Fascicolo Informativo - Assicurazioni Generali
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Assicurazione del volo da diporto o sportivo<br />
Il presente <strong>Fascicolo</strong> informativo, contenente<br />
- Nota informativa, comprensiva del glossario<br />
- Condizioni di assicurazione<br />
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.<br />
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
NOTA INFORMATIVA<br />
Assicurazione del volo da diporto o sportivo<br />
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è<br />
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.<br />
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.<br />
GLOSSARIO<br />
Apparecchio VDS Macchina per il volo da diporto o sportivo come definita dalle norme vigenti e, pertanto, non<br />
considerata aeromobile ai sensi dell’art. 743 del codice della Navigazione.<br />
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.<br />
Contraente Il soggetto che stipula il contratto e che è obbligato al pagamento del premio.<br />
Corpo L’apparecchio come sopra definito escluso il “gruppo motopropulsore”.<br />
Franchigia La parte di ciascun danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato.<br />
Giacenza Il periodo in cui l’apparecchio VDS non è in volo, come di seguito definito.<br />
Gruppo motopropulsore a) per gli apparecchi VDS ad ala fissa: ciascun motore completo di accessori e di tutte le parti<br />
necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni,<br />
eventuali eliche e radiatori;<br />
b) per gli apparecchi VDS ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte<br />
le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l’insieme del rotore<br />
principale e relativa trasmissione; l’insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con<br />
l’intesa che ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato.<br />
Inabilità temporanea La perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità<br />
dell’Assicurato di attendere alle sue ordinarie attività.<br />
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.<br />
Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali<br />
obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità<br />
permanente.<br />
Invalidità permanente La perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità<br />
dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua<br />
professione.<br />
Passeggero Ogni persona che è su un volo con il consenso del proprietario o del pilota dell’apparecchio.<br />
Perdita totale Il danno che si verifica quando l’apparecchio VDS è perduto o è divenuto assolutamente<br />
inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di<br />
riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né<br />
l’apparecchio VDS può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita<br />
totale quando l’apparecchio VDS si presume perduto.<br />
Premio La somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione.<br />
Sinistro Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.<br />
Società L’impresa assicuratrice e cioè <strong>Assicurazioni</strong> <strong>Generali</strong> S.p.A.<br />
Volo L’utilizzo di un apparecchio VDS dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del<br />
rullaggio o del definitivo decollo fino al momento in cui l’apparecchio VDS è al suolo e i<br />
suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi VDS sprovvisti di motore, il<br />
periodo che intercorre tra l’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo.<br />
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE<br />
1. Informazioni generali<br />
a) <strong>Assicurazioni</strong> <strong>Generali</strong> S.p.A. – Capogruppo del Gruppo <strong>Generali</strong>;<br />
b) sede legale: Trieste (Italia) – Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - Italia;<br />
c) sede secondaria: Direzione per l’Italia, Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa, 14 – Italia.<br />
d) recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info@generali.it;<br />
e) è iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed è Capogruppo del Gruppo<br />
<strong>Generali</strong>, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.<br />
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società<br />
Il patrimonio netto ammonta a 13.258,384 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a<br />
1.556,873 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 11.701,511 milioni di euro.<br />
Nota informativa Assicurazione del volo da diporto o sportivo Pagina 1 di 5 Edizione 01.12.2010
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 886,6% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del<br />
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).<br />
Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non<br />
derivanti da innovazioni normative.<br />
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO<br />
Relativamente alla durata del contratto si precisa che lo stesso non prevede il tacito rinnovo a scadenza.<br />
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni<br />
Il contratto offre una copertura di Responsabilita civile, obbligatoria per legge, per i danni cagionati a terzi in relazione<br />
all’attività di volo da diporto o sportivo effettuata con apparecchi VDS.<br />
La copertura può essere estesa:<br />
• agli infortuni del pilota in volo e, per alcune tipologie di apparecchio VDS, anche alla copertura infortuni del<br />
passeggero;<br />
• per alcune tipologie di apparecchio VDS, all’assicurazione del corpo dell’apparecchio che copre:<br />
o i danni materiali subiti a causa degli accidenti della navigazione aerea in genere;<br />
o i danni da piantata motore o cedimento strutturale;<br />
o i danni derivanti da furto totale dell’apparecchio .<br />
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 1 “Descrizione del rischio” delle condizioni speciali che regolano le tre<br />
tipologie di rischio.<br />
Sono salve ulteriori condizioni particolari concordabili tra le parti al momento della conclusione del contratto.<br />
Avvertenza: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero cause di sospensione della<br />
garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si<br />
rinvia:<br />
− agli artt. 2, 3, 4 delle condizioni generali di assicurazione;<br />
− all’art.4 e 9 delle condizioni speciali dell’assicurazione della Responsabilità civile;<br />
− all’art. 2 delle condizioni speciali dell’assicurazione contro gli infortuni aeronautici;<br />
− all’ art 2 delle condizioni speciali dell’assicurazione del corpo dell’apparecchio VDS.<br />
Avvertenza: il contratto prevede specifici criteri per la determinazione dell’indennizzo spettante nell’ambito<br />
dell’assicurazione contro gli infortuni per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 1.3 delle condizioni speciali<br />
dell’assicurazione contro gli infortuni aeronautici<br />
Avvertenza: il contratto prevede franchigie, scoperti e massimali applicabili alle coperture assicurative. Si rinvia<br />
pertanto alle relative condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia all’art. 15 delle<br />
condizionispeciali dell’assicurazione del corpo dell’apparecchio VDS e alla clausola 2 del clausolario di polizza<br />
nonché all’art. 6 delle condizioni speciali dell’assicurazione contro gli infortuni aeronautici e alla clausola 3 del<br />
