Convegno Demanio Marittimo - Regione Calabria - Dipartimento ...
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO<br />
DALLO STATO, ALLE REGIONI, AGLI ENTI LOCALI<br />
PROFILI NORMATIVI, GIURISPRUDENZIALI ED OPERATIVI<br />
Introduzione<br />
Il demanio marittimo costituisce una risorsa indispensabile per l’economia nazionale, atteso<br />
che la meta balneare è scelta dalla maggior parte dei turisti, sia italiani che stranieri.<br />
D’altra parte, la configurazione stessa dell’Italia, vero e proprio promontorio nel<br />
Mediterraneo, la vede come un trampolino naturale per tutte le destinazioni via mare, tanto di<br />
trasporto merci quanto di trasporto passeggeri e turismo nautico.<br />
Questo vale ancor più per la <strong>Calabria</strong> che, con i suoi oltre 800 chilometri di coste, è tra le<br />
prime regioni d’Italia per estensione della fascia litoranea, sicché la valorizzazione del demanio<br />
marittimo è essenziale ai fini dello sviluppo economico del territorio.<br />
Tra i beni pubblici appartenenti allo Stato (art. 822 cod. civ. comma 1) quelli marittimi<br />
assumono una notevole importanza, stante la graduale e progressiva diffusione delle concessioni<br />
con finalità turistico-ricreative che hanno contribuito all’affermazione della gestione economica del<br />
demanio marittimo, sia pur nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della destinazione<br />
pubblica del bene rappresentata dai c. d. pubblici usi del mare.<br />
Le concessioni demaniali marittime “turistiche” hanno comportato il superamento della<br />
visione del codice della navigazione che considerava “eccezionale” l’uso privato del bene<br />
demaniale, nonché la crescita esponenziale delle imprese balneari, contemperando l’utilizzazione<br />
“speciale” del bene con l’esigenza di assicurare servizi di interesse pubblico quali ad es. la sicurezza<br />
dei bagnanti, la manutenzione ambientale dei tratti di costa di propria competenza, ecc…<br />
La disciplina del codice della navigazione che privilegia la tutela e la conservazione del<br />
bene demaniale, relegandone l’utilizzazione privata ad ipotesi eccezionale, oggi è superata in<br />
ragione dello sfruttamento commerciale del bene che avvalora, sempre di più, una concezione “<br />
dinamica” del demanio marittimo.<br />
Il quadro normativo, in costante evoluzione, rende particolarmente gravoso il compito - non<br />
solo - dei Comuni costieri, titolari delle funzioni di amministrazione attiva, ma anche delle altre p.a.<br />
coinvolte, a vario titolo, nella “gestione” del demanio marittimo.<br />
Soprattutto, si è assistito, a partire dagli anni 70’, al conferimento graduale delle funzioni<br />
amministrative dallo Stato, ente proprietario, alle Regioni ed agli Enti Locali, determinandosi la<br />
scissione tra l’aspetto dominicale e quello gestorio.<br />
Inoltre, le modalità di rilascio dei titoli concessori previste dagli artt. 36 e 37 del codice della<br />
navigazione, nonché dall’art. 18 del relativo regolamento di esecuzione, che per decenni hanno<br />
costituito il modello di riferimento per l’azione amministrativa dell’ente gestore, oggi devono essere<br />
aggiornate alla luce dei principi di evidenza pubblica di matrice comunitaria, che impongono la<br />
predisposizione di bandi di gara per l’assegnazione delle aree demaniali marittime.<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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Lo sviluppo dell’imprenditoria connesso all’utilizzazione del demanio marittimo è<br />
fortemente condizionato dalle recenti innovazioni legislative che hanno cancellato, dapprima (legge<br />
n. 25/2010) il c. d. diritto d’insistenza previsto dall’art. 37 comma 2 c. n. e, successivamente (legge<br />
n. 217/2011) il c. d. rinnovo automatico stabilito dall’art. 10 della legge n. 88/2001, al fine di<br />
definire la procedura di infrazione comunitaria che la Commissione Europea aveva avviato nei<br />
confronti dello Stato italiano 1 .<br />
In attesa della revisione del quadro normativo, il presente lavoro si pone l’obiettivo di offrire<br />
un supporto ai Comuni costieri che gestiscono il demanio marittimo, con particolare riguardo alle<br />
utilizzazioni turistico - ricreative.<br />
Il tutto nel rispetto della legalità dell’azione amministrativa, della salvaguardia<br />
dell’ambiente costiero, del corretto sviluppo urbanistico e della esigenza di contemperare la<br />
primaria funzione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo economico e turistico legato al<br />
bene “mare”.<br />
1 Le disposizioni citate si ponevano in contrasto con i principi derivanti direttamente dal Trattato in materia di libertà di<br />
concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (oggi artt. 49 e 101 TFUE, già artt. 43, 49 e 81 TCE).<br />
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I) Nozione di demanio marittimo ai sensi dell’art. 822 del cod. civ. e dell’art. 28<br />
del c. n.<br />
Sono beni demaniali pubblici ed appartengono allo Stato, ai sensi dell’art. 822 c.c.: “ il lido<br />
del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche<br />
dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale”.<br />
Il codice della navigazione, lex specialis, ricomprende tra i beni del demanio marittimo,<br />
oltre al lido del mare, alla spiaggia, alle rade, ai porti, anche le lagune, le foci dei fiumi che<br />
sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno<br />
comunicano liberamente con il mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo ( art. 28 c. n.),<br />
nonché le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del<br />
demanio marittimo e del mare territoriale, considerate come pertinenze del demanio stesso (art. 29<br />
c. n.).<br />
I beni del demanio marittimo, beni pubblici in senso soggettivo ed oggettivo, sono<br />
destinati a soddisfare gli usi pubblici del mare e fanno parte del demanio c. d. necessario (ad<br />
eccezione delle pertinenze demaniali ex art. 29 cod. nav.) 2 ; sono assoggettati ad un particolare<br />
regime giuridico che ne stabilisce l’inusucapibilità, l’imprescrittibilità, l’inalienabilità,<br />
l’inespropriabilità, sicché non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi<br />
e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 comma 1 c. c.).<br />
Ai fini della demanialità, occorre che il bene rientri nell’elenco tassativo di cui all’art. 28 c.<br />
n., nonché la destinazione agli usi pubblici del mare quali: la navigazione ed il traffico marittimo, la<br />
pesca, la balneazione, il tiro a secco delle navi e galleggianti di piccole dimensioni, la balneazione,<br />
il carico e lo scarico merci per un periodo di tempo che non superi quello necessario per le ordinarie<br />
operazioni portuali, l’ormeggio ed il disormeggio di navi, il rimessaggio e così via.<br />
La demanialità è una qualità inerente alla natura del bene, per la funzione cui esso è<br />
destinato, e non viene assegnata a seguito di provvedimenti della p. a., sicché l’iscrizione del<br />
medesimo in un elenco di beni demaniali non è attributiva, ma ricognitiva della natura demaniale<br />
(Cons. Stato, 19 dicembre 1988, n. 1073).<br />
Né la p. a. può modificare, con una sua dichiarazione, una situazione di appartenenza di un<br />
bene al demanio necessario (Cass. 30 aprile 1981, n. 2644).<br />
Fanno parte del demanio marittimo i seguenti beni:<br />
2 Ai sensi dell’art. 49 del cod. nav., alla scadenza del rapporto concessorio, le opere di difficile rimozione, salvo che sia<br />
diversamente stabilito nell’atto di concessione, sono acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso per il<br />
concessionario, divenendo pertinenze demaniali a seguito dell’incameramento.<br />
L’acquisto della proprietà in capo allo Stato si verifica automaticamente alla scadenza del rapporto concessorio, senza la<br />
necessità di alcun provvedimento espresso, sussistendo in capo all’amministrazione statale, però, la facoltà di procedere<br />
all’incameramento del bene, comunque subordinato a valutazioni tecniche (di competenza del Provveditorato Interreg.<br />
OO. PP., Uff. Opere marittime, Min. infr. e trasporti ) ed economiche (di competenza dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong>).<br />
Qualora l’incameramento dell’opera di difficile rimozione non dovesse risultare conveniente e/o opportuno sotto il<br />
profilo economico e/o tecnico, l’autorità concedente (il Comune costiero) ordinerà al privato la demolizione del bene<br />
con la conseguente rimessione in pristino alla scadenza della concessione; nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di<br />
demolizione, il Comune costiero procederà d’ufficio ed a spese dell’interessato, ai sensi degli artt. 54 e 84 del c. n..<br />
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1) il lido del mare 3 , la cui estensione è variabile in relazione all’avanzare o al ritirarsi delle<br />
acque, ricomprende la zona di riva (battigia) bagnata dal mare fino al punto che viene coperto<br />
dalle ordinarie mareggiate, estive ed invernali, escluse quelle dei momenti di tempesta,<br />
necessariamente destinata ad un uso pubblico o marittimo (Cassazione Civ., Sez. I, 30 luglio 2009,<br />
n. 17737).<br />
Sono inclusi nel lido del mare anche i tratti di costa a picco sul mare, escludendosi i terreni<br />
sopraelevati, qualora non siano raggiunti dal massimo flutto invernale ordinario;<br />
2) la spiaggia, è quella zona che si estende dal margine interno del lido verso la terraferma e<br />
che viene concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare;<br />
3) l’arenile rientra, sia pur implicitamente, nell’elenco dei beni di cui all’art. 28 del c. n.,<br />
rappresentando un’estensione del concetto di spiaggia 4 ;<br />
4) i porti 5 sono quelle strutture permanentemente utilizzate per il riparo e l’approdo delle<br />
navi, compresi moli e banchine (cfr. Cass. Civ. 21/04/1999, n. 3950) e la relativa classificazione è<br />
delineata dall’art. 4 della legge n. 84/1994 recante disposizioni sul riordino delle legislazione in<br />
materia portuale;<br />
5) le rade sono zone di mare normalmente prospicienti o prossime al porto, ma anche di<br />
mare aperto, che offrono la possibilità di una sosta temporanea alle navi;<br />
6) le lagune sono gli specchi d’acqua situati nelle vicinanze del mare, distinguendosi in<br />
lagune vive se comunicanti con il mare, lagune morte se separate o stagnanti;<br />
7) le foci dei fiumi che sboccano in mare rientrano tra i beni del demanio marittimo,<br />
rilevando la loro utilizzabilità sotto il profilo dei pubblici usi marittimi. L’art. 31 cod. nav. prevede<br />
che nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi d’acqua, i limiti del<br />
3<br />
Ai fini dell’accertamento del requisito della demanialità dell’area rivierasca la giurisprudenza della S.C. (Cass. 23<br />
aprile 1981 Sez. II n. 2674) ritiene necessario che:<br />
1. l’area sia coperta normalmente dalle mareggiate ordinarie oppure sia stata in antico sommersa e tuttora<br />
utilizzabile per uso marittimo (navigazione, traffico commerciale, ecc…);<br />
2. che il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione, quali la pesca, la balneazione,<br />
l’alaggio ed il rimessaggio delle imbarcazioni, ecc….<br />
4 L’arenile viene inteso come “tratto di terra che si stende oltre il lido verso la terra ferma senza certi confini, in modo<br />
che, a seconda che il mare avanzi o si ritiri, la sua estensione diminuisce o cresce”, sicché, in quest’ultimo caso, si<br />
determina la formazione di un relitto del mare o arenile.<br />
Ai fini dell’acquisizione della demanialità non è sufficiente che l’arenile sia derivato dal ritirarsi delle acque del mare,<br />
essendo necessario, altresì, che sussista l’attitudine potenziale agli usi pubblici del mare (Cass. Civ., 05.06.1991, n.<br />
6349).<br />
5 Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 84/1994 “ i porti nazionali marittimi sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:<br />
a) categoria I, porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; b)<br />
categoria II, classe I, porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; c) categoria II, classe II,<br />
porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; d) categoria II, classe III, porti, o specifiche aree<br />
portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale. I porti sede di autorità portuale appartengono comunque<br />
ad una delle prime due classi della categoria II.”<br />
L’art. 4 della legge <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> n. 17 del 2005 attribuisce ai Comuni costieri la competenza al rilascio delle<br />
concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione e/o gestione dei porti turistici regionali che rientrano<br />
nella categoria II classe III.<br />
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demanio marittimo sono fissati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con<br />
quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri Ministri interessati;<br />
Il limite demaniale della foce dei fiumi è quello dato dalla congiungente della linea<br />
demaniale marittima fissata dall’arenile posto a destra e a sinistra della foce stessa.<br />
8) i bacini di acqua salsa o salmastra sono bacini di basso fondale d’origine sia marina sia<br />
fluviale, esistenti nella terra ferma, in cui lo stato dei luoghi rende possibile l’afflusso ed il riflusso<br />
dell’acqua del mare, anche per una sola parte dell’anno.<br />
Il requisito della libera comunicazione col mare, durante una parte dell’anno dei bacini<br />
d’acqua salsa o salmastra non è, di per sé solo, rilevante ai fini della loro appartenenza al demanio<br />
marittimo, attesa la necessità dell’ulteriore requisito dell’idoneità oggettiva ed immediata dei bacini<br />
stessi agli usi pubblici del mare, prescindendo da qualsiasi indagine sulla loro idoneità ad<br />
utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e future (Cass. Civ. 16 febbraio 1999 n. 1300);<br />
9) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo sono quelli che servono al ricovero di<br />
piccole imbarcazioni ed alle operazioni di carico e scarico di merci e passeggeri, estendendosi verso<br />
la terraferma e collegando gli approdi interni con il mare;<br />
10) il mare territoriale si estende per 12 miglia marine verso il largo a partire dalla linea<br />
che unisce i punti estremi di baie, golfi o seni che non superino tra loro la distanza delle 24 miglia<br />
marine. La disciplina inerente al demanio marittimo si estende, ai sensi dell’art. 524 reg. esec. 6 del<br />
cod. nav., - in quanto compatibile - anche al mare territoriale, quantunque questo non rientri fra i<br />
beni demaniali, ma costituisca, al contrario, una res communis omnium assoggettata alla sovranità<br />
statale.<br />
Pertanto, anche rispetto ad un tratto di mare territoriale, l’ente gestore (il Comune costiero)<br />
può rilasciare concessioni demaniali marittime ai fini di un uso particolare da parte del privato, nel<br />
rispetto dei principi di evidenza pubblica e fermo restando l’uso comune del bene.<br />
I beni marittimi appartengono allo Stato e soltanto in casi eccezionali alle Regioni (nella<br />
<strong>Regione</strong> Sicilia il trasferimento è avvenuto a seguito del d.P.R. n. 684/77).<br />
Tuttavia, a seguito della legge delega n. 42/2009 7 e del decreto legislativo n. 85 del 2010, si<br />
prevede il trasferimento della proprietà dei beni marittimi alle Regioni, dando vita al c.d.<br />
federalismo demaniale da attuarsi mediante l’individuazione, con uno o più d.P.C.M. 8 (non ancora<br />
6 L’art. 524 reg. esec. stabilisce che: “Per l’occupazione e l’uso di zone di mare territoriale e per l’esercizio<br />
della polizia sul mare territoriale si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal codice e dal presente<br />
regolamento”.<br />
7 Al fine di dare attuazione all’art. 119 comma VI della Costituzione, l’attribuzione ai Comuni, alle Province, alle Città<br />
Metropolitane ed alle Regioni di un proprio patrimonio dovrà avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi<br />
delineati dall’art. 19 della legge delega n. 42/2009 ovvero: a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di<br />
governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle<br />
competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse Regioni e dagli Enti Locali, fatta salva la<br />
determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da<br />
attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità; c) ricorso alla concertazione in sede di<br />
Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni; d)<br />
individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni<br />
appartenenti al patrimonio culturale nazionale.<br />
8 L’art. 3 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 85/2010 stabilisce che: “Ferme restando le funzioni amministrative già conferite<br />
agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su<br />
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adottati), dei beni statali da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città Metropolitane<br />
e Regioni che dovranno curarne la “massima valorizzazione funzionale” a vantaggio diretto o<br />
indiretto della collettività rappresentata.<br />
I beni demaniali marittimi e le pertinenze demaniali saranno trasferiti ope legis ed a titolo<br />
non oneroso alle Regioni previa adozione di appositi decreti attuativi, ad eccezione di quelli<br />
utilizzati direttamente dalle amministrazioni statali.<br />
Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento i porti di rilevanza economica nazionale ed<br />
internazionale (art. 5 comma 2).<br />
Per quanto concerne i porti di rilevanza nazionale (art. 5 comma 6), l’Agenzia del<br />
<strong>Demanio</strong> può trasferire ai Comuni le aree demaniali non più idonee alle attività portuali e “<br />
suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione<br />
dell’Autorità portuale se istituita, o della competente Autorità marittima”.<br />
Attualmente il processo di attribuzione dei beni del demanio marittimo alle Regioni vive una<br />
fase di stallo, atteso che non sono stati ancora adottati i relativi decreti attuativi.<br />
I beni del demanio marittimo e le relative pertinenze, attuato il trasferimento a favore delle Regioni,<br />
manterranno, in ogni caso, la natura demaniale ed il relativo regime giuridico.<br />
Le concessioni demaniali marittime dovranno essere rilasciate facendo ricorso a procedure<br />
ad evidenza pubblica; le Regioni dovranno rispettare i criteri di determinazione dei canoni<br />
concessori stabiliti dallo Stato; rimarranno fermi i limiti derivanti da vincoli storici, artistici,<br />
ambientali sui beni che verranno trasferiti.<br />
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme ed il federalismo,<br />
con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro 180<br />
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo sono trasferiti a titolo non oneroso alle Regioni,<br />
unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo, di cui all’art. 5 comma 1 lett. a), con esclusione<br />
di quelli utilizzati direttamente dalle amministrazioni statali”<br />
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II) Modalità di acquisto e perdita della demanialità<br />
Ai fini dell’acquisto della demanialità è necessario che i beni presentino caratteristiche<br />
obiettive tali da essere ricompresi nell’elenco tassativo di cui all’art. 28 c. n., oltre ad essere adibiti<br />
ad usi attinenti alla navigazione, senza che sia necessario un esplicito atto di destinazione da parte<br />
della p. a., sicché la natura di bene pubblico ed il relativo regime giuridico sono connessi ad una<br />
situazione di fatto e non ad un atto giuridico.<br />
A conferma di tale assunto, si evidenzia che i provvedimenti di delimitazione del demanio<br />
marittimo di cui all’art. 32 c. n. hanno natura dichiarativa o ricognitiva 9 , atteso che: “i terreni<br />
interessati dall’azione erosiva del mare, anche se formalmente appartenenti a privati, acquistano<br />
ipso iure carattere demaniale, senza che sia all’uopo necessario attendere l’esito del procedimento<br />
di delimitazione del demanio marittimo” (Cass. Pen., 25 giugno 1986 in Riv. Pen., 1987 p. 692).<br />
Le funzioni amministrative inerenti alla delimitazione delle zone del demanio marittimo<br />
spettano allo Stato, ed in particolare all’Autorità marittima (capo del compartimento marittimo) che,<br />
ai sensi dell’art. 32 del c. n., può promuovere il relativo iter procedimentale 10 , ove necessario o<br />
opportuno, invitando le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a<br />
presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.<br />
Le contestazioni che dovessero sorgere nel corso del procedimento sono definite in via<br />
amministrativa dal direttore marittimo, con provvedimento definitivo che darà atto, nel relativo<br />
verbale, dell’eventuale accordo di tutte le parti interessate.<br />
Qualora l’accordo tra tutte le parti interessate non sia stato raggiunto, il provvedimento<br />
insieme ai relativi documenti, verrà comunicato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che<br />
entro 60 gg. dalla ricezione potrà annullarlo con suo decreto e dovrà procedere alla risoluzione in<br />
via amministrativa della contestazione di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.<br />
Anche la recente giurisprudenza costituzionale precisa che le funzioni di delimitazione del<br />
demanio marittimo sono di esclusiva competenza statale ed il relativo provvedimento ha natura<br />
ricognitiva, a differenza di quello di “sdemanializzazione”.<br />
Dopo aver ribadito la competenza statale in relazione al procedimento di cui all’art. 32 c. n.<br />
la Consulta afferma che: “Ne consegue che se un bene presenta le caratteristiche naturali del lido<br />
del mare o della spiaggia deve considerarsi appartenente al demanio marittimo dello Stato anche<br />
senza alcun provvedimento formale di delimitazione, mentre va esclusa la possibilità di una<br />
sdemanializzazione tacita, atteso che la cessazione della demanialità è possibile soltanto mediante<br />
9 In tal senso, cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 3754 del 26.06.2012.<br />
10 L’art. 58 del regolamento di esecuzione del c. n. disciplina dettagliatamente le varie fasi del procedimento di<br />
delimitazione, stabilendo che il capo del compartimento notifica a tutti coloro che possono essere interessati alle<br />
operazioni, l’invito a intervenire e a produrre i loro titoli.<br />
La Commissione delimitatrice sarà presieduta dal capo del compartimento o da un suo delegato e di essa fanno parte<br />
anche rappresentanti dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong> e del Provveditorato Interreg. OO. PP., Uff. Opere marittime, Min. infr.<br />
e trasporti.<br />
La Commissione procede, alla data stabilita, alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato.<br />
Dell’avvenuta delimitazione è redatto processo verbale che sarà corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale è<br />
firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al Ministro<br />
delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 32 c. n., dopo che sia approvato dal direttore marittimo.<br />
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uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa<br />
competente” (Corte Cost. 05.11.2008, sentenza n. 370).<br />
Il provvedimento di delimitazione delle zone del demanio marittimo è necessario o<br />
opportuno soltanto nel caso in cui sussista un’effettiva incertezza sulla demanialità dell’area o<br />
sulla determinazione dei confini della stessa (cfr. Tar <strong>Calabria</strong>, Sez.. I, Catanzaro, 24 maggio<br />
2011, n. 783).<br />
Avverso il provvedimento di delimitazione di cui all’art. 32 c. n. è ammesso ricorso all’A.<br />
G. O., affinché il privato possa tutelare la propria posizione di diritto soggettivo.<br />
In tal senso, il Consiglio di Stato (Sezione Sesta, 23 maggio 2012, n. 3030) ha chiarito che,<br />
in assenza di una norma attributiva della giurisdizione esclusiva, sussiste il difetto di giurisdizione<br />
in capo al G. A., sul ricorso proposto al fine di contestare la demanialità di un’area di cui si sostenga<br />
la proprietà privata.<br />
I giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che il procedimento di cui all’art. 32 c. n. è<br />
finalizzato ad individuare la linea di demarcazione fra il demanio marittimo e le proprietà private<br />
finitime, costituendo una proiezione dell’azione prevista dall’art. 950 del cod. civ. (actio finium<br />
regundorum) e concludendosi con un atto di delimitazione avente funzione di mero accertamento,<br />
in via amministrativa, dei confini del demanio marittimo, rispetto alle proprietà private contigue,<br />
non sussistendo, pertanto, l’esercizio di un potere discrezionale da parte della p. a., sicché il privato<br />
potrà invocare la tutela della propria posizione di diritto soggettivo, innanzi al G. O. abilitato a<br />
disapplicare, in via incidentale, l’atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo.<br />
Laddove, invece, il privato non contesti l’esercizio del potere in sé e quindi il merito del<br />
provvedimento ma deduca vizi afferenti il procedimento di delimitazione (es. mancata<br />
convocazione della parte interessata, ecc..) sussiste la cognizione del G. A., in quanto si censura la<br />
normativa di azione delimitante l’esercizio del potere (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 6054 del<br />
04/12/2001).<br />
Altri procedimenti di competenza statale sono quelli concernenti: 1) la fissazione di limiti<br />
del demanio marittimo ( art. 31 c. n.); 2) l’ampliamento delle zone del demanio marittimo (art. 33 c.<br />
n.); 3) la consegna di parti del demanio marittimo ad altri usi pubblici (art. 34 c. n. e 36 reg. esec.).<br />
Nella prima fattispecie, laddove il mare comunichi con canali, fiumi o altri corsi d’acqua, i<br />
limiti del demanio marittimo sono fissati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto<br />
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.<br />
L’ampliamento consente, invece, ai fini dei pubblici usi del mare, di ricomprendere nel<br />
demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso<br />
adiacenti.<br />
In tal caso la dichiarazione di pubblico interesse, ai fini dell’espropriazione dell’area, è fatta<br />
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro<br />
dell’economia e delle finanze, e rappresenta titolo per l’immediata occupazione del bene da<br />
espropriare (art. 33 c. n.).<br />
Infine, è possibile destinare, temporaneamente, determinate parti di demanio marittimo ad<br />
altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale (art. 34 c . n.).<br />
L’utilizzazione temporanea delle zone demaniali marittime per finalità pubbliche diverse da<br />
quelle marittime può essere autorizzata con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei<br />
trasporti, su richiesta delle amministrazioni statali, regionali e locali competenti, cui segue il<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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processo verbale di consegna dell’area da parte del capo del compartimento, ove saranno incluse le<br />
clausole necessarie alla salvaguardia degli interessi del demanio marittimo (art. 36 comma 2 reg.<br />
esec.).<br />
Il procedimento di sdemanializzazione, di cui all’art. 35 del c. n., presuppone, invece,<br />
l’accertamento della perdita/insussistenza di utilità di una porzione del bene agli usi pubblici del<br />
mare, da parte del capo del compartimento e l’esclusione del bene dal demanio marittimo con<br />
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro<br />
dell’economia e della finanze. Il provvedimento, in questo caso, ha natura costitutiva. 11<br />
La cessazione della demanialità di un bene può avvenire in conseguenza di:<br />
1) una norma ad hoc;<br />
2) di un fatto naturale;<br />
3) di un provvedimento della p. a.<br />
Ciò significa che, ad es. nel caso dell’arenile, la sdemanializzazione non può verificarsi<br />
tacitamente, ma richiede, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., un provvedimento costitutivo da parte della<br />
competente autorità amministrativa.<br />
La giurisprudenza della S. C., nel ribadire che (Cass. Civ. Sez. II, 11 maggio 2009 n.<br />
10817) fa parte del demanio marittimo anche l’arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti<br />
relitto dal naturale ritirarsi delle acque, ne preclude un’eventuale utilizzazione uti dominus, in<br />
assenza di un formale provvedimento di sdemanializzazione avente efficacia costitutiva, sicché la<br />
realizzazione - ad es. - di una strada pubblica da parte della p. a. o di opere o manufatti da parte dei<br />
privati, non comporta di per sé la cessazione della demanialità ed il venir meno dell’attitudine a<br />
realizzare i pubblici usi del mare.<br />
Pertanto, la sdemanializzazione può giungere soltanto successivamente ad una<br />
valutazione discrezionale della competente Autorità marittima che ritiene inutilizzabile l’area<br />
per i pubblici usi del mare, ed al fine di escludere i beni dalla categoria demaniale sarà<br />
necessario un apposito decreto ministeriale (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di<br />
concerto con quello delle finanze).<br />
Il Consiglio di Stato Sez. VI sent. n. 8119 del 22 settembre 2010 ha confermato che, stante<br />
gli accentuati profili di discrezionalità inerenti al provvedimento di sdemanializzazione,<br />
l’accertamento relativo alla inutilizzabilità o meno dell’area demaniale agli usi pubblici del mare<br />
compete esclusivamente alla Capitaneria di porto, che si determinerà sulla permanenza del bene al<br />
regime demaniale o sul relativo passaggio ai beni del patrimonio disponibile di cui all’art. 829 cod.<br />
civ..<br />
11 Nonostante la giurisprudenza prevalente (Cass. Civ. Sez. II, 11 maggio 2009 n. 10817 ) sostenga la natura costitutiva<br />
del provvedimento di sdemanializzazione, non sono mancate, in passato, sentenze di segno contrario: in tal senso, la<br />
Suprema Corte nel lontano 1966 (Cass. Civ. Sez. II, 26 febbraio 1966, n. 1480) riteneva ammissibile la<br />
sdemanializzazione tacita di un bene, senza l’adempimento delle formalità prescritte ex lege, ma a tal fine considerava<br />
necessari atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà della p. a. di conservare la destinazione del bene<br />
all’uso pubblico, e circostanze così significative da rendere non configurabile un’ipotesi diversa dalla rinuncia, da parte<br />
della p. a., al ripristino della pubblica funzione del bene stesso.<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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III) La ripartizione delle competenze<br />
La gestione del demanio marittimo è rimasta in capo allo Stato, ente proprietario, per diversi<br />
decenni.<br />
Il processo di regionalizzazione, avviato negli anni 70’, ha inciso fortemente sulla materia<br />
demaniale, determinando la “scissione” tra il profilo dominicale e quello gestionale.<br />
In particolare, l’art. 59 del d.P.R. n. 616/1977 ha delegato alle Regioni le funzioni<br />
amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree<br />
del demanio lacuale e fluviale, limitatamente alle utilizzazioni turistiche e ricreative, ad<br />
eccezione delle funzioni esercitate dallo Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza<br />
nazionale e di polizia doganale, nonché dei porti e delle aree di preminente interesse nazionale, in<br />
relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima.<br />
La delega a favore delle Regioni è stata resa effettiva soltanto a seguito dell’adozione del<br />
d.P.C.M. del 21.12.1995, che ha individuato le c.d. aree escluse attraverso il procedimento delineato<br />
dall’art. 59 12 del d.P.R. n. 616/77.<br />
Considerata la complessità gestionale della materia delegata, le Regioni si sono avvalse, in<br />
forza di apposite convenzioni, del personale delle Capitanerie di porto (art. 8 comma 1 del d. l. n.<br />
535/1996 modificato dalla legge di conversione n. 647/1996 13 ) fino al 30 giugno 2001.<br />
Successivamente all’emanazione del d.P.C.M. del 21.12.1995, un’ulteriore accelerazione al<br />
trasferimento delle funzioni amministrative è stata impressa dall’art. 105 comma 2 lett. l) del d. lgs.<br />
n. 112/1998 che, in attuazione dell’art. 1 comma 2 della legge n. 59/1997 14 , ha attribuito alle<br />
12 Sul punto cfr. Corte costituz., ordinanza n. 579 del 1988, ove si evidenzia che la delega di cui all’art. 59 del d.P.R.<br />
616/1977, non avendo il Governo provveduto all’emanazione del decreto entro il termine originariamente stabilito<br />
(31/12/1978), è rimasta “congelata” fino all’individuazione delle aree escluse, avvenuta con il d.P.C.M. del<br />
21.12.1995, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 136 del 12 giugno 1996.<br />
La Consulta in una successiva pronuncia (sent. 18 luglio 1997, n. 242) ha chiarito, inoltre, che il potere di<br />
identificazione delle c. d. aree escluse non è soggetto ad un termine perentorio, in quanto la p. a. può, in qualsiasi<br />
momento, modificare il relativo elenco, rispettando le medesime modalità procedimentali fissate per l’adozione.<br />
Pertanto, il procedimento di individuazione delle aree escluse e quello di revisione del relativo elenco deve svolgersi nel<br />
rispetto del principio di leale cooperazione, in quanto, pur chiudendosi con un provvedimento rientrante nella<br />
competenza di un organo di governo (d.P.C.M.), necessita della partecipazione delle Regioni interessate che renderanno<br />
un parere obbligatorio ma non vincolante.<br />
13 La predetta disposizione stabilisce che: “Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi delle Capitanerie di<br />
porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei<br />
trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i<br />
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a<br />
carico delle Capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio<br />
marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla<br />
data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti<br />
Capitanerie di porto”.<br />
14 L’art. 1 comma 2 della legge n. 59/1997 stabilisce che:” Sono conferite alle Regioni ed agli Enti Locali,<br />
nell’osservanza del principio di sussidiarietà di cui all’art. 4, comma 3, lett. a), della presente legge, anche ai sensi<br />
dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli<br />
interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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Regioni il rilascio delle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio<br />
marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di<br />
fonti di energia.<br />
Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello<br />
Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente<br />
interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21<br />
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive<br />
modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre<br />
dall’ 1 gennaio 2002 (art. 9 legge n. 88/2001).<br />
Il conferimento delle funzioni attuato dal d. lgs. n. 112/1998 è più ampio di quello di cui<br />
all’art. 59 del d.P.R. n. 616/1977, limitato esclusivamente alle utilizzazioni turistico-ricreative,<br />
atteso che le Regioni possono rilasciare concessioni demaniali marittime per qualsiasi finalità,<br />
tranne che per l’approvvigionamento di fonti di energia.<br />
Ai sensi dell’art. 4 comma 5 della legge n. 59/1997 le Regioni, in relazione alle funzioni loro<br />
trasferite, avrebbero dovuto provvedere, entro un termine di sei mesi dall’emanazione dei decreti<br />
legislativi previsti nella medesima legge, all’individuazione, mediante legge regionale, delle<br />
funzioni da trasferire o delegare agli Enti Locali e di quelle da mantenere.<br />
Considerata l’inadempienza di diverse Regioni, il Governo si è avvalso del potere sostitutivo<br />
