Regolamento - Comune di Ossi
Regolamento - Comune di Ossi
Regolamento - Comune di Ossi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. Tali elementi non debbono in alcun modo alterare o coprire gli elementi architettonici degli<br />
e<strong>di</strong>ficio e debbono <strong>di</strong> regola rimanere entro il perimetro dei vani.<br />
3. Gli aggetti delle mostre non sono <strong>di</strong> regola permessi nelle strade con larghezza inferiore a<br />
m. 4 e negli altri casi non debbono oltrepassare i cm 20 dall’allineamento stradale.<br />
4. Può essere consentito <strong>di</strong> applicare insegne a ban<strong>di</strong>era <strong>di</strong> limitata sporgenza quando queste<br />
non rechino <strong>di</strong>sturbo alla visibilità, non nuocciano al decoro dell’ambiente e non alternino il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
veduta dei vicini.<br />
5. L’autorizzazione <strong>di</strong> cui al presente articolo può essere rifiutata, quando trattasi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />
storici od artistici o <strong>di</strong> insieme architettonico <strong>di</strong> particolare importanza o quando, tenuto conto della<br />
forma delle mostre, insegne e simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e delle coloriture,<br />
sia riconosciuto starvi ragioni <strong>di</strong> pubblico decoro.<br />
6. Uguale <strong>di</strong>sposizione è applicabile ai tabelloni.<br />
7. In caso <strong>di</strong> riparazioni o <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazioni del piano stradale che richiederebbero la<br />
temporanea rimozione <strong>di</strong> mostre, vetrine, od altri oggetti occupanti il suolo pubblico o lo spazio<br />
pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino e<br />
con le mo<strong>di</strong>fiche rese necessarie dalle nuove con<strong>di</strong>zioni del piano stradale tutte a loro spese,<br />
rischio e pericolo.<br />
8. Le autorizzazioni <strong>di</strong> cui al presente articolo saranno revocate quando le mostre, le vetrine,<br />
le insegne (semplici o luminose) non siano mantenute pulite e in buono stato o quando, a seguito<br />
<strong>di</strong> reclamo da parte degli interessati, si riscontri che esse turbano il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> veduta dei vicini.<br />
9. Possono altresì essere revocate in ogni altro caso in cui il Responsabile del Settore ne<br />
ravvisi la necessità per ragioni <strong>di</strong> pubblica utilità.<br />
ART. 62: APPOSIZIONE DI CARTELLI ED OGGETTI DI PUBBLICITA’<br />
1. E’ vietato, senza autorizzazione del Responsabile del Settore, collocare oggetti <strong>di</strong> qualsiasi<br />
genere fuori dei negozi, anche a scopo <strong>di</strong> pubblicità.<br />
2. Il rilascio del permesso a luogo in base a domanda e su presentazione del tipo <strong>di</strong> un<br />
<strong>di</strong>segno o fotografia, riscontrato confacente al decoro ed al carattere della località.<br />
3. La pubblicità me<strong>di</strong>ante cartelloni su sostegni posti in terreni <strong>di</strong> proprietà private visibili dalle<br />
strade pubbliche, è vietata sulle zone panoramiche.<br />
4. E’ facoltà del Responsabile del Settore estendere il <strong>di</strong>vieto anche a zone non vincolate, ove<br />
vi ravvisi l’opportunità per la tutela <strong>di</strong> particolari aspetti panoramici.<br />
5. Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti <strong>di</strong> ogni specie esposti senza permesso ovvero<br />
senza l’osservanza delle prescrizioni, salve ed impregiu<strong>di</strong>cate le eventuali sanzioni penali, sono<br />
rimosse d’ufficio a spese dei trasgressori e ove questi non siano noti, a spese dei proprietari<br />
dell’immobile su cui sono apposti, previa <strong>di</strong>ffida.<br />
ART. 63: TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO<br />
1. Il Responsabile del Settore autorizza l’apposizione <strong>di</strong> tende alle porte ed alle finestre poste<br />
al piano terra e aggettanti sullo spazio pubblico, <strong>di</strong>etro pagamento della relativa tassa, se dovuta, e<br />
con l’osservanza delle prescrizioni che riterrà <strong>di</strong> imporre nei singoli casi.<br />
2. Le tende, le loro appen<strong>di</strong>ci ed i loro meccanismi non possono essere posti ad altezze<br />
inferiori a m. 2,20 dal marciapiede.<br />
3. Sono proibite le appen<strong>di</strong>ci verticali, anche <strong>di</strong> tela o frange che eccedono al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> m.<br />
2,20 dal suolo.<br />
4. L’autorizzazione può esser revocata quando queste non siano mantenute in ottimo stato o<br />
perfettamente pulite o quando ostacolino il libero transito.<br />
37