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Regolamento - Comune di Ossi

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COMUNE DI OSSI<br />

PROVINCIA DI SASSARI<br />

REGOLAMENTO<br />

EDILIZIO<br />

(Allegato alla delibera <strong>di</strong> Consiglio Comunale n. ____ del __.__._____)<br />

1


INDICE:<br />

CAPO I ................................................................................................................................................... 6<br />

NORME PRELIMINARI ....................................................................................................................... 6<br />

ART. 1: CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO....................... 6<br />

ART. 2: RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI E AD ALTRI REGOLAMENTI LOCALI .. 6<br />

ART. 3: NOMINA E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ................................... 6<br />

CAPO II .................................................................................................................................................. 6<br />

TITOLI ABILITATIVI ............................................................................................................................ 6<br />

ART. 4: REQUISITI E RESPONSABILITA’ DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI DEI<br />

LAVORI, DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI E DEI COMMITTENTI ................................................. 6<br />

ART. 5: OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE O PERMESSO DI COSTRUIRE ................ 7<br />

ART. 6: OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE ................................................................. 7<br />

ART. 7: OPERE SOGGETTE A DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ ................................................. 8<br />

ART. 8: OPERE ESEGUIBILI MEDIANTE SEMPLICE COMUNICAZIONE ............................. 9<br />

ART. 9: LAVORI ESEGUIBILI D’URGENZA ................................................................................ 10<br />

ART. 10: DOMANDA DI CONCESSIONE O PERMESSO DI COSTRUIRE ........................... 11<br />

ART. 11: ISTRUTTORIA DEI PROGETTI ..................................................................................... 13<br />

ART. 12: RILASCIO CONCESSIONE O PERMESSO DI COSTRUIRE .................................. 14<br />

ART. 13: CARATTERISTICHE E VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE O PERMESSO DI<br />

COSTRUIRE.............................................................................................................................................. 15<br />

ART. 14: DURATA, DECADENZA, RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE O<br />

PERMESSO DI COSTRUIRE ................................................................................................................. 15<br />

ART. 15: DEROGHE ......................................................................................................................... 16<br />

CAPO III............................................................................................................................................... 16<br />

ART. 16: PIANI DI LOTTIZZAZIONE ............................................................................................. 16<br />

ART. 17: CAVE .................................................................................................................................. 17<br />

CAPO IV .............................................................................................................................................. 18<br />

COMMISSIONE EDILIZIA ................................................................................................................ 18<br />

ART. 18: ATTRIBUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ................................................. 18<br />

ART. 19: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ................................................ 18<br />

ART. 20: CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ....... 19<br />

CAPO IV .............................................................................................................................................. 20<br />

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE ......................................................................... 20<br />

ART. 21: INIZIO, CONDUZIONE ED INTERRUZIONE DEI LAVORI ....................................... 20<br />

ART. 22: PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO DEI FABBRICATI E DELLE FOGNATURE<br />

..................................................................................................................................................................... 20<br />

ART. 23: CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIE ................................................................. 21<br />

2


ART. 24: CANTIERI – DEFINIZIONI E REQUISITI ..................................................................... 21<br />

ART. 25: ALLESTIMENTO DEL CANTIERE ................................................................................ 21<br />

ART. 26: PONTEGGI E SCALE DI SERVIZIO ............................................................................. 22<br />

ART. 27: DEMOLIZIONE – SCAVI – MATERIALI DI RISULTA ............................................... 22<br />

ART. 28: NETTEZZA DELLE STRADE ......................................................................................... 22<br />

ART. 29: FONTANE E FONTANELLE PUBBLICHE .................................................................. 22<br />

ART. 30: CERTIFICATI D’AGIBILITA’ O ABITABILITA’ ........................................................... 22<br />

ART. 31: VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI ............................................................................. 24<br />

ART. 32: SANZIONI AMMINISTRATIVE ....................................................................................... 24<br />

ART. 33: ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ ......................................................................... 25<br />

ART. 34: MODELLI AMMINISTRATIVI ......................................................................................... 25<br />

ART. 35: NOTIFICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ......................................... 25<br />

CAPO VI .............................................................................................................................................. 25<br />

PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE .............................................................................. 25<br />

ART. 36: TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI .................................................................... 25<br />

ART. 37: OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO ........................ 26<br />

ART. 38: PASSI CARRABILI .......................................................................................................... 27<br />

ART. 39: MANOMISSIONE DEL SUOLO STRADALE .............................................................. 27<br />

ART. 40: TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI ........................................................................... 27<br />

ART. 41: OPERE DI INTERESSE PUBBLICO, MONUMENTALE E AMBIENTALE ............ 27<br />

ART. 42: RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO ARTISTICO .. 28<br />

ART. 43: CHIOSCHI .......................................................................................................................... 28<br />

CAPO VII ............................................................................................................................................. 28<br />

DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE ........................................................... 28<br />

ART. 44: OSSERVANZA DELLE NORME E DISPOSIZIONI DEL PROGRAMMA DI<br />

FABBRICAZIONE .................................................................................................................................... 28<br />

ART. 45: INDICI E PARAMETRI ..................................................................................................... 28<br />

ART. 46: DEFINIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI ..................................................... 28<br />

ART. 47: CALCOLO DEI VOLUMI ................................................................................................. 29<br />

ART. 48: DETERMINAZIONE DEL VOLUME NELLE RISTRUTTUAZIONI EDILIZIE ......... 30<br />

CAPO VIII ............................................................................................................................................ 30<br />

OPERE ESTERNE DEGLI EDIFICI ................................................................................................ 30<br />

ART. 49: ALTEZZE DEGLI EDIFICI ............................................................................................... 30<br />

ART. 50: PIANO DI RIFERIMENTO ............................................................................................... 31<br />

ART. 51: DETERMINAZIONE DELLA LARGHEZZA STRADALE .......................................... 31<br />

ART. 52: AGGETTI E SPORGENZE DEGLI EDIFICI ................................................................. 31<br />

3


ART. 53: EDIFICI CON FRONTE TOTALMENTE O PARZIALMENTE ARRETRATO ......... 32<br />

ART. 54: POZZI DI LUCE O CHIOSTRINE................................................................................... 32<br />

ART. 55: PASSAGGI LATERALI .................................................................................................. 32<br />

ART. 56: ZONE A DISTACCO ........................................................................................................ 33<br />

ART. 57: AREE DI PARCHEGGIO ................................................................................................. 33<br />

ART. 58: STRADE PRIVATE .......................................................................................................... 33<br />

ART. 59: DECORO DEGLI EDIFICI ............................................................................................... 35<br />

ART. 60: CARATTERISTICHE DEI PROSPETTI ........................................................................ 35<br />

ART. 61: APPOSIZIONE DI INSEGNE – MOSTRE - INFERRIATE E VETRINE ................... 36<br />

ART. 62: APPOSIZIONE DI CARTELLI ED OGGETTI DI PUBBLICITA’ ............................... 37<br />

ART. 63: TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO ................................................ 37<br />

ART. 64: SISTEMAZIONE E RECINZIONE DELLE AREE SCOPERTE ................................ 38<br />

CAPO IX .............................................................................................................................................. 38<br />

NORME IGIENICO – COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI ............................................................... 38<br />

ART. 65: IMPIANTI ELETTRICI ...................................................................................................... 38<br />

ART. 66: IMPIANTI IDRICI ............................................................................................................... 38<br />

ART. 67: IMPIANTI A GAS .............................................................................................................. 38<br />

ART. 68: REQUISITI TERMICI ........................................................................................................ 39<br />

ART. 69: REQUISITI ACUSTICI ..................................................................................................... 39<br />

ART. 70: SALUBRITA’ ..................................................................................................................... 39<br />

ART. 71: ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEI VANI ............... 40<br />

ABITABILI ........................................................................................................................................... 40<br />

ART. 72: CUCINE .............................................................................................................................. 40<br />

ART. 73: CORRIDOI E DISIMPEGNI ............................................................................................. 41<br />

ART. 74: SERVIZI IGIENICI ............................................................................................................. 41<br />

ART. 75: SCALE ................................................................................................................................ 41<br />

ART. 76: PIANI SEMINTERRATI .................................................................................................... 42<br />

ART. 77: PIANI INTERRATI ............................................................................................................ 43<br />

ART. 78: SOTTOTETTI .................................................................................................................... 43<br />

ART. 79: TUBAZIONE E CONDOTTI DI SCARICO .................................................................... 43<br />

ART. 80: CANALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE .............................. 44<br />

ART. 81: FOCOLARI – CANNE FUMARIE – CALDAIE – FORNI – CAMINI INDUSTRIALI 44<br />

ART. 82: POZZI NERI – FOSSE BIOLOGICHE – BACINI CHIARIFICATORI ....................... 45<br />

ART. 83: POZZI E CISTERNE ........................................................................................................ 45<br />

ART. 84: CONCIMAIE ...................................................................................................................... 46<br />

4


ART. 85: EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE .............................................................. 46<br />

ART. 86: EDIFICI PER AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, AGRICOLE, ECC. ....... 46<br />

ART. 87: DEPOSITI E MAGAZZINI ................................................................................................ 47<br />

ART. 88: CASE RURALI .................................................................................................................. 47<br />

ART. 89: NORME DI BUONA COSTRUZIONE ........................................................................... 48<br />

CAPO X ............................................................................................................................................... 48<br />

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ...................................................................................... 48<br />

ART. 90: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ........................................................... 48<br />

ART. 91: MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO E AL PIANO URBANISTICO<br />

COMUNALE .............................................................................................................................................. 48<br />

ART. 92: OPERE AUTORIZZATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL<br />

REGOLAMENTO ...................................................................................................................................... 48<br />

ART. 93: DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL<br />

PRESENTE REGOLAMENTO ............................................................................................................... 48<br />

ART. 94: AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONI DI EDIFICI ESISTENTI........................... 49<br />

ART. 95: MANUTENZIONE – RIPARAZIONE – TRASFORMAZIONE – RICOSTRUZIONE<br />

DI EDIFICI ESISTENTI ............................................................................................................................ 49<br />

ART. 96: EDIFICI ED UNITA’ IMMOBILIARI DICHIARATI ANTIGIENICHE .......................... 49<br />

ART. 97: REVOCA DI CONCESSIONI SUL SUOLO O SPAZIO PUBBLICO ........................ 49<br />

5


CAPO I<br />

NORME PRELIMINARI<br />

ART. 1: CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO<br />

Tutte le opere e<strong>di</strong>lizie e <strong>di</strong> urbanistica già costruite o da costruire nel territorio comunale da<br />

parte <strong>di</strong> chiunque, sono soggette alle norme ed alle prescrizioni del presente <strong>Regolamento</strong> E<strong>di</strong>lizio<br />

(R.E.), delle cartografie, dei <strong>di</strong>segni e delle Norme <strong>di</strong> Attuazione del Piano Urbanistico Comunale<br />

(P.U.C.) e dei Piani Particolareggiati <strong>di</strong> Zona (P.P.).<br />

ART. 2: RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI E AD ALTRI REGOLAMENTI LOCALI<br />

1. Le opere e<strong>di</strong>lizie <strong>di</strong> qualsiasi genere dovranno essere in armonia oltre che con Piano<br />

Urbanistico Comunale, con le leggi e regolamenti dello Stato, della Regione e della Provincia,<br />

nonché con le <strong>di</strong>sposizioni contenute nei regolamenti <strong>di</strong> Igiene e <strong>di</strong> Polizia Urbana del <strong>Comune</strong>.<br />

2. Per le norme e <strong>di</strong>sposizioni non citate nel presente regolamento o in quelli comunali, si fa<br />

riferimento alle leggi regionali e statali.<br />

ART. 3: NOMINA E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE<br />

(artt. 107 e 109, D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e art. 77 dello Statuto Comunale)<br />

1. Il Responsabile del Settore dell’Ufficio Tecnico, è nominato dal Sindaco ai sensi dell’art.<br />

109 del D. lgs 267/2000 e dell’art. 77 dello Statuto Comunale.<br />

2. Le funzioni e competenze del Responsabile del Settore sono <strong>di</strong>sciplinate ai sensi dell’ art.<br />

107 del D. lgs 267/2000.<br />

3. Chiunque intenda effettuare opere e<strong>di</strong>lizie <strong>di</strong> qualsiasi genere sul suolo o sottosuolo del<br />

territorio comunale, è soggetto ad accertamenti, verifiche e valutazioni <strong>di</strong> natura tecnica da parte<br />

del Responsabile del Settore Tecnico del <strong>Comune</strong>.<br />

4. Al fine del rilascio <strong>di</strong> apposito titolo abilitativo per l’esecuzione <strong>di</strong> qualsiasi opera <strong>di</strong> cui al<br />

precedente comma, deve farne espressa richiesta al Responsabile del Settore.<br />

CAPO II<br />

TITOLI ABILITATIVI<br />

ART. 4: REQUISITI E RESPONSABILITA’ DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI DEI<br />

LAVORI, DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI E DEI COMMITTENTI<br />

1. Il Progettista e il Direttore dei Lavori debbono essere Ingegneri, Architetti od Agronomi<br />

abilitati a esercitare la professione nella Repubblica, ovvero Geometri, Periti Industriali, Periti<br />

Agrari o e<strong>di</strong>li, parimenti abilitati a detto esercizio, nei casi e nei limiti assegnati alla loro attività<br />

professionale dalle <strong>di</strong>sposizioni speciali che li riguardano.<br />

2. L’approvazione dei progetti non <strong>di</strong>minuisce le responsabilità in genere relative alla<br />

esecuzione delle opere e<strong>di</strong>lizie poste a carico del progettista, del <strong>di</strong>rettore e dell’assuntore dei<br />

lavori, come pure del titolare (Committente) del Titolo Abilitativo, sia esso Permesso <strong>di</strong> Costruire,<br />

Denuncia Inizio Attività, Autorizzazioni, opere <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia libera.<br />

6


L.R. 11 ottobre 1985 n. 23 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, L.R. 22 <strong>di</strong>cembre 1989 n. 45 e s.m.i.,<br />

D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e s.m.i.<br />

ART. 5: OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE O PERMESSO DI COSTRUIRE<br />

(art. 3 e successivi, L.R. 11 ottobre 1985 n. 23 e s.m.i. - art. 10, DPR 380/2001 e s.m.i.)<br />

1. Nell’ambito del territorio comunale non si potrà procedere all’esecuzione delle seguenti<br />

opere se non sia stato rilasciato dal Responsabile del Settore apposito Permesso <strong>di</strong> Costruire:<br />

a) Nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizioni con<br />

ricostruzione totale o parziale, trasformazioni <strong>di</strong> qualunque natura, anche parziale, dei<br />

fabbricati a qualsiasi uso a<strong>di</strong>bito o destinati.<br />

b) Interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica.<br />

c) Mo<strong>di</strong>ficazioni delle destinazioni d’uso <strong>di</strong> fabbricati esistenti o <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> essi me<strong>di</strong>ante<br />

l’esecuzione <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>lizie, quando implichino variazione in aumento degli standards<br />

del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.<br />

d) Scavi, rinterri e mo<strong>di</strong>ficazioni del suolo pubblico con opere e costruzioni sotterranee.<br />

e) Interventi <strong>di</strong> restauro, risanamento conservativo, manutenzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici soggetti a<br />

vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.<br />

f) Esecuzione <strong>di</strong> opere d’urbanizzazione del terreno.<br />

g) Esecuzione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> consolidamento e sostegno dei terreni.<br />

h) Installazione <strong>di</strong> attrezzature ed impianti produttivi industriali, artigianali ed agricoli quali<br />

capannoni, cisterne, ponti, silos, tettoie, ecc.;<br />

i) Impianto e trasformazione <strong>di</strong> colture arboree in zone paesistiche d’interesse collettivo.<br />

j) Lavori interessanti le fognature, le fosse biologiche, i pozzi neri.<br />

k) Varianti <strong>di</strong> progetti già approvati e varianti in corso d’opera, qualora vi sia mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong><br />

sagoma e volumetria.<br />

l) Lottizzazione <strong>di</strong> aree fabbricabili.<br />

m) Costruzione e mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> strade private anche se non aperte al pubblico transito e<br />

chiuse da cancello al loro innesto con strade e spazi pubblici.<br />

n) Costruzioni o mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> accessi privati sui fronti stradali e sulle aree aperte al<br />

pubblico, <strong>di</strong> porticati o passaggi coperti o scoperti.<br />

o) Collocazione, asportazione o trasferimento <strong>di</strong> sito lungo le parti esterne dei fabbricati <strong>di</strong><br />

oggetti d’Arte od aventi importanza storica od archeologica, come lapi<strong>di</strong>, stemmi o<br />

simili.<br />

p) Serre fisse, intendendo per tali gli ambienti stabilmente infissi al suolo, <strong>di</strong> tipo<br />

prefabbricato o eseguiti in opera, destinati esclusivamente a colture prodotte in<br />

con<strong>di</strong>zioni climatiche artificiali;<br />

q) Manufatti necessari a realizzare stazioni <strong>di</strong> servizio per <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburante,<br />

esclusi gli apparati necessari all’erogazione del solo carburante.<br />

r) Installazione fuori terra <strong>di</strong> serbatoi destinati al deposito <strong>di</strong> carburante e oli minerali;<br />

s) Altri interventi a carattere permanente.<br />

ART. 6: OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE<br />

(art. 13 L.R. 11 ottobre 1985 n. 23 e s.m.i.)<br />

1. Nell’ambito del territorio comunale non si potrà procedere alla esecuzione delle seguenti<br />

opere se non sia stata rilasciata dal Responsabile del Settore apposita autorizzazione:<br />

a) Opere <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici.<br />

b) Restauro e risanamento conservativo <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici (così come determinati dall’art. 3<br />

comma c) del D.P.R. 380/01).<br />

7


c) Opere <strong>di</strong> eliminazione delle barriere architettoniche in e<strong>di</strong>fici esistenti consistenti in<br />

rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />

d) Muri <strong>di</strong> cinta e cancellate;<br />

e) Aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione <strong>di</strong> volumetria;<br />

f) Opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Co<strong>di</strong>ce Civile;<br />

g) Revisione o installazione <strong>di</strong> impianti tecnologici al servizio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici o <strong>di</strong> attrezzature<br />

esistenti e realizzazione <strong>di</strong> volumi tecnici che si rendano in<strong>di</strong>spensabili, sulla base <strong>di</strong><br />

nuove <strong>di</strong>sposizioni;<br />

h) Forni all’aperto.<br />

i) Opere oggettivamente precarie e temporanee.<br />

j) Mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> destinazione d’uso o interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, relativamente ai<br />

soli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o della legge 29<br />

giugno 1939, n.1497 come mo<strong>di</strong>ficate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 ed<br />

abrogato dal D. lgs 42 del 22 gennaio 2004.<br />

k) Varianti a concessioni e<strong>di</strong>lizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e<br />

sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria e<strong>di</strong>lizia e non<br />

alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione<br />

e<strong>di</strong>lizia;<br />

l) Parcheggi <strong>di</strong> pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;<br />

m) I pergolati e i grigliati;<br />

n) Vasche <strong>di</strong> approvvigionamento idrico e i pozzi;<br />

o) Le opere oggettivamente precarie e temporanee;<br />

p) Le opere <strong>di</strong> demolizione, i rinterri e gli scavi finalizzati ad attività e<strong>di</strong>lizia;<br />

q) Occupazione stabile <strong>di</strong> suolo a titolo espositivo ed a stoccaggio a cielo aperto;<br />

r) Installazione <strong>di</strong> palloni presso statici a carattere stagionale;<br />

s) Manomissione della sede stradale per opere quali impianti idrici, elettrici, <strong>di</strong><br />

telecomunicazioni, allacci fognari, ecc., eseguiti ad opera <strong>di</strong> enti pubblici, privati,<br />

imprese.<br />

t) Costruzione, sopraelevazione e mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> tombe o monumenti funerari nel cimitero.<br />

Le semplici recinzioni ed i barbecue <strong>di</strong> minime <strong>di</strong>mensioni sono opere urbanisticamente non<br />

rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.<br />

2. La domanda <strong>di</strong> autorizzazione, da re<strong>di</strong>gersi è in<strong>di</strong>rizzata al Responsabile del Settore, è<br />

dovrà essere corredata <strong>di</strong> elaborati grafici illustranti le opere da eseguirsi.<br />

3. Nei casi in cui le opere creino un aumento della superficie o della cubatura deve essere<br />

corrisposto un contributo da determinarsi secondo tabelle stabilite dal consiglio comunale.<br />

4. Le opere soggette ad autorizzazione possono essere realizzate, decorso il termine <strong>di</strong><br />

sessanta giorni dalla data <strong>di</strong> presentazione della richiesta, salvo espresso <strong>di</strong>vieto notificato dal<br />

Responsabile del Settore al richiedente a meno che, non si tratti <strong>di</strong> immobili vincolati ai sensi del D.<br />

lgs 42 del 22 gennaio 2004.<br />

5. L’inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati al Responsabile del Settore.<br />

6. La comunicazione <strong>di</strong> inizio lavori <strong>di</strong> cui alle lettere b) e i), dovrà essere accompagnata<br />

contestualmente dal DURC, dal versamento del contributo minimo, ed ogni altro utile documento,<br />

relazione od elaborato espressamente richiesto dal responsabile del settore.<br />

ART. 7: OPERE SOGGETTE A DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’<br />

(art. 14 bis, L.R. 11 ottobre 1985 n. 23 e s.m.i. - art. 22, DPR 380/2001 e s.m.i.)<br />

1. Gli interventi soggetti ad autorizzazione descritti al comma 1 del precedente art. 6, possono<br />

essere subor<strong>di</strong>nati anche a Denuncia <strong>di</strong> Inizio Attività ad esclusione delle lettere p), q), r), (ai sensi<br />

8


dell'art. 2 della L.R. 16 maggio 2003 n. 5), incluse le lettere s) e t), anch’esse eseguibili solo<br />

me<strong>di</strong>ante autorizzazione e<strong>di</strong>lizia.<br />

2. La denuncia <strong>di</strong> inizio attività <strong>di</strong> cui al comma 1 è sottoposta al termine massimo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà<br />

fissato in anni tre, con obbligo per l’interessato <strong>di</strong> comunicare al comune la data <strong>di</strong> ultimazione dei<br />

lavori.<br />

3. L’esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> attività ai sensi del<br />

comma 1 del presente articolo è subor<strong>di</strong>nata alla medesima <strong>di</strong>sciplina definita dalle norme<br />

regionali e nazionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia.<br />

4. Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1, trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori l’interessato<br />

deve presentare la denuncia <strong>di</strong> inizio dell’attività, accompagnata da un certificato attestante il titolo<br />

<strong>di</strong> proprietà o titolo equipollente, da una dettagliata relazione a firma <strong>di</strong> un progettista abilitato,<br />

nonché dagli opportuni elaborati progettuali (in triplice copia nel caso in cui si voglia richiedere<br />

copia conforme all’originale), che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti<br />

urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti e<strong>di</strong>lizi vigenti, nonché il rispetto delle norme <strong>di</strong><br />

sicurezza e <strong>di</strong> quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato <strong>di</strong><br />

collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.<br />

5. Il progettista assume la qualità <strong>di</strong> persona esercente un servizio <strong>di</strong> pubblica necessità ai<br />

sensi degli articoli 359 e 481 del co<strong>di</strong>ce penale. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni non veritiere nella<br />

relazione <strong>di</strong> cui al comma 4, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente or<strong>di</strong>ne<br />

professionale per l’irrogazione delle sanzioni <strong>di</strong>sciplinari.<br />

6. L’esecuzione delle opere in assenza o in <strong>di</strong>fformità dalla denuncia <strong>di</strong> cui al comma 1<br />

comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile<br />

conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a euro<br />

516,00. In caso <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività effettuata quando le opere sono già in corso <strong>di</strong><br />

esecuzione la sanzione si applica in misura minima (Euro 516,00). La mancata denuncia <strong>di</strong> inizio<br />

dell’attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 20 della legge 28<br />

febbraio 1985, n. 47. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 del co<strong>di</strong>ce penale per le opere e gli<br />

interventi anteriori alla data <strong>di</strong> entrata in vigore della presente <strong>di</strong>sposizione.<br />

7. Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la<br />

sussistenza del titolo abilitante all’effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle<br />

autorizzazioni le copie delle denunce <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività, dalle quali risultino le date <strong>di</strong> ricevimento<br />

delle denunce stesse, nonché l’elenco <strong>di</strong> quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle<br />

trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.<br />

8. Il Responsabile del settore, ove entro il termine in<strong>di</strong>cato sia riscontrata l’assenza <strong>di</strong> una o<br />

più delle con<strong>di</strong>zioni stabilite, notifica agli interessati l’or<strong>di</strong>ne motivato <strong>di</strong> non effettuare le previste<br />

trasformazioni e nei casi <strong>di</strong> false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia<br />

all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria ed al consiglio dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà <strong>di</strong><br />

inoltrare una nuova denuncia <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività, qualora le stabilite con<strong>di</strong>zioni siano sod<strong>di</strong>sfabili<br />

me<strong>di</strong>ante mo<strong>di</strong>ficazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero me<strong>di</strong>ante<br />

acquisizioni <strong>di</strong> autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni<br />

caso, <strong>di</strong> presentare una richiesta <strong>di</strong> autorizzazione.<br />

9. La facoltà <strong>di</strong> procedere con denuncia d’inizio attività non si applica agli immobili<br />

assoggettati, con specifico provve<strong>di</strong>mento amministrativo, dalle competenti autorità ai vincoli <strong>di</strong><br />

carattere storico-artistico, ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione<br />

dell’autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo.<br />

ART. 8: OPERE ESEGUIBILI MEDIANTE SEMPLICE COMUNICAZIONE<br />

(art. 15, L.R. 11 ottobre 1985 n. 23 e s.m.i. - art. 6, DPR 380/2001 e s.m.i.)<br />

9


1. Per opere non soggette a Titolo Abilitativo, bisogna comunque darne comunicazione al<br />

Responsabile del Settore dell’Ufficio Tecnico Comunale.<br />

2. Le opere soggette a semplice comunicazione sono:<br />

2.1. Or<strong>di</strong>naria manutenzione degli e<strong>di</strong>fici nella quale rientrano i seguenti interventi:<br />

a) Tinteggiatura e rifacimento <strong>di</strong> intonaci interni;<br />

b) Demolizione e ricostruzione totale o parziale <strong>di</strong> pavimenti interni o esterni, nei balconi e<br />

nelle terrazze;<br />

c) Riparazione balconi e terrazze, con materiali dello stesso tipo;<br />

d) Rifacimento servizio igienico;<br />

e) Rifacimento pavimentazioni cortile, balconi e lastrici solari, con materiali stesso tipo.<br />

f) Intonaci esterni con materiali uguali a quelli esistenti;<br />

g) Tinteggiatura esterna con materiali uguali a quelli esistenti;<br />

h) Sostituzione tegole, canali <strong>di</strong> scolo e rinnovo impermeabilizzazioni;<br />

i) Sostituzione infissi esterni senza mo<strong>di</strong>fica del materiale;<br />

j) Nuova antenna Tv privata;<br />

k) Riparazione, integrazione e sostituzione <strong>di</strong> impianti interni;<br />

l) Riparazione impianti senza creazione <strong>di</strong> volumi tecnici;<br />

m) Riparazione recinti e cancelli;<br />

2.2. Opere <strong>di</strong> adattamento e arredo <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> pertinenza degli e<strong>di</strong>fici esistenti.<br />

2.3. Posizione <strong>di</strong> tende non prospicienti spazi pubblici al piano terra.<br />

2.4. Manufatti occorrenti per l’installazione <strong>di</strong> cantieri temporanei finalizzasti all’esecuzione<br />

dei lavori.<br />

2.5. Opere interne <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti con variazione della <strong>di</strong>stribuzione dei vani ma che non<br />

alterino la superficie.<br />

2.6. Mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> destinazione d’uso, che non comportino esecuzione <strong>di</strong> opere come al<br />

punto precedente 2.5.<br />

2.7. Mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> destinazione d’uso, con l’esecuzione <strong>di</strong> opere come al punto 2.5.<br />

3. Nei casi <strong>di</strong> cui ai punti 2.5. e 2.7. del presente articolo, il proprietario dell’unità immobiliare è<br />

tenuto, contestualmente all’inizio dei lavori, a presentare al Responsabile del Settore, idonea<br />

relazione e elaborato planimetrico dell’unità immobiliare, a firma <strong>di</strong> un tecnico abilitato alla<br />

progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme <strong>di</strong> sicurezza, delle<br />

norme igienico sanitarie vigenti, nonché delle prescrizioni <strong>di</strong> cui al II comma dell’art. 15 della L.R.<br />

11 ottobre 1985 n. 23.<br />

Inoltre è necessario dare comunicazione dell’avvenuta mo<strong>di</strong>fica planimetrica all’Agenzia del<br />

Territorio.<br />

4. Il Responsabile del Settore si riserva la facoltà <strong>di</strong> richiedere al proprietario o al tecnico<br />

incaricato, qualsiasi atto, documento ed elaborato grafico utile a comprenderne le mo<strong>di</strong>fiche che si<br />

intendono effettuare.<br />

ART. 9: LAVORI ESEGUIBILI D’URGENZA<br />

Potranno essere eseguite senza autorizzazione preventiva solo opere provvisionali <strong>di</strong><br />

assoluta urgenza in<strong>di</strong>spensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l’obbligo per<br />

il proprietario <strong>di</strong> darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione al Responsabile del Settore e <strong>di</strong> presentare<br />

sollecitamente la domanda <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> cui al precedente art. 5.<br />

10


ART. 10: DOMANDA DI CONCESSIONE O PERMESSO DI COSTRUIRE<br />

1. La domanda <strong>di</strong> concessione o Permesso <strong>di</strong> Costruire per eseguire lavori <strong>di</strong> cui al<br />

precedente art. 5 redatta con apposito modulo e firmata dal proprietario dell’area o da chi abbia<br />

titolo per richiederlo, deve essere in<strong>di</strong>rizzata al Responsabile del Settore.<br />

2. Alla domanda dovranno essere allegati in triplice copia i seguenti elaborati e/o documenti:<br />

a) Relazione tecnica illustrativa contenente, le caratteristiche tipologiche dell’opera<br />

progettata (destinazione d’uso, tipo e<strong>di</strong>lizio, piani, ecc.), quelle costruttive (materiali e<br />

tecniche impiegati nelle principali strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali<br />

ed orizzontali, coperture, ecc.), quelle delle finiture e degli impianti.<br />

b) Per i fabbricati a destinazione produttiva, la relazione deve contenere la descrizione<br />

delle lavorazioni effettuate e la specificazione dei materiali depositati, trattati, prodotti,<br />

eliminati, utilizzati per la produzione dell’energia. Sempre per le attività produttive, va<br />

specificata l’intensità dei rumori prodotti durante le lavorazioni, le quantità <strong>di</strong> acqua<br />

utilizzate e le relative fonti <strong>di</strong> approvvigionamento.<br />

c) Nel caso <strong>di</strong> interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente, la relazione deve anche illustrare<br />

le metodologie <strong>di</strong> intervento, i risultati degli eventuali assaggi compiuti sulle strutture, le<br />

possibilità <strong>di</strong> recupero o <strong>di</strong> reimpiego <strong>di</strong> materiali, le tecniche da impiegarsi per il<br />

restauro o il consolidamento o il risanamento e la sostituzione delle strutture esistenti.<br />

d) Planimetria in scala idonea, orientata, con stralcio dello strumento urbanistico vigente o<br />

del piano attuativo interessato, estesa per un raggio tale da rendere possibile<br />

l'in<strong>di</strong>viduazione del lotto interessato con riferimento alle strade statali, provinciali o<br />

comunali più vicine ed agli e<strong>di</strong>fici confinanti. Il lotto interessato deve essere evidenziato<br />

con opportuna grafia.<br />

e) Per gli interventi in zona "E" agricola del P.U.C., tale planimetria è sostituita da una<br />

corografia in scala opportuna, estesa per un raggio tale da rendere possibile<br />

l'in<strong>di</strong>viduazione del lotto interessato con riferimento alle strade statali, provinciali e/o<br />

comunali più vicine. Il lotto interessato dovrà essere evidenziato con opportuna grafia.<br />

f) Stralcio del rilievo aerofotogrammetrico, se esistente;<br />

g) Stralcio della mappa catastale, con l'evidenziazione del mappale o dei mappali<br />

interessati;<br />

h) Planimetria quotata dello stato reale del lotto, con orientamento, in scala adeguata e<br />

comunque non inferiore a 1:500, nella quale devono essere in<strong>di</strong>cate, con esatta grafia,<br />

le opere progettate, le aree sulle quali è stata computata la superficie fon<strong>di</strong>aria relativa<br />

agli e<strong>di</strong>fici, le proprietà confinanti e le strade o altri spazi pubblici a<strong>di</strong>acenti;<br />

i) Alla relazione e/o agli elaborati, devono essere allegati tutti i dati necessari alla corretta<br />

istruttoria della pratica e<strong>di</strong>lizia, compresi i calcoli planivolumetrici utili al calcolo degli<br />

oneri concessori in una o più tabelle.<br />

I dati sono i seguenti:<br />

- pratiche e<strong>di</strong>lizie precedenti e correlate;<br />

- in<strong>di</strong>cazione della zona omogenea;<br />

- in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria;<br />

- superficie fon<strong>di</strong>aria;<br />

- superficie coperta;<br />

- superficie al lordo delle murature <strong>di</strong> ciascun piano;<br />

- volume;<br />

- superficie utile;<br />

- superficie non residenziale;<br />

- superficie complessiva delle SU e delle SnR;<br />

- superficie finestrata per i vani <strong>di</strong> cui è richiesto 1/8 della S.U.;<br />

11


- superficie per altre attività (turistiche, <strong>di</strong>rezionali, commerciali, ecc).<br />

- superficie delle aree destinate a parcheggio;<br />

j) La relazione geologica, ove richiesta, deve essere firmata da un tecnico laureato,<br />

abilitato nelle apposite <strong>di</strong>scipline e regolarmente iscritto all’albo professionale. La<br />

relazione geotecnica, ove richiesta, deve essere redatta da un professionista abilitato<br />

secondo le rispettive competenze.<br />

k) La relazione deve contenere dati sulla natura, lo stato fisico e stabilità dei terreni<br />

superficiali e profon<strong>di</strong> e svolgere tutte le analisi e valutazioni finalizzate a valutare i<br />

rischi con specifico riferimento alle <strong>di</strong>sposizioni dei competenti uffici del Genio Civile.<br />

l) Piante quotate in scala non inferiore a 1:100 dei singoli piani, compresi quelli interrati e<br />

delle coperture con l'in<strong>di</strong>cazione delle costruzioni terminali (volumi tecnici) e della<br />

destinazione dei singoli locali;<br />

m) Almeno due sezioni verticali quotate, nella medesima scala delle piante <strong>di</strong> cui al<br />

precedente punto, secondo la linea <strong>di</strong> maggiore importanza o <strong>di</strong> massima pendenza<br />

che contempli anche i <strong>di</strong>stacchi dai fabbricati confinanti per una estensione minima a<br />

monte e a valle <strong>di</strong> almeno m. 12 con l'in<strong>di</strong>cazione del terreno prima e dopo la prevista<br />

sistemazione;<br />

n) Prospetti esterni in scala 1:100, con le quote dei piani e delle coperture, riferiti alle<br />

quote stradali e/o alle più basse sistemazioni esterne, nel caso <strong>di</strong> costruzioni in<br />

aderenza ad altri fabbricati dovranno essere in<strong>di</strong>cati anche gli attacchi dei prospetti <strong>di</strong><br />

questi ultimi;<br />

o) Eventuali progetti degli impianti tecnologici in conformità alle norme delle leggi vigenti e<br />

del presente regolamento;<br />

p) Relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche contenente la descrizione<br />

delle soluzioni progettuali e delle opere previste a tal scopo in conformità alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla legge 30 marzo 1971 n.118, e successive mo<strong>di</strong>fiche, al<br />

regolamento approvato con DPR 27 aprile 1978 n.384, alla legge n.13 del 9 gennaio<br />

1989 e successive mo<strong>di</strong>fiche, al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno<br />

1989 n.236, alla legge 5 febbraio 1992 n.104, al DPR 24 luglio 1996 n.503, nonché alla<br />

Legge Regionale n.32/91;<br />

q) In attuazione dell’art. 24, comma 5, della legge n.104/92, è fatto obbligo <strong>di</strong> allegare ai<br />

progetti delle opere <strong>di</strong> cui all’art. 1 del DM lavori pubblici n. 236/89, la <strong>di</strong>chiarazione del<br />

professionista che ha progettato l’opera attestante la conformità degli elaborati alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni contenute nella normativa vigente in materia <strong>di</strong> accessibilità e <strong>di</strong><br />

superamento della barriere architettoniche;<br />

r) In<strong>di</strong>cazione degli spazi destinati a parcheggio coperto e scoperto e la sistemazione<br />

dell'area non e<strong>di</strong>ficata, con in<strong>di</strong>cazione degli accessi pedonali e veicolari sulla pubblica<br />

via, nonché lo schema <strong>di</strong> collegamento alle reti idrica e fognaria urbane;<br />

s) Ubicazione prevista per le opere progettate, con <strong>di</strong>stanze dai confini e dagli altri<br />

eventuali e<strong>di</strong>fici;<br />

t) Prospetto relativo al calcolo degli oneri dovuti ai sensi della Legge 10/1977, o computo<br />

metrico estimativo dei lavori da eseguire (per la determinazione del contributo delle<br />

attività commerciali);<br />

u) Autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso<br />

in cui il progetto riguar<strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale ovvero la verifica in or<strong>di</strong>ne a<br />

tale conformità non comporti valutazioni tecnico-<strong>di</strong>screzionali, oppure parere autonomo<br />

del me<strong>di</strong>co della A.S.L. e relativo rispetto dei requisiti igienico-sanitari negli altri casi.<br />

v) Eventuale nulla-osta per il vincolo idrogeologico ai sensi del RD L n. 3267/1923 e<br />

successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni;<br />

12


w) Autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del Genio Civile per zone sottoposte al<br />

vincolo della Legge 64/74; tale documento può essere anche presentato prima del<br />

rilascio delle concessione e<strong>di</strong>lizia;<br />

x) Autorizzazione, ove necessaria, prevista dalla L.R. 12.6.1998 n. 28;<br />

y) Titolo, o <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità dell'area.<br />

3. Per quanto riguarda le mo<strong>di</strong>fiche, le trasformazioni, gli ampliamenti, le soprelevazioni, i<br />

restauri e le opere similari, dagli elaborati deve risultare in modo inequivocabile anche quale è il<br />

reale stato <strong>di</strong> fatto al momento della richiesta <strong>di</strong> concessione, allegando, idonea documentazione<br />

fotografica, nonché idonea documentazione sulla regolarità della parte preesistente.<br />

4. Nel caso che le acque luride debbano essere allontanate utilizzando tubazioni o canali<br />

d'acqua privati, è necessario allegare alla domanda anche copia delle relative concessioni<br />

eventualmente previste, e nel caso la costruzione non si allacci alla fognatura comunale, deve<br />

essere allegato il progetto <strong>di</strong> convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride<br />

redatto secondo la legislazione vigente (parte III del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152), ed approvato<br />

dall’ ufficio competente.<br />

5. Per le aree, gli e<strong>di</strong>fici e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali,<br />

provinciali, regionali o statali, devono essere esibiti dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o<br />

autorizzazioni.<br />

6. Prima del rilascio della concessione e<strong>di</strong>lizia dovrà essere presentato, ove richiesto, i relativi<br />

nulla osta dei seguenti enti:<br />

- del comando provinciale dei Vigili del Fuoco,<br />

- dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura,<br />

- dell'Ispettorato <strong>di</strong>partimentale delle Foreste,<br />

- della Soprintendenza alle Antichità e degli uffici regionali competenti, nonché<br />

dell'autorizzazione, ove nel caso, per gli accessi alle strade statali e nazionali fuori del<br />

centro abitato.<br />

7. Ogni <strong>di</strong>segno deve essere quotato nelle principali <strong>di</strong>mensioni; devono essere cioè in<strong>di</strong>cati i<br />

lati esterni singoli piani e quelli totali dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

8. Nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>vergenze fra quote e <strong>di</strong>mensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.<br />

9. Il Responsabile del settore si riserva la facoltà <strong>di</strong> richiedere particolari costruttivi e decorativi<br />

in scala maggiore, nonché fotografie, <strong>di</strong>segni e plastici che siano ritenuti necessari per l’esame<br />

dell’opera progettista.<br />

10. Le tavole dei <strong>di</strong>segni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le<br />

<strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> cm. 21 x 29,7 (Formato A4), devono contenere le in<strong>di</strong>cazioni relative ai lati interni ed<br />

esterni delle piante, agli spessori dei muri, alla larghezza e altezza delle aperture, alle altezze dei<br />

singoli piani e quelle totali dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />

11. Le prescrizioni <strong>di</strong> cui sopra valgono anche per le domande <strong>di</strong> concessione concernenti<br />

varianti <strong>di</strong> progetti già approvati.<br />

ART. 11: ISTRUTTORIA DEI PROGETTI<br />

1. Al momento della presentazione della domanda <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia l'ufficio tecnico<br />

abilitato a riceverla comunica all'interessato entro <strong>di</strong>eci giorni, il nominativo del responsabile del<br />

proce<strong>di</strong>mento.<br />

2. L'esame delle domande si svolge secondo l'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> presentazione al protocollo generale;<br />

congiuntamente alla domanda dovranno essere presentate tutte le autorizzazioni previste dalla<br />

normativa vigente e <strong>di</strong> competenza <strong>di</strong> autorità esterne.<br />

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del proce<strong>di</strong>mento<br />

cura l'istruttoria, re<strong>di</strong>ge la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni<br />

urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie, comunica al Responsabile del Settore l’istruttoria da porre all’attenzione<br />

13


della Commissione E<strong>di</strong>lizia. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del<br />

proce<strong>di</strong>mento richiede all'interessato, entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla presentazione della domanda,<br />

integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data <strong>di</strong> presentazione della<br />

documentazione integrativa. La pratica verrà archiviata decorsi inutilmente 18 mesi dalla data <strong>di</strong><br />

richiesta della documentazione integrativa.<br />

4. Entro <strong>di</strong>eci giorni dalla scadenza del termine precedentemente detto il responsabile del<br />

proce<strong>di</strong>mento formula una motivata risposta all'autorità competente all'emanazione del<br />

provve<strong>di</strong>mento conclusivo.<br />

5. La concessione e<strong>di</strong>lizia è rilasciata dal Responsabile del Settore entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla<br />

scadenza <strong>di</strong> cui al precedente comma tre, qualora il progetto non sia in contrasto con le<br />

prescrizioni degli strumenti urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento<br />

dell'attività e<strong>di</strong>lizia.<br />

6. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provve<strong>di</strong>mento conclusivo, l'interessato<br />

può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso <strong>di</strong> ricevimento, richiedere<br />

all'autorità competente <strong>di</strong> adempiere entro quin<strong>di</strong>ci giorni dal ricevimento della richiesta.<br />

7. Decorso inutilmente anche il termine <strong>di</strong> cui al precedente comma, l'interessato può inoltrare<br />

istanza all’Assessore Regionale agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, il quale, nell'esercizio <strong>di</strong><br />

poteri sostitutivi, nomina entro i quin<strong>di</strong>ci successivi, un commissario ad acta che, nel termine <strong>di</strong><br />

trenta giorni, adotta il provve<strong>di</strong>mento che ha i medesimi effetti della concessione e<strong>di</strong>lizia.<br />

8. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario <strong>di</strong> cui al presente comma sono a<br />

carico del comune interessato.<br />

ART. 12: RILASCIO CONCESSIONE O PERMESSO DI COSTRUIRE<br />

1. Il Responsabile del Settore, nei termini <strong>di</strong> cui al precedente art. 11 comma 3, <strong>di</strong>chiara<br />

approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all’interessato motivando l’eventuale<br />

<strong>di</strong>niego.<br />

2. Per i progetti approvati autorizza l’esecuzione, con<strong>di</strong>zionata o non all’osservanza <strong>di</strong> speciali<br />

modalità me<strong>di</strong>ante il rilascio della concessione, che avverrà <strong>di</strong>etro presentazione della seguente<br />

ulteriore documentazione:<br />

a) Ricevuta dell’avvenuto pagamento dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> segreteria, degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

e <strong>di</strong> costruzione. Questi ultimi possono essere rateizzati su richiesta dell’interessato al<br />

rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire, me<strong>di</strong>ante stipula <strong>di</strong> fidejussione a garanzia della<br />

realizzazione totale o parziale delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione da eseguirsi secondo le<br />

modalità in<strong>di</strong>cate dal <strong>Comune</strong>;<br />

b) Dichiarazione <strong>di</strong> un tecnico abilitato <strong>di</strong> accettazione dell’incarico della Direzione dei<br />

Lavori;<br />

c) Nulla Osta da parte delle competenti Autorità, nel caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> opere per le<br />

quali ciò sia necessario;<br />

d) Documentazione attestante la sussistenza del titolo necessario alla richiesta della<br />

concessione;<br />

e) Documentazione relativa al deposito se del caso, della denuncia delle opere in C.A.;<br />

f) Dichiarazione personale registrata all’Ufficio del Registro dell’area residua da vincolare,<br />

da trascrivere in una planimetria del territorio comunale, aggiornata a cura dell’Ufficio<br />

Tecnico Comunale.<br />

g) Atto <strong>di</strong> vincolo <strong>di</strong> destinazione, registrato e trascritto dei garage o box autovettura ove<br />

occorrente.<br />

h) Modello ISTAT debitamente compilato;<br />

i) Progetto e relazione tecnica dell'impianto <strong>di</strong> riscaldamento ai sensi dell'art. 28 della<br />

legge del 9 gennaio 1991 n. 10, ove previsto;<br />

14


j) Progetto degli impianti tecnologici relativi alla legge 46/90 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

ed integrazioni;<br />

k) Ogni altro documento necessario e richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale.<br />

3. L'avente <strong>di</strong>ritto dovrà provvedere a ritirare la concessione e a dare inizio ai lavori, previo<br />

adempimento degli obblighi <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> regolamento, nel termine <strong>di</strong> un anno dal rilascio della<br />

concessione.<br />

4. Insieme alla concessione verrà rilasciata dall'ufficio comunale copia del progetto e dell'altra<br />

documentazione allegata alla domanda, debitamente vistata.<br />

5. Dell'avvenuto rilascio verrà data notizia al pubblico me<strong>di</strong>ante affissione per la durata <strong>di</strong> 15<br />

giorni nell'albo pretorio del comune.<br />

6. Chiunque può prendere visione della concessione e dei relativi allegati ed ottenere copia<br />

della concessione medesima previo versamento delle spese necessarie (art. 31 L.U, artt. 22 e 25<br />

L. 07.08.1990 n. 241) .<br />

ART. 13: CARATTERISTICHE E VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE O PERMESSO DI<br />

COSTRUIRE<br />

1. La Concessione o Permesso <strong>di</strong> Costruire ha la caratteristiche descritte nell’art. 11 del<br />

D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. e non comporta limitazione dei <strong>di</strong>ritti dei terzi.<br />

2. La Concessione o Permesso <strong>di</strong> Costruire è rilasciata dal Responsabile del Settore al<br />

proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla. Artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 380 /2001 e<br />

s.m.i..<br />

3. La Concessione o Permesso <strong>di</strong> Costruire ha vali<strong>di</strong>tà pari a tre anni e può essere rinnovata<br />

per un solo ulteriore anno, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. La richiesta <strong>di</strong><br />

rinnovo va inoltrata al Responsabile del Settore prima della data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.<br />

ART. 14: DURATA, DECADENZA, RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE O<br />

PERMESSO DI COSTRUIRE<br />

(art. 15, DPR 380/2001 e s.m.i.)<br />

1. Nel permesso <strong>di</strong> costruire sono in<strong>di</strong>cati i termini <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.<br />

