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Regolamento - Comune di Ossi

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3. Superficie fon<strong>di</strong>aria (mq):<br />

(Sf) – E’ la superficie reale <strong>di</strong> terreno misurata al netto <strong>di</strong> strade, piazze, aree per servizi sociali<br />

e attrezzature pubbliche.<br />

4. In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità territoriale (mc/mq):<br />

(Ift) - E’ il rapporto tra il volume complessivo dei fabbricati e<strong>di</strong>ficabili nella zona e la superficie<br />

complessiva della zona medesima. E’ misurata al lordo <strong>di</strong> strade, piazze, aree per servizi sociali<br />

e attrezzature pubbliche.<br />

5. In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria (mc/mq):<br />

(Iff) - E’ il rapporto tra il volume degli e<strong>di</strong>fici realizzabili in una zona e la superficie dei lotti<br />

e<strong>di</strong>ficabili, al netto delle superfici da destinare alla viabilità, alla sosta pubblica, al verde<br />

pubblico, ai servizi sociali ed ad ogni spazio <strong>di</strong> uso pubblico necessario.<br />

6. Volumi tecnici:<br />

Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria<br />

ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a con sentire l'accesso <strong>di</strong> quelle parti<br />

degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, <strong>di</strong> parafulmine, <strong>di</strong> ventilazione, ecc.) che<br />

non possono per esigenze tecniche <strong>di</strong> funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. C. Min. dei LL.PP. n. 2474 del<br />

31 gennaio 1973.<br />

ART. 47: CALCOLO DEI VOLUMI<br />

1. Il volume (V) <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio è dato dal prodotto della somma delle superfici <strong>di</strong> ciascun piano<br />

al lordo delle murature (Sl), per l’altezza (H). (V) = Sl x H<br />

2. Si assume come altezza (H), la <strong>di</strong>stanza me<strong>di</strong>a tra l’intradosso dell’ultimo solaio e il piano <strong>di</strong><br />

campagna naturale sul prospetto a monte, sempre che la copertura del fabbricato sia piana o il<br />

tetto abbia pendenza inferiore al 35% e che il piano d’imposta delle falde non sia maggiore <strong>di</strong> cm<br />

40 dall’estradosso dell’ultimo solaio – l’altezza ai soli fini del computo dei volumi, è determinata per<br />

fabbricato e per porzione <strong>di</strong> fabbricato la cui superficie sia contenuta in un quadrato <strong>di</strong> m 12 <strong>di</strong> lato.<br />

3. Al volume computato secondo le modalità precedenti va aggiunto:<br />

a) il volume reale previsto al <strong>di</strong> sopra dell’intradosso dell’ultimo solaio, a meno che non si<br />

tratti <strong>di</strong> volumi tecnici, quando:<br />

- il tetto abbia pendenza delle falde maggiori del 35%;<br />

- il tetto sia realizzato, con qualsiasi pendenza, ed unica falda quando l’altezza al<br />

colmo interna è superiore a m. 2.70;<br />

- il piano <strong>di</strong> imposta delle falde del tetto, con qualsiasi pendenza realizzato, sia<br />

superiore a cm. 40 dall’estradosso dell’ultimo solaio;<br />

- si realizzino volumi non tecnici al <strong>di</strong> sopra dell’ultimo solaio;<br />

b) la parte emergente dal piano <strong>di</strong> campagna dei piani interrati o seminterrati destinati ad<br />

accessori <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong> attività commerciali, artigianali, <strong>di</strong>rezionali o comunque <strong>di</strong>verse<br />

dalla residenza, purché <strong>di</strong> altezza interna non superiore a m. 2,60;<br />

c) il volume dei piani interrati o seminterrati <strong>di</strong> altezza interna maggiore a m. 2,60,<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dalla destinazione d’uso, il quale concorrerà alla determinazione<br />

del volume complessivo dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

3. Non partecipano al computo dei volumi:<br />

a) I piani interrati, o seminterrati per almeno un lato, solo se destinati a cantine, depositi,<br />

locali caldaie, garage e simili o comunque a<strong>di</strong>biti a servizio della residenza, purché <strong>di</strong><br />

altezza interna non superiore a m. 2,60;<br />

b) I vespai ovvero i solai d’isolamento del pavimento del piano terreno per l’altezza<br />

massima <strong>di</strong> cm. 30.<br />

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