ed ha adottato il decreto legislativo n. 96 del 1999: “Intervento sostitutivo del Governo per la<br />
ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed Enti Locali a norma dell'articolo 4, comma 5,<br />
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni”.<br />
In particolare, l’art. 42 del citato d. lgs, ha trasferito, a partire dal 01.07.1999, ai Comuni le<br />
funzioni amministrative previste dall’art. 105 comma 2 lettere f) ed l) del d. lgs. n. 112/1998” ,<br />
attribuendo agli Enti Locali la titolarità della gestione del demanio marittimo per finalità diverse<br />
dall’approvvigionamento di fonti di energia.<br />
La <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong>, con legge regionale n. 3 del 03 marzo 2000, in attesa<br />
dell’approvazione dei piani di utilizzazione degli arenili, di cui all’art. 6 comma 3 della legge n.<br />
494/1993, ha trattenuto le funzioni amministrative inerenti al rilascio ed al rinnovo delle<br />
concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, fino al susseguente trasferimento<br />
ai Comuni costieri, perfezionatosi nel dicembre 2007, a seguito dell’approvazione della legge<br />
regionale n. 17 del 2005, del relativo regolamento di attuazione ( PIR 2007) e del D.D.G. del<br />
<strong>Dipartimento</strong> Urbanistica e Governo del Territorio n. 16066 del 24/10/2007.<br />
L’art. 4 della legge <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> n. 17 del 2005 recante: “Norme per l’esercizio della<br />
delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” conferisce ai Comuni le<br />
seguenti funzioni:<br />
1. rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;<br />
2. la vigilanza sull’uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;<br />
3. l’autorizzazione al subingresso nella concessione;<br />
4. l’autorizzazione all’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione<br />
demaniale marittima;<br />
localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o<br />
periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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5. il rilascio, rinnovo, modificazione, e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse<br />
regionale di cui all’art. 9 della legge 88/2001.<br />
I Comuni possono anche rilasciare concessioni demaniali marittime suppletive e mere<br />
autorizzazioni demaniali ai sensi dell’art. 24 del reg. esec.. e dell’art. 12 del PIR, consentendo così<br />
delle variazioni nell’estensione della zona concessa, nelle opere o nelle modalità di esercizio<br />
dell’atto o della licenza di concessione.<br />
Per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra <strong>Regione</strong> e Comuni, la giurisprudenza<br />
amministrativa (Tar <strong>Calabria</strong>, Sez. I Catanzaro, n. 1422 del 15 novembre 2011), sia pur in via<br />
incidentale, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge regionale n. 17/2005, in materia<br />
di demanio marittimo le funzioni di amministrazione attiva sono, esclusivamente, di competenza<br />
comunale, nonostante quanto previsto dall’art. 11 del PIR 15 , mentre la <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> esercita, ai<br />
sensi dell’art. 3 comma 1 della medesima legge regionale, funzioni di indirizzo e di<br />
programmazione generale.<br />
15 L’art. 11 del PIR ( Piano d’Indirizzo Regionale) prevede che le concessioni demaniali marittime fino a sei anni sono<br />
rilasciate dal Comune; oltre i sei anni ed inferiori ai quindici anni dal Dirigente del Settore del competente Assessorato<br />
della <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong>; oltre i quindici anni, dal Dirigente Generale del competente Assessorato della <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong>.<br />
La presente disposizione regolamentare, ponendosi in evidente contrasto con quanto disposto dall’art. 4 della legge<br />
regionale n. 17/2005 che attribuisce la competenza ai Comuni, deve essere disapplicata in quanto illegittima.<br />
Com’è noto, le disposizioni di natura regolamentare, in forza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, possono<br />
avere soltanto una valenza attuativo-integrativa di fonti legislative sovraordinate.<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
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IV) Procedura per il rilascio delle concessioni demaniali marittime aventi<br />
finalità turistico-ricreative<br />
A) La necessità dell’evidenza pubblica<br />
Le concessioni demaniali marittime possono essere assegnate soltanto facendo ricorso a<br />
procedure ad evidenza pubblica, in quanto il demanio marittimo è un bene pubblico avente<br />
rilevanza economica e costituisce fonte di guadagno, sicché il rilascio dei titoli concessori deve<br />
soggiacere ad adeguate forme di pubblicità, tali da stimolare la concorrenza tra tutti i soggetti<br />
interessati all’uso dell’arenile, eliminando dalla procedura comparativa delle istanze, ogni elemento<br />
di vantaggio per il vecchio concessionario.<br />
L’evidenza pubblica è obbligatoria per le concessioni “turistiche”, per quelle aventi ad<br />
oggetto strutture dedicate alla nautica da diporto e per i punti d’ormeggio, nonché ogni volta che<br />
l’utilizzazione del bene demaniale abbia finalità lucrative.<br />
Le attività turistico-ricreative, oggetto delle concessioni demaniali marittime, sono quelle<br />
indicate dall’art. 01 del d. l. n. 400/1993 conv. nella legge n. 494/1993 ovvero:<br />
a) gestione di stabilimenti balneari;<br />
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di<br />
monopolio;<br />
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;<br />
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;<br />
e) esercizi commerciali;<br />
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo compatibilmente con<br />
le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.<br />
La posizione del Consiglio di Stato Sez. VI nelle sentenze nn. 3145 e 5765 del 2009, è<br />
piuttosto chiara, affermandosi nella seconda delle pronunce citate che: “La giurisprudenza di<br />
questo Consiglio ritiene, anche sulla scia di importanti decisioni della stessa Corte di giustizia<br />
CE, che l’inveramento nell’ordinamento nazionale di fondamentali principi di diritto<br />
comunitario, rinvenibili direttamente nel Trattato CE, ma non per questo sforniti di immediata<br />
efficacia precettiva (il riferimento è, essenzialmente, al rispetto della libertà di stabilimento, di<br />
libera prestazione dei servizi, nonché ai principi di par condicio, imparzialità e trasparenza), non<br />
possa prescindere dall’assoggettamento delle pubbliche Amministrazioni all’obbligo di esperire<br />
procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente. Da tali<br />
acquisizioni giurisprudenziali non può ritenersi estranea la materia delle concessioni di beni<br />
pubblici (siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o<br />
dei Comuni), ed in particolare delle concessioni demaniali marittime.”<br />
L’utilizzazione del demanio marittimo è regolamentata dagli artt. 36 e 37 c. n. che<br />
consentono all’amministrazione la possibilità di concedere ai privati o ad altri enti pubblici (art. 39<br />
c. n.), compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di<br />
beni demaniali e di zone del mare territoriale per un determinato periodo di tempo.<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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Nel caso di concorso di più domande, l’art. 37 c. n. indica, quali criteri preferenziali, quello<br />
della più proficua utilizzazione della concessione che risponde ad un più rilevante interesse<br />
pubblico (criterio generale valido per ogni tipo di concessione) e della presenza, a tutela<br />
dell’ambiente costiero, di strutture completamente amovibili (criterio speciale applicabile alle<br />
concessioni turistico- ricreative).<br />
Qualora i suddetti criteri preferenziali siano inidonei a consentire l’individuazione della<br />
offerta migliore, il codice prevede, in via meramente subordinata e residuale, il ricorso alla<br />
licitazione privata (ovvero a procedure ad evidenza pubblica caratterizzate dal massimo rialzo sul<br />
canone minimo ex lege posto a base d’asta).<br />
Nella previgente formulazione l’art. 37 c. n. riconosceva, inoltre, il c.d. diritto d’insistenza<br />
in capo ai precedenti concessionari, in sede di rinnovo, rispetto alle nuove istanze. 16<br />
Tale normativa fu “rafforzata” dall’art. 10 della legge n. 88/2001, che fissava in sei anni la<br />
durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, prevedendone il<br />
rinnovo automatico, alla scadenza, per identico periodo.<br />
Le modalità di affidamento e di rinnovo delle concessioni sottratte, per molto tempo, alle<br />
procedure ad evidenza pubblica, hanno garantito una posizione di vantaggio ai precedenti<br />
concessionari, dando vita, così, ad un’utilizzazione del demanio marittimo lesiva dei principi<br />
comunitari, quali la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, l’imparzialità, la parità di<br />
trattamento, la non discriminazione, nonché la tutela della concorrenza (artt. 43, 49 e 81 TCE).<br />
Di fatto, il rinnovo automatico delle concessioni privava la p. a. della facoltà discrezionale di<br />
valutare l’opportunità di mantenere l’utilizzazione “privata” del bene pubblico piuttosto che<br />
restituirla alla libera disponibilità cui è prioritariamente destinata, oltre a non consentire una vera<br />
attività pianificatoria che tenesse conto sia delle legittime aspettative dei concessionari che delle<br />
mutate esigenze pubbliche ed economiche del territorio.<br />
Il legislatore, al fine di definire la procedura d’infrazione comunitaria avviata dalla<br />
Commissione europea per la presenza di disposizioni statali e regionali che violavano i principi<br />
derivanti dal Trattato, ha abrogato sia il comma 2 dell’art. 37 del cod. nav., limitatamente al c.d.<br />
diritto d’insistenza 17 , che l’art. 10 comma 1 della legge n. 88/2001 18 , eliminando così<br />
dall’ordinamento giuridico l’istituto del rinnovo automatico previsto per le concessioni turistico-<br />
ricreative, sicché anche le concessioni esistenti, al termine della loro validità prorogata fino al<br />
31.12.2020 19 , dovranno essere messe a bando.<br />
La legge comunitaria per il 2010 (legge n. 217 del 2011) aveva delegato il Governo italiano<br />
ad adottare, nel termine di 15 mesi dalla relativa entrata in vigore (entro aprile 2013), un decreto<br />
legislativo che avrebbe dovuto riformare la disciplina delle concessioni demaniali marittime nel<br />
rispetto dei seguenti principi:<br />
16<br />
L’art. 37 comma 2 del codice della navigazione, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge<br />
n. 25/2010, attribuiva la preferenza, a parità delle condizioni offerte, al precedente concessionario, in sede di rinnovo,<br />
rispetto alle altre istanze concorrenti.<br />
17<br />
Art. 1 comma 18 del d. l. n. 194/2009 conv. nella legge 25/2010.<br />
18<br />
Art. 11 della legge n. 217/2011 (comunitaria 2010).<br />
19<br />
Le concessioni demaniali marittime “ turistiche”, esistenti al 31.12.2009, sono state prorogate al 31.12.2020 ai sensi<br />
dell’art. 34 duodecies del d. l. n. 179/2012 conv. nella legge n. 221/2012.<br />
14
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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1) stabilire limiti minimi e massimi della durata delle concessioni, entro i quali le Regioni<br />
fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico,<br />
nonché proporzionato all’entità degli investimenti;<br />
2) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà<br />
di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività<br />
imprenditoriali e di tutela degli investimenti;<br />
3) individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni<br />
tra Comuni, Province e Regioni;<br />
4) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia,<br />
anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo<br />
delle aree del demanio marittimo;<br />
5) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito<br />
dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni;<br />
6) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione<br />
demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;<br />
7) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e<br />
modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.<br />
Sulla proposta governativa di schema di decreto legislativo, di cui all’art. 11 comma 2 della<br />
legge n. 217/2011, si sarebbe dovuta acquisire l’intesa delle Regioni e degli Enti Locali in sede di<br />
Conferenza Unificata (art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281)<br />
Da ultimo, il processo di riforma dell’intera materia è in fase di stallo, a seguito della<br />
ulteriore proroga di validità (fino al 31.12.2020) delle concessioni demaniali marittime con finalità<br />
turistico-ricreative 20 . A seguito della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime, gli enti<br />
gestori dovranno apporre un timbro sulla licenza “originaria” recante la seguente dicitura: “Validità<br />
prorogata fino al 31.12.2020, ai sensi dell’art. 34 duodecies del d. l. n. 179/2012 conv. nella legge n.<br />
221/2012.”<br />
Si precisa, altresì, che il titolo prorogato ex lege sarà soggetto alla registrazione presso<br />
l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate.<br />
Per quanto concerne le concessioni turistiche prorogate ex lege, il Comune potrà mettere a<br />
bando le relative aree soltanto dal 01.01.2021, salvo che il concessionario, prima della scadenza del<br />
titolo (31.12.2020), rinunci espressamente alla concessione o venga dichiarato decaduto ai sensi<br />
dell’art. 47 c. n..<br />
Rimane ferma la possibilità di rilasciare concessioni ex novo fino a 20 anni in ragione<br />
dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare ed a condizione della vigenza del<br />
Piano comunale di spiaggia.<br />
20 L’art. 34 duodecies del d. l. 179/2012 conv. nella legge n. 221 del 2012 ha modificato l’art. 1 comma 18 del d. l. n.<br />
194/2009 conv. nella legge n. 25/2010, fissando la proroga ex lege fino al 31.12.2020 (e non più fino al 31.12.2015)<br />
delle concessioni demaniali marittime in essere al 31.12.2009.<br />
Anche la durata delle concessioni demaniali lacuali e fluviali, limitatamente alle utilizzazioni turistico-ricreative e<br />
sportive, nonché di quelle destinate ai porti turistici, agli approdi ed ai punti d’ormeggio per la nautica da diporto, è<br />
stata prorogata fino al 31.12.2015 (art. 1 comma 547 legge n. 228/2012).<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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E’ preclusa, invece, la “rinegoziazione” delle concessioni in essere fino a venti anni,<br />
atteso che la possibilità del concessionario di ottenerla darebbe vita al rinnovo automatico del titolo,<br />
così come sancito, in merito, dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 213 del 04/07/2011 21 ,<br />
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse leggi regionali che consentivano l’estensione<br />
della validità fino a 20 anni delle concessioni in essere, sia pur in rapporto al piano degli<br />
investimenti proposti.<br />
Da ultimo, il rinnovo automatico delle concessioni turistico-ricreative è venuto meno a<br />
seguito dell’art. 11 della legge n. 217/2011 che ha abrogato l’art. 10 comma 1 della legge n.<br />
88/2001.<br />
In tale fase di “transizione”, i criteri delineati dagli artt. 36 e 37 c. n. e dall’art. 18 del<br />
relativo regolamento di esecuzione devono essere rivisti alla luce della normativa europea e della<br />
giurisprudenza comunitaria, costituzionale, amministrativa e contabile che impongono la gara<br />
pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime.<br />
Sul punto, il giudice amministrativo 22 ha più volte rimarcato l’inadeguatezza della normativa<br />
del codice della navigazione, evidenziando che ai fini del rilascio delle concessioni demaniali<br />
marittime, sia insufficiente la mera pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, dovendosi, invece,<br />
ricorrere a forme di pubblicità più adeguate, atte a dare idonea diffusione alla notizia nell’ambito<br />
della platea dei potenziali concorrenti.<br />
Il Comune può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di<br />
zone del mare territoriale per un determinato periodo di tempo: ciò significa che, soddisfatte le<br />
esigenze del pubblico uso, ad es. attraverso la destinazione, in sede di PCS, di aree alla libera<br />
balneazione, per una superficie non inferiore al 30 per cento del fronte mare, calcolata in relazione<br />
all’estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione (art. 12 legge regionale n. 17/2005<br />
ed art. 6 comma 4 PIR), le restanti aree demaniali possono essere assegnate facendo ricorso alle<br />
procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto della zonizzazione delineata dallo strumento<br />
pianificatorio.<br />
Da ultimo, il Tar Campania, Sez. VII, Napoli, sentenza n. 2728 del 07/06/2012, ribadisce<br />
che la discrezionalità della p. a. di concedere spazi di arenile va effettuata considerando sempre il<br />
superiore interesse pubblico a garantire la libera balneazione.<br />
I bandi pubblici dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell’area e delle opere da<br />
concedere ed il concorso di più domande deve essere definito, preferendo chi offre maggiori<br />
garanzie di proficua utilizzazione della concessione, proponendosi di avvalersi di questa per un uso<br />
che, a giudizio della p. a., risponda ad un più rilevante interesse pubblico.<br />
21 “E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge della <strong>Regione</strong> Marche 11 febbraio 2010, n. 7, il quale<br />
stabilisce che ai sensi dell'articolo 03, comma 4-bis, del d. l. n. 400 del 1993, i Comuni, su richiesta del concessionario,<br />
possono estendere la durata della concessione fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza<br />
economica delle opere realizzate e da realizzare, in conformità al piano di utilizzazione delle aree del demanio<br />
marittimo vigente. Il legislatore regionale attribuisce, dunque, al titolare della concessione la possibilità di ottenerne la<br />
proroga (seppure in presenza dei presupposti indicati dal richiamato art. 3), violando, in tal modo, l'art. 117, primo<br />
comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di<br />
tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già<br />
possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina<br />
una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento<br />
che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della<br />
concessione, di prendere il posto del vecchio gestore. In tema, cfr. sentenze Corte cost. nn. 340 e 180/2010.”<br />
22 Cfr. Tar Campania Sez. VII, Napoli, sentenza n. 1913 del 12/04/2010.<br />
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Tale criterio, di carattere generale, è integrato per le concessioni demaniali marittime con<br />
finalità turistico-ricreative, dalla preferenza accordata a coloro che realizzano attrezzature non fisse<br />
e completamente amovibili, pienamente rispondenti alle esigenze di tutela dell’ambiente costiero.<br />
Il criterio di “aggiudicazione” dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83<br />
del d. lgs. n. 163/2006, applicabile anche a procedimenti diversi dalle gare d’appalto come<br />
quelli finalizzati al rilascio delle concessioni, sembra essere quello che, meglio di ogni altro,<br />
consente alla p. a. di selezionare il concessionario, valutando le maggiori garanzie di proficua<br />
utilizzazione della concessione e la migliore rispondenza all’interesse pubblico.<br />
Nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali<br />
marittime, la valutazione delle offerte dovrà privilegiare l’aspetto qualitativo rispetto al rialzo sul<br />
canone minimo fissato ex lege, sulla base di quanto prescritto dall’art. 120 del d.P.R. n. 207 del 05<br />
ottobre 2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici – d. lgs. n.<br />
163/2006).<br />
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B) Necessità dell’approvazione del PCS<br />
Abrogate le disposizioni che garantivano al precedente concessionario il c.d. diritto<br />
d’insistenza, il rinnovo automatico, nonché qualsivoglia fattore di vantaggio in dipendenza della<br />
titolarità della concessione ovvero della titolarità di altro rapporto concessorio funzionalmente<br />
collegato al primo (ad es. è il caso dei gestori di alberghi o villaggi turistici, anche titolari di<br />
concessioni sull’arenile per la posa ombrelloni a servizio esclusivo della propria clientela), è<br />
necessario esaminare il complesso iter che caratterizza il rilascio delle concessioni, atteso che<br />
condicio sine qua non per la gestione del demanio marittimo è l’adozione ed approvazione dei<br />
PCS. 23<br />
I Piani comunali di spiaggia, essenziali ai fini del rilascio di nuove concessioni demaniali<br />
marittime sono considerati, ai sensi dell’art. 2 del PIR, ““piani particolareggiati 24 di utilizzazione<br />
delle aree del demanio marittimo con cui favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica,<br />
edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche<br />
che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone non in concessione, tipologie di<br />
intervento che favoriscano lo sviluppo turistico”.<br />
Il Piano comunale di spiaggia tende a realizzare un contemperamento dei diversi interessi<br />
pubblici coinvolti, promuovendo uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e<br />
regolamentando, attraverso apposite norme tecniche di attuazione, l’utilizzazione delle singole aree<br />
demaniali, le relative destinazioni e le opere che possono essere realizzate, per quanto concerne la<br />
tipologia, le superfici, le dimensioni, nonché i materiali utilizzabili in conformità a quanto stabilito<br />
dalla legge regionale n. 17/2005 e dal PIR.<br />
Gli indirizzi per la redazione dei PCS sono definiti dall’art. 6 del PIR (Piano d’Indirizzo<br />
Regionale), che individua l’ambito di operatività dei medesimi piani, coincidente con la linea di<br />
andamento del confine demaniale fissata dal SID (Sistema informativo <strong>Demanio</strong>), sicché lo<br />
strumento dovrà regolamentare l’utilizzazione dell’intera area demaniale marittima.<br />
I Piani dovranno essere redatti nel pieno rispetto della vigente normativa urbanistica,<br />
edilizia, paesaggistica ed ambientale, individuando con cartografia in scala adeguata (1:2000,<br />
1:1000, 1:500), le eventuali zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna<br />
regolazione e stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo<br />
standard sui servizi; segnalando l’eventuale presenza di vincoli di tipo idrogeologico, paesaggistico,<br />
23 Non possono essere rilasciate nuove concessioni fino all’entrata in vigore dei Piani comunali di spiaggia, essendo<br />
ammissibile soltanto il rinnovo (in senso oggettivo) delle concessioni demaniali marittime esistenti, sia pur facendo<br />
ricorso alle procedure ad evidenza pubblica. In tal senso, da ultimo il Consiglio di Stato (Sez. VI sentenza n. 4384 del<br />
31/07/2012) ha evidenziato che “la preclusione di cui alle direttive regionali opera relativamente alle “nuove<br />
concessioni”, restando invece consentite ai Comuni, nelle more dell’approvazione dei PUA, le ulteriori funzioni<br />
esercitabili, tra cui il rinnovo delle concessioni esistenti”.<br />
Le concessioni demaniali marittime con finalità turistiche e diportistiche, in essere al 31.12.2009, sono state prorogate<br />
ex lege, rispettivamente, fino al 31.12.2020 ed al 31.12.2015, sicchè il problema dell’eventuale rinnovo delle<br />
concessioni demaniali marittime, in assenza di PCS, si pone rispetto alle altre utilizzazioni, ribadendo la necessità del<br />
bando se l’uso del demanio marittimo costituisce fonte di reddito.<br />
24 Il Piano particolareggiato “ è lo strumento esecutivo originariamente previsto dalla legge n. 1150/42 come sistema<br />
generale volto all’esecuzione del piano regolatore generale” precisando, nel dettaglio, “ l’assetto definitivo delle<br />
sistemazioni delle singole zone, con la conseguente determinazione, da un lato dei limiti e dei vincoli cui debbono<br />
attenersi i privati per le costruzioni e le trasformazioni di loro spettanza” in S. GATTO COSTANTINO, P.<br />
SAVASTA, Manuale dell’urbanistica, dell’edilizia e dell’espropriazione, la disciplina statale e regionale, ROMA<br />
2012, NEL DIRITTO EDITORE pag. 227.<br />
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ambientale e archeologico, di Siti di importanza comunitaria, di zone di protezione speciale, ecc…;<br />
evidenziando l’attuale uso delle aree demaniali, distinguendole secondo le destinazioni ed<br />
identificando i singoli lotti già concessi e quelli che possono essere concessi; indicando le diverse<br />
infrastrutture a rete distinte per tipologia d’uso, ecc…<br />
Il Piano comunale di spiaggia ( art. 12 della legge regionale n. 17/2005 ed art. 6 del PIR):<br />
a) disciplina e localizza le attività di cui al comma 3 dell’art. 8 della medesima legge regionale,<br />
ovvero i complessi balneari, gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande ed<br />
alimenti, il noleggio ed il rimessaggio delle unità da diporto, ecc., facendo salva la<br />
situazione esistente rispetto ai soggetti già titolari di concessioni in corso di validità;<br />
b) individua e regolamenta le zone di demanio marittimo destinate alle attività di cui al comma<br />
1 dell’ articolo 8 della predetta legge regionale, ovvero gli interventi sul regime idraulico, le<br />
attività di ripascimento, ecc…;<br />
c) indica le zone di rispetto dalle foci dei fiumi, canali e torrenti, le aree sottoposte a vincolo<br />
archeologico, le aree di riserva paesaggistica già riconosciute, le aree destinate a servizi ed<br />
infrastrutture, parcheggi, arredo urbano, le aree non assentibili;<br />
d) individua le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel<br />
totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale 25 ;<br />
e) stabilisce la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri<br />
lineari cinquanta;<br />
f) individua le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere 26 ;<br />
g) prevede, compatibilmente con l’orografia dei luoghi e con le concessioni demaniali<br />
marittime esistenti, un percorso di accesso al mare ogni 200 metri lineari di fronte mare (art.<br />
6 comma 6 del PIR);<br />
h) stabilisce una progressiva riqualificazione, coerente con le attività d’impresa ed economiche,<br />
delle strutture esistenti regolarmente autorizzate ( art. 6 comma 3 lett. f del PIR );<br />
i) stabilisce che sulla fascia di arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di<br />
attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare, fatti salvi i<br />
mezzi di soccorso;<br />
j) ecc……..<br />
Il G.A. (Tar <strong>Calabria</strong> Sez. I Catanzaro sentenza n. 333/2012 del 27/03/2012) ha precisato, in<br />
relazione alla percentuale “minima” del 30 % da destinare agli usi pubblici ed alla libera<br />
balneazione, che “la possibilità di concedere ad un privato un bene appartenente al demanio<br />
marittimo per lo svolgimento di un’attività connessa alla fruizione del mare, …, va considerata<br />
come un’ipotesi eccezionale, rimessa all’attività discrezionale in capo alla P.A., che giammai può<br />
trasmutare in un obbligo…” di mettere a bando il restante 70% delle aree demaniali marittime<br />
disponibili.<br />
25 Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del PIR l’area di libera fruizione dovrà essere non inferiore al 30 % del fronte mare,<br />
calcolata in relazione all’estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione.<br />
26 Il Comune, valutando le ragioni di interesse pubblico, individuerà, in sede di PCS, le aree demaniali marittime ove<br />
sarà possibile, previo bando pubblico, rilasciare concessioni per la realizzazione ed il mantenimento delle opere per<br />
l’intero anno.<br />
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Sempre in relazione alla percentuale di spiaggia da destinare alla libera balneazione ed agli<br />
usi pubblici, l’art.1 comma 254 della legge n. 296/2006 stabilisce che “i piani di utilizzazione delle<br />
aree del demanio marittimo (PCS) devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree<br />
concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, nonché i varchi necessari al fine di<br />
consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante<br />
l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione”.<br />
L’art. 1 comma 251 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) obbliga i titolari delle<br />
concessioni a consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia<br />
antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione. 27<br />
Qualora dovessero mancare gli accessi al mare, al fine di garantire la pubblica fruizione<br />
degli arenili per la libera balneazione, il PCS dovrà prevedere la costituzione di un numero<br />
sufficiente di servitù prediali sui terreni retrostanti il demanio secondo la normativa prescritta dal<br />
cod. civ., fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività turistico-ricreative (art. 12 comma 3 l. r.<br />
n. 17/2005).<br />
Il PCS deve essere redatto secondo gli indirizzi delineati dall’art. 6 del PIR e corredato,<br />
tra l’altro, dall’elenco, meramente indicativo, dei seguenti documenti:<br />
1. relazione illustrativa, di carattere generale, concernente, tra l’altro, i dati sulle<br />
potenzialità della popolazione utente il demanio marittimo per l’attività di balneazione;<br />
2. relazione paesaggistica;<br />
3. planimetria SID ( stato di fatto e di progetto);<br />
4. planimetria catastale aggiornata con l’indicazione della destinazione d’uso di tutte le<br />
aree del demanio marittimo occupate sia in concessione, sia abusivamente o che siano oggetto di<br />
contenzioso, ivi inclusi gli arenili di nuova formazione non ancora riportati in catasto con<br />
indicazione della linea di battigia catastale e di quella attuale, nonché il profilo altimetrico degli<br />
arenili, al fine di evidenziare le zone di litorale soggetto ad erosione;<br />
5. la planimetria in scala 1:1000 delle aree demaniali marittime ove è rappresentato lo<br />
stato di fatto e quello programmato ( c.d. zonizzazioni di fatto e di progetto);<br />
6. planimetria PCS relativa al rischio idraulico ( stato di fatto e di progetto);<br />
7. planimetria PCS – rete idrica e fognante ( stato di progetto);<br />
8. tavole dei vincoli;<br />
9. sezioni dell’arenile;<br />
10. schemi e indicazioni progettuali ( tipologie, materiali);<br />
11. zonizzazione del prg vigente nel Comune con riferimento alla fascia costiera;<br />
27 La Corte costituzionale con sentenza n. 235/2011 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 comma 1 della legge <strong>Regione</strong><br />
Campania 25 ottobre 2010 n. 11 nella parte in cui prevedeva che: “Non è possibile prevedere biglietti di ingresso per<br />
l’accesso alla battigia ove l’unico accesso alla stessa è quello dell’uso in concessione ai privati”, in quanto lesivo<br />
dell’art. 117 comma II lett. l) Cost. in materia di ordinamento civile, in relazione alle disposizioni del codice civile di<br />
cui agli artt. 822 e ss.. in tema di demanio marittimo, atteso che il legislatore statale ( legge n. 296/2006) ha stabilito che<br />
il concessionario deve garantire, in ogni caso e non soltanto quando l’unico accesso al mare sia quello in<br />
concessione ai privati, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area<br />
ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.<br />
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12. cartografia SID con indicazione della dividente demaniale e delle aree occupate;<br />
13. planimetria PCS – Stato di progetto – distanze tra nuove concessioni;<br />
14. planimetria PCS – stato di progetto – Sistema di mobilità- accessi al mare e<br />
parcheggi;<br />
15. norme tecniche di attuazione del PCS.<br />
Il PCS “ricompreso” tra i Piani Attuativi Unitari ( art. 24 l. r. 19/2002) è assoggettato, ai fini<br />
della relativa adozione ed approvazione, al complesso iter procedimentale delineato dall’art. 30<br />
della legge urbanistica regionale n. 19 del 2002, dall’art. 13 della legge regionale n. 17 del 2005,<br />
nonché dall’art. 14 della legge n. 241 del 1990.<br />
I Piani comunali di spiaggia sono redatti, ai sensi dell’art. 4 del PIR, d’intesa con le<br />
associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, nonché - in<br />
conformità della legge regionale n. 17 del 2005 - salvaguardando le concessioni demaniali<br />
marittime esistenti e valide.<br />
In particolare, lo schema di PCS viene approvato dalla Giunta comunale, quale atto<br />
d’indirizzo, e successivamente trasmesso al Consiglio per la conseguente adozione.<br />
Una volta adottato, il PCS insieme ai relativi elaborati, viene depositato presso la sede<br />
comunale per i venti giorni successivi alla data di affissione all’albo pretorio dell’avviso di<br />
adozione del piano, al fine di presentare eventuali osservazioni.<br />
Decorso il termine di deposito, il Consiglio comunale deciderà sulle eventuali osservazioni<br />
presentate e rimodulerà lo schema di PCS, già adottato, in assenza di variazioni sostanziali; qualora,<br />
invece, l’accoglimento delle osservazioni dovesse comportare delle modifiche sostanziali, il<br />
predetto schema dovrà essere riapprovato, quale atto d’indirizzo politico dalla Giunta comunale e<br />
ritrasmesso al Consiglio comunale ai fini dell’adozione.<br />
Espletata tale fase e adottato lo schema di PCS, l’amministrazione procedente (il Comune),<br />
qualora non abbia già acquisito nel termine di 20 giorni (di cui all’art. 30 comma 3 della legge<br />
urbanistica regionale n. 19/2002), i pareri richiesti dalla normativa vigente, convoca, a tal fine, una<br />
conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990.<br />
Lo schema di PCS dovrà essere corredato della relazione geologica ai fini della<br />
formulazione del parere ex art. 89 del d.P.R. n. 380/2001 (già art. 13 della legge n. 64/74).<br />
Acquisiti, in sede di conferenza, i pareri delle p. a. titolari dei diversi interessi pubblici<br />
coinvolti, l’amministrazione procedente, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, adotterà<br />
la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni<br />
parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di<br />
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate<br />
assenti, alla predetta conferenza.<br />
In sede di conferenza dei servizi (art. 30 l. r. n. 19/2002 ed art. 14 legge n. 241/1990)<br />
l’amministrazione procedente dovrà acquisire i pareri delle p. a. portatrici dei diversi interessi<br />
pubblici ed in particolare:<br />
1. parere della Direzione Regionale <strong>Calabria</strong> dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong> per quanto concerne<br />
l’aspetto dominicale;<br />
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Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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2. parere dell’Agenzia delle Dogane per i profili di polizia doganale;<br />
3. parere dell’Amministrazione Provinciale per i profili paesaggistico-ambientali;<br />
4. parere della <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong>, <strong>Dipartimento</strong> Urbanistica, Settore <strong>Demanio</strong>, per la conformità<br />
alla legge regionale n. 17/2005 ed al PIR;<br />
5. parere ABR per quanto concerne la conformità del PCS al PAI;<br />
6. parere <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> – <strong>Dipartimento</strong> LL.PP per i profili geomorfologici.<br />
Il PCS, in quanto P.A.U., dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, sicché<br />
l’amministrazione procedente (il Comune) predisporrà, contestualmente al procedimento per<br />