clausolario di polizza.<br />
Per facilitare la comprensione del relativo meccanismo di funzionamento se ne illustrano di seguito alcune<br />
esemplificazioni numeriche.<br />
Invalidità permanente a seguito di infortunio: capitale assicurato euro 300.000,00, franchigia 6% per invalidità accertate<br />
non superiori al 30% (clausola 3)<br />
In caso di infortunio che abbia comportato un’invalidità permanente accertata del 12% (inferiore quindi al 30%)<br />
l’indennizzo viene così determinato:<br />
euro 300.000,00 *(12-6)/100 = euro 18.000,00;<br />
Franchigia sull’assicurazione corpo dell’Apparecchio VDS : valore dell’apparecchio assicurato euro 100.000,00 -<br />
franchigia fissa pari al 5% del valore dell’apparecchio VDS con il minimo di euro 1.000 come da clausola 2.<br />
In caso di sinistro il danno indennizzabile viene valutato in euro 15.000,00 a cui vanno detratti euro 5.000,00 (5% su<br />
100.000,00 euro di valore assicurato). Il risarcimento sarà quindi pari a euro 10.000,00.<br />
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario - Nullità<br />
Nota informativa Assicurazione del volo da diporto o sportivo Pagina 2 di 5 Edizione 01.12.2010
Avvertenze: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che<br />
influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare effetti sulla prestazione. Per le<br />
relative conseguenze si rinvia all’articolo 5 delle condizioni generali di assicurazione.<br />
5. Aggravamento e diminuzione del rischio<br />
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione nei termini previsti dal contratto di ogni aggravamento e<br />
diminuzione del rischio. Per le conseguenze in caso di omessa comunicazione si rinvia a quanto previsto all’art. 6 delle<br />
condizioni generali di assicurazione.<br />
Esempi<br />
(Inoperatività per) aggravamento del rischio: origina un mancato indennizzo l’impiego dell’aeromobile, a titolo di<br />
esempio, per attività di scuola di volo non preventivamente comunicato alla Società.<br />
Diminuzione del rischio: al contrario di quanto sopra descritto, la cessazione di un’attività di scuola di volo può<br />
comportare una diminuzione di premio.<br />
6. Rivalse<br />
La Società ha facoltà di rivalersi sull’Assicurato, nei casi di responsabilità per danni cagionati dallo stesso a terzi,<br />
laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria<br />
prestazione. Si rinvia all’art. 11 Delle condizioni speciali dell’assicurazione della Responsabilità civile.<br />
Inoltre, la Società ha il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del sinistro per quanto attiene all’assicurazione<br />
infortuni e del corpo dell’apparecchio VDS. Si rinvia all’art. 17 delle condizioni speciali dell’assicurazione del corpo<br />
dell’apparecchio VDS e all’art. 9 delle condizioni speciali dell’assicurazione contro gli infortuni aeronautici<br />
7. Premi<br />
Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d’anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un<br />
premio; la rateazione è unica e anticipata<br />
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:<br />
− in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;<br />
− a mezzo bancomat, ove disponibile presso l’intermediario;<br />
− per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;<br />
− con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;<br />
− per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;<br />
− per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il<br />
versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);<br />
− altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.<br />
Avvertenza: la Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:<br />
- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;<br />
- sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.<br />
- in caso di rinnovo del contratto a scadenza purché indenne come indicato alla clausola 1.<br />
8. Diritto di recesso<br />
Avvertenza: il contratto prevede per la Società la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge. Se<br />
l’Assicurato è un professionista ai sensi dell’art. 1469 bis del codice civile la Società può recedere dopo ogni sinistro<br />
denunciato a termini di polizza, e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, dandone<br />
comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata.<br />
Si rinvia all’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione.<br />
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto<br />
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su<br />
cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine<br />
di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo<br />
l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.<br />
Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non<br />
adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di<br />
adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.<br />
10. Legge applicabile al contratto<br />
Nota informativa Assicurazione del volo da diporto o sportivo Pagina 3 di 5 Edizione 01.12.2010
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione<br />
diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza<br />
delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.<br />
11. Regime fiscale<br />
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive<br />
modificazioni ed integrazioni.<br />
C. INFORMAZIONI SULLLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI<br />
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo<br />
Avvertenza per l’assicurazione della Responsabilità civile l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni da<br />
quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.:<br />
Per l’assicurazione infortuni si precisa che:<br />
− l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’infortunio;<br />
− la denuncia del sinistro deve essere fatta dall’Assicurato entro 3 giorni da quando lo stesso si è verificato ai sensi<br />
dell’art. 1913 del Codice Civile;<br />
− la Società può richiedere la visita medica in caso di sinistro.<br />
Per l’assicurazione del corpo dell’apparecchio VDS la denuncia del sinistro deve essere fatta dall’Assicurato entro 3<br />
giorni dal momento in cui si è avuta la notizia dello stesso.<br />
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le procedure liquidative si rinvia:<br />
− agli artt. dal 6 al 10 delle condizioni speciali dell’assicurazione della Responsabilità civile;<br />
− all’art. 7 delle condizioni speciali dell’assicurazione contro gli infortuni aeronautici;<br />
− agli artt. dal 8 al 12 e 16 delle condizioni speciali dell’assicurazione del corpo dell’apparecchio VDS.<br />
13. Reclami<br />
Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei<br />
sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:<br />
<strong>Assicurazioni</strong> <strong>Generali</strong> S.p.A., Direzione per l’Italia – Funzione Customer Service, Via Marocchesa 14, 31021<br />
Mogliano Veneto, TV – fax 800.961.987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it,<br />
compilando il form presente alla voce “contact us”.<br />
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine<br />
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle <strong>Assicurazioni</strong> Private e di<br />
Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.<br />
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:<br />
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;<br />
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;<br />
c) breve descrizione del motivo di lamentela;<br />
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;<br />
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.<br />
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Isvap o attivare il sistema estero<br />
competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal market/finservicesretail/finnet/index<br />
en.htm).<br />
Resta salva la facoltà di adire all’Autorità Giudiziaria.<br />
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto<br />
dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.<br />
14. Arbitrato<br />
Per la soluzione di determinate controversie in merito a sinistri infortuni è facoltà di entrambe le Parti di avvalersi di<br />
quanto previsto dalle clausole di arbitrato. Luogo dell’arbitrato sarà la città sede dell’Istituto di medicina legale più<br />
vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Si rinvia all’articolo 8 delle condizioni speciali dell’assicurazione contro<br />
gli infortuni aeronautici.<br />
Avvertenza: resta possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.<br />
Nota informativa Assicurazione del volo da diporto o sportivo Pagina 4 di 5 Edizione 01.12.2010
<strong>Assicurazioni</strong> <strong>Generali</strong> S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti<br />
nella presente Nota informativa.<br />
I rappresentanti legali<br />
dott. Giovanni Perissinotto dott. Andrea Mencattini<br />
Nota informativa Assicurazione del volo da diporto o sportivo Pagina 5 di 5 Edizione 01.12.2010
mod. DPS03W<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
POLIZZA DI<br />
ASSICURAZIONE DEL VOLO<br />
DA DIPORTO O SPORTIVO<br />
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE<br />
AVN DPS/03W<br />
Pagina 1 di 22 Edizione 01.12.2010
mod. DPS03W<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
Pagina lasciata intenzionalmente bianca<br />
Pagina 2 di 22 Edizione 01.12.2010
mod. DPS03W<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
ASSICURAZIONE DEL VOLO<br />
DA DIPORTO O SPORTIVO<br />
DEFINIZIONI<br />
Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:<br />
Apparecchio VDS<br />
Macchina per il volo da diporto o sportivo come definita dalle norme vigenti e,<br />
pertanto, non considerata aeromobile ai sensi del’art. 743 del codice dela<br />
Navigazione.<br />
Assicurato<br />
Il soggeto il cui interese è proteto dal’asicurazione.<br />
Beneficiario<br />
Gli eredi del’Asicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve<br />
corrispondere la somma assicurata per il caso morte.<br />
Contraente<br />
Il soggeto che stipula l’asicurazione.<br />
Corpo<br />
L’apparecchio come sopra definito escluso il “gruppo motopropulsore”.<br />
Franchigia<br />
L’importo da dedure dal’ammontare del danno risarcibile che resta a carico<br />
del’Asicurato.<br />
Giacenza<br />
Il periodo in cui l’apparecchio VDS non è in volo, come di seguito definito.<br />
Gruppo motopropulsore:<br />
a) per gli apparecchi VDS ad ala fissa:ciascun motore completo degli accessori e di<br />
tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate, comprese<br />
le protezioni, eventuali eliche e radiatori;<br />
b) per gli apparecchi VDS ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e<br />
di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate;<br />
l’insieme del rotore principale e relativa trasmisione; l’insieme del rotore anticoppia e<br />
relativa trasmisione; con l’intesa che ognuno di deti insiemi costituisce un gruppo<br />
separato.<br />
Inabilità Temporanea<br />
La perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della<br />
capacità del’Asicurato di atendere ale sue ordinarie atività.<br />
Indennizzo<br />
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.<br />
Pagina 3 di 22 Edizione 01.12.2010
mod. DPS03W<br />
Invalidità<br />
Permanente<br />
La perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità<br />
del’Asicurato alo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dala sua<br />
professione.<br />
Passeggero Ogni persona che è su un volo con il consenso del proprietario o del pilota<br />
del’apparecchio.<br />
Perdita totale Il danno che si verifica quando l’apparecchio VDS è perduto o è divenuto<br />
assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul<br />
posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone<br />
richiesta altrove, né l’apparecchio VDS può esere trasportato in luogo ove siano tali<br />
mezzi; si ha altresì perdita totale quando l’apparecchio VDS si presume perduto.<br />
Premio La somma dovuta dal Contraente ala Società quale corispetivo per l’asicurazione.<br />
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.<br />
Sinistro Il verificarsi del fato dannoso per il quale è prestata l’asicurazione.<br />
Società L’Impresa asicuratrice.<br />
Volo L’utilizzo di un apparecchio VDS dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del<br />
rulaggio o del’efetivo decolo fino al momento in cui l’apparecchio VDS è al suolo e<br />
i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi VDS sprovvisti di motore,<br />
il periodo che intercore tra l’inizio dele manovre per l’involo al termine di quele di<br />
approdo.<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
Pagina 4 di 22 Edizione 01.12.2010
mod. DPS03W<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
ASSICURAZIONE DEL VOLO<br />
DA DIPORTO O SPORTIVO<br />
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE<br />
Art. 1 - Oggeto del’assicurazione<br />
La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti<br />
dalo svolgimento del’atività di volo da diporto o sportivo efetuata con apparecchi<br />
VDS, a condizione che l’utilizzo degli apparecchi sia efetuato nel’ambito dei limiti e<br />
nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.<br />
Art. 2 – Danni esclusi<br />
2.1 La Società non risponde:<br />
I) dei danni causati:<br />
a) da presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa<br />
sostanza o suoi derivati;<br />
b) da contaminazione radioativa, trasmutazione del nucleo del’atomo, come<br />
pure radiazioni provocate dal’accelerazione artificiale di particele atomiche;<br />
c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato,<br />
nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze<br />
elettriche ed elettromagnetiche;<br />
II) dei danni verificatisi in occasione di:<br />
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra<br />
dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale,<br />
potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;<br />
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;<br />
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana,<br />
compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali<br />
azioni sia accidentale;<br />
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;<br />
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione,<br />
appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di<br />
qualsiasi Governo (sia eso civile, militare o “de facto”) o altra Autorità<br />
nazionale o locale;<br />
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo<br />
