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PROBLEMATICHE IN AMBITO CONDOMINIALE - In Iure Praesentia

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<strong>PROBLEMATICHE</strong> <strong>IN</strong> <strong>AMBITO</strong> CONDOM<strong>IN</strong>IALE<br />

Delibera assembleare<br />

Le delibere che presentano vizi riguardanti la regolare costituzione<br />

dell’assemblea sono annullabili, entro trenta giorni a decorrere dalla<br />

comunicazione per i condomini assenti e dall’approvazione per i<br />

dissenzienti, ma non nulle.<br />

La mancata convocazione di alcuni condomini rende la delibera annullabile<br />

ex art. 117 c.c. e va impugnata mediante atto di citazione davanti<br />

all’autorità giudiziaria.<br />

L’impugnazione con lettera raccomandata a/r non impedisce che la delibera<br />

diventi valida.<br />

Spese condominiali pregresse<br />

Il compratore è solidalmente tenuto, verso il condominio, al pagamento<br />

delle spese riguardanti l’anno in corso e quello precedente salvo che, in<br />

sede di rogito di vendita, non sia inserita una clausola in cui si specifichi<br />

che tutte le spese condominiali pregresse, tanto ordinarie quanto<br />

straordinarie, sono a carico del venditore, o quest’ultimo accetti di versare<br />

una cauzione.<br />

Sopraelevazione: indennità<br />

Secondo giurisprudenza l’indennizzo, ex art. 1127, co. 4, c.c., ad opera di<br />

chi innalza nuovi piani, anche semplicemente con un aumento della<br />

superficie e della volumetria di locali già esistenti, a prescindere<br />

1


dall’innalzamento dell’altezza del fabbricato preesistente, trova<br />

giustificazione nella partecipazione alla comunione del suolo, su cui sorge<br />

l’edificio condominiale, per una quota superiore rispetto a quella che aveva<br />

antecedentemente alla sopraelevazione, e nella corrispondente riduzione<br />

delle quote degli altri condomini, che subiscono una diminuzione<br />

patrimoniale 1 .<br />

Anche nel caso in cui la sopraelevazione è relativa ad uno soltanto dei corpi<br />

di fabbrica condominiali, comunque l’indennità compete a tutti i condomini<br />

e non solo ai proprietari sottostanti al sopralzo parziale, visto che la perdita<br />

dell’area e delle quote di comproprietà riguardano tutti i condomini.<br />

Nuda proprietà: limiti alla solidarietà<br />

Il condominio può avvalersi della solidarietà nei confronti del nudo<br />

proprietario acquirente esclusivamente per il pagamento delle spese<br />

condominiali, relative alla proprietà, riguardanti l’anno in corso e quello<br />

immediatamente precedente.<br />

L’amministratore non può obbligare il nudo proprietario a pagare le spese<br />

legali, sostenute dal condominio, per le varie lettere e gli atti ingiuntivi<br />

trasmessi al precedente proprietario, dal momento che l’assemblea è priva<br />

di poteri di autotutela privilegiata non potendo imputare, con efficacia<br />

vincolante, al singolo condomino una determinata spesa individuale.<br />

I poteri dell’assemblea condominiale sono circoscritti alla verifica ed<br />

applicazione dei criteri di divisione delle spese necessarie per la<br />

conservazione e godimento delle parti comuni, per la effettuazione dei<br />

1 Corte di Cass., S.U., 30/07/2007, n. 16794<br />

2


servizi nell’interesse comune, ed in fine per le legittime innovazioni<br />

deliberate dalla maggioranza.<br />

Aumento del numero di termosifoni e revisione della tabella<br />

millesimale<br />

L’aumento del numero di piastre all’interno di un appartamento non<br />

comporta automaticamente la modifica dei millesimi di riscaldamento per<br />

la divisione delle spese riguardanti i consumi. Per procedere a tale<br />

revisione occorre verificare se, per la ripartizione delle spese, il<br />

regolamento condominiale contrattuale ha adottato il criterio del numero<br />

dei termosifoni o quello della volumetria dell’abitazione.<br />

Lastrico: ripartizione delle spese<br />

I 2/3 delle spese sostenute dal proprietario del lastrico solare, a causa di<br />

infiltrazioni d’acqua, per togliere le piastre di copertura e sistemare la<br />

guaina d’impermeabilizzazione, sono a carico di tutti i condomini o di<br />

quella parte a cui il lastrico solare serve da copertura, in base ai millesimi<br />

di proprietà.<br />

Sopraelevazione<br />

La sopraelevazione, a meno che il regolamento condominiale contrattuale o<br />

l’atto notarile di acquisto non preveda diversamente, è possibile solo ad<br />

opera del proprietario dell’ultimo piano e da chi ha la proprietà esclusiva<br />

del lastrico solare.<br />

3


Però, il condomino, il cui appartamento non si trova all’ultimo piano, che<br />

possiede una porzione di sottotetto può provvedere al recupero della stessa<br />

