15.06.2013 Views

Principi generali di Tossicologia forense - Editrice Esculapio

Principi generali di Tossicologia forense - Editrice Esculapio

Principi generali di Tossicologia forense - Editrice Esculapio

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Principi</strong> <strong>generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Tossicologia</strong> <strong>forense</strong><br />

(Giovanni Pierini)<br />

La <strong>Tossicologia</strong> <strong>forense</strong> stu<strong>di</strong>a le sostanze che sviluppano azione tossica sull’organismo, applicando meto<strong>di</strong><br />

specifici <strong>di</strong> indagine sulla loro natura a fini <strong>di</strong> documentazione della prova. Circa la <strong>di</strong>agnosi <strong>di</strong> avvelenamento<br />

è caratterizzata dall’ambito applicativo (indagine su materiali, sostanze, su persona vivente o cadavere),<br />

del metodo analitico e del momento interpretativo. Muove dalla sperimentazione dei farmaci al controllo<br />

delle reazioni avverse (Me<strong>di</strong>cal malpractice) e del loro abuso, con particolare riguardo a quello delle sostanze<br />

stupefacenti; allo stu<strong>di</strong>o dell’impatto <strong>di</strong> sostanze tossiche e nocive sull’uomo per causa ambientale (ecotossicologia)<br />

o lavorativa; al doping sportivo; alle evenienze <strong>di</strong> accidente suici<strong>di</strong>o omici<strong>di</strong>o causate o concausate<br />

da sostanze tossico nocive e stupefacenti. Dalle limitazioni iniziali alle esigenze della perizia giu<strong>di</strong>ziaria<br />

in casi <strong>di</strong> sospetto veneficio, la <strong>Tossicologia</strong> <strong>forense</strong> è oggi estesa a tutto il campo delle Leggi che tutelano<br />

la salute in<strong>di</strong>viduale e collettiva.<br />

Il C.P. prevede una aggravante specifica per l’uso <strong>di</strong> sostanze tossiche o nocive, in quanto le modalità operative<br />

per raggiungere lo scopo delittuoso rendono evidente la preme<strong>di</strong>tazione, così come rendono vana, la<br />

<strong>di</strong>fesa della vittima, in quanto si tratta <strong>di</strong> azione a bassa concentrazione (veleno) facilmente occultabile<br />

(“subdola”).<br />

La <strong>di</strong>agnosi <strong>di</strong> avvelenamento è un criterio che integra quello anamnestico-circostanziale, quello anatomopatologico,<br />

quello chimicotossicologico. La <strong>di</strong>agnosi deve risolvere quesiti che, in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> metodo, riguardano<br />

gli aspetti cronologici del fatto in esame e della sostanza identificata, del metabolismo della stessa della<br />

via <strong>di</strong> somministrazione, <strong>di</strong> eventuali fenomeni <strong>di</strong> accumulo, delle alterazioni trasformative del cadavere.<br />

Si definisce tossico o veleno ogni elemento o composto chimico il quale, introdotto nell’organismo per adatta<br />

via, agisce con meccanismo chimico o biochimico causando uno stato peggiorativo delle con<strong>di</strong>zioni precedenti,<br />

malattia o morte.<br />

Il termine veleno in<strong>di</strong>ca che la sostanza tossica agisce a piccole dosi, <strong>di</strong>versamente da altre sostanze che <strong>di</strong>vengono<br />

tossiche solo se somministrate ad alte dosi e per modalità idonee. La proprietà tossica <strong>di</strong> una sostanza<br />

è legata a vari fattori, quali la solubilità (in acqua, o nei lipi<strong>di</strong>), la via <strong>di</strong> ingresso, la via metabolica e<br />

<strong>di</strong> eliminazione, la possibilità <strong>di</strong> creare depositi in aree bersaglio.<br />

Quin<strong>di</strong> è più corretto parlare <strong>di</strong> avvelenamento che <strong>di</strong> veleno, con riferimento a fattori con<strong>di</strong>zionanti piuttosto<br />

che univocamente determinati dal punto <strong>di</strong> vista della struttura chimica.<br />

Il mancato riconoscimento della causa in un esame tossicologico può essere ricondotto a:<br />

a) totale eliminazione del tossico per via naturale (o metabolica con eliminazione)<br />

b) il tossico è presente ma in quantità non rivelabili strumentalmente<br />

c) il tossico non è conosciuto come tale.<br />

In tale ipotesi si parla <strong>di</strong> “avvelenamento senza veleno”. Qualora il tossico sia identificabile ma non sia legato<br />

casualmente all’avvelenamento si parla <strong>di</strong> “veleno senza avvelenamento”.<br />

Droghe<br />

Il termine deriva probabilmente droog, termine con il quale gli olandesi definivano il trasporto <strong>di</strong> prodotti<br />

vegetali essiccati via mare dall’Oriente; in Fitognosia il termine droga definisce l’insieme <strong>di</strong> elementi cellulari<br />

<strong>di</strong> un vegetale, nei quali, all’interno dei vacuoli, siano presenti sostanze del metabolismo secondario, dotate<br />

<strong>di</strong> effetto sulle funzioni fisiologiche dell’uomo.<br />

Il passaggio dalla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> sostanze naturali a quelle <strong>di</strong> sintesi ha <strong>di</strong>versificato l’abuso in una miriade<br />

<strong>di</strong> comportamenti, ciascuno dei quali ha creato situazioni <strong>di</strong>verse non solo sul piano farmacologico e tossicologico,<br />

ma anche sul piano dei comportamenti, del commercio clandestino, delle problematiche connesse con<br />

l’accertamento e il recupero da stati <strong>di</strong> abuso o <strong>di</strong>pendenza, del controllo sociale in termini <strong>di</strong> politica criminale.<br />

La multiformità del problema si riflette anche nell’ambito della ricerca <strong>di</strong> nuovi farmaci, capaci <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare<br />

selettivamente le risposte <strong>di</strong> aree cerebrali selezionabili, o <strong>di</strong> modulare la risposta comportamentale. In<br />

particolare gli antidolorifici e gli ansiolitici e antidepressivi <strong>di</strong> recente acquisizione hanno riproposto con forza<br />

il problema della farmaco<strong>di</strong>pendenza.


