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Foglio Inf. <strong>Prestito</strong> <strong>Pegno</strong> - Ed. 04 - 2012<br />
<strong>CooperFin</strong> S.p.A. – Capitale Sociale deliberato – € 8.000.000,00<br />
Società ad azionariato diffuso con Azioni dematerializzate ISIN – AOR -<br />
IT0004797269 – Codice CFI: ESVUFR<br />
Sede Legale: v.le Virgilio, 58/C – 41123 MODENA<br />
Direzione Generale: P.zza Cavour, 16/18 – 80142 NAPOLI<br />
C.F. / P.I. n. IT – 03174490361 - REA n. MO – 365185<br />
Elenco Generale Intermediari Finanziari U.I.F. BANCA D’ITALIA ai sensi dell’art.<br />
106 D.Lgs. 385/93 al n. 41134 – ABI 33558.8<br />
R.U.I ISVAP E 000330403 www.cooperfin.com – cooperfin@pec.it<br />
F O G L I O I N F O R M A T I V O<br />
P E R O P E R A Z I O N I D I P R E S T I T O S U P E G N O D I P R E Z I O S I<br />
Norme per la trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. - Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera<br />
CICR 04.03.2003 e <strong>su</strong>ccessivo provvedimento di attuazione della Banca di Italia del 25.07.2003<br />
IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO<br />
<strong>CooperFin</strong> S.p.A.<br />
Sede Sociale: v.le Virgilio, 58/C – 41123 MODENA<br />
Direzione Generale: P.zza Cavour, 16/18 – 80137 NAPOLI<br />
Finanziatore<br />
Tel. +39.081.447305 - Fax. +39.059.9120201<br />
Email: cooperfin@pec.it – istruttoria@cooperfin.com - Sito internet: www.cooperfin.com<br />
Iscritta Elenco Generale Intermediari Finanziari presso U.I.F. di BANCA D’ITALIA<br />
ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 41134 - ABI 33558.8 - R.U.I ISVAP E 000330403<br />
Dati e qualifica soggetto<br />
incaricato all’offerta fuori<br />
sede<br />
A) Struttura e funzione<br />
economica<br />
B) Principali rischi<br />
(generici e specifici)<br />
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE<br />
A) Struttura e funzione economica<br />
Si tratta di un prestito, ad alto valore sociale, che la <strong>CooperFin</strong> S.p.A. può accordare a tutte le persone fisiche a fronte di<br />
necessità di carattere straordinario e contingente previa costituzione in pegno di un bene prezioso (oggetti di oro, gioielli,<br />
orologi, ecc.).<br />
Il prestito è concesso ai sensi delle vigenti leggi <strong>su</strong>l credito pignoratizio (Legge 745/1938 e R.D. 1279/1939) e tale operazione<br />
viene svolta esclusivamente presso le Agenzie appositamente preposte dalla <strong>CooperFin</strong> S.p.A.<br />
La concessione del prestito non prevede alcuna indagine amministrativa o patrimoniale. L’importo concedibile, infatti, è<br />
commi<strong>su</strong>rato al valore di stima della cosa offerta in pegno, stima che viene effettuata <strong>su</strong>lla base del valore commerciale dei<br />
beni, salva la facoltà della <strong>CooperFin</strong> S.p.A. di rifiutare il prestito qualora vi sia motivo di ritenere che le cose offerte in pegno<br />
siano di provenienza illegittima.<br />
Il tasso di interesse e gli oneri accessori (spese di custodia, spese di emissione, gestione polizza ed assicurazione) sono fissi<br />
per tutta la durata del prestito. Il Cliente può comunque richiedere il riscatto anticipato del prestito previo pagamento del<br />
capitale e degli interessi e oneri accessori calcolati <strong>su</strong>l il periodo di effettiva fruizione del prestito.<br />
Il prestito accordato è in percentuale variabile <strong>su</strong>l totale valore stimato del bene offerto in pegno ma non è mai <strong>su</strong>periore<br />
all’80% del valore stesso stimato.<br />
La restituzione delle somme messe a disposizione dalla <strong>CooperFin</strong> S.p.A., non è predeterminata secondo un piano di<br />
ammortamento poiché la somma deve essere restituita entro il termine concordato contrattualmente in un’unica soluzione.<br />
Dalla somma anticipata saranno decurtati gli interessi del periodo previsto e concordato con la parte Richiedente l’operazione<br />
che concederà a <strong>CooperFin</strong> S.p.A. la costituzione in pegno del bene mobile consegnato.<br />
Tra i principali rischi, va tenuto presente:<br />