sul’apparecchio VDS in volo (inclusi i tentativi di sequestro ilegale o controlo<br />
indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Contraente,<br />
del Proprietario o del’Asicurato;<br />
g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero<br />
impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.<br />
La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l’apparecchio VDS si<br />
trova fuori del controlo del Contraente, del Proprietario o del’Asicurato a causa di<br />
uno degli eventi menzionati al presente punto I). L’apparecchio si riterà nuovamente<br />
soto il controlo del Contraente, del Proprietario o del’Asicurato a partire dal<br />
momento in cui verà restituito al Contraente, al Proprietario o al’Asicurato in un<br />
Pagina 5 di 22 Edizione 01.12.2010
mod. DPS03W<br />
Art. 3<br />
campo di volo/aeroporto posto entro i limiti geografici di polizza. La restituzione<br />
dovrà avvenire ad apparecchio parcheggiato, con motore spento e senza interventi<br />
forzosi.<br />
III) dei danni verificatisi in occasioni di voli effettuati per tentativi di primato, gare e<br />
competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie.<br />
Limiti territoriali L’asicurazione vale entro i limiti del teritorio dela Repubblica Italiana, dela<br />
Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.<br />
Art. 4<br />
Pagamento<br />
del premio –<br />
Decorrenza<br />
della garanzia<br />
Art. 5<br />
Dichiarazioni<br />
relative alle<br />
circostanze<br />
del rischio<br />
Art. 6<br />
Aggravamento –<br />
Diminuzione<br />
del rischio<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
4.1 L’asicurazione ha efeto dal’ora e dal giorno indicati nel Frontespizio di<br />
Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti<br />
l’asicurazione resta sospesa fino ale ore 24 del giorno del pagamento di quanto<br />
dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il<br />
pagamento delle eventuali rate di premio.<br />
4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche<br />
quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze<br />
convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive,<br />
l’asicurazione resta sospesa dale ore 24 del 15° giorno dopo quelo dela<br />
scadenza.<br />
4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla<br />
valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere<br />
corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di<br />
regolazione del premio.<br />
4.4 Nel caso di perdita totale del’apparecchio VDS asicurato, il rischio si intende<br />
cesato, tutavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi del’art.<br />
1896 c.c.<br />
Le dichiarazioni inesate o le reticenze del Contraente o del’Asicurato relative a<br />
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita<br />
totale o parziale del dirito al’indennizzo, nonché la stesa cesazione<br />
del’asicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.<br />
6.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per<br />
iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla<br />
Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto<br />
al’indennizzo, nonché la stesa cesazione del’asicurazione, ai sensi del’art.<br />
1898 c.c..<br />
6.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le<br />
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mod. DPS03W<br />
Art. 7<br />
Recesso<br />
dal contratto<br />
Applicabile se<br />
l’Assicurato è un<br />
professionista ai<br />
sensi del’art.1469<br />
bis c.c.<br />
Art. 8<br />
rate di premio succesive ala relativa comunicazione, ai sensi del’art. 1897 c.c.<br />
e rinuncia al relativo diritto di recesso.<br />
7.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento<br />
o rifiuto del’indennizzo, le Parti posono recedere dal contrato di asicurazione<br />
dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal<br />
Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera<br />
raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 15°<br />
giorno succesivo a quelo del’arivo dela letera raccomandata.<br />
7.2 In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni<br />
successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagato al<br />
neto del’imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia<br />
stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di<br />
elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto<br />
del’imposta, o ridurà il premio dovuto, in base al’applicazione degli elementi<br />
stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non<br />
corso.”<br />
Imposte e tasse Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e<br />
futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti,<br />
sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla<br />
Società.<br />
Art. 9<br />
Legge regolatrice<br />
del contratto<br />
e giurisdizione<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
9.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.<br />
9.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è<br />
individuata in base alle norme vigenti.<br />
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mod. DPS03W<br />
CONDIZIONI SPECIALI<br />
A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL’APPARECCHIO VDS<br />
Art. 1 – Descrizione del rischio<br />
Sono a carico della Società:<br />
I) i danni materiali e direti che l’apparecchio VDS asicurato (indicato nel<br />
Frontespizio di Polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in<br />
genere, inclusi quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto,<br />
esplosione, collisione, investimento, caduta o naufragio;<br />
II) i danni da piantata motore o cedimento strutturale, anche se derivanti da vizio<br />
intrinseco occulto del’apparecchio VDS non rilevabile con la dovuta diligenza,<br />
con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione<br />
o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto;<br />
I) i danni derivanti da furto totale del’apparecchio VDS, a condizione che il furto<br />
non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dal Contraente, dal<br />
Proprietario o dai loro dipendenti e/o preposti.<br />
Art. 2 - Danni esclusi<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
Oltre ale esclusioni previste dal’art. 2 dele Condizioni <strong>Generali</strong>, la Società non<br />
risponde:<br />
I) dei danni:<br />
a) derivanti da o consistenti nel’usura, progresivo deterioramento, guasto e nel<br />
difetto di funzionamento di qualsiasi natura;<br />
b) consistenti nela riduzione di valore o di posibilità di impiego del’apparecchio<br />
VDS conseguenti ad un sinistro;<br />
II) dei danni causati da:<br />
a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e<br />
trombe d’aria;<br />
b) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o<br />
di esercizio, imputabile al Contraente o al Proprietario;<br />
c) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei<br />
piloti, nonché di dipendenti o preposti del Contraente o del Proprietario che<br />
operino sul’apparecchio VDS o nele adiacenze di questo;<br />
d) impiego del’apparecchio VDS per uso diverso da quelo indicato in polizza;<br />
e) manovre incompatibili con le carateristiche del’apparecchio VDS, inclusa<br />
l’esecuzione di procedure di ateraggio o decolo in zone che non rispetano le<br />
