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Il sostituto d'imposta - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli ...

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<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong><br />

Relatrice: Dott.ssa Luisella Fontanella


Piano di lavoro<br />

. La nozione di soggetto passivo <strong>d'imposta</strong><br />

. La figura del <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong><br />

. Le ritenute<br />

. Gli adempimenti <strong>dei</strong> sostituti <strong>d'imposta</strong><br />

. La responsabilità solidale tra <strong>sostituto</strong> e sostituito<br />

. <strong>Il</strong> reddito imponibile da lavoro dipendente<br />

- DPR 600/1973<br />

- D.L. 223/2006 (c.d. manovra Prodi)<br />

- D.Lgs. n. 471/1997<br />

- D.Lgs. n. 472/1997<br />

- D.P.R. 322/1998<br />

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Soggetto passivo dell'imposta<br />

<strong>Il</strong> soggetto che ha il compito di pagare un'imposta si dice soggetto<br />

passivo dell'imposta.<br />

Non sempre, però, il soggetto passivo di un'imposta è colui che ne<br />

sopporta il costo finale<br />

<strong>Il</strong> costo finale dell'imposta deve gravare sempre sul soggetto in capo al<br />

quale si realizza il presupposto dell'imposta, ma la legge può prevedere<br />

che in determinati casi l'obbligo di versare l'imposta all'Ente impositore<br />

(soggetto attivo) spetti ad un diverso soggetto<br />

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Soggetto passivo d’imposta<br />

RESPONSABILE<br />

DELL'IMPOSTA<br />

è il soggetto obbligato<br />

al pagamento<br />

dell'imposta insieme<br />

con altri per situazioni<br />

o fatti esclusivamente<br />

riferibili a questi<br />

art. 64, c.3 DPR 600/73<br />

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Soggetto passivo d’imposta<br />

SOSTITUTO<br />

D'IMPOSTA<br />

è il soggetto obbligato<br />

al pagamento<br />

dell'imposta in luogo<br />

di altri, per fatti o<br />

situazioni a essi<br />

riferibili.<br />

art. 64, c.3 DPR 600/73<br />

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Soggetto passivo d’imposta<br />

La legge può quindi stabilire che, in<br />

determinati casi tassativi, l'obbligo di pagare<br />

un'imposta spetti ad un soggetto diverso da<br />

quello al quale si riferisce il presupposto.<br />

Quando questo soggetto diventa per legge<br />

l'unico obbligato al pagamento dell'imposta<br />

nei confronti del soggetto attivo, si ha la<br />

sostituzione dell'imposta<br />

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Sostituto e sostituito<br />

Soggetto<br />

obbligato al<br />

pagamento<br />

=<br />

<strong>sostituto</strong><br />

Soggetto<br />

titolare della<br />

situazione che<br />

genera<br />

l'obbligo<br />

dell'imposta<br />

=<br />

sostituito<br />

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Definizione del <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong><br />

E' il soggetto che la legge tributaria sostituisce completamente al<br />

soggetto passivo nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.<br />

Infatti, l’art. 64, comma 1, del D.P.R. 600/73 ha introdotto la figura del<br />

<strong>sostituto</strong>e definisce <strong>sostituto</strong> d’imposta “chi in forza di disposizioni di<br />

legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o<br />

situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto”.<br />

La figura del <strong>sostituto</strong> ha una veste eminentemente strumentale, poiché<br />

da un lato tende ad agevolare il prelievo tributario da parte dell’erario<br />

(specie quando i soggetti sostituiti sono numerosi), e dall’altro, rende più<br />

sicura l’esazione perché il <strong>sostituto</strong>, chiamato a versare materialmente il<br />

tributo, di regola non ha (a differenza del sostituito) interesse<br />

all’evasione.<br />

La figura del <strong>sostituto</strong> è legata alla necessità di agevolare il controllo sui<br />

percettori di determinate categorie di reddito col sistema della ritenuta<br />

alla fonte<br />

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<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong><br />

La legge individua come <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong> quel soggetto che è tenuto a<br />

corrispondere ad un altro soggetto le somme che costituiscono il<br />

presupposto dell'imposta; ad esempio:<br />

Datore di lavoro<br />

per i redditi di lavoro<br />

dipendente<br />

Intermediario<br />

per i redditi di capitale<br />

<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong> deve materialmente trattenere una parte delle somme che<br />

dovrebbe corrispondere al sostituito in base al rapporto che ha con<br />

quest'ultimo<br />

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<strong>Il</strong> D.P.R. 600/73 individua, in modo tassativo, i soggetti che assumono la<br />

veste di sostituti d’imposta.<br />

- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;<br />

· i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE);<br />

· gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che abbiano o meno per<br />