l’adozione ed approvazione del piano (art. 21 comma 1 del reg. region. n. 3 del 2008), il rapporto<br />
preliminare da inviare alla <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong>-<strong>Dipartimento</strong> Politiche dell’Ambiente, che si<br />
esprimerà autonomamente.<br />
Il Consiglio comunale, all’esito della conferenza dei servizi e nel rispetto della<br />
determinazione conclusiva, adotta, in via definitiva, il PCS quale strumento pianificatorio e lo<br />
trasmette, tempestivamente, alla Provincia territorialmente competente per la definitiva<br />
approvazione, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della legge regionale n. 17 del 2005.<br />
Entro 30 gg. dall’approvazione, i suddetti piani sono trasmessi al <strong>Dipartimento</strong> Urbanistica e<br />
Governo del Territorio della <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> e costituiranno parametro di valutazione, ai fini della<br />
compatibilità urbanistica, delle singole richieste di concessioni demaniali marittime, ai sensi<br />
dell’art. 10 comma 2 del PIR.<br />
Il Piano comunale di spiaggia, nel rispetto della normativa ambientale, in attuazione del<br />
decreto lgs. n. 152/06, dell’art. 20 reg. regionale n. 3/2008 e s.m.i., nonché dell’art. 10 della legge<br />
regionale n. 19/02 deve essere sottoposto a VAS.<br />
Il suddetto strumento pianificatorio, inteso come P.A.U., disciplinato dagli artt. 24 e 30 della<br />
l. r. n. 19/2002 è ricompreso tra le fattispecie di cui all’art. 20 del regolamento regionale n. 3/2008:<br />
“… per i Piani e i programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello<br />
locale e ..., la Valutazione Ambientale è necessaria qualora l’Autorità Competente valuti che<br />
possano avere impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’art. 22”.<br />
Pertanto, il PCS deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità ambientale; nel caso in<br />
cui, sul territorio comunale insistano zone per le quali risulta necessaria la valutazione d’incidenza,<br />
ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., di cui al comma 2 lettera b) dell’art. 20 del regol.<br />
reg. n. 3/2008, l'Autorità Competente valutato che il piano produce impatti ed interferenze<br />
significativi sull’ambiente, emette un provvedimento che assoggetta il piano alla procedura di VAS.<br />
In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, sono stati<br />
dettagliatamente disciplinati, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 624 del 23 dicembre 2011, i<br />
casi di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale, (se non diversamente disposto dal<br />
PSC/PSA e dal relativo regolamento edilizio ed urbanistico o dal POT) e pertanto in essi<br />
rientrano i Piani Attuativi Unitari (P.A.U.) e gli strumenti di pianificazione negoziata (PINT,<br />
PRU, RIURB, PRA) di attuazione dei PSC/PSA già sottoposti a VAS, qualora non comportino<br />
variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS definisca l’assetto localizzativo delle<br />
nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi, i<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le<br />
condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste (art. 4 comma 2).<br />
L’esclusione dei P.A.U. dalla VAS e dalla relativa verifica di assoggettabilità, già prevista<br />
dalla normativa nazionale ( art. 5 comma 8 del d. l. n. 70/2011 conv. nella l. n. 106/2011), è stata<br />
ribadita dall’art. 30 comma 11- bis della legge regionale n. 19/2002 (aggiunto dall’art. 26 comma 1-<br />
ter della legge regionale 10 agosto 2012 n. 35).<br />
A seguito delle modifiche apportate al suddetto art. 30 della legge urbanistica regionale, nel<br />
caso in cui il PAU comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale<br />
strategica e la verifica di assoggettabilità a VAS sono comunque limitate agli aspetti che non sono<br />
stati oggetto di valutazione sul PSC, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo.<br />
Sotto il profilo procedimentale, l’art. 22 del reg. regionale n. 3/2008 stabilisce che nel caso<br />
dei piani e dei programmi di cui all’art. 20 commi 2 e 3 28 , l’Autorità procedente (Comune),<br />
contestualmente al processo di formazione del Piano, trasmette all’Autorità competente (<strong>Regione</strong><br />
<strong>Calabria</strong> - <strong>Dipartimento</strong> Politiche dell’Ambiente), su supporto cartaceo ed informatico, un Rapporto<br />
Preliminare ambientale, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i<br />
dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dalla relativa<br />
attuazione, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato E 29 del medesimo regolamento.<br />
28 I piani ed i programmi, la cui approvazione compete alla <strong>Regione</strong> o agli Enti locali, che devono essere sottoposti alla<br />
VAS sono quelli che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale ovvero: 1) quelli che<br />
sono elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria, dell’ambiente, per i settori agricolo, forestale,<br />
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, e delle acque, delle telecomunicazioni,<br />
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per<br />
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o che comunque comportano la realizzazione dei progetti<br />
elencati negli allegati A e B del presente regolamento; 2) quelli per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle<br />
finalità di conservazione dei siti designati come Zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici<br />
e quelli classificati come Siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della<br />
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 08 settembre 1997, n.<br />
357, e successive modificazioni; 3) quelli che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche<br />
minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 dell’art. 20 del regol. reg. n. 3/2008, la valutazione ambientale è<br />
necessaria qualora l’Autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente, secondo le<br />
disposizioni dell’art. 22 del predetto regol. reg..<br />
29 L’Allegato E fissa i criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e dei programmi di cui all’art. 20, sicché<br />
l’Autorità procedente (Comune) dovrà, in relazione alle caratteristiche del piano o del programma tenere conto dei<br />
seguenti elementi: a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre<br />
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione<br />
delle risorse; b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli<br />
gerarchicamente ordinati; c) le pertinenze del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali,<br />
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;<br />
e) la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es.<br />
piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).<br />
Ai fini, invece, dell’impatto ambientale e delle aree interessate, si dovrà tener conto dei seguenti elementi: a)<br />
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; b) carattere cumulativo degli impatti; c) natura<br />
transfrontaliera degli impatti; d) rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); d) entità ed<br />
estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); e) valore e<br />
vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio<br />
culturale o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo; f)<br />
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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L’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente, individuerà i soggetti<br />
competenti in materia ambientale da consultare ed invierà loro il Rapporto preliminare ( avvio della<br />
procedura).<br />
Nell’ambito della prima fase della procedura, che si conclude entro 30 giorni dal suo avvio,<br />
i soggetti interessati inviano il loro parere; l’Autorità competente, sentita l’Autorità procedente e<br />
tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 90 gg. dall’inizio della procedura, emette il<br />
provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il Piano dalla valutazione, di cui agli artt. da<br />
23 a 28 del suddetto regolam. reg. e, se del caso, formulando le necessarie prescrizioni. Il parere<br />
motivato del D.G. del <strong>Dipartimento</strong> Politiche dell’Ambiente dovrà essere pubblicato sul BURC.<br />
Il Piano comunale di spiaggia approvato senza aver proceduto alla Valutazione<br />
Ambientale Strategica è annullabile per violazione di legge ai sensi dell’art. 21 comma 5 del<br />
regolam. Reg. n. 3 del 2008.<br />
La VAS costituisce per i piani spiaggia parte integrante del relativo procedimento di<br />
adozione ed approvazione ed il decreto del D.G. del <strong>Dipartimento</strong> Politiche dell’Ambiente, relativo<br />
alla assoggettabilità a VAS, viene adottato al termine di un differente procedimento, che si svolge<br />
contestualmente a quello finalizzato all’adozione del PCS da parte del Comune.<br />
A tal proposito si sottolinea, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della legge n. 241 del 1990,<br />
che: “Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla<br />
tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela<br />
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante,<br />
all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà<br />
dell'amministrazione rappresentata”.<br />
Il PCS adottato secondo le modalità descritte e sul quale sia stata effettuata la Valutazione<br />
Ambientale Strategica, conclusasi con l’emissione del relativo provvedimento da parte del<br />
<strong>Dipartimento</strong> Politiche Ambientali, viene trasmesso all’amministrazione provinciale<br />
territorialmente competente che l’approverà in via definitiva, verificandone la rispondenza con gli<br />
obiettivi ed indirizzi del PIR ( art. 13 comma 2 legge regionale n. 17/2005).<br />
Qualora il Consiglio comunale non adotti il PCS, la Giunta regionale ( art. 13 comma 3 l. r.<br />
17/2005) notificherà una diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, avvertendo che in caso di<br />
persistente inadempimento, si procederà, in via sostitutiva, alla nomina di un commissario ad acta.<br />
Gli oneri finanziari del commissariamento saranno posti a carico del bilancio dell’Ente Locale<br />
inadempiente.<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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C) Rilascio delle concessioni demaniali marittime<br />
La disciplina per il rilascio delle concessioni demaniali marittime contenuta nel cod. nav. e<br />
nel relativo reg. esec., nonché nella legge regionale n. 17 del 2005 e nel PIR deve essere rivista alla<br />
luce del quadro normativo europeo, delle recenti modifiche legislative e della giurisprudenza<br />
amministrativa, costituzionale e contabile che impongono il ricorso all’evidenza pubblica per<br />
l’assegnazione dei titoli concessori, sicchè l’art. 18 reg. esec. che limita la pubblicazione della<br />
domanda di concessione (affissione all’albo pretorio del Comune ove è situato il bene richiesto)<br />
soltanto alle concessioni di particolare importanza per l’entità o lo scopo, è inidoneo a soddisfare<br />
le esigenze di tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi,<br />
dei principi di parità di trattamento, non discriminazione ed imparzialità.<br />
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 21 maggio 2009 n. 5765) sostiene da<br />
tempo un’interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 37 c. n. che privilegia l’esperimento<br />
della gara pubblica 30 , in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e par condicio che si<br />
applicano anche a materie diverse dagli appalti, come nel caso delle concessioni di beni pubblici, tra<br />
cui anche il demanio marittimo, che costituisce fonte di guadagno per gli operatori di mercato.<br />
Il rilascio delle concessioni demaniali marittime non può prescindere dall’evidenza pubblica,<br />
sia nell’ipotesi in cui il relativo procedimento abbia inizio per volontà della p. a., sia nel caso in cui<br />
venga avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente da uno dei soggetti interessati al bene.<br />
Le concessioni di aree demaniali marittime rilasciate per finalità imprenditoriali devono<br />
ritenersi sempre sottoposte ai principi dell'evidenza pubblica, sia nell'ipotesi in cui il relativo<br />
procedimento abbia inizio per volontà dell'amministrazione, sia nel caso in cui esso venga<br />
avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente da uno dei soggetti interessati all'utilizzo<br />
del bene. Si tratta dunque di una procedura comparativa, che deve essere condotta in ossequio ai<br />
principi di competizione, imparzialità e par condicio, trattandosi appunto di domande concorrenti<br />
(Tar <strong>Calabria</strong>, Sez. di Reggio <strong>Calabria</strong>, sentenza n. 236 del 24/03/2012).<br />
I Comuni titolari delle funzioni di amministrazione attiva, ai sensi dell’art. 4 della legge<br />
regionale n. 17/2005, dovranno predisporre ed approvare un apposito bando pubblico per il rilascio<br />
delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, specificando i lotti da<br />
concedere, le destinazioni, le opere che possono essere realizzate, la durata, nel rispetto della<br />
legislazione europea, nazionale e regionale, nonché delle prescrizioni dei PCS.<br />
La necessità di ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica deriva non soltanto dagli artt.<br />
49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già artt. 43 e 81 TCE) ma anche<br />
dall’art. 12 della Direttiva 2006/123/ CE che stabilisce che: “Qualora il numero di autorizzazioni<br />
disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali<br />
(come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri<br />
applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di<br />
imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della<br />
procedura e del suo svolgimento e completamento.<br />
30 Nell’ambito di una c. d. interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 37 c . n., la scelta del concessionario<br />
deve essere preceduta da un’adeguata pubblicizzazione della procedura concessoria e dalla predeterminazione dei criteri<br />
di valutazione delle istanze concorrenti, in modo tale da consentire a tutti i soggetti interessati di venir a conoscenza del<br />
presupposto notiziale, condicio sine qua non per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, nel rispetto dei<br />
principi comunitari derivanti direttamente dal Trattato ( artt. 49 e 101 TFUE). Sul punto, cfr. N. CARNIMEO – S.<br />
PRETE, L’impresa turistico-balneare. La gestione del demanio marittimo tra principi comunitari e federalismo,<br />
Progredit, Bari, 2011 pagg. 48 e ss..<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata<br />
adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al<br />
prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.”<br />
Le disposizioni interne, nazionali o regionali che si pongono in contrasto con la normativa<br />
europea devono essere disapplicate in attesa di una loro formale abrogazione, al fine di conformare<br />
l’ordinamento giuridico interno alle norme del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione<br />
Europea), così come imposto dall’art. 117 comma 1 della Costituzione, che obbliga sia lo Stato che<br />
le Regioni a rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. 31<br />
In tal senso, l’impianto generale della legge regionale n. 17 del 2005 (in particolare gli artt.<br />
15 e 17) è stato censurato dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AS551 del 24<br />
luglio 2009) che ha sottolineato la mancanza di norme volte ad assicurare, “nella fase di rilascio<br />
delle concessioni, un confronto concorrenziale tra i potenziali operatori interessati, così come<br />
risultano pressoché assenti norme che impongano all’amministrazione adeguate forme di<br />
pubblicità e criteri trasparenti in base ai quali procedere al rilascio delle stesse. Ciò determina una<br />
palese violazione dei principi generali posti a tutela della concorrenza.<br />
La previsione del rinnovo automatico, alla scadenza di una concessione avente durata pari<br />
a sei anni contenuta dall’articolo 15 della legge regionale n. 17/2005, risulta suscettibile di<br />
restringere la concorrenza, non stimolando gli operatori ad offrire prestazioni adeguate sotto il<br />
profilo economico e qualitativo all’amministrazione, né a fornire migliori condizioni di servizio<br />
agli utenti. Infatti, secondo l’orientamento costante dell’Autorità, la proroga automatica delle<br />
concessioni in essere non consentirebbe di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica<br />
concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica”.<br />
Fatta la necessaria premessa sull’influenza dei principi di matrice comunitaria, si può<br />
passare all’analisi del procedimento concernente il rilascio delle concessioni.<br />
31 In tal senso, la Commissione europea è stata costretta nel 2008 ad avviare una procedura di infrazione (n.<br />
2008/4908) nei confronti dell’Italia, in relazione al c.d. “diritto d’insistenza”, contemplato dall’art. 37 comma 2 del cod.<br />
nav. e dall’art. 9 comma 4 della legge <strong>Regione</strong> Friuli - Venezia Giulia del 13 novembre 2006, n. 22, disposizioni in<br />
palese contrasto con le norme del Trattato.<br />
In particolare, si è ritenuto che la disciplina interna fosse lesiva dell’art. 43 del TCE, in quanto comprimeva la<br />
libertà di stabilimento di ogni soggetto, persona fisica o giuridica, che volesse partecipare alla vita economica di uno<br />
Stato membro diverso da quello di origine.<br />
Le medesime fonti nazionali e regionali sono state oggetto di segnalazione (S917 del 20 ottobre 2008) anche da<br />
parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ne ha sottolineato gli effetti restrittivi della<br />
concorrenza, derivanti dalle norme del codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, che non<br />
prevedono come principio generale, per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime, quello di procedure<br />
concorsuali trasparenti, competitive e debitamente pubblicizzate, né, infine, quello della ragionevole durata.<br />
Al fine di chiudere la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908, l’art. 1 comma 18 del d. l. n.<br />
194/2009 conv. nella l. n. 25/2010 ha prorogato fino al 31.12.2015 (oggi fino al 31.12.2020) le concessioni<br />
demaniali marittime “turistiche” in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (31.12.2009),<br />
abrogando il secondo comma dell’art. 37 c. n., nella parte in cui attribuiva al precedente concessionario il c.d.<br />
“diritto d’insistenza” ovvero il diritto ad essere preferito, nel caso di domanda di rinnovo, alle altre istanze, a<br />
parità di condizioni.<br />
Nonostante ciò, la Commissione europea insoddisfatta dell’intervento del legislatore italiano che faceva salvo<br />
l’art. 10 comma 1 della legge n. 88/2001 ovvero il rinnovo automatico, alla scadenza, delle concessioni demaniali<br />
marittime con finalità turistico-ricreative, ha riavviato il relativo procedimento nel maggio 2010.<br />
Da ultimo, l’art. 11 della legge n. 217/2011 (comunitaria 2010) ha abrogato l’articolo 10 comma 1 della legge<br />
n. 88/2001, eliminando il rinnovo automatico, sicché la procedura d’infrazione comunitaria è stata<br />
definitivamente chiusa il 23 febbraio 2012.<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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Innanzitutto, occorre ribadire che, ai sensi dell’art. 36 del c. n., l’assegnazione delle<br />
concessioni, comprese quelle con finalità turistico-ricreative, rientra nel potere discrezionale della p.<br />
a., che può concedere l’occupazione e l’uso anche esclusivo, di beni demaniali marittimi e di zone<br />
del mare territoriale per un determinato periodo di tempo in modo da assicurare un uso rispondente<br />
all’uso pubblico, nonché in misura proporzionata all’entità ed alla rilevanza economica degli<br />
investimenti e delle opere che saranno realizzate dal concessionario.<br />
L’uso particolare di beni demaniali marittimi è ammesso soltanto a seguito di un<br />
provvedimento di natura concessoria da parte dell’amministrazione competente che dovrà stabilire,<br />
ex ante, in sede di adozione del PCS, le possibili destinazioni ed utilizzazioni delle aree demaniali<br />
marittime, ferme restando le esigenze di uso generale ( 30% spiaggia libera) ed i vincoli di natura<br />
urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale.<br />
Il primo anello della catena procedimentale è, quindi, rappresentato dalla pubblicazione di<br />
un apposito bando di gara che manifesta la volontà dell’ente di procedere all’assegnazione delle<br />
aree disponibili.<br />
Le forme di pubblicità da rispettare sono quelle previste dal d. lgs. n. 163/2006, che<br />
differenzia i relativi oneri in rapporto al valore sopra soglia o sotto soglia dell’appalto di lavori,<br />
servizi o forniture, obblighi che si estendono anche alle concessioni.<br />
L’art. 30 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. stabilisce che la scelta del concessionario di servizi<br />
(includendo le concessioni demaniali marittime in tale categoria) deve avvenire nel rispetto dei<br />
principi desumibili dal Trattato e dei principi generali.<br />
Nel caso in cui la p. a. intenda mettere a gara lotti di estensione limitata, ad es., destinandoli<br />
alla mera posa ombrelloni e sedie a sdraio oppure all’installazione di chioschi, bar, stabilimenti<br />
balneari ecc.., ed il valore della concessione sia inferiore alla soglia dei contratti pubblici di<br />
rilevanza comunitaria (pari a 200.000 euro, al netto dell’IVA, per gli appalti di forniture e di servizi,<br />
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse dalle Autorità governative centrali di cui all’Allegato<br />
IV 32 ), la pubblicazione del bando va fatta all’albo pretorio on line e sul sito internet della “stazione<br />
appaltante” (ovvero del Comune), per estratto sul BURC e su alcuni quotidiani regionali e locali,<br />
assicurando, così, il rispetto dei principi di pubblicità e buon andamento; qualora, invece, si debba<br />
rilasciare una concessione demaniale marittima di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza<br />
comunitaria (ovvero pari o superiore ai 200.000 euro), oppure avente ad oggetto, ad es., la<br />
realizzazione e gestione di un porto turistico, di norma pari o superiore alla soglia di rilevanza<br />
comunitaria di cui all’art. 28 del d. lgs. n. 163/2006 comma 1 lett. c (5.000.000 di euro del valore<br />
stimato, al netto dell’IVA), si dovrà procedere alla pubblicazione del bando anche sulla G.U.R.I. e<br />
32<br />
L’art. 28 del d. lgs. n. 163/2006 stabilisce che, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al<br />
netto dell’IVA è pari o superiore alle seguenti soglie:<br />
a) 130.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle<br />
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’Allegato IV;<br />
b) 200.000 euro:<br />
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate<br />
dall’Allegato IV;<br />
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi<br />
della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci<br />
nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;<br />
c) 5.000.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (Serie S), nonché - per estratto - su almeno 2<br />
quotidiani nazionali e due regionali, informandone, tra l’altro, il Prefetto.<br />
Il valore ( sotto soglia o sopra soglia) della concessione demaniale marittima da assegnare,<br />
ai fini della forme di pubblicità da rispettare, dovrà essere determinato sia dall’importo del canone<br />
fissato ex lege ( per l’intero periodo) che dall’entità dell’investimento da realizzare.<br />
D) Elementi essenziali del bando<br />
Il bando che i Comuni dovranno predisporre, al fine di rilasciare le concessioni demaniali<br />
marittime, consta, almeno, dei seguenti elementi:<br />
a) individuazione delle aree da assegnare, indicando la superficie complessiva occupabile, le<br />
possibili utilizzazioni e/o destinazioni, nonché le opere e le strutture realizzabili mediante<br />
apposita planimetria da allegare al bando di gara;<br />
b) la durata delle concessioni demaniali marittime, che può essere stabilita da 4 fino a 20 anni,<br />
in rapporto del valore dell’investimento proposto e della possibilità di essere ammortizzato nel<br />
periodo di validità della concessione;<br />
c) requisiti di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona<br />
fisica o persona giuridica) al momento della presentazione della domanda;<br />
d) cause di esclusione espressamente indicate;<br />
e) termini e modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione, fissati<br />
a pena di esclusione;<br />
f) criterio di selezione delle offerte ammesse ( offerta economicamente più vantaggiosa);<br />
g) modalità di espletamento della gara;<br />
h) modalità di nomina della Commissione giudicatrice;<br />
i) modalità di aggiudicazione (ovvero se si aggiudica o meno con la presentazione di una<br />
sola domanda o con una sola offerta valida);<br />
j) validità della graduatoria di aggiudicazione.<br />
Per quanto concerne le modalità di presentazione dell’istanza, i soggetti interessati al rilascio<br />
del titolo concessorio dovranno compilare l’apposito modello di domanda allegato al bando e<br />
produrre la documentazione prescritta, secondo le modalità ed entro i termini ivi indicati a pena di<br />
esclusione.<br />
Nella domanda il richiedente dovrà specificare l’uso che intende fare del bene demaniale, la<br />
durata della concessione demaniale marittima (art. 6 comma 1 reg esec.), allegando una relazione<br />
tecnica delle opere da eseguire, del piano della località e dei disegni particolari degli impianti in<br />
scala adatta e firmati da un professionista abilitato.<br />
Le domande concorrenti presentate ritualmente saranno valutate dalla Commissione<br />
giudicatrice secondo i criteri predeterminati nel bando.<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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La giurisprudenza amministrativa afferma che il ricorso alle procedure comparative<br />
rappresenta lo strumento più adeguato all’individuazione del contraente che garantisca una più<br />
proficua utilizzazione del bene demaniale per finalità di pubblico interesse (tra l’altro, vedasi<br />
Consiglio di Stato, sez. VI, 25 settembre 2009, sentenza n. 5765 e Tar Sicilia, Sez. III, Catania,<br />
sentenza n. 173 del 26.01.2011).<br />
Il rilascio della concessione demaniale marittima, in assenza del bando di gara che<br />
predetermini i criteri di scelta del concessionario è illegittimo per violazione di legge (TAR<br />
Lazio, Roma, Sez. III, 18 maggio 2004, n. 4639).<br />
Nella sezione separata, come Allegato 1, viene riportato lo schema di bando – tipo.<br />
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Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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V) Vicende relative al rapporto concessorio<br />
Il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione disciplinano le<br />
modifiche c.d. soggettive ed oggettive del rapporto concessorio.<br />
Le variazioni soggettive derivano dalla volontà del concessionario che può richiedere<br />
all’amministrazione concedente l’autorizzazione per l’affidamento in gestione delle attività, ai sensi<br />
dell’art. 45 bis c. n., o per far subentrare nella concessione un terzo ex art. 46 del c. n..<br />
In particolare, l’art. 46 del c. n. prevede:<br />
a) il subingresso “volontario”, nel caso in cui il concessionario intenda farsi sostituire da<br />
altri soggetti nella titolarità e nel godimento della concessione, previa autorizzazione<br />
dell’amministrazione concedente, a favore dell’acquirente o dell’aggiudicatario, quale<br />
conseguenza della vendita di opere o impianti costruiti 33 dal concessionario su beni<br />
demaniali o della esecuzione forzata sulle medesime opere;<br />
b) il subingresso, in caso di morte del concessionario, a favore degli eredi, previa richiesta<br />
di conferma da farsi entro sei mesi dalla morte, a pena di decadenza, fermo restando il<br />
potere in capo all’amministrazione di disporne la revoca, qualora i successori non siano<br />
idonei, dal punto di vista tecnico ed economico, all’esercizio della concessione.<br />
Ai sensi degli artt. 46 c. n. e 30 reg. esec., la concessione deve essere esercitata<br />
direttamente, rappresentando il subingresso un’ipotesi eccezionale e residuale, a maggior<br />
ragione oggi, nell’ambito del nuovo quadro normativo che impone il ricorso alle procedure ad<br />
evidenza pubblica per il rilascio del titolo, sicché non si può disporre liberamente dei beni<br />
concessi.<br />
Qualora l’amministrazione, nel caso di vendita delle opere, non intenda autorizzare il<br />
subingresso, il concessionario verrà dichiarato decaduto ( art. 30 comma 3 reg. esec.).<br />
La giurisprudenza amministrativa 34 ritiene, altresì, che sia legittimo limitare il subingresso,<br />
nonché l’affidamento in gestione delle attività ai sensi dell’art. 45 bis c. n., sia pur attraverso<br />
prescrizioni di carattere generale che dovranno costituire oggetto di apposite note, circolari o<br />
direttive regionali vincolanti nei confronti degli Enti Locali, considerato che le Regioni conservano<br />
funzioni di indirizzo e ferma restando la possibilità per l’ente gestore di prevedere, con apposita<br />
clausola del bando, il divieto di subingresso, eccezion fatta per ipotesi particolari, quali ad es. la<br />
morte o l’inabilità del concessionario.<br />
Dopo aver individuato il concessionario con gara pubblica, l’amministrazione concedente<br />
potrebbe autorizzare il subingresso soltanto in casi particolari, quali:<br />
a) a favore degli eredi, nel caso di morte del concessionario, secondo le modalità ed i limiti<br />
fissati dall’art. 46 c. n. comma 3;<br />
33 In assenza di norme che definiscano il regime giuridico dei beni costruiti dal concessionario sul demanio marittimo,<br />
la giurisprudenza ha sostenuto la tesi della proprietà superficiaria di cui all’art. 953 cod. civ.; la dottrina, invece, quella<br />
della proprietà c.d. funzionale o separata: invero, il titolo abilitativo rilasciato dall’amministrazione competente<br />
consente al concessionario di edificare e mantenere sull’area demaniale marittima l’opera “in virtù del contratto ad<br />
effetti obbligatori accessivo alla concessione” e nei limiti di quanto stabilito dal medesimo provvedimento concessorio,<br />
atteso che alla scadenza del titolo o nel caso di revoca o decadenza, se le opere sono di difficile rimozione, si applicherà<br />
l’art. 49 del c. n., L’impresa turistico-balneare, op. cit., pag. 71 e ss..<br />
34 Cfr. TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I n. 193 del 17/02/2009.<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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b) a favore dell’aggiudicatario, a seguito di esecuzione forzata, su opere o impianti 35<br />
costruiti dal concessionario su beni demaniali, previa autorizzazione dell’amministrazione<br />
concedente. Qualora la p. a. non intenda autorizzare il subingresso, dovrà, in tal<br />
caso, adottare un provvedimento di revoca della concessione (art. 30 comma 3 regol.<br />
esecuz.).<br />
L’art. 12 comma 4 del PIR consente il subingresso una sola volta, nell’arco dei sei<br />
anni 36 di durata della licenza di concessione, salvo che si verifichi la morte del titolare o<br />
per casi di inabilità.<br />
Dall’analisi delle disposizioni normative, si sottolinea che il titolare della concessione<br />
non può disporre liberamente del rapporto ma deve, ai fini del subingresso, conseguire<br />
un’apposita autorizzazione da parte della p. a., che valuterà l’elemento dell’intuitus personae<br />
rispetto al subentrante, precisandosi, altresì, che l’acquisto dei beni strumentali all’esercizio<br />
della concessione (cessione d’azienda) è inopponibile nei confronti dell’amministrazione<br />
concedente, conservando validità soltanto tra le parti. 37<br />
Il procedimento è attivato a istanza di parte, a seguito della domanda del titolare della<br />
concessione rivolta all’amministrazione concedente, proposta avvalendosi dell’apposito<br />
Modello D4 scaricabile dal sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed<br />
avente ad oggetto l’autorizzazione, a favore del terzo, a subentrare nella titolarità della<br />
concessione.<br />
La domanda di subingresso dovrà essere corredata dalla documentazione indicata dalla<br />
Tabella B del PIR 38 e potrà essere autorizzata a condizione che:<br />
35 La fattispecie riguarda atti formali di concessione aventi ad oggetto opere di difficile rimozione, nel qual caso la<br />
procedura esecutiva avrà ad oggetto tante quote parti del costo dei manufatti realizzati, quanti sono gli anni mancanti al<br />
termine di scadenza fissato dalla concessione.<br />
36 L’art. 11 della legge n. 217/2011 (comunitaria 2010) ha abrogato l’art. 10 comma 1 della legge n. 88/2001 che<br />
prevedeva per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, oltre al rinnovo automatico, la durata<br />
di sei anni, sicché dovrebbe tornare ad applicarsi l’art. 36 del codice della navigazione che prevede la durata ordinaria di<br />
4 anni per le licenze di concessione non aventi ad oggetto impianti di difficile sgombero, salva la possibilità di rilasciare<br />
nuove concessioni fino a 20 anni in relazione agli investimenti proposti ( art. 03 comma 4 bis d. l. n. 400/93 conv. nella<br />
legge n. 494/1993).<br />
37 In tal senso, L’impresa turistico-balneare, op. cit., pag. 70.<br />
38 In particolare, la suddetta Tabella B del PIR prevede da parte del subentrante la presentazione di:<br />
1. istanza in bollo con cui si chiede l’autorizzazione al subingresso;<br />
2. in caso di subingresso mortis causa, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli<br />
eredi richiedenti;<br />
3. copia del documento di identità.<br />
4. autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 89 del d. lgs. n. 159/2011 ( codice<br />
antimafia) da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria,<br />
Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di<br />
iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo;<br />
nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto<br />
sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita,<br />
codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento,<br />
concordato preventivo, amministrazione controllata), nonché l’assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di<br />
cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 con riferimento al soggetto richiedente e:<br />
a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società<br />
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo 11, sezione 11, del codice civile,<br />
al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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a) il pagamento del canone e della relativa addizionale regionale sia regolare;<br />
b) il subentrante accetti, senza alcuna riserva, le condizioni, gli obblighi ed i limiti del titolo<br />
originario, senza poter apportare alcuna innovazione né modifica all’utilizzazione, alla<br />
destinazione d’uso, all’estensione della superficie dell’area in concessione o alle opere<br />
realizzate;<br />
c) il subingresso non vada oltre la validità temporale del titolo originario, essendo<br />
inammissibili sia il diritto d’insistenza che il c.d. rinnovo automatico in capo al subentrante<br />
e ferma restando la proroga ex lege ai sensi dell’art. 34 duodecies del d. l. n. 179/2012<br />
conv. nella legge 221/2012.<br />
Perfezionatosi il subingresso, il subentrante si sostituirà al concessionario originario in tutti i<br />
rapporti attivi e passivi, sicché “il richiedente il subingresso o cedente” garantirà nei confronti del<br />
subentrante o cessionario, esclusivamente, la validità della concessione in applicazione analogica<br />