- indisponibilità e mancato godimento del bene fino ad effettivo reintegro delle somme al Finanziatore<br />
- in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, oltre i 30 gg. dalla scadenza contrattualmente prevista, la<br />
<strong>CooperFin</strong> S.p.A. mette all’asta il bene dato in garanzia.<br />
- utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza di pegno, nel caso di smarrimento o sottrazione; infatti, la persona che<br />
presenta l’originale della polizza e quindi appare come legittimo titolare potrà riscattare i beni o rinnovare il prestito entro i<br />
limiti del D.Lgs. 231/07.<br />
Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della polizza di pegno. In caso di smarrimento, sottrazione o<br />
distruzione della polizza, il possessore deve farne denuncia scritta alla <strong>CooperFin</strong> S.p.A. oltre che all’Autorità Giudiziaria e<br />
procedere con l’ammortamento nelle modalità previste dalla Legge 30 luglio 1951 n. 948.<br />
Non è ammessa la variazione sfavorevole al cliente delle condizioni economiche quali tasso di interesse, commissioni e spese.<br />
C) Soggetti finanziabili: Esclusivamente soggetti privati.<br />
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL’OPERAZIONE<br />
Durata dell’operazione 3 (tre) - 6 (sei) o 12 (dodici) mesi rinnovabile previa corresponsione degli interessi e delle competenze maturate<br />
Tasso annuo nominale<br />
(TAN):<br />
Tasso Annuo Effettivo<br />
Globale (TAEG):<br />
Interesse di mora:<br />
tasso minimo 10,5000 %;<br />
E’ un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito comprensivo di oneri accessori, spese istruttorie,<br />
apertura pratica, ecc.) – max. 17,0125 % <strong>su</strong> base annua (calcolo interessi anno civile: 365/366 gg.) tasso massimo come<br />
previsto dalla Legge 07/03/1996 n. 108 per la categoria “Altri finanziamenti alle Famiglie e alle Imprese”. Copia della tabella<br />
riepilogativa del T.E.G.M. per tutte le categorie di finanziamenti può essere ritirata in filiale <strong>CooperFin</strong>, scaricabile <strong>su</strong>l sito<br />
www.cooperfin.com o presso tutte le Agenzie della stessa.<br />
maggiorazione del 3,00% <strong>su</strong> base annua (calcolo interessi anno civile: 365 gg. 366 gg. se bisestile) <strong>su</strong>l T.A.N. dal giorno<br />
<strong>su</strong>ccessivo alla scadenza per il periodo eccedente alla scadenza concordata.<br />
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<strong>CooperFin</strong> S.p.A. – Capitale Sociale deliberato – € 8.000.000,00<br />
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106 D.Lgs. 385/93 al n. 41134 – ABI 33558.8<br />
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Rimborso spese custodia Calcolate e previste per norme contrattuali (calcolate <strong>su</strong>l valore di stima per ogni trimestre e detratte <strong>su</strong>ll’importo erogato):<br />
ed assicurazione beni:<br />
Rimborso spese oggetti<br />
max € 2,000% <strong>su</strong> base trimestrale (calcolo interessi anno civile: 365 gg. – 366 se anno bisestile);<br />
disimpegnati e non ritirati<br />
entro termine<br />
Oltre 14 giorni da disimpegno pari a spese di custodia ripartite per mese o frazione in mi<strong>su</strong>ra di 1/3<br />
Spese preparazione<br />
vendita (decorsi 35 gg.<br />
dalla scadenza)<br />
-<br />
-<br />
SENZA VENDITA = 1,000% <strong>su</strong>l valore di stima<br />
CON VENDITA = 1,000% <strong>su</strong>l valore di stima<br />
Rimborso spese per Per pegni sottoposti a vendita anticipata prima della scadenza (<strong>su</strong> specifica richiesta del Cliente) è dovuto un rimborso spese<br />
vendita anticipata:<br />
Spese di ricerca<br />
calcolato <strong>su</strong>lla base d’asta concordata pari al 3,00%, a prescindere dall’esito positivo o negativo della vendita stessa.<br />
pubblicazione ed<br />
ammortamento polizza<br />
- € 70,00 oltre I.V.A.<br />
Diritti d’asta a carico<br />
dell’aggiudicatario.<br />
- 20,00% calcolato <strong>su</strong>l valore di vendita dell’oggetto I.V.A. inclusa.<br />
RECESSO<br />
Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito concesso prima della scadenza con conseguente ritiro e riscatto<br />