specifiche del costrutore del’apparecchio VDS, salvo il caso di emergenza;<br />
f) impiego del’apparecchio VDS a scopo ilecito;<br />
g) inizio del volo da parte del’apparecchio VDS con provvista di carburante,<br />
combustibile, lubrificante, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo<br />
stesso;<br />
h) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi<br />
del’apparecchio VDS;<br />
i) trasporto del’apparecchio VDS per via terestre, maritima, fluviale o aerea o<br />
comunque verificatisi durante il trasporto medesimo.<br />
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mod. DPS03W<br />
Art. 3<br />
Pagamento<br />
del premio<br />
Art. 4<br />
Mutamento<br />
della proprietà<br />
del’apparecchio<br />
VDS<br />
Art. 5<br />
Misure di<br />
sicurezza<br />
Art. 6<br />
Obbligo<br />
di esibizione<br />
dei documenti<br />
del’apparecchio<br />
VDS<br />
Art. 7<br />
Facoltà<br />
di ispezione<br />
Art. 8<br />
In caso di perdita totale del’apparecchio VDS asicurato il rischio si intende cesato,<br />
tutavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi del’art. 1896 cod.civ.<br />
Se l’apparecchio VDS asicurato viene venduto a soggeto diverso da quelo indicato<br />
nel Frontespizio di Polizza, l’asicurazione cesa di pieno dirito dal momento dela<br />
vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura<br />
della Polizza.<br />
L’Asicurato è tenuto a provvedere afinché, nei luoghi di sosta o di ricovero<br />
del’apparecchio VDS asicurato, siano prese tute le necesarie misure di sicurezza.<br />
A richiesta dela Società, l’Asicurato è obbligato ad esibire i documenti<br />
del’apparecchio VDS prescriti da leggi e regolamenti.<br />
L’Asicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte dela Società,<br />
al’apparecchio VDS asicurato, nonché agli eventuali impianti ed atrezzature di<br />
terra.<br />
Avviso di sinistro 8.1 L’Asicurato deve dare comunicazione ala Società di qualsiasi sinistro che abbia<br />
coinvolto l’apparecchio VDS.<br />
8.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 3 giorni dal<br />
momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo facsimile o telegramma,<br />
ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e<br />
dovrà contenere la descrizione dei danni al’apparecchio VDS, nonché la<br />
segnalazione del luogo e delo stato di sicurezza in cui l’apparecchio VDS si<br />
trova.<br />
Condizioni di assicurazione<br />
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da diporto o sportivo<br />
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Art. 9<br />
Obbligo di evitare<br />
o diminuire il<br />
danno.<br />
Altri obblighi<br />
del’Assicurato<br />
in caso di sinistro<br />
Art. 10<br />
Intervento<br />
della Società<br />
Art. 11<br />
Accertamento<br />
del danno<br />
Art. 12<br />
9.1 L’Asicurato ha l’obbligo di fare quanto è posibile per evitare o diminuire il<br />
danno.<br />
9.2 L’Asicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve provvedere afinché:<br />
a) non sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, la riparazione del’apparecchio<br />
VDS sinistrato senza averne ottenuta autorizzazione dalla Società;<br />
b) su richiesta ed a spese della Società, si effettui il recupero del relitto<br />
del’apparecchio VDS.<br />
9.3 Il furto del’apparecchio VDS deve esere denunciato dal’Asicurato ale<br />
competenti Autorità.<br />
10.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di<br />
chiedere al’Asicurato e questi, se ne dispone, ha l’obbligo di fornire i mezzi ed<br />
il personale occorrenti allo scopo.<br />
10.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di<br />
rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano<br />
atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare<br />
l’eficacia totale o parziale del’asicurazione.<br />
11.1 L’accertamento del danno verà fato dala Società in contradditorio con<br />
l’Asicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di ateraggio, se<br />
l’apparecchio VDS danneggiato ha potuto continuare il volo.<br />
11.2 Prima di deto accertamento non è consentita la rimozione del’apparecchio VDS<br />
senza autorizzazione dela Società. Nel caso in cui l’accertamento per una<br />
qualsiasi ragione non posa esere fato, ovvero l’apparecchio VDS debba esere<br />
forzatamente rimoso prima del’intervento di un rappresentante dela Società,<br />
l’Asicurato ha l’obbligo di fornire una detagliata documentazione fotografica<br />
del’apparecchio VDS danneggiato e del luogo del’incidente, ripresi prima dela<br />
rimozione.<br />
Indennizzo e 12.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli<br />
spese rimborsabili aventi diritto:<br />
a) in caso di perdita totale, il valore commerciale del’apparecchio VDS al<br />
momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;<br />
b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese<br />
necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla<br />
precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà<br />
essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da<br />
sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti al’apparecchio<br />
VDS. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata<br />
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da diporto o sportivo<br />
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Art. 13<br />
Riduzione della<br />
somma assicurata<br />
in caso di sinistro<br />
e suo ripristino<br />
Art. 14<br />
Esclusione<br />
del’abbandono<br />
Art. 15<br />
Franchigie<br />
e deduzioni<br />
Art. 16<br />
Pagamento<br />
del’indennizzo<br />
Condizioni di assicurazione<br />
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da diporto o sportivo<br />
d’accordo con la Società.<br />
12.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese<br />
debitamente documentate non inconsideratamente fate dal’Asicurato per<br />
evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in<br />
quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma<br />
assicurata.<br />
12.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.<br />
13.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la<br />
somma asicurata si intende automaticamente diminuita del’importo<br />
corispondente al’entità del danno, fermi restando il dirito del’Asicurato<br />
al’eventuale rimborso e riduzione del premio nonchè il dirito di receso di cui<br />
al’art. 7 dele Condizioni <strong>Generali</strong>. La somma asicurata, così ridota, sarà<br />
progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle<br />
riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza<br />
della polizza.<br />
13.2 In caso di danni indennizzabili al’apparecchio VDS o ad uno degli apparecchi<br />
VDS assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto<br />
di rimborso o di riduzione di premio.<br />
E’ in ogni caso esclusa la facoltà del’Asicurato di abbandonare l’apparecchio VDS<br />
alla Società.<br />
15.1 L’indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corisposto al neto dela<br />
franchigia stabilita nelle Clausole Speciali.<br />
15.2 Nel caso di perdita totale, dal’indennizzo stabilito dal’art. 12.1 a), sarà inoltre<br />
dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili,<br />
eventualmente calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al<br />
