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Condizioni Generali di Assicurazione Autovetture - Assicurazioni ...

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Contratto <strong>di</strong> <strong>Assicurazione</strong><br />

<strong>Autovetture</strong><br />

per l’R.C. Auto (responsabilità civile derivante dalla circolazione dell’autovettura)<br />

per la copertura dei rischi <strong>di</strong> danni materiali e <strong>di</strong>retti all’autovettura<br />

(Kasko, Incen<strong>di</strong>o e Furto)<br />

per l’assistenza all’autovettura<br />

per gli infortuni del conducente<br />

per la protezione legale.<br />

Il presente Fascicolo informativo, contenente<br />

Nota informativa, comprensiva del Glossario<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>di</strong> <strong>Assicurazione</strong><br />

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del<br />

contratto.<br />

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa


<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Assicurazione</strong><br />

4 1500N - Ed.10/2010 - 01 <strong>di</strong> 156<br />

<strong>Autovetture</strong>


Protezione a<br />

guida facilitata<br />

Semplicità e imme<strong>di</strong>atezza. Intorno a queste<br />

due parole abbiamo “costruito” la guida che stai<br />

leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le<br />

informazioni necessarie all’utilizzo della tua polizza,<br />

in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.<br />

Abbiamo sud<strong>di</strong>viso la guida in sette gran<strong>di</strong> aree,<br />

che corrispondono alle <strong>di</strong>verse necessità <strong>di</strong> utilizzo<br />

del contratto.<br />

La prima area (La Tua Polizza) contiene una<br />

spiegazione dei documenti contrattuali e della<br />

modulistica che viene utilizzata nel corso della<br />

vita del contratto.<br />

La seconda, terza, quarta, quinta e sesta area,<br />

contengono le informazioni sulle garanzie <strong>di</strong><br />

<strong>Generali</strong> Sei in Auto (rispettivamente R.C. Auto,<br />

Sicurezza al Volante, che raggruppa le tre garanzie<br />

Kasko, Infortuni del Conducente e Protezione legale,<br />

Assistenza in movimento, Protezione Incen<strong>di</strong>o<br />

e Protezione Furto).<br />

All’interno <strong>di</strong> queste aree la consultazione<br />

delle informazioni è facilitata da una semplice<br />

classificazione per colori, che ti consentirà <strong>di</strong><br />

trovare rapidamente la risposta alle tue domande.<br />

L’ultima area (Informazioni <strong>Generali</strong>) presenta<br />

alcuni articoli comuni a tutte le garanzie, i<br />

riferimenti normativi ed il glossario.<br />

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> polizza.


R.C. AUTO<br />

Sezione Responsabilità Civile<br />

SICUREZZA AL VOLANTE<br />

Sezione Guasti Accidentali (Kasko)<br />

Sezione Infortuni del Conducente dell’Autovettura<br />

Sezione Protezione Legale<br />

ASSISTENZA IN MOVIMENTO<br />

Sezione Assistenza Auto<br />

PROTEZIONE INCENDIO<br />

Sezione Incen<strong>di</strong>o<br />

PROTEZIONE FURTO<br />

Sezione Furto<br />

All’interno <strong>di</strong> ognuna <strong>di</strong> queste aree troverai una legenda cromatica,<br />

per rendere più semplice la ricerca.<br />

DESCRIZIONE<br />

GARANZIA<br />

GESTIONE<br />

DEL SINISTRO<br />

GESTIONE<br />

AMMINISTRATIVA


PROTEZIONE INCENDIO<br />

Guida SICUREZZA alla consultazione AL VOLANTE<br />

Sezione Incen<strong>di</strong>o<br />

Questo “navigatore”<br />

Sezione Guasti<br />

è il<br />

Accidentali<br />

punto <strong>di</strong> partenza<br />

(Kasko)<br />

della<br />

guida che stai sfogliando; tienilo sempre aperto,<br />

in maniera Sezione tale da Infortuni poterti del recare Conducente nell’area dell'Autovettura<br />

che ti<br />

interessa (1).<br />

Sezione Protezione Legale<br />

CoNdIZIoNI GENErAlI dI ASSICurAZIoNE<br />

Sezione ComuNI Furto pEr lA SEZIoNE ASSISTENZA AuTo<br />

117 <strong>di</strong> 172<br />

Art. 1 - limite per anno assicurativo<br />

Art. 2 - Estensione territoriale<br />

Ciascuna prestazione <strong>di</strong> assistenza non è fornita 1. più l’assicurazione <strong>di</strong> tre vale per volte il territorio della per Repubblica Italiana, della<br />

All’interno <strong>di</strong> ognuna <strong>di</strong> queste aree troverai una Città del legenda Vaticano, della Repubblica cromatica,<br />

<strong>di</strong> San Marino e degli Stati<br />

anno assicurativo.<br />

dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della<br />

Croazia, del Principato <strong>di</strong> Monaco, della Svizzera e <strong>di</strong> Andorra;<br />

per rendere più semplice la ricerca.<br />

2. l’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema<br />

della Carta Verde per i quali vale la garanzia <strong>di</strong> responsabilità<br />

civile prestata dall’Impresa anche in assenza <strong>di</strong> assicurazione<br />

Art. 2 - Estensione territoriale<br />

R.C. Auto con la predetta Impresa.<br />

DESCRIZIONE<br />

1. l’assicurazione vale per il GESTIONE<br />

Art. 3 - pagamento GESTIONE<br />

del premio e decorrenza della garanzia<br />

territorio della Repubblica Il premio o la prima Italiana, rata <strong>di</strong> premio devono della essere pagati alla con-<br />

GARANZIA<br />

segna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle<br />

Città del Vaticano, della DEL Repubblica SINISTRO <strong>di</strong> San Marino AMMINISTRATIVA<br />

previste scadenze, e presso degli l’Agenzia Stati (o Ufficio) cui è assegnato il<br />

contratto, contro rilascio <strong>di</strong> quietanze emesse dall’Impresa che<br />

in<strong>di</strong>cano la data del pagamento e recano la firma della persona<br />

dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della<br />

autorizzata a riscuotere il premio.<br />

Croazia, del Principato <strong>di</strong> Monaco, della Svizzera L’<strong>Assicurazione</strong> e <strong>di</strong> ha effetto Andorra;<br />

dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta)<br />

del giorno in<strong>di</strong>cato in Polizza se il premio o la prima rata<br />

2. l’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti <strong>di</strong> premio sono parte stati pagati; del altrimenti siste- ha effetto dalle ore 24 del<br />

giorno <strong>di</strong> pagamento.<br />

ma della Carta Verde per i quali vale la garanzia Se il Contraente <strong>di</strong> non responsabili-<br />

paga i premi o le rate <strong>di</strong> premio successivi, l’<strong>Assicurazione</strong><br />

resta sospesa dalle ore 24 del quin<strong>di</strong>cesimo giorno dopo<br />

tà civile prestata dall’Impresa anche in assenza quello della <strong>di</strong> scadenza.<br />

Avvertenza: come richiesto dall’art. 166 del<br />

assicurazione<br />

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazio-<br />

Co<strong>di</strong>ce, le parti nel R.C. testo Auto delle con <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> la predetta <strong>Generali</strong> Impresa.<br />

namento in più rate.<br />

Art. 4 - limiti dell’assicurazione<br />

<strong>di</strong> <strong>Assicurazione</strong> implicanti decadenze, nullità,<br />

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:<br />

a. avvenuti in conseguenza <strong>di</strong> terremoti, eruzioni vulcaniche, allu-<br />

limitazione <strong>di</strong> Art. garanzie 3 - pagamento ed oneri del a carico premio del e decorrenza della garanzia<br />

vioni, maremoti e in occasione <strong>di</strong> tutti quei fenomeni atmosferici<br />

aventi caratteristiche <strong>di</strong> calamità naturali;<br />

Il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio devono essere b. avvenuti pagati in conseguenza alla <strong>di</strong> atti con- <strong>di</strong> guerra, atti <strong>di</strong> terrorismo,<br />

Contraente e dell’Assicurato, sono evidenziate<br />

in corsivo e segna rivestono della particolare polizza; le rate importanza. successive devono essere pagate alle<br />

previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il<br />

contratto, contro rilascio <strong>di</strong> quietanze emesse dall’Impresa che<br />

in<strong>di</strong>cano la data del pagamento e recano la firma della persona<br />

autorizzata a riscuotere il premio.<br />

Descrizione garanzia<br />

Sezione Assistenza Auto<br />

Sezione Responsabilità Civile<br />

PROTEZIONE FURTO<br />

ASSISTENZA IN MOVIMENTO 1<br />

Sezione Furto<br />

Sezione Assistenza Auto<br />

R.C. AUTO<br />

Sezione Guasti Accidentali (Kasko)<br />

Sezione Infortuni del Conducente dell'Autovettura<br />

Sezione Protezione Legale<br />

CoNdIZIoNI GENErAlI dI ASSICurAZIoNE<br />

ComuNI pEr lA SEZIoNE ASSISTENZA AuTo<br />

Art. 1 - limite per anno assicurativo<br />

Ciascuna prestazione <strong>di</strong> assistenza non è fornita più <strong>di</strong> tre volte per<br />

anno assicurativo.<br />

L’<strong>Assicurazione</strong> ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta)<br />

del giorno in<strong>di</strong>cato in Polizza se il premio o la prima rata<br />

Descrizione garanzia<br />

Sezione Responsabilità Civile<br />

SICUREZZA AL VOLANTE<br />

ASSISTENZA IN MOVIMENTO<br />

Sezione Assistenza Auto<br />

PROTEZIONE INCENDIO<br />

Sezione Incen<strong>di</strong>o<br />

In base alla legenda cromatica, riportata nella<br />

parte inferiore del navigatore, in<strong>di</strong>vidua il colore<br />

All’interno <strong>di</strong> ognuna <strong>di</strong> queste aree troverai una legenda cromatica,<br />

PROTEZIONE FURTO<br />

corrispondente alle tue esigenze (2).<br />

per rendere più semplice la ricerca.<br />

Sezione Furto<br />

PROTEZIONE DESCRIZIONE INCENDIOGESTIONE<br />

GARANZIA DEL SINISTRO 2<br />

Sezione Incen<strong>di</strong>o<br />

All’interno delle sezioni che descrivono le garanzie<br />

(3), la classificazione per colori (riportata nella<br />

barra laterale delle pagine) ti consentirà una<br />

rapida navigazione negli articoli.<br />

PROTEZIONE FURTO<br />

3<br />

GESTIONE<br />

AMMINISTRATIVA<br />

All’interno <strong>di</strong> ognuna <strong>di</strong> queste aree troverai una legenda cromatica,<br />

per rendere più semplice la ricerca.<br />

DESCRIZIONE GESTIONE GESTIONE<br />

GARANZIA DEL SINISTRO AMMINISTRATIVA<br />

ASSISTENZA<br />

117 <strong>di</strong> 172<br />

ASSISTENZA


In<strong>di</strong>ce Generale<br />

LA TUA POLIZZA<br />

Le tue esigenze, la tua polizza<br />

Come è fatto e come si legge il documento <strong>di</strong> polizza<br />

Come sono fatti e come si leggono il certificato<br />

<strong>di</strong> assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde<br />

Come è fatta e come si legge l’attestazione<br />

dello stato del rischio<br />

Come è fatto e come si legge il Modulo Blu<br />

(C.A.I. Constatazione Amichevole <strong>di</strong> Incidente)<br />

Le prime cose da fare in caso <strong>di</strong> incidente<br />

Assicurati che la tua autovettura sia in buone mani<br />

RESPONSABILITÀ CIVILE<br />

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong><br />

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione<br />

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa<br />

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -<br />

Aggravamento del rischio<br />

Art. 4 - Qualifica <strong>di</strong> terzi - Soggetti esclusi<br />

Art. 5 - Estensione territoriale<br />

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri<br />

Art. 8 - Risarcimento <strong>di</strong>retto - Richiesta <strong>di</strong> risarcimento danni<br />

Art. 9 - Gestione delle vertenze<br />

pag. 13<br />

pag. 14<br />

pag. 15<br />

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pag. 15<br />

pag. 24<br />

pag. 25<br />

pag. 27<br />

pag. 28<br />

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pag. 30<br />

pag. 31<br />

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pag. 32<br />

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pag. 33<br />

pag. 34<br />

pag. 34


Art. 10 - Risoluzione anticipata del contratto<br />

Art. 11 - Sospensione e riattivazione del contratto<br />

Art. 12 - Attestazione dello stato del rischio<br />

Art. 13 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Aggiuntive<br />

Clausola 4 - Rinuncia alla rivalsa per autovetture<br />

date in uso ai <strong>di</strong>pendenti<br />

Clausola 10 - Limitazione della rivalsa per guida in stato<br />

<strong>di</strong> ebbrezza o sotto l’influenza <strong>di</strong> sostanze stupefacenti<br />

Clausola 14 - Non tacito rinnovo<br />

Clausola 69 - Limitazione della rivalsa per i sinistri<br />

causati da neopatentato<br />

Clausola 88 - Limitazione della rivalsa<br />

Clausola 95 - Risarcimento del danno all’autovettura<br />

in forma specifica<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali<br />

Forme Tariffarie<br />

Clausola BM - Nuova Bonus Malus<br />

SICUREZZA AL VOLANTE<br />

SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong><br />

Clausola 33 - Garanzia Kasko Basic Comprehensive<br />

Art. 1 - Oggetto<br />

Art. 2 - Esclusioni<br />

Clausola 62 - Garanzia Kasko Comprehensive<br />

Art. 1 - Oggetto<br />

Art. 2 - Esclusioni<br />

pag. 34<br />

pag. 37<br />

pag. 39<br />

pag. 41<br />

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pag. 53<br />

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Clausola 68 - Garanzia Kasko Full Comprehensive<br />

Art. 1 - Oggetto<br />

Art. 2 - Esclusioni<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Assicurazione</strong> comuni<br />

per la Sezione Guasti accidentali (Kasko)<br />

Art. 3 - Bonus Malus<br />

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -<br />

Aggravamento del rischio<br />

Art. 5 - Estensione territoriale<br />

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />

Art. 7 - Valore assicurato<br />

Art. 8 - Rinuncia al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> surroga<br />

Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri<br />

Art. 10 - Riparazioni - Sostituzioni in natura<br />

delle cose danneggiate<br />

Art. 11 - Determinazione dell’ammontare del danno<br />

Art. 12 - Liquidazione dei danni<br />

Art. 13 - Franchigia o scoperto<br />

Art. 14 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE<br />

DELL’AUTOVETTURA<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong><br />

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni<br />

Art. 2 - Situazioni <strong>di</strong> aggravamento <strong>di</strong> rischio<br />

Art. 3 - Estensione territoriale<br />

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Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />

Art. 5 - Rinuncia all’azione <strong>di</strong> surroga<br />

Art. 6 - Prestazioni<br />

Art. 7 - Invali<strong>di</strong>tà permanente<br />

Art. 8 - Morte<br />

Art. 9 - Rimborso spese <strong>di</strong> cura<br />

Art. 10 - Ren<strong>di</strong>ta vitalizia per invali<strong>di</strong>tà grave<br />

Art. 11 - Rimborso spese <strong>di</strong> riabilitazione post ricovero<br />

Art. 12 - Denuncia dell’infortunio<br />

Art. 13 - Criteri <strong>di</strong> indennizzabilità<br />

Art. 14 - Controversie - Arbitrato irrituale<br />

Art. 15 - Esonero denuncia altre assicurazioni<br />

Art. 16 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura<br />

Art. 17 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong><br />

Art. 1 - Garanzie prestate<br />

Art. 2 - Vertenze assicurate<br />

Art. 3 - Esclusioni<br />

Art. 4 - Massimale<br />

Art. 5 - Vali<strong>di</strong>tà della garanzia<br />

Art. 6 - Estensione territoriale<br />

Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso <strong>di</strong> sinistro<br />

pag. 67<br />

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pag. 76<br />

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Art. 8 - Gestione del sinistro<br />

Art. 9 - Erogazione delle prestazioni<br />

Art. 10 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura<br />

Art. 11 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

ASSISTENZA IN MOVIMENTO<br />

PERChé L’ASSISTENZA?<br />

SEZIONE ASSISTENZA AUTO<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong><br />

Clausola 87 - Assistenza Auto <strong>Generali</strong> Confort<br />

Clausola 97 - Assistenza Auto <strong>Generali</strong> Top<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Assicurazione</strong> comuni<br />

per la Sezione Assistenza Auto<br />

Art. 1 - Limite per anno assicurativo<br />

Art. 2 - Estensione territoriale<br />

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />

Art. 4 - Limiti dell’assicurazione<br />

Art. 5 - Inesistenza dell’obbligo <strong>di</strong> fornire prestazioni<br />

alternative<br />

Art. 6 - Anticipi<br />

Art. 7 - Modalità per la richiesta <strong>di</strong> assistenza<br />

Art. 8 - Colpa grave<br />

Art. 9 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura<br />

Art. 10 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

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pag. 102<br />

pag. 102<br />

pag. 103<br />

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pag. 103<br />

pag. 103


PROTEZIONE INCENDIO<br />

SEZIONE INCENDIO<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong><br />

Art. 1 - Oggetto<br />

Art. 2 - Esclusioni<br />

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -<br />

Aggravamento del rischio<br />

Art. 4 - Estensione territoriale<br />

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />

Art. 6 - Valore assicurato<br />

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri<br />

Art. 8 - Riparazioni - Sostituzioni in natura<br />

delle cose danneggiate<br />

Art. 9 - Determinazione dell’ammontare del danno<br />

Art. 10 - Liquidazione dei danni<br />

Art. 11 - Franchigia o scoperto<br />

Art. 12 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura<br />

Art. 13 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

Art. 14 - Adeguamento del valore assicurato<br />

PROTEZIONE FURTO<br />

SEZIONE FURTO<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong><br />

Art. 1 - Oggetto<br />

Art. 2 - Esclusioni<br />

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pag. 109<br />

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pag. 117<br />

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pag. 119


Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -<br />

Aggravamento del rischio<br />

Art. 4 - Estensione territoriale<br />

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />

Art. 6 - Valore assicurato<br />

Art. 7 - Franchigia o scoperto<br />

Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri<br />

Art. 9 - Riparazioni - Sostituzioni in natura<br />

delle cose rubate o danneggiate<br />

Art. 10 - Determinazione dell’ammontare del danno<br />

Art. 11 - Liquidazione dei danni<br />

Art. 12 - Documentazione da presentare in caso <strong>di</strong> furto<br />

senza ritrovamento dell’autovettura assicurata<br />

Art. 13 - Recuperi<br />

Art. 14 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura<br />

Art. 15 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

Art. 16 - Adeguamento del valore assicurato<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Aggiuntive<br />

Clausola 20 - Estensione della garanzia furto<br />

agli “apparecchi au<strong>di</strong>ofonovisivi”<br />

Clausola 21- Eventi sociopolitici e atti vandalici<br />

Clausola 45 - Cristalli<br />

Clausola 61 - Eventi naturali<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Particolari<br />

Clausola 48 - Applicazione del degrado in caso <strong>di</strong> danni parziali<br />

Clausola 92 - Valore a nuovo per i primi 24 mesi in caso<br />

<strong>di</strong> danni totali<br />

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pag. 129<br />

pag. 129<br />

pag. 129


INFORMAZIONI GENERALI<br />

Articoli comuni a tutte le garanzie<br />

Art. 1 - Foro competente<br />

Art. 2 - Oneri a carico del Contraente e dell’Assicurato<br />

Art. 3 - Rinvio alle norme <strong>di</strong> legge<br />

Riferimenti normativi<br />

Glossario<br />

pag. 131<br />

pag. 132<br />

pag. 132<br />

pag. 132<br />

pag. 132<br />

pag. 132<br />

pag. 146


La tua polizza<br />

Una breve panoramica delle garanzie<br />

sottoscrivibili e dei documenti contrattuali.<br />

13 <strong>di</strong> 156<br />

POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI


POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI<br />

14 <strong>di</strong> 156<br />

Le tue esigenze, la tua polizza<br />

<strong>Generali</strong> Sei in Auto è un contratto completo per la tutela dell’autovettura<br />

e del conducente; <strong>di</strong> seguito potrai trovare le coperture assicurative<br />

in esso contenute e descritte in queste <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Assicurazione</strong>, sud<strong>di</strong>vise in base al tipo <strong>di</strong> protezione che sono in<br />

grado <strong>di</strong> garantire. Verifica costantemente la loro corrispondenza con<br />

le tue abitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> guida e con il grado <strong>di</strong> protezione che vuoi ottenere<br />

per te e i tuoi cari.<br />

R. C. Auto. È il punto <strong>di</strong> partenza della tua protezione al volante, rappresenta<br />

la copertura obbligatoria per poter circolare e, in caso <strong>di</strong> incidente,<br />

ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.<br />

Sicurezza al volante<br />

• Kasko. Tre varianti della formula Kasko per proteggerti dai danni<br />

arrecati alla tua autovettura (collisione contro veicolo a motore<br />

identificato, urto contro ostacolo, ribaltamento o uscita <strong>di</strong> strada).<br />

Nella forma più completa sono inclusi i danni da eventi naturali<br />

(es. gran<strong>di</strong>ne) e sociopolitici (es. atti vandalici);<br />

• Infortuni del conducente. Per proteggere il conducente, l’unica<br />

persona non assicurata dall’R. C. Auto obbligatoria, a seguito <strong>di</strong><br />

incidente con colpa;<br />

• Protezione legale. L’assistenza giu<strong>di</strong>ziale e stragiu<strong>di</strong>ziale, per<br />

tutelare i tuoi interessi in relazione a fatti conseguenti alla circolazione<br />

dell’autovettura assicurata.<br />

Assistenza in movimento. Per avvalerti in caso <strong>di</strong> necessità dei<br />

servizi e dell’assistenza offerta dalla Struttura Organizzativa <strong>di</strong> Europ<br />

Assistance, attiva 24 ore su 24.<br />

Protezione incen<strong>di</strong>o. Una copertura completa che ti mette al riparo<br />

dai danni subiti dalla tua autovettura causati da incen<strong>di</strong>o qualunque<br />

ne sia la causa.<br />

Protezione Furto. Per essere tutelato in caso <strong>di</strong> furto, anche tentato<br />

e in caso <strong>di</strong> rapina.


Esempio a pag. 16-17<br />

15 <strong>di</strong> 156<br />

Come è fatto e come si legge il documento <strong>di</strong> polizza<br />

La polizza è il documento che ti ha rilasciato l’Impresa al momento<br />

della sottoscrizione del contratto <strong>di</strong> assicurazione contenente i dati sul<br />

Contraente*, sul Proprietario**, sugli elementi <strong>di</strong> rischio e sulle garanzie<br />

acquistate.<br />

* Contraente<br />

La persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca che stipula il contratto.<br />

** Proprietario<br />

Colui che possa <strong>di</strong>mostrare la titolarità del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà sull’autovettura assicurata<br />

(intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).<br />

Come sono fatti e come si leggono il certificato <strong>di</strong> assicurazione,<br />

il contrassegno e la Carta Verde<br />

Si tratta <strong>di</strong> documenti rilasciati al Contraente a cura e a spese dell’Impresa<br />

contestualmente al pagamento del premio o della rata <strong>di</strong> premio<br />

che riportano gli estremi del contratto <strong>di</strong> assicurazione e che<br />

forniscono la prova dell’esistenza del contratto stesso.<br />

Esempio a pag. 18-19<br />

Come è fatta e come si legge l’attestazione dello stato del rischio<br />

L’attestazione dello stato del rischio è il documento che l’Impresa è<br />

tenuta a rilasciarti, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto,<br />

dove viene rappresentata la storia dei sinistri dell’autovettura.<br />

Esempio a pag. 20-21<br />

Come è fatto e come si legge il Modulo Blu<br />

(C.A.I. Constatazione Amichevole <strong>di</strong> Incidente)<br />

Tieni sempre il Modulo Blu in auto e non <strong>di</strong>menticare <strong>di</strong> utilizzarlo in<br />

caso <strong>di</strong> incidente. È un consiglio prezioso, perché è lo strumento che<br />

ti consente <strong>di</strong> semplificare al massimo l’iter per il risarcimento. Compilando<br />

correttamente il Modulo Blu puoi infatti :<br />

• comunicare tutti i dati necessari all’imme<strong>di</strong>ato avvio della pratica;<br />

• offrire alle compagnie interessate un documento probante;<br />

• non rischiare <strong>di</strong> <strong>di</strong>menticare <strong>di</strong> fornire informazioni che comunque<br />

sarebbero richieste successivamente, con conseguente<br />

rallentamento della pratica.<br />

Esempio a pag. 22-23<br />

POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI


POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI<br />

16 <strong>di</strong> 156<br />

*** Massimale:<br />

L’importo fino a concorrenza<br />

del quale l’Impresa presta<br />

l’assicurazione.<br />

DOCUMENTO DI POLIZZA<br />

Dati Contraente<br />

Elementi <strong>di</strong> personalizzazione tariffaria<br />

Dati proprietario<br />

Vali<strong>di</strong>tà copertura<br />

Composizione premio e oneri fiscali<br />

Premio <strong>di</strong> rata<br />

Massimale*** R. C. Auto<br />

Clausole R. C. Auto<br />

Classe <strong>di</strong> merito<br />

Valore assicurato<br />

per le garanzie Incen<strong>di</strong>o, Furto<br />

Guasti Accidentali<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10


1 2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

7<br />

10<br />

9<br />

6<br />

17 <strong>di</strong> 156<br />

8<br />

POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI


POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI<br />

18 <strong>di</strong> 156<br />

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO<br />

Targa dell’autovettura assicurata<br />

Periodo <strong>di</strong> assicurazione per il quale è stato pagato il premio<br />

Oltre al territorio della Repubblica<br />

Italiana, la tua polizza vale anche per<br />

i seguenti stati esteri:<br />

• Città del Vaticano<br />

• Repubblica <strong>di</strong> San Marino<br />

• Stati dello Spazio Economico Europeo<br />

(Gli Stati SEE comprendono<br />

tutte le nazioni appartenenti<br />

all’Unione Europea alle quali si<br />

aggiungono Islanda, Liechtenstein<br />

e Norvegia)<br />

• Croazia<br />

• Principato <strong>di</strong> Monaco<br />

• Svizzera<br />

• Andorra<br />

• Stati facenti parte del Sistema<br />

della Carta Verde le cui sigle, non<br />

barrate, sono in<strong>di</strong>cate sulla Carta<br />

Verde stessa.<br />

Scadenza del periodo assicurativo<br />

CARTA VERDE<br />

Le sigle (non barrate)<br />

dei paesi in cui è operante<br />

la copertura assicurativa<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4


1<br />

3<br />

4<br />

2<br />

19 <strong>di</strong> 156<br />

POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI


POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI<br />

20 <strong>di</strong> 156<br />

* Classe <strong>di</strong> merito interna: è la<br />

classe <strong>di</strong> merito assegnata al<br />

contratto in base alle regole<br />

previste dall’Impresa che si <strong>di</strong>fferenzia<br />

dalla classe <strong>di</strong> merito<br />

<strong>di</strong> conversione universale prevista<br />

dal Regolamento ISVAP<br />

n. 4 del 9 agosto 2006.<br />

** Classe <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> conversione<br />

universale (CU): È la<br />

classe <strong>di</strong> merito assegnata<br />

obbligatoriamente al contratto<br />

in base alle regole previste dal<br />

Regolamento ISVAP n. 4 del 9<br />

agosto 2006 e successive mo<strong>di</strong>fiche<br />

ed integrazioni. La classe<br />

CU risulta dall’attestazione<br />

dello stato del rischio rilasciata<br />

dalla Compagnia in occasione<br />

<strong>di</strong> ogni scadenza annuale. La<br />

Classe <strong>di</strong> assegnazione CU si<br />

articola in 18 classi <strong>di</strong> merito<br />

corrispondenti a livelli <strong>di</strong> premio<br />

crescenti dalla classe più<br />

bassa alla più alta.<br />

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO<br />

Classe <strong>di</strong> assegnazione interna*<br />

Classe <strong>di</strong> assegnazione CU**<br />

Tabella sinistrosità pregressa<br />

Tabella sinistri pagati<br />

con responsabilità paritaria<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4


3<br />

4<br />

1 2<br />

21 <strong>di</strong> 156<br />

POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI


POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI<br />

22 <strong>di</strong> 156<br />

IMPORTANTE<br />

• Più informazioni dai, più è<br />

veloce l’iter della pratica.<br />

• Se scrivi in stampatello<br />

è meglio.<br />

• Se lo firmate insieme, tutto va<br />

via più in fretta.<br />

MODULO BLU<br />

Data e luogo dell’incidente<br />

Testimoni<br />

Nome e dati dei contraenti/assicurati<br />

Targhe dei due veicoli coinvolti<br />

Denominazione delle Compagnie<br />

e numeri <strong>di</strong> polizza<br />

Nome e dati dei conducenti<br />

Descrizione delle circostanze<br />

e modalità dell’incidente<br />

Firma dei due conducenti (se possibile)<br />

o firma singola in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo<br />

Intervento Organi <strong>di</strong> Polizia<br />

(pagina due del modulo)<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8


1<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

2<br />

8<br />

7<br />

23 <strong>di</strong> 156<br />

POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI


POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI<br />

24 <strong>di</strong> 156<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Le prime cose da fare in caso <strong>di</strong> incidente<br />

SEGNALARE L’INCIDENTE<br />

• non spostare i mezzi coinvolti;<br />

• indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima <strong>di</strong> scendere<br />

dall’autovettura per mettere il segnale <strong>di</strong> emergenza;<br />

• non muovere o tentare <strong>di</strong> curare i feriti, specie se non sono coscienti;<br />

NUMERI DA COMPORRE<br />

Richie<strong>di</strong> l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, in<strong>di</strong>cando<br />

il luogo dell’incidente e le con<strong>di</strong>zioni delle persone coinvolte. L’autorità<br />

interpellata attiverà i mezzi <strong>di</strong> soccorso necessari (qualora tu abbia una<br />

garanzia assistenza con <strong>Generali</strong> Sei in Auto ricordati <strong>di</strong> chiamare la<br />

Struttura Organizzativa <strong>di</strong> Europ Assistance).<br />

Numeri telefonici utili:<br />

113: POLIZIA DI STATO<br />

112: CARABINIERI<br />

115: VIGILI DEL FUOCO<br />

118: EMERGENZA SANITARIA<br />

800-880-880: ASSISTENZA AUTO GENERALI<br />

DOCUMENTA L’INCIDENTE<br />

• cerca <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare eventuali testimoni, segnalandoli anche alle<br />

autorità intervenute.<br />

• se <strong>di</strong>sponi <strong>di</strong> un cellulare dotato <strong>di</strong> fotocamera, scatta delle foto che<br />

ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o<br />

altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all’Agenzia.<br />

IL MODULO BLU<br />

Compila con attenzione il Modulo Blu insieme alla controparte.<br />

Firmatelo entrambi. Non siete d’accordo? Apponi solo la tua firma<br />

nell’apposito spazio; il Modulo Blu varrà in ogni caso come denuncia del<br />

sinistro. Non hai in auto il Modulo Blu? Puoi compilarlo anche in seguito, ed<br />

eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.<br />

È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del sinistro, almeno le<br />

seguenti informazioni:<br />

• data dell’incidente;<br />

• nome dei contraenti/assicurati e dei conducenti;<br />

• targhe dei due veicoli coinvolti;<br />

• denominazione delle Compagnie e numeri <strong>di</strong> polizza;<br />

• generalità <strong>di</strong> eventuali testimoni (nominativi, in<strong>di</strong>rizzi, telefoni);<br />

AVVIARE LA PROCEDURA<br />

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro 3 giorni dalla data<br />

dell’incidente nella tua Agenzia <strong>Generali</strong> oppure telefona al numero verde<br />

800-880-880 a tua <strong>di</strong>sposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30.<br />

Per maggiori informazioni visita il sito internet www.generali.it.


Assicurati che la tua autovettura sia in buone mani<br />

QUANDO<br />

Hai fatto un incidente con ragione<br />

e sei in possesso del Modulo Blu<br />

firmato da entrambi i conducenti?<br />

Oppure hai subito un danno che<br />

rientra in una delle altre coperture<br />

previste dalla tua polizza (Incen<strong>di</strong>o,<br />

Furto parziale o tentato, Eventi sociopolitici<br />

e atmosferici, Collisione o<br />

Kasko)?<br />

PERChÈ<br />

Nelle carrozzerie del network<br />

Carrozzeria SiCura ti aspettano i<br />

migliori professionisti del settore e<br />

una serie <strong>di</strong> vantaggi e como<strong>di</strong>tà:<br />

• nessun anticipo <strong>di</strong> denaro;<br />

• 2 anni <strong>di</strong> garanzia su tutte le<br />

riparazioni effettuate;<br />

• corsia preferenziale<br />

nell’accettazione dell’autovettura<br />

e nella riparazione del danno;<br />

• vettura sostitutiva oppure<br />

il servizio gratuito <strong>di</strong> presa<br />

e consegna a domicilio<br />

dell’autovettura, garantito nel<br />

raggio <strong>di</strong> 10 km dalla carrozzeria.<br />

COSA<br />

25 <strong>di</strong> 156<br />

Carrozzeria SiCura è un servizio<br />

compreso nel premio della tua polizza<br />

auto che mette a tua <strong>di</strong>sposizione<br />

un circuito composto da più <strong>di</strong> 800<br />

carrozzerie altamente specializzate<br />

selezionate per te da <strong>Assicurazioni</strong><br />

<strong>Generali</strong>. Carrozzeria SiCura<br />

è in grado <strong>di</strong> offrirti:<br />

• riparazioni con ricambi originali,<br />

eseguite da professionisti<br />

qualificati;<br />

• pulizia esterna della vettura al<br />

termine della riparazione;<br />

• check-up tecnico gratuito.<br />

DOVE<br />

L’assistenza offerta dal network<br />

Carrozzeria SiCura è attiva sull’intero<br />

territorio nazionale. Trova la<br />

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su www.generali.it oppure contatta<br />

il numero verde Assistenza Auto<br />

<strong>Generali</strong> 800-880-880.<br />

POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI


POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI<br />

26 <strong>di</strong> 156


Responsabilità Civile<br />

Oggetto dell’<strong>Assicurazione</strong>, delimitazioni e norme<br />

che regolano il contratto R. C. Auto<br />

I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile comprensione,<br />

spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.<br />

27 <strong>di</strong> 156<br />

R.C. AUTO POLIZZA<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI


R.C. AUTO POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI<br />

Descrizione garanzia<br />

28 <strong>di</strong> 156<br />

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE<br />

CONDIZIONI GENERALI<br />

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione<br />

L’Impresa assicura, in conformità alle norme del Co<strong>di</strong>ce, i rischi della<br />

responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi<br />

a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per<br />

capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong><br />

danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell’autovettura<br />

descritta in Polizza.<br />

<strong>Autovetture</strong> destinate al traino <strong>di</strong> carrelli appen<strong>di</strong>ce e rimorchi non<br />

muniti <strong>di</strong> targa propria<br />

L’assicurazione è estesa al traino <strong>di</strong> carrelli “appen<strong>di</strong>ce”.<br />

<strong>Autovetture</strong> destinate al traino <strong>di</strong> rimorchi muniti <strong>di</strong> targa propria<br />

Qualora venga <strong>di</strong>chiarato in Polizza che l’autovettura traina un rimorchio<br />

munito <strong>di</strong> targa propria, l’assicurazione copre anche la responsabilità<br />

civile per il traino <strong>di</strong> tale rimorchio, nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

in vigore in materia <strong>di</strong> traino <strong>di</strong> veicoli.<br />

Rimorchi muniti <strong>di</strong> targa propria - “rischio sosta”<br />

Nel caso <strong>di</strong> rimorchi muniti <strong>di</strong> targa propria, l’assicurazione vale esclusivamente<br />

per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato<br />

dalla motrice, per danni derivanti da manovre a mano, nonché,<br />

sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti<br />

da vizi <strong>di</strong> costruzione o da <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> manutenzione.<br />

Estensioni - Coperture sempre incluse nella polizza <strong>Generali</strong><br />

Sei in Auto<br />

L’assicurazione è inoltre operante per i seguenti rischi non compresi<br />

nell’assicurazione obbligatoria.<br />

Le somme in<strong>di</strong>cate nella Polizza (massimali) sono destinate anzitutto<br />

ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte<br />

non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base <strong>di</strong> quanto<br />

<strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cato.<br />

Soccorso vittime della strada<br />

Previa presentazione <strong>di</strong> idonea documentazione, l’Impresa rimborsa<br />

le spese sostenute dall’Assicurato per i danni alla tappezzeria dell’autovettura<br />

ed ai vestiti del conducente e delle persone trasportate subiti<br />

in occasione <strong>di</strong> soccorso e trasporto <strong>di</strong> vittime <strong>di</strong> incidenti stradali.


