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05. Corte di Cassazione, 25 agosto 2006, n. 18512

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<strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>Cassazione</strong>, <strong>25</strong> <strong>agosto</strong> <strong>2006</strong>, n. <strong>18512</strong><br />

MANDATO E RAPPRESENTANZA Mandatario sostituto<br />

MANDATO E RAPPRESENTANZA Mandato con e senza rappresentanza<br />

SPEDIZIONE (Contratto <strong>di</strong>) Spe<strong>di</strong>zioniere obblighi<br />

Spe<strong>di</strong>zione (contratto <strong>di</strong>) – Spe<strong>di</strong>zioniere – Obblighi – Incarico <strong>di</strong> curare la consegna della merce previo rilascio<br />

<strong>di</strong> documenti attestanti l’avvenuto pagamento della merce da parte del destinatario – Inadempimento – Onere<br />

della prova – Dimostrazione del mancato rispetto da parte dello spe<strong>di</strong>zioniere delle istruzioni ricevute – Sufficienza.<br />

Mandato e rappresentanza – Mandato – Con e senza rappresentanza – Senza rappresentanza – Facoltà<br />

del mandante <strong>di</strong> esercitare i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to derivanti dalla esecuzione del mandato – Carattere eccezionale –<br />

Estensibilità all’esercizio <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e azioni <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>versa – Esclusione. Mandato e rappresentanza – Mandatario<br />

– Sostituto – Mandato – Obbligazioni del mandatario – Sostituti del mandatario – Ammissibilità – Limiti.<br />

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />

SEZIONE III CIVILE<br />

Presidente: Dott. PREDEN Roberto<br />

Consiglieri: Dott. VARRONE Michele – Dott. DI NANNI Luigi Francesco, Relatore – Dott. FI-<br />

CO Nino – Dott. CALABRESE Donato<br />

ha pronunciato la seguente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso proposto da: ALISPED S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig.<br />

CERRETELLI Adriano, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA<br />

COLA DI RIENZO 92, presso lo stu<strong>di</strong>o dell’Avvocato PETRILLO Andrea, che la <strong>di</strong>fende, giusta delega<br />

in atti; – ricorrente –<br />

contro CAFISSI S.p.A., in persona del suo legale Amministratore, sig. C.F., elettivamente domiciliata<br />

in ROMA VIA TACITO 41, presso lo stu<strong>di</strong>o dell’Avvocato ZINI Adolfo, <strong>di</strong>fesa dall’Avvocato FRATO-<br />

NI Roberto, giusta delega in atti; – controricorrente –<br />

avverso la sentenza n. 1338/01 della <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> FIRENZE, seconda sezione civile, emessa il<br />

12/06/01, depositata il 02/08/01, R.G. 1372/99; u<strong>di</strong>ta la relazione della causa svolta nella pubblica<br />

u<strong>di</strong>enza del 10/07/06 dal Presidente Dott. DI NANNI Luigi Francesco;<br />

u<strong>di</strong>to il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto<br />

del ricorso.<br />

Svolgimento del processo<br />

1. La Cafissi S.p.A., con atto <strong>di</strong> citazione del 24 luglio 1986, ha convenuto in giu<strong>di</strong>zio davanti<br />

al tribunale <strong>di</strong> Prato la Alisped S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento della somma <strong>di</strong> oltre<br />

L. 46 milioni a titolo <strong>di</strong> risarcimento danni da inadempimento <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione.<br />

1


2. La domanda è stata accolta dal tribunale, che ha condannato la convenuta al pagamento della<br />

somma <strong>di</strong> oltre L. 35 milioni.<br />

3. La decisione è stata confermata dalla <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Firenze con sentenza 2 <strong>agosto</strong> 2001.<br />

La <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> appello, per quanto è ancora rilevante, ha ricostruito i fatti nel modo seguente. La<br />

Società Alisped si era assunta l’obbligazione <strong>di</strong> trasportare in Gran Bretagna merce della Società<br />

Cafissi; la consegna della merce doveva avvenire seguendo la tassativa istruzione che il destinatario<br />

presentasse documenti attestanti l’avvenuto pagamento con valuta a 20 giorni data; la Società<br />

Alisped non aveva rispettato le istruzioni impartite.<br />

4. La Alisped S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione.<br />

La Cafissi S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.<br />

2<br />

Motivi della decisione<br />

1. L’esame dei motivi del ricorso deve essere preceduto dall’esposizione dei principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

posti a fondamento della sentenza impugnata.<br />

1.1. La <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> appello ha premesso: a) che la Alisped non era autorizzata a farsi sostituire dalla<br />

propria corrispondente inglese, tale Medrans Forwar<strong>di</strong>ng Limited, e, comunque, aveva trasferito<br />

su questa le istruzioni <strong>di</strong> consegna ricevute dalla Cafissi, b) che l’inadempimento della Alisped<br />

consisteva nel fatto che la consegna era avvenuta a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>verse da quelle in<strong>di</strong>cate nelle istruzioni<br />

