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Eutekne - affitto d'azienda - Economia

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<strong>Eutekne</strong>.info - Il Quotidiano del Commercialista<br />

IRAP<br />

«Ammortamenti» dei beni<br />

dell’azienda in <strong>affitto</strong> deducibili ai<br />

fini IRAP<br />

Secondo l’Agenzia, le modalità di stanziamento in bilancio ne<br />

giustificano la deducibilità<br />

/ Luca FORNERO<br />

/ Giovedì 15 dicembre 2011<br />

Anche ai fini IRAP, gli “ammortamenti” dei beni dell’azienda ricevuta in <strong>affitto</strong> o in<br />

usufrutto sono deducibili in capo all’affittuario (usufruttuario) all’atto del loro<br />

stanziamento a Conto economico.<br />

È questo, in sintesi, l’importante chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella<br />

nota 2 dicembre 2011 n. 954-164620/2011.<br />

Prima di tale precisazione, in assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, nella<br />

determinazione del valore della produzione netta il trattamento di tali componenti<br />

reddituali appariva dubbio.<br />

Si ricorda che, in base all’art. 2561 c.c.:<br />

- compete all’affittuario (usufruttuario) l’onere di conservare l’efficienza<br />

dell’azienda;<br />

- le parti possono derogare a tale principio, mantenendo in capo al locatore tale<br />

onere.<br />

In assenza di deroga contrattuale, l’affittuario (usufruttuario) può quindi stanziare a<br />

Conto economico gli accantonamenti volti alla creazione di un apposito fondo<br />

destinato al ripristino di valore dei beni locati. Detti accantonamenti devono essere<br />

contabilizzati nella voce B.13 (e non B.10) del Conto economico, atteso che, per<br />

quanto riportato, non assolvono alla funzione economica tipica prevista<br />

dall’ammortamento.<br />

Nella determinazione del reddito d’impresa, tali quote di “ammortamento” sono<br />

deducibili in capo all’affittuario o usufruttuario per espressa disposizione normativa<br />

(art. 102 comma 8 del TUIR).<br />

Ai fini del tributo regionale, invece, in seguito alle modifiche apportate dalla L.<br />

244/2007, la questione è più complessa. Infatti, atteso che – come sopra riportato –<br />

dette quote di “ammortamento” vanno contabilizzate nella voce B.13 del Conto<br />

http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=366102<br />

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economico, nell’impianto normativo in vigore dal 2008 dovrebbe derivare la loro<br />

indeducibilità, trattandosi di componente negativo di reddito classificato in una voce<br />

non rilevante ai fini del tributo regionale.<br />

In questo senso si era pronunciata la C.M. 4 giugno 1998 n. 141/E (§ 3.2.1.3.3) con<br />

riferimento alla versione del DLgs. 446/97 pro tempore vigente, la quale<br />

ricomprendeva ugualmente gli accantonamenti stanziati nella voce B.13 tra gli oneri<br />

indeducibili ai fini IRAP. In maniera critica verso l’orientamento ministeriale si<br />

erano, peraltro, già allora pronunciate le circolari Assonime 9 giugno 1998 n. 52 e 10<br />

maggio 2000 n. 34, nonché le DRE per il Piemonte e la Lombardia nelle risposte<br />

fornite a una videoconferenza tenutasi l’8 marzo 2000.<br />

Comunque, il DLgs. 506/99, sancendo la potenziale rilevanza, nei limiti di quanto<br />

stabilito ai fini delle imposte sui redditi, di tutte le voci appartenenti alla macroclasse<br />

B (costi della produzione), ad eccezione soltanto dei costi relativi al personale e delle<br />

perdite su crediti, aveva di fatto determinato il superamento della problematica.<br />

Problematica che invece si è ripresentata con l’attuale formulazione dell’art. 5 del<br />

DLgs. 446/97.<br />

Oneri stanziati sulla base di elementi oggettivi<br />

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Nella nota in commento, l’Agenzia delle Entrate, privilegiando un’impostazione<br />

legata alla natura dei suddetti ammortamenti/accantonamenti, si è pronunciata per<br />

la loro deducibilità. Si tratta infatti di accantonamenti che, in conformità al documento<br />

OIC n. 19 (§ C.V.d), devono essere effettuati “sulla base di elementi oggettivi e valida<br />

documentazione”, al fine di ripristinare i beni allo stato in cui vanno restituiti al<br />

termine dell’<strong>affitto</strong> dell’azienda.<br />

Nel caso oggetto di interpello, poi, gli accantonamenti sono stati stanziati “sulla base<br />

delle aliquote di ammortamento fiscalmente riconosciute in deduzione”, sicché<br />

l’aliquota fiscale rappresenta comunque il limite massimo di deducibilità.<br />

Alla luce di tali considerazioni, secondo l’Agenzia, tali oneri sono deducibili per<br />

competenza anche ai fini IRAP, all’atto dello stanziamento a Conto economico. In<br />

ogni caso, essendo contabilizzati in una voce non rilevante ai fini della formazione<br />

della base imponibile, l’ammontare deducibile in ogni esercizio deve essere oggetto di<br />

apposita variazione in diminuzione nella dichiarazione IRAP.<br />

Per quanto la tematica non sia stata oggetto di approfondimento da parte della nota in<br />

commento, si rammenta che, in presenza di deroga contrattuale all’art. 2561 c.c., è il<br />

locatore a rilevare le quote di ammortamento dei beni dell’azienda concessa in <strong>affitto</strong><br />

o usufrutto nella voce B.10 del Conto economico, procedendo alla relativa deduzione.<br />

Infatti, gravando su di esso l’onere di conservare l’efficienza dell’azienda, nessun<br />

ulteriore accantonamento a tal fine sarà operato dal locatario.<br />

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