2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;<br />

mentre quello <strong>di</strong> ultimazione entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre<br />

anni dall’inizio dei lavori.<br />

3. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provve<strong>di</strong>mento motivato, per fatti<br />

sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una<br />

proroga. La proroga può essere accordata, con provve<strong>di</strong>mento motivato, esclusivamente in<br />

considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive,<br />

ovvero quando si tratti <strong>di</strong> opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più<br />

esercizi finanziari.<br />

4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subor<strong>di</strong>nata<br />

al rilascio <strong>di</strong> nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra<br />

quelle realizzabili me<strong>di</strong>ante denuncia <strong>di</strong> inizio attività ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento.<br />

Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo <strong>di</strong> costruzione.<br />

5. Il permesso decade con l’entrata in vigore <strong>di</strong> contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i<br />

lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine <strong>di</strong> tre anni dalla data <strong>di</strong> inizio.<br />

6. Il concessionario dovrà provvedere a denunciare per iscritto, all’ ufficio tecnico l’avvenuto<br />

inizio dei lavori.<br />

7. La concessione o permesso <strong>di</strong> costruire decade:<br />

15


a) Quando risulta che il Direttore dei lavori in<strong>di</strong>cato non abbia assunto l’effettiva <strong>di</strong>rezione,<br />

l’abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che sia stata data, nei termini, la<br />

prescritta comunicazione all’Ufficio Tecnico;<br />

b) Quando la Concessione risulta ottenuta in base a <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> progetto alterati, non<br />

rispondenti al vero o non riflettenti l’effettivo stato <strong>di</strong> fatto esistente all’atto dell’inizio<br />

della costruzione;<br />

c) Quando il concessionario contravvenga a <strong>di</strong>sposizioni generali o speciali <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong><br />

regolamento, o alle con<strong>di</strong>zioni inserite nella concessione, o esegua varianti al progetto<br />

approvato senza avere ottenuto l’approvazione dei relativi progetti.<br />

ART. 15: DEROGHE<br />

Il Responsabile del Settore, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può rilasciare<br />

concessione in deroga a norme del presente regolamento e dello strumento urbanistico vigente ai<br />

soli casi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ad impianti pubblici o <strong>di</strong> pubblico interesse, purché ragioni <strong>di</strong> carattere igienico,<br />

architettonico – urbanistico lo giustifichino.<br />

CAPO III<br />

ART. 16: PIANI DI LOTTIZZAZIONE<br />

1. I Piani <strong>di</strong> lottizzazione, da presentarsi redatti e firmati da un professionista abilitato a termini<br />

<strong>di</strong> legge (Architetto o Ingegnere), devono prevedere:<br />

a) La localizzazione degli interventi, secondo un unico ed organico <strong>di</strong>segno urbanistico e<br />

conformemente alle prescrizioni del P.U.C.;<br />

b) Tabella sinottica <strong>di</strong> adeguamento alle prescrizioni relative agli standard urbanistici con<br />

specifico riferimento alle esigenze dell’unità urbanistica nella quale si interviene ai<br />

sensi del D.A. n. 2266 del 20.12.1983, degli in<strong>di</strong>ci urbanistici nonché delle destinazioni<br />

d'uso prescritte dal P.U.C.;<br />

c) la definizione degli eventuali comparti e<strong>di</strong>ficatori;<br />

d) la viabilità <strong>di</strong> piano, da raccordarsi con quella esistente o prevista dal P.U.C. nonché la<br />

progettazione esecutiva <strong>di</strong> tale rete viaria;<br />

e) la progettazione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria;<br />

f) le modalità e le fasi d'attuazione.<br />

2. La localizzazione ed il <strong>di</strong>mensionamento degli interventi dovranno essere concordati con<br />

l'Amministrazione Comunale onde consentire uno sviluppo coor<strong>di</strong>nato delle aree limitrofe nonché<br />

l'in<strong>di</strong>viduazione dei siti più opportuni alla realizzazione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione.<br />

3. La domanda <strong>di</strong> autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro<br />

rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al Responsabile del Settore con il progetto <strong>di</strong><br />

lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo e<strong>di</strong>lizio.<br />

4. Il progetto, dovrà essere composto dai seguenti elaborati:<br />

a) Estratto autentico <strong>di</strong> mappa ed eventuale tipo <strong>di</strong> frazionamento rilasciato in data non<br />

anteriore a sei mesi con tutte le in<strong>di</strong>cazioni atte all’in<strong>di</strong>viduazione della località;<br />

b) Planimetria dello stato <strong>di</strong> fatto, in rapporto non inferiore a 1:000 con in<strong>di</strong>cazioni delle<br />

proprietà confinanti, altimetria generale con equi<strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> un metro e quote<br />

planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti<br />

particolari quali canali, linee elettriche, acquedotti, ecc. e con tutti i dati atti a<br />

rappresentare lo stato <strong>di</strong> fatto della zona;<br />

16


c) Mappa della zona nel rapporto almeno 1:2000 con la localizzazione dell’inse<strong>di</strong>amento<br />

nello strumento urbanistico vigente, con l’in<strong>di</strong>cazione delle infrastrutture e dei servizi<br />

esistenti o programmati;<br />

d) Planimetria generale dell’intero territorio oggetto del piano <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento nel rapporto<br />

almeno 1:500 in<strong>di</strong>cante:<br />

d1) La rete viaria automobilistica e pedonale con dettaglio dei marciapie<strong>di</strong>, delle<br />

pavimentazioni delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazione dei lotti e<br />

simili;<br />

d2) La delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;<br />

d3) La delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago, con l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong><br />

tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;<br />

d4) La posizione <strong>di</strong> tutti gli e<strong>di</strong>fici pubblici e privati, e relativi tipi e<strong>di</strong>lizi in scala 1:200. La<br />

posizione è l’organizzazione delle aree <strong>di</strong> cui ai punti d2) e d3) deve essere<br />

preventivamente <strong>di</strong>scussa e concordata con l’Amministrazione Comunale;<br />

e) Sezioni stradali e tipi e<strong>di</strong>lizi nel rapporto 1:200;<br />

f) Planimetria generale nel rapporto almeno 1:500 degli impianti tecnologici (rete elettrica,<br />

idrica e fognaria) previsti a servizio della lottizzazione;<br />

g) Una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il piano <strong>di</strong> lottizzazione:<br />

h) L’impostazione urbanistica del progetto con la <strong>di</strong>mostrazione del rispetto dei limiti e dei<br />

rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;<br />

i) I dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici ed ai sistemi costruttivi;<br />

j) Le soluzioni architettoniche con particolar riferimento ai materiali <strong>di</strong> finimento esterno e<br />

alle coperture;<br />

k) Le particolari norme tecniche <strong>di</strong> realizzazione degli interventi e<strong>di</strong>lizi, con precisazione<br />

dei <strong>di</strong>stacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

fabbricabilità, delle altezze massime, dei particolari obblighi <strong>di</strong> esecuzione da parte dei<br />

privati, <strong>di</strong> recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e <strong>di</strong> quante altre misure<br />

si ritenga opportuno adottare;<br />

l) Lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il <strong>Comune</strong> ed i proprietari<br />

e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti. L’autorizzazione<br />

è rilasciata dal Sindaco, previa delibera <strong>di</strong> approvazione della convenzione da parte del<br />

Consiglio Comunale che deve avvenire entro 180 gg. Dalla data <strong>di</strong> presentazione del<br />

piano o dei documenti aggiuntivi richiesti. In conformità a quanto previsto dalle leggi<br />

vigenti il Sindaco può invitare i proprietari delle aree <strong>di</strong> una determinata zona a<br />

presentare il piano <strong>di</strong> lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscano, può or<strong>di</strong>narne la<br />

redazione d’ufficio. La stipula della convenzione deve avvenire entro 60 gg. Del<br />

perfezionamento della procedura Amministrativa <strong>di</strong> approvazione della lottizzazione.<br />

ART. 17: CAVE<br />

1. L’apertura o la trasformazione e la coltivazione <strong>di</strong> cava <strong>di</strong> qualsiasi natura è subor<strong>di</strong>nata al<br />

rispetto della L.R. 7/6/89 n. 30.<br />

2. L’autorizzazione <strong>di</strong> coltivazione delle cave è rilasciata con decreto dell’Assessore<br />

Regionale all’Industria sentito, tra gli altri, il parere del Sindaco e/o dal Responsabile del Settore.<br />

3. La domanda <strong>di</strong> autorizzazione da inoltrarsi all’Assessorato Regionale all’Industria e, per<br />

conoscenza, al <strong>Comune</strong>, deve essere corredata <strong>di</strong> tutti i documenti prescritti dall’art. 19 della<br />

predetta L.R. n. 30/89.<br />

17


CAPO IV<br />

COMMISSIONE EDILIZIA<br />

ART. 18: ATTRIBUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA<br />

1. La Commissione E<strong>di</strong>lizia è istituita con funzioni consultive, per affiancare il Responsabile<br />

del Settore nell’applicazione della <strong>di</strong>sciplina dell’attività urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia in conformità al<br />

presente R.E. e al P.U.C..<br />

2. Essa dovrà esprimere i propri pareri che saranno obbligatori, ma non vincolanti:<br />

a) Su tutte le questioni <strong>di</strong> carattere urbanistico ed e<strong>di</strong>lizio riguardanti il territorio<br />

comunale;<br />

b) Sui progetti delle opere soggette a concessioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficare <strong>di</strong> cui all’art. 5;<br />

c) Sui progetti delle opere soggette ad autorizzazioni <strong>di</strong> cui ai punti b, i, dell’art. 6;<br />

d) Sul P.U.C. e loro strumenti attuativi e loro varianti.<br />

e) In via preliminare sui progetti <strong>di</strong> massima relativi ad opere <strong>di</strong> particolare importanza sia<br />

pubbliche che private;<br />

f) Sul R.E. e sue mo<strong>di</strong>fiche;<br />

3. Il giu<strong>di</strong>zio della C.E., relativo ai progetti <strong>di</strong> opere soggette a concessione <strong>di</strong> cui all’art. 5 o<br />

all’autorizzazione <strong>di</strong> cui art. 6 dovrà essere obiettivo relativamente alla rispondenza del progetto<br />

alle <strong>di</strong>sposizioni regolamentari, mentre sarà soggettivo per quanto riguarda il valore artistico, il<br />

decoro e l’inserimento nell’ambiente o quando sia richiesta la deroga alle norme regolamentari<br />

conformemente all’art. 15.<br />

4. La C.E. può rinviare o prescrivere mo<strong>di</strong>fiche relativamente a quei progetti che rivelino<br />

deficienze <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sia nel complesso che nelle loro parti.<br />

5. La C.E. rispetterà negli autori la libertà nella composizione architettonica, ma dovrà creare<br />

che gli e<strong>di</strong>fici risultino esteticamente intonati e armoniosamente inseriti nell’ambiente urbano in cui<br />

dovranno sorgere con particolare riguardo ai luoghi che hanno importanza storica ed artistica o alla<br />

vicinanza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici a carattere monumentale.<br />

6. Il voto della C.E. è consultivo e non costituisce presunzione del rilascio della concessione<br />

ad e<strong>di</strong>ficare, che è riservata esclusivamente al Responsabile del Settore; qualora però il<br />

Responsabile del Settore intenda <strong>di</strong>ssentire dal parere espresso dalla C.E., il relativo<br />

provve<strong>di</strong>mento dovrà essere dettagliatamente motivato con l’in<strong>di</strong>cazione delle ragioni che lo hanno<br />

indotto <strong>di</strong>ssentire dal parere medesimo.<br />

ART. 19: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA<br />

1. La commissione e<strong>di</strong>lizia è composta:<br />

a) Responsabile del Settore o suo delegato;<br />

b) N. 1 Ingegnere;<br />

c) N. 1 Architetto;<br />

d) N. 1 Agronomo;<br />

e) N. 1 Geologo;<br />

f) N. 1 Geometra;<br />

g) N. 1 Esperti in materia e<strong>di</strong>lizia;<br />

2. I componenti <strong>di</strong> cui alla lettera a), sono membri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.<br />

3. I componenti <strong>di</strong> cui alle restanti lettere sono membri eletti dalla Giunta Municipale.<br />

4. I componenti <strong>di</strong> cui alle lettere b) e c), possono avere competenza in ambito paesaggistico<br />

(L.R. 12 agosto 1998 n. 28 - L.R. 4 agosto 2008 n.13 – D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.).<br />

18


5. I componenti <strong>di</strong> cui alle lettere b), c), d), e), f), devono essere iscritti ai rispettivi or<strong>di</strong>ni<br />

professionali.<br />

6. Tutti i componenti eletti resteranno in carica quanto gli organismi che li hanno eletti e<br />

mantengono la suddetta sino alla elezione dei nuovi membri; essi, inoltre, saranno considerati<br />

<strong>di</strong>missionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.<br />

7. In caso <strong>di</strong> rinuncia o <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni del membro elettivo, esso dovrà essere sostituito,<br />

seguendo la stessa procedura per la nomina del membro rinunciante, entro 30 giorni dalla<br />

comunicazione della rinuncia o delle <strong>di</strong>missioni.<br />

8. Non possono far parte della stessa Commissione E<strong>di</strong>lizia fratelli, ascendenti, <strong>di</strong>scendenti,<br />

affini, l’adottato e l’adottante.<br />

9. I membri eletti devono essere residenti nella Provincia <strong>di</strong> appartenenza del <strong>Comune</strong>, ma<br />

non posso essere <strong>di</strong>pendenti dall’Amministrazione Comunale.<br />

10. Ai membri della C.E. riconosciuta un’indennità <strong>di</strong> presenza già determinata con delibera <strong>di</strong><br />

Consiglio Comunale n. 32 del 29.04.1982 automaticamente adeguata alla legge n. 816/85.<br />

ART. 20: CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA<br />

1. La Commissione E<strong>di</strong>lizia si riunisce or<strong>di</strong>nariamente due volte al mese, straor<strong>di</strong>nariamente<br />

ogni qualvolta il Responsabile del Settore che la convoca lo ritenga opportuno.<br />

2. Il legittimante potrà chiedere <strong>di</strong> farsi u<strong>di</strong>re a mezzo del progettista o <strong>di</strong> un Procuratore.<br />

3. Le funzioni <strong>di</strong> Segretario sono esercitate da un <strong>di</strong>pendente dell’Ufficio Tecnico Comunale.<br />

4. I progetti potranno essere esaminati dalla Commissione E<strong>di</strong>lizia dopo che siano stati istruiti<br />

dall’ U.T.C. circa la loro rispondenza alle norme del presente <strong>Regolamento</strong> e del P.U.C.<br />

5. Il Segretario riferisce sui progetti sottoposti al parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia e stende i<br />

verbali delle sedute che dovranno esser firmati da lui e dal Presidente.<br />

6. La Commissione E<strong>di</strong>lizia, prima <strong>di</strong> passare all’or<strong>di</strong>ne del giorno, dovrà approvare il verbale<br />

della seduta precedente.<br />

7. Per la vali<strong>di</strong>tà delle deliberazioni è necessaria la presenza del Responsabile del Settore o<br />

da un Tecnico da lui delegato, e <strong>di</strong> almeno il 50% degli altri membri elettivi o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.<br />

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza <strong>di</strong> voti ed in caso <strong>di</strong> parità prevale il voto del<br />

Presidente.<br />

9. Quando la Commissione debba trattare argomenti nei quali si trovi <strong>di</strong>rettamente o<br />

in<strong>di</strong>rettamente interessato uno dei suoi membri questi se presente, deve rinunciare questa sua<br />

con<strong>di</strong>zione ed astenersi dall’assistere all’esame, alla <strong>di</strong>scussione ed alla votazione degli stessi;<br />

Dell’osservanza <strong>di</strong> questa prescrizione deve essere dato atto nel verbale.<br />

10. Nel caso in cui il Presidente debba uscire dall’aula dell’adunanza per l’esame <strong>di</strong> progetto in<br />

cui si trovi <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente interessato la presidenza dell’assemblea verrà<br />

momentaneamente assunta dal componente la commissione più anziano <strong>di</strong> età.<br />

11. I pareri della Commissione devono essere riportati in stralcio sull’inserto relativo alla<br />

domanda presentata apportandovi la <strong>di</strong>citura: “Esaminato ed approvato” (o respinto) dalla<br />

Commissione E<strong>di</strong>lizia nella seduta del...<br />

12. Tale <strong>di</strong>citura dovrà essere firmata dal Responsabile del Settore.<br />

19


CAPO IV<br />

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE<br />

ART. 21: INIZIO, CONDUZIONE ED INTERRUZIONE DEI LAVORI<br />

1. Prima del rilascio della concessione o autorizzazione, per le opere <strong>di</strong> cui all’art. 5 e 6, il<br />

richiedente, dovrà depositare presso l’Ufficio Tecnico del <strong>Comune</strong>, tutta la documentazione<br />

necessaria per il rilascio del permesso o autorizzazione, nonché ogni eventuale integrazione<br />

richiesta in fase <strong>di</strong> istruttoria.<br />

2. Il titolare della concessione, deve dare comunicazione dell’inizio lavori, al Responsabile del<br />

Settore, almeno 10 giorni prima della data d’avvio delle attività e<strong>di</strong>li, con deposito presso l’Ufficio<br />

Tecnico Comunale, delle <strong>di</strong>chiarazioni del <strong>di</strong>rettore dei lavori e del costruttore, attestanti<br />

l’accettazione dell’incarico loro affidato e contenenti l’in<strong>di</strong>cazione della loro residenza o domicilio,<br />

nonché allegare ogni altro utile documento o certificato sia richiesto dalle vigenti normative (DURC,<br />

documento d’identità, eventuale relazione sul risparmio energetico, ecc.).<br />

3. Ai fini della vali<strong>di</strong>tà delle concessioni, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti<br />

agli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, i lavori si considerano iniziati con la<br />

realizzazione <strong>di</strong> consistenti opere, che non si limitano all’impianto <strong>di</strong> cantiere, alla sola esecuzione<br />

degli scavi e <strong>di</strong> sistemazione del terreno o <strong>di</strong> singole opere <strong>di</strong> fondazione. Tali opere, a seconda<br />

della complessità dei progetti approvati, possono consistere nell’esecuzione delle fondazioni, in<br />

tutto o in parte, e nell’inizio delle opere in elevazione.<br />

4. Comunque non possono considerarsi valide le concessioni per le quali l’inizio dei lavori non<br />

sia stato comunicato almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione stessa.<br />

5. Qualora il Direttore dei Lavori, od il costruttore, venga, per qualsiasi ragione, sostituito, i<br />

lavori dovranno essere sospesi fino a quando sia stata depositata, presso l’ufficio Tecnico del<br />

<strong>Comune</strong>, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> accettazione del subentrante.<br />

6. Nel caso in cui durante il corso dei lavori da parte del proprietario intestatario della<br />

Concessione sia alienata l’area con il sovrastante fabbricato in corso <strong>di</strong> costruzione dovrà<br />

richiedersi, da parte dell’acquirente, la voltura a proprio nome della Concessione o permesso<br />

allegando all’istanza copia dell’atto <strong>di</strong> acquisto.<br />

7. Qualora, per qualsiasi motivo, i lavori iniziati dovessero essere interrotti, il titolare della<br />

concessione o permesso deve darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione al Responsabile del Settore,<br />

in<strong>di</strong>cando i motivi che hanno determinato l’interruzione stessa, e <strong>di</strong>sporre le cautele necessari a<br />

garantire, durante detta interruzione, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro.<br />

8. Il Responsabile del Settore può far cessare altresì l’occupazione del suolo pubblico<br />

eventualmente autorizzata salvo che l’interruzione <strong>di</strong>penda da provate cause <strong>di</strong> forza maggiore.<br />

9. Eventuali sospensioni, qualunque ne sia la causa, quando si protraggano oltre 30 giorni,<br />

saranno considerate interruzioni.<br />

10. Della ripresa dei lavori dovrà essere data comunicazione al Responsabile del Settore.<br />

ART. 22: PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO DEI FABBRICATI E DELLE<br />

FOGNATURE<br />

1. Per le opere <strong>di</strong> cui all’art. 5, anche se non confinanti con il suolo pubblico, il titolare della<br />

concessione dovrà chiedere al Responsabile del Settore, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei<br />

lavori che il tecnico comunale determini sul posto:<br />

a) i punti fissi <strong>di</strong> linea e <strong>di</strong> livello ai quali dovranno subor<strong>di</strong>narsi le opere stesse;<br />

20


) i punti <strong>di</strong> immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché tutte quelle in<strong>di</strong>cazioni<br />

del caso, in relazione alla possibilità <strong>di</strong> immissione delle fogne private in quella comunale<br />

ed i punti <strong>di</strong> presa dell’acquedotto dove esista;<br />

2. Di dette operazioni sarà redatto apposito verbale in doppio esemplare firmato dal tecnico<br />

comunale e dal titolare della concessione o permesso; una copia <strong>di</strong> detto verbale sarà rilasciata al<br />

titolare della Concessione.<br />

3. Il titolare della Concessione dovrà fornire, a sua cura e spese, il personale <strong>di</strong> mezzi d’opera<br />

necessari per dette operazioni.<br />

4. In caso <strong>di</strong> inutile decorso del suddetto termine, il concessionario o il <strong>di</strong>rettore lavori<br />

re<strong>di</strong>geranno tale verbale autonomamente, inviandone copia al <strong>Comune</strong> e potranno, quin<strong>di</strong>, dare<br />

inizio ai lavori.<br />

ART. 23: CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIE<br />

Chiunque voglia eseguire opere e<strong>di</strong>lizie, siano nuove costruzioni che trasformazioni, deve<br />

osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo <strong>di</strong> danni a persone o a cose e ad attenuare<br />

quanto più possibile gli incomo<strong>di</strong> che i terzi potrebbero risentire della esecuzione delle opere.<br />

ART. 24: CANTIERI – DEFINIZIONI E REQUISITI<br />

(D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro)<br />

1. Si definisce Cantiere sia esso temporaneo o mobile, qualunque luogo in cui si effettuano<br />

lavori e<strong>di</strong>li o <strong>di</strong> ingegneria civile. (art.89 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)<br />

2. Il cantiere deve avere tutti i requisiti previsti dal Titolo IV del Testo Unico sulla Salute e<br />

Sicurezza sul Lavoro. Tali <strong>di</strong>sposizioni non si applicano per lavori <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria manutenzione.<br />

ART. 25: ALLESTIMENTO DEL CANTIERE<br />

1. Il luogo destinato all’opera deve essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi<br />

pubblici con un assito, steccato od altro tipo <strong>di</strong> recinzione <strong>di</strong> aspetto decoroso. L’assito dovrà esser<br />

costruito prima <strong>di</strong> iniziare i lavori ed essere solido e decente, alto non meno <strong>di</strong> 2,00 e formato da<br />

legname e altro materiale idoneo.<br />

2. I serramenti delle aperture d’ingresso in tali recinti dovranno aprirsi all’interno ed esser<br />

chiusi durante le ore <strong>di</strong> sospensione dei lavori.<br />

3. Tutti i materiali e l’attrezzatura da costruzione o da demolizione dovranno essere posti<br />

nell’interno del recinto.<br />

4. Quando la recinzione può recare <strong>di</strong>sturbo al transito o alla circolazione sulla pubblica via, il<br />

costruttore potrà essere <strong>di</strong>spensato dall’esecuzione della stessa, ma in questo caso dovrà<br />

eseguire i ponti a sbalzo, provvedendo alla sicurezza dei passanti.<br />

5. In particolari circostanze il Responsabile del Settore potrà prescrivere l’osservanza <strong>di</strong><br />

determinate norme a tutela dell’incolumità pubblica e della libertà <strong>di</strong> transito.<br />

6. Alle <strong>di</strong>sposizioni precedenti si potrà derogare per lavori <strong>di</strong> poca entità e breve durata, <strong>di</strong><br />

tinteggiatura <strong>di</strong> prospetti, ripulitura dei tetti, ecc.<br />

7. In tali casi dovrà, tuttavia, collocarsi due o più segnali per avvertire i passanti del pericolo.<br />

8. Quando le opere <strong>di</strong> chiusura comportano l’occupazione temporanea <strong>di</strong> area pubblica,<br />

l’esecutore dei lavori è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione del Responsabile del<br />

