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Regolamento - Comune di Ossi

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Dovranno inoltre essere munite <strong>di</strong> apposito condotto per lo scarico delle acque piovane,<br />

opportunamente incassato. Quando le tettoie o pensiline occupino anche solo parzialmente il<br />

suolo pubblico, l’autorizzazione sarà sempre revocabile, anche se sono realizzate con strutture<br />

permanenti.<br />

6. Tutte le altezze <strong>di</strong> cui ai precedenti punti vanno misurate in corrispondenza del punto più<br />

basso degli aggetti, mensole, ricaschi, tende, lampioni ecc. dove la strada si trova alla quota più<br />

elevata, in corrispondenza del retro-marciapiede se esiste, e in sua mancanza, in corrispondenza<br />

dell’intersezione del piano stradale con il fronte dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

7. Tutte le suddette norme valgono tanto per le vie e piazze pubbliche quanto per quelle<br />

private.<br />

ART. 53: EDIFICI CON FRONTE TOTALMENTE O PARZIALMENTE ARRETRATO<br />

1. Salvo <strong>di</strong>verse norme stabilite nelle prescrizioni <strong>di</strong> zona, ogni e<strong>di</strong>ficio potrà essere costruito<br />

in arretrato dal filo stradale purché:<br />

a) L’arretramento non sia inferiore a m.3,00;<br />

b) Il fronte che viene arretrato non sia inferiore a m 12,00 comprendendo in detta misura gli<br />

eventuali arretramenti dai confini laterali (passaggi laterali e zone <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco).<br />

2. Il fronte stradale dell’e<strong>di</strong>ficio arretrato dovrà essere generalmente parallelo<br />

dall’allineamento stradale, ma potrà anche non esserlo, quando ciò sia giustificato da ragioni<br />

architettoniche o dalla planimetria del lotto e<strong>di</strong>ficabile, in tal caso l’arretramento <strong>di</strong> m. 3,00 o quello<br />

maggiore stabilito dalle prescrizioni <strong>di</strong> zona, sarà misurato in corrispondenza del punto più vicino al<br />

filo stradale.<br />

3. In presenza <strong>di</strong> viabilità destinata al traffico veicolare ad eccezione dei tratti con tessuto<br />

urbano già definito, la <strong>di</strong>stanza dei fabbricati dall’asse stradale deve essere <strong>di</strong> almeno m. 3,00,<br />

salvo maggiori <strong>di</strong>stanze previste dalle prescrizioni <strong>di</strong> zona del P.U.C.<br />

4. Per tutte le zone omogenee <strong>di</strong>verse dalle zona A o dalla zona B è obbligatorio il rispetto<br />

delle norme <strong>di</strong> cui al Decreto Ministeriale 01/04/1968 n. 1404 relativo alle <strong>di</strong>stanze minime e<br />

protezione del nastro stradale.<br />

5. Le predette norme si applicano anche alle strade <strong>di</strong> circonvallazione o a scorrimento<br />

veloce.<br />

6. Deve essere rispettata la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> 6,00 m dal ciglio stradale nella e<strong>di</strong>ficazione<br />

prospettante viabilità principale <strong>di</strong> collegamento tra i vari quartieri del centro abitato.<br />

ART. 54: POZZI DI LUCE O CHIOSTRINE<br />

1. La costruzione <strong>di</strong> pozzi luce o chiostrine sarà <strong>di</strong> massima vietata, potrà mettersi<br />

esclusivamente in casi <strong>di</strong> comprovata necessità ed esclusivamente per la <strong>di</strong>retta illuminazione e<br />

ventilazione <strong>di</strong> cucina, latrine, bagni, scale e corridoi <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno, esclusi sempre gli altri<br />

ambienti <strong>di</strong> abitazione.<br />

2. Le chiostrine dovranno essere facilmente accessibili per la necessaria nettezza,<br />

adeguatamente ventilate, pavimentate e munite <strong>di</strong> scarico fognario per lo scolo delle acque<br />

meteoriche.<br />

ART. 55: PASSAGGI LATERALI<br />

1. Nel caso <strong>di</strong> passaggi laterali che servono <strong>di</strong> comunicazione tra la strada ed un cortile, o tra<br />

due cortili dai quali prendono necessariamente luce locali <strong>di</strong> abitazione anche temporanea, la<br />

larghezza <strong>di</strong> detti passaggi non dovrà essere inferiore a m. 4,00 misurati entro i muri che<br />

determinano il passaggio stesso purché la lunghezza del passaggio non superi m.12,00.<br />

2. Qualora la lunghezza sia maggiore, la larghezza non dovrà essere inferiore a m. 6,00.<br />

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