Fascicolo Informativo - Assicurazioni Generali
Fascicolo Informativo - Assicurazioni Generali
Fascicolo Informativo - Assicurazioni Generali
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
mod. DPS03W<br />
Art. 9<br />
Obbligo di evitare<br />
o diminuire il<br />
danno.<br />
Altri obblighi<br />
del’Assicurato<br />
in caso di sinistro<br />
Art. 10<br />
Intervento<br />
della Società<br />
Art. 11<br />
Accertamento<br />
del danno<br />
Art. 12<br />
9.1 L’Asicurato ha l’obbligo di fare quanto è posibile per evitare o diminuire il<br />
danno.<br />
9.2 L’Asicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve provvedere afinché:<br />
a) non sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, la riparazione del’apparecchio<br />
VDS sinistrato senza averne ottenuta autorizzazione dalla Società;<br />
b) su richiesta ed a spese della Società, si effettui il recupero del relitto<br />
del’apparecchio VDS.<br />
9.3 Il furto del’apparecchio VDS deve esere denunciato dal’Asicurato ale<br />
competenti Autorità.<br />
10.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di<br />
chiedere al’Asicurato e questi, se ne dispone, ha l’obbligo di fornire i mezzi ed<br />
il personale occorrenti allo scopo.<br />
10.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di<br />
rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano<br />
atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare<br />
l’eficacia totale o parziale del’asicurazione.<br />
11.1 L’accertamento del danno verà fato dala Società in contradditorio con<br />
l’Asicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di ateraggio, se<br />
l’apparecchio VDS danneggiato ha potuto continuare il volo.<br />
11.2 Prima di deto accertamento non è consentita la rimozione del’apparecchio VDS<br />
senza autorizzazione dela Società. Nel caso in cui l’accertamento per una<br />
qualsiasi ragione non posa esere fato, ovvero l’apparecchio VDS debba esere<br />
forzatamente rimoso prima del’intervento di un rappresentante dela Società,<br />
l’Asicurato ha l’obbligo di fornire una detagliata documentazione fotografica<br />
del’apparecchio VDS danneggiato e del luogo del’incidente, ripresi prima dela<br />
rimozione.<br />
Indennizzo e 12.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli<br />
spese rimborsabili aventi diritto:<br />
a) in caso di perdita totale, il valore commerciale del’apparecchio VDS al<br />
momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;<br />
b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese<br />
necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla<br />
precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà<br />
essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da<br />
sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti al’apparecchio<br />
VDS. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata<br />
Condizioni di assicurazione<br />
Polizza di assicurazione del volo<br />
da diporto o sportivo<br />
Pagina 10 di 22 Edizione 01.12.2010