Definiamo come principio attivo <strong>di</strong> una sostanza quella parte alla quale si deve l’azione farmacologica propriamente<br />

detta, caratterizza da costanza <strong>di</strong> azione, con variazioni <strong>di</strong> potenza solo in funzione della dose assunta<br />

o causata dalla sensibilità in<strong>di</strong>viduale.<br />

La <strong>di</strong>pendenza da farmaci e da droghe produce una vasta gamma <strong>di</strong> figure <strong>di</strong> danno per gli assuntori, che<br />

vanno dall’ AIDS alle epatiti, agli stati nutrizionali carenti, ai <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni mentali, con ricaduta rilevante non<br />

solo sui costi socio sanitari del fenomeno sulla collettività ma anche sulla capacità <strong>di</strong> controllo dell’ aumento<br />

delle forme <strong>di</strong> criminalità organizzata.<br />

Terminologia<br />

Abuso autosomministrazione ripetuta o episo<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> sostanze psicoattive; danno a causa degli effetti farmacologici<br />

o per le conseguenze economiche e sociali dell’uso.<br />

Ad<strong>di</strong>ction modalità compulsiva nell’uso <strong>di</strong> stupefacenti; il termine pone l’accento sull’aspetto quantitativo<br />

del comportamento, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> abuse che in<strong>di</strong>ca invece quello qualitativo.<br />

Astinenza gruppo <strong>di</strong> sintomi <strong>di</strong> vario tipo e gravità per cessazione o riduzione dell’uso <strong>di</strong> una sostanza psicoattiva<br />

assunta ripetutamente, la sindrome è in genere accompagnata da <strong>di</strong>sturbi clinicamente obiettivabili, è<br />

un in<strong>di</strong>catore <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza insieme ai fattori comportamentali e cognitivi che si sviluppano o mo<strong>di</strong>ficano<br />

per uso <strong>di</strong> sostanze farmacologicamente attive.<br />

Co-<strong>di</strong>pendenza stimoli all’uso e abuso indotti dal comportamento <strong>di</strong> soggetti de<strong>di</strong>ti all’uso <strong>di</strong> stupefacenti.<br />

Craving desiderio incoercibile <strong>di</strong> sostanza psicoattiva e dei suoi effetti<br />

Dipendenza la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> bisogno applicata a sostanza psicoattiva, necessità <strong>di</strong> ripeterle dosi onde evitare<br />

malessere fisico e psichico, uso ripetuto (cronico) con compulsione all’abuso, per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> controllo nell’uso<br />

della sostanza, la <strong>di</strong>pendenza fisica si riferisce alla tolleranza e ai sintomi della sindrome <strong>di</strong> astinenza.<br />

Dipendenza crociata capacità <strong>di</strong> una sostanza <strong>di</strong> sopprimere le manifestazioni della sindrome <strong>di</strong> astinenza<br />

da un’altra sostanza e mantenere quin<strong>di</strong> lo stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza fisica.<br />

Intossicazione con<strong>di</strong>zione che segue la somministrazione <strong>di</strong> una sostanza psicoattiva provocando <strong>di</strong>sturbi a<br />

livello <strong>di</strong> coscienza, cognizione, percezione, giu<strong>di</strong>zio, affettività, comportamento o altre funzioni psicofisiologiche.<br />

Spesso una sostanza è assunta per raggiungere il grado desiderato <strong>di</strong> intossicazione. Intossicazione<br />

acuta è una intossicazione <strong>di</strong> significato clinico che include complicazioni me<strong>di</strong>che (fisiche). Intossicazione<br />

cronica si riferisce all’uso regolare e corrente <strong>di</strong> assumere una sostanza a livello <strong>di</strong> intossicazione.<br />

Overdose uso <strong>di</strong> una sostanza in quantità tali da produrre gravi effetti negativi, fisici o mentali.<br />

Poliabuso uso <strong>di</strong> più <strong>di</strong> una sostanza, spesso contemporaneamente o in stretta successione, per potenziare o<br />

bilanciare gli effetti <strong>di</strong> un’ altra sostanza.<br />

Tolleranza necessità <strong>di</strong> aumento della dose o posologia per avere lo stesso effetto conosciuto, causa<br />

l’attivazione delle vie metaboliche.<br />

Clinica delle tossico<strong>di</strong>pendenze<br />

La <strong>di</strong>agnosi <strong>di</strong> tossico<strong>di</strong>pendenza (TD) riveste un ruolo chiave nell’attivare tutto l’insieme delle procedure <strong>di</strong><br />

controllo, cura e riabilitazione del soggetto assuntore <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, e, più in generale, della filosofia<br />

<strong>di</strong> lavoro per gli aspetti <strong>di</strong> prevenzione, controllo e repressione dell’abuso; una lettura storica mostra come<br />

gli insuccessi riconoscano un comune denominatore, ovvero il momento della formulazione della <strong>di</strong>agnosi<br />

<strong>di</strong> TD. Base metodologica per un corretta formulazione è la definizione delle figure del consumatore occasionale,<br />

abituale e <strong>di</strong>pendente, in considerazione della capacità o meno delle singole sostanze stupefacenti <strong>di</strong><br />

generare tolleranza e <strong>di</strong> indurre <strong>di</strong>pendenza psichica e/o fisica. Grande importanza riveste inoltre la tipologia<br />

del consumo, che può essere legata anche alla <strong>di</strong>versità ambientale e socio culturale, nonché alla variegazione<br />

dei rapporti interpersonali e sociali e al ricordo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbi dovuti all’uso <strong>di</strong> droghe.<br />

La <strong>di</strong>agnosi <strong>di</strong> TD non può e non deve essere esclusivamente legata, per deduzione, all’esito <strong>di</strong> una procedura<br />

analitica, sia pur sofisticata; ma richiede un approccio integrato <strong>di</strong> metodologie e <strong>di</strong> procedure <strong>di</strong> tipo clinico<br />

oltre che analitico, integrate nel contesto <strong>di</strong> una accurata indagine storica e del comportamento.<br />

la quantificazione del grado <strong>di</strong> TD sfugge alle necessità del Legislatore quanto all’esame del clinico, nè le<br />

procedure <strong>di</strong> laboratorio possono essere utilmente interrogate al proposito. Il problema della mancanza <strong>di</strong> una<br />

soluzione al problema non è infatti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne tecnico, bensì metodologico, a fronte invece della necessità legislativa<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziare l’intervento repressivo in funzione <strong>di</strong> parametri esattamente determinati <strong>di</strong> sostanze<br />

stupefacenti.


