17.06.2013 Views

PRONTUARIO - Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia

PRONTUARIO - Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia

PRONTUARIO - Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA<br />

R.D. 08/10/1931 n. 1604 Art. 31 Le Province, i comuni, i consorzi, le associazioni e<br />

chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti<br />

giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche … Gli<br />

agenti debbono possedere i requisiti … prestare giuramento … essere singolarmente<br />

riconosciuti … Essi, ai fini <strong>del</strong>la sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia<br />

giudiziaria. Art. 6 È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti,<br />

nonché con l’uso <strong>del</strong>la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e stordimento,<br />

ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od<br />

uccidere i pesci e gli altri animali acquatici … Art. 33 … Per le infrazioni all’art. 6, primo<br />

comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l’arresto da 10 giorni a 6 mesi<br />

e l’ammenda …<br />

CODICE DI PROCEDURA PENALE Art. 57 … Sono altresì ufficiali e agenti di polizia<br />

giudiziaria, nei limiti <strong>del</strong> servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le<br />

persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55.<br />

Art. 55 La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati,<br />

impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli<br />

atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per<br />

l’applicazione <strong>del</strong>la legge penale. Svolge ogni indagine e attività disposta o <strong>del</strong>egata<br />

dall’autorità giudiziaria … Art. 331 Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e<br />

gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa <strong>del</strong>le loro funzioni o <strong>del</strong><br />

loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per<br />

iscritto. Art. 347 Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al<br />

pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali <strong>del</strong> fatto e gli altri elementi sino ad<br />

allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, <strong>del</strong>le quali trasmette la<br />

relativa documentazione … Art. 354 … Se vi è pericolo che le cose … si alterino o si<br />

disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire<br />

tempestivamente … gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e<br />

rilievi sullo stato dei luoghi e <strong>del</strong>le cose. Se <strong>del</strong> caso, sequestrano il corpo <strong>del</strong> reato e le<br />

cose a questo pertinenti …<br />

NORME DI ATTUAZIONE Art. 113 Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti<br />

previsti dagli articoli … 354 … possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia<br />

giudiziaria.<br />

CODICE PENALE Art. 357 Agli effetti <strong>del</strong>la legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i<br />

quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa …<br />

FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA<br />

Legge 24/11/1981, n. 689 Art. 13 … All’accertamento <strong>del</strong>le violazioni punite con la<br />

sanzione amministrativa <strong>del</strong> pagamento di una somma di denaro possono procedere<br />

F U N Z I O N I D E L G U A R D I A P E S C A E T P<br />

III<br />

anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria … Art. 13 Gli organi addetti al controllo<br />

sull’osservanza <strong>del</strong>le disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione<br />

amministrativa <strong>del</strong> pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento<br />

<strong>del</strong>le violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di<br />

cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e<br />

ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare <strong>del</strong>le<br />

cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con<br />

cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria … Art . 17 …<br />

Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto dall’art. 13 deve<br />

immediatamente informare l’autorità amministrativa competente a norma dei precedenti<br />

commi, inviandole il processo verbale di sequestro … L.R. 17/01/1984, n. 1 Art. 5 La<br />

violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e al<br />

responsabile solidale mediante consegna di una copia <strong>del</strong> processo verbale di<br />

accertamento. Nell’ipotesi prevista dal secondo comma <strong>del</strong>l’articolo 2 <strong>del</strong>la legge 24<br />

novembre 1981, n. 689, la violazione è contestata a chi era tenuto alla sorveglianza<br />

<strong>del</strong>l’incapace ed a questi, oltre che agli eventuali responsabili solidali, è consegnata la<br />

copia <strong>del</strong> processo verbale di accertamento. Qualora non sia stata possibile l’immediata<br />

contestazione personale per tutte o alcune <strong>del</strong>le persone indicate nei commi precedenti,<br />

l’agente verbalizzante inoltra sollecitamente l’atto di accertamento all’Ufficio da cui<br />

dipende, che provvederà a notificare copia <strong>del</strong> processo verbale al trasgressore o al<br />

soggetto di cui al comma precedente, nonché agli eventuali responsabili solidali.<br />

DENUNCIA ai sensi <strong>del</strong>l’art. 331 C.P.P. – Illeciti penali previsti da leggi e regolamenti,<br />

sussistenza di un’ipotesi di reato (D. L.vo 152/2006, Norme ambientali; D. L.vo 42/2004<br />

Codice dei beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio; Art. 93 e seg. R.D. n. 523/1904 in materia di<br />

polizia <strong>del</strong>le acque pubbliche; D.P.R. n. 691/82 Eliminazione oli usati; L. 157/92 Legge<br />

sulla caccia; Art. 336 C.P. e segg. Violenza, resistenza a pubblico ufficiale; Artt 544 bis e<br />

segg. e Art. 727 C.P. Uccisione e maltrattamento di animali; Art. 624 C.P. Furto; Art. 632<br />

C.P. Deviazione di acque e modificazioni <strong>del</strong>lo stato dei luoghi; Art. 635 C.P. e seg.<br />

Danneggiamento; Art. 650 C.P. Inosservanza dei provvedimenti <strong>del</strong>l’autorità, quale<br />

l’ordine legalmente dato dall’agente di vigilanza; Art. 651 C.P. Rifiuto di indicazioni sulla<br />

propria identità personale; Art. 674 C.P. Getto pericoloso di cose; Art. 734 C.P. Distruzione<br />

o deturpamento di bellezze naturali; altre norme a carattere penale). L’agente di vigilanza<br />

inoltra senza ritardo una denuncia, ai sensi <strong>del</strong>l’Art. 331 C.P.P. alla Procura <strong>del</strong>la<br />

Repubblica competente per territorio.<br />

SEGNALAZIONE DI SERVIZIO – Illeciti amministrativi previsti da leggi e regolamenti<br />

per i quali non c’è competenza all’accertamento <strong>del</strong>le violazioni (es. L.R. n. 9/2007, tutela<br />

di flora e fauna regionali; D. L.vo n. 152/2006 Norme ambientali; L. n. 157/92 legge sulla<br />

caccia; altre norme o disposizioni a tutela <strong>del</strong>l’ambiente naturale).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!