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P.R.G. Regolamento Edilizio vigente - Comune di Longare

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- TITOLO TERZO -<br />

COMMISSIONE EDILIZIA<br />

ART. 19 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA<br />

La Commissione E<strong>di</strong>lizia è l'organo <strong>di</strong> consulenza tecnica del <strong>Comune</strong> in<br />

materia e<strong>di</strong>lizia e urbanistica.<br />

L’acquisizione del parere della Commissione è obbligatorio quando gli<br />

interventi attengono a progetti:<br />

a) <strong>di</strong> Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);<br />

b) <strong>di</strong> immobili sottoposti a tutela paesaggistica, ambientale e/o<br />

monumentale, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;<br />

c) <strong>di</strong> opere pubbliche <strong>di</strong> competenza delle Amministrazioni Statali,<br />

Regionali, Provinciali e Comunali, se ed in quanto valutate<br />

particolarmente rilevanti nella trasformazione del territorio.<br />

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, qualora lo reputi necessario,<br />

può inoltre sottoporre all’esame della Commissione ulteriori progetti e/o fattispecie che<br />

attengano principalmente, ma non esclusivamente, ad interventi su e<strong>di</strong>fici<br />

espressamente tutelati da specifiche norme attuative del Piano Regolatore, interni od<br />

esterni alle Zone Significative del P.R.G. stesso.<br />

La Commissione E<strong>di</strong>lizia svolge la propria attività nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui al successivo<br />

art. 21, ed esprime il proprio parere in seduta plenaria.<br />

ART. 20 - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA<br />

La Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale è composta da un membro <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e da<br />

sei membri eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno.<br />

E’ membro <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto il capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, o un tecnico suo<br />

delegato che funge da Presidente.<br />

I membri elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale sulla base <strong>di</strong><br />

curriculum tra esperti in materia e<strong>di</strong>lizia, urbanistica, tecnica, giuri<strong>di</strong>ca e, fra costoro,<br />

deve essere comunque garantita l'elezione <strong>di</strong> almeno due esperti in materia <strong>di</strong> bellezze<br />

naturali e <strong>di</strong> tutela dell’ambiente; i membri della Commissione E<strong>di</strong>lizia durano in carica<br />

quanto il Consiglio Comunale che li ha eletti e sono rieleggibili una sola volta<br />

consecutiva; esercitano comunque le loro funzioni fino all'entrata in carica <strong>di</strong> successori.<br />

Non possono fare parte della Commissione E<strong>di</strong>lizia membri che siano tra loro<br />

parenti o affini fino al quarto grado o che siano componenti della Giunta o del Consiglio<br />

Comunali. Per le restanti cause <strong>di</strong> ineleggibilità, incompatibilità, decadenza ed<br />

astensione si applicano le <strong>di</strong>sposizioni previste ed in vigore per i Consiglieri Comunali.<br />

I membri elettivi, inoltre, che risultassero assenti per tre volte consecutive<br />

senza valida giustificazione possono, su preventiva proposta del Presidente, essere <strong>di</strong>-<br />

chiarati decaduti dal Consiglio Comunale che provvede alla loro sostituzione; i membri<br />

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