degli oggetti dati in pegno. In tal caso, per le operazioni estinte entro 90 gg. dall’emissione della polizza, sarà applicata una<br />
commissione per estinzione anticipata calcolata <strong>su</strong>ll’importo del prestito pari all’uno per cento (1,00%)<br />
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la <strong>CooperFin</strong> S.p.A. relativa all’interpretazione ed applicazione del<br />
presente contratto il Cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria ordinaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di<br />
risoluzione delle controversie previsti nei <strong>su</strong>ccessivi paragrafi:<br />
a) Il Cliente può presentare un reclamo alla <strong>CooperFin</strong> S.p.A., anche a mezzo Raccomandata A.R. o per via fax al n°<br />
059.9120201, indirizzato alla <strong>CooperFin</strong> Customer Satisfaction – Gestione Reclami, p.zza Cavour, 16/18 – 80137<br />
NAPOLI ovvero a mezzo email: cooperfin@pec.it . La <strong>CooperFin</strong> deve rispondere entro 30 gg. dal ricevimento.<br />
b) Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per<br />
RECLAMI<br />
sapere come rivolgersi all’Arbitro si può con<strong>su</strong>ltare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali<br />
della Banca d’Italia, oppure chiedere alla <strong>CooperFin</strong> S.p.A.. Resta ferma la possibilità per il Cliente e per la <strong>CooperFin</strong><br />
S.p.A. di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.<br />
c) Il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la <strong>CooperFin</strong> S.p.A.– una procedura di conciliazione<br />
finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall’Organismo di Concilazione Bancaria<br />
costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,<br />
finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità<br />
giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.<br />
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PRESTITO SU PEGNO<br />
Art. 1-La concessione dei prestiti <strong>su</strong> pegno è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e dalle presenti Condizioni Generali. Il <strong>Prestito</strong> <strong>su</strong> pegno è concesso previo giudizio di<br />
stima degli oggetti offerti a garanzia. I Prestiti sono accordati, ai sensi dell’art. 39 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279, in mi<strong>su</strong>ra non <strong>su</strong>periore ai quattro quinti del valore di stima,<br />
quando trattasi di oggetti preziosi, ed ai due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti non preziosi. Nell’ambito di detti limiti <strong>CooperFin</strong> S.p.A. (di seguito “Istituto<br />
Erogante”) fissa il rapporto tra il valore di stima degli oggetti e l’importo dei prestiti.<br />
Art. 2-La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al valore commerciale degli stessi, al ricavo che potrà essere realizzato con la loro vendita coattiva ed alle<br />
eventuali diminuzioni di valore che si dovessero verificare durante il periodo contrattuale dell’operazione. L’Istituto Erogante e i periti stimatori non as<strong>su</strong>mono alcuna<br />
responsabilità verso i pignoranti e verso i terzi per il valore di stima attribuito agli oggetti presentati per la costituzione del pegno. L’Istituto Erogante e i periti stimatori non<br />
as<strong>su</strong>mono alcun impegno nei confronti del pignorante e nei confronti di terzi per future stime di medesimi oggetti.<br />
Art. 3-L’Istituto Erogante fissa le categorie merceologiche degli oggetti che possono essere accettati a garanzia dei prestiti che, comunque, può rifiutare quando abbia fondato<br />
motivo di ritenere che detti oggetti siano di illegittima provenienza. Con riferimento all’art. 215 del Regolamento di P.S.- R.D. 6 maggio 1940, n. 653 - non possono essere<br />
costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli<br />
abiti religiosi, i paramenti sacri, gli oggetti di culto.<br />
Art. 4-L’Istituto Erogante non è tenuto in alcun caso ed in alcun modo a fare indagini <strong>su</strong>ll’origine degli oggetti offerti in pegno, né ad accertare il diritto del pignorante a disporne<br />