neto del degrado d’uso.<br />
16.1 L’Asicurato non può esigere il pagamento del’indennizzo prima che siano stati<br />
accertati e valutati i danni indennizzabili.<br />
16.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti<br />
necessari.<br />
16.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un’inchiesta per l’accertamento di<br />
eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento del’indennizzo, a carico<br />
del Contraente, del’Asicurato o del’Esercente, ovvero a carico dei rispetivi<br />
dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento<br />
del’indennizzo sino ala pronuncia definitiva del’organo competente.<br />
16.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo del’indennizzo, ha la facoltà di<br />
rimpiazzare l’apparecchio VDS perduto con un altro apparecchio VDS delo<br />
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mod. DPS03W<br />
Art. 17<br />
stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di<br />
efficienza analoghi.<br />
16.5 La Società ha facoltà di tratenere dal’indennizzo le rate di premio non ancora<br />
scadute relative al’apparecchio VDS colpito da sinistro, fato salvo il disposto<br />
del’art. 7.2 dele Condizioni <strong>Generali</strong>.<br />
Surrogazione La Società che ha pagato l’indennizzo è surogata, fino ala concorenza del suo<br />
ammontare, nei diriti del’Asicurato verso i terzi responsabili.<br />
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CONDIZIONI SPECIALI<br />
B) ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICI<br />
Art. 1 - Descrizione del rischio<br />
1.1 L’asicurazione vale per gli infortuni che l’Asicurato subisca, nelo svolgimento<br />
delle attività dichiarate in Polizza, dal momento in cui sale a bordo di un<br />
apparecchio VDS fino al momento in cui ne è disceso.<br />
1.2 E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna,<br />
che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per<br />
conseguenza, abbiano determinato la morte oppure un’invalidità permanente.<br />
1.3 La Società corisponde l’indennizzo per le conseguenze direte ed esclusive<br />
del’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche<br />
preesistenti o sopravvenute rispeto al’infortunio.<br />
1.4 Sono considerati infortuni anche:<br />
a) l’asfisia non di origine morbosa;<br />
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;<br />
c) l’annegamento;<br />
d) l’asideramento o il congelamento;<br />
e) i colpi di sole o di calore.<br />
1.5 A parziale deroga del’art. 1900 c.c., l’asicurazione comprende anche gli<br />
infortuni imputabili a colpa grave del’Asicurato.<br />
1.6 In caso di incidente aeronautico l’asicurazione comprende anche gli infortuni<br />
che l’Asicurato subisca al di fuori del’apparecchio VDS. La presente copertura<br />
cessa al completamento delle operazioni di soccorso.<br />
Art. 2 - Rischi esclusi<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
Oltre ale esclusioni previste dal’art. 2 dele Condizioni <strong>Generali</strong>, sono esclusi<br />
dal’asicurazione gli infortuni:<br />
a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato apparecchio VDS ai sensi di<br />
legge;<br />
b) avvenuti su apparecchi VDS operanti in violazione di disposizioni di legge o<br />
regolamenti, nonché su apparecchi VDS il cui pilota non sia in possesso delle<br />
prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le<br />
iregolarità suddete siano conosciute dal’Asicurato o siano da questi<br />
conoscibili secondo la normale diligenza;<br />
c) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente,<br />
del’Asicurato o del beneficiario, salvo quanto previsto al’art. 1.5;<br />
d) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dal’uso di stupefacenti o<br />
alucinogeni, da parte del’Asicurato;<br />
e) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.<br />
Art. 3 - Altre assicurazioni<br />
Ai sensi del’art. 1910 c.c., l’esistenza e la succesiva stipulazione di altre asicurazioni<br />
per il medesimo rischio devono esere comunicate dal Contraente o dal’Asicurato per<br />
iscritto alla Società.<br />
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mod. DPS03W<br />
Art. 4<br />
Morte 4.1 Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corisponde la somma<br />
assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi<br />
del’Asicurato.<br />
4.2 L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quelo per invalidità<br />
permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente,<br />
l’Asicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società<br />
corrisponde ai beneficiari o agli aventi diritto soltanto la differenza tra<br />
l’indennizzo per morte - se superiore - e quelo già pagato per invalidità<br />
permanente.<br />
Art. 5<br />
Invalidità<br />
permanente<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
5.1 Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale, la Società<br />
corrisponde la somma assicurata.<br />
5.2 Se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale,<br />
l’indennizzo viene calcolato sula somma asicurata in proporzione al grado di<br />
invalidità permanente, che va accertato facendo riferimento ai valori delle<br />
seguenti menomazioni:<br />
5.2.1 Perdita totale, anatomica o funzionale, di:<br />
Destro Sinistro<br />
un arto superiore 70% 60%<br />
una mano o un avambraccio 60% 50%<br />
un pollice 18% 16%<br />
un indice 14% 12%<br />
un medio 8% 6%<br />
un anulare 8% 6%<br />
un mignolo 12% 10%<br />
una falange ungueale del pollice 9% 8%<br />
una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito<br />
5.2.2 Anchilosi<br />
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con<br />
immobilità della scapola 25% 20%<br />
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con<br />
prono-supinazione libera 20% 15%<br />
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8%<br />
5.2.3 Paralisi completa:<br />
del nervo radiale 35% 30%<br />
del nervo ulnare 20% 17%<br />
5.2.4 Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:<br />
al di sopra della metà della coscia 70%<br />
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60%<br />
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mod. DPS03W<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di<br />
gamba<br />
50%<br />
5.2.5 Perdita anatomica o funzionale di:<br />
un piede 40%<br />
ambedue i piedi 100%<br />
un alluce 5%<br />
un dito del piede diverso dal’aluce 1%<br />
falange ungueale del’aluce 2,5%<br />
5.2.6 Anchilosi:<br />
del’anca in posizione favorevole 35%<br />
del ginocchio in estensione 25%<br />
della tibio-tarsica ad angolo retto 10%<br />
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15%<br />
5.2.7 Paralisi completa del nervo:<br />
sciatico popliteo esterno 15%<br />
5.2.8 Esiti di frattura:<br />
scomposta di una costa 1%<br />
5.2.9 Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a<br />
cuneo di:<br />
una vertebra cervicale 12%<br />
una vertebra dorsale 5%<br />
12a dorsale<br />
10%<br />
una vertebra lombare 10%<br />
5.2.10 Postumi di:<br />
trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e<br />
limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%<br />
5.2.11 Esiti di frattura:<br />
del sacro 3%<br />
del coccige con callo deforme 5%<br />