mediante sopralzo del tetto, con conseguente aumento della volumetria e<br />

pagamento dell’indennità di sopraelevazione.<br />

Al momento del recupero del sottotetto, è possibile chiedere l’allaccio agli<br />

impianti condominiali di acqua, scarichi, ecc., con relativa modifica della<br />

tabella millesimale.<br />

Limitazioni della proprietà esclusiva: unanimità<br />

Le limitazioni contenute in un regolamento di condominio approvato in<br />

assemblea, riguardanti i diritti di proprietà esclusiva di ciascun singolo<br />

condomino, devono, a pena di nullità, essere approvate all’unanimità, e<br />

nella eventualità in cui uno o più condomini si siano fatti rappresentare in<br />

assemblea il mandato di conferimento deve risultare da atto scritto 2 .<br />

Ripartizioni delle spese di manutenzione e rifacimento<br />

<strong>In</strong> un palazzo, coperto da un tetto spiovente, in cui l’appartamento sito al<br />

primo piano è dotato di ampio terrazzo a livello e con a piano strada locali<br />

commerciali, le spese, in assenza di un distinguo nel regolamento<br />

condominiale, di manutenzione e rifacimento del tetto vanno ripartite tra<br />

tutti i condomini, compresi i proprietari dei negozi, essendo “tetto<br />

dell’edificio”, secondo i millesimi di proprietà, mentre quelle della terrazza<br />

a livello per 1/3 a carico del proprietario e 2/3 a carico dei titolari dei locali<br />

siti a piano strada.<br />

2 Corte di Cass., 11/07/2011, n. 15186<br />

4


Debiti, mancata attuazione della delibera, responsabilità<br />

È fondata l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti<br />

dell’amministratore che non ha dato corso a quanto deliberato<br />

dall’assemblea, venendo così meno all’obbligo di eseguire il mandato con<br />

la diligenza del buon padre di famiglia.<br />

Il mancato accantonamento del TFR per gli anni di attività del portiere, ad<br />

opera dell’amministratore, obbliga ciascun condomino alla contribuzione<br />

limitatamente agli anni di proprietà del proprio appartamento.<br />

Spese di climatizzazione: ripartizione<br />

L’assemblea, in assenza di un regolamento contrattuale che stabilisca una<br />

ripartizione delle spese per millesimi di proprietà, può ripartire le spese di<br />

gestione e manutenzione dell’impianto generale di climatizzazione di tipo<br />

geotermico in base alla cubatura, calcolata sulla base dei locali realmente<br />

serviti, tenendo presente che le condotte sono di proprietà comune,<br />

distinguendo, pertanto, tra montanti comuni e diramazioni ai singoli<br />

appartamenti di proprietà esclusiva, così come accade per gli impianti di<br />

riscaldamento.<br />

Regolamento contrattuale: ripartizione delle spese<br />

Salvo modifica all’unanimità, il regolamento contrattuale che<br />

stabilisce:


proporzione alla quota corrispondente al valore delle proprietà di<br />

ciascuno>>, obbliga anche il proprietario del locale commerciale, a meno<br />

che non vi siano disposizioni specifiche in tema di costi per l’ascensore,<br />

anche se non ne fa uso, al pagamento delle spese di esercizio e<br />

manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />

Condomini morosi<br />

l’amministratore dispone di poteri propri quanto alla riscossione dei<br />

contributi condominiali, senza che abbia bisogno dell’autorizzazione<br />

dell’assemblea e, secondo l’art. 63 c.c., può ottenere decreto d’ingiunzione<br />

immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, nei riguardi dei<br />

condomini morosi.<br />

Benefici fiscali<br />

È lecito escludere dai benefici fiscali, spettanti a ogni condomino per le<br />

ristrutturazioni edilizie (L. 449/97), il proprietario irreperibile.<br />

L’assemblea che ha approvato la realizzazione di lavori di ristrutturazione<br />

può, all’unanimità, decidere di ripartire le spese lasciando fuori i millesimi<br />

del proprietario irreperibile, trasmettendo all’agenzia delle Entrate il<br />

verbale assembleare, la tabelle millesimale originale e quella modificata<br />

che esclude il condomino irreperibile dalla spesa e dunque dal rimborso.<br />

L’amministratore provvederà a rilasciare ai condomini che hanno pagato,<br />

non ai morosi, una ricevuta, contenente la specificazione della quota in<br />

millesimi spettante al proprietario con allegato la copia della tabella di<br />

6


ipartizione spese, per i pagamenti riguardanti le opere ammesse alla<br />

detrazione.<br />

Cambiamento della destinazione d’uso delle parti comuni<br />

È possibile destinare una parte del giardino condominiale a parcheggio, a<br />

parco giochi per bambini, oppure modificare l’ex portineria in asilo nido, in<br />

lavanderia ecc., tutto questo, però, a condizioni ben precise.<br />

Quando il cambiamento della destinazione d’uso ha come fine quello di<br />

apportare una miglioria nell’utilizzo delle parti comuni è sufficiente il voto<br />