Le TD possono essere inquadrate in quattro tipi inerenti il <strong>di</strong>sturbo: area del <strong>di</strong>sturbo <strong>di</strong> adattamento e delle<br />

reazioni, nevrosi, border-line e psicosi, area sociopatica; la <strong>di</strong>stinzione ha un significato preciso dal punto <strong>di</strong><br />

vista della nosografia psichiatrica. Il <strong>di</strong>sturbo sottostante tuttavia non è caratterizzato tanto dal sintomo quanto<br />

dalla struttura della personalità e del carattere. Ciò che svolge la funzione <strong>di</strong> sintomo è quin<strong>di</strong> la TD stessa,<br />

un comportamento sintomatico al servizio del conflitto psichico e dei relativi meccanismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa rendendone<br />

meno evidenti le caratteristiche specifiche. L’importanza <strong>di</strong> una accurata indagine psicopatologica e<br />

una <strong>di</strong>visione metodologica <strong>di</strong> tipi risulta evidente in termini <strong>di</strong> terapia quanto <strong>di</strong> ricerca, stante la necessità<br />

<strong>di</strong> collegare variabili altrimenti non significative con tipi <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> organizzazione psicologica, ad es. nel caso<br />

delle indagini sui fattori <strong>di</strong> rischio nel periodo della scolarità o della vita familiare. Il collegamento fra fattori<br />

<strong>di</strong> rischio e tipologia attira l’attenzione sul problema della prevenzione circoscrivendo l’area <strong>di</strong> applicazione<br />

degli interventi programmati per la sua riduzione.<br />

L’esame tossicologico delle sostanze stupefacenti<br />

Le indagini <strong>di</strong> laboratorio <strong>di</strong>sposte dalla A.G. per via chimica rivestono un ruolo car<strong>di</strong>ne nella documentazione<br />

e nel monitoraggio non solo degli aspetti qualitativi del fenomeno, ma anche <strong>di</strong> quelli quantitativi. La<br />

strategia <strong>di</strong> lotta alle tossico<strong>di</strong>pendenze e al narcotraffico rende evidente la necessità <strong>di</strong> impiego <strong>di</strong> una banca<br />

dati informatica qualora si debba eseguire il monitoraggio <strong>di</strong> una situazione allargata, quale il mercato clandestino<br />

<strong>di</strong> stupefacenti. Una organizzazione <strong>di</strong> dati in costante aggiornamento può infatti non solo descrivere<br />

ma anche analizzare, come andamento <strong>di</strong> probabilità, le linee <strong>di</strong> sviluppo del fenomeno “droga”; e<br />

l’efficienza e quin<strong>di</strong> il successo dell’operazione, se pur limitata dall’impiego <strong>di</strong> database relazionali, farà<br />

comunque pensare ad un comportamento “intelligente”, soprattutto se la performance sarà legata all’impiego<br />

<strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> rete, e quin<strong>di</strong> al metodo, piuttosto che alle caratteristiche costruttiva dei computer.<br />

E’ evidente come la tipologia delle sostanze <strong>di</strong> abuso influenzi anche non solo i comportamenti degli assuntori,<br />

ma anche il loro stato <strong>di</strong> salute. Per uscire da un periodo <strong>di</strong> approccio empirico al problema, potrebbe<br />

essere utile affiancare i dati relativi alle moderne acquisizioni sugli effetti degli stupefacenti a quelli relativi<br />

alla loro <strong>di</strong>ffusione per i seguenti obiettivi:<br />

uno me<strong>di</strong>co, teso alla valutazione del rischio sanitario delle preparazioni <strong>di</strong> droga da strada;<br />

uno criminalistico, per la ricerca <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori utili alla comparazione <strong>di</strong> partite <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> stupefacenti.. La<br />

ricerca <strong>di</strong> tali sostanze <strong>di</strong> accompagnamento può risultare utile al Magistrato per l’azione investigativa sulle<br />

rotte <strong>di</strong> narcotraffico;<br />

uno informatico, per la costruzione <strong>di</strong> una mappa relazionale che tenga conto <strong>di</strong> tutte le variabili, analitiche<br />

e <strong>di</strong> mercato.<br />

Gli accertamenti utili a raggiungere un risultato analitico valido per quanto riguarda il carattere della<br />

prova sono del tutto peculiari<br />

Le procedure <strong>di</strong> laboratorio a fini forensi ovunque impongono una serie <strong>di</strong> comportamenti, nessuno dei quali<br />

può essere omesso.<br />

Qualsiasi indagine deve essere eseguita con la strumentazione più idonea; ogni valore <strong>di</strong> laboratorio, per costutuirsi<br />

come DATO ai fini della validazione della prova deve essere confermato con altra procedura <strong>di</strong> laboratorio,<br />

<strong>di</strong>versa sotto il profilo del metodo.<br />

Il dato quantitativo è necessario anche per valutare se la positività a una ricerca in<strong>di</strong>chi un valore appena sopra<br />

il margine <strong>di</strong> sensibilità della procedura, o come <strong>di</strong>re, del margine <strong>di</strong> errore della procedura stessa.<br />

Il campione esaminato deve essere conservato con una opportuna catena <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a per i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa.<br />

Gli elementi quadro dell’indagine tossicologica<br />

a) Qualora non espressamente richiesto dalle procedure <strong>di</strong> sopralluogo e <strong>di</strong>versa situazione le indagini sono<br />

condotte su liqui<strong>di</strong> biologici (urina, sangue) o su capello. recentemente sono in atto procedure <strong>di</strong> validazione<br />

che riguardano anche la saliva, il sudore. In caso <strong>di</strong> indagine su cadavere l’ambito degli elementi biologici<br />

utili all’indagine si estende alla bile e al liquido cefalorachi<strong>di</strong>aano per quanto attiene il liqui<strong>di</strong>, altrimenti a<br />

tutti i tessuti.<br />

L’indagine consiste in una estrazione chimica delle sostanze estranee alla normale composizzione biochimica<br />

dei tessuti, e pervenute in circolo e deposito dall’esterno.<br />

Due sono le modalità <strong>di</strong> ricerca e identificazione:


- procedura in<strong>di</strong>retta (attuata me<strong>di</strong>ante anticorpi anti-sostanza da ricercare), è possibile ottenere informazioni<br />

<strong>di</strong> tipo qualitativo e talora semiquantitativo;<br />

- procedura <strong>di</strong>retta (la più precisa, essendo attuata analiticamente), si ottengono informazioni sia <strong>di</strong><br />

or<strong>di</strong>ne qualitativo a largo spettro che quantitativo.<br />

Nel caso <strong>di</strong> una indagine non orientata, o generica, la seconda permette <strong>di</strong> valutare con maggior sicurezza<br />

l’eventuale presenza <strong>di</strong> sostanze utili ai fini dell’indagine.<br />

L’indagine si conclude necessariamente con una procedura <strong>di</strong> conferma, caratteristica questa che caratterizza<br />

come <strong>forense</strong> l’intero iter degli accertamenti.<br />

La definizione moderna della <strong>Tossicologia</strong> <strong>forense</strong> comprende i seguenti caratteri:<br />

