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Regolamento - Comune di Ossi

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3. Le <strong>di</strong>mensioni dei passaggi laterali dovranno essere nette da ogni e qualunque sporgenza<br />

o da aggetto con l’unica tolleranza della gronda, purché non eccedente cm. 40.<br />

4. Qualora sui passaggi laterali dovessero aprirsi finestre dovranno essere rispettate le norme<br />

sulle <strong>di</strong>stanze stabilite dal Decreto dell’Assessore agli EE.LL., Finanze e Urbanistica della R.A.S.<br />

n. 2266/U del 20/12/83.<br />

ART. 56: ZONE A DISTACCO<br />

1. Si definiscono zone a <strong>di</strong>stacco le aree che per le prescrizioni <strong>di</strong> zona debbono essere<br />

interposte tra i fabbricati in modo che essi risultino completamente isolati uno dall’altro; esse<br />

vengono determinate stabilendo la <strong>di</strong>stanza minima delle costruzioni dai confini <strong>di</strong> proprietà.<br />

2. Le <strong>di</strong>stanze dai confini si misurano orizzontalmente, in corrispondenza delle parti<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio più sporgenti, esclusi gli aggetti delle coperture, pensiline e balconi purché non<br />

superiori a cm 100 <strong>di</strong> larghezza e le scale esterne.<br />

ART. 57: AREE DI PARCHEGGIO<br />

1. Ogni e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> nuova costruzione ivi comprese le sopraelevazioni, dovrà essere provvisto<br />

<strong>di</strong> spazi per il parcheggio (necessari sia alla sosta che alla manovra dei veicoli) nella misura non<br />

inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 10,00 <strong>di</strong> costruzione fuori terra.<br />

2. Nelle sopraelevazioni costituenti U.I. autonome la dotazione <strong>di</strong> cui al comma precedente<br />

dovrà esser garantita per la sola parte costituente la nuova cubatura.<br />

3. Per gli e<strong>di</strong>fici destinati ad uso pubblico gli spazi <strong>di</strong> parcheggio dovranno essere previsti<br />

nella misura non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 10,00 <strong>di</strong> costruzione fuori terra.<br />

4. Le suddette aree <strong>di</strong> parcheggio potranno essere realizzate sia all’interno degli e<strong>di</strong>fici che in<br />

aree esterne od anche in aree che non formino parte del lotto, ma asservite all’e<strong>di</strong>ficio a mezzo <strong>di</strong><br />

atto pubblico, con vincolo permanente <strong>di</strong> destinazione a parcheggio e purché agevolmente<br />

accessibili dalla rete viaria.<br />

5. E' ammessa la deroga dei parametri detti precedentemente solo quando sia <strong>di</strong>mostrata<br />

l'impossibilità <strong>di</strong> una soluzione tecnica accettabile nelle sole zone A e B densamente e<strong>di</strong>ficate.<br />

ART. 58: STRADE PRIVATE<br />

1. Quando uno o più privati intendono aprire una strada privata od anche solamente iniziarne<br />

la costruzione, avente per scopo la destinazione alla fabbricazione laterale <strong>di</strong> almeno 2 e<strong>di</strong>fici non<br />

aventi accesso dalla strada pubblica o da altra strada privata, già regolarmente autorizzata,<br />

devono richiedere al Responsabile del Settore la concessione che potrà esser rilasciata solo dopo<br />

che il richiedente abbia stipulato con il <strong>Comune</strong> una convenzione per atto pubblico da trascrivere a<br />

spese del richiedente con la quale:<br />

a) Si assume l’obbligo <strong>di</strong> provvedere a sua completa spesa alla costruzione, sistemazione,<br />

manutenzione e nettezza della strada, alla sua illuminazione notturna permanente nei mo<strong>di</strong><br />

e con l’orario stabilito per le strade pubbliche comunali, allo scolo delle acque meteoriche e<br />

<strong>di</strong> quelle luride, allo smaltimento delle materie <strong>di</strong> rifiuto, all’impianto dell’acqua potabile;<br />

b) Costituisce sulle medesime la servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio ed il vincolo “non ae<strong>di</strong>fican<strong>di</strong>”;<br />

c) Si impegna ad osservare tutele con<strong>di</strong>zioni imposte dai regolamenti e quelle che in ogni<br />

singolo caso l’Autorità Comunale ritenesse opportuno adottare;<br />

d) Esonera il <strong>Comune</strong> da ogni responsabilità per danni derivanti alle cose e alle persone dalla<br />

costruzione della strada dalla sua apertura al pubblico e dall’esercizio del transito;<br />

e) Riconosce al <strong>Comune</strong> la facoltà <strong>di</strong> far chiudere con un muro la strada medesima, quando<br />

non siano adempiute le obbligazioni stabilite nella concessione <strong>di</strong> costruzione o nella<br />

convenzione;<br />

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