29 <strong>di</strong> 156<br />

Circolazione in aree private<br />

L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni<br />

causati dalla circolazione dell’autovettura in aree private, con esclusione<br />

delle aree aeroportuali.<br />

Responsabilità civile dei trasportati<br />

L’Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo<br />

dell’autovettura assicurata per i danni involontariamente cagionati a<br />

terzi per eventi connessi alla circolazione dell’autovettura stessa.<br />

Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a<br />

bordo dell’autovettura, nonchè i danni all’autovettura stessa.<br />

Carico e scarico<br />

L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente, dell’Assicurato<br />

e - se persona <strong>di</strong>versa - del committente, per i danni involontariamente<br />

cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni <strong>di</strong> carico da terra<br />

sull’autovettura e viceversa, purché non eseguite con mezzi o <strong>di</strong>spositivi<br />

meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.<br />

Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle<br />

suddette operazioni, nonché i danni all’autovettura.<br />

Danni a cose <strong>di</strong> terzi trasportati su autotassametri e autovetture<br />

date a noleggio con conducente o ad uso pubblico<br />

L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona<br />

<strong>di</strong>versa - del proprietario dell’autovettura per i danni involontariamente<br />

cagionati dalla circolazione dell’autovettura stessa<br />

agli indumenti ed oggetti <strong>di</strong> comune uso personale che, per la<br />

loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati,<br />

esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro<br />

contenuto; sono esclusi i danni derivanti da incen<strong>di</strong>o, da furto o<br />

da smarrimento.<br />

L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente<br />

per i predetti danni.<br />

<strong>Autovetture</strong> destinate a scuola guida<br />

Qualora venga <strong>di</strong>chiarato in Polizza che l’autovettura è destinata a<br />

scuola guida, l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore.<br />

Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche<br />

quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e<br />

l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.<br />

R.C. AUTO POLIZZA<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI


R.C. AUTO POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI<br />

Descrizione garanzia<br />

30 <strong>di</strong> 156<br />

Supporto nella compilazione del modello CAI<br />

Qualora l’Assicurato necessitasse <strong>di</strong> supporto a seguito <strong>di</strong> incidente<br />

stradale avvenuto in Italia, potrà, telefonando al numero verde<br />

800 880 880, ricevere informazioni sulle modalità <strong>di</strong> compilazione<br />

del modello CAI.<br />

Rischi esclusi<br />

GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE<br />

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla<br />

partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (ve<strong>di</strong><br />

art. 9 del Co<strong>di</strong>ce della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche<br />

preliminari e finali previste nel regolamento particolare <strong>di</strong> gara.<br />

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa<br />

1. L’assicurazione non è operante:<br />

a. se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

in vigore. Nel caso <strong>di</strong> patente scaduta l’assicurazione è<br />

operante a con<strong>di</strong>zione che il conducente rinnovi il documento<br />

entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì<br />

operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e<br />

<strong>di</strong>retta dei postumi del sinistro stesso;<br />

b. nel caso <strong>di</strong> autovettura a<strong>di</strong>bita a scuola guida, durante la guida<br />

dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a<br />

svolgere le funzioni <strong>di</strong> istruttore ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

in vigore;<br />

c. nel caso <strong>di</strong> autovettura con targa in prova, se la circolazione<br />

avviene senza l’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni in vigore che<br />

ne <strong>di</strong>sciplinano l’utilizzo;<br />

d. nel caso <strong>di</strong> autovettura data a noleggio con conducente, se il<br />

noleggio è effettuato senza l’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni in<br />

vigore che ne <strong>di</strong>sciplinano l’utilizzo;<br />

e. per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato<br />

in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni in vigore od alle in<strong>di</strong>cazioni<br />

della carta <strong>di</strong> circolazione;<br />

f. nel caso <strong>di</strong> autovettura guidata da persona in stato <strong>di</strong> ebbrezza<br />

o sotto l’influenza <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, ovvero alla quale<br />

sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187<br />

del Co<strong>di</strong>ce della Strada.<br />

2. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144<br />

del Co<strong>di</strong>ce, l’Impresa eserciterà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa per le somme che<br />

abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità<br />

<strong>di</strong> eccezioni previste dal predetto articolo.


31 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -<br />

Aggravamento del rischio<br />

Dichiarazioni inesatte e reticenze<br />

Ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 1892 e 1893 del Co<strong>di</strong>ce<br />

Civile, nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni inesatte e reticenze del Contraente<br />

rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze<br />

che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento<br />

del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione<br />

alla <strong>di</strong>fferenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato<br />

altrimenti determinato.<br />

Aggravamento del rischio<br />

Ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 1898 del Co<strong>di</strong>ce Civile, nel<br />

caso <strong>di</strong> mancata comunicazione <strong>di</strong> ogni variazione delle circostanze<br />

che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento<br />

<strong>di</strong> rischio (come la variazione <strong>di</strong> residenza del proprietario<br />

dell’autovettura o del locatario in caso <strong>di</strong> leasing o la variazione<br />

delle caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del<br />

danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione<br />

alla <strong>di</strong>fferenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato<br />

altrimenti determinato.<br />

Qualora sia applicabile l’art. 144 del Co<strong>di</strong>ce, l’Impresa eserciterà <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza<br />

dell’inopponibilità <strong>di</strong> eccezioni previste dal predetto articolo.<br />

Art. 4 - Qualifica <strong>di</strong> terzi - Soggetti esclusi<br />

L’assicurazione non comprende i danni a cose e a persona subiti dal<br />

conducente dell’autovettura responsabile del sinistro.<br />

L’assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti<br />

soggetti:<br />

1. il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente<br />

con patto <strong>di</strong> riservato dominio ed il locatario in caso <strong>di</strong> autovettura<br />

concessa in leasing;<br />

2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli<br />

ascendenti e i <strong>di</strong>scendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente<br />

o dei soggetti <strong>di</strong> cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli<br />

altri parenti e affini fino al terzo grado <strong>di</strong> tutti i predetti soggetti,<br />

quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi<br />

provvedano abitualmente al loro mantenimento;<br />

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Descrizione garanzia<br />

32 <strong>di</strong> 156<br />

3. ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata<br />

e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti<br />

in<strong>di</strong>cati al punto 2).<br />

Art. 5 - Estensione territoriale<br />

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della<br />

Città del Vaticano, della Repubblica <strong>di</strong> San Marino e degli Stati dello<br />

Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del<br />

Principato <strong>di</strong> Monaco, della Svizzera e <strong>di</strong> Andorra.<br />

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del Sistema<br />

della Carta Verde le cui sigle, non barrate, sono in<strong>di</strong>cate sulla Carta<br />

Verde stessa che l’Impresa rilascia al Contraente.<br />

L’assicurazione è operante secondo le con<strong>di</strong>zioni ed entro i limiti delle<br />

singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria<br />

R. C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.<br />

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo <strong>di</strong> assicurazione per<br />

il quale sono stati pagati il premio o la rata <strong>di</strong> premio. Nel caso<br />

trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Co<strong>di</strong>ce Civile,<br />

l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore<br />

24 del quin<strong>di</strong>cesimo giorno dopo quello <strong>di</strong> scadenza del premio o<br />

delle rate <strong>di</strong> premio successive.<br />

Qualora il contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde,<br />

cessi <strong>di</strong> avere vali<strong>di</strong>tà o sia sospeso nel corso del periodo <strong>di</strong> assicurazione<br />

e comunque prima della scadenza in<strong>di</strong>cata sulla Carta Verde,<br />

il Contraente è tenuto a restituire la Carta Verde all’Impresa considerato<br />

che anche la stessa cessa <strong>di</strong> avere vali<strong>di</strong>tà o rimane sospesa.<br />

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />

Il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio devono essere pagati alla consegna<br />

della polizza; le rate successive devono essere pagate alle<br />

previste scadenze, contro rilascio <strong>di</strong> quietanze emesse dall’Impresa<br />

che in<strong>di</strong>cano la data del pagamento e recano la firma della persona<br />

autorizzata a riscuotere il premio.<br />

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia<br />

(o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a<br />

rilasciare il certificato <strong>di</strong> assicurazione, il contrassegno previsti dalle<br />

<strong>di</strong>sposizioni in vigore e la Carta Verde.


Gestione sinistro<br />

33 <strong>di</strong> 156<br />

L’<strong>Assicurazione</strong> ha effetto dalle ore 24 del giorno in<strong>di</strong>cato in Polizza<br />

se il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio sono stati pagati; altrimenti<br />

ha effetto dalle ore 24 del giorno <strong>di</strong> pagamento.<br />

Se il Contraente non paga i premi o le rate <strong>di</strong> premio successivi,<br />

l’<strong>Assicurazione</strong> resta sospesa dalle ore 24 del quin<strong>di</strong>cesimo giorno<br />

dopo quello della scadenza.<br />

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il<br />

frazionamento in più rate.<br />

L’Impresa rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato<br />

<strong>di</strong> assicurazione e del contrassegno nel caso in cui tali documenti<br />

siano stati sottratti, smarriti, <strong>di</strong>strutti o si siano deteriorati. In<br />

tale ultima fattispecie l’Impresa rilascia il duplicato previa restituzione<br />

dei documenti stessi deteriorati.<br />

L’Impresa si riserva la facoltà <strong>di</strong> richiedere, in caso <strong>di</strong> sottrazione,<br />

smarrimento o <strong>di</strong>struzione, copia della denuncia presentata alle<br />

Autorità competenti.<br />

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri<br />

Obblighi a carico del Contraente<br />

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul “Modello <strong>di</strong> constatazione<br />

amichevole <strong>di</strong> incidente” (Modulo Blu) fornito dall’Impresa ed<br />

approvato dall’Isvap ai sensi dell’articolo 143 del Co<strong>di</strong>ce e del Regolamento<br />

n. 13 del 6 febbraio 2008, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed<br />

integrazioni, e deve contenere l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> tutti i dati relativi alla<br />

polizza ed al sinistro così come richiesto nel modello stesso.<br />

La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il<br />

sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.<br />

La denuncia può essere effettuata anche telefonando al numero<br />

verde 800 880 880.<br />

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile,<br />

le notizie, i documenti e gli atti giu<strong>di</strong>ziari relativi al sinistro.<br />

A fronte <strong>di</strong> omissione dolosa o colposa nella presentazione della<br />

denuncia <strong>di</strong> sinistro, nonché nell’invio <strong>di</strong> documentazione o atti<br />

giu<strong>di</strong>ziari, l’Impresa ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalersi in tutto o in parte per le<br />

somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione<br />

del pregiu<strong>di</strong>zio sofferto.<br />

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Gestione sinistro<br />

34 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 8 - Risarcimento <strong>di</strong>retto - Richiesta <strong>di</strong> risarcimento danni<br />

Qualora sia applicabile la procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto ai sensi<br />

dell’art. 149 del Co<strong>di</strong>ce e del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, per ottenere<br />

il risarcimento dei danni subiti, il danneggiato che si ritiene in tutto o<br />

in parte non responsabile del sinistro, deve presentare la richiesta <strong>di</strong><br />

risarcimento alla propria Impresa me<strong>di</strong>ante:<br />

• lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento;<br />

• consegna a mano;<br />

• telegramma o telefax;<br />

• via telematica.<br />

Art. 9 - Gestione delle vertenze<br />

L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato,<br />

la gestione stragiu<strong>di</strong>ziale e giu<strong>di</strong>ziale delle vertenze in<br />

qualunque sede nella quale si <strong>di</strong>scuta del risarcimento del danno,<br />

designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà<br />

<strong>di</strong> provvedere per la <strong>di</strong>fesa dell’Assicurato in sede penale, sino<br />

all’atto della tacitazione dei danneggiati.<br />

L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali<br />

o tecnici che non siano da essa designati e non risponde <strong>di</strong> multe<br />

od ammende né delle spese <strong>di</strong> giustizia penale.<br />

Art. 10 - Risoluzione anticipata del contratto<br />

Trasferimento della proprietà dell’autovettura<br />

In caso <strong>di</strong> trasferimento della proprietà dell’autovettura assicurata il<br />

Contraente è tenuto a darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione all’Impresa<br />

restituendo il certificato <strong>di</strong> assicurazione, il contrassegno e la Carta<br />

Verde, nonché idonea documentazione che comprovi la ven<strong>di</strong>ta, così<br />

da poter richiedere una delle seguenti soluzioni:<br />

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO<br />

Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata<br />

per l’autovettura venduta sia resa valida per un altro veicolo <strong>di</strong> proprietà<br />

della stessa persona o <strong>di</strong> proprietà del coniuge in regime <strong>di</strong><br />

comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione me<strong>di</strong>ante<br />

sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede<br />

all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore<br />

sul contratto sostituito.


Gestione amministrativa<br />

35 <strong>di</strong> 156<br />

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO<br />

Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto,<br />

l’Impresa riconosce - in ragione <strong>di</strong> 1/360 <strong>di</strong> premio annuo per giorno<br />

<strong>di</strong> garanzia residua (al netto <strong>di</strong> imposte e contributi) - il rimborso del<br />

premio non usufruito dal momento della consegna del certificato <strong>di</strong><br />

assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.<br />

CESSIONE DEL CONTRATTO<br />

Nel caso in cui il Contraente ceda all’acquirente insieme all’autovettura<br />

anche il contratto <strong>di</strong> assicurazione, l’Impresa emette un documento<br />

<strong>di</strong> variazione del contratto (appen<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> cessione) rilasciando,<br />

su richiesta dell’acquirente, il nuovo certificato <strong>di</strong> assicurazione, il<br />

contrassegno e la Carta Verde.<br />

Il contratto ceduto non può essere sospeso e sarà valido sino alla<br />

sua naturale scadenza. Per l’assicurazione della stessa autovettura<br />

l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto. Alla scadenza contrattuale<br />

non verrà rilasciata attestazione dello stato del rischio.<br />

Furto dell’autovettura assicurata o rapina<br />

In caso <strong>di</strong> furto dell’autovettura assicurata o rapina il Contraente è<br />

tenuto a darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione all’Impresa restituendo - se<br />

ancora in possesso - il certificato <strong>di</strong> assicurazione, il contrassegno<br />

e la Carta Verde, nonché fornendo copia della denuncia presentata<br />

alle Autorità competenti, così da poter richiedere una delle seguenti<br />

soluzioni:<br />

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO<br />

Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata<br />

per l’autovettura oggetto <strong>di</strong> furto o rapina sia resa valida per un<br />

altro veicolo <strong>di</strong> proprietà della stessa persona o <strong>di</strong> proprietà del<br />

coniuge in regime <strong>di</strong> comunione dei beni, l’Impresa prende atto<br />

della variazione me<strong>di</strong>ante sostituzione del contratto, rilascia i<br />

nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio<br />

sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito.<br />

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO<br />

Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto,<br />

l’Impresa riconosce il rimborso del premio non usufruito in<br />

ragione <strong>di</strong> 1/360 <strong>di</strong> premio annuo per giorno <strong>di</strong> garanzia residua<br />

(al netto <strong>di</strong> imposte e contributi) dal giorno successivo alla denuncia<br />

presentata alle autorità competenti.<br />

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36 <strong>di</strong> 156<br />

Cessazione dalla circolazione, demolizione od esportazione<br />

definitiva dell’autovettura<br />

In caso <strong>di</strong> cessazione dalla circolazione, demolizione od esportazione<br />

definitiva dell’autovettura assicurata, il Contraente è tenuto a darne<br />

imme<strong>di</strong>ata comunicazione all’Impresa restituendo il certificato <strong>di</strong><br />

assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, nonché a fornire:<br />

• documentazione certificante la restituzione della carta <strong>di</strong> circolazione<br />

e delle targhe <strong>di</strong> immatricolazione in caso <strong>di</strong> cessazione<br />

dalla circolazione, od esportazione definitiva;<br />

• copia del certificato attestante la consegna dell’autovettura per la demolizione<br />

così da poter richiedere una delle seguenti soluzioni:<br />

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO<br />

Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata<br />

per l’autovettura venduta sia resa valida per un altro veicolo <strong>di</strong><br />

proprietà della stessa persona o <strong>di</strong> proprietà del coniuge in regime<br />

<strong>di</strong> comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione<br />

me<strong>di</strong>ante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti<br />

e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della<br />

Tariffa in vigore sul contratto sostituito.<br />

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO<br />

Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto,<br />

l’Impresa riconosce - in ragione <strong>di</strong> 1/360 <strong>di</strong> premio annuo per giorno<br />

<strong>di</strong> garanzia residua (al netto <strong>di</strong> imposte e contributi) - il rimborso del<br />

premio non usufruito dal momento della consegna del certificato <strong>di</strong><br />

assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.<br />

Consegna in conto ven<strong>di</strong>ta<br />

In caso <strong>di</strong> consegna in conto ven<strong>di</strong>ta dell’autovettura assicurata, il<br />

Contraente è tenuto a darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione all’Impresa<br />

restituendo il certificato <strong>di</strong> assicurazione, il contrassegno e la Carta<br />

Verde, nonché copia dell’atto <strong>di</strong> consegna in conto ven<strong>di</strong>ta o della<br />

procura a vendere rilasciati dall’incaricato alla ven<strong>di</strong>ta, così da poter<br />

richiedere una delle seguenti soluzioni.<br />

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO<br />

Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata<br />

per l’autovettura consegnata in conto ven<strong>di</strong>ta sia resa valida per


37 <strong>di</strong> 156<br />

un altro veicolo <strong>di</strong> proprietà della stessa persona o <strong>di</strong> proprietà<br />

del coniuge in regime <strong>di</strong> comunione dei beni, l’Impresa prende<br />

atto della variazione me<strong>di</strong>ante sostituzione del contratto, rilascia i<br />

nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio<br />

sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito.<br />

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO<br />

Nel solo caso in cui la ven<strong>di</strong>ta dell’autovettura sia avvenuta a seguito<br />

<strong>di</strong> consegna in conto ven<strong>di</strong>ta e il Contraente chieda l’annullamento<br />

del contratto, l’Impresa riconosce - in ragione <strong>di</strong> 1/360 <strong>di</strong> premio annuo<br />

per giorno <strong>di</strong> garanzia residua (al netto <strong>di</strong> imposte e contributi)<br />

- il rimborso del premio non usufruito dal momento della consegna<br />

in conto ven<strong>di</strong>ta, semprechè siano stati contestualmente restituiti<br />

il certificato <strong>di</strong> assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.<br />

Qualora l’incarico non vada a buon fine e il Contraente intenda riassicurare<br />

l’autovettura consegnata in conto ven<strong>di</strong>ta, per questa autovettura<br />

o verrà stipulato un nuovo contratto e lo stesso verrà assegnato<br />

alla classe <strong>di</strong> merito prevista per i veicoli <strong>di</strong> prima immatricolazione.<br />

Art. 11 - Sospensione e riattivazione del contratto<br />

Sospensione del contratto<br />

La sospensione è ammessa per qualsiasi motivo. In caso <strong>di</strong> furto<br />

il Contraente è tenuto a consegnare copia della denuncia <strong>di</strong> furto<br />

presentata all’Autorità competente e la sospensione ha decorrenza<br />

dal giorno successivo alla denuncia <strong>di</strong> furto. Il Contraente è tenuto<br />

a restituire - se ancora in possesso - il certificato <strong>di</strong> assicurazione, il<br />

contrassegno e la Carta Verde.<br />

1. Obblighi a carico del Contraente e dell’Impresa<br />

Qualora il Contraente intenda sospendere l’assicurazione in corso <strong>di</strong><br />

contratto è tenuto a farne richiesta all’Impresa restituendo il certificato<br />

<strong>di</strong> assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.<br />

All’atto della sospensione l’Impresa rilascia un documento <strong>di</strong> variazione<br />

al contratto (appen<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> sospensione) che dev’essere sottoscritto<br />

dal Contraente.<br />

2. Decorrenza della sospensione<br />

La sospensione ha decorrenza dalla data <strong>di</strong> restituzione del certificato<br />

<strong>di</strong> assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.<br />

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38 <strong>di</strong> 156<br />

3. Impossibilità <strong>di</strong> sospensione<br />

Non è consentita la sospensione in caso <strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> durata inferiore<br />

all’anno.<br />

Se il contratto è stipulato sulla base <strong>di</strong> forme tariffarie che prevedono<br />

riduzioni o maggiorazioni <strong>di</strong> premio, rispettivamente, in assenza<br />

od in presenza <strong>di</strong> sinistri nel periodo <strong>di</strong> osservazione come definito<br />

nelle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali (forme tariffarie “Bonus Malus” o forme tariffarie<br />

a questa assimilate), il periodo <strong>di</strong> osservazione, definito nelle<br />

predette con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> polizza, rimane sospeso per tutta la durata<br />

della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione<br />

del contratto.<br />

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia<br />

richiesto la riattivazione dell’assicurazione - il contratto si estingue e<br />

il premio non goduto resta acquisito all’Impresa.<br />

Qualora invece su un contratto sospeso si sia verificata una delle<br />

ipotesi <strong>di</strong> cui all’art. 10 Risoluzione anticipata del contratto, l’Impresa<br />

riconosce - in ragione <strong>di</strong> 1/360 <strong>di</strong> premio annuo per giorno <strong>di</strong> garanzia<br />

residua (al netto <strong>di</strong> imposte e contributi) - il rimborso del premio non<br />

usufruito dalla data della sospensione.<br />

Il Contraente è tenuto a fornire all’Impresa l’attestazione del P.R.A.<br />

certificante la restituzione della carta <strong>di</strong> circolazione e delle targhe<br />

<strong>di</strong> immatricolazione ovvero la copia del certificato attestante la consegna<br />

dell’autovettura per la demolizione, ovvero i documenti attestanti<br />

la ven<strong>di</strong>ta dell’autovettura (in caso <strong>di</strong> conto ven<strong>di</strong>ta solo se<br />

la ven<strong>di</strong>ta è andata a buon fine), ovvero la copia della denuncia<br />

presentata all’Autorità competente.<br />

Riattivazione<br />

La riattivazione avviene a richiesta del Contraente, me<strong>di</strong>ante sostituzione<br />

del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto<br />

per un periodo pari a quello della sospensione sempre che:<br />

• non sia cambiato il proprietario o il locatario in caso <strong>di</strong> leasing;<br />

• la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a tre mesi.<br />

Qualora la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si<br />

procede alla proroga della scadenza né alla sospensione del periodo<br />

<strong>di</strong> osservazione.


39 <strong>di</strong> 156<br />

La riattivazione può essere effettuata per la stessa autovettura o per<br />

altro veicolo <strong>di</strong> proprietà della stessa persona o del coniuge in regime<br />

<strong>di</strong> comunione dei beni a con<strong>di</strong>zione che l’autovettura assicurata<br />

con il contratto sospeso sia stata:<br />

• oggetto <strong>di</strong> furto;<br />

• esportata definitivamente;<br />

• consegnata in conto ven<strong>di</strong>ta;<br />

• demolita;<br />

• cessata dalla circolazione;<br />

• venduta.<br />

Art.12 - Attestazione dello stato del rischio<br />

L’Impresa deve trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima<br />

della scadenza del contratto, l’Attestazione dello stato del rischio<br />

contenente le seguenti informazioni:<br />

• la denominazione dell’Impresa;<br />

• il nome - denominazione o ragione sociale o <strong>di</strong>tta - del Contraente;<br />

• il numero del contratto <strong>di</strong> assicurazione;<br />

• la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;<br />

• la data <strong>di</strong> scadenza del periodo <strong>di</strong> assicurazione per il quale l’attestazione<br />

viene rilasciata;<br />

• il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli<br />

ultimi 5 anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a<br />

titolo parziale con <strong>di</strong>stinta in<strong>di</strong>cazione del numero dei sinistri<br />

con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i<br />

quali non sia stata accertata la responsabilità principale che<br />

presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti,<br />

una quota <strong>di</strong> responsabilità paritaria a carico dell’Assicurato,<br />

con in<strong>di</strong>cazione della relativa percentuale;<br />

• la classe <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> provenienza e quella <strong>di</strong> assegnazione del<br />

contratto per l’annualità successiva, nel caso che il contratto sia<br />

stato stipulato sulla base della Con<strong>di</strong>zione Speciale “Bonus<br />

Malus” nonchè la classe <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> conversione universale<br />

(CU) per i veicoli per i quali è prevista;<br />

• i dati della targa <strong>di</strong> riconoscimento o, quando questa non sia prescritta,<br />

i dati <strong>di</strong> identificazione del telaio e del motore del veicolo<br />

per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;<br />

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40 <strong>di</strong> 156<br />

• la firma dell’Assicuratore;<br />

• l’in<strong>di</strong>cazione che il contratto è stato stipulato ai sensi e per gli<br />

effetti <strong>di</strong> cui all’art. 134, comma 4 bis del Co<strong>di</strong>ce, qualora si sia<br />

verificata tale circostanza.<br />

L’Impresa deve trasmettere al Contraente l’attestazione dello stato<br />

del rischio, sempre che si sia concluso il periodo <strong>di</strong> osservazione in<br />

corso anche quando in corso <strong>di</strong> contratto si sia verificata una delle<br />

seguenti ipotesi:<br />

• furto;<br />

• esportazione definitiva;<br />

• consegna in conto ven<strong>di</strong>ta;<br />

• demolizione;<br />

• cessazione dalla circolazione;<br />

• ven<strong>di</strong>ta.<br />

L’Impresa non deve trasmettere l’attestazione nel caso <strong>di</strong>:<br />

• sospensione dell’assicurazione nel corso del contratto;<br />

• contratto che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;<br />

• contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla<br />

scadenza del rateo;<br />

• contratto che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il<br />

mancato pagamento <strong>di</strong> una rata <strong>di</strong> premio;<br />

• contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza<br />

annuale, tranne che nei casi previsti al precedente paragrafo;<br />

• cessione del contratto per alienazione dell’autovettura assicurata.<br />

Il Contraente ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esigere, entro 15 giorni dalla richiesta,<br />

l’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultima annualità<br />

appena conclusa.<br />

Il Contraente deve consegnare all’Assicuratore l’attestazione dello<br />

stato del rischio all’atto della stipulazione <strong>di</strong> altro contratto per la medesima<br />

autovettura al quale si riferisce l’attestazione stessa o per una<br />

autovettura <strong>di</strong>versa qualora si sia verificata una delle seguenti fattispecie:<br />

• furto;<br />

• esportazione definitiva;<br />

• consegna in conto ven<strong>di</strong>ta;<br />

• demolizione;<br />

• cessazione della circolazione;<br />

• ven<strong>di</strong>ta.


41 <strong>di</strong> 156<br />

L’attestazione dello stato del rischio può essere utilizzata per la medesima<br />

autovettura o per un’autovettura <strong>di</strong>versa purchè il proprietario<br />

o locatario in caso <strong>di</strong> leasing rimanga invariato.<br />

Art. 13 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

Rinnovo del contratto<br />

L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha<br />

facoltà <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il Premio precedentemente convenuto, ferme<br />

restando tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> polizza, mettendo a <strong>di</strong>sposizione del<br />

Contraente - almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto - le<br />

nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato<br />

il contratto.<br />

Dette con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti<br />

<strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto con il pagamento del nuovo premio. Qualora le<br />

nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie, superiori<br />

al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione, il Contraente può non manifestare<br />

la propria volontà <strong>di</strong> accettare o non accettare il nuovo premio.<br />

In tal caso il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00 del quin<strong>di</strong>cesimo<br />

giorno successivo alla data <strong>di</strong> scadenza in<strong>di</strong>cata in polizza,<br />

salvo che entro i predetti quin<strong>di</strong>ci giorni non sia stato stipulato un<br />

nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà <strong>di</strong><br />

avere ogni effetto dalla data <strong>di</strong> decorrenza della nuova copertura.<br />

Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la<br />

propria volontà <strong>di</strong> non accettare il nuovo premio successivamente<br />

alla scadenza del contratto.<br />

Obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta<br />

Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”,<br />

le Parti sono tenute ad inviare <strong>di</strong>sdetta almeno quin<strong>di</strong>ci giorni prima<br />

della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui:<br />

• le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie non<br />

superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione.<br />

In tal caso il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00 del giorno<br />

<strong>di</strong> scadenza.<br />

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Descrizione garanzia<br />

42 <strong>di</strong> 156<br />

CONDIZIONI AGGIUNTIVE<br />

(operanti solo se espressamente richiamate nella Polizza)<br />

Clausola 4 - Rinuncia alla rivalsa per autovetture date in uso<br />

ai <strong>di</strong>pendenti<br />

Preso atto che l’autovettura in<strong>di</strong>cata nella Polizza, a<strong>di</strong>bita ad uso proprio,<br />

è data in uso dalla Società proprietaria (locataria nel caso <strong>di</strong><br />

contratto <strong>di</strong> leasing) a <strong>di</strong>pendenti o collaboratori anche occasionali,<br />

l’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Assicurazione</strong><br />

<strong>di</strong> cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria:<br />

• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

in vigore;<br />

• per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato<br />

in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni in vigore od alle in<strong>di</strong>cazioni<br />

della carta <strong>di</strong> circolazione;<br />

• nel caso <strong>di</strong> guida da parte <strong>di</strong> persona in stato <strong>di</strong> ebbrezza o sotto<br />

l’influenza <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata<br />

applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Co<strong>di</strong>ce<br />

della Strada.<br />

L’Impresa non rinuncia alla rivalsa nel caso in cui la Società proprietaria<br />

o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato<br />

l’inoperatività dell’assicurazione.<br />

Clausola 10 - Limitazione della rivalsa per guida in stato <strong>di</strong><br />

ebbrezza o sotto l’influenza <strong>di</strong> sostanze stupefacenti<br />

L’Impresa, a parziale deroga dell’art.2 delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Assicurazione</strong> <strong>di</strong> cui alla Sezione Responsabilità Civile, limiterà il <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera f) dello<br />

stesso articolo, ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con<br />

il massimo <strong>di</strong> euro 516,00.<br />

Clausola 14 - Non tacito rinnovo<br />

A deroga dell’art. 13 - Prosecuzione del rapporto assicurativo - della<br />

sezione Responsabilità Civile il presente contratto non verrà tacitamente<br />

rinnovato alla sua naturale scadenza.<br />

Clausola 69 - Limitazione della rivalsa per i sinistri causati<br />

da neopatentato<br />

Qualora, in caso <strong>di</strong> sinistro, alla guida dell’autovettura assicurata<br />

avente una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t,


43 <strong>di</strong> 156<br />

si trovi un conducente che ha conseguito la patente <strong>di</strong> guida <strong>di</strong> categoria<br />

B da meno <strong>di</strong> un anno, l’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2<br />

delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>di</strong> cui alla Sezione Responsabilità<br />

Civile, limiterà il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa che le compete per quanto<br />

previsto dalla lettera a) dello stesso articolo, ad un importo pari al<br />

10% del sinistro liquidato con il massimo <strong>di</strong> euro 516,00.<br />

Clausola 88 - Limitazione della rivalsa<br />

L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Assicurazione</strong> <strong>di</strong> cui alla Sezione Responsabilità Civile, limiterà il <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> rivalsa che le compete ad un importo pari al 10% del sinistro<br />

liquidato con il massimo <strong>di</strong> euro 516,00, per quanto previsto dallo<br />

stesso articolo nelle seguenti ipotesi:<br />

a. se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

in vigore;<br />

b. per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato<br />

in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni in vigore od alle in<strong>di</strong>cazioni<br />

della carta <strong>di</strong> circolazione;<br />

c. nel caso <strong>di</strong> autovettura guidata da persona in stato <strong>di</strong> ebbrezza o<br />

sotto l’influenza <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia<br />

stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del<br />

Co<strong>di</strong>ce della Strada.<br />

Nelle ipotesi <strong>di</strong> cui ai punti a. e b. l’Impresa non limiterà il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

rivalsa nel caso in cui il proprietario (locatario nel caso <strong>di</strong> contratto<br />

<strong>di</strong> leasing) fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato<br />

l’inoperatività dell’assicurazione. Nel caso <strong>di</strong> patente scaduta l’assicurazione<br />

è operante a con<strong>di</strong>zione che il conducente rinnovi il documento<br />

entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì<br />

operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e <strong>di</strong>retta dei<br />

postumi del sinistro stesso.<br />

Nell’ipotesi <strong>di</strong> cui al punto c. e solo qualora il proprietario sia persona<br />

<strong>di</strong>versa dal conducente, l’Impresa non limiterà il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa nel<br />

caso in cui il proprietario (locatario nel caso <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> leasing)<br />

fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l’inoperatività<br />

dell’assicurazione.<br />

Clausola 95 - Risarcimento del danno all’autovettura in<br />

forma specifica<br />

In presenza <strong>di</strong> sinistro che comporti un danno all’autovettura, per il quale:<br />

• sia applicabile la <strong>di</strong>sciplina del risarcimento <strong>di</strong>retto ai sensi della<br />

normativa vigente;<br />

R.C. AUTO POLIZZA<br />

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INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI


R.C. AUTO POLIZZA<br />

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INFORMAZIONI<br />

Descrizione garanzia<br />

44 <strong>di</strong> 156<br />

• non risulti alcuna responsabilità dell’Assicurato;<br />

• detto danno non superi l’80 % del valore commerciale dell’autovettura<br />

al momento del sinistro.<br />

Il relativo risarcimento del danno sarà effettuato in forma specifica.<br />

Sul premio R. C. Auto viene applicato lo sconto previsto dalla Tariffa<br />

in vigore e lo stesso viene in<strong>di</strong>cato in polizza.<br />

In assenza anche <strong>di</strong> una sola delle suin<strong>di</strong>cate con<strong>di</strong>zioni, il risarcimento<br />

del danno all’autovettura avverrà secondo le <strong>di</strong>verse modalità<br />

previste dalla normativa vigente.<br />

Fermo quanto previsto con riguardo alla denuncia <strong>di</strong> sinistro ed alla<br />

richiesta <strong>di</strong> risarcimento, la riparazione dell’autovettura dovrà essere<br />

effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate che saranno<br />

comunicate all’Assicurato contattando l’Agenzia in<strong>di</strong>cata in polizza o<br />

il Numero Verde <strong>Generali</strong> 800.880.880 e che sono altresì elencate sul<br />

sito internet www.generali.it.<br />

In caso <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> concorso <strong>di</strong> colpa o <strong>di</strong> responsabilità<br />

esclusiva dell’Assicurato successivamente alla consegna dell’autovettura<br />

alla carrozzeria convenzionata per la riparazione, l’Assicurato<br />

corrisponderà <strong>di</strong>rettamente alla carrozzeria la parte dei costi <strong>di</strong> riparazione<br />

dell’autovettura che sarà a suo carico in relazione al suo<br />

grado <strong>di</strong> responsabilità ovvero rimborserà detta parte all’Impresa ove<br />

quest’ultima abbia già pagato integralmente la carrozzeria.<br />

Qualora l’autovettura non sia consegnata per la riparazione ad una<br />

delle carrozzerie convenzionate entro 20 giorni dalla data <strong>di</strong> inoltro<br />

della richiesta <strong>di</strong> risarcimento, non si darà corso al risarcimento del<br />

danno in forma specifica ma secondo le <strong>di</strong>verse modalità previste<br />

dalla normativa vigente e l’Impresa avrà <strong>di</strong>ritto ad esigere il pagamento<br />

<strong>di</strong> un importo pari allo sconto del premio praticato.<br />

CONDIZIONI SPECIALI<br />

(operanti solo se espressamente richiamate nella Polizza)<br />

FORME TARIFFARIE<br />

Clausola BM - Nuova Bonus Malus<br />

Oggetto della clausola<br />

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede<br />

riduzioni o maggiorazioni <strong>di</strong> premio rispettivamente, in assenza od<br />

in presenza <strong>di</strong> sinistri nel periodo <strong>di</strong> osservazione <strong>di</strong> seguito definito.