del mittente. I principi enunciati a fondamento della decisione sono i seguenti: a) lo spe<strong>di</strong>zioniere<br />

che abbia assunto l’incarico <strong>di</strong> provvedere (nella specie, curando il pagamento contro<br />

documenti) alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto<br />

– operazione qualificabile come accessoria al contratto <strong>di</strong> trasporto ai sensi dell’art. 1737<br />

cod. civ. sul contenuto del contratto <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione – risponde nei confronti del committente del<br />

mancato espletamento dell’incarico, visto che il mancato espletamento dell’incarico, visto che il<br />

vettore che sia stato a sua volta incaricato dallo spe<strong>di</strong>zioniere assume al riguardo il semplice ruolo<br />

<strong>di</strong> sostituto del mandatario, a norma dell’art. 1717 cod. civ. (in questo senso, già Cass., 11 novembre<br />

1995, n. 11915), b) il fatto che la Cafissi si fosse attivata verso il corrispondente inglese per<br />

contenere i danni si era risolto in un vantaggio della Alisped, chiamata a rispondere della minor<br />

somma non corrisposta dalla società acquirente inglese. Per contrastare questi princìpi, con il primo<br />

motivo, la ricorrente sostiene che la consegna della mercé fatta attraverso un sostituto, come<br />

era pacifico, comportava il suo esonero dalla responsabilità <strong>di</strong>chiarata dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, poiché,<br />

nel caso <strong>di</strong> trasporto con obbligo <strong>di</strong> esazione <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to del mandante, la sostituzione, sempre<br />

consentita nel contratto <strong>di</strong> mandato e quin<strong>di</strong> in quello <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione, non è meramente esecutiva,<br />

ma speciale, nel senso che determina il subentrare del sostituto nel rapporto, tanto è vero che il<br />

mandante ha azione <strong>di</strong>retta nei confronti del sostituto secondo il <strong>di</strong>sposto del quarto comma<br />

dell’art. 1717 cod. civ.: censura <strong>di</strong> violazione della norma citata in relazione agli artt. 1741 e 1692<br />

cod. civ. 1.2. Con il secondo motivo del ricorso è denunciata omessa motivazione sul punto decisivo<br />

che l’obbligazione <strong>di</strong> riscuotere gli assegni gravanti sulle merci era accessoria al contratto <strong>di</strong><br />

trasporto, onde il mittente, sostituendosi al mandatario, può esercitare i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to derivanti<br />

dall’esecuzione del mandato. Ciò aveva fatto la Cafissi, con la conseguenza della tacita ratifica<br />

dell’operato <strong>di</strong> essa ricorrente o del suo sostituto e con l’effetto della tacita rinunzia da parte della<br />

stessa Cafissi a far valere l’inesatto adempimento del contratto <strong>di</strong> mandato.<br />

2. In questo giu<strong>di</strong>zio non è in <strong>di</strong>scussione la configurazione come contratto <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione del<br />

rapporto intercorso tra le parti: si trattava <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione alla quale ineriva la prestazione accessoria<br />

<strong>di</strong> riscuotere cre<strong>di</strong>ti del mandante.


Nell’interpretazione delle istruzioni contenute nel contratto, data insindacabilmente dalla <strong>Corte</strong><br />

<strong>di</strong> appello, infatti, le operazioni accessorie, richieste dalla Società Cafissi alla società Alisped si riferivano<br />

alla riscossione del cre<strong>di</strong>to che la Cafissi, non optando per la sostituzione a sé dello spe<strong>di</strong>zioniere,<br />

aveva il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riscuotere <strong>di</strong>rettamente.<br />

Il regolamento dei rapporti tra le parti, pertanto, doveva seguire le regole del mandato.<br />

2.1. Il mandato, secondo principi interpretativi che si sono consolidati nella giurisprudenza <strong>di</strong><br />

questa <strong>Corte</strong> a partire dalla sentenza 7 novembre 1979 n. 5744, pur essendo un contratto caratterizzato<br />

dalla fiducia, tuttavia, non è basato necessariamente sull’intuitu personae, per cui al mandatario<br />

non è vietato avvalersi dell’opera <strong>di</strong> un sostituto.<br />

Tanto emerge dalla <strong>di</strong>sciplina contenuta nell’art. 1717 cod. civ., nel quale sono contemplate le<br />

seguenti tre ipotesi.<br />

La sostituzione non autorizzata dal mandante o non necessaria per la natura incarico: in questo<br />

caso il mandatario, che abbia sostituito altri a se stesso nell’esecuzione dell’incarico, risponde<br />

dell’operato del sostituito.<br />

La sostituzione autorizzata dal mandante senza in<strong>di</strong>cazione della persona del sostituto, o della<br />

sostituzione resa necessaria dalle circostanza: in questo caso il mandatario risponde dell’operato<br />

del sostituto se è <strong>di</strong>mostrata la sua colpa nella scelta <strong>di</strong> quest’ultimo.<br />

