Fascicolo Informativo - Assicurazioni Generali
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mod. DPS03W<br />
Art. 8<br />
Determinazione<br />
del’indennizzo -<br />
Perizia<br />
contrattuale<br />
Art. 9<br />
8.1 L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che<br />
precedono.<br />
8.2 Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente,<br />
nonché sul’applicazione dei criteri di indennizzabilità posono esere<br />
demandate, d’intesa fra le parti, ad un Colegio di 3 medici, nominati uno per<br />
parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo<br />
medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio del’Ordine dei<br />
Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio<br />
medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina<br />
legale, più vicino al luogo di residenza del’Asicurato.<br />
8.3 Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa<br />
designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.<br />
8.4 Il Colegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità,<br />
l’accertamento definitivo del’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal<br />
Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una<br />
provvisionale sul’indennizzo.<br />
8.5 Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa<br />
da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin<br />
d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, erore o violazione di<br />
patti contrattuali.<br />
8.6 I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da<br />
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.<br />
8.7 Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei<br />
medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli<br />
altri periti nel verbale definitivo.<br />
Surrogazione La Società, ha il dirito di surogazione verso i terzi responsabili del’infortunio, ai<br />
sensi del’art. 1916 c.c.<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
Pagina 17 di 22 Edizione 01.12.2010