45 <strong>di</strong> 156<br />

Perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> osservazione<br />

Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i<br />

seguenti perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> osservazione:<br />

• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e<br />

termina due mesi prima della scadenza del periodo <strong>di</strong> assicurazione<br />

corrispondente alla prima annualità intera <strong>di</strong> premio;<br />

• perio<strong>di</strong> successivi: hanno durata <strong>di</strong> 12 mesi e decorrono dalla<br />

scadenza del periodo precedente.<br />

Tabella dei coefficienti <strong>di</strong> premio<br />

La presente assicurazione si articola in 33 classi <strong>di</strong> merito corrispondenti<br />

a livelli <strong>di</strong> premio crescenti dalla classe 1 alla 33 secondo la<br />

Tabella dei coefficienti <strong>di</strong> premio sotto riportata.<br />

Tabella dei coefficienti <strong>di</strong> premio<br />

Classe <strong>di</strong> merito Coefficiente <strong>di</strong> classe<br />

1 0,500<br />

2 0,500<br />

3 0,500<br />

4 0,500<br />

5 0,514<br />

6 0,528<br />

7 0,541<br />

8 0,558<br />

9 0,574<br />

10 0,590<br />

11 0,606<br />

12 0,623<br />

13 0,637<br />

14 0,658<br />

15 0,676<br />

16 0,695<br />

17 0,715<br />

18 0,734<br />

19 0,755<br />

20 0,776<br />

21 0,798<br />

22 0,820<br />

23 0,876<br />

24 0,936<br />

25 1,000<br />

26 1,147<br />

27 1,316<br />

28 1,510<br />

29 1,732<br />

30 1,988<br />

31 2,280<br />

32 2,616<br />

33 3,000<br />

R.C. AUTO POLIZZA<br />

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INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI


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Descrizione garanzia<br />

46 <strong>di</strong> 156<br />

Assegnazione della classe <strong>di</strong> merito alla stipulazione del contratto<br />

All’atto della stipulazione il contratto viene assegnato alla classe<br />

<strong>di</strong> merito della Tabella dei coefficienti <strong>di</strong> premio in relazione alle<br />

<strong>di</strong>chiarazioni del Contraente riportate nella polizza e secondo le<br />

modalità in<strong>di</strong>cate nella Tariffa dell’Impresa messa a <strong>di</strong>sposizione<br />

presso i punti ven<strong>di</strong>ta.<br />

Evoluzione della classe <strong>di</strong> merito al rinnovo del contratto<br />

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto<br />

è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> pertinenza<br />

in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l’Impresa<br />

abbia o meno effettuato, nel periodo <strong>di</strong> osservazione, pagamenti<br />

per il risarcimento, anche parziale, <strong>di</strong> danni conseguenti a sinistri<br />

avvenuti nel corso <strong>di</strong> detto periodo o in perio<strong>di</strong> precedenti.<br />

L’applicazione del malus deve avvenire solo qualora sia stata accertata<br />

una responsabilità principale dell’Assicurato in relazione<br />

al numero dei conducenti coinvolti ovvero quando la somma delle<br />

responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria<br />

<strong>di</strong> responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia<br />

pari ad almeno il 51%.<br />

In mancanza <strong>di</strong> risarcimento, anche parziale, <strong>di</strong> danni per i quali sia<br />

stata accertata una responsabilità principale dell’Assicurato in relazione<br />

al numero dei conducenti coinvolti ovvero in caso <strong>di</strong> danni<br />

pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più<br />

sinistri con “percentuale paritaria <strong>di</strong> responsabilità”, avvenuti nelle<br />

ultime cinque annualità, sia inferiore al 51%, il contratto, anche in<br />

presenza <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> sinistro o <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> risarcimento, è considerato<br />

immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della Tabella<br />

delle regole evolutive.<br />

Per la determinazione della classe <strong>di</strong> assegnazione della Tabella<br />

delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o<br />

meno <strong>di</strong> sinistri “penalizzanti” nell’attestazione dello stato del<br />

rischio relativa al rinnovo in oggetto; per sinistri “penalizzanti”<br />

si intendono sinistri pagati, sinistri pagati con Responsabilità<br />

Principale, sinistri pagati con Responsabilità Paritaria qualora le<br />

percentuali <strong>di</strong> Responsabilità Paritaria “cumulate” siano pari ad<br />

almeno il 51%, sinistri riservati a persona.


Attestazione dello stato<br />

del rischio completa<br />

(5 annualità + l’anno<br />

corrente) con 0 o 1<br />

sinistro penalizzante<br />

Ulteriori sinistri<br />

penalizzanti nelle ultime<br />

3 annualità riportate<br />

sull’attestazione dello<br />

stato del rischio (ultime<br />

2 annualità complete +<br />

l’anno corrente) rispetto<br />

a quelli eventualmente<br />

registrati nell’ultimo<br />

periodo <strong>di</strong> osservazione<br />

Numero sinistri<br />

“penalizzanti”<br />

nell’ultimo periodo<br />

<strong>di</strong> osservazione<br />

Tabella delle regole evolutive<br />

0<br />

sinistri<br />

SI NO<br />

SI / NO<br />

(In<strong>di</strong>fferente) NO SI<br />

1<br />

sinistro<br />

0<br />

sinistri<br />

1<br />

sinistro<br />

2<br />

sinistri<br />

o più<br />

0<br />

sinistri<br />

1<br />

sinistro<br />

47 <strong>di</strong> 156<br />

2<br />

sinistri<br />

o più<br />

Classe <strong>di</strong> merito Classe <strong>di</strong> assegnazione<br />

1 1 4 1 13 23 1 17 25<br />

2 1 6 1 14 23 1 18 25<br />

3 2 8 2 15 24 2 19 26<br />

4 3 12 3 16 24 3 20 26<br />

5 4 13 4 17 25 4 21 27<br />

6 4 14 5 18 25 5 22 27<br />

7 5 15 6 19 26 6 23 28<br />

8 6 16 7 20 26 7 23 28<br />

9 7 17 8 21 27 8 24 29<br />

10 8 18 9 22 27 9 24 30<br />

11 9 19 10 23 28 10 25 31<br />

12 10 20 11 23 28 11 25 32<br />

13 11 21 12 24 29 12 26 33<br />

14 12 22 13 24 30 13 26 33<br />

15 13 23 14 25 31 14 27 33<br />

16 14 23 15 25 32 15 27 33<br />

17 15 24 16 26 33 16 28 33<br />

18 16 24 17 26 33 17 29 33<br />

19 17 25 18 27 33 18 30 33<br />

20 18 25 19 27 33 19 31 33<br />

21 19 26 20 28 33 20 32 33<br />

22 20 26 21 29 33 21 33 33<br />

23 22 27 22 30 33 22 33 33<br />

24 23 28 23 31 33 23 33 33<br />

25 24 29 24 32 33 24 33 33<br />

26 25 30 25 33 33 25 33 33<br />

27 26 31 26 33 33 26 33 33<br />

28 27 32 27 33 33 27 33 33<br />

29 28 33 28 33 33 28 33 33<br />

30 29 33 29 33 33 29 33 33<br />

31 30 33 30 33 33 30 33 33<br />

32 31 33 31 33 33 31 33 33<br />

33 32 33 32 33 33 32 33 33<br />

R.C. AUTO POLIZZA<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI


R.C. AUTO POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

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INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI<br />

Descrizione garanzia<br />

48 <strong>di</strong> 156<br />

Riapertura <strong>di</strong> un sinistro<br />

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga<br />

riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo <strong>di</strong> contratto successivo<br />

alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione<br />

assicurativa secondo i criteri in<strong>di</strong>cati nella Tabella delle regole evolutive<br />

con i conseguenti conguagli del premio.<br />

Rimborso <strong>di</strong> un sinistro<br />

È data facoltà al Contraente <strong>di</strong> evitare le maggiorazioni <strong>di</strong> premio<br />

o <strong>di</strong> fruire delle riduzioni <strong>di</strong> premio conseguenti alla applicazione<br />

delle regole evolutive <strong>di</strong> cui alla predetta Tabella offrendo a Consap<br />

(per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura <strong>di</strong> Risarcimento<br />

Diretto) o all’ Impresa (per gli altri sinistri) il rimborso degli<br />

importi dalla stessa pagati nel periodo <strong>di</strong> osservazione precedente<br />

la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti<br />

nelle annualità trascorse.<br />

Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso <strong>di</strong> rinnovo<br />

del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso <strong>di</strong> contratto<br />

<strong>di</strong>sdettato.<br />

Sostituzione del contratto<br />

Nel caso <strong>di</strong> sostituzione del contratto, fermi l’autovettura assicurata, il<br />

proprietario o il locatario nel caso <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> leasing, è mantenuta<br />

ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo<br />

<strong>di</strong> osservazione in corso con conseguente mantenimento della<br />

classe <strong>di</strong> merito maturata.<br />

Nel caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, demolizione, cessazione della circolazione od<br />

esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Co<strong>di</strong>ce della Strada,<br />

consegna in conto ven<strong>di</strong>ta, furto dell’autovettura assicurata e <strong>di</strong> sua<br />

sostituzione con altra autovettura da parte dello stesso proprietario<br />

(locatario nel caso <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> leasing) o del coniuge in regime<br />

<strong>di</strong> comunione dei beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del<br />

contratto e non si interrompe il periodo <strong>di</strong> osservazione in corso, con<br />

conseguente mantenimento della classe <strong>di</strong> merito maturata e con<br />

eventuale conguaglio del premio.<br />

Il <strong>di</strong>ritto alla conservazione della classe <strong>di</strong> merito sussiste anche<br />

in caso <strong>di</strong> passaggio <strong>di</strong> proprietà da una pluralità <strong>di</strong> intestatari a<br />

uno solo <strong>di</strong> essi.<br />

In ogni altro caso si procede alla stipulazione <strong>di</strong> un contratto nuovo<br />

a tutti gli effetti.


49 <strong>di</strong> 156


R.C. AUTO POLIZZA<br />

R.C. AUTO<br />

SICUREZZA<br />

ASSISTENZA<br />

INCENDIO<br />

FURTO<br />

INFORMAZIONI<br />

50 <strong>di</strong> 156


Sicurezza al volante<br />

Oggetto dell’<strong>Assicurazione</strong>, delimitazioni<br />

e norme che regolano il contratto Kasko<br />

Infortuni del Conducente e Protezione Legale.<br />

I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile comprensione,<br />

spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.<br />

51 <strong>di</strong> 156<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

POLIZZA


INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

POLIZZA<br />

Descrizione garanzia<br />

52 <strong>di</strong> 156<br />

SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)<br />

CONDIZIONI GENERALI<br />

La garanzia Kasko è operante a con<strong>di</strong>zione che il relativo co<strong>di</strong>ce (33,<br />

62 o 68) sia espressamente richiamato in polizza con l’in<strong>di</strong>cazione<br />

del valore assicurato dell’autovettura nell’apposito riquadro.<br />

Clausola 33 - Garanzia Kasko Basic Comprehensive<br />

Art. 1 - Oggetto<br />

L’Impresa nei limiti e alle con<strong>di</strong>zioni che seguono e fino alla concorrenza<br />

del valore assicurato riportato in Polizza, risponde dei danni<br />

materiali e <strong>di</strong>retti subiti dall’autovettura, in conseguenza <strong>di</strong>:<br />

• collisione contro veicoli a motore identificati verificatisi durante<br />

la circolazione.<br />

Art. 2 - Esclusioni<br />

L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:<br />

a) i danni avvenuti durante la guida da parte <strong>di</strong> persona non munita<br />

<strong>di</strong> regolare patente o mancante <strong>di</strong> altri requisiti prescritti dalle <strong>di</strong>sposizioni<br />

in vigore;<br />

b) i danni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong>:<br />

• atti <strong>di</strong> guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;<br />

• tumulti popolari, atti <strong>di</strong> terrorismo, scioperi, sommosse, atti <strong>di</strong><br />

vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;<br />

• trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, gran<strong>di</strong>ne, frane e<br />

smottamenti;<br />

• eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato<br />

o meno - <strong>di</strong> energia nucleare o <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oattività;<br />

c) i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle<br />

persone con loro coabitanti, dei loro <strong>di</strong>pendenti, delle persone da<br />

loro incaricate della guida, riparazione o custo<strong>di</strong>a dell’autovettura<br />

assicurata, nonché dei trasportati;<br />

sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti<br />

d) i danni causati da materiali o animali trasportati sull’autovettura;


53 <strong>di</strong> 156<br />

e) i danni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong> traino attivo e passivo, nonché<br />

<strong>di</strong> manovre a spinta o a mano;<br />

f) i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare<br />

o competizioni sportive (ve<strong>di</strong> art. 9 del Co<strong>di</strong>ce della Strada), alle<br />

relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel<br />

regolamento particolare <strong>di</strong> gara;<br />

g) i danni conseguenti a furto o rapina;<br />

h) i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e<br />

carrabili, salvo il caso <strong>di</strong> uscita <strong>di</strong> strada accidentale;<br />

i) i danni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong> guida da parte <strong>di</strong> persona in<br />

stato <strong>di</strong> ebbrezza o sotto l’influenza <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, ovvero<br />

alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt.<br />

186 e 187 del Co<strong>di</strong>ce della Strada;<br />

l) i danni avvenuti durante le operazioni <strong>di</strong> carico e scarico della merce;<br />

m) i danni alle scritte pubblicitarie e ai <strong>di</strong>segni aerografati.<br />

Clausola 62 - Garanzia Kasko Comprehensive<br />

Art. 1 - Oggetto<br />

L’Impresa nei limiti e alle con<strong>di</strong>zioni che seguono e fino alla concorrenza<br />

del valore assicurato riportato in Polizza, risponde dei danni<br />

materiali e <strong>di</strong>retti subiti dall’autovettura, in conseguenza <strong>di</strong>:<br />

• collisione;<br />

• urto;<br />

• ribaltamento;<br />

• uscita <strong>di</strong> strada;<br />

verificatisi durante la circolazione.<br />

Art. 2 - Esclusioni<br />

L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:<br />

a) i danni avvenuti durante la guida da parte <strong>di</strong> persona non munita<br />

<strong>di</strong> regolare patente o mancante <strong>di</strong> altri requisiti prescritti dalle <strong>di</strong>sposizioni<br />

in vigore;<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

POLIZZA


INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

POLIZZA<br />

Descrizione garanzia<br />

54 <strong>di</strong> 156<br />

b) i danni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong>:<br />

• atti <strong>di</strong> guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;<br />

• tumulti popolari, atti <strong>di</strong> terrorismo, scioperi, sommosse, atti <strong>di</strong><br />

vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;<br />

• trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, gran<strong>di</strong>ne, frane e<br />

smottamenti;<br />

• eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato<br />

o meno - <strong>di</strong> energia nucleare o <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oattività;<br />

c) i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle<br />

persone con loro coabitanti, dei loro <strong>di</strong>pendenti, delle persone da<br />

loro incaricate della guida, riparazione o custo<strong>di</strong>a dell’autovettura<br />

assicurata, nonché dei trasportati;<br />

sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti<br />

d) i danni causati da materiali o animali trasportati sull’autovettura;<br />

e) i danni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong> traino attivo e passivo, nonché<br />

<strong>di</strong> manovre a spinta o a mano;<br />

f) i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare<br />

o competizioni sportive (ve<strong>di</strong> art. 9 del Co<strong>di</strong>ce della Strada), alle<br />

relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel<br />

regolamento particolare <strong>di</strong> gara;<br />

g) i danni conseguenti a furto o rapina;<br />

h) i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e<br />

carrabili, salvo il caso <strong>di</strong> uscita <strong>di</strong> strada accidentale;<br />

i) i danni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong> guida da parte <strong>di</strong> persona in<br />

stato <strong>di</strong> ebbrezza o sotto l’influenza <strong>di</strong> sostanze stupefacenti,<br />

ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli<br />

artt. 186 e 187 del Co<strong>di</strong>ce della Strada;<br />

l) i danni avvenuti durante le operazioni <strong>di</strong> carico e scarico della merce;<br />

m)i danni alle scritte pubblicitarie e ai <strong>di</strong>segni aerografati.


Clausola 68 - Garanzia Kasko Full Comprehensive<br />

55 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 1 - Oggetto<br />

L’Impresa nei limiti e alle con<strong>di</strong>zioni che seguono e fino alla concorrenza<br />

del valore assicurato riportato in Polizza, risponde dei danni<br />

materiali e <strong>di</strong>retti subiti dall’autovettura, in conseguenza <strong>di</strong>:<br />

• collisione;<br />

• urto;<br />

• ribaltamento;<br />

• uscita <strong>di</strong> strada;<br />

verificatisi durante la circolazione.<br />

L’assicurazione è altresì estesa, sempre nei limiti ed alle con<strong>di</strong>zioni<br />

che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato<br />

riportato in Polizza, anche ai danni materiali e <strong>di</strong>retti subiti<br />

dall’autovettura, in conseguenza <strong>di</strong> eventi socio politici quali:<br />

• tumulti popolari;<br />

• atti <strong>di</strong> terrorismo;<br />

• scioperi;<br />

• sommosse;<br />

• atti <strong>di</strong> vandalismo;<br />

• sabotaggio;<br />

• atti comunque dolosi.<br />

Eventi naturali quali:<br />

• trombe d’aria;<br />

• uragani;<br />

• alluvioni;<br />

• inondazioni;<br />

• gran<strong>di</strong>ne;<br />

• frane e smottamenti;<br />

qualora tali eventi siano riscontrabili su una pluralità <strong>di</strong> enti assicurati<br />

o meno presenti nello stesso momento nella zona circostante all’autovettura<br />

assicurata.<br />

Art. 2 - Esclusioni<br />

L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:<br />

a) i danni avvenuti durante la guida da parte <strong>di</strong> persona non munita<br />

<strong>di</strong> regolare patente o mancante <strong>di</strong> altri requisiti prescritti dalle<br />

<strong>di</strong>sposizioni in vigore;<br />

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Descrizione garanzia<br />

56 <strong>di</strong> 156<br />

b) i danni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong>:<br />

• atti <strong>di</strong> guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;<br />

• eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato<br />

o meno - <strong>di</strong> energia nucleare o <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oattività;<br />

c) i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle<br />

persone con loro coabitanti, dei loro <strong>di</strong>pendenti, delle persone da<br />

loro incaricate della guida, riparazione o custo<strong>di</strong>a dell’autovettura<br />

assicurata, nonché dei trasportati;<br />

sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti<br />

d) i danni da allagamento determinati esclusivamente da precipitazioni<br />

atmosferiche;<br />

e) i danni causati da materiali o animali trasportati sull’autovettura;<br />

f) i danni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong> traino attivo e passivo, nonché<br />

<strong>di</strong> manovre a spinta o a mano;<br />

g) i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare<br />

o competizioni sportive (ve<strong>di</strong> art. 9 del Co<strong>di</strong>ce della Strada), alle<br />

relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel<br />

regolamento particolare <strong>di</strong> gara;<br />

h) i danni conseguenti a furto o rapina;<br />

i) i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e<br />

carrabili, salvo il caso <strong>di</strong> uscita <strong>di</strong> strada accidentale;<br />

l) i danni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong> guida da parte <strong>di</strong> persona in<br />

stato <strong>di</strong> ebbrezza o sotto l’influenza <strong>di</strong> sostanze stupefacenti,<br />

ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli<br />

artt. 186 e 187 del Co<strong>di</strong>ce della Strada;<br />

m) i danni avvenuti durante le operazioni <strong>di</strong> carico e scarico della merce;<br />

n) i danni alle scritte pubblicitarie e ai <strong>di</strong>segni aerografati.


Descrizione garanzia<br />

Tabella dei coefficienti <strong>di</strong> premio<br />

Classe <strong>di</strong> merito Coefficienti <strong>di</strong> premio<br />

B0 0,500<br />

B1 0,500<br />

B2 0,500<br />

B3 0,500<br />

B4 0,500<br />

B5 0,500<br />

B6 0,500<br />

B7 0,500<br />

B8 0,500<br />

B9 0,500<br />

1 0,500<br />

2 0,521<br />

3 0,543<br />

4 0,568<br />

5 0,595<br />

6 0,618<br />

7 0,640<br />

8 0,672<br />

9 0,706<br />

10 0,743<br />

11 0,778<br />

12 0,815<br />

13 0,875<br />

14 0,920<br />

15 0,940<br />

16 0,960<br />

17 0,980<br />

18 1,000<br />

19 1,330<br />

20 1,580<br />

21 1,930<br />

22 2,400<br />

23 3,000<br />

57 <strong>di</strong> 156<br />

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI<br />

PER LA SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)<br />

Art. 3 - Bonus Malus<br />

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus,<br />

che prevede riduzioni o maggiorazioni <strong>di</strong> premio, rispettivamente,<br />

in assenza od in presenza <strong>di</strong> sinistri nel periodo <strong>di</strong> osservazione<br />

<strong>di</strong> seguito definito.<br />

Perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> osservazione<br />

Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i<br />

seguenti perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> osservazione:<br />

• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e<br />

termina due mesi prima della scadenza del periodo <strong>di</strong> assicurazione<br />

corrispondente alla prima annualità intera <strong>di</strong> premio;<br />

• perio<strong>di</strong> successivi: hanno durata <strong>di</strong> 12 mesi e decorrono dalla<br />

scadenza del periodo precedente.<br />

Tabella dei coefficienti <strong>di</strong> premio<br />

La presente assicurazione si articola in 33 classi <strong>di</strong> merito corrispondenti<br />

a livelli <strong>di</strong> premio crescenti dalla classe B0 alla classe 23 secondo<br />

la Tabella dei coefficienti <strong>di</strong> premio <strong>di</strong> seguito riportata.<br />

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Descrizione garanzia<br />

58 <strong>di</strong> 156<br />

Assegnazione della classe <strong>di</strong> merito alla stipulazione del contratto<br />

All’atto della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe <strong>di</strong><br />

merito della Tabella dei coefficienti <strong>di</strong> premio in relazione alle <strong>di</strong>chiarazioni<br />

del Contraente riportate in Polizza e secondo le modalità in<strong>di</strong>cate<br />

nella Tariffa Kasko Comprehensive dell’Impresa a <strong>di</strong>sposizione<br />

presso i punti <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />

Evoluzione della classe <strong>di</strong> merito al rinnovo del contratto<br />

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto<br />

è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> pertinenza<br />

in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l’Impresa<br />

abbia o meno effettuato, nel periodo <strong>di</strong> osservazione, pagamenti per<br />

l’indennizzo, anche parziale, <strong>di</strong> danni conseguenti a sinistri avvenuti<br />

nel corso <strong>di</strong> detto periodo o in perio<strong>di</strong> precedenti.<br />

In mancanza <strong>di</strong> indennizzo, anche parziale, <strong>di</strong> danni il contratto, anche<br />

in presenza <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> sinistro o <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> indennizzo,<br />

è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della<br />

Tabella delle regole evolutive <strong>di</strong> seguito riportata.<br />

Tabella delle regole evolutive<br />

0<br />

1<br />

Classe <strong>di</strong> assegnazione<br />

2<br />

3<br />

sinistri sinistro sinistri sinistri<br />

B0 B0 B8 5 10 14<br />

B1 B0 B9 6 11 15<br />

B2 B1 1 6 11 16<br />

B3 B2 1 7 12 16<br />

B4 B3 2 8 12 17<br />

B5 B4 3 8 13 17<br />

B6 B5 3 9 13 18<br />

B7 B6 4 9 13 18<br />

B8 B7 4 10 14 18<br />

B9 B8 5 11 15 18<br />

1 B9 6 11 16 19<br />

2 1 7 12 16 20<br />

3 2 8 13 16 20<br />

4 3 9 14 17 21<br />

5 4 10 15 18 22<br />

6 5 10 16 19 23<br />

7 6 11 16 19 23<br />

8 7 12 17 20 23<br />

9 8 13 18 21 23<br />

10 9 14 18 22 23<br />

11 10 15 19 23 23<br />

12 11 16 20 23 23<br />

13 12 17 20 23 23<br />

14 13 18 21 23 23<br />

15 14 19 22 23 23<br />

16 15 20 23 23 23<br />

17 16 20 23 23 23<br />

18 17 21 23 23 23<br />

19 18 22 23 23 23<br />

20 19 23 23 23 23<br />

21 20 23 23 23 23<br />

22 21 23 23 23 23<br />

23 22 23 23 23 23<br />

Classe<br />

<strong>di</strong> merito<br />

4 o più<br />

sinistri


59 <strong>di</strong> 156<br />

Riapertura <strong>di</strong> un sinistro<br />

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga<br />

riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo <strong>di</strong> contratto successivo<br />

alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione<br />

assicurativa secondo i criteri in<strong>di</strong>cati nella Tabella delle regole evolutive<br />

con i conseguenti conguagli del premio.<br />

Rimborso <strong>di</strong> un sinistro<br />

È data facoltà al Contraente <strong>di</strong> evitare le maggiorazioni <strong>di</strong> premio o<br />

<strong>di</strong> fruire delle riduzioni <strong>di</strong> premio conseguenti alla applicazione delle<br />

regole evolutive <strong>di</strong> cui alla predetta Tabella, offrendo all’Impresa il<br />

rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo <strong>di</strong> osservazione<br />

precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri<br />

avvenuti nelle annualità trascorse.<br />

Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso <strong>di</strong> rinnovo<br />

del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso <strong>di</strong> contratto<br />

<strong>di</strong>sdettato.<br />

Sostituzione del contratto<br />

Nel caso <strong>di</strong> sostituzione del contratto, fermi il proprietario o il locatario<br />

nel caso <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> leasing e l’autovettura assicurata, è mantenuta<br />

ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe<br />

il periodo <strong>di</strong> osservazione in corso con conseguente mantenimento<br />

della classe <strong>di</strong> merito maturata.<br />

Nel caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, demolizione, cessazione della circolazione od<br />

esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Co<strong>di</strong>ce della Strada,<br />

consegna in conto ven<strong>di</strong>ta, furto dell’autovettura assicurata e <strong>di</strong> sua<br />

sostituzione con altra autovettura da parte dello stesso proprietario<br />

(locatario in caso <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> leasing) o del coniuge in regime<br />

<strong>di</strong> comunione dei beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del<br />

contratto e non si interrompe il periodo <strong>di</strong> osservazione in corso, con<br />

conseguente mantenimento della classe <strong>di</strong> merito maturata e con<br />

eventuale conguaglio del premio.<br />

Nel caso l’autovettura rubata venga successivamente ritrovata e il proprietario<br />

(locatario nel caso <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> leasing) o il coniuge in regime<br />

<strong>di</strong> comunione dei beni si sia già avvalso della facoltà prevista al comma<br />

precedente, alla scadenza del contratto in corso per questa autovettura<br />

verrà stipulato un nuovo contratto e lo stesso verrà assegnato alla<br />

classe <strong>di</strong> merito prevista per i veicoli <strong>di</strong> prima immatricolazione.<br />

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Descrizione garanzia<br />

60 <strong>di</strong> 156<br />

Il <strong>di</strong>ritto alla conservazione della classe <strong>di</strong> merito sussiste anche in<br />

caso <strong>di</strong> passaggio <strong>di</strong> proprietà da una pluralità <strong>di</strong> intestatari a uno<br />

solo <strong>di</strong> essi.<br />

In ogni altro caso si procede alla stipulazione <strong>di</strong> un contratto nuovo<br />

a tutti gli effetti.<br />

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />

Aggravamento del rischio<br />

Dichiarazioni inesatte e reticenze<br />

Ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 1892 e 1893 del Co<strong>di</strong>ce<br />

Civile, nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni inesatte e reticenze del Contraente<br />

rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze<br />

che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento<br />

del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione<br />

alla <strong>di</strong>fferenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato<br />

altrimenti determinato.<br />

Aggravamento del rischio<br />

Ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 1898 del Co<strong>di</strong>ce Civile, nel<br />

caso <strong>di</strong> mancata comunicazione <strong>di</strong> ogni variazione delle circostanze<br />

che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento<br />

<strong>di</strong> rischio (come la variazione <strong>di</strong> residenza del proprietario<br />

dell’autovettura o del locatario in caso <strong>di</strong> leasing o la variazione delle<br />

caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non<br />

è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla <strong>di</strong>fferenza tra il<br />

premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.<br />

Art. 5 - Estensione territoriale<br />

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della<br />

Città del Vaticano, della Repubblica <strong>di</strong> San Marino e degli Stati dello<br />

Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del<br />

Principato <strong>di</strong> Monaco, della Svizzera e <strong>di</strong> Andorra.<br />

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema<br />

della Carta Verde per i quali vale la garanzia <strong>di</strong> responsabilità civile<br />

prestata dall’Impresa anche in assenza <strong>di</strong> assicurazione R. C. Auto<br />

con la predetta Impresa.<br />

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />

Il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio devono essere pagati alla consegna<br />

della polizza; le rate successive devono essere pagate alle


61 <strong>di</strong> 156<br />

previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il<br />

contratto, contro rilascio <strong>di</strong> quietanze emesse dall’Impresa che<br />

in<strong>di</strong>cano la data del pagamento e recano la firma della persona<br />

autorizzata a riscuotere il premio.<br />

L’<strong>Assicurazione</strong> ha effetto dalle ore 24 del giorno in<strong>di</strong>cato in Polizza se<br />

il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto<br />

dalle ore 24 del giorno <strong>di</strong> pagamento.<br />

Se il Contraente non paga i premi o le rate <strong>di</strong> premio successivi, l’<strong>Assicurazione</strong><br />

resta sospesa dalle ore 24 del quin<strong>di</strong>cesimo giorno dopo<br />

quello della scadenza.<br />

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento<br />

in più rate.<br />

Art. 7 - Valore assicurato<br />

L’autovettura si intende Assicurata, per il valore in<strong>di</strong>cato in Polizza,<br />

completo dei pezzi <strong>di</strong> ricambio, degli accessori e degli apparecchi<br />

au<strong>di</strong>ofonovisivi stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti dotazione<br />

<strong>di</strong> serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo <strong>di</strong><br />

listino dell’autovettura assicurata.<br />

Nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza <strong>di</strong> un importo che,<br />

complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del<br />

valore stesso, si intendono assicurati anche i pezzi <strong>di</strong> ricambio e gli<br />

accessori stabilmente fissati sull’autovettura che non siano compresi<br />

nel prezzo <strong>di</strong> listino dell’autovettura stessa e siano quin<strong>di</strong> fatturati<br />

con prezzo aggiuntivo, nonché gli allestimenti in<strong>di</strong>cati nella carta <strong>di</strong><br />

circolazione, a con<strong>di</strong>zione che il valore degli stessi sia compreso nel<br />

valore assicurato dell’autovettura.<br />

Art. 8 - Rinuncia al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> surroga<br />

L’Impresa rinuncia al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> surroga che le compete ai sensi dell’art.<br />

1916 del Co<strong>di</strong>ce Civile, nei confronti del conducente dell’autovettura,<br />

dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato.<br />

Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri<br />

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro tre<br />

giorni dalla data <strong>di</strong> acca<strong>di</strong>mento o da quando l’Assicurato ne sia venuto<br />

a conoscenza. La denuncia deve contenere l’in<strong>di</strong>cazione dell’entità<br />

almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle<br />

modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.<br />

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Gestione sinistro<br />

62 <strong>di</strong> 156<br />

Per i danni conseguenti a tumulti popolari, atti <strong>di</strong> terrorismo, scioperi,<br />

sommosse, atti <strong>di</strong> vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, se<br />

compresi in garanzia, il termine <strong>di</strong> cui al comma precedente è ridotto<br />

a ventiquattro ore.<br />

Inoltre dovrà essere fatta denuncia imme<strong>di</strong>ata all’Autorità competente,<br />

con contestuale inoltro all’Impresa <strong>di</strong> copia della denuncia vistata<br />

dall’Autorità stessa.<br />

Art. 10 - Riparazioni<br />

Sostituzioni in natura delle cose danneggiate<br />

Salvo per le riparazioni <strong>di</strong> prima urgenza, necessarie per portare l’autovettura<br />

danneggiata in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve<br />

provvedere ad alcuna riparazione prima <strong>di</strong> aver ricevuto il consenso<br />

dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi<br />

dal ricevimento della denuncia <strong>di</strong> sinistro.<br />

Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine <strong>di</strong> cui al comma<br />

precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso<br />

dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale<br />

pregiu<strong>di</strong>zio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.<br />

L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino<br />

all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver <strong>di</strong>ritto<br />

ad indennità.<br />

L’Impresa ha facoltà <strong>di</strong> far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino<br />

dell’autovettura danneggiata in officina <strong>di</strong> sua fiducia; del<br />

pari ha facoltà <strong>di</strong> sostituire l’autovettura o le parti <strong>di</strong> essa che siano<br />

state <strong>di</strong>strutte o danneggiate, in luogo <strong>di</strong> pagarne il relativo indennizzo,<br />

come pure <strong>di</strong> subentrare nella proprietà dei residui del sinistro<br />

corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne<br />

comunicazione all’Assicurato entro il termine <strong>di</strong> 8 giorni non festivi<br />

dal ricevimento della denuncia <strong>di</strong> sinistro.<br />

Art. 11 - Determinazione dell’ammontare del danno<br />

Per<strong>di</strong>ta totale<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro che provochi la per<strong>di</strong>ta totale dell’autovettura assicurata,<br />

l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore<br />

commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro, al netto<br />

dell’eventuale valore residuo.