liberamente, ivi compresa l’eventualità che le cose siano state acquistate con pagamento rateale e con patto di riservato dominio o ad altre condizioni che, in qualsiasi modo, ne<br />
limitano la loro piena disponibilità. L’Istituto Erogante è pertanto liberato da ogni responsabilità verso chiunque, circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso<br />
degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che essi vengano posti in vendita all’asta pubblica.<br />
Art 5-I prestiti sono erogati mediante rilascio al prestatario di una polizza al portatore, entro i limiti previsti dalle norme antiriciclaggio, nella quale sono riportati:<br />
- la denominazione dell’Istituto Erogante;<br />
- il numero di polizza;<br />
- la descrizione degli oggetti impegnati;<br />
- il valore di stima attribuito;<br />
- l’importo del prestito concesso;<br />
- la data di concessione, la durata e la data di scadenza del prestito;<br />
- i corrispettivi dovuti anche relativamente all'espressione del T.E.G. applicato;<br />
- i riferimenti alle norme relative allo smarrimento, sottrazione o alla distruzione delle polizze;<br />
- le firme di un funzionario delegato e di almeno un perito tecnico;<br />
- il nome del pignorante con l'identificazione del medesimo ai sensi del D.Lgs. 231/07;<br />
- il testo dell’art. 31 della legge n. 745 del 10 maggio 1938 (1);<br />
- autorizzazione privacy ed altre avvertenze;<br />
Nota (1) E’ vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri Enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio previsto dalla legge N°. 745 del<br />
10/5/1938, nonché concedere, per professione prestito <strong>su</strong>pplementare contro pegno delle polizze stesse. Ai contravventori si applicano le disposizioni dell’art. 705 del Codice<br />
Penale.<br />
Foglio Inf. <strong>Prestito</strong> <strong>Pegno</strong> - Ed. 04 - 2012<br />
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Foglio Inf. <strong>Prestito</strong> <strong>Pegno</strong> - Ed. 04 - 2012<br />
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In nes<strong>su</strong>n caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare presso l’ente che ha concesso il prestito, diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari.<br />
Art. 6-I Prestiti si effettuano solo nel caso in cui il valore di stima degli oggetti e l’importo del prestito siano accettati dal pignorante. In caso contrario ogni preliminare<br />
dell’operazione si ritiene, a tutti gli effetti, come non avvenuto.<br />
Art. 7-Il saggio di interesse, gli interessi di mora, le spese di preparazione d'asta, i diritti di estinzione anticipata e le spese accessorie sono stabiliti dall’Istituto Erogante, che ne<br />
da pubblicità nelle forme di legge e sono, altresì, riportati nel frontespizio della polizza e nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi, quale documento annesso al presente<br />
contratto, viene a costituire parte integrante e sostanziale dello stesso, con specifico riferimento alle condizioni economiche tutte ivi riportate, che il Cliente dichiara di accettare<br />
integralmente con la sottoscrizione del presente atto.<br />
Art. 8-Le spese accessorie, escluse quelle di asta, vengono percepite, mediante trattenuta, all’atto della concessione o della rinnovazione del prestito. Gli interessi e tutti gli altri<br />
oneri connessi ad un’eventuale morosità vengono percepiti all’atto del riscatto, del rinnovo o della vendita del pegno.<br />
Art. 9-L’Istituto Erogante ha facoltà di concedere prestiti la cui durata può essere di tre mesi, sei mesi o di un anno. Scaduto il termine di durata indicato <strong>su</strong>lla polizza, le cose<br />
impegnate rimangono per trenta giorni a disposizione del possessore della polizza. Decorso il termine di trenta giorni dalla scadenza l’Istituto Erogante procede a vendere i beni<br />
in pegno all’asta pubblica, senza altra formalità, ai sensi dell’art. 11 del presente contratto.<br />
Art. 10-E’ facoltà dell’Istituto Erogante consentire la rinnovazione dei prestiti, che può essere effettuata alla scadenza, previo pagamento degli interessi maturati e degli accessori<br />
