Regolamento - Comune di Ossi
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ART. 50: PIANO DI RIFERIMENTO<br />
1. Il piano <strong>di</strong> riferimento è il piano orizzontale corrispondente all’intersezione della verticale<br />
condotta per la mezzeria del fronte stradale del lotto con il retro-marciapiede, ed in mancanza <strong>di</strong><br />
questo, con il suolo stradale rialzato <strong>di</strong> cm. 15.<br />
2. Per i lotti e<strong>di</strong>ficabili aventi il piano <strong>di</strong> campagna in pendenza o terrazzato, che siano a<br />
monte della strada o comunque a livello più alto <strong>di</strong> questo, se l’e<strong>di</strong>ficio sarà realizzato in arretrato<br />
rispetto all’allineamento stradale, sarà fatto riferimento al piano marciapiede <strong>di</strong> rigiro dell’e<strong>di</strong>ficio,<br />
alla quota più bassa, anziché al piano come sopra determinato, purché l’arretramento non sia<br />
inferiore alla larghezza della strada prospiciente il fronte.<br />
3. Per i lotti a valle della strada o comunque a livello più basso <strong>di</strong> questa, sarà fatto<br />
riferimento al piano del marciapiede <strong>di</strong> rigiro dell’e<strong>di</strong>ficio, alla quota più alta, qualunque sia<br />
l’arretramento dell’e<strong>di</strong>ficio, purché detto piano non sia a quota superiore <strong>di</strong> quella del piano <strong>di</strong><br />
riferimento <strong>di</strong> cui al presente articolo.<br />
4. Quando un e<strong>di</strong>ficio prospetti su due o più strade <strong>di</strong> ineguale livello sarà determinato il piano<br />
<strong>di</strong> riferimento corrispondente a ciascun fronte e sarà assunto quello alla quota più alta, purché la<br />
<strong>di</strong>fferenza con quello alla quota più bassa non superi i m. 3.00; altrimenti esso sarà abbassato <strong>di</strong><br />
una misura pari alla eccedenza oltre i 3.00.<br />
ART. 51: DETERMINAZIONE DELLA LARGHEZZA STRADALE<br />
1. Come larghezza della strada sarà assunta la me<strong>di</strong>a delle larghezze stradali misurate<br />
all’inizio ed al termine del prospetto dell’e<strong>di</strong>ficio oggetto dell’intervento, misurate<br />
perpen<strong>di</strong>colarmente al prospetto o fronte stradale, comprendendo in dette misure la larghezza<br />
degli eventuali marciapie<strong>di</strong>.<br />
2. Per le strade esistenti, dette misure saranno rilevate sul posto, mentre per quelle da<br />
realizzare saranno stabilite dal P.U.C., dai Piani Particolareggiati o dai Piani <strong>di</strong> Lottizzazione.<br />
3. Qualora il fronte stradale dell’e<strong>di</strong>ficio sia sud<strong>di</strong>viso in sezioni, potrà assumersi la me<strong>di</strong>a<br />
delle larghezze all’inizio ed al termine <strong>di</strong> ciascuna sezione.<br />
4. Qualora il fronte stradale dell’area sia in corrispondenza della confluenza <strong>di</strong> due o più vie, si<br />
considererà la strada ideale delimitata dalle congiungenti gli spigoli che determinano le confluenze<br />
stesse.<br />
ART. 52: AGGETTI E SPORGENZE DEGLI EDIFICI<br />
1. Gli aggetti (pensiline, balconi, gronde, cornicioni, ecc.) non potranno essere realizzati ad<br />
altezza inferiore a m. 3,00 se la via o piazza è munita <strong>di</strong> marciapie<strong>di</strong> e m. 5,00 se ne è priva,<br />
nonché le chiusure dei negozi e delle porte non dovranno aprirsi all’esterno e dar luogo ad alcun<br />
risvolto od ingombro, quando venissero a sporgere dal filo dell’allineamento stradale. Quando le<br />
persiane dei piani superiori non siano a scorrimento, dovranno essere solidamente assicurate in<br />
modo da non essere <strong>di</strong> eventuale pericolo ai passanti.<br />
2. I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non dovranno essere collocati ad altezze<br />
inferiori a m. 3,50 se contenute entro cm 30 all’interno del filo marciapiede ed a m. 5,00 se<br />
altrimenti.<br />
3. Decorazioni, fasce marcapiano e gli aggetti degli e<strong>di</strong>fici compresi entro l’altezza <strong>di</strong> m.3,00<br />
non potranno sporgere più <strong>di</strong> cm. 10 oltre il filo dell’allineamento stradale <strong>di</strong> una misura pari a 1/10<br />
della larghezza stradale, mentre le costruzioni in aggetto che hanno lo scopo <strong>di</strong> aumentare le<br />
<strong>di</strong>mensioni utili dei vani <strong>di</strong> abitazione, cucine, bagni ecc., non potranno sporgere più <strong>di</strong> 1/15.<br />
4. In qualsiasi caso la sporgenza massima ammissibile per pensiline, tettoie, gronde,<br />
cornicioni e altri aggetti non potrà superare i m. 1,50.<br />
5. Le tettoie e le pensiline dovranno essere collocate in modo da non nascondere la pubblica<br />
illuminazione, i cartelli in<strong>di</strong>catori ed i nomi delle vie e piazze e quant’altro <strong>di</strong> interesse pubblico.<br />
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