favorevole della maggioranza semplice, cioè 500 millesimi di proprietà, ma<br />

non basta occorre che venga rispettato il decoro architettonico del<br />

fabbricato, sarà poi eventualmente il giudice di merito a decidere caso per<br />

caso se è stato alterato, che la trasformazione non sia di impedimento<br />

all’uso della parte comune anche di uno soltanto dei condomini, ed in fine<br />

che tale cambiamento non sia chiaramente vietato dal regolamento<br />

condominiale, avente natura contrattuale 3 .<br />

Immissioni acustiche: limite di tollerabilità<br />

La normale tollerabilità non equivale ad assenza assoluta di rumore, il<br />

limite non è assoluto, ma deve essere rapportato alla situazione ambientale<br />

e alle caratteristiche della zona, sicuramente più basso nei centri abitati. I<br />

riferimenti sono dati dall’art. 844 c.c. e dai regolamenti contrattuali, in ogni<br />

3 Corte di Cass., 12/07/2011, n.15319<br />

7


caso spetta al condomino che si lamenta provare la scorrettezza del<br />

comportamento altrui 4 .<br />

Scale<br />

Le spese per la pulizia ed illuminazione delle scale, a meno che il<br />

regolamento condominiale contrattuale non preveda diversamente, vanno<br />

ripartite tra tutti i condomini per metà in base al valore dei singoli piani, e<br />

per l’altra in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.<br />

Parte comune: usucapione<br />

Al fine di impedire l’acquisizione per usucapione di una parte di verde<br />

condominiale utilizzata da un condomino, in modo esclusivo senza alcuna<br />

autorizzazione, per oltre dieci anni, non basta una diffida verbalizzata in<br />

assemblea né le raccomandate di costituzione in mora, ma è necessario il<br />

compimento di atti che comportino per il possessore la perdita materiale del<br />

potere di fatto sulla cosa, o di atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis,<br />

la privazione del possesso nei riguardi del possessore usucapente.<br />

Atto interruttivo è la notifica dell’atto di citazione con cui si chiede la<br />

materiale consegna dei beni immobili sui quali si vanta un diritto<br />

dominicale.<br />

Mancato rispetto del decoro architettonico<br />

L’amministratore, qualora il proprietario di alcuni locali commerciali non<br />

abbia provveduto alla manutenzione del prospetto degli stessi, tanto da<br />

4 Corte di Cass., 11/02/2011, n. 3440<br />

8


ledere al decoro architettonico del fabbricato o violare le norme del<br />

regolamento condominiale, ha obbligo di invitarlo a farvi fronte, ed in caso<br />

di esito negativo ricorrere all’autorità giudiziaria.<br />

Amministratore<br />

L’emissione di provvedimenti ad opera dell’amministratore, legittimati dal<br />

dovere di curare l’osservanza del regolamento e rivolti a porre fine ad abusi<br />

posti in essere dai condomini, non necessita di nessuna previa delibera<br />

assembleare. Si tratta di provvedimenti aventi portata precettiva il che<br />

comporta anche la fissazione di un termine per essere adempiuti, in caso<br />

contrario sarebbero soltanto dei semplici pareri e non esercizio di poteri<br />

legittimamente attribuiti all’amministratore. Nei riguardi di tali<br />

provvedimenti è sempre possibile il ricorso all’assemblea senza che ciò<br />

costituisca pregiudizio per il ricorso all’autorità giudiziaria.<br />

Ripartizione delle spese comuni e legittimazione passiva<br />

L’azione giudiziale per il recupero della quota spese va esercitata nei<br />

confronti del vero proprietario dell’unità immobiliare, il solo passivamente<br />

legittimato, e non di chi può apparire tale, dal momento che “difettano, nei<br />

rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti<br />

ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del<br />

diritto” 5 .<br />

<strong>In</strong> materia condominiale trova applicazione il criterio di realità, che<br />

prescinde dall’effettivo godimento della proprietà e non considera rilevante<br />

5 Corte di Cass., 1627/07, 17039/07, 22089/07<br />

9


che altri, invece del vero proprietario, utilizzino l’unità immobiliare,<br />

fruendo delle cose e dei servizi comuni e partecipando di fatto ai relativi<br />

oneri.<br />

Riscaldamento centralizzato: esonero temporaneo dalle spese di<br />

consumo del combustibile<br />

L’assemblea, se il regolamento condominiale contrattuale non prevede<br />

nulla in contrario circa l’esonero totale o parziale dalle spese di<br />

riscaldamento, può dispensare il singolo condomino dal pagamento delle<br />

spese di consumo del gasolio, ma non da quelle per la manutenzione e<br />

conservazione dell’impianto, sigillando le valvole del riscaldamento, nei<br />

periodi in cui l’appartamento è vuoto.<br />

Dott.ssa Sciotto Fortunata Serena<br />

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