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La rubrica dell’avvocato<br />

a cura dell’Avv. Claudio Calvello<br />

www.studiolegalecalvello.it studiocalvello@tiscali.it<br />

TRA MOGLIE E MARITO…<br />

Solitamente nell’ambito <strong>delle</strong> separazioni<br />

con figli, nella sentenza di separazione o nel<br />

decreto di omologa del Tribunale, vi si prevede<br />

l’obbligo a carico di un genitore (solitamente il<br />

padre) di corrispondere all’altro, per il mantenimento<br />

del figlio, una determinata somma<br />

mensile, oltre al 50% <strong>delle</strong> spese mediche<br />

e scolastiche. E qui arrivano i primi contrasti<br />

tra i genitori. In effetti capita spesso che la<br />

madre ritenga che alcuni voci di spesa per<br />

il figlio, non rientrino nel mantenimento ordinario<br />

e che quindi abbia diritto di pretendere<br />

sulle stesse, il contributo economico anche<br />

da parte del padre. E’ facile prevedere che il<br />

padre, non vedrà di buon occhio le ulteriori<br />

pretese avanzate dalla madre, con la conseguenza<br />

che le probabilità di finire davanti ad<br />

un Giudice per dirimere queste problematiche,<br />

diventa davvero molto alta. Sul punto recentissimamente<br />

è intervenuta una sentenza<br />

della Corte di Cassazione (n. 16664 del 1<br />

ottobre 2012), che ha chiarito che la limitazione<br />

dell’apporto paterno al 50% <strong>delle</strong><br />

“Spese straordinarie:<br />

ma quali sono?””<br />

sole spese straordinarie d’indole medica<br />

e scolastica, non giustifica l’estensione<br />

dell’obbligo di contribuzione a qualsiasi<br />

tipologia di spese straordinarie, in aggiunta<br />

alle spese ordinarie e straordinarie di natura<br />

scolastica e medica. Non solo, precisa ancora<br />

che non è corretto ritenere che qualsiasi<br />

spesa medica e scolastica rientri nell’ambito<br />

<strong>delle</strong> spese straordinarie, dovendosi così ritenere<br />

straordinarie solo quelle spese non<br />

ragionevolmente prevedibili e preventivabili<br />

in quanto non rientranti nella consuetudine e<br />

nelle normali esigenze di vita dei figli. Quindi a<br />

titolo esemplificativo, non possono considerarsi<br />

straordinarie le spese periodiche ordinarie<br />

per l’abbigliamento, le spese per le normali<br />

visite pediatriche di controllo, le spese per<br />

l’acquisto di libri scolastici o di antipiretici per<br />

i normali raffreddori invernali. Ciò premesso,<br />

i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto<br />

corretta la decisione assunta dal Tribunale che<br />

aveva ritenuto la spesa di € 5,50, sostenuta<br />

per l’acquisto del farmaco antipropulsivo “da<br />

banco” Lopemid, spesa ordinaria e perciò<br />

compresa nell’assegno di mantenimento, la<br />

spesa di € 160,00 relativa all’acquisto di<br />

occhiali non riconducibile neppure a spesa<br />

medica, a fronte della mancata produzione<br />

della correlata certificazione specialistica, la<br />

sola in grado di rivelarne la natura medica<br />

e straordinaria, ed ancora che le spese di<br />

€278,00 e di € 350,24, inerenti all’acquisto di<br />

libri scolastici, essendo prevedibili in un determinato<br />

assetto di vita, non potevano ricondursi<br />

alle spese straordinarie.<br />

Un caro saluto a tutti i lettori e alla prossima.<br />

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