Settore, presentando apposita domanda.<br />

9. In ogni angolo dovrà esser esposta una luce rossa da mantenersi accesa, a cura e spese<br />

del proprietario dal cadere del giorno al mattino, secondo l’orario della pubblica illuminazione.<br />

10. Al termine dei lavori devono essere messi in ripristino a cura e spese dell’esecutore dei<br />

lavori, tutte le opere stradali, igieniche e quant’altro <strong>di</strong> uso pubblico fosse stato interessato dalla<br />

costruzione stessa.<br />

21


ART. 26: PONTEGGI E SCALE DI SERVIZIO<br />

1. I ponteggi e le scale <strong>di</strong> servizio dovranno avere tutti i requisiti necessari per garantire<br />

l’incolumità pubblica e degli operai che ne fanno uso.<br />

2. I ponteggi dovranno essere montati a regola d’arte e nel pieno rispetto del D. Lgs. 09 aprile<br />

2008 n. 81 e s.m.i., Allegati XIII e XIX (Testo Unico sulla salute e Sicurezza sul Lavoro).<br />

3. E’ <strong>di</strong>vieto costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza l'autorizzazione<br />

del Responsabile del Settore.<br />

ART. 27: DEMOLIZIONE – SCAVI – MATERIALI DI RISULTA<br />

1. Nelle demolizioni <strong>di</strong> strutture e<strong>di</strong>lizie si dovrà procedere con cautela adoperando tutti i<br />

mezzi che l’arte suggerisce, con puntelli, armature provvisionali <strong>di</strong>verse, ecc. e ciò che in modo<br />

che rimanga sempre libero e sicuro il transito sulle strade.<br />

2. Si dovrà evitare <strong>di</strong> sollevare polvere sia usando tutte le opportune cautele durante il<br />

trasporto, sia innaffiando abbondantemente i materiali da demolire.<br />

3. E’ vietato gettare materiali demoliti dall’alto dei ponti, dall’interno degli e<strong>di</strong>fici e dai tetti.<br />

4. Essi dovranno essere calati a terra entro appositi recipienti e fatti scendere con cautela<br />

attraverso condotti chiusi.<br />

5. Resta vietato ogni deposito <strong>di</strong> materiale sul suolo pubblico fuori della recinzione.<br />

6. Se nel corso della demolizione sono asportati numeri civici e tabelle varie, il costruttore è<br />

obbligato a rimetterli a posto a totali sue spese.<br />

7. I lavori <strong>di</strong> scavo dovranno essere eseguiti adottando tutte le cautele atte a impe<strong>di</strong>re<br />

qualsiasi rovina o franamento.<br />

8. I materiali <strong>di</strong> risulta degli scavi e delle demolizioni devono essere conferiti a <strong>di</strong>scarica<br />

autorizzata al corretto smaltimento degli stessi.<br />

ART. 28: NETTEZZA DELLE STRADE<br />

1. Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l’estensione dei<br />

lavori e nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze.<br />

2. Chiunque effettui il trasporto dei materiali <strong>di</strong> qualsiasi natura a mezzo <strong>di</strong> carri, autocarri,<br />

carriole ecc., deve provvedere che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto in modo<br />

che il materiale non si sparga durante il tragitto.<br />

3. Quando accada un qualunque spargimento <strong>di</strong> materiale, il trasportatore deve<br />

imme<strong>di</strong>atamente provvedere alla pulizia della parte <strong>di</strong> suolo pubblico su cui si è verificato lo<br />

spargimento.<br />

ART. 29: FONTANE E FONTANELLE PUBBLICHE<br />

Nessuno può servirsi per l’esecuzione <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>lizie dell’acqua defluente da fontane e<br />

fontanelle pubbliche.<br />

ART. 30: CERTIFICATI D’AGIBILITA’ O ABITABILITA’<br />

(artt. 24, 25 e 26, DPR 380/2001 e s.m.i.)<br />

1. Il certificato <strong>di</strong> agibilità attesta la sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza, staticità, igiene,<br />

salubrità, risparmio energetico degli e<strong>di</strong>fici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo<br />

quanto <strong>di</strong>spone la normativa vigente.<br />

2. Il Responsabile del Settore rilascia il certificato d’uso se si eseguono i seguenti interventi:<br />

a) Tutte le nuove costruzioni;<br />

b) Ricostruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazione, totali o parziali;<br />

22


c) Interventi sugli e<strong>di</strong>fici esistenti che possano influire sulle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al comma 1.<br />

3. L’agibilità riguarda opere destinate ad attività industriale, commerciale o artigianale,<br />

abitazione, uffici, scuole o destinazioni analoghe.<br />

4. Per le opere nelle quali siano state eseguite strutture in C.A. dovrà essere allegato il<br />

certificato <strong>di</strong> collaudo debitamente ai sensi della legge del 05.11.1971 n. 1086.<br />

5. Sono escluse dall’obbligo <strong>di</strong> cui al precedente comma, le opere in cui appaiono solo<br />

strutture singole in C.A. od elementi costruttivi che assolvono una funzione <strong>di</strong> limitata importanza<br />

nel contesto statico dell’opera.<br />

6. Alla richiesta <strong>di</strong> certificato d’agibilità o abitabilità dovrà essere allegata inoltre la seguente<br />

documentazione:<br />

a) ricevuta <strong>di</strong> versamenti delle tasse e <strong>di</strong>ritti dovuti.<br />

b) Prova dell’avvenuta iscrizione presso l’U.T.E., dell’immobile <strong>di</strong> nuova costruzione o<br />

prove delle avvenute variazioni catastali per gli immobili mo<strong>di</strong>ficati.<br />

c) Certificato <strong>di</strong> collaudo degli impianti ove occorrente, o <strong>di</strong>chiarazione dell’impresa<br />

installatrice attestante la conformità degli impianti ad uso civile installati;<br />

d) Dichiarazione del Direttore dei Lavori, sulla regolare esecuzione delle opere sulla<br />

rispondenza delle stesse al progetto approvato nonché, la <strong>di</strong>chiarazione dell’avvenuta<br />

asciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti.<br />

7. Dopo la presentazione della predetta documentazione sarà eseguita la visita <strong>di</strong> sopralluogo<br />

da parte dell’ufficio tecnico comunale e dal me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> igiene pubblica ove previsto.<br />

8. Il certificato <strong>di</strong> agibilità o abitabilità sarà rilasciato qualora sia riconosciuto:<br />

a) che le opere sono state eseguite in conformità alle norme delle leggi e dei<br />

regolamenti, alle prescrizioni del P.U.C., ed alle norme, <strong>di</strong>sposizioni e modalità<br />

riportate nel permesso <strong>di</strong> costruire e nei <strong>di</strong>segni allegati;<br />

b) che non è stato mo<strong>di</strong>ficato il progetto approvato;<br />

c) che le con<strong>di</strong>zioni e <strong>di</strong>mensioni del terreno da utilizzare ed i tipi in base ai quali è<br />

stata ottenuta la concessione, rispondenti al vero.<br />

d) che siano state rispettate le destinazioni d'uso previste nel progetto approvato;<br />

e) che siano state rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio<br />

semplice e armato;<br />

f) che la costruzione non presenti cause o fattori <strong>di</strong> insalubrità nei confronti degli<br />

utilizzatori e dell'ambiente esterno ed interno;<br />

g) che siano state rispettate le norme antincen<strong>di</strong>o e, in genere, <strong>di</strong> sicurezza delle<br />

costruzioni;<br />

h) che siano rispettate le prescrizioni <strong>di</strong> cui alla legge del 9 gennaio 1991 n. 10 e al<br />

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.;<br />

i) <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia<br />

<strong>di</strong> accessibilità e superamento delle barriere architettoniche <strong>di</strong> cui all’articolo 77,<br />

nonché all’articolo 82 del DPR 380/2001.<br />

j) Documentazione prevista al comma 6 del presente articolo;<br />

9. Qualora venga ritenuto <strong>di</strong> non concedere il certificato d’uso dovrà essere notificato al<br />

titolare della concessione o permesso il <strong>di</strong>niego, dettagliatamente motivato e con la prescrizione<br />

dei lavori che debbono essere eseguiti, ivi comprese le eventuali demolizioni, affinché, previa<br />

ulteriore visita <strong>di</strong> sopraluogo, possa essere rilasciato il certificato d’uso, nonché il termine entro il<br />

quale i lavori medesimi debbono essere eseguiti.<br />

10. Per gli e<strong>di</strong>fici costituiti da più unità fossero realizzate irregolarmente od abusivamente, il<br />

certificato d’agibilità o <strong>di</strong> abitabilità sarà negato solamente alle unità irregolari od abusive e non già<br />

a tutte le unità costituenti l’e<strong>di</strong>ficio, purché però le irregolarità e le abusività siano relative e<br />

23


circoscritte alle unità stesse e non ne derivino irregolarità alle norme igieniche che riguardano<br />

l’e<strong>di</strong>ficio nel suo insieme.<br />

ART. 31: VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI<br />

(art. 20, L.R. 11 ottobre 1985 n. 23 e s.m.i. - art. 27, DPR 380/2001 e s.m.i.)<br />

1. Il Responsabile del Settore esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel<br />

territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme delle leggi e dei regolamenti, alle<br />

prescrizioni del P.U.C. ed alle modalità fissate dal Titolo Abilitativo concesso.<br />

2. Il Responsabile del Settore si avvarrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e<br />

<strong>di</strong> ogni altro modo <strong>di</strong> controllo che ritenga opportuno adottare. A tale fine, la concessione,<br />

unitamente ai <strong>di</strong>segni allegati, ai verbali <strong>di</strong> linea <strong>di</strong> livello dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori ed<br />

esibita ad ogni richiesta dei funzionari e agenti comunali, fino a quando non sia stato rilasciato il<br />

certificato d’uso.<br />

3. Per tutte le opere soggette a Permesso <strong>di</strong> Costruire, le opere soggette a D.I.A. <strong>di</strong> cui alle<br />

lettere a), b), c), h), i), j) dell’art. 7, dovrà essere apposto un cartello, ben visibile all’esterno dei<br />

lavori, decoroso e delle <strong>di</strong>mensioni non inferiori a cm. 150 x 70, in<strong>di</strong>cante la natura dell’opera, il<br />

nominativo del titolare della concessione, del progettista, del Direttore dei lavori e dell’assuntore<br />

dei lavori nonché, il nome dell’installatore degli impianti e, ove previsto del progettista degli stessi.<br />

4. Qualora sia accertata dai competenti uffici comunali l’inosservanza delle norme <strong>di</strong> legge e<br />

<strong>di</strong> regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanisti e delle modalità esecutive fissate nella<br />

concessione o nell’autorizzazione, il Responsabile del Settore in<strong>di</strong>pendentemente dall’applicazione<br />

delle eventuali sanzioni penali, or<strong>di</strong>na l’imme<strong>di</strong>ata sospensione dei lavori che ha effetto fino<br />

all’adozione dei provve<strong>di</strong>menti definitivi, da adottare e notificare entro 45 giorni dall’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />

sospensione dei lavori.<br />

ART. 32: SANZIONI AMMINISTRATIVE<br />

(artt. 6 e 7, L.R. 11 ottobre 1985 n. 23 e s.m.i. - art. 27, DPR 380/2001 e s.m.i.)<br />

1. Le opere eseguite in totale <strong>di</strong>fformità o in assenza della concessione ovvero con variazioni<br />

essenziali sono <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto acquisite gratuitamente al patrimonio in<strong>di</strong>sponibile del <strong>Comune</strong>, previa<br />

<strong>di</strong>ffida a demolire.<br />

2. La <strong>di</strong>ffida è <strong>di</strong>sposta dal Responsabile del Settore con apposita or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> demolizione e<br />

ripristino dei luoghi o della destinazione d’uso originaria da attuarsi entro il termine <strong>di</strong> 90 giorni.<br />

3. La procedura per l’acquisizione dell’immobile dovrà essere attuata con le modalità e le<br />

prescrizioni <strong>di</strong> cui ai commi 3 e seguenti dell’art. 6 della L.R. 11 ottobre 1985 n. 23.<br />

4. In caso <strong>di</strong> annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione <strong>di</strong> vizi<br />

delle procedure Amministrative o la restituzione in ripristino, il Responsabile del Settore applica<br />

una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,<br />

valutato secondo le <strong>di</strong>sposizioni dei commi 3 e seguenti dell’art. 7 della L.R. 23/85.<br />

5. Le opere realizzate in parziale <strong>di</strong>fformità dalla concessione e le opere <strong>di</strong> ristrutturazione<br />

e<strong>di</strong>lizia eseguite in assenza <strong>di</strong> concessione o in totale <strong>di</strong>fformità da essa, debbono esser demolite<br />

a spese del concessionario.<br />

6. Nel caso in cui le opere non possono essere rimosse senza pregiu<strong>di</strong>zio della parte<br />

conforme, il Responsabile del Settore applica una sanzione pecuniaria pari dal doppio del valore<br />

delle parti abusivamente realizzate.<br />

7. L’accertamento del valore sarà <strong>di</strong>sposto a norma dal comma 3 e seguenti dell’art. 7 della<br />

L.R. n. 23/85.<br />

8. Le opere eseguite da terzi, in assenza <strong>di</strong> concessione, in totale o parziale <strong>di</strong>fformità della<br />

medesima ovvero con variazioni essenziali, su suoli dello Stato o <strong>di</strong> enti territoriali sono demolite,<br />

previa <strong>di</strong>ffida, a cura del <strong>Comune</strong> ed a spese dei responsabili dell’abuso.<br />

24


9. I contributi, le sanzioni e le spese afferenti alla presente <strong>di</strong>sciplina e<strong>di</strong>lizia, non corrisposti<br />

nei termini stabiliti dalla legge o dalle apposite or<strong>di</strong>nanze sindacali, sono riscossi coattivamente<br />

con ingiunzione emessa dal Sindaco a norma degli art. 2 e seguenti del testo unico delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con<br />

R.D. 14 Aprile 1910 n. 639.<br />

10. E’ vietato a tutte le aziende erogatrici <strong>di</strong> servizi pubblici somministrare le loro forniture per<br />

l’esecuzione <strong>di</strong> opere prive della concessione.<br />

ART. 33: ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’<br />

1. Le opere realizzate in assenza <strong>di</strong> concessione in totale o parziale <strong>di</strong>fformità, con variazioni<br />

essenziali, in assenza <strong>di</strong> autorizzazione, possono ottenere la concessione o l’autorizzazione in<br />

sanatoria, quando siano conformi al P.U.C. o suoi piani attuativi e non in contrasto con i piani<br />

eventualmente adottati sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della<br />

presentazione della domanda.<br />

2. La richiesta, da presentare al Responsabile del Settore dal responsabile dell’abuso deve<br />

essere inoltrata prima della scadenza dei termini fissati dalle apposite or<strong>di</strong>nanze per l’attuazione<br />

dei provve<strong>di</strong>menti sanzionatori definitivi.<br />

3. Qualora nel termine <strong>di</strong> sessanta giorni il Responsabile del Settore non si pronunci sulla<br />

richiesta, la stessa <strong>di</strong> intenderà respinta.<br />

4. Il rilascio della concessione in sanatoria è subor<strong>di</strong>nato al pagamento degli oneri <strong>di</strong><br />

concessione dovuti, in misura doppia. Nel caso <strong>di</strong> parziale <strong>di</strong>fformità l’oblazione è commisurata alla<br />

parte <strong>di</strong> opera <strong>di</strong>fforme.<br />

ART. 34: MODELLI AMMINISTRATIVI<br />

L’Amministrazione Comunale, al fine <strong>di</strong> facilitare lo svolgimento degli atti <strong>di</strong> cui al presente<br />

regolamento, <strong>di</strong>spone i modelli stampati per richiesta <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia, D.I.A.,<br />

Autorizzazione, e<strong>di</strong>lizia libera, denuncia <strong>di</strong> inizio o ultimazione dei lavori, ecc.<br />

ART. 35: NOTIFICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE<br />

Tutte le notificazioni al titolare della concessione, all’assuntore dei lavori ed al Direttore dei<br />

lavori, saranno effettuate al domicilio eletto nella domanda <strong>di</strong> rilascio del titolo abilitativo, o<br />

denuncia <strong>di</strong> inizio o fine lavori, ecc.<br />

CAPO VI<br />

PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE<br />

ART. 36: TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI<br />

1. I privati sono obbligati a permettere che il <strong>Comune</strong> apponga ai loro e<strong>di</strong>fici la tabella<br />

toponomastica stradale, i numeri civici ed ogni altro cartello in<strong>di</strong>catorio relativo al transito, alla<br />

viabilità ed alla sicurezza pubblica, nonché:<br />

a) Piastrine e capisal<strong>di</strong> per in<strong>di</strong>cazioni altimetriche, <strong>di</strong> tracciamento e <strong>di</strong> idranti;<br />

b) Mensole, ganci, tubi per l’illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili<br />

conduttori elettrici, avvisatori elettrici stradali e loro accessori;<br />

c) Lapi<strong>di</strong> e fregi decorativi aventi lo scopo <strong>di</strong> commemorare personalità celebri od eventi<br />

della vita Nazionale e citta<strong>di</strong>na;<br />

25


d) Quant’altro <strong>di</strong> pubblica utilità;<br />

La spesa per l’apposizione che per la conservazione <strong>di</strong> quanto sopra elencato, è a carico del<br />

<strong>Comune</strong>.<br />

2. I proprietari degli immobili sulle cui fronti sono state collocate le cose che sono oggetto<br />

delle servitù <strong>di</strong> cui sopra, non potranno né rimuoverle né sottrarle alla pubblica vista qualora esse<br />

vengano <strong>di</strong>strutte o danneggiate per fatti imputabili ai proprietari stessi, essi sono tenuti a<br />

ripristinarle imme<strong>di</strong>atamente.<br />

3. Se fosse necessario ricoprire le targhe con insegne, esse potranno essere spostate a<br />

spese del richiedente e <strong>di</strong>etro in<strong>di</strong>cazione dell’Amministrazione Comunale.<br />

4. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo visibile e secondo le<br />

precise norme che verranno impartite dall’Autorità Comunale sulle tabelle o mostre applicate alle<br />

porte, quando queste occupino interamente la parte destinata alla targhetta del numero civico.<br />

5. Nel caso <strong>di</strong> riadattamento o mo<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ai quali siano appoggiati apparecchi<br />

in<strong>di</strong>catori, tabelle od altri elementi <strong>di</strong> cui sopra, l’esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro<br />

esistenza al Responsabile del Settore il quale prescriverà i provve<strong>di</strong>menti del caso.<br />

6. Il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ripristino,<br />

qualora durante l’esecuzione <strong>di</strong> nuovi fabbricati o apertura <strong>di</strong> nuove porte <strong>di</strong> accesso esterne, il<br />

proprietario deve domandare al <strong>Comune</strong> il numero civico da applicare alle nuove porte e collocare<br />

la relativa targhetta, secondo le prescrizioni del Responsabile del Settore.<br />

ART. 37: OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO<br />

(D.Lgs del 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i.)<br />

1. E’ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo ed il sottosuolo pubblico senza<br />

preventiva autorizzazione dell’ Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale quando non ne<br />

derivi pregiu<strong>di</strong>zio al decoro della zona, all’igiene e alla stabilità purché lo consentano le con<strong>di</strong>zioni<br />

della proprietà confinante e le esigenze della viabilità per:<br />

a) Costruzione in genere, <strong>di</strong> qualsiasi natura e per qualsiasi destinazione, che debba<br />

sorgere interamente o parzialmente sul suolo o sottosuolo pubblico;<br />

b) Intercape<strong>di</strong>ni coperte sotto il suolo stradale;<br />

c) Aperture al livello del suolo per arieggiare gli scantinati;<br />

d) Spese pubbliche;<br />

e) Impianti e servizi pubblici <strong>di</strong> trasporto;<br />

f) Canalizzazioni idriche, elettriche, <strong>di</strong> telecomunicazione, ecc.<br />

2. Nel relativo atto <strong>di</strong> concessione, da rilasciarsi secondo le forme stabilite dalla legge, il<br />

Responsabile del Settore può fissare il canone annuo o una-tantum che il concessionario deve<br />

versare al <strong>Comune</strong>, nonché le modalità e le prescrizioni che deve osservare sia nell’esecuzione<br />

dei lavori che durante il periodo <strong>di</strong> concessione, ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e del regolamento<br />

TOSAP del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ossi</strong> per l’occupazione del suolo pubblico.<br />

3. La domanda dovrà specificare le ragioni della richiesta, la superficie che si richiede <strong>di</strong><br />

occupare, i lavori che si intendono eseguire; alla domanda dovranno allegarsi una planimetria nella<br />

quale sia dettagliatamente in<strong>di</strong>cato lo spazio che si richiede <strong>di</strong> occupare con tutti gli elementi atti<br />

ad in<strong>di</strong>viduarne l’esatta ubicazione, nonché tutti i <strong>di</strong>segni, in opportuna scala e dettagliatemene<br />

quotati, delle opere che si intendono eseguire.<br />

4. Qualora fosse necessario prolungare il termine stabilititi nella concessione, il titolare della<br />

stessa deve presentare almeno 10 giorni prima della scadenza una nuova domanda, senza che ne<br />

sia stato richiesto il rinnovo, il titolare della stessa deve sgomberare senza indugi il suolo pubblico<br />

e lo spazio occupato, ripristinando l’area oggetto della concessione allo stato imme<strong>di</strong>atamente<br />

precedente l’autorizzazione.<br />

26


ART. 38: PASSI CARRABILI<br />

1. E’ vietato transitare sui marciapie<strong>di</strong> con qualsiasi veicolo.<br />

2. Per il loro attraversamento allo scopo <strong>di</strong> accedere agli stabili, deve essere richiesta al<br />

Responsabile del Settore dell’Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Municipale, l’autorizzazione<br />

alla costruzione <strong>di</strong> apposito passo carrabile che potrà essere concessa con la osservanza delle<br />

norme e delle modalità prescritte per l’occupazione permanente del suolo pubblico.<br />

3. Il richiedente ha l’obbligo <strong>di</strong> sistemare il suolo pubblico in modo da renderlo idoneo a<br />

sopportare il traffico che il richiedente stesso vi deve svolgere.<br />

4. Il passo carrabile è soggetto a TOSAP come da proprio regolamento comunale.<br />

ART. 39: MANOMISSIONE DEL SUOLO STRADALE<br />

1. E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento <strong>di</strong> vie o spazi pubblici senza<br />

autorizzazione del Responsabile del Settore, come da art. 6 del presente regolamento<br />

comma 1, lettera i).<br />

2. Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le particolari norme che saranno<br />

impartite nell’atto <strong>di</strong> autorizzazione.<br />

3. Il rilascio dell’autorizzazione è subor<strong>di</strong>nato al pagamento della relativa tassa ed al deposito<br />

<strong>di</strong> una cauzione proporzionale all’entità dei ripristini da eseguire da effettuarsi nella<br />

Tesoreria Comunale, sulla quale il <strong>Comune</strong> si avvarrà per l’esecuzione dei lavori in danno<br />

degli interessati.<br />

4. Il restauro del pavimento stradale, dei marciapie<strong>di</strong> e <strong>di</strong> altri manufatti alterati con<br />

l’autorizzazione, è eseguita dal titolare a spese dello stesso secondo le prescrizioni<br />

impartite dal <strong>Comune</strong> .<br />

ART. 40: TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI<br />

(L.R. 12 agosto 1998 n. 28 - L.R. 4 agosto 2008 n.13 – D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.)<br />

Tutti i Beni Paesaggistici in<strong>di</strong>viduati all’art. 1 della L.R. n.13/2008 secondo le <strong>di</strong>rettive<br />

imposte dal D.Lgs n.42/2004 e s.m.i., sono soggetti a vincolo e tutela.<br />

ART. 41: OPERE DI INTERESSE PUBBLICO, MONUMENTALE E AMBIENTALE<br />

1. Per i fabbricati e le altre opere aventi carattere storico, artistico ed ambientale, l’esecuzione<br />

dei lavori, tanto all’interno quanto all’esterno, che mo<strong>di</strong>fichino la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> essi o ne<br />

alterino la forma, le linee architettoniche o le parti ornamentali, quali nuove costruzioni,<br />

sopraelevazioni, chiusure e spostamenti <strong>di</strong> vani, variazioni <strong>di</strong> cornicioni o <strong>di</strong> altre membrature<br />

architettoniche, nuove tinteggiature e simili, è subor<strong>di</strong>nata all’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni del<br />

