Diritto matrimoniale e diritto successorio - Piccola ... - EJPD - admin.ch
Diritto matrimoniale e diritto successorio - Piccola ... - EJPD - admin.ch
Diritto matrimoniale e diritto successorio - Piccola ... - EJPD - admin.ch
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’usufrutto<br />
Se avete soltanto discendenti comuni, mediante testamento o contratto<br />
<strong>successorio</strong> potete lasciare al vostro coniuge, in luogo di una parte di proprietà,<br />
l’usufrutto sull’intera successione. In tal caso, i vostri discendenti<br />
diverranno proprietari di tutti i beni <strong>ch</strong>e erediteranno, mentre il vostro coniuge<br />
potrà amministrare tali beni e percepirne il reddito fino alla sua morte.<br />
I dettagli della ripartizione<br />
Mediante testamento o contratto <strong>successorio</strong> potete inoltre regolare i dettagli<br />
della ripartizione. Potete ad esempio disporre <strong>ch</strong>e un oggetto determinato<br />
sia attribuito a vostra figlia e un altro a vostro figlio. Il valore di tali<br />
oggetti è dedotto dalle quote successorie spettanti ai figli, a meno <strong>ch</strong>e non<br />
disponiate altrimenti.<br />
I figli non comuni<br />
Secondo la legge, i figli nati da precedenti matrimoni o da un’altra relazione<br />
non hanno alcun <strong>diritto</strong> alla successione della matrigna o del patrigno.<br />
La successione di questi ultimi spetta infatti ai parenti in linea diretta, a<br />
meno <strong>ch</strong>e non teniate conto dei figliastri nell’ambito di un testamento o di<br />
un contratto <strong>successorio</strong>.<br />
Cittadini stranieri<br />
Se siete di nazionalità straniera e risiedete in Svizzera potete stabilire,<br />
mediante testamento o contratto <strong>successorio</strong>, <strong>ch</strong>e la vostra successione<br />
sia ripartita secondo le norme del <strong>diritto</strong> del vostro Paese. In assenza di<br />
tale disposizione, si applica il <strong>diritto</strong> svizzero.<br />
28<br />
29