dell’art. 1410 del cod. civ.. 39<br />
Dall’esame condotto si evidenzia che:<br />
1. il concessionario non può disporre liberamente della concessione ma deve chiedere<br />
all’amministrazione concedente l’autorizzazione a far subentrare un terzo nel rapporto;<br />
2. il subentrante, qualora vi sia il provvedimento autorizzatorio della P.A., si sostituirà al titolare<br />
originario, determinandosi una novazione soggettiva del rapporto;<br />
3. al fine del perfezionamento di tale fattispecie, non è sufficiente la volontà delle parti ma è,<br />
altresì, indispensabile il provvedimento discrezionale dell’ente gestore (licenza di<br />
subingresso);<br />
4. il concessionario che intende far subentrare un terzo nel rapporto concessorio non deve<br />
rinunciare alla concessione, in quanto tale atto è incompatibile con la richiesta di<br />
autorizzazione al subingresso 40 .<br />
dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai<br />
soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della<br />
pubblica amministrazione;<br />
b) per i consorzi di cui dl'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società<br />
consorziate;<br />
c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;<br />
d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.<br />
5. in caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.<br />
Da parte del concessionario:<br />
l. istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso;<br />
2. copia del documento di identità;<br />
3. in caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di “rinunciare” al titolo concessorio a<br />
favore del subentrante.<br />
In realtà, ai fini dell’autorizzazione al subingresso, il concessionario deve, nell’apposito modello D4, esprimere la<br />
volontà di far subentrare nel rapporto la persona fisica Tizio o la persona giuridica Alfa, senza che ciò sia preceduto<br />
dalla rinuncia alla concessione, atto incompatibile, sotto il profilo logico e giuridico, con l’istanza di subingresso.<br />
39 In tal senso, L’impresa turistico-balneare, op.cit., pag. 69.<br />
40 Nella prassi accadeva, talvolta, che il concessionario, in modo errato e su indicazione della p. a., rinunciava alla<br />
concessione a favore del subentrante, rendendo impossibile logicamente e giuridicamente, il subingresso.<br />
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In tal senso, il G. A. ha evidenziato in diverse pronunce (cfr. tra l’altro Tar Liguria, Sez. I, Genova,<br />
sentenza n. 264 del 17 marzo 2004) che “… l’istanza di subingresso presuppone infatti la<br />
preesistente efficacia della concessione cui si intende subentrare”; al contrario, spesso le<br />
amministrazioni competenti subordinavano il subingresso alla rinuncia della concessione da parte<br />
del precedente dante causa, determinando, così, la cessazione dell’efficacia del titolo e<br />
l’impossibilità di attuare la modifica soggettiva del rapporto concessorio.<br />
In realtà, - prosegue il G. A. - “il subingresso in qualsiasi rapporto giuridico, sia esso di fonte<br />
negoziale che pubblicistica, ha quale effetto la novazione soggettiva del rapporto, senza soluzione<br />
di continuità di efficacia, conseguente al mero subentro di un soggetto nella stessa posizione<br />
giuridica della parte originaria.<br />
Sicché pretendere la presentazione della rinuncia da parte del precedente titolare della<br />
concessione cui si aspiri a subentrare, oltre a tradursi in una singolare ed illogica inversione<br />
concettuale (la rinuncia sarebbe presupposto di un atto con essa incompatibile) sostanzia il vizio<br />
di eccesso di potere per contraddittorietà del provvedimento impugnato”.<br />
L’indisponibilità oggettiva del rapporto concessorio comporta l’inopponibilità<br />
all’amministrazione concedente dell’acquisto di beni strumentali all’esercizio della concessione 41 :<br />
ciò significa che l’eventuale contratto di compravendita avente ad oggetto ad es. gli impianti<br />
oggetto della concessione vigente, produrrà effetti civilistici tra le parti, non potendo obbligare la p.<br />
a. ad autorizzare il subingresso a favore dell’acquirente.<br />
Il subingresso consiste, quindi, nella novazione soggettiva 42 del medesimo rapporto<br />
concessorio, differenziandosi nettamente dal rinnovo, da intendersi, oggi, soltanto in senso<br />
oggettivo, che invece dà vita ad un nuovo rapporto concessorio di durata uguale a quello originario,<br />
in capo al vecchio concessionario o ad un nuovo titolare, 43 sicché non è ammissibile una licenza<br />
di subingresso che preveda, contestualmente, il rinnovo automatico del titolo.<br />
Il subingresso può anche essere parziale, nonostante tale istituto non sia previsto<br />
espressamente dal codice della navigazione, a condizione che la frazione di concessione interessata<br />
sia fisicamente e funzionalmente indipendente dal resto del titolo e che, ovviamente, il<br />
frazionamento sia compatibile con il pubblico interesse (cfr. sul punto parere Avvocatura Stato n.<br />
7480/86 del 17/03/1989 e Tar Lazio, Sez. II Ter, Roma, 04 luglio 2005).<br />
Nel caso di autorizzazione al subingresso parziale, l’amministrazione concedente dovrà<br />
ripartire proporzionalmente il canone concessorio e la relativa addizionale regionale tra il titolare<br />
della concessione “originaria” ed il titolare della licenza di subingresso parziale.<br />
41 Tar Liguria, Genova, Sez. I, n. 1479 del 25 ottobre 2004.<br />
42 Sul punto, vedasi Tar Liguria Sez. II n. 10382 del 12/11/2010, ove peraltro il G. A. afferma che: “ il subingresso si ha<br />
quando un soggetto si sostituisce nel rapporto concessorio all’originario concessionario, dando vita alla novazione<br />
soggettiva di esso, e pertanto il rapporto per effetto della successione conserva il carattere bilaterale”.<br />
43 L’abrogazione, ad opera dell’art. 11 della legge n. 217/2011 (comunitaria 2010), dell’art. 10 comma 1 della legge n.<br />
88/2001 che prevedeva il c.d. rinnovo automatico a favore dei precedenti titolari delle concessioni demaniali marittime<br />
con finalità turistico-ricreative, impone il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica ai fini della scelta del<br />
concessionario.<br />
La p. a, alla scadenza del titolo concessorio, potrà decidere di assegnare o meno l’area demaniale, sicché il<br />
rinnovo deve intendersi in senso oggettivo, in quanto il nuovo titolare dell’area già in concessione, che verrà<br />
individuato dalla gara pubblica, potrebbe coincidere o meno con il precedente concessionario.<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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L’esercizio della concessione demaniale marittima da parte di soggetto diverso dal titolare,<br />
senza che siano state rispettate le procedure di cui agli artt. 45 bis e 46 del cod. navig., integra, non<br />
solo, l’abusiva sostituzione nel godimento, causa espressa di decadenza ai sensi dell’art. 47 c. n.<br />
comma 1 lett. e), ma soprattutto l’occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo ex art. 1161<br />
c. n., fattispecie penalmente rilevante.<br />
Nella sezione separata, in Allegato 3, viene riportato lo schema di licenza di subingresso.<br />
L’art. 45 bis del cod. nav. stabilisce che il concessionario, previa autorizzazione<br />
dell’amministrazione concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto<br />
della concessione, sia principali che secondarie.<br />
Il G.A. 44 evidenzia la differenza tra l’istituto del subingresso e quello del c.d. affidamento in<br />
gestione o c. d. subconcessione, affermando che: “Il subingresso si ha quando un soggetto si<br />
sostituisce nel rapporto concessorio all’originario concessionario, dando vita alla novazione<br />
soggettiva di esso, e pertanto il rapporto per effetto della successione conserva il carattere<br />
bilaterale; la subconcessione si ha quando all’intestatario della concessione, si aggiunge in un<br />
rapporto di derivazione e di subordinazione, un terzo, ferma rimanendo l’identità soggettiva<br />
dell’originaria concessione, e pertanto all’originario rapporto pubblicistico bilaterale se ne<br />
aggiunge un altro (di natura privata), che riguarda direttamente il concessionario ed il terzo e,<br />
indirettamente, in quanto avente ad oggetto pur sempre il bene gestito in concessione, l’autorità<br />
concedente.<br />
L’affidamento in gestione delle attività sia principali che secondarie rappresenta un’ipotesi<br />
residuale, in quanto l’art. 30 del reg. esec. stabilisce la regola generale dell’esercizio diretto della<br />
concessione, che oggi viene assegnata attraverso procedure ad evidenza pubblica.<br />
Rimanendo immutata la titolarità del rapporto concessorio, è possibile che altri soggetti,<br />
sempre previa autorizzazione dell’amministrazione concedente, svolgano alcune attività oggetto<br />
della concessione, tra cui anche quelle principali.<br />
In via generale e sempre mediante direttive regionali contenute in note, circolari o atti di<br />
indirizzo, è possibile limitare l’affidamento in gestione previsto dall’art. 45 bis c. n., ferma restando<br />
la possibilità per l’ente gestore di prevedere, con apposita clausola del bando, il divieto di<br />
“subconcessione”.<br />
Per quanto concerne le modalità di presentazione dell’istanza, si dovrà ricorrere all’apposito<br />
modello D6 “Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione”, scaricabile<br />
al sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<br />
La domanda in bollo, presentata all’amministrazione concedente, dovrà contenere:<br />
1) la richiesta di affidamento in gestione delle attività a terzi da parte del<br />
concessionario;<br />
2) l’indicazione del soggetto affidatario e delle relative attività, principali o secondarie;<br />
3) la durata dell’affidamento, che non potrà – ovviamente - superare quella della<br />
concessione.<br />
44 Sul punto, cfr. Tar Liguria Sez. II n. 10382 del 12/11/2010.<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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Alla domanda dovranno allegarsi, oltre alle copie dei documenti di identità, in corso di<br />
validità, del concessionario e dell’aspirante affidatario, copia dell’atto notarile o della scrittura<br />
privata avente ad oggetto il contratto di affitto d’azienda stipulato dalle parti, da sottoporre<br />
preferibilmente alla condizione sospensiva del conseguimento dell’autorizzazione ex art. 45 bis c.<br />
n., nonché, rispetto all’affidatario, l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.<br />
445/2000 e dell’art. 89 del d. lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) da parte della persona fisica<br />
titolare della ditta o del legale rappresentante, nel caso in cui trattasi di società, da cui risultino tutte<br />
le notizie di cui al certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,<br />
Agricoltura con dicitura antimafia. 45<br />
La normativa regionale prevede (art. 9 comma 4 del PIR) che, ai fini dell’affidamento a terzi<br />
delle attività, il titolare della concessione deve presentare apposita istanza all’amministrazione<br />
concedente almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività stessa, allegando il contratto di affitto<br />
d’azienda.<br />
La giurisprudenza amministrativa, nel ribadire il carattere derogatorio dell’affidamento in<br />
gestione di cui all’art. 45 bis c. n. rispetto alla regola generale dell’esercizio diretto della<br />
concessione relativo alla totalità degli usi, delle opere e delle facoltà che ne formano oggetto (art. 30<br />
comma 1 reg. esec.), estende l’applicazione dell’istituto alle operazioni ed ai servizi portuali. 46<br />
“L’art. 45-bis cod. nav. è applicabile anche alla materia delle operazioni e dei servizi<br />
portuali e delle concessioni demaniali marittime di cui agli art. 16 - 18 della l. 28 gennaio 1994 n.<br />
84, sia in applicazione del principio generale di favore dell’ordinamento per la cosiddetta<br />
esternalizzazione o “outsourcing”, sia per il tenore letterale dell’art. 8, comma 3, lett. h, della<br />
stessa legge. La necessità che il subconcessionario sia comunque autorizzato dall’autorità<br />
portuale, ai sensi dell’art. 16 della legge, costituisce garanzia di tutela dell’interesse pubblico e<br />
consente di verificare che il ricorso all’art. 45 - bis sia effettuato in modo pertinente, in situazioni<br />
che costituiscono l’eccezione e non la regola” (Consiglio di Stato, Sez. II, 20 novembre 2002, n.<br />
409).<br />
45 Nel caso in cui il valore della concessione sia superiore a € 150.000,00, l’amministrazione concedente è tenuta a<br />
chiedere informazioni antimafia al Prefetto ai sensi degli artt. 90 comma 1 e 91 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 159/2011.<br />
L’informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 159/2011<br />
che devono indicare:<br />
a) la denominazione dell’amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all’appalto, concessione o<br />
erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;<br />
b) l’oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;<br />
c) gli estremi della deliberazione dell’appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l’erogazione;<br />
d) le complete generalità dell’interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa,<br />
associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui<br />
all’articolo 85;<br />
e) nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati che detengono una quota superiore<br />
al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e<br />
che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei<br />
consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione.<br />
46 In tal senso, TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 26 febbraio 2000, n. 151.<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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Le variazioni oggettive al contenuto della concessione rientrano, invece, nelle<br />
fattispecie previste dall’art. 24 del reg. esec..<br />
L’art. 24 comma 1 stabilisce che: “La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo<br />
e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall’atto o dalla licenza di concessione.”<br />
L’amministrazione concedente può, su istanza di parte, autorizzare variazioni (c.d.<br />
sostanziali) dell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, a seguito<br />
di un procedimento istruttorio che si concluderà, nel termine fissato da appositi regolamenti<br />
comunali di gestione del demanio marittimo o, in mancanza, dalla legge n. 241/1990 (artt. 2 comma<br />
2 e 29 comma 2 bis e quater), con il rilascio di un atto o di una licenza suppletivi.<br />
L’istanza dovrà essere presentata secondo l’apposito modello D3 “Domanda di variazione al<br />
contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre pubbliche<br />
amministrazioni” cui dovrà allegarsi la documentazione richiesta dalla Tabella B del PIR.<br />
In relazione al rilascio delle licenze suppletive, bisogna distinguere due fattispecie:<br />
1. Concessioni demaniali marittime turistico-ricreative esistenti al 31.12.2009: è possibile<br />
autorizzare le variazioni c.d. sostanziali - ovvero quelle che consistono in un aumento di<br />
superficie, in nuove opere realizzabili o nella modifica della destinazione d’uso -, purché<br />
sussista una compatibilità con il PCS approvato e con la vigente normativa urbanistica, edilizia,<br />
paesaggistica, ambientale e doganale, rilasciando un’apposita licenza suppletiva (art. 12 comma<br />
1 del PIR).<br />
Le opere da realizzare dovranno, in ogni caso, comportare un investimento tale da essere<br />
ammortizzabile nel periodo di validità residua della concessione in essere.<br />
La licenza suppletiva non potrà avere una durata superiore a quella della concessione originaria<br />
in quanto, in tal caso, si configurerebbe un “rinnovo automatico” non più ammissibile come<br />
stabilito, tra l’altro, dalla sentenza n. 213 del 2011 della Corte costituzionale.<br />
Si rammenta che le cdm in essere sono prorogate ex lege fino al 31.12.2020.<br />
2. Concessioni demaniali marittime turistico-ricreative “nuove”: è il caso di concessioni rilasciate<br />
ex novo ( successivamente al 31.12.2009), dopo l’approvazione del PCS e facendo ricorso a<br />
procedure ad evidenza pubblica.<br />
In tale fattispecie, poiché l’area è stata assegnata mediante bando pubblico che ha specificato la<br />
superficie, le opere, le destinazioni d’uso e la durata, non appare ammissibile alcuna variazione<br />
sostanziale della concessione che si ponga in contrasto con il contenuto del bando.<br />
L’ipotesi di variazione appare, pertanto, residuale e non può che riguardare lievi modifiche alle<br />
destinazioni d’uso, quali ad es. giochi, attività ludiche, oltre che adeguamenti o miglioramenti<br />
previsti per legge.<br />
Se le variazioni richieste non comportano alterazioni sostanziali alla concessione e non<br />
modificano l’estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto<br />
dall’amministrazione concedente senza la necessità di rilasciare un atto o una licenza suppletivi (art.<br />
24 comma 2 del regolamento di esecuzione, secondo capoverso): in particolare l’art. 12 comma 2<br />
del PIR prevede che le variazioni che non comportano variazioni volumetriche, sono autorizzate<br />
entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, a seguito di istruttoria da svolgersi ai sensi del<br />
medesimo art. 24.<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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Per le modifiche di lieve entità, sarà sufficiente una mera comunicazione<br />
all’amministrazione concedente, secondo le modalità descritte dalla circolare del Ministero dei<br />
trasporti e della navigazione, Direzione Generale dei Porti n. 120 del 24 maggio 2001. 47<br />
Nella sezione separata, come Allegato 4, si riporta uno schema di licenza suppletiva.<br />
47 La circolare ministeriale, nell’ambito delle linee guida fissate per il procedimento amministrativo inerente al rilascio<br />
delle concessioni dei beni demaniali marittimi, individua al punto 6 (pag. 13) le opere, gli impianti, i manufatti e le<br />
strutture di svago che possono essere collocati sulle aree demaniali già in concessione, previa semplice comunicazione<br />
all’amministrazione concedente ovvero: giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché appoggiati e non<br />
fissati al suolo, funzionali alla migliore fruibilità dei cittadini utenti, in particolar modo dei disabili.<br />
Nelle zone di mare territoriale comprese nella concessione possono essere altresì collocati, con le medesime procedure,<br />
impianti, manufatti ed opere temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di<br />
altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.<br />
Con le stesse modalità di cui sopra possono essere effettuate, all’interno della zona demaniale marittima o del mare<br />
territoriale in concessione, riallocazioni di impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti<br />
nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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VI) Estinzione del rapporto concessorio<br />
Il rapporto concessorio si estingue per:<br />
1) scadenza del termine, ai sensi dell’art. 25 del reg. esec., senza la necessità di alcuna diffida o<br />
costituzione in mora da parte dell’amministrazione concedente;<br />
2) morte del concessionario, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di sei mesi, a<br />
pena di decadenza, la conferma ai sensi dell’art. 46 comma 2 c. n.;<br />
3) provvedimento della p. a. (revoca) che accerti l’inidoneità sotto il profilo tecnico ed economico<br />
degli eredi del de cuius che hanno chiesto di subentrare, ai sensi dell’art. 46 c. n., nel rapporto<br />
concessorio;<br />
4) il venir meno dell’oggetto della concessione per fatto naturale ( ad es. erosione costiera);<br />
5) provvedimento di decadenza da parte della p. a. concedente (art. 48 c. n.) in relazione alle<br />
fattispecie di cui all’art. 47 c. n.;<br />
6) revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, a giudizio discrezionale<br />
dell’amministrazione concedente ( artt. 42 e 48 c. n.);<br />
7) il venir meno in capo al concessionario dei requisiti caratterizzanti l’intuitus personae su cui si<br />
basa il rapporto concessorio (ad es. perdita della capacità giuridica del concessionario per<br />
fallimento, ecc).<br />
L’amministrazione concedente può dichiarare la decadenza del concessionario, ai sensi<br />
dell’art. 47 c. n. nei seguenti casi:<br />
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione, o per mancato inizio<br />
della gestione, nei termini assegnati;<br />
b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell’atto di concessione, o per<br />
cattivo uso;<br />
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;<br />
d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’atto di<br />
concessione;<br />
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;<br />
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di<br />
regolamenti.<br />
Nei casi di cui alle lett. a) e b) si può accordare una proroga al concessionario.<br />
Nel caso di cui alla lett. d), il Comune potrà dichiarare la decadenza sentita l’Agenzia del<br />
<strong>Demanio</strong> (art. 26 reg. esec.).<br />
Un’ulteriore ipotesi di decadenza (anche se il legislatore usa il termine “revoca”) è stata<br />
introdotta dall’art. 1 comma 250 della legge n. 296/2006, nel caso in cui il concessionario si renda<br />
responsabile di gravi violazioni edilizie, costituenti inadempimento agli obblighi derivanti dalla<br />
concessione, ai sensi dell’art. 5 del regolamento di cui al d.P.R. 13 settembre 2005 n. 296.<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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Al fine di dichiarare la decadenza, provvedimento avente natura discrezionale e che incide<br />
negativamente sul concessionario, la p. a. dovrà comunicare all’interessato, ai sensi dell’art. 7 della<br />
legge n. 241 del 1990, l’avvio del procedimento, invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni<br />
entro un termine prestabilito.<br />
Tuttavia, il G.A. 48 ha ritenuto che, in alcuni casi, non sussista la necessità di comunicare<br />
l’avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza, laddove questa risulti<br />
“automatica” in forza di atti generali e dello stesso titolo concessorio (nella specie, per la violazione<br />
dell’obbligo di rimuovere tutte le opere “precarie” al termine della stagione balneare), attribuendo,<br />
in tal caso, natura vincolata al provvedimento decadenziale.<br />
L’orientamento giurisprudenziale che non ritiene necessario, nel caso di specie, la<br />
comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il provvedimento decadenziale si<br />
qualificherebbe come atto avente natura vincolata, appare troppo rigido, sicché è preferibile<br />
rispettare quanto previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, garantendo la partecipazione del<br />
concessionario attraverso la presentazione di memorie difensive, in considerazione del fatto che la<br />
decadenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2382) è tra le sanzioni amministrative più<br />
gravi.<br />
La p. a. valuterà, se pertinenti, le memorie del concessionario e ne darà conto nella<br />
motivazione del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) della legge n. 241 del<br />
1990.<br />
Ad es. nel caso del mancato pagamento del numero di rate del canone fissato a questo effetto<br />
dalla licenza o atto di concessione, l’amministrazione concedente avvierà nei confronti del<br />
concessionario il procedimento di decadenza, invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni;<br />
nel caso in cui l’amministrazione accolga le argomentazioni del concessionario, l’iter si definisce<br />
con l’archiviazione del procedimento; qualora non vengano presentate memorie o siano rigettate, si<br />
dichiarerà la decadenza del concessionario.<br />
Il provvedimento di decadenza deve essere, a pena di illegittimità, adeguatamente motivato,<br />
individuando specificamente, di volta in volta, le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della<br />
decisione, sia pur nell’ambito delle fattispecie previste dall’art. 47 c. n. (Tar Abruzzo, Sez. I 28<br />
febbraio 2012, n. 127).<br />
Fatti salvi i poteri di autotutela della p. a., il concessionario potrà proporre ricorso al Tar<br />
avverso il provvedimento di decadenza nel termine perentorio di 60 giorni dalla relativa notifica.<br />
Parimenti illegittimo è il provvedimento di decadenza adottato a seguito della violazione di<br />
obblighi generici previsti dall’atto o dalla licenza di concessione, ad es. se non è fissato il termine<br />
di inizio della gestione o quello finale per la realizzazione delle opere; in tal caso l’amministrazione<br />
concedente, prima di dichiarare la decadenza, dovrà diffidare il concessionario ad avviare la<br />
gestione o a realizzare le opere entro un termine perentorio.<br />
48 Cfr. TAR Campania, Sez. VII Napoli n. 2563 del 30 maggio 2012.<br />
Nella fattispecie, le ragioni di pubblico interesse sottese all’inserzione di una clausola di decadenza automatica sono<br />
richiamate nel contenuto di una delibera di Giunta comunale (atto generale) che sostiene una politica ambientale<br />
tendente a valorizzare le bellezze naturali e le risorse del territorio, sicché le singole concessioni demaniali marittime<br />
con finalità turistico-ricreative dovranno avere ad oggetto soltanto opere di facile sgombero e precarie da rimuovere al<br />
termine di ogni stagione balneare.<br />
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La necessità di un termine congruo, affinché il concessionario proponga memorie difensive<br />
finalizzate ad evitare la dichiarazione di decadenza (art. 47 comma 3 c. n.), è ribadita anche dall’art.<br />
13 comma 2 del PIR.<br />
Il concessionario dichiarato decaduto non ha diritto ad alcun rimborso per le opere<br />
eseguite o le spese sostenute.<br />
L’amministrazione concedente (art. 48 c. n. ed art. 4 della l. r. n. 17 del 2005) può revocare<br />
per motivi di interesse pubblico con efficacia ex nunc (irretroattiva) in tutto o in parte le<br />
concessioni demaniali marittime.<br />
L’art. 42 c. n. prevede che, nel caso di concessioni non superiori al quadriennio e non<br />
comportanti opere di difficile rimozione, l’amministrazione può adottare discrezionalmente il<br />
provvedimento di revoca; nel caso, invece, di concessioni superiori al quadriennio o aventi ad<br />
oggetto opere di difficile rimozione, la revoca è subordinata alla sussistenza di specifici motivi<br />
inerenti al pubblico uso del mare o ad altre ragioni di pubblico interesse.<br />
Il provvedimento di revoca delle concessioni per ragioni di pubblico interesse<br />
presuppone, da parte dell’amministrazione concedente, la comunicazione di avvio del<br />
procedimento nei confronti dei soggetti interessati (concessionari).<br />
Ai sensi del codice della navigazione, la revoca totale o parziale della concessione non dà<br />
diritto ad alcun indennizzo o rimborso a vantaggio del concessionario 49 il quale, nel caso di revoca<br />
parziale, potrà scegliere tra una riduzione adeguata del canone concessorio o la rinuncia alla<br />
concessione, dandone comunicazione all’amministrazione concedente entro 30 giorni dalla notifica<br />
del provvedimento di revoca.<br />
Tuttavia, l’art. 42 comma 4 c. n. contiene un’eccezione rispetto a quanto previsto dal<br />
comma 3: nel caso di concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione di opere di<br />
difficile rimozione, l’amministrazione concedente, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto<br />
concessorio, dovrà corrispondere un indennizzo al concessionario “revocato” pari a tante quote parti<br />
del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.<br />
L’ammontare dell’indennizzo non potrà, comunque, superare il valore delle opere al<br />
momento della revoca, detratti gli ammortamenti già effettuati.<br />
In realtà, oggi, l’art. 42 del c. n. che esclude qualsivoglia indennizzo a seguito della revoca<br />
della concessione demaniale marittima per ragioni di interesse pubblico, deve ritenersi superato in<br />
considerazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 che obbliga la P.A. ad<br />
indennizzare 50 i soggetti che subiscono un pregiudizio dai provvedimenti “legittimi” di revoca.<br />
49<br />
L’art. 42 c. n. si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 che, invece,<br />
obbliga la P.A. a indennizzare i soggetti che subiscono un pregiudizio derivante dalla revoca del provvedimento<br />
amministrativo.<br />
50<br />
Sulla “onerosità” della revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, vedasi, tra l’altro, Consiglio<br />
di Stato, Sez. VI, n. 6488 del 18/12/2012.<br />
“La revoca comporta la corresponsione di un indennizzo al privato, e pertanto, essendo onerosa per<br />
l’amministrazione, deve rispettare il principio di proporzionalità in ossequio al quale essa deve costituire una extrema<br />
ratio, nel senso che l’interesse pubblico non possa essere soddisfatto altrimenti, e che nella valutazione comparativa<br />
costi –benefici, i benefici derivanti dalla revoca siano maggiori dai relativi costi (in termini di indennizzo), onde evitare<br />
che l’amministrazione revocante incorra in responsabilità per danno erariale.”<br />
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L’art. 20 comma 8 della legge regionale n. 17/2005 prevede che il concessionario revocato<br />
possa conseguire una concessione turistico-ricreativa sul litorale di competenza; in realtà tale<br />
disposizione, alla luce dell’attuale quadro normativo, è da considerarsi superata in quanto il rilascio<br />
delle concessioni non può prescindere dal ricorso alle procedure ad evidenza pubblica.<br />
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VII) L'individuazione dei parametri tecnico-amministrativi per la classificazione<br />
delle opere insistenti sul demanio marittimo<br />
Le opere realizzabili sulle aree demaniali in concessione, vengono attualmente distinte in<br />
opere di facile rimozione (amovibili) e di difficile rimozione (inamovibili).<br />
La concessione avente ad oggetto opere di difficile rimozione prevede la redazione di un<br />
atto pubblico c.d. formale (art. 9 reg. esec.), mentre per le opere di facile rimozione (amovibili) è<br />
prevista la semplice licenza (art. 8 reg. esec.). 51<br />
In assenza di una normativa che operasse una classificazione delle opere di facile e di<br />
difficile rimozione, nel corso degli anni si sono susseguite diverse circolari ministeriali 52 che hanno<br />
cercato di individuare la linea di demarcazione tra le suddette tipologie di opere, sicché, di seguito,<br />
se ne riportano alcuni stralci significativi.<br />
CIRCOLARE N° 53 SERIE II DEL 18.07.1962<br />
Il Ministero della Marina Mercantile, a seguito di contrastanti interpretazioni sull'esatto significato<br />
delle definizioni adottate dal legislatore, ritenne opportuno, sulla base di un parere del Consiglio Superiore<br />
dei Lavori Pubblici 53 , adottare la circolare ministeriale n. 53 del 18 luglio 1962 che reca la seguente<br />
classificazione:<br />
1) - sono di massima definibili come opere "permanenti" quegli edifici costruiti col sistema<br />
tradizionale, a struttura unita a fondazione profonda o isolata o diffusa, saldamente collegati con il terreno;<br />
2) - si possono classificare "inamovibili" le opere a struttura stabile, in muratura, in cemento armato, in<br />
sistema misto, con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti<br />
necessariamente la distruzione sostanziale del manufatto;<br />
3) - si possono, di massima, considerare "amovibili" o "di facile sgombero" o "a carattere<br />
transitorio" o "semipermanenti", le opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti<br />
51 L’art. 9 del reg. di esec. prevede che: “Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di<br />
difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico …”; l’art. 8 del reg. di esec. stabilisce che: “Le concessioni di<br />
durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del<br />
compartimento con licenza …”. A seguito del conferimento delle funzioni amministrative, oggi i Comuni rilasciano<br />
concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto sia opere di facile che di difficile rimozione.<br />
52 Gli indirizzi contenuti nelle circolari ministeriali “devono essere considerati tuttora vigenti e quindi vincolanti per i<br />
Comuni, in quanto, come più volte chiarito da dottrina e giurisprudenza, il conferimento agli Enti Locali delle attività<br />
amministrative sul demanio marittimo attiene alle sole funzioni gestionali, con esplicita esclusione dei profili erariali<br />
e dominicali non oggetto di delega …”, in Le concessioni demaniali marittime, tra passato, presente e futuro,<br />
LAMI,VILLAMENA,NEBBIA-COLOMBA, pag. 58, EXEO EDIZIONI 2010.<br />
Il quadro normativo regionale non è conforme alle circolari ministeriali, in quanto l’art. 9 comma 2 lett. d) della legge<br />
<strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> n. 17 del 2005 considera opere di facile rimozione “le costruzioni ad un unico piano in muratura<br />
ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su<br />
piattaforma in cemento, di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti<br />
come windsurf e canotti, per pronto soccorso, per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per<br />
uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro”, sicché sarebbe<br />
opportuna l’abrogazione della suddetta lett. d), dal momento che le suddette opere di “facile rimozione”<br />
rientrano a pieno titolo tra quelle di difficile rimozione secondo la classificazione operata dalle circolari<br />
ministeriali.<br />
53 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Sezione III, adunanza del 16 maggio 1962, n. 835.<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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elementari, come quelle ad esempio costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento<br />
armato normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale leggero, con o senza muri di<br />
tompagno, costruite con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite<br />
altrove, con semplice rimontaggio e senza che la rimozione stessa comporti la distruzione parziale o<br />
totale del manufatto.<br />
CIRCOLARE N° 87 DEL 22.02.1966<br />
Si riportano, di seguito, le dichiarazioni esplicative fornite dal ministro pro-tempore nel corso di<br />
un’interrogazione parlamentare<br />
Atti Parlamentari - Camera dei Deputati - DISCUSSIONI – SEDUTA DELL’ 11 LUGLIO 1966<br />
Il Ministro della Marina Mercantile – Natali : Le direttive impartite con la circolare del 22 febbraio<br />
1966, n, 87, non presentano alcun carattere innovativo, limitandosi a richiamare l'attenzione degli uffici<br />
periferici sulla applicazione della vigente normativa che prescrive, per la concessione delle opere<br />
inamovibili, la stipula di un atto formale e non l'assentimento con licenza.<br />
……………. Omissis…………….<br />
Per quanto concerne poi l'interpretazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, anzitutto si<br />
ricorda che il Consiglio di Stato con parere in data 22 maggio 1963 - ha affermato che detta norma va<br />
intesa nel senso che, alla scadenza della concessione, l’amministrazione ha facoltà di scegliere tra<br />
l’acquisizione delle opere allo Stato e la loro demolizione escludendo altre soluzioni.<br />
……………. Omissis…………….<br />
CIRCOLARE N. 97 DEL 12 NOVEMBRE 1966,<br />
Tale circolare sostiene la possibilità di disciplinare con licenza anche le concessioni relative alla<br />
costruzione di manufatti non rientranti a pieno titolo nella tipologia della facile amovibilità, purché si<br />
tratti di «impianti che non rivestano una loro ben definita individualità, dal lato giuridico, economico e<br />
comunque commerciale, individualità che sola, potrebbe giustificare come agevole e proficua<br />