È la scienza che stu<strong>di</strong>a le sostanze che sviluppano azione tossica sull’organismo, riguarda l’ambito<br />

della <strong>di</strong>agnosi <strong>di</strong> avvelenamento, dalla sperimentazione dei farmaci al controllo delle reazioni avverse<br />

(Me<strong>di</strong>cal malpractice) e del loro abuso (stupefacenti); allo stu<strong>di</strong>o dell’impatto <strong>di</strong> sostanze tossiche e<br />

nocive sull’uomo per causa ambientale (ecotossicologia) o lavorativa; al doping sportivo; alle evenienze<br />

accidentali così come nei casi <strong>di</strong> suici<strong>di</strong>o o omici<strong>di</strong>o, causate o concausate da sostanze tossico<br />

nocive e stupefacenti.<br />

Il C.P. prevede una aggravante specifica per l’uso <strong>di</strong> sostanze tossiche o nocive, in quanto le modalità<br />

operative per raggiungere lo scopo delittuoso rendono evidente la preme<strong>di</strong>tazione, così come rendono<br />

vana, la <strong>di</strong>fesa della vittima, in quanto si tratta <strong>di</strong> azione a bassa concentrazione (veleno) facilmente<br />

occultabile (“subdola”).<br />

La <strong>di</strong>agnosi <strong>di</strong> avvelenamento è un criterio integrato, che fa capo a quello anamnestico-circostanziale,<br />

anatomo-patologico, a chimico-tossicologico. Si definisce tossico o veleno ogni elemento o composto<br />

chimico il quale, introdotto nell’organismo per adatta via, agisce con meccanismo chimico o biochimico<br />

causando uno stato peggiorativo delle con<strong>di</strong>zioni precedenti, malattia o morte.<br />

Il termine veleno in<strong>di</strong>ca che la sostanza tossica agisce a piccole dosi, <strong>di</strong>versamente da altre sostanze<br />

che <strong>di</strong>vengono tossiche solo se somministrate ad alte dosi e per modalità idonee. È più corretto parlare<br />

<strong>di</strong> avvelenamento che <strong>di</strong> veleno, con riferimento a fattori con<strong>di</strong>zionanti piuttosto che univocamente determinati<br />

dal punto <strong>di</strong> vista della struttura chimica.<br />

Il mancato riconoscimento della causa in un esame tossicologico può essere ricondotto a:<br />

- totale eliminazione del tossico per via naturale (o metabolica con eliminazione)<br />

- il tossico è presente ma in quantità non rivelabili strumentalmente<br />

- il tossico non è conosciuto come tale. In tale ipotesi si parla <strong>di</strong> “avvelenamento senza veleno”.<br />

Qualora il tossico sia identificabile ma non sia legato casualmente all’avvelenamento si parla <strong>di</strong><br />

“veleno senza avvelenamento”.<br />

Legislazione<br />

Definire che cosa si intenda per sostanza stupefacente è così problematico che, nella maggior parte dei casi,<br />

ci si limita a soffermarsi sulle caratteristiche <strong>di</strong>stintive delle singole sostanze definite come stupefacenti, rimandando<br />

la loro in<strong>di</strong>viduazione alle tabelle <strong>di</strong> legge nazionali ed internazionali in cui queste sostanze sono<br />

elencate. Tali tabelle sono peraltro sempre aperte al successivo inserimento <strong>di</strong> nuove sostanze assunte a scopo<br />

voluttuario, provenienti sia dalla ricerca farmacologica ufficiale, sia dal mondo tecnologico clandestino.<br />

La legge n. 385 del 25 marzo 1989. prevede che, affinché una sostanza possa essere inserita negli elenchi internazionali<br />

degli stupefacenti, occorre che l’Organizzazione Mon<strong>di</strong>ale della Sanità (OMS) abbia a sua volta<br />

constatato che tale sostanza sia in grado <strong>di</strong> provocare uno stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza e uno stimolo o una depressione<br />

del sistema nervoso centrale, tale da dar luogo a <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni della funzione motrice e della facoltà <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio<br />

e/o del comportamento e/o della percezione e/o dell’umore.<br />

Uno degli elementi fondamentali <strong>di</strong> questa definizione è il concetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza, la quale si può manifestare<br />

in ambito psichico, ma anche in ambito fisico: il quadro <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza assume connotati peculiari a seconda<br />

della sostanza protagonista dell’abuso.


L’OMS definisce la <strong>di</strong>pendenza psichica come “un sentimento <strong>di</strong> bisogno assoluto e la tendenza psicologica<br />

che richiede una somministrazione perio<strong>di</strong>ca o continuativa della droga per produrre l’effetto desiderato o<br />

per evitare <strong>di</strong>sagio”.<br />

La <strong>di</strong>pendenza fisica, invece, è caratterizzata dal fatto che l’interruzione della perio<strong>di</strong>ca assunzione <strong>di</strong> una<br />

sostanze stupefacente, oltre al <strong>di</strong>sagio psicologico, provoca la cosiddetta “crisi <strong>di</strong> astinenza”, cioè una serie<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbi fisici, clinicamente obiettivabili, dovuti ad un alterato stato fisiologico collegato ad una acquisita<br />

esigenza biochimica dell’organismo.<br />

Storia della legislazione sugli stupefacenti<br />

A partire dalla Legge n. 1041 del 1954 le leggi in materia hanno avuto tutte una collocazione extraco<strong>di</strong>cistica,<br />

fino all’adozione <strong>di</strong> un corpo normativo unico e coor<strong>di</strong>nato: il vigente “Testo unico in materia <strong>di</strong><br />

stupefacenti”, recentemente arricchito dalla attuale norma (L. n. 49 del 21 febbraio 2006).<br />

Le prime normative internazionali riguardarono esclusivamente l’oppio ed i suoi derivati; la Conferenza Internazionale<br />

dell’Aja (23 gennaio 1912) promulgò la prima Convenzione Internazionale dell’oppio, in vigore<br />

in Italia dal 1922. La prima legge italiana in tema <strong>di</strong> stupefacenti fu la Legge n. 396 del 18 febbraio 1923, estesa<br />

anche alla cocaina. Solo con l’entrata in vigore del Co<strong>di</strong>ce Penale del 1931 si pervenne ad una rassegna<br />

più organica della materia, integrandosi il concetto <strong>di</strong> agevolazione dolosa dell’uso <strong>di</strong> stupefacenti ed il concetto<br />

<strong>di</strong> reato contravvenzionale per comportamenti legati all’alterazione psichica indotta da sostanze stupefacenti.<br />

