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Fascicolo Informativo - Assicurazioni Generali

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mod. DPS03W<br />

Art. 8<br />

Determinazione<br />

del’indennizzo -<br />

Perizia<br />

contrattuale<br />

Art. 9<br />

8.1 L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che<br />

precedono.<br />

8.2 Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente,<br />

nonché sul’applicazione dei criteri di indennizzabilità posono esere<br />

demandate, d’intesa fra le parti, ad un Colegio di 3 medici, nominati uno per<br />

parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo<br />

medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio del’Ordine dei<br />

Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio<br />

medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina<br />

legale, più vicino al luogo di residenza del’Asicurato.<br />

8.3 Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa<br />

designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.<br />

8.4 Il Colegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità,<br />

l’accertamento definitivo del’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal<br />

Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una<br />

provvisionale sul’indennizzo.<br />

8.5 Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa<br />

da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin<br />

d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, erore o violazione di<br />

patti contrattuali.<br />

8.6 I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da<br />

redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.<br />

8.7 Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei<br />

medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli<br />

altri periti nel verbale definitivo.<br />

Surrogazione La Società, ha il dirito di surogazione verso i terzi responsabili del’infortunio, ai<br />

sensi del’art. 1916 c.c.<br />

Condizioni di assicurazione<br />

Polizza di assicurazione del volo<br />

da diporto o sportivo<br />

Pagina 17 di 22 Edizione 01.12.2010

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