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L’esecuzione <strong>di</strong> tali opere deve essere autorizzata dal<br />

Responsabile del Settore e dall’Autorità competente alla tutela del vincolo.<br />

2. Tutto ciò che costituisce o completa la decorazione architettonica degli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cui al<br />

presente articolo, tanto all’esterno quanto all’interno, si intende far parte integrante dell’e<strong>di</strong>ficio<br />

stesso e non può essere asportato o in qualsiasi maniera mo<strong>di</strong>ficato senza preventiva<br />

autorizzazione del Responsabile del Settore sentita eventualmente la commissione e<strong>di</strong>lizia e<br />

l’autorità competente alla tutela del vincolo.<br />

3. A tale vincolo sono soggetti anche i frammenti antichi, le lapi<strong>di</strong>, gli stemmi, i graffiti ed altra<br />

qualsiasi opera <strong>di</strong> bellezza, esposta da tempo alla vista del pubblico anche se infissa od aderente<br />

ad e<strong>di</strong>fici non contemplati dal presente articolo.<br />

4. Nel caso <strong>di</strong> demolizioni o trasformazioni d’immobili regolarmente autorizzate il<br />

Responsabile del Settore può prescrivere che tali memorie siano conservate in luoghi prossimi o<br />

conservate in pubbliche raccolte.<br />

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5. Nel permettere demolizioni o trasformazioni <strong>di</strong> immobili, che abbiano qualche pregio<br />

artistico o storico, il Responsabile del Settore può imporre speciali con<strong>di</strong>zioni e vigilare sulla<br />

esecuzione delle opere.<br />

6. In<strong>di</strong>pendentemente dall’avvenuta autorizzazione, e dalle prescrizioni ricevute, il proprietario<br />

e l’assuntore dei lavori hanno l’obbligo <strong>di</strong> chiedere alle Autorità competenti le precauzioni da<br />

osservare per la salvaguar<strong>di</strong>a delle opere medesime.<br />

ART. 42: RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO ARTISTICO<br />

Oltre quanto prescritto dal D. lgs n.42 del 2004 e s.m.i., circa l’obbligo della denuncia<br />

all’Autorità competente da parte <strong>di</strong> chiunque compia scoperte <strong>di</strong> presumibile interesse<br />

paleontologico, archeologico, storico–artistico, il committente, il Direttore dei Lavori o l’assuntore<br />

sono tenuti a segnalare imme<strong>di</strong>atamente al Responsabile del Settore i ritrovamenti del medesimo<br />

interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.<br />

ART. 43: CHIOSCHI<br />

I chioschi <strong>di</strong> ogni genere, da collocarsi sia sul suolo pubblico che privato, non potranno<br />

essere permessi quando ostacolino la circolazione e siano contrari al pubblico decoro.<br />

CAPO VII<br />

DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE<br />

ART. 44: OSSERVANZA DELLE NORME E DISPOSIZIONI DEL PROGRAMMA DI<br />

FABBRICAZIONE<br />

1. Qualunque opera si intenda eseguire nell’ambito del territorio comunale, dovrà essere<br />

prevista nella osservanza delle norme <strong>di</strong> attuazione del P.U.C. vigente e del presente<br />

<strong>Regolamento</strong> E<strong>di</strong>lizio.<br />

2. Le opere che non possono essere logicamente incluse nell’interpretazione delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni vigenti non potranno essere accettate in esame se non dopo aver provocato con<br />

l’osservanza delle modalità <strong>di</strong> legge una variante delle <strong>di</strong>sposizioni stesse nel senso richiesto ed<br />

averne ottenuta l’approvazione relativa dagli organi competenti.<br />

ART. 45: INDICI E PARAMETRI<br />

L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’e<strong>di</strong>ficazione consentita dallo strumento urbanistico,<br />

anche in relazione alle destinazioni d’uso, è regolata dagli in<strong>di</strong>ci e dai parametri definiti nel<br />

successivo articolo.<br />

ART. 46: DEFINIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI<br />

1. Rapporto <strong>di</strong> copertura (%):<br />

(Rc) = Sc/Sf - È il rapporto tra la superficie coperta da un e<strong>di</strong>ficio e la superficie fon<strong>di</strong>aria del<br />

lotto. Si esprime in percentuale o frazione. Esso rappresenta la porzione <strong>di</strong> lotto copribile<br />

dall’e<strong>di</strong>ficio.<br />

2. Superficie coperta (mq):<br />

(Sc) - E’ la proiezione orizzontale sul lotto e<strong>di</strong>ficabile, della parte <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio emergente dal piano<br />

<strong>di</strong> campagna, al netto degli aggetti quali cornicioni, grondaie, pensiline, balconi, aventi<br />

profon<strong>di</strong>tà massima <strong>di</strong> m. 1.50.<br />

28


3. Superficie fon<strong>di</strong>aria (mq):<br />

(Sf) – E’ la superficie reale <strong>di</strong> terreno misurata al netto <strong>di</strong> strade, piazze, aree per servizi sociali<br />

e attrezzature pubbliche.<br />

4. In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità territoriale (mc/mq):<br />

(Ift) - E’ il rapporto tra il volume complessivo dei fabbricati e<strong>di</strong>ficabili nella zona e la superficie<br />

complessiva della zona medesima. E’ misurata al lordo <strong>di</strong> strade, piazze, aree per servizi sociali<br />

e attrezzature pubbliche.<br />

5. In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria (mc/mq):<br />

(Iff) - E’ il rapporto tra il volume degli e<strong>di</strong>fici realizzabili in una zona e la superficie dei lotti<br />

e<strong>di</strong>ficabili, al netto delle superfici da destinare alla viabilità, alla sosta pubblica, al verde<br />

pubblico, ai servizi sociali ed ad ogni spazio <strong>di</strong> uso pubblico necessario.<br />

6. Volumi tecnici:<br />

Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria<br />

ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a con sentire l'accesso <strong>di</strong> quelle parti<br />

degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, <strong>di</strong> parafulmine, <strong>di</strong> ventilazione, ecc.) che<br />

non possono per esigenze tecniche <strong>di</strong> funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. C. Min. dei LL.PP. n. 2474 del<br />

31 gennaio 1973.<br />

ART. 47: CALCOLO DEI VOLUMI<br />

1. Il volume (V) <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio è dato dal prodotto della somma delle superfici <strong>di</strong> ciascun piano<br />

al lordo delle murature (Sl), per l’altezza (H). (V) = Sl x H<br />

2. Si assume come altezza (H), la <strong>di</strong>stanza me<strong>di</strong>a tra l’intradosso dell’ultimo solaio e il piano <strong>di</strong><br />

campagna naturale sul prospetto a monte, sempre che la copertura del fabbricato sia piana o il<br />

tetto abbia pendenza inferiore al 35% e che il piano d’imposta delle falde non sia maggiore <strong>di</strong> cm<br />

40 dall’estradosso dell’ultimo solaio – l’altezza ai soli fini del computo dei volumi, è determinata per<br />

fabbricato e per porzione <strong>di</strong> fabbricato la cui superficie sia contenuta in un quadrato <strong>di</strong> m 12 <strong>di</strong> lato.<br />

3. Al volume computato secondo le modalità precedenti va aggiunto:<br />

a) il volume reale previsto al <strong>di</strong> sopra dell’intradosso dell’ultimo solaio, a meno che non si<br />

tratti <strong>di</strong> volumi tecnici, quando:<br />

- il tetto abbia pendenza delle falde maggiori del 35%;<br />

- il tetto sia realizzato, con qualsiasi pendenza, ed unica falda quando l’altezza al<br />

colmo interna è superiore a m. 2.70;<br />

- il piano <strong>di</strong> imposta delle falde del tetto, con qualsiasi pendenza realizzato, sia<br />

superiore a cm. 40 dall’estradosso dell’ultimo solaio;<br />

- si realizzino volumi non tecnici al <strong>di</strong> sopra dell’ultimo solaio;<br />

b) la parte emergente dal piano <strong>di</strong> campagna dei piani interrati o seminterrati destinati ad<br />

accessori <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong> attività commerciali, artigianali, <strong>di</strong>rezionali o comunque <strong>di</strong>verse<br />

dalla residenza, purché <strong>di</strong> altezza interna non superiore a m. 2,60;<br />

c) il volume dei piani interrati o seminterrati <strong>di</strong> altezza interna maggiore a m. 2,60,<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dalla destinazione d’uso, il quale concorrerà alla determinazione<br />

del volume complessivo dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

3. Non partecipano al computo dei volumi:<br />

a) I piani interrati, o seminterrati per almeno un lato, solo se destinati a cantine, depositi,<br />

locali caldaie, garage e simili o comunque a<strong>di</strong>biti a servizio della residenza, purché <strong>di</strong><br />

altezza interna non superiore a m. 2,60;<br />

b) I vespai ovvero i solai d’isolamento del pavimento del piano terreno per l’altezza<br />

massima <strong>di</strong> cm. 30.<br />

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c) Le autorimesse realizzate al piano terra, nell’ambito del corpo <strong>di</strong> fabbrica o all’interno<br />

del lotto anche in aderenza, nei limiti <strong>di</strong> cui al successivo art. 57 purché con altezza<br />

interna non superiore a m. 2,60. Le opere <strong>di</strong> cui sopra dovranno essere vincolate alla<br />

loro specifica destinazione con atto pubblico registrato e trascritto;<br />

d) Le verande quando risultino essere aperte su almeno due lati;<br />

e) Le verande chiuse da tre lati, qualora la profon<strong>di</strong>tà della veranda non superi 1/2 della<br />

sua lunghezza (P 1/2 <strong>di</strong> L) dove P è la profon<strong>di</strong>tà della veranda coperta ed L la<br />

lunghezza <strong>di</strong> essa, misurata parallelamente al fabbricato;<br />

ART. 48: DETERMINAZIONE DEL VOLUME NELLE RISTRUTTUAZIONI EDILIZIE<br />

1. Nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ristrutturazioni e<strong>di</strong>lizie così come definite dall’art. 3 lettera d) del<br />

D.P.R. 380/2001 e s.m.i., il volume esistente è determinato in base all’effettivo volume della<br />

sagoma dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

Sono consentiti interventi tendenti a mo<strong>di</strong>ficare la sagoma dell’e<strong>di</strong>ficio nel rispetto del volume<br />

preesistente come sopra determinato.<br />

2. Qualora il degrado del fabbricato da ristrutturare pregiu<strong>di</strong>chi totalmente il suo recupero dal<br />

punto <strong>di</strong> vista statico è consentita la sua sostituzione nel rispetto dell’ingombro plano volumetrico<br />

preesistente.<br />

3. Nei casi <strong>di</strong> cui sopra al progetto deve essere allegata esauriente documentazione<br />

fotografica dell’immobile da ristrutturare o sostituire e per quest’ultimo anche da una relazione<br />

comprovante la non idoneità statica delle strutture.<br />

CAPO VIII<br />

OPERE ESTERNE DEGLI EDIFICI<br />

ART. 49: ALTEZZE DEGLI EDIFICI<br />

(ex artt. 45 e 46)<br />

1. L’altezza degli e<strong>di</strong>fici è subor<strong>di</strong>nata al P.U.C. ed ai P.P., quin<strong>di</strong> non potrà superare in alcun<br />

caso l’altezza massima ammessa per la zona nella quale è ubicato il lotto da e<strong>di</strong>ficare o l’e<strong>di</strong>ficio<br />

da sopraelevare o da ampliare.<br />

2. Le altezze saranno misurate dal piano <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong> cui all’art. 50 fino all’imposta della<br />

copertura alla quota più alta anche quando al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> esse siano realizzati dei parapetti pieni la<br />

cui altezza non sia superiore a m. 1.00.<br />

3. Qualora i parapetti pieni <strong>di</strong> cui al comma precedente siano realizzati <strong>di</strong> altezza superiore ad<br />

un metro, l’altezza massima dell’e<strong>di</strong>ficio comprenderà anche l’altezza del parapetto.<br />

4. Nel caso in cui l’altezza non sia regolamentata dai piani urbanistici come al comma 1 del<br />

presente articolo, sarà data dalla seguente formula: H=1.5 x L + a; dove (H) è l’altezza del<br />

fabbricato, (L) è la larghezza stradale, (a) rappresenta l’eventuale arretramento dell’e<strong>di</strong>ficio o parte<br />

<strong>di</strong> esso.<br />

5. Per i lotti compresi fra due strade <strong>di</strong> ineguale livello o larghezza, l’altezza massima sarà<br />

calcolata, per ogni prospetto, in corrispondenza al livello ed alla larghezza della strada su cui esso<br />

prospetta.<br />

6. Per i lotti ad angolo <strong>di</strong> due strade aventi livelli e larghezza <strong>di</strong>verse, il fronte dell’e<strong>di</strong>ficio da<br />

costruire o da rialzare o mo<strong>di</strong>ficare potrà proseguire nella via più stretta con le altezze<br />

corrispondenti alla strada più larga.<br />

30


ART. 50: PIANO DI RIFERIMENTO<br />

1. Il piano <strong>di</strong> riferimento è il piano orizzontale corrispondente all’intersezione della verticale<br />

condotta per la mezzeria del fronte stradale del lotto con il retro-marciapiede, ed in mancanza <strong>di</strong><br />

questo, con il suolo stradale rialzato <strong>di</strong> cm. 15.<br />

2. Per i lotti e<strong>di</strong>ficabili aventi il piano <strong>di</strong> campagna in pendenza o terrazzato, che siano a<br />

monte della strada o comunque a livello più alto <strong>di</strong> questo, se l’e<strong>di</strong>ficio sarà realizzato in arretrato<br />

rispetto all’allineamento stradale, sarà fatto riferimento al piano marciapiede <strong>di</strong> rigiro dell’e<strong>di</strong>ficio,<br />

alla quota più bassa, anziché al piano come sopra determinato, purché l’arretramento non sia<br />

inferiore alla larghezza della strada prospiciente il fronte.<br />

3. Per i lotti a valle della strada o comunque a livello più basso <strong>di</strong> questa, sarà fatto<br />

riferimento al piano del marciapiede <strong>di</strong> rigiro dell’e<strong>di</strong>ficio, alla quota più alta, qualunque sia<br />

l’arretramento dell’e<strong>di</strong>ficio, purché detto piano non sia a quota superiore <strong>di</strong> quella del piano <strong>di</strong><br />

riferimento <strong>di</strong> cui al presente articolo.<br />

4. Quando un e<strong>di</strong>ficio prospetti su due o più strade <strong>di</strong> ineguale livello sarà determinato il piano<br />

<strong>di</strong> riferimento corrispondente a ciascun fronte e sarà assunto quello alla quota più alta, purché la<br />

<strong>di</strong>fferenza con quello alla quota più bassa non superi i m. 3.00; altrimenti esso sarà abbassato <strong>di</strong><br />

una misura pari alla eccedenza oltre i 3.00.<br />

ART. 51: DETERMINAZIONE DELLA LARGHEZZA STRADALE<br />

1. Come larghezza della strada sarà assunta la me<strong>di</strong>a delle larghezze stradali misurate<br />

all’inizio ed al termine del prospetto dell’e<strong>di</strong>ficio oggetto dell’intervento, misurate<br />

perpen<strong>di</strong>colarmente al prospetto o fronte stradale, comprendendo in dette misure la larghezza<br />

degli eventuali marciapie<strong>di</strong>.<br />

2. Per le strade esistenti, dette misure saranno rilevate sul posto, mentre per quelle da<br />

realizzare saranno stabilite dal P.U.C., dai Piani Particolareggiati o dai Piani <strong>di</strong> Lottizzazione.<br />

3. Qualora il fronte stradale dell’e<strong>di</strong>ficio sia sud<strong>di</strong>viso in sezioni, potrà assumersi la me<strong>di</strong>a<br />

delle larghezze all’inizio ed al termine <strong>di</strong> ciascuna sezione.<br />

4. Qualora il fronte stradale dell’area sia in corrispondenza della confluenza <strong>di</strong> due o più vie, si<br />

considererà la strada ideale delimitata dalle congiungenti gli spigoli che determinano le confluenze<br />

stesse.<br />

ART. 52: AGGETTI E SPORGENZE DEGLI EDIFICI<br />

1. Gli aggetti (pensiline, balconi, gronde, cornicioni, ecc.) non potranno essere realizzati ad<br />

altezza inferiore a m. 3,00 se la via o piazza è munita <strong>di</strong> marciapie<strong>di</strong> e m. 5,00 se ne è priva,<br />

nonché le chiusure dei negozi e delle porte non dovranno aprirsi all’esterno e dar luogo ad alcun<br />

risvolto od ingombro, quando venissero a sporgere dal filo dell’allineamento stradale. Quando le<br />

persiane dei piani superiori non siano a scorrimento, dovranno essere solidamente assicurate in<br />

modo da non essere <strong>di</strong> eventuale pericolo ai passanti.<br />

2. I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non dovranno essere collocati ad altezze<br />

inferiori a m. 3,50 se contenute entro cm 30 all’interno del filo marciapiede ed a m. 5,00 se<br />

altrimenti.<br />

3. Decorazioni, fasce marcapiano e gli aggetti degli e<strong>di</strong>fici compresi entro l’altezza <strong>di</strong> m.3,00<br />

non potranno sporgere più <strong>di</strong> cm. 10 oltre il filo dell’allineamento stradale <strong>di</strong> una misura pari a 1/10<br />

della larghezza stradale, mentre le costruzioni in aggetto che hanno lo scopo <strong>di</strong> aumentare le<br />

<strong>di</strong>mensioni utili dei vani <strong>di</strong> abitazione, cucine, bagni ecc., non potranno sporgere più <strong>di</strong> 1/15.<br />

4. In qualsiasi caso la sporgenza massima ammissibile per pensiline, tettoie, gronde,<br />

cornicioni e altri aggetti non potrà superare i m. 1,50.<br />

5. Le tettoie e le pensiline dovranno essere collocate in modo da non nascondere la pubblica<br />

illuminazione, i cartelli in<strong>di</strong>catori ed i nomi delle vie e piazze e quant’altro <strong>di</strong> interesse pubblico.<br />

31


Dovranno inoltre essere munite <strong>di</strong> apposito condotto per lo scarico delle acque piovane,<br />

opportunamente incassato. Quando le tettoie o pensiline occupino anche solo parzialmente il<br />

suolo pubblico, l’autorizzazione sarà sempre revocabile, anche se sono realizzate con strutture<br />

permanenti.<br />

6. Tutte le altezze <strong>di</strong> cui ai precedenti punti vanno misurate in corrispondenza del punto più<br />

basso degli aggetti, mensole, ricaschi, tende, lampioni ecc. dove la strada si trova alla quota più<br />

elevata, in corrispondenza del retro-marciapiede se esiste, e in sua mancanza, in corrispondenza<br />

dell’intersezione del piano stradale con il fronte dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

7. Tutte le suddette norme valgono tanto per le vie e piazze pubbliche quanto per quelle<br />

private.<br />

ART. 53: EDIFICI CON FRONTE TOTALMENTE O PARZIALMENTE ARRETRATO<br />

1. Salvo <strong>di</strong>verse norme stabilite nelle prescrizioni <strong>di</strong> zona, ogni e<strong>di</strong>ficio potrà essere costruito<br />

in arretrato dal filo stradale purché:<br />

a) L’arretramento non sia inferiore a m.3,00;<br />

b) Il fronte che viene arretrato non sia inferiore a m 12,00 comprendendo in detta misura gli<br />

eventuali arretramenti dai confini laterali (passaggi laterali e zone <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco).<br />

2. Il fronte stradale dell’e<strong>di</strong>ficio arretrato dovrà essere generalmente parallelo<br />

dall’allineamento stradale, ma potrà anche non esserlo, quando ciò sia giustificato da ragioni<br />

architettoniche o dalla planimetria del lotto e<strong>di</strong>ficabile, in tal caso l’arretramento <strong>di</strong> m. 3,00 o quello<br />

maggiore stabilito dalle prescrizioni <strong>di</strong> zona, sarà misurato in corrispondenza del punto più vicino al<br />

filo stradale.<br />

3. In presenza <strong>di</strong> viabilità destinata al traffico veicolare ad eccezione dei tratti con tessuto<br />

urbano già definito, la <strong>di</strong>stanza dei fabbricati dall’asse stradale deve essere <strong>di</strong> almeno m. 3,00,<br />

salvo maggiori <strong>di</strong>stanze previste dalle prescrizioni <strong>di</strong> zona del P.U.C.<br />

4. Per tutte le zone omogenee <strong>di</strong>verse dalle zona A o dalla zona B è obbligatorio il rispetto<br />

delle norme <strong>di</strong> cui al Decreto Ministeriale 01/04/1968 n. 1404 relativo alle <strong>di</strong>stanze minime e<br />

protezione del nastro stradale.<br />

5. Le predette norme si applicano anche alle strade <strong>di</strong> circonvallazione o a scorrimento<br />

veloce.<br />

6. Deve essere rispettata la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> 6,00 m dal ciglio stradale nella e<strong>di</strong>ficazione<br />

prospettante viabilità principale <strong>di</strong> collegamento tra i vari quartieri del centro abitato.<br />

ART. 54: POZZI DI LUCE O CHIOSTRINE<br />

1. La costruzione <strong>di</strong> pozzi luce o chiostrine sarà <strong>di</strong> massima vietata, potrà mettersi<br />

esclusivamente in casi <strong>di</strong> comprovata necessità ed esclusivamente per la <strong>di</strong>retta illuminazione e<br />

ventilazione <strong>di</strong> cucina, latrine, bagni, scale e corridoi <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno, esclusi sempre gli altri<br />

ambienti <strong>di</strong> abitazione.<br />

2. Le chiostrine dovranno essere facilmente accessibili per la necessaria nettezza,<br />

adeguatamente ventilate, pavimentate e munite <strong>di</strong> scarico fognario per lo scolo delle acque<br />

meteoriche.<br />

ART. 55: PASSAGGI LATERALI<br />

1. Nel caso <strong>di</strong> passaggi laterali che servono <strong>di</strong> comunicazione tra la strada ed un cortile, o tra<br />

due cortili dai quali prendono necessariamente luce locali <strong>di</strong> abitazione anche temporanea, la<br />

larghezza <strong>di</strong> detti passaggi non dovrà essere inferiore a m. 4,00 misurati entro i muri che<br />

determinano il passaggio stesso purché la lunghezza del passaggio non superi m.12,00.<br />

2. Qualora la lunghezza sia maggiore, la larghezza non dovrà essere inferiore a m. 6,00.<br />

32


3. Le <strong>di</strong>mensioni dei passaggi laterali dovranno essere nette da ogni e qualunque sporgenza<br />

o da aggetto con l’unica tolleranza della gronda, purché non eccedente cm. 40.<br />

4. Qualora sui passaggi laterali dovessero aprirsi finestre dovranno essere rispettate le norme<br />

sulle <strong>di</strong>stanze stabilite dal Decreto dell’Assessore agli EE.LL., Finanze e Urbanistica della R.A.S.<br />

n. 2266/U del 20/12/83.<br />

ART. 56: ZONE A DISTACCO<br />

1. Si definiscono zone a <strong>di</strong>stacco le aree che per le prescrizioni <strong>di</strong> zona debbono essere<br />

interposte tra i fabbricati in modo che essi risultino completamente isolati uno dall’altro; esse<br />

vengono determinate stabilendo la <strong>di</strong>stanza minima delle costruzioni dai confini <strong>di</strong> proprietà.<br />

2. Le <strong>di</strong>stanze dai confini si misurano orizzontalmente, in corrispondenza delle parti<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio più sporgenti, esclusi gli aggetti delle coperture, pensiline e balconi purché non<br />

superiori a cm 100 <strong>di</strong> larghezza e le scale esterne.<br />

ART. 57: AREE DI PARCHEGGIO<br />

1. Ogni e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> nuova costruzione ivi comprese le sopraelevazioni, dovrà essere provvisto<br />

<strong>di</strong> spazi per il parcheggio (necessari sia alla sosta che alla manovra dei veicoli) nella misura non<br />

inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 10,00 <strong>di</strong> costruzione fuori terra.<br />