La novità consisteva soprattutto nell’abbandono della categoria concettuale <strong>di</strong> “sostanze velenose”<br />

per gli stupefacenti, con l’equiparazione alle patologie ed alle sindromi alcool correlate. Nel 1954 l’intera<br />

materia venne sottoposta a revisione, senza operare <strong>di</strong>stinzione tra ven<strong>di</strong>tore e consumatore; tale misura appariva<br />

sorretta dal convincimento che il fenomeno dell’abuso, ancora <strong>di</strong> scarsa rilevanza, potesse essere contenuto<br />

con misure repressive <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne esclusivamente penale. Il rapido aggravarsi del fenomeno rese in seguito<br />

necessaria una ulteriore <strong>di</strong>samina dell’intera struttura legislativa soprattutto in or<strong>di</strong>ne al problema del<br />

trattamento me<strong>di</strong>co e riabilitativo <strong>di</strong> una sempre più numerosa popolazione giovanile coinvolta nel fenomeno<br />

della tossico<strong>di</strong>pendenza. La Legge n. 685 del 1975 introdusse esplicitamente il tema non solo della riabilitazione,<br />

ma anche quello della prevenzione, aprendo la strada alla lettura in chiave me<strong>di</strong>ca, sociale e sanitaria<br />

del fenomeno tossico<strong>di</strong>pendenza. L’uso non terapeutico veniva valutato in termini <strong>di</strong> quantità (concetto<br />

<strong>di</strong> “mo<strong>di</strong>ca dose”, periodo quin<strong>di</strong> della presunzione) per <strong>di</strong>fferenziare il semplice consumo dallo spaccio.<br />

La mo<strong>di</strong>ca quantità comportava la segnalazione del soggetto assuntore al Prefetto per due volte, mentre alla<br />

terza evidenza veniva inviato per competenza alla Procura della Repubblica. Pertanto sotto la soglia massima<br />

consentita le misure <strong>di</strong> contenimento erano <strong>di</strong> tipo amministrativo.<br />

Il <strong>di</strong>battito si è mantenuto acceso fino all’entrata in vigore della Legge n. 162 del 1990, armonizzata con altri<br />

decreti in materia <strong>di</strong> stupefacenti nel Testo Unico 309 del 1990.<br />

La materia subì una ulteriore mo<strong>di</strong>ficazione a seguito della parziale abrogazione referendaria attuata con il<br />

D.P.R. n. 171 del 5 giugno 1993: con tale mo<strong>di</strong>fica terminava il periodo che potremmo definire della presunzione,<br />

basata dapprima, con la Legge 685/75, sul concetto <strong>di</strong> “mo<strong>di</strong>ca quantità”, e poi, con la Legge 162/90,<br />

sulla “dose me<strong>di</strong>a giornaliera” (riferita però ad un in<strong>di</strong>viduo me<strong>di</strong>o), per aprirsi un nuovo periodo esente da<br />

presunzioni, con la conseguenza che al Magistrato spettava una decisone sulla sola base che il fatto potesse<br />

costituire una fattispecie <strong>di</strong> leggera o grave entità (criterio soggettivo quin<strong>di</strong>). Tale orientamento configurava<br />

quello che possiamo definire come periodo della non presunzione.<br />

Permaneva comunque il concetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto circa la detenzione per uso personale non terapeutico (in caso<br />

contrario la Corte Costituzionale non avrebbe ammesso il referendum, dati gli obblighi dell’Italia a seguito<br />

della ratifica della Convenzione O.N.U. <strong>di</strong> Vienna del 20 <strong>di</strong>cembre del 1988).<br />

In merito al problema circa l’attività attribuibile a piccole quantità <strong>di</strong> sostanza stupefacente, possono essere<br />

condotte le seguenti considerazioni:<br />

- l’efficacia <strong>di</strong> una qualunque sostanza sull’uomo è misurabile secondo il crieterio quantitativo secondo<br />

due profili: uno a livello molecolare (anche una sola molecola <strong>di</strong> sostanza svolge la sua azione specifica)<br />

ed uno a livello sistemico (numerose molecole agenti su un tessuto od un organo in senso sia anato-


mico, sia funzionale). In questo secondo caso, all’azione sistemica si accompagnano sia la percezione<br />

soggettiva dell’effetto, sia la possibilità <strong>di</strong> una sua obiettivazione clinica da parte <strong>di</strong> un me<strong>di</strong>co.<br />

- Sotto il profilo me<strong>di</strong>co legale tale <strong>di</strong>stinzione è importante, perché se le sostanze stupefacenti fossero definibili<br />

come tali solo in base alla induzione <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong> stupefazione (soggettivamente percepibile e/o<br />

clinicamente obiettivabile) si perverrebbe alla loro esclusione dalle Tabelle <strong>di</strong> Legge, in quanto che non<br />

attivi sull’uomo solo da un punto <strong>di</strong> vista quantitativo, mentre il Legislatore non separa l’aspetto <strong>di</strong> valutazione<br />

quantitativo da quello qualitativo, ovvero l’essere un certo prodotto “<strong>di</strong> per sé” stupefacente.<br />

- Il concetto <strong>di</strong> “dose drogante” (nato da una sentenza della Corte <strong>di</strong> Cassazione all’epoca della Legge<br />

685/1975, utile in tale epoca per favorire il Magistrato nel decidere in merito al concetto <strong>di</strong> “mo<strong>di</strong>ca<br />

quantità”) è stranamente rimasto non cassato. Pertanto, il limite <strong>di</strong> 12 mg circa per l’eroina viene spesso<br />

inteso come la quantità sotto la quale non può aversi effetto <strong>di</strong> stupefazione.<br />

La Legge attuale (n. 49/2006) prevede l’abolizione della <strong>di</strong>fferenziazione tra droghe leggere e pesanti,<br />

l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un parametro oggettivo per la sanzione, l’assimilazione delle strutture del privato sociale<br />

alle pubbliche, il maggiore ricorso alle misure alternative al carcere per i tossico<strong>di</strong>pendenti.<br />

I limiti massimi oltre i quali scatteranno le sanzioni sono <strong>di</strong>sposti in due Tabelle in allegato al testo <strong>di</strong> Legge,<br />

nella prima delle quali sono elencati i principi attivi e le fonti (vegetali) delle sostanze stupefacenti, mentre<br />

nella seconda sono elencati i farmaci che possono indurre <strong>di</strong>pendenza ma in<strong>di</strong>spensabili alla terapia. Si instaura<br />

<strong>di</strong> nuovo il concetto <strong>di</strong> presunzione, e se da una parte vengono reintrodotti i criteri per il riconoscimento<br />

dell’illecito penale su base presuntiva (i limiti quantitativi per la detenzione elencati nelle Tabelle allegate<br />

alla Legge), dall’altra il Magistrato può valutare con una certa <strong>di</strong>screzionalità il fatto nel suo insieme,<br />

compreso l’invio ad un lavoro <strong>di</strong> pubblica utilità in alternativa alla detenzione:<br />

