27.05.2013 Views

Fascicolo Informativo - Assicurazioni Generali

Fascicolo Informativo - Assicurazioni Generali

Fascicolo Informativo - Assicurazioni Generali

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

mod. DPS03W<br />

Art. 9<br />

Obbligo di evitare<br />

o diminuire il<br />

danno.<br />

Altri obblighi<br />

del’Assicurato<br />

in caso di sinistro<br />

Art. 10<br />

Intervento<br />

della Società<br />

Art. 11<br />

Accertamento<br />

del danno<br />

Art. 12<br />

9.1 L’Asicurato ha l’obbligo di fare quanto è posibile per evitare o diminuire il<br />

danno.<br />

9.2 L’Asicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve provvedere afinché:<br />

a) non sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, la riparazione del’apparecchio<br />

VDS sinistrato senza averne ottenuta autorizzazione dalla Società;<br />

b) su richiesta ed a spese della Società, si effettui il recupero del relitto<br />

del’apparecchio VDS.<br />

9.3 Il furto del’apparecchio VDS deve esere denunciato dal’Asicurato ale<br />

competenti Autorità.<br />

10.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di<br />

chiedere al’Asicurato e questi, se ne dispone, ha l’obbligo di fornire i mezzi ed<br />

il personale occorrenti allo scopo.<br />

10.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di<br />

rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano<br />

atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare<br />

l’eficacia totale o parziale del’asicurazione.<br />

11.1 L’accertamento del danno verà fato dala Società in contradditorio con<br />

l’Asicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di ateraggio, se<br />

l’apparecchio VDS danneggiato ha potuto continuare il volo.<br />

11.2 Prima di deto accertamento non è consentita la rimozione del’apparecchio VDS<br />

senza autorizzazione dela Società. Nel caso in cui l’accertamento per una<br />

qualsiasi ragione non posa esere fato, ovvero l’apparecchio VDS debba esere<br />

forzatamente rimoso prima del’intervento di un rappresentante dela Società,<br />

l’Asicurato ha l’obbligo di fornire una detagliata documentazione fotografica<br />

del’apparecchio VDS danneggiato e del luogo del’incidente, ripresi prima dela<br />

rimozione.<br />

Indennizzo e 12.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli<br />

spese rimborsabili aventi diritto:<br />

a) in caso di perdita totale, il valore commerciale del’apparecchio VDS al<br />

momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;<br />

b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese<br />

necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla<br />

precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà<br />

essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da<br />

sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti al’apparecchio<br />

VDS. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata<br />

Condizioni di assicurazione<br />

Polizza di assicurazione del volo<br />

da diporto o sportivo<br />

Pagina 10 di 22 Edizione 01.12.2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!