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le<br />

associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni senza personalità giuridica non<br />

appartenenti ad altri soggetti nei cui confronti si verifica il presupposto di imposta,<br />

residenti nel territorio dello Stato;<br />

· le società e gli enti di qualsiasi tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non<br />

residenti nel territorio dello Stato;<br />

· le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;<br />

· le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice;<br />

· le società di fatto e le società di armamento;<br />

· le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l’esercizio in<br />

forma associata di arti e professioni;<br />

· le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non in via esclusiva,<br />

attività di natura commerciale;<br />

· le imprese agricole;<br />

· le persone fisiche che esercitano arti e professioni;<br />

· il condominio;<br />

· il curatore fallimentare e il commissario liquidatore. ( introdotto dal D.L.233/2006 )<br />

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La peculiarità del <strong>sostituto</strong> è<br />

quella di essere<br />

debitore del sostituito<br />

Ciò gli consente di operare la rivalsa tramite<br />

ritenuta alla fonte ossia decurtando direttamente<br />

la somma corrisposta al sostituito.<br />

La ritenuta è una somma che il <strong>sostituto</strong> è obbligato ad operare e<br />

versare periodicamente all’amministrazione finanziaria a titolo di<br />

IRPEF o IRES, da calcolarsi sul reddito spettante al percipiente quale<br />

controprestazione del servizio reso al <strong>sostituto</strong> ( ad es. una<br />

prestazione di lavoro dipendente o autonomo, un prestito di<br />

capitale o la vendita di una partecipazione societaria) e che può<br />

essere a titolo di acconto oppure a titolo d’imposta<br />

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Obblighi del <strong>sostituto</strong><br />

Dato l’elevato numero di soggetti percettori <strong>dei</strong> redditi<br />

quali i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i redditi di<br />

lavoro autonomo e simili, redditi di capitale e i redditi<br />

diversi il legislatore tributario, attraverso il meccanismo<br />

del <strong>sostituto</strong> d’imposta, ha inteso circoscrivere il numero<br />

di soggetti accertabili imponendo loro determinati<br />

obblighi (certificazione e dichiarazione <strong>dei</strong> compensi e<br />

delle ritenute operate e versate) per i quali sono previste<br />

specifiche sanzioni amministrative e penali<br />

In merito si evidenzia che la finanziaria per il 2005<br />

ha reintrodotto la sanzione penale per omesso<br />

versamento di ritenute certificate<br />

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Obblighi del <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong><br />

ritenuta<br />

versamento<br />

<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong> deve<br />

attuare gli obblighi di<br />

rivalsa<br />

dichiarazione<br />

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Nel caso di rapporto di lavoro<br />

<strong>Il</strong> datore di<br />

lavoro è<br />

<strong>sostituto</strong><br />

<strong>d'imposta</strong> del<br />

lavoratore<br />

<strong>Il</strong><br />

lavoratore<br />

è sostituito<br />

subordinato<br />

<strong>Il</strong> datore di lavoro è quindi debitore verso<br />

l'Amministrazione Finanziaria delle imposte<br />

gravanti sul reddito di lavoro dipendente da<br />

lui erogato al lavoratore<br />

non è debitore verso l'Amministrazione<br />

Finanziaria, ma gli effetti economici<br />

dell'imposizione fiscale ricadranno su di lui,<br />

perché è lui che percepisce il reddito<br />

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Responsabilità solidale solidale tra <strong>sostituto</strong> tra<br />

<strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong> <strong>d'imposta</strong> e sostituito e sostituito<br />

<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong> d’imposta e il sostituito rispondono solidalmente<br />

dell’obbligazione tributaria nel caso in cui il primo non abbia<br />

provveduto, sulle somme erogate, ad effettuare e versare le<br />

ritenute a titolo d’imposta.<br />

Infatti, in base all’art. 35 del DPR. n. 602 del 1973, “quando il<br />

<strong>sostituto</strong> viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi<br />

relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo<br />

di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in<br />

solido”<br />

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Responsabilità solidale solidale tra <strong>sostituto</strong> tra<br />

<strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong> <strong>d'imposta</strong> e sostituito e sostituito<br />

affinché l’obbligazione tributaria sia posta a carico di entrambi,<br />

la legge richiede obbligatoriamente due condizioni:<br />

non devono essere state effettuate le ritenute<br />

non devono essere stati effettuati i relativi versamenti<br />

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Natura delle ritenute<br />

Nel caso della ritenuta a titolo d’acconto, essa costituisce solo<br />

un’anticipazione del tributo dovuto dal sostituito, il quale in<br />

quanto soggetto passivo dell’imposta, resta soggetto all’obbligo<br />

di dichiarazione <strong>dei</strong> redditi percepiti e a quello dell’individuazione<br />

dell’imposta complessiva dovuta mediante autotassazione.<br />

Naturalmente porterà in detrazione l’ammontare delle ritenute<br />

subite<br />

Nel caso, invece, di ritenute a titolo d’imposta, il<br />

versamento operato dal <strong>sostituto</strong> estingue l’obbligazione<br />

tributaria del sostituito relativa al reddito da questi<br />

percepito che, essendo già stato tassato a titolo definitivo,<br />

non dovrà essere richiamato dal percipiente<br />

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Non esaurisce gli<br />

obblighi tributari<br />

del sostituito<br />

relativamente al<br />

reddito su cui<br />

incide<br />

La ritenuta a titolo d'acconto<br />

Costituisce solo un<br />

acconto dell'IRPEF<br />

che dovrà essere<br />

determinata in<br />

dichiarazione <strong>dei</strong><br />

redditi<br />

Conseguentemente<br />

il fisco chiede ai<br />

sostituti i<br />

nominativi <strong>dei</strong><br />

sostituiti<br />

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La ritenuta a titolo d'acconto<br />

I redditi di lavoro<br />

autonomo ed<br />

assimilati percepiti<br />

da soggetti<br />

residenti<br />

Sono<br />

assoggettati a<br />

ritenuta<br />

d’acconto<br />

I redditi di lavoro dipendente<br />

(salari e stipendi; indennità di<br />

fine rapporto; emolumenti<br />

arretrati; altri redditi assimilati<br />

come, ad esempio, compensi<br />

per collaborazioni<br />

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Prestazioni di lavoro eseguite all’estero<br />

l'Italia non ha potere impositivo<br />

<strong>Il</strong> principio ha interessante rilievo per il caso, piuttosto<br />

frequente, in cui il dipendente di multinazionale italiana,<br />

dopo una carriera trascorsa all'estero, rientri in Italia a<br />

ridosso della conclusione del rapporto di lavoro.<br />

In questo caso, non rileva il fatto che al momento della<br />

liquidazione del TFR il dipendente sia residente in Italia,<br />

perché magari in procinto di accedere alla pensione;<br />

anche in questo caso, il potere impositivo è unicamente<br />

dello Stato in cui sono state, tempo per tempo, tassate le<br />

retribuzioni che hanno costituito base imponibile per<br />

l'accantonamento del trattamento di fine rapporto<br />

Commissione tributaria regionale Milano,<br />

Sentenza, Sez. XXXIV, 30/12/2010, n. 219<br />

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La ritenuta a titolo d’imposta<br />

Esaurisce gli obblighi<br />

tributari del sostituito<br />

relativamente al reddito<br />

su cui incide<br />

Conseguentemente il<br />

fisco non chiede ai<br />

sostituti i nominativi <strong>dei</strong><br />

sostituiti<br />

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La ritenuta a titolo imposta<br />