Art. 4 .(mo<strong>di</strong>fica Art. 73 TU 309/90)<br />

c1-bisCon le medesime pene <strong>di</strong> cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione <strong>di</strong> cui all'articolo<br />

17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze<br />

stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi …. ovvero<br />

per modalità <strong>di</strong> presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento<br />

frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente<br />

personale.<br />

c5-bis. Nell'ipotesi <strong>di</strong> cui al comma 5, limitatamente ai reati <strong>di</strong> cui al presente articolo commessi da<br />

persona tossico<strong>di</strong>pendente o da assuntore <strong>di</strong> sostanze stupefacenti o psicotrope, il giu<strong>di</strong>ce, con la sentenza<br />

<strong>di</strong> condanna o <strong>di</strong> applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del<br />

co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non<br />

debba concedersi il beneficio della sospensione con<strong>di</strong>zionale della pena, può applicare, anzichè le pene<br />

detentive e pecuniarie, quella del lavoro <strong>di</strong> pubblica utilità <strong>di</strong> cui all'articolo 54 del decreto legislativo<br />

28 agosto 2000, n. 274.<br />

Per valori inferiori al limite della “dose soglia” viene quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> nuovo previsto un sistema amministrativo<br />

sanzionatorio: dall’ammonimento del prefetto alla sospensione della patente <strong>di</strong> guida, a quella del porto<br />

d’armi, a quella del passaporto. La detenzione per uso esclusivamente personale non prevede più però la possibilità<br />

<strong>di</strong> riserva o <strong>di</strong> accumulo, dato che lo stesso uso viene considerato pericoloso per la salute in<strong>di</strong>viduale<br />

del consumatore con il rischio <strong>di</strong> una possibile cessione, anche solo parziale, a terzi (tossico<strong>di</strong>pendentespacciatore).<br />

Con la riformulazione degli articoli 113 e 117 del testo unico viene stabilito che l’assistenza socio-sanitaria<br />

ai tossico<strong>di</strong>pendenti può essere svolta sia dai servizi pubblici già esistenti presso le unità sanitarie<br />

locali (Ser.T.) sia dalle strutture private autorizzate.<br />

La revisione degli articoli 89, 90 e 94 del testo unico è invece volto a dare maggiore accesso alle misure alternative<br />

al carcere per il tossico<strong>di</strong>pendente con una pena o un residuo <strong>di</strong> pena non superiore ai sei anni, aumentandola<br />

<strong>di</strong> due anni rispetto ai 4 anni attuali.. La con<strong>di</strong>zione è che il tossico<strong>di</strong>pendente detenuto o in libertà<br />

in attesa <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio o agli arresti domiciliari abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma terapeutico<br />

e socio riabilitativo.


Se il quantitativo <strong>di</strong> principio attivo non sia superiore ai limiti in<strong>di</strong>cati, il prefetto adotta apposita or<strong>di</strong>nanza<br />

convocando la persona segnalata per valutare, a seguito <strong>di</strong> colloquio, le sanzioni amministrative<br />

da irrogare e la loro durata. L'interessato è invitato a seguire il programma terapeutico e socioriabilitativo<br />

<strong>di</strong> cui all'articolo 122, pre<strong>di</strong>sposto dal servizio pubblico per le tossico<strong>di</strong>pendenze competente.<br />

Se l'interessato è persona minore <strong>di</strong> età, il prefetto convoca i genitori o chi ne esercita la potestà.<br />

Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma riabilitativo terapeutico,<br />

il prefetto adotta il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> revoca delle sanzioni.<br />

Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso <strong>di</strong> particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi<br />

tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della<br />

sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il proce<strong>di</strong>mento con il formale invito<br />

a non fare più uso delle sostanze stesse.<br />

Art.4-quater.Provve<strong>di</strong>menti a tutela della sicurezza pubblica). Qualora in relazione alle modalità od<br />

alle circostanze dell'uso, dalla condotta <strong>di</strong> cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per<br />

la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati<br />

contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle <strong>di</strong>sposizioni del presente testo unico<br />

o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente<br />

testo unico o destinatario <strong>di</strong> misura <strong>di</strong> prevenzione o <strong>di</strong> sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la<br />

durata massima <strong>di</strong> due anni, ad una o più delle seguenti misure: a) obbligo <strong>di</strong> presentarsi almeno due<br />

volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia <strong>di</strong> Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri<br />

territorialmente competente; c) <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> frequentare determinati locali pubblici; d) <strong>di</strong>vieto<br />

<strong>di</strong> allontanarsi dal comune <strong>di</strong> residenza; f) <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> condurre qualsiasi veicolo a motore.<br />

Art.4-quinquies. Con decreto del Ministero della salute, sono determinate le procedure <strong>di</strong>agnostiche,<br />

me<strong>di</strong>co-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso <strong>di</strong> sostanze<br />

stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli articoli 75 e 75-bis<br />

Art. 4-septies. Il Tribunale <strong>di</strong> sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque<br />

anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale <strong>di</strong> cui all'articolo 123, accerti che la<br />

persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito<br />

presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.<br />

La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua<br />

e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo<br />

comprendente reato <strong>di</strong> cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. All'istanza <strong>di</strong> sospensione<br />

dell'esecuzione della pena è allegata, a pena <strong>di</strong> inammissibilità, certificazione rilasciata da<br />

un servizio pubblico per le tossico<strong>di</strong>pendenze o da una struttura privata accre<strong>di</strong>tata per l'attività <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>agnosi.<br />

Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti <strong>di</strong> persona tossico<strong>di</strong>pendente o alcool<strong>di</strong>pendente<br />

che abbia in corso un programma <strong>di</strong> recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato<br />

può chiedere in ogni momento <strong>di</strong> essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere<br />

l'attività terapeutica sulla base <strong>di</strong> un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria<br />

locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.<br />

tabella I<br />

l'oppio e gli alcaloi<strong>di</strong> ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione<br />

chimica <strong>di</strong> quelle prima in<strong>di</strong>cate; le foglie <strong>di</strong> coca e gli alcaloi<strong>di</strong> da queste estraibili; le<br />

sostanze <strong>di</strong> tipo amfetaminico gli indolici, i derivati feniletilamminici, la cannabis in<strong>di</strong>cai tetraidrocannabinoli,<br />

ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi <strong>di</strong>storsioni<br />

sensoriali<br />

tabella II<br />

nella sezione A i me<strong>di</strong>cinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, <strong>di</strong> semisintesi e<br />

sintesi; i me<strong>di</strong>cinali <strong>di</strong> cui all'allegato III-bis al presente testo unico;i me<strong>di</strong>cinali contenenti sostanze<br />