e <strong>su</strong>bordinatamente a nuova stima degli oggetti. Qualora la nuova stima sia inferiore alla precedente, il richiedente deve versare anche la differenza del prestito derivante dal<br />
minor nuovo valore attribuito agli oggetti e quello assegnato in precedenza. E’ facoltà dell’Istituto Erogante stabilire il numero di rinnovi. L’Istituto Erogante, comunque, ha la<br />
facoltà di rifiutare la rinnovazione in relazione alla diminuita conservabilità degli oggetti a causa della eccessiva giacenza in custodia o quando la nuova stima constati un valore<br />
notevolmente diminuito delle cose costituite in pegno, comunque, quando queste non presentino, per qualsiasi motivo, <strong>su</strong>fficienti garanzie per il buon fine dell’operazione. Il<br />
Cliente potrà chiedere di effettuare l’operazione di rinnovo fino a quando il pegno non viene aggiudicato in asta, ovvero in caso di avvenuta aggiudicazione, qualora siano<br />
trascorsi i termini per la regolarizzazione del pagamento. Nel caso di vendita con frazionamento del pegno, il rinnovo sarà inibito qualora anche uno solo dei lotti ri<strong>su</strong>ltasse già<br />
venduto. Pertanto, in caso di vendita parziale del pegno, l’avente diritto potrà solo procedere al riscatto dei lotti rimanenti. I prestiti possono essere estinti in qualunque<br />
momento prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti impegnati. Gli oggetti disimpegnati debbono essere ritirati entro 14 giorni di calendario dalla data<br />
del disimpegno; trascorso tale termine:<br />
- il ritiro delle cose è <strong>su</strong>bordinato al pagamento di un rimborso spese nella specifica mi<strong>su</strong>ra quantificata e pubblicizzata a norma di legge nel Documento di Sintesi allegato al<br />
presente contratto di cui forma parte integrante;l’Istituto Erogante è liberato, salvi i casi di dolo o colpa grave, da ogni responsabilità relativa alla custodia ed alla conservazione<br />
degli oggetti che rimangono presso l’Istituto Erogante medesimo o presso depositario di <strong>su</strong>a fiducia.<br />
Il riscatto di una polizza di importo pari o <strong>su</strong>periore ai limiti imposti dalla normativa antiriciclaggio da un soggetto diverso dall'originario intestatario dovrà produrre alla<br />
<strong>CooperFin</strong> S.p.A. la documentazione attestante la <strong>su</strong>a legittimazione.<br />
Nes<strong>su</strong>n reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo il ritiro degli oggetti disimpegnati. Trascorsi dieci anni dal giorno del riscatto, gli oggetti non ritirati saranno posti in<br />
vendita all’asta pubblica e le somme ricavate verranno incrementate dall’Istituto Erogante.<br />
Gli oggetti offerti a garanzia che ri<strong>su</strong>ltassero smarriti o rubati o comunque oggetto di reato non possono essere restituiti al legittimo proprietario se prima questi non abbia<br />
rimborsato all’Istituto Erogante l’importo del debito costituito da capitale, interessi, diritti accessori ed eventuali rimborsi spese, così come previsto dall’art. 11 della Legge n.<br />
745/1938 e dall’art. 47 del R.D. n. 1279/39.<br />
Art. 11-Gli oggetti costituiti a garanzia dei prestiti, che non siano stati estinti o rinnovati nei termini contrattuali, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza delle stesse, saranno<br />
venduti all’asta pubblica, con offerta pubblica e/o segreta, senza altre formalità, in uno o più esperimenti, in unico lotto o frazionati in più lotti.<br />
Le vendite si effettuano al miglior offerente, si intendono per “contanti” e saranno eseguite ai sensi del Regolamento d’Asta, pubblicizzato a norma di legge ed esposto al<br />
pubblico, 5 gg. prima dell'asta, con affissione nei locali ove si svolge il prestito <strong>su</strong> pegno e la vendita stessa. Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per<br />
sopravvenuta estinzione dei prestiti in qualsiasi momento fino all’avvenuta aggiudicazione, qualora siano trascorsi i termini per la regolarizzazione del pagamento.<br />
Art. 12-Il possessore delle polizze può domandare, in casi adeguatamente motivati per iscritto, la vendita anticipata degli oggetti costituiti in pegno, purché siano trascorsi<br />