63 <strong>di</strong> 156<br />

Danni parziali<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, l’Impresa<br />

determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni<br />

necessarie al ripristino dell’autovettura stessa al netto del degrado<br />

delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla<br />

<strong>di</strong>fferenza fra il valore commerciale dell’autovettura assicurata prima e<br />

dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale <strong>di</strong>fferenza.<br />

Se, al momento del sinistro, non siano trascorsi più <strong>di</strong> cinque anni<br />

dalla data <strong>di</strong> prima immatricolazione dell’autovettura, l’indennizzo<br />

verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o<br />

riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti<br />

del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico<br />

ed elettronico, la strumentazione <strong>di</strong> bordo, gli arredamenti<br />

interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché “apparecchi<br />

au<strong>di</strong>ofonovisivi”.<br />

Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

o aggiunte apportate all’autovettura in occasione delle riparazioni.<br />

<strong>Assicurazione</strong> parziale (Regola Proporzionale)<br />

Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore dell’autovettura,<br />

l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto<br />

tra il valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura<br />

stessa al momento del sinistro.<br />

Art. 12 - Liquidazione dei danni<br />

La liquidazione dei danni ha luogo me<strong>di</strong>ante accordo <strong>di</strong>retto tra le<br />

parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà <strong>di</strong> conferire<br />

mandato <strong>di</strong> decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa<br />

e dall’Assicurato.<br />

I periti, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni<br />

sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla<br />

nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più <strong>di</strong>ligente<br />

che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal<br />

Presidente del Tribunale nella cui giuris<strong>di</strong>zione si trova la residenza<br />

dell’Assicurato.<br />

I periti devono:<br />

a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate,<br />

determinando il valore che le cose medesime avevano al momento<br />

del sinistro;<br />

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Gestione sinistro<br />

64 <strong>di</strong> 156<br />

b. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare del<br />

danno liquidabile.<br />

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa,<br />

salvo il caso <strong>di</strong> errore, violenza, dolo nonché <strong>di</strong> violazione<br />

<strong>di</strong> patti contrattuali, impregiu<strong>di</strong>cata in ogni caso qualsivoglia azione<br />

od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.<br />

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo<br />

perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.<br />

I periti sono <strong>di</strong>spensati dall’osservanza <strong>di</strong> ogni formalità giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

Art. 13 - Franchigia o scoperto<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare<br />

del danno determinato a termini <strong>di</strong> polizza, deducendo l’eventuale<br />

franchigia o scoperto (con l’eventuale minimo), in<strong>di</strong>cati in polizza, restando<br />

la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico<br />

dell’Assicurato stesso.<br />

La franchigia verrà raddoppiata per danni avvenuti nei Paesi esteri<br />

non appartenenti allo Spazio Economico Europeo <strong>di</strong> cui al precedente<br />

art. 5. Verrà altresì raddoppiato il minimo <strong>di</strong> scoperto, ferma<br />

restando la percentuale prevista in polizza.<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro ai cristalli indennizzabile ai sensi delle con<strong>di</strong>zioni<br />

generali <strong>di</strong> assicurazione, si applicherà l’eventuale franchigia o lo<br />

scoperto in<strong>di</strong>cati in Polizza con il limite <strong>di</strong> euro 154,00.<br />

Inoltre, in tale caso, qualora l’Assicurato si rivolga ad un centro specializzato<br />

per la riparazione e sostituzione dei cristalli convenzionato<br />

con l’Impresa, l’eventuale franchigia o lo scoperto in<strong>di</strong>cati in Polizza<br />

non verranno applicati.<br />

Art. 14 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

Rinnovo del contratto<br />

L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha<br />

facoltà <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il premio precedentemente convenuto, ferme<br />

restando tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> polizza, mettendo a <strong>di</strong>sposizione del<br />

Contraente - almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto<br />

- le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è<br />

assegnato il contratto.


Gestione amministrativa<br />

65 <strong>di</strong> 156<br />

Dette con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti<br />

<strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto con il pagamento del nuovo premio.<br />

Qualora le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie,<br />

superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione, il Contraente può<br />

non manifestare la propria volontà <strong>di</strong> accettare o non accettare il<br />

nuovo premio.<br />

In tal caso il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00 del 15°<br />

giorno successivo alla data <strong>di</strong> scadenza in<strong>di</strong>cata in polizza, salvo che<br />

entro i predetti quin<strong>di</strong>ci giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto<br />

per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà <strong>di</strong> avere ogni<br />

effetto dalla data <strong>di</strong> decorrenza della nuova copertura.<br />

Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la<br />

propria volontà <strong>di</strong> non accettare il nuovo premio successivamente<br />

alla scadenza del contratto.<br />

Obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta<br />

Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”,<br />

le Parti sono tenute ad inviare <strong>di</strong>sdetta almeno quin<strong>di</strong>ci giorni prima<br />

della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui:<br />

• le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie, non<br />

superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione.<br />

In tal caso il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00 del giorno<br />

<strong>di</strong> scadenza.<br />

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Descrizione garanzia<br />

66 <strong>di</strong> 156<br />

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE<br />

DELL’AUTOVETTURA<br />

CONDIZIONI GENERALI<br />

La garanzia Infortuni del Conducente è operante a con<strong>di</strong>zione che il<br />

relativo co<strong>di</strong>ce (IB, IC, IT) sia espressamente richiamato in Polizza.<br />

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni<br />

L’assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla<br />

guida dell’autovettura assicurata ed alle operazioni rese necessarie in<br />

caso <strong>di</strong> fermata per la ripresa della marcia.<br />

L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla<br />

guida a norma delle <strong>di</strong>sposizioni in vigore.<br />

Nel caso <strong>di</strong> patente scaduta l’assicurazione è operante a con<strong>di</strong>zione<br />

che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data<br />

del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è<br />

conseguenza esclusiva e <strong>di</strong>retta dei postumi del sinistro stesso.<br />

Qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, non utilizzi i presi<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

sicurezza previsti dalla legge, l’indennizzo dovuto a termini <strong>di</strong> polizza<br />

viene ridotto del 30%.<br />

Sono esclusi dall’assicurazione:<br />

a. gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza <strong>di</strong> ubriachezza,<br />

abuso <strong>di</strong> psicofarmaci, uso <strong>di</strong> sostanze stupefacenti o allucinogene;<br />

b. gli infortuni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong> delitti dolosi compiuti o<br />

tentati dall’Assicurato;<br />

c. gli infortuni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> guerra, insurrezione,<br />

eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni;<br />

d. le conseguenze <strong>di</strong>rette o in<strong>di</strong>rette <strong>di</strong> trasmutazioni del nucleo<br />

dell’atomo, come pure <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>azioni provocate dall’accelerazione<br />

artificiale <strong>di</strong> particelle atomiche;<br />

e. gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni<br />

sportive (ve<strong>di</strong> art. 9 del Co<strong>di</strong>ce della Strada), alle relative<br />

prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento<br />

particolare <strong>di</strong> gara;<br />

f. le conseguenze <strong>di</strong>rette o in<strong>di</strong>rette <strong>di</strong> contaminazioni chimiche o<br />

biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.


67 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 2 - Situazioni <strong>di</strong> aggravamento <strong>di</strong> rischio<br />

Premesso che, qualora l’Impresa fosse stata a conoscenza che l’Assicurato<br />

era affetto da alcoolismo, tossico<strong>di</strong>pendenza, <strong>di</strong>abete in terapia<br />

con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità<br />

mentali: sindromi organiche cerebrali, <strong>di</strong>sturbi schizofrenici, <strong>di</strong>sturbi<br />

paranoi<strong>di</strong>, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare<br />

l’assicurazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni<br />

sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le<br />

<strong>di</strong>sposizioni dell’art. 1898 del Co<strong>di</strong>ce Civile, in<strong>di</strong>pendentemente dalla<br />

concreta valutazione dello stato <strong>di</strong> salute dell’Assicurato.<br />

Art. 3 - Estensione territoriale<br />

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della<br />

Città del Vaticano, della Repubblica <strong>di</strong> San Marino e degli Stati dello<br />

Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del<br />

Principato <strong>di</strong> Monaco, della Svizzera e <strong>di</strong> Andorra.<br />

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema<br />

della Carta Verde per i quali vale la garanzia <strong>di</strong> responsabilità civile<br />

prestata dall’Impresa anche in assenza <strong>di</strong> assicurazione R. C. Auto<br />

con la predetta Impresa.<br />

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />

Il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio devono essere pagati alla consegna<br />

della polizza; le rate successive devono essere pagate alle<br />

previste scadenze, contro rilascio <strong>di</strong> quietanze emesse dall’Impresa<br />

che in<strong>di</strong>cano la data del pagamento e recano la firma della persona<br />

autorizzata a riscuotere il premio.<br />

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia<br />

(o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a<br />

rilasciare il certificato <strong>di</strong> assicurazione, il contrassegno previsti dalle<br />

<strong>di</strong>sposizioni in vigore e la Carta Verde.<br />

L’<strong>Assicurazione</strong> ha effetto dalle ore 24 del giorno in<strong>di</strong>cato in Polizza<br />

se il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio sono stati pagati; altrimenti ha<br />

effetto dalle ore 24 del giorno <strong>di</strong> pagamento.<br />

Se il Contraente non paga i premi o le rate <strong>di</strong> premio successivi, l’<strong>Assicurazione</strong><br />

resta sospesa dalle ore 24 del quin<strong>di</strong>cesimo giorno dopo<br />

quello della scadenza.<br />

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Gestione sinistro<br />

68 <strong>di</strong> 156<br />

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento<br />

in più rate.<br />

Art. 5 - Rinuncia all’azione <strong>di</strong> surroga<br />

L’Impresa rinuncia al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> surroga che le compete ai sensi dell’art.<br />

1916 del Co<strong>di</strong>ce Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.<br />

Art. 6 - Prestazioni<br />

Le seguenti prestazioni si intendono operanti se le rispettive clausole<br />

sono richiamate in Polizza.<br />

Conducente dell’autovettura (Clausola IB) - Infortuni Basic<br />

L’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme<br />

assicurate:<br />

Invali<strong>di</strong>tà Permanente Totale (oltre il 60% <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà) euro 40.000,00<br />

Rimborso spese <strong>di</strong> riabilitazione euro 3.000,00<br />

Conducente dell’autovettura (Clausola IC) - Infortuni Confort<br />

L’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:<br />

Morte euro 50.000,00<br />

Invali<strong>di</strong>tà Permanente euro 50.000,00<br />

Rimborso Spese <strong>di</strong> cura euro 5.000,00<br />

Ren<strong>di</strong>ta vitalizia annua per invali<strong>di</strong>tà grave euro 5.000,00<br />

Conducente dell’autovettura (Clausola IT) - Infortuni Top<br />

L’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme<br />

assicurate:<br />

Morte euro 75.000,00<br />

Invali<strong>di</strong>tà Permanente euro 75.000,00<br />

Rimborso Spese <strong>di</strong> cura euro 5.000,00<br />

Ren<strong>di</strong>ta vitalizia annua per invali<strong>di</strong>tà grave euro 5.000,00<br />

Art. 7 - Invali<strong>di</strong>tà permanente<br />

In caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente, verificatasi anche successivamente alla<br />

scadenza del contratto, l’Impresa liquida un indennizzo calcolandolo sulla<br />

somma assicurata per invali<strong>di</strong>tà permanente secondo le <strong>di</strong>sposizioni<br />

seguenti ed in base alle percentuali in<strong>di</strong>cate nella tabella <strong>di</strong> cui all’allegato<br />

1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come in vigore al 24/7/2000,<br />

senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.


69 <strong>di</strong> 156<br />

La per<strong>di</strong>ta totale ed irrime<strong>di</strong>abile dell’uso funzionale <strong>di</strong> un organo o <strong>di</strong><br />

un arto viene considerata come per<strong>di</strong>ta anatomica dello stesso; se<br />

trattasi <strong>di</strong> limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla<br />

tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.<br />

La per<strong>di</strong>ta totale o parziale, anatomica o funzionale, <strong>di</strong> più organi o<br />

arti comporta l’applicazione <strong>di</strong> una percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà pari alla<br />

somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione,<br />

fino a raggiungere il massimo valore del 100%.<br />

In caso <strong>di</strong> asportazione parziale <strong>di</strong> una falange terminale delle <strong>di</strong>ta,<br />

l’Impresa riconoscerà una percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà pari al 50% <strong>di</strong><br />

quella attribuita alla falange stessa in caso <strong>di</strong> asportazione totale.<br />

Nei casi <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente non specificati nella tabella <strong>di</strong> cui<br />

sopra, la valutazione dell’invali<strong>di</strong>tà permanente è effettuata tenendo<br />

conto, con riguardo alle percentuali dei casi in<strong>di</strong>cati, della complessiva<br />

<strong>di</strong>minuzione della capacità generica lavorativa, in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dalla professione dell’Assicurato.<br />

In caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta anatomica o riduzione funzionale <strong>di</strong> un arto già minorato,<br />

le percentuali <strong>di</strong> cui trattasi sono <strong>di</strong>minuite tenendo conto del<br />

grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà preesistente.<br />

In caso <strong>di</strong> constatato mancinismo, le percentuali <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà previste<br />

per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore<br />

sinistro e la mano sinistra e viceversa.<br />

Il <strong>di</strong>ritto all’indennizzo per invali<strong>di</strong>tà permanente è <strong>di</strong> carattere personale<br />

e quin<strong>di</strong> non trasmissibile agli ere<strong>di</strong>. Tuttavia, se l’Assicurato<br />

muore per causa in<strong>di</strong>pendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo<br />

sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l’Impresa<br />

paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.<br />

Calcolo dell’indennizzo<br />

Se operanti le Clausole IC e IT<br />

L’indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invali<strong>di</strong>tà<br />

permanente <strong>di</strong> cui all’art. 6 la percentuale corrispondente al grado<br />

<strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà accertata, dedotti 3 punti (franchigia assoluta del 3%).<br />

In caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta anatomica, totale o parziale, e non semplice riduzione<br />

funzionale, <strong>di</strong> un organo o un arto, l’Impresa liquida l’indennità<br />

senza deduzione <strong>di</strong> alcuna franchigia.<br />

Nel caso inoltre in cui l’invali<strong>di</strong>tà permanente sia comunque <strong>di</strong> grado<br />

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70 <strong>di</strong> 156<br />

superiore al 15% della totale, l’Impresa liquida l’indennizzo senza<br />

deduzione <strong>di</strong> alcuna franchigia.<br />

Se operante la Clausola IB<br />

L’Impresa liquida l’indennizzo solo se l’invali<strong>di</strong>tà accertata secondo i<br />

criteri <strong>di</strong> cui sopra è <strong>di</strong> grado superiore al 60%.<br />

Pertanto, se l’invali<strong>di</strong>tà è <strong>di</strong> grado inferiore o pari al 60% della totale, l’Impresa<br />

non liquida alcun indennizzo; se l’invali<strong>di</strong>tà è <strong>di</strong> grado superiore al<br />

60%, l’Impresa liquida l’intera somma assicurata in<strong>di</strong>cata all’art. 6.<br />

Art. 8 - Morte (operante solo per le Clausole IC, IT)<br />

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche<br />

successivamente alla scadenza del contratto, l’Impresa liquida la somma<br />

assicurata per il caso <strong>di</strong> morte in parti uguali agli aventi <strong>di</strong>ritto.<br />

Se dopo il pagamento <strong>di</strong> un indennizzo per invali<strong>di</strong>tà permanente in<br />

conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde<br />

agli aventi <strong>di</strong>ritto la <strong>di</strong>fferenza tra l’indennizzo pagato e quello Assicurato<br />

per il caso <strong>di</strong> morte, ove questa sia superiore, e non chiede<br />

il rimborso in caso contrario.<br />

Art. 9 - Rimborso spese <strong>di</strong> cura<br />

In caso <strong>di</strong> infortunio indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza l’Impresa assicura,<br />

fino a concorrenza della somma in<strong>di</strong>cata all’art. 6, il rimborso<br />

delle spese sostenute:<br />

1. Durante il ricovero, per<br />

• onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;<br />

• <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> sala operatoria, materiale <strong>di</strong> intervento e apparecchi terapeutici<br />

ed endoprotesi applicate durante l’intervento;<br />

• rette <strong>di</strong> degenza;<br />

• assistenza me<strong>di</strong>ca, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi,<br />

me<strong>di</strong>cinali, esami ed accertamenti <strong>di</strong>agnostici;<br />

• tickets relativi alle prestazioni precedenti.<br />

Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l’Assicurato<br />

non abbia sostenuto alcuna spesa, l’Impresa corrisponderà un’indennità<br />

sostitutiva del rimborso <strong>di</strong> euro 30,00 per ogni giorno <strong>di</strong><br />

ricovero, escluso quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>missione, con il massimo <strong>di</strong> 90 giorni<br />

per annualità assicurativa;


71 <strong>di</strong> 156<br />

2. Dopo il ricovero, purché <strong>di</strong>rettamente conseguenti all’infortunio e<br />

prescritti dal me<strong>di</strong>co curante, per:<br />

• esami, acquisto me<strong>di</strong>cinali, prestazioni me<strong>di</strong>che ed infermieristiche<br />

ambulatoriali, avvenuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;<br />

• trattamenti fisioterapici e rieducativi, compiuti nei 180 giorni successivi<br />

al primo ricovero;<br />

• cure termali (escluse in ogni caso le spese <strong>di</strong> natura alberghiera),<br />

compiute nei 180 giorni successivi al primo ricovero.<br />

Qualora l’infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini <strong>di</strong> cui<br />

sopra relativi alle prestazioni post-ricovero ed alle cure termali si intendono<br />

computati a partire dalla data dell’infortunio stesso; in tal<br />

caso, inoltre, è operante una franchigia <strong>di</strong> euro 100,00;<br />

3. Per il trasporto dell’Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno<br />

a casa, effettuati con qualunque mezzo;<br />

4. Per protesi ortope<strong>di</strong>che: l’Impresa rimborsa le spese sostenute per<br />

il primo acquisto <strong>di</strong> protesi ortope<strong>di</strong>ca, anche sostitutiva <strong>di</strong> parte anatomica,<br />

resa necessaria dall’infortunio nonché per le spese sostenute<br />

per l’acquisto o il noleggio (per il periodo massimo <strong>di</strong> un anno) <strong>di</strong><br />

carrozzelle ortope<strong>di</strong>che;<br />

5. Per i danni estetici: sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni<br />

(inclusi gli interventi <strong>di</strong> chirurgia plastica ricostruttiva) effettuate<br />

entro 2 anni dall’infortunio, allo scopo <strong>di</strong> ridurre o eliminare le<br />

conseguenze <strong>di</strong> danni estetici provocati dall’infortunio stesso. L’Impresa<br />

effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi<br />

<strong>di</strong> spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cure ultimate.<br />

Art. 10 - Ren<strong>di</strong>ta vitalizia per invali<strong>di</strong>tà grave (operante solo<br />

per le clausole IC, IT)<br />

Se a seguito <strong>di</strong> infortunio indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza deriva<br />

all’Assicurato un’invali<strong>di</strong>tà permanente <strong>di</strong> grado non inferiore al 66%,<br />

l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, oltre a quant’altro dovuto ai<br />

sensi della presente Sezione, la somma necessaria per la stipula <strong>di</strong> un<br />

contratto <strong>di</strong> assicurazione sulla vita in forma <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta vitalizia imme<strong>di</strong>ata<br />

con l’Impresa alle con<strong>di</strong>zioni in vigore al momento della richiesta.<br />

Detta somma sarà pari al premio necessario per avere <strong>di</strong>ritto ad una<br />

ren<strong>di</strong>ta il cui importo iniziale annuo risulti uguale a euro 5.000,00.<br />

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72 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 11 - Rimborso spese <strong>di</strong> riabilitazione post ricovero<br />

In caso <strong>di</strong> infortunio indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza che comporti<br />

un ricovero in istituto <strong>di</strong> cura superiore a 3 giorni, la Società mette a<br />

<strong>di</strong>sposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:<br />

a. rimborso delle spese sostenute a seguito dell’infortunio per l’onorario<br />

del me<strong>di</strong>co specialista per una visita <strong>di</strong>agnostica o <strong>di</strong> controllo<br />

ed accertamenti <strong>di</strong>agnostici (escluse analisi <strong>di</strong> laboratorio),<br />

fino a concorrenza della somma <strong>di</strong> euro 500,00; tale somma va<br />

considerata quale <strong>di</strong>sponibilità unica per annualità assicurativa e<br />

per Assicurato.<br />

Il rimborso viene effettuato previa applicazione <strong>di</strong> uno<br />

scoperto del 25%.<br />

Qualora l’Assicurato richieda il rimborso del solo ticket, in<br />

quanto sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio<br />

Sanitario Nazionale, la Società riconoscerà il rimborso integrale<br />

delle spese a tale titolo sostenute senza applicazione<br />

dello scoperto sopra in<strong>di</strong>cato.<br />

1. Riabilitazione post ricovero<br />

In caso <strong>di</strong> infortunio indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza che comporti<br />

un ricovero in istituto <strong>di</strong> cura superiore a 5 giorni, la Società mette a<br />

<strong>di</strong>sposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:<br />

a. rimborso fino a concorrenza <strong>di</strong> euro 2.500,00 delle spese sostenute<br />

per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante<br />

il ricovero e nei 180 giorni successivi alla data <strong>di</strong> <strong>di</strong>missione del<br />

primo ricovero, purché prescritti dal me<strong>di</strong>co curante ed effettuati<br />

da personale abilitato.<br />

2. Ricovero in centri riabilitativi specializzati<br />

In caso <strong>di</strong> infortunio indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza che comporti<br />

un ricovero in istituto <strong>di</strong> cura superiore a 10 giorni, la Società mette a<br />

<strong>di</strong>sposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:<br />

a. rimborso fino a concorrenza <strong>di</strong> euro 10.000,00 delle seguenti spese<br />

sostenute durante il ricovero in istituti <strong>di</strong> cura specializzati nella<br />

riabilitazione, in Italia o all’estero: rette <strong>di</strong> degenza; assistenza me<strong>di</strong>ca,<br />

cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami ed accertamenti<br />

<strong>di</strong>agnostici; quote <strong>di</strong> partecipazione al S.S.N. (ticket) relative<br />

alle prestazioni precedenti; trasporto dell’Assicurato in istituto <strong>di</strong><br />

cura e ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo.


73 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 12 - Denuncia dell’infortunio<br />

La denuncia dell’infortunio, con l’in<strong>di</strong>cazione del luogo, giorno e ora<br />

dell’evento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato<br />

me<strong>di</strong>co, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Impresa<br />

entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai<br />

sensi dell’art. 1913 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati<br />

me<strong>di</strong>ci, sino a guarigione avvenuta.<br />

L’Assicurato, i suoi familiari od aventi <strong>di</strong>ritto, devono consentire alla<br />

Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da<br />

eseguirsi in Italia.<br />

Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando<br />

questa sopravvenga durante il periodo <strong>di</strong> cura, deve essere dato<br />

imme<strong>di</strong>ato avviso all’Impresa.<br />

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può<br />

comportare la per<strong>di</strong>ta totale o parziale del <strong>di</strong>ritto all’indennizzo ai<br />

sensi dell’art. 1915 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

Art. 13 - Criteri <strong>di</strong> indennizzabilità<br />

L’Impresa liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze<br />

<strong>di</strong>rette ed esclusive dell’infortunio, che risulti indennizzabile a termini<br />

<strong>di</strong> polizza, in<strong>di</strong>pendentemente da con<strong>di</strong>zioni fisiche o patologiche<br />

preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può<br />

aver esercitato su tali con<strong>di</strong>zioni, come pure il pregiu<strong>di</strong>zio che esse<br />

possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono<br />

conseguenze in<strong>di</strong>rette e quin<strong>di</strong> non indennizzabili.<br />

Nei casi <strong>di</strong> preesistenti mutilazioni o <strong>di</strong>fetti fisici, l’indennizzo per invali<strong>di</strong>tà<br />

permanente è liquidato per le sole conseguenze <strong>di</strong>rette cagionate dall’infortunio<br />

come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza<br />

riguardo al maggior pregiu<strong>di</strong>zio derivato dalle con<strong>di</strong>zioni preesistenti.<br />

Art. 14 - Controversie - Arbitrato irrituale<br />

In caso <strong>di</strong> controversie <strong>di</strong> natura me<strong>di</strong>ca sulla natura o sulle conseguenze<br />

delle lesioni, sul grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente, nonché<br />

sull’applicazione dei criteri <strong>di</strong> indennizzabilità <strong>di</strong> cui all’art. 12, le parti<br />

possono conferire, per iscritto, mandato <strong>di</strong> decidere a norma e nei<br />

limiti delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> polizza, ad un collegio <strong>di</strong> tre me<strong>di</strong>ci nominati<br />

uno per parte ed il terzo dalle parti <strong>di</strong> comune accordo o, in caso<br />

contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Or<strong>di</strong>ne dei Me<strong>di</strong>ci avente<br />

sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio me<strong>di</strong>co.<br />

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74 <strong>di</strong> 156<br />

Gestione sinistro<br />

Gestione amministrativa<br />

Il collegio me<strong>di</strong>co risiede nel comune, sede <strong>di</strong> Istituto <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina<br />

Legale, più vicino al luogo <strong>di</strong> residenza dell’Assicurato.<br />

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il me<strong>di</strong>co<br />

da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze<br />

del terzo me<strong>di</strong>co.<br />

Le decisioni del collegio me<strong>di</strong>co sono prese a maggioranza <strong>di</strong> voti,<br />

con <strong>di</strong>spensa da ogni formalità <strong>di</strong> legge, e sono vincolanti per le parti,<br />

le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi <strong>di</strong><br />

violenza, dolo, errore o violazione <strong>di</strong> patti contrattuali.<br />

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito<br />

verbale, da re<strong>di</strong>gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.<br />

Le decisioni del Collegio me<strong>di</strong>co sono vincolanti per le parti anche se<br />

uno dei me<strong>di</strong>ci si rifiuti <strong>di</strong> firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve<br />

essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.<br />

Art. 15 - Esonero denuncia altre assicurazioni<br />

Il Contraente è esonerato dall’obbligo <strong>di</strong> denunciare le altre eventuali<br />

assicurazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con<br />

l’Impresa stessa o con altri Assicuratori; deve tuttavia dare comunicazione<br />

della loro esistenza al momento della denuncia <strong>di</strong> danno.<br />

Art. 16 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura<br />

Nel caso <strong>di</strong> sostituzione dell’autovettura assicurata per ven<strong>di</strong>ta,<br />

consegna in conto ven<strong>di</strong>ta, furto, demolizione, cessazione della circolazione<br />

od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Co<strong>di</strong>ce<br />

della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata<br />

per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo <strong>di</strong><br />

proprietà della stessa persona.<br />

L’Impresa prende atto della variazione me<strong>di</strong>ante sostituzione del contratto<br />

e procede all’eventuale conguaglio del premio.<br />

Art. 17 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

Rinnovo del contratto<br />

L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha facoltà<br />

<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il premio precedentemente convenuto, ferme restando<br />

tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> polizza, mettendo a <strong>di</strong>sposizione del Contraente -<br />

almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto - le nuove con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto.


75 <strong>di</strong> 156<br />

Dette con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti<br />

<strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto con il pagamento del nuovo premio.<br />

Qualora le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie,<br />

superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione, il Contraente può non manifestare<br />

la propria volontà <strong>di</strong> accettare o non accettare il nuovo premio.<br />

In tal caso il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00 del quin<strong>di</strong>cesimo<br />

giorno successivo alla data <strong>di</strong> scadenza in<strong>di</strong>cata in polizza,<br />

salvo che entro i predetti quin<strong>di</strong>ci giorni non sia stato stipulato un<br />

nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà <strong>di</strong><br />

avere ogni effetto dalla data <strong>di</strong> decorrenza della nuova copertura.<br />

Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la<br />

propria volontà <strong>di</strong> non accettare il nuovo premio successivamente<br />

alla scadenza del contratto.<br />

Obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta<br />

Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”,<br />

le Parti sono tenute ad inviare <strong>di</strong>sdetta almeno quin<strong>di</strong>ci giorni prima<br />

della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui:<br />

• le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie, non<br />

superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione.<br />

In tal caso il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00 del giorno<br />

<strong>di</strong> scadenza.<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

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INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

POLIZZA<br />

Descrizione garanzia<br />

76 <strong>di</strong> 156<br />

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE<br />

CONDIZIONI GENERALI<br />

La garanzia Protezione Legale è operante a con<strong>di</strong>zione che il relativo<br />

co<strong>di</strong>ce (27) sia espressamente richiamato in Polizza.<br />

Art. 1 - Garanzie prestate<br />

L’Impresa, alle con<strong>di</strong>zioni della presente Sezione, conseguentemente<br />

al verificarsi <strong>di</strong> un sinistro derivante dalla circolazione dell’autovettura<br />

in<strong>di</strong>cata in Polizza che abbia dato luogo alle vertenze <strong>di</strong> cui al successivo<br />

art. 2, tiene indenne l’Assicurato relativamente alle seguenti voci:<br />

• onorari e competenze del legale incaricato dall’Assicurato a norma<br />

dell’art. 8;<br />

• onorari e competenze del perito incaricato dall’Assicurato a norma<br />

dell’art. 8 e del perito d’ufficio;<br />

• spese relative al processo penale che l’Assicurato, in caso <strong>di</strong><br />

condanna, deve rifondere allo Stato;<br />

• spese legali e peritali che l’Assicurato, in caso <strong>di</strong> soccombenza<br />

ovvero a seguito <strong>di</strong> transazione autorizzata dall’Impresa a norma<br />

dell’art. 8, sia tenuto a versare alla propria controparte;<br />

• spese relative ad investigazioni che si siano rese necessarie, svolte<br />

dall’Assicurato o da suoi incaricati nominati a norma dell’art. 8.<br />

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad<br />

ogni genere <strong>di</strong> sanzione (ivi comprese le oblazioni) nonché gli oneri<br />

fiscali (quali bollatura documenti, spese <strong>di</strong> registrazione <strong>di</strong> sentenze<br />

e <strong>di</strong> atti in genere), nonché le spese sostenute senza la preventiva<br />

autorizzazione dell’Impresa.<br />

Art. 2 - Vertenze assicurate<br />

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri che abbiano<br />

originato:<br />

a. controversie relative a danni che il Titolare e/o il Conducente sostengano<br />

aver subito a causa dell’altrui fatto illecito;<br />

b. controversie relative a danni che il Titolare e/o il Conducente<br />

avrebbero cagionato ad altre persone;<br />

c. controversie relative a danni che i trasportati nell’autovettura sostengano<br />

aver subito a causa dell’altrui fatto illecito; questa garanzia<br />

verrà attivata solo su richiesta del Titolare e previa rinuncia da<br />

parte del trasportato danneggiato a qualsiasi azione nei confronti<br />

del Conducente, del Titolare stesso o delle persone del cui operato<br />

questi sia tenuto a rispondere civilmente;<br />

d. imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico del<br />

Titolare e/o del Conducente;


77 <strong>di</strong> 156<br />

e. imputazioni a carico del Titolare e/o del Conducente, per delitto<br />

doloso o preterintenzionale il cui giu<strong>di</strong>zio si concluda con sentenza<br />

passata in giu<strong>di</strong>cato <strong>di</strong> assoluzione o <strong>di</strong> derubricazione del<br />

reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi <strong>di</strong><br />

estinzione del reato;<br />

f. istanze <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssequestro dell’autovettura in<strong>di</strong>cata in Polizza;<br />

g. istanze <strong>di</strong> revoca del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> sospensione della patente<br />

conseguente ad incidenti da circolazione i cui responsabili abbiano<br />

cagionato colposamente a terzi dei danni corporali.<br />

Art. 3 - Esclusioni<br />

L’assicurazione, oltre che nei casi previsti dall’art. 2 delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong><br />

<strong>di</strong> cui alla Sezione Responsabilità Civile, non è operante per i sinistri<br />

che abbiano originato controversie aventi ad oggetto ovvero derivanti da:<br />

a. delitti dolosi o preterintenzionali compiuti dall’Assicurato (fatto<br />

salvo quanto previsto al precedente art. 2, lettera e);<br />

b. rapporti contrattuali; non si considerano tali i rapporti derivanti<br />

dal trasporto nell’autovettura;<br />

c. sabotaggio, atti <strong>di</strong> vandalismo nonché risse alle quali l’Assicurato<br />

abbia preso parte;<br />

d. occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari,<br />

atti <strong>di</strong> guerra o <strong>di</strong> terrorismo, scioperi, sommosse.<br />

Sono escluse le vertenze tra persone a favore delle quali può operare<br />

la garanzia nonché tra quest’ultime e i rispettivi soci a responsabilità<br />

illimitata e <strong>di</strong>pendenti.<br />

Sono escluse le vertenze avverso l’Impresa.<br />

Art. 4 - Massimale<br />

Le garanzie <strong>di</strong> cui alla presente Sezione sono operanti sino a concorrenza<br />

del massimale <strong>di</strong> euro 5.200,00 per ogni sinistro, in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dal numero <strong>di</strong> sinistri verificatisi e denunciati all’Impresa.<br />

Art. 5 - Vali<strong>di</strong>tà della garanzia<br />

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da eventi<br />

verificatisi nel periodo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà dell’assicurazione R. C. Auto.<br />

Art. 6 - Estensione territoriale<br />

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della<br />

Città del Vaticano, della Repubblica <strong>di</strong> San Marino e degli Stati dello<br />

Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del<br />

Principato <strong>di</strong> Monaco, della Svizzera e <strong>di</strong> Andorra.<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

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INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

POLIZZA<br />

Gestione sinistro<br />

78 <strong>di</strong> 156<br />

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema<br />

della Carta Verde per i quali vale la garanzia <strong>di</strong> responsabilità civile<br />

prestata dall’Impresa anche in assenza <strong>di</strong> assicurazione R. C. Auto<br />

con la predetta Impresa.<br />

Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso <strong>di</strong> sinistro<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro, l’Assicurato deve inviarne denuncia scritta all’Impresa<br />

entro 3 giorni dall’insorgere della controversia; in ogni caso, il<br />

termine massimo per la presentazione della denuncia sarà <strong>di</strong> un anno<br />

dal giorno in cui il sinistro stesso si è verificato.<br />

La denuncia deve contenere l’in<strong>di</strong>cazione del numero della polizza e<br />

dell’Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l’esposizione precisa<br />

e veritiera del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze<br />

del fatto stesso, le generalità e l’in<strong>di</strong>rizzo delle persone interessate<br />

e degli eventuali testimoni.<br />

L’Assicurato, inoltre, a pena <strong>di</strong> decadenza dal <strong>di</strong>ritto alla garanzia,<br />

deve far pervenire all’Impresa notizia <strong>di</strong> ogni atto a lui notificato tramite<br />

Ufficiale Giu<strong>di</strong>ziario, entro 5 giorni dalla data della notifica.<br />

L’Assicurato è infine tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e documenti<br />

occorrenti, in conformità alle norme fiscali vigenti.<br />

Art. 8 - Gestione del sinistro<br />

In seguito alla denuncia <strong>di</strong> sinistro, qualora l’Assicurato sia imputato<br />

in un proce<strong>di</strong>mento penale, ovvero qualora vi sia conflitto d’ interessi<br />

tra Impresa ed Assicurato, quest’ultimo provvederà ad in<strong>di</strong>care il nominativo<br />

del legale <strong>di</strong> fiducia tra coloro che esercitano nel circondario<br />

del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giu<strong>di</strong>ziari competenti.<br />

L’incarico professionale al legale in<strong>di</strong>cato dall’Assicurato verrà<br />

conferito dall’Impresa e l’Assicurato rilascerà al suddetto legale la<br />

necessaria procura.<br />

Negli altri casi, in seguito alla denuncia <strong>di</strong> sinistro, l’Impresa svolgerà<br />

un’attività idonea a realizzare la bonaria definizione della vertenza;<br />

qualora il tentativo non sortisca esito positivo e sempreché Impresa<br />

ed Assicurato concor<strong>di</strong>no nel ritenere che la tutela degli interessi <strong>di</strong><br />

quest’ultimo comporti il ricorso al proce<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziario, l’Assicurato<br />

stesso provvederà ad in<strong>di</strong>care e a nominare il legale <strong>di</strong> fiducia<br />

con le modalità in<strong>di</strong>cate al primo comma.