<strong>di</strong> corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli <strong>di</strong> induzione <strong>di</strong><br />

grave <strong>di</strong>pendenza fisica o psichica; i barbiturici con capacità <strong>di</strong> indurre <strong>di</strong>pendenza fisica o psichica,<br />

nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i me<strong>di</strong>cinali che li contengono;


nella sezione B e C sono in<strong>di</strong>cati i me<strong>di</strong>cinali <strong>di</strong> corrente impiego terapeutico per i quali sono stati<br />

accertati pericoli <strong>di</strong> induzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza fisica o psichica <strong>di</strong> intensità e gravità minori <strong>di</strong> quelli<br />

prodotti dai me<strong>di</strong>cinali elencati nella sezione A<br />

nelle sezioni C,D ed E le composizioni me<strong>di</strong>cinali quando presentano rischi <strong>di</strong> abuso o farmaco<strong>di</strong>pendenza<br />

<strong>di</strong> grado inferiore a quello delle composizioni comprese nelle sezioni precedenti e le composizioni<br />

con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 %.<br />

I me<strong>di</strong>ci chirurghi e i me<strong>di</strong>ci veterinari prescrivono i me<strong>di</strong>cinali compresi nella tabella II, sezione A, <strong>di</strong><br />

cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute. La prescrizione<br />

può comprendere un solo me<strong>di</strong>cinale per una cura <strong>di</strong> durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione<br />

della prescrizione dei me<strong>di</strong>cinali <strong>di</strong> cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere<br />

fino a due me<strong>di</strong>cinali <strong>di</strong>versi tra loro o uno stesso me<strong>di</strong>cinale con due dosaggi <strong>di</strong>fferenti per una cura<br />

<strong>di</strong> durata non superiore a trenta giorni. Nella ricetta devono essere in<strong>di</strong>cati: a) cognome e nome dell'assistito<br />

ovvero del proprietario dell'animale ammalato;b) la dose prescritta, la posologia ed il modo<br />

<strong>di</strong> somministrazione; c) l'in<strong>di</strong>rizzo e il numero telefonico professionali del me<strong>di</strong>co chirurgo o del me<strong>di</strong>co<br />

veterinario da cui la ricetta è rilasciata; d) la data e la firma del me<strong>di</strong>co chirurgo o del me<strong>di</strong>co veterinario<br />

da cui la ricetta è rilasciata; e) il timbro personale del me<strong>di</strong>co chirurgo o del me<strong>di</strong>co veterinario<br />

da cui la ricetta è rilasciata.<br />

Le ricette <strong>di</strong> cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i me<strong>di</strong>cinali non forniti dal<br />

Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i me<strong>di</strong>cinali forniti dal Servizio sanitario<br />

nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale<br />

ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario<br />

<strong>di</strong> cui al comma 1.<br />

La prescrizione dei me<strong>di</strong>cinali compresi nella tabella II, sezione A, <strong>di</strong> cui all'articolo 14, qualora utilizzati<br />

per il trattamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>sassuefazione dagli stati <strong>di</strong> tossico<strong>di</strong>pendenza da oppiacei o <strong>di</strong> alcool<strong>di</strong>pendenza,<br />

è effettuata utilizzando il ricettario <strong>di</strong> cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico pre<strong>di</strong>sposto<br />

da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo<br />

116 e specificamente per l'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi <strong>di</strong> cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La<br />

persona alla quale sono consegnati in affidamento i me<strong>di</strong>cinali <strong>di</strong> cui al presente comma è tenuta ad esibire<br />

a richiesta la prescrizione me<strong>di</strong>ca o il piano terapeutico in suo possesso.<br />

La prescrizione dei me<strong>di</strong>cinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, <strong>di</strong> cui all'articolo 14 è effettuata<br />

con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.La prescrizione<br />

dei me<strong>di</strong>cinali compresi nella tabella II, sezione E, <strong>di</strong> cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta me<strong>di</strong>ca<br />

ripetibile.<br />

Gli operatori del servizio pubblico per le tossico<strong>di</strong>pendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi<br />

dell'articolo 116, salvo l'obbligo <strong>di</strong> segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla<br />

persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione <strong>di</strong><br />

pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della<br />

propria professione, nè davanti all'autorità giu<strong>di</strong>ziaria nè davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano<br />

le <strong>di</strong>sposizioni dell'articolo 200 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale e si estendono le garanzie previste<br />

per il <strong>di</strong>fensore dalle <strong>di</strong>sposizioni dell'articolo 103 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale in quanto applicabili.<br />

Accertamenti in assenza <strong>di</strong> tossico<strong>di</strong>pendenza (art. 125 del D.P.R. 309/90)<br />

In base agli interventi preventivi, curativi e riabilitativi a cui si fa riferimento al titolo XI del testo unico in<br />

materia <strong>di</strong> stupefacenti (D.P.R. 309/90), è effettuabile una serie <strong>di</strong> accertamenti a carico “<strong>di</strong> lavoratori destinati<br />

a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute <strong>di</strong> terzi”, al fine <strong>di</strong> evitare<br />

che soggetti che fanno uso <strong>di</strong> stupefacenti vengano utilizzati per determinate tipologie lavorative, ad esclusiva<br />

tutela <strong>di</strong> quei <strong>di</strong>ritti e <strong>di</strong> quegli interessi dei terzi cui fa riferimento la norma. Tale <strong>di</strong>sposizione non specifica<br />

in concreto quali siano tali mansioni, rinviando per la loro determinazione ad un decreto del Ministero<br />

del Lavoro e della Previdenza Sociale, <strong>di</strong> concerto con il Ministero della Sanità (non ancora emanato).