l’acquisizione delle stesse allo Stato, al termine della concessione».<br />
Si introduce un’indicazione esemplificativa (e non vincolante) delle opere da ritenere “amovibili”,<br />
citando tra queste: «cabine balneari in mattoni; solette in cemento per l’appoggio di elementi in legno od in<br />
prefabbricato o in muratura di facile rimozione, costruzioni in muratura a piano sabbia, che, appunto, per tale<br />
particolare costruttivo, possono anche esse annoverarsi nel concetto della "facile rimovibilità"; scalette ed<br />
opere varie per una migliore utilizzazione delle proprietà retrostanti».<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
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CIRCOLARE N°271 DEL 27.05.1991<br />
La circolare n° 271/1991 del Ministero della Marina mercantile ribadisce la distinzione tra le tre<br />
categorie principali di opere, compiuta dalla circolare ministeriale n. 53 del 1962, sulla base di un parere<br />
reso dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 1990 che, pur prendendo atto<br />
dell’evoluzione della tecnica costruttiva registratasi nel corso degli anni, ha ritenuto che non sussistessero<br />
«motivi concreti per rivedere o aggiungere ulteriori specificazioni”.<br />
CIRCOLARE N° 120 DEL 24.05.2001 DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA<br />
NAVIGAZIONE<br />
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, attraverso la presente circolare, ha ulteriormente e<br />
dettagliatamente precisato le tipologie delle opere in relazione alla forma dell'atto necessaria alla<br />
regolamentazione delle differenti tipologie di concessioni.<br />
Sono considerate opere di difficile rimozione quelle rientranti nelle tipologie A, B ed E, richiedendosi, in tal<br />
caso, il rilascio dell’atto formale; sono invece opere di facile rimozione quelle rientranti nelle tipologie C, D,<br />
F e G, dovendosi, in tale circostanza, rilasciare la licenza di concessione.<br />
La differente classificazione delle opere è di fondamentale importanza, in quanto il richiedente dovrà<br />
indicare, nel modello standardizzato di domanda D1, la tipologia dei manufatti, scegliendo una delle lettere<br />
(L o F) 54 previste nel quadro principale e riportando i dati relativi anche nel quadro “Usi e scopi”.<br />
54 L sta per licenza, F per atto formale.<br />
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CIRCOLARE DEL 21/02/2007 DELL’AGENZIA DEL DEMANIO<br />
L’Agenzia del <strong>Demanio</strong> con la circolare del 21/02/2007, sia pur ai fini della quantificazione dei<br />
canoni concessori, e rifacendosi alla circolare n. 120 del 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione,<br />
propone la seguente classificazione:<br />
A) aree scoperte: trattasi, in primo luogo, degli arenili in quanto tali, e comunque delle superfici<br />
libere da qualsiasi edificazione, ovvero delle aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e<br />
simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non<br />
insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile. Ovviamente, le piattaforme o i<br />
piazzali sono considerate aree scoperte solo se suscettibili di autonomo e separato utilizzo; laddove, invece,<br />
gli stessi siano contigui o asserviti ad opere amovibili o inamovibili oggetto di specifico utilizzo, non sono<br />
considerati aree scoperte (ad es., solo i marciapiedi di camminamento scoperti, e non quelli destinati ad<br />
attività commerciali o terziarie, sono equiparabili agli arenili);<br />
B) opere amovibili o di facile rimozione: sono quegli impianti, manufatti, opere le cui strutture<br />
possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere, come quelle ad es. costruite con<br />
strutture a scheletro leggero in conglomerato cementizio prefabbricato, o in acciaio, o in legno, o con<br />
altro materiale leggero. Possono sostanziarsi, ad esempio, in:<br />
• strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di cemento armato amovibile (incernierato) o<br />
appoggiate con calcestruzzo in basamento amovibile;<br />
• strutture prefabbricate leggere appoggiate sul suolo o interrate;<br />
• opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di strutture;<br />
• opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.<br />
Per essere qualificate amovibili, le fondazioni, qualora non superino il piano di campagna, e<br />
comunque l'intera struttura debbono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice<br />
rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del<br />
manufatto, In buona sostanza sono amovibili quelle strutture che, a fine stagione, possono essere<br />
facilmente smontate e rimosse.<br />
C) opere inamovibili o di difficile rimozione (non costituenti pertinenze demaniali marittime ai<br />
sensi dell'art. 29 c. n.): sono quegli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento<br />
armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione<br />
comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la<br />
recuperabilità. Possono sostanziarsi, ad esempio, in:<br />
• costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;<br />
• costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;<br />
• opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.<br />
Si è ritenuto necessario specificare quanto sopra, poiché l'esatta cognizione delle classificazioni delle<br />
opere oggetto di concessione sul demanio marittimo per finalità turistico-ricreative è decisiva ai fini della<br />
corretta applicazione del canone tabellare, nonché per l'individuazione delle pertinenze demaniali.<br />
Ne consegue che le amministrazioni a ciò deputate (Agenzia del <strong>Demanio</strong>, Comuni e Capitanerie di<br />
Porto) dovranno verificare la veridicità e correttezza delle relazioni di asseveramento predisposte dai tecnici<br />
di parte incaricati dai concessionari.<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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CIRCOLARE N. 22 DEL 25 MAGGIO 2009, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI<br />
TRASPORTI<br />
Con circolare n. 22 del 25 maggio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'effettuare<br />
una sorta di ricognizione delle indicazioni impartite nel corso del tempo, ha ribadito la validità dei contenuti<br />
delle circolari n. 120/2001 e n. 53/1962, integrando, tuttavia, la distinzione afferente la facile o difficile<br />
rimozione delle opere.<br />
La tipologia delle opere (di facile e difficile rimozione) relative alla concessione di beni demaniali<br />
marittimi per finalità turistico-ricreative, soggette all'applicazione del canone tabellare, secondo le<br />
indicazioni operative già contenute nella nota prot. 2007/7162/DAO in data 21 febbraio 2007 dell'Agenzia<br />
del <strong>Demanio</strong>, risulta individuata dalla circolare n. 120 del 24.5.2001 del Ministero dei trasporti e della<br />
navigazione – che, a tal fine, prevede che: "Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul<br />
demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle<br />
tipologie contraddistinte dalle lettere A, B ed E, della tabella "Tipologia delle opere", mentre si considerano<br />
di '"facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G."<br />
In via generale, in tema di classificazione delle opere realizzate o da realizzare sul demanio<br />
marittimo, tenuto conto del parere reso il 24 ottobre 1990 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,<br />
possiamo individuare:<br />
a) quelle di difficile sgombero o rimozione, costruite con sistema tradizionale a struttura unita a<br />
fondazione profonda o isolata o diffusa collegata con il terreno; quelle a struttura stabile in muratura, in<br />
cemento armato, in sistema misto con elementi prefabbricati di notevole peso la cui rimozione comporti la<br />
distruzione o l'alterazione sostanziale del manufatto stesso;<br />
b) quelle di facile sgombero o rimozione, le cui strutture possono essere realizzate con montaggio di<br />
parti elementari come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento armato,<br />
normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di tompagno,<br />
costituiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con<br />
semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale. Le piattaforme<br />
o solette - al pari delle palificazioni costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere e i<br />
manufatti non costituiscono una componente del manufatto stesso, e quindi a nulla rileva che esse<br />
vengano o meno danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei<br />
manufatti;<br />
c) Le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o<br />
cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che<br />
sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile, sono considerate zone scoperte.<br />
Sulla questione relativa alla distinzione delle opere di facile o difficile rimozione, si è<br />
espresso il Consiglio Superiore dei LL. PP. (parere del 21.09.2011) valutando, tra l’altro,<br />
l’impiego di materiali di nuova generazione.<br />
Dopo una sintetica rassegna delle circolari ministeriali, l’organo di consulenza tecnica<br />
statale ha concluso che, in base all’evoluzione intervenuta negli ultimi anni, sia nell’uso di nuovi<br />
materiali che nella tipologia costruttiva dei manufatti edilizi, è difficile dettare criteri tecnici<br />
oggettivi per definire compiutamente la facile o difficile rimozione di un manufatto.<br />
Detto parere, quindi, lascia invariato il giudizio sui materiali e sulle tipologie costruttive<br />
utilizzati ordinariamente per la realizzazione dei manufatti e delle opere esistenti sulle spiagge in<br />
concessione.<br />
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Secondo taluni le tematiche relative al concetto di facile o difficile rimozione delle opere<br />
insistenti sul demanio marittimo afferiscono, solo in parte, ad aspetti tecnici, investendo anche<br />
profili amministrativi, fiscali e dominicali.<br />
Ad ogni buon conto, dall’esame delle circolari ministeriali e dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong> si<br />
può affermare, da un punto di vista tecnico, che l'unico elemento di rilievo è rappresentato dalla<br />
"struttura" della costruzione: se questa può essere smontata e riassemblata altrove, senza modifiche<br />
sostanziali e senza perdita significativa di materiale, a prescindere dalle modalità realizzative di<br />
tamponamenti, tramezzature o altre finiture, ne consegue che l'opera nel suo complesso deve essere<br />
considerata "facilmente amovibile”.<br />
Un ulteriore aspetto da considerare è quello della compatibilità paesaggistica, che nel caso delle<br />
opere da realizzare sul demanio marittimo, prevede strutture precarie e da smontare a fine stagione.<br />
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Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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VIII) La devoluzione allo Stato delle opere di difficile rimozione<br />
Le opere di difficile rimozione, alla scadenza del rapporto concessorio, sono devolute<br />
automaticamente allo Stato, senza alcun compenso o rimborso per il concessionario che le ha<br />
realizzate, salvo l’obbligo da parte dell’amministrazione concedente (il Comune) di ordinarne la<br />
demolizione con la conseguente rimessione in pristino delle aree demaniali marittime, laddove<br />
l’ente proprietario ritenga non conveniente, dal punto di vista tecnico ed economico, procedere<br />
all’incameramento. 55<br />
Qualora le opere di difficile rimozione non vengano incamerate, la demolizione delle stesse<br />
e la restituzione del bene demaniale nel pristino stato saranno a carico del concessionario che dovrà<br />
dare esecuzione all’ingiunzione di demolizione del Comune. 56<br />
Nel caso di inadempimento, da parte del concessionario, dell’ordine di demolizione, di cui<br />
all’art. 49 comma 1 c. n., il Comune procederà d’ufficio ed a spese dell’interessato, ai sensi dell’art.<br />
54 c. n..<br />
Alla scadenza del rapporto concessorio, la devoluzione delle opere di difficile rimozione allo<br />
Stato è automatica, anche in mancanza di un atto formale di incameramento o di una manifestazione<br />
di volontà recettizia della p. a., atteso che le norme che disciplinano l’iscrizione dei beni di<br />
proprietà dello Stato in appositi registri di consistenza o di inventario consistono in formalità non<br />
costitutive, la cui omissione è incapace di incidere sulla produzione di un effetto traslativo<br />
automatico ope legis. 57<br />
Il concessionario che costruisce opere di difficile rimozione sull’area assentita in<br />
concessione, ha sulle stesse un diritto di superficie di durata temporanea pari a quella del<br />
rapporto concessorio, evidenziandosi la strumentalità di tale diritto reale di godimento su cosa<br />
altrui. 58<br />
Le opere di difficile rimozione insistenti sul demanio marittimo sono soggette, soltanto in<br />
parte, alla disciplina civilistica in materia di accessione (art. 934 c.c. e ss.): infatti ciò che è stato<br />
realizzato sul demanio marittimo, in base al principio superficies solo cedit, scaduto il rapporto<br />
concessorio, diviene di proprietà dello Stato, escludendosi, però, in deroga a quanto stabilito<br />
55 Le valutazioni sulla convenienza economica e tecnica dell’incameramento sono attribuite ad un’apposita<br />
Commissione composta da rappresentanti dell’Autorità marittima, del Min. infr. e trasp. (Provveditorato Interregionale<br />
OO. PP., Uff. Opere Marittime), dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong> e del Comune.<br />
56 L’art. 31 del reg. esec. prevede che: “ Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano<br />
la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l’amministrazione non intenda<br />
avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere<br />
stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati. Ove il<br />
concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 49 cod.<br />
nav.”.<br />
57 In tal senso, cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 24 settembre 2009 n. 2188 e Cass. Civ. Sez. III, 24 marzo 2004, n. 5482.<br />
58 In tal caso, il concessionario acquista la proprietà superficiaria a titolo originario, ai sensi dell’art. 953 c.c., atteso che<br />
si tratta di un diritto di natura temporanea che viene meno alla scadenza della concessione, verificandosi “l’accessione<br />
delle costruzioni a favore del proprietario del bene sul quale sono state edificate, nella fattispecie lo Stato (Cass. Civ.<br />
Sez. Unite, 13.02.1977, n. 1324)”, in La riscossione dei canoni nelle concessioni demaniali marittime, 2009, pag. 12,<br />
nota 12, Corte dei Conti, Sez. centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.<br />
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dall’art. 936 c.c., il diritto ad un indennizzo per il costruttore in caso di ritenzione delle opere<br />
da parte del proprietario.<br />
Il rinnovo della concessione demaniale marittima segna la scadenza del rapporto<br />
concessorio, dando vita ad un nuovo provvedimento.<br />
Alla scadenza della concessione, le opere di difficile rimozione esistenti sul demanio sono<br />
devolute automaticamente allo Stato ed il canone da corrispondere sarà rapportato alle misure<br />
unitarie previste per le pertinenze demaniali, anche se i beni non sono stati ancora formalmente<br />
incamerati.<br />
Sul punto il Tar Puglia, Sez. I Lecce, sentenza n. 1912 del 21.11.2012, ha richiamato il<br />
consolidato orientamento giurisprudenziale sull’acquisizione automatica a favore dello Stato delle<br />
opere di difficile rimozione al termine della concessione, precisando che tale effetto si verifica<br />
anche nel caso di rinnovo del titolo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2010 n. 7505).<br />
In particolare, il Tar ha chiarito che “ la scadenza della concessione ed il relativo rinnovo,<br />
non hanno determinato un’unica concessione senza durata, ma tanti nuovi rapporti, con la logica<br />
conseguenza che alla scadenza della concessione originaria i manufatti sono stati acquisiti<br />
dall’amministrazione”.<br />
Il Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 7505 del 14 ottobre 2010, sottolinea che, alla<br />
scadenza del rapporto concessorio, si verifica la devoluzione automatica a favore dello Stato, delle<br />
opere non amovibili ricadenti sul demanio marittimo, applicandosi tale effetto anche nel caso di<br />
rinnovo della concessione demaniale marittima, “implicando il rinnovo – a differenza della proroga<br />
– una nuova concessione in senso proprio, dopo l’estinzione della concessione precedente alla<br />
relativa scadenza, con automatica produzione degli effetti acquisitivi in questione”.<br />
Da ultimo, l’Agenzia del <strong>Demanio</strong> (Direzione Area Operativa), stante la rilevanza della<br />
questione inerente l’incameramento delle opere di difficile rimozione, ha indicato, nella nota<br />
circolare prot. n. 2012/26857/DAO-CO-BD del 02/10/2012, le fasi essenziali del procedimento di<br />
acquisizione allo Stato delle opere inamovibili realizzate sulle aree demaniali marittime,<br />
evidenziando che, a seguito del conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e agli Enti<br />
locali, la gestione del demanio marittimo è caratterizzata da uno spiccato pluralismo istituzionale.<br />
Si ribadisce che, al venir meno del rapporto concessorio per qualsivoglia ragione, (scadenza<br />
naturale, decadenza, revoca, ecc.) la devoluzione allo Stato delle opere di difficile rimozione si<br />
verifica automaticamente ex lege, sicché la formale procedura di incameramento delle opere<br />
inamovibili assume carattere puramente ricognitivo e rileva, in quanto, “consente l’inserimento del<br />
valore dei beni devoluti nel Conto Patrimoniale dello Stato”.<br />
Al fine di procedere all’incameramento delle opere di difficile rimozione, la collaborazione<br />
tra le p. a. coinvolte nella gestione è fondamentale, atteso che non possono che essere gli enti<br />
gestori (i Comuni costieri) che vigilano sull’utilizzazione del demanio marittimo a comunicare<br />
alla Capitaneria di porto ed all’Agenzia del <strong>Demanio</strong>, le concessioni demaniali marittime in<br />
scadenza aventi ad oggetto opere di difficile rimozione, “incamerabili ai sensi dell’art. 49 c. n.”.<br />
Dopo aver ricevuto la predetta comunicazione, la Capitaneria di porto convocherà la<br />
Commissione di incameramento costituita da un rappresentante dell’Autorità marittima, del Min.<br />
infr. e trasp. (Provveditorato interregionale OO. PP., Uff. Opere Marittime), dell’Agenzia del<br />
<strong>Demanio</strong> e del Comune, per l’espletamento di tutte le attività che saranno svolte in<br />
contraddittorio con il concessionario invitato a partecipare ai lavori.<br />
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Il procedimento potrà essere anche avviato d’ufficio dalla Capitaneria di porto, qualora nel<br />
corso dell’attività di vigilanza, siano individuate opere suscettibili di incameramento ovvero “su<br />
segnalazione dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong> agli organi competenti nell’ambito delle attività previste<br />
dal d.P.R. n. 367/1998. 59 ”<br />
Successivamente alla convocazione della Commissione di incameramento, la Capitaneria di<br />
porto invita l’ente gestore (Comune) ad esibire la documentazione comprovante la conformità<br />
urbanistico-edilizia delle opere di difficile rimozione, suscettibili di incameramento, realizzate su<br />
zona demaniale, ed il concessionario a presentare la documentazione tecnico-amministrativa utile a<br />
individuare la consistenza delle opere.<br />
Se la Commissione esprime parere positivo all’incameramento, l’Agenzia del <strong>Demanio</strong><br />
redigerà il Testimoniale di stato 60 che descrive la consistenza e lo stato dei luoghi oggetto della<br />
devoluzione, da allegare al verbale di incameramento 61 redatto in 7 copie dalla Capitaneria di porto.<br />
La Commissione sottoscriverà il verbale di incameramento ed i relativi allegati e l’Agenzia<br />
del <strong>Demanio</strong> dovrà volturare il bene incamerato in capo al <strong>Demanio</strong> pubblico, Ramo Marina<br />
Mercantile e trasmettere una copia del verbale alla RTS per l’iscrizione del bene nel modello 23D1.<br />
Nel caso in cui, invece, la Commissione di incameramento dovesse formulare un parere<br />
negativo, l’ente gestore dovrà ordinare la demolizione dell’opera di difficile rimozione e la<br />
conseguente rimessione in pristino dell’area demaniale marittima, ai sensi dell’art. 54 c. n..<br />
59 Il d. P. R. n. 367/1998 disciplina il procedimento di presa in consegna di immobili ed i compiti di sorveglianza sugli<br />
immobili demaniali di cui al n. 6 dell’allegato n.1 della legge 15 marzo 1997 n. 59.<br />
L’art. 1 comma 2 del suddetto regolamento stabilisce che: “nel caso di beni appartenenti al pubblico demanio<br />
marittimo … le funzioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono svolte oltre che dall’Autorità marittima … ai sensi degli<br />
articoli 30 e 34 del c. n., anche dal Direttore dell’ufficio del territorio (oggi Direttore regionale dell’Agenzia del<br />
<strong>Demanio</strong>)”.<br />
Il Direttore regionale dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong> vigila, sotto la propria responsabilità, sul corretto utilizzo dei beni dello<br />
Stato situati nella Provincia. Gli incaricati dell’attività di vigilanza, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del predetto d.P.R.,<br />
verificano che i beni di proprietà statale non siano oggetto di uso improprio da parte di terzi non autorizzati o degli<br />
stessi concessionari o locatari dei beni medesimi: a tal fine, gli incaricati hanno possibilità di accesso ai fondi ed alle<br />
proprietà dello Stato e dispongono di tutti gli accertamenti che ritengono opportuni, redigendo apposito verbale delle<br />
risultanze del controllo effettuato. L’attività di vigilanza e controllo sull’uso dei beni del demanio marittimo si<br />
svolge secondo un programma di visite, suddiviso per zone e tipologie di beni e concordato sia con le competenti<br />
Autorità marittime che con i Comuni, enti gestori del demanio marittimo. Se nel corso dell’attività di vigilanza e<br />
controllo vengono accertati abusi sui beni del demanio marittimo, le segnalazioni vengono effettuate alle autorità<br />
competenti all’adozione dei conseguenti provvedimenti.<br />
60 Il Testimoniale di stato è il documento allegato, come parte integrante, al verbale di incameramento, descrittivo<br />
dell’opera acquisita allo Stato e contenente, altresì, le autorizzazioni che rendono l’opera conforme dal punto di vista<br />
edilizio-urbanistico e demaniale.<br />
61 Il verbale di incameramento è il documento amministrativo a mezzo del quale viene formalmente dichiarato tra le<br />
pertinenze del pubblico demanio marittimo il manufatto acquisito ex art. 29 c. n. e consegnato ex art. 34 c. n. all’ente<br />
gestore ( Comune).<br />
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Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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IX) Il canone concessorio, natura giuridica ed aspetti problematici<br />
Il canone concessorio viene qualificato come entrata patrimoniale di natura extratributaria 62<br />
ed ha valore sia di corrispettivo dell’utilizzazione del demanio marittimo, che ricognitorio della<br />
dominicalità del bene.<br />
Nonostante i profili gestionali siano di competenza regionale o comunale, gli aspetti<br />
dominicali ed erariali relativi alla riscossione dei canoni sono, ancora oggi, affidati alla cura, al<br />
monitoraggio, alla vigilanza e al controllo dei competenti organi dello Stato, Ministeri ed Agenzie<br />
(Ministeri infrastrutture e trasporti ed economia e finanze, Agenzia del <strong>Demanio</strong>). 63<br />
La Corte costituzionale ha chiarito, con la sentenza n. 343 del 1995, a seguito di un conflitto<br />
di attribuzione sollevato dalla <strong>Regione</strong> Sardegna che: “se non vi è dubbio che compete alle<br />
amministrazioni regionali o comunali l'esercizio del potere concessorio (o autorizzatorio)<br />
sull’utilizzazione del bene, diverse conclusioni valgono invece circa il profilo riguardante la<br />
potestà di imposizione e riscossione del canone demaniale, che segue la titolarità dominicale del<br />
bene e non quella delle funzioni amministrative: spettano dunque allo Stato, secondo il principio<br />
indicato dalla Corte, la determinazione e la percezione del canone di concessione”.<br />
I criteri di determinazione del canone fissati dalla legge statale sono connessi non soltanto<br />
alle caratteristiche oggettive dell’area in concessione (area scoperta, area su cui insistono opere di<br />
facile o di difficile rimozione, specchi acquei, nonché pertinenze demaniali) ma anche alle<br />
potenzialità economiche derivanti dalla gestione del bene da parte del concessionario 64 , atteso che ai<br />
sensi dell’art. 16 del regolamento di esecuzione: “la misura del canone è in relazione all’entità<br />
delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarne il<br />
concessionario”.<br />
Il canone ha natura di prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., ma non viene<br />
considerato un tributo, essendo ricompreso nel Titolo II delle entrate extratributarie del bilancio<br />
statale.<br />
A differenza delle entrate di natura tributaria, il canone concessorio, sebbene i relativi<br />
criteri di determinazione siano fissati ex lege e le procedure di riscossione coattiva siano simili ma<br />
non identiche a quelle previste per i debiti tributari, deve considerarsi quale corrispettivo, che lo<br />
Stato incassa, per la gestione del bene demaniale da parte del concessionario.<br />
Il canone, peraltro, non è legato alla capacità contributiva del concessionario e non assolve<br />
alla funzione di contribuire alle spese pubbliche ai sensi dell’art. 53 Cost., rappresentando, invece,<br />
una delle prestazioni corrispettive nascenti dal rapporto concessorio avente natura “sinallagmatica.”<br />
Sebbene il canone sia predeterminato ex lege (nella misura minima normale ai sensi<br />
dell’art. 16 comma 3 reg. esec.) in base a parametri e criteri quali la superficie, il tipo di costruzioni,<br />
il valore di mercato ecc…, la giurisprudenza contabile ha ritenuto legittima la gestione economica<br />
del demanio marittimo, attraverso il conseguimento del maggior canone in sede di gara;<br />
infatti, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio del titolo concessorio, il<br />
62 In tal senso, cfr. La gestione del demanio marittimo, dallo Stato, alle Regioni, ai Comuni, AA. VV., Giuffrè, Milano,<br />
2002, pag. 64.<br />
63 Cfr. La riscossione dei canoni nelle concessioni demaniali marittime, 2009, pag. 23, Corte dei Conti, Sez. centrale di<br />
controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.<br />
64 Sul punto vedasi La gestione del demanio marittimo, dallo Stato, alle Regioni, ai Comuni, op.cit., pag. 65 e ss..<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
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criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa può ricomprendere anche il rialzo sul<br />
canone minimo fissato ex lege ed assunto quale base d’asta.<br />
In tal senso la Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Lazio, con la sentenza n. 486 del<br />
30.03.2009 ha sottolineato che: “Sussiste la responsabilità per danno erariale del funzionario che<br />
rilascia la concessione senza aver esperito, previamente, le procedure ad evidenza pubblica per la<br />
selezione dell’istanza, valorizzandosi, così, una gestione economica dei beni pubblici, attraverso<br />
una più proficua utilizzazione del bene, finalità senza dubbio comprensive anche dell’interesse<br />
“pubblico” ad incentivare le entrate erariali.<br />
La procedura ad evidenza pubblica, in sede di assegnazione delle concessioni sul demanio<br />
marittimo costituisce, inoltre, un obbligo di servizio al quale i pubblici funzionari non possono<br />
sottrarsi, laddove l’utilizzazione del bene pubblico rappresenta fonte di guadagno ( ciò vale, senza<br />
dubbio, per le concessioni turistico-ricreative e per quelle destinate ai porti turistici, agli approdi<br />
ed ai punti di ormeggio per la nautica da diporto).<br />
L’assenza della gara pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime<br />
impedisce che attraverso la massima partecipazione degli operatori economici ed il rilancio delle<br />
offerte sulla base d’asta, la misura del canone concessorio cresca rispetto alla sua dimensione<br />
posta a base d’asta, frustrando la possibilità di acquisire maggiori entrate per l’erario e causando<br />
un danno da mancata entrata”.<br />
L’ammontare del canone deve essere specificato nella licenza o atto di concessione, ai sensi<br />
dell’art. 39 c. n. ed il concessionario dovrà corrispondere, in via anticipata, le singole rate nella<br />
misura ed alle scadenze fissate dal titolo, sicché il mancato pagamento della rata iniziale, così<br />
come la mancata prestazione della cauzione, di cui all’art. 17 reg. esec., precludono la<br />
sottoscrizione ed il conseguente perfezionamento del “contratto” di concessione.<br />
Le misure unitarie e l’importo del canone si differenziano in relazione allo scopo delle<br />
concessioni che possono essere rilasciate per: porti turistici; usi industriali; depositi costieri;<br />
ricerche petrolifere; pesca ed acquacoltura; cantieristica; attività turistico-ricreative di cui all’art. 01<br />
comma 1 del d. l. n. 400/1993 conv. nella l. n. 494/1993, ecc…<br />
Successivamente alla sottoscrizione, gli atti e le licenze di concessione devono essere iscritti<br />
nel repertorio degli atti pubblici e trascritti, a cura dell’amministrazione concedente ed ai sensi<br />
dell’art. 21 reg. esec., in appositi registri, la cui numerazione è rinnovata annualmente; il numero di<br />
trascrizione è riportato sull’atto o sulla licenza di concessione.<br />
Il concessionario dovrà, inoltre, registrare il “contratto di concessione” presso il competente<br />
ufficio dell’Agenzia delle Entrate, corrispondendo un’imposta 65 pari al 2% del canone, ai sensi del<br />
d.P.R. n. 131/1986.<br />
La mancata fruizione totale o parziale della concessione non esime il concessionario<br />
dall’obbligo di versare le rate del canone dovuto, salvo che, ai sensi dell’art. 40 c. n., la<br />
sussistenza di preesistenti diritti di terzi non ne restringa le possibilità di utilizzazione; in tal caso, il<br />
concessionario, pur non avendo diritto ad alcun indennizzo, può ottenere un’adeguata riduzione del<br />
canone, salvo la facoltà di rinunciare alla concessione ai sensi dell’art. 44 del c. n..<br />
65 Si ritiene che, per effetto della proroga ex lege fino al 31.12.2020 delle concessioni demaniali marittime con finalità<br />
turistico-ricreative in essere al 31.12.2009 (art. 34 duodecies del d. l. n. 179/2012 conv. nella legge n. 221/2012),<br />
l’imposta di registro dovrà essere corrisposta sulle annualità ulteriori del canone riferite all’intero periodo di proroga.<br />
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Nel caso di consistente riduzione dell’area oggetto di concessione per effetto di fenomeni di<br />
erosione costiera il concessionario, ferma restando la possibilità di rinunciare al titolo, può<br />
conseguire, previo esperimento di rilievi tecnici che accertino l’attuale area disponibile, il rilascio di<br />
una licenza suppletiva che tenga conto dell’area demaniale marittima residua utilizzabile e preveda<br />
un’adeguata diminuzione del canone concessorio.<br />
Qualora, invece, la concessione demaniale marittima venga meno in toto, il titolo si estingue<br />
(art. 45 comma 3 cod. navig.), senza che il concessionario possa pretendere la traslazione dell’area,<br />
atteso che il rilascio di una “nuova concessione” 66 deve essere messo a bando nel rispetto delle<br />
prescrizioni del vigente PCS.<br />
Il concessionario è tenuto ad esibire, a richiesta dell’amministrazione che svolge attività di<br />
vigilanza e controllo (Polizia locale, Autorità marittima, Forze di Polizia, ecc…) la quietanza<br />
attestante il pagamento delle rate del canone.<br />
I criteri di determinazione del canone fissati dal d. l. n. 400/1993 conv. nella legge n.<br />
494/1993, così come modificato dalla legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), si applicano alle<br />
concessioni rilasciate ex novo nel 2007, alle concessioni in corso di rinnovo, alle concessioni in<br />
essere.<br />
In particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 251, i canoni annui per le concessioni demaniali<br />
marittime con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi<br />
acquei, per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono<br />
così determinati: a) classificazione, a decorrere dal 01.01.2007, delle aree, dei manufatti, delle<br />
pertinenze e degli specchi acquei o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico, nelle<br />
categorie A (alta valenza turistica) e B (normale valenza turistica).<br />
L’accertamento di tali requisiti è demandato alle Regioni competenti per territorio mediante<br />
provvedimento ad hoc; nelle more la categoria di riferimento è la B.<br />
La <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> con D.G.R. n. 365 del 25 giugno 2007 ha assegnato alle aree demaniali<br />
marittime la categoria B fino all’approvazione dei PCS, che dovranno identificare le aree omogenee<br />
(e non i singoli lotti) ad alta valenza turistica (A) ed a normale valenza turistica (B).<br />
Al fine di incentivare l’attività di accertamento e riscossione dei canoni, il 10 % delle<br />
maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree,<br />
pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluto alle Regioni ( art. 1 comma 251<br />
della legge n. 296/2006). 67<br />
La misura del canone, maggiorata degli indici ISTAT, si differenzia in relazione all’alta o<br />
normale valenza turistica, nonché al fatto che si dia in concessione un’area scoperta oppure coperta:<br />
66 Il Consiglio di Stato, Sez. I decisione n. 169 del 18 gennaio 2012, evidenzia che non è possibile rilasciare ai<br />
precedenti concessionari “una tipologia di titolo abilitativo affatto sconosciuta all’ordinamento vigente (lo<br />
‘spostamento’ della preesistente concessione) il quale, nel suo concreto atteggiarsi, sortiva il duplice quanto<br />
inammissibile effetto di celare la sostanza di una nuova concessione e di impedire lo svolgersi di un libero confronto<br />
concorrenziale, conforme ai dettami comunitari in tema di piena contendibilità sul mercato di utilità economicamente<br />
rilevanti”.<br />
67 Considerato che i Comuni gestiscono il demanio marittimo e provvedono all’attività di accertamento e riscossione dei<br />
canoni dovuti, sarebbe opportuno destinare loro una consistente quota parte dell’introito derivante dalle maggiori<br />
entrate piuttosto che devolverlo interamente alle Regioni.<br />
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REGIONE CALABRIA<br />
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in quest’ultimo caso, rileva anche il fatto che l’area sia coperta da impianti di facile o di difficile<br />
rimozione.<br />
Le predette maggiorazioni sugli immutati importi base, da calcolare per la determinazione<br />
dei canoni dovuti dal 01.01.2007, dovranno far riferimento agli indici ISTAT maturati dal<br />
01.01.1998, così come precisato dalla circolare dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong>, Direzione Area<br />
Operativa, prot. n. 2009/5894/DAO/CO/BD del 10 febbraio 2009, che richiama il parere<br />
dall’Avvocatura Generale dello Stato, reso con nota n. 35666 del 17 marzo 2008. 68<br />
Pertanto, le misure unitarie tabellari di cui all’art. 1 comma 251 lett. b) punto 1) della legge<br />
n. 296/2006 costituiscono importi di base 1997, ai quali applicare gli aggiornamenti Istat maturati<br />
dal 01.01.1998 al 31 dicembre 2006, per la determinazione dei canoni delle concessioni ad uso<br />