almeno 45 giorni dall’emissione della polizza o dall’ultimo rinnovo. E’ facoltà dell’Istituto Erogante di accogliere o meno la richiesta. In caso l’Istituto Erogante accolga<br />
favorevolmente la richiesta, la vendita anticipata è soggetta al pagamento di un rimborso spese nella specifica mi<strong>su</strong>ra in cui al Documento di Sintesi allegato al presente<br />
contratto.<br />
Art. 13-La differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita ed il credito dell’Istituto Erogante per capitale, interessi, spese ed accessori viene accantonato in un conto infruttifero per<br />
cinque anni. Entro tale periodo il portatore della polizza può incassare la <strong>su</strong>ddetta differenza previa restituzione della polizza stessa. Trascorso questo termine, tale differenza<br />
verrà devoluta, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 745/38, in aumento del patrimonio dell’Istituto Erogante.<br />
Art. 14-Gli oggetti offerti a garanzia sono custoditi dall’Istituto Erogante o da depositario di <strong>su</strong>a fiducia in idonei locali ed assicurati contro i rischi dell’incendio e della caduta del<br />
fulmine per un importo pari al valore di stima stabilito all’atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.<br />
Art. 15-Nei casi di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo precedente o quando l’Istituto Erogante ri<strong>su</strong>lta responsabile del danno o della perdita degli oggetti, il risarcimento,<br />
così come previsto dall’art. 45 del R.D. n. 1279/39, non può eccedere il valore di stima aumentato di un quarto, dedotto l’importo del credito per capitale, interessi e diritti<br />
accessori.<br />
Art. 16-L’Istituto Erogante non risponde dei danni derivanti agli oggetti impegnati da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi o occulti e non risponde altresì della<br />
perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore.<br />
Art. 17-L’Istituto Erogante, in ipotesi particolari ovvero in caso di valore dubbio, può sottoporre ad analisi di laboratorio gli oggetti offerti o ricevuti in pegno così da addivenire<br />
ad una migliore individuazione delle caratteristiche fisiche e merceologiche ed ad una corretta stima del bene anche a garanzia del cliente. A tal fine l’Istituto Erogante si avvarrà<br />
del proprio laboratorio o di altri laboratori di <strong>su</strong>a fiducia, senza costi aggiuntivi per il cliente.<br />
Art. 18-Al fine di garantire il sereno svolgimento dell’attività di prestito <strong>su</strong> pegno e di assicurare l’adeguata tutela della clientela, l’Istituto Erogante può allontanare dai propri<br />
locali ed escludere da qualsiasi operazione coloro i quali esercitino prestito <strong>su</strong> pegno in privato, i pegnoranti di professione, tutti coloro i quali per l’abituale frequenza nei locali<br />
ove eseguono operazioni di pegno e nelle adiacenze siano comunque sospetti di speculazione a danno dei pegnoranti, coloro che si rendono abitualmente intermediari nelle<br />
operazioni di prestito <strong>su</strong> pegno e, più in generale, chiunque tenga o abbia in passato tenuto comportamenti non in linea con le finalità sopra evidenziate.<br />
PROCEDURA DI AMMORTAMENTO<br />
Art. 19-In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di polizze di pegno, il possessore deve farne denuncia all’Istituto Erogante presso lo stabilimento (Agenzia) emittente.<br />
La denuncia deve contenere possibilmente l’indicazione del numero della polizza e tutte le notizie che possono contribuire ad identificare le cose costituite in pegno. Il<br />
denunciante è tenuto a dimostrare la propria identità, ad indicare il proprio domicilio, a sottoscrivere la denuncia e, soltanto nel caso in cui ritenga possibile che la polizza gli sia<br />
stata sottratta, anche ad esibire copia di resa denuncia all’Autorità di Polizia. Ricevuta la denuncia, corredata dalla documentazione sopra indicata, l’Istituto Erogante appone un<br />
fermo al pegno od al resto vendita corrispondente alla polizza denunciata smarrita, sottratta o distrutta. A fronte della procedura di ammortamento il denunciante è tenuto a<br />