Guida sotto l’influenza <strong>di</strong> sostanze stupefacenti (art. 187 Co<strong>di</strong>ce della Strada).<br />

Legge n. 160 del 2/10/2007 recante <strong>di</strong>sposizioni urgenti mo<strong>di</strong>ficative del Co<strong>di</strong>ce della Strada<br />

per incrementare i livelli <strong>di</strong> sicurezza nella circolazione<br />

(conversione in legge, con mo<strong>di</strong>fiche, del decreto-legge 3/8/2007, n. 117).<br />

La guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro comporta un'ammenda da 500 a 2.000<br />

euro; l'arresto fino a 1 mese e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.<br />

Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5g/l l'ammenda sale tra 800 e 3.200 euro con l'arresto fino a 3<br />

mesi (a richiesta dell'imputato, la pena può essere sostituita con l'obbligo <strong>di</strong> svolgere un'attività sociale gratuita<br />

e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche da 2 a 6 mesi). Sospensione della patente<br />

per un periodo <strong>di</strong> tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.<br />

Se il tasso alcolemico supera l'1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi (a richiesta dell'imputato,<br />

la pena può essere sostituita come sopra). Sospensione della patente da 1 a 2 anni.<br />

È vietato guidare in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> alterazione fisica e psichica correlata con l’uso <strong>di</strong> sostanze stupefacenti o<br />

psicotrope., con analoghe sanzioni analoghe (ammende da 1.000 a 4.000 euro, arresto fino a 3 mesi e sospensione<br />

della patente fino a 1 anno). Se il guidatore provoca, per colpa del suo stato, anche un incidente le pene<br />

sono raddoppiate e viene <strong>di</strong>sposto il fermo amministrativo del veicolo fino a 90 giorni. La patente viene sempre<br />

revocata se il reato è commesso dal conducente <strong>di</strong> un mezzo pubblico. Pene raddoppiate e fermo auto <strong>di</strong><br />

tre mesi per reci<strong>di</strong>va della stessa fattispecie.<br />

In caso <strong>di</strong> incidente, o quando si ha ragionevolmente motivo <strong>di</strong> ritenere che il conducente del veicolo si trovi<br />

sotto l’effetto conseguente all’uso <strong>di</strong> sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti <strong>di</strong> Polizia Stradale fatti<br />

salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà <strong>di</strong> accompagnare il conducente presso una struttura<br />

pubblica per il prelievo <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> biologici. Lo stato <strong>di</strong> alterazione fisica e psichica viene accertato con le<br />

modalità stabilite con decreto del Ministro della Salute, <strong>di</strong> concerto con i Ministri dell’Interno e dei Lavori<br />

Pubblici. Copia del referto Sanitario, qualora l’accertamento risulti positivo, deve essere tempestivamente<br />

trasmessa, a cura dell’organo <strong>di</strong> Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al Prefetto del luogo in cui è stata<br />

commessa la violazione, per gli eventuali provve<strong>di</strong>menti del caso.<br />

Sulla base della certificazione rilasciata dalla sopraddetta struttura pubblica, il Prefetto or<strong>di</strong>na che il guidatore<br />

sia sottoposto a visita me<strong>di</strong>ca e, in via cautelativa, può <strong>di</strong>sporre la sospensione della patente <strong>di</strong> guida fino<br />

all’esito dell’esame <strong>di</strong> controllo che, comunque, deve avvenire nel termine in<strong>di</strong>cato dal regolamento.<br />

Per ciò che riguarda la guida in stato <strong>di</strong> ebbrezza da alcolici, il problema del consenso ai trattamenti sanitari<br />

(prelievo invasivo <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> biologici, nella fattispecie del sangue) è stato risolto con l’introduzione<br />

dell’etilometro quale strumento per effettuare la misurazione dell’alcoolemia in modo non invasivo, mentre<br />

per l’urina essendo liquido <strong>di</strong>sponibile non si pongono problemi, all’interno delle procedure <strong>di</strong> accertamento<br />

sanitario previste dalla Legge.<br />

Preparati me<strong>di</strong>cinali (art. 43 del D.P.R. 309/90)<br />

“È consentito l’impiego terapeutico <strong>di</strong> preparati me<strong>di</strong>cinali a base <strong>di</strong> sostanze stupefacenti psicotrope, debitamente<br />

prescritti secondo le necessità <strong>di</strong> cura in relazione alle particolari con<strong>di</strong>zioni patologiche del soggetto.”<br />

La Legge n. 12 del 8 febbraio 2001 costituisce una integrazione del D.P.R. 309 del 1990, e si propone <strong>di</strong> favorire<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> farmaci oppioi<strong>di</strong> nell’assistenza, anche domiciliare, <strong>di</strong> pazienti affetti da dolore severo in<br />

corso <strong>di</strong> patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati <strong>di</strong> tossico<strong>di</strong>pendenza<br />

da oppiacei.<br />

È da sottolineare che la prescrizione per uso terapeutico non può riguardare cocaina e anfetamine. Può riguardare,<br />

invece, la morfina, però a dosi tali da non indurre <strong>di</strong>pendenza, o i barbiturici in ambito anestesiologico<br />

o per il trattamento degli stati epilettici, oppure il metadone come farmaco sostitutivo nel trattamento<br />

della tossico<strong>di</strong>pendenza da eroina e morfina.<br />

Ai fini della illiceità della detenzione è irrilevante il fatto che la prescrizione rechi irregolarità formali o non<br />

rispetti le necessità della cura, ovviamente al <strong>di</strong> là delle ipotesi <strong>di</strong> concorso nel delitto <strong>di</strong> prescrizione abusiva<br />

per uso non terapeutico; si rientra invece nell’ipotesi penale qualora il soggetto detenga quantità eccedenti<br />

quelle prescritte per uso terapeutico.<br />

Oltre che per l’uso terapeutico, che riveste la quasi totalità <strong>di</strong> impiego legittimo degli stupefacenti, è consentito<br />

il loro utilizzo per scopi <strong>di</strong> ricerca o per perizie giu<strong>di</strong>ziarie.<br />

Per l a prescrizione delle sostanze stupefacenti inserite nella Tabella II ve<strong>di</strong> riquadro precedente.


La terapia con farmaci sostitutivi<br />

Una circolare del Ministero della Sanità (n. 20 del 1994) prevede linee guida per la terapia della <strong>di</strong>pendenza<br />

da oppiacei con farmaci sostitutivi, metadone e buprenorfina, ma lo regola in maniera specifica, prevedendo<br />

le modalità operative, le raccomandazioni da seguire e gli strumenti da utilizzare per il controllo e la valutazione<br />

della sua efficacia.<br />

I Servizi per le Tossico<strong>di</strong>pendenze (Ser.T.)<br />

Il Ser.T. (Servizio per le tossico<strong>di</strong>pendenze) è un centro che coor<strong>di</strong>na gli interventi relativi all'intero percorso<br />

inerente i problemi legati alla tossico<strong>di</strong>pendenza che va dalla prevenzione fino al reinserimento del tossico<strong>di</strong>pendente<br />

nella società, passando per la cura e la riabilitazione dello stesso. Il Ser.T. è un servizio che, attraverso<br />

la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong> intervento personalizzati che prevedono un'analisi della situazione<br />

del soggetto nella sua complessità e rete <strong>di</strong> relazioni (sociali, familiari, lavorative ecc...) si pone l'obiettivo<br />

principale <strong>di</strong> migliorare la qualità <strong>di</strong> vita dei pazienti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!