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Regolamento - Comune di Ossi

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2. I progetti relativi, oltre ai requisiti del presente regolamento, dovranno corrispondere a quelli<br />

del summenzionato testo normativo <strong>di</strong> igiene sul lavoro.<br />

3. Dovranno altresì osservarsi tutte le <strong>di</strong>sposizioni del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..<br />

4. Gli e<strong>di</strong>fici da esibirsi all’esercizio <strong>di</strong> industrie non potranno essere costruite che nelle località<br />

all’uopo destinate dal P.U.C. e con l’osservanza delle norme <strong>di</strong> attuazione relative al tipo <strong>di</strong><br />

industria consentito e previsto.<br />

5. E’ inoltre facoltà del Responsabile del Settore <strong>di</strong>sciplinare l’esercizio dell’attività industriale<br />

con norme da stabilirsi caso per caso, quando essa rechi incomodo o molestia.<br />

ART. 87: DEPOSITI E MAGAZZINI<br />

1. I muri dei depositi o magazzini avranno intonaci lisci ed imbiancati, quelli <strong>di</strong> depositi o<br />

magazzini <strong>di</strong> derrate alimentari dovranno essere verniciati o realizzati con materiale liscio<br />

impermeabile e lavabile per un’altezza <strong>di</strong> almeno m. 1,80 dal pavimento.<br />

2. I pavimenti dovranno essere costruiti in modo da acconsentire un abbondante e facile<br />

lavaggio; il pozzetto <strong>di</strong> raccolta dell’acqua dovrà essere sempre munito <strong>di</strong> chiusura idraulica.<br />

3. L’illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione.<br />

4. Particolari norme potranno essere dettate dal Responsabile del Settore caso per caso, per<br />

magazzini o laboratori speciali a<strong>di</strong>biti a lavorazioni maleodoranti o putrescenti o comunque<br />

dannose o moleste.<br />

ART. 88: CASE RURALI<br />

1. Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole o<br />

destinate, almeno prevalentemente, al funzionamento delle aziende agricole, mentre non saranno<br />

considerate tali le case che, pur sorgendo in dette zone, abbiano carattere residenziale anche se<br />

stagionale, come ville, villini, chalets, ecc.<br />

2. Le case rurali, oltre alle norme del presente <strong>Regolamento</strong>, dovranno corrispondere alle<br />

seguenti caratteristiche:<br />

a) Ogni abitazione dovrà avere un numero <strong>di</strong> camere da letto tale che ognuna non serva a più<br />

<strong>di</strong> 3 persone;<br />

b) Ogni abitazione dovrà essere fornita <strong>di</strong> uno o più locali, appositi atti a garantire la buona<br />

conservazione dei prodotti o delle scorte destinate al consumo familiare;<br />

c) E’ fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> usare i locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione, anche temporanea, per la<br />

conservazione e manipolazione dei prodotti agricoli;<br />

d) I tetti, i cortili, le aie, le latrine, le porte, gli an<strong>di</strong>ti, le scale, i corridoi, e d in genere ogni parte<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio debbono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze dell’abitabilità,<br />

dell’igiene, della pulizia;<br />

3. Ogni podere o casa rurale, ove si eserciti l’industria dell’ortaggio, dovrà essere provvista <strong>di</strong><br />

apposita vasca costruita in muratura o in calcestruzzo, rivestita <strong>di</strong> materiale facilmente lavabile ed<br />

alimentata da acqua <strong>di</strong> buona qualità, che si possa frequentemente rinnovare, per il lavaggio ed il<br />

rinfrescamento dell’ortaggio stesso.<br />

4. Dovrà esser altresì provvista <strong>di</strong> un’apposita stanza ben pulita ed aerata, per il deposito<br />

momentaneo, la cernita e la sistemazione commerciale dei prodotti.<br />

5. E’ in ogni caso vietato l’innaffiamento degli ortaggi con acque luride o materie fecali umani;<br />

6. Nelle case coloniche, le finestre della cucina e dei locali a<strong>di</strong>biti a deposito <strong>di</strong> commestibili<br />

devono essere munite <strong>di</strong> reti ad impe<strong>di</strong>re l’entrata delle mosche o altro tipo d’insetti.<br />

7. Le porte dei locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione che hanno <strong>di</strong>retto accesso dall’esterno, dovranno<br />

avere la stessa protezione.<br />

8. Le stalle, le concimaie, ecc, dovranno esser dotate <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong>sinfestante nei mesi da<br />

Aprile a Novembre.<br />

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