2. Nelle sopraelevazioni costituenti U.I. autonome la dotazione <strong>di</strong> cui al comma precedente<br />

dovrà esser garantita per la sola parte costituente la nuova cubatura.<br />

3. Per gli e<strong>di</strong>fici destinati ad uso pubblico gli spazi <strong>di</strong> parcheggio dovranno essere previsti<br />

nella misura non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 10,00 <strong>di</strong> costruzione fuori terra.<br />

4. Le suddette aree <strong>di</strong> parcheggio potranno essere realizzate sia all’interno degli e<strong>di</strong>fici che in<br />

aree esterne od anche in aree che non formino parte del lotto, ma asservite all’e<strong>di</strong>ficio a mezzo <strong>di</strong><br />

atto pubblico, con vincolo permanente <strong>di</strong> destinazione a parcheggio e purché agevolmente<br />

accessibili dalla rete viaria.<br />

5. E' ammessa la deroga dei parametri detti precedentemente solo quando sia <strong>di</strong>mostrata<br />

l'impossibilità <strong>di</strong> una soluzione tecnica accettabile nelle sole zone A e B densamente e<strong>di</strong>ficate.<br />

ART. 58: STRADE PRIVATE<br />

1. Quando uno o più privati intendono aprire una strada privata od anche solamente iniziarne<br />

la costruzione, avente per scopo la destinazione alla fabbricazione laterale <strong>di</strong> almeno 2 e<strong>di</strong>fici non<br />

aventi accesso dalla strada pubblica o da altra strada privata, già regolarmente autorizzata,<br />

devono richiedere al Responsabile del Settore la concessione che potrà esser rilasciata solo dopo<br />

che il richiedente abbia stipulato con il <strong>Comune</strong> una convenzione per atto pubblico da trascrivere a<br />

spese del richiedente con la quale:<br />

a) Si assume l’obbligo <strong>di</strong> provvedere a sua completa spesa alla costruzione, sistemazione,<br />

manutenzione e nettezza della strada, alla sua illuminazione notturna permanente nei mo<strong>di</strong><br />

e con l’orario stabilito per le strade pubbliche comunali, allo scolo delle acque meteoriche e<br />

<strong>di</strong> quelle luride, allo smaltimento delle materie <strong>di</strong> rifiuto, all’impianto dell’acqua potabile;<br />

b) Costituisce sulle medesime la servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio ed il vincolo “non ae<strong>di</strong>fican<strong>di</strong>”;<br />

c) Si impegna ad osservare tutele con<strong>di</strong>zioni imposte dai regolamenti e quelle che in ogni<br />

singolo caso l’Autorità Comunale ritenesse opportuno adottare;<br />

d) Esonera il <strong>Comune</strong> da ogni responsabilità per danni derivanti alle cose e alle persone dalla<br />

costruzione della strada dalla sua apertura al pubblico e dall’esercizio del transito;<br />

e) Riconosce al <strong>Comune</strong> la facoltà <strong>di</strong> far chiudere con un muro la strada medesima, quando<br />

non siano adempiute le obbligazioni stabilite nella concessione <strong>di</strong> costruzione o nella<br />

convenzione;<br />

33


f) Riconosce al <strong>Comune</strong> la facoltà, senza peraltro alcun corrispettivo, <strong>di</strong> impiantare le<br />

condutture stradali dell’acqua potabile e successivamente <strong>di</strong> eseguire tutti i lavori necessari<br />

per le <strong>di</strong>ramazioni occorrenti per la concessione agli stabili esistenti od a quelli <strong>di</strong> nuova<br />

costruzione, o per la manutenzione, o per eventuali mo<strong>di</strong>fiche, nonché la facoltà <strong>di</strong> staccare<br />

ed eventualmente rimuovere le condutture private già esistenti nella strada qualora<br />

impe<strong>di</strong>ssero l’esecuzione dei lavori da parte del <strong>Comune</strong> e quando il proprietario non<br />

provveda allo spostamento del proprio impianto nel termine che verrà assegnato,<br />

rimanendo in tal caso <strong>di</strong> esclusiva proprietà e <strong>di</strong>sponibilità dell’Amministrazione Comunale<br />

le condutture rimosse.<br />

Avvalendosi <strong>di</strong> tale facoltà il <strong>Comune</strong> non assume alcun impegno <strong>di</strong> classificare la<br />

strada come pubblica o <strong>di</strong> iscriverla nell’elenco delle strade Comunali, né tanto meno<br />

assume l’obbligo <strong>di</strong> fornire <strong>di</strong> acqua gli e<strong>di</strong>fici quando ciò non sia possibile per la loro quota<br />

altimetrica.<br />

Tutte le condutture ed impianti rimarranno <strong>di</strong> proprietà e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità completa del<br />

<strong>Comune</strong>; tuttavia le spese relative all’impianto iniziale ed alle <strong>di</strong>ramazioni faranno carico al<br />

concessionario della strada privata, secondo le prescrizioni e tariffe previste da regolamenti<br />

Comunali, con assoluto <strong>di</strong>vieto per ogni concessionario, <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto, <strong>di</strong> farsi a sua<br />

volta concedente dell’acqua ai privati od agli inquilini <strong>di</strong> stabili o quartieri attigui od a<br />

concessionari <strong>di</strong> altre strade private;<br />

g) Si impegna a cedere gratuitamente al <strong>Comune</strong> il suolo e le opere stradali ed i relativi servizi<br />

a richiesta dell’Autorità Comunale, qualora per ragioni <strong>di</strong> pubblica autorità od altro essa<br />

ritenga opportuno <strong>di</strong> iscrivere la strada nell’elenco delle strade Comunali, provvedendo il<br />

<strong>Comune</strong> da allora in poi alla completa manutenzione ed a quant’altro necessario al<br />

completo funzionamento. In tal caso la strada dovrà essere consegnata in perfetto stato <strong>di</strong><br />

manutenzione e perfettamente corrispondente alle norme riportate nella concessione ed<br />

agli obblighi assunti con la convenzione.<br />

2. Il <strong>Comune</strong> potrà richiedere al concessionario un contributo ”una tantum” a concorso delle<br />

spese che il <strong>Comune</strong> si assume per la manutenzione e l’esercizio della strada; comunque tale<br />

contributo non potrà superare l’ammontare delle spese <strong>di</strong> esercizio <strong>di</strong> un quinquennio, ai costi<br />

vigenti alla data della richiesta <strong>di</strong> trasferimento.<br />

3. Il passaggio <strong>di</strong> proprietà sarà perfezionato da un atto pubblico da trascriversi con le norme<br />

e le modalità <strong>di</strong> legge, le cui spese saranno interamente a carico del <strong>Comune</strong>.<br />

4. A garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con la convenzione <strong>di</strong> cui sopra, il<br />

concessionario dovrà depositare una congrua cauzione, determinata sulla base del costo<br />

documentato dell’opera.<br />

5. La garanzia potrà essere sostituita da una fideiussione bancaria o assicurativa.<br />

6. Il deposito cauzionale verrà restituito al completamento dei lavori nel caso che i proprietari<br />

frontisti si costituiscano in regolare consorzio a norma <strong>di</strong> legge, per la manutenzione ed esercizio<br />

della strada, e nel caso che il suolo e le opere stradali vengano cedute al <strong>Comune</strong>.<br />

7. Qualora, a giu<strong>di</strong>zio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, non sia stato ottemperato<br />

anche ad uno solo degli obblighi assunti con la convenzione, ed in particolare non venga<br />

provveduto alla regolare manutenzione ed illuminazione della strada e al servizio dell’acqua<br />

potabile ove esso debba essere eseguito dal concessionario, il <strong>Comune</strong> assegnerà un congruo<br />

termine affinché possa esservi provveduto e, trascorso il quale, vi provvederà d’ufficio utilizzando<br />

la cauzione, salva la facoltà <strong>di</strong> recuperare la eventuale maggiore spesa che la cauzione non fosse<br />

stata sufficiente a coprire, da concessionario la strada privata, in solido con tutti i frontisti.<br />

8. Il concessionario dovrà eseguire <strong>di</strong>rettamente i lavori e le opere necessarie per la<br />

realizzazione della strada e delle altre opere.<br />

9. Inoltre le strade private dovranno:<br />

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a) Essere coor<strong>di</strong>nate alla pubblica rete stradale esistente ed al futuro sviluppo <strong>di</strong> detta<br />

rete, del P.U.C. e dei Piani Particolareggiati. Tale coor<strong>di</strong>namento deve aver luogo per<br />

la <strong>di</strong>rezione e l’altezza del piano stradale, la fognatura, i marciapie<strong>di</strong> e le sovrastrutture;<br />

b) Avere la larghezza proporzionata agli e<strong>di</strong>fici che vi dovranno prospettare ed al traffico<br />

che dovrà svolgervi. Comunque detta larghezza, compresi i marciapie<strong>di</strong>, non dovrà<br />

essere inferiore a m. 8,00. I marciapie<strong>di</strong> dovranno avere larghezza pari ad 1/10 della<br />

larghezza stradale, ma mai inferiore a m. 1,00.<br />

Per le strade private che alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente <strong>Regolamento</strong> sono<br />

già esistenti o in corso <strong>di</strong> esecuzioni <strong>di</strong> zona, in particolare per quanto riguarda<br />

l’arretramento dal filo stradale.<br />

c) Le caratteristiche costruttive <strong>di</strong> dette strade saranno fissate <strong>di</strong> volta in volta dal<br />

<strong>Comune</strong> in relazione all’importanza della stessa;<br />

d) Avere l’innesto con la strada pubblica idoneo a garantire una sicura immissione<br />

dall’una all’altra e viceversa.<br />

Le strade private chiuse al pubblico transito saranno soggette alle norme generali e<br />

locali, riguardanti la pulizia e l’igiene delle aree scoperte tra gli e<strong>di</strong>fici.<br />

Quando saranno aperte al pubblico transito, resteranno soggette alle norme <strong>di</strong> polizia<br />

stabilite per quelle pubbliche dal <strong>Comune</strong>, dalle leggi e dalle or<strong>di</strong>nanze.<br />

A cura e spese del concessionario la strada privata, sia aperta che chiusa al pubblico<br />

transito, dovrà essere dotata <strong>di</strong> targhe portanti la denominazione che verrà assegnata<br />

dal <strong>Comune</strong> con apposita deliberazione, e da una sottostante targa portante l’iscrizione<br />

“strada privata”.<br />

Inoltre tutti gli e<strong>di</strong>fici serviti o comunque prospettanti su strade private, sono soggetti al<br />

presente <strong>Regolamento</strong>, ed in particolare alle prescrizioni <strong>di</strong> zona.<br />

Non sarà rilasciata la Concessione E<strong>di</strong>lizia per quegli e<strong>di</strong>fici il cui accesso debba<br />

avvenire dalla strada privata del lotto sul quale insite l’e<strong>di</strong>ficio e non sia ottemperato a<br />

tutte le prescrizioni <strong>di</strong> cui alla Concessione E<strong>di</strong>lizia della strada ed alle obbligazioni<br />

assunte con la convenzione, ovvero non stipuli una convenzione con l’impegno a<br />

realizzare la strada fino al termine del lotto stesso contemporaneamente alla<br />

costruzione dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

ART. 59: DECORO DEGLI EDIFICI<br />

1. I proprietari hanno l’obbligo <strong>di</strong> mantenere gli e<strong>di</strong>fici, sia nel loro insieme che in ogni parte, in<br />

buone con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> efficienza, <strong>di</strong> stabilità e <strong>di</strong> decoro; essi dovranno tempestivamente provvedere<br />

nel modo più appropriato al normale mantenimento, a quello straor<strong>di</strong>nario ed agli eventuali restauri<br />

ogni volta che se ne presenti la necessità.<br />

2. In particolare sono obbligati a mantenere in buono stato sia i prospetti che le fronti interne<br />

visibili da vie o spazi pubblici, i muri <strong>di</strong> cinta e le recinzioni in genere, con particolare riguardo agli<br />

intonaci, agli infissi, alle tinteggiature e verniciature, alle docce ai canali pluviali, nonché mantenere<br />

in efficienza tutti gli impianti tecnologici.<br />

3. E’ facoltà del Responsabile del Settore <strong>di</strong> ingiungere sistemazioni <strong>di</strong> fronti che non si<br />

trovino nelle con<strong>di</strong>zioni prescritte dal precedente capoverso.<br />

ART. 60: CARATTERISTICHE DEI PROSPETTI<br />

1. Tutte le fronti degli e<strong>di</strong>fici compresi i muri <strong>di</strong> cinta ed ogni altro manufatto dovranno<br />

presentare un aspetto architettonico ed estetico appropriato al relativo carattere ed alla località<br />

dove sorgeranno e tali da corrispondere alle esigenze del decoro e<strong>di</strong>lizio dell’abitato e dei valori<br />

ambientali tanto per quanto si riferisce alla corretta armonia dell’insieme architettonico, quanto per<br />

i materiali da impiegarsi e le tinteggiature esterne.<br />

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2. Il Responsabile del Settore ha la facoltà, in sede <strong>di</strong> esame del progetto, <strong>di</strong> stabilire <strong>di</strong>rettive<br />

intese ad ottenere un determinato inquadramento urbanistico, in particolare per le costruzioni<br />

prospettanti le più importanti vie o piazze.<br />

3. Tutti i muri dovranno essere intonacati salvo che essi siano realizzati o rivestiti con materiali<br />

che non richiedono intonaco.<br />

4. Gli intonaci, gli infissi, le ringhiere ed ogni altro manufatto relativo alle facciate dovranno<br />

essere tinteggiate, salvo che non siano impiegati materiali che per la loro natura non richiedano<br />

tinteggiature o verniciature.<br />

5. Sono vietate le coloriture che producano inopportuno contrasto nell’ambiente.<br />

6. Salvo che sia data alle opere adeguata sistemazione dal punto <strong>di</strong> vista architettonico ed<br />

estetico devono essere osservate le seguenti prescrizioni:<br />

a) I comignoli o fumaioli non possono essere collocati a <strong>di</strong>stanza minore <strong>di</strong> un metro dal<br />

fronte dell'e<strong>di</strong>ficio verso la strada e devono essere solidamente costruiti e, se possibile,<br />

raggruppati;<br />

b) Essi dovranno essere sopraelevati sulla copertura <strong>di</strong> almeno un metro e mezzo, o <strong>di</strong><br />

quelle maggiori altezze prescritte in casi speciali da altre <strong>di</strong>sposizioni ovvero giu<strong>di</strong>cate<br />

necessarie dal Responsabile del Settore, in modo da evitare che le esalazioni <strong>di</strong> fumo<br />

abbiano ad arrecare danno o molestia agli e<strong>di</strong>fici vicini;<br />

c) I camini industriali devono essere muniti <strong>di</strong> parafulmine e collocati ad una <strong>di</strong>stanza uguale<br />

almeno alla metà della loro altezza dai confini della proprietà su cui sorgono.<br />

d) E' vietato collocare esternamente alla facciata dei fabbricati tubi o condotti <strong>di</strong> scarico dei<br />

prodotti della combustione <strong>di</strong> camini, stufe, caloriferi e simili. Questi devono essere<br />

collocati entro apposite nicchie o vani tecnici;<br />

e) Tutte le colonne montanti per <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> gas, acqua potabile, corrente elettrica, e<br />

fogna, debbono, salvo casi <strong>di</strong> constatata impossibilità, essere incassate in apposite<br />

nicchie o vani tecnici, e collocate nell'interno dei fabbricati e nei cortili.<br />

f) E' vietato sistemare i serbatoi dell'acqua sui tetti e sui terrazzi, quando questi siano visibili<br />

dall'esterno.<br />

g) Tutte le tubazioni e condutture, in particolare quelle dei camini, caloriferi, <strong>di</strong> ventilazione<br />

dei bagni, dovranno sboccare all’esterno superiormente alla copertura.<br />

7. I vani nicchia o tecnici <strong>di</strong> cui alle lettere d), e), possono essere sia interni che esterni<br />

all’e<strong>di</strong>ficio, è dovranno avere i seguenti requisiti:<br />

a) Impe<strong>di</strong>re che eventuali odori, fumi, gas, penetrino all’interno dei locali dell’abitazione e nel<br />

caso in cui si verifichino detti inconvenienti, dovranno garantire l’uscita verso l’esterno <strong>di</strong><br />

eventuali per<strong>di</strong>te attraverso apposite prese d’aria.<br />

b) Dovranno essere realizzati in muratura e nel caso in cui al suo interno vi sia passaggio <strong>di</strong><br />

una o più canne fumarie, dovranno essere opportunamente coibentati e resistenti al<br />

fuoco.<br />

c) Esternamente sono vietati sui fronti prospicienti la viabilità pubblica, mentre sono accettati<br />

sui prospetti laterali o retrostanti.<br />

8. Il Responsabile del Settore sentita eventualmente la Commissione E<strong>di</strong>lizia e per le zone<br />

soggette a tutela paesaggistica, il competente Ufficio Tutela del Paesaggio, può dettare speciali<br />

cautele e prescrizioni.<br />

ART. 61: APPOSIZIONE DI INSEGNE – MOSTRE - INFERRIATE E VETRINE<br />

1. L’apposizione <strong>di</strong> insegne, mostre anche luminose, vetrine <strong>di</strong> negozi, inferriate, cartelli <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>tte ed esercizi <strong>di</strong> arti, mestieri e professioni, industrie, anche se provvisori, nonché <strong>di</strong> qualunque<br />

altro oggetto che a qualsiasi scopo voglia esporsi od affiggersi all’esterno degli e<strong>di</strong>fici, è<br />

subor<strong>di</strong>nata all’autorizzazione del Responsabile del Settore.<br />

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2. Tali elementi non debbono in alcun modo alterare o coprire gli elementi architettonici degli<br />

e<strong>di</strong>ficio e debbono <strong>di</strong> regola rimanere entro il perimetro dei vani.<br />

3. Gli aggetti delle mostre non sono <strong>di</strong> regola permessi nelle strade con larghezza inferiore a<br />

m. 4 e negli altri casi non debbono oltrepassare i cm 20 dall’allineamento stradale.<br />

4. Può essere consentito <strong>di</strong> applicare insegne a ban<strong>di</strong>era <strong>di</strong> limitata sporgenza quando queste<br />

non rechino <strong>di</strong>sturbo alla visibilità, non nuocciano al decoro dell’ambiente e non alternino il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

veduta dei vicini.<br />

5. L’autorizzazione <strong>di</strong> cui al presente articolo può essere rifiutata, quando trattasi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />

storici od artistici o <strong>di</strong> insieme architettonico <strong>di</strong> particolare importanza o quando, tenuto conto della<br />

forma delle mostre, insegne e simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e delle coloriture,<br />

sia riconosciuto starvi ragioni <strong>di</strong> pubblico decoro.<br />

6. Uguale <strong>di</strong>sposizione è applicabile ai tabelloni.<br />

7. In caso <strong>di</strong> riparazioni o <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazioni del piano stradale che richiederebbero la<br />

temporanea rimozione <strong>di</strong> mostre, vetrine, od altri oggetti occupanti il suolo pubblico o lo spazio<br />

pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino e<br />

con le mo<strong>di</strong>fiche rese necessarie dalle nuove con<strong>di</strong>zioni del piano stradale tutte a loro spese,<br />

rischio e pericolo.<br />

8. Le autorizzazioni <strong>di</strong> cui al presente articolo saranno revocate quando le mostre, le vetrine,<br />

le insegne (semplici o luminose) non siano mantenute pulite e in buono stato o quando, a seguito<br />

<strong>di</strong> reclamo da parte degli interessati, si riscontri che esse turbano il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> veduta dei vicini.<br />

9. Possono altresì essere revocate in ogni altro caso in cui il Responsabile del Settore ne<br />

ravvisi la necessità per ragioni <strong>di</strong> pubblica utilità.<br />

ART. 62: APPOSIZIONE DI CARTELLI ED OGGETTI DI PUBBLICITA’<br />

1. E’ vietato, senza autorizzazione del Responsabile del Settore, collocare oggetti <strong>di</strong> qualsiasi<br />

genere fuori dei negozi, anche a scopo <strong>di</strong> pubblicità.<br />

2. Il rilascio del permesso a luogo in base a domanda e su presentazione del tipo <strong>di</strong> un<br />

<strong>di</strong>segno o fotografia, riscontrato confacente al decoro ed al carattere della località.<br />

3. La pubblicità me<strong>di</strong>ante cartelloni su sostegni posti in terreni <strong>di</strong> proprietà private visibili dalle<br />

strade pubbliche, è vietata sulle zone panoramiche.<br />

4. E’ facoltà del Responsabile del Settore estendere il <strong>di</strong>vieto anche a zone non vincolate, ove<br />

vi ravvisi l’opportunità per la tutela <strong>di</strong> particolari aspetti panoramici.<br />

5. Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti <strong>di</strong> ogni specie esposti senza permesso ovvero<br />

senza l’osservanza delle prescrizioni, salve ed impregiu<strong>di</strong>cate le eventuali sanzioni penali, sono<br />

rimosse d’ufficio a spese dei trasgressori e ove questi non siano noti, a spese dei proprietari<br />

dell’immobile su cui sono apposti, previa <strong>di</strong>ffida.<br />

ART. 63: TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO<br />

1. Il Responsabile del Settore autorizza l’apposizione <strong>di</strong> tende alle porte ed alle finestre poste<br />

al piano terra e aggettanti sullo spazio pubblico, <strong>di</strong>etro pagamento della relativa tassa, se dovuta, e<br />

con l’osservanza delle prescrizioni che riterrà <strong>di</strong> imporre nei singoli casi.<br />

2. Le tende, le loro appen<strong>di</strong>ci ed i loro meccanismi non possono essere posti ad altezze<br />

inferiori a m. 2,20 dal marciapiede.<br />

3. Sono proibite le appen<strong>di</strong>ci verticali, anche <strong>di</strong> tela o frange che eccedono al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> m.<br />

2,20 dal suolo.<br />

4. L’autorizzazione può esser revocata quando queste non siano mantenute in ottimo stato o<br />

perfettamente pulite o quando ostacolino il libero transito.<br />

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ART. 64: SISTEMAZIONE E RECINZIONE DELLE AREE SCOPERTE<br />

1. Tanto negli e<strong>di</strong>fici esistenti, quanto in quelli <strong>di</strong> nuova costruzione, le aree scoperte<br />

fronteggianti vie o piazze sia pubbliche che private, dovranno essere recintate decorosamente e<br />

sistemate in modo da rendere visibile la vegetazione interna.<br />

2. Ove ragioni <strong>di</strong> decoro o <strong>di</strong> sicurezza lo rendano necessario, il Responsabile del Settore può<br />

or<strong>di</strong>nare anche la recinzione <strong>di</strong> aree sgombre da fabbricati.<br />

3. L’altezza complessiva delle recinzioni non dovrà essere superiore a m. 2,00 comprensiva<br />

della parte muraria e delle eventuali cancellate o altre strutture sovrastanti.<br />

4. Le aree fabbricabili devono essere tenute in perfetta pulizia e decorosamente sistemate.<br />

CAPO IX<br />

NORME IGIENICO – COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI<br />

ART. 65: IMPIANTI ELETTRICI<br />

1. Ogni abitazione deve essere fornita <strong>di</strong> impianto elettrico realizzato in conformità alla Legge<br />

del 05 marzo 1990 n. 46 e delle norme CEI.<br />

2. Quando le leggi o i regolamenti lo prevedano, l'impianto dovrà essere collaudato, e copia<br />

del certificato del collaudo deve essere allegata alla richiesta <strong>di</strong> agibilità o abitabilità dell'e<strong>di</strong>ficio o<br />

dei locali <strong>di</strong> cui l'impianto è pertinenza.<br />

ART. 66: IMPIANTI IDRICI<br />

1. Ogni fabbricato deve essere provvisto <strong>di</strong> acqua potabile derivante dalla rete dell'acquedotto<br />

comunale.<br />

2. Nelle zone prive <strong>di</strong> acquedotto, è consentito l'approvvigionamento idrico me<strong>di</strong>ante pozzi<br />

artesiani o cisterne. In questo caso l'acqua deve essere <strong>di</strong>chiarata potabile dall'Autorità Sanitaria o<br />

da laboratorio iscritto negli elenchi del Ministero della Salute.<br />

3. Gli impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione idrica devono garantire una <strong>di</strong>stribuzione sufficiente e uniforme<br />

a tutti i piani dei fabbricati, anche a mezzo <strong>di</strong> autoclave.<br />

