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Regolamento - Comune di Ossi

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dell'art. 2 della L.R. 16 maggio 2003 n. 5), incluse le lettere s) e t), anch’esse eseguibili solo<br />

me<strong>di</strong>ante autorizzazione e<strong>di</strong>lizia.<br />

2. La denuncia <strong>di</strong> inizio attività <strong>di</strong> cui al comma 1 è sottoposta al termine massimo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà<br />

fissato in anni tre, con obbligo per l’interessato <strong>di</strong> comunicare al comune la data <strong>di</strong> ultimazione dei<br />

lavori.<br />

3. L’esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> attività ai sensi del<br />

comma 1 del presente articolo è subor<strong>di</strong>nata alla medesima <strong>di</strong>sciplina definita dalle norme<br />

regionali e nazionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia.<br />

4. Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1, trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori l’interessato<br />

deve presentare la denuncia <strong>di</strong> inizio dell’attività, accompagnata da un certificato attestante il titolo<br />

<strong>di</strong> proprietà o titolo equipollente, da una dettagliata relazione a firma <strong>di</strong> un progettista abilitato,<br />

nonché dagli opportuni elaborati progettuali (in triplice copia nel caso in cui si voglia richiedere<br />

copia conforme all’originale), che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti<br />

urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti e<strong>di</strong>lizi vigenti, nonché il rispetto delle norme <strong>di</strong><br />

sicurezza e <strong>di</strong> quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato <strong>di</strong><br />

collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.<br />

5. Il progettista assume la qualità <strong>di</strong> persona esercente un servizio <strong>di</strong> pubblica necessità ai<br />

sensi degli articoli 359 e 481 del co<strong>di</strong>ce penale. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni non veritiere nella<br />

relazione <strong>di</strong> cui al comma 4, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente or<strong>di</strong>ne<br />

professionale per l’irrogazione delle sanzioni <strong>di</strong>sciplinari.<br />

6. L’esecuzione delle opere in assenza o in <strong>di</strong>fformità dalla denuncia <strong>di</strong> cui al comma 1<br />

comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile<br />

conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a euro<br />

516,00. In caso <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività effettuata quando le opere sono già in corso <strong>di</strong><br />

esecuzione la sanzione si applica in misura minima (Euro 516,00). La mancata denuncia <strong>di</strong> inizio<br />

dell’attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 20 della legge 28<br />

febbraio 1985, n. 47. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 del co<strong>di</strong>ce penale per le opere e gli<br />

interventi anteriori alla data <strong>di</strong> entrata in vigore della presente <strong>di</strong>sposizione.<br />

7. Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la<br />

sussistenza del titolo abilitante all’effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle<br />

autorizzazioni le copie delle denunce <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività, dalle quali risultino le date <strong>di</strong> ricevimento<br />

delle denunce stesse, nonché l’elenco <strong>di</strong> quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle<br />

trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.<br />

8. Il Responsabile del settore, ove entro il termine in<strong>di</strong>cato sia riscontrata l’assenza <strong>di</strong> una o<br />

più delle con<strong>di</strong>zioni stabilite, notifica agli interessati l’or<strong>di</strong>ne motivato <strong>di</strong> non effettuare le previste<br />

trasformazioni e nei casi <strong>di</strong> false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia<br />

all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria ed al consiglio dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà <strong>di</strong><br />

inoltrare una nuova denuncia <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività, qualora le stabilite con<strong>di</strong>zioni siano sod<strong>di</strong>sfabili<br />

me<strong>di</strong>ante mo<strong>di</strong>ficazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero me<strong>di</strong>ante<br />

acquisizioni <strong>di</strong> autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni<br />

caso, <strong>di</strong> presentare una richiesta <strong>di</strong> autorizzazione.<br />

9. La facoltà <strong>di</strong> procedere con denuncia d’inizio attività non si applica agli immobili<br />

assoggettati, con specifico provve<strong>di</strong>mento amministrativo, dalle competenti autorità ai vincoli <strong>di</strong><br />

carattere storico-artistico, ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione<br />

dell’autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo.<br />

ART. 8: OPERE ESEGUIBILI MEDIANTE SEMPLICE COMUNICAZIONE<br />

(art. 15, L.R. 11 ottobre 1985 n. 23 e s.m.i. - art. 6, DPR 380/2001 e s.m.i.)<br />

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