79 <strong>di</strong> 156<br />

Le stesse <strong>di</strong>sposizioni si applicano alla scelta <strong>di</strong> un consulente tecnico<br />

e <strong>di</strong> un investigatore privato.<br />

Nel solo caso il sinistro si sia verificato e, in caso <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio, sia processualmente<br />

trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia,<br />

l’Assicurato, nei termini e nei limiti suin<strong>di</strong>cati, potrà avvalersi dell’ausilio<br />

<strong>di</strong> due legali, <strong>di</strong> cui uno patrocinante in Italia ed uno <strong>di</strong>nanzi all’Autorità<br />

giu<strong>di</strong>ziaria estera competente.<br />

Fatta salva la nomina dei professionisti nei casi soprain<strong>di</strong>cati, l’Assicurato,<br />

una volta presentata all’Impresa la denuncia <strong>di</strong> sinistro,<br />

non potrà dare corso ad alcuna azione, effettuare transazioni o<br />

ad<strong>di</strong>venire alla definizione della vertenza senza il preventivo benestare<br />

dell’Impresa, che deve pervenire all’Assicurato entro 30<br />

giorni dalla richiesta.<br />

In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo tra l’Assicurato e l’Impresa relativamente all’opportunità<br />

<strong>di</strong> ricorrere al proce<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziario nonché alla successiva<br />

gestione della vertenza, la decisione potrà essere demandata ad<br />

un arbitro designato <strong>di</strong> comune accordo dalle parti o, in mancanza <strong>di</strong><br />

accordo, dal Presidente del Tribunale competente.<br />

Le spese <strong>di</strong> arbitrato saranno a carico della parte soccombente.<br />

Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Impresa<br />

tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.<br />

Art. 9 - Erogazione delle prestazioni<br />

L’Impresa verserà all’Assicurato gli importi <strong>di</strong> cui all’art. 1 solo a vertenza<br />

definita, senza corrispondere alcun anticipo o acconto.<br />

Relativamente alle spese <strong>di</strong> resistenza all’azione dei danneggiati, la<br />

presente Sezione opera ad integrazione e dopo esaurimento <strong>di</strong> quanto<br />

dovuto dalla Sezione Responsabilità Civile ai sensi dell’art. 1917,<br />

terzo comma, del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

Art. 10 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura<br />

Nel caso <strong>di</strong> sostituzione dell’autovettura assicurata per ven<strong>di</strong>ta,<br />

consegna in conto ven<strong>di</strong>ta, furto, demolizione, cessazione della circolazione<br />

od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Co<strong>di</strong>ce<br />

della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata<br />

per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo <strong>di</strong><br />

proprietà della stessa persona.<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

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INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

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Gestione amministrativa<br />

80 <strong>di</strong> 156<br />

L’Impresa prende atto della variazione me<strong>di</strong>ante sostituzione del contratto<br />

e procede all’eventuale conguaglio del premio.<br />

Art. 11 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

Rinnovo del contratto<br />

L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha<br />

facoltà <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il Premio precedentemente convenuto, ferme<br />

restando tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> polizza, mettendo a <strong>di</strong>sposizione del<br />

Contraente - almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto<br />

- le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è<br />

assegnato il contratto.<br />

Dette con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti<br />

<strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto con il pagamento del nuovo premio.<br />

Qualora le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie,<br />

superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione, il Contraente può<br />

non manifestare la propria volontà <strong>di</strong> accettare o non accettare il<br />

nuovo premio.<br />

In tal caso il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00 del quin<strong>di</strong>cesimo<br />

giorno successivo alla data <strong>di</strong> scadenza in<strong>di</strong>cata in polizza,<br />

salvo che entro i predetti quin<strong>di</strong>ci giorni non sia stato stipulato un<br />

nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà <strong>di</strong><br />

avere ogni effetto dalla data <strong>di</strong> decorrenza della nuova copertura.<br />

Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la<br />

propria volontà <strong>di</strong> non accettare il nuovo premio successivamente<br />

alla scadenza del contratto.<br />

Obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta<br />

Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”,<br />

le Parti sono tenute ad inviare <strong>di</strong>sdetta almeno quin<strong>di</strong>ci giorni prima<br />

della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui:<br />

• le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie, non<br />

superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione.<br />

In tal caso il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00 del giorno<br />

<strong>di</strong> scadenza.


81 <strong>di</strong> 156


INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

POLIZZA<br />

82 <strong>di</strong> 156


Assistenza<br />

in movimento<br />

Tutti i servizi pensati per assisterti in caso<br />

<strong>di</strong> necessità (es. impossibilità a proseguire<br />

il viaggio a seguito <strong>di</strong> guasto dell’autovettura).<br />

I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile comprensione,<br />

spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.<br />

83 <strong>di</strong> 156<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

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Descrizione garanzia<br />

84 <strong>di</strong> 156<br />

PERChé L’ASSISTENZA?<br />

Offre a chiunque si trovi in <strong>di</strong>fficoltà un aiuto tempestivo, efficace e<br />

umano, per risolvere il problema sul luogo e nel momento in cui nasce.<br />

Questa è la nostra idea <strong>di</strong> assistenza. Basta una telefonata per<br />

attivare subito uomini e mezzi. L’organizzazione <strong>di</strong> Europ Assistance<br />

è composta da:<br />

• una Struttura Organizzativa che funziona tutto l’anno, 24 ore su 24;<br />

• una rete <strong>di</strong> assistenza con 22.900 centri in Italia che garantiscono<br />

interventi tempestivi ed efficaci.<br />

Tutto questo e altro ancora è l’Assistenza Auto <strong>di</strong> <strong>Generali</strong> Sei In Auto:<br />

scopriamola insieme.<br />

SEZIONE ASSISTENZA AUTO<br />

CONDIZIONI GENERALI<br />

Clausola 87 - Assistenza Auto <strong>Generali</strong> Confort<br />

L’assicurazione Assistenza Auto <strong>Generali</strong> Confort è operante a<br />

con<strong>di</strong>zione che il relativo co<strong>di</strong>ce (87) sia espressamente richiamato<br />

in Polizza.<br />

Nei limiti ed alle con<strong>di</strong>zioni che seguono, viene prestata assistenza<br />

all’Assicurato nel caso cui questi si trovi in <strong>di</strong>fficoltà a seguito <strong>di</strong> un<br />

evento fortuito, oggetto <strong>di</strong> una delle prestazioni sotto in<strong>di</strong>cate.<br />

1. Soccorso Stradale<br />

Qualora, in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, furto parziale o totale con ritrovamento<br />

dell’autovettura, guasto o incidente da circolazione, l’autovettura<br />

abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in<br />

con<strong>di</strong>zioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà <strong>di</strong>rettamente<br />

all’Assicurato il mezzo <strong>di</strong> soccorso per trainare l’autovettura stessa al<br />

più vicino punto <strong>di</strong> assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò<br />

fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina, sostenendo<br />

il relativo costo, con il massimo <strong>di</strong> euro 300,00 per sinistro.<br />

L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo<br />

dei pezzi <strong>di</strong> ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.<br />

Qualora l’autovettura abbia subito il sinistro durante la circolazione al <strong>di</strong><br />

fuori della rete stradale pubblica o <strong>di</strong> aree a esse equiparate (percorsi<br />

fuoristrada) restano a carico dell’Assicurato le spese per il traino.


85 <strong>di</strong> 156<br />

Sono altresì escluse le spese relative all’intervento <strong>di</strong> mezzi eccezionali,<br />

anche se in<strong>di</strong>spensabili per il recupero dell’autovettura (salvo<br />

quanto previsto dal successivo punto 3).<br />

2. Depannage - Officina Mobile in Italia<br />

Qualora a seguito <strong>di</strong> guasto, l’autovettura risulti danneggiata in modo<br />

tale da non essere in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> spostarsi autonomamente, la Struttura<br />

Organizzativa, valutata l’entità, il tipo <strong>di</strong> guasto e la possibilità <strong>di</strong><br />

effettuare la riparazione sul posto, verificherà la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> una<br />

Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la<br />

stessa per la riparazione.<br />

Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità<br />

a riparare l’autovettura, l’Officina Mobile stessa procederà al<br />

traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione<br />

(punto 1).<br />

L’Impresa terrà a proprio carico il costo della manodopera fino ad un<br />

massimo <strong>di</strong> euro 300,00.<br />

Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi <strong>di</strong> ricambio eventualmente<br />

utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa <strong>di</strong><br />

riparazione effettuata dal mezzo <strong>di</strong> soccorso.<br />

3. Recupero dell’autovettura fuori strada<br />

Qualora in caso <strong>di</strong> incidente da circolazione l’autovettura sia fuoriuscita<br />

dalla sede stradale e risulti danneggiata in modo tale da non<br />

potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà<br />

<strong>di</strong>rettamente all’Assicurato il mezzo <strong>di</strong> soccorso per riportare<br />

l’autovettura danneggiata nell’ambito della sede stradale, tenendo<br />

l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo <strong>di</strong> euro<br />

300,00 per sinistro.<br />

L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.<br />

Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora l’autovettura<br />

abbia subito il sinistro durante la circolazione al <strong>di</strong> fuori della sede<br />

stradale pubblica o <strong>di</strong> aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).<br />

4. Auto in Sostituzione<br />

Qualora, in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, furto parziale o totale con ritrovamento<br />

dell’autovettura, guasto o incidente da circolazione,<br />

l’autovettura abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo<br />

in con<strong>di</strong>zioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

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INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

POLIZZA<br />

Descrizione garanzia<br />

86 <strong>di</strong> 156<br />

oltre 8 ore <strong>di</strong> manodopera, certificate da una officina autorizzata dalla<br />

casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la<br />

Struttura Organizzativa metterà a <strong>di</strong>sposizione dell’Assicurato, un’autovettura<br />

<strong>di</strong> 1200 c.c. <strong>di</strong> cilindrata, per un massimo <strong>di</strong> 3 giorni consecutivi<br />

con percorrenza illimitata.<br />

L’Impresa terrà a proprio carico le relative spese.<br />

Restano a carico dell’Assicurato:<br />

• le spese <strong>di</strong> carburante e <strong>di</strong> pedaggio (autostrade, traghetti, ecc…)<br />

relative all’autovettura in sostituzione;<br />

• le spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie<br />

relative all’autovettura in sostituzione;<br />

• le cauzioni richieste dalle Società <strong>di</strong> autonoleggio, che dovranno<br />

essere versate <strong>di</strong>rettamente dall’Assicurato;<br />

• l’eventuale eccedenza <strong>di</strong> giorni, rispetto a quanto autorizzato, che<br />

dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.<br />

Nel caso in cui i danni all’autovettura non ne impe<strong>di</strong>scano l’utilizzo,<br />

la prestazione sarà fornita solo se l’Assicurato, previo benestare<br />

della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l’officina i termini<br />

per la riparazione.<br />

La prestazione non è operante per:<br />

• immobilizzo dell’autovettura dovuto alle esecuzioni dei taglian<strong>di</strong><br />

perio<strong>di</strong>ci previsti dalla casa costruttrice;<br />

• operazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria manutenzione, i cui tempi <strong>di</strong> riparazione non<br />

sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.<br />

5. Supporto nella compilazione del modello CAI<br />

Qualora l’Assicurato necessitasse <strong>di</strong> supporto a seguito <strong>di</strong> incidente<br />

stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa<br />

al fine <strong>di</strong> ricevere informazioni sulle modalità <strong>di</strong> compilazione del modello<br />

CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.<br />

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si sia verificato<br />

ad oltre 50 km dal comune <strong>di</strong> residenza dell’Assicurato.<br />

6. Rientro dei passeggeri<br />

Qualora in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, guasto, incidente da circolazione<br />

che renda inutilizzabile l’autovettura per oltre 36 ore in Italia o per<br />

oltre 5 giorni all’estero, oppure in caso <strong>di</strong> furto parziale o totale con<br />

ritrovamento dell’autovettura, la Struttura Organizzativa metterà gli


87 <strong>di</strong> 156<br />

Assicurati in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> continuare il viaggio fino al luogo <strong>di</strong> destinazione<br />

o <strong>di</strong> rientrare al luogo <strong>di</strong> residenza in Italia, con copertura<br />

delle spese <strong>di</strong> viaggio, mettendo a <strong>di</strong>sposizione:<br />

• un biglietto aereo <strong>di</strong> classe turistica o ferroviario <strong>di</strong> prima classe;<br />

• oppure un veicolo a noleggio, nel rispetto delle con<strong>di</strong>zioni richieste<br />

dal noleggiatore.<br />

Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il carburante,<br />

i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni<br />

facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza <strong>di</strong> spesa per il prolungamento<br />

del contratto <strong>di</strong> noleggio. Tali spese potranno essere oggetto<br />

<strong>di</strong> deposito cauzionale richiesto dalla Società <strong>di</strong> autonoleggio, e lo<br />

stesso dovrà essere versato <strong>di</strong>rettamente dall’Assicurato.<br />

Questa garanzia è operante fino a concorrenza <strong>di</strong> euro 300,00<br />

per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel<br />

sinistro stesso.<br />

7. Viaggio per il recupero dell’autovettura<br />

Qualora, in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, guasto o incidente da circolazione<br />

e qualora non sia stata usufruita la prestazione <strong>di</strong> cui al<br />

punto 15 (valida solo all’estero), l’autovettura sia rimasta immobilizzata<br />

in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, verrà messo<br />

a <strong>di</strong>sposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (in classe economica)<br />

o ferroviario (<strong>di</strong> prima classe), <strong>di</strong> sola andata, per consentire<br />

il recupero dell’autovettura riparata.<br />

L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.<br />

In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa<br />

metterà a <strong>di</strong>sposizione un autista per ricondurre l’autovettura al luogo<br />

<strong>di</strong> residenza o al domicilio dell’Assicurato stesso.<br />

L’Impresa terrà a proprio carico l’onorario dell’autista.<br />

Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante<br />

e ad eventuali pedaggi autostradali.<br />

8. Viaggio <strong>di</strong> un familiare<br />

Qualora, a seguito <strong>di</strong> infortunio causato da incidente da circolazione<br />

in Italia nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato sia<br />

ricoverato in ospedale ed i me<strong>di</strong>ci ritengano che non sia trasferibile<br />

prima <strong>di</strong> 10 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

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Descrizione garanzia<br />

88 <strong>di</strong> 156<br />

biglietto ferroviario <strong>di</strong> prima classe o d’aereo in classe economica, <strong>di</strong><br />

andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente<br />

in Italia, <strong>di</strong> recarsi presso l’Assicurato ricoverato.<br />

La Struttura Organizzativa inoltre provvederà, qualora l’Assicurato<br />

necessiti <strong>di</strong> assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo.<br />

Sono comprese le spese <strong>di</strong> pernottamento e prima colazione, fino ad<br />

un massimo <strong>di</strong> euro 160,00 complessive.<br />

Non sono comprese spese <strong>di</strong> albergo <strong>di</strong>verse da quelle in<strong>di</strong>cate.<br />

9. Trasporto in autoambulanza<br />

Qualora a seguito <strong>di</strong> infortunio causato da incidente da circolazione<br />

nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato necessiti <strong>di</strong> un<br />

trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad<br />

inviare il mezzo.<br />

Tale garanzia è operante fino a concorrenza <strong>di</strong> euro 120,00 per sinistro.<br />

10. Autista a <strong>di</strong>sposizione<br />

Qualora in seguito ad incidente da circolazione l’Assicurato subisca<br />

lesioni tali da non poter guidare l’autovettura oppure, limitatamente<br />

alla circolazione all’estero, l’Assicurato subisca il furto o il ritiro della<br />

patente <strong>di</strong> guida, la Struttura Organizzativa metterà a <strong>di</strong>sposizione un<br />

autista per il trasferimento dell’autovettura stessa al domicilio dell’Assicurato.<br />

Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative<br />

al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.<br />

11. Invio dei pezzi <strong>di</strong> ricambio<br />

Qualora in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, furto <strong>di</strong> parti dell’autovettura,<br />

guasto o incidente da circolazione, i pezzi <strong>di</strong> ricambio in<strong>di</strong>spensabili<br />

al funzionamento dell’autovettura ed occorrenti per la sua riparazione<br />

non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa<br />

provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme<br />

locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi <strong>di</strong><br />

ricambio dei veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso<br />

i concessionari ufficiali in Italia.<br />

Resta a carico dell’Assicurato soltanto il costo dei pezzi <strong>di</strong> ricambio e<br />

le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla<br />

spe<strong>di</strong>zione restano a carico dell’Impresa.


89 <strong>di</strong> 156<br />

12. Spese d’albergo<br />

Qualora, in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, furto parziale o totale con ritrovamento,<br />

guasto o incidente da circolazione, l’autovettura sia sottratta<br />

o subisca danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in con<strong>di</strong>zioni<br />

normali e ciò esiga sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte,<br />

la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, con<br />

copertura delle spese <strong>di</strong> pernottamento e prima colazione fino ad<br />

un massimo <strong>di</strong> euro 300,00 complessive per sinistro, qualsiasi sia il<br />

numero delle persone coinvolte nel sinistro.<br />

Non sono comprese spese d’albergo <strong>di</strong>verse da quelle in<strong>di</strong>cate.<br />

13. Anticipo spese <strong>di</strong> prima necessità<br />

Qualora, in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, furto <strong>di</strong> parti dell’autovettura,<br />

guasto o incidente da circolazione, l’Assicurato non sia in grado <strong>di</strong><br />

provvedere <strong>di</strong>rettamente al pagamento delle spese relative alla riparazione<br />

dell’autovettura, la Struttura Organizzativa provvederà, per<br />

conto dell’Assicurato, anticipandone il costo a titolo <strong>di</strong> prestito, fino<br />

ad un massimo <strong>di</strong> euro 260,00 complessive per sinistro.<br />

Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il<br />

sinistro si verifica all’estero.<br />

14. Rimpatrio sanitario<br />

Qualora a seguito <strong>di</strong> infortunio causato da incidente da circolazione<br />

nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, le con<strong>di</strong>zioni dell’Assicurato,<br />

accertate tramite contatti <strong>di</strong>retti e/o con altri mezzi <strong>di</strong> telecomunicazione,<br />

tra i me<strong>di</strong>ci della Struttura Organizzativa ed il me<strong>di</strong>co<br />

curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale<br />

attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa<br />

provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i me<strong>di</strong>ci<br />

della stessa ritengono più idoneo alle con<strong>di</strong>zioni dell’Assicurato:<br />

• aereo sanitario (limitatamente al caso <strong>di</strong> sinistri verificatisi in<br />

Paesi Europei);<br />

• aereo <strong>di</strong> linea classe economica, eventualmente in barella;<br />

• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;<br />

• autoambulanza senza limiti <strong>di</strong> percorso.<br />

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa<br />

ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza me<strong>di</strong>ca<br />

od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai<br />

me<strong>di</strong>ci della Struttura Organizzativa stessa.<br />

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Descrizione garanzia<br />

90 <strong>di</strong> 156<br />

L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie<br />

spese, ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in<br />

possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.<br />

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giu<strong>di</strong>zio<br />

dei me<strong>di</strong>ci della Struttura Organizzativa possono essere curate sul<br />

posto o che non impe<strong>di</strong>scono all’Assicurato <strong>di</strong> proseguire il viaggio.<br />

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i<br />

suoi familiari ad<strong>di</strong>vengano a <strong>di</strong>missioni volontarie contro il parere dei<br />

sanitari che lo hanno in cura.<br />

15. Rimpatrio dell’autovettura<br />

Qualora in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, guasto o incidente da circolazione,<br />

l’autovettura resti immobilizzata e ciò comporti un tempo <strong>di</strong> riparazione<br />

superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso <strong>di</strong> furto con ritrovamento<br />

dell’autovettura in con<strong>di</strong>zioni tali da non poter essere utilizzata, la Struttura<br />

Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata<br />

della riparazione, organizzerà il trasporto dell’autovettura dal luogo <strong>di</strong><br />

giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.<br />

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza<br />

all’estero dalla data <strong>di</strong> comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa<br />

sono a carico dell’Impresa.<br />

Le spese relative ai <strong>di</strong>ritti doganali, ai costi <strong>di</strong> riparazione o <strong>di</strong> sostituzione<br />

<strong>di</strong> parti <strong>di</strong> ricambio e <strong>di</strong> accessori sono a carico dell’Assicurato.<br />

Qualora il valore commerciale dell’autovettura dopo il sinistro risulti<br />

inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in<br />

Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo<br />

l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza <strong>di</strong><br />

un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto<br />

dopo il sinistro.<br />

L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.<br />

16. Interprete a <strong>di</strong>sposizione<br />

Qualora, in conseguenza <strong>di</strong> fermo, <strong>di</strong> arresto o <strong>di</strong> minaccia d’arresto<br />

dell’Assicurato in seguito ad incidente da circolazione nel quale sia<br />

stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato necessiti <strong>di</strong> assistenza, la<br />

Struttura Organizzativa provvederà a fornire un interprete. Tale garanzia<br />

opera per l’onorario dell’interprete fino ad un massimo complessivo<br />

<strong>di</strong> euro 520,00 per sinistro.


91 <strong>di</strong> 156<br />

17. Anticipo della cauzione penale<br />

Qualora in conseguenza <strong>di</strong> fermo, arresto o <strong>di</strong> minaccia <strong>di</strong> arresto<br />

dell’Assicurato in conseguenza <strong>di</strong> incidente da circolazione nel quale<br />

sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato non vi possa provvedere<br />

<strong>di</strong>rettamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a<br />

titolo <strong>di</strong> prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità fino ad un<br />

massimo <strong>di</strong> euro 3.600,00 per sinistro.<br />

18. Anticipo spese legali<br />

Qualora in conseguenza <strong>di</strong> fermo, arresto o <strong>di</strong> minaccia <strong>di</strong> arresto<br />

dell’Assicurato in conseguenza <strong>di</strong> incidente da circolazione nel quale<br />

sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato non vi possa provvedere<br />

<strong>di</strong>rettamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a<br />

titolo <strong>di</strong> prestito l’onorario <strong>di</strong> un legale fino ad un massimo <strong>di</strong> euro<br />

520,00 per sinistro.<br />

Clausola 97 - Assistenza Auto <strong>Generali</strong> Top<br />

L’assicurazione Assistenza Auto <strong>Generali</strong> Top è operante a con<strong>di</strong>zione<br />

che il relativo co<strong>di</strong>ce (97) sia espressamente richiamato in Polizza.<br />

Nei limiti ed alle con<strong>di</strong>zioni che seguono, viene prestata assistenza<br />

all’Assicurato nel caso cui questi si trovi in <strong>di</strong>fficoltà a seguito <strong>di</strong> un<br />

evento fortuito, oggetto <strong>di</strong> una delle prestazioni sotto in<strong>di</strong>cate.<br />

1. Soccorso Stradale<br />

Qualora l’autovettura rimanga immobilizzata per guasto, incidente,<br />

incen<strong>di</strong>o, furto parziale o totale con ritrovamento, in modo tale da<br />

non essere in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> spostarsi autonomamente, l’Assicurato<br />

dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere<br />

l’invio <strong>di</strong> un mezzo <strong>di</strong> soccorso stradale che provvederà al traino<br />

dell’autovettura dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro autorizzato<br />

Europ Assistance oppure all’officina meccanica convenzionata<br />

più vicina o al più vicino punto <strong>di</strong> assistenza della casa costruttrice<br />

oppure al punto in<strong>di</strong>cato dall’Assicurato purchè entro 60 chilometri<br />

(tra andata e ritorno) dal luogo del fermo senza alcun limite <strong>di</strong> spesa.<br />

2. Depannage - Officina Mobile in Italia<br />

Qualora, a seguito <strong>di</strong> guasto, l’autovettura risulti danneggiata in modo<br />

tale da non essere in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> spostarsi autonomamente, la Struttura<br />

Organizzativa, valutata l’entità, il tipo <strong>di</strong> guasto e la possibilità <strong>di</strong><br />

effettuare la riparazione sul posto, verificherà la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> una<br />

Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la<br />

stessa per la riparazione.<br />

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Descrizione garanzia<br />

92 <strong>di</strong> 156<br />

Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità<br />

a riparare l’autovettura, l’Officina Mobile stessa procederà<br />

al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente<br />

prestazione (punto 1).<br />

L’Impresa terrà a proprio carico il costo della manodopera fino ad un<br />

massimo <strong>di</strong> euro 300,00.<br />

Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi <strong>di</strong> ricambio eventualmente<br />

utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa <strong>di</strong><br />

riparazione effettuata dal mezzo <strong>di</strong> soccorso.<br />

Invio <strong>di</strong> un tecnico per interventi <strong>di</strong> emergenza<br />

a. Foratura pneumatici<br />

Qualora in conseguenza <strong>di</strong> foratura <strong>di</strong> uno dei pneumatici dell’autovettura<br />

si renda necessaria la sostituzione della ruota danneggiata<br />

con quella <strong>di</strong> scorta montata nel veicolo, la Struttura Organizzativa<br />

verificherà la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un tecnico e lo invierà per<br />

effettuare le operazioni <strong>di</strong> sostituzione.<br />

b. Montaggio catene per neve<br />

Qualora in conseguenza <strong>di</strong> una nevicata improvvisa si renda<br />

necessario l’uso <strong>di</strong> catene per neve presenti nell’autovettura, la<br />

Struttura Organizzativa verificherà la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un tecnico e<br />

lo invierà per effettuare le operazioni <strong>di</strong> montaggio.<br />

c. Ripristino o sostituzione batteria elettrica<br />

Qualora in conseguenza dell’insufficiente carica della batteria<br />

elettrica installata nell’autovettura non sia possibile l’utilizzo dell’autovettura<br />

stessa, la Struttura Organizzativa verificherà la <strong>di</strong>sponibilità<br />

<strong>di</strong> un tecnico e lo invierà per effettuare il ripristino della batteria<br />

elettrica o la sostituzione della stessa.<br />

In caso <strong>di</strong> sostituzione della batteria con la nuova, resta a carico<br />

dell’Assicurato il costo della nuova batteria elettrica.<br />

In tutti i casi sopracitati, qualora, durante l’intervento, il tecnico<br />

riscontrasse l’impossibilità a riparare l’autovettura, la Struttura Organizzativa<br />

procederà ad inviare un mezzo <strong>di</strong> soccorso per trainare<br />

il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione<br />

“Soccorso stradale”.


93 <strong>di</strong> 156<br />

Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi <strong>di</strong> ricambio<br />

eventualmente utilizzati durante l’intervento d’urgenza e ogni altra<br />

spesa <strong>di</strong> riparazione effettuata dal mezzo <strong>di</strong> soccorso.<br />

In tutti i casi sopracitati, nel caso in cui la garanzia debba essere<br />

prestata all’estero o in Italia in autostrada, specifiche istruzioni saranno<br />

fornite dalla Struttura Organizzativa.<br />

3. Recupero dell’autovettura fuori strada<br />

Qualora in caso <strong>di</strong> incidente da circolazione l’autovettura sia fuoriuscita<br />

dalla sede stradale e risulti danneggiata in modo tale da<br />

non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa<br />

procurerà <strong>di</strong>rettamente all’Assicurato il mezzo <strong>di</strong> soccorso per riportare<br />

l’autovettura danneggiata nell’ambito della sede stradale,<br />

tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo<br />

<strong>di</strong> euro 1.200,00 per sinistro.<br />

L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.<br />

Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora l’autovettura<br />

abbia subito il sinistro durante la circolazione al <strong>di</strong> fuori della sede<br />

stradale pubblica o <strong>di</strong> aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).<br />

4. Auto in Sostituzione - Auto Sostitutiva 360°<br />

A seguito della prestazione “Soccorso Stradale” la Struttura Organizzativa<br />

metterà a <strong>di</strong>sposizione dell’Assicurato 24 ore su 24 e a chilometraggio<br />

illimitato un’autovettura in sostituzione.<br />

Tale autovettura a<strong>di</strong>bita ad uso privato, senza autista, <strong>di</strong> 1200 cc. <strong>di</strong><br />

cilindrata, compatibilmente con le <strong>di</strong>sponibilità del centro <strong>di</strong> noleggio,<br />

sarà resa <strong>di</strong>sponibile presso il luogo del fermo dell’autovettura e<br />

qualora le con<strong>di</strong>zioni non lo consentano presso il luogo <strong>di</strong> destinazione<br />

del soccorso stradale.<br />

L’assicurazione copre gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso<br />

la stazione <strong>di</strong> noleggio convenzionata più vicina o il pernottamento<br />

presso una struttura alberghiera.<br />

L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione<br />

<strong>di</strong> noleggio convenzionata; sono coperti gli eventuali costi sostenuti<br />

dall’Assicurato <strong>di</strong> trasporto in taxi per il ritiro dell’autovettura riparata.<br />

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Descrizione garanzia<br />

94 <strong>di</strong> 156<br />

L’autovettura sostitutiva verrà messa a <strong>di</strong>sposizione per il periodo<br />

necessario alla riparazione e comunque per un massimo <strong>di</strong> 14<br />

giorni consecutivi.<br />

Qualora la consegna avvenga nel luogo <strong>di</strong> fermo a seguito <strong>di</strong> incidente,<br />

l’autovettura verrà comunque messa a <strong>di</strong>sposizione per almeno 3<br />

giorni, mentre, in caso <strong>di</strong> guasto, per almeno 1 giorno.<br />

L’Assicurato dovrà fornire alla Società <strong>di</strong> autonoleggio la patente <strong>di</strong><br />

guida in originale e valida ed il numero <strong>di</strong> carta <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to a titolo <strong>di</strong><br />

cauzione.<br />

Sono esclusi dalla prestazione:<br />

• il rimborso delle spese <strong>di</strong> carburante e <strong>di</strong> pedaggio (autostrade,<br />

traghetti, ecc…) relative all’autovettura in sostituzione;<br />

• il rimborso delle spese per le assicurazioni non obbligatorie per<br />

legge e le franchigie relative all’autovettura in sostituzione;<br />

• le cauzioni richieste dalle Società <strong>di</strong> autonoleggio, che dovranno<br />

essere versate <strong>di</strong>rettamente dall’Assicurato;<br />

• l’eventuale eccedenza <strong>di</strong> giorni, rispetto a quanto autorizzato, che<br />

dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.<br />

Qualora la riparazione dell’autovettura avvenga prima del periodo<br />

previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione<br />

nelle modalità sopra descritte.<br />

Nel caso in cui i danni all’autovettura non ne impe<strong>di</strong>scano l’utilizzo,<br />

la prestazione sarà fornita solo se l’Assicurato, previo benestare della<br />

Struttura Organizzativa, avrà concordato con l’officina i termini per la<br />

riparazione.<br />

La prestazione non è operante per:<br />

• immobilizzo dell’autovettura dovuto alle esecuzioni dei taglian<strong>di</strong><br />

perio<strong>di</strong>ci previsti dalla casa costruttrice;<br />

• operazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria manutenzione, i cui tempi <strong>di</strong> riparazione non<br />

sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.<br />

5. Supporto nella compilazione del modello CAI<br />

Qualora l’Assicurato necessitasse <strong>di</strong> supporto a seguito <strong>di</strong> incidente<br />

stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa<br />

al fine <strong>di</strong> ricevere informazioni sulle modalità <strong>di</strong> compilazione del modello<br />

CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.