redditi di lavoro<br />

autonomo e simili<br />

corrisposti a non<br />

residenti<br />

sono<br />

assoggettati alle<br />

ritenute a titolo<br />

definitivo<br />

I redditi di<br />

capitale<br />

redditi diversi (ad<br />

es., plusvalenze da<br />

cessione di attività<br />

finanziarie)<br />

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Gli articoli da<br />

23 a 30 del<br />

DPR 600/73<br />

disciplinano<br />

le ritenute<br />

individuando<br />

per ciascun<br />

tipo di<br />

presupposto<br />

quale sia:<br />

la<br />

ritenuta<br />

da<br />

operare<br />

VALI<br />

Obbligo ad effettuare la ritenuta<br />

su quale<br />

base<br />

imponibile<br />

in<br />

quale<br />

misura<br />

quando:<br />

normalmen<br />

te viene<br />

effettuata<br />

all’atto del<br />

pagamento<br />

<strong>dei</strong><br />

compensi<br />

spettanti al<br />

sostituito<br />

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La<br />

mancata<br />

effettuazi<br />

one della<br />

ritenuta<br />

espone il<br />

<strong>sostituto</strong> a<br />

sanzioni


Le somme<br />

soggette a<br />

ritenuta<br />

vanno<br />

versate<br />

entro le<br />

scadenze<br />

previste<br />

dalla legge<br />

Obbligo del versamento della ritenuta<br />

effettuata<br />

VALI<br />

<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong> deve<br />

provvedere al<br />

versamento delle<br />

ritenute operate<br />

entro il giorno 16 del<br />

mese successivo a<br />

quello del pagamento<br />

o della maturazione<br />

delle somme<br />

imponibili, mediante<br />

il modello unificato di<br />

pagamento F24.<br />

<strong>Il</strong> mancato<br />

versamento<br />

è sanzionato<br />

autonomam<br />

ente<br />

rispetto alla<br />

mancata<br />

ritenuta<br />

Mancata<br />

ritenuta e<br />

mancato<br />

versamento<br />

sono due<br />

illeciti<br />

diversi,<br />

ognuno con<br />

la propria<br />

sanzione<br />

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SOSTITUTI D’IMPOSTA<br />

Versamento ritenute operate alla fonte mese 12/2012<br />

• Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese<br />

precedente<br />

• Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente<br />

• Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente<br />

• Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese<br />

precedente<br />

• Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente<br />

• Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente<br />

• Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente<br />

• Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese<br />

precedente<br />

• Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto<br />

corrisposte nel mese precedente<br />

• Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel<br />

mese precedente<br />

• Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente<br />

• Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente<br />

• Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese<br />

precedente<br />

• Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per<br />

prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa<br />

• Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati<br />

• Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività


Omesso versamento superiore a 50.000 euro<br />

L'art. 1, comma 414, della Legge Finanziaria 2005 ha integrato il D.Lgs. n. 74/2000,<br />

inserendo, dopo l'art. 10, l'art. 10-bis ('omesso versamento di ritenute certificate'),<br />

secondo cui 'è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa<br />

entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di<br />

<strong>sostituto</strong> di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per<br />

un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo <strong>d'imposta</strong>'<br />

Per quanto riguarda il momento in cui il reato si perfeziona, si precisa che ciò<br />

avviene solo quando il contribuente, entro il termine per la presentazione del Mod.<br />

770, non versa le ritenute certificate di ammontare superiore a 50.000 euro; se in<br />

sede di controllo, i verificatori constatano l'omesso versamento di ritenute, per un<br />

ammontare superiore a quello previsto dalla norma, il contribuente può ancora<br />

sanare l'irregolarità provvedendo al versamento stesso entro i termini di<br />

presentazione della dichiarazione relativa al <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong>, trattandosi di un<br />

reato di dichiarazione<br />

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Omesso versamento superiore a 50.000 euro<br />

N.B.<br />

Sono penalmente rilevanti le omissioni nella dichiarazione<br />

annuale e non quelle commesse nel periodo d’imposta<br />

<strong>Il</strong> reato di omesso versamento delle ritenute d'acconto operate<br />

sugli stipendi <strong>dei</strong> dipendenti si consuma con la scadenza della<br />

presentazione della dichiarazione del <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong>, a nulla<br />

rileva che la normativa tributaria preveda altri termini, cui sono<br />

invece collegate solo le sanzioni fiscali.<br />

A chiarirlo è la sezione penale della Corte di cassazione con la<br />

sentenza n. 25875 del 7 luglio 2010.<br />

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E' un obbligo destinato<br />

a garantire che il costo<br />

finale dell'imposta gravi<br />

sul sostituito, che è il<br />

soggetto passivo<br />

dell'imposta, e non<br />

resti in capo al <strong>sostituto</strong><br />

Obbligo di rivalsa<br />

della ritenuta effettuata<br />

VALI<br />

L'obbligo di rivalsa si<br />

esplica nel divieto di<br />

patti volti a restituire al<br />

sostituito quanto<br />

ritenuto<br />

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Controversie <strong>sostituto</strong> - sostituito<br />

