

commercianti che si trovano a scegliere tra chiudere e non arrivare a fine mese, o provare questa<br />

“sciocchezza” dei Buoni Locali.<br />

Per chiarire meglio, se il buono fosse una moneta come il Regio o il Simec avremmo un risultato<br />

diverso in quanto lo scontrino o la fatturazione è sull’intero mentre il Buono, non essendo tecnicamente<br />

una moneta, ma un titolo per ottenere una riduzione del prezzo, si comporta come una liberalità<br />

esercitata dal creditore nei confronti del debitore (contrattuale se iscritto e fiduciaria se non iscritto) e<br />

pertanto non viene computata ai fini dell’imponibile fiscale. Come definizione di abbuono Wikipedia<br />

riporta: L’abbuono è una riduzione concessa su una somma da pagare, che può arrivare fino alla<br />

totale rinuncia della riscossione da parte del creditore.<br />

Quindi un atto di liberalità tra creditore (commerciante) e debitore (acquirente).<br />

In effetti il buono rappresenta il titolo ad avere una riduzione di prezzo che avviene contrattualmente<br />

fra gli iscritti all’associazione emittente e in maniera fiduciaria per i non iscritti.<br />

Il buono infatti è un atto liberale di mutuo soccorso in capo al portatore del buono che ne è anche il<br />

proprietario. Nessuna ombra sulla sua esenzione dalla base imponibile in quanto la sesta direttiva<br />

comunitaria all’art. 11, parte A, elenca rispettivamente ai suoi nn. e gli elementi da includere<br />

nella base imponibile e quelli da escludere. L’art. 11, parte A, n. , lett. b), dispone che non sono<br />

da includere nella base imponibile «i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all’acquirente o al<br />

destinatario della prestazione e acquisiti al momento in cui si compie l’operazione».<br />

Qui non si parla di sconti o altro, ma solo di riduzione di prezzo in cui il nostro Buono Locale si<br />

inserisce perfettamente e a pieno titolo. In definitiva, la questione è molto semplice : il nostro caso<br />

è di “abbuono commerciale” per cui “ ..questi sono rilevati come i resi, ma non dovranno apparire<br />

autonomamente in bilancio bensì imputati in diminuzione dei ricavi.”<br />

Per quanto riguarda gli sconti finanziari, questi hanno una natura completamente diversa dall’abbuono<br />

dato dal Buono. “In sede di bilancio, gli sconti passivi finanziari non sono imputati in diminuzione dei<br />

ricavi in quanto non costituiscono rettifiche negative degli stessi.” Anche in partita doppia vanno tra<br />

i costi (infatti vedi la voce “sconti passivi” a sinistra nell’esempio in partita doppia). Sono quindi un<br />

aumento di costi, non una diminuzione di ricavi.<br />

Nell’esempio sotto vediamo la registrazione contabile di una fattura ad un cliente per 1000,00 euro,

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