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Le nuove norme sui procedimenti di separazione e divorzio

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<strong>Le</strong> <strong>nuove</strong> <strong>norme</strong> <strong>sui</strong> <strong>proce<strong>di</strong>menti</strong> <strong>di</strong> <strong>separazione</strong> e <strong>di</strong>vorzio<br />

Se la conciliazione non riesce, il Presidente, sentiti i coniugi ed i rispet-<br />

tivi <strong>di</strong>fensori, da con or<strong>di</strong>nanza i provve<strong>di</strong>menti opportuni nell interesse della<br />

prole e dei coniugi .<br />

A me sembra che la lettura <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione in uno alla lettura del<br />

principio dettato dalla Corte Costituzionale- volto a censurare il sistema pre-<br />

vidente nella parte in cui, nella fase successiva all au<strong>di</strong>zione dei coniugi,<br />

non consentiva agli stessi <strong>di</strong> essere assistiti da un <strong>di</strong>fensore in relazione ai<br />

provve<strong>di</strong>menti che il Presidente si accingeva ad emanare una volta verificato<br />

l esito negativo del tentativo <strong>di</strong> conciliazione- consente <strong>di</strong> affermare che<br />

l assistenza <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>scute non riguar<strong>di</strong> l au<strong>di</strong>zione delle parti che il Presi-<br />

dente fa al primario fine della conciliazione e quin<strong>di</strong> non legittimi la partecipa-<br />

zione del <strong>di</strong>fensore alla prima parte dell u<strong>di</strong>enza presidenziale e cioè quella in<br />

cui si svolge l au<strong>di</strong>zione delle parti finalizzata alla conciliazione, ma unica-<br />

mente la partecipazione del <strong>di</strong>fensore alla seconda parte dell u<strong>di</strong>enza presi-<br />

denziale e cioè quella che si svolge, una volta fallito il tentativo <strong>di</strong> conciliazio-<br />

ne, in funzione del provve<strong>di</strong>mento provvisorio (così Graziosi, citato in <strong>Le</strong><br />

Prassi giu<strong>di</strong>ziali nei <strong>proce<strong>di</strong>menti</strong> <strong>di</strong> <strong>separazione</strong> e <strong>di</strong>vorzio- CSM pag. 210).<br />

Del resto, mi sembrerebbe forzato e non rispondente allo spirito della<br />

legge (che a tutt oggi parla <strong>di</strong> interrogatorio separato e poi congiunto delle<br />

parti e che a tutt oggi sembra attribuire a tale au<strong>di</strong>zione un significato impor-<br />

tante nella misura in cui consente il contatto <strong>di</strong>retto tra coniugi ed il giu<strong>di</strong>ce<br />

destinato a <strong>di</strong>rimere la loro crisi coniugale) ritenere che il <strong>di</strong>fensore debba<br />

partecipare all interrogatorio della parte che assiste e rispondere in sua vece<br />

(così F. Danovi op. cit.) o che ad<strong>di</strong>rittura (così F. Cipriani in Foro Italiano<br />

2005, pagg. 140 e ss)debba partecipare all interrogatorio dell altra parte nella<br />

logica ed in funzione <strong>di</strong> un contro- esame che è assolutamente estraneo al<br />

proce<strong>di</strong>mento in oggetto.<br />

Non mi soffermo sulle ipotesi per così <strong>di</strong>re patologiche <strong>di</strong> assenza delle<br />

parti e cioè quelle in cui manca il ricorrente o il convenuto, posto che le stes-<br />

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