turistico-ricreativo e per la nautica da diporto dal 01.01.2007.<br />
Infine, la misura unitaria del canone per gli specchi acquei è via via decrescente, con<br />
l’allontanarsi dalla costa.<br />
Altra novità della finanziaria 2007 è rappresentata dai criteri di determinazione del canone per le<br />
concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali,<br />
terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi (opere inamovibili): dal 01.01.2007, il canone<br />
è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori<br />
mensili unitari minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)<br />
per la zona di riferimento.<br />
L’importo così ottenuto è moltiplicato per un coefficiente, rapportato su base annua, pari a<br />
6,5, che tiene conto della stagionalità delle attività e dei lavori di manutenzione straordinaria (cfr.<br />
circolare Agenzia del <strong>Demanio</strong>, 21 febbraio 2007, Prot. 2007/7162/DAO).<br />
Il canone annuo, così determinato, è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da<br />
applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per<br />
cento; oltre 200 e fino 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 e fino a 1.000 metri quadrati, 40<br />
per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento.<br />
Qualora i valori dell’OMI non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino<br />
comune costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della medesima <strong>Regione</strong>.<br />
Come già detto, il valore OMI è riferito alle sole pertinenze (o parti di esse) destinate ad<br />
attività commerciale, terziario-direzionale e di produzione di beni e servizi, mentre per le pertinenze<br />
(o parti di esse) aventi altre destinazioni (deposito, magazzino, servizi igienici, muretti, marciapiedi,<br />
ecc.) si applica il valore unitario previsto per le “opere di difficile rimozione”.<br />
Ancora, nell’ipotesi di aree scoperte (marciapiedi, pedane, piste, aree per posa tavoli e sedie,<br />
parcheggi a pagamento, ecc.) a diretto servizio di pertinenze o manufatti di difficile rimozione<br />
aventi destinazione commerciale, terziaria o di produzione di beni e servizi, si applica l’indice OMI,<br />
mentre negli altri casi si applica la misura unitaria prevista per le aree scoperte.<br />
Si precisa che la percentuale di riduzione prevista dalla legge n. 296/2006 si applica<br />
sulla misura del canone e non sulla superficie, sicché nel caso di diverse pertinenze ricadenti<br />
sul demanio marittimo, il calcolo dovrà essere ripetuto su ogni singolo manufatto e non sulla<br />
somma della complessiva superficie. Qualora, invece, il manufatto sia composto da più piani con<br />
la stessa destinazione commerciale, la superficie utile per il calcolo dovrà essere sommata: es.<br />
68 In tal senso, vedasi Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n. 116 dell’11/03/2011.<br />
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manufatto di mq. 120 di 3 piani, mq. 120 x 3 = 360 mq. (cfr. circolare Min. infrastrutture e trasporti,<br />
Direzione Generale per i Porti, n. 22 del 25 maggio 2009 pag. 7).<br />
Di seguito si riportano alcuni esempi di concessione, con il calcolo del relativo canone:<br />
A – Concessione stagionale (4 mesi) di mq. 1.000, di cui mq. 200 per opere di facile rimozione e<br />
mq. 800 di area scoperta per posa ombrelloni (misure unitarie attualizzate al 2012):<br />
area scoperta: mq. 800 * € 1,28196 * 4/12 = € 341,86<br />
area coperta da opere di facile rim.ne: mq. 200 * € 2,13660 * 4/12 = € 142,44<br />
Totale canone: = € 484,30<br />
B – Concessione di mq. 1.000, di cui mq. 200 per opere di facile rimozione con mantenimento<br />
annuale, e mq. 800 di area scoperta per posa ombrelloni con utilizzazione stagionale di 4 mesi<br />
(misure unitarie attualizzate al 2012):<br />
area scoperta: mq. 800 * € 1,28196 * 4/12 = € 341,86<br />
area coperta da opere di facile rim.ne: mq. 200 * € 2,13660 = € 427.32<br />
Totale canone: = € 769,18<br />
C – Concessione di mq. 1.000, di cui mq. 200 per opere di difficile rimozione con mantenimento<br />
annuale, costituite da mq. 150 per attività commerciale e mq. 50 per deposito; mq. 100 di parcheggio<br />
a pagamento; mq. 100 per marciapiedi; mq. 100 per veranda scoperta adibita a posa tavolini e sedie<br />
a servizio del bar e/o ristorante; mq. 500 di area scoperta per posa ombrelloni con utilizzazione<br />
stagionale di 4 mesi (misure unitarie attualizzate al 2012):<br />
area coperta ad att. comm.le: mq. 150 * € (6,4+8,3)/2 * 6,5 = € 7.166,25 (valore OMI)<br />
area coperta a deposito: mq. 50 * € 3,65289 = € 182,64 (valore unitario)<br />
marciapiedi: mq. 100 * € 1,28196 = € 128,20 (valore unitario)<br />
park a pagamento: mq. 100 * € (6,4+8,3)/2 * 6,5 = € 4.777,50 (valore OMI)<br />
veranda posa tavoli: mq. 100 * € (6,4+8,3)/2 * 6,5 = € 4.777,50 (valore OMI)<br />
area scoperta: mq. 500 * € 1,28196 * 4/12 = € 213,66 (valore unitario)<br />
Totale canone: = € 17.245,75<br />
D – Concessione annuale di mq. 200, per il mantenimento di una pertinenza adibita a bar (misure<br />
unitarie attualizzate al 2012):<br />
locale bar: mq. 200 * (6,4+8,3)/2 * 6,5 = € 9.555,00 (valore OMI)<br />
E – Concessione annuale di mq. 600, per il mantenimento di una pertinenza adibita a ristorante<br />
(misure unitarie attualizzate al 2012):<br />
ristorante (da 0 a 200 mq.): mq. 200 * (6,4+8,3)/2 * 6,5 = € 9.555,00 (valore OMI)<br />
ristorante (da 201 a 500 mq.): mq. [300 * (6,4+8,3)/2 * 6,5] - 20% = € 11.466,00 (valore OMI)<br />
ristorante (da 501 a 1.000 mq.): mq. [100 * (6,4+8,3)/2 * 6,5] – 40% = € 2.866,50 (valore OMI)<br />
Totale canone: = € 23.887,50<br />
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A tale importo dovrà aggiungersi l’addizionale regionale nella misura del 10 % (artt. 8 e 9 l.<br />
r. n. 1/1971).<br />
Si precisa che, dall’annualità 2012, l’aliquota dell’addizionale regionale è stata elevata al<br />
15% (art. 13 l. r. n. 47/2011).<br />
A seguito della Circolare n. 55, prot. n. M_IT/Porti/15859 del 05 dicembre 2012 del<br />
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per i Porti, è stato fissato nella<br />
misura del 2,85% l’aumento ISTAT delle misure unitarie dei canoni per il rilascio/rinnovo<br />
delle concessioni ovvero l’aggiornamento delle stesse per l’anno 2013, mentre la misura<br />
minima del canone ( Decreto Interministeriale del 19 luglio 1989) è stata elevata ad euro<br />
361,08 a partire dal 01.01.2013.<br />
Nella sezione separata, come Allegato 5, si riporta la scheda con le misure unitarie del<br />
canone e gli adeguamenti ISTAT, dal 1998 al 2013.<br />
Nel caso di utilizzazione del demanio marittimo sine titulo (occupazione abusiva) oppure in<br />
difformità dalla concessione demaniale (c.d. innovazioni non autorizzate) si dovrà corrispondere<br />
l’indennità per abusiva occupazione.<br />
Gli indennizzi dovuti sono determinati in ragione del canone da corrispondere maggiorato,<br />
rispettivamente, del 200% nel caso di occupazione sine titulo e del 100% nel caso di innovazioni<br />
“abusive” (art. 08 d. l. n. 400/1993 conv. nella l. 494/1993).<br />
Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione di opere inamovibili in difetto<br />
assoluto di titolo abilitativo configurandosi, così, un abuso edilizio e demaniale, l’indennizzo<br />
dovuto è commisurato ai valori di mercato, e quindi agli indici OMI, e fermo restando il ripristino<br />
dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 54 del c. n..<br />
L’art. 1 comma 251 della legge n. 296/2006 avente ad oggetto le nuove misure unitarie dei<br />
canoni è stato sottoposto al sindacato costituzionale per l’asserita violazione degli artt. 3, 41, 53 e<br />
97 della Costituzione, a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Sanremo (05 gennaio 2009) con la<br />
quale il giudice a quo ha sollevato la q. l. c., ritenendola rilevante e non manifestamente infondata,<br />
in quanto “l’applicazione pedissequa delle nuove norme che regolano i contestati canoni demaniali<br />
… determinerebbe immotivate discriminazioni (lesione del principio di ragionevolezza ed<br />
uguaglianza) all’interno della medesima categoria delle pertinenze demaniali, assoggettando al<br />
nuovo criterio di calcolo dei canoni le sole pertinenze adibite a specifiche destinazioni, quali le<br />
attività commerciali, quelle terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi e non anche le<br />
altre”.<br />
Nella fattispecie, la società Alfa aveva proposto ricorso cautelare in via d’urgenza, ai sensi<br />
dell’art. 700 del c.p.c., sostenendo che l’applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei canoni<br />
avrebbe comportato spropositati aumenti degli stessi, addirittura superiori al 300%, sicché l’attività<br />
d’impresa, anch’essa costituzionalmente tutelata, sarebbe stata fortemente compromessa (in<br />
particolare, la società in questione, a seguito del ricalcolo del canone sulla base dei parametri<br />
introdotti dalla legge n. 296/2006, avrebbe dovuto corrispondere non più 3.000,00 euro bensì<br />
42.000,00 euro per l’annualità 2007).<br />
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Il giudice a quo ha ritenuto, peraltro, che il nuovo criterio di calcolo si ponesse in forte<br />
contraddizione “con i provvedimenti legislativi che, al fine di ricondurre il canone ad una misura<br />
equa e ragionevole, avevano comportato dapprima, il rinvio dell’entrata in vigore dell’incremento<br />
del canone del 300%, previsto dal d. l. n. 269/2003 per le concessioni turistico-balneari, e quindi<br />
successivamente l’abrogazione delle norme che lo avevano istituito”.<br />
Tra le censure sollevate da parte ricorrente nel giudizio principale e trasposte nell’ordinanza<br />
di rimessione del giudice a quo, di particolare interesse è la dedotta violazione dell’art. 3 della<br />
Cost., che consisterebbe nella irragionevole equiparazione del canone fissato per le pertinenze<br />
demaniali a quello di mercato per la locazione di un corrispondente immobile di proprietà<br />
privata.<br />
I criteri di determinazione del canone per le pertinenze demaniali 69 fissati dalla legge n.<br />
296/2006 darebbero vita ad un’ingiustificata ed irrazionale equiparazione con il valore di mercato<br />
del canone di locazione, atteso che “il concessionario oltre a non poter disporre dell'immobile per<br />
natura incommerciabile e dunque fuori mercato, sarebbe svantaggiato rispetto al conduttore di<br />
immobili privati in quanto: è soggetto al pagamento integrale dell'ICI; non ha garanzie di durata<br />
del rapporto, che è soggetto a risoluzione in qualsiasi momento, senza necessità di giusta causa ma<br />
"per ragioni di interesse pubblico difficilmente sindacabili" (ex art. 42 c. n.); è soggetto all'obbligo<br />
della manutenzione anche straordinaria dell'immobile demaniale e, secondo le norme censurate, le<br />
spese e gli investimenti sostenuti non possono essere computati al fine della determinazione del<br />
canone; è soggetto all'assicurazione obbligatoria dell'immobile per il valore commerciale ed al<br />
versamento di una cauzione maggiore di quella richiesta al conduttore di un immobile privato.”<br />
La Consulta, con la sentenza n. 302 del 18 ottobre 2010, ha rigettato la questione di<br />
legittimità sollevata, dichiarandola non fondata e ritenendo insussistente “la presunta lesione<br />
dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici”, che deriverebbe dall'incidenza<br />
sui rapporti concessori in corso dei nuovi criteri di determinazione dei canoni introdotti dall’art. 1<br />
comma 251 della legge n. 296/2006.<br />
In particolare, la Corte ha ritenuto che l’intervento del legislatore di variazione dei criteri di<br />
calcolo dei canoni sui beni demaniali marittimi, “non sia frutto di una decisione improvvisa ed<br />
arbitraria del legislatore, ma si inserisca in una precisa linea evolutiva della disciplina<br />
dell'utilizzazione dei beni demaniali. Alla vecchia concezione, statica e legata ad una valutazione<br />
tabellare e astratta del valore del bene, se n’è progressivamente sostituita un'altra, tendente<br />
ad avvicinare i valori di tali beni a quelli di mercato, sulla base cioè delle potenzialità degli<br />
stessi di produrre reddito in un contesto specifico”.<br />
Tale processo evolutivo è in corso da diversi decenni ed ha indotto la Corte costituzionale ad<br />
osservare che gli interventi legislativi, volti ad adeguare i canoni di godimento dei beni pubblici,<br />
hanno lo scopo, conforme agli artt. 3 e 97 Cost., di consentire allo Stato una maggiorazione delle<br />
entrate e di rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati in favore di locatori privati.<br />
In buona sostanza, il giudice costituzionale, in assoluta conformità agli indirizzi della<br />
magistratura contabile (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giuris. Lazio, sent. 30.03.2009, n. 486) ha<br />
considerato legittimo e rispondente all’interesse pubblico, il fatto che lo Stato “metta a<br />
reddito” i beni demaniali marittimi.<br />
69 Ai sensi dell’art. 29 c. n. sono pertinenze demaniali “ le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che<br />
esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale”.<br />
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La legge n. 296/2006 prevede, inoltre, la riduzione dei canoni concessori nella misura del<br />
50% nel caso di:<br />
a) eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni<br />
oggetto della concessione, previo accertamento delle competenti Autorità marittime di zona;<br />
b) società dilettantistiche titolari di concessione, senza finalità di lucro affiliate alle<br />
Federazioni Sportive Nazionali, con esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività<br />
commerciali (in tal caso si applicheranno gli indici OMI).<br />
Inoltre, ove vengano rilasciate concessioni demaniali marittime ad enti pubblici o privati per<br />
finalità di pubblico interesse, l’art. 39 del cod. nav. prevede un canone meramente ricognitorio con<br />
una riduzione del 90 % rispetto all’importo da corrispondere in via ordinaria.<br />
L’art. 37 comma 2 del reg. esec. chiarisce che “… agli effetti dell’applicazione del canone<br />
previsto dal secondo comma dell’art. 39 del codice, s’intendono per concessioni che perseguono<br />
fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae<br />
dai beni demaniali alcun lucro o provento.<br />
Le imprese turistico-ricettive (ad es. campeggi) all’aria aperta beneficiano, ai fini della<br />
determinazione del canone, di una riduzione dei valori inerenti le superfici pari al 25%.<br />
L’art. 1 comma 255 della legge n. 296/2006 stabilisce, altresì, che i canoni delle concessioni<br />
con finalità turistico-ricreative versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti allo stesso titolo,<br />
possono essere compensati a decorrere dal 01.01.2004.<br />
Il canone, quale corrispettivo per la fruizione del bene pubblico in concessione, è<br />
assimilabile al canone di locazione di cui al n. 3 dell’art. 2948 c.c., applicandosi, di conseguenza, il<br />
termine prescrizionale quinquennale.<br />
Per quanto concerne, invece, il termine prescrizionale ed il dies a quo relativi all’indennità<br />
per abusiva occupazione, non esiste un indirizzo giurisprudenziale univoco, sicchè si ritiene<br />
opportuno riportare i principali orientamenti.<br />
Innanzitutto, si menziona la tesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, più risalente,<br />
che attribuisce all’occupazione abusiva di aree demaniali marittime (artt. 54 e 1161 cod. nav.) la<br />
natura di illecito permanente, evidenziando che il comportamento contra ius, perdurando nel tempo,<br />
determina la persistenza dell’evento dannoso, sicché il termine prescrizionale non può decorrere, ai<br />
fini del diritto al risarcimento del danno, se non dal giorno di cessazione di permanenza dell’illecito,<br />
che coincide con lo sgombero dell’area abusivamente occupata. 70<br />
Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che, ferma restando la natura di reato<br />
permanente dell’occupazione abusiva di aree demaniali marittime, si deve rilevare che “l’azione per<br />
il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei frutti civili e naturali, è soggetta alla<br />
prescrizione di cinque anni che decorre giorno per giorno dalla data di inizio dell’occupazione e<br />
70 “Il reato di cui agli artt. 54 e 1161 c. n. ha natura permanente perché consiste non solo nella esecuzione di nuove<br />
opere in una zona protetta del demanio marittimo, ma anche nel mantenere tale zona indisponibile, per effetto della<br />
detta esecuzione, agli usi cui è deputata, per cui la permanenza cessa solo con la rimozione delle opere, ovvero con il<br />
conseguimento dell'autorizzazione”, in Cass. Pen. Sez. III, 10/04/2000, n. 4401.<br />
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non da quella di cessazione della stessa 71 ” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 25 novembre 2002 n.<br />
16564).<br />
Pertanto, l’indennità per abusiva occupazione, avente natura “risarcitoria”, è assoggettata al<br />
termine prescrizionale quinquennale, non tanto ai sensi dell’art. 2948 n. 3 del c.c. - riferibile al<br />
canone assimilato al corrispettivo delle locazioni -, quanto in forza dell’art. 2947 del c.c., atteso che<br />
l’occupazione abusiva delle aree demaniali marittime integra un fatto illecito produttivo di danno<br />
per l’amministrazione proprietaria del bene demaniale. 72<br />
L’orientamento, appena descritto, evidenzia che in caso di illecito permanente (in cui il<br />
comportamento lesivo non si esaurisce uno actu, ma perdura nel tempo, come accade nel caso<br />
dell’occupazione abusiva di aree demaniali marittime), il diritto al risarcimento del danno sorge con<br />
l’inizio del fatto generatore del danno, e si rinnova di momento in momento, per cui la prescrizione<br />
del diritto, secondo la regola generale di cui all’art. 2935 c.c., ha inizio da ciascun giorno rispetto al<br />
danno già verificatosi, con la conseguente applicabilità della prescrizione ex art. 2947 c.c. per i<br />
danni maturati prima del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo (Cass Civ. Sez. 3 sent. 25<br />
novembre 2002 n. 16564).<br />
“In tema di occupazione abusiva, il diritto al risarcimento del danno per non aver<br />
potuto godere del bene e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione<br />
di cinque anni stabilita dal primo comma dell’art. 2947 cod. civ, può essere esercitato giorno<br />
per giorno dalla data di inizio dell’occupazione, e non da quella in cui l’occupazione cessa, e di<br />
conseguenza inizia a prescriversi dal giorno stesso d’inizio dell’occupazione.”<br />
Alle incertezze sul dies a quo si aggiungono anche quelle sul termine prescrizionale,<br />
limitatamente all’indennità per abusiva occupazione di beni demaniali marittimi.<br />
Qualora si attribuisca all’indennità natura esclusivamente risarcitoria, la prescrizione del<br />
diritto di credito della P.A. è quinquennale, ai sensi dell’art. 2947 c.c. (Cass. Civ. Sez. 3 sent. 25<br />
novembre 2002 n. 16564); nel caso, in cui invece, non si condivida tale qualificazione, ma si ritenga<br />
che la medesima indennità dia vita ad un credito di contenuto misto, “ predeterminato dal<br />
legislatore sia in ragione della componente riferita al canone di affitto del suolo demaniale, sia<br />
in riferimento all’ulteriore importo, di natura più propriamente risarcitoria-sanzionatoria,<br />
dovuto per l’occupazione sine titulo della proprietà pubblica, nell’insieme assumendo natura<br />
indennitaria”, si dovrebbe applicare, di conseguenza, la prescrizione ordinaria (decennale) di cui<br />
all’art. 2946 c.c. (Tribunale Bari, Sezione Civile I, sentenza 15 maggio 2012, n. 1684).<br />
In ogni caso, l’ente gestore dovrà richiedere il pagamento dell’indennità per l’intero<br />
periodo di occupazione abusiva sul demanio marittimo, atteso che la prescrizione deve essere<br />
eccepita dal debitore.<br />
Infine, si deve affrontare la questione della giurisdizione sulle controversie inerenti i canoni<br />
e le indennità.<br />
Il Codice del processo amministrativo (d. lgs. n. 122/2010), riproducendo sostanzialmente il<br />
contenuto dell’art. 5 della legge n. 1034/1971, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del G.A. le liti<br />
71 Cfr. Tribunale di Palermo, I Sezione civile, 30 maggio 2007 che stabilisce che: “Il diritto al risarcimento, infatti, nel<br />
caso di specie sorge per il fatto stesso della perdita dei frutti prodotti dal bene occupato, e non per l'ulteriore fatto del<br />
protrarsi dell'occupazione che potrà, tutt'al più, causare ulteriori e nuovi danni, autonomamente risarcibili.”<br />
72 Cfr. Tribunale di Palermo, I Sezione civile, 30 maggio 2007 che conferma la natura risarcitoria dell’indennità per<br />
abusiva occupazione e la relativa prescrizione quinquennale che matura giorno per giorno.<br />
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aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad<br />
eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi devolute al G.O..<br />
Sulla base dei principali orientamenti giurisprudenziali, sussiste la giurisdizione del G.A.<br />
sulle controversie relative alla determinazione del canone, laddove ciò implichi l’esercizio della<br />
discrezionalità amministrativa o tecnico-amministrativa (Cass. Sez. Unite, 31 marzo 2005, n. 6744).<br />
La giurisdizione è, invece, del G.O., ove la misura dei canoni sia fissata direttamente dalla<br />
legge e la controversia non investa "i poteri autoritativi della P.A. espressi nella concessione, fonte<br />
del rapporto patrimoniale da accertare, della quale si chiede solo la lettura, per chiarire la natura del<br />
provvedimento concessorio e non una sentenza che lo modifichi o lo annulli o lo disapplichi" (Corte<br />
Cass. Sez. Unite 17 giugno 2010, ordinanza n. 14614), sicché il G.O. è competente, esclusivamente,<br />
sulle controversie relative ai canoni, indennità o altri corrispettivi riguardanti la fonte contrattuale<br />
della pretesa, essendo la stessa riconducibile al binomio pretesa-obbligo (Tar Puglia, Lecce Sezione<br />
I, sentenza 26 aprile 2012 n. 726).<br />
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IX.I Canone minimo.<br />
Come visto precedentemente, i canoni sono determinati secondo misure unitarie stabilite per<br />
legge, da ultimo - e per le utilizzazioni ai fini turistico-ricreative - con la legge 27 dicembre 2006,<br />
n° 296 (finanziaria 2007). Dette misure unitarie sono aggiornate annualmente, secondo gli indici di<br />
rivalutazione ISTAT, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<br />
Il decreto interministeriale del 19 luglio 1989 ha introdotto, all’art. 9, la misura del canone<br />
minimo annuo, pari a lire 500.000, da corrispondere in tutti i casi in cui la misura del canone<br />
determinato sia inferiore a tale importo.<br />
Il D.M. 5 agosto 1998, n° 342 (regolamento attuativo dell’art. 3, comma 1, del d. l. n. 400/93<br />
convertito in legge n. 494/93) ha aggiunto all’art. 3, comma 2 – per le sole concessioni turisticoricreative<br />
– il canone minimo per le utilizzazioni con durata inferiori all’anno, pari a lire 300.000.<br />
A seguito dei nuovi criteri di determinazione del canone introdotti della legge n. 296/2006<br />
ed in assenza di specifiche previsioni sulla misura del canone minimo, il Ministero delle<br />
infrastrutture e dei trasporti ha considerato abrogato il D.M. 342/1998 a partire dall’anno 2009 73 ,<br />
ritenendo che possa continuare a trovare applicazione il canone minimo annuale fissato dal Decreto<br />
Interministeriale del 19 luglio 1989.<br />
73<br />
Circolare n. 22 – Serie I del 25 maggio 2009 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per<br />
i Porti<br />
“3.5 – Misura minima utilizzabile<br />
Il comma 251 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nulla dice in merito alla misura minima dei canoni<br />
per le concessioni rilasciate o rinnovate per finalità turistico - ricreative al di sotto della quale non si può scendere.<br />
Considerato quindi superato il D.M. 5 agosto 1998 n. 342, resta comunque impregiudicata la disciplina del D.I. 19<br />
luglio 1989.<br />
Pertanto, si ritiene continui a trovare applicazione la misura prevista dall’art. 9 del D.I. 19.07.1989, in assenza di norme<br />
in materia.<br />
Ovviamente da tale applicazione rimarrebbe esclusa la misura minima prevista dal comma 2 (L. 300.000 originarie)<br />
relativa alle utilizzazioni inferiori all’anno di cui all’articolo 03, comma 4 della legge 494/1993, per le quali si<br />
applicherebbe quella prevista dal citato decreto interministeriale del 19 luglio 1989, ovvero il canone minimo annuale.”<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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X) Procedure di riscossione coattiva del canone concessorio e dell’indennità per<br />
abusiva occupazione<br />
La gestione economica dei beni demaniali marittimi, considerata legittima dalla Corte dei<br />
Conti Sez. Giurisdizionale Lazio con la sentenza n. 486 del 30.03.2009, è fortemente condizionata,<br />
in concreto, da una serie di fattori quali: a) l’effettiva conoscenza delle aree in concessione e di<br />
quelle occupate abusivamente; b) un’adeguata attività di indirizzo, vigilanza e controllo<br />
sull’interpretazione ed applicazione della normativa; c) procedure di riscossione efficaci ed<br />
efficienti.<br />
L’importo del canone, fino al 1989, è stato determinato discrezionalmente “dalle Autorità<br />
Marittime, dalle Intendenze di Finanza e dagli Uffici Tecnici Erariali, in modo da tener conto, in<br />
particolare, della utilità economica che poteva esser tratta dalla concessione. La procedura era<br />
piuttosto lunga e complessa, tanto che spesso venivano applicati canoni provvisori, salvo<br />
conguaglio” 74 e si fondava sulla disciplina contenuta nel codice della navigazione e nel relativo<br />
regolamento di esecuzione.<br />
Il criterio della determinazione discrezionale del canone fu definitivamente abbandonato a<br />
seguito dell’emanazione della legge n. 160 del 05.05.1989 (art. 10) e dell’adozione del Decreto<br />
Interministeriale di attuazione del 19.07.1989 e sostituito dall’applicazione di criteri oggettivi, quali<br />
l’estensione delle superfici, la volumetria delle pertinenze, la natura di facile o di difficile rimozione<br />
delle costruzioni, gli specchi acquei, ecc…<br />
Com’è noto, oggi, il canone è determinato sulla base delle misure unitarie fissate ex lege dal<br />
d. l. n. 400/1993 conv. nella legge n. 494/1993 e s.m.i. (turistico); dal D.I. 15.11.1995, n. 595<br />
(Pesca, acquacoltura, cantieri navali ecc…); dallo stesso D.I. 19.07.1989 (Attività diverse dalle<br />
precedenti).<br />
Si riportano, di seguito, le principali fasi del procedimento finalizzato alla riscossione<br />
coattiva dell’indennità per abusiva occupazione e del canone concessorio.<br />
In particolare, l’indennità sarà richiesta dall’ente gestore (Comune costiero) al soggetto<br />
occupatore una prima volta con apposito ordine di introito (prima richiesta di pagamento<br />
entro il termine di 60 giorni) da notificare alla ditta e da comunicare, per conoscenza, al<br />
<strong>Dipartimento</strong> Urbanistica e Governo del Territorio della <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong>, al <strong>Dipartimento</strong> Bilancio<br />
della <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong>, all’Agenzia del <strong>Demanio</strong> ed alla Capitaneria di porto territorialmente<br />
competente.<br />
Qualora l’interessato non effettui il pagamento entro 60 giorni o non ricorra all’A. G.,<br />
si procederà ad un secondo invito, secondo le stesse modalità (seconda richiesta di<br />
pagamento).<br />
Decorsi, inutilmente, 90 giorni dalla notifica della seconda intimazione di pagamento ed in<br />
assenza di ricorso giurisdizionale, l’Agenzia del <strong>Demanio</strong> procederà alla riscossione coattiva<br />
attraverso l’iscrizione a ruolo del quantum dovuto, ai sensi dell’art. 1 comma 274 della legge<br />
n. 311/2004.<br />
74 Cfr. La riscossione dei canoni nelle concessioni demaniali marittime, 2009, pag. 26, Corte dei Conti, Sez. centrale di<br />
controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.<br />
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Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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Le somme a titolo di indennità andranno richieste fino a quando l’arenile non sarà rimesso in<br />
pristino.<br />
Le somme dovute a titolo d’indennità per abusiva occupazione dovranno essere corrisposte<br />
indicando il relativo codice tributo 137 T, la causale ED ed il codice ufficio ( J30 CZ-KR-VV;<br />
J31 CS; J32 RC) della filiale dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong> territorialmente competente,<br />
avvalendosi dei modelli F23 o F24 (cfr. Circolare Agenzia del <strong>Demanio</strong>, Direzione Area operativa,<br />
Prot. 2007/7162/DAO del 21 febbraio 2007 e Risoluzione del 12/03/2007 dell’Agenzia delle<br />
Entrate, Direzione Centrale Amministrazione).<br />
Al fine di consentire alle Filiali dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong> il controllo della riscossione del<br />
dovuto, dovrà essere allegato all’ordine d’introito il relativo prospetto di calcolo, da cui sia possibile<br />
evincere:<br />
1) le superfici ed i volumi interessati dal calcolo, distinti secondo la normativa presa a<br />
base di riferimento;<br />
2) il valore unitario applicato per le varie tipologie di occupazione;<br />
3) la legge di riferimento applicata;<br />
4) l’eventuale abbattimento concesso ( indicando il riferimento normativo);<br />
5) gli eventuali pagamenti parziali corrisposti;<br />
6) gli eventuali interessi moratori per il ritardato pagamento.<br />
In caso di mancata riscossione dell’indennità, i Comuni, in qualità di enti gestori, sono tenuti<br />
a comunicare all’Agenzia del <strong>Demanio</strong> i documenti necessari alla esecuzione dei ruoli, contenenti i<br />
dati inerenti al soggetto occupatore, i dati dell’occupazione, le due richieste di pagamento, i<br />
cedolini di notifica ed il prospetto di calcolo delle somme dovute, notiziando anche il<br />
<strong>Dipartimento</strong> Urbanistica e Governo del Territorio ed il <strong>Dipartimento</strong> Bilancio della <strong>Regione</strong><br />
<strong>Calabria</strong>.<br />
Si evidenzia che ogni differimento nell’emissione degli ordini di introito, per quanto<br />
concerne il ritardato versamento nelle casse dello Stato e della <strong>Regione</strong>, costituisce un danno<br />
erariale imputabile all’ente gestore, che dovrà, tempestivamente, attivare la suddetta procedura di<br />
riscossione.<br />
In ogni caso, si precisa che, nel caso di mancato pagamento dell’indennità per abusiva<br />
occupazione di aree demaniali marittime e di ricorso all’A.G., i crediti potranno essere iscritti a<br />
ruolo per la riscossione coattiva, a cura dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong>, soltanto all’esito della sentenza<br />
di primo grado, provvisoriamente esecutiva, di condanna al pagamento del quantum dovuto (cfr. sul<br />
punto parere Consiglio di Stato n. 694 del 25.05.1999), fermo restando il potere di autotutela per<br />
ottenere il rilascio del bene demaniale occupato illegittimamente. 75<br />
75 Cfr. La riscossione dei canoni nelle concessioni demaniali marittime, 2009, pag. 34, Corte dei Conti, Sez. centrale di<br />
controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. In particolare, il Consiglio di Stato nel parere reso al Min.<br />
finanze, ha chiarito che l’indennità per abusiva occupazione è un credito incluso tra quelli riscuotibili mediante ruolo, ai<br />
sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) del d. lgs. n. 237 del 09.07.1997, ma costituisce una pretesa patrimoniale derivante da<br />
un rapporto qualificato come paritetico tra la p. a. ed il privato, sicché l’amministrazione non potrà che ricorrere ai<br />
mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento giuridico, iscrivendo a ruolo per la riscossione coattiva l’importo relativo<br />
all’indennità per abusiva occupazione, soltanto dopo che la sentenza di condanna sia passata in giudicato.<br />
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Per quanto concerne, invece, i canoni, i pagamenti sono stati riscossi dagli Uffici locali del<br />
Registro fino al 31.12.1997.<br />
Successivamente all’eliminazione dei servizi autonomi di cassa dipendenti dal <strong>Dipartimento</strong><br />
Entrate (cfr. d. lgs. n. 237 del 09.07.1997), la riscossione delle differenti tipologie di entrate, tra cui<br />
anche i canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime e le indennità per abusiva<br />
occupazione, è stata attribuita al concessionario per il servizio di riscossione tributi, agli istituti di<br />
credito ed all’Ente Poste ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 28.12.1998, obbligando gli stessi a<br />
trasmettere, tempestivamente, i dati relativi ad ogni operazione di riscossione e di versamento alle<br />
sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari.<br />
I concessionari sono tenuti ad effettuare il versamento del canone utilizzando il modello F<br />
23 o F 24, indicando il codice tributo 842 T, la causale ED (entrate demaniali) nonché il codice<br />
dell’ufficio dalla filiale dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong> territorialmente competente (cfr. Circolare<br />
Agenzia del demanio, Direzione Area operativa, Prot. 2007/7162/DAO del 21 febbraio 2007).<br />
Al fine di verificare il versamento del canone, si ritiene opportuno inserire un’apposita<br />
clausola nel contratto di concessione che prevede l’obbligo per il concessionario di trasmettere<br />
all’amministrazione concedente una copia della ricevuta del pagamento effettuato.<br />
L’amministrazione concedente dovrà richiedere ( primo ordine di introito) al concessionario<br />
il pagamento delle rate di canone, anticipatamente al periodo di utilizzazione e nel termine previsto<br />
dall’atto o dalla licenza di concessione.<br />
Nel caso di omesso versamento del canone concessorio e di mancata contestazione<br />
giurisdizionale del quantum dovuto, il Comune, ai fini della riscossione coattiva, dovrà trasmettere<br />
all’Agenzia del <strong>Demanio</strong> (ente creditore) i documenti necessari alla esecuzione dei ruoli contenenti<br />
i dati relativi al concessionario, la richiesta di pagamento, il cedolino di notifica ed il prospetto<br />
di calcolo delle somme dovute, notiziando anche il <strong>Dipartimento</strong> Urbanistica e Governo del<br />
Territorio ed il <strong>Dipartimento</strong> Bilancio della <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong>.<br />
La ritardata emissione dell’ordine di introito del canone concessorio costituisce<br />
responsabilità erariale a carico degli enti gestori.<br />
Il canone concessorio è un credito certo, liquido ed esigibile, sicchè in caso di mancato<br />
pagamento lo stesso può essere immediatamente iscritto a ruolo.<br />
A differenza del canone concessorio, da corrispondere in via anticipata ed alle scadenze<br />
fissate dall’atto o dalla licenza di concessione, l’indennità di occupazione abusiva può essere<br />
oggetto di rateizzazione ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 462/1997 così come modificato dall’art. 7<br />
del d. l. n. 70/2011 conv. nella legge n. 106/2011 e dall’art. 10 commi 13-decies e 13-undecies del<br />
d. l. n. 201/2011 conv. nella legge n. 214/2011.<br />
In particolare, l’indennità di occupazione abusiva potrà essere rateizzata:<br />
a) in un numero massimo di sei rate trimestrali, se l’importo è inferiore o pari a 5,000<br />
euro;<br />
b) in un numero massimo di venti rate trimestrali, se l’importo è superiore a 5,000 euro.<br />
Oggi non è più necessario attendere il giudicato, sicchè la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado, ai sensi<br />
dell’art. 282 c. p. c., consente all’ente creditore, ovvero all’Agenzia del <strong>Demanio</strong>, in caso di condanna del privato al<br />