ART. 67: IMPIANTI A GAS<br />

(Norma UNI 7131)<br />

1. In caso <strong>di</strong> installazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> gas, <strong>di</strong> petrolio liquefatto per uso domestico, devono<br />

essere adottate le seguenti misure <strong>di</strong> sicurezza:<br />

a) Il contenitore, sia esso bidone (comunemente detta bombola) o bombolone del gas, deve<br />

essere installato all'esterno del locale nel quale è collocato l'apparecchio utilizzatore;<br />

b) la protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, deve<br />

essere realizzata con guaina metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso<br />

l'interno. Tale tubazione deve essere munita <strong>di</strong> rubinetti <strong>di</strong> intercettazione <strong>di</strong> flusso.<br />

L'apparecchio utilizzatore deve essere realizzato con materiale resistente all'usura, ed<br />

all'azione chimica del gas. Le giunzioni del tubo flessibile, della tubazione fissa che<br />

all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare sia<br />

le fughe <strong>di</strong> gas, che lo sfilamento del tubo stesso.<br />

c) Devono essere impiegati <strong>di</strong>spositivi atti ad impe<strong>di</strong>re la fuoriuscita del gas in caso <strong>di</strong><br />

spegnimento della fiamma.<br />

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2. Per l'allacciamento alla rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gas, l'utente dovrà eseguire l'impianto<br />

secondo le norme UNI - 7129 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

ART. 68: REQUISITI TERMICI<br />

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i. - D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i. – D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. –<br />

D.Lgs 29 <strong>di</strong>cembre 2006, n. 311 e s.m.i.)<br />

1. Tutti gli e<strong>di</strong>fici dovranno rispettare le leggi in materia <strong>di</strong> coibenza e consumo energetico. Ad<br />

esclusione degli immobili con particolari caratteristiche storiche artistiche, e/o sotto tutela.<br />

In qualsiasi caso le opere soggette o non, alla normativa sul risparmio energetico sono in<strong>di</strong>viduabili<br />

all’art. 3 del D.lgs 192/05 mo<strong>di</strong>ficato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 311 del 2006.<br />

2. Il proprietario dell'e<strong>di</strong>ficio, o l’avente titolo, deve depositare in comune, in duplice copia,<br />

insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere <strong>di</strong> cui agli articoli 25 e 26 della legge<br />

10/91, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista<br />

o dai progettisti, che attesti la rispondenza alle prescrizioni della legge 10/91.<br />

3. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione <strong>di</strong> cui al comma precedente non siano<br />

state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il Responsabile del Settore, fatta salva la<br />

sanzione amministrativa, or<strong>di</strong>na la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto<br />

adempimento. La documentazione <strong>di</strong> cui sopra deve essere compilata secondo le modalità<br />

stabilite dal D.P.R. 412/93.<br />

4. Una copia della documentazione è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle<br />

verifiche previsti dalla legge 10/91; la seconda copia della documentazione, restituita dal comune<br />

con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio o <strong>di</strong> chi ne ha <strong>di</strong>ritto, al <strong>di</strong>rettore dei lavori.<br />

5. L'esecutore ed il <strong>di</strong>rettore dei lavori sono responsabili della conservazione <strong>di</strong> tale<br />

documentazione in cantiere.<br />

ART. 69: REQUISITI ACUSTICI<br />

1. Negli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione, nelle soprelevazioni, negli ampliamenti o nelle<br />

ristrutturazioni <strong>di</strong> fabbricati esistenti, devono essere adottati sistemi idonei ed adeguati per<br />

l'isolamento acustico.<br />

2. I materiali utilizzati per la costruzione, e la loro messa in opera, devono garantire<br />

un'adeguata protezione fono-isolante dei locali per quanto concerne i rumori da calpestio, da<br />

impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, da rumori e suoni aerei provenienti da<br />

locali attigui o spazi destinati a servizi comuni, dal traffico veicolare facendo riferimento alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni legislative vigenti e/o agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da<br />

altri qualificati organi pubblici.<br />

3. E' opportuno (quando possibile) separare, me<strong>di</strong>ante giunti elastici o simili, le strutture<br />

perimetrali del fabbricato dalle pavimentazioni stradali e da qualunque altra struttura rigida in<br />

contatto con l'esterno.<br />

ART. 70: SALUBRITA’<br />

1. Quando il suolo, sul quale si debbono stabilire le fondazioni <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio, sia umido ed<br />

esposto all’invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si munirà <strong>di</strong> sufficienti<br />

drenaggi, ed in ogni caso si impiegheranno, per l’isolamento dei muri <strong>di</strong> fondazione, materiali<br />

impermeabili che impe<strong>di</strong>scano all’umi<strong>di</strong>tà del terreno <strong>di</strong> risalire sulle murature, oltre a proteggere i<br />

muri sotterranei dal terreno circostante per mezzo <strong>di</strong> cave<strong>di</strong>.<br />

2. Il pavimento del piano a <strong>di</strong>retto contatto col suolo deve essere isolato a mezzo <strong>di</strong> vespai o<br />

solai areati dello spessore <strong>di</strong> almeno cm. 30 (le canalizzazioni d’aerazione devono essere protette<br />

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negli sbocchi all’esterno con griglie metalliche o <strong>di</strong> altro materiale, per impe<strong>di</strong>re l’ingresso <strong>di</strong><br />

animali).<br />

ART. 71: ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEI VANI<br />

ABITABILI<br />

(D.M. 5 luglio 1975 e s.m.i.)<br />

1. Tutti i vani destinati ad abitazione, temporanea o permanente, comprese le cucine,<br />

dovranno rispondere ai seguenti requisiti:<br />

a) Essere illuminati ed aerati <strong>di</strong>rettamente dalla strada o da cortili, passaggi laterali o zone <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stacco, purché conformi alle <strong>di</strong>sposizioni del presente regolamento con una o più<br />

finestre aventi complessivamente la superficie pari almeno ad 1/8 della superficie del<br />

pavimento del vano. Le <strong>di</strong>mensioni saranno misurate sul vano murario che determina<br />

l’apertura stessa.<br />

b) Avere una altezza non minore <strong>di</strong> m.2,70;<br />

c) I locali a piano terra destinati a negozi od esercizio pubblici in genere dovranno avere<br />

anche essi un’altezza minima <strong>di</strong> m. 2,70.<br />

d) I vani accessori delle residenze, i magazzini privati, depositi e rimesse potranno avere<br />

una altezza minima <strong>di</strong> m. 2,40.<br />

e) Per i locali coperti a volta o con soffitti centinati o inclinati si assumerà la me<strong>di</strong>a tra<br />

l’altezza del piano d’imposta e quella del piano dell’intradosso.<br />

f) Per i soffitti a travi e travicelli, le altezze saranno misurate dal pavimento all’intradosso dei<br />

travicelli.<br />

g) Dovranno avere una larghezza minima <strong>di</strong> m. 2,00.<br />

h) Le stanze da letto dovranno avere una superficie minima <strong>di</strong> mq. 9,00 se per una persona,<br />

e <strong>di</strong> mq. 14,00 per due, oltre ad una cubatura <strong>di</strong> almeno mc. 24,00; qualora i locali siano<br />

utilizzati per dormire da più persone, dovrà aversi una capacità <strong>di</strong> mc. 12,00 per ogni<br />

persona, sempre con il minimo <strong>di</strong> mc. 24,00.<br />

i) La cubatura, la superficie e l’altezza degli ambienti non potranno esser ridotti con tramezzi<br />

o soppalchi, quando si vengano ad ottenere ambienti che per superfici, cubatura e<br />

altezza, non rispondano alle <strong>di</strong>mensioni minime sopra stabilite.<br />

j) I monolocali dovranno avere una superficie minima <strong>di</strong> mq 28,00 compresi i servizi se<br />

destinati ad una persona e <strong>di</strong> mq. 38,00 se destinati a due persone.<br />

k) Ogni alloggio deve essere dotato <strong>di</strong> una stanza <strong>di</strong> soggiorno <strong>di</strong> almeno mq 14.<br />

l) La temperatura <strong>di</strong> progetto dell'aria interna compresa tra i 18 °C ed i 20 °C, deve essere<br />

garantita da adeguati impianti <strong>di</strong> riscaldamento e/o con<strong>di</strong>zionamento; inoltre deve essere<br />

garantita la corretta umi<strong>di</strong>tà dell’aria.<br />

ART. 72: CUCINE<br />

1. Ogni alloggio destinato ad abitazione sia civile che rurale, deve contenere una cucina<br />

rispondente ai requisiti <strong>di</strong> cui all’art. 71; qualora la cucina sia in alcova, potrà essere priva <strong>di</strong><br />

finestre purché comunichi con un vano continuo a mezzo <strong>di</strong> un’apertura della superficie non<br />

inferiore a mq. 4,00 e detto vano abbia tutti i requisiti <strong>di</strong> cui all’art. Errore. L'origine riferimento non è<br />

tata trovata..<br />

2. Qualora la cucina in alcova abbia una finestra della superficie inferiore a mq. 1,00 od<br />

ad<strong>di</strong>rittura ne sia priva, la finestra del vano continuo dovrà essere <strong>di</strong>mensionata sul pavimento<br />

totale del vano e della cucina. Quando questo non sia possibile, è obbligatorio dotare la cucina <strong>di</strong><br />

opportuno impianto <strong>di</strong> aerazione artificiale.<br />

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3. Ogni apparecchio <strong>di</strong> combustione deve essere dotato <strong>di</strong> una propria canna fumaria avente i<br />

requisiti <strong>di</strong> cui all’art. 60 comma 6 lettera a), b), d), g) e comma 7.<br />

4. Le pareti della cucina dovranno essere rivestite da materiali impermeabili almeno fino<br />

all’altezza <strong>di</strong> m. 1,60.<br />

ART. 73: CORRIDOI E DISIMPEGNI<br />

Dovranno avere una larghezza minima <strong>di</strong> m. 1,10 ed esser ben ventilati anche se<br />

in<strong>di</strong>rettamente.<br />

ART. 74: SERVIZI IGIENICI<br />

1. Ogni alloggio destinato ad uso <strong>di</strong> abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere<br />

almeno un bagno costituito da vaso bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia; per le camere<br />

affittate separatamente, dovrà aversi un bagno ogni 6 camere o frazione <strong>di</strong> esse, situato allo<br />

stesso piano delle camere.<br />

2. I negozi, dovranno essere provvisti, almeno <strong>di</strong> un bagno a loro servizio esclusivo, costituito<br />

da lavabo e vaso.<br />

3. Gli e<strong>di</strong>fici aperti al pubblico, dovranno essere provvisti <strong>di</strong> servizi igienici, in locale separato,<br />

a servizio <strong>di</strong> donne, uomini e portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap.<br />

4. I vasi igienici dovranno essere <strong>di</strong> porcellana o <strong>di</strong> altro materiale idoneo, con sifone idraulico<br />

a cassetta <strong>di</strong> lavaggio capace <strong>di</strong> scaricare almeno 8 litri <strong>di</strong> acqua per volta; il lavabo ed il bidet<br />

debbono esser anch’essi in porcellana od altro materiale idoneo.<br />

5. Le case rurali, quando sia assolutamente impossibile dotarle d’acqua corrente, dovranno<br />

essere munite <strong>di</strong> deposito d’acqua rifornito da pozzi o cisterne. Qualora anche ciò sia<br />

assolutamente impossibile, sarà consentito eliminare la vasca o la doccia mentre il vaso a sifone<br />

idraulico dovrà essere sostituito con un vaso a coperchio a perfetta tenuta.<br />

6. Ai bagni si potrà accedere dalle cucine se muniti <strong>di</strong> antibagno, mente vi si potrà accedere<br />

da qualsiasi altro locale, anche <strong>di</strong>rettamente. Gli ambienti bagno non potranno avere una<br />

superficie inferiore a mq. 1.2, le pareti dovranno essere rivestite <strong>di</strong> materiale impermeabile almeno<br />

fino all’altezza <strong>di</strong> m. 2,00 dal pavimento.<br />

7. Le pareti che <strong>di</strong>vidono i bagni dagli altri locali dovranno essere in muratura ed avere lo<br />

spessore <strong>di</strong> almeno cm.8.<br />

8. I bagni dovranno essere ben illuminati ed aerati <strong>di</strong>rettamente dall’esterno, in modo che vi<br />

sia un continuo ricambio <strong>di</strong> aria per mezzo <strong>di</strong> finestra (la cui luce netta non sia inferiore a mq.<br />

1.00), apertasi su strade, cortili, passaggi laterali, zone <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco o chiostrine, purché conformi<br />

alle <strong>di</strong>sposizioni del presente regolamento; Quando non sia possibile dotare il bagno <strong>di</strong> apertura<br />

verso l’esterno, si potrà ricorrere all’aerazione meccanica dei locali in maniera da avere il corretto<br />

ricambio d’aria.<br />

9. I bagni dovranno essere sistemati all’interno delle case, e ancor più specificatamente,<br />

nell’interno dell’alloggio.<br />

ART. 75: SCALE<br />

1. Gli e<strong>di</strong>fici per uso <strong>di</strong> abitazione, dovranno essere muniti <strong>di</strong> scale continue dalla base alla<br />

sommità, in numero tale che per ogni mq. 350 <strong>di</strong> superficie coperta si abbia almeno una scala con<br />

rampe della larghezza non inferiore a m. 1.10; qualora la superficie coperta superi i mq. 350 ma<br />

sia inferiore a mq. 500 potrà eseguirsi ancora una scala unica purché la larghezza delle rampe non<br />

sia inferiore a m. 1.40 e non siano eseguiti scalini a ventaglio.<br />

2. Le scale dovranno essere ben aerate ed illuminate da finestre aventi una luce netta non<br />

inferiore a mq. 1.00 per ogni ripiano, ed parentesi su strade, cortili, passaggi laterali, zone <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stacco o chiostrine, purché conformi alle <strong>di</strong>sposizione del presente <strong>Regolamento</strong>.<br />

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3. Negli e<strong>di</strong>fici a due o tre piani fuori terra, anche se plurifamiliari, l’illuminazione e la<br />

ventilazione potranno avvenire a mezzo <strong>di</strong> lucernai a vetri, avente una superficie pari ad 1/3 della<br />

superficie del vano scala e munito <strong>di</strong> apertura per la ventilazione con la superficie mai inferiore a<br />

mq. 2.00, qualora l’illuminazione e la ventilazione avvengano a mezzo <strong>di</strong> lucernaio, il pozzo tra le<br />

rampe delle scale non dovrà avere superficie inferiore a mq. 1.50.<br />

4. Negli e<strong>di</strong>fici plurifamiliari, sia che l’aerazione del vano scala avvenga dalle finestre che dal<br />

lucernaio, dovrà pre<strong>di</strong>sporsi al piano terreno, generalmente in corrispondenza del portone o del<br />

cancelletto, una presa d’aria in modo da assicurare un ricambio dell’aria del vano scala.<br />

5. Dalle scale salvo che non siano a giorno, non potranno ricevere aria e luce ambienti <strong>di</strong><br />

abitazione, latrine, bagni, corridoi, ecc.<br />

6. Tutte le suddette norme varranno anche per gli e<strong>di</strong>fici aventi destinazione <strong>di</strong>versa da quella<br />

<strong>di</strong> abitazione, qualora non esistano particolari <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> regolamento più restrittivo.<br />

7. E’ vietato costruire scale in legno quando queste debbano servire più appartamenti.<br />

8. Le pareti del vano scala debbono avere uno spessore minimo al grezzo <strong>di</strong> cm 25 se in<br />

muratura e <strong>di</strong> cm 15 se in cemento armato.<br />

ART. 76: PIANI SEMINTERRATI<br />

1. I piani seminterrati realizzati, parzialmente al <strong>di</strong> sotto del piano a monte del fabbricato o del<br />

piano <strong>di</strong> campagna, possono essere a<strong>di</strong>biti ad abitazione, uffici, o qualsiasi altro uso che comporti<br />

la permanenza, anche solo <strong>di</strong>urna, <strong>di</strong> persone, soltanto se, oltre a corrispondere ai requisiti <strong>di</strong> cui<br />

agli artt. 70 e 71, abbiano:<br />

a) Profon<strong>di</strong>tà netta del locale non superiore al doppio della sua altezza;<br />

b) In nessun punto, l’intradosso del solaio del piano terra dovrà trovarsi ad una quota inferiore<br />

ad un metro rispetto alla quota della più elevata delle sistemazioni esterne;<br />

c) l'altezza utile netta interna dovrà essere almeno <strong>di</strong> 2,70 metri, salvo le maggiori, o minori,<br />

altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso;<br />

2. Dovranno avere facile accesso dall’esterno in numero proporzionato alla loro estensione.<br />

3. Per i piani seminterrati che non sod<strong>di</strong>sfino le prescrizioni del comma 1 e degli artt. 70 e 71,<br />

si applicano tutte le <strong>di</strong>sposizioni inerenti i locali interrati.<br />

4. Il Responsabile del servizio or<strong>di</strong>nerà, previa <strong>di</strong>ffida e senza pregiu<strong>di</strong>zio per le eventuali<br />

azioni, lo sgombero dei seminterrati non idonei che venissero utilizzati come abitazioni, anche<br />

temporanee, uffici, ed altre simili destinazioni.<br />

5. E' vietato a<strong>di</strong>bire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei art. 65 del D. Lgs. 9<br />

aprile 2008, N. 81.<br />

6. In deroga alle <strong>di</strong>sposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavori locali<br />

sotterranei e semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore <strong>di</strong><br />

lavoro provvede ad assicurare idonee con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> aerazione, <strong>di</strong> illuminazione e <strong>di</strong> microclima<br />

tramite idonei mezzi d'aerazione meccanica, <strong>di</strong> illuminazione ed protezione contro l'umi<strong>di</strong>tà.<br />

7. L'Ispettorato del Lavoro, d'intesa con l'Ufficiale Sanitario, può consentire l'uso dei locali<br />

sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non sussistono esigenze<br />

tecniche, quando dette lavorazioni non <strong>di</strong>ano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i<br />

lavoratori a temperature eccessive, sempre che siano rispettate tutte le altre norme del citato D.<br />

Lgs. 9 aprile 2008, N. 81 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni e si sia provveduto all'aerazione,<br />

all'illuminazione ed alla protezione contro l'umi<strong>di</strong>tà.<br />

8. Una eventuale destinazione commerciale potrà essere concessa a con<strong>di</strong>zione che vengano<br />

rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie.<br />

9. La superficie del piano seminterrato può essere superiore a quella del piano terra solo<br />

quando le prescrizioni del piano <strong>di</strong> zona lo prevedano e comunque incrementabile nella misura<br />

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massima del 20% rispetto al piano terra. Inoltre deve rispettare le <strong>di</strong>stanze minime dai confini<br />

previste dal piano <strong>di</strong> zona o dal Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

10. L'eventuale cave<strong>di</strong>o <strong>di</strong> aerazione perimetrale deve aver larghezza libera massima non<br />

superiore ad un metro e non concorre al computo della superficie interrata. Tali strutture non<br />

possono interessare suoli pubblici.<br />

ART. 77: PIANI INTERRATI<br />

1. I piani interrati realizzati del tutto al <strong>di</strong> sotto del piano a monte del fabbricato o del piano <strong>di</strong><br />

campagna, non possono essere a<strong>di</strong>biti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la<br />

permanenza, anche solo <strong>di</strong>urna, <strong>di</strong> persone, fatta eccezione per gli addetti a magazzini e<br />

autorimesse. Per dette eccezioni o locali da a<strong>di</strong>bire ad impianti <strong>di</strong> riscaldamento, impianti <strong>di</strong> aria<br />

con<strong>di</strong>zionata e simili, dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti.<br />

2. Se il deflusso delle acque <strong>di</strong> scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quella<br />

dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema <strong>di</strong> sollevamento delle acque stesse, che sia<br />

tale da evitare qualsiasi inconveniente <strong>di</strong> carattere igienico.<br />

3. L'aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.<br />

4. La superficie del piano interrato non deve essere superiore a quella del piano sovrastante<br />

nel caso sia al <strong>di</strong> sotto del seminterrato, altrimenti è incrementabile nella misura massima del 20%<br />

rispetto al piano terra. Inoltre deve rispettare le <strong>di</strong>stanze minime dai confini previste dal piano <strong>di</strong><br />

zona o dal Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

5. L'eventuale cave<strong>di</strong>o <strong>di</strong> aerazione perimetrale deve aver larghezza libera massima non<br />

superiore ad un metro e non concorre al computo della superficie interrata. Tali strutture non<br />

possono interessare suoli pubblici.<br />

ART. 78: SOTTOTETTI<br />

1. I sottotetti saranno <strong>di</strong> massima a<strong>di</strong>biti a ripostiglio.<br />

2. Potranno essere resi abitabili, sentiti l'Ufficiale Sanitario, il responsabile del settore tecnico,<br />

e la Commissione E<strong>di</strong>lizia, purché siano forniti <strong>di</strong> adeguati servizi, abbiano una cubatura minima <strong>di</strong><br />

mc 25.00 per locale ed abbiano tra il piano del pavimento ed il soffitto l'altezza me<strong>di</strong>a ponderale<br />

non inferiore a ml. 2,70.<br />

3. Il rapporto pareti finestrate/pavimento non dovrà essere inferiore a 1/8.<br />

4. I sottotetti abitabili dovranno avere l'accesso a mezzo <strong>di</strong> scale normali ed essere<br />

opportunamente coibentati.<br />

5. Gli abbaini oltre a garantire i requisiti aero-illuminanti previsti dal regolamento, devono<br />

avere una superficie <strong>di</strong> 1/3 della superficie <strong>di</strong> falda.<br />

6. Le aperture devono essere realizzate ad una <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> cm. 75 dai confini.<br />

7. Le terrazze a “tasca” devono avere una superficie pari a 1/20 della superficie della falda.<br />

ART. 79: TUBAZIONE E CONDOTTI DI SCARICO<br />

1. Ogni bocchetta <strong>di</strong> scarico <strong>di</strong> acquai, lavabi, bagni, docce, ecc., ed in genere <strong>di</strong> tutte le<br />

acque <strong>di</strong> rifiuto, dovrà essere fornita <strong>di</strong> sifone.<br />

2. Nelle zone rurali i suddetti condotti dovranno sfociare in apposite fosse <strong>di</strong> depurazione e lo<br />

sbocco deve avvenire ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> almeno m. 25 dalla casa e dal pozzo o cisterna<br />

dell’acqua potabile e sempre a valle dei suddetti.<br />

3. Tutti i condotti <strong>di</strong> scarico dovranno essere costituiti da tubi cilindrici <strong>di</strong> materiale resistente<br />

ed impermeabile, con giunture ermetiche a perfetta tenuta.<br />

4. I condotti <strong>di</strong> scarico delle acque <strong>di</strong> rifiuto delle latrine dovranno avere il <strong>di</strong>ametro adeguato<br />

alle portate ma comunque mai inferiore a cm 12.<br />

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5. Inoltre essi non potranno attraversare allo scoperto locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione anche solo<br />

<strong>di</strong>urna, magazzini, depositi alimentari e laboratori in genere.<br />

6. La pendenza dei collettori dovrà essere la massima possibile consentita caso per caso ma<br />

comunque mai inferiore all’1%.<br />

ART. 80: CANALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE<br />

1. Tutte le coperture dei fabbricati debbono essere provviste <strong>di</strong> gronde e pluviali (in materiali<br />

idonei) in numero e <strong>di</strong>ametro sufficiente per ricevere e smaltire convenientemente le acque<br />

piovane.<br />

2. In detti condotti è assolutamente vietato immettere acque luride.<br />

3. I pluviali non devono avere né aperture, né interruzioni <strong>di</strong> sorta lungo il percorso, con<br />

giunzioni dei tubi perfettamente impermeabili;<br />

4. Le acque piovane delle coperture, condotte in basso nei mo<strong>di</strong> soprain<strong>di</strong>cati, e quelle<br />

provenienti dalle corti e dai giar<strong>di</strong>ni, dovranno essere incanalate e convogliate, a cura e spese dei<br />

proprietari degli e<strong>di</strong>fici ai quali servono, nelle apposite fogne pubbliche.<br />