95 <strong>di</strong> 156<br />

6. Demolizione dell’autovettura in Italia<br />

Qualora a seguito <strong>di</strong> incidente da circolazione l’autovettura abbia subito<br />

danni tali da renderne necessaria la demolizione e la cancellazione<br />

al P.R.A., la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato,<br />

organizzerà il recupero dell’autovettura me<strong>di</strong>ante carro attrezzi e la<br />

successiva demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento <strong>di</strong><br />

mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell’Assicurato<br />

che dovrà provvedere <strong>di</strong>rettamente al pagamento.<br />

L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna dell’autovettura,<br />

la seguente documentazione:<br />

• libretto <strong>di</strong> circolazione (originale);<br />

• foglio complementare / certificato <strong>di</strong> proprietà (originale);<br />

• targhe autovettura;<br />

(in caso <strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato<br />

deve produrre l’originale della denuncia sostituiva e/o il verbale <strong>di</strong><br />

ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico<br />

rilasciato dal P.R.A.)<br />

• co<strong>di</strong>ce fiscale (fotocopia);<br />

• documento <strong>di</strong> riconoscimento valido dell’intestatario al PRA (fotocopia<br />

carta d’identità o equivalente);<br />

• documento <strong>di</strong> riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna<br />

dell’autovettura, qualora questi sia <strong>di</strong>verso dall’intestatario al<br />

P.R.A. (fotocopia).<br />

La mancata produzione dei documenti <strong>di</strong> cui sopra o <strong>di</strong> altri necessari<br />

per la demolizione dell’autovettura, comporta la decadenza<br />

del <strong>di</strong>ritto alla prestazione.<br />

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione<br />

dell’autovettura entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso<br />

<strong>di</strong>sponibili i sopra citati documenti.<br />

Il demolitore convenzionato prenderà in carico l’autovettura, rilasciando<br />

al momento del recupero apposita <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> presa in carico del<br />

veicolo e “copia produttore” a norma <strong>di</strong> legge; successivamente invierà<br />

al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta<br />

cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta <strong>di</strong> ritorno.<br />

L’Assicurato prende atto che l’autovettura sarà demolita in conformità<br />

alle <strong>di</strong>sposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati<br />

a tutti gli effetti “rifiuti soli<strong>di</strong> a raccolta <strong>di</strong>fferenziata”.<br />

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Descrizione garanzia<br />

96 <strong>di</strong> 156<br />

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro<br />

attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.<br />

Gli eventuali costi <strong>di</strong> deposito dell’autovettura rimangono a<br />

carico dell’Assicurato che dovrà provvedere <strong>di</strong>rettamente al pagamento.<br />

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si sia verificato<br />

ad oltre 50 km dal comune <strong>di</strong> residenza dell’Assicurato.<br />

7. Rientro dei passeggeri<br />

Qualora in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, guasto, incidente da circolazione<br />

che renda inutilizzabile l’autovettura per oltre 36 ore in Italia o per<br />

oltre 5 giorni all’estero, oppure in caso <strong>di</strong> furto parziale o totale con<br />

ritrovamento dell’autovettura, la Struttura Organizzativa metterà gli<br />

Assicurati in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> continuare il viaggio fino al luogo <strong>di</strong> destinazione<br />

o <strong>di</strong> rientrare al luogo <strong>di</strong> residenza in Italia, con copertura<br />

delle spese <strong>di</strong> viaggio, mettendo a <strong>di</strong>sposizione:<br />

• un biglietto aereo <strong>di</strong> classe turistica o ferroviario <strong>di</strong> prima classe;<br />

• oppure un veicolo a noleggio, nel rispetto delle con<strong>di</strong>zioni richieste dal<br />

noleggiatore.<br />

Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il carburante,<br />

i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni<br />

facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza <strong>di</strong> spesa per il prolungamento<br />

del contratto <strong>di</strong> noleggio. Tali spese potranno essere oggetto<br />

<strong>di</strong> deposito cauzionale richiesto dalla Società <strong>di</strong> autonoleggio, e lo<br />

stesso dovrà essere versato <strong>di</strong>rettamente dall’Assicurato.<br />

Questa garanzia è operante fino a concorrenza <strong>di</strong> euro 1.000,00 per sinistro<br />

qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.<br />

8. Viaggio per il recupero dell’autovettura<br />

Qualora, in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, guasto o incidente da circolazione<br />

e qualora non sia stata usufruita la prestazione <strong>di</strong> cui al punto<br />

16 (valida solo all’estero), l’autovettura sia rimasta immobilizzata in<br />

Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, verrà messo a <strong>di</strong>sposizione<br />

dell’Assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario<br />

(<strong>di</strong> prima classe), <strong>di</strong> sola andata, per consentire il recupero<br />

dell’autovettura riparata.<br />

L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.<br />

In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa<br />

metterà a <strong>di</strong>sposizione un autista per ricondurre l’autovettura al luogo<br />

<strong>di</strong> residenza o al domicilio dell’Assicurato stesso.<br />

L’Impresa terrà a proprio carico l’onorario dell’autista.


97 <strong>di</strong> 156<br />

Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante<br />

e ad eventuali pedaggi autostradali.<br />

9. Viaggio <strong>di</strong> un familiare<br />

Qualora, a seguito <strong>di</strong> infortunio causato da incidente da circolazione<br />

in Italia nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato sia<br />

ricoverato in ospedale ed i me<strong>di</strong>ci ritengano che non sia trasferibile<br />

prima <strong>di</strong> 10 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un<br />

biglietto ferroviario <strong>di</strong> prima classe o d’aereo in classe economica, <strong>di</strong><br />

andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente<br />

in Italia, <strong>di</strong> recarsi presso l’Assicurato ricoverato.<br />

La Struttura Organizzativa inoltre provvederà, qualora l’Assicurato<br />

necessiti <strong>di</strong> assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo.<br />

Sono comprese le spese <strong>di</strong> pernottamento e prima colazione, fino ad<br />

un massimo <strong>di</strong> euro 160,00 complessive.<br />

Non sono comprese spese <strong>di</strong> albergo <strong>di</strong>verse da quelle in<strong>di</strong>cate.<br />

10. Trasporto in autoambulanza<br />

Qualora a seguito <strong>di</strong> infortunio causato da incidente da circolazione<br />

nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato necessiti <strong>di</strong> un<br />

trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad<br />

inviare il mezzo.<br />

Tale garanzia è operante fino a concorrenza <strong>di</strong> euro 120,00 per sinistro.<br />

11. Autista a <strong>di</strong>sposizione<br />

Qualora in seguito ad incidente da circolazione l’Assicurato subisca<br />

lesioni tali da non poter guidare l’autovettura oppure, limitatamente<br />

alla circolazione all’estero, l’Assicurato subisca il furto o il ritiro della<br />

patente <strong>di</strong> guida, la Struttura Organizzativa metterà a <strong>di</strong>sposizione un<br />

autista per il trasferimento dell’autovettura stessa al domicilio dell’Assicurato.<br />

Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative<br />

al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.<br />

12. Invio dei pezzi <strong>di</strong> ricambio<br />

Qualora in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, furto <strong>di</strong> parti dell’autovettura, guasto o<br />

incidente da circolazione, i pezzi <strong>di</strong> ricambio in<strong>di</strong>spensabili al funzionamento<br />

dell’autovettura ed occorrenti per la sua riparazione non possano essere<br />

reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il<br />

mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto<br />

delle merci in genere e dei pezzi <strong>di</strong> ricambio delle autovetture in particolare,<br />

sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

POLIZZA


INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

POLIZZA<br />

Descrizione garanzia<br />

98 <strong>di</strong> 156<br />

Resta a carico dell’Assicurato soltanto il costo dei pezzi <strong>di</strong> ricambio e<br />

le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla<br />

spe<strong>di</strong>zione restano a carico dell’Impresa.<br />

13. Spese d’albergo<br />

Qualora, in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, furto parziale o totale con ritrovamento,<br />

guasto o incidente da circolazione, l’autovettura sia sottratta<br />

o subisca danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in con<strong>di</strong>zioni<br />

normali e ciò esiga sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte,<br />

la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, con<br />

copertura delle spese <strong>di</strong> pernottamento e prima colazione fino ad<br />

un massimo <strong>di</strong> euro 600,00 complessive per sinistro, qualsiasi sia il<br />

numero delle persone coinvolte nel sinistro.<br />

Non sono comprese spese d’albergo <strong>di</strong>verse da quelle in<strong>di</strong>cate.<br />

14. Anticipo spese <strong>di</strong> prima necessità<br />

Qualora, in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, furto <strong>di</strong> parti dell’autovettura,<br />

guasto o incidente da circolazione, l’Assicurato non sia in grado <strong>di</strong><br />

provvedere <strong>di</strong>rettamente al pagamento delle spese relative alla riparazione<br />

dell’autovettura, la Struttura Organizzativa provvederà, per<br />

conto dell’Assicurato, anticipandone il costo a titolo <strong>di</strong> prestito, fino<br />

ad un massimo <strong>di</strong> euro 260,00 complessive per sinistro.<br />

Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il<br />

sinistro si verifica all’estero<br />

15. Rimpatrio sanitario<br />

Qualora a seguito <strong>di</strong> infortunio causato da incidente da circolazione<br />

nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, le con<strong>di</strong>zioni dell’Assicurato,<br />

accertate tramite contatti <strong>di</strong>retti e/o con altri mezzi <strong>di</strong> telecomunicazione,<br />

tra i me<strong>di</strong>ci della Struttura Organizzativa ed il me<strong>di</strong>co<br />

curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale<br />

attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa<br />

provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i me<strong>di</strong>ci<br />

della stessa ritengono più idoneo alle con<strong>di</strong>zioni dell’Assicurato:<br />

• aereo sanitario (limitatamente al caso <strong>di</strong> sinistri verificatisi in<br />

Paesi Europei);<br />

• aereo <strong>di</strong> linea classe economica, eventualmente in barella;<br />

• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;<br />

• autoambulanza senza limiti <strong>di</strong> percorso.<br />

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa<br />

ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza me<strong>di</strong>ca<br />

od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai<br />

me<strong>di</strong>ci della Struttura Organizzativa stessa.


99 <strong>di</strong> 156<br />

L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie<br />

spese, ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in<br />

possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.<br />

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giu<strong>di</strong>zio<br />

dei me<strong>di</strong>ci della Struttura Organizzativa possono essere curate sul<br />

posto o che non impe<strong>di</strong>scono all’Assicurato <strong>di</strong> proseguire il viaggio.<br />

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i<br />

suoi familiari ad<strong>di</strong>vengano a <strong>di</strong>missioni volontarie contro il parere dei<br />

sanitari che lo hanno in cura.<br />

16. Rimpatrio dell’autovettura<br />

Qualora in conseguenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, guasto o incidente da circolazione,<br />

l’autovettura resti immobilizzata e ciò comporti un tempo<br />

<strong>di</strong> riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso<br />

<strong>di</strong> furto con ritrovamento dell’autovettura in con<strong>di</strong>zioni tali da non<br />

poter essere utilizzata, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso<br />

contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il<br />

trasporto dell’autovettura dal luogo <strong>di</strong> giacenza al luogo preventivamente<br />

concordato con l’Assicurato.<br />

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza<br />

all’estero dalla data <strong>di</strong> comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa<br />

sono a carico dell’Impresa.<br />

Le spese relative ai <strong>di</strong>ritti doganali, ai costi <strong>di</strong> riparazione o <strong>di</strong> sostituzione<br />

<strong>di</strong> parti <strong>di</strong> ricambio e <strong>di</strong> accessori sono a carico dell’Assicurato.<br />

Qualora il valore commerciale dell’autovettura dopo il sinistro risulti<br />

inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto<br />

in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio,<br />

tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza<br />

<strong>di</strong> un importo massimo corrispondente al valore commerciale<br />

del relitto dopo il sinistro.<br />

L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.<br />

17. Interprete a <strong>di</strong>sposizione<br />

Qualora, in conseguenza <strong>di</strong> fermo, <strong>di</strong> arresto o <strong>di</strong> minaccia d’arresto<br />

dell’Assicurato in seguito ad incidente da circolazione nel quale sia<br />

stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato necessiti <strong>di</strong> assistenza, la<br />

Struttura Organizzativa provvederà a fornire un interprete. Tale garanzia<br />

opera per l’onorario dell’interprete fino ad un massimo complessivo<br />

<strong>di</strong> euro 520,00 per sinistro.<br />

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INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

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Descrizione garanzia<br />

100 <strong>di</strong> 156<br />

18. Anticipo della cauzione penale<br />

Qualora in conseguenza <strong>di</strong> fermo, arresto o <strong>di</strong> minaccia <strong>di</strong> arresto<br />

dell’Assicurato in conseguenza <strong>di</strong> incidente da circolazione nel quale<br />

sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato non vi possa provvedere<br />

<strong>di</strong>rettamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a<br />

titolo <strong>di</strong> prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità fino ad un<br />

massimo <strong>di</strong> euro 3.600,00 per sinistro.<br />

19. Anticipo spese legali<br />

Qualora in conseguenza <strong>di</strong> fermo, arresto o <strong>di</strong> minaccia <strong>di</strong> arresto<br />

dell’Assicurato in conseguenza <strong>di</strong> incidente da circolazione nel quale<br />

sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato non vi possa provvedere<br />

<strong>di</strong>rettamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a<br />

titolo <strong>di</strong> prestito l’onorario <strong>di</strong> un legale fino ad un massimo <strong>di</strong> euro<br />

520,00 per sinistro.


Descrizione garanzia<br />

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE<br />

COMUNI PER LA SEZIONE ASSISTENZA AUTO<br />

101 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 1 - Limite per anno assicurativo<br />

Ciascuna prestazione <strong>di</strong> assistenza non è fornita più <strong>di</strong> tre volte per<br />

anno assicurativo.<br />

Art. 2 - Estensione territoriale<br />

1. L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della<br />

Città del Vaticano, della Repubblica <strong>di</strong> San Marino e degli Stati<br />

dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della<br />

Croazia, del Principato <strong>di</strong> Monaco, della Svizzera e <strong>di</strong> Andorra;<br />

2. l’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema<br />

della Carta Verde per i quali vale la garanzia <strong>di</strong> responsabilità<br />

civile prestata dall’Impresa anche in assenza <strong>di</strong> assicurazione R. C.<br />

Auto con la predetta Impresa.<br />

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />

Il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio devono essere pagati alla consegna<br />

della polizza; le rate successive devono essere pagate alle<br />

previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il<br />

contratto, contro rilascio <strong>di</strong> quietanze emesse dall’Impresa che<br />

in<strong>di</strong>cano la data del pagamento e recano la firma della persona<br />

autorizzata a riscuotere il premio.<br />

L’<strong>Assicurazione</strong> ha effetto dalle ore 24 del giorno in<strong>di</strong>cato in Polizza<br />

se il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio sono stati pagati; altrimenti<br />

ha effetto dalle ore 24 del giorno <strong>di</strong> pagamento.<br />

Se il Contraente non paga i premi o le rate <strong>di</strong> premio successivi, l’<strong>Assicurazione</strong><br />

resta sospesa dalle ore 24 del quin<strong>di</strong>cesimo giorno dopo<br />

quello della scadenza.<br />

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento<br />

in più rate.<br />

Art. 4 - Limiti dell’assicurazione<br />

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:<br />

a. avvenuti in conseguenza <strong>di</strong> terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni,<br />

maremoti e in occasione <strong>di</strong> tutti quei fenomeni atmosferici<br />

aventi caratteristiche <strong>di</strong> calamità naturali;<br />

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POLIZZA<br />

102 <strong>di</strong> 156<br />

Descrizione garanzia<br />

Gestione sinistro<br />

b. avvenuti in conseguenza <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> guerra, atti <strong>di</strong> terrorismo,<br />

invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari,<br />

scioperi, sommosse;<br />

c. avvenuti in conseguenza <strong>di</strong> esplosioni o <strong>di</strong> emanazione <strong>di</strong> calore<br />

o <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>azioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo,<br />

come pure in occasione <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>azioni provocate dall’accelerazione<br />

artificiale <strong>di</strong> particelle atomiche;<br />

d. avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni<br />

sportive (ve<strong>di</strong> art. 9 del Co<strong>di</strong>ce della Strada), alle relative<br />

prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento<br />

particolare <strong>di</strong> gara;<br />

e. determinati da dolo dell’Assicurato;<br />

f. determinati da ubriachezza, abuso <strong>di</strong> psicofarmaci, uso <strong>di</strong> sostanze<br />

stupefacenti o allucinogene;<br />

g. determinati da suici<strong>di</strong>o o tentato suici<strong>di</strong>o dell’Assicurato;<br />

h. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili,<br />

salvo il caso <strong>di</strong> uscita <strong>di</strong> strada accidentale.<br />

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero<br />

in stato <strong>di</strong> belligeranza <strong>di</strong>chiarata o <strong>di</strong> fatto. La Struttura Organizzativa<br />

non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle<br />

Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad<br />

altra circostanza fortuita ed impreve<strong>di</strong>bile.<br />

Art. 5 - Inesistenza dell’obbligo <strong>di</strong> fornire prestazioni alternative<br />

Qualora l’Assicurato non usufruisca <strong>di</strong> una o più delle prestazioni in<strong>di</strong>cate<br />

nella presente Sezione, non verranno forniti indennizzi o prestazioni<br />

alternative <strong>di</strong> alcun genere a titolo <strong>di</strong> compensazione.<br />

Art. 6 - Anticipi<br />

Gli anticipi previsti dalle prestazioni <strong>di</strong> cui ai punti 9, 11 e 12 della<br />

clausola 97 sono concessi compatibilmente con le <strong>di</strong>sposizioni in<br />

materia <strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> valuta vigenti in Italia e nel Paese dove<br />

momentaneamente si trova l’Assicurato e, qualora venga ritenuto necessario,<br />

purché l’Assicurato, anche tramite persona da lui in<strong>di</strong>cata,<br />

possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione <strong>di</strong> ogni<br />

somma anticipata, che comunque dev’essere rimborsata alla Struttura<br />

Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30<br />

giorni dalla data dell’anticipo.


Gestione amministrativa<br />

103 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 7 - Modalità per la richiesta <strong>di</strong> assistenza<br />

1. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi in una delle situazioni sopra<br />

descritte ed abbia necessità <strong>di</strong> usufruire <strong>di</strong> una delle prestazioni<br />

oggetto della presente Sezione, dovrà telefonare alla Struttura<br />

Organizzativa, in funzione 24 ore su 24,<br />

al Numero Verde 800.880.880<br />

o al numero 02.58286701 (per le chiamate dall’estero)<br />

2. nel caso in cui si trovi nell’impossibilità <strong>di</strong> telefonare, la richiesta<br />

potrà essere effettuata tramite telefax al numero 02.58477201 o<br />

telegramma a EUROPASSISTANCE SERVICE - Piazza Trento, 8<br />

- 20135 Milano;<br />

3. i costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima<br />

sono compresi nella prestazione. Nella richiesta l’Assicurato dovrà<br />

comunque in<strong>di</strong>care:<br />

• tipo <strong>di</strong> assistenza <strong>di</strong> cui necessita;<br />

• nome e cognome e numero <strong>di</strong> targa dell’autovettura assicurata;<br />

• il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà<br />

a richiamarlo nel corso dell’assistenza;<br />

• numero <strong>di</strong> polizza preceduto dalla sigla GEBA per la clausola<br />

87, AINT per la clausola 97.<br />

Art. 8 - Colpa grave<br />

Verrà prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le<br />

prestazioni soprain<strong>di</strong>cate sono determinati da colpa grave dell’Assicurato.<br />

Art. 9 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura<br />

1. Nel caso <strong>di</strong> sostituzione dell’autovettura assicurata per ven<strong>di</strong>ta, consegna<br />

in conto ven<strong>di</strong>ta, furto, demolizione, cessazione della circolazione<br />

od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Co<strong>di</strong>ce<br />

della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione<br />

stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro<br />

veicolo <strong>di</strong> proprietà della stessa persona.<br />

2. L’Impresa prende atto della variazione me<strong>di</strong>ante sostituzione del<br />

contratto e procede all’eventuale conguaglio del premio.<br />

Art. 10 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

Rinnovo del contratto<br />

L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha<br />

facoltà <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il Premio precedentemente convenuto, ferme<br />

restando tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Polizza, mettendo a <strong>di</strong>sposizione<br />

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Gestione amministrativa<br />

104 <strong>di</strong> 156<br />

del Contraente - almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto<br />

- le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui<br />

è assegnato il contratto.<br />

Dette con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti<br />

<strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto con il pagamento del nuovo premio.<br />

Qualora le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie,<br />

superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione, il Contraente<br />

può non manifestare la propria volontà <strong>di</strong> accettare o non accettare<br />

il nuovo premio.<br />

In tal caso il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00 del quin<strong>di</strong>cesimo<br />

giorno successivo alla data <strong>di</strong> scadenza in<strong>di</strong>cata in polizza,<br />

salvo che entro i predetti quin<strong>di</strong>ci giorni non sia stato stipulato un<br />

nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà <strong>di</strong><br />

avere ogni effetto dalla data <strong>di</strong> decorrenza della nuova copertura.<br />

Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la<br />

propria volontà <strong>di</strong> non accettare il nuovo premio successivamente<br />

alla scadenza del contratto.<br />

Obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta<br />

Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”,<br />

le Parti sono tenute ad inviare <strong>di</strong>sdetta almeno quin<strong>di</strong>ci giorni prima<br />

della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui:<br />

• le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie, non<br />

superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione.<br />

Nel caso in cui il Contraente manifesti la propria volontà <strong>di</strong> non accettare<br />

il nuovo premio il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00<br />

del giorno <strong>di</strong> scadenza.


105 <strong>di</strong> 156


INFORMAZIONI FURTO<br />

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106 <strong>di</strong> 156


Protezione Incen<strong>di</strong>o<br />

Oggetto dell’<strong>Assicurazione</strong> Incen<strong>di</strong>o, delimitazioni<br />

e norme che regolano il contratto ovvero tutte<br />

le informazioni utili in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o dell’autovettura.<br />

I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile comprensione,<br />

spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.<br />

107 <strong>di</strong> 156<br />

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Descrizione garanzia<br />

108 <strong>di</strong> 156<br />

SEZIONE INCENDIO<br />

CONDIZIONI GENERALI<br />

L’assicurazione Incen<strong>di</strong>o è operante in quanto sia espressamente<br />

convenuta in polizza con l’in<strong>di</strong>cazione del valore assicurato dell’autovettura<br />

nell’apposito riquadro.<br />

Art. 1 - Oggetto<br />

L’Impresa nei limiti e alle con<strong>di</strong>zioni che seguono e fino alla concorrenza<br />

del valore assicurato riportato in polizza, risponde dei danni<br />

materiali e <strong>di</strong>retti arrecati all’autovettura assicurata, sia fermo che<br />

in circolazione causati da Incen<strong>di</strong>o qualunque ne sia la causa.<br />

Estensioni sempre incluse nella garanzia Incen<strong>di</strong>o<br />

L’assicurazione è altresì estesa agli accessori ed agli apparecchi au<strong>di</strong>ofonovisivi<br />

<strong>di</strong> serie purchè stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti<br />

dotazione del veicolo essendo inclusi, senza maggiorazione,<br />

nel prezzo <strong>di</strong> listino.<br />

L’assicurazione è altresì estesa nei limiti del valore assicurato e fino a<br />

concorrenza <strong>di</strong> un importo che, complessivamente, per ogni sinistro,<br />

non potrà superare il 20% del valore stesso agli accessori che non<br />

siano compresi nel prezzo <strong>di</strong> listino dell’autovettura stessa e siano<br />

quin<strong>di</strong> fatturati con prezzo aggiuntivo, purchè stabilmente fissati sul<br />

veicolo, a con<strong>di</strong>zione che il valore degli stessi sia compreso nel valore<br />

assicurato dell’autovettura.<br />

L’assicurazione è altresì estesa alla garanzia Ricorso Terzi:<br />

L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e <strong>di</strong>retti provocati<br />

a cose <strong>di</strong> terzi (definiti ai sensi dell’art. 4 delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong><br />

<strong>Generali</strong> <strong>di</strong> cui alla Sezione Responsabilità Civile), compresi i danni<br />

provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero<br />

del veicolo dall’incen<strong>di</strong>o dell’autovettura assicurata quando lo stesso<br />

non si trovi in circolazione a norma del Co<strong>di</strong>ce, fino ad un massimo<br />

<strong>di</strong> euro 150.000,00.<br />

Art. 2 - Esclusioni<br />

L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:<br />

a. i danni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong>:<br />

• atti <strong>di</strong> guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;


109 <strong>di</strong> 156<br />

• tumulti popolari, atti <strong>di</strong> terrorismo, scioperi, sommosse, atti<br />

<strong>di</strong> vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;<br />

• trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, gran<strong>di</strong>ne,<br />

frane e smottamenti;<br />

• eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto,<br />

controllato o meno - <strong>di</strong> energia nucleare o <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oattività;<br />

b. i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato,<br />

delle persone con loro coabitanti, dei loro <strong>di</strong>pendenti, delle<br />

persone da loro incaricate della guida, riparazione o custo<strong>di</strong>a<br />

dell’autovettura assicurata; sono compresi i danni determinati<br />

da colpa grave dei predetti soggetti;<br />

c. i danni causati da semplici bruciature non seguite da incen<strong>di</strong>o,<br />

nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che<br />

non abbia provocato fiamma;<br />

d. i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o<br />

competizioni sportive (ve<strong>di</strong> art. 9 del Co<strong>di</strong>ce della Strada), alle<br />

relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste<br />

nel regolamento particolare <strong>di</strong> gara.<br />

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />

Aggravamento del rischio<br />

Dichiarazioni inesatte e reticenze<br />

Ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 1892 e 1893 del Co<strong>di</strong>ce Civile,<br />

nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese<br />

al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che<br />

influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è<br />

dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla <strong>di</strong>fferenza tra il<br />

premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.<br />

Aggravamento del rischio<br />

Ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 1898 del Co<strong>di</strong>ce Civile, nel<br />

caso <strong>di</strong> mancata comunicazione <strong>di</strong> ogni variazione delle circostanze<br />

che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento<br />

<strong>di</strong> rischio (come la variazione <strong>di</strong> residenza del proprietario<br />

dell’autovettura o del locatario in caso <strong>di</strong> leasing o la variazione delle<br />

caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non<br />

è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla <strong>di</strong>fferenza tra il<br />

premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.<br />

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Descrizione garanzia<br />

110 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 4 - Estensione territoriale<br />

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della<br />

Città del Vaticano, della Repubblica <strong>di</strong> San Marino e degli Stati dello<br />

Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del<br />

Principato <strong>di</strong> Monaco, della Svizzera e <strong>di</strong> Andorra.<br />

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema<br />

della Carta Verde per i quali vale la garanzia <strong>di</strong> responsabilità<br />

civile prestata dall’Impresa anche in assenza <strong>di</strong> assicurazione R. C.<br />

Auto con la predetta Impresa.<br />

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />

Il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio devono essere pagati alla consegna<br />

della polizza; le rate successive devono essere pagate alle<br />

previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il<br />

contratto, contro rilascio <strong>di</strong> quietanze emesse dall’Impresa che<br />

in<strong>di</strong>cano la data del pagamento e recano la firma della persona<br />

autorizzata a riscuotere il premio.<br />

L’<strong>Assicurazione</strong> ha effetto dalle ore 24 del giorno in<strong>di</strong>cato in Polizza<br />

se il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio sono stati pagati; altrimenti ha<br />

effetto dalle ore 24 del giorno <strong>di</strong> pagamento.<br />

Se il Contraente non paga i premi o le rate <strong>di</strong> premio successivi,<br />

l’<strong>Assicurazione</strong> resta sospesa dalle ore 24 del quin<strong>di</strong>cesimo giorno<br />

dopo quello della scadenza.<br />

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il<br />

frazionamento in più rate.<br />

Art. 6 - Valore assicurato<br />

Il valore assicurato in<strong>di</strong>cato in Polizza si riferisce all’autovettura nonché<br />

alle attrezzature/allestimenti inerenti l’uso cui l’autovettura è destinata,<br />

agli accessori ed agli apparecchi au<strong>di</strong>ofonovisivi stabilmente<br />

fissati sull’autovettura e costituenti dotazione <strong>di</strong> serie essendo inclusi,<br />

senza maggiorazione, nel prezzo <strong>di</strong> listino dell’autovettura assicurata.<br />

Art. 7 Modalità per la denuncia dei sinistri<br />

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro<br />

tre giorni dalla data <strong>di</strong> acca<strong>di</strong>mento o da quando l’Assicurato ne<br />

sia venuto a conoscenza.


Gestione sinistro<br />

111 <strong>di</strong> 156<br />

La denuncia deve contenere l’in<strong>di</strong>cazione dell’entità almeno approssimativa<br />

del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro,<br />

nonché degli eventuali testimoni.<br />

Per i danni conseguenti a tumulti popolari, atti <strong>di</strong> terrorismo,<br />

scioperi, sommosse, atti <strong>di</strong> vandalismo, sabotaggio o comunque<br />

dolosi, se compresi in garanzia, il termine <strong>di</strong> tre giorni è ridotto<br />

a ventiquattro ore. Inoltre dovrà essere fatta denuncia imme<strong>di</strong>ata<br />

all’Autorità competente, con contestuale inoltro all’Impresa <strong>di</strong><br />

copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa.<br />

Art. 8 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose<br />

danneggiate<br />

Salvo per le riparazioni <strong>di</strong> prima urgenza, necessarie per portare l’autovettura<br />

danneggiata in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve<br />

provvedere ad alcuna riparazione prima <strong>di</strong> aver ricevuto il consenso<br />

dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi<br />

dal ricevimento della denuncia <strong>di</strong> sinistro.<br />

Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine <strong>di</strong> cui al comma<br />

precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso<br />

dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale<br />

pregiu<strong>di</strong>zio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.<br />

L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino<br />

all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver <strong>di</strong>ritto<br />

ad indennità.<br />

L’Impresa ha facoltà <strong>di</strong> far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino<br />

dell’autovettura danneggiata in officina <strong>di</strong> sua fiducia; del<br />

pari ha facoltà <strong>di</strong> sostituire l’autovettura o le parti <strong>di</strong> essa che siano<br />

state <strong>di</strong>strutte o danneggiate, in luogo <strong>di</strong> pagarne il relativo indennizzo,<br />

come pure <strong>di</strong> subentrare nella proprietà dei residui del sinistro<br />

corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne<br />

comunicazione all’Assicurato entro il termine <strong>di</strong> 8 giorni non festivi<br />

dal ricevimento della denuncia <strong>di</strong> sinistro.<br />

Art. 9 - Determinazione dell’ammontare del danno<br />

Per<strong>di</strong>ta totale<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro che provochi la per<strong>di</strong>ta totale dell’autovettura assicurata,<br />

l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore<br />

commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro, al netto<br />

dell’eventuale valore residuo.<br />

POLIZZA<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO


POLIZZA<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

Gestione sinistro<br />

112 <strong>di</strong> 156<br />

Per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data <strong>di</strong> prima immatricolazione,<br />

l’ammontare del danno verrà determinato riconoscendo<br />

l’importo effettivamente pagato per l’acquisto dell’autovettura senza<br />

applicazione del degrado, con il limite del valore assicurato.<br />

Danni parziali<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, l’Impresa<br />

determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni<br />

o sostituzioni necessarie al ripristino dell’autovettura stessa al netto<br />

del degrado delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia<br />

superiore alla <strong>di</strong>fferenza fra il valore commerciale dell’autovettura<br />

assicurata prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari<br />

a tale <strong>di</strong>fferenza.<br />

Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più <strong>di</strong> cinque anni<br />

dalla data <strong>di</strong> prima immatricolazione dell’autovettura, l’indennizzo<br />

verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o<br />

riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti<br />

del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico<br />

ed elettronico, la strumentazione <strong>di</strong> bordo, gli arredamenti interni, la<br />

batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché gli “apparecchi<br />

au<strong>di</strong>ofonovisivi”. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese<br />

per mo<strong>di</strong>ficazioni o aggiunte apportate all’autovettura in occasione<br />

delle riparazioni.<br />

<strong>Assicurazione</strong> parziale (regola proporzionale)<br />

Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore dell’autovettura,<br />

l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il<br />

valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura stessa<br />

al momento del sinistro.<br />

Art. 10 - Liquidazione dei danni<br />

La liquidazione dei danni ha luogo me<strong>di</strong>ante accordo <strong>di</strong>retto tra<br />

le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà <strong>di</strong> conferire<br />

mandato <strong>di</strong> decidere a due periti nominati rispettivamente<br />

dall’Impresa e dall’Assicurato.<br />

I periti, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni<br />

sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina<br />

del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più <strong>di</strong>ligente<br />

che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente<br />

del Tribunale nella cui giuris<strong>di</strong>zione si trova la residenza dell’Assicurato.


Gestione amministrativa<br />

113 <strong>di</strong> 156<br />

I periti devono:<br />

a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate,<br />

determinando il valore che le cose medesime avevano al<br />

momento del sinistro;<br />

b. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare del<br />

danno liquidabile.<br />

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa,<br />

salvo il caso <strong>di</strong> errore, violenza, dolo nonché <strong>di</strong> violazione<br />

<strong>di</strong> patti contrattuali, impregiu<strong>di</strong>cata in ogni caso qualsivoglia azione<br />

od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.<br />

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del<br />

terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.<br />

I periti sono <strong>di</strong>spensati dall’osservanza <strong>di</strong> ogni formalità giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

Art. 11 - Franchigia o scoperto<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare<br />

del danno determinato a termini <strong>di</strong> polizza, deducendo l’eventuale<br />

franchigia o scoperto (con l’eventuale minimo), in<strong>di</strong>cati in polizza, restando<br />

la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico<br />

dell’Assicurato stesso.<br />

Art. 12 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura<br />

Nel caso <strong>di</strong> sostituzione dell’autovettura assicurata per ven<strong>di</strong>ta,<br />

consegna in conto ven<strong>di</strong>ta, furto, demolizione, cessazione della circolazione<br />

od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Co<strong>di</strong>ce<br />

della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata<br />

per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo <strong>di</strong><br />

proprietà della stessa persona.<br />

L’Impresa prende atto della variazione me<strong>di</strong>ante sostituzione del contratto<br />

e procede all’eventuale conguaglio del premio.<br />

Art. 13 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

Rinnovo del contratto<br />

L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha facoltà<br />

<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il Premio precedentemente convenuto, ferme restando<br />

tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> polizza, mettendo a <strong>di</strong>sposizione del Contraente -<br />

almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto - le nuove con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto.<br />

POLIZZA<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO


POLIZZA<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

Gestione amministrativa<br />

114 <strong>di</strong> 156<br />

Dette con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti<br />

<strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto con il pagamento del nuovo premio.<br />

Qualora le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie,<br />

superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione, il Contraente può<br />

non manifestare la propria volontà <strong>di</strong> accettare o non accettare il<br />

nuovo premio.<br />

In tal caso il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00 del<br />

quin<strong>di</strong>cesimo giorno successivo alla data <strong>di</strong> scadenza in<strong>di</strong>cata in<br />

polizza, salvo che entro i predetti quin<strong>di</strong>ci giorni non sia stato stipulato<br />

un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso<br />

cesserà <strong>di</strong> avere ogni effetto dalla data <strong>di</strong> decorrenza della nuova<br />

copertura.<br />

Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la<br />

propria volontà <strong>di</strong> non accettare il nuovo premio successivamente<br />

alla scadenza del contratto.<br />

Obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta<br />

Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”,<br />

le Parti sono tenute ad inviare <strong>di</strong>sdetta almeno quin<strong>di</strong>ci giorni prima<br />

della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui:<br />

• le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie, non<br />

superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione.<br />

In tal caso il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00 del giorno<br />

<strong>di</strong> scadenza.<br />

Art. 14 - Adeguamento del valore assicurato<br />

L’Impresa si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su<br />

specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dell’autovettura<br />

assicurata al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere<br />

alla mo<strong>di</strong>fica del premio in corso o <strong>di</strong> quello eventualmente<br />

messo a <strong>di</strong>sposizione ai sensi del precedente art. 13.<br />

AVVERTENZA<br />

Si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto dell’articolo 14<br />

della presente Sezione, con il quale l’Impresa si impegna, in occasione<br />

del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad<br />

adeguare il valore dell’autovettura assicurata al valore commerciale<br />

e, conseguentemente, a procedere alla mo<strong>di</strong>fica del premio in corso o<br />

<strong>di</strong> quello eventualmente messo a <strong>di</strong>sposizione ai sensi dell’art. 13 della<br />

presente Sezione.