pagamento del quantum debeatur, di procedere all’iscrizione a ruolo, salvo che non venga concessa dal giudice<br />
d’appello, in tutto o in parte, la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado.<br />
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L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento<br />
della comunicazione ( art. 3-bis comma 3 del d. lgs. n. 462/1997).<br />
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo,<br />
calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della<br />
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di<br />
ciascun trimestre.<br />
Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3 ( 30 giorni dalla<br />
relativa comunicazione), ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di<br />
pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per<br />
imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo (art. 3-bis<br />
comma 4 del d. lgs. n. 462/1997).<br />
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Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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XI) Tutela penale ed amministrativa del demanio marittimo<br />
L’integrità e la funzionalità dei beni demaniali marittimi è costantemente minacciata da<br />
abusi di ogni tipo (demaniali, edilizi, paesaggistici, ambientali, ecc…) che rischiano di pregiudicare<br />
seriamente la gestione da parte della p. a..<br />
In generale, gli strumenti disponibili per la salvaguardia del demanio marittimo sono i<br />
seguenti:<br />
a) mezzi ordinari di tutela civilistica previsti a difesa della proprietà e del possesso<br />
esperibili dallo Stato, quali ad es. l’azione di rivendicazione ( art. 948 cod. civ.), l’azione<br />
di reintegrazione e l’azione di manutenzione ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c.;<br />
b) mezzi di tutela penale che garantiscono l’integrità dei beni demaniali marittimi. Si tratta,<br />
in particolare, della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 1161 comma 1 del c. n.;<br />
c) mezzi di tutela amministrativa, ai sensi dell’art. 823 c.c. e dell’art. 54 c. n. che si<br />
concretizzano in poteri di autotutela demaniale che, oggi, sono attribuiti ai Comuni. 76<br />
Il Comune costiero svolge l’attività di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle aree demaniali<br />
marittime rispetto alle finalità turistico-ricreative 77 ; qualora venga accertata l’esecuzione di opere<br />
non autorizzate o l’utilizzazione delle aree senza titolo o in difformità dalla licenza o dall’atto di<br />
concessione, l’ente gestore dovrà adottare i provvedimenti previsti dalla legge, tra cui l’ordinanza<br />
di demolizione, ai sensi dell’art. 54 c. n., delle opere abusive e di rimessione in pristino entro il<br />
termine stabilito a tale scopo, atto esecutorio 78 che prescinde da pronunce giurisdizionali, ferma<br />
restando, per il privato, la possibilità di impugnarlo dinanzi al G. A..<br />
Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4301 del 14 luglio 2011, nel ribadire<br />
che non sussiste alcuna disposizione legislativa che preveda un termine per l’esercizio del<br />
potere di autotutela demaniale previsto dagli artt. 54 e 55 c. n., precisa che l’ordinanza di<br />
demolizione delle opere abusive realizzate su aree demaniali marittime rappresenta un atto dovuto,<br />
acclarato che i manufatti sono stati eseguiti in assenza di titoli concessori e/o abilitativi, sicché il<br />
provvedimento, essendo privo di qualsivoglia profilo discrezionale, non può essere sindacato sotto<br />
il profilo dell’eccesso di potere.<br />
Nella citata sentenza il Consiglio di Stato sottolinea, inoltre, che il potere di accertare e di<br />
sanzionare gli illeciti amministrativi spetta alla stessa autorità competente al rilascio della<br />
concessione demaniale marittima, e nella fattispecie ai Comuni, ai sensi dell’art. 3 comma 7<br />
76 Spetta al Comune costiero la tutela in via amministrativa dei beni demaniali, a seguito del conferimento delle funzioni<br />
amministrative ai sensi dell’art. 105 comma 2 lett. l del d. lgs. n. 112/1998, dell’art. 42 del d. lgs. n. 96/1999 e degli artt.<br />
4 e 22 della legge <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> n. 17 del 2005.<br />
77 L’art. 4 comma 1 lett. b) della legge <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> n. 17/2005 attribuisce al Comune le funzioni di polizia<br />
amministrativa consistenti nella vigilanza sull’uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative.<br />
78 Ai sensi dell’art. 21 ter comma 1 della legge n. 241 del 1990: “Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le<br />
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il<br />
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato.<br />
Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione<br />
coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.”<br />
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del d. lgs. n. 112/1998 che stabilisce che: “ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo<br />
e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i<br />
compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo<br />
sono conferiti alle Regioni e agli Enti Locali”.<br />
L’art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 112/1998 chiarisce che il conferimento alle Regioni e agli<br />
Enti Locali, ricomprende: “anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali<br />
all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di<br />
vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti<br />
contingibili e urgenti previsti dalla legge”.<br />
L’attribuzione dei compiti di polizia amministrativa alle Regioni ed agli Enti Locali nelle<br />
materie ad essi rispettivamente attribuite o conferite è ribadito, altresì, dall’art. 158 comma 2 79 del<br />
d. lgs. n. 112/1998.<br />
La polizia amministrativa regionale e locale viene intesa come il complesso di funzioni e<br />
compiti amministrativi concernenti le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono<br />
essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie<br />
nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle Regioni e degli Enti Locali,<br />
senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine<br />
pubblico e della sicurezza pubblica ( art. 159 d. lgs. n. 112/1998).<br />
A tal proposito, oltre all’attribuzione della competenza al rilascio delle concessioni<br />
demaniali marittime (art. 4), l’art. 22 della legge <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> n. 17/2005 (vedasi anche l’art.<br />
35 del d. P. R. n. 380/2001 e l’art. 15 del PIR) conferisce ai Comuni le funzioni di vigilanza<br />
sull’uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per finalità turistico-ricreative ed il<br />
conseguente potere di accertare e sanzionare gli illeciti amministrativi, oltre all’adozione dei<br />
provvedimenti di autotutela demaniale 80 e ferme restando le competenze in materia di controllo<br />
disciplinate dal codice della navigazione e la disciplina sulle funzioni di polizia marittima.<br />
Qualora gli illeciti amministrativi siano particolarmente gravi o reiterati, l’amministrazione<br />
concedente sospende da uno a sei mesi la concessione o ne dichiara la decadenza (art. 22 comma 2<br />
legge <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> n. 17/2005).<br />
Se nel corso dello svolgimento dell’attività di controllo e nell’esercizio delle funzioni di p.<br />
g., la Polizia Locale, l’Autorità marittima o le altre Forze di Polizia dovessero accertare che sulle<br />
aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le stesse<br />
sono state utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio trasmetteranno, ai sensi<br />
dell’art. 347 c. p. p. 81 , contestualmente e senza ritardo, la notitia criminis all’Autorità Giudiziaria.<br />
79 Ai sensi dell’art. 158 comma 2 del d. lgs. n. 112/1998: “Le Regioni e gli Enti Locali sono titolari delle funzioni e dei<br />
compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni<br />
amministrative dallo Stato alle Regioni e da queste ultime agli Enti Locali, anche per quanto attiene alla subdelega,<br />
ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa”.<br />
80 Ai sensi dell’art. 22 comma 3 della legge <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> n. 17/2005 “i Comuni qualora accertino che sulle aree<br />
demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accertino che le aree stesse siano<br />
utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.”<br />
In tal caso, si pensi ad es. alle ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi realizzati in assenza del titolo demaniale<br />
e/o edilizio.<br />
81 Ai sensi dell’art. 347 c. p. p. comma 1 : “ Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al<br />
pubblico ministero, per iscritto, gli elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute<br />
delle quali trasmette la relativa documentazione”.<br />
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I Comuni dovranno avviare nei confronti dei responsabili degli abusi, i procedimenti<br />
finalizzati all’ingiunzione di sgombero e/o demolizione, e rimessione in pristino. L’ordinanza di<br />
demolizione, finalizzata alla repressione degli abusi edilizi realizzati sulle aree demaniali marittime,<br />
verrà adottata dal Comune sia ai sensi dell’art. 35 del d. P. R. n. 380/2001 che dell’art. 54 c. n..,<br />
atteso che la realizzazione da parte dei privati di interventi sul demanio marittimo è soggetta alle<br />
norme del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (art. 8 d.<br />
P. R. n. 380/2001).<br />
Il Comune irroga sanzioni pecuniarie per gli illeciti amministrativi derivanti dalla<br />
violazione, da parte del concessionario, di norme concernenti l’utilizzazione del demanio marittimo<br />
contenute, tra l’altro, nelle ordinanze balneari. 82<br />
Si tratta, in particolare, di numerose fattispecie penali presenti nel codice della navigazione<br />
che sono state depenalizzate, sia in forza della legge n. 689/1981 che ha trasformato i reati puniti<br />
con la sola pena pecuniaria 83 in illeciti amministrativi, che del d. lgs. n. 507/1999 ( art. 104) che ha<br />
depenalizzato quasi tutte le contravvenzioni.<br />
Gli illeciti amministrativi sono quelli relativi alla violazione di norme in materia di: a) beni<br />
pubblici; b) polizia dei porti; c) assunzione abusiva di personale; d) costruzione e proprietà delle<br />
navi; e) polizia e sicurezza della navigazione.<br />
In particolare, ai sensi degli artt. 1164 e 1174 c. n., sono assoggettati alla sanzione<br />
amministrativa tutti coloro che non osservino una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un<br />
provvedimento legalmente dato dall’autorità competente, relativamente all’uso del demanio<br />
marittimo o delle zone della navigazione interna (1164 c. n.) ovvero in materia di polizia dei porti<br />
(1174 c. n.), salvo che il fatto non costituisca reato.<br />
Tra le fattispecie rientranti nell’art. 1164 comma 1 c. n., si pensi ad es. alla violazione del<br />
divieto di sosta di veicolo in zona portuale, all’inadempimento dell’ingiunzione di demolizione di<br />
opere abusivamente realizzate in zona demaniale marittima, all’inosservanza degli obblighi di<br />
82 I Comuni adottano, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del PIR, le ordinanze balneari che disciplinano la corretta<br />
utilizzazione delle aree demaniali marittime, per quanto concerne la balneazione e le attività turistico-ricreative,<br />
prevedendo ad es.: 1) il divieto di occupare la fascia di 5 metri lineari dalla battigia, utilizzabile soltanto per il libero<br />
transito e per ragioni di sicurezza; 2) il divieto di campeggiare o effettuare insediamenti anche occasionali con tende e/o<br />
strutture; 3) il divieto di transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia,<br />
al soccorso ed alla mobilità dei portatori di handicap; 4) il divieto di esercitare attività commerciali anche in forma<br />
itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli<br />
pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni, dei permessi, degli atti di assenso comunque denominati, prescritti<br />
dalla legge; 5) l’individuazione di spiagge accessibili ai cani; 6) orari di apertura e chiusura degli stabilimenti balneari;<br />
ecc……<br />
I profili inerenti, invece, alla sicurezza della balneazione, della navigazione marittima e da diporto sono disciplinati<br />
dalle Capitanerie di porto con proprie ordinanze che regolamentano, ad es. l’organizzazione del servizio di salvataggio,<br />
ecc…<br />
La violazione dell’obbligo di garantire un adeguato servizio di salvataggio, rivolto in via generale e preventiva a tutti i<br />
concessionari di stabilimenti balneari, contenuto nelle ordinanze di sicurezza balneare, non integra la fattispecie<br />
contravvenzionale di cui all’art. 650 c. p., bensì l’illecito amministrativo di cui all’art. 1164 comma 1 c. n. (Cass. Pen.<br />
Sez. I, 25 marzo 1999, n. 5755). In tal senso, cfr. “Codice delle singole sanzioni amministrative”, Volume III, M.<br />
Iannone – S. Paladino, Roma, Nel Diritto Editore 2011, pag. 26.<br />
83 L’art. 32 della legge n. 689/1981 ha depenalizzato i delitti e le contravvenzioni, stabilendo che non costituiscono più<br />
reato e sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria tutte le fattispecie per le quali è prevista la<br />
sola pena dell’ammenda o della multa, eccezion fatta per le ipotesi aggravate, anche se punibili alternativamente con la<br />
pena detentiva o con quella pecuniaria, e per i delitti punibili a querela.<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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salvamento, di segnalazione delle acque sicure e di quelle interdette alla navigazione, all’assenza di<br />
corridoi di lancio per l’atterraggio e la partenza dei natanti da diporto, al mancato mantenimento in<br />
pulizia delle zone concesse e di quelle attigue, all’accesso all’arenile con mezzi meccanici senza<br />
aver effettuato la prescritta comunicazione alla Capitaneria di porto ed al comune costiero<br />
territorialmente competenti, ecc.. 84<br />
Si rileva, altresì, che l’occupazione abusiva di area demaniale marittima (comprese anche le<br />
zone portuali della navigazione interna) effettuata con veicolo (art. 1161 c. n. comma 2), a<br />
differenza della fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 1161 c. n., costituisce illecito amministrativo,<br />
potendosi procedere, in tal caso, alla rimozione forzata del veicolo in deroga a quanto prescritto<br />
dall’art. 54 del c. n.. 85<br />
Per quanto concerne, invece, l’illecito amministrativo di cui all’art. 1174 c. n. in materia di<br />
polizia dei porti, si pensi ad es. all’inosservanza degli orari o della velocità da parte di un aliscafo in<br />
servizio di linea, ecc..<br />
L’attività di vigilanza sulla corretta utilizzazione del demanio marittimo compete, oltre che<br />
alla Polizia Locale, all’Autorità marittima ai sensi dell’art. 30 c. n. e dell’art. 27 del reg. esec. 86 , a<br />
tutte le altre Forze di Polizia, in quanto l’art. 13 comma 4 della legge n. 689/1981 attribuisce agli<br />
ufficiali ed agenti di p. g. 87 la facoltà di accertare le violazioni punite con la sanzione<br />
amministrativa del pagamento di una somma di danaro, procedendo, qualora non sia possibile<br />
altrimenti acquisire gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,<br />
previa autorizzazione dell’A.G. competente ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.<br />
L’art. 27 reg. esec. impone, altresì, al concessionario il rispetto delle norme di polizia<br />
demaniale e l’osservanza delle prescrizioni formulate dai competenti uffici relativamente ai servizi<br />
militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico; il concessionario è<br />
obbligato (art. 28 reg. esec.) a consentire l’accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguite al<br />
personale civile e militare dell’amministrazione marittima, dell’amministrazione finanziaria, del<br />
genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro<br />
ufficio, nonchè ad esibire il titolo concessorio ogni qualvolta ne venga richiesto<br />
dall’amministrazione e dagli agenti della forza pubblica (art. 33 reg. esec.).<br />
84 In tal senso, cfr. L’impresa turistico-balneare, op. cit. pag. 137.<br />
85 Nel caso in cui, invece, l’occupazione abusiva dell’area demaniale marittima si realizzi mediante un natante o<br />
un’imbarcazione in genere, si verserà nella fattispecie di cui all’art. 1161 comma 1 c. n., in considerazione della<br />
maggior lesività dell’ingombro più difficile da rimuovere (si pensi ai gavitelli, corpi morti, impianti fissi) rispetto ad un<br />
autoveicolo (Cass. Pen. Sez. III, 05 luglio 2006, n. 33471).<br />
86 L’art. 30 c. n. attribuisce all’Autorità marittima il compito di regolare l’uso del demanio marittimo e di esercitarvi la<br />
polizia; l’art. 27 del reg. esec. assoggetta l’esercizio della concessione alle norme di polizia sul demanio marittimo,<br />
attribuendo alla stessa il compito di vigilare sull’osservanza delle norme e delle condizioni cui è sottoposta la<br />
concessione. Tali funzioni sono, oggi, conferite ai Comuni.<br />
87 L’attività di p. g., svolta dagli ufficiali ed agenti di p.g. (art. 57 c. p. p.), anche di iniziativa, è finalizzata alla<br />
acquisizione della notitia criminis, nonché ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, alla ricerca<br />
degli autori ed al compimento di tutti gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa<br />
servire per l'applicazione della legge penale.<br />
L’art. 1235 c. n. indica gli appartenenti all’Autorità Marittima che svolgono le funzioni di ufficiale o agente di p. g..<br />
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Il procedimento per l’accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative e<br />
l’irrogazione delle relative sanzioni è soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1-12 della legge<br />
n. 689/1981 ( principio di legalità, capacità di intendere e di volere, elemento soggettivo, cause di<br />
esclusione della responsabilità, concorso di persone, solidarietà, non trasmissibilità<br />
dell’obbligazione, cumulo giuridico 88 delle sanzioni amministrative, reiterazione delle violazioni,<br />
principio di specialità, sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite<br />
massimo, criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ambito di<br />
applicazione) e consta delle seguenti fasi:<br />
a) attività di accertamento, svolta dagli organi addetti al controllo ( anche ufficiali ed<br />
agenti di p. g. appartenenti alla Polizia Locale 89 o alle altre Forze di Polizia)<br />
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione<br />
amministrativa del pagamento di una somma di denaro, attraverso l’assunzione di<br />
informazioni, ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, di rilievi<br />
segnaletici, fotografici e di ogni altra operazione tecnica (art. 13);<br />
b) contestazione immediata, ove possibile, della violazione accertata tanto al trasgressore<br />
quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (art. 14<br />
comma 1), indicando la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta 90 , di cui<br />
all’art. 16, entro 60 gg. dalla predetta contestazione o, se questa non vi è stata, dalla<br />
notificazione degli estremi della violazione. Qualora più soggetti abbiano concorso alla<br />
commissione dell’illecito amministrativo, ciascuno di loro è obbligato al pagamento<br />
della sanzione prevista dalla norma violata, salvo che sia diversamente stabilito dalla<br />
legge ( art. 5);<br />
c) qualora non sia possibile la contestazione immediata, si procederà alla notificazione<br />
degli estremi della violazione al trasgressore ed all’obbligato in solido, entro 90 gg. se<br />
residenti nel territorio della Repubblica, oppure entro 360 gg. se residenti all’estero,<br />
dall’accertamento ( art. 14 comma 2), indicando la possibilità del pagamento in misura<br />
ridotta di cui all’art. 16 comma 1. Qualora gli atti relativi alla violazione amministrativa<br />
siano trasmessi all’autorità competente dall’autorità giudiziaria, i suddetti termini<br />
decorrono dalla data di ricezione. L’obbligazione di pagare la somma dovuta si<br />
estingue nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto la notificazione della<br />
violazione oltre il termine prescritto (90 o 360 giorni dall’accertamento);<br />
88 Ai sensi dell’art. 8 comma 1 della legge n. 689/1981: “ Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con<br />
un’azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della<br />
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la sanzione più grave, aumentata fino al triplo”.<br />
89 Il regolamento locale del corpo della polizia municipale attribuisce al personale in servizio, limitatamente alle proprie<br />
attribuzioni e all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, nonché ai sensi dell’art. 57 c. p. p., le funzioni di polizia<br />
giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti e di ufficiale di polizia<br />
giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo così come stabilito dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n.<br />
65. Il Comandante della Polizia Locale risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.<br />
90 L’art. 16 della legge n. 689/1981 ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del<br />
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della<br />
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del relativo procedimento, entro il termine di 60<br />
giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.<br />
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d) il pagamento in misura ridotta della sanzione estingue l’obbligazione e definisce il<br />
procedimento amministrativo finalizzato alla applicazione della sanzione, sicché gli<br />
scritti difensivi eventualmente presentati non verranno valutati. Il pagamento in<br />
misura ridotta della sanzione per violazioni relative all’utilizzazione del demanio<br />
marittimo, dovrà essere corrisposto tramite versamento c/c…………… intestato al<br />
Comune di…………………., specificando nella causale di versamento, il numero e<br />
la data del processo verbale e il nome del trasgressore;<br />
e) obbligo di presentazione del rapporto all’autorità competente a riceverlo (art. 17),<br />
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni da parte degli agenti o dei<br />
funzionari che hanno accertato la violazione, salvo che non sia stato eseguito il<br />
pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 comma 1;<br />
f) se l’esistenza di un reato dipende dall’accertamento della violazione amministrativa (art.<br />
24, connessione obiettiva con un reato), in assenza del pagamento in misura ridotta, il<br />
giudice penale è pure competente a decidere della predetta violazione e ad applicare con<br />
la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per l’illecito amministrativo;<br />
g) fase eventuale di contradditorio, finalizzato all’emissione dell’ordinanza motivata<br />
di ingiunzione o di archiviazione (art.18). Entro 30 giorni dalla data della<br />
contestazione immediata o della notificazione della violazione, gli interessati potranno<br />
far pervenire all’autorità competente ( Comune) a ricevere il rapporto dell’organo<br />
accertatore, scritti difensivi 91 e documenti, chiedendo di essere sentiti. La<br />
presentazione delle memorie difensive non sospende il termine previsto per il<br />
pagamento della sanzione. Dopo aver acquisito ed esaminato gli scritti difensivi e le<br />
memorie degli interessati, ascoltando, eventualmente, il soggetto che ne ha fatto<br />
richiesta, l’autorità competente a ricevere il rapporto (il Comune, relativamente agli<br />
illeciti amministrativi connessi all’esercizio di attività turistico-ricreative su aree<br />
demaniali marittime commessi dal 28.12.2007 in poi) deve, qualora ritenga fondato<br />
l’accertamento, determinare la somma dovuta ed ingiungerne il pagamento (l’ordinanza<br />
di ingiunzione costituisce titolo esecutivo), insieme con le spese, al trasgressore e agli<br />
eventuali obbligati in solido; viceversa, se le memorie difensive saranno considerate<br />
fondate, si emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola<br />
integralmente all’organo che ha redatto il rapporto. Il pagamento (anche rateale ai sensi<br />
dell’art. 26 92 ) è effettuato al Comune di ……………………… indicato nella<br />
ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del<br />
provvedimento (60 giorni se l’interessato risiede all’estero) eseguita nelle forme<br />
previste dall’art. 14;<br />
91 Gli scritti difensivi dovranno indicare le circostanze del caso, i motivi per i quali si chiede l’archiviazione del<br />
processo verbale o l’eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti gli elementi utili ai fini della<br />
valutazione del fatto.<br />
92 Ai sensi degli artt. 11 e 26 della legge n. 689/1981 “ l’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la<br />
sanzione può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione<br />
medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta”.<br />
In ogni momento l’obbligazione può essere estinta mediante il pagamento in un’unica soluzione; decorso, inutilmente, il<br />
termine per il pagamento anche per una sola rata, l’obbligato è tenuto a corrispondere la somma dovuta a titolo di<br />
sanzione in un’unica soluzione.<br />
Il Comune costiero può disporre la rateizzazione delle sanzioni amministrative irrogate a seguito della violazione di<br />
norme concernenti l’ utilizzazione del demanio marittimo.<br />
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h) opposizione eventuale all’ordinanza-ingiunzione di pagamento 93 , che può essere<br />
fatta dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione,<br />
dovendosi seguire il rito del lavoro. Il ricorso in opposizione deve essere proposto, a<br />
pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, se il<br />
ricorrente risiede nel territorio della Repubblica, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente<br />
risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale (art. 6<br />
comma 6 d. lgs. n. 150/2011). Può essere chiesta, altresì, per gravi e circostanziate<br />
ragioni la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo impugnato ( ordinanzaingiunzione);<br />
sull’istanza “cautelare” il Giudice di Pace deciderà con ordinanza<br />
motivata non impugnabile (art. 5 d. lgs. n. 150/2011);<br />
i) esecuzione forzata ai sensi dell’art. 27 da parte dell’autorità che ha notificato<br />
l’ordinanza-ingiunzione, qualora sia decorso inutilmente il termine fissato per il<br />
pagamento e non sia stato proposto ricorso in opposizione al Giudice di Pace<br />
competente per territorio.<br />
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel<br />
termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28).<br />
La tutela penale del demanio marittimo avente ad oggetto l’interesse pubblico<br />
all’inviolabilità del bene demaniale 94 , è assicurata dall’art. 1161 cod. navigaz. comma 1 che punisce<br />
“ chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone<br />
portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate,<br />
ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio<br />
marittimo od agli aeroporti” con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino ad euro 516,<br />
sempre che il fatto non costituisca più grave reato.<br />
La contravvenzione di cui all’art. 1161 c. n. comma 1 si articola in quattro fattispecie: 1)<br />
l’arbitraria occupazione ( sine titulo) di suolo demaniale marittimo; 2) lo svolgimento di attività che<br />
ne impediscono l’uso pubblico; 3) la realizzazione di innovazioni non autorizzate sulle aree<br />
demaniali marittime in concessione; 4) l’inosservanza dei vincoli cui è assoggettata la proprietà<br />
privata nelle zone prossime al demanio marittimo ai sensi dell’art. 55 c. n. . 95<br />
La Corte di Cassazione, Terza Sez. Pen., sent. n. 15268 del 12.04.2001, sottolinea che l’art.<br />
1161 c. n. garantisce un’ampia tutela penale del demanio marittimo, evidenziando che “il reato<br />
previsto dall’art. 1161 c. n. è integrato alternativamente dalla condotta di arbitraria occupazione<br />
del demanio marittimo, dall’esecuzione di innovazioni non autorizzate ovvero, ancora,<br />
dall’esercizio, di attività che impediscano l’uso pubblico del demanio marittimo, ovvero<br />
dall’inosservanza delle disposizioni degli artt. 55, 714 e 716 del c. n. .”<br />
93 L’ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo.<br />
94 In tal senso, cfr. Manuale di diritto della navigazione, Lefebrve, Pescatore, Tullio, Giuffrè 2011, pag. 735.<br />
95 L’art. 55 c. n. vieta la realizzazione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio<br />
dei terreni elevati sul mare, senza l’autorizzazione del capo del compartimento.<br />
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a) L’occupazione sine titulo di area demaniale marittima ha natura di reato permanente,<br />
così come più volte affermato dalla Suprema Corte, che, da ultimo 96 , ha ribadito che: “il<br />
reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa<br />
solo quando vengano meno l'uso ed il godimento illegittimi (ex plurimis Sez. 3, n. 16417 del<br />
27/04/2010)”.<br />
L’occupazione arbitraria consiste nell’acquisizione e mantenimento senza titolo o con titolo<br />
scaduto di uno spazio demaniale marittimo in modo corrispondente all’esercizio del diritto<br />
di proprietà o di altro diritto di godimento.<br />
La condotta penalmente rilevante sussiste anche nei confronti di coloro che hanno<br />
continuato l’occupazione sine titulo posta in essere da altri soggetti, sicchè del reato di<br />
occupazione abusiva deve rispondere chi, al momento dell’accertamento, ha la materiale<br />
disponibilità del manufatto, in quanto l’illecito consiste nel mantenere le zone demaniali<br />
marittime indisponibili agli usi cui sono destinate.<br />
In tal senso, la Corte di Cass., Terza Sez. Pen., 21 marzo 2006, n. 9644, ha chiarito che è<br />
irrilevante l’epoca in cui sono stati realizzati abusivamente i manufatti ricadenti sul demanio<br />
marittimo e che “del reato deve essere chiamato a rispondere chi al momento dello<br />
accertamento ha la materiale disponibilità delle stesse, e ciò perché il reato consiste non<br />
solo nella esecuzione delle opere ma anche nel mantenere la zona del demanio marittimo<br />
indisponibile, per effetto della detta esecuzione, agli usi cui e deputata, per cui la<br />
permanenza cessa solo con la rimozione delle opere ovvero con il conseguimento<br />
dell'autorizzazione.”<br />
In tal senso, la condotta illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene<br />
demaniale e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste; la natura permanente del reato<br />
giustifica, tra l’altro, il ricorso a misure cautelari reali quali il sequestro preventivo finalizzato ad<br />
evitare che la fattispecie criminosa, persistendo nel tempo, produca ulteriori effetti 97 .<br />
Sulla natura permanente del reato di occupazione abusiva ai sensi degli artt. 54 e 1161 del<br />
cod. navig., la S.C. precisa che la permanenza “si protrae per tutta la durata dell’occupazione<br />
anche dopo che le opere in cui la stessa si è materializzata sono state compiute, fino a che<br />
l'occupazione stessa non sia comunque cessata, anche mediante l'attività sostitutiva dell'autorità; la<br />
permanenza si protrae, inoltre, indipendentemente dalla circostanza che sia stata emessa<br />
dall'autorità competente ordinanza di sgombero e di remissione delle cose in pristino” (Cass. Pen.,<br />
Sez. III, 21 marzo 2006, n. 9644).<br />
b) Svolgimento di attività che impediscono l’uso pubblico<br />
L’impedimento dell’uso pubblico del demanio marittimo è un reato a forma libera, in quanto l’art.<br />
1161 c. n. non pone alcuna limitazione riguardo ai modi e ai termini in cui l'impedimento dev'essere<br />
realizzato per divenire penalmente rilevante.<br />
96 Cfr. sul punto, Corte di Cassazione, Terza Sez. Penale, sentenza 31 agosto 2012 n. 33545.<br />
97 In tal senso, vedasi Corte di Cassazione, Terza Sez. Penale sent. n. 16417 del 27/04/2010, che considera legittimo il<br />
sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo, al fine di impedire che il reato di occupazione abusiva venga<br />
portato ad ulteriori conseguenze con la reiterazione della consumazione e la protrazione della stessa nel tempo, che<br />
continuerebbe a sottrarlo all’uso generale.<br />
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Ne deriva che il reato è integrato da qualsiasi condotta, che al di fuori dell’occupazione diretta del<br />
demanio marittimo, “impedisca tale uso, ad es., precludendovi, o anche semplicemente rendendovi<br />
più difficile l'accesso, mediante opere realizzate in zona limitrofa a quella demaniale.”<br />
Si pensi, ad es. alla realizzazione nella proprietà privata limitrofa al demanio marittimo di opere<br />
quali sbarramenti, recinzioni, cancelli e simili “ che se non negano in diritto, ostacolano comunque<br />
in concreto l’esercizio di fatto della facoltà di raggiungere il demanio e quindi, di usufruirne<br />
secondo la destinazione che gli è propria” (Cass. Pen. Sez. III, 12/04/2001 n. 15268).<br />
c) Opere non autorizzate ex art. 55 c. n.<br />
Altra fattispecie è rappresentata dalla realizzazione, nella fascia c.d. di rispetto dei 30<br />
metri dal demanio marittimo, di nuove opere, in assenza dell’autorizzazione del capo del<br />
compartimento ai sensi dell’art. 55 del c. n. . 98<br />
La condotta penalmente rilevante di cui agli artt. 55 e 1161 del c. n. si differenzia<br />
dall’occupazione abusiva sine titulo, in quanto la “permanenza” del reato cessa con l’ultimazione<br />
delle opere abusive ( Cass. Pen., Sez. Un., sent. n. 17178 dell’8 maggio 2002).<br />
In particolare, le Sez. Unite distinguono le due fattispecie penalmente rilevanti ricomprese<br />
nell’art. 1161 del c. n., sottolineando che “ l’occupazione abusiva (sine titulo) di un bene demaniale<br />
costituisce un reato permanente, dal momento che, la condotta illecita si compie con il fatto della<br />
presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste; invece, nel caso di «<br />
esecuzione» di un'opera, l'azione vietata si perfeziona ed esaurisce con la materiale attuazione<br />
dell'opera stessa, la quale va dall'inizio alla ultimazione dei lavori, con la conseguente<br />
configurabilità di una permanenza circoscritta in questi due momenti.”<br />
d) Innovazioni non autorizzate<br />
Nel caso di innovazioni non autorizzate (si pensi ad es. all’installazione di un chiosco-bar<br />
da parte del titolare di concessione per mera posa ombrelloni, in assenza di licenza suppletiva ex art.<br />
24 comma 2 reg. esec.), “il reato di realizzazione abusiva di innovazioni sul demanio marittimo ha<br />
natura istantanea, in quanto la consumazione cessa con la ultimazione delle opere che<br />
costituiscono l’innovazione, a meno che non si determini un ampliamento abusivo dell’area già<br />
occupata, nel qual caso si configura il reato di occupazione arbitraria a natura permanente”<br />
(Cass. Pen., Sez. III, 3 maggio 2006, n. 20766).<br />
In particolare, la S.C. evidenzia che “qualora le innovazioni non autorizzate non determino<br />
una abusiva occupazione dell'area demaniale ovvero quando vengano eseguite in una area<br />
demaniale che il soggetto già occupa legalmente, essendo munito della relativa concessione, e le<br />
stesse non determinino alcun abusivo ampliamento dell'area occupata, si configura il solo reato di<br />
realizzazione abusiva di innovazioni nell'area demaniale, il quale, al contrario del reato di<br />
arbitraria occupazione, non ha natura permanente, in quanto la consumazione cessa con<br />
l'ultimazione delle opere che costituiscono l'innovazione non autorizzata. Il permanere delle<br />