corrispondere all’Istituto Erogante una commissione nella mi<strong>su</strong>ra in cui al Documento di Sintesi.<br />
Art. 20-Entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia, il denunciante deve presentare al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento che ha<br />
emesso la polizza, un ricorso circostanziato e corredato dalle prove che valgano a dimostrare nel ricorrente il possesso della polizza che si asserisce smarrita, distrutta o<br />
sottratta. Copia in carta libera del ricorso deve pervenire entro 25 giorni dalla data di presentazione della denuncia di cui all’articolo 19, all’Istituto Erogante presso lo<br />
stabilimento emittente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, entro 5 giorni dal ricevimento della medesima, l’Istituto Erogante comunicherà in via riservata al<br />
Presidente del Tribunale tutte le notizie inerenti alla polizza.<br />
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<strong>CooperFin</strong> S.p.A. – Capitale Sociale deliberato – € 8.000.000,00<br />
Società ad azionariato diffuso con Azioni dematerializzate ISIN – AOR -<br />
IT0004797269 – Codice CFI: ESVUFR<br />
Sede Legale: v.le Virgilio, 58/C – 41123 MODENA<br />
Direzione Generale: P.zza Cavour, 16/18 – 80142 NAPOLI<br />
C.F. / P.I. n. IT – 03174490361 - REA n. MO – 365185<br />
Elenco Generale Intermediari Finanziari U.I.F. BANCA D’ITALIA ai sensi dell’art.<br />
106 D.Lgs. 385/93 al n. 41134 – ABI 33558.8<br />
R.U.I ISVAP E 000330403 www.cooperfin.com – cooperfin@pec.it<br />
Art. 21-Il denunciante deve notificare all’Istituto Erogante, presso lo stabilimento emittente, il decreto del Presidente del Tribunale che dichiara la inefficacia della polizza ed<br />
autorizza l’Istituto Erogante a rilasciare il duplicato dopo il compimento delle formalità indicate nel decreto stesso purché, nel frattempo, non venga proposta opposizione con<br />
citazione notificata all’Istituto Erogante presso lo stabilimento emittente. Il decreto o un estratto deve restare affisso, per la durata stabilita nello stesso, nei locali aperti al<br />
pubblico indicati nel comma precedente.<br />
Art. 22-Il fermo <strong>su</strong>l pegno o <strong>su</strong>lla somma rimanente ad esito della vendita viene mantenuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha posto fine al giudizio.<br />
Art. 23-Decorsi 25 giorni da quello in cui è stata fatta la denuncia, senza che all’Istituto emittente sia giunta la lettera raccomandata di cui all’articolo 20, l’annotamento di fermo<br />
si ha per non avvenuto; l’Istituto, però, non può dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta <strong>su</strong>lla polizza di pegno, se prima non abbia avuto assicurazione dalla<br />
cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.<br />
Art. 24-Quando il denunciante rinvenga la polizza dopo averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione, deve comunicarlo all’Istituto Erogante presso lo<br />
stabilimento emittente, dichiarando che la denuncia deve considerarsi nulla a tutti gli effetti. Per poter compiere, in base alla polizza, qualsiasi operazione il denunciante deve<br />
esibire una dichiarazione della competente Cancelleria che comprovi la mancata presentazione del ricorso oppure che questo non ha avuto il seguito per rinunzia presentata dal<br />
denunciante o, infine, qualora l’Autorità Giudiziaria abbia emesso il decreto, un atto dell’Autorità Giudiziaria stessa di revoca del precedente provvedimento. Qualora la polizza<br />
presentata agli sportelli sia stata denunciata all’Autorità di Polizia come sottratta, l’Istituto Erogante segnalerà a tale autorità l’avvenuta presentazione del documento allegando<br />
una copia del verbale di cui al comma precedente.<br />
Art. 25-L’Istituto Erogante, una volta esaurita la procedura di ammortamento e previa esibizione di un certificato della competente Cancelleria che comprovi la mancata iscrizione<br />
di un procedimento di opposizione al decreto di ammortamento, provvede ad emettere il duplicato della polizza.<br />
Art. 26-Per i finanziamenti di cui all’articolo 18 della Legge 30 luglio 1951 n. 948 e <strong>su</strong>ccessive modificazioni (1), la procedura di ammortamento delle polizze denunciate<br />