ART. 81: FOCOLARI – CANNE FUMARIE – CALDAIE – FORNI – CAMINI INDUSTRIALI<br />

1. Ogni focolare, caldaia ed apparecchio <strong>di</strong> combustione in genere, dovrà essere posto su<br />

materiali incombustibili ed avere una propria canna fumaria isolata dalle altre, <strong>di</strong> conveniente<br />

sezione, comunque non inferiore ai cmq. 115, prolungata al <strong>di</strong>sopra del manto del tetto (in modo<br />

da assicurare, anche ad ambiente chiuso, il tiraggio) non mai meno <strong>di</strong> m. 1.50 per le caldaie,<br />

focolari e stufe, e terminate con un fumaiolo in muratura od altro materiale idoneo, decoroso e<br />

bene assicurato alla copertura e realizzato in modo da evitare in ogni caso che le esalazioni ed il<br />

fumo abbiano ad arrecare danno, molestia o pericolo agli e<strong>di</strong>fici vicini; inoltre le canne fumarie ed i<br />

comignoli dovranno trovarsi a <strong>di</strong>stanza non minore ad m. 1.00 dalla strada. Qualora si abbiano più<br />

canne fumarie esse dovranno essere convenientemente raggruppate.<br />

2. Per i gas provenienti da lavorazioni <strong>di</strong> particolare nocumento o provenienti dalle motrici o<br />

per il vapore che si scarica da motori od altri apparecchi, debbono essere usati opportuni<br />

accorgimenti ed apparecchiature atte ad evitare danni alle persone ed alle cose.<br />

3. I condotti del fumo e del calore, compresi quelli dei caloriferi e <strong>di</strong> aspirazione, debbono<br />

essere <strong>di</strong> materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile, essi saranno posti a <strong>di</strong>stanza non<br />

inferiore a cm 16 da qualsiasi travatura o tavolato in legname od altra struttura infiammabile e<br />

dovranno essere isolati con contro-canna <strong>di</strong> sezione maggiore, e ciò allo scopo <strong>di</strong> ricavare tra il<br />

condotto e la contro-canna un’intercape<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> almeno cm. 3, qualora fossero realizzati entro i<br />

muri, dovranno essere circondati <strong>di</strong> muratura piena <strong>di</strong> spessore non inferiore a cm. 13 e rifinite<br />

interamente con intonaco <strong>di</strong> cemento ben lisciato.<br />

4. I locali delle caldaie e del deposito combustibile dovranno essere muniti <strong>di</strong> serramenti<br />

incombustibili ed apribili verso l’esterno.<br />

5. Il locale della caldaia deve essere nettamente separato con un muro tagliafuoco dal locale<br />

del deposito combustibile.<br />

6. Nel caso che esita un impianto a gasolio, il serbatoio dovrà essere collocato preferibilmente<br />

nel giar<strong>di</strong>no o nel cortile e, quando ciò non sia possibile, potrà essere <strong>di</strong>sposto anche in ambienti<br />

interrati. Possibilmente dovrà essere in locale separato da quello della relativa caldaia; la<br />

separazione dei due possibilmente senza aperture e semplicemente attraversato dai tubi <strong>di</strong><br />

conduzione del liquido combustibile.<br />

7. Qualora esistano comunicazioni, la soglia dovrà essere rialzata <strong>di</strong> tanto da costituire bacino<br />

<strong>di</strong> contenimento <strong>di</strong> capacità superiore a quella del serbatoio.<br />

8. E’ opportuno che in locale separato, ma non lontano dalla caldaia, sia <strong>di</strong>sposto un estintore<br />

in efficienza.<br />

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9. In questi locali è vietato depositare altri combustibili anche soli<strong>di</strong>.<br />

10. Nel caso che per mancanza <strong>di</strong> spazio, non fosse possibile attenersi alle prescrizioni<br />

precedenti, il serbatoio dovrà essere protetto da un involucro coibente ben aderente alla superficie,<br />

o ancor meglio, dovrà esser chiuso tra pareti murarie intonacate internamente ed a tenuta stagna.<br />

11. I forni ed i camini industriali in genere dovranno avere:<br />

a) le pareti isolate dai muri dell’e<strong>di</strong>ficio, me<strong>di</strong>ante intercape<strong>di</strong>ni, opportunamente ventilate;<br />

b) il condotto per l’asportazione dei prodotti della combustione conforme alle sopra dette<br />

prescrizioni, avuto però riguardo alla natura del forno e del camino nonché all’intensità del<br />

funzionamento;<br />

12. I forni per la panificazione dovranno inoltre rispondere alle con<strong>di</strong>zioni stabilite dalla legge<br />

07/11/1959, n. 857.<br />

13. L’autorità Comunale, tanto negli impianti <strong>di</strong> uso industriale che privato, potrà prescrivere,<br />

quando ciò sia ritenuto necessario, l’uso <strong>di</strong> apparecchi depuratori dei fumi.<br />

ART. 82: POZZI NERI – FOSSE BIOLOGICHE – BACINI CHIARIFICATORI<br />

1. Nelle zone dove esiste la fognatura delle acque nere e bianche, è fatto obbligo ai proprietari<br />

sia delle nuove costruzioni che <strong>di</strong> quelle esistenti alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente<br />

<strong>Regolamento</strong>, <strong>di</strong> allacciarsi, previa interposizione <strong>di</strong> pozzetti <strong>di</strong> ispezione, <strong>di</strong> chiarificazione, <strong>di</strong><br />

fosse biologiche ed altri sistemi consentiti dall’Autorità Sanitarie.<br />

2. Per le zone <strong>di</strong> nuova espansione il proprietario è tenuto a chiedere agli uffici Comunali<br />

competenti le in<strong>di</strong>cazioni e le norme del caso.<br />

3. Per le località sprovviste <strong>di</strong> fognatura, compresa la zona rurale, è obbligatoria la<br />

costruzione <strong>di</strong> fosse <strong>di</strong> depurazione, incanalando le acque bianche emesse dalla camera aerobica<br />

in drenaggi artificiali o naturali, che assicurino l’innocuità biologica dei liquami filtrati.<br />

4. La costruzione dei pozzi neri a tenuta sarà consentita solamente quanto, in mancanza <strong>di</strong><br />

fognatura adatta o <strong>di</strong> acqua sufficiente, sia esclusa ogni possibilità <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> depuratori del tipo<br />

soprain<strong>di</strong>cato.<br />

5. E’ vietato immettere nelle fognature stradali liquami provenienti da pozzi neri a tenuta.<br />

6. I cosiddetti “bottini mobili” e fosse asportabili sono vietati.<br />

7. In ogni caso le caratteristiche degli impianti per sistema, tipo e per modalità <strong>di</strong> esecuzione,<br />

dovranno ricevere l’approvazione dell’Autorità Comunale, sentito il parere degli uffici competenti, e<br />

dovranno corrispondere a tutti i requisiti igienici e costruttivi stabiliti dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong><br />

legge e <strong>di</strong> regolamento.<br />

ART. 83: POZZI E CISTERNE<br />

1. Chiunque intenda utilizzare con impianti fissi le acque del sottosuolo, <strong>di</strong> sorgente o piovane,<br />

dovrà in ogni caso farne preventiva domanda al Responsabile del Settore, documentandola circa<br />

l’ubicazione dell’opera, il modo <strong>di</strong> captazione dell’acqua, la sua <strong>di</strong>stribuzione ed utilizzazione.<br />

2. Le opere <strong>di</strong> presa dovranno essere costruite con manufatti riconosciuti idonei dal me<strong>di</strong>co <strong>di</strong><br />

igiene pubblica.<br />

3. Il Responsabile del Settore, previo parere del me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> igiene pubblica, rilascerà regolare<br />

autorizzazione, riservandosi però il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> revocarla per giustificati motivi <strong>di</strong> tutela igienica.<br />

4. I pozzi e le cisterne od altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile, dovranno<br />

essere costruiti con muratura <strong>di</strong> mattoni pieni murati con malta <strong>di</strong> cemento, o in calcestruzzo, e<br />

rivestiti internamente con uno strato <strong>di</strong> malta <strong>di</strong> cemento dello spessore <strong>di</strong> almeno cm. 2, in modo<br />

da impe<strong>di</strong>re comunque le infiltrazioni <strong>di</strong> acqua inquinata, superficiale o profonda; inoltre il terreno<br />

circostante, almeno per una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> m. 2,00 dal bordo del pozzo o della cisterna, dovrà essere<br />

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pavimentato con un vespaio dell’altezza <strong>di</strong> almeno cm. 30 e sovrastante battuto <strong>di</strong> cemento<br />

contenente idonei materiali impermeabilizzanti ed avere una pendenza <strong>di</strong> almeno il 2% al fine <strong>di</strong><br />

ottenere un rapido allontanamento delle acque meteoriche o <strong>di</strong> stramazzo.<br />

5. Essi dovranno essere eseguiti lontano da ogni azione o causa <strong>di</strong> inquinamento del terreno<br />

circostante, tenuto conto della <strong>di</strong>rezione del movimento della falda acquifera: pertanto dovranno<br />

<strong>di</strong>stare almeno 25 m. dai pozzi neri, dalle concimaie, fossi <strong>di</strong> scolo e <strong>di</strong> altri depositi inquinanti e<br />

non aprirsi ad un livello inferiore rispetto ad essi.<br />

6. In ogni caso l’acqua, prima dell’uso dovrà essere sottoposta all’analisi chimica e<br />

batteriologica. Se non è accertata e <strong>di</strong>chiarata la potabilità dell’acqua, è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> usarla per<br />

alimentazione, lavatura <strong>di</strong> ortaggi, preparazione <strong>di</strong> sostanze alimentari, <strong>di</strong> bevande, nonché per la<br />

lavatura dei recipienti destinati a contenere dette sostanze e bevande.<br />

7. Le cisterne saranno autorizzate solo ove non sia possibile assicurare in altra maniera la<br />

provvista <strong>di</strong> acqua potabile.<br />

8. Le cisterne dovranno avere un ampio pozzetto, ove l’acqua possa depurarsi per filtrazione<br />

ed essere costruite in modo da potersi facilmente pulire; dovranno essere munite <strong>di</strong> speciale<br />

<strong>di</strong>spositivo che consenta la fuoriuscita della prima acqua piovana; tanto la cisterna che i pozzetti<br />

dovranno essere convenientemente aerati.<br />

9. I pozzi dovranno essere sempre chiusi alla bocca.<br />

10. L’attingimento dell’acqua, sia dai pozzi che dalle cisterne, potrà farsi esclusivamente<br />

attraverso pompe aspiranti.<br />

11. Nella zona circostante le cisterne ed i pozzi, è vietato cospargere i terreni <strong>di</strong> esteri fosfatici<br />

ed antiparassitari in genere.<br />

12. Per i pozzi tubolati saranno dettate <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> volta in volta dall’Ufficio Tecnico.<br />

ART. 84: CONCIMAIE<br />

Le concimaie non sono ammesse nei centri abitati del <strong>Comune</strong>; per la tenuta del letame e<br />

per la costruzione ed ubicazione delle concimaie dovranno osservarsi le prescrizioni del T.U. delle<br />

leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 e quelle particolari che saranno prescritte <strong>di</strong> volta in volta dal<br />

Prefetto; esse dovranno essere costruite in maniera tale da essere perfettamente impermeabili e<br />

dovranno risultare a <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 25 dagli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> abitazioni, dai pozzi, dagli<br />

acquedotti e dai serbatoi dell’acqua potabile, nonché della pubblica via; non dovranno inoltre<br />

essere ad un livello superiore a quello dove si apre il pozzo dell’acqua potabile.<br />

ART. 85: EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE<br />

1. Gli e<strong>di</strong>fici o parte <strong>di</strong> essi destinati ad uso <strong>di</strong> albergo, alloggio o ricovero temporaneo <strong>di</strong><br />

persone od aventi particolare destinazione, dovranno corrispondere alle norme più restrittive<br />

dettate dalle leggi o regolamenti ovvero da prescrizioni <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />

2. In particolare si dovrà curare che le autorimesse e le officine risultino attrezzate in modo<br />

che i rumori prodotti dai motori, siano essi relativi agli autoveicoli ospitati che al macchinario o<br />

all’attrezzatura relativa alla lavorazione comunque connessa alla gestione del locale, non rechi<br />

molestia o <strong>di</strong>sturbo alle abitazioni vicine.<br />

ART. 86: EDIFICI PER AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, AGRICOLE, ECC.<br />

1. Qualora si tratti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici o locali per aziende industriali, commerciali, agricole o loro<br />

pertinenze, in cui debbono presumibilmente essere adottate opportune cautele per tutelare la<br />

sicurezza dei lavoratori, l’interessato dovrà darne notizia all’Ispettorato del Lavoro competente per<br />

territorio, per i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sua competenza, in conformità al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e<br />

s.m.i. “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”.<br />

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2. I progetti relativi, oltre ai requisiti del presente regolamento, dovranno corrispondere a quelli<br />

del summenzionato testo normativo <strong>di</strong> igiene sul lavoro.<br />

3. Dovranno altresì osservarsi tutte le <strong>di</strong>sposizioni del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..<br />

4. Gli e<strong>di</strong>fici da esibirsi all’esercizio <strong>di</strong> industrie non potranno essere costruite che nelle località<br />

all’uopo destinate dal P.U.C. e con l’osservanza delle norme <strong>di</strong> attuazione relative al tipo <strong>di</strong><br />

industria consentito e previsto.<br />

5. E’ inoltre facoltà del Responsabile del Settore <strong>di</strong>sciplinare l’esercizio dell’attività industriale<br />

con norme da stabilirsi caso per caso, quando essa rechi incomodo o molestia.<br />

ART. 87: DEPOSITI E MAGAZZINI<br />

1. I muri dei depositi o magazzini avranno intonaci lisci ed imbiancati, quelli <strong>di</strong> depositi o<br />

magazzini <strong>di</strong> derrate alimentari dovranno essere verniciati o realizzati con materiale liscio<br />

impermeabile e lavabile per un’altezza <strong>di</strong> almeno m. 1,80 dal pavimento.<br />

2. I pavimenti dovranno essere costruiti in modo da acconsentire un abbondante e facile<br />

lavaggio; il pozzetto <strong>di</strong> raccolta dell’acqua dovrà essere sempre munito <strong>di</strong> chiusura idraulica.<br />

3. L’illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione.<br />

4. Particolari norme potranno essere dettate dal Responsabile del Settore caso per caso, per<br />

magazzini o laboratori speciali a<strong>di</strong>biti a lavorazioni maleodoranti o putrescenti o comunque<br />

dannose o moleste.<br />

ART. 88: CASE RURALI<br />

1. Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole o<br />

destinate, almeno prevalentemente, al funzionamento delle aziende agricole, mentre non saranno<br />

considerate tali le case che, pur sorgendo in dette zone, abbiano carattere residenziale anche se<br />

stagionale, come ville, villini, chalets, ecc.<br />

2. Le case rurali, oltre alle norme del presente <strong>Regolamento</strong>, dovranno corrispondere alle<br />

seguenti caratteristiche:<br />

a) Ogni abitazione dovrà avere un numero <strong>di</strong> camere da letto tale che ognuna non serva a più<br />

<strong>di</strong> 3 persone;<br />

b) Ogni abitazione dovrà essere fornita <strong>di</strong> uno o più locali, appositi atti a garantire la buona<br />

conservazione dei prodotti o delle scorte destinate al consumo familiare;<br />

c) E’ fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> usare i locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione, anche temporanea, per la<br />

conservazione e manipolazione dei prodotti agricoli;<br />

d) I tetti, i cortili, le aie, le latrine, le porte, gli an<strong>di</strong>ti, le scale, i corridoi, e d in genere ogni parte<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio debbono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze dell’abitabilità,<br />

dell’igiene, della pulizia;<br />

3. Ogni podere o casa rurale, ove si eserciti l’industria dell’ortaggio, dovrà essere provvista <strong>di</strong><br />

apposita vasca costruita in muratura o in calcestruzzo, rivestita <strong>di</strong> materiale facilmente lavabile ed<br />

alimentata da acqua <strong>di</strong> buona qualità, che si possa frequentemente rinnovare, per il lavaggio ed il<br />

rinfrescamento dell’ortaggio stesso.<br />

4. Dovrà esser altresì provvista <strong>di</strong> un’apposita stanza ben pulita ed aerata, per il deposito<br />

momentaneo, la cernita e la sistemazione commerciale dei prodotti.<br />

5. E’ in ogni caso vietato l’innaffiamento degli ortaggi con acque luride o materie fecali umani;<br />

6. Nelle case coloniche, le finestre della cucina e dei locali a<strong>di</strong>biti a deposito <strong>di</strong> commestibili<br />

devono essere munite <strong>di</strong> reti ad impe<strong>di</strong>re l’entrata delle mosche o altro tipo d’insetti.<br />

7. Le porte dei locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione che hanno <strong>di</strong>retto accesso dall’esterno, dovranno<br />

avere la stessa protezione.<br />

8. Le stalle, le concimaie, ecc, dovranno esser dotate <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong>sinfestante nei mesi da<br />

Aprile a Novembre.<br />

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9. Le raccolte <strong>di</strong> acque stagnanti che siano a <strong>di</strong>stanza inferiore <strong>di</strong> m. 50 dalle abitazioni<br />

dovranno essere cosparse <strong>di</strong> sostanze atte ad impe<strong>di</strong>re il riprodursi <strong>di</strong> insetti nocivi.<br />

10. Il Responsabile del Settore, nell’interesse dell’igiene del suolo e dell’abitato, potrà far<br />

eseguire dall’Ufficiale Sanitario o da Tecnici Comunali, ispezioni e rilievi alle case <strong>di</strong> abitazione,<br />

alle latrine, ai condotti ed alle fognature private, nonché ai sistemi <strong>di</strong> approvvigionamento idrico,<br />

alle stalle ecc., al fine <strong>di</strong> constatare la rispondenza alle norme del presente regolamento<br />

11. Il Responsabile del Settore, sentito il me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> igiene pubblica, potrà far sopprimere quelle<br />

cause <strong>di</strong> insalubrità che si manifestassero nei nuclei rurali, siano esse dovute alla presenza <strong>di</strong><br />

porcili, pollai, ecc., che all’imperfetto funzionamento o alla voluta inosservanza delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

relative all’allontanamento delle materie <strong>di</strong> rifiuto.<br />

ART. 89: NORME DI BUONA COSTRUZIONE<br />

Nell’e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici o nel riadattamento <strong>di</strong> quelli esistenti dovranno adottarsi<br />

tutti i criteri stabiliti dalla scienza e dalla tecnica delle costruzioni.<br />

CAPO X<br />

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<br />

ART. 90: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO<br />

1. Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento rimane abrogato il precedente<br />

regolamento e<strong>di</strong>lizio, nonché le norme e <strong>di</strong>sposizioni Comunali, anche se facenti parte <strong>di</strong><br />

regolamenti in vigore, che siano contrastanti o incompatibili con le <strong>di</strong>sposizioni del presente<br />

regolamento.<br />

ART. 91: MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO E AL PIANO URBANISTICO COMUNALE<br />

1. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare in tutto o in parte il presente<br />

regolamento nonché il P.U.C..<br />

2. Le mo<strong>di</strong>fiche apportate debbono essere approvate seguendo lo stesso proce<strong>di</strong>mento<br />

formale seguito per l’approvazione dello strumento urbanistico che si intende mo<strong>di</strong>ficare.<br />

ART. 92: OPERE AUTORIZZATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO<br />

1. Le opere che, alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente regolamento sono state<br />

regolarmente autorizzate, ed alle quali sia stata già rilasciata la concessione, potranno essere<br />

eseguite in conformità della concessione ottenuta.<br />

2. Qualora l’opera non venga ultimata entro il periodo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà della concessione, la<br />

medesima sarà rinnovata se i lavori sono stati già iniziati.<br />

3. Nel caso che i lavori non siano stati iniziati, il progetto dovrà essere adeguato alle norme<br />

del presente regolamento.<br />

ART. 93: DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL<br />

PRESENTE REGOLAMENTO<br />

Le domande <strong>di</strong> autorizzazione presentate prima dell’entrata in vigore del presente<br />

regolamento, per le quali alla suddetta data non sia stata rilasciata la concessione, saranno<br />

esaminate in base al presente regolamento e pertanto gli interessati dovranno mo<strong>di</strong>ficare i relativi<br />

progetti ove siano in contrasto con le nuove <strong>di</strong>sposizioni.<br />

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ART. 94: AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONI DI EDIFICI ESISTENTI<br />

Gli ampliamenti e le sopraelevazioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti saranno autorizzati alle seguenti<br />

con<strong>di</strong>zioni:<br />

a) che l’e<strong>di</strong>ficio da ampliare o sopraelevare sia malsano o fatiscente o soggetto a demolizioni,<br />

per la attuazione del P.U.C.;<br />

b) che le opere da eseguire e le unità immobiliari in ampliamento e sopraelevazione siano<br />

perfettamente conformi al presente regolamento;<br />

c) che l’e<strong>di</strong>ficio ampliato o sopraelevato sia nel suo insieme, conforme alle norme del<br />

presente regolamento e del P.U.C..<br />

ART. 95: MANUTENZIONE – RIPARAZIONE – TRASFORMAZIONE –<br />

RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI<br />

1. Negli e<strong>di</strong>fici esistenti che non rispondono alle norme del presente <strong>Regolamento</strong> o che pur<br />

rispondendovi sono malsani o fatiscenti, è vietato eseguire lavori <strong>di</strong> grande manutenzione,<br />

riparazione o trasformazione, anche se sostanziale che non adeguino gli e<strong>di</strong>fici stessi alle norme<br />

del presente <strong>Regolamento</strong>.<br />

2. Sono esclusi da tale <strong>di</strong>vieto gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> importanza artistica storica, archeologica od<br />

ambientale, purché i lavori siano autorizzati dalla competente Soprintendenza ai monumenti.<br />

3. La ricostruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici per qualsiasi causa demoliti o <strong>di</strong>strutti, sia essa parziale o totale,<br />

anche se volontaria, dovrà esser in conformità al presente regolamento.<br />

ART. 96: EDIFICI ED UNITA’ IMMOBILIARI DICHIARATI ANTIGIENICHE<br />

1. Nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong>chiarati antigienici dal me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> igiene pubblica, il Responsabile del<br />

Settore ha facoltà <strong>di</strong> intimare al proprietario <strong>di</strong> procedere alla loro demolizione, assegnando un<br />

congruo termine.<br />

2. Qualora il proprietario non ottemperi a quanto intimato, nel termine assegnato, per cause<br />

<strong>di</strong>pendenti dalla sua volontà, il Responsabile del Settore farà eseguire d’ufficio i lavori <strong>di</strong><br />

demolizione, a carico del proprietario dell’immobile.<br />

3. Nel caso invece <strong>di</strong> unità immobiliari <strong>di</strong>chiarate antigieniche dal me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> igiene pubblica,<br />

ma facenti parte <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio non <strong>di</strong>chiarato antigienico nel suo insieme, il Responsabile del<br />

Settore ha la facoltà <strong>di</strong> intimare al proprietario i lavori che egli deve eseguire al fine <strong>di</strong> rendere<br />

l’unità immobiliare in con<strong>di</strong>zioni igieniche, compatibilmente allo stato esistente dell’e<strong>di</strong>ficio al quale<br />

appartiene, assegnando un congruo termine.<br />

4. Qualora il proprietario non ottemperi a quanto or<strong>di</strong>nato nel termine assegnato, il<br />

Responsabile del Settore ha la facoltà <strong>di</strong> far eseguire i lavori d’ufficio a carico del proprietario<br />

dell’immobile, ovvero <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare l’immobile stesso inabitabile ed or<strong>di</strong>nare l’imme<strong>di</strong>ato sgombero.<br />

ART. 97: REVOCA DI CONCESSIONI SUL SUOLO O SPAZIO PUBBLICO<br />

Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del Settore<br />

potrà rivedere le autorizzazioni, precedentemente concesse su suolo pubblico e or<strong>di</strong>nare la<br />

revoca, quando risultino in contrasto con le norme del presente regolamento, ad eccezione dei<br />

balconi e terrazzi che restano esclusi dalla revoca.<br />

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