Controversie <strong>sostituto</strong> - sostituito<br />

La controversia promossa dal sostituito<br />

<strong>d'imposta</strong> nei confronti del <strong>sostituto</strong>, ai fini<br />

delle imposte dirette, per pretendere il<br />

pagamento (anche) di quella parte del suo<br />

credito che il convenuto abbia trattenuto e<br />

versato a titolo di ritenuta <strong>d'imposta</strong> è '<br />

devoluta alla giurisdizione del giudice<br />

tributario<br />

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Ogni anno il<br />

<strong>sostituto</strong><br />

deve<br />

presentare:<br />

Obbligo di dichiarazione<br />

Una<br />

certificazione<br />

al sostituito<br />

<strong>dei</strong> compensi<br />

e delle<br />

ritenute<br />

operate e<br />

versate<br />

VALI<br />

Una<br />

dichiarazione<br />

relativa ai<br />

pagamenti<br />

effettuati<br />

nell'anno<br />

precedente (il<br />

modello 770<br />

con i nominativi<br />

<strong>dei</strong> soggetti a cui<br />

è stata effettuata<br />

la ritenuta<br />

N.B.<br />

L’art. 64 DPR<br />

600/73<br />

riconosce al<br />

<strong>sostituto</strong> la<br />

facoltà di<br />

intervenire nel<br />

processo di<br />

accertamento<br />

dell’imposta.<br />

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La certificazione delle ritenute<br />

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<strong>Il</strong> modello CUD<br />

Tutti i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati si trovano<br />

nel CUD (Certificazione Unica <strong>dei</strong> Dipendenti). Si tratta di un modello in cui sono<br />

certificati: le somme corrisposte per lavoro dipendente (e quelle assimilate ai redditi<br />

di lavoro dipendente); l’ammontare delle ritenute operate, delle deduzioni e delle<br />

detrazioni d’imposta effettuate, contributi previdenziali e assistenziali dovuti e versati<br />

all’INPS, Inpdap, Ipost, compresi quelli a carico del lavoratore; gli altri dati individuati<br />

con il provvedimento di approvazione dello schema di certificazione unica<br />

Oltre alla parte dedicata ai dati del datore di lavoro e del contribuente (parte<br />

A del modello), la struttura del CUD si compone di due distinte sezioni: la<br />

prima, dedicata ai dati fiscali (parte B del modello); la seconda, dedicata ai<br />

dati previdenziali e assistenziali (parte C del modello)<br />

Nel CUD sono certificate anche le somme assoggettate a tassazione separata, vale a<br />

dire, gli arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità di fine rapporto di lavoro<br />

dipendente, compresi i relativi acconti o anticipazioni.<br />

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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI<br />

DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI<br />

I sostituti che erogano soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3<br />

soggetti e per un importo complessivo non superiore a € 1.032,91, la possibilità di<br />

effettuare i versamenti delle ritenute operate unitariamente per ciascun periodo di<br />

imposta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.<br />

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la norma ha evidenti ed esclusive finalità<br />

agevolative e, quindi, deve essere considerata opzionale e non obbligatoria la scelta<br />

delle modalità di svolgimento <strong>degli</strong> adempimenti di versamento dalla stessa<br />

previste.<br />

<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong>, perciò, se lo ritiene preferibile, può continuare ad effettuare i<br />

versamenti delle ritenute alle scadenze tradizionali<br />

Art. 2, c. 1 del D.P.R. 445/1997<br />

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Versamento<br />

unitario<br />

Codice<br />

tributo<br />

VERSAMENTI DELLE<br />

RITENUTE OPERATE<br />

I sostituti di imposta agevolati possono<br />

effettuare il versamento delle ritenute<br />

effettuate unitariamente per ciascun<br />

periodo d’imposta entro il termine<br />

stabilito per il versamento a saldo delle<br />

imposte sui redditi<br />

Medesimo codice tributo utilizzato nei casi<br />

ordinari<br />

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Dalla prima<br />

scadenza utile<br />

Decadenza<br />

Qualora nel corso del<br />

periodo di imposta sia<br />

superato anche solo uno <strong>dei</strong><br />

limiti imposti, il <strong>sostituto</strong> è<br />

tenuto, a decorrere dalla<br />

prima scadenza utile, ad<br />

effettuare i versamenti nei<br />

termini ordinari e non può<br />

avvalersi delle disposizioni<br />

semplificative<br />

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Sanzioni relative alle dichiarazioni<br />

Art.2 del D. Lgs 471/97<br />

omissione dichiarazione: dal 120% al 240% dell'ammontare<br />

delle ritenute non versate con un minimo di € 258,23<br />

nel caso di accertamento di una maggior obbligo di<br />

ritenuta: dal 100% al 200% dell'importo delle ritenute non<br />

versate con un minimo di € 258,23<br />

nel caso di versamento ma di omissione della dichiarazione:<br />

sanzione da € 258,23 a € 2.065,83 con una aggiunta di €<br />

51,64 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione.<br />

Tale ultima disposizione si applica a tutti i sopra esposti casi di<br />

omissione della dichiarazione<br />

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ESEMPIO<br />

PRATICO<br />

R i t e n u t a s u u t i l i d i s t r i b u i t i<br />

d a s o c i e t à


ADEMPIMENTI OPERATIVI PER LA<br />

SOCIETÀ CHE DISTRIBUISCE UTILI<br />

<strong>Il</strong> trattamento fiscale, in capo ai soci che percepiscono gli utili, varia in funzione della natura del<br />

soggetto.<br />

Concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 49,72%, gli utili relativi a:<br />