98 Nonostante le funzioni amministrative inerenti la gestione del demanio marittimo siano state conferite alle Regioni e<br />
successivamente agli Enti Locali, l’Autorità marittima ha conservato la competenza al rilascio dell’autorizzazione per la<br />
realizzazione delle nuove opere nella c.d. fascia di rispetto dei 30 metri dal confine demaniale, atteso che tale<br />
provvedimento ha la finalità di consentire la realizzazione di manufatti nella proprietà privata contigua al demanio<br />
marittimo a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza della navigazione.<br />
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innovazioni, infatti, è un semplice effetto naturale della condotta dell'agente e non già, come<br />
l'occupazione, un evento che si protrae nel tempo con la permanente violazione della legge, sicché<br />
il termine prescrizionale comincia a decorrere dall'ultimazione dell'innovazione abusiva. Si è<br />
peraltro anche specificato che l'autorità competente ha in ogni tempo, ed anche dopo l'eventuale<br />
scadenza del termine di prescrizione, il potere, ai sensi dell'art. 54 c. n., di ingiungere la remissione<br />
in pristino delle cose entro un termine a tal fine stabilito (e, in caso di mancata esecuzione<br />
dell'ordine, di provvedere di ufficio a spese dell'interessato) e che la violazione di tale ordine è<br />
sanzionata dall'art. 1164 c. n., che ora prevede un illecito amministrativo”.<br />
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DIPARTIMENTO N° 8<br />
Urbanistica e Governo del Territorio<br />
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XII) Le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e gestione dei porti<br />
e degli approdi turistici di interesse regionale.<br />
La classificazione dei porti, in relazione alla loro rilevanza economica, è di competenza esclusiva<br />
dello Stato, ai sensi dell’art. 104 comma 1 lett. s) del d. lgs. n. 112/1998: l’art. 4 della legge n.<br />
84/1994 di riordino della legislazione in materia portuale suddivide i porti marittimi “nazionali”<br />
nelle seguenti categorie e classi:<br />
1) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza<br />
dello Stato;<br />
2) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;<br />
3) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;<br />
4) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale o<br />
interregionale.<br />
Le Autorità Portuali gestiscono i porti che rientrano nella relativa giurisdizione territoriale.<br />
Sono di competenza statale i porti di rilevanza economica nazionale o internazionale inclusi nella<br />
categoria II e nelle classi I e II, nonchè le infrastrutture portuali ( categoria I) destinate alla difesa<br />
militare ed alla sicurezza dello Stato e le aree di preminente interesse nazionale, individuate con d.<br />
P. C. M. del 21.12.1995 99 , sottratti, pertanto, alla delega di funzioni a favore delle Regioni.<br />
Per quanto concerne, invece, i porti rientranti nella categoria II classe III, la competenza è regionale<br />
dal 01.01.2002, secondo quanto previsto dall’art. 09 comma 1 della legge n. 88/2001.<br />
99 Cfr. la Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti, Direzione Generale dei Porti del 17 aprile 2008 che ha<br />
ridisegnato schematicamente, alla luce delle modifiche normative, della revisione costituzionale del Titolo V e della<br />
giurisprudenza costituzionale, le competenze in materia di porti.<br />
In particolare, sono esclusi dalla delega alle Regioni e rientrano nella competenza statale:<br />
a) i porti rientranti nella giurisdizione territoriale delle Autorità Portuali;<br />
b) i porti militari, per intero o in parte, per tali intendendosi anche le aree portuali destinate unicamente alla difesa<br />
militare ed alla sicurezza dello Stato, nonché gli specchi acquei collegati funzionalmente con i suddetti porti ed aree,<br />
non permanentemente sottesi agli usi pubblici;<br />
c) aree e specchi acquei, interni ai porti, nonché opere, ivi insistenti, destinate ai compiti di difesa e di sicurezza dello<br />
Stato perseguiti dalle Forze Armate, dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, dalle Forze dell’Ordine, dai<br />
Vigili del Fuoco, ovvero oggetto di consegna per i medesimi compiti;<br />
d) aree e specchi acquei, interni ai porti, nonché opere, ivi insistenti, destinate alla realizzazione del sistema VTS ed<br />
alla sicurezza della navigazione in genere;<br />
e) porti non rientranti nella giurisdizione territoriale delle Autorità Portuali, ma ascritti alla competenza statale, in<br />
quanto movimentano un volume di prodotti petroliferi e combustibili pari o superiore a cinquecentomila tonnellate per<br />
anno, dovendo per tale ragione essere considerati prevalentemente destinati all’approvvigionamento di energia.<br />
Rientrano, altresì, nella competenza statale le seguenti zone del demanio marittimo e del mare territoriale:<br />
a) aree demaniali marittime, specchi acquei e opere in consegna ai soggetti istituzionali ai sensi degli artt. 34 del<br />
c. n. e 36 del reg. esec. del codice ( che riguardano la destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi<br />
pubblici nell’interesse di altre amministrazioni);<br />
b) aree demaniali marittime, specchi acquei e opere funzionali all’approvvigionamento di energia;<br />
c) aree demaniali marittime, specchi acquei e opere destinate alla realizzazione del sistema VTS ed alla sicurezza<br />
della navigazione in genere, nonché di impiego diretto da parte delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera,<br />
quale organo periferico del Ministero delle infrastrutture e trasporti.<br />
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Nonostante fosse stato fissato l’ambito di applicazione e la decorrenza dell’esercizio delle funzioni<br />
regionali, la mancata classificazione dei porti, secondo le categorie e classi di appartenenza ed in<br />
conformità al procedimento di cui all’art. 4 commi 4 e 5 della legge n. 84/1994, determinò un<br />
rilevante contenzioso costituzionale, in quanto lo Stato riteneva che il passaggio delle competenze<br />
alle Regioni fosse subordinato all’adozione dei decreti ministeriali di classificazione dei porti<br />
secondo quanto previsto dal medesimo art. 4.<br />
Al fine di risolvere la questione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopose un quesito<br />
al Consiglio di Stato sulla perentorietà del termine del 01.01.2002.<br />
Il Consiglio di Stato, Sez. II, con il parere n. 767 del 15.05.2002, precisò che il legislatore del 2001<br />
( art. 9 legge n. 88/2001), nel ribadire la competenza statale per i porti finalizzati alla difesa militare<br />
e alla sicurezza dello Stato, per i porti di rilevanza economica nazionale e internazionale, oltre che<br />
per le aree individuate con il d. P. C. M. del 21 dicembre 1995, fissava una linea di demarcazione<br />
netta tra le competenze regionali e quelle statali, ritenendosi compiuto, dal 01.01.2002, il<br />
conferimento delle funzioni alle Regioni per quanto concerne i porti d’interesse regionale ed<br />
interregionale, a prescindere dalla mancata adozione del decreto ministeriale di classificazione di<br />
cui all’art. 4 commi 4 e 5 della legge n. 84/1994.<br />
La sezione consultiva sottolineò, inoltre, come tale assunto fosse, a maggior ragione, riferibile ai<br />
porti ed agli approdi turistici, atteso che la materia del turismo rientrava nella competenza<br />
legislativa regionale anche prima della revisione del Titolo V della Costituzione.<br />
A tal proposito, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 56 del d. P. R. n. 616/1977, le Regioni sono<br />
titolari delle funzioni concernenti “ tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private<br />
riguardanti l’organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale…”, precisandosi che le funzioni<br />
predette comprendono, tra l’altro, “le opere, gli impianti, i servizi complementari all’attività<br />
turistica” (art. 56 cit., comma 2 lett. a).<br />
Le strutture turistiche portuali trovano una precisa definizione normativa nell’art. 2 del d. P. R. 2<br />
dicembre 1997 n. 509, attuativo della delega di cui all’art. 20, comma 8, l. 15 marzo 1997 n. 59, a<br />
tenore del quale si definiscono strutture dedicate alla nautica da diporto:<br />
a) il porto turistico, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con<br />
opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il<br />
diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;<br />
b) l’approdo turistico, ovvero la porzione dei porti polifunzionali destinata a servire la nautica da<br />
diporto e il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;<br />
c) i punti d’ormeggio, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture<br />
che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e<br />
rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.<br />
L’individuazione dei porti e delle aree di preminente interesse nazionale, avvenuta con il d. P. C. M.<br />
del 21.12.1995, rende pienamente operativo dal 01.01.2002, a giudizio del Consiglio di Stato, il<br />
conferimento delle funzioni alle Regioni per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per i<br />
porti di interesse regionale ed interregionale, compresi quelli turistici.<br />
In sede di contenzioso costituzionale, la Consulta ha accolto diversi ricorsi delle Regioni, anche per<br />
conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e delle Regioni, ( cfr. tra l’altro sentt. nn. 322/2000, 89<br />
e 90 del 2006, 255 e 344 del 2007), evidenziando, in primis che il rinvio dell’art. 105 comma 2 lett.<br />
l) del d. lgs. n. 112/1998 al d.P.C.M. del 21.12.1995 ( Individuazione delle aree di preminente<br />
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interesse nazionale) non conferisce al suddetto decreto efficacia legislativa, né vale a sanarne<br />
eventuali profili di illegittimità che lo inficiano o comunque ad attribuire ad esso, in quanto tale, una<br />
nuova e diversa efficacia.<br />
Nel merito, la <strong>Regione</strong> Liguria sollevò, nel maggio del 1998, la questione di legittimità<br />
costituzionale sull’art. 105 comma 2 lett. l) del d. lgs. n. 112/1998, per quanto concerne il rinvio<br />
“materiale” al d. P. C. M. del 21.12.1995, che fu annullato parzialmente dalla Corte costit. con sent.<br />
n. 242/1997, limitatamente all’inclusione dei porti e delle aree del territorio ligure in quelle di<br />
“preminente interesse nazionale”, effettuata senza l’acquisizione del prescritto parere<br />
regionale e quindi in violazione del principio di leale cooperazione.<br />
La Corte, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale, chiarì che il<br />
rinvio operato dall’art. 105 comma 2 lett. l) del d. lgs. n. 112/1998 al d. P. C. M. del 21.12.1995<br />
non può intendersi in senso materiale ovvero all’atto originario, bensì deve interpretarsi nei<br />
limiti del provvedimento amministrativo richiamato, “quale esiste attualmente<br />
nell’ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista”, sicchè<br />
l’annullamento parziale del suddetto d. P. C. M., a seguito del conflitto di attribuzione proposto<br />
dalla <strong>Regione</strong> Liguria ed accolto dalla Consulta con la sentenza n. 242/1997, non può che<br />
restringerne l’ambito iniziale di applicazione, venendo meno, così, tra le aree di preminente<br />
interesse nazionale individuate in prima battuta ( 21.12.1995), quelle ricadenti nel territorio ligure.<br />
Qualora un porto di competenza regionale, dovesse acquisire una rilevanza economica tale da<br />
rientrare tra quelli di interesse nazionale o internazionale, lo Stato potrà avviare il relativo<br />
procedimento, acquisendo l’intesa delle Regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione.<br />
La giurisprudenza costituzionale ha confermato nella sentenza n. 89 del 2006 che il rinvio del d.<br />
lgs. n. 112/1998 al d. P. C. M. del 21.12.1995 non deve essere inteso in senso materiale,<br />
rimarcando, altresì, (considerato in diritto 12.1) che i porti turistici sono “ di sicura competenza<br />
regionale”, anche se inseriti nel predetto d. P. C. M.. 100<br />
In attuazione dell’art. 118 della Costituzione che attribuisce, in via generale e nel rispetto dei<br />
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative ai Comuni,<br />
tranne quelle che necessitano di un esercizio unitario, la <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> ( art. 4 comma 1 lett. e<br />
legge regionale n. 17/2005) ha conferito ai Comuni costieri ( dal 28.12.2007) 101 la competenza al<br />
100 La Corte, nell’ambito della risoluzione dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e delle Regioni, ha<br />
sottolineato l’arbitrarietà delle note ministeriali ( Min. infrastr. e trasp.) nella parte in cui sostenevano la competenza<br />
statale in relazione ai porti turistici “ solo perché indicati nel d. P. C. M. del 21.12.1995”, atteso che l’evoluzione del<br />
quadro normativo in materia di demanio marittimo e portuale conserva allo Stato le funzioni connesse “ ad usi specifici<br />
di rilevanza nazionale ( sicurezza della navigazione interna e approvvigionamento delle fonti di energia), mentre tutte<br />
le restanti funzioni sono attribuite alle Regioni, in applicazione del principio della sussidiarietà dell'azione degli enti<br />
centrali rispetto alle articolazioni periferiche”.<br />
I porti turistici, anche se inclusi nelle aree di preminente interesse nazionale previste dal d. P. C. M. del 1995, rientrano<br />
a pieno titolo nelle competenze regionali, a partite dal 01.01.2002 sicchè: “è da escludere, dunque, che il riferimento al<br />
suddetto d. P. C. M. nelle norme statali…….possa cristallizzare nel tempo l’appartenenza di aree portuali di interesse<br />
regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro<br />
“preminente interesse nazionale.”<br />
In altri termini, il nuovo sistema delle competenze, recato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ( Modifiche<br />
al Titolo V della parte II della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all’inserimento del<br />
suddetto porto ( nel caso di specie si trattava di quello di Viareggio) nel d. P. C. M. del 1995, ai fini del riparto delle<br />
funzioni amministrative in materia”.<br />
101 Il conferimento ai Comuni costieri delle funzioni amministrative è stato reso operativo soltanto dal 28.12.2007, a<br />
seguito del D.D.G. n. 16066 del 24.10.2007 del <strong>Dipartimento</strong> Urbanistica e Governo del Territorio che ha segnato “ il<br />
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rilascio, alla modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti d’interesse regionale di cui<br />
all’art. 9 della legge n. 88/2001, conservando funzioni di pianificazione generale, d’indirizzo,<br />
consultive e di supporto tecnico-giuridico a favore degli Enti Locali ( cfr. artt. 3 comma 1 lett. g e<br />
21 della legge regionale n. 17/2005).<br />
Il d. P. R. n. 509/1997 disciplina il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali<br />
marittime aventi ad oggetto la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui<br />
all’art. 2, lett. a) e b), il procedimento di approvazione dei relativi progetti, nonchè quelli<br />
strettamente connessi e strumentali.<br />
Il suddetto regolamento si applica soltanto ai porti turistici ed agli approdi turistici 102 , mentre per i<br />
punti d’ormeggio, aree demaniali e specchi acquei, dotati di strutture che non importano impianti di<br />
difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e<br />
natanti da diporto, la concessione è rilasciata “ secondo principi di celerità e snellezza e facendo<br />
ricorso alle procedure già operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo.”<br />
Se la concessione ricade nella circoscrizione territoriale di un’Autorità Portuale, è rilasciata dal<br />
Presidente dell’ente, ai sensi dell’art. 8 comma 3, lett. h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e<br />
l’attività istruttoria è curata dal segretario generale ( art. 2 comma 3 del d. P. R. n. 509/1997).<br />
Il conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, in materia di porti d’interesse regionale<br />
ed interregionale, a far data dal 01.01.2002 (art. 9 della legge 88/2001), avrebbe dovuto determinare<br />
la cessazione dell’efficacia del suddetto d. P. R., secondo quanto previsto dall’art. 11 che dispone :<br />
“ Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua<br />
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applica, in conformità alla<br />
vigente disciplina statale e regionale in materia di valutazione d’impatto ambientale, ivi compreso<br />
il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, fino alla ridefinizione della materia<br />
dopo l’avvenuto conferimento alle Regioni ed agli Enti locali, così come previsto dall’art. 1 della<br />
legge n. 59 del 1997.”<br />
Attualmente, il procedimento delineato dal d. P. R. n. 509/1997, in assenza di un modello<br />
alternativo, continua a rappresentare, anche successivamente alla data del 01.01.2002, un valido<br />
riferimento per gli enti gestori, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima per la<br />
realizzazione e gestione dei porti o degli approdi turistici.<br />
Occorre precisare che il Governo, da ultimo, nello schema di decreto delegato predisposto ai sensi<br />
dell’art. 11 comma 2 della legge n. 217/2011, ha previsto di assoggettare il rilascio delle<br />
concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, per gli ormeggi, nonché per i porti<br />
e gli approdi turistici, a procedure ad evidenza pubblica, stabilendo, altresì, che: “A decorrere<br />
passaggio di consegne” a favore dell’Ente Locale, sia per le concessioni demaniali marittime con finalità turisticoricreative<br />
che per quelle aventi ad oggetto la realizzazione e/o gestione dei porti o degli approdi turistici “d’interesse<br />
regionale.”<br />
102 Il porto turistico è il complesso delle strutture amovibili e inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo<br />
scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante<br />
l’apprestamento di servizi complementari; l’approdo turistico è la porzione dei porti polifunzionali aventi la funzione<br />
di cui all’art. 4 comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista<br />
nautico, anche mediante l’espletamento dei servizi complementari.<br />
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dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 10 comma 4 103 , è abrogato il decreto del<br />
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509”.<br />
Ad ogni buon fine, si ritiene opportuno analizzare, sia pur brevemente, le principali fasi<br />
procedimentali, atteso che, ad oggi, il suddetto d. P. R. è ancora vigente.<br />
Innanzitutto, il procedimento di concessione per la realizzazione di un porto o di un approdo<br />
turistico è attivato ad iniziativa di parte attraverso la presentazione della domanda ( Modello D1)<br />
dell’aspirante concessionario all’amministrazione competente che, oggi, a seguito del conferimento<br />
delle funzioni, è il Comune ( art. 105 comma 2 lett. l, d. lgs. n. 112/1998, art. 42 del d. lgs. n.<br />
96/1999, art. 9 della legge n. 88/2001, art. 4 comma 1 lett. e legge <strong>Regione</strong> <strong>Calabria</strong> n. 17/2005) e<br />
non più l’Autorità marittima, nonostante l’art. 3 del d. P. R. n. 509/1997 contenga ancora il<br />
riferimento al capo del compartimento marittimo competente per territorio.<br />
La domanda redatta sull’apposito modello D1 approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei<br />
trasporti dovrà essere corredata da:<br />
a) stralcio cartografico S.I.D. con ubicazione dell’area richiesta, accompagnato da rilievo<br />
cartografico eseguito con coordinate Gauss-Boaga, in …..copie;<br />
b) estratto di mappa e certificato catastale delle particelle demaniali interessate, in ……copie di<br />
cui una in bollo;<br />
c) progetto preliminare, completo di piani, disegni, relazioni, studi meteo-marini, computo<br />
metrico-estimativo di massima, ecc.., che descriva le caratteristiche qualitative e funzionali<br />
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire,<br />
nonché da uno studio che contenga i dati necessari per valutare i principali effetti che il<br />
medesimo progetto può avere sull’ambiente, ai fini della verifica di cui all’art. 10 del d. P.<br />
R. 12 aprile 1996 ( V.I.A.);<br />
d) documentazione fotografica dei luoghi interessati.<br />
Entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza e dei relativi allegati, il Comune costiero competente<br />
procede alla pubblicazione della domanda per un termine non inferiore a 60 giorni consecutivi, non<br />
soltanto all’albo pretorio online e sul proprio sito internet, ma in ragione del valore della<br />
concessione, anche sulla G.U.R.I. e sulla G.U.U.E., nonché per estratto sul BURC e su alcuni<br />
quotidiani nazionali e locali, al fine di consentire la presentazione di domande concorrenti, nel<br />
rispetto di principi di evidenza pubblica di derivazione comunitaria. 104<br />
103 Nell’ambito della delega legislativa di cui all’art. 11 della legge n. 217/2011, l’art. 10 dello schema di decreto<br />
legislativo ( ottobre 2012) predisposto dal Governo stabilisce che le concessioni demaniali marittime dedicate alla<br />
nautica da diporto dovranno essere affidate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto<br />
previsto dall’art. 37 primo e secondo comma del c. n., dei principi dei Trattati europei e dei principi generali relativi ai<br />
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità,<br />
non discriminazione e parità di trattamento. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da<br />
emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il<br />
turismo e lo sport, e previa intesa da acquisire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e<br />
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sono<br />
stabilite, nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, le disposizioni di attuazione relative alle concessioni di cui<br />
al presente articolo, al fine di assicurare l’omogeneo sviluppo del turismo portuale.<br />
104 La Corte dei Conti ( Deliberazione n. 05/2005, Sezione di Controllo sulla legittimità degli atti del Governo) ha<br />
bloccato la registrazione di diversi atti formali di concessione aventi ad oggetto la realizzazione di porti turistici, in<br />
quanto la pubblicazione della domanda di concessione per la realizzazione di un porto turistico deve essere fatta non<br />
solo all’albo pretorio, ma anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sulla G.U.U.E. se il valore<br />
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Esperita la fase di pubblicazione, il Comune dovrà indire una conferenza dei servizi istruttoria, ai<br />
sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990, al fine di acquisire sul progetto o sui progetti preliminari,<br />
i pareri delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e titolari di differenti interessi pubblici ed<br />
in particolare:<br />
a) la <strong>Regione</strong> per l’ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio 105 , per la verifica di<br />
cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché per<br />
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegate<br />
agli Enti Locali ( oggi il nulla osta paesaggistico è di competenza della Provincia);<br />
b) il Comune per l’ammissibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio;<br />
c) l’Agenzia delle Dogane ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 374/1990;<br />
d) il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, Ufficio Opere Marittime, ai fini della<br />
valutazione sull’idoneità tecnica delle opere;<br />
e) l’Agenzia del <strong>Demanio</strong> per gli aspetti dominicali;<br />
f) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti<br />
amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.<br />
Le domande pervenute corredate dagli allegati saranno inviate alle p. a., da invitare alla conferenza<br />
dei servizi, almeno 90 giorni prima della data di convocazione per consentire ai medesimi enti di<br />
esprimere i pareri, i nulla osta, le valutazioni e gli altri di assenso di propria competenza.<br />
I progetti preliminari, ai fini della concreta comparabilità, possono essere, per una sola volta,<br />
adeguati a motivate prescrizioni.<br />
In sede di conferenza dei servizi di cui all’art. 5, si individuerà l’istanza da ammettere alle fasi<br />
successive della procedura, con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a<br />
soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della<br />
<strong>Regione</strong>, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione; i criteri di<br />
valutazione delle istanze concorrenti dovranno essere predeterminati dall’amministrazione<br />
concedente e resi pubblici al momento della pubblicazione della domanda presentata dal privato<br />
sulla G.U.U.E..<br />
Entro 15 giorni dalla scelta del progetto preliminare ( art. 6), il Comune invita il richiedente a<br />
presentare il progetto definitivo che dovrà contenere il piano di monitoraggio e manutenzione<br />
dell’opera e del tratto di costa interessato, dello studio di impatto ambientale, ove prescritto, da<br />
inviare alla competente autorità regionale ( <strong>Dipartimento</strong> Politiche ambientali).<br />
della concessione raggiunge la c. d. soglia di rilevanza comunitaria, precisando, inoltre, che il mancato ricorso alla gara<br />
pubblica per la realizzazione delle opere non trova giustificazione con la natura del rapporto e viola le norme<br />
comunitarie contenute nel Trattato dell’Unione Europea.<br />
Il collegio nell’adunanza del 14 aprile 2005 ha statuito che la concessione demaniale marittima è una fattispecie<br />
complessa ove assume rilevanza non soltanto la messa a disposizione di un bene pubblico a fronte della corresponsione<br />
di un canone ma anche aspetti convenzionali relativi alle opere da realizzare, alla durata in funzione dell’equilibrio<br />
economico-finanziario dell’investimento programmato, nonché alla connessa attività di gestione delle opere stesse.<br />
Al provvedimento concessorio accede una “ convenzione contenente le clausole disciplinanti il rapporto paritario di<br />
tutti i diritti e gli obblighi delle parti ( concessioni-contratto).<br />
105 In particolare, il progetto preliminare per la realizzazione di porti turistici sarà valutato da parte della <strong>Regione</strong><br />
<strong>Calabria</strong> sia sotto il profilo urbanistico che della conformità al Masterplan sulla portualità regionale approvato con D. G.<br />
R. n. 450 del 14 ottobre 2011.<br />
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L’approvazione del progetto definitivo avverrà in conferenza dei servizi in caso di conformità dello<br />
stesso ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici; in caso di difformità, invece, si procederà<br />
in variante, facendo ricorso all’accordo di programma di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 267/2000.<br />
Il progetto definitivo ed i documenti connessi saranno inviati alle p. a. partecipanti, almeno 150<br />
giorni prima della data di convocazione della conferenza dei servizi “ decisoria”, di cui all’art. 6 del<br />
d. P. R. n. 509/1997, al fine di consentire alle medesime l’espletamento delle procedure necessarie<br />
alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze.<br />
Entro 30 giorni dall’esito favorevole della conferenza dei servizi o dell’accordo di programma di<br />
cui all’art. 6, il Comune rilascia al soggetto richiedente la concessione demaniale marittima<br />
mediante atto pubblico (c. d. atto formale) redatto con le formalità di cui agli artt. 9 e 19 del<br />
regolam. per l’esec. del cod. della navig., previa determinazione del canone di concessione calcolato<br />
secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della stipula.<br />
Successivamente al rilascio del titolo demaniale, l’amministrazione concedente con l’assistenza,<br />
ove lo ritenga necessario, del Provveditorato Interregionale OO.PP., Ufficio Opere marittime (Min.<br />
infrastrutture e trasporti) immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione,<br />
redigendo apposito verbale di consegna dell’area.<br />
La realizzazione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo finale di una commissione<br />
composta dall’autorità competente al rilascio della concessione (il Comune), dal responsabile del<br />
Provveditorato Interregionale Opere pubbliche, Ufficio Opere marittime, dal Direttore Regionale<br />
dell’Agenzia del <strong>Demanio</strong> e dal capo del compartimento marittimo.<br />
Oltre alla procedura delineata dal d. P. R. n. 509/1997 e finalizzata al rilascio del titolo demaniale<br />
per la realizzazione dei porti e degli approdi turistici, è possibile ricorrere, anche, allo strumento<br />
della finanza di progetto di cui all’art. 153 del d. lgs. n. 163/2006, così come sostituito<br />
integralmente dal d. l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 e da ultimo<br />
modificato dal d. l. 83/2012 conv. nella legge n. 134/2012.<br />
Tra le opere finanziabili, attingendo in tutto o in parte al capitale privato, vi sono anche le strutture<br />
dedicate alla nautica da diporto, inserite nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di<br />
cui all’art. 128 del d. lgs. n. 163/2006 ovvero negli strumenti di programmazione formalmente<br />
approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani<br />
dei Porti.<br />
L’amministrazione aggiudicatrice, ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, pubblica un<br />
bando, secondo le modalità di cui all’art. 66 ovvero di cui all’art. 122 del d. lgs. n. 163/2006, al fine<br />
di selezionare il progetto preliminare, secondo il criterio dell’offerta economicamente più<br />
vantaggiosa di cui all’art. 83 del d. lgs. 163/2006.<br />
Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano<br />
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite<br />
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi<br />
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai<br />
sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (2) nonché la specificazione delle<br />
caratteristiche del servizio e della gestione<br />
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Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso<br />
agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e<br />
finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.<br />
Il bando stabilisce l’ordine di importanza dei criteri di valutazione comparativa tra le diverse<br />
proposte e la relativa pubblicazione, nel caso di strutture dedicate alla nautica da diporto,<br />
esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio delle concessioni demaniali marittime.<br />
Nel caso delle concessioni demaniali marittime da rilasciare per la realizzazione e gestione delle<br />
strutture dedicate alla nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche<br />
con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli<br />
interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del<br />
paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione.<br />
L’amministrazione aggiudicatrice, esaminate le offerte pervenute tempestivamente da parte dei<br />
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario e dall’art. 38 del d.<br />
lgs. n. 163/2006, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la miglior<br />
offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta.<br />
L’amministrazione indice e convoca una conferenza dei servizi (art. 97) per l’approvazione del<br />
progetto preliminare del promotore e per il successivo rilascio della concessione demaniale<br />
marittima, ove necessaria.<br />
Il promotore, ai fini dell’approvazione del progetto preliminare, dovrà assicurare tutti gli<br />
adempimenti di legge, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, apportando, altresì, le<br />
modifiche progettuali richieste in conferenza dei servizi, senza che ciò comporti alcun compenso<br />
aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel<br />
piano finanziario.<br />
Qualora il progetto preliminare non richieda modifiche progettuali, si procederà direttamente alla<br />
stipula della concessione.<br />
Nel caso in cui, invece, le modifiche del progetto preliminare siano necessarie ed il promotore si<br />
rifiuti di apportarle, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere, progressivamente, ai concorrenti<br />
successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle<br />
stesse condizioni proposte dal promotore e non accettate dallo stesso.<br />
La stipulazione del contratto di concessione ( per la realizzazione e gestione dell’infrastruttura<br />
portuale) potrà avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura<br />
di approvazione del progetto preliminare e dell’accettazione delle modifiche progettuali da parte del<br />
promotore, o dal diverso concorrente aggiudicatario.<br />
Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessario, avviene sulla base del progetto<br />
definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato.<br />
L’amministrazione aggiudicatrice, in alternativa alla procedura “ordinaria”, di cui ai commi da 2 a<br />
11 dell’art. 153 del d. lgs. n. 163/2006, può procedere alla pubblicazione di due bandi: il primo avrà<br />
ad oggetto l’individuazione del promotore che non sarà aggiudicatario, bensì titolare di un diritto ad<br />
essere preferito al miglior offerente individuato con successiva procedura selettiva avente ad<br />
oggetto la realizzazione dell’infrastruttura portuale, ove il promotore prescelto intenda adeguare la<br />
propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.<br />
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Selezionato il promotore, il relativo progetto preliminare, approvato in conferenza dei servizi, sarà<br />
posto a base di una nuova procedura selettiva per l’aggiudicazione dei lavori, seguendo il criterio<br />
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Qualora a seguito della seconda procedura ad evidenza pubblica non sia stata presentata alcuna<br />
offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella del promotore, il contratto sarà<br />
aggiudicato a quest’ultimo.<br />
Nel caso cui, invece, siano state presentate una o più offerte economicamente più vantaggiose di<br />
quella del promotore posta a base di gara, quest’ultimo, esercitando un vero e proprio diritto di<br />
prelazione, potrà, entro 45 giorni dalla ricezione dell’invito dell’amministrazione aggiudicatrice,<br />
adeguare la propria proposta a quella del miglior offerente, aggiudicandosi, così, il contratto; in<br />
caso contrario, il miglior offerente individuato con il secondo bando si aggiudicherà il contratto.<br />
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INDICE<br />
INTRODUZIONE PAG. 1<br />
I) NOZIONE DI DEMANIO MARITTIMO AI SENSI DELL’ART. 822 C.C.<br />
E DELL’ART. 28 C.N. PAG. 3<br />
II) MODALITÀ DI ACQUISTO E PERDITA DELLA DEMANIALITÀ PAG. 7<br />
III) LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE PAG. 10<br />
IV) PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI<br />
MARITTIME AVENTI FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE PAG. 13<br />
V) VICENDE RELATIVE AL RAPPORTO CONCESSORIO PAG. 30<br />
VI) ESTINZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO PAG. 38<br />
VII) L’INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI TECNICO-AMMINISTRATIVI<br />
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE INSISTENTI SUL D. M. PAG. 42<br />
VIII) LA DEVOLUZIONE AUTOMATICA ALLO STATO DELLE OPERE<br />
DI DIFFICILE RIMOZIONE PAG. 48<br />
IX) IL CANONE CONC., NAT. GIUR.E ASPETTI PROBLEM. PAG. 51<br />
X) PROC. RISCOS. COAT. DEL CAN. CONC. E DELL’IND. PER ABUS. OC. PAG. 62<br />
XI) TUTELA PENALE ED AMMINISTRATIVA DEL DEMANIO MAR. PAG. 66<br />
XII) LE CONCESSIONI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI<br />
PORTI E DEGLI APPRODI TURISTICI PAG. 76<br />
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