La sostituzione autorizzata dal mandante con contemporanea in<strong>di</strong>cazione del sostituto: in questo<br />

caso, il mandatario è esonerato da responsabilità.<br />

In tutte e tre le ipotesi il mandante può agire <strong>di</strong>rettamente contro la persona del sostituto.<br />

2.2. Trasferendo questi principi nella fattispecie che si sta esaminando, si ricava che il fatto che<br />

la Alisped si sia avvalsa <strong>di</strong> un sostituto non ha comportato il subentrare automatico <strong>di</strong> quest’ultimo<br />

nel contratto <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione, nel particolare significato in<strong>di</strong>cato dalla ricorrente, <strong>di</strong> un esonero della<br />

sua responsabilità.<br />

Il sostituto, come in<strong>di</strong>cato, poteva essere destinatario <strong>di</strong> una azione <strong>di</strong> responsabilità esercitata<br />

dalla società Cafissi, mandante originaria, mancando la quale la Alisped era tenuta a far conseguire<br />

al mandante il risultato economico sottostante il contratto <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione pacificamente intercorso<br />

tra le parti, come correttamente è stato ritenuto dalla sentenza impugnata.<br />

In questo senso la <strong>di</strong>stinzione tra sostituzione esecutiva ed or<strong>di</strong>naria, fatta dalla ricorrente, non<br />

ha motivo <strong>di</strong> essere considerata in questa vicenda.<br />

Il primo motivo del ricorso, pertanto, non è fondato.<br />

3. Il fatto che la Cafissi, come risulta dalla sentenza impugnata, abbia agito nei confronti della<br />

Alisped per il minor cre<strong>di</strong>to non recuperato dal destinatario della merce neppure INCIDE sulla<br />

correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> appello.<br />

3.1. È ben vero che il secondo comma dell’art. 1705 cod. civ. consente al mandante <strong>di</strong> sostituirsi<br />

al mandatario nell’esercizio dei cre<strong>di</strong>ti derivanti dall’esecuzione del mandato, salvi i <strong>di</strong>ritti che<br />

la legge riconosce al mandatario verso il mandante, tuttavia la giurisprudenza <strong>di</strong> questa <strong>Corte</strong>, rimarcando<br />

il carattere eccezionale del principio contenuto nella norma rispetto alla regola che il<br />

contratto concluso con il terzo ricade esclusivamente nella sfera giuri<strong>di</strong>ca del mandatario, senza<br />

che si costituisca alcun rapporto tra mandante e terzo, pone precisi limiti a, questa sostituzione: essa<br />

è limitata all’esercizio dei cre<strong>di</strong>ti derivanti <strong>di</strong>rettamente dalle obbligazioni contratte dal terzo<br />

verso il mandatario e non si estende ad altre azioni derivanti dal contratto stipulato tra mandatario<br />

e terzo, come quella <strong>di</strong> sperimentare contro il terzo le azioni da contratto e, in particolare, quelle <strong>di</strong><br />

risoluzione per inadempimento e <strong>di</strong> risarcimento dei danni (in questo senso, Cass., 5 novembre<br />

1998, n. 11118 e Cass., 29 gennaio 2002, n. 1272).<br />

La <strong>di</strong>versa azione esercitata dalla Cafissi contro la Alisped esclude che il principio prima enunciato,<br />

detto anche traslativo – appropriativo dell’acquisto della cosa mobile da parte del mandata-<br />

3


io, possa trovare applicazione in questa fattispecie.<br />

3.2. A queste considerazioni si aggiunga che l’esclusione della responsabilità dello spe<strong>di</strong>zioniere<br />

nei confronti del mandante nel caso <strong>di</strong> mancato pagamento della mercé, consegnata violando<br />

l’incarico ricevuto, si può avere solo se il mandante ha incassato dal destinatario il prezzo della<br />

mercé (così, Cass., 15 <strong>di</strong>cembre 2002, n. 16069).<br />

Quando questa con<strong>di</strong>zione non si sia verificata, il principio non trova applicazione e resta ferma<br />

la responsabilità dello spe<strong>di</strong>zioniere per l’operato del suo sostituito.<br />

In questo senso anche il secondo motivo del ricorso non è fondato.<br />

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.<br />

Le spese <strong>di</strong> questo giu<strong>di</strong>zio sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccombenza.<br />

4<br />

P.Q.M.<br />

LA CORTE<br />

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese <strong>di</strong> questo giu<strong>di</strong>zio, che liquida in<br />

Euro 2.100,00, <strong>di</strong> cui Euro 100,00, per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori<br />

<strong>di</strong> legge.<br />

Così deciso in Roma, nella camera <strong>di</strong> consiglio della terza sezione civile della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> cassazione,<br />

il giorno 10 luglio <strong>2006</strong>.<br />

Depositato in Cancelleria il <strong>25</strong> <strong>agosto</strong> <strong>2006</strong>

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