115 <strong>di</strong> 156


POLIZZA<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

116 <strong>di</strong> 156


Protezione Furto<br />

Oggetto dell’<strong>Assicurazione</strong> Furto, delimitazioni<br />

e norme che regolano il contratto ovvero tutte<br />

le informazioni utili in caso <strong>di</strong> furto dell’autovettura.<br />

I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile comprensione,<br />

spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.<br />

117 <strong>di</strong> 156<br />

POLIZZA<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO


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INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

Descrizione garanzia<br />

118 <strong>di</strong> 156<br />

SEZIONE FURTO<br />

CONDIZIONI GENERALI<br />

L’assicurazione Furto è operante in quanto sia espressamente<br />

convenuta in polizza con l’in<strong>di</strong>cazione del valore assicurato dell’autovettura<br />

nell’apposito riquadro.<br />

Art. 1 - Oggetto<br />

L’Impresa nei limiti e alle con<strong>di</strong>zioni che seguono e fino alla concorrenza<br />

del valore assicurato riportato in polizza, risponde dei danni<br />

materiali e <strong>di</strong>retti arrecati all’autovettura assicurata, sia fermo che<br />

in circolazione causati da:<br />

• furto (totale, parziale o tentato);<br />

• rapina.<br />

Estensioni sempre incluse nella garanzia Furto<br />

L’assicurazione è altresì estesa agli accessori ed agli apparecchi au<strong>di</strong>ofonovisivi<br />

<strong>di</strong> serie purchè stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti<br />

dotazione del veicolo essendo inclusi, senza maggiorazione,<br />

nel prezzo <strong>di</strong> listino.<br />

L’assicurazione è altresì estesa nei limiti del valore assicurato e fino a<br />

concorrenza <strong>di</strong> un importo che, complessivamente, per ogni sinistro,<br />

non potrà superare il 20% del valore stesso agli accessori che non<br />

siano compresi nel prezzo <strong>di</strong> listino dell’autovettura stessa e siano<br />

quin<strong>di</strong> fatturati con prezzo aggiuntivo, purchè stabilmente fissati sul<br />

veicolo, a con<strong>di</strong>zione che il valore degli stessi sia compreso nel valore<br />

assicurato dell’autovettura.<br />

Per estendere l’assicurazione Furto agli “apparecchi au<strong>di</strong>ofonovisivi”<br />

fatturati a parte con prezzo aggiuntivo, non costituenti dotazione<br />

<strong>di</strong> serie dell’autovettura, purchè stabilmente fissati sull’autovettura<br />

stessa a con<strong>di</strong>zione che il valore degli stessi sia compreso<br />

nel valore assicurato, deve essere espressamente richiamata in<br />

Polizza la Con<strong>di</strong>zione Aggiuntiva “Estensione della garanzia furto<br />

agli apparecchi au<strong>di</strong>ofonovisivi” (Clausola 20) riportata al termine<br />

della presente Sezione Furto.<br />

La Clausola 20 prevede altresì che l’assicurazione sia estesa al furto<br />

e all’incen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impianti satellitari forniti da una delle Società convenzionate<br />

con l’Impresa.<br />

L’assicurazione è altresì estesa alle spese <strong>di</strong> lavaggio e igienizzazione<br />

degli interni in caso <strong>di</strong> furto. In tal caso l’Impresa rimborsa - fino ad


119 <strong>di</strong> 156<br />

un massimo <strong>di</strong> euro 150,00 per sinistro, previa presentazione <strong>di</strong> idonea<br />

documentazione e sempre che il ladro sia entrato nell’abitacolo<br />

- le spese sostenute dall’Assicurato per il lavaggio e la igienizzazione<br />

dell’autovettura in caso <strong>di</strong> furto parziale e in caso <strong>di</strong> furto totale purchè<br />

il ritrovamento dell’autovettura avvenga entro 60 giorni dal furto.<br />

Art.2 - Esclusioni<br />

L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:<br />

a. i danni avvenuti in conseguenza <strong>di</strong>:<br />

• atti <strong>di</strong> guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;<br />

• tumulti popolari, atti <strong>di</strong> terrorismo, scioperi, sommosse, atti<br />

<strong>di</strong> vandalismo o sabotaggio;<br />

• trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, gran<strong>di</strong>ne, frane<br />

e smottamenti;<br />

• eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto,<br />

controllato o meno - <strong>di</strong> energia nucleare o <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oattività;<br />

b. i danni determinati da dolo o colpa grave del Contraente o<br />

dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro <strong>di</strong>pendenti,<br />

delle persone da loro incaricate della guida, riparazione<br />

o custo<strong>di</strong>a dell’autovettura assicurata;<br />

c. il furto <strong>di</strong> “apparecchi au<strong>di</strong>ofonovisivi” quali apparecchi ra<strong>di</strong>o,<br />

ra<strong>di</strong>otelefoni, lettori au<strong>di</strong>o, magneto-ottici e <strong>di</strong>gitali, televisori,<br />

registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente<br />

fissati sull’autovettura assicurata.<br />

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />

Aggravamento del rischio<br />

Dichiarazioni inesatte e reticenze<br />

Ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 1892 e 1893 del Co<strong>di</strong>ce Civile,<br />

nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese<br />

al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che<br />

influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è<br />

dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla <strong>di</strong>fferenza tra il<br />

premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.<br />

Aggravamento del rischio<br />

Ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 1898 del Co<strong>di</strong>ce Civile, nel caso <strong>di</strong><br />

mancata comunicazione <strong>di</strong> ogni variazione delle circostanze che influiscono<br />

sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento <strong>di</strong><br />

rischio (come la variazione <strong>di</strong> residenza del proprietario dell’autovettura<br />

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INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO


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Descrizione garanzia<br />

120 <strong>di</strong> 156<br />

o del locatario in caso <strong>di</strong> leasing o la variazione delle caratteristiche<br />

tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non è dovuto o è<br />

dovuto in misura ridotta in proporzione alla <strong>di</strong>fferenza tra il premio<br />

convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.<br />

Art. 4 - Estensione territoriale<br />

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della<br />

Città del Vaticano, della Repubblica <strong>di</strong> San Marino e degli Stati dello<br />

Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del<br />

Principato <strong>di</strong> Monaco, della Svizzera e <strong>di</strong> Andorra.<br />

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema<br />

della Carta Verde per i quali vale la garanzia <strong>di</strong> responsabilità<br />

civile prestata dall’Impresa anche in assenza <strong>di</strong> assicurazione R. C.<br />

Auto con la predetta Impresa.<br />

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia<br />

Il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio devono essere pagati alla consegna<br />

della polizza; le rate successive devono essere pagate alle<br />

previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il<br />

contratto, contro rilascio <strong>di</strong> quietanze emesse dall’Impresa che in<strong>di</strong>cano<br />

la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata<br />

a riscuotere il premio.<br />

L’<strong>Assicurazione</strong> ha effetto dalle ore 24 del giorno in<strong>di</strong>cato in Polizza se<br />

il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto<br />

dalle ore 24 del giorno <strong>di</strong> pagamento.<br />

Se il Contraente non paga i premi o le rate <strong>di</strong> premio successivi,<br />

l’<strong>Assicurazione</strong> resta sospesa dalle ore 24 del quin<strong>di</strong>cesimo giorno<br />

dopo quello della scadenza.<br />

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il<br />

frazionamento in più rate.<br />

Art. 6 - Valore assicurato<br />

Il valore assicurato in<strong>di</strong>cato in Polizza si riferisce all’autovettura nonché<br />

alle attrezzature/allestimenti inerenti l’uso cui l’autovettura è destinata,<br />

agli accessori ed agli apparecchi au<strong>di</strong>ofonovisivi stabilmente fissati<br />

sull’autovettura e costituenti dotazione <strong>di</strong> serie essendo inclusi, senza<br />

maggiorazione, nel prezzo <strong>di</strong> listino dell’autovettura assicurata.


Gestione sinistro<br />

121 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 7 - Franchigia o scoperto<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare<br />

del danno determinato a termini <strong>di</strong> polizza, deducendo l’eventuale<br />

franchigia o scoperto (con l’eventuale minimo), in<strong>di</strong>cati in polizza,<br />

restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico<br />

dell’Assicurato stesso.<br />

Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri<br />

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro ventiquattro<br />

ore dalla data <strong>di</strong> acca<strong>di</strong>mento o da quando l’Assicurato ne<br />

sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’in<strong>di</strong>cazione<br />

dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e<br />

delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.<br />

Dovrà essere fatta denuncia imme<strong>di</strong>ata all’Autorità competente,<br />

con contestuale inoltro all’Impresa <strong>di</strong> copia della denuncia vistata<br />

dall’Autorità stessa.<br />

Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà essere<br />

ripetuta all’Autorità italiana.<br />

Art. 9 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate<br />

o danneggiate<br />

Salvo per le riparazioni <strong>di</strong> prima urgenza, necessarie per portare<br />

l’autovettura danneggiata in rimessa o in officina, l’Assicurato non<br />

deve provvedere ad alcuna riparazione prima <strong>di</strong> aver ricevuto il consenso<br />

dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni<br />

non festivi dal ricevimento della denuncia <strong>di</strong> sinistro.<br />

Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine <strong>di</strong> cui al comma<br />

precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso<br />

dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale<br />

pregiu<strong>di</strong>zio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.<br />

L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento<br />

del danno da parte dell’Impresa, senza aver <strong>di</strong>ritto ad indennità.<br />

L’Impresa ha facoltà <strong>di</strong> far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino<br />

dell’autovettura danneggiata in officina <strong>di</strong> sua fiducia; del pari ha<br />

facoltà <strong>di</strong> sostituire l’autovettura o le parti <strong>di</strong> essa che siano state rubate,<br />

<strong>di</strong>strutte o danneggiate, in luogo <strong>di</strong> pagarne il relativo indennizzo,<br />

come pure <strong>di</strong> subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone<br />

il valore.<br />

POLIZZA<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

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POLIZZA<br />

INFORMAZIONI FURTO<br />

INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO<br />

Gestione sinistro<br />

122 <strong>di</strong> 156<br />

In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il<br />

termine <strong>di</strong> 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia <strong>di</strong> sinistro,<br />

ovvero dalla data <strong>di</strong> ritrovamento dell’autovettura successiva al furto.<br />

Art. 10 - Determinazione dell’ammontare del danno<br />

Per<strong>di</strong>ta totale<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro che provochi la per<strong>di</strong>ta totale dell’autovettura assicurata,<br />

l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore<br />

commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro.<br />

Per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data <strong>di</strong> prima immatricolazione,<br />

l’ammontare del danno verrà determinato riconoscendo<br />

l’importo effettivamente pagato per l’acquisto dell’autovettura senza<br />

applicazione del degrado, con il limite del valore assicurato.<br />

Danni parziali<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, l’Impresa<br />

determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o<br />

sostituzioni necessarie al ripristino dell’autovettura stessa al netto del<br />

degrado delle parti sostituite e/o riparate.<br />

Qualora tale costo sia superiore alla <strong>di</strong>fferenza fra il valore commerciale<br />

dell’autovettura assicurata prima e dopo l’evento, l’ammontare del<br />

danno sarà pari a tale <strong>di</strong>fferenza.<br />

Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più <strong>di</strong> cinque anni<br />

dalla data <strong>di</strong> prima immatricolazione dell’autovettura, l’indennizzo<br />

verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o<br />

riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti<br />

del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico<br />

ed elettronico, la strumentazione <strong>di</strong> bordo, gli arredamenti interni, la<br />

batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché gli “apparecchi<br />

au<strong>di</strong>ofonovisivi”.<br />

Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

o aggiunte apportate all’autovettura in occasione delle riparazioni.<br />

<strong>Assicurazione</strong> parziale (regola proporzionale)<br />

Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore dell’autovettura,<br />

l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il<br />

valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura stessa al<br />

momento del sinistro.


123 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 11 - Liquidazione dei danni<br />

La liquidazione dei danni ha luogo me<strong>di</strong>ante accordo <strong>di</strong>retto tra<br />

le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà <strong>di</strong> conferire<br />

mandato <strong>di</strong> decidere a due periti nominati rispettivamente<br />

dall’Impresa e dall’Assicurato.<br />

I periti, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni<br />

sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano<br />

sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della<br />

parte più <strong>di</strong>ligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra<br />

parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giuris<strong>di</strong>zione si trova la<br />

residenza dell’Assicurato.<br />

I periti devono:<br />

a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate,<br />

determinando il valore che le cose medesime avevano<br />

al momento del sinistro;<br />

b. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare<br />

del danno liquidabile.<br />

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa,<br />

salvo il caso <strong>di</strong> errore, violenza, dolo nonché <strong>di</strong> violazione<br />

<strong>di</strong> patti contrattuali, impregiu<strong>di</strong>cata in ogni caso qualsivoglia azione<br />

od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.<br />

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo<br />

perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.<br />

I periti sono <strong>di</strong>spensati dall’osservanza <strong>di</strong> ogni formalità giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

Art. 12 - Documentazione da presentare in caso <strong>di</strong> furto<br />

senza ritrovamento dell’autovettura assicurata<br />

In caso <strong>di</strong> furto senza ritrovamento dell’autovettura il pagamento<br />

dell’indennizzo è subor<strong>di</strong>nato all’invio da parte dell’Assicurato all’Impresa<br />

dell’annotazione della per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> possesso e dell’estratto cronologico<br />

rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).<br />

L’Impresa, sia in caso <strong>di</strong> furto parziale che <strong>di</strong> furto totale, entro<br />

60 giorni dalla data <strong>di</strong> presentazione della denuncia <strong>di</strong> sinistro, ha<br />

facoltà - in casi motivati e prima <strong>di</strong> pagare l’indennizzo - <strong>di</strong> richiedere<br />

il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale<br />

relativa al furto.<br />

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Gestione sinistro<br />

124 <strong>di</strong> 156<br />

Art.13 - Recuperi<br />

L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero<br />

dell’autovettura rubata o <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> esso, <strong>di</strong> informare subito l’Impresa.<br />

Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà<br />

computato in detrazione del danno stesso.<br />

In caso <strong>di</strong> recupero dell’autovettura dopo il pagamento del danno<br />

l’Assicurato si obbliga a rilasciare procura a vendere all’Impresa,<br />

la quale tratterrà il ricavato della ven<strong>di</strong>ta; se l’indennizzo fosse stato<br />

parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le parti in proporzione del<br />

danno sofferto.<br />

Nel caso in cui l’Impresa rinunci a subentrare nella proprietà dei residui<br />

del sinistro, l’Assicurato ha la facoltà <strong>di</strong> riprendere quanto venisse<br />

recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione<br />

del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente<br />

accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto<br />

verrà ricalcolato l’indennizzo a termini <strong>di</strong> polizza e si effettueranno i<br />

relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente corrisposto.<br />

Art.14 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura<br />

Nel caso <strong>di</strong> sostituzione dell’autovettura assicurata per ven<strong>di</strong>ta,<br />

consegna in conto ven<strong>di</strong>ta, furto, demolizione, cessazione della<br />

circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del<br />

Co<strong>di</strong>ce della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione<br />

stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un<br />

altro veicolo <strong>di</strong> proprietà della stessa persona.<br />

L’Impresa prende atto della variazione me<strong>di</strong>ante sostituzione del contratto<br />

e procede all’eventuale conguaglio del premio.<br />

Art.15 - Prosecuzione del rapporto assicurativo<br />

Rinnovo del contratto<br />

L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha facoltà<br />

<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il Premio precedentemente convenuto, ferme restando<br />

tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> polizza, mettendo a <strong>di</strong>sposizione del Contraente<br />

- almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto - le nuove con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto.<br />

Dette con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti<br />

<strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto con il pagamento del nuovo premio.


Gestione amministrativa<br />

125 <strong>di</strong> 156<br />

Qualora le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie,<br />

superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione, il Contraente può non<br />

manifestare la propria volontà <strong>di</strong> accettare o non accettare il nuovo<br />

premio.<br />

In tal caso il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00 del quin<strong>di</strong>cesimo<br />

giorno successivo alla data <strong>di</strong> scadenza in<strong>di</strong>cata in polizza,<br />

salvo che entro i predetti quin<strong>di</strong>ci giorni non sia stato stipulato un<br />

nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà <strong>di</strong><br />

avere ogni effetto dalla data <strong>di</strong> decorrenza della nuova copertura.<br />

Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la<br />

propria volontà <strong>di</strong> non accettare il nuovo premio successivamente<br />

alla scadenza del contratto.<br />

Obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta<br />

Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”,<br />

le Parti sono tenute ad inviare <strong>di</strong>sdetta almeno quin<strong>di</strong>ci giorni prima<br />

della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui:<br />

• le nuove con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio comportino variazioni tariffarie,<br />

non superiori al tasso programmato <strong>di</strong> inflazione.<br />

Nel caso in cui il Contraente manifesti la propria volontà <strong>di</strong> non accettare<br />

il nuovo premio il contratto cessa <strong>di</strong> avere effetto dalle ore 24:00<br />

del giorno <strong>di</strong> scadenza.<br />

Art.16 - Adeguamento del valore assicurato<br />

L’Impresa si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su<br />

specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dell’autovettura<br />

assicurata al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere<br />

alla mo<strong>di</strong>fica del premio in corso o <strong>di</strong> quello eventualmente<br />

messo a <strong>di</strong>sposizione ai sensi del precedente art. 15.<br />

AVVERTENZA<br />

Si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto dell’articolo 16<br />

della presente Sezione, con il quale l’Impresa si impegna, in occasione<br />

del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare<br />

il valore dell’autovettura assicurata al valore commerciale e, conseguentemente,<br />

a procedere alla mo<strong>di</strong>fica del premio in corso o <strong>di</strong> quello<br />

eventualmente comunicato ai sensi dell’art. 15 della presente Sezione.<br />

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Descrizione garanzia<br />

126 <strong>di</strong> 156<br />

CONDIZIONI AGGIUNTIVE<br />

(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)<br />

Clausola 20 - Estensione della garanzia furto<br />

agli “apparecchi au<strong>di</strong>ofonovisivi”<br />

Fermo quanto previsto dall’art. 1 “Oggetto” della Sezione Furto e cioè<br />

la possibilità <strong>di</strong> estendere l’assicurazione furto nei limiti del valore assicurato<br />

e fino a concorrenza <strong>di</strong> un importo che, complessivamente,<br />

per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso, agli<br />

accessori fatturati con prezzo aggiuntivo purchè stabilmente fissati<br />

sull’autovettura a con<strong>di</strong>zione che il valore degli stessi sia compreso<br />

nel valore assicurato dell’autovettura, l’assicurazione è estesa al furto<br />

<strong>di</strong> “apparecchi au<strong>di</strong>ofonovisivi” quali:<br />

• apparecchi ra<strong>di</strong>o;<br />

• amplificatori;<br />

• altoparlanti;<br />

• ra<strong>di</strong>otelefoni;<br />

• lettori au<strong>di</strong>o, magneto-ottici e <strong>di</strong>gitali;<br />

• televisori, registratori;<br />

ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati<br />

sull’autovettura assicurata.<br />

L’assicurazione è altresì estesa al furto e all’incen<strong>di</strong>o <strong>di</strong>:<br />

• impianti satellitari forniti da una delle Società convenzionate con<br />

l’Impresa.<br />

L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione <strong>di</strong> una franchigia<br />

fissa pari a euro 154,00.<br />

Clausola 21 - Eventi sociopolitici e atti vandalici<br />

L’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato<br />

per l’assicurazione Furto - i danni materiali e <strong>di</strong>retti subiti dall’autovettura<br />

in<strong>di</strong>cata in Polizza in conseguenza <strong>di</strong> eventi socio politici quali:<br />

• tumulti popolari;<br />

• atti <strong>di</strong> terrorismo;<br />

• scioperi;<br />

• sommosse;<br />

• atti <strong>di</strong> vandalismo;<br />

• sabotaggio;<br />

• atti comunque dolosi.


127 <strong>di</strong> 156<br />

Restano esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato,<br />

delle persone con loro coabitanti, dei loro <strong>di</strong>pendenti, delle persone da loro<br />

incaricate della guida, riparazione o custo<strong>di</strong>a dell’autovettura assicurata.<br />

L’Assicurato deve denunciare il fatto alle Autorità competenti, inoltrando<br />

all’Impresa copia della denuncia vistata dalle Autorità stesse,<br />

entro ventiquattro ore dalla data <strong>di</strong> acca<strong>di</strong>mento o da quando<br />

ne sia venuto a conoscenza.<br />

L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia<br />

o dello scoperto (con l’eventuale minimo) in<strong>di</strong>cati in Polizza<br />

per l’assicurazione Furto.<br />

Clausola 45 - Cristalli<br />

L’Impresa si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute<br />

per la sostituzione o la riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto<br />

posteriore e cristalli laterali) dell’autovettura assicurata, in conseguenza<br />

della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale avvenuto<br />

durante la circolazione, fermo restando le esclusioni <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 2 della Clausola 33 Garanzia Kasko Basic Comprehensive<br />

- Sezione Guasti Accidentali (Kasko).<br />

La garanzia è prestata fino alla concorrenza <strong>di</strong> euro 775,00 per ogni<br />

sinistro, in<strong>di</strong>pendentemente dal numero dei cristalli rotti.<br />

Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature e non sono<br />

compresi i danni determinati ad altre parti dell’autovettura assicurata<br />

in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli<br />

specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.<br />

L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione <strong>di</strong> una franchigia<br />

fissa pari a euro 154,00.<br />

Non si applica la franchigia se l’Assicurato si rivolge ad un centro<br />

specializzato sui cristalli convenzionato con l’Impresa.<br />

Clausola 61 - Eventi naturali<br />

L’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato<br />

per l’assicurazione Furto - i danni materiali e <strong>di</strong>retti subiti dall’autovettura<br />

in<strong>di</strong>cata in Polizza in conseguenza <strong>di</strong>:<br />

• trombe d’aria;<br />

• uragani;<br />

• alluvioni;<br />

• inondazioni;<br />

• gran<strong>di</strong>ne;<br />

• frane e smottamenti;<br />

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Descrizione garanzia<br />

128 <strong>di</strong> 156<br />

qualora gli effetti <strong>di</strong> tali eventi atmosferici siano riscontrabili su una<br />

pluralità <strong>di</strong> enti assicurati o meno presenti nello stesso momento nella<br />

zona circostante l’autovettura assicurata.<br />

Restano esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o<br />

dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro <strong>di</strong>pendenti,<br />

delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o<br />

custo<strong>di</strong>a dell’autovettura assicurata.<br />

Sono altresì esclusi i danni da allagamento conseguenti soltanto a<br />

precipitazioni atmosferiche.<br />

L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione dello scoperto<br />

(con l’eventuale minimo) in<strong>di</strong>cato in Polizza per l’assicurazione Furto.


Descrizione garanzia<br />

CONDIZIONI PARTICOLARI<br />

(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)<br />

129 <strong>di</strong> 156<br />

Clausola 48 - Applicazione del degrado in caso <strong>di</strong> danni<br />

parziali<br />

A deroga <strong>di</strong> quanto previsto dall’articolo relativo alla “Determinazione<br />

dell’ammontare del danno”, l’indennizzo verrà determinato deducendo<br />

il degrado delle parti sostituite e/o riparate dell’autovettura assicurata.<br />

Clausola 92 - Valore a nuovo per i primi 24 mesi in caso<br />

<strong>di</strong> danni totali<br />

A parziale deroga dell’articolo “Determinazione dell’ammontare del<br />

danno” della Sezione Furto, per i sinistri verificatisi entro 24 mesi<br />

dalla data <strong>di</strong> prima immatricolazione, l’ammontare del danno verrà<br />

determinato riconoscendo l’importo effettivamente pagato per l’acquisto<br />

dell’autovettura, con il limite del valore assicurato in<strong>di</strong>cato in<br />

Polizza al momento della stipulazione del contratto.<br />

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130 <strong>di</strong> 156


Informazioni<br />

generali<br />

Articoli comuni a tutte le garanzie,<br />

riferimenti normativi, glossario.<br />

I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile comprensione,<br />

spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.<br />

131 <strong>di</strong> 156<br />

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132 <strong>di</strong> 156<br />

ARTICOLI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE<br />

Art. 1 - Foro competente<br />

Foro competente è esclusivamente quello <strong>di</strong> residenza o domicilio<br />

elettivo del Contraente o dell’Assicurato.<br />

Art. 2 - Oneri a carico del Contraente e dell’Assicurato<br />

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi,<br />

alla polizza ed agli atti ad essa <strong>di</strong>pendenti, sono a carico del<br />

Contraente e dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato<br />

anticipato dall’Impresa.<br />

Art. 3 - Rinvio alle norme <strong>di</strong> legge<br />

Per tutto quanto non è qui <strong>di</strong>versamente regolato, valgono le norme<br />

<strong>di</strong> legge.<br />

RIFERIMENTI NORMATIVI<br />

Riferimenti normativi del Co<strong>di</strong>ce Civile<br />

Art. 1882 - Nozione<br />

L’assicurazione è il contratto col quale l’Assicuratore, verso pagamento<br />

<strong>di</strong> un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti<br />

convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare<br />

un capitale o una ren<strong>di</strong>ta al verificarsi <strong>di</strong> un evento attinente<br />

alla vita umana.<br />

Art. 1888 - Prova del contratto<br />

Il contratto <strong>di</strong> assicurazione deve essere provato per iscritto.<br />

L’Assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza <strong>di</strong> assicurazione<br />

o altro documento da lui sottoscritto.<br />

L’Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del<br />

Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere<br />

la presentazione o la restituzione dell’originale.<br />

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave<br />

Le <strong>di</strong>chiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze<br />

tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o<br />

non lo avrebbe dato alle medesime con<strong>di</strong>zioni se avesse conosciuto<br />

il vero stato delle cose, sono causa <strong>di</strong> annullamento del contratto<br />

quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.


133 <strong>di</strong> 156<br />

L’Assicuratore decade dal <strong>di</strong>ritto d’impugnare il contratto se, entro<br />

tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della<br />

<strong>di</strong>chiarazione o la reticenza, non <strong>di</strong>chiara al Contraente <strong>di</strong> volere<br />

esercitare l’impugnazione.<br />

L’Assicuratore ha <strong>di</strong>ritto ai premi relativi al periodo <strong>di</strong> assicurazione<br />

in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni<br />

caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica<br />

prima che sia decorso il termine in<strong>di</strong>cato dal comma precedente, egli<br />

non è tenuto a pagare la somma assicurata.<br />

Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido<br />

per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la<br />

<strong>di</strong>chiarazione inesatta o la reticenza.<br />

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo<br />

o colpa grave<br />

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le <strong>di</strong>chiarazioni<br />

inesatte e le reticenze non sono causa <strong>di</strong> annullamento del contratto,<br />

ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>chiarazione<br />

da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha<br />

conosciuto l’inesattezza della <strong>di</strong>chiarazione o la reticenza.<br />

Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della <strong>di</strong>chiarazione o la<br />

reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia<br />

<strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in<br />

proporzione della <strong>di</strong>fferenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe<br />

stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.<br />

Art. 1898 - Aggravamento del rischio<br />

Il Contraente ha l’obbligo <strong>di</strong> dare imme<strong>di</strong>ato avviso all’Assicuratore<br />

dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il<br />

nuovo stato <strong>di</strong> cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore<br />

al momento della conclusione del contratto, l’Assicuratore<br />

non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita<br />

per un premio più elevato.<br />

L’Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione<br />

per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui<br />

ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento<br />

del rischio.<br />

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134 <strong>di</strong> 156<br />

Il recesso dell’Assicuratore ha effetto imme<strong>di</strong>ato se l’aggravamento<br />

è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha<br />

effetto dopo quin<strong>di</strong>ci giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che<br />

per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.<br />

Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo <strong>di</strong> assicurazione in<br />

corso al momento in cui è comunicata la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> recesso.<br />

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione<br />

e per l’efficacia del recesso, l’Assicuratore non risponde<br />

qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe<br />

consentito l’assicurazione se il nuovo stato <strong>di</strong> cose fosse esistito al<br />

momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto<br />

conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che<br />

sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo<br />

del contratto stesso.<br />

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio<br />

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio stabilita<br />

dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro<br />

del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.<br />

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi,<br />

l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quin<strong>di</strong>cesimo<br />

giorno dopo quello della scadenza.<br />

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto se l’Assicuratore, nel termine <strong>di</strong> sei mesi dal giorno in cui il<br />

premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore<br />

ha <strong>di</strong>ritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo<br />

<strong>di</strong> assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma<br />

non si applica alle assicurazioni sulla vita.<br />

Art. 1907 - <strong>Assicurazione</strong> parziale<br />

Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa<br />

assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’Assicuratore risponde<br />

dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non<br />

sia <strong>di</strong>versamente convenuto.<br />

Art. 1913 - Avviso all’Assicuratore in caso <strong>di</strong> sinistro<br />

L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore o all’agente<br />

autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il<br />

sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza.


135 <strong>di</strong> 156<br />

Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla<br />

conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni<br />

<strong>di</strong> salvataggio o <strong>di</strong> constatazione del sinistro.<br />

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo<br />

patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.<br />

Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo <strong>di</strong> avviso o <strong>di</strong> salvataggio<br />

L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del<br />

salvataggio perde il <strong>di</strong>ritto all’indennità.<br />

Se l’Assicurato omette colposamente <strong>di</strong> adempiere tale obbligo,<br />

l’Assicuratore ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ridurre l’indennità in ragione del pregiu<strong>di</strong>zio<br />

sofferto.<br />

Art. 2054 - Circolazione <strong>di</strong> veicoli<br />

Il conducente <strong>di</strong> un veicolo senza guida <strong>di</strong> rotaie è obbligato a risarcire<br />

il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo,<br />

se non prova <strong>di</strong> aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.<br />

Nel caso <strong>di</strong> scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che<br />

ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il<br />

danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua<br />

vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto <strong>di</strong> riservato dominio, è<br />

responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione<br />

del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.<br />

In ogni caso le persone in<strong>di</strong>cate dai commi precedenti sono responsabili<br />

dei danni derivati da vizi <strong>di</strong> costruzione o da <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />

manutenzione del veicolo.<br />

Art. 2952 - Prescrizione in materia <strong>di</strong> assicurazione<br />

Il <strong>di</strong>ritto al pagamento delle rate <strong>di</strong> premio si prescrive in un anno<br />

dalle singole scadenze.<br />

Gli altri <strong>di</strong>ritti derivanti dal contratto <strong>di</strong> assicurazione e dal contratto<br />

<strong>di</strong> riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato<br />

il fatto su cui il <strong>di</strong>ritto si fonda.<br />

Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal<br />

giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha<br />

promosso contro <strong>di</strong> questo l’azione.<br />

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136 <strong>di</strong> 156<br />

La comunicazione all’Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato<br />

o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione<br />

finché il cre<strong>di</strong>to del danneggiato non sia <strong>di</strong>venuto liquido ed<br />

esigibile oppure il <strong>di</strong>ritto del terzo danneggiato non sia prescritto.<br />

La <strong>di</strong>sposizione del comma precedente si applica all’azione del riAssicurato<br />

verso il riAssicuratore per il pagamento dell’indennità.<br />

Riferimenti normativi del Co<strong>di</strong>ce Penale<br />

Art. 624 - Furto<br />

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi<br />

la detiene, al fine <strong>di</strong> trarne profitto per sè o per altri è punito con la<br />

reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.<br />

Agli effetti della legge penale, si considera “cosa mobile” anche<br />

l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.<br />

Art. 628 - Rapina<br />

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, me<strong>di</strong>ante<br />

violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile<br />

altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre<br />

a <strong>di</strong>eci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.<br />

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia imme<strong>di</strong>atamente<br />

dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso<br />

della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità<br />

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e<br />

della multa da euro 1.032 a euro 3.098:<br />

1. se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona<br />

travisata, o da più persone riunite;<br />

2. se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità <strong>di</strong><br />

volere o <strong>di</strong> agire;<br />

3. se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa<br />

parte dell’associazione <strong>di</strong> cui all’articolo 416 bis (1).<br />

(1) Comma così sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497. Il numero 3<br />

è stato successivamente aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.<br />

La multa è stata aumentata dall’art. 8, D.L. 31 <strong>di</strong>cembre 1991, n. 419.