5.2.12 Perdita totale anatomica o funzionale di:<br />
un occhio 25%<br />
ambedue gli occhi 100%<br />
5.2.13 Sordità completa di:<br />
un orecchio 10%<br />
ambedue gli orecchi 40%<br />
5.2.14 Stenosi nasale assoluta:<br />
monolaterale 4%<br />
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Art. 6<br />
bilaterale 10%<br />
5.2.15 Perdita anatomica di:<br />
un rene 15%<br />
della milza senza compromissioni significative della crasi 8%<br />
ematica<br />
5.3 Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di<br />
invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.<br />
5.4 Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto<br />
già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo<br />
conto del grado di invalidità preesistente.<br />
5.5 Nel caso in cui l’infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente,<br />
non determinabile sulla base dei valori previsti al precedente punto 5.2, si farà<br />
riferimento ai criteri qui di seguito indicati:<br />
5.5.1 nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un<br />
arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate<br />
al precedente punto 5.2, le percentuali sopra indicate sono ridotte in<br />
proporzione alla funzionalità perduta;<br />
5.5.2 nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o<br />
articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui<br />
somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale<br />
del’arto steso.<br />
5.6 La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta<br />
l’applicazione dela percentuale di invalidità calcolata sula base dei valori<br />
indicati al precedente punto 5.2, e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma<br />
delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere<br />
al massimo il valore del 100%.<br />
Franchigie L’indennità liquidata per ciascun sinistro, da cui derivi un’invalidità permanente sarà<br />
corrisposta tenuto conto della franchigia stabilita nelle Clausole Speciali.<br />
Art. 7<br />
Denuncia<br />
del’infortunio<br />
e obblighi<br />
del Contraente<br />
o del’Assicurato<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
7.1 In caso di infortunio, il Contraente o l’Asicurato o gli aventi dirito di<br />
quest’ultimo, devono darne avviso scrito al’Agenzia ala quale è asegnata la<br />
Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando lo stesso si è verificato, ai<br />
sensi del’art. 1913 c.c.<br />
7.2 L’inadempimento degli obblighi relativi ala denuncia del’infortunio può<br />
comportare la perdita totale o parziale del dirito al’indennizzo, ai sensi del’art.<br />
1915 c.c.<br />
7.3 La denuncia del’infortunio deve esere coredata da certificato medico e deve<br />
contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora del’evento, nonché una<br />
dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.<br />
7.4 Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.<br />
7.5 Il Contraente, l’Asicurato o, in caso di morte di quest’ultimo, i beneficiari<br />
devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti<br />
necessari.<br />
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mod. DPS03W<br />
Art. 8<br />
Determinazione<br />
del’indennizzo -<br />
Perizia<br />
contrattuale<br />
Art. 9<br />
8.1 L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che<br />
precedono.<br />
8.2 Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente,<br />
nonché sul’applicazione dei criteri di indennizzabilità posono esere<br />
demandate, d’intesa fra le parti, ad un Colegio di 3 medici, nominati uno per<br />
parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo<br />
medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio del’Ordine dei<br />
Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio<br />
medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina<br />
legale, più vicino al luogo di residenza del’Asicurato.<br />
8.3 Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa<br />
designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.<br />
8.4 Il Colegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità,<br />
l’accertamento definitivo del’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal<br />
Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una<br />
provvisionale sul’indennizzo.<br />
8.5 Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa<br />
da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin<br />
d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, erore o violazione di<br />
patti contrattuali.<br />
8.6 I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da<br />
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.<br />
8.7 Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei<br />
medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli<br />
altri periti nel verbale definitivo.<br />
Surrogazione La Società, ha il dirito di surogazione verso i terzi responsabili del’infortunio, ai<br />
sensi del’art. 1916 c.c.<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
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mod. DPS03W<br />
CONDIZIONI SPECIALI<br />
C) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE<br />
Art. 1 - Descrizione del rischio<br />
1. La Società si obbliga a tenere indenne l’Asicurato, sino a concorenza dei<br />
massimali indicati nel Frontespizio di Polizza, di quanto questi sia tenuto a<br />
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento<br />
(capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in<br />
conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nel<br />
Frontespizio di Polizza nei seguenti artt. 2 e 3 ed indicati in Polizza per:<br />
- morte e lesioni personali;<br />
- perdita, distruzione o danneggiamento di cose.<br />
2. La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni<br />
cagionati a terzi durante voli efetuati da persona diversa dal’Asicurato.<br />
Art. 2 – Assicurazione dela responsabilità per danni cagionati ai passeggeri<br />
La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati ai<br />
passeggeri durante il volo sugli apparecchi VDS indicati in Polizza.<br />
Art. 3 – Assicurazione dela responsabilità per danni cagionati a terzi<br />
La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati a<br />
terzi durante il volo o durante la giacenza degli apparecchi VDS indicati nel<br />
Frontespizio di Polizza.<br />
Art. 4 - Danni esclusi<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
Oltre ale esclusioni previste dal’art. 2 dele Condizioni <strong>Generali</strong>, la Società non<br />
risponde dei danni causati:<br />
a) da dolo del Contraente, del’Asicurato, del Proprietario o dei loro dipendenti<br />
e preposti;<br />
b) da apparecchi VDS non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di<br />
norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che<br />
i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;<br />
c) a cose che il Contraente, l’Asicurato o il Proprietario abbiano in custodia a<br />
qualsiasi titolo o destinazione;<br />
d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni.<br />
Art.5 - Mutamento dela proprietà del’apparecchio VDS<br />
Se l’apparecchio VDS asicurato viene venduto a soggeto diverso da quelo indicato<br />
nel Frontespizio di Polizza, l’asicurazione cesa di pieno dirito dal momento dela<br />
vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura<br />
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mod. DPS03W<br />
Art. 6<br />
Obblighi<br />
del’Assicurato<br />
in caso di sinistro<br />
Art. 7<br />
Inosservanza<br />
degli obblighi<br />
del’Assicurato<br />
Art. 8<br />
Gestione<br />
delle vertenze<br />
di danno - Spese<br />
di resistenza<br />
Art. 9<br />
Deducibilità<br />
del’indennità<br />
per infortunio<br />
della Polizza.<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
6.1 In caso di sinistro, l’Asicurato deve darne avviso scrito al’a Agenzia ala quale<br />
è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto<br />
conoscenza, ai sensi del’art. 1913 c.c.<br />
6.2 La denuncia deve contenere l’esposizione del fato, l’indicazione dele<br />
conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la<br />
data, il luogo e le cause del sinistro.<br />
6.3 L’l’Asicurato deve far seguire nel più breve tempo posibile le notizie, i<br />
documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla<br />
raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca<br />
di un componimento amichevole.<br />
7.1 L’Asicurato decade da ogni dirito:<br />
a) se dolosamente non oserva l’obbligo di avviso di cui al precedente art. 9;<br />
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.<br />
7.2 Se l’inoservanza del’obbligo di cui al punto 6.1 è colposa, la Società ha dirito<br />
di ridure l’indennità in ragione del pregiudizio soferto.<br />
8.1 La Società asume, fino a quando ne ha interese, a nome del’Asicurato, la<br />
gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale,<br />
designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni<br />
spetanti al’Asicurato steso.<br />
8.2 L’Asicurato è tenuto a prestare la propria colaborazione per permetere la<br />
gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la<br />
procedura lo richieda. La Società ha dirito di rivalersi sul’Asicurato del<br />
pregiudizio derivatole dal’inadempimento di tali obblighi.<br />
8.3 Sono a carico dela Società le spese, sostenute per resistere al’azione promosa<br />
contro l’Asicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del masimale<br />
indicato nel Frontespizio di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.<br />
8.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese<br />
vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.<br />
8.5 La Società non riconosce le spese sostenute dal’Asicurato per legali o tecnici<br />
che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese<br />
di giustizia penale.<br />
Qualora susista un’asicurazione infortuni di volo stipulata con la Società dalo steso<br />
Assicurato a favore del passeggero, la Società risponde dei danni alla persona del<br />
paseggero nei limiti del’eventuale diferenza tra il risarcimento dovuto a titolo di<br />
responsabilità e l’indennità spetante al danneggiato in base al’asicurazione infortuni<br />
di volo tenendo conto di tale circostanza nella determinazione del premio.<br />
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mod. DPS03W<br />
Art. 10<br />
Effetti verso i terzi<br />
danneggiati<br />
Art. 11<br />
Rivalsa verso<br />
l’Assicurato<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a<br />
seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi<br />
dele norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest’ultimo.<br />
La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo<br />
danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.<br />
La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla<br />
superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti<br />
del’Asicurato per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di<br />
contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria<br />
prestazione.<br />
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Direzione per l’Italia<br />
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss 1 1 1 3<br />
CLAUSOLE SPECIALI<br />
Le seguenti clausole s’intendono operanti solo se i relativi codici sono presenti in polizza<br />
ala voce “codici di clausole speciali”.<br />
A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DI APPARECCHIO VDS<br />
Clasuola 1 – Sconto di felice esito<br />
Ala scadenza del’annualità asicurativa sarà riconosciuto uno sconto posticipato pari al 15% del premio<br />
imponibile pagato, a condizione che la polizza sia indenne da sinistri e/o spese a carico della Società e venga<br />
con questa rinnovata senza interruzioni, per una ulteriore annualità.<br />
Clasuola 2 – Franchigia ala fissa<br />
Con riferimento al’art. 15 dele Condizioni Speciali de “L’asicurazione del corpo del’apparecchio”, in caso<br />
di danni indennizzabili, sarà applicata una franchigia fisa pari al 5% del valore del’apparecchio VDS<br />
assicurato, con un minimo di Euro 1.000,00.<br />
B) ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICI<br />
Esemplare per il Contraente<br />
Clasuola 3 – Franchigia sul’invalidità permanente<br />
Con riferimento al’art. 6 dele Condizioni Speciali de “L’asicurazione contro gli infortuni aeronautici” ed a<br />
parziale deroga del’art. 5 “Invalidità Permanente” dele Condizioni Speciali, Sez. B, la liquidazione<br />
dell'indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:<br />
- qualora l’invalidità permanente sia pari o inferiore al 30% dela totale, l’indennizzo verà liquidato<br />
applicando una franchigia assoluta pari a 6 punti;<br />
- qualora l’invalidità permanente sia superiore al 30% dela totale, l’indennizzo verà liquidato per<br />
intero senza alcuna deduzione.<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
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APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/01<br />
Dichiarazione di consegna del <strong>Fascicolo</strong> informativo<br />
Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il <strong>Fascicolo</strong> informativo contenente la Nota<br />
informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione.<br />
La dichiarazione inerente alla consegna dell’Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.<br />
Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato<br />
Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio<br />
possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.<br />
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.<br />
Mezzi di pagamento del premio<br />
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:<br />
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;<br />
• a mezzo bancomat, ove disponibile presso l’intermediario;<br />
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;<br />
• con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;<br />
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;<br />
• per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei<br />
premi con addebito sul suo conto corrente (RID);<br />
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.<br />
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta<br />
dall’ufficio postale.<br />
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento<br />
del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.<br />
<strong>Assicurazioni</strong> <strong>Generali</strong><br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
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