15.06.2013 Views

Regolamento - Comune di Ossi

Regolamento - Comune di Ossi

Regolamento - Comune di Ossi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. Tali elementi non debbono in alcun modo alterare o coprire gli elementi architettonici degli<br />

e<strong>di</strong>ficio e debbono <strong>di</strong> regola rimanere entro il perimetro dei vani.<br />

3. Gli aggetti delle mostre non sono <strong>di</strong> regola permessi nelle strade con larghezza inferiore a<br />

m. 4 e negli altri casi non debbono oltrepassare i cm 20 dall’allineamento stradale.<br />

4. Può essere consentito <strong>di</strong> applicare insegne a ban<strong>di</strong>era <strong>di</strong> limitata sporgenza quando queste<br />

non rechino <strong>di</strong>sturbo alla visibilità, non nuocciano al decoro dell’ambiente e non alternino il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

veduta dei vicini.<br />

5. L’autorizzazione <strong>di</strong> cui al presente articolo può essere rifiutata, quando trattasi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />

storici od artistici o <strong>di</strong> insieme architettonico <strong>di</strong> particolare importanza o quando, tenuto conto della<br />

forma delle mostre, insegne e simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e delle coloriture,<br />

sia riconosciuto starvi ragioni <strong>di</strong> pubblico decoro.<br />

6. Uguale <strong>di</strong>sposizione è applicabile ai tabelloni.<br />

7. In caso <strong>di</strong> riparazioni o <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazioni del piano stradale che richiederebbero la<br />

temporanea rimozione <strong>di</strong> mostre, vetrine, od altri oggetti occupanti il suolo pubblico o lo spazio<br />

pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino e<br />

con le mo<strong>di</strong>fiche rese necessarie dalle nuove con<strong>di</strong>zioni del piano stradale tutte a loro spese,<br />

rischio e pericolo.<br />

8. Le autorizzazioni <strong>di</strong> cui al presente articolo saranno revocate quando le mostre, le vetrine,<br />

le insegne (semplici o luminose) non siano mantenute pulite e in buono stato o quando, a seguito<br />

<strong>di</strong> reclamo da parte degli interessati, si riscontri che esse turbano il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> veduta dei vicini.<br />

9. Possono altresì essere revocate in ogni altro caso in cui il Responsabile del Settore ne<br />

ravvisi la necessità per ragioni <strong>di</strong> pubblica utilità.<br />

ART. 62: APPOSIZIONE DI CARTELLI ED OGGETTI DI PUBBLICITA’<br />

1. E’ vietato, senza autorizzazione del Responsabile del Settore, collocare oggetti <strong>di</strong> qualsiasi<br />

genere fuori dei negozi, anche a scopo <strong>di</strong> pubblicità.<br />

2. Il rilascio del permesso a luogo in base a domanda e su presentazione del tipo <strong>di</strong> un<br />

<strong>di</strong>segno o fotografia, riscontrato confacente al decoro ed al carattere della località.<br />

3. La pubblicità me<strong>di</strong>ante cartelloni su sostegni posti in terreni <strong>di</strong> proprietà private visibili dalle<br />

strade pubbliche, è vietata sulle zone panoramiche.<br />

4. E’ facoltà del Responsabile del Settore estendere il <strong>di</strong>vieto anche a zone non vincolate, ove<br />

vi ravvisi l’opportunità per la tutela <strong>di</strong> particolari aspetti panoramici.<br />

5. Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti <strong>di</strong> ogni specie esposti senza permesso ovvero<br />

senza l’osservanza delle prescrizioni, salve ed impregiu<strong>di</strong>cate le eventuali sanzioni penali, sono<br />

rimosse d’ufficio a spese dei trasgressori e ove questi non siano noti, a spese dei proprietari<br />

dell’immobile su cui sono apposti, previa <strong>di</strong>ffida.<br />

ART. 63: TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO<br />

1. Il Responsabile del Settore autorizza l’apposizione <strong>di</strong> tende alle porte ed alle finestre poste<br />

al piano terra e aggettanti sullo spazio pubblico, <strong>di</strong>etro pagamento della relativa tassa, se dovuta, e<br />

con l’osservanza delle prescrizioni che riterrà <strong>di</strong> imporre nei singoli casi.<br />

2. Le tende, le loro appen<strong>di</strong>ci ed i loro meccanismi non possono essere posti ad altezze<br />

inferiori a m. 2,20 dal marciapiede.<br />

3. Sono proibite le appen<strong>di</strong>ci verticali, anche <strong>di</strong> tela o frange che eccedono al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> m.<br />

2,20 dal suolo.<br />

4. L’autorizzazione può esser revocata quando queste non siano mantenute in ottimo stato o<br />

perfettamente pulite o quando ostacolino il libero transito.<br />

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!