smarrite, sottratte o distrutte, avviene con le formalità indicate negli articoli seguenti.<br />
(1)Entro il limite di € 516,46 si applica una procedura semplificata secondo i seguenti articoli.<br />
Art. 27-Il possessore deve presentare la denuncia nei modi e nei termini previsti dall’articolo 19 del presente Contratto.<br />
Art. 28-Un estratto della denuncia viene esposto, per un periodo di trenta giorni, nei locali aperti al pubblico presso lo stabilimento emittente.<br />
Art. 29-Decorsi i termini di cui all’articolo precedente, l’Istituto Erogante provvederà ad emettere il duplicato della polizza sempreché nel frattempo non sia stata proposta<br />
opposizione. Tale opposizione deve essere presentata all’Autorità Giudiziaria con citazione da notificarsi anche all’Istituto Erogante presso lo stabilimento emittente. Questa<br />
ultima sospende l’emissione del duplicato fino a quando il giudizio non viene definito con sentenza passata in giudicato.<br />
Per eventuali contestazioni, interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria può rivolgersi all'Ufficio reclami<br />
della <strong>CooperFin</strong> (cooperfin@pec.it). La <strong>CooperFin</strong> aderisce all'Arbitro Bancario e Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it)<br />
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AAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTT........ 1111111111111111 - Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti <strong>su</strong> cose costituite in pegno, per<br />
ottenere la restituzione deve rimborsare il monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori.<br />
AAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTT........ 3333333311111111 - E' vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri Enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio previsto dalla<br />
presente legge, nonché concedere, per professione, sovvenzione <strong>su</strong>pplementare contro pegno delle polizze stesse. (....). In nes<strong>su</strong>n caso gli<br />
acquirenti delle polizze anzidette possono vantare presso l'ente che ha concesso il prestito diritti diversi da quelli spettanti ai prestatori.<br />
RRRRRRRRIIIIIIIIFFFFFFFFEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIII NNNNNNNNOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIII DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO SSSSSSSSUUUUUUUU PPPPPPPPEEEEEEEEGGGGGGGGNNNNNNNNOOOOOOOO<br />
Le operazioni di prestito <strong>su</strong> pegno vengono compiute presso le Filiali e le Agenzie di <strong>Prestito</strong> <strong>su</strong> <strong>Pegno</strong> designate dal Consiglio di Amministrazione della<br />
<strong>CooperFin</strong> S.p.A. e sono disciplinate:<br />
• dalla legge 10 maggio 1938, n.745, <strong>su</strong>ll’ordinamento dei Monti di credito <strong>su</strong> pegno;<br />
• da relativo regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1939, n.1279;<br />
• dalla legge 30 luglio 1951, n.948 e <strong>su</strong>ccessive modificazioni, <strong>su</strong>ll’ammortamento dei titoli;<br />
• dalla legge 4 febbraio 1977, n.20;<br />
• dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;<br />
• dal D.Lgs. 231/07.<br />
LEGENDA<br />
- Asta: procedimento di vendita al miglior offerente, fatta secondo formalità legislativa, degli oggetti non riscattati dal prestatario.<br />
- <strong>Pegno</strong>: garanzia a favore della <strong>CooperFin</strong> S.p.A. costituita <strong>su</strong> beni mobili del cliente consegnati alla Banca.<br />
- Prestatario: Soggetto beneficiario del <strong>Prestito</strong>.<br />
- Obbligazione: vincolo giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto al rispetto di un accordo economico verso terzi.<br />
- Riscatto: rimborso del prestito comprensivo di capitale, interessi e oneri accessori con ritiro dell’oggetto dato in pegno.<br />
- Spese di ammortamento: spese previste per la pratica da istruire in caso di furto o smarrimento.<br />
Li …………………… Data …………………… Sottoscrizione per ricevuta e per spiegazione……………………………………<br />
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