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PRONTUARIO - Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia

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NOTE ESPLICATIVE Competente per le sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne pubbliche <strong>del</strong> <strong>Friuli</strong> <strong>Venezia</strong> <strong>Giulia</strong> è l’<strong>Ente</strong> <strong>Tutela</strong> <strong>Pesca</strong> <strong>del</strong> FVG con sede in Udine, via<br />

Colugna 3. Per il pagamento in misura ridotta si consegna l’apposito bollettino di versamento sul ccp n. 38915518 intestato all’<strong>Ente</strong> <strong>Tutela</strong> <strong>Pesca</strong> <strong>del</strong> <strong>Friuli</strong> <strong>Venezia</strong> <strong>Giulia</strong>.<br />

(1) Ai fini <strong>del</strong>la dovuta confisca da parte <strong>del</strong>l’ETP, la guardia provvede al sequestro<br />

amministrativo di ogni esemplare, o unità ponderale (Kg), trattenuto in violazione di una<br />

norma (cose che costituiscono il prodotto <strong>del</strong>la violazione) e al sequestro amministrativo<br />

di ogni attrezzo, mezzo, esca, pastura non ammesso o vietato per la categoria di pesca,<br />

sportiva o di mestiere (cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione<br />

costituiscono violazione amministrativa). Ai fini <strong>del</strong>la facoltà di confisca da parte <strong>del</strong>l’ETP<br />

la guardia può provvedere al sequestro amministrativo di ogni attrezzo, sistema, mezzo,<br />

esca, pastura ammesso ma usato con irregolarità, ad es. senza titolarità di valido<br />

permesso di pesca, in acque vietate, in tempi vietati, per catture vietate, ecc. (cose che<br />

servirono o furono destinate a commettere la violazione). È comunque obbligatorio<br />

provvedere al sequestro amministrativo cautelare qualora esso sia disposto dalla legge<br />

(es. attrezzi di pesca di mestiere. Vedi codd. H, I, J).<br />

(2) Della violazione commessa dal minore/incapace legalmente risponde chi era tenuto<br />

alla sua sorveglianza al momento <strong>del</strong>l’illecito. Per il minore di anni 14 titolari di “licenza<br />

speciale B” è il pescatore accompagnatore maggiorenne o, in mancanza, il genitore o il<br />

tutore; per il minore di età compresa tra anni 14 e 18 titolare di licenza A o B è il genitore<br />

o il tutore. Le generalità complete <strong>del</strong>l’incaricato <strong>del</strong>la sorveglianza e gli estremi <strong>del</strong> suo<br />

documento sono inseriti nel p.v.a. in qualità di trasgressore mentre nella descrizione <strong>del</strong><br />

fatto sono inserite le generalità <strong>del</strong>l’incapace (es. minore) e il legame di parentela o di<br />

responsabilità. Per la violazione commessa dal minore di anni 18 l’entità <strong>del</strong>la sanzione<br />

edittale minima e massima prevista dall’art. 7 L. R. 43/1988 è dimezzata (pertanto il p.m.r.<br />

è ad es. di € 50,00 anziché 102,00). La contestazione è effettuata nei confronti<br />

<strong>del</strong>l’incaricato <strong>del</strong>la sorveglianza il quale riceve il p.v.a. direttamente qualora lo sottoscriva,<br />

oppure con le altre modalità di legge.<br />

(3) Il maggiorenne con regolari documenti di pesca e i pescatori con “licenza speciale B”<br />

da lui accompagnati (al massimo tre) nel complesso possono trattenere il solo pescato<br />

consentito al maggiorenne (art. 3 L. R. 43/1988).<br />

(4) Quando uno stesso fatto è sanzionato amministrativamente da più disposizioni si<br />

applica la disposizione speciale (quella più specifica o dettagliata e non anche quella più<br />

generale).<br />

II<br />

(5) La pesca e ritenzione nonché l’omessa annotazione <strong>del</strong>l’esemplare sottomisura, in<br />

eccedenza rispetto al numero massimo consentito non sono contestabili in quanto<br />

fattispecie legate alle catture di misura legale.<br />

(6) In riferimento alle violazioni di cui agli artt. 5, 7, 10, 11 e 13 <strong>del</strong> CPS la guardia descrive<br />

il tipo di pastura o di esca usate nell’esercizio <strong>del</strong>la pesca, a seconda <strong>del</strong>le ipotesi<br />

riconducibili ai rispettivi articoli. Nel caso la guardia accerti che il pesce vivo di specie non<br />

appartenente alla fauna regionale venga liberato nell’ambiente naturale redige altresì<br />

dettagliata relazione di servizio per la valutazione <strong>del</strong> fatto ai sensi <strong>del</strong> comma 5<br />

<strong>del</strong>l’articolo 59 <strong>del</strong>la L. R. n. 9/2007 da parte dei competenti Ispettorati agricoltura e<br />

foreste.<br />

(7) Si riportano nel p.v.a. le caratteristiche <strong>del</strong> mezzo usato per la pesca a strappo<br />

(ancoretta o amo con apertura di mm …).<br />

(8) Se si accerta una irregolarità nella documentazione prima <strong>del</strong>la semina o <strong>del</strong><br />

ripopolamento si vieta l’immissione <strong>del</strong> materiale ittico; per lo stesso motivo si vieta la<br />

prosecuzione <strong>del</strong>la semina o <strong>del</strong> ripopolamento già in atto.<br />

(9) La L. R. n. 32/1993 – per le acque in cui è in vigore – all’art. 1 definisce come pesca di<br />

mestiere l’attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e che<br />

consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei ed anfibi <strong>del</strong>le acque interne, in quanto<br />

non vietati, al fine <strong>del</strong>la loro commercializzazione; all’art. 7 stabilisce che si applicano nei<br />

confronti <strong>del</strong> pescatore di mestiere le sanzioni ivi indicate (non sono previste la<br />

sospensione <strong>del</strong>la licenza o la revoca non definitiva, come invece per il pescatore<br />

sportivo). La Provincia provvede al rilascio <strong>del</strong>la licenza di pesca di mestiere, la cui durata è<br />

di anni 6 ai sensi <strong>del</strong>la L. n. 158/1990 art. 4, e all’iscrizione negli appositi elenchi.<br />

(10) Per “documento d’identità”, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1 <strong>del</strong> DPR 28/12/2000 n. 445, si intende<br />

la “carta d’identità” e ogni altro documento fornito di fotografia <strong>del</strong> titolare e rilasciato, su<br />

supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione<br />

competente <strong>del</strong>lo Stato Italiano o di altri Stati con la finalità prevalente di dimostrare<br />

l’identità personale <strong>del</strong> suo titolare, (ad esempio passaporto, patente di guida, patente<br />

nautica, libretto di pensione, porto d’armi).

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