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La rubrica dell’avvocato<br />
a cura dell’Avv. Claudio Calvello<br />
www.studiolegalecalvello.it studiocalvello@tiscali.it<br />
TRA MOGLIE E MARITO…<br />
Solitamente nell’ambito <strong>delle</strong> separazioni<br />
con figli, nella sentenza di separazione o nel<br />
decreto di omologa del Tribunale, vi si prevede<br />
l’obbligo a carico di un genitore (solitamente il<br />
padre) di corrispondere all’altro, per il mantenimento<br />
del figlio, una determinata somma<br />
mensile, oltre al 50% <strong>delle</strong> spese mediche<br />
e scolastiche. E qui arrivano i primi contrasti<br />
tra i genitori. In effetti capita spesso che la<br />
madre ritenga che alcuni voci di spesa per<br />
il figlio, non rientrino nel mantenimento ordinario<br />
e che quindi abbia diritto di pretendere<br />
sulle stesse, il contributo economico anche<br />
da parte del padre. E’ facile prevedere che il<br />
padre, non vedrà di buon occhio le ulteriori<br />
pretese avanzate dalla madre, con la conseguenza<br />
che le probabilità di finire davanti ad<br />
un Giudice per dirimere queste problematiche,<br />
diventa davvero molto alta. Sul punto recentissimamente<br />
è intervenuta una sentenza<br />
della Corte di Cassazione (n. 16664 del 1<br />
ottobre 2012), che ha chiarito che la limitazione<br />
dell’apporto paterno al 50% <strong>delle</strong><br />
“Spese straordinarie:<br />
ma quali sono?””<br />
sole spese straordinarie d’indole medica<br />
e scolastica, non giustifica l’estensione<br />
dell’obbligo di contribuzione a qualsiasi<br />
tipologia di spese straordinarie, in aggiunta<br />
alle spese ordinarie e straordinarie di natura<br />
scolastica e medica. Non solo, precisa ancora<br />
che non è corretto ritenere che qualsiasi<br />
spesa medica e scolastica rientri nell’ambito<br />
<strong>delle</strong> spese straordinarie, dovendosi così ritenere<br />
straordinarie solo quelle spese non<br />
ragionevolmente prevedibili e preventivabili<br />
in quanto non rientranti nella consuetudine e<br />
nelle normali esigenze di vita dei figli. Quindi a<br />
titolo esemplificativo, non possono considerarsi<br />
straordinarie le spese periodiche ordinarie<br />
per l’abbigliamento, le spese per le normali<br />
visite pediatriche di controllo, le spese per<br />
l’acquisto di libri scolastici o di antipiretici per<br />
i normali raffreddori invernali. Ciò premesso,<br />
i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto<br />
corretta la decisione assunta dal Tribunale che<br />
aveva ritenuto la spesa di € 5,50, sostenuta<br />
per l’acquisto del farmaco antipropulsivo “da<br />
banco” Lopemid, spesa ordinaria e perciò<br />
compresa nell’assegno di mantenimento, la<br />
spesa di € 160,00 relativa all’acquisto di<br />
occhiali non riconducibile neppure a spesa<br />
medica, a fronte della mancata produzione<br />
della correlata certificazione specialistica, la<br />
sola in grado di rivelarne la natura medica<br />
e straordinaria, ed ancora che le spese di<br />
€278,00 e di € 350,24, inerenti all’acquisto di<br />
libri scolastici, essendo prevedibili in un determinato<br />
assetto di vita, non potevano ricondursi<br />
alle spese straordinarie.<br />
Un caro saluto a tutti i lettori e alla prossima.<br />
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