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Regolamento - Comune di Ossi

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ART. 94: AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONI DI EDIFICI ESISTENTI<br />

Gli ampliamenti e le sopraelevazioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti saranno autorizzati alle seguenti<br />

con<strong>di</strong>zioni:<br />

a) che l’e<strong>di</strong>ficio da ampliare o sopraelevare sia malsano o fatiscente o soggetto a demolizioni,<br />

per la attuazione del P.U.C.;<br />

b) che le opere da eseguire e le unità immobiliari in ampliamento e sopraelevazione siano<br />

perfettamente conformi al presente regolamento;<br />

c) che l’e<strong>di</strong>ficio ampliato o sopraelevato sia nel suo insieme, conforme alle norme del<br />

presente regolamento e del P.U.C..<br />

ART. 95: MANUTENZIONE – RIPARAZIONE – TRASFORMAZIONE –<br />

RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI<br />

1. Negli e<strong>di</strong>fici esistenti che non rispondono alle norme del presente <strong>Regolamento</strong> o che pur<br />

rispondendovi sono malsani o fatiscenti, è vietato eseguire lavori <strong>di</strong> grande manutenzione,<br />

riparazione o trasformazione, anche se sostanziale che non adeguino gli e<strong>di</strong>fici stessi alle norme<br />

del presente <strong>Regolamento</strong>.<br />

2. Sono esclusi da tale <strong>di</strong>vieto gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> importanza artistica storica, archeologica od<br />

ambientale, purché i lavori siano autorizzati dalla competente Soprintendenza ai monumenti.<br />

3. La ricostruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici per qualsiasi causa demoliti o <strong>di</strong>strutti, sia essa parziale o totale,<br />

anche se volontaria, dovrà esser in conformità al presente regolamento.<br />

ART. 96: EDIFICI ED UNITA’ IMMOBILIARI DICHIARATI ANTIGIENICHE<br />

1. Nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong>chiarati antigienici dal me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> igiene pubblica, il Responsabile del<br />

Settore ha facoltà <strong>di</strong> intimare al proprietario <strong>di</strong> procedere alla loro demolizione, assegnando un<br />

congruo termine.<br />

2. Qualora il proprietario non ottemperi a quanto intimato, nel termine assegnato, per cause<br />

<strong>di</strong>pendenti dalla sua volontà, il Responsabile del Settore farà eseguire d’ufficio i lavori <strong>di</strong><br />

demolizione, a carico del proprietario dell’immobile.<br />

3. Nel caso invece <strong>di</strong> unità immobiliari <strong>di</strong>chiarate antigieniche dal me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> igiene pubblica,<br />

ma facenti parte <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio non <strong>di</strong>chiarato antigienico nel suo insieme, il Responsabile del<br />

Settore ha la facoltà <strong>di</strong> intimare al proprietario i lavori che egli deve eseguire al fine <strong>di</strong> rendere<br />

l’unità immobiliare in con<strong>di</strong>zioni igieniche, compatibilmente allo stato esistente dell’e<strong>di</strong>ficio al quale<br />

appartiene, assegnando un congruo termine.<br />

4. Qualora il proprietario non ottemperi a quanto or<strong>di</strong>nato nel termine assegnato, il<br />

Responsabile del Settore ha la facoltà <strong>di</strong> far eseguire i lavori d’ufficio a carico del proprietario<br />

dell’immobile, ovvero <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare l’immobile stesso inabitabile ed or<strong>di</strong>nare l’imme<strong>di</strong>ato sgombero.<br />

ART. 97: REVOCA DI CONCESSIONI SUL SUOLO O SPAZIO PUBBLICO<br />

Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del Settore<br />

potrà rivedere le autorizzazioni, precedentemente concesse su suolo pubblico e or<strong>di</strong>nare la<br />

revoca, quando risultino in contrasto con le norme del presente regolamento, ad eccezione dei<br />

balconi e terrazzi che restano esclusi dalla revoca.<br />

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