137 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 635 - Danneggiamento<br />

Chiunque <strong>di</strong>strugge, <strong>di</strong>sperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili<br />

cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona<br />

offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.<br />

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio,<br />

se il fatto è commesso:<br />

1. con violenza alla persona o con minaccia;<br />

2. da datori <strong>di</strong> lavoro in occasione <strong>di</strong> serrate, o da lavoratori in<br />

occasione <strong>di</strong> sciopero, ovvero in occasione <strong>di</strong> alcuno dei delitti<br />

preveduti dagli artt. 330, 331 e 333 (1);<br />

3. su e<strong>di</strong>fici pubblici o destinati a uso pubblico all’esercizio <strong>di</strong> un<br />

culto, o su altre delle cose in<strong>di</strong>cate nel n. 7 dell’articolo 625;<br />

4. sopra opere destinate all’irrigazione;<br />

5. sopra piante <strong>di</strong> viti, <strong>di</strong> alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve<br />

o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.<br />

(1) Con sentenza n. 119 del 6 luglio 1970 la Corte cost. ha <strong>di</strong>chiarato<br />

l’illegittimità del secondo comma <strong>di</strong> questo articolo nella parte in cui<br />

prevede come circostanza aggravante e come causa <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>bilità<br />

d’ufficio il fatto che il reato sia commesso da lavoratori in occasione<br />

<strong>di</strong> sciopero e da datori <strong>di</strong> lavoro in occasione <strong>di</strong> serrata.<br />

Art. 639 - Deturpamento e imbrattamento <strong>di</strong> cose altrui<br />

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta<br />

cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa,<br />

con la multa fino a euro 103.<br />

Riferimenti normativi del Co<strong>di</strong>ce delle <strong>Assicurazioni</strong> Private<br />

(D.L.gs 7 settembre 2005, n. 209)<br />

Art. 122 - Veicoli a motore<br />

1. I veicoli a motore senza guida <strong>di</strong> rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi,<br />

non possono essere posti in circolazione su strade <strong>di</strong> uso pubblico<br />

o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione<br />

per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo<br />

2054 del co<strong>di</strong>ce civile e dall’articolo 91, comma 2, del co<strong>di</strong>ce della<br />

strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive,<br />

su proposta dell’ISVAP, in<strong>di</strong>vidua la tipologia <strong>di</strong> veicoli esclusi dall’obbligo<br />

<strong>di</strong> assicurazione e le aree equiparate a quelle <strong>di</strong> uso pubblico.<br />

2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona<br />

causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è<br />

effettuato il trasporto.<br />

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138 <strong>di</strong> 156<br />

3. L’assicurazione non ha effetto nel caso <strong>di</strong> circolazione avvenuta<br />

contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente<br />

con patto <strong>di</strong> riservato dominio o del locatario in caso <strong>di</strong><br />

locazione finanziaria, fermo quanto <strong>di</strong>sposto dall’articolo 283,<br />

comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia<br />

presentata all’autorità <strong>di</strong> pubblica sicurezza. In deroga all’articolo<br />

1896, primo comma, secondo periodo, del co<strong>di</strong>ce civile<br />

l’Assicurato ha <strong>di</strong>ritto al rimborso del rateo <strong>di</strong> premio, relativo al<br />

residuo periodo <strong>di</strong> assicurazione, al netto dell’imposta pagata e<br />

del contributo previsto dall’articolo 334.<br />

4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati<br />

nel territorio degli altri Stati membri, secondo le con<strong>di</strong>zioni ed entro<br />

i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> tali Stati,<br />

concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile<br />

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori<br />

garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione<br />

dello Stato in cui stazionano abitualmente.<br />

Art. 139 - Danno biologico per lesioni <strong>di</strong> lieve entità<br />

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni <strong>di</strong> lieve entità, derivanti<br />

da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore<br />

e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:<br />

a. a titolo <strong>di</strong> danno biologico permanente, è liquidato per i postumi<br />

da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo<br />

crescente in misura più che proporzionale in relazione ad<br />

ogni punto percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà; tale importo è calcolato<br />

in base all’applicazione a ciascun punto percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà<br />

del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta<br />

nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con<br />

il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola<br />

cinque per cento per ogni anno <strong>di</strong> età a partire dall’un<strong>di</strong>cesimo<br />

anno <strong>di</strong> età. Il valore del primo punto è pari ad euro<br />

seicentosettantaquattro virgola settantotto;<br />

b. a titolo <strong>di</strong> danno biologico temporaneo, è liquidato un<br />

importo <strong>di</strong> euro trentanove virgola trentasette per ogni<br />

giorno <strong>di</strong> inabilità assoluta; in caso <strong>di</strong> inabilità temporanea<br />

inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in<br />

misura corrispondente alla percentuale <strong>di</strong> inabilità riconosciuta<br />

per ciascun giorno.<br />

2. Agli effetti <strong>di</strong> cui al comma 1 per danno biologico si intende la<br />

lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della<br />

persona suscettibile <strong>di</strong> accertamento me<strong>di</strong>co-legale che esplica<br />

un’incidenza negativa sulle attività quoti<strong>di</strong>ane e sugli aspetti


139 <strong>di</strong> 156<br />

<strong>di</strong>namico-relazionali della vita del danneggiato, in<strong>di</strong>pendentemente<br />

da eventuali ripercussioni sulla sua capacità <strong>di</strong> produrre red<strong>di</strong>to.<br />

3. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma<br />

1 può essere aumentato dal giu<strong>di</strong>ce in misura non superiore ad<br />

un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle con<strong>di</strong>zioni<br />

soggettive del danneggiato.<br />

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione<br />

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, <strong>di</strong><br />

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il<br />

Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive,<br />

si provvede alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> una specifica tabella delle<br />

menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove<br />

punti <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà.<br />

5. Gli importi in<strong>di</strong>cati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con<br />

decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente<br />

alla variazione dell’in<strong>di</strong>ce nazionale dei prezzi al consumo<br />

per le famiglie <strong>di</strong> operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.<br />

6. Ai fini del calcolo dell’importo <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera a), per un<br />

punto percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà pari a 1 si applica un coefficiente<br />

moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà<br />

pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un<br />

punto percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà pari a 3 si applica un coefficiente<br />

moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà<br />

pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un<br />

punto percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà pari a 5 si applica un coefficiente<br />

moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà<br />

pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un<br />

punto percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà pari a 7 si applica un coefficiente<br />

moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà<br />

pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un<br />

punto percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà pari a 9 si applica un coefficiente<br />

moltiplicatore pari a 2,3.<br />

Art. 141 - Risarcimento del terzo trasportato<br />

1. Salva l’ipotesi <strong>di</strong> sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal<br />

terzo trasportato è risarcito dall’impresa <strong>di</strong> assicurazione del veicolo<br />

sulla quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale<br />

minimo <strong>di</strong> legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140,<br />

a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti<br />

dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il <strong>di</strong>ritto al risarcimento<br />

dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa <strong>di</strong> assicurazione<br />

del responsabile civile, se il veicolo <strong>di</strong> quest’ultimo è<br />

coperto per un massimale superiore a quello minimo.<br />

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140 <strong>di</strong> 156<br />

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei<br />

confronti dell’impresa <strong>di</strong> assicurazione del veicolo sulla quale<br />

era a bordo al momento del sinistro la procedura <strong>di</strong> risarcimento<br />

prevista dall’articolo 148.<br />

3. L’azione <strong>di</strong>retta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei<br />

confronti dell’impresa <strong>di</strong> assicurazione del veicolo sulla quale il<br />

danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini <strong>di</strong><br />

cui all’articolo 145. L’impresa <strong>di</strong> assicurazione del responsabile<br />

civile può intervenire nel giu<strong>di</strong>zio e può estromettere l’impresa<br />

<strong>di</strong> assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità<br />

del proprio Assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le<br />

<strong>di</strong>sposizioni del capo IV.<br />

4. L’impresa <strong>di</strong> assicurazione che ha effettuato il pagamento ha <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> rivalsa nei confronti dell’impresa <strong>di</strong> assicurazione del responsabile<br />

civile nei limiti ed alle con<strong>di</strong>zioni previste dall’articolo 150.<br />

Art. 142 - Diritto <strong>di</strong> surroga dell’Assicuratore sociale<br />

1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente<br />

gestore dell’assicurazione sociale ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere <strong>di</strong>rettamente<br />

dall’impresa <strong>di</strong> assicurazione il rimborso delle spese sostenute<br />

per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e<br />

dei regolamenti che <strong>di</strong>sciplinano detta assicurazione, semprechè<br />

non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con<br />

l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.<br />

2. Prima <strong>di</strong> provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa <strong>di</strong><br />

assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una <strong>di</strong>chiarazione<br />

attestante che lo stesso non ha <strong>di</strong>ritto ad alcuna prestazione<br />

da parte <strong>di</strong> istituti che gestiscono assicurazioni sociali<br />

obbligatorie. Ove il danneggiato <strong>di</strong>chiari <strong>di</strong> avere <strong>di</strong>ritto a tali<br />

prestazioni, l’impresa <strong>di</strong> assicurazione è tenuta a darne comunicazione<br />

al competente ente <strong>di</strong> assicurazione sociale e potrà<br />

procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento<br />

<strong>di</strong> una somma idonea a coprire il cre<strong>di</strong>to dell’ente per le<br />

prestazioni erogate o da erogare.<br />

3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione <strong>di</strong> cui al comma<br />

2 senza che l’ente <strong>di</strong> assicurazione sociale abbia <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong><br />

volersi surrogare nei <strong>di</strong>ritti del danneggiato, l’impresa <strong>di</strong> assicurazione<br />

potrà <strong>di</strong>sporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.<br />

L’ente <strong>di</strong> assicurazione sociale ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ripetere dal danneggiato<br />

le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento<br />

del danneggiato abbia pregiu<strong>di</strong>cato l’azione <strong>di</strong> surrogazione.<br />

4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare<br />

l’azione surrogatoria con pregiu<strong>di</strong>zio del <strong>di</strong>ritto dell’assistito<br />

al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.


141 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 143 - Denuncia <strong>di</strong> sinistro<br />

1. Nel caso <strong>di</strong> sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia<br />

obbligo <strong>di</strong> assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se<br />

persone <strong>di</strong>verse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare<br />

il sinistro alla propria impresa <strong>di</strong> assicurazione, avvalendosi<br />

del modello fornito dalla medesima, il cui modello è approvato<br />

dall’ISVAP. In caso <strong>di</strong> mancata presentazione della denuncia <strong>di</strong><br />

sinistro si applica l’articolo 1915 del co<strong>di</strong>ce civile per l’omesso<br />

avviso <strong>di</strong> sinistro.<br />

2. Quando il modello sia firmato congiuntamente da entrambi i<br />

conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria<br />

da parte dell’impresa <strong>di</strong> assicurazione, che il sinistro si sia<br />

verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze<br />

risultanti dal modello stesso.<br />

Art. 144 - Azione <strong>di</strong>retta del danneggiato<br />

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione <strong>di</strong> un veicolo<br />

o <strong>di</strong> un natante, per i quali vi è obbligo <strong>di</strong> assicurazione, ha<br />

azione <strong>di</strong>retta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa<br />

<strong>di</strong> assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle<br />

somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.<br />

2. Per l’intero massimale <strong>di</strong> polizza l’impresa <strong>di</strong> assicurazione non<br />

può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’<br />

clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato alrisarcimento<br />

del danno. L’impresa <strong>di</strong> assicurazione ha tuttavia <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rifiutare o ridurre la propria prestazione.<br />

3. Nel giu<strong>di</strong>zio promosso contro l’impresa <strong>di</strong> assicurazione è chiamato<br />

anche il responsabile del danno.<br />

4. L’azione <strong>di</strong>retta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa<br />

<strong>di</strong> assicurazione è soggetta al termine <strong>di</strong> prescrizione cui<br />

sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.<br />

Art. 145 - Proponibilità dell’azione <strong>di</strong> risarcimento<br />

1. Nel caso si applichi la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 148, l’azione<br />

per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli<br />

e dei natanti, per i quali vi è obbligo <strong>di</strong> assicurazione, può essere<br />

proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero<br />

novanta in caso <strong>di</strong> danno alla persona, decorrenti da quello in cui<br />

il danneggiato abbia chiesto all’impresa <strong>di</strong> assicurazione il risarcimento<br />

del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong><br />

ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato<br />

le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.<br />

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142 <strong>di</strong> 156<br />

2. Nel caso in cui si applichi la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 149<br />

l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei<br />

veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo <strong>di</strong> assicurazione, può<br />

essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero<br />

novanta in caso <strong>di</strong> danno alla persona, decorrenti da quello<br />

in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa <strong>di</strong> assicurazione<br />

il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata<br />

con avviso <strong>di</strong> ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa <strong>di</strong><br />

assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità<br />

ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.<br />

Art. 148 - Procedura <strong>di</strong> risarcimento<br />

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta <strong>di</strong> risarcimento,<br />

presentata secondo le modalità in<strong>di</strong>cate nell’articolo 145, deve<br />

essere corredata dalla denuncia secondo il modulo <strong>di</strong> cui all’articolo<br />

143 e recare l’in<strong>di</strong>cazione del co<strong>di</strong>ce fiscale degli aventi <strong>di</strong>ritto<br />

al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose<br />

danneggiate sono <strong>di</strong>sponibili per l’ispezione <strong>di</strong>retta ad accertare<br />

l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione <strong>di</strong> tale documentazione,<br />

l’impresa <strong>di</strong> assicurazione formula al danneggiato<br />

congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente<br />

i motivi per i quali non ritiene <strong>di</strong> fare offerta. Il termine <strong>di</strong><br />

sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo <strong>di</strong> denuncia<br />

sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.<br />

2. L’obbligo <strong>di</strong> proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento<br />

del danno, ovvero <strong>di</strong> comunicare i motivi per cui non si<br />

ritiene <strong>di</strong> fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano<br />

causato lesioni personali o il decesso. La richiesta <strong>di</strong> risarcimento<br />

deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi <strong>di</strong>ritto con<br />

le modalità in<strong>di</strong>cate al comma 1. La richiesta deve contenere l’in<strong>di</strong>cazione<br />

del co<strong>di</strong>ce fiscale degli aventi <strong>di</strong>ritto al risarcimento e<br />

la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro<br />

ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione<br />

del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età,<br />

all’attività del danneggiato, al suo red<strong>di</strong>to, all’entità delle lesioni<br />

subite, da attestazione me<strong>di</strong>ca comprovante l’avvenuta guarigione<br />

con o senza postumi permanenti, nonchè dalla <strong>di</strong>chiarazione<br />

ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso <strong>di</strong> decesso, dallo<br />

stato <strong>di</strong> famiglia della vittima. L’impresa <strong>di</strong> assicurazione è tenuta<br />

a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta<br />

giorni dalla ricezione <strong>di</strong> tale documentazione.<br />

3. Il danneggiato, pendenti i termini <strong>di</strong> cui al comma 2 e fatto<br />

salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti<br />

strettamente necessari alla valutazione del danno alla


143 <strong>di</strong> 156<br />

persona da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini <strong>di</strong><br />

cui al comma 2 sono sospesi.<br />

4. L’impresa <strong>di</strong> assicurazione può richiedere ai competenti organi<br />

<strong>di</strong> polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità<br />

dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla<br />

targa <strong>di</strong> immatricolazione o altro analogo segno <strong>di</strong>stintivo, ma<br />

è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche<br />

in caso <strong>di</strong> sinistro che abbia determinato sia danni a cose che<br />

lesioni personali o il decesso.<br />

5. In caso <strong>di</strong> richiesta incompleta l’impresa <strong>di</strong> assicurazione richiede<br />

al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della<br />

stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini <strong>di</strong> cui ai<br />

commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data <strong>di</strong> ricezione dei<br />

dati o dei documenti integrativi.<br />

6. Se il danneggiato <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> accettare la somma offertagli,<br />

l’impresa provvede al pagamento entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla<br />

ricezione della comunicazione.<br />

7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al<br />

danneggiato che abbia comunicato <strong>di</strong> non accettare l’offerta.<br />

La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione<br />

definitiva del danno.<br />

8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato<br />

abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al<br />

danneggiato la somma offerta con le stesse modalità tempi ed<br />

effetti <strong>di</strong> cui al comma 7.<br />

9. Agli effetti dell’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente articolo,<br />

l’impresa <strong>di</strong> assicurazione non può opporre al danneggiato<br />

l’eventuale inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo <strong>di</strong><br />

avviso del sinistro <strong>di</strong> cui all’articolo 1913 del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

10. In caso <strong>di</strong> sentenza a favore del danneggiato, quando la somma<br />

offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà <strong>di</strong> quella<br />

liquidata, al netto <strong>di</strong> eventuale rivalutazione ed interessi, il giu<strong>di</strong>ce<br />

trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della<br />

sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni del presente capo.<br />

11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale<br />

assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la<br />

documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad in<strong>di</strong>carne<br />

il corrispettivo separatamente rispetto alle voci <strong>di</strong> danno<br />

nella quietanza <strong>di</strong> liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto <strong>di</strong>rettamente<br />

al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne<br />

dà comunicazione al danneggiato, in<strong>di</strong>cando l’importo corrisposto.<br />

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144 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 149 - Procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto<br />

1. In caso <strong>di</strong> sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati<br />

per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati<br />

danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono<br />

rivolgere la richiesta <strong>di</strong> risarcimento all’impresa <strong>di</strong> assicurazione<br />

che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.<br />

2. La procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto riguarda i danni al veicolo<br />

nonchè i danni alle cose trasportate <strong>di</strong> proprietà dell’Assicurato<br />

o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona<br />

subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto<br />

nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica<br />

ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed<br />

al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come<br />

<strong>di</strong>sciplinato dall’articolo 141.<br />

3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta <strong>di</strong> risarcimento<br />

<strong>di</strong>retto, è obbligata a provvedere alla liquidazione<br />

dei danni per conto dell’impresa <strong>di</strong> assicurazione del veicolo<br />

responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra<br />

le imprese medesime.<br />

4. Se il danneggiato <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> accettare la somma offerta, l’impresa<br />

<strong>di</strong> assicurazione provvede al pagamento entro quin<strong>di</strong>ci giorni<br />

dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a<br />

rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile<br />

del sinistro e della sua impresa <strong>di</strong> assicurazione.<br />

5. L’impresa <strong>di</strong> assicurazione, entro quin<strong>di</strong>ci giorni, corrisponde la<br />

somma offerta al danneggiato che abbia comunicato <strong>di</strong> non accettare<br />

l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta.<br />

La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione<br />

definitiva del danno.<br />

6. In caso <strong>di</strong> comunicazione dei motivi che impe<strong>di</strong>scono il risarcimento<br />

<strong>di</strong>retto ovvero nel caso <strong>di</strong> mancata comunicazione <strong>di</strong> offerta<br />

o <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> offerta entro i termini previsti dall’articolo 148<br />

o <strong>di</strong> mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione <strong>di</strong>retta<br />

<strong>di</strong> cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria<br />

impresa <strong>di</strong> assicurazione. L’impresa <strong>di</strong> assicurazione del veicolo<br />

del responsabile può chiedere <strong>di</strong> intervenire nel giu<strong>di</strong>zio e può<br />

estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del<br />

proprio Assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva<br />

regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto<br />

previsto nell’ambito del sistema <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto.


145 <strong>di</strong> 156<br />

Art. 150 - Disciplina del sistema <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto<br />

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro<br />

delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni<br />

dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente co<strong>di</strong>ce sono stabiliti:<br />

a. i criteri <strong>di</strong> determinazione del grado <strong>di</strong> responsabilità delle<br />

parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese<br />

<strong>di</strong> assicurazione;<br />

b. il contenuto e le modalità <strong>di</strong> presentazione della denuncia <strong>di</strong> sinistro<br />

e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;<br />

c. le modalità, le con<strong>di</strong>zioni e gli adempimenti dell’impresa <strong>di</strong><br />

assicurazione per il risarcimento del danno;<br />

d. i limiti e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> risarcibilità dei danni accessori;<br />

e. i principi per la cooperazione tra le imprese <strong>di</strong> assicurazione,<br />

ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema<br />

<strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto.<br />

2. Le <strong>di</strong>sposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149<br />

non si applicano alle imprese <strong>di</strong> assicurazione con sede legale in<br />

altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai<br />

sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito<br />

al sistema <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto.<br />

3. L’ISVAP vigila sul sistema <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto e sui principi<br />

adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il<br />

corretto svolgimento delle operazioni <strong>di</strong> liquidazione e la stabilità<br />

delle imprese.<br />

Art. 334 - Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli<br />

e dei natanti<br />

1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni<br />

causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si<br />

applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni<br />

e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio<br />

sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa <strong>di</strong> assicurazione,<br />

del responsabile del sinistro o dell’impresa designata, per il rimborso<br />

delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione<br />

dei veicoli a motore e dei natanti.<br />

2. Il contributo si applica, con aliquota del <strong>di</strong>ecivirgolacinque per<br />

cento, sui premi incassati e deve essere <strong>di</strong>stintamente in<strong>di</strong>cato<br />

in polizza e nelle quietanze. L’impresa <strong>di</strong> assicurazione ha <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> rivalersi nei confronti del Contraente per l’importo del contributo.<br />

3. Per l’in<strong>di</strong>viduazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo,<br />

per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge<br />

29 ottobre 1961, n. 1216, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

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146 <strong>di</strong> 156<br />

GLOSSARIO<br />

Aggravamento del rischio<br />

Mo<strong>di</strong>fica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della<br />

probabilità del verificarsi del danno.<br />

Alienazione<br />

Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà dell’autovettura (es.<br />

ven<strong>di</strong>ta, successione caso morte).<br />

Anno/annualità/annuo/annuale<br />

Periodo <strong>di</strong> tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell’anno <strong>di</strong> calendario<br />

cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare<br />

riferimento al numero <strong>di</strong> giorni.<br />

Appropriazione indebita<br />

È il reato commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una<br />

cosa detenuta a titolo <strong>di</strong>verso dalla proprietà.<br />

Aree aeroportuali<br />

Aree riservate al traffico ed alla sosta <strong>di</strong> aeromobili sia civili che militari.<br />

Assicurato<br />

Nella Sezione Responsabilità Civile: la persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca la cui<br />

responsabilità civile è coperta con il contratto.<br />

Nelle altre Sezioni: il soggetto il cui interesse è protetto con il contratto.<br />

Attestazione dello Stato del rischio<br />

Il documento che l’Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi<br />

del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, nel quale sono<br />

in<strong>di</strong>cate le caratteristiche del rischio Assicurato.<br />

Atto terroristico (solo per la Sezione Infortuni del conducente<br />

dell’autovettura)<br />

Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o<br />

della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo <strong>di</strong> persone<br />

che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi<br />

organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa<br />

l’intenzione <strong>di</strong> influenzare qualsiasi governo o <strong>di</strong> impaurire la<br />

popolazione o una sua parte.


147 <strong>di</strong> 156<br />

Atto vandalico<br />

Il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento dell’autovettura<br />

per puro gusto <strong>di</strong> <strong>di</strong>struzione, così come <strong>di</strong>sciplinato dagli<br />

artt. 635 e 639 Co<strong>di</strong>ce Penale.<br />

Carta Verde<br />

Il documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’<strong>Assicurazione</strong><br />

obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione dell’autovettura assicurata<br />

in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia in<strong>di</strong>cata (e non barrata)<br />

sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la<br />

circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo,<br />

in quanto il contratto R. C. Auto, già <strong>di</strong> per sé, ha efficacia sull’intero<br />

territorio dello Spazio Economico Europeo.<br />

Certificato <strong>di</strong> assicurazione<br />

Il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento<br />

del premio o della rata <strong>di</strong> premio.<br />

Circolazione<br />

Il movimento, la fermata e la sosta dell’autovettura su area pubblica o<br />

su area a questa equiparata.<br />

Classe <strong>di</strong> merito “interna”<br />

È la classe <strong>di</strong> merito assegnata al contratto in base alle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong><br />

<strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Assicurazione</strong> previste dall’Impresa.<br />

Classe <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> conversione universale (CU)<br />

È la classe <strong>di</strong> merito assegnata obbligatoriamente al contratto in<br />

base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto<br />

2006 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni. La classe CU risulta<br />

dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in<br />

occasione <strong>di</strong> ogni scadenza annuale.<br />

Co<strong>di</strong>ce (Co<strong>di</strong>ce delle <strong>Assicurazioni</strong> Private)<br />

Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni.<br />

Co<strong>di</strong>ce della Strada<br />

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

ed integrazioni.<br />

Colposo<br />

Il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha com-<br />

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148 <strong>di</strong> 156<br />

messo; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o<br />

inosservanza <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> legge.<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Assicurazione</strong><br />

Le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo,<br />

integrate dalle con<strong>di</strong>zioni aggiuntive e particolari.<br />

Consap<br />

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con sede in<br />

via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it).<br />

Contraente<br />

La persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca - anche <strong>di</strong>versa dall’Assicurato - che<br />

stipula il contratto.<br />

Contrassegno<br />

Il tagliando da esporre sul parabrezza e rilasciato al Contraente contestualmente<br />

al pagamento del premio.<br />

Contravvenzione<br />

La violazione <strong>di</strong> una norma penale (reato) sanzionata con arresto<br />

e/o ammenda.<br />

Day Hospital<br />

La degenza in Istituto <strong>di</strong> cura a regime esclusivamente <strong>di</strong>urno.<br />

Delitto<br />

La violazione <strong>di</strong> una norma penale (reato) sanzionata con reclusione<br />

e/o multa.<br />

Denuncia<br />

Avviso del verificarsi <strong>di</strong> un sinistro comunicato dall’Assicurato all’Impresa<br />

che attivi validamente il processo <strong>di</strong> liquidazione del danno.<br />

Degrado<br />

La riduzione del valore dei pezzi <strong>di</strong> ricambio da sostituire sull’autovettura<br />

danneggiata determinata anche in base al rapporto esistente<br />

tra il valore commerciale dell’autovettura al momento del<br />

sinistro e il suo valore a nuovo.<br />

Disdetta<br />

Atto con cui il Contraente e/o l’Impresa comunicano la volontà <strong>di</strong> far<br />

cessare il rapporto assicurativo.


149 <strong>di</strong> 156<br />

Doloso<br />

Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà <strong>di</strong> farne<br />

derivare un evento contrario alla legge.<br />

Derubricazione del reato<br />

Il caso in cui l’imputazione iniziale viene riformulata nel corso del<br />

proce<strong>di</strong>mento penale.<br />

D. P. R. 18 luglio 2006 n. 254<br />

Il regolamento recante la <strong>di</strong>sciplina del risarcimento <strong>di</strong>retto dei<br />

danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo<br />

150 del Co<strong>di</strong>ce.<br />

Ebbrezza<br />

Superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle <strong>di</strong>sposizioni<br />

in vigore, dovuto all’assunzione <strong>di</strong> bevande alcoliche.<br />

Fatto illecito<br />

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno<br />

ingiusto (art. 2043 del Co<strong>di</strong>ce Civile). Non si considera Fatto illecito<br />

la violazione <strong>di</strong> un obbligo contrattuale assunto nei confronti<br />

<strong>di</strong> soggetti particolari.<br />

Franchigia<br />

La somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato<br />

e del Contraente per ogni sinistro.<br />

Furto<br />

La sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene perpetrata al fine<br />

<strong>di</strong> trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Co<strong>di</strong>ce Penale).<br />

Guasto (solo per la Sezione Assistenza Auto)<br />

Il danno subito dall’autovettura per usura, <strong>di</strong>fetto, rottura, mancato<br />

funzionamento <strong>di</strong> parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo<br />

in con<strong>di</strong>zioni normali.<br />

Impresa<br />

La Società <strong>Assicurazioni</strong> <strong>Generali</strong> S.p.A..<br />

Incen<strong>di</strong>o<br />

La combustione dell’autovettura o <strong>di</strong> sue parti con sviluppo <strong>di</strong> fiamma.<br />

Non sono considerati da incen<strong>di</strong>o i danni causati da fenomeni elettrici<br />

senza sviluppo <strong>di</strong> fiamma.<br />

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150 <strong>di</strong> 156<br />

Incidente (solo per la Sezione Assistenza Auto)<br />

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza<br />

<strong>di</strong> norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale,<br />

che provochi danni all’autovettura tali da renderne impossibile l’utilizzo<br />

in con<strong>di</strong>zioni normali.<br />

Indennizzo/Risarcimento<br />

La somma dovuta dall’Impresa in caso <strong>di</strong> sinistro liquidabile a<br />

termini <strong>di</strong> polizza.<br />

Infortunio<br />

L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca<br />

lesioni corporali obiettivamente constatabili.<br />

Invali<strong>di</strong>tà permanente<br />

La per<strong>di</strong>ta o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a qualsiasi<br />

lavoro proficuo, in<strong>di</strong>pendentemente dalla professione svolta.<br />

Istituto <strong>di</strong> cura<br />

L’ospedale pubblico, la clinica o la casa <strong>di</strong> cura (convenzionata o<br />

privata), in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti<br />

<strong>di</strong> legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente<br />

all’assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime <strong>di</strong> degenza<br />

<strong>di</strong>urna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case <strong>di</strong><br />

convalescenza e soggiorno.<br />

Massimali<br />

L’importo fino a concorrenza del quale l’Impresa presta l’assicurazione.<br />

Mese/mensile/mensilità<br />

Periodo <strong>di</strong> tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese<br />

<strong>di</strong> calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre<br />

fare riferimento al numero <strong>di</strong> giorni.<br />

Per<strong>di</strong>ta totale<br />

La per<strong>di</strong>ta si considera totale quando l’autovettura, in seguito a furto<br />

o rapina non è stata ritrovata nei 60 giorni successivi alla data <strong>di</strong> denuncia<br />

del sinistro alle Autorità competenti oppure quando, a seguito<br />

<strong>di</strong> incidente o in caso <strong>di</strong> ritrovamento della stessa entro 60 giorni da<br />

furto o dalla rapina, le spese per la riparazione dell’autovettura superano<br />

l’80% del valore stesso al momento del sinistro.


151 <strong>di</strong> 156<br />

Polizza<br />

Il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l’Impresa presta<br />

la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.<br />

Premio<br />

La somma <strong>di</strong> denaro dovuta dal Contraente all’Impresa quale corrispettivo<br />

dell’obbligazione da quest’ultimo assunta, comprensiva <strong>di</strong><br />

imposte ed eventuali oneri <strong>di</strong> Legge.<br />

Prestazioni<br />

Le assistenze prestate all’Assicurato: tali prestazioni sono fornite<br />

utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per<br />

conto dell’Impresa.<br />

Preterintenzionale<br />

Il fatto illecito che determina un evento dannoso più grave <strong>di</strong> quello<br />

voluto da chi lo ha commesso.<br />

Processo penale<br />

Proce<strong>di</strong>mento volto a verificare se una persona debba soggiacere o<br />

meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione <strong>di</strong> una presunta<br />

violazione <strong>di</strong> norme penali che viene notificata (comunicata)<br />

alla persona me<strong>di</strong>ante informazione <strong>di</strong> garanzia. Questa contiene l’in<strong>di</strong>cazione<br />

della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale)<br />

del reato ascritto.<br />

Proprietario dell’autovettura<br />

Colui che possa <strong>di</strong>mostrare la titolarità del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà (intestatario<br />

al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).<br />

Quintale<br />

Una massa pari a 100 Kg; in ogni caso e per ogni effetto, prevale la<br />

misura espressa in Kg.<br />

Rapina<br />

È il reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui,<br />

me<strong>di</strong>ante violenza alla persona o minaccia, per procurare a se o altri<br />

un ingiusto profitto (art. 628 del co<strong>di</strong>ce Penale).<br />

R. C. Auto<br />

Responsabilità Civile Automobilistica.<br />

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152 <strong>di</strong> 156<br />

Responsabilità paritaria<br />

Si ha quando la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari<br />

misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.<br />

Responsabilità principale<br />

Si ha quando la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in misura<br />

prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.<br />

Ricovero<br />

La degenza in Istituto <strong>di</strong> cura comportante almeno un pernottamento.<br />

Risarcimento Diretto<br />

Procedura introdotta e <strong>di</strong>sciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo<br />

regolamento <strong>di</strong> attuazione (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254) in base alla<br />

quale il danneggiato, non responsabile in tutto o in parte, si rivolge<br />

all’Impresa che assicura la propria autovettura per ottenere il risarcimento<br />

dei danni subiti; tale procedura è applicabile alle con<strong>di</strong>zioni e<br />

secondo le modalità previste dalla normativa sopra richiamata.<br />

Risarcimento in forma specifica<br />

La riparazione dell’autovettura attraverso il Network delle carrozzerie<br />

convenzionate con l’Impresa.<br />

Rischio<br />

La probabilità che si verifichi il sinistro.<br />

Rivalsa/Azione <strong>di</strong> rivalsa<br />

Il <strong>di</strong>ritto dell’Impresa <strong>di</strong> recuperare nei confronti del Contraente<br />

e dell’Assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in<br />

cui l’Impresa stessa avrebbe avuto <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rifiutare o <strong>di</strong> ridurre<br />

la propria prestazione.<br />

Scoperto<br />

Percentuale della somma liquidabile a termini <strong>di</strong> polizza che rimane<br />

a carico del Contraente e dell’Assicurato per ogni sinistro, con il<br />

minimo in<strong>di</strong>cato in polizza.<br />

Sentenza passata in giu<strong>di</strong>cato<br />

Il provve<strong>di</strong>mento definitivo non più impugnabile o mo<strong>di</strong>ficabile.


153 <strong>di</strong> 156<br />

Sinistro<br />

L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Nella<br />

Sezione Protezione Legale, il fatto o l’atto che, nella denuncia<br />

penale, nella domanda civilistica ovvero nel provve<strong>di</strong>mento amministrativo,<br />

si asserisce illecito.<br />

Spazio Economico Europeo<br />

Lo Spazio Economico Europeo <strong>di</strong> cui all’accordo <strong>di</strong> estensione<br />

della normativa dell’Unione europea agli Stati appartenenti all’Associazione<br />

Europea <strong>di</strong> libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio<br />

1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300.<br />

Struttura Organizzativa (solo per la Sezione Assistenza Auto)<br />

La struttura <strong>di</strong> Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, n. 8 -<br />

20135 Milano, costituita da responsabili, personale (me<strong>di</strong>ci, tecnici,<br />

operatori), attrezzature e presi<strong>di</strong> (centralizzati e non) in funzione 24<br />

ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù <strong>di</strong> specifica convenzione,<br />

provvede per conto dell’Impresa al contatto con l’Assicurato,<br />

all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni <strong>di</strong> assistenza previste<br />

dalla Sezione Assistenza Auto entro i <strong>di</strong>versi limiti previsti dal<br />

contratto e con costi a carico dell’Impresa.<br />

Titolare (solo per la Sezione Protezione Legale)<br />

Il proprietario dell’autovettura in<strong>di</strong>cata nella Polizza ovvero l’usufruttuario,<br />

qualora l’autovettura sia oggetto <strong>di</strong> usufrutto, l’acquirente, qualora<br />

l’autovettura sia oggetto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta con patto <strong>di</strong> riservato dominio, il<br />

locatario, qualora l’autovettura sia oggetto <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> leasing.<br />

Transazione<br />

L’accordo con il quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono<br />

fine ad una lite insorta tra loro.<br />

Trasportati (solo per la Sezione Protezione Legale)<br />

Le persone regolarmente trasportate nell’autovettura in<strong>di</strong>cata nella<br />

Polizza.<br />

Valore commerciale<br />

Il valore attribuito all’autovettura dal corrente Mercato dell’usato.<br />

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Ultimo aggiornamento 01/12/2010 - Mod. 4 1500N - 176. - Ed. 12/10 - Servizio Commerciale-Marketing


Il presente Fascicolo informativo aggiornato in data 01/12/2010 si compone <strong>di</strong>: Nota<br />

informativa, comprensiva del Glossario, <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>di</strong> <strong>Assicurazione</strong> (Mod. 41500N -<br />

ed. <strong>di</strong>cembre 2010).<br />

Mod. 4 1500N - 176. - Ed. 12/10 - Servizio Commerciale-Marketing

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