.. partecipazioni qualificate detenute da società semplici, soggetti equiparati e persone fisiche;<br />

.. partecipazioni qualificate e non qualificate, percepiti dagli imprenditori individuali e società di<br />

persone.<br />

Gli utili distribuiti a persone fisiche, in relazione a partecipazioni non qualificate, sono<br />

assoggettati a una ritenuta a titolo d’imposta, in misura del 12,50%, sull’intero ammontare<br />

erogato, purché il socio attesti di essere residente, che la partecipazione non è relativa<br />

all’impresa e che la partecipazione non è qualificata.<br />

Gli utili percepiti dai soci persone giuridiche concorrono alla formazione del reddito solo nella<br />

misura del 5% del loro ammontare e sono assoggettati all’Ires.<br />

In funzione di tali distinzioni, maturano adempimenti diversi in capo alla società che eroga gli<br />

utili, in relazione alla certificazione <strong>degli</strong> importi erogati e delle ritenute da effettuare.<br />

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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI<br />

EROGAZIONE DEGLI UTILI AI SOCI<br />

DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI<br />

Socio persona fisica non imprenditore<br />

Partecipazione qualificata<br />

Gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del<br />

49,72% (40% se formati con utili prodotti fino al 31.12.2007).<br />

La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al socio la<br />

certificazione <strong>degli</strong> utili corrisposti, entro il 28.02 dell’anno successivo e compila<br />

il mod. 770.<br />

Partecipazione non qualificata<br />

Gli utili distribuiti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta nella<br />

misura del 12,50% sull’intero ammontare da parte della società che eroga il<br />

reddito<br />

La società è tenuta al versamento delle ritenute effettuate e alla compilazione<br />

del relativo modello 770<br />

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RITENUTA SUGLI UTILI<br />

CORRISPOSTI<br />

La circolare n. 11/E/2012 dell’Agenzia delle<br />

Entrate ha ribadito che la delibera di<br />

distribuzione <strong>dei</strong> dividendi entro il<br />

31.12.2011 non basta per applicare la<br />

ritenuta d’imposta del 12,50%, ma occorre<br />

averli effettivamente corrisposti ai soci entro<br />

tale data


SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI<br />

EROGAZIONE DEGLI UTILI AI SOCI<br />

DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI<br />

Socio impresa Individuale e società di persone<br />

Partecipazione qualificata e non qualificata<br />

Gli utili percepiti concorrono a formare il reddito d’impresa nella misura<br />

del 49,72% (40% se formati con utili prodotti fino al 31.12.2007).<br />

La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al<br />

socio la certificazione <strong>degli</strong> utili corrisposti, entro il 28.02 dell’anno<br />

successivo e compila il mod. 770.<br />

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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI<br />

EROGAZIONE DEGLI UTILI AI SOCI<br />

DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI<br />

Socio soggetto Ires<br />

Partecipazione qualificata e non qualificata<br />

Gli utili percepiti concorrono a formare il reddito d’impresa nella<br />

misura del 5%.<br />

La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al<br />

socio la certificazione <strong>degli</strong> utili corrisposti, entro il 28.02 dell’anno<br />

successivo e compila il mod. 770.<br />

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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI<br />

DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI<br />

00123450206 ABCDE SRL<br />

Castel<br />

Via Castello<br />

RSSNRC49M56H223I Rossi<br />

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Enrica<br />

2011<br />

A


8.000<br />

Delibera distribuzione utili 24.04.2011<br />

28 02 2012 (per la società Abc S.r.l.) Enrica Rossi<br />

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25<br />

200.000,00


Versamento delle ritenute trattenute sugli utili corrisposti al<br />

socio con partecipazione non qualificata<br />

(12,50% di € 50.000,00)<br />

0 0 1 2 3 4 5 0 2 0 6<br />

ABCDEF S.r.l.<br />

Castel<br />

Via Castello<br />

1035 06 2011 6.250 00<br />

6.250 00 6.250 00<br />

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